Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. A._______, di nazionalità afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 19 febbraio 2022, pretendendosi minorenne. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in data 21 febbraio 2022, hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC", il richiedente l'asilo aveva già deposi- tato due domande d'asilo pregresse in Bulgaria ed in Austria il 15 dicem- bre 2021 rispettivamente il 6 febbraio 2022. C. L'8 marzo 2022 l'interessato ha trasmesso alla SEM la copia della sua tazkira biometrica. D. Il 30 marzo 2022 il richiedente asilo è stato sentito quale minore non ac- compagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale l'autorità inferiore gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua pro- venienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato il richiedente asilo della possibile compe- tenza della Bulgaria per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione euro- pea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), gli ha concesso il diritto di essere sentito in merito ed ha prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). In tale occasione la SEM gli ha anche concesso il diritto di essere sentito in merito alla pretesa minore età come pure alla modifica prevista della data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (di seguito: SIMIC). E. A causa di frequenti mal di testa riferiti dopo aver subito percosse al capo, il 23 marzo 2022 il richiedente è stato visitato da un medico, il quale ha
D-2060/2022 Pagina 3 ritenuto necessario effettuare delle (…) e (…) per escludere lesioni post traumatiche. Un supporto (…) è altresì stato ritenuto necessario. F. Il 30 marzo 2022 la SEM ha proceduto alla modifica dell'iscrizione della data di nascita del richiedente in SIMIC in (…), ritenendo dunque l'interes- sato maggiorenne. G. Il medesimo giorno, la suddetta autorità ha inoltrato alle competenti autorità bulgare una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III ed ha domandato sotto quale identità l'interessato fosse conosciuto in tale paese. Le autorità bulgare non hanno risposto alla richiesta. H. Il 14 aprile 2022 l'interessato è stato sottoposto ad una radiografia (RX) del (…) e ad una risonanza magnetica (RM) (…) e ad (…) dei (…). I. Il 25 aprile 2022 il richiedente è stato visto da un dentista. Egli ha altresì affermato di non sentire più la necessità di un seguito (…). J. Con decisione del 26 aprile 2022, notificata il 27 aprile 2022, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interes- sato verso la Bulgaria. K. Il 4 maggio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 mag- gio 2022), il richiedente è insorto contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando, an- zitutto la restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso e la sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione della decisione; in via principale, il riconoscimento dell'insorgente quale minorenne, l'annulla- mento della decisione avversata ed il trattamento della domanda d'asilo nel quadro di una procedura nazionale in Svizzera; in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; con contestuale ri- chiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, tutto con protestate tasse e spese.
D-2060/2022 Pagina 4 L. Con misure supercautelari del 5 maggio 2022 il Tribunale ha provvisoria- mente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1
D-2060/2022 Pagina 5 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tri- bunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
E. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che il richiedente non avesse reso verosimile la sua asserita minore età. Egli non avrebbe fornito alcun documento suscettibile di comprovare la sua identità. Il fatto che abbia fornito soltanto la copia della tazkira biometrica non permetterebbe di analizzarne l'autenticità. In secondo luogo, egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimili neanche le dichiarazioni riguar- danti i dati personali, la sua biografia e le sue relazioni famigliari. Egli avrebbe, in particolare, fornito diverse date di nascita, non avrebbe saputo indicare l'anno in cui avrebbe iniziato a lavorare, né quanti anni avessero i genitori. Infine, l'interessato avrebbe dato delle risposte evasive alle do- mande inerenti l'ottenimento della carta d'identità. Di conseguenza, la SEM ha modificato la data di nascita in SIMIC ed ha considerato l'interessato maggiorenne per il seguito della procedura. Successivamente, l'autorità in- feriore ha constatato la competenza della Bulgaria per il trattamento della domanda d'asilo dell'interessato e l'assenza di fondati motivi di ritenere l'e- sistenza di carenze sistemiche in tale Paese. Altresì non vi sarebbero mo- tivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.
E. 5.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto la valutazione dell'au- torità inferiore in merito all'età. Egli concorda con la SEM circa lo scarso valore probatorio di un documento d'identità fornito soltanto in copia, tutta- via non sarebbe comprensibile il motivo per il quale l'autorità avrebbe rite- nuto tale documento sufficiente per modificare il nome ed il cognome del ricorrente, ma non la sua data di nascita. L'autorità inferiore, in considera- zione dell'obbligo di motivare, avrebbe dovuto illustrare le motivazioni alla base di tale differenziazione e spiegare perché la copia della tazkira fosse suscettibile di comprovare il nome e il cognome del ricorrente, ma non la sua data di nascita. Per quanto riguarda la ritenuta inverosimiglianza delle allegazioni riguardanti i dati personali, la biografia e le relazioni famigliari il ricorrente fa riferimento all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. diritti fanciullo, RS 0.107), recepito in diritto svizzero tramite l'art. 7 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce- durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In aggiunta, il Tribunale avrebbe stabilito i criteri da applicare non soltanto per la conduzione delle audizioni di minori non accompagnati, ma anche per la valutazione delle loro allegazioni. Nel caso di specie, oltre alla giovane età del ricorrente,
D-2060/2022 Pagina 6 andrebbe pure tenuto conto del contesto di provenienza, nonché delle sue caratteristiche personali, in quanto egli non avrebbe mai frequentato la scuola e non sarebbe in grado di leggere, scrivere o fare di conto. In merito al foglio dei dati personali, l'insorgente avrebbe già riferito di non averlo riempito personalmente. Altresì, il fatto che egli non conosca il calendario in uso in Afghanistan e non sia in grado di calcolare quanti anni abbia, sa- rebbe coerente con la sua mancata scolarizzazione. La mancata cono- scenza del calendario così come l'incapacità del ricorrente di fare i calcoli spiegherebbero anche il motivo per il quale egli non sarebbe stato in grado di fornire dichiarazioni puntuali nemmeno per quanto riguarda il suo per- corso biografico. Le sue dichiarazioni denoterebbero un'enorme difficoltà del ricorrente nel collocare gli eventi nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda le dichiarazioni concernenti i famigliari, il ricorrente osserva che, non conoscendo neppure la propria data di nascita, sarebbe poco plausi- bile che egli riuscisse a riferire quella dei genitori. D'altra parte, egli avrebbe fornito un'età, almeno approssimativa, per tutti i membri della propria fami- glia. Infine, in merito all'ottenimento della tazkira, le sue risposte non po- trebbero essere considerate evasive. Considerati il background sociocul- turale e l'analfabetismo del ricorrente, che avrebbero significativamente in- fluito sulla sua capacità di rispondere alle domande, così come la presenza della copia della tazkira, vi sarebbero stati sufficienti elementi di dubbio perché la SEM dovesse procedere ad una perizia medica per l'accerta- mento dell'età. Non procedendo ad una perizia nonostante l'incertezza re- lativa all'età del ricorrente, la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio. Per quanto riguarda in seguito il trasferimento in Bulgaria nell'ambito del Regolamento Dublino III, l'insorgente rileva di essere stato vittima di abusi che porrebbero seri dubbi circa l'efficace presa in carico della sua pratica in Bulgaria. Infine, l'autorità inferiore nella decisione impugnata non avrebbe svolto alcun esame individualizzato delle allegazioni del ricorrente rispetto alle ragioni che l'avrebbero indotta a ritenere insussistenti motivi umanitari di cui all'art. 29a cpv. 3 LAsi.
E. 6.1.1 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documen- tazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridi- che ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF
D-2060/2022 Pagina 7 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in parti- colare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/ Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver- fahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).
E. 6.1.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'i- struzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo ac- certamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rela- tivi riferimenti; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191).
E. 6.1.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accerta- mento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210); che le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie neces- sarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. D-6598/2019 consid. 5.3 e relativi riferimenti; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conse- guenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'as- senza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 con- sid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.150).
E. 6.2.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 con- sid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., 2000 n. 19 con- sid. 8b pag. 188, cf. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étran- gers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI con- sid. 5.4 e relativi riferimenti).
D-2060/2022 Pagina 8
E. 6.2.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pre- giudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 con- sid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.5 e E-5386/2019 del 31 ot- tobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'in- teressato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curricu- lum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 [precitata], D-858/2019 del 26 febbraio 2019 e E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento glo- bale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati.
E. 6.3.1 Nel caso in disamina, il Tribunale non condivide la valutazione dell'autorità inferiore per diversi motivi. Innanzitutto, pur essendo vero che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico
– e non ha dunque fornito la prova della sua minore età – egli ha comunque fornito la fotocopia della sua tazkira biometrica. Pur non potendo analiz- zarne l'autenticità, costituendo soltanto una copia, il documento costituisce ad ogni modo un elemento a favore della minore età del ricorrente e avrebbe dovuto essere preso in considerazione dell'autorità inferiore. D'al- tra parte, come rettamente rilevato in sede ricorsuale, appare quantomeno poco comprensibile il motivo per il quale l'autorità inferiore abbia ritenuto il documento sufficiente per modificare il nome dell'insorgente, ma non per ritenere la sua data di nascita.
E. 6.3.2 Proseguendo nell'analisi, lo scrivente Tribunale rileva che pur ricono- scendo che le allegazioni biografiche del ricorrente non si distinguono certo per esaustività e concludenza, fondarsi sull'inconsistenza di tali allegazioni per escluderne la minore età non pare tenere in completa considerazione gli obblighi derivanti dal principio inquisitorio. Invero, considerato il contesto in cui sarebbe cresciuto il ricorrente, occorreva dar debito credito ad alcune peculiarità socio-culturali ed all'eventualità di trovarsi di fronte ad una per- sona con un grado di alfabetizzazione ridotto (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale D-1541/2022 del 20 aprile 2022 consid. 6.2). Egli ha infatti riferito di non essere andato a scuola, di non conoscere il calendario persiano, di non sapere scrivere il proprio nome e di parlare soltanto pashtou (cfr. atto SEM […]-17/11, pag. 3 segg.). Dalle sue dichiarazioni risulta poi
D-2060/2022 Pagina 9 piuttosto chiara la sua difficoltà ad esprimersi su riferimenti temporali e la sua incapacità ad effettuare i calcoli più semplici. Ciò detto, andrebbero dunque relativizzate anche le contraddizioni in merito alla data di nascita.
E. 6.3.3 A ciò si aggiunge pure il fatto che, non avendo le autorità bulgare risposto alla richiesta di ripresa in carico e non avendo neppure fornito le informazioni richieste in merito alla data di nascita (cfr. atto SEM […]-21/5), non è dato sapere le generalità con le quali il ricorrente è stato registrato in tale Paese. Allo stesso modo, non vi sono neppure informazioni in merito all'identità registrata dalle autorità austriache. Tuttavia, il ricorrente ha rife- rito di essersi presentato con le stesse generalità che ha fornito alla SEM nell'ambito dell'audizione quale minore non accompagnato (cfr. atto SEM […]-17/11, pag. 8, pto. 5.02) ed ha altresì riferito di essere stato assegnato ad un campo profughi per minorenni sia in Bulgaria sia in Austria (cfr. idem).
E. 6.3.4 In buona sostanza, nella fattispecie anche in presenza di potenziali indicatori d'inverosimiglianza, permangono dunque dubbi circa la maggiore età dell'interessato, dubbi che necessitavano di essere fugati per il tramite dell'esperimento di ulteriori misure istruttorie prima di imputare al ricorrente di non essere stato in misura di rendere verosimile la sua minore età (cfr. sentenza del Tribunale D-1754/2022 del 22 aprile 2022, pag. 7 inerente un caso simile). L'autorità inferiore non deve infatti misconoscere le succitate differenze tra la constatazione dei fatti (principio derivante dall'ordinamento processuale) ed il grado probatorio richiesto per la valutazione di merito dell'età di un richiedente asilo. Come detto, v'è spazio per un giudizio ma- teriale, sia esso relativo all'età o ad altre questioni, solo in presenza di un pregresso accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Lad- dove permangano perplessità, l'autorità non può limitarsi ad escludere la minore età sulla base di alcuni indicatori, soprattutto vista la disponibilità di metodi scientifici riconosciuti per la determinazione medica dell'età e dei contrapposti rischi intrinsechi ad una valutazione ancorata unicamente sulle allegazioni dell'interessato (cfr. sul valore probatorio dei medesimi si veda la sentenza del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 con- sid. 6.2 – 6.3 con i relativi riferimenti e DTAF 2019 I/6 consid. 6.1, 6.3-6.5). Tale mancato esperimento di ulteriori misure istruttorie (in particolare della perizia medica per stabilire l'età del richiedente) appare tanto più proble- matico ritenuto il fatto che il ricorrente afferma di avere (…) anni – e di es- sere dunque ben lontano dalla maggiore età – e che la modifica della data di nascita effettuata dalla SEM è di ben (…) anni.
E. 6.3.5 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 26 aprile 2022 è annullata. Gli atti sono retrocessi all'autorità inferiore
D-2060/2022 Pagina 10 (art. 61 cpv. 4 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), all'emanazione di una nuova decisione. In particolare, la SEM è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde determi- nare l'età del ricorrente, se necessario, con l'ausilio di metodi scientifici (se- gnatamente una tomografia sterno-clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale). In base all'esito dei medesimi e ad un apprezzamento d'insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, l'autorità confermerà o rivaluterà la propria decisione.
E. 7.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.
E. 7.2 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da conside- rarsi priva d'oggetto.
E. 7.3 Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripe- tibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
E. 8 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 5 maggio 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/ Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona- to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-2060/2022 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 26 aprile 2022 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei con- siderandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non sono accordate spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2060/2022 Sentenza del 31 maggio 2022 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Cristina Tosone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 26 aprile 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, di nazionalità afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 19 febbraio 2022, pretendendosi minorenne. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in data 21 febbraio 2022, hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC", il richiedente l'asilo aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Bulgaria ed in Austria il 15 dicembre 2021 rispettivamente il 6 febbraio 2022. C. L'8 marzo 2022 l'interessato ha trasmesso alla SEM la copia della sua tazkira biometrica. D. Il 30 marzo 2022 il richiedente asilo è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale l'autorità inferiore gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato il richiedente asilo della possibile competenza della Bulgaria per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), gli ha concesso il diritto di essere sentito in merito ed ha prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). In tale occasione la SEM gli ha anche concesso il diritto di essere sentito in merito alla pretesa minore età come pure alla modifica prevista della data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (di seguito: SIMIC). E. A causa di frequenti mal di testa riferiti dopo aver subito percosse al capo, il 23 marzo 2022 il richiedente è stato visitato da un medico, il quale ha ritenuto necessario effettuare delle (...) e (...) per escludere lesioni post traumatiche. Un supporto (...) è altresì stato ritenuto necessario. F. Il 30 marzo 2022 la SEM ha proceduto alla modifica dell'iscrizione della data di nascita del richiedente in SIMIC in (...), ritenendo dunque l'interessato maggiorenne. G. Il medesimo giorno, la suddetta autorità ha inoltrato alle competenti autorità bulgare una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III ed ha domandato sotto quale identità l'interessato fosse conosciuto in tale paese. Le autorità bulgare non hanno risposto alla richiesta. H. Il 14 aprile 2022 l'interessato è stato sottoposto ad una radiografia (RX) del (...) e ad una risonanza magnetica (RM) (...) e ad (...) dei (...). I. Il 25 aprile 2022 il richiedente è stato visto da un dentista. Egli ha altresì affermato di non sentire più la necessità di un seguito (...). J. Con decisione del 26 aprile 2022, notificata il 27 aprile 2022, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. K. Il 4 maggio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 maggio 2022), il richiedente è insorto contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando, anzitutto la restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso e la sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione della decisione; in via principale, il riconoscimento dell'insorgente quale minorenne, l'annullamento della decisione avversata ed il trattamento della domanda d'asilo nel quadro di una procedura nazionale in Svizzera; in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, tutto con protestate tasse e spese. L. Con misure supercautelari del 5 maggio 2022 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che il richiedente non avesse reso verosimile la sua asserita minore età. Egli non avrebbe fornito alcun documento suscettibile di comprovare la sua identità. Il fatto che abbia fornito soltanto la copia della tazkira biometrica non permetterebbe di analizzarne l'autenticità. In secondo luogo, egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimili neanche le dichiarazioni riguardanti i dati personali, la sua biografia e le sue relazioni famigliari. Egli avrebbe, in particolare, fornito diverse date di nascita, non avrebbe saputo indicare l'anno in cui avrebbe iniziato a lavorare, né quanti anni avessero i genitori. Infine, l'interessato avrebbe dato delle risposte evasive alle domande inerenti l'ottenimento della carta d'identità. Di conseguenza, la SEM ha modificato la data di nascita in SIMIC ed ha considerato l'interessato maggiorenne per il seguito della procedura. Successivamente, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Bulgaria per il trattamento della domanda d'asilo dell'interessato e l'assenza di fondati motivi di ritenere l'esistenza di carenze sistemiche in tale Paese. Altresì non vi sarebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 5.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto la valutazione dell'autorità inferiore in merito all'età. Egli concorda con la SEM circa lo scarso valore probatorio di un documento d'identità fornito soltanto in copia, tuttavia non sarebbe comprensibile il motivo per il quale l'autorità avrebbe ritenuto tale documento sufficiente per modificare il nome ed il cognome del ricorrente, ma non la sua data di nascita. L'autorità inferiore, in considerazione dell'obbligo di motivare, avrebbe dovuto illustrare le motivazioni alla base di tale differenziazione e spiegare perché la copia della tazkira fosse suscettibile di comprovare il nome e il cognome del ricorrente, ma non la sua data di nascita. Per quanto riguarda la ritenuta inverosimiglianza delle allegazioni riguardanti i dati personali, la biografia e le relazioni famigliari il ricorrente fa riferimento all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. diritti fanciullo, RS 0.107), recepito in diritto svizzero tramite l'art. 7 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In aggiunta, il Tribunale avrebbe stabilito i criteri da applicare non soltanto per la conduzione delle audizioni di minori non accompagnati, ma anche per la valutazione delle loro allegazioni. Nel caso di specie, oltre alla giovane età del ricorrente, andrebbe pure tenuto conto del contesto di provenienza, nonché delle sue caratteristiche personali, in quanto egli non avrebbe mai frequentato la scuola e non sarebbe in grado di leggere, scrivere o fare di conto. In merito al foglio dei dati personali, l'insorgente avrebbe già riferito di non averlo riempito personalmente. Altresì, il fatto che egli non conosca il calendario in uso in Afghanistan e non sia in grado di calcolare quanti anni abbia, sarebbe coerente con la sua mancata scolarizzazione. La mancata conoscenza del calendario così come l'incapacità del ricorrente di fare i calcoli spiegherebbero anche il motivo per il quale egli non sarebbe stato in grado di fornire dichiarazioni puntuali nemmeno per quanto riguarda il suo percorso biografico. Le sue dichiarazioni denoterebbero un'enorme difficoltà del ricorrente nel collocare gli eventi nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda le dichiarazioni concernenti i famigliari, il ricorrente osserva che, non conoscendo neppure la propria data di nascita, sarebbe poco plausibile che egli riuscisse a riferire quella dei genitori. D'altra parte, egli avrebbe fornito un'età, almeno approssimativa, per tutti i membri della propria famiglia. Infine, in merito all'ottenimento della tazkira, le sue risposte non potrebbero essere considerate evasive. Considerati il background socioculturale e l'analfabetismo del ricorrente, che avrebbero significativamente influito sulla sua capacità di rispondere alle domande, così come la presenza della copia della tazkira, vi sarebbero stati sufficienti elementi di dubbio perché la SEM dovesse procedere ad una perizia medica per l'accertamento dell'età. Non procedendo ad una perizia nonostante l'incertezza relativa all'età del ricorrente, la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio. Per quanto riguarda in seguito il trasferimento in Bulgaria nell'ambito del Regolamento Dublino III, l'insorgente rileva di essere stato vittima di abusi che porrebbero seri dubbi circa l'efficace presa in carico della sua pratica in Bulgaria. Infine, l'autorità inferiore nella decisione impugnata non avrebbe svolto alcun esame individualizzato delle allegazioni del ricorrente rispetto alle ragioni che l'avrebbero indotta a ritenere insussistenti motivi umanitari di cui all'art. 29a cpv. 3 LAsi. 6. 6.1 6.1.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/ Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 6.1.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191). 6.1.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210); che le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr.D-6598/2019 consid. 5.3 e relativi riferimenti; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., n. 3.150). 6.2 6.2.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, cf. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4 e relativi riferimenti). 6.2.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.5 e E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 [precitata], D-858/2019 del 26 febbraio 2019 e E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati. 6.3 6.3.1 Nel caso in disamina, il Tribunale non condivide la valutazione dell'autorità inferiore per diversi motivi. Innanzitutto, pur essendo vero che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico - e non ha dunque fornito la prova della sua minore età - egli ha comunque fornito la fotocopia della sua tazkira biometrica. Pur non potendo analizzarne l'autenticità, costituendo soltanto una copia, il documento costituisce ad ogni modo un elemento a favore della minore età del ricorrente e avrebbe dovuto essere preso in considerazione dell'autorità inferiore. D'altra parte, come rettamente rilevato in sede ricorsuale, appare quantomeno poco comprensibile il motivo per il quale l'autorità inferiore abbia ritenuto il documento sufficiente per modificare il nome dell'insorgente, ma non per ritenere la sua data di nascita. 6.3.2 Proseguendo nell'analisi, lo scrivente Tribunale rileva che pur riconoscendo che le allegazioni biografiche del ricorrente non si distinguono certo per esaustività e concludenza, fondarsi sull'inconsistenza di tali allegazioni per escluderne la minore età non pare tenere in completa considerazione gli obblighi derivanti dal principio inquisitorio. Invero, considerato il contesto in cui sarebbe cresciuto il ricorrente, occorreva dar debito credito ad alcune peculiarità socio-culturali ed all'eventualità di trovarsi di fronte ad una persona con un grado di alfabetizzazione ridotto (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale D-1541/2022 del 20 aprile 2022 consid. 6.2). Egli ha infatti riferito di non essere andato a scuola, di non conoscere il calendario persiano, di non sapere scrivere il proprio nome e di parlare soltanto pashtou (cfr. atto SEM [...]-17/11, pag. 3 segg.). Dalle sue dichiarazioni risulta poi piuttosto chiara la sua difficoltà ad esprimersi su riferimenti temporali e la sua incapacità ad effettuare i calcoli più semplici. Ciò detto, andrebbero dunque relativizzate anche le contraddizioni in merito alla data di nascita. 6.3.3 A ciò si aggiunge pure il fatto che, non avendo le autorità bulgare risposto alla richiesta di ripresa in carico e non avendo neppure fornito le informazioni richieste in merito alla data di nascita (cfr. atto SEM [...]-21/5), non è dato sapere le generalità con le quali il ricorrente è stato registrato in tale Paese. Allo stesso modo, non vi sono neppure informazioni in merito all'identità registrata dalle autorità austriache. Tuttavia, il ricorrente ha riferito di essersi presentato con le stesse generalità che ha fornito alla SEM nell'ambito dell'audizione quale minore non accompagnato (cfr. atto SEM [...]-17/11, pag. 8, pto. 5.02) ed ha altresì riferito di essere stato assegnato ad un campo profughi per minorenni sia in Bulgaria sia in Austria (cfr. idem). 6.3.4 In buona sostanza, nella fattispecie anche in presenza di potenziali indicatori d'inverosimiglianza, permangono dunque dubbi circa la maggiore età dell'interessato, dubbi che necessitavano di essere fugati per il tramite dell'esperimento di ulteriori misure istruttorie prima di imputare al ricorrente di non essere stato in misura di rendere verosimile la sua minore età (cfr. sentenza del Tribunale D-1754/2022 del 22 aprile 2022, pag. 7 inerente un caso simile). L'autorità inferiore non deve infatti misconoscere le succitate differenze tra la constatazione dei fatti (principio derivante dall'ordinamento processuale) ed il grado probatorio richiesto per la valutazione di merito dell'età di un richiedente asilo. Come detto, v'è spazio per un giudizio materiale, sia esso relativo all'età o ad altre questioni, solo in presenza di un pregresso accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Laddove permangano perplessità, l'autorità non può limitarsi ad escludere la minore età sulla base di alcuni indicatori, soprattutto vista la disponibilità di metodi scientifici riconosciuti per la determinazione medica dell'età e dei contrapposti rischi intrinsechi ad una valutazione ancorata unicamente sulle allegazioni dell'interessato (cfr. sul valore probatorio dei medesimi si veda la sentenza del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 6.2 - 6.3 con i relativi riferimenti e DTAF 2019 I/6 consid. 6.1, 6.3-6.5). Tale mancato esperimento di ulteriori misure istruttorie (in particolare della perizia medica per stabilire l'età del richiedente) appare tanto più problematico ritenuto il fatto che il ricorrente afferma di avere (...) anni - e di essere dunque ben lontano dalla maggiore età - e che la modifica della data di nascita effettuata dalla SEM è di ben (...) anni. 6.3.5 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 26 aprile 2022 è annullata. Gli atti sono retrocessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 4 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), all'emanazione di una nuova decisione. In particolare, la SEM è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde determinare l'età del ricorrente, se necessario, con l'ausilio di metodi scientifici (segnatamente una tomografia sterno-clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale). In base all'esito dei medesimi e ad un apprezzamento d'insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, l'autorità confermerà o rivaluterà la propria decisione. 7. 7.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto. 7.2 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto. 7.3 Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
8. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 5 maggio 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/ Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 26 aprile 2022 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non sono accordate spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: