Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. A.a A._______, di nazionalità afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 15 gennaio 2022 presso il Centro federale d’asilo (CFA) di Berna. Al momento dell’inoltro della sua domanda d’asilo nel foglio dei dati personali egli ha dichiarato di non sapere la sua data di nascita. È stata indicata la data (…) 2004 (cfr. atto SEM 2/2). A.b Prima del deposito della precitata domanda d’asilo, il richiedente ha dichiarato alle guardie di confine, che lo hanno fermato al momento della sua entrata in Svizzera, di essere nato il 2 aprile 2000 (cfr. atto SEM 24/14). Inoltre, la tessera per richiedenti l’asilo austriaca che portava con sé ripor- tava la data di nascita (…) 2003 (cfr. atto SEM 31/5). A.c Il 17 gennaio 2022 l’interessato si è presentato al CFA di Zurigo, dove ha nuovamente compilato un foglio dei dati personali indicando quale data di nascita il (…) 2007 (cfr. atto SEM 6/2). A.d In seguito, il 18 gennaio 2022, l’interessato è stato trasferito al CFA di Chiasso ed è stato registrato come nato il (…) 2004 (cfr. atto SEM 13/1). Egli, in stessa data, ha compilato un questionario Covid-19 indicando di avere 17 anni (cfr. atto SEM 12/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in data 19 gennaio 2022, hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC», il richiedente l'asilo aveva già depo- sitato due domande d'asilo pregresse in Bulgaria ed in Austria il (…) no- vembre 2021 rispettivamente il (…) dicembre 2021 (cfr. atto SEM 17/1). C. Il 21 gennaio 2022 il richiedente ha sottoscritto la procura con cui ha con- ferito mandato alla rappresentante legale assegnatagli. Sulla stessa è stata riportata la data di nascita (…) 2006 (cfr. atto SEM 19/1). D. In data 25 gennaio 2022 l’interessato è stato convocato per il rilevamento delle generalità. Il colloquio è stato subito interrotto in quanto egli ha affer- mato di essere minorenne e di essere nato il (…) 2006.
D-1924/2022 Pagina 3 E. Il 18 febbraio 2022 il richiedente l’asilo ha trasmesso alla SEM una fotoco- pia del suo documento di identità (tazkira). F. Il 25 febbraio 2022 l’autorità inferiore ha svolto con il medesimo e in pre- senza del suo rappresentante legale e persona di fiducia un’audizione per i richiedenti minorenni non accompagnati. Nel corso della stessa, egli è stato segnatamente questionato in merito alla sua età anagrafica ed al viaggio intrapreso sino al suo arrivo in Svizzera. Altresì, gli è stato con- cesso il diritto di essere sentito in merito alla sua presunta età, all’eventuale competenza dell’Austria o della Bulgaria ed ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno nei predetti paese, così come riguardo al suo stato di salute (cfr. atto SEM 26/14). Durante l’audizione, la SEM ha informato l’in- teressato che, sulla base delle sue allegazioni, egli non avrebbe reso ve- rosimile di essere minorenne, e che quindi per il proseguo della procedura d’asilo sarebbe stato considerato quale maggiorenne, modificando la sua data di nascita in (...) 2004 (cfr. atto SEM 26/14, p.to 8.01, pag. 11). G. Il 28 febbraio 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità austria- che una domanda di ripresa in carico del richiedente fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i mec- canismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) segnalando che il ricorrente possedeva una tessera per richiedenti l’asilo austriaca, riportante la data di nascita (...) 2003 (cfr. atto SEM 31/5). Il 1°marzo 2022, le autorità austriache hanno respinto la richiesta di ripresa in carico indicando la Bulgaria quale Paese competente per lo svolgimento della procedura d’asilo e di allontanamento ai sensi dell’art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 34/2). H. La SEM, in stessa data, ha così presentato alle competenti autorità bulgare una domanda di ripresa in carico del richiedente fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 35/11). Queste au- torità, non hanno risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto.
D-1924/2022 Pagina 4 I. Dalla traduzione della tazkira del ricorrente, effettuata il 1° marzo 2022, risulta che lo stesso “dall’aspetto fisico è considerato 15enne nel 1399 (2020/2021)” (cfr. atto SEM 38/2). J. Con decisione del 19 aprile 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 55/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, come pure incaricando il Cantone B._______ dell’esecuzione del trasferimento medesimo. K. Il 26 aprile 2022 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d’entrata: 27 aprile 2022), l’interessato è insorto contro la decisione dell’autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postu- lando in limine la sospensione via supercautelare dell’esecuzione della de- cisione e la restituzione (recte: concessione) dell’effetto sospensivo al ri- corso; nel merito l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento del ricorrente quale minorenne non accom- pagnato e la restituzione degli atti alla SEM per il complemento dell’istru- zione. Contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. L. Il Tribunale, con decisione incidentale del 29 aprile 2022, ha accolto l'i- stanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché ha auto- rizzato l’interessato ad attendere l'esito della procedura ricorsuale in Sviz- zera. Inoltre, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso di concedere l'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. M. La SEM, con risposta del 4 maggio 2022, ha preso posizione ed ha propo- sto il respingimento dello stesso, rispettivamente la conferma della deci- sione avversata. N. In data 11 maggio 2022, il richiedente ha presentato una memoria integra- tiva allegando il rapporto dell’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati (di
D-1924/2022 Pagina 5 seguito: OSAR) del 4 maggio 2022, intitolato “Überstellungsstop Dublin – Stand 4.5.22”. O. Con ordinanza del 13 maggio 2022, il Tribunale ha trasmesso le osserva- zioni della SEM al ricorrente. Quest’ultimo ha replicato in data 23 maggio 2022. P. Una copia della replica è stata trasmessa all’autorità inferiore con ordi- nanza del 25 maggio 2022. Con duplica del 31 maggio 2022, quest’ultima ha presentato ulteriori osservazioni in merito. Queste sono state trasmesse al ricorrente con ordinanza del 9 giugno 2022, con possibilità di esprimersi. Q. In data 23 giugno 2022, il ricorrente ha fatto uso di tale facoltà ed ha inol- trato ulteriori osservazioni in triplica. R. Per quanto concerne il profilo medico, l’interessato ha beneficiato di nume- rosi consulti medici (cfr. atti SEM 22/2, 23/2, 25/3, 41/2, 46/1, 48/2, 57/2, 62/2, 69/3). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
D-1924/2022 Pagina 6 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al TAF, possono essere invocati, in materia d’asilo, la viola- zione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto data la competenza della Bulgaria per condurre il seguito della procedura d’asilo del ricorrente. In secondo luogo, la SEM ha osservato come l’interessato non sia stato minimamente in grado di rendere verosimile la sua minore età. In particolare, il ricorrente avrebbe unicamente presentato una fotoco- pia della sua tazkira e le sue dichiarazioni riguardanti i dati personali, la sua biografia e le sue relazioni famigliari sarebbero vaghe e contraddittorie. Inoltre, l’autorità di prima istanza, ha rilevato come la maggiore età dell’in- teressato sarebbe anche confermata da svariati atti, nei quali egli risulte- rebbe maggiorenne. Altresì, la SEM ha sottolineato che il richiedente con- frontato con gli elementi contraddittori riscontrati nelle sue allegazioni, si sarebbe unicamente limitato a confermare quanto riportato dalla tazkira. Pertanto, l’autorità di prima istanza ha concluso alla maggiore età dell’in- sorgente, negando quindi nel suo caso l’applicazione delle disposizioni del Regolamento Dublino III relative ai minorenni. Proseguendo nell’analisi, l’autorità inferiore ha rilevato come le dichiarazioni dell’interessato non sa- rebbero atte a confutare la competenza della Bulgaria per condurre il se- guito della sua procedura. Altresì, la SEM ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 4 della Carta dei diritti fonda- mentali dell’Unione europea (di seguito: CartaUE), o ancora in violazione
D-1924/2022 Pagina 7 del principio del divieto di respingimento. Infine, l’autorità inferiore ha ne- gato l’esistenza di motivi che imporrebbero alla Svizzera l’applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo rela- tiva a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In tal contesto, la SEM ha riportato che il richiedente oltre ad un appuntamento dal dentista e la visita di continuità dallo psichiatra non avrebbe ulteriori appuntamenti pianificati. Pertanto, i fatti giuridicamente rilevanti sarebbero stati accertati e non vi sarebbe la necessità di ulteriori chiarimenti medici. Le sue condizioni di salute non risulterebbero quindi essere di una gravità tale da costituire una violazione dell’art. 3 CEDU in caso di rinvio in Bulga- ria. 3.2 Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto e incompleto circa la sua età. Egli, in particolare solleva che la SEM al momento in cui ha ordi- nato la rettifica della data di nascita, avrebbe deciso senza disporre di tutti gli elementi conoscitivi necessari, in particolare non avrebbe nemmeno at- teso la traduzione della tazkira. Inoltre, egli sottolinea come la SEM avrebbe dovuto sottoporlo ad una perizia medico-legale volta ad acclarare la sua età. Pertanto, egli ritiene che le ragioni addotte dalla SEM non per- metterebbero di escludere la sua minore età. A ciò si aggiunge che, a suo dire, l’autorità inferiore, avrebbe altresì violato anche il suo diritto di essere sentito, non permettendogli di comprendere per quali ragioni la sua età sa- rebbe stata rettificata e sulla base di quali documenti l’avrebbero conside- rato maggiorenne. In seguito, l’interessato rileva che la SEM avrebbe ac- certato in modo inesatto e incompleto anche i fatti relativi alle violenze e alle torture che egli avrebbe subito da parte della polizia bulgara e anche in questo contesto avrebbe violato il suo diritto essere sentito non permet- tendogli di esprimersi in merito ad una sua riammissione in tale Paese. Per quanto concerne la sua situazione medica, il ricorrente ritiene che l’autorità inferiore, abbia accertato in modo inesatto e incompleto le sue condizioni di salute, nonché avrebbe omesso di comunicare le sue problematiche alle autorità bulgare, senza oltretutto ottenere alcuna forma di garanzia di presa a carico medico-psichiatrica. Ulteriormente, egli fa valere anche una poten- ziale violazione dei diritti e delle garanzie previsti dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Invero, la SEM avrebbe omesso di menzionare alle autorità bulgare che egli sarebbe stato vittima di tortura, come pure di effettuare degli accertamenti a tal proposito, oltre a non chie- dere alla Bulgaria la garanzia di predisporre un percorso riabilitativo come previsto all’art. 14 cpv. 1 Conv. tortura. Infine, l’insorgente solleva seri dubbi
D-1924/2022 Pagina 8 circa l’efficace presa in carico della sua domanda d’asilo in Bulgaria. Egli sostiene che le condizioni di accoglienza attualmente esistenti in Bulgaria si sarebbero così deteriorate da imporre l’applicazione della clausola di so- vranità, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Dublino III, o di entrare nel merito della domanda d’asilo per motivi umanitari, in virtù dell’art. 29a cpv. 3 OAsi. 3.3 Con le proprie osservazioni di risposta al ricorso, la SEM prende posi- zione in modo dettagliato in merito alle censure sollevate dall’insorgente e ribadisce di aver considerato la minore età asserita dal richiedente in base ad una valutazione globale delle diverse dichiarazioni e in base agli ele- menti agli atti. L’autorità di prima istanza, si riconferma pertanto sottoli- neando nuovamente le numerose contraddizioni. Per quanto invece con- cerne la fotocopia della tazkira, l’autorità intimata ribadisce come il ricor- rente sarebbe stato confrontato con numerose domande già nel corso dell’audizione per i richiedenti minorenni non accompagnati e puntualizza come l’interprete sarebbe riuscito a leggere il documento già nel corso della stessa, sebbene la traduzione dettagliata sarebbe avvenuta solamente in seguito. Inoltre, la SEM ricorda che la perizia medico-legale costituirebbe unicamente un indizio tra tanti e che nel caso specifico non sarebbe risul- tato necessario procedere con un accertamento complementare. Altresì, l’autorità inferiore contesta l’asserita violazione del diritto di essere sentito, rimarcando di aver concesso tale diritto in modo completo e di aver ripor- tato, nella decisione del 19 aprile 2022, nel dettaglio le numerose dichiara- zioni contraddittorie e vaghe, le quali le avrebbero permesso di svolgere in modo completo la valutazione dell’età del ricorrente. In aggiunta, la SEM rileva, che il ricorrente nel corso del diritto di essere sentito, in merito ad una responsabilità e ad un rinvio in Bulgaria, non avrebbe sollevato le vio- lenze subite in tale Paese. Mentre l’autorità inferiore, per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente, rinvia a quanto già esposto nella decisione e ribadisce che i problemi medici non risulterebbero di una gravità tale, da dover rinunciare al trasferimento in Bulgaria. Infine, nemmeno le ripercus- sioni sulla salute psichica del ricorrente dovute alla prospettiva di allonta- namento sarebbero tali da costringe le autorità a rivedere la loro posizione,
Erwägungen (47 Absätze)
E. 4.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento.
E. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
E. 4.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell’interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell’ambito della determinazione dello Stato responsabile per l’esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell’ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3).
E. 4.4 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
D-1924/2022 Pagina 11 competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documenta- zione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).
E. 4.5 Il Tribunale ha in particolare già ritenuto come, per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l’onere della prova derivante da un’applicazione analogica dell’art. 8 CC (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3). Inoltre, in presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto da parte dell’autorità inferiore, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’interessato abbia reso verosimile la minore età, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguen- temente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4 con ulteriori rif. citati). Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui docu- menti d’identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle au- dizioni relativamente al quadro personale dell’interessato nel paese d’ori- gine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se neces- sario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l’art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 con- sid. 4.2.2). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un apprezza- mento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 e rif. citati).
E. 5.1 Nella presente disamina, il Tribunale concorda con la conclusione alla quale la SEM è giunta in esito all’inverosimiglianza della minore età asse- rita dall’insorgente. Innanzitutto, il ricorrente ha fornito una data di nascita ed un’età divergenti in diverse occasione. In particolare, egli a pochi giorni di differenza ha fornito ben cinque date di nascita differenti (cfr. supra lett. A-C). A seguito della correzione della sua data di nascita in corso di proce- dura, egli è stato ascoltato quale richiedente minorenne non accompa- gnato. Tuttavia, le indicazioni anagrafiche e biografiche che egli ha fornito risultano totalmente incoerenti e contraddittorie. Queste possono essere soltanto in parte relativizzate a fronte dell’asserita carente scolarizzazione
D-1924/2022 Pagina 12 ed il contesto specifico afghano, come preteso nel gravame. Benché, possa difatti essere verosimile che una persona proveniente da tale conte- sto culturale e con una scolarizzazione precaria, non conosca la sua data di nascita esatta e che non sappia fare bene di conto, tuttavia tali sue mo- tivazioni vengono di fatto smentite dalle sue stesse asserzioni. Il ricorrente, invitato a parlare dei suoi ricordi d’infanzia, menziona in particolare gli alle- namenti sportivi a C._______ e le partite anche fuori provincia offrendo uno spaccato di vita poco confacente con quella di un bambino (cfr. atto SEM 26/14 p. to 1.17.04). Inoltre, anche i riferimenti temporali di momenti mar- canti della sua vita risultano estremamente contradditori. Invero, egli ha affermato di aver avuto 13 o forse 11 anni al decesso del padre il quale sarebbe avvenuto a suo dire circa 6 anni fa, il che indicherebbe che egli potrebbe avere 19 o 17 anni (cfr. atto SEM 26/14 p. to. 1.16.04). Interrogato poi sull’età al momento della morte della madre, egli ha asserito che ella sarebbe morta 3 anni dopo il padre e che lui avrebbe avuto all’incirca 9 o
E. 5.2 Altresì, si constata che il ricorrente al momento della sua entrata in Svizzera era in possesso di una tessera per richiedenti l’asilo austriaca ri- portante la data di nascita il (...) 2003. Si può pertanto partire dal presup- posto che egli si sia presentato anche in Bulgaria quale maggiorenne. In- fatti, le autorità bulgare non hanno risposto alla domanda di ripresa a ca- rico, lasciando concludere che il ricorrente sia stato registrato anche in tale Paese come maggiorenne. Non può pertanto essere credibile la tesi che in entrambi i citati Paesi la sua data di nascita sarebbe stata riportata in modo errato. Invero, anche al suo arrivo in Svizzera, egli si è presentato inizial- mente quale maggiorenne. Risulta pertanto poco plausibile e alquanto pre- testuosa l’asserita minore età fatta valere, per la prima volta, solamente in corso di procedura.
E. 5.3 Dipoi, si osserva come nemmeno la censura sollevata dall’insorgente in sede di triplica, che questo Tribunale avrebbe in un caso analogo evi- denziato la necessità di procedere ad una perizia medico-legale (cfr. sen- tenza del Tribunale D-2060/2022 del 31 maggio 2022) può essere accolta. A differenza del caso di specie, l’interessato aveva prodotto una tazkira biometrica e non si era mai presentato quale maggiorenne, pertanto le due fattispecie non sono comparabili.
D-1924/2022 Pagina 13
E. 5.4 Infine, occorre rilevare che l’insorgente ha prodotto solamente una co- pia della sua tazkira e per di più di scarsa qualità. Non si comprende come mai, egli non abbia nemmeno provato a farsi inviare l’originale dallo zio materno o dal vicino di casa, il quale era riuscito a procurarsi il documento ed a mandargli la copia (cfr. atto SEM 26/14 p. to 4.07). Ciò nonostante, è bene osservare che quand’anche avesse fornito l’originale, tale docu- mento, anche se molto diffuso in Afghanistan, ha un valore probatorio molto ridotto, in quanto in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). In aggiunta, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v’è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla tazkira sono spesso incomplete e variano a seconda dell’incaricato che la compila. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall’assunto ch’esso attesti inequivoca- bilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand’anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita, sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell’età al momento dell’emissione (cfr. DTAF 2019 I/6 con- sid. 6.2).
E. 5.5 È basandosi sulle informazioni raccolte, ed a seguito di una pondera- zione globale degli elementi in suo possesso, che l’autorità inferiore ha quindi concluso circa la maggiore età dell’insorgente. A fronte degli ele- menti testé considerati, anche il Tribunale ritiene pertanto che sia a giusto titolo che l’autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, se- gnatamente ad una perizia medica per accertare l’età del ricorrente, come preteso nel ricorso, in quanto l’istruzione svolta risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D- 871/2021 dell’8 marzo 2021 consid. 5.3).
E. 5.6 In tali circostanze, l’insorgente – al quale si ribadisce incombeva l’onere della prova in merito (cfr. supra consid. 4.5) – non è stato in grado di ren- dere verosimile la sua asserita minore età al momento dell’inoltro della sua domanda d’asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze; ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 4.5), che le dispo- sizioni normative relative i minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata dalla SEM.
D-1924/2022 Pagina 14 6. 6.1 Prima di proseguire appare inoltre opportuno esaminare le censure formali proposte dal ricorrente nel suo gravame. Egli ritiene che l’autorità di prima istanza abbia violato il suo diritto di essere sentito e l’obbligo di motivazione sia in merito alla valutazione della verosimiglianza della sua minore età, sia in merito alla competenza della Bulgaria per lo svolgimento della procedura d’asilo e di allontanamento. Tali censure formali vanno pertanto analizzate a titolo preliminare in quanto potrebbero condurre alla cassazione della de- cisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sen- tito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bunde- sverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D- 3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 feb- braio 2017 consid. 4.2),
6.2 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di par- tecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella mi- sura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi rife- rimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2). 6.3 L’obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronun- ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessa- rio che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la por- tata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2;
D-1924/2022 Pagina 15 DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.4 Ora, nel caso de quo, l’autorità resistente ha concesso il diritto di es- sere sentito al ricorrente durante l’audizione per richiedenti minori non ac- compagnati, sia in merito al fatto di non essere riuscito a rendere verosimile la sua minore età, sia in merito ad una possibile competenza della Bulgaria per l’esame la sua domanda d’asilo come anche in merito al suo stato di salute (cfr. atto SEM 26/14 p.to 8.01). Inoltre, l’autorità inferiore ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente dettagliata, nella querelata de- cisone, le considerazioni da cui è stata guidata e i motivi che l’hanno con- dotta a concludere che il ricorrente non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età (cfr. decisione SEM pag. 3 e segg.). Ugual- mente, la SEM ha esposto in modo esaustivo le considerazioni per le quali la Bulgaria sarebbe responsabile per lo svolgimento della sua procedura di asilo e di allontanamento e per quale motivo ha ritenuto le dichiarazioni dell’interessato non sufficienti per confutare la competenza del precitato paese (cfr. decisione SEM pag. 6). Le censure formali testé considerate, vanno dunque respinte. 7. 7.1 Giusta l’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello indivi- duato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 – 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie
– di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esi- stente al momento in cui il richiedente ha presentata domanda di prote- zione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). 7.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossi- bile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia pos- sibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda
D-1924/2022 Pagina 16 è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di deter- minazione diventa lo Stato membro competente. 7.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse- quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 7.4 Nel caso di specie, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC» che l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Bulgaria e in Au- stria, rispettivamente il 10 novembre 2021 e il 6 dicembre 2021 (cfr. atto SEM 17/1). Di conseguenza, il 28 febbraio 2022 l’autorità inferiore ha pre- sentato alle competenti autorità austriache, nei termini e nelle forme dell’art. 23 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fon- data sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Il 1°marzo 2022, le autorità austriache hanno respinto la richiesta di ripresa in carico in appli- cazione dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III indicando la Bul- garia quale Paese competente per lo svolgimento della procedura d’asilo e di allontanamento ai sensi dell’art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 34/2). La SEM ha così presentato, in stessa data, alle competenti autorità bulgare una domanda di ripresa in carico del richiedente fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 35/11). Queste autorità, non hanno risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto. Di conseguenza la competenza della Bulgaria per la trattazione della procedura d’asilo e di allontanamento del richiedente, ri- sulta di principio essere data. 8. 8.1 Occorre ora determinare se vi sono fondati motivi di ritenere che sus- sistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Bulgaria, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). 8.2 La Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposi- zioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in
D-1924/2022 Pagina 17 particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una pro- cedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio- nale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, le sentenze del Tri- bunale F-5422/2021 del 20 dicembre 2021 e F-4042/2021 del 1° novem- bre 2021 consid. 4.2.1 e 4.2.2).
8.3 La succitata presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confu- tata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio in pre- senza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 8.4 Nel caso in disamina, il ricorrente si oppone al suo trasferimento verso la Bulgaria invocando principalmente di aver subito violenze da parte della polizia bulgara e secondariamente sollevando il problema dell’attuale con- dizione di sovraccarico del sistema d’asilo bulgaro dovuto al massiccio af- flusso di migranti provenienti dall’Ucraina. Nonostante la loro valenza, né la prima né la seconda doglianza, presa distintamente o insieme, sono suf- ficienti, di per sé, a far supporre che la procedura d’asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze sistemiche tali da concludere che le domande d’asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine. Inoltre, egli avendo depositato una domanda d’asilo potrà denunciare quanto asserito di aver subito, presumibilmente da parte di alcuni membri delle forze della polizia, alle preposte autorità bulgare. Altresì, i problemi venuti alla luce in Bulgaria con la crisi dei rifugiati ucraini sembrano essere riconducibili alla gravità e alla tragicità della con- giuntura bellica attuale, ma non ad insufficienze sistemiche (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 del 11 febbraio 2020 consid. 6.6.1. e 6.6.7; cfr. anche fra le altre le sentenze del Tribunale F-2264/2022 del 27 maggio 2022 consid. 4.6 e E-2392/2020 del 3 giugno 2022). Il rapporto dell’OSAR dell’8 aprile 2022, citato dal ricorrente, rileva anche che non vi
D-1924/2022 Pagina 18 sarebbe al momento uno stop ufficiale dei trasferimenti Dublino verso la Bulgaria. 8.5 Inoltre, il Tribunale ha anche già avuto modo di sancire che malgrado il sistema del diritto d’asilo esistente in Bulgaria presenti delle problematiche importanti sia sotto l’aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza, le condizioni di sussistenza, pur non es- sendo comparabili a quelle elvetiche, non configurano un trattamento inu- mano o degradante giustificante un’applicazione generalizzata dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell’11 febbraio 2020 consid. 6.6.7; cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-4434/2021 del 13 ottobre 2021 e D-1964/2020 del 20 aprile 2020 consid. 11.4). 8.6 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 Resta ora da esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Du- blino III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1.
9.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre- sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 9.3 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità, se «motivi umanitari» lo giu- stificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giu- sta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trat- tamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° feb- braio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 con- sid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'au- torità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri og- gettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umani- tari, e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito,
D-1924/2022 Pagina 19 il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4). 9.4 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destina- zione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clau- sola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribu- nale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 con- sid. 8.2.1). 9.5 9.5.1 Vista la censura in tal senso, occorre preliminarmente determinare, se l’accertamento dei fatti relativo agli asseriti maltrattamenti e allo stato di salute del ricorrente sia stato esaustivo o meno. 9.5.2 Alla luce del principio inquisitorio, la SEM deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. su- pra consid. 4.4). L’insorgente ha avuto una prima visita medica il 15 feb- braio 2022, prima dell’audizione per richiedenti minori non accompagnati, dove ha asserito di essere stato picchiato qualche mese prima in Bulgaria e di essere stato ricoverato a causa delle torture ricevute da parte della polizia e di soffrire di cefalea intermittente a seguito del trauma cranico (cfr. atto SEM 23/2). Tuttavia, si osserva che il ricorrente all’inizio dell’audizione ha affermato di stare bene e di essersi solamente fatto male durante il cal- cio. Inoltre, durante il diritto di essere sentito concessogli in merito al suo stato di salute, egli non ha fatto valere nessun maltrattamento o tortura e nemmeno il suo rappresentate legale, il quale era presente, l’ho ha esortato a raccontare delle violenze subite e delle conseguenti ripercussioni sul suo stato di salute. Il referto radiologico del 7 marzo 2022, ha inoltre permesso di stabilire l’assenza di focolai emorragici recenti intracranici e di evidenti rime di fratture del neurocranio (cfr. atto SEM 46/1). Pertanto, i maltratta- menti che il ricorrente asserisce di avere subito costituiscono un’allega- zione di parte non suffragata da alcun indizio. Successivamente, il 10 marzo 2022, il medico – riscontrando un forte disagio e degli atti di autole- sionismo – ha indirizzato il ricorrente per un consulto psichiatrico (cfr. atto SEM 41/2). Dall’ultimo consulto psichiatrico, prima della decisone avver- sata, il medico riporta in particolare, che sarebbe stata la notizia di un even- tuale rientro in Bulgaria ad aver portato il ricorrente a compiere gli atti au- tolesionistici (cfr. atto SEM 57/2).
D-1924/2022 Pagina 20 9.5.3 Nel caso di specie, risulta pacifico che non vi siano indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giuri- sprudenza convenzionale né tantomeno di patologie che possano raggiun- gere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di un peggio- ramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento del ricorrente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del
E. 6.1 Prima di proseguire appare inoltre opportuno esaminare le censure formali proposte dal ricorrente nel suo gravame. Egli ritiene che l'autorità di prima istanza abbia violato il suo diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione sia in merito alla valutazione della verosimiglianza della sua minore età, sia in merito alla competenza della Bulgaria per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento. Tali censure formali vanno pertanto analizzate a titolo preliminare in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2),
E. 6.2 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).
E. 6.3 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).
E. 6.4 Ora, nel caso de quo, l'autorità resistente ha concesso il diritto di essere sentito al ricorrente durante l'audizione per richiedenti minori non accompagnati, sia in merito al fatto di non essere riuscito a rendere verosimile la sua minore età, sia in merito ad una possibile competenza della Bulgaria per l'esame la sua domanda d'asilo come anche in merito al suo stato di salute (cfr. atto SEM 26/14 p.to 8.01). Inoltre, l'autorità inferiore ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente dettagliata, nella querelata decisone, le considerazioni da cui è stata guidata e i motivi che l'hanno condotta a concludere che il ricorrente non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età (cfr. decisione SEM pag. 3 e segg.). Ugualmente, la SEM ha esposto in modo esaustivo le considerazioni per le quali la Bulgaria sarebbe responsabile per lo svolgimento della sua procedura di asilo e di allontanamento e per quale motivo ha ritenuto le dichiarazioni dell'interessato non sufficienti per confutare la competenza del precitato paese (cfr. decisione SEM pag. 6). Le censure formali testé considerate, vanno dunque respinte.
E. 7.1 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentata domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III).
E. 7.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 7.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
E. 7.4 Nel caso di specie, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC» che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Bulgaria e in Austria, rispettivamente il 10 novembre 2021 e il 6 dicembre 2021 (cfr. atto SEM 17/1). Di conseguenza, il 28 febbraio 2022 l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità austriache, nei termini e nelle forme dell'art. 23 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Il 1°marzo 2022, le autorità austriache hanno respinto la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III indicando la Bulgaria quale Paese competente per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento ai sensi dell'art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 34/2). La SEM ha così presentato, in stessa data, alle competenti autorità bulgare una domanda di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 35/11). Queste autorità, non hanno risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto. Di conseguenza la competenza della Bulgaria per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data.
E. 8.1 Occorre ora determinare se vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Bulgaria, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III).
E. 8.2 La Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, le sentenze del Tribunale F-5422/2021 del 20 dicembre 2021 e F-4042/2021 del 1° novembre 2021 consid. 4.2.1 e 4.2.2).
E. 8.3 La succitata presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
E. 8.4 Nel caso in disamina, il ricorrente si oppone al suo trasferimento verso la Bulgaria invocando principalmente di aver subito violenze da parte della polizia bulgara e secondariamente sollevando il problema dell'attuale condizione di sovraccarico del sistema d'asilo bulgaro dovuto al massiccio afflusso di migranti provenienti dall'Ucraina. Nonostante la loro valenza, né la prima né la seconda doglianza, presa distintamente o insieme, sono sufficienti, di per sé, a far supporre che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze sistemiche tali da concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine. Inoltre, egli avendo depositato una domanda d'asilo potrà denunciare quanto asserito di aver subito, presumibilmente da parte di alcuni membri delle forze della polizia, alle preposte autorità bulgare. Altresì, i problemi venuti alla luce in Bulgaria con la crisi dei rifugiati ucraini sembrano essere riconducibili alla gravità e alla tragicità della congiuntura bellica attuale, ma non ad insufficienze sistemiche (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 del 11 febbraio 2020 consid. 6.6.1. e 6.6.7; cfr. anche fra le altre le sentenze del Tribunale F-2264/2022 del 27 maggio 2022 consid. 4.6 e E-2392/2020 del 3 giugno 2022). Il rapporto dell'OSAR dell'8 aprile 2022, citato dal ricorrente, rileva anche che non vi sarebbe al momento uno stop ufficiale dei trasferimenti Dublino verso la Bulgaria.
E. 8.5 Inoltre, il Tribunale ha anche già avuto modo di sancire che malgrado il sistema del diritto d'asilo esistente in Bulgaria presenti delle problematiche importanti sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza, le condizioni di sussistenza, pur non essendo comparabili a quelle elvetiche, non configurano un trattamento inumano o degradante giustificante un'applicazione generalizzata dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.6.7; cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-4434/2021 del 13 ottobre 2021 e D-1964/2020 del 20 aprile 2020 consid. 11.4).
E. 8.6 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
E. 9.1 Resta ora da esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 9.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
E. 9.3 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se «motivi umanitari» lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari, e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4).
E. 9.4 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 9.5.1 Vista la censura in tal senso, occorre preliminarmente determinare, se l'accertamento dei fatti relativo agli asseriti maltrattamenti e allo stato di salute del ricorrente sia stato esaustivo o meno.
E. 9.5.2 Alla luce del principio inquisitorio, la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. supra consid. 4.4). L'insorgente ha avuto una prima visita medica il 15 febbraio 2022, prima dell'audizione per richiedenti minori non accompagnati, dove ha asserito di essere stato picchiato qualche mese prima in Bulgaria e di essere stato ricoverato a causa delle torture ricevute da parte della polizia e di soffrire di cefalea intermittente a seguito del trauma cranico (cfr. atto SEM 23/2). Tuttavia, si osserva che il ricorrente all'inizio dell'audizione ha affermato di stare bene e di essersi solamente fatto male durante il calcio. Inoltre, durante il diritto di essere sentito concessogli in merito al suo stato di salute, egli non ha fatto valere nessun maltrattamento o tortura e nemmeno il suo rappresentate legale, il quale era presente, l'ho ha esortato a raccontare delle violenze subite e delle conseguenti ripercussioni sul suo stato di salute. Il referto radiologico del 7 marzo 2022, ha inoltre permesso di stabilire l'assenza di focolai emorragici recenti intracranici e di evidenti rime di fratture del neurocranio (cfr. atto SEM 46/1). Pertanto, i maltrattamenti che il ricorrente asserisce di avere subito costituiscono un'allegazione di parte non suffragata da alcun indizio. Successivamente, il 10 marzo 2022, il medico - riscontrando un forte disagio e degli atti di autolesionismo - ha indirizzato il ricorrente per un consulto psichiatrico (cfr. atto SEM 41/2). Dall'ultimo consulto psichiatrico, prima della decisone avversata, il medico riporta in particolare, che sarebbe stata la notizia di un eventuale rientro in Bulgaria ad aver portato il ricorrente a compiere gli atti autolesionistici (cfr. atto SEM 57/2).
E. 9.5.3 Nel caso di specie, risulta pacifico che non vi siano indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale né tantomeno di patologie che possano raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di un peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento del ricorrente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 9.5.4 Dunque tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale relativo agli asseriti maltrattamenti e al suo stato di salute era delineato per giudicare il trasferimento dell'interessato in Bulgaria, sicché nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha quindi violato il principio inquisitorio.
E. 9.6 Per quanto concerne la sua situazione medica attuale, si riscontra che questa non è mutata in modo rilevante. Il ricorrente ha avuto un ultimo consulto psichiatrico l'11 maggio 2022 in seguito a un episodio depressivo di media gravità. Tuttavia, il medico ha riscontro che l'umore era in lieve miglioramento. Quale terapia gli è stato prescritto Fluctine 20 mg e Olanzapina 5 mg con in riverva Temesta exp 1 mg in caso di tensione o ansia. Dal fatto che non vi è più stato un ulteriore consulto psichiatrico, si può desumere che vi sia stato un ulteriore miglioramento dello stato di salute del ricorrente e che momentaneamente egli non necessiti delle visite di continuità. Inoltre, il ricorrente ha beneficiato di una visita dal dentista il 9 giugno 2022, nella quale è potuto essere tratto il disturbo che lamentava (cfr. atto SEM 69/3).
E. 9.7 Ora, il solo fatto che il ricorrente soffrirebbe di problemi psicologici legati alla preoccupazione di un suo trasferimento in Bulgaria, non risulta essere determinante in tale contesto, essendo rammentato come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. a titolo d'esempio la sentenza del Tribunale D-5268/2021 consid. 13.3.3 con ulteriori rif. citati).
E. 9.8 A tal proposito si evidenzia anche come la Bulgaria in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Inoltre, si osserva che la comunicazione dello stato di salute dell'insorgente alle autorità bulgare, come pure delle cure e dei trattamenti di cui egli eventualmente necessiterà in futuro, avverrà per il resto prima del suo trasferimento da parte della Svizzera, come previsto dagli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III. Ne consegue che la richiesta di garanzie preliminari da parte della Bulgaria, non risulta in specie necessaria.
E. 9.9 Alla luce di quanto sopra esposto, la fattispecie della sentenza del Tribunale D-1128/2022 dell'8 aprile 2022 non è paragonabile in quanto quest'ultima concerneva un richiedente con problemi medici molto più gravi rispetto a quelli dell'insorgente (cfr. supra consid. 9.5.2).
E. 9.10 In seguito, nel caso di specie, il ricorrente non ha nemmeno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza.
E. 9.11 Pertanto, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria. Ad ogni modo, se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza).
E. 9.12 Infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, la decisione risulta essere sostenibile e conforme ai principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM.
E. 9.13 Di conseguenza, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.
E. 9.14 In mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.
E. 10 anni (cfr. atto SEM 26/14 p. to 3.01). Infine, anche la risposta del richie- dente in merito all’età del fratello più piccolo, il quale avrebbe 9 anni e sa- rebbe di 9 anni più giovane di lui (cfr. atto SEM 26/14 p. to 3.01), stride con le altre dichiarazioni e l’asserita minore età.
E. 11 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 12 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, confermata.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
D-1924/2022 Pagina 23 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 29 aprile 2022, la domanda di assistenza giu- diziaria, non sono riscosse spese.
E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-1924/2022 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Francesca Bertini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1924/2022 Sentenza del 9 settembre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lorenz Noli, Daniela Brüschweiler, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal signor Davide Borgni, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 19 aprile 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, di nazionalità afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 15 gennaio 2022 presso il Centro federale d'asilo (CFA) di Berna. Al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo nel foglio dei dati personali egli ha dichiarato di non sapere la sua data di nascita. È stata indicata la data (...) 2004 (cfr. atto SEM 2/2). A.b Prima del deposito della precitata domanda d'asilo, il richiedente ha dichiarato alle guardie di confine, che lo hanno fermato al momento della sua entrata in Svizzera, di essere nato il 2 aprile 2000 (cfr. atto SEM 24/14). Inoltre, la tessera per richiedenti l'asilo austriaca che portava con sé riportava la data di nascita (...) 2003 (cfr. atto SEM 31/5). A.c Il 17 gennaio 2022 l'interessato si è presentato al CFA di Zurigo, dove ha nuovamente compilato un foglio dei dati personali indicando quale data di nascita il (...) 2007 (cfr. atto SEM 6/2). A.d In seguito, il 18 gennaio 2022, l'interessato è stato trasferito al CFA di Chiasso ed è stato registrato come nato il (...) 2004 (cfr. atto SEM 13/1). Egli, in stessa data, ha compilato un questionario Covid-19 indicando di avere 17 anni (cfr. atto SEM 12/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in data 19 gennaio 2022, hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC», il richiedente l'asilo aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Bulgaria ed in Austria il (...) novembre 2021 rispettivamente il (...) dicembre 2021 (cfr. atto SEM 17/1). C. Il 21 gennaio 2022 il richiedente ha sottoscritto la procura con cui ha conferito mandato alla rappresentante legale assegnatagli. Sulla stessa è stata riportata la data di nascita (...) 2006 (cfr. atto SEM 19/1). D. In data 25 gennaio 2022 l'interessato è stato convocato per il rilevamento delle generalità. Il colloquio è stato subito interrotto in quanto egli ha affermato di essere minorenne e di essere nato il (...) 2006. E. Il 18 febbraio 2022 il richiedente l'asilo ha trasmesso alla SEM una fotocopia del suo documento di identità (tazkira). F. Il 25 febbraio 2022 l'autorità inferiore ha svolto con il medesimo e in presenza del suo rappresentante legale e persona di fiducia un'audizione per i richiedenti minorenni non accompagnati. Nel corso della stessa, egli è stato segnatamente questionato in merito alla sua età anagrafica ed al viaggio intrapreso sino al suo arrivo in Svizzera. Altresì, gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla sua presunta età, all'eventuale competenza dell'Austria o della Bulgaria ed ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno nei predetti paese, così come riguardo al suo stato di salute (cfr. atto SEM 26/14). Durante l'audizione, la SEM ha informato l'interessato che, sulla base delle sue allegazioni, egli non avrebbe reso verosimile di essere minorenne, e che quindi per il proseguo della procedura d'asilo sarebbe stato considerato quale maggiorenne, modificando la sua data di nascita in (...) 2004 (cfr. atto SEM 26/14, p.to 8.01, pag. 11). G. Il 28 febbraio 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità austriache una domanda di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) segnalando che il ricorrente possedeva una tessera per richiedenti l'asilo austriaca, riportante la data di nascita (...) 2003 (cfr. atto SEM 31/5). Il 1°marzo 2022, le autorità austriache hanno respinto la richiesta di ripresa in carico indicando la Bulgaria quale Paese competente per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento ai sensi dell'art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 34/2). H. La SEM, in stessa data, ha così presentato alle competenti autorità bulgare una domanda di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 35/11). Queste autorità, non hanno risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto. I. Dalla traduzione della tazkira del ricorrente, effettuata il 1° marzo 2022, risulta che lo stesso "dall'aspetto fisico è considerato 15enne nel 1399 (2020/2021)" (cfr. atto SEM 38/2). J. Con decisione del 19 aprile 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 55/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, come pure incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione del trasferimento medesimo. K. Il 26 aprile 2022 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 27 aprile 2022), l'interessato è insorto contro la decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando in limine la sospensione via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso; nel merito l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento del ricorrente quale minorenne non accompagnato e la restituzione degli atti alla SEM per il complemento dell'istruzione. Contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. L. Il Tribunale, con decisione incidentale del 29 aprile 2022, ha accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché ha autorizzato l'interessato ad attendere l'esito della procedura ricorsuale in Svizzera. Inoltre, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso di concedere l'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. M. La SEM, con risposta del 4 maggio 2022, ha preso posizione ed ha proposto il respingimento dello stesso, rispettivamente la conferma della decisione avversata. N. In data 11 maggio 2022, il richiedente ha presentato una memoria integrativa allegando il rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR) del 4 maggio 2022, intitolato "Überstellungsstop Dublin - Stand 4.5.22". O. Con ordinanza del 13 maggio 2022, il Tribunale ha trasmesso le osservazioni della SEM al ricorrente. Quest'ultimo ha replicato in data 23 maggio 2022. P. Una copia della replica è stata trasmessa all'autorità inferiore con ordinanza del 25 maggio 2022. Con duplica del 31 maggio 2022, quest'ultima ha presentato ulteriori osservazioni in merito. Queste sono state trasmesse al ricorrente con ordinanza del 9 giugno 2022, con possibilità di esprimersi. Q. In data 23 giugno 2022, il ricorrente ha fatto uso di tale facoltà ed ha inoltrato ulteriori osservazioni in triplica. R. Per quanto concerne il profilo medico, l'interessato ha beneficiato di numerosi consulti medici (cfr. atti SEM 22/2, 23/2, 25/3, 41/2, 46/1, 48/2, 57/2, 62/2, 69/3). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al TAF, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto data la competenza della Bulgaria per condurre il seguito della procedura d'asilo del ricorrente. In secondo luogo, la SEM ha osservato come l'interessato non sia stato minimamente in grado di rendere verosimile la sua minore età. In particolare, il ricorrente avrebbe unicamente presentato una fotocopia della sua tazkira e le sue dichiarazioni riguardanti i dati personali, la sua biografia e le sue relazioni famigliari sarebbero vaghe e contraddittorie. Inoltre, l'autorità di prima istanza, ha rilevato come la maggiore età dell'interessato sarebbe anche confermata da svariati atti, nei quali egli risulterebbe maggiorenne. Altresì, la SEM ha sottolineato che il richiedente confrontato con gli elementi contraddittori riscontrati nelle sue allegazioni, si sarebbe unicamente limitato a confermare quanto riportato dalla tazkira. Pertanto, l'autorità di prima istanza ha concluso alla maggiore età dell'insorgente, negando quindi nel suo caso l'applicazione delle disposizioni del Regolamento Dublino III relative ai minorenni. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha rilevato come le dichiarazioni dell'interessato non sarebbero atte a confutare la competenza della Bulgaria per condurre il seguito della sua procedura. Altresì, la SEM ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), o ancora in violazione del principio del divieto di respingimento. Infine, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di motivi che imporrebbero alla Svizzera l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In tal contesto, la SEM ha riportato che il richiedente oltre ad un appuntamento dal dentista e la visita di continuità dallo psichiatra non avrebbe ulteriori appuntamenti pianificati. Pertanto, i fatti giuridicamente rilevanti sarebbero stati accertati e non vi sarebbe la necessità di ulteriori chiarimenti medici. Le sue condizioni di salute non risulterebbero quindi essere di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Bulgaria. 3.2 Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto e incompleto circa la sua età. Egli, in particolare solleva che la SEM al momento in cui ha ordinato la rettifica della data di nascita, avrebbe deciso senza disporre di tutti gli elementi conoscitivi necessari, in particolare non avrebbe nemmeno atteso la traduzione della tazkira. Inoltre, egli sottolinea come la SEM avrebbe dovuto sottoporlo ad una perizia medico-legale volta ad acclarare la sua età. Pertanto, egli ritiene che le ragioni addotte dalla SEM non permetterebbero di escludere la sua minore età. A ciò si aggiunge che, a suo dire, l'autorità inferiore, avrebbe altresì violato anche il suo diritto di essere sentito, non permettendogli di comprendere per quali ragioni la sua età sarebbe stata rettificata e sulla base di quali documenti l'avrebbero considerato maggiorenne. In seguito, l'interessato rileva che la SEM avrebbe accertato in modo inesatto e incompleto anche i fatti relativi alle violenze e alle torture che egli avrebbe subito da parte della polizia bulgara e anche in questo contesto avrebbe violato il suo diritto essere sentito non permettendogli di esprimersi in merito ad una sua riammissione in tale Paese. Per quanto concerne la sua situazione medica, il ricorrente ritiene che l'autorità inferiore, abbia accertato in modo inesatto e incompleto le sue condizioni di salute, nonché avrebbe omesso di comunicare le sue problematiche alle autorità bulgare, senza oltretutto ottenere alcuna forma di garanzia di presa a carico medico-psichiatrica. Ulteriormente, egli fa valere anche una potenziale violazione dei diritti e delle garanzie previsti dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Invero, la SEM avrebbe omesso di menzionare alle autorità bulgare che egli sarebbe stato vittima di tortura, come pure di effettuare degli accertamenti a tal proposito, oltre a non chiedere alla Bulgaria la garanzia di predisporre un percorso riabilitativo come previsto all'art. 14 cpv. 1 Conv. tortura. Infine, l'insorgente solleva seri dubbi circa l'efficace presa in carico della sua domanda d'asilo in Bulgaria. Egli sostiene che le condizioni di accoglienza attualmente esistenti in Bulgaria si sarebbero così deteriorate da imporre l'applicazione della clausola di sovranità, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Dublino III, o di entrare nel merito della domanda d'asilo per motivi umanitari, in virtù dell'art. 29a cpv. 3 OAsi. 3.3 Con le proprie osservazioni di risposta al ricorso, la SEM prende posizione in modo dettagliato in merito alle censure sollevate dall'insorgente e ribadisce di aver considerato la minore età asserita dal richiedente in base ad una valutazione globale delle diverse dichiarazioni e in base agli elementi agli atti. L'autorità di prima istanza, si riconferma pertanto sottolineando nuovamente le numerose contraddizioni. Per quanto invece concerne la fotocopia della tazkira, l'autorità intimata ribadisce come il ricorrente sarebbe stato confrontato con numerose domande già nel corso dell'audizione per i richiedenti minorenni non accompagnati e puntualizza come l'interprete sarebbe riuscito a leggere il documento già nel corso della stessa, sebbene la traduzione dettagliata sarebbe avvenuta solamente in seguito. Inoltre, la SEM ricorda che la perizia medico-legale costituirebbe unicamente un indizio tra tanti e che nel caso specifico non sarebbe risultato necessario procedere con un accertamento complementare. Altresì, l'autorità inferiore contesta l'asserita violazione del diritto di essere sentito, rimarcando di aver concesso tale diritto in modo completo e di aver riportato, nella decisione del 19 aprile 2022, nel dettaglio le numerose dichiarazioni contraddittorie e vaghe, le quali le avrebbero permesso di svolgere in modo completo la valutazione dell'età del ricorrente. In aggiunta, la SEM rileva, che il ricorrente nel corso del diritto di essere sentito, in merito ad una responsabilità e ad un rinvio in Bulgaria, non avrebbe sollevato le violenze subite in tale Paese. Mentre l'autorità inferiore, per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente, rinvia a quanto già esposto nella decisione e ribadisce che i problemi medici non risulterebbero di una gravità tale, da dover rinunciare al trasferimento in Bulgaria. Infine, nemmeno le ripercussioni sulla salute psichica del ricorrente dovute alla prospettiva di allontanamento sarebbero tali da costringe le autorità a rivedere la loro posizione, considerando che un eventuale trattamento medico potrebbe proseguire in Bulgaria. 3.4 Prima di potersi esprimere sulle osservazioni della SEM il ricorrente solleva con memoria integrativa dell'11 maggio 2022 anche la questione della capacità della Bulgaria ad accettare i trasferimenti Dublino, allegando il rapporto dell'OSAR del 4 maggio 2022, intitolato "Überstellungsstop Dublin - Stand 4.5.22" e rimarcando il silenzio delle autorità bulgare alla richiesta di ripresa in carico avanzata dalla SEM. Inoltre, l'interessato cita la sentenza del tribunale D-1128/2022 dell'8 aprile 2022 rammentando la necessità di tenere debito conto dell'attuale condizione di sovraccarico sia del sistema d'asilo che del sistema sanitario bulgaro, dovuta all'ingente flusso di profughi ucraini. 3.5 Con replica del 23 maggio 2022 il ricorrente reitera nuovamente le censure sollevato nel gravame. In particolare, egli rimprovera all'autorità inferiore di non aver valutato correttamente il suo documento d'identità tazkira, di non averlo posto in condizione di comprendere le ragioni della rettifica della sua età e di non averlo interrogato ulteriormente circa i maltrattamenti subiti in Bulgaria. Inoltre, biasima all'autorità di prima istanza di non aver fatto minimamente cenno alle autorità bulgare dei suoi problemi psicologici e psichiatrici, senza conseguentemente ottenere alcuna forma di garanzia di presa in carico medico-psichiatrica. Altresì, egli segnala come la SEM non avrebbe preso posizione, nemmeno in sede di osservazioni, in merito alle concrete condizioni di accoglienza dei richiedenti in Bulgaria, alla luce dell'ingente afflusso dei profughi ucraini. 3.6 In sede di duplica, la SEM con osservazione del 31 maggio 2022 ribadisce, in merito all'accertamento dell'età del ricorrente, quanto già ampiamente esposto. Tuttavia, rileva nuovamente il valore probatorio estremamente ridotto della tazkira, oltre a ricordare che il ricorrente avrebbe presentato unicamente una fotocopia e si sarebbe dichiarato in almeno tre occasioni maggiorenne. Inoltre, valutando la situazione medica aggiornata del ricorrente, costata che non vi sarebbe un peggioramento significativo delle sue condizioni. L'autorità intimata sottolinea inoltre come le questioni mediche verranno indicate con dovuto anticipo unicamente al momento del trasferimento e come l'assenza di risposta entro i termini equivarrebbe all'accettazione della richiesta di ripresa in carico. Infine, l'autorità inferiore prende posizione in merito alla situazione venutasi a creare in Bulgaria a seguito dell'esordio della guerra in Ucraina affermando che il sistema Dublino non presenterebbe un meccanismo di sospensione per eventi di crisi e che quindi le responsabilità ai sensi del Regolamento Dublino III continuerebbero ad essere applicate. 3.7 Con triplica del 23 giugno 2022, l'insorgente puntualizza nuovamente alcuni aspetti in merito all'inesatto e incompleto accertamento dell'età del ricorrente. Egli in particolare osserva come la tazkira sarebbe notoriamente la tipologia di documento d'identità in uso in Afghanistan. A suo dire, l'attestazione dell'età effettuata dal pubblico ufficiale afghano, sarebbe da considerarsi, in assenza di una perizia medico-legale, alla pari della stima effettuata dalla SEM. A tal proposito, egli segnala la sentenza del Tribunale D-2060/2022 del 31 maggio 2022, ribadendo la necessità di una perizia medico-legale anche nel suo caso. Inoltre, l'interessato ci tiene a ribadire come egli non si sarebbe mai dichiarato maggiorenne, ma sarebbero sempre state terze persone a compilare in modo erroneo la sua data di nascita. In seguito egli reitera l'incompletezza degli accertamenti condotti in merito alle allegazioni di violenze e torture subite in Bulgaria e la connessa violazione del suo diritto di essere sentito in merito, come pure l'accertamento inesatto e incompleto delle sue condizioni di salute, sottolineando l'importanza del proseguimento terapeutico iniziato in Svizzera. Pertanto ribadisce la necessità di garanzie di presa a carico medico-psichiatrica in Bulgaria. Infine, propone nuovamente gli stessi interrogativi in merito alle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Bulgaria, rinviando nuovamente al rapporto OSAR del 4 maggio 2022. 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 4.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). 4.4 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 4.5 Il Tribunale ha in particolare già ritenuto come, per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova derivante da un'applicazione analogica dell'art. 8 CC (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3). Inoltre, in presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto da parte dell'autorità inferiore, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato abbia reso verosimile la minore età, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4 con ulteriori rif. citati). Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 e rif. citati). 5. 5.1 Nella presente disamina, il Tribunale concorda con la conclusione alla quale la SEM è giunta in esito all'inverosimiglianza della minore età asserita dall'insorgente. Innanzitutto, il ricorrente ha fornito una data di nascita ed un'età divergenti in diverse occasione. In particolare, egli a pochi giorni di differenza ha fornito ben cinque date di nascita differenti (cfr. supra lett. A-C). A seguito della correzione della sua data di nascita in corso di procedura, egli è stato ascoltato quale richiedente minorenne non accompagnato. Tuttavia, le indicazioni anagrafiche e biografiche che egli ha fornito risultano totalmente incoerenti e contraddittorie. Queste possono essere soltanto in parte relativizzate a fronte dell'asserita carente scolarizzazione ed il contesto specifico afghano, come preteso nel gravame. Benché, possa difatti essere verosimile che una persona proveniente da tale contesto culturale e con una scolarizzazione precaria, non conosca la sua data di nascita esatta e che non sappia fare bene di conto, tuttavia tali sue motivazioni vengono di fatto smentite dalle sue stesse asserzioni. Il ricorrente, invitato a parlare dei suoi ricordi d'infanzia, menziona in particolare gli allenamenti sportivi a C._______ e le partite anche fuori provincia offrendo uno spaccato di vita poco confacente con quella di un bambino (cfr. atto SEM 26/14 p. to 1.17.04). Inoltre, anche i riferimenti temporali di momenti marcanti della sua vita risultano estremamente contradditori. Invero, egli ha affermato di aver avuto 13 o forse 11 anni al decesso del padre il quale sarebbe avvenuto a suo dire circa 6 anni fa, il che indicherebbe che egli potrebbe avere 19 o 17 anni (cfr. atto SEM 26/14 p. to. 1.16.04). Interrogato poi sull'età al momento della morte della madre, egli ha asserito che ella sarebbe morta 3 anni dopo il padre e che lui avrebbe avuto all'incirca 9 o 10 anni (cfr. atto SEM 26/14 p. to 3.01). Infine, anche la risposta del richiedente in merito all'età del fratello più piccolo, il quale avrebbe 9 anni e sarebbe di 9 anni più giovane di lui (cfr. atto SEM 26/14 p. to 3.01), stride con le altre dichiarazioni e l'asserita minore età. 5.2 Altresì, si constata che il ricorrente al momento della sua entrata in Svizzera era in possesso di una tessera per richiedenti l'asilo austriaca riportante la data di nascita il (...) 2003. Si può pertanto partire dal presupposto che egli si sia presentato anche in Bulgaria quale maggiorenne. Infatti, le autorità bulgare non hanno risposto alla domanda di ripresa a carico, lasciando concludere che il ricorrente sia stato registrato anche in tale Paese come maggiorenne. Non può pertanto essere credibile la tesi che in entrambi i citati Paesi la sua data di nascita sarebbe stata riportata in modo errato. Invero, anche al suo arrivo in Svizzera, egli si è presentato inizialmente quale maggiorenne. Risulta pertanto poco plausibile e alquanto pretestuosa l'asserita minore età fatta valere, per la prima volta, solamente in corso di procedura. 5.3 Dipoi, si osserva come nemmeno la censura sollevata dall'insorgente in sede di triplica, che questo Tribunale avrebbe in un caso analogo evidenziato la necessità di procedere ad una perizia medico-legale (cfr. sentenza del Tribunale D-2060/2022 del 31 maggio 2022) può essere accolta. A differenza del caso di specie, l'interessato aveva prodotto una tazkira biometrica e non si era mai presentato quale maggiorenne, pertanto le due fattispecie non sono comparabili. 5.4 Infine, occorre rilevare che l'insorgente ha prodotto solamente una copia della sua tazkira e per di più di scarsa qualità. Non si comprende come mai, egli non abbia nemmeno provato a farsi inviare l'originale dallo zio materno o dal vicino di casa, il quale era riuscito a procurarsi il documento ed a mandargli la copia (cfr. atto SEM 26/14 p. to 4.07). Ciò nonostante, è bene osservare che quand'anche avesse fornito l'originale, tale documento, anche se molto diffuso in Afghanistan, ha un valore probatorio molto ridotto, in quanto in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). In aggiunta, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla tazkira sono spesso incomplete e variano a seconda dell'incaricato che la compila. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita, sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). 5.5 È basandosi sulle informazioni raccolte, ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, che l'autorità inferiore ha quindi concluso circa la maggiore età dell'insorgente. A fronte degli elementi testé considerati, anche il Tribunale ritiene pertanto che sia a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica per accertare l'età del ricorrente, come preteso nel ricorso, in quanto l'istruzione svolta risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-871/2021 dell'8 marzo 2021 consid. 5.3). 5.6 In tali circostanze, l'insorgente - al quale si ribadisce incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 4.5) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua asserita minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze; ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 4.5), che le disposizioni normative relative i minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata dalla SEM. 6. 6.1 Prima di proseguire appare inoltre opportuno esaminare le censure formali proposte dal ricorrente nel suo gravame. Egli ritiene che l'autorità di prima istanza abbia violato il suo diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione sia in merito alla valutazione della verosimiglianza della sua minore età, sia in merito alla competenza della Bulgaria per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento. Tali censure formali vanno pertanto analizzate a titolo preliminare in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2), 6.2 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 6.3 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.4 Ora, nel caso de quo, l'autorità resistente ha concesso il diritto di essere sentito al ricorrente durante l'audizione per richiedenti minori non accompagnati, sia in merito al fatto di non essere riuscito a rendere verosimile la sua minore età, sia in merito ad una possibile competenza della Bulgaria per l'esame la sua domanda d'asilo come anche in merito al suo stato di salute (cfr. atto SEM 26/14 p.to 8.01). Inoltre, l'autorità inferiore ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente dettagliata, nella querelata decisone, le considerazioni da cui è stata guidata e i motivi che l'hanno condotta a concludere che il ricorrente non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età (cfr. decisione SEM pag. 3 e segg.). Ugualmente, la SEM ha esposto in modo esaustivo le considerazioni per le quali la Bulgaria sarebbe responsabile per lo svolgimento della sua procedura di asilo e di allontanamento e per quale motivo ha ritenuto le dichiarazioni dell'interessato non sufficienti per confutare la competenza del precitato paese (cfr. decisione SEM pag. 6). Le censure formali testé considerate, vanno dunque respinte. 7. 7.1 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentata domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). 7.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 7.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 7.4 Nel caso di specie, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC» che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Bulgaria e in Austria, rispettivamente il 10 novembre 2021 e il 6 dicembre 2021 (cfr. atto SEM 17/1). Di conseguenza, il 28 febbraio 2022 l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità austriache, nei termini e nelle forme dell'art. 23 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Il 1°marzo 2022, le autorità austriache hanno respinto la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III indicando la Bulgaria quale Paese competente per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento ai sensi dell'art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 34/2). La SEM ha così presentato, in stessa data, alle competenti autorità bulgare una domanda di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 35/11). Queste autorità, non hanno risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto. Di conseguenza la competenza della Bulgaria per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. 8. 8.1 Occorre ora determinare se vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Bulgaria, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). 8.2 La Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, le sentenze del Tribunale F-5422/2021 del 20 dicembre 2021 e F-4042/2021 del 1° novembre 2021 consid. 4.2.1 e 4.2.2). 8.3 La succitata presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 8.4 Nel caso in disamina, il ricorrente si oppone al suo trasferimento verso la Bulgaria invocando principalmente di aver subito violenze da parte della polizia bulgara e secondariamente sollevando il problema dell'attuale condizione di sovraccarico del sistema d'asilo bulgaro dovuto al massiccio afflusso di migranti provenienti dall'Ucraina. Nonostante la loro valenza, né la prima né la seconda doglianza, presa distintamente o insieme, sono sufficienti, di per sé, a far supporre che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze sistemiche tali da concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine. Inoltre, egli avendo depositato una domanda d'asilo potrà denunciare quanto asserito di aver subito, presumibilmente da parte di alcuni membri delle forze della polizia, alle preposte autorità bulgare. Altresì, i problemi venuti alla luce in Bulgaria con la crisi dei rifugiati ucraini sembrano essere riconducibili alla gravità e alla tragicità della congiuntura bellica attuale, ma non ad insufficienze sistemiche (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 del 11 febbraio 2020 consid. 6.6.1. e 6.6.7; cfr. anche fra le altre le sentenze del Tribunale F-2264/2022 del 27 maggio 2022 consid. 4.6 e E-2392/2020 del 3 giugno 2022). Il rapporto dell'OSAR dell'8 aprile 2022, citato dal ricorrente, rileva anche che non vi sarebbe al momento uno stop ufficiale dei trasferimenti Dublino verso la Bulgaria. 8.5 Inoltre, il Tribunale ha anche già avuto modo di sancire che malgrado il sistema del diritto d'asilo esistente in Bulgaria presenti delle problematiche importanti sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza, le condizioni di sussistenza, pur non essendo comparabili a quelle elvetiche, non configurano un trattamento inumano o degradante giustificante un'applicazione generalizzata dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.6.7; cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-4434/2021 del 13 ottobre 2021 e D-1964/2020 del 20 aprile 2020 consid. 11.4). 8.6 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 Resta ora da esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1. 9.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 9.3 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se «motivi umanitari» lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari, e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4). 9.4 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9.5 9.5.1 Vista la censura in tal senso, occorre preliminarmente determinare, se l'accertamento dei fatti relativo agli asseriti maltrattamenti e allo stato di salute del ricorrente sia stato esaustivo o meno. 9.5.2 Alla luce del principio inquisitorio, la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. supra consid. 4.4). L'insorgente ha avuto una prima visita medica il 15 febbraio 2022, prima dell'audizione per richiedenti minori non accompagnati, dove ha asserito di essere stato picchiato qualche mese prima in Bulgaria e di essere stato ricoverato a causa delle torture ricevute da parte della polizia e di soffrire di cefalea intermittente a seguito del trauma cranico (cfr. atto SEM 23/2). Tuttavia, si osserva che il ricorrente all'inizio dell'audizione ha affermato di stare bene e di essersi solamente fatto male durante il calcio. Inoltre, durante il diritto di essere sentito concessogli in merito al suo stato di salute, egli non ha fatto valere nessun maltrattamento o tortura e nemmeno il suo rappresentate legale, il quale era presente, l'ho ha esortato a raccontare delle violenze subite e delle conseguenti ripercussioni sul suo stato di salute. Il referto radiologico del 7 marzo 2022, ha inoltre permesso di stabilire l'assenza di focolai emorragici recenti intracranici e di evidenti rime di fratture del neurocranio (cfr. atto SEM 46/1). Pertanto, i maltrattamenti che il ricorrente asserisce di avere subito costituiscono un'allegazione di parte non suffragata da alcun indizio. Successivamente, il 10 marzo 2022, il medico - riscontrando un forte disagio e degli atti di autolesionismo - ha indirizzato il ricorrente per un consulto psichiatrico (cfr. atto SEM 41/2). Dall'ultimo consulto psichiatrico, prima della decisone avversata, il medico riporta in particolare, che sarebbe stata la notizia di un eventuale rientro in Bulgaria ad aver portato il ricorrente a compiere gli atti autolesionistici (cfr. atto SEM 57/2). 9.5.3 Nel caso di specie, risulta pacifico che non vi siano indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale né tantomeno di patologie che possano raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di un peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento del ricorrente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 9.5.4 Dunque tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale relativo agli asseriti maltrattamenti e al suo stato di salute era delineato per giudicare il trasferimento dell'interessato in Bulgaria, sicché nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha quindi violato il principio inquisitorio. 9.6 Per quanto concerne la sua situazione medica attuale, si riscontra che questa non è mutata in modo rilevante. Il ricorrente ha avuto un ultimo consulto psichiatrico l'11 maggio 2022 in seguito a un episodio depressivo di media gravità. Tuttavia, il medico ha riscontro che l'umore era in lieve miglioramento. Quale terapia gli è stato prescritto Fluctine 20 mg e Olanzapina 5 mg con in riverva Temesta exp 1 mg in caso di tensione o ansia. Dal fatto che non vi è più stato un ulteriore consulto psichiatrico, si può desumere che vi sia stato un ulteriore miglioramento dello stato di salute del ricorrente e che momentaneamente egli non necessiti delle visite di continuità. Inoltre, il ricorrente ha beneficiato di una visita dal dentista il 9 giugno 2022, nella quale è potuto essere tratto il disturbo che lamentava (cfr. atto SEM 69/3). 9.7 Ora, il solo fatto che il ricorrente soffrirebbe di problemi psicologici legati alla preoccupazione di un suo trasferimento in Bulgaria, non risulta essere determinante in tale contesto, essendo rammentato come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. a titolo d'esempio la sentenza del Tribunale D-5268/2021 consid. 13.3.3 con ulteriori rif. citati). 9.8 A tal proposito si evidenzia anche come la Bulgaria in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Inoltre, si osserva che la comunicazione dello stato di salute dell'insorgente alle autorità bulgare, come pure delle cure e dei trattamenti di cui egli eventualmente necessiterà in futuro, avverrà per il resto prima del suo trasferimento da parte della Svizzera, come previsto dagli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III. Ne consegue che la richiesta di garanzie preliminari da parte della Bulgaria, non risulta in specie necessaria. 9.9 Alla luce di quanto sopra esposto, la fattispecie della sentenza del Tribunale D-1128/2022 dell'8 aprile 2022 non è paragonabile in quanto quest'ultima concerneva un richiedente con problemi medici molto più gravi rispetto a quelli dell'insorgente (cfr. supra consid. 9.5.2). 9.10 In seguito, nel caso di specie, il ricorrente non ha nemmeno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. 9.11 Pertanto, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria. Ad ogni modo, se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). 9.12 Infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, la decisione risulta essere sostenibile e conforme ai principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM. 9.13 Di conseguenza, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 9.14 In mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.
10. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1).
11. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
12. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, confermata.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 29 aprile 2022, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese.
14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione: