Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4434/2021 Sentenza del 13 ottobre 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Giuseppina Santoro, Protezione giuridica della RegioneTicino e Svizzera centrale, Via 1° Agosto, c.p. 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 28 settembre 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 19 agosto 2021 (cfr. atto SEM 3/2), il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 27 agosto 2021 (cfr. atto SEM 17/3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 28 settembre 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 33/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) 6 ottobre 2021 (timbro postale) e con cui l'insorgente ha postulato il limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito l'annullamento della precitata decisione ed il rinvio degli atti alla SEM per una nuova valutazione circa l'applicazione della clausola di sovranità; contestualmente di essere esentato dal versamento delle spese processuali, compreso il relativo anticipo (domanda di assistenza giudiziaria), le misure supercautelari tese alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento ordinate l'8 ottobre 2021 dal Tribunale, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel colloquio Dublino l'insorgente ha segnatamente negato di aver depositato una domanda d'asilo in Bulgaria e si è opposto ad un suo trasferimento in detto Paese in quanto le domande d'asilo non verrebbero accolte, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Bulgaria, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che nel proprio gravame il ricorrente disquisisce innanzitutto sulla diversa prassi in vigore nei diversi Stati membri quo al trattamento delle domande d'asilo depositate dai richiedenti afghani e ciò in particolare alla luce del fatto che al momento le autorità Svizzere rinuncerebbero ad allontanare le persone verso tale destinazione; che dagli atti di causa si evincerebbe peraltro che l'odierno insorgente avrebbe ricevuto una decisione di allontanamento verso l'Afghanistan; che l'esistenza di un rischio di violazione del principio del non respingimento non avrebbe tuttavia fatto l'oggetto di alcuna valutazione nel provvedimento impugnato; che la giurisprudenza avrebbe oltremodo già sancito che in presenza di una domanda d'asilo già respinta dalle autorità bulgare, non si poteva escludere il rischio di un respingimento a catena; che uno studio dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) avrebbe evidenziato peraltro una situazione ben diversa rispetto quella considerata nel provvedimento avversato; che il già disastroso quadro delle procedure d'asilo in detto Paese sarebbe nel frattempo ulteriormente peggiorato, risultando carente sul piano dei diritti umani oltreché discriminatorio; che la decisione avversata sarebbe pertanto meritevole di annullamento alla luce del dovere di protezione che si impone alla Svizzera rispetto ai rischi attuali derivanti dalla situazione in Afghanistan; che infatti, la probabilità che l'insorgente possa effettivamente beneficiare, in Bulgaria, dei diritti che detto Stato sarebbe tenuto ad assicurare ai richiedenti l'asilo, apparrebbe così estremamente ridotta; che ciò non di meno, l'autorità di prima istanza non avrebbe investigato sufficientemente la questione; che il trasferimento dell'insorgente si porrebbe pertanto in contrasto con l'art. 3 CEDU, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" ha permesso di appurare che l'insorgente ha depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il 29 marzo 2021 (cfr. atto SEM 10/2), che il ricorrente ha confermato di aver soggiornato in tale Paese per circa un mese (cfr. atto SEM 17/3), che su questi presupposti, il 9 settembre 2021, la SEM ha presentato alle autorità bulgare competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, che il 23 settembre 2021 le autorità bulgare hanno espressamente accettato la predetta, che la competenza della Bulgaria è dunque di principio data, che l'eventualità in cui la domanda d'asilo fosse effettivamente stata respinta in Bulgaria non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per la regolamentazione delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile verso il luogo d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019), che del resto il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è però assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]), che il Tribunale ha già avuto modo di sancire che malgrado il sistema del diritto d'asilo esistente in Bulgaria presenti delle problematiche importanti sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza e detenzione dei richiedenti, la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata per intensità ed ampiezza a quella ritenuta per la Grecia; che le pratiche discriminatorie constatate nei confronti dei cittadini di alcuni paesi possono inoltre essere in parte relativizzate grazie alla possibilità di ricorrere efficacemente contro le decisioni ed al ruolo attivo delle ONG che si prodigano per i diritti dei richiedenti; che dal canto loro, le condizioni di sussistenza, pur non essendo comparabili a quelle elvetiche, non configurano un trattamento inumano o degradante giustificante un'applicazione generalizzata dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento sentenza del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 [pubblicata come ref.] consid. 6.6.7), che stando così le cose, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che l'autorità inferiore, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, essa è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che nonostante la censura in tal senso, l'insorgente non ha nemmeno apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che su tali presupposti, anche ammettendo che le autorità bulgare abbiano effettivamente pronunciato l'allontanamento del richiedente verso l'Afghanistan, nulla permette di ritenere in casu che lo abbiano fatto venendo meno al diritto cogente, che la giurisprudenza menzionata nel memoriale ricorsuale a sostegno di tale tesi è invero antecedente alla precitata sentenza di riferimento F-7195/2018 che ha sancito che le informazioni statistiche secondo le quali per alcuni paesi di provenienza il tasso di accoglimento delle domande d'asilo in Bulgaria è molto basso, non permettono di concludere che la procedura sia stata svolta in modo scorretto né tantomeno quanto all'esistenza di una violazione del principio di "non-refoulement", che oltracciò, il ricorrente non ha fornito ulteriori indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria, che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono nemmeno elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, che di conseguenza la Bulgaria rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in conformità alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che essi risultano indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: