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D-728/2022

D-728/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-22 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-728/2022 Sentenza del 22 febbraio 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Eliane Schmid, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 7 febbraio 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 10 gennaio 2022 rispettivamente il 12 gennaio 2022, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 13 gennaio 2022, da cui si evince che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il 12 novembre 2021 ed in Austria il 29 dicembre 2021, la procura conferita dall'interessato il 17 gennaio 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale relativo al rilevamento dei dati personali del 19 gennaio 2022, il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 21 gennaio 2022, la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione eu-ropea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità bulgare del 21 gennaio 2022, l'accettazione della richiesta di ripresa in carico delle autorità bulgare del 4 febbraio 2022, fondata sulla medesima disposizione, la decisione della SEM del 7 febbraio 2022, notificata il giorno seguente, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, il ricorso del 15 febbraio 2022 (cfr. timbro postale), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha postulato in via supercautelare la sospensione dell'allontanamento e in via cautelare la concessione dell'effetto sospensivo; nel merito, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM e in via subordinata l'accertamento della competenza della Svizzera per l'analisi della domanda d'asilo; altresì egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, la documentazione medica agli atti, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino il ricorrente, posto di fronte alla possibile competenza della Bulgaria per l'analisi della sua domanda d'asilo, non l'ha esplicitamente contestata, asserendo di non volervi fare ritorno poiché lì sarebbe stato picchiato durante dei suoi tentativi di entrare in Bulgaria dalla Turchia, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Bulgaria, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che la SEM ha segnatamente evidenziato che non vi sarebbero elementi probanti che le autorità bulgare non svolgerebbero correttamente la procedura di asilo e di allontanamento; che le affermazioni per cui il ricorrente sarebbe stato picchiato dalla polizia bulgara, oltre ad essere delle mere allegazioni di parte, non comprovate da alcun elemento concreto di prova, anche se prodottesi, costituirebbero un abuso di potere da parte di singoli e potrebbero pertanto essere assimilate a persecuzioni da terzi, e quindi non associabili ad abusi da parte di organi statali ufficiali; che la Bulgaria sarebbe infatti uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata; che, in particolare, tale Paese fornirebbe all'interessato una protezione efficace contro il respingimento; che proseguendo nella propria analisi, l'autorità resistente ha inoltre negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione della clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III come pure della clausola di sovranità di cui all'art. 29a cpv. 3 dell' Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1; RS 142.311); che specialmente le problematiche mediche di cui soffrirebbe l'interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, sarebbero trattabili in Bulgaria alla luce della sufficiente infrastruttura medica esistente in tale Paese e non risulterebbero di una gravità tale da ostacolarne il rinvio, che nel memoriale ricorsuale l'insorgente si duole di una violazione del suo diritto di essere sentito nella forma di una carente motivazione del provvedimento avversato; l'autorità inferiore avrebbe a suo dire con delle considerazioni sommarie e standardizzate asserito che non vi siano motivi per ritenere che in Bulgaria sussisterebbero delle carenze tali da impedirne il trasferimento; che pertanto non avendo motivato in modo più specifico e dettagliato avrebbe commesso una violazione dell'obbligo di motivazione; che astenendosi dall'analizzare le violenze subite dal ricorrente alla frontiera bulgaro-turca non avrebbe, altresì, accertato i fatti giuridicamente rilevanti e perciò violato il principio inquisitorio, che preliminarmente appare opportuno esaminare le censure formali proposte dal ricorrente nel suo gravame, il quale ritiene che l'autorità di prime cure abbia accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, come pure che la SEM con la sua decisione avrebbe violato il diritto di essere sentito dell'insorgente ed il suo obbligo di motivazione; che tali censure formali vanno difatti analizzate a titolo preliminare in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2), che l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione - corollario del diritto di essere sentito - è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 6.2 e F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1); che è necessario che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2, sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1), che nel caso de quo, l'autorità resistente ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente differenziata le considerazioni da cui è stata guidata e i motivi che hanno condotto alla non entrata nel merito; che la SEM in particolare ha trattato nelle sue considerazioni gli asseriti eventi di rinvio verso la Turchia prima del deposito della domanda d'asilo in Bulgaria, adducendo perché questi fatti non rimetterebbero in discussione la competenza del precitato Paese, come pure ha approfondito ed indicato il motivo per cui lo stato di salute del ricorrente non sarebbe ostativo al suo trasferimento; che con ciò, non si ravvisa alcun vulnus di tale garanzia costituzionale, che per i medesimi motivi di cui sopra, l'insorgente intravede anche una lesione del principio inquisitorio ad opera dell'autorità di prima istanza, segnatamente nell'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo; che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1); che inoltre, la determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.1; Krauskopf/Emmenegger/Babey, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA), che nel caso in esame, tutti gli elementi fattuali necessari a giudicare dell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 erano riuniti; che le questioni sollevate dal ricorrente nella propria memoria ricorsuale non sono inerenti ad aspetti decisivi per l'applicazione della clausola di sovranità, vista in particolare la possibilità di far capo alle autorità bulgare e alle infrastrutture mediche; che non risulta d'altro canto che la SEM abbia tralasciato di accertare tali elementi, considerando oltretutto che una procedura d'asilo in Bulgaria è già pendente e che il rapporto medico appare chiaro (cfr. atto SEM 27/2), che pertanto, anche quest'ultima doglianza va respinta, che ne discende, quindi, che le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame devono essere respinte, che sotto il profilo materiale la rappresentante legale rileva anzitutto che l'autorità di prima istanza avrebbe omesso di stabilire in maniera compiuta la sussistenza di un real risk per il suo patrocinato in caso di trasferimento in Bulgaria; che il ricorrente sarebbe stato picchiato e rinviato più volte in Turchia dalle autorità bulgare prima di riuscire ad entrare nel precitato Paese; che pertanto non si comprenderebbe come egli possa chiedere protezione alle stesse autorità; che inoltre in Bulgaria le domande d'asilo da parte di richiedenti afghani verrebbero sistematicamente respinte e conseguentemente vi sarebbe una violazione del divieto di respingimento; che dipoi l'accoglienza riservata dalle autorità bulgare all'insorgente sarebbe assolutamente indegna; che a causa dell'aumento considerevole delle domande di asilo le condizioni di alloggio e assistenza materiale sarebbero sotto pressione e pertanto andrebbero riconosciute delle carenze sistemiche; che per di più non vi sarebbero nemmeno garanzie in merito all'accesso alle cure mediche; che altresì in Svizzera vivrebbe un cugino paterno che potrebbe sostenerlo psicologicamente, mentre in Bulgaria non disporrebbe di alcuna rete famigliare; che di conseguenza il trasferimento dell'insorgente si porrebbe pertanto in contrasto con l'art. 3 CEDU; che infine, anche per quanto riguarda la clausola di sovranità, la SEM avrebbe esercitato il potere d'apprezzamento in modo insufficiente, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC» ha permesso di appurare che l'insorgente ha depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il 12 novembre 2021 (cfr. atto SEM 14/1), che su questi presupposti, il 21 gennaio 2022, la SEM ha presentato alle autorità bulgare competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 1 e 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che il 4 febbraio 2022 le autorità bulgare hanno espressamente accettato la predetta (cfr. atto SEM 31/1), che l'insorgente in sede di colloquio Dublino ha dichiarando di essere stato obbligato con la forza a rilasciare le impronte digitali alle autorità bulgare (cfr. atto SEM 20/2); che in sede ricorsuale egli non contesta il deposito della domanda in sé, ma si concentra ad esporre per quali motivi non vorrebbe tornare in Bulgaria, che la competenza della Bulgaria è dunque di principio data, che la presenza in Svizzera di un cugino da parte paterna non è inoltre atta a rimettere in discussione detta competenza, non rientrando quest'ultimo nella nozione di «familiari» ai sensi dell'art. 2 lett. g. Regolamento Dublino III, che occorre ora determinare se vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è però assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che il Tribunale rileva anzitutto che le dichiarazioni del ricorrente circa i presunti respingimenti verso la Turchia (pratica conosciuta come «pushback») si riducono in mere affermazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto, e pertanto inadeguate a sovvertire la giurisprudenza testé enucleata; che parimenti, neppure dai rapporti richiamati in sede ricorsuale è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione; che in verità, questi ultimi affrontano la cosiddetta problematica dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Bulgaria e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la Turchia, impedendo loro di depositare una domanda d'asilo; che ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Bulgaria, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo (cfr. accettazione di ripresa in carico, atto SEM 31/1); che pertanto la citata sentenza del Tribunale F-5675/2021 del 6 gennaio 2022 non è pertinente in quanto si riferisce ad una presa in carico e non ad una ripresa in carico come nella fattispecie, che inoltre il Tribunale ha anche già avuto modo di sancire che malgrado il sistema del diritto d'asilo esistente in Bulgaria presenti delle problematiche importanti sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza e detenzione dei richiedenti, la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata per intensità ed ampiezza a quella ritenuta per la Grecia; che le pratiche discriminatorie constatate nei confronti dei cittadini di alcuni paesi possono inoltre essere in parte relativizzate grazie alla possibilità di ricorrere efficacemente contro le decisioni ed al ruolo attivo delle organizzazioni non governative (ONG) che si prodigano per i diritti dei richiedenti; che dal canto loro, le condizioni di sussistenza, pur non essendo comparabili a quelle elvetiche, non configurano un trattamento inumano o degradante giustificante un'applicazione generalizzata dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.6.7; cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-4434/2021 del 13 ottobre 2021 e D-1964/2020 del 20 aprile 2020 consid. 11.4); che stando così le cose, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che, inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Bulgaria non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che su tali presupposti, pur ammettendo che le autorità bulgare respingeranno la sua domanda d'asilo e conseguentemente pronunceranno l'allontanamento del richiedente verso l'Afghanistan, come fatto valere dal ricorrente in sede ricorsuale, nulla permette di ritenere in casu che questo avverrà venendo a meno al diritto cogente, che la giurisprudenza menzionata nel memoriale ricorsuale a sostegno di tale tesi ha altresì sancito che le informazioni statistiche secondo le quali per alcuni paesi di provenienza il tasso di accoglimento delle domande d'asilo in Bulgaria è molto basso, non permettono di concludere che la procedura sia stata svolta in modo scorretto né tantomeno quanto all'esistenza di una violazione del principio di «non-refoulement» (cfr. sentenza F-7195/2018 del 11 febbraio 2020 consid. 6.6.7; cfr. anche nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-5684/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.2 e D-4434/2021), che inoltre, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che quo allo stato di salute dell'insorgente, v'è da osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che dalla documentazione medica agli atti si evince che l'insorgente soffre di (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM 27/2), che dette patologie manifestamente non rientrano nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che inoltre la Bulgaria, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano anche la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che è d'altronde notorio che tale Paese disponga di sufficienti strutture mediche (cfr. sentenza del Tribunale D-5684/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 8.4), che lo stato di salute dell'insorgente non rappresenta quindi un ostacolo ad un trasferimento verso la Bulgaria, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), momento che essi risultano indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto procede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini