Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadino afghano originario di B._______ (Kunduz), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 24 ottobre 2019, pretendendosi minorenne. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati EURODAC l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il 1° agosto 2018. C. Il 20 novembre 2019, il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale è segnatamente stato questionato sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM lo ha pure informato della possibile competenza della Bulgaria per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda i applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. L'interessato si è detto contrario ad un trasferimento verso tale paese. D. Il 21 novembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità bulgare, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. E. Il 22 novembre 2019, la Bulgaria ha accettato la richiesta di ripresa in carico. Dalla medesima si evince altresì l'identità dichiarata dall'insorgente in Bulgaria, diversa da quella addotta nel corso della procedura elvetica. F. In corso di procedura la rappresentanza legale ha trasmesso all'autorità inferiore una copia di un documento di identità (taskara) riferibile all'insorgente ed indicante quale data di nascita il 2 luglio 2002. L'autorità inferiore gli ha quindi concesso il diritto di essere sentito sulla questione della discordanza tra tale data di nascita e quanto dichiarato in Bulgaria, discordanza che l'interessato ha imputato al fatto di aver fornito generalità false nel predetto paese. G. Con decisione del 13 gennaio 2020 la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. H. Il 21 gennaio 2020 l'interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) che ha accolto il gravame retrocedendo nuovamente gli atti alla SEM per lo svolgimento di ulteriori accertamenti onde determinare l'età del ricorrente (sentenza del Tribunale D-401/2020 del 27 gennaio 2020). I. In riscontro a quanto precede, il 5 febbraio 2020, la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una perizia per determinare l'età del richiedente asilo. Le risultanze della medesima, inoltrate all'autorità di prima istanza il 25 febbraio e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) svolti il 7 febbraio 2020 hanno stabilito che l'età minima di A._______ sarebbe di 20.05 anni (età probabile tra i 21 e i 29 anni). Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce all'interessato un'età ossea minima di 21.6 anni (29.7 anni con deviazione standard di 5.1 anni) e dall'esame odontostomatologico indicante un limite inferiore di 18.5 anni (media di 20.5 anni). J. Il 3 marzo 2020, la Segreteria di Stato ha quindi reso partecipe il richiedente asilo circa le risultanze della perizia medica di cui sopra concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo. K. Il rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni in merito il 5 marzo 2020. L. Il 1° aprile 2020 l'autorità di prima istanza ha emesso una nuova decisione (notificata il giorno seguente) con cui non entrava nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciava il trasferimento del richiedente verso la Bulgaria ritendolo nuovamente maggiorenne. M. Il 9 aprile 2020 A._______ ha contestato pure il summenzionato provvedimento con ricorso al Tribunale chiedendone l'annullamento e la restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché venisse effettuata una nuova valutazione sull'applicazione della clausola di sovranità; contestualmente e con protesta di tasse e spese, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. N. Il 14 aprile 2020 il Tribunale ha sospeso l'allontanamento in via supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 3.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
E. 3.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 3.3).
E. 4.1 Nel caso che ci occupa, l'autorità resistente non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Questi avrebbe invero reso indicazioni incoerenti, vaghe e contraddittorie in merito al suo contesto personale, alla sua cerchia famigliare, al suo percorso scolastico nonché alla stessa minore età, affermando a più riprese di non essere in misura di rispondere a domande molto semplici e a redarguire circa riferimenti temporali vicini. Secondo l'autorità inferiore, egli si sarebbe trincerato dietro ad un presunto analfabetismo poco credibile e la cui definizione lascerebbe ulteriori dubbi. In un primo momento non sarebbe stato in grado di esprimersi sulla sua data di nascita giustificandosi in modo evasivo. Dipoi, egli avrebbe indicato una data di nascita solo a seguito di ripetute richieste e senza riuscire a ragguagliare l'auditore in merito alla sua età al momento dell'espatrio e del decesso della madre. Del resto, il richiedente l'asilo nemmeno sarebbe stato in misura di segnalare la differenza di età con il fratellastro. Quo al suo percorso formativo, egli non avrebbe saputo determinare la data di inizio della scuola coranica pur riuscendo ad addurre di aver avuto sette anni all'epoca. Il predetto avrebbe anche asserito che la frequentazione si sarebbe interrotta al compimento dei dodici anni, salvo in seguito non sapere indicare la data di tale avvenimento né la sua età in tale frangente. D'altro canto, ha osservato l'autorità di prima istanza, dalla risposta delle autorità bulgare si evincerebbe che l'insorgente avrebbe declinato altre generalità in tale paese; generalità secondo le quali egli risulterebbe maggiorenne. Ebbene, la spiegazione del richiedente al riguardo sarebbe pretestuosa. Mal si spiegherebbe invero in che modo il fatto di essersi dichiarato maggiorenne abbia potuto procurargli dei vantaggi in tale situazione. Questo aspetto sarebbe inoltre in contrasto con quanto da lui affermato in corso di audizione. Ancora, ha concluso l'autorità resistente, la copia della taskara versata agli atti non permetterebbe di addivenire ad un diverso esito. Tale tipologia di documenti non sarebbe infatti esente dal rischio di falsificazioni. Nel caso in esame, si tratterebbe inoltre di una semplice copia, cosa che renderebbe impossibile una verifica dell'autenticità, da cui un valore probatorio molto basso. L'insorgente non sarebbe d'altro canto stato in misura d'illustrarne il contenuto in modo concludente. A ciò si aggiungerebbero pure le risultanze dell'esame medico legale cui l'interessato è stato sottoposto e che costituirebbero indizio molto forte di maggiore età.
E. 4.2 Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione della autorità inferiore. L'esito della perizia contrasterebbe con quanto continuativamente sostenuto dall'interessato in corso di procedura nonché con la data riportata sulla taskara prodotta all'attenzione della SEM. Quo alla questione dell'analfabetismo, egli avrebbe già specificato in corso di procedura che saper leggere un tesserino, compilare un modulo e conoscere i numeri non sarebbero attività rientranti nel ben più ampio concetto di istruzione. La frequentazione "fisica" di una scuola non equivarrebbe del resto all'acquisizione di padronanza nella lettura, nella scrittura e nel calcolo, tanto più ove si considerino le difficili condizioni di studio in capo all'insorgente (frequenza irregolare, preminenza dell'attività agricola, situazione di guerra, distruzione dell'edificio a causa dei bombardamenti). Verrebbe dunque da sé che, quandanche l'interessato non possa definirsi propriamente analfabeta, egli presenti in ogni caso criticità importanti rispetto a calcolo e scrittura; criticità che si evincerebbero da diversi passaggi dell'audizione. Il Tribunale stesso avrebbe del resto già sollevato perplessità circa la mancata considerazione del contesto culturale di provenienza. Del resto, pur essendo l'insorgente riuscito a dichiarare la data di nascita appresa dall'usuale iscrizione sulla copertina del corano, avrebbe avuto difficoltà a sostanziare la sua età. Egli avrebbe invero fatto molta fatica a comprendere la differenza tra data di nascita ed età non solo a causa del semi-analfabetismo ma anche in ragione della disabitudine culturale a contare anni ed a memorizzare date. Per queste stesse ragioni, il ricorrente non sarebbe nemmeno stato in grado di redarguire l'autorità inferiore sull'età della madre al momento del decesso e sulla differenza tra la sua età e quella del fratellastro. Si dovrebbe pertanto escludere che egli abbia tentato di nascondere la sua vera identità rispondendo in modo evasivo. Con riferimento alla discrepanza rispetto alle generalità declinate in Bulgaria, il richiedente asilo, per il tramite della sua patrocinatrice, rinvia a quanto da lui già esposto nell'ambito del diritto di essere sentito concessogli al riguardo, e meglio, al fatto di aver volontariamente fornito indicazioni false al fine di non dover rimanere in un paese ove avrebbe subito maltrattamenti (vedendosi altresì affiancare un interprete che non parlava la sua lingua, da cui pure il rischio di registrazioni errate). Nella medesima circostanza, rileva che il diritto al contraddittorio sarebbe stato violato in quanto la rappresentanza legale non avrebbe avuto accesso in tale sede al verbale del 20 novembre 2019. Si dovrebbe inoltre tenere in debita considerazione la copia della taskara versata agli atti e che l'autorità inferiore avrebbe definito illeggibile.
E. 5.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191; tra le tante sentenza del Tribunale D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
E. 5.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza. Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.2 - 5.3 e rif. citati).
E. 5.3 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.4 e rif. citati).
E. 5.4 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi del soggetto, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori sovrapponibili, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, sentenza D-6598/2019, consid. 5.6).
E. 5.5 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali. L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia. Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. sentenza D-6598/2019, consid. 5.7).
E. 6.1 Ora, nella presente fattispecie sia la tomografia sterno clavicolare che l'esame dello sviluppo dentale hanno indicato un'età minima superiore a 18 anni. Già solo per queste ragioni, v'è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età, indizio che del resto nemmeno è stato messo direttamente in discussione nell'allegato ricorsuale. In una tale casistica, il fatto che il campione utilizzato non fosse strettamente riferibile alla popolazione afgana appare privo di rilevanza. È infatti legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti medici siano se del caso in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale amministrativo federale si sostituisca alle valutazioni degli esperti. Il fatto stesso che l'assenza di campionatura etnica riferibile sia stato menzionato denota invero che la questione sia stata considerata nell'allestimento del rapporto medico. D'altro canto, gli esiti dell'esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo. Pertanto, il fatto che tale accertamento preliminare abbia rilevato un'età minima inferiore a 18 anni non è decisivo. Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Visti i risultati, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano un'età inequivocabilmente oltre i 18 anni, in concreto particolarmente concludente (cfr. sentenza D-6598/2019, consid. 6.1).
E. 6.2 Per quanto riguarda la taskara versata agli atti in copia occorre osservare che sebbene detto documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla taskara sono spesso incomplete e variano a seconda dell'incaricato che la compila. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 6.2). D'altro canto, nel caso in esame la taskara versata agli atti ha un valore probatorio ancor più ridotto per via della sua produzione in copia, peraltro di scarsissima qualità.
E. 6.3 Oltre a ciò, nel corso della procedura di prima istanza l'insorgente ha fornito indicazioni biografiche che non si distinguono certo per esaustività e concludenza (cfr. decisione avversata, pag. 4, a cui è opportuno rinviare, supra consid. 4.1 in sunto). Sebbene le medesime potessero di primo acchito essere relativizzate a fronte di un quadro di presunta scarsa scolarizzazione e di alcune difficoltà ad esprimersi sui riferimenti temporali (cfr. sentenza D-401/2020 consid. 6), viste le inequivocabili risultanze degli accertamenti medici svolti, i quali, come detto, hanno sancito un indizio molto forte di maggiore età, non v'è spazio per una diversa valutazione del caso fondata sul beneficio del dubbio in favore del postulante (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 6.5).
E. 6.4 In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore ha considerato maggiorenne il richiedente l'asilo.
E. 7 Vista la doglianza in tal senso, v'è pure da respingere la tesi circa la pretesa violazione del diritto di essere sentito - cui l'insorgente si riferisce con il concetto di contraddittorio - derivante dall'iniziale mancato accesso al verbale di audizione del 20 novembre 2019. Non essendo l'accesso agli atti da garantire d'ufficio, l'insorgente non può ora censurare la mancata trasmissione senza averne fatta esplicita richiesta in corso di procedura (cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 248). Godendo questo Tribunale di pieno potere di cognizione sulla questione, un'eventuale violazione sarebbe ad ogni modo da considerarsi sanata a seguito della presentazione del presente ricorso previo accesso agli atti (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 6).
E. 8.1 Chiariti questo aspetti, occorre ora chiedersi se la SEM, che nella decisione del 1° aprile 2020 ha ritenuto data la competenza della Bulgaria e non ha riscontrato ostacoli al trasferimento dell'insorgente verso tale paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo.
E. 8.2 L'insorgente ritiene che ciò non sia il caso. Egli sostiene di aver fornito un quadro piuttosto dettagliato dei maltrattamenti da lui subiti in Bulgaria e si è sempre detto contrario ad un trasferimento verso tale paese. L'interessato sarebbe stato fermato dalla polizia e chiuso in una stanza per circa 24 ore in condizioni precarie. Gli sarebbero state legate le mani ed avrebbe subito un pestaggio, venendo dipoi costretto con la forza a lasciare le sue impronte digitali ed a depositare una domanda d'asilo. Le autorità bulgare lo avrebbero interrogato senza l'ausilio di un interprete parlante la sua lingua madre. In un'altra occasione egli sarebbe stato fatto spogliare ed immerso in mezzo metro d'acqua gelida. Dormire al freddo sarebbe del resto stato abituale. D'altro canto, come evidenziato in molteplici passi di un recente studio dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, la situazione in Bulgaria non corrisponderebbe a quanto sussunto dall'autorità di prima istanza. La Commissione europea avrebbe invero già preso contatto con il predetto paese facendo presente di alcune violazioni delle direttive relative alle procedure d'asilo e all'accoglienza nonché della carta dei diritti fondamentali, segnatamente per quanto concerne la presa a carico e la rappresentanza dei minori non accompagnati. Numerose sarebbero del resto le precedenti segnalazioni ad opera di organismi sovranazionali. Tale situazione sarebbe ancor più preoccupante, ove si consideri la minore età allegata dall'insorgente, posto che la Bulgaria avrebbe indebolito le misure di protezione. Peraltro, il disastroso quadro delle procedure d'asilo bulgare sarebbe ulteriormente peggiorato nel corso del 2019, essendovi riscontri quanto ad una generalizzazione della pratica tendente ad effettuare le procedure d'asilo nei centri di detenzione. In effetti, dal 2018, 24 domande d'asilo in totale sarebbero state esaminate nei centri di Busmantsi e Lyubimets. Sin dal 2014 la Bulgaria non avrebbe più un programma di integrazione per i beneficiari di protezione internazionale. In tale ottica si inserirebbe anche la recente sentenza del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 [pubblicata come ref.] nella quale sarebbero state riconosciute insufficienze preoccupanti nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza in Bulgaria, pur non configurandosi delle carenze sistemiche ai sensi della giurisprudenza. Egli riporta dipoi larghi estratti della predetta sentenza, al cui contenuto è opportuno rinviare per non dilungarsi oltremodo in questa sede. Proseguendo nella sua impugnativa, l'interessato fa quindi presente come la procedura d'asilo bulgara non sarebbe solo carente sul piano dei diritti umani, ma parrebbe altresì discriminatoria e lenta. Ove ammessi al beneficio della protezione internazionale, le prospettive di integrazione per i rifugiati sarebbero peraltro pressoché nulle. Nel caso di specie, apparrebbe essenziale ricordare come il ricorrente provenga da un Paese verso il quale i respingimenti si sostanzierebbero con una considerevole probabilità in una violazione dell'art. 3 CEDU e questo in considerazione della drammatica situazione del Paese, costellata da continue violenze e da un rischio estremamente alto di gravi violazioni dei diritti umani. Le probabilità che il ricorrente possa effettivamente riuscire a beneficiare in Bulgaria dei diritti che tale Paese dovrebbe effettivamente assicurare ai richiedenti asilo risulterebbero estremamente ridotte. Ciononostante, in sede di procedura e nella stessa decisione sindacata, non parrebbe che la SEM abbia investigato in modo concreto ed individualizzato tale rischio. In mancanza di elementi in grado di escludere che il ricorrente venga estromesso dall'accesso ad una procedura d'asilo corretta in Bulgaria e considerate tutte le criticità sopra evidenziate, una riammissione in tale paese finirebbe col porsi in contrasto con l'art. 3 CEDU. Occorrerebbe altresì considerare che il ricorrente sarebbe stato detenuto nel campo di Busmantsi, luogo reputato per le ripetute violazioni dei diritti dei richiedenti e a Voenna Rampa. A tal riguardo, vengono referenziati alcuni rapporti e citati ulteriori passaggi della sentenza F-7195/2018 sulla questione. Del resto, il trasferimento dell'insorgente verso la Bulgaria lo esporrebbe al rischio di un respingimento a catena verso l'Afghanistan. Da ultimo, conclude il ricorrente, il contesto generale vigente cagionato dagli sviluppi della pandemia di coronavirus (Covid-19), avrebbe imposto una verifica della situazione reale in Bulgaria e delle effettive capacità di occuparsi dei richiedenti asilo.
E. 9.1 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7).
E. 9.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 9.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
E. 10 Nel caso di specie l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il 1° agosto 2018. Su tali presupposti, il 21 novembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità bulgare preposte, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Il 22 novembre 2019, le predette hanno espressamente accolto senza riserve tale richiesta. Di conseguenza, la competenza della Bulgaria risulta di principio essere data nella fattispecie.
E. 11.1 Quanto alle condizioni di accoglienza, occorre innanzitutto ricordare che la Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni.
E. 11.2 Su tali presupposti bisogna altresì partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia da presumersi (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).
E. 11.3 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi concreti che le autorità di tale Stato non rispettino il diritto internazionale. La stessa va inoltre scartata d'ufficio nell'eventualità di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; tra le tante sentenza del Tribunale D-6881/2019 del 7 gennaio 2020).
E. 11.4 In concreto il Tribunale ha già avuto modo di sancire che malgrado il sistema del diritto d'asilo esistente in Bulgaria presenti delle problematiche importanti sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza e detenzione dei richiedenti, la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata per intensità ed ampiezza a quella ritenuta per la Grecia. Le pratiche discriminatorie constatate nei confronti dei cittadini di alcuni paesi nel corso delle procedure di prima istanza possono inoltre essere in parte relativizzate grazie alla possibilità di ricorrere efficacemente contro le decisioni ed al ruolo attivo delle ONG che si prodigano per i diritti dei richiedenti. Dal canto loro, le condizioni di sussistenza, pur non essendo comparabili a quelle elvetiche, non costituiscono trattamenti inumani o degradanti giustificanti un'applicazione generalizzata dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza F-7195/2018 consid. 6.6.7).
E. 11.5 Conseguentemente l'applicazione degli art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente.
E. 11.6 Ciò nondimeno, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
E. 11.7 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4).
E. 11.8 Al contrario, quando il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 11.9 Nel presente caso, proprio siffatti rischi di contravvenzione fanno però difetto. Da una parte, l'insorgente non ha infatti preteso di soffrire di problemi medici di una gravità tale da mettere in discussione il suo rinvio (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Nonostante la tesi avanzata in sede ricorsuale, non vi sono inoltre indicatori concreti di violazione dei predetti disposti. Posto che gli argomenti addotti a proposito della presa a carico dei minori risultino ininfluenti, dal fascicolo processuale non traspare nessun indizio serio indicante che le autorità bulgare abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte della Bulgaria né tantomeno l'esistenza di un rischio di trasgressione della direttiva procedura. Sebbene l'interessato provenga da un paese per il quale le statistiche di accoglimento risultino inferiori alla media, ciò non è sufficiente per sancire che la procedura d'asilo venga condotta in dispregio alle normative internazionali ed in violazione del principio del non respingimento (cfr. sentenza F-7195/2018 consid. 7.2.2, sentenza del Tribunale E-569/2020 del 4 marzo 2020). D'altro canto, si deve partire dall'assunto che anche un'eventuale decisione definitiva assortita da un rinvio nel paese d'origine non costituirebbe gioco forza una violazione del principio del non respingimento (cfr. DTAF 2017 IV/5 consid. 8.5.3.3, sentenza del Tribunale E-1983/2019 consid. 5.5). L'insorgente, al di là di generiche allegazioni, non è del resto stato in misura di desumere indizi oggettivi, concreti e seri di essere durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. I presunti maltrattamenti addotti non trovano riscontri concreti agli atti e risultano del resto poco verosimili laddove finalizzati ad "obbligarlo" a depositare una domanda d'asilo in Bulgaria. Va a tal riguardo rammentato che ad ogni modo, egli è libero di rivolgersi alle autorità bulgare a tutela dei suoi diritti come previsto dall'art. 26 della direttiva accoglienza (cfr. situazioni comparabili nelle precitate sentenze E-569/2020 e D-6598/2019).
E. 11.10 Per il resto, circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono del resto elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
E. 12 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Bulgaria permane competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 del predetto.
E. 13 In aggiunta, è necessario sottolineare che la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid 19) va annoverata tra le circostanze transitorie che sebbene giustifichino una temporanea sospensione del trasferimento non impediscono che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.6).
E. 14 È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 15 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate il 14 aprile 2020.
E. 16 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 18 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dipsositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le misure supercautelari pronunciate il 14 aprile 2020 sono revocate.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1964/2020 Sentenza del 20 aprile 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Andreas Trommer, Gérard Scherrer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 1° aprile 2020. Fatti: A. A._______, cittadino afghano originario di B._______ (Kunduz), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 24 ottobre 2019, pretendendosi minorenne. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati EURODAC l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il 1° agosto 2018. C. Il 20 novembre 2019, il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale è segnatamente stato questionato sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM lo ha pure informato della possibile competenza della Bulgaria per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda i applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. L'interessato si è detto contrario ad un trasferimento verso tale paese. D. Il 21 novembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità bulgare, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. E. Il 22 novembre 2019, la Bulgaria ha accettato la richiesta di ripresa in carico. Dalla medesima si evince altresì l'identità dichiarata dall'insorgente in Bulgaria, diversa da quella addotta nel corso della procedura elvetica. F. In corso di procedura la rappresentanza legale ha trasmesso all'autorità inferiore una copia di un documento di identità (taskara) riferibile all'insorgente ed indicante quale data di nascita il 2 luglio 2002. L'autorità inferiore gli ha quindi concesso il diritto di essere sentito sulla questione della discordanza tra tale data di nascita e quanto dichiarato in Bulgaria, discordanza che l'interessato ha imputato al fatto di aver fornito generalità false nel predetto paese. G. Con decisione del 13 gennaio 2020 la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. H. Il 21 gennaio 2020 l'interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) che ha accolto il gravame retrocedendo nuovamente gli atti alla SEM per lo svolgimento di ulteriori accertamenti onde determinare l'età del ricorrente (sentenza del Tribunale D-401/2020 del 27 gennaio 2020). I. In riscontro a quanto precede, il 5 febbraio 2020, la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una perizia per determinare l'età del richiedente asilo. Le risultanze della medesima, inoltrate all'autorità di prima istanza il 25 febbraio e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) svolti il 7 febbraio 2020 hanno stabilito che l'età minima di A._______ sarebbe di 20.05 anni (età probabile tra i 21 e i 29 anni). Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce all'interessato un'età ossea minima di 21.6 anni (29.7 anni con deviazione standard di 5.1 anni) e dall'esame odontostomatologico indicante un limite inferiore di 18.5 anni (media di 20.5 anni). J. Il 3 marzo 2020, la Segreteria di Stato ha quindi reso partecipe il richiedente asilo circa le risultanze della perizia medica di cui sopra concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo. K. Il rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni in merito il 5 marzo 2020. L. Il 1° aprile 2020 l'autorità di prima istanza ha emesso una nuova decisione (notificata il giorno seguente) con cui non entrava nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciava il trasferimento del richiedente verso la Bulgaria ritendolo nuovamente maggiorenne. M. Il 9 aprile 2020 A._______ ha contestato pure il summenzionato provvedimento con ricorso al Tribunale chiedendone l'annullamento e la restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché venisse effettuata una nuova valutazione sull'applicazione della clausola di sovranità; contestualmente e con protesta di tasse e spese, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. N. Il 14 aprile 2020 il Tribunale ha sospeso l'allontanamento in via supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 3.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 3.3). 4. 4.1 Nel caso che ci occupa, l'autorità resistente non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Questi avrebbe invero reso indicazioni incoerenti, vaghe e contraddittorie in merito al suo contesto personale, alla sua cerchia famigliare, al suo percorso scolastico nonché alla stessa minore età, affermando a più riprese di non essere in misura di rispondere a domande molto semplici e a redarguire circa riferimenti temporali vicini. Secondo l'autorità inferiore, egli si sarebbe trincerato dietro ad un presunto analfabetismo poco credibile e la cui definizione lascerebbe ulteriori dubbi. In un primo momento non sarebbe stato in grado di esprimersi sulla sua data di nascita giustificandosi in modo evasivo. Dipoi, egli avrebbe indicato una data di nascita solo a seguito di ripetute richieste e senza riuscire a ragguagliare l'auditore in merito alla sua età al momento dell'espatrio e del decesso della madre. Del resto, il richiedente l'asilo nemmeno sarebbe stato in misura di segnalare la differenza di età con il fratellastro. Quo al suo percorso formativo, egli non avrebbe saputo determinare la data di inizio della scuola coranica pur riuscendo ad addurre di aver avuto sette anni all'epoca. Il predetto avrebbe anche asserito che la frequentazione si sarebbe interrotta al compimento dei dodici anni, salvo in seguito non sapere indicare la data di tale avvenimento né la sua età in tale frangente. D'altro canto, ha osservato l'autorità di prima istanza, dalla risposta delle autorità bulgare si evincerebbe che l'insorgente avrebbe declinato altre generalità in tale paese; generalità secondo le quali egli risulterebbe maggiorenne. Ebbene, la spiegazione del richiedente al riguardo sarebbe pretestuosa. Mal si spiegherebbe invero in che modo il fatto di essersi dichiarato maggiorenne abbia potuto procurargli dei vantaggi in tale situazione. Questo aspetto sarebbe inoltre in contrasto con quanto da lui affermato in corso di audizione. Ancora, ha concluso l'autorità resistente, la copia della taskara versata agli atti non permetterebbe di addivenire ad un diverso esito. Tale tipologia di documenti non sarebbe infatti esente dal rischio di falsificazioni. Nel caso in esame, si tratterebbe inoltre di una semplice copia, cosa che renderebbe impossibile una verifica dell'autenticità, da cui un valore probatorio molto basso. L'insorgente non sarebbe d'altro canto stato in misura d'illustrarne il contenuto in modo concludente. A ciò si aggiungerebbero pure le risultanze dell'esame medico legale cui l'interessato è stato sottoposto e che costituirebbero indizio molto forte di maggiore età. 4.2 Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione della autorità inferiore. L'esito della perizia contrasterebbe con quanto continuativamente sostenuto dall'interessato in corso di procedura nonché con la data riportata sulla taskara prodotta all'attenzione della SEM. Quo alla questione dell'analfabetismo, egli avrebbe già specificato in corso di procedura che saper leggere un tesserino, compilare un modulo e conoscere i numeri non sarebbero attività rientranti nel ben più ampio concetto di istruzione. La frequentazione "fisica" di una scuola non equivarrebbe del resto all'acquisizione di padronanza nella lettura, nella scrittura e nel calcolo, tanto più ove si considerino le difficili condizioni di studio in capo all'insorgente (frequenza irregolare, preminenza dell'attività agricola, situazione di guerra, distruzione dell'edificio a causa dei bombardamenti). Verrebbe dunque da sé che, quandanche l'interessato non possa definirsi propriamente analfabeta, egli presenti in ogni caso criticità importanti rispetto a calcolo e scrittura; criticità che si evincerebbero da diversi passaggi dell'audizione. Il Tribunale stesso avrebbe del resto già sollevato perplessità circa la mancata considerazione del contesto culturale di provenienza. Del resto, pur essendo l'insorgente riuscito a dichiarare la data di nascita appresa dall'usuale iscrizione sulla copertina del corano, avrebbe avuto difficoltà a sostanziare la sua età. Egli avrebbe invero fatto molta fatica a comprendere la differenza tra data di nascita ed età non solo a causa del semi-analfabetismo ma anche in ragione della disabitudine culturale a contare anni ed a memorizzare date. Per queste stesse ragioni, il ricorrente non sarebbe nemmeno stato in grado di redarguire l'autorità inferiore sull'età della madre al momento del decesso e sulla differenza tra la sua età e quella del fratellastro. Si dovrebbe pertanto escludere che egli abbia tentato di nascondere la sua vera identità rispondendo in modo evasivo. Con riferimento alla discrepanza rispetto alle generalità declinate in Bulgaria, il richiedente asilo, per il tramite della sua patrocinatrice, rinvia a quanto da lui già esposto nell'ambito del diritto di essere sentito concessogli al riguardo, e meglio, al fatto di aver volontariamente fornito indicazioni false al fine di non dover rimanere in un paese ove avrebbe subito maltrattamenti (vedendosi altresì affiancare un interprete che non parlava la sua lingua, da cui pure il rischio di registrazioni errate). Nella medesima circostanza, rileva che il diritto al contraddittorio sarebbe stato violato in quanto la rappresentanza legale non avrebbe avuto accesso in tale sede al verbale del 20 novembre 2019. Si dovrebbe inoltre tenere in debita considerazione la copia della taskara versata agli atti e che l'autorità inferiore avrebbe definito illeggibile. 5. 5.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191; tra le tante sentenza del Tribunale D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 5.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza. Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.2 - 5.3 e rif. citati). 5.3 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.4 e rif. citati). 5.4 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi del soggetto, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori sovrapponibili, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, sentenza D-6598/2019, consid. 5.6). 5.5 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali. L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia. Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. sentenza D-6598/2019, consid. 5.7). 6. 6.1 Ora, nella presente fattispecie sia la tomografia sterno clavicolare che l'esame dello sviluppo dentale hanno indicato un'età minima superiore a 18 anni. Già solo per queste ragioni, v'è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età, indizio che del resto nemmeno è stato messo direttamente in discussione nell'allegato ricorsuale. In una tale casistica, il fatto che il campione utilizzato non fosse strettamente riferibile alla popolazione afgana appare privo di rilevanza. È infatti legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti medici siano se del caso in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale amministrativo federale si sostituisca alle valutazioni degli esperti. Il fatto stesso che l'assenza di campionatura etnica riferibile sia stato menzionato denota invero che la questione sia stata considerata nell'allestimento del rapporto medico. D'altro canto, gli esiti dell'esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo. Pertanto, il fatto che tale accertamento preliminare abbia rilevato un'età minima inferiore a 18 anni non è decisivo. Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Visti i risultati, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano un'età inequivocabilmente oltre i 18 anni, in concreto particolarmente concludente (cfr. sentenza D-6598/2019, consid. 6.1). 6.2 Per quanto riguarda la taskara versata agli atti in copia occorre osservare che sebbene detto documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla taskara sono spesso incomplete e variano a seconda dell'incaricato che la compila. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 6.2). D'altro canto, nel caso in esame la taskara versata agli atti ha un valore probatorio ancor più ridotto per via della sua produzione in copia, peraltro di scarsissima qualità. 6.3 Oltre a ciò, nel corso della procedura di prima istanza l'insorgente ha fornito indicazioni biografiche che non si distinguono certo per esaustività e concludenza (cfr. decisione avversata, pag. 4, a cui è opportuno rinviare, supra consid. 4.1 in sunto). Sebbene le medesime potessero di primo acchito essere relativizzate a fronte di un quadro di presunta scarsa scolarizzazione e di alcune difficoltà ad esprimersi sui riferimenti temporali (cfr. sentenza D-401/2020 consid. 6), viste le inequivocabili risultanze degli accertamenti medici svolti, i quali, come detto, hanno sancito un indizio molto forte di maggiore età, non v'è spazio per una diversa valutazione del caso fondata sul beneficio del dubbio in favore del postulante (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 6.5). 6.4 In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore ha considerato maggiorenne il richiedente l'asilo.
7. Vista la doglianza in tal senso, v'è pure da respingere la tesi circa la pretesa violazione del diritto di essere sentito - cui l'insorgente si riferisce con il concetto di contraddittorio - derivante dall'iniziale mancato accesso al verbale di audizione del 20 novembre 2019. Non essendo l'accesso agli atti da garantire d'ufficio, l'insorgente non può ora censurare la mancata trasmissione senza averne fatta esplicita richiesta in corso di procedura (cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 248). Godendo questo Tribunale di pieno potere di cognizione sulla questione, un'eventuale violazione sarebbe ad ogni modo da considerarsi sanata a seguito della presentazione del presente ricorso previo accesso agli atti (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 6). 8. 8.1 Chiariti questo aspetti, occorre ora chiedersi se la SEM, che nella decisione del 1° aprile 2020 ha ritenuto data la competenza della Bulgaria e non ha riscontrato ostacoli al trasferimento dell'insorgente verso tale paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo. 8.2 L'insorgente ritiene che ciò non sia il caso. Egli sostiene di aver fornito un quadro piuttosto dettagliato dei maltrattamenti da lui subiti in Bulgaria e si è sempre detto contrario ad un trasferimento verso tale paese. L'interessato sarebbe stato fermato dalla polizia e chiuso in una stanza per circa 24 ore in condizioni precarie. Gli sarebbero state legate le mani ed avrebbe subito un pestaggio, venendo dipoi costretto con la forza a lasciare le sue impronte digitali ed a depositare una domanda d'asilo. Le autorità bulgare lo avrebbero interrogato senza l'ausilio di un interprete parlante la sua lingua madre. In un'altra occasione egli sarebbe stato fatto spogliare ed immerso in mezzo metro d'acqua gelida. Dormire al freddo sarebbe del resto stato abituale. D'altro canto, come evidenziato in molteplici passi di un recente studio dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, la situazione in Bulgaria non corrisponderebbe a quanto sussunto dall'autorità di prima istanza. La Commissione europea avrebbe invero già preso contatto con il predetto paese facendo presente di alcune violazioni delle direttive relative alle procedure d'asilo e all'accoglienza nonché della carta dei diritti fondamentali, segnatamente per quanto concerne la presa a carico e la rappresentanza dei minori non accompagnati. Numerose sarebbero del resto le precedenti segnalazioni ad opera di organismi sovranazionali. Tale situazione sarebbe ancor più preoccupante, ove si consideri la minore età allegata dall'insorgente, posto che la Bulgaria avrebbe indebolito le misure di protezione. Peraltro, il disastroso quadro delle procedure d'asilo bulgare sarebbe ulteriormente peggiorato nel corso del 2019, essendovi riscontri quanto ad una generalizzazione della pratica tendente ad effettuare le procedure d'asilo nei centri di detenzione. In effetti, dal 2018, 24 domande d'asilo in totale sarebbero state esaminate nei centri di Busmantsi e Lyubimets. Sin dal 2014 la Bulgaria non avrebbe più un programma di integrazione per i beneficiari di protezione internazionale. In tale ottica si inserirebbe anche la recente sentenza del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 [pubblicata come ref.] nella quale sarebbero state riconosciute insufficienze preoccupanti nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza in Bulgaria, pur non configurandosi delle carenze sistemiche ai sensi della giurisprudenza. Egli riporta dipoi larghi estratti della predetta sentenza, al cui contenuto è opportuno rinviare per non dilungarsi oltremodo in questa sede. Proseguendo nella sua impugnativa, l'interessato fa quindi presente come la procedura d'asilo bulgara non sarebbe solo carente sul piano dei diritti umani, ma parrebbe altresì discriminatoria e lenta. Ove ammessi al beneficio della protezione internazionale, le prospettive di integrazione per i rifugiati sarebbero peraltro pressoché nulle. Nel caso di specie, apparrebbe essenziale ricordare come il ricorrente provenga da un Paese verso il quale i respingimenti si sostanzierebbero con una considerevole probabilità in una violazione dell'art. 3 CEDU e questo in considerazione della drammatica situazione del Paese, costellata da continue violenze e da un rischio estremamente alto di gravi violazioni dei diritti umani. Le probabilità che il ricorrente possa effettivamente riuscire a beneficiare in Bulgaria dei diritti che tale Paese dovrebbe effettivamente assicurare ai richiedenti asilo risulterebbero estremamente ridotte. Ciononostante, in sede di procedura e nella stessa decisione sindacata, non parrebbe che la SEM abbia investigato in modo concreto ed individualizzato tale rischio. In mancanza di elementi in grado di escludere che il ricorrente venga estromesso dall'accesso ad una procedura d'asilo corretta in Bulgaria e considerate tutte le criticità sopra evidenziate, una riammissione in tale paese finirebbe col porsi in contrasto con l'art. 3 CEDU. Occorrerebbe altresì considerare che il ricorrente sarebbe stato detenuto nel campo di Busmantsi, luogo reputato per le ripetute violazioni dei diritti dei richiedenti e a Voenna Rampa. A tal riguardo, vengono referenziati alcuni rapporti e citati ulteriori passaggi della sentenza F-7195/2018 sulla questione. Del resto, il trasferimento dell'insorgente verso la Bulgaria lo esporrebbe al rischio di un respingimento a catena verso l'Afghanistan. Da ultimo, conclude il ricorrente, il contesto generale vigente cagionato dagli sviluppi della pandemia di coronavirus (Covid-19), avrebbe imposto una verifica della situazione reale in Bulgaria e delle effettive capacità di occuparsi dei richiedenti asilo. 9. 9.1 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). 9.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 9.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 10. Nel caso di specie l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il 1° agosto 2018. Su tali presupposti, il 21 novembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità bulgare preposte, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Il 22 novembre 2019, le predette hanno espressamente accolto senza riserve tale richiesta. Di conseguenza, la competenza della Bulgaria risulta di principio essere data nella fattispecie. 11. 11.1 Quanto alle condizioni di accoglienza, occorre innanzitutto ricordare che la Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. 11.2 Su tali presupposti bisogna altresì partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia da presumersi (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 11.3 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi concreti che le autorità di tale Stato non rispettino il diritto internazionale. La stessa va inoltre scartata d'ufficio nell'eventualità di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; tra le tante sentenza del Tribunale D-6881/2019 del 7 gennaio 2020). 11.4 In concreto il Tribunale ha già avuto modo di sancire che malgrado il sistema del diritto d'asilo esistente in Bulgaria presenti delle problematiche importanti sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza e detenzione dei richiedenti, la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata per intensità ed ampiezza a quella ritenuta per la Grecia. Le pratiche discriminatorie constatate nei confronti dei cittadini di alcuni paesi nel corso delle procedure di prima istanza possono inoltre essere in parte relativizzate grazie alla possibilità di ricorrere efficacemente contro le decisioni ed al ruolo attivo delle ONG che si prodigano per i diritti dei richiedenti. Dal canto loro, le condizioni di sussistenza, pur non essendo comparabili a quelle elvetiche, non costituiscono trattamenti inumani o degradanti giustificanti un'applicazione generalizzata dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza F-7195/2018 consid. 6.6.7). 11.5 Conseguentemente l'applicazione degli art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente. 11.6 Ciò nondimeno, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 11.7 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4). 11.8 Al contrario, quando il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 11.9 Nel presente caso, proprio siffatti rischi di contravvenzione fanno però difetto. Da una parte, l'insorgente non ha infatti preteso di soffrire di problemi medici di una gravità tale da mettere in discussione il suo rinvio (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Nonostante la tesi avanzata in sede ricorsuale, non vi sono inoltre indicatori concreti di violazione dei predetti disposti. Posto che gli argomenti addotti a proposito della presa a carico dei minori risultino ininfluenti, dal fascicolo processuale non traspare nessun indizio serio indicante che le autorità bulgare abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte della Bulgaria né tantomeno l'esistenza di un rischio di trasgressione della direttiva procedura. Sebbene l'interessato provenga da un paese per il quale le statistiche di accoglimento risultino inferiori alla media, ciò non è sufficiente per sancire che la procedura d'asilo venga condotta in dispregio alle normative internazionali ed in violazione del principio del non respingimento (cfr. sentenza F-7195/2018 consid. 7.2.2, sentenza del Tribunale E-569/2020 del 4 marzo 2020). D'altro canto, si deve partire dall'assunto che anche un'eventuale decisione definitiva assortita da un rinvio nel paese d'origine non costituirebbe gioco forza una violazione del principio del non respingimento (cfr. DTAF 2017 IV/5 consid. 8.5.3.3, sentenza del Tribunale E-1983/2019 consid. 5.5). L'insorgente, al di là di generiche allegazioni, non è del resto stato in misura di desumere indizi oggettivi, concreti e seri di essere durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. I presunti maltrattamenti addotti non trovano riscontri concreti agli atti e risultano del resto poco verosimili laddove finalizzati ad "obbligarlo" a depositare una domanda d'asilo in Bulgaria. Va a tal riguardo rammentato che ad ogni modo, egli è libero di rivolgersi alle autorità bulgare a tutela dei suoi diritti come previsto dall'art. 26 della direttiva accoglienza (cfr. situazioni comparabili nelle precitate sentenze E-569/2020 e D-6598/2019). 11.10 Per il resto, circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono del resto elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
12. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Bulgaria permane competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 del predetto.
13. In aggiunta, è necessario sottolineare che la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid 19) va annoverata tra le circostanze transitorie che sebbene giustifichino una temporanea sospensione del trasferimento non impediscono che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.6).
14. È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
15. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate il 14 aprile 2020.
16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
18. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dipsositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le misure supercautelari pronunciate il 14 aprile 2020 sono revocate.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli