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D-29/2020

D-29/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-13 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino afghano, di etnia hazara, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2019, asserendo essere minore d'età, nato il (...) (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). B. Il richiedente asilo è stato sentito il (...) maggio 2019 quale minore non accompagnato (RMNA) nell'ambito di una prima audizione (cfr. atto SEM n. [...]-12/11). Durante la stessa, egli è stato in particolare questionato in merito alle sue generalità, al suo percorso scolastico e professionale, nonché in merito al viaggio intrapreso dal Paese d'origine e brevemente riguardo i suoi motivi d'asilo. In tale contesto egli ha segnatamente ribadito essere minorenne ed avere (...) anni. Ma, a parte riguardo all'anno in cui sarebbe nato, ovvero il (...), egli ha dichiarato di non essere sicuro della data esatta comunicatagli dai genitori, e meglio il (...), in quanto gli stessi sarebbero analfabeti, al pari di lui, che non avrebbe seguito alcuna istruzione scolastica, ed inoltre non vi sarebbero dei documenti attestanti la sua data di nascita (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 1.17.04, pag. 4). Interrogato successivamente se avesse mai richiesto od ottenuto dei documenti d'identità, il richiedente ha dichiarato che il padre avrebbe ottenuto una taskara a suo nome, di cui ne avrebbe avuto una fotocopia durante il viaggio d'espatrio, ma che sarebbe andata perduta. L'originale, si troverebbe invece presso il domicilio dei genitori in Afghanistan (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 4.02 segg., pag. 8). Egli sarebbe partito indicativamente all'età di (...) anni dal suo Paese d'origine, espatriando dapprima verso l'B._______, ove vi sarebbe rimasto per quattro anni - lavorando quale (...) per (...) e per i restanti (...) anni come (...) - proseguendo in seguito per la C._______. Quivi sarebbe rimasto (...) o (...), esercitando l'attività lavorativa quale (...), per poi recarsi in D._______ e da lì intraprendere il viaggio verso la Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 1.17.04 seg., pag. 4 segg.; p.to 5.01 seg., pag. 8 seg.). Alla fine dell'audizione, gli è stata ventilata l'ipotesi da parte dell'autorità inferiore, di essere convocato per eseguire una perizia ossea (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 9.01, pag. 11). C. Con atto trasmesso alla SEM il (...), il (...), ha comunicato i risultati degli esami medico-legali svolti alfine di determinare l'età dell'interessato. La perizia medica, fondata su di un esame clinico come pure su dei referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra ed una tomografia assiale computerizzata [TAC] delle articolazioni sterno-clavicolari), ha concluso che l'età probabile dell'interessato si situerebbe tra i 18 ed i 21 anni d'età, ove l'età minima sarebbe pari a 17,9 anni, e pertanto non si potrebbe escludere formalmente che il richiedente abbia meno di 18 anni d'età. Tuttavia, la data di nascita espressa dal medesimo, ovvero il (...), potrebbe invece essere esclusa (cfr. atto SEM n. [...]-22/9). D. Con scritto del 2 agosto 2019, l'autorità inferiore ha reso partecipe l'interessato in merito alle sue conclusioni riguardo all'asserita minore età, ritenendo che il richiedente non abbia né reso verosimile né provato la stessa, e pertanto lo avrebbe considerato maggiorenne nel corso di procedura. Ha altresì comunicato al richiedente, che la sua data di nascita sarebbe stata modificata d'ufficio nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al (...), concedendogli nel contempo il diritto di essere sentito in merito a tali risultanze (cfr. atti SEM n. [...]-25/3 e n. [...]-28/2). Ciò che è stato adempiuto dal richiedente asilo presentando le sue osservazioni al riguardo con scritto del 7 agosto 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-27/2). E. L'interessato, il 28 agosto 2019, ha fatto pervenire all'autorità di prime cure la sua presunta taskara originale n. (...), emessa il (...), con la relativa traduzione in inglese (cfr. atto SEM n. [...]-30/4 e documenti presenti nel dossier N [...] dell'autorità inferiore), già presentata in copia con lo scritto del 10 luglio 2019, con traduzione giurata in inglese e la relativa scheda di descrizione, nonché copia della fotografia della taskara del padre con la pertinente scheda descrittiva (cfr. atti SEM dal n. [...]-18/3 al n. [...]-20/2). Nella taskara del richiedente si attesterebbe in particolare che egli avrebbe l'età di (...) anni nell'anno (...). F. Il (...) settembre 2019, si è tenuta con l'interessato una seconda audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), nel corso della quale l'autorità inferiore ha segnatamente informato il ricorrente che la taskara da lui presentata, in quanto facilmente falsificabile, sarebbe valutata dalla SEM come di scarso valore probatorio, ed in assenza di ulteriori documenti d'identità, l'avrebbe continuato a considerare quale maggiorenne. Il richiedente è stato pure interrogato successivamente in merito alla taskara presentata e ad un analogo documento che egli avrebbe asserito, durante il corso della prima audizione, di aver perso durante il viaggio d'espatrio (cfr. atto SEM n. [...]-32/13, D8 segg., pag. 2 segg.). G. Con decisione dell'11 settembre 2019, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ai sensi dell'art. 3 LAsi ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Contestualmente ha pure pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera dello stesso, ma ritenendo l'esecuzione del medesimo provvedimento come non ragionevolmente esigibile, ha concesso l'ammissione provvisoria all'interessato. H. Per il tramite della sentenza D-4824/2019 del 27 settembre 2019, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha accolto il ricorso presentato dall'insorgente il 19 settembre 2019, annullando la decisione della SEM succitata e ritrasmettendole gli atti di causa per completamento dell'istruttoria (chiarimento dell'età anagrafica del ricorrente) e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto, non ha prelevato spese processuali, né accordato spese ripetibili (cfr. risultanze processuali nella procedura di cui ai ruoli D-4824/2019). Nella medesima sentenza, il Tribunale ha in particolare preliminarmente ritenuto che oggetto del litigio fosse esclusivamente l'età anagrafica del ricorrente, in quanto quest'ultimo non aveva direttamente contestato né la pronuncia dell'allontanamento, né il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. consid. 5). In merito a tale unico punto in questione, il Tribunale si è dapprima pronunciato circa il referto medico-peritale del (...) fatto esperire dalla SEM e versato agli atti, concludendo che lo stesso fosse da ritenere soltanto quale indizio di debole probabilità di maggiore età dell'interessato, sia per la discrepanza tra gli intervalli presentati, che per le conclusioni della medesima perizia medica, ove non si escludeva formalmente che l'insorgente potesse essere minorenne, tenuto conto anche del fatto che il medesimo non aveva la stessa provenienza del campionario di popolazione di riferimento utilizzato per la valutazione degli esami esperiti (cfr. consid. 8 ed in particolare consid. 8.4). Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ha considerato che in merito alla taskara supposta originale presentata dal ricorrente, la SEM avrebbe accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Invero, non avrebbe a torto stabilito se la stessa fosse autentica o meno, prima di giungere alla conclusione che la medesima possa facilmente essere falsificabile nonché ottenibile da terzi in maniera illegale. Inoltre non vi sarebbero nei due documenti presunti originali versati agli atti, degli elementi visibili formali di falsificazione, ed anche l'iter per l'ottenimento della stessa da parte del padre del ricorrente descritto dal medesimo, risulterebbe plausibile. Pur ritenendo la taskara come un documento con un valore probatorio ridotto, questa sarebbe un indizio che il richiedente sia nato nell'anno (...), come da egli sempre sostenuto in corso di procedura (cfr. consid. 8.5). Fra l'altro, l'interessato, avrebbe pure reso delle dichiarazioni sufficientemente attendibili riguardo al suo percorso lavorativo ed al suo viaggio d'espatrio, come pure circa le età anagrafiche dei suoi fratelli, fornendo pertanto degli elementi validi a supporto della sua presunta minore età. Le carenti informazioni e contraddizioni desumibili riguardo alla sua età anagrafica ed a diverse vicende dalle asserzioni da lui rilasciate in corso di procedura, sarebbero spiegabili in modo credibile sia sulla base dell'asserita giovane età dell'insorgente, che del suo analfabetismo e percorso scolastico assente, non potendo pertanto, a mente dello scrivente Tribunale, essere seguite su questo punto le considerazioni della SEM (cfr. consid. 8.6). Il Tribunale ha quindi concluso che, senza l'esperimento di ulteriori verifiche volte in particolare ad accertare se i due documenti originali presentati dal ricorrente fossero autentici, ed eventualmente - anche tramite una domanda d'ambasciata - sollecitando delle informazioni dal Paese d'origine del ricorrente, atte a far addivenire per lo meno ad una conclusione di verosimiglianza preponderante riguardo alla questione dell'età dell'insorgente, il Tribunale non potesse giungere ad un fondato convincimento rispetto all'età anagrafica dell'insorgente, permanendo dei dubbi irrisolti in merito (cfr. consid. 9). Ha inoltre indicato alla SEM come procedere in seguito all'esperimento dei complementi istruttori, con l'emanazione di una nuova decisione, rispettosa della procedura per minorenni non accompagnati, nell'evenienza in cui la minore età dell'interessato fosse provata o per lo meno maggiormente verosimile dopo gli accertamenti istruttori supplementari (cfr. consid. 9 in fine). La decisione dell'autorità inferiore è stata quindi annullata per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ex art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio (cfr. consid. 10). I. A seguito della suddetta sentenza D-4824/2019, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato, con decisione dell'11 ottobre 2019, che la sua domanda d'asilo sarebbe stata trattata d'ora innanzi nel quadro della procedura ampliata ai sensi dell'art. 26d LAsi come pure, in accordo con l'art. 27 LAsi, egli sarebbe stato attribuito al E._______ (cfr. atto SEM n. [...]-51/2). J. Con atto datato (...), la SEM ha fatto esperire un esame interno della taskara n. (...) presentata dall'interessato, volta alla determinazione dell'autenticità della stessa, che ha concluso per una divergenza di alcune caratteristiche - la stampa di fondo non sarebbe stata realizzata in offset ma a base di toner, come pure il timbro umido apposto sulla fotografia sarebbe di qualità mediocre al contrario del materiale utilizzato per il confronto - e pertanto per un sospetto di falsificazione/contraffazione del documento. Inoltre, la traduzione di quest'ultimo, non avrebbe dato luogo ad un esame approfondito (cfr. atto SEM n. [...]-52/1). K. Il 30 ottobre 2019 la nuova rappresentante legale del richiedente, ha chiesto alla SEM il cambiamento di regione della trattazione della procedura, che fosse più vicino al luogo di domicilio dell'interessato (residente nel E._______), invece che al (...) come sino ad ora (cfr. atto SEM n. [...]-56/3). La stessa richiesta, non avendo avuto alcuna risposta, è stata sottoposta nuovamente all'autorità inferiore con scritto del 2 dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-59/3). L. Con decisione del 5 dicembre 2019, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. [...]-60/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, rinunciando tuttavia attualmente all'esecuzione della predetta misura in quanto inesigibile e concedendogli di convesso l'ammissione provvisoria. Nella predetta decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto inverosimile la minore età addotta dall'interessato, basandosi sull'esame esperito di autenticità della taskara e sulla perizia medico-legale. Invero, l'esito del primo, indicherebbe l'esistenza di evidenti caratteristiche discrepanti rispetto al materiale di riferimento, e pertanto esisterebbe un reale sospetto di contraffazione del documento in oggetto. Inoltre, poiché egli non avrebbe alcun collegamento con il Pakistan, una domanda all'ambasciata svizzera a F._______ - essendo in Afghanistan una omologa mancante - non sarebbe possibile, come proposto dal Tribunale. Tuttavia, la risultanza dell'esame esperito sulla sua taskara, sarebbe sufficiente per escluderne la sua autenticità. Riguardo poi la perizia medico-legale, l'autorità inferiore ha dapprima riportato gli esiti della stessa, giungendo alla conclusione che gli intervalli di età possibili stimati per la tomografia sterno-clavicolare e quelli relativi all'esame odontostomatolgico si sovrapporrebbero, in applicazione delle indicazioni che il Tribunale avrebbe fornito nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2. Pertanto, sempre basandosi sulla valutazione che il Tribunale avrebbe proposto nella predetta sentenza, la SEM ha ritenuto che i risultati della perizia costituirebbero un indizio forte di maggiore età, per il che l'apprezzamento generale delle prove risulterebbe proporzionalmente meno necessario. In secondo luogo, le dichiarazioni dell'interessato circa i motivi che lo avrebbero indotto all'espatrio, non risulterebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo in quanto d'un canto il modo di agire dei talebani da lui descritto - gli attacchi incessanti al suo villaggio da parte dei talebani, con furti e nel tentativo di conquistarlo, come pure il suo timore di venire rapito dai medesimi, come sarebbe stato il caso di altri minorenni, e di essere in seguito da loro utilizzato come bomba umana -, sarebbe lo stesso in molte zone dell'Afghanistan, nonché rivolto in modo indistinto verso molti villaggi e persone. Non sarebbe invece teso a colpire individualmente delle persone per uno dei motivi previsti dall'art. 3 LAsi. Inoltre, riguardo al suo timore di essere vittima di un rapimento da parte dei talebani, malgrado gli stessi fossero soliti a tale pratica, come pure egli avesse un'età nella quale sarebbe potuto essere l'oggetto della stessa, non avrebbe mai subito delle persecuzioni mirate intenzionalmente contro la sua persona. Egli non sarebbe invero mai stato né ricercato né avvicinato personalmente da nessuno, come neppure avrebbe avuto un contatto diretto con i talebani. Altresì, poiché egli nel frattempo è cresciuto e non apparterrebbe più alla categoria di persone che i talebani rapirebbero, la minaccia di persecuzione non sarebbe neppure più attuale. M. Il 3 gennaio 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso in lingua tedesca dinanzi al Tribunale contro la succitata decisione della SEM. Egli ha postulato, a titolo principale, l'annullamento della predetta ed il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova valutazione. A titolo eventuale ha inoltre concluso alla constatazione della sua minore età da parte del Tribunale. Contestualmente ha altresì richiesto l'accesso integrale ai mezzi probatori ed alle valutazioni della SEM relativi alla taskara, come pure la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, ed il gratuito patrocinio, nominando la rappresentante legale quale patrocinatrice d'ufficio. Nel suo gravame, il ricorrente ha dapprima rilevato che nel provvedimento sindacato mancherebbero gli elementi che farebbero propendere per una falsificazione della taskara, in quanto le argomentazioni della SEM a supporto di quest'ultima non risulterebbero convincenti. Sarebbe invece compito dell'autorità inferiore indicare degli elementi concreti nel documento che facciano concludere per il respingimento della taskara quale mezzo di prova, ad esempio tramite una perizia del documento o la citazione di fonti affidabili, che riescano a confutarne l'autenticità a livello formale e contenutistico. Se invece gli indizi di falsificazione non vengono motivati e le risultanze delle autorità non conducono a confutare l'autenticità della taskara, questo sarà da ritenere quale indizio a favore della verosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente (cfr. p.ti 3.1.1 e 3.1.2, pag. 4 del ricorso). L'esatta motivazione dell'esame che avrebbe esperito la SEM sul documento il (...), nonché chi ne sarebbe l'autore, sarebbero inoltre completamente mancanti nella decisione avversata, in violazione del suo obbligo di motivare. Sempre su tale questione, ha chiesto al Tribunale di ordinare alla SEM di offrirgli la possibilità di avere accesso all'esame della taskara che avrebbe esperito, non essendo peraltro legittimato il mantenimento del segreto per tale risultanza (cfr. p.ti 3.1.3, pag. 4 seg. e 3.4, pag. 6 del ricorso). Proseguendo nell'analisi, l'insorgente critica il fatto che nella decisione impugnata, la SEM non avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni del richiedente riguardo all'asserita minore età al momento delle audizioni come pure che egli non abbia alcuna formazione scolastica, nonché gli elementi positivi a favore della verosimiglianza dei suoi asserti, come invece avrebbe rettamente considerato nella sua sentenza del 27 dicembre (recte: settembre) 2019 il Tribunale (cfr. p.to 3.1.4, pag. 5 del gravame). Come avrebbe tra l'altro ritenuto il Tribunale nella predetta sentenza, la perizia medico-legale agli atti non avrebbe alcun valore probante, in particolare poiché una delle conclusioni della stessa, sarebbe che l'età minima del richiedente sarebbe di (...) anni, quindi inferiore ai 18 anni d'età. Non vi sarebbe pertanto luogo di entrare più in dettaglio circa le considerazioni espresse dalla SEM in proposito nella decisione avversata (cfr. p.to 3.1, pag. 5 del memoriale ricorsuale). Altresì, il ricorrente ritiene aver fornito in generale delle allegazioni corrette riguardo al suo curriculum personale, come pure avrebbe concluso il Tribunale nella sua sentenza D-4824/2019 consid. 8.6. Per questi motivi, gli atti di causa sarebbero da rinviare all'autorità di prime cure per un nuovo accertamento dei fatti ed una nuova decisione in merito alla sua minore età. Se invece, a titolo eventuale, il Tribunale dovesse stabilire che lui è minorenne, il ricorrente conclude infine che alla SEM dovrebbe essere ordinato di concedergli il diritto di essere sentito, in particolare riguardo alla procedura ed ai diritti particolari destinati ai minori non accompagnati nella procedura d'asilo, di cui l'insorgente non ne avrebbe potuto fare uso, visto il misconoscimento della sua minore età (cfr. p.to 3.3, pag. 5 seg. del ricorso). Con il ricorso, oltreché la procura sottoscritta dal richiedente il (...), è stato prodotto il descrittivo del tempo dedicato alla pratica dalla rappresentante legale. Per il tramite dello scritto del 13 gennaio 2020, il ricorrente ha inoltre trasmesso al Tribunale l'attestazione d'indigenza datata (...) (cfr. risultanze processuali). N. N.a Con decisione incidentale del 22 gennaio 2020, lo scrivente Tribunale ha pronunciato che il procedimento si svolga in lingua italiana; ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio del ricorrente, nominando a quest'ultimo la MLaw Katarina Socha, in qualità di patrocinatrice d'ufficio, trasmettendo altresì copia del ricorso alla SEM. Infine, ha invitato l'autorità inferiore ad evadere la richiesta di compulsazione del ricorrente in merito all'esame d'autenticità della taskara, ed in caso contrario, a voler indicare per iscritto al Tribunale eventuali obiezioni alla visione del mezzo di prova richiesto. N.b La SEM ha dato seguito a tale richiesta, trasmettendo il risultato della perizia esperita in merito all'autenticità della taskara al ricorrente con scritto del 27 gennaio 2020 (cfr. risultanze processuali; scritto trasmesso per conoscenza al Tribunale dall'autorità inferiore). N.c Preso atto di quanto sopra, il Tribunale con decisione incidentale del 17 febbraio 2020, ha accordato al ricorrente un termine scadente il 3 marzo 2020, per prendere posizione in merito al risultato peritale esperito dalla SEM sulla sua taskara, invitandolo altresì nel medesimo termine, a produrre la taskara originale citata nel verbale della prima audizione del (...) maggio 2019, con l'eventuale traduzione in una lingua ufficiale svizzera e ad informare il Tribunale circa le esatte modalità di ottenimento della stessa. In caso contrario, il ricorrente è stato invitato a spiegare i motivi per i quali la taskara non potesse essere prodotta. N.d L'insorgente ha trasmesso le sue osservazioni riguardo all'esame sull'autenticità della taskara con scritto del 28 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali). Nelle stesse ha in particolare sostenuto come, dato che l'emissione di una taskara in Afghanistan avverrebbe con modalità, formati ed elementi formali differenti - come la stessa SEM nel documento "(...) del (...) (consultabile al sito internet: [...] ) riterrebbe - risulterebbe difficile e non convincente provare se tale documento sia autentico o si tratti effettivamente di un falso. Nel dubbio, andrebbe pertanto ritenuta la minore età dell'interessato. Questo in quanto, a fianco alle costanti dichiarazioni del richiedente circa la stessa, con le diverse perizie mediche non si sarebbe potuta escludere. Il ricorrente ha infine chiesto la concessione di una proroga del termine sino all'11 marzo 2020 per quanto attinente la produzione e le constatazioni in merito alla taskara citata nel primo verbale d'audizione RMNA. Il predetto termine, è stato prorogato dal Tribunale con decisione incidentale del 3 marzo 2020 (cfr. risultanze processuali). N.e Per il tramite dello scritto datato 6 marzo 2020, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni riguardo a quest'ultimo punto in questione. Egli ha segnatamente riferito che una copia della taskara menzionata nell'audizione RMNA l'avrebbe persa durante la fuga. Sebbene l'originale, a sua conoscenza, si sarebbe trovato presso il suo domicilio in Afghanistan, lo stesso sarebbe andato perduto dalla famiglia durante il loro trasferimento da G._______ ad H._______, e per questo non sarebbe più rinvenibile. Per questo motivo, sarebbe stata richiesta una nuova taskara tramite il padre, di cui il duplicato del (...) versato agli atti. Ha inoltre nuovamente riconfermato le sue asserzioni e conclusioni precedenti, aggiornando altresì la sua nota d'onorario, che ha allegato alla stessa. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Per i motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Essendo stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata, e non avendo altresì lo stesso impugnato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo.

E. 5 Dal profilo formale, nel ricorso viene censurata una violazione di alcune prerogative del diritto di essere sentito e nel contempo un'inosservanza del principio inquisitorio.

E. 5.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3).

E. 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191).

E. 5.3 Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26 e seg. PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede in particolare il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine).

E. 5.4 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è il cosiddetto "obbligo di motivazione", previsto espressamente anche all'art. 35 PA. Al diritto della parte d'esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indissociabilmente legato anche l'obbligo per l'autorità decidente di tenere conto ed apprezzare i fatti determinanti, cosa che deve apparire nella motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione. In altri termini, è necessario che l'autorità menzioni le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229, DTF 129 I 232 consid. 3.2; GICRA 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n° 38).

E. 5.5 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119; cfr. anche sull'argomento le sentenza del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3).

E. 5.6 Nella presente disamina, il ricorrente ha potuto avere accesso - anche se soltanto in fase ricorsuale - all'esame d'accertamento dell'autenticità della sua taskara esperito dalla SEM l'(...) (cfr. atto SEM n. [...]-52/1 e risultanze processuali), potendosi esprimere ampiamente in merito. Ne discende quindi che, il suo diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost. concretizzato agli art. 26 - 29 PA), come pure il fatto che la SEM non avrebbe motivato correttamente tale questione nella decisione impugnata, come sostenuto dal ricorrente nel gravame, anche fossero stati violati dall'autorità inferiore, si ritiene che siano stati completamente sanati in fase ricorsuale, seguendo la giurisprudenza succitata. Altresì, non possono essere seguite le considerazioni espresse dal ricorrente nel suo memoriale ricorsuale circa un inesatto ed incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità sindacata - in violazione quindi del principio inquisitorio - in merito alla minore età del ricorrente. Questo poiché la SEM, nella decisione avversata, dopo aver adempiuto un complemento istruttorio, così come richiesto dal Tribunale nella sua sentenza D-4824/2019 del 27 settembre 2019 (cfr. consid. 9), e detratte le sue conclusioni in merito, come pure valutando nuovamente la perizia medico-legale esperita, ha potuto concludere circa l'inverosimiglianza della minore età allegata dall'interessato. L'autorità inferiore durante l'audizione RMNA ha inoltre posto al ricorrente dei quesiti puntuali, in particolare sul suo percorso di vita, la sua scolarizzazione e le attività lavorative esercitate, come pure inerenti il suo viaggio d'espatrio. Un diritto di essere sentito specifico in merito all'età dichiarata gli è stato tra l'altro concesso, durante il quale l'autorità inferiore gli ha esposto i suoi dubbi in merito alla minore età allegata. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha altresì dettagliato la sua analisi in modo pertinente, nonché spiegato in particolare gli elementi che avrebbe utilizzato per giungere ad un giudizio conclusivo riguardo all'età anagrafica del ricorrente. A fronte di tali risultanze, in particolare essendo la SEM giunta al risultato che la perizia costituiva un forte indizio di maggiore età, in applicazione della giurisprudenza in materia di apprezzamento delle prove, legittimamente poteva prescindere dal procedere ad un apprezzamento generale delle prove, quindi anche degli elementi a favore del ricorrente (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), come tra l'altro lo scrivente Tribunale ha già esposto nella sua sentenza del 27 settembre 2019 (cfr. consid. 8.2).

E. 6.1 Chiariti tali aspetti, allorquando le argomentazioni del ricorrente siano da intendersi quale censura in merito alla valutazione dell'età svolta dall'autorità inferiore, come anche già ritenuto dal Tribunale nella sua sentenza D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 6, le stesse sono da dirimere preliminarmente, in quanto determinanti sulla validità degli atti procedurali svolti in prima istanza (cfr. DTAF 2014/30; sentenze del Tribunale D-5943/2018 del 2 aprile 2020 consid. 5, E-2680/2019 del 19 luglio 2019 consid. 6; GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3.1 segg. e consid. 6.4.5). Se la valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza si rivela errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 consid. 3.3 e GICRA 2004 n. 30 consid. 6.4.5).

E. 6.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza. Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.2), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.2 - 5.3 e rif. citati).

E. 6.3 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di Stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.4 e rif. citati).

E. 6.4 Nella presente disamina, occorre dapprima rilevare come in merito alla perizia medico-legale del (...), il Tribunale si era già espresso ampiamente nella sua sentenza D-4824/2019 (cfr. consid. 8.2-8.4), e pertanto non ritornerà nella presente su tale punto in questione, a parte rimarcare che nella sua decisione del 5 dicembre 2019 la SEM ha fatto rettamente applicazione dei principi espressi in materia di sovrapposizione degli intervalli d'età nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e 4.3. Tuttavia, il Tribunale nella sua sentenza D-4824/2019, si era fondato per la valutazione della forza probante dell'esame peritale anche su altri elementi, in particolare sul fatto che la perizia medica stessa non escludesse che il ricorrente potesse essere minorenne (cfr. consid. 8.4). Sulla scorta di tali considerazioni, e per il fatto che non si intende portare pregiudizio al ricorrente con un esame differente degli atti di causa rispetto a quanto precedentemente deciso, il Tribunale non intende scostarsi, in specie, dalla conclusione espressa nella sua sentenza D-4824/2019 in merito (cfr. consid. 8.4). A differenza però di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, il Tribunale ha riconosciuto alla perizia medico-legale una forza probante in merito all'inverosimiglianza della minore età dell'interessato, ovvero seppure debole, di una probabilità di maggiore età dello stesso (cfr. sentenza D-4824/2019 consid. 8.4).

E. 6.5 Il Tribunale, ritiene che la verosimiglianza di maggiore età del ricorrente, anche a fronte dei complementi istruttori adempiuti sia dall'autorità inferiore che in fase ricorsuale dal medesimo Tribunale, sia maggiormente fondata che una minore età del medesimo. Invero il ricorrente, seppure abbia reso delle dichiarazioni sufficientemente attendibili in merito al suo iter professionale ed al suo viaggio d'espatrio, come pure riguardo alle età dei fratelli, fornendo degli elementi validi circa la sua presunta minore età, come già considerato nella sentenza D-4824/2019 (cfr. consid. 8.6), tuttavia vi sono delle allegazioni dello stesso, che rendono nel complesso poco credibile e veridiche la ricostruzione delle vicende da lui narrate con riferimento alla sua presunta età e che possono essere difficilmente relativizzate a fronte della sua carente scolarizzazione e del suo analfabetismo.

E. 6.5.1 In primo luogo, interrogato nel corso della prima audizione RMNA, se disponesse di documenti che attestassero della sua data di nascita, ha risposto dapprima per la negativa (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 1.06, pag. 3), riferendo che la stessa l'avrebbe appresa dai genitori, analfabeti, che non credeva l'avessero scritto da qualche parte (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 1.06, pag. 3). Sorprendentemente, e senza alcuna spiegazione in merito, sempre nella medesima audizione, poco più avanti, ha invece riferito che avrebbe invece disposto di una taskara, la cui fotocopia l'avrebbe persa in viaggio e l'originale si troverebbe presso la casa dei genitori in Afghanistan (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 4.03 segg., pag. 8). Questionato più specificamente in merito alla stessa e rispetto invece alla taskara presentata (ed emessa nel [...] del [...]) nel corso dell'audizione successiva, egli ha addotto quale scusante un errore della traduzione in inglese della presunta taskara precedente, per non averla fornita ed averne invece richiesta tramite il padre una seconda (cfr. atto SEM n. [...]-32/13, D12 segg., pag. 3 seg.). Ha inoltre asserito, di aver detto al padre di andare a rileggere ciò che aveva scritto (cfr. atto SEM n. [...]-32/13, D19, pag. 4), affermazione che stride con il supposto e dichiarato analfabetismo del genitore. Tali allegazioni, risultano però maggiormente discrepanti se le si confrontano con quanto dal ricorrente riferito in merito durante la procedura ricorsuale, in quanto egli ha fornito al Tribunale una spiegazione totalmente differente del perché non potesse produrre la supposta taskara precedente. A mente sua, la stessa sarebbe da ricondurre invero alla perdita dell'originale nel trasferimento della sua famiglia ad H._______ (cfr. scritto del 6 marzo 2020 del ricorrente), ciò che risulta pacificamente differente dall'asserito presunto errore nella traduzione della taskara posto a fondamento quale motivo impossibilitante la produzione della stessa nel corso della procedura di prima istanza. Appare inoltre che, anche si ritenesse l'ultima versione del ricorrente come plausibile, non si spiegherebbe tuttavia in alcun caso l'incoerenza in merito a tali evenienze importanti, posto anche come i genitori del ricorrente, secondo le sue stesse dichiarazioni, si fossero trasferiti ad H._______ circa (...) anni dopo la sua partenza dal Paese d'origine (cfr. atto SEM n. [...]-32/13, D70 seg., pag. 8), quindi in un'epoca ben precedente la seconda audizione federale. Avendo peraltro avuto dei contatti con il padre circa un mese prima di quest'ultima, se la taskara fosse già andata persa in tale frangente, il ricorrente non avrebbe verosimilmente fornito una versione totalmente antitetica della vicenda.

E. 6.5.2 In secondo luogo, pare quantomeno singolare che egli asserisca di non ricordare esattamente l'anno in cui sarebbe avvenuto il suo ferimento, né quando sarebbe espatriato, né quanti anni avesse quando è nato il suo fratello maggiormente viciniore, né quanti anni di differenza ci fossero tra lui e la sorella minore; ma ha tuttavia saputo indicare precisamente le loro età, ha descritto in modo articolato il suo viaggio d'espatrio e le professioni svolte durante lo stesso, quando sarebbe entrato in D._______, come pure quanto esattamente sarebbe costato il viaggio d'espatrio (cfr. atto SEM n. [...]-12/11 p.to 1.17.04 segg., pag. 4 segg.).

E. 6.5.3 Infine, a supporto delle sue allegazioni sulla sua presunta minore età, egli non ha consegnato alcun documento di viaggio e d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'OAsi 1, di modo che egli non ha apportato alcuna prova a sostegno della sua identità, della quale la data di nascita ne è una delle componenti (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale D-7134/2018 del 27 giugno 2016 consid. 2.6). Egli ha invece presentato una taskara emessa il (...), che seppure sia un documento ufficiale con fotografia, rilasciato alfine di dimostrarne l'identità del titolare, allo stesso viene riconosciuto soltanto un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2 con ulteriori riferimenti ivi citati e quanto già considerato nella sentenza del Tribunale D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 8.5). Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non possa essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (cfr. sentenze del Tribunale D-1964/2020 del 20 aprile 2020 consid. 6.2 e D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 6.2 con ulteriori riferimenti). Per mezzo dell'esame peritale del documento effettuato dalla SEM l'(...), l'esperto interno è giunto alla conclusione di un sospetto di falsificazione dello stesso, in quanto l'esame di autenticità avrebbe messo in evidenza delle caratteristiche divergenti dal materiale di confronto utilizzato. Come però sostenuto a ragione dal ricorrente, tale esame non risulta essere particolarmente concludente riguardo all'autenticità o meno del documento prodotto dal ricorrente, in quanto uno tra i due elementi citati, ovvero il timbro umido apposto sulla fotografia, per quanto non sia compatibile con il materiale utilizzato per il confronto, non esclude tuttavia che vi siano delle divergenze a livello nazionale in materia. Il fatto però che l'altro elemento, la stampa di fondo, non corrisponda per nulla con le informazioni a disposizione dell'esperto, propende però perlomeno per un indizio di falsificazione dello stesso documento. Tale discrepanza con il materiale di confronto dell'esperto, non risulta fra l'altro spiegabile con le asserzioni del ricorrente contenute nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2020. Ciò posto, anche si ritenesse la taskara dell'interessato come autentica, tuttavia tale documento non proverebbe la veridicità dei dati contenuti nella stessa, in particolare con riferimento al suo anno di nascita, in quanto si baserebbe sulle sole asserzioni del padre del richiedente fornite in un momento piuttosto dubbio, in quanto l'interessato si trovava già all'estero da diversi anni, ed in particolare era già stato interrogato nella prima audizione RMNA dall'autorità inferiore. Anche sulla scorta delle tante contraddizioni sopra rilevate in merito alla supposta taskara precedente, appare quindi che tale documento sia stato prodotto unicamente ai fini di supportare i suoi asserti circa il suo anno di nascita e tendente quindi a beneficiare di disposizioni più favorevoli in materia d'asilo che si applicano ai richiedenti minorenni, ma non a provare o rendere verosimile la sua data di nascita.

E. 7 Sulla base di tali elementi (cfr. supra consid. 6.4 e 6.5), il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale la SEM è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera. In tali circostanze, l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua presunta minore età, ciò che comporta che egli debba assumersene le conseguenze, ovvero che di convesso venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 5.2 e 6.2). Non si applica quindi in specie l'argomentazione esposta nel gravame dal ricorrente e ripresa pure nei suoi scritti del 28 febbraio 2020 rispettivamente del 6 marzo 2020 che nel dubbio si debba propendere per la minore età del ricorrente, in quanto oltreché non essere riuscito a rendere verosimile la stessa, a fronte della ponderazione degli elementi succitati, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. È quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore abbia ritenuto che il seguito della procedura si sarebbe svolta con una data di nascita fissata al (...), e quindi che il ricorrente fosse maggiorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, per il che le disposizioni normative inerenti i minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere.

E. 8 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 9 Nella presente fattispecie, il ricorrente per mezzo della propria rappresentante, si è limitato a contestare l'accertamento dell'età. Per questo, rinunciando di fatto agli aspetti materiali relativi all'asilo. Pertanto, oltreché per il fatto che il ricorrente è patrocinato da una rappresentante legale esperta in materia d'asilo, l'esame del Tribunale ha vertuto in particolare sulla verosimiglianza o meno dell'asserita minore età da parte del ricorrente (cfr. supra consid. 6-7). Ciò posto, a scanso d'equivoci, per non aver sollevato nulla nel gravame, valgono, a titolo meramente abbondanziale, le considerazioni seguenti.

E. 9.1 Il Tribunale rileva che il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato a causa della presenza dei talebani e di Daesh nella sua zona, come pure che i primi avrebbero spesso attaccato quest'ultima ed il suo villaggio - con l'intento di conquistarlo -, saccheggiando, nonché rapendo dei ragazzi minorenni con lo scopo di sottoporli ad un lavaggio del cervello ed utilizzarli in seguito come bombe umane. Durante un attacco dei talebani, mentre egli avrebbe avuto circa (...) anni, lui ed il padre sarebbero rimasti feriti. L'interessato, per le ferite ad una mano e ad una gamba riportate, sarebbe dovuto essere trasportato in ospedale, ove la gamba gli sarebbe stata ingessata, ed avrebbe trascorso (...) di permanenza prima di ritornare al villaggio. Dopo circa un anno, non appena si sarebbe sentito meglio, per timore di essere rapito pure lui dai talebani, e per i continui attacchi del suo villaggio da parte di questi ultimi, egli sarebbe espatriato verso l'B._______ (cfr. atto SEM n. 12/11, p.to 1.17.04, pag. 5 e p.to 5.01 segg., pag. 8 segg.; atto SEM n. 32/13, D48 segg., pag. 6 segg.).

E. 9.2 Si osserva in primo luogo come nel caso in disamina, e come rettamente denotato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg.), il modus operandi dei talebani narrato dall'insorgente, non risultava mirato a colpirlo individualmente, dal momento che essi erano usi reclutare segnatamente dei giovani nei villaggi, come pure di attaccare dei territori e delle persone in modo indistinto. In secondo luogo, vi è poi da chiedersi se, nel caso in questione, sia ravvisabile uno dei motivi esaustivamente esposti nell'art. 3 LAsi, dal momento che né il rapimento ed il reclutamento di ragazzi minorenni, come neppure gli attacchi sferrati dai talebani al suo villaggio, ove in un episodio anche il ricorrente ed il padre ne sarebbero rimasti feriti, non sembrerebbero essere riconducibili né alla sua etnia, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o ancora alle sue opinioni politiche. Nel corso delle due audizioni, l'insorgente non ha invero mai sollevato nulla che andasse in questo senso. Ha invece asserito di non avere mai avuto dei contatti diretti con i talebani, né di essere stato coinvolto in tali conflitti, a parte l'episodio del ferimento riportato. Non avrebbe inoltre mai avuto problematiche né con le autorità del suo Paese d'origine, come neppure con terze persone (cfr. atto SEM n. 12/11, p.to 7.02, pag. 10 seg.; atto SEM n. 32/13, D62 e D65, pag. 7 e D69, pag. 8). Ad ogni buon conto, non si può partire dal presupposto che il ricorrente abbia un timore fondato di subire persecuzioni future. Invero, non vi è modo di ritenere che l'interessato sia stato identificato dai talebani ed in caso di (ipotetico) ritorno nel Paese d'origine egli rischi di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo, essendo peraltro al di fuori della minore età nella quale egli ha asserito che avrebbe potuto potenzialmente essere rapito ed utilizzato a fini bellici da parte dei talebani.

E. 9.3 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 10 Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 22 gennaio 2020, non sono riscosse spese.

E. 12 Infine, sempre nella decisione incidentale del 22 gennaio 2020, il Tribunale aveva accolto la richiesta di gratuito patrocinio dell'insorgente, con la nomina a quest'ultimo della MLaw Katarina Socha in qualità di patrocinatrice d'ufficio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, e per questo v'è da riconoscere alla predetta un'indennità per patrocinio d'ufficio, ad esclusione delle prestazioni già indennizzate alla rappresentante legale secondo l'art. 102l LAsi. La tariffa oraria, è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati, e da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato (art. 12 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale federale [TS-TAF, RS 173.320.2], che rinvia all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nella fattispecie, la nota d'onorario prodotta dalla patrocinatrice in annesso al ricorso del 3 gennaio 2020, poi aggiornata con lo scritto del 6 marzo 2020, con richiesta ricorsuale dell'applicazione di una tariffa oraria di CHF 193,85 e una somma forfettaria per il rimborso spese di CHF 53,85, è da riconoscere come segue (art. 14 TS-TAF). Il tempo esposto per la scrittura del ricorso in data 3 gennaio 2020, ovvero di 240 minuti, è ritenuto comprendere anche lo studio degli atti, essendo invece le poste esposte in precedenza (dal 28 ottobre 2019 all'11 dicembre 2019) non strettamente indispensabili, o rientrati in quanto viene già indennizzato sulla base dell'art. 102l LAsi. Le restanti poste del 13 gennaio 2020 e del 28 febbraio 2020 di 10 minuti ciascuna, come pure quella del 6 marzo 2020 di 45 minuti, possono essere senz'altro riconosciute. Invece per quanto attiene la posta del 28 febbraio 2020 per un tempo esposto di 60 minuti, la stessa è da ricondurre a 30 minuti, come pure le due poste del 4 marzo 2020, le stesse sono da ridurre a complessivi 45 minuti, non essendo il tempo supplementare presentato congruo con un espletamento indispensabile della pratica nell'ambito del gratuito patrocinio. Il totale complessivo (arrotondato per eccesso) è quindi di 6,35 ore. La tariffa oraria di CHF 193,85 inclusa l'IVA, non rientra inoltre nei limiti ritenuti sopra per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.-. L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessivamente fissato a CHF 952,50, a cui si aggiungono CHF 53,85 computati per le spese dalla patrocinatrice d'ufficio ed una somma forfettaria di CHF 100.- a copertura delle spese di traduzione per il colloquio svolto con il richiedente il 4 marzo 2020 (cfr. scritto del ricorrente del 6 marzo 2020, pag. 2), quest'ultima in mancanza di una comunicazione più specifica in merito. Su tali presupposti l'indennità per patrocinio d'ufficio è fissata in complessivi CHF 1'106,35 (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).

E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Alla rappresentante del ricorrente, MLaw Katarina Socha, è riconosciuta un'indennità per patrocinio d'ufficio pari a CHF 1'106.35.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-29/2020 Sentenza del 13 luglio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Mia Fuchs, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla MLaw Katarina Socha, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 5 dicembre 2019 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino afghano, di etnia hazara, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2019, asserendo essere minore d'età, nato il (...) (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). B. Il richiedente asilo è stato sentito il (...) maggio 2019 quale minore non accompagnato (RMNA) nell'ambito di una prima audizione (cfr. atto SEM n. [...]-12/11). Durante la stessa, egli è stato in particolare questionato in merito alle sue generalità, al suo percorso scolastico e professionale, nonché in merito al viaggio intrapreso dal Paese d'origine e brevemente riguardo i suoi motivi d'asilo. In tale contesto egli ha segnatamente ribadito essere minorenne ed avere (...) anni. Ma, a parte riguardo all'anno in cui sarebbe nato, ovvero il (...), egli ha dichiarato di non essere sicuro della data esatta comunicatagli dai genitori, e meglio il (...), in quanto gli stessi sarebbero analfabeti, al pari di lui, che non avrebbe seguito alcuna istruzione scolastica, ed inoltre non vi sarebbero dei documenti attestanti la sua data di nascita (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 1.17.04, pag. 4). Interrogato successivamente se avesse mai richiesto od ottenuto dei documenti d'identità, il richiedente ha dichiarato che il padre avrebbe ottenuto una taskara a suo nome, di cui ne avrebbe avuto una fotocopia durante il viaggio d'espatrio, ma che sarebbe andata perduta. L'originale, si troverebbe invece presso il domicilio dei genitori in Afghanistan (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 4.02 segg., pag. 8). Egli sarebbe partito indicativamente all'età di (...) anni dal suo Paese d'origine, espatriando dapprima verso l'B._______, ove vi sarebbe rimasto per quattro anni - lavorando quale (...) per (...) e per i restanti (...) anni come (...) - proseguendo in seguito per la C._______. Quivi sarebbe rimasto (...) o (...), esercitando l'attività lavorativa quale (...), per poi recarsi in D._______ e da lì intraprendere il viaggio verso la Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 1.17.04 seg., pag. 4 segg.; p.to 5.01 seg., pag. 8 seg.). Alla fine dell'audizione, gli è stata ventilata l'ipotesi da parte dell'autorità inferiore, di essere convocato per eseguire una perizia ossea (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 9.01, pag. 11). C. Con atto trasmesso alla SEM il (...), il (...), ha comunicato i risultati degli esami medico-legali svolti alfine di determinare l'età dell'interessato. La perizia medica, fondata su di un esame clinico come pure su dei referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra ed una tomografia assiale computerizzata [TAC] delle articolazioni sterno-clavicolari), ha concluso che l'età probabile dell'interessato si situerebbe tra i 18 ed i 21 anni d'età, ove l'età minima sarebbe pari a 17,9 anni, e pertanto non si potrebbe escludere formalmente che il richiedente abbia meno di 18 anni d'età. Tuttavia, la data di nascita espressa dal medesimo, ovvero il (...), potrebbe invece essere esclusa (cfr. atto SEM n. [...]-22/9). D. Con scritto del 2 agosto 2019, l'autorità inferiore ha reso partecipe l'interessato in merito alle sue conclusioni riguardo all'asserita minore età, ritenendo che il richiedente non abbia né reso verosimile né provato la stessa, e pertanto lo avrebbe considerato maggiorenne nel corso di procedura. Ha altresì comunicato al richiedente, che la sua data di nascita sarebbe stata modificata d'ufficio nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al (...), concedendogli nel contempo il diritto di essere sentito in merito a tali risultanze (cfr. atti SEM n. [...]-25/3 e n. [...]-28/2). Ciò che è stato adempiuto dal richiedente asilo presentando le sue osservazioni al riguardo con scritto del 7 agosto 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-27/2). E. L'interessato, il 28 agosto 2019, ha fatto pervenire all'autorità di prime cure la sua presunta taskara originale n. (...), emessa il (...), con la relativa traduzione in inglese (cfr. atto SEM n. [...]-30/4 e documenti presenti nel dossier N [...] dell'autorità inferiore), già presentata in copia con lo scritto del 10 luglio 2019, con traduzione giurata in inglese e la relativa scheda di descrizione, nonché copia della fotografia della taskara del padre con la pertinente scheda descrittiva (cfr. atti SEM dal n. [...]-18/3 al n. [...]-20/2). Nella taskara del richiedente si attesterebbe in particolare che egli avrebbe l'età di (...) anni nell'anno (...). F. Il (...) settembre 2019, si è tenuta con l'interessato una seconda audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), nel corso della quale l'autorità inferiore ha segnatamente informato il ricorrente che la taskara da lui presentata, in quanto facilmente falsificabile, sarebbe valutata dalla SEM come di scarso valore probatorio, ed in assenza di ulteriori documenti d'identità, l'avrebbe continuato a considerare quale maggiorenne. Il richiedente è stato pure interrogato successivamente in merito alla taskara presentata e ad un analogo documento che egli avrebbe asserito, durante il corso della prima audizione, di aver perso durante il viaggio d'espatrio (cfr. atto SEM n. [...]-32/13, D8 segg., pag. 2 segg.). G. Con decisione dell'11 settembre 2019, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ai sensi dell'art. 3 LAsi ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Contestualmente ha pure pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera dello stesso, ma ritenendo l'esecuzione del medesimo provvedimento come non ragionevolmente esigibile, ha concesso l'ammissione provvisoria all'interessato. H. Per il tramite della sentenza D-4824/2019 del 27 settembre 2019, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha accolto il ricorso presentato dall'insorgente il 19 settembre 2019, annullando la decisione della SEM succitata e ritrasmettendole gli atti di causa per completamento dell'istruttoria (chiarimento dell'età anagrafica del ricorrente) e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto, non ha prelevato spese processuali, né accordato spese ripetibili (cfr. risultanze processuali nella procedura di cui ai ruoli D-4824/2019). Nella medesima sentenza, il Tribunale ha in particolare preliminarmente ritenuto che oggetto del litigio fosse esclusivamente l'età anagrafica del ricorrente, in quanto quest'ultimo non aveva direttamente contestato né la pronuncia dell'allontanamento, né il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. consid. 5). In merito a tale unico punto in questione, il Tribunale si è dapprima pronunciato circa il referto medico-peritale del (...) fatto esperire dalla SEM e versato agli atti, concludendo che lo stesso fosse da ritenere soltanto quale indizio di debole probabilità di maggiore età dell'interessato, sia per la discrepanza tra gli intervalli presentati, che per le conclusioni della medesima perizia medica, ove non si escludeva formalmente che l'insorgente potesse essere minorenne, tenuto conto anche del fatto che il medesimo non aveva la stessa provenienza del campionario di popolazione di riferimento utilizzato per la valutazione degli esami esperiti (cfr. consid. 8 ed in particolare consid. 8.4). Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ha considerato che in merito alla taskara supposta originale presentata dal ricorrente, la SEM avrebbe accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Invero, non avrebbe a torto stabilito se la stessa fosse autentica o meno, prima di giungere alla conclusione che la medesima possa facilmente essere falsificabile nonché ottenibile da terzi in maniera illegale. Inoltre non vi sarebbero nei due documenti presunti originali versati agli atti, degli elementi visibili formali di falsificazione, ed anche l'iter per l'ottenimento della stessa da parte del padre del ricorrente descritto dal medesimo, risulterebbe plausibile. Pur ritenendo la taskara come un documento con un valore probatorio ridotto, questa sarebbe un indizio che il richiedente sia nato nell'anno (...), come da egli sempre sostenuto in corso di procedura (cfr. consid. 8.5). Fra l'altro, l'interessato, avrebbe pure reso delle dichiarazioni sufficientemente attendibili riguardo al suo percorso lavorativo ed al suo viaggio d'espatrio, come pure circa le età anagrafiche dei suoi fratelli, fornendo pertanto degli elementi validi a supporto della sua presunta minore età. Le carenti informazioni e contraddizioni desumibili riguardo alla sua età anagrafica ed a diverse vicende dalle asserzioni da lui rilasciate in corso di procedura, sarebbero spiegabili in modo credibile sia sulla base dell'asserita giovane età dell'insorgente, che del suo analfabetismo e percorso scolastico assente, non potendo pertanto, a mente dello scrivente Tribunale, essere seguite su questo punto le considerazioni della SEM (cfr. consid. 8.6). Il Tribunale ha quindi concluso che, senza l'esperimento di ulteriori verifiche volte in particolare ad accertare se i due documenti originali presentati dal ricorrente fossero autentici, ed eventualmente - anche tramite una domanda d'ambasciata - sollecitando delle informazioni dal Paese d'origine del ricorrente, atte a far addivenire per lo meno ad una conclusione di verosimiglianza preponderante riguardo alla questione dell'età dell'insorgente, il Tribunale non potesse giungere ad un fondato convincimento rispetto all'età anagrafica dell'insorgente, permanendo dei dubbi irrisolti in merito (cfr. consid. 9). Ha inoltre indicato alla SEM come procedere in seguito all'esperimento dei complementi istruttori, con l'emanazione di una nuova decisione, rispettosa della procedura per minorenni non accompagnati, nell'evenienza in cui la minore età dell'interessato fosse provata o per lo meno maggiormente verosimile dopo gli accertamenti istruttori supplementari (cfr. consid. 9 in fine). La decisione dell'autorità inferiore è stata quindi annullata per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ex art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio (cfr. consid. 10). I. A seguito della suddetta sentenza D-4824/2019, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato, con decisione dell'11 ottobre 2019, che la sua domanda d'asilo sarebbe stata trattata d'ora innanzi nel quadro della procedura ampliata ai sensi dell'art. 26d LAsi come pure, in accordo con l'art. 27 LAsi, egli sarebbe stato attribuito al E._______ (cfr. atto SEM n. [...]-51/2). J. Con atto datato (...), la SEM ha fatto esperire un esame interno della taskara n. (...) presentata dall'interessato, volta alla determinazione dell'autenticità della stessa, che ha concluso per una divergenza di alcune caratteristiche - la stampa di fondo non sarebbe stata realizzata in offset ma a base di toner, come pure il timbro umido apposto sulla fotografia sarebbe di qualità mediocre al contrario del materiale utilizzato per il confronto - e pertanto per un sospetto di falsificazione/contraffazione del documento. Inoltre, la traduzione di quest'ultimo, non avrebbe dato luogo ad un esame approfondito (cfr. atto SEM n. [...]-52/1). K. Il 30 ottobre 2019 la nuova rappresentante legale del richiedente, ha chiesto alla SEM il cambiamento di regione della trattazione della procedura, che fosse più vicino al luogo di domicilio dell'interessato (residente nel E._______), invece che al (...) come sino ad ora (cfr. atto SEM n. [...]-56/3). La stessa richiesta, non avendo avuto alcuna risposta, è stata sottoposta nuovamente all'autorità inferiore con scritto del 2 dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-59/3). L. Con decisione del 5 dicembre 2019, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. [...]-60/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, rinunciando tuttavia attualmente all'esecuzione della predetta misura in quanto inesigibile e concedendogli di convesso l'ammissione provvisoria. Nella predetta decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto inverosimile la minore età addotta dall'interessato, basandosi sull'esame esperito di autenticità della taskara e sulla perizia medico-legale. Invero, l'esito del primo, indicherebbe l'esistenza di evidenti caratteristiche discrepanti rispetto al materiale di riferimento, e pertanto esisterebbe un reale sospetto di contraffazione del documento in oggetto. Inoltre, poiché egli non avrebbe alcun collegamento con il Pakistan, una domanda all'ambasciata svizzera a F._______ - essendo in Afghanistan una omologa mancante - non sarebbe possibile, come proposto dal Tribunale. Tuttavia, la risultanza dell'esame esperito sulla sua taskara, sarebbe sufficiente per escluderne la sua autenticità. Riguardo poi la perizia medico-legale, l'autorità inferiore ha dapprima riportato gli esiti della stessa, giungendo alla conclusione che gli intervalli di età possibili stimati per la tomografia sterno-clavicolare e quelli relativi all'esame odontostomatolgico si sovrapporrebbero, in applicazione delle indicazioni che il Tribunale avrebbe fornito nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2. Pertanto, sempre basandosi sulla valutazione che il Tribunale avrebbe proposto nella predetta sentenza, la SEM ha ritenuto che i risultati della perizia costituirebbero un indizio forte di maggiore età, per il che l'apprezzamento generale delle prove risulterebbe proporzionalmente meno necessario. In secondo luogo, le dichiarazioni dell'interessato circa i motivi che lo avrebbero indotto all'espatrio, non risulterebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo in quanto d'un canto il modo di agire dei talebani da lui descritto - gli attacchi incessanti al suo villaggio da parte dei talebani, con furti e nel tentativo di conquistarlo, come pure il suo timore di venire rapito dai medesimi, come sarebbe stato il caso di altri minorenni, e di essere in seguito da loro utilizzato come bomba umana -, sarebbe lo stesso in molte zone dell'Afghanistan, nonché rivolto in modo indistinto verso molti villaggi e persone. Non sarebbe invece teso a colpire individualmente delle persone per uno dei motivi previsti dall'art. 3 LAsi. Inoltre, riguardo al suo timore di essere vittima di un rapimento da parte dei talebani, malgrado gli stessi fossero soliti a tale pratica, come pure egli avesse un'età nella quale sarebbe potuto essere l'oggetto della stessa, non avrebbe mai subito delle persecuzioni mirate intenzionalmente contro la sua persona. Egli non sarebbe invero mai stato né ricercato né avvicinato personalmente da nessuno, come neppure avrebbe avuto un contatto diretto con i talebani. Altresì, poiché egli nel frattempo è cresciuto e non apparterrebbe più alla categoria di persone che i talebani rapirebbero, la minaccia di persecuzione non sarebbe neppure più attuale. M. Il 3 gennaio 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso in lingua tedesca dinanzi al Tribunale contro la succitata decisione della SEM. Egli ha postulato, a titolo principale, l'annullamento della predetta ed il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova valutazione. A titolo eventuale ha inoltre concluso alla constatazione della sua minore età da parte del Tribunale. Contestualmente ha altresì richiesto l'accesso integrale ai mezzi probatori ed alle valutazioni della SEM relativi alla taskara, come pure la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, ed il gratuito patrocinio, nominando la rappresentante legale quale patrocinatrice d'ufficio. Nel suo gravame, il ricorrente ha dapprima rilevato che nel provvedimento sindacato mancherebbero gli elementi che farebbero propendere per una falsificazione della taskara, in quanto le argomentazioni della SEM a supporto di quest'ultima non risulterebbero convincenti. Sarebbe invece compito dell'autorità inferiore indicare degli elementi concreti nel documento che facciano concludere per il respingimento della taskara quale mezzo di prova, ad esempio tramite una perizia del documento o la citazione di fonti affidabili, che riescano a confutarne l'autenticità a livello formale e contenutistico. Se invece gli indizi di falsificazione non vengono motivati e le risultanze delle autorità non conducono a confutare l'autenticità della taskara, questo sarà da ritenere quale indizio a favore della verosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente (cfr. p.ti 3.1.1 e 3.1.2, pag. 4 del ricorso). L'esatta motivazione dell'esame che avrebbe esperito la SEM sul documento il (...), nonché chi ne sarebbe l'autore, sarebbero inoltre completamente mancanti nella decisione avversata, in violazione del suo obbligo di motivare. Sempre su tale questione, ha chiesto al Tribunale di ordinare alla SEM di offrirgli la possibilità di avere accesso all'esame della taskara che avrebbe esperito, non essendo peraltro legittimato il mantenimento del segreto per tale risultanza (cfr. p.ti 3.1.3, pag. 4 seg. e 3.4, pag. 6 del ricorso). Proseguendo nell'analisi, l'insorgente critica il fatto che nella decisione impugnata, la SEM non avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni del richiedente riguardo all'asserita minore età al momento delle audizioni come pure che egli non abbia alcuna formazione scolastica, nonché gli elementi positivi a favore della verosimiglianza dei suoi asserti, come invece avrebbe rettamente considerato nella sua sentenza del 27 dicembre (recte: settembre) 2019 il Tribunale (cfr. p.to 3.1.4, pag. 5 del gravame). Come avrebbe tra l'altro ritenuto il Tribunale nella predetta sentenza, la perizia medico-legale agli atti non avrebbe alcun valore probante, in particolare poiché una delle conclusioni della stessa, sarebbe che l'età minima del richiedente sarebbe di (...) anni, quindi inferiore ai 18 anni d'età. Non vi sarebbe pertanto luogo di entrare più in dettaglio circa le considerazioni espresse dalla SEM in proposito nella decisione avversata (cfr. p.to 3.1, pag. 5 del memoriale ricorsuale). Altresì, il ricorrente ritiene aver fornito in generale delle allegazioni corrette riguardo al suo curriculum personale, come pure avrebbe concluso il Tribunale nella sua sentenza D-4824/2019 consid. 8.6. Per questi motivi, gli atti di causa sarebbero da rinviare all'autorità di prime cure per un nuovo accertamento dei fatti ed una nuova decisione in merito alla sua minore età. Se invece, a titolo eventuale, il Tribunale dovesse stabilire che lui è minorenne, il ricorrente conclude infine che alla SEM dovrebbe essere ordinato di concedergli il diritto di essere sentito, in particolare riguardo alla procedura ed ai diritti particolari destinati ai minori non accompagnati nella procedura d'asilo, di cui l'insorgente non ne avrebbe potuto fare uso, visto il misconoscimento della sua minore età (cfr. p.to 3.3, pag. 5 seg. del ricorso). Con il ricorso, oltreché la procura sottoscritta dal richiedente il (...), è stato prodotto il descrittivo del tempo dedicato alla pratica dalla rappresentante legale. Per il tramite dello scritto del 13 gennaio 2020, il ricorrente ha inoltre trasmesso al Tribunale l'attestazione d'indigenza datata (...) (cfr. risultanze processuali). N. N.a Con decisione incidentale del 22 gennaio 2020, lo scrivente Tribunale ha pronunciato che il procedimento si svolga in lingua italiana; ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio del ricorrente, nominando a quest'ultimo la MLaw Katarina Socha, in qualità di patrocinatrice d'ufficio, trasmettendo altresì copia del ricorso alla SEM. Infine, ha invitato l'autorità inferiore ad evadere la richiesta di compulsazione del ricorrente in merito all'esame d'autenticità della taskara, ed in caso contrario, a voler indicare per iscritto al Tribunale eventuali obiezioni alla visione del mezzo di prova richiesto. N.b La SEM ha dato seguito a tale richiesta, trasmettendo il risultato della perizia esperita in merito all'autenticità della taskara al ricorrente con scritto del 27 gennaio 2020 (cfr. risultanze processuali; scritto trasmesso per conoscenza al Tribunale dall'autorità inferiore). N.c Preso atto di quanto sopra, il Tribunale con decisione incidentale del 17 febbraio 2020, ha accordato al ricorrente un termine scadente il 3 marzo 2020, per prendere posizione in merito al risultato peritale esperito dalla SEM sulla sua taskara, invitandolo altresì nel medesimo termine, a produrre la taskara originale citata nel verbale della prima audizione del (...) maggio 2019, con l'eventuale traduzione in una lingua ufficiale svizzera e ad informare il Tribunale circa le esatte modalità di ottenimento della stessa. In caso contrario, il ricorrente è stato invitato a spiegare i motivi per i quali la taskara non potesse essere prodotta. N.d L'insorgente ha trasmesso le sue osservazioni riguardo all'esame sull'autenticità della taskara con scritto del 28 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali). Nelle stesse ha in particolare sostenuto come, dato che l'emissione di una taskara in Afghanistan avverrebbe con modalità, formati ed elementi formali differenti - come la stessa SEM nel documento "(...) del (...) (consultabile al sito internet: [...] ) riterrebbe - risulterebbe difficile e non convincente provare se tale documento sia autentico o si tratti effettivamente di un falso. Nel dubbio, andrebbe pertanto ritenuta la minore età dell'interessato. Questo in quanto, a fianco alle costanti dichiarazioni del richiedente circa la stessa, con le diverse perizie mediche non si sarebbe potuta escludere. Il ricorrente ha infine chiesto la concessione di una proroga del termine sino all'11 marzo 2020 per quanto attinente la produzione e le constatazioni in merito alla taskara citata nel primo verbale d'audizione RMNA. Il predetto termine, è stato prorogato dal Tribunale con decisione incidentale del 3 marzo 2020 (cfr. risultanze processuali). N.e Per il tramite dello scritto datato 6 marzo 2020, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni riguardo a quest'ultimo punto in questione. Egli ha segnatamente riferito che una copia della taskara menzionata nell'audizione RMNA l'avrebbe persa durante la fuga. Sebbene l'originale, a sua conoscenza, si sarebbe trovato presso il suo domicilio in Afghanistan, lo stesso sarebbe andato perduto dalla famiglia durante il loro trasferimento da G._______ ad H._______, e per questo non sarebbe più rinvenibile. Per questo motivo, sarebbe stata richiesta una nuova taskara tramite il padre, di cui il duplicato del (...) versato agli atti. Ha inoltre nuovamente riconfermato le sue asserzioni e conclusioni precedenti, aggiornando altresì la sua nota d'onorario, che ha allegato alla stessa. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Per i motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Essendo stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata, e non avendo altresì lo stesso impugnato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo.

5. Dal profilo formale, nel ricorso viene censurata una violazione di alcune prerogative del diritto di essere sentito e nel contempo un'inosservanza del principio inquisitorio. 5.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3). 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191). 5.3 Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26 e seg. PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede in particolare il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine). 5.4 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è il cosiddetto "obbligo di motivazione", previsto espressamente anche all'art. 35 PA. Al diritto della parte d'esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indissociabilmente legato anche l'obbligo per l'autorità decidente di tenere conto ed apprezzare i fatti determinanti, cosa che deve apparire nella motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione. In altri termini, è necessario che l'autorità menzioni le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229, DTF 129 I 232 consid. 3.2; GICRA 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n° 38). 5.5 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119; cfr. anche sull'argomento le sentenza del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3). 5.6 Nella presente disamina, il ricorrente ha potuto avere accesso - anche se soltanto in fase ricorsuale - all'esame d'accertamento dell'autenticità della sua taskara esperito dalla SEM l'(...) (cfr. atto SEM n. [...]-52/1 e risultanze processuali), potendosi esprimere ampiamente in merito. Ne discende quindi che, il suo diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost. concretizzato agli art. 26 - 29 PA), come pure il fatto che la SEM non avrebbe motivato correttamente tale questione nella decisione impugnata, come sostenuto dal ricorrente nel gravame, anche fossero stati violati dall'autorità inferiore, si ritiene che siano stati completamente sanati in fase ricorsuale, seguendo la giurisprudenza succitata. Altresì, non possono essere seguite le considerazioni espresse dal ricorrente nel suo memoriale ricorsuale circa un inesatto ed incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità sindacata - in violazione quindi del principio inquisitorio - in merito alla minore età del ricorrente. Questo poiché la SEM, nella decisione avversata, dopo aver adempiuto un complemento istruttorio, così come richiesto dal Tribunale nella sua sentenza D-4824/2019 del 27 settembre 2019 (cfr. consid. 9), e detratte le sue conclusioni in merito, come pure valutando nuovamente la perizia medico-legale esperita, ha potuto concludere circa l'inverosimiglianza della minore età allegata dall'interessato. L'autorità inferiore durante l'audizione RMNA ha inoltre posto al ricorrente dei quesiti puntuali, in particolare sul suo percorso di vita, la sua scolarizzazione e le attività lavorative esercitate, come pure inerenti il suo viaggio d'espatrio. Un diritto di essere sentito specifico in merito all'età dichiarata gli è stato tra l'altro concesso, durante il quale l'autorità inferiore gli ha esposto i suoi dubbi in merito alla minore età allegata. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha altresì dettagliato la sua analisi in modo pertinente, nonché spiegato in particolare gli elementi che avrebbe utilizzato per giungere ad un giudizio conclusivo riguardo all'età anagrafica del ricorrente. A fronte di tali risultanze, in particolare essendo la SEM giunta al risultato che la perizia costituiva un forte indizio di maggiore età, in applicazione della giurisprudenza in materia di apprezzamento delle prove, legittimamente poteva prescindere dal procedere ad un apprezzamento generale delle prove, quindi anche degli elementi a favore del ricorrente (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), come tra l'altro lo scrivente Tribunale ha già esposto nella sua sentenza del 27 settembre 2019 (cfr. consid. 8.2). 6. 6.1 Chiariti tali aspetti, allorquando le argomentazioni del ricorrente siano da intendersi quale censura in merito alla valutazione dell'età svolta dall'autorità inferiore, come anche già ritenuto dal Tribunale nella sua sentenza D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 6, le stesse sono da dirimere preliminarmente, in quanto determinanti sulla validità degli atti procedurali svolti in prima istanza (cfr. DTAF 2014/30; sentenze del Tribunale D-5943/2018 del 2 aprile 2020 consid. 5, E-2680/2019 del 19 luglio 2019 consid. 6; GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3.1 segg. e consid. 6.4.5). Se la valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza si rivela errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 consid. 3.3 e GICRA 2004 n. 30 consid. 6.4.5). 6.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza. Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.2), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.2 - 5.3 e rif. citati). 6.3 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di Stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.4 e rif. citati). 6.4 Nella presente disamina, occorre dapprima rilevare come in merito alla perizia medico-legale del (...), il Tribunale si era già espresso ampiamente nella sua sentenza D-4824/2019 (cfr. consid. 8.2-8.4), e pertanto non ritornerà nella presente su tale punto in questione, a parte rimarcare che nella sua decisione del 5 dicembre 2019 la SEM ha fatto rettamente applicazione dei principi espressi in materia di sovrapposizione degli intervalli d'età nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e 4.3. Tuttavia, il Tribunale nella sua sentenza D-4824/2019, si era fondato per la valutazione della forza probante dell'esame peritale anche su altri elementi, in particolare sul fatto che la perizia medica stessa non escludesse che il ricorrente potesse essere minorenne (cfr. consid. 8.4). Sulla scorta di tali considerazioni, e per il fatto che non si intende portare pregiudizio al ricorrente con un esame differente degli atti di causa rispetto a quanto precedentemente deciso, il Tribunale non intende scostarsi, in specie, dalla conclusione espressa nella sua sentenza D-4824/2019 in merito (cfr. consid. 8.4). A differenza però di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, il Tribunale ha riconosciuto alla perizia medico-legale una forza probante in merito all'inverosimiglianza della minore età dell'interessato, ovvero seppure debole, di una probabilità di maggiore età dello stesso (cfr. sentenza D-4824/2019 consid. 8.4). 6.5 Il Tribunale, ritiene che la verosimiglianza di maggiore età del ricorrente, anche a fronte dei complementi istruttori adempiuti sia dall'autorità inferiore che in fase ricorsuale dal medesimo Tribunale, sia maggiormente fondata che una minore età del medesimo. Invero il ricorrente, seppure abbia reso delle dichiarazioni sufficientemente attendibili in merito al suo iter professionale ed al suo viaggio d'espatrio, come pure riguardo alle età dei fratelli, fornendo degli elementi validi circa la sua presunta minore età, come già considerato nella sentenza D-4824/2019 (cfr. consid. 8.6), tuttavia vi sono delle allegazioni dello stesso, che rendono nel complesso poco credibile e veridiche la ricostruzione delle vicende da lui narrate con riferimento alla sua presunta età e che possono essere difficilmente relativizzate a fronte della sua carente scolarizzazione e del suo analfabetismo. 6.5.1 In primo luogo, interrogato nel corso della prima audizione RMNA, se disponesse di documenti che attestassero della sua data di nascita, ha risposto dapprima per la negativa (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 1.06, pag. 3), riferendo che la stessa l'avrebbe appresa dai genitori, analfabeti, che non credeva l'avessero scritto da qualche parte (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 1.06, pag. 3). Sorprendentemente, e senza alcuna spiegazione in merito, sempre nella medesima audizione, poco più avanti, ha invece riferito che avrebbe invece disposto di una taskara, la cui fotocopia l'avrebbe persa in viaggio e l'originale si troverebbe presso la casa dei genitori in Afghanistan (cfr. atto SEM n. [...]-12/11, p.to 4.03 segg., pag. 8). Questionato più specificamente in merito alla stessa e rispetto invece alla taskara presentata (ed emessa nel [...] del [...]) nel corso dell'audizione successiva, egli ha addotto quale scusante un errore della traduzione in inglese della presunta taskara precedente, per non averla fornita ed averne invece richiesta tramite il padre una seconda (cfr. atto SEM n. [...]-32/13, D12 segg., pag. 3 seg.). Ha inoltre asserito, di aver detto al padre di andare a rileggere ciò che aveva scritto (cfr. atto SEM n. [...]-32/13, D19, pag. 4), affermazione che stride con il supposto e dichiarato analfabetismo del genitore. Tali allegazioni, risultano però maggiormente discrepanti se le si confrontano con quanto dal ricorrente riferito in merito durante la procedura ricorsuale, in quanto egli ha fornito al Tribunale una spiegazione totalmente differente del perché non potesse produrre la supposta taskara precedente. A mente sua, la stessa sarebbe da ricondurre invero alla perdita dell'originale nel trasferimento della sua famiglia ad H._______ (cfr. scritto del 6 marzo 2020 del ricorrente), ciò che risulta pacificamente differente dall'asserito presunto errore nella traduzione della taskara posto a fondamento quale motivo impossibilitante la produzione della stessa nel corso della procedura di prima istanza. Appare inoltre che, anche si ritenesse l'ultima versione del ricorrente come plausibile, non si spiegherebbe tuttavia in alcun caso l'incoerenza in merito a tali evenienze importanti, posto anche come i genitori del ricorrente, secondo le sue stesse dichiarazioni, si fossero trasferiti ad H._______ circa (...) anni dopo la sua partenza dal Paese d'origine (cfr. atto SEM n. [...]-32/13, D70 seg., pag. 8), quindi in un'epoca ben precedente la seconda audizione federale. Avendo peraltro avuto dei contatti con il padre circa un mese prima di quest'ultima, se la taskara fosse già andata persa in tale frangente, il ricorrente non avrebbe verosimilmente fornito una versione totalmente antitetica della vicenda. 6.5.2 In secondo luogo, pare quantomeno singolare che egli asserisca di non ricordare esattamente l'anno in cui sarebbe avvenuto il suo ferimento, né quando sarebbe espatriato, né quanti anni avesse quando è nato il suo fratello maggiormente viciniore, né quanti anni di differenza ci fossero tra lui e la sorella minore; ma ha tuttavia saputo indicare precisamente le loro età, ha descritto in modo articolato il suo viaggio d'espatrio e le professioni svolte durante lo stesso, quando sarebbe entrato in D._______, come pure quanto esattamente sarebbe costato il viaggio d'espatrio (cfr. atto SEM n. [...]-12/11 p.to 1.17.04 segg., pag. 4 segg.). 6.5.3 Infine, a supporto delle sue allegazioni sulla sua presunta minore età, egli non ha consegnato alcun documento di viaggio e d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'OAsi 1, di modo che egli non ha apportato alcuna prova a sostegno della sua identità, della quale la data di nascita ne è una delle componenti (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale D-7134/2018 del 27 giugno 2016 consid. 2.6). Egli ha invece presentato una taskara emessa il (...), che seppure sia un documento ufficiale con fotografia, rilasciato alfine di dimostrarne l'identità del titolare, allo stesso viene riconosciuto soltanto un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2 con ulteriori riferimenti ivi citati e quanto già considerato nella sentenza del Tribunale D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 8.5). Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non possa essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (cfr. sentenze del Tribunale D-1964/2020 del 20 aprile 2020 consid. 6.2 e D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 6.2 con ulteriori riferimenti). Per mezzo dell'esame peritale del documento effettuato dalla SEM l'(...), l'esperto interno è giunto alla conclusione di un sospetto di falsificazione dello stesso, in quanto l'esame di autenticità avrebbe messo in evidenza delle caratteristiche divergenti dal materiale di confronto utilizzato. Come però sostenuto a ragione dal ricorrente, tale esame non risulta essere particolarmente concludente riguardo all'autenticità o meno del documento prodotto dal ricorrente, in quanto uno tra i due elementi citati, ovvero il timbro umido apposto sulla fotografia, per quanto non sia compatibile con il materiale utilizzato per il confronto, non esclude tuttavia che vi siano delle divergenze a livello nazionale in materia. Il fatto però che l'altro elemento, la stampa di fondo, non corrisponda per nulla con le informazioni a disposizione dell'esperto, propende però perlomeno per un indizio di falsificazione dello stesso documento. Tale discrepanza con il materiale di confronto dell'esperto, non risulta fra l'altro spiegabile con le asserzioni del ricorrente contenute nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2020. Ciò posto, anche si ritenesse la taskara dell'interessato come autentica, tuttavia tale documento non proverebbe la veridicità dei dati contenuti nella stessa, in particolare con riferimento al suo anno di nascita, in quanto si baserebbe sulle sole asserzioni del padre del richiedente fornite in un momento piuttosto dubbio, in quanto l'interessato si trovava già all'estero da diversi anni, ed in particolare era già stato interrogato nella prima audizione RMNA dall'autorità inferiore. Anche sulla scorta delle tante contraddizioni sopra rilevate in merito alla supposta taskara precedente, appare quindi che tale documento sia stato prodotto unicamente ai fini di supportare i suoi asserti circa il suo anno di nascita e tendente quindi a beneficiare di disposizioni più favorevoli in materia d'asilo che si applicano ai richiedenti minorenni, ma non a provare o rendere verosimile la sua data di nascita.

7. Sulla base di tali elementi (cfr. supra consid. 6.4 e 6.5), il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale la SEM è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera. In tali circostanze, l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua presunta minore età, ciò che comporta che egli debba assumersene le conseguenze, ovvero che di convesso venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 5.2 e 6.2). Non si applica quindi in specie l'argomentazione esposta nel gravame dal ricorrente e ripresa pure nei suoi scritti del 28 febbraio 2020 rispettivamente del 6 marzo 2020 che nel dubbio si debba propendere per la minore età del ricorrente, in quanto oltreché non essere riuscito a rendere verosimile la stessa, a fronte della ponderazione degli elementi succitati, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. È quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore abbia ritenuto che il seguito della procedura si sarebbe svolta con una data di nascita fissata al (...), e quindi che il ricorrente fosse maggiorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, per il che le disposizioni normative inerenti i minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere.

8. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

9. Nella presente fattispecie, il ricorrente per mezzo della propria rappresentante, si è limitato a contestare l'accertamento dell'età. Per questo, rinunciando di fatto agli aspetti materiali relativi all'asilo. Pertanto, oltreché per il fatto che il ricorrente è patrocinato da una rappresentante legale esperta in materia d'asilo, l'esame del Tribunale ha vertuto in particolare sulla verosimiglianza o meno dell'asserita minore età da parte del ricorrente (cfr. supra consid. 6-7). Ciò posto, a scanso d'equivoci, per non aver sollevato nulla nel gravame, valgono, a titolo meramente abbondanziale, le considerazioni seguenti. 9.1 Il Tribunale rileva che il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato a causa della presenza dei talebani e di Daesh nella sua zona, come pure che i primi avrebbero spesso attaccato quest'ultima ed il suo villaggio - con l'intento di conquistarlo -, saccheggiando, nonché rapendo dei ragazzi minorenni con lo scopo di sottoporli ad un lavaggio del cervello ed utilizzarli in seguito come bombe umane. Durante un attacco dei talebani, mentre egli avrebbe avuto circa (...) anni, lui ed il padre sarebbero rimasti feriti. L'interessato, per le ferite ad una mano e ad una gamba riportate, sarebbe dovuto essere trasportato in ospedale, ove la gamba gli sarebbe stata ingessata, ed avrebbe trascorso (...) di permanenza prima di ritornare al villaggio. Dopo circa un anno, non appena si sarebbe sentito meglio, per timore di essere rapito pure lui dai talebani, e per i continui attacchi del suo villaggio da parte di questi ultimi, egli sarebbe espatriato verso l'B._______ (cfr. atto SEM n. 12/11, p.to 1.17.04, pag. 5 e p.to 5.01 segg., pag. 8 segg.; atto SEM n. 32/13, D48 segg., pag. 6 segg.). 9.2 Si osserva in primo luogo come nel caso in disamina, e come rettamente denotato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg.), il modus operandi dei talebani narrato dall'insorgente, non risultava mirato a colpirlo individualmente, dal momento che essi erano usi reclutare segnatamente dei giovani nei villaggi, come pure di attaccare dei territori e delle persone in modo indistinto. In secondo luogo, vi è poi da chiedersi se, nel caso in questione, sia ravvisabile uno dei motivi esaustivamente esposti nell'art. 3 LAsi, dal momento che né il rapimento ed il reclutamento di ragazzi minorenni, come neppure gli attacchi sferrati dai talebani al suo villaggio, ove in un episodio anche il ricorrente ed il padre ne sarebbero rimasti feriti, non sembrerebbero essere riconducibili né alla sua etnia, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o ancora alle sue opinioni politiche. Nel corso delle due audizioni, l'insorgente non ha invero mai sollevato nulla che andasse in questo senso. Ha invece asserito di non avere mai avuto dei contatti diretti con i talebani, né di essere stato coinvolto in tali conflitti, a parte l'episodio del ferimento riportato. Non avrebbe inoltre mai avuto problematiche né con le autorità del suo Paese d'origine, come neppure con terze persone (cfr. atto SEM n. 12/11, p.to 7.02, pag. 10 seg.; atto SEM n. 32/13, D62 e D65, pag. 7 e D69, pag. 8). Ad ogni buon conto, non si può partire dal presupposto che il ricorrente abbia un timore fondato di subire persecuzioni future. Invero, non vi è modo di ritenere che l'interessato sia stato identificato dai talebani ed in caso di (ipotetico) ritorno nel Paese d'origine egli rischi di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo, essendo peraltro al di fuori della minore età nella quale egli ha asserito che avrebbe potuto potenzialmente essere rapito ed utilizzato a fini bellici da parte dei talebani. 9.3 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.

10. Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 22 gennaio 2020, non sono riscosse spese.

12. Infine, sempre nella decisione incidentale del 22 gennaio 2020, il Tribunale aveva accolto la richiesta di gratuito patrocinio dell'insorgente, con la nomina a quest'ultimo della MLaw Katarina Socha in qualità di patrocinatrice d'ufficio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, e per questo v'è da riconoscere alla predetta un'indennità per patrocinio d'ufficio, ad esclusione delle prestazioni già indennizzate alla rappresentante legale secondo l'art. 102l LAsi. La tariffa oraria, è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati, e da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato (art. 12 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale federale [TS-TAF, RS 173.320.2], che rinvia all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nella fattispecie, la nota d'onorario prodotta dalla patrocinatrice in annesso al ricorso del 3 gennaio 2020, poi aggiornata con lo scritto del 6 marzo 2020, con richiesta ricorsuale dell'applicazione di una tariffa oraria di CHF 193,85 e una somma forfettaria per il rimborso spese di CHF 53,85, è da riconoscere come segue (art. 14 TS-TAF). Il tempo esposto per la scrittura del ricorso in data 3 gennaio 2020, ovvero di 240 minuti, è ritenuto comprendere anche lo studio degli atti, essendo invece le poste esposte in precedenza (dal 28 ottobre 2019 all'11 dicembre 2019) non strettamente indispensabili, o rientrati in quanto viene già indennizzato sulla base dell'art. 102l LAsi. Le restanti poste del 13 gennaio 2020 e del 28 febbraio 2020 di 10 minuti ciascuna, come pure quella del 6 marzo 2020 di 45 minuti, possono essere senz'altro riconosciute. Invece per quanto attiene la posta del 28 febbraio 2020 per un tempo esposto di 60 minuti, la stessa è da ricondurre a 30 minuti, come pure le due poste del 4 marzo 2020, le stesse sono da ridurre a complessivi 45 minuti, non essendo il tempo supplementare presentato congruo con un espletamento indispensabile della pratica nell'ambito del gratuito patrocinio. Il totale complessivo (arrotondato per eccesso) è quindi di 6,35 ore. La tariffa oraria di CHF 193,85 inclusa l'IVA, non rientra inoltre nei limiti ritenuti sopra per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.-. L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessivamente fissato a CHF 952,50, a cui si aggiungono CHF 53,85 computati per le spese dalla patrocinatrice d'ufficio ed una somma forfettaria di CHF 100.- a copertura delle spese di traduzione per il colloquio svolto con il richiedente il 4 marzo 2020 (cfr. scritto del ricorrente del 6 marzo 2020, pag. 2), quest'ultima in mancanza di una comunicazione più specifica in merito. Su tali presupposti l'indennità per patrocinio d'ufficio è fissata in complessivi CHF 1'106,35 (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).

13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Alla rappresentante del ricorrente, MLaw Katarina Socha, è riconosciuta un'indennità per patrocinio d'ufficio pari a CHF 1'106.35.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: