Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadino eritreo nato e cresciuto a (...), nella regione dell'Anseba, è giunto in Svizzera il 10 gennaio 2018 nell'ambito di una procedura di ricollocamento depositando una domanda d'asilo il giorno medesimo (cfr. atto A10, pag. 2 e seg.). Nel corso di suddetta procedura, l'interessato, dopo aver declinato la sua maggiore età e precisato di aver fornito false generalità in Italia, ha addotto di aver interrotto gli studi all'età di sedici anni per occuparsi del terreno agricolo di famiglia. Dipoi, sul finire del 2015, egli avrebbe ricevuto una convocazione per il servizio nazionale salvo strapparla senza darvi seguito. Per sfuggire all'incorporazione, il richiedente avrebbe quindi abbandonato il proprio domicilio per recarsi dapprima provvisoriamente in montagna e successivamente all'estero (cfr. atto A10, pag. 2 e seg. e atto A24, pag. 2 e seg.). B. Con decisione del 14 settembre 2018, notificata il 17 settembre 2018 (cfr. atto A28), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 17 ottobre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata18 ottobre 2018), il richiedente asilo è insorto avverso la suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando quanto segue:
1. Il presente ricorso è accolto.
2. La decisione impugnata è annullata.
3. Al ricorrente è riconosciuta come data di nascita il 13 maggio 2000.
4. Al ricorrente è concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera.
5. In subordine: gli atti sono trasmessi alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni.
6. È concessa l'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia.
7. Protestate tasse, spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 2 novembre 2018, il Tribunale ha esentato l'insorgente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali invitando nel contempo l'autorità inferiore a presentare una risposta al gravame. E. Il 19 novembre 2018 l'autorità resistente ha inoltrato le proprie osservazioni. Le medesime sono in seguito state trasmesse al ricorrente con facoltà di replica. F. La relativa presa di posizione della patrocinatrice dell'insorgente è stata inviata al Tribunale il 7 dicembre 2018. G. Il 2 gennaio 2019 la SEM ha presentato delle ulteriori considerazioni poi inoltrate per conoscenza al ricorrente. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Il ricorrente postula preliminarmente la modifica della data di nascita registrata nel sistema d'informazione SIMIC. Egli in Italia avrebbe indicato di essere nato il 13 maggio 2000 e così sarebbe risultato al momento del deposito della domanda in Svizzera. Nel corso della procedura elvetica avrebbe quindi fornito delle generalità da maggiorenne, spiegando che quelle declinate in Italia sarebbero stato volontariamente falsate al fine di non dover rimanere in tale paese. Già solo detta circostanza avrebbe dovuto condurre l'autorità inferiore a dubitare circa la comprensione della questione da parte dell'interessato. Del resto, nemmeno il risultato dell'esame osseo si porrebbe in contrasto con la minore età del richiedente, tanto più che l'utilizzo del suddetto come base per procedere all'audizione sulle generalità si scontrerebbe con l'interesse superiore del fanciullo. A sostegno dell'espressa richiesta di mutazione l'interessato allega una pagella risalente all'anno scolastico 2014/2015 ove è indicata un'età di 15 anni.
E. 3.2 La SEM, dal canto suo, ritiene non si di debba dar seguito alla richiesta. Sarebbe stato invero il ricorrente medesimo ad aver dichiarato la data di nascita ritenuta dall'autorità inferiore senza essersi perorato per rivendicare quella precedentemente addotta dinanzi alle autorità italiane.
E. 4 La conclusione volta alla modifica della modifica della data di nascita registrata nel sistema d'informazione SIMIC è irricevibile in quanto esula dall'oggetto della presente impugnativa. Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato dinanzi all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del Tribunale A-1231/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, nel dispositivo della decisione avversata non vi è alcun riferimento a tale punto posto in questione. Pertanto, il Tribunale non è funzionalmente competente per dirimerlo in assenza di una decisione in merito da parte dell'istanza inferiore (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 14 segg., pag. 134 segg. ad art. 7 PA; sentenza del Tribunale D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3)
E. 5 Diversamente, allorquando le argomentazioni del ricorrente siano da intendersi quale censura in merito alla valutazione dell'età svolta in sede di prima istanza, le medesime sono ricevibili e si necessita di dirimerle preliminarmente in quanto determinanti sulla validità degli atti procedurali svolti in prima istanza (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30, DTAF 2014/30, sentenze del Tribunale D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 6 e E-2680/2019 del 19 luglio 2019 consid. 6). Si rammenti tuttavia che per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 5.1 - 5.2 e rif. citati), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.3 - 5.4 e rif. citati). Ebbene, nel caso in esame, v'è innanzitutto da constatare come non si possa propriamente parlare di una circostanza contestata, se non in sede ricorsuale. Come prontamente segnalato dall'autorità resistente, l'insorgente nel corso della procedura d'asilo ha sempre coerentemente dichiarato di essere maggiorenne. Pretendere che l'autorità inferiore, nonostante ciò, indagasse d'ufficio la questione in maniera più approfondita va ben oltre le prerogative imposte dal principio inquisitorio (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5) e pare d'acchito non tenere debitamente in conto le limitazioni dettate dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Certo, il ricorrente è legittimato ad addurre una tale doglianza dinanzi a questa autorità di ricorso, la quale resta inoltre libera di raccogliere direttamente gli elementi necessari al giudizio qualora tale soluzione appaia giudiziosa per ragioni di economia procedurale (art. 32 cpv. 2 PA, DTAF 2012/21 consid. 5.1, sentenza D-6598/2019 consid. 5.2, Auer/Binder in: Kommentar Zum Bundesgesetz Über Das Verwaltungsverfahren (Vwvg), 2019, n. marg. 15 ad art. 12). Ciò non di meno, non si può fare astrazione del fatto che quest'ultimo in sede ricorsuale non ha depositato agli atti alcun documento di legittimazione o d'identità ai sensi dell'art. 1a let. c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RS 142.311) limitandosi a produrre una presunta pagella scolastica relativa all'anno scolastico 2014/2015 ed indicante un'età di 15 anni. Ebbene, vien da sé che il valore probatorio di una tale tipologia di mezzi di prova sia intrinsecamente esiguo e ciò a maggior ragione dal momento che non vi figura alcuna indicazione della data di nascita ma solo una generica menzione dell'età. Inoltre, nemmeno si può partire dall'assunto che le indicazioni contenute dimostrino inequivocabilmente la minore età dell'insorgente al momento del deposito della domanda d'asilo. Nel documento in questione non è fatta menzione della data di emissione né tantomeno di quale siano state le circostanze di rilevazione di tale dato. Ora, qualora si consideri a titolo esemplificativo il mese di settembre del 2014 (mese in cui secondo le stesse allegazioni dell'interessato inizierebbe l'anno scolastico; cfr. atto A24, D 52) quale momento in cui il ricorrente avrebbe potuto avere 15 anni, nel mentre del deposito della domanda d'asilo in Svizzera il 10 gennaio 2018 egli avrebbe beninteso potuto essere maggiorenne già da diversi mesi. Certo, a rigore di logica l'età potrebbe essere quella alla fine dell'anno scolastico. Non è però certo che si possa partire da tale assunto. Pertanto, in assenza di ulteriori elementi e conto tenuto in particolare delle coerenti dichiarazioni rilasciate dall'interessato in corso di procedura, non si può che concludere che questi non abbia reso verosimile la sua minore età e ciò senza che sia necessario ordinare ulteriori complementi istruttori.
E. 6.1 Quanto al merito della questione, l'autorità di prima istanza ha considerato inverosimile il racconto dell'interessato. Egli avrebbe descritto in modo molto vago le modalità di ricevimento del foglio di convocazione ed il contenuto del medesimo. L'insorgente si sarebbe inoltre contraddetto su punti salienti del suo racconto. In un primo momento avrebbe affermato che la convocazione sarebbe stata costituita da un foglio senza busta mentre in seguito che lo stesso sarebbe stato inserito in una busta con apposto l'indirizzo del Mmhdar (ossia l'amministrazione locale). Dipoi, egli avrebbe dapprima affermato di essere rientrato al domicilio prima di espatriare in quanto la situazione si sarebbe tranquillizzata salvo poi ricondurre il ritorno al fatto che dormire all'aperto sarebbe stato stressante a causa degli animali e del freddo. Chiamato a chiarire le suddette contraddizioni, l'insorgente non sarebbe stato in grado di fornire giustificazioni concludenti. Quo all'allontanamento, la SEM ne ha ritenuto l'esecuzione ammissibile, esigibile e possibile.
E. 6.2 Con ricorso, l'insorgente contesta le valutazioni dell'autorità di prima istanza. Egli avrebbe invero identificato temporalmente "molto bene" il momento della ricezione della convocazione indicando il decimo mese del 2015. A riguardo del contenuto della stessa il ricorrente avrebbe affermato che vi sarebbe stato scritto che siccome aveva interrotto gli studi si sarebbe dovuto presentare presso il Mmhdar precisando poi che la convocazione veniva dal capo del comitato e precisava la necessità di recarsi in loco due giorni dopo. Sulla presunta contraddizione circa l'esistenza della busta, il ricorrente precisa innanzitutto che a suo modo di vedere, decidere le sorti del diritto d'asilo sulla base di un tale dettaglio risulterebbe fuori luogo. D'altro canto, egli nemmeno si sarebbe smentito, dal momento che avrebbe chiarito che gli "era arrivata una busta ma io chiamo il foglio, la lettera, la busta". Lo stesso varrebbe circa i rientri al domicilio, posto che nella prima audizione avrebbe fornito indicazioni per definire la data ampliando le informazioni nella successiva occasione. Dopo aver citato rapporti e giurisprudenza, la patrocinatrice del ricorrente fa presente che potendo questi temere di essere sottoposto al servizio militare obbligatorio comportante uno stato di schiavitù, il rischio di subire persecuzioni e trattamenti inumani e degradanti sarebbe in casu alto.
E. 7 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 8.1 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39, sentenza del Tribunale D-6523/2017 del 29 aprile 2019 consid. 4.2). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 8.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 8.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente asilo stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 9 Le allegazioni dell'insorgente circa la ricezione di una convocazione per svolgere il servizio nazionale non convincono il Tribunale.
E. 9.1 In primo luogo, non stupisce che la SEM abbia considerato insufficientemente sostanziate le dichiarazioni del richiedente asilo. Va infatti rammentato che le informazioni in merito al modus operandi delle autorità risultano notorie sia nel paese d'origine dell'insorgente che nell'ambito della diaspora eritrea. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prima istanza, la quale si attendeva di poter identificare una caratterizzazione degli eventi che andasse oltre la generica descrizione dell'accaduto (cfr. sentenza del Tribunale D-5231/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 6.1). Ebbene, se è pur vero che l'interessato è riuscito a collocare temporalmente la notifica della convocazione, è altresì incontestabile che i riferimenti al riguardo sono ben poco precisi e sia a livello temporale che circostanziale. Il ricorrente si è infatti limitato a dichiarare che la convocazione gli sarebbe pervenuta nel corso del decimo mese del 2015 (cfr. atto A24, D51), non riuscendo nemmeno a identificare un intervallo di tempo preciso tra la fine del precedente anno scolastico e tale avvenimento (cfr. atto A24. D52) e ciò dopo che nel corso della prima audizione si era dimostrato dubbioso anche a riguardo del mese della pretesa intimazione (cfr. atto A10 D7.02). La questione è d'altro canto tutto fuorché secondaria avendo la chiamata in servizio per stesse ammissione dell'interessato determinato gli eventi che lo avrebbero condotto a lasciare dapprima il domicilio e successivamente il proprio paese d'origine. Del resto, la lettura dell'autorità resistente è condivisibile anche in quanto concerne il contenuto della missiva, essendosi l'insorgente limitato a dichiarare "il foglio diceva che siccome avevo interrotto la scuola dovevo andare al militare", per poi precisare "non ricordo tanto che cosa c'era scritto" (cfr. atto A24, D48 e D49). D'altro canto, anche quo alle modalità di ricevimento, l'insorgente non ha corredato alcun particolare degno di nota, affermando unicamente che sarebbe stata la madre a ricevere la comunicazione allorché egli era a lavorare nei campi (cfr. atto A24, D60). Orbene, quand'anche tale contestualizzazione, possa risultare plausibile, anche a tal riguardo non si riscontrano dettagli che lascino intendere ad una qualsivoglia personalizzazione dell'accaduto.
E. 9.2 Quanto lascia però maggiormente perplessi sono le contraddizioni appurabili nell'esposto dell'interessato. Non si può infatti fare a meno di constatare come nell'ambito della prima audizione l'insorgente non si sia è limitato ad omettere di menzionare l'esistenza della busta in cui sarebbe stata contenuta la convocazione, bensì abbia espressamente ed autonomamente fatto menzione trattarsi di "un foglio senza busta" (cfr. atto A10, D7.02). Ebbene, ciò è in netto ed inconciliabile contrasto con quanto addotto in seguito, ossia che si trattava di, testuali parole, "un piccolo foglio dentro a una busta" sulla quale sarebbe pure stato indicato l'indirizzo del Mmhdar (cfr. atto A24, D63 e D65). Inoltre, è pacifico che la sua giustificazione non sia accettabile dal momento che è stato egli stesso a fare un distinguo tra busta e convocazione ed a parlare del fatto che la convocazione sarebbe stata inserita nella busta con apposto il mittente. Per non tacere dei divergenti motivi alla base del provvisorio rientro al domicilio prima del definitivo espatrio in un primo momento ricondotto al normalizzarsi della situazione ed alla necessità di prendere parte ad alcuni matrimoni (cfr. atto A10, D7.02) ed in seguito alla precaria situazione dovuta alla presenza di animali e freddo nei monti (cfr. atto A 24, D74).
E. 9.3 In definitiva, le dichiarazioni dell'insorgente non possono dunque essere qualificate come verosimili. Ciò detto, non si può ritenere che quest'ultimo abbia disertato durante il servizio attivo o che abbia ricevuto un ordine di marcia prima di lasciare il proprio paese d'origine come prescritto dalla citata giurisprudenza.
E. 10 Infine, v'è altresì da constatare che l'espatrio illegale, in assenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree, non giustifica il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.], consid. 5.1).
E. 11 Nel complesso è dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo all'interessato.
E. 12 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche circa la pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.
E. 13 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 14.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 14.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).
E. 14.3 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate - in maniera volontaria - nell'ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento alla DTAF 2018 VI/4. Secondo questa giurisprudenza il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Per quanto riguarda invece la questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione, quandanche realizzata, non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati.
E. 14.4 Su tali presupposti, in capo all'insorgente non può essere riconosciuto un rischio personale, concreto e serio di esposizione ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti).
E. 14.5 V'è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e ciò anche in presenza di un eventuale rischio di arruolamento del ricorrente nel servizio nazionale.
E. 15.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 15.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 15.3 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come ref.), il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).
E. 15.4 Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane e gode di buona salute. Egli dispone di una formazione scolastica di base, di esperienza in campo agricolo e vanta la presenza di una rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso di bisogno. Il rientro dell'interessato in Eritrea è pertanto da considerarsi anche ragionevolmente esigibile.
E. 16 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta all'insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 17 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso, per quanto ricevibile, va respinto.
E. 18 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750. - che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 19 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Per quanto ricevibile il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 750. -, sono poste a carico del ricorrente.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5943/2018 Sentenza del 2 aprile 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Mia Fuchs, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il 1° gennaio 1999, Eritrea, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Via Dufour 1, 6901 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 14 settembre 2018. Fatti: A. A._______, cittadino eritreo nato e cresciuto a (...), nella regione dell'Anseba, è giunto in Svizzera il 10 gennaio 2018 nell'ambito di una procedura di ricollocamento depositando una domanda d'asilo il giorno medesimo (cfr. atto A10, pag. 2 e seg.). Nel corso di suddetta procedura, l'interessato, dopo aver declinato la sua maggiore età e precisato di aver fornito false generalità in Italia, ha addotto di aver interrotto gli studi all'età di sedici anni per occuparsi del terreno agricolo di famiglia. Dipoi, sul finire del 2015, egli avrebbe ricevuto una convocazione per il servizio nazionale salvo strapparla senza darvi seguito. Per sfuggire all'incorporazione, il richiedente avrebbe quindi abbandonato il proprio domicilio per recarsi dapprima provvisoriamente in montagna e successivamente all'estero (cfr. atto A10, pag. 2 e seg. e atto A24, pag. 2 e seg.). B. Con decisione del 14 settembre 2018, notificata il 17 settembre 2018 (cfr. atto A28), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 17 ottobre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata18 ottobre 2018), il richiedente asilo è insorto avverso la suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando quanto segue:
1. Il presente ricorso è accolto.
2. La decisione impugnata è annullata.
3. Al ricorrente è riconosciuta come data di nascita il 13 maggio 2000.
4. Al ricorrente è concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera.
5. In subordine: gli atti sono trasmessi alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni.
6. È concessa l'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia.
7. Protestate tasse, spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 2 novembre 2018, il Tribunale ha esentato l'insorgente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali invitando nel contempo l'autorità inferiore a presentare una risposta al gravame. E. Il 19 novembre 2018 l'autorità resistente ha inoltrato le proprie osservazioni. Le medesime sono in seguito state trasmesse al ricorrente con facoltà di replica. F. La relativa presa di posizione della patrocinatrice dell'insorgente è stata inviata al Tribunale il 7 dicembre 2018. G. Il 2 gennaio 2019 la SEM ha presentato delle ulteriori considerazioni poi inoltrate per conoscenza al ricorrente. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1. Il ricorrente postula preliminarmente la modifica della data di nascita registrata nel sistema d'informazione SIMIC. Egli in Italia avrebbe indicato di essere nato il 13 maggio 2000 e così sarebbe risultato al momento del deposito della domanda in Svizzera. Nel corso della procedura elvetica avrebbe quindi fornito delle generalità da maggiorenne, spiegando che quelle declinate in Italia sarebbero stato volontariamente falsate al fine di non dover rimanere in tale paese. Già solo detta circostanza avrebbe dovuto condurre l'autorità inferiore a dubitare circa la comprensione della questione da parte dell'interessato. Del resto, nemmeno il risultato dell'esame osseo si porrebbe in contrasto con la minore età del richiedente, tanto più che l'utilizzo del suddetto come base per procedere all'audizione sulle generalità si scontrerebbe con l'interesse superiore del fanciullo. A sostegno dell'espressa richiesta di mutazione l'interessato allega una pagella risalente all'anno scolastico 2014/2015 ove è indicata un'età di 15 anni. 3.2. La SEM, dal canto suo, ritiene non si di debba dar seguito alla richiesta. Sarebbe stato invero il ricorrente medesimo ad aver dichiarato la data di nascita ritenuta dall'autorità inferiore senza essersi perorato per rivendicare quella precedentemente addotta dinanzi alle autorità italiane.
4. La conclusione volta alla modifica della modifica della data di nascita registrata nel sistema d'informazione SIMIC è irricevibile in quanto esula dall'oggetto della presente impugnativa. Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato dinanzi all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del Tribunale A-1231/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, nel dispositivo della decisione avversata non vi è alcun riferimento a tale punto posto in questione. Pertanto, il Tribunale non è funzionalmente competente per dirimerlo in assenza di una decisione in merito da parte dell'istanza inferiore (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 14 segg., pag. 134 segg. ad art. 7 PA; sentenza del Tribunale D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3) 5. Diversamente, allorquando le argomentazioni del ricorrente siano da intendersi quale censura in merito alla valutazione dell'età svolta in sede di prima istanza, le medesime sono ricevibili e si necessita di dirimerle preliminarmente in quanto determinanti sulla validità degli atti procedurali svolti in prima istanza (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30, DTAF 2014/30, sentenze del Tribunale D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 6 e E-2680/2019 del 19 luglio 2019 consid. 6). Si rammenti tuttavia che per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 5.1 - 5.2 e rif. citati), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.3 - 5.4 e rif. citati). Ebbene, nel caso in esame, v'è innanzitutto da constatare come non si possa propriamente parlare di una circostanza contestata, se non in sede ricorsuale. Come prontamente segnalato dall'autorità resistente, l'insorgente nel corso della procedura d'asilo ha sempre coerentemente dichiarato di essere maggiorenne. Pretendere che l'autorità inferiore, nonostante ciò, indagasse d'ufficio la questione in maniera più approfondita va ben oltre le prerogative imposte dal principio inquisitorio (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5) e pare d'acchito non tenere debitamente in conto le limitazioni dettate dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Certo, il ricorrente è legittimato ad addurre una tale doglianza dinanzi a questa autorità di ricorso, la quale resta inoltre libera di raccogliere direttamente gli elementi necessari al giudizio qualora tale soluzione appaia giudiziosa per ragioni di economia procedurale (art. 32 cpv. 2 PA, DTAF 2012/21 consid. 5.1, sentenza D-6598/2019 consid. 5.2, Auer/Binder in: Kommentar Zum Bundesgesetz Über Das Verwaltungsverfahren (Vwvg), 2019, n. marg. 15 ad art. 12). Ciò non di meno, non si può fare astrazione del fatto che quest'ultimo in sede ricorsuale non ha depositato agli atti alcun documento di legittimazione o d'identità ai sensi dell'art. 1a let. c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RS 142.311) limitandosi a produrre una presunta pagella scolastica relativa all'anno scolastico 2014/2015 ed indicante un'età di 15 anni. Ebbene, vien da sé che il valore probatorio di una tale tipologia di mezzi di prova sia intrinsecamente esiguo e ciò a maggior ragione dal momento che non vi figura alcuna indicazione della data di nascita ma solo una generica menzione dell'età. Inoltre, nemmeno si può partire dall'assunto che le indicazioni contenute dimostrino inequivocabilmente la minore età dell'insorgente al momento del deposito della domanda d'asilo. Nel documento in questione non è fatta menzione della data di emissione né tantomeno di quale siano state le circostanze di rilevazione di tale dato. Ora, qualora si consideri a titolo esemplificativo il mese di settembre del 2014 (mese in cui secondo le stesse allegazioni dell'interessato inizierebbe l'anno scolastico; cfr. atto A24, D 52) quale momento in cui il ricorrente avrebbe potuto avere 15 anni, nel mentre del deposito della domanda d'asilo in Svizzera il 10 gennaio 2018 egli avrebbe beninteso potuto essere maggiorenne già da diversi mesi. Certo, a rigore di logica l'età potrebbe essere quella alla fine dell'anno scolastico. Non è però certo che si possa partire da tale assunto. Pertanto, in assenza di ulteriori elementi e conto tenuto in particolare delle coerenti dichiarazioni rilasciate dall'interessato in corso di procedura, non si può che concludere che questi non abbia reso verosimile la sua minore età e ciò senza che sia necessario ordinare ulteriori complementi istruttori. 6. 6.1. Quanto al merito della questione, l'autorità di prima istanza ha considerato inverosimile il racconto dell'interessato. Egli avrebbe descritto in modo molto vago le modalità di ricevimento del foglio di convocazione ed il contenuto del medesimo. L'insorgente si sarebbe inoltre contraddetto su punti salienti del suo racconto. In un primo momento avrebbe affermato che la convocazione sarebbe stata costituita da un foglio senza busta mentre in seguito che lo stesso sarebbe stato inserito in una busta con apposto l'indirizzo del Mmhdar (ossia l'amministrazione locale). Dipoi, egli avrebbe dapprima affermato di essere rientrato al domicilio prima di espatriare in quanto la situazione si sarebbe tranquillizzata salvo poi ricondurre il ritorno al fatto che dormire all'aperto sarebbe stato stressante a causa degli animali e del freddo. Chiamato a chiarire le suddette contraddizioni, l'insorgente non sarebbe stato in grado di fornire giustificazioni concludenti. Quo all'allontanamento, la SEM ne ha ritenuto l'esecuzione ammissibile, esigibile e possibile. 6.2. Con ricorso, l'insorgente contesta le valutazioni dell'autorità di prima istanza. Egli avrebbe invero identificato temporalmente "molto bene" il momento della ricezione della convocazione indicando il decimo mese del 2015. A riguardo del contenuto della stessa il ricorrente avrebbe affermato che vi sarebbe stato scritto che siccome aveva interrotto gli studi si sarebbe dovuto presentare presso il Mmhdar precisando poi che la convocazione veniva dal capo del comitato e precisava la necessità di recarsi in loco due giorni dopo. Sulla presunta contraddizione circa l'esistenza della busta, il ricorrente precisa innanzitutto che a suo modo di vedere, decidere le sorti del diritto d'asilo sulla base di un tale dettaglio risulterebbe fuori luogo. D'altro canto, egli nemmeno si sarebbe smentito, dal momento che avrebbe chiarito che gli "era arrivata una busta ma io chiamo il foglio, la lettera, la busta". Lo stesso varrebbe circa i rientri al domicilio, posto che nella prima audizione avrebbe fornito indicazioni per definire la data ampliando le informazioni nella successiva occasione. Dopo aver citato rapporti e giurisprudenza, la patrocinatrice del ricorrente fa presente che potendo questi temere di essere sottoposto al servizio militare obbligatorio comportante uno stato di schiavitù, il rischio di subire persecuzioni e trattamenti inumani e degradanti sarebbe in casu alto.
7. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 8. 8.1. Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39, sentenza del Tribunale D-6523/2017 del 29 aprile 2019 consid. 4.2). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 8.3. È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente asilo stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 9. Le allegazioni dell'insorgente circa la ricezione di una convocazione per svolgere il servizio nazionale non convincono il Tribunale. 9.1. In primo luogo, non stupisce che la SEM abbia considerato insufficientemente sostanziate le dichiarazioni del richiedente asilo. Va infatti rammentato che le informazioni in merito al modus operandi delle autorità risultano notorie sia nel paese d'origine dell'insorgente che nell'ambito della diaspora eritrea. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prima istanza, la quale si attendeva di poter identificare una caratterizzazione degli eventi che andasse oltre la generica descrizione dell'accaduto (cfr. sentenza del Tribunale D-5231/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 6.1). Ebbene, se è pur vero che l'interessato è riuscito a collocare temporalmente la notifica della convocazione, è altresì incontestabile che i riferimenti al riguardo sono ben poco precisi e sia a livello temporale che circostanziale. Il ricorrente si è infatti limitato a dichiarare che la convocazione gli sarebbe pervenuta nel corso del decimo mese del 2015 (cfr. atto A24, D51), non riuscendo nemmeno a identificare un intervallo di tempo preciso tra la fine del precedente anno scolastico e tale avvenimento (cfr. atto A24. D52) e ciò dopo che nel corso della prima audizione si era dimostrato dubbioso anche a riguardo del mese della pretesa intimazione (cfr. atto A10 D7.02). La questione è d'altro canto tutto fuorché secondaria avendo la chiamata in servizio per stesse ammissione dell'interessato determinato gli eventi che lo avrebbero condotto a lasciare dapprima il domicilio e successivamente il proprio paese d'origine. Del resto, la lettura dell'autorità resistente è condivisibile anche in quanto concerne il contenuto della missiva, essendosi l'insorgente limitato a dichiarare "il foglio diceva che siccome avevo interrotto la scuola dovevo andare al militare", per poi precisare "non ricordo tanto che cosa c'era scritto" (cfr. atto A24, D48 e D49). D'altro canto, anche quo alle modalità di ricevimento, l'insorgente non ha corredato alcun particolare degno di nota, affermando unicamente che sarebbe stata la madre a ricevere la comunicazione allorché egli era a lavorare nei campi (cfr. atto A24, D60). Orbene, quand'anche tale contestualizzazione, possa risultare plausibile, anche a tal riguardo non si riscontrano dettagli che lascino intendere ad una qualsivoglia personalizzazione dell'accaduto. 9.2. Quanto lascia però maggiormente perplessi sono le contraddizioni appurabili nell'esposto dell'interessato. Non si può infatti fare a meno di constatare come nell'ambito della prima audizione l'insorgente non si sia è limitato ad omettere di menzionare l'esistenza della busta in cui sarebbe stata contenuta la convocazione, bensì abbia espressamente ed autonomamente fatto menzione trattarsi di "un foglio senza busta" (cfr. atto A10, D7.02). Ebbene, ciò è in netto ed inconciliabile contrasto con quanto addotto in seguito, ossia che si trattava di, testuali parole, "un piccolo foglio dentro a una busta" sulla quale sarebbe pure stato indicato l'indirizzo del Mmhdar (cfr. atto A24, D63 e D65). Inoltre, è pacifico che la sua giustificazione non sia accettabile dal momento che è stato egli stesso a fare un distinguo tra busta e convocazione ed a parlare del fatto che la convocazione sarebbe stata inserita nella busta con apposto il mittente. Per non tacere dei divergenti motivi alla base del provvisorio rientro al domicilio prima del definitivo espatrio in un primo momento ricondotto al normalizzarsi della situazione ed alla necessità di prendere parte ad alcuni matrimoni (cfr. atto A10, D7.02) ed in seguito alla precaria situazione dovuta alla presenza di animali e freddo nei monti (cfr. atto A 24, D74). 9.3. In definitiva, le dichiarazioni dell'insorgente non possono dunque essere qualificate come verosimili. Ciò detto, non si può ritenere che quest'ultimo abbia disertato durante il servizio attivo o che abbia ricevuto un ordine di marcia prima di lasciare il proprio paese d'origine come prescritto dalla citata giurisprudenza.
10. Infine, v'è altresì da constatare che l'espatrio illegale, in assenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree, non giustifica il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.], consid. 5.1).
11. Nel complesso è dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo all'interessato.
12. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche circa la pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata. 13. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 14. 14.1. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 14.2. Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 14.3. Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate - in maniera volontaria - nell'ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento alla DTAF 2018 VI/4. Secondo questa giurisprudenza il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Per quanto riguarda invece la questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione, quandanche realizzata, non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati. 14.4. Su tali presupposti, in capo all'insorgente non può essere riconosciuto un rischio personale, concreto e serio di esposizione ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). 14.5. V'è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e ciò anche in presenza di un eventuale rischio di arruolamento del ricorrente nel servizio nazionale. 15. 15.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 15.2. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 15.3. Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come ref.), il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2). 15.4. Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane e gode di buona salute. Egli dispone di una formazione scolastica di base, di esperienza in campo agricolo e vanta la presenza di una rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso di bisogno. Il rientro dell'interessato in Eritrea è pertanto da considerarsi anche ragionevolmente esigibile. 16. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta all'insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
17. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso, per quanto ricevibile, va respinto.
18. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750. - che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ricevibile il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750. -, sono poste a carico del ricorrente.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: