Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino eritreo nato e cresciuto a C._______ (Eritrea; zoba Debub, nus zoba C._______), è espatriato nel mese di dicembre 2014 ed è entrato in Svizzera nel mese di aprile 2016, dove il 23 aprile 2016 ha depositato domanda d'asilo. A seguito della sua scomparsa a fare tempo dal 24 settembre 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) il 26 ottobre seguente ha stralciato la sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 8 cpv. 3bis LAsi. Il 23 agosto 2019, l'interessato ha fatto spontaneamente ritorno in Svizzera e depositato nuovamente una domanda d'asilo. La SEM, il 19 settembre 2019, ha pertanto ripreso la usa procedura d'asilo in virtù dell'art. 35a LAsi. B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato anzitutto che i motivi d'asilo sarebbero gli stessi già fatti valere nel corso delle due audizioni già sostenute nel 2016 e nel 2017. Segnatamente, egli ha asserito di essere stato fermato in una retata nell'aprile del 2014 e dopo essere stato trattenuto qualche giorno alla stazione di polizia locale sarebbe stato trasferito nella prigione militare di D._______ dove avrebbe trascorso diversi mesi. Le condizioni di detenzione sarebbero state molto difficili ed egli era costretto ai lavori forzati oppure all'addestramento militare. Ad ottobre 2014, mentre si trovava all'esterno della prigione per raccogliere legna sarebbe riuscito a scappare ed avrebbe fatto ritorno a casa per due o tre settimane prima di espatriare (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2019 [atto [...]-18/18, di seguito: verbale], D14 segg., 69 segg.). C. Il 26 settembre 2019 il rappresentante del richiedente ha trasmesso alla SEM il parere in merito alla bozza di decisione del 25 settembre 2019. D. Con decisione del 27 settembre 2019, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. atto [...]-23/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. E. In data 8 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 ottobre 2019), il ricorrente è insorte contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione sul punto del riconoscimento della qualità di rifugiato e su quello dell'esecuzione dell'allontanamento. In Subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità, rispettivamente inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. A sostegno del ricorso egli ha allegato:
- il rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), "Eritrea: Service national", del 30 giugno 2017;
- il rapporto del Consiglio dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, "Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en Erythrée", del 25 giugno 2018, A/HRC/38/50;
- la sentenza del Comitato ONU contro la tortura del 7 dicembre 2018. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni del richiedente in merito ai suoi motivi d'asilo. Da una parte, l'esposizione dei problemi da parte dell'interessato sarebbe impersonale e priva di dettagli. A titolo d'esempio, egli non avrebbe saputo indicare alcuna data esatta degli eventi occorsi e le sue risposte in merito al fermo, al luogo di prigionia e all'addestramento militare sarebbero state laconiche ed inconsistenti. D'altra parte, la SEM ha ritenuto le allegazioni divergenti su punti essenziali. Il richiedente si sarebbe contraddetto sul luogo in cui sarebbe stato fermato e sulla durata della sua permanenza alla stazione di polizia ed al campo di D._______. In seguito, la SEM ha considerato che non vi sarebbero elementi che permetterebbero di ritenere che egli sia visto come persona invisa dalle autorità, pertanto ad essa sola l'uscita illegale dall'Eritrea non sarebbe rilevante in materia d'asilo.
E. 4.2 Nel gravame, l'insorgente contesta anzitutto l'inverosimiglianza delle sue allegazioni. Egli ritiene aver fornito descrizioni fortemente connotate di aspetti ed elementi di vissuto personale. Segnatamente, il ricorrente avrebbe indicato la località dove sarebbe stato trattenuto sei mesi, cosa sarebbe successo al suo arrivo ed avrebbe pure descritto la cella. Altresì, sarebbe noto che le persone incorporate potrebbero essere anche minorenni. Per quanto concerne le contraddizioni, l'insorgente reputa non essersi contraddetto in merito al momento del fermo e relativizza le ulteriori divergenze con il lungo tempo trascorso tra gli avvenimenti e l'audizione. Di conseguenza, con probabilità preponderante, la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo sarebbe data. In seguito, il ricorrente ritiene avere un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi essendosi sottratto ai suoi obblighi militari ed avendo lasciato illegalmente l'Eritrea. Egli rischierebbe di essere considerato un dissidente e quindi di essere perseguitato dal regime eritreo.
E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).
E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 6 Nella presente fattispecie, va anzitutto rilevato che le allegazioni del ricorrente in merito ai suoi motivi d'asilo non convincono il Tribunale e non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.
E. 6.1 In primo luogo, non stupisce che la SEM abbia considerato insufficientemente sostanziate e impersonali le dichiarazioni del richiedente asilo. Va infatti rammentato che le informazioni in merito al modus operandi delle autorità risultano notorie sia nel paese d'origine dell'insorgente che nell'ambito della diaspora eritrea. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prima istanza, la quale si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione dell'esperienza che andasse oltre la generica descrizione dell'accaduto. L'insorgente, a titolo esemplificativo, ha reso risposte sintetiche a proposito della retata in cui sarebbe incappato. Nel suo racconto spontaneo egli si è infatti limitato a menzionare tale evenienza, senza però fornire alcun dettaglio al riguardo. Incalzato ad approfondire la questione dall'auditore, l'interessato ha quindi risposto in maniera del tutto generica affermando che c'erano i festeggiamenti per la festa d'indipendenza durante i quali avvenivano più retate. Nuovamente invitato a descrivere la retata ha sinteticamente risposto di essere stato fermato da due militari i quali gli avrebbero chiesto il documento e dal momento che non l'aveva l'avrebbero portato con loro. L'insorgente non è stato tuttavia in misura di fornire ulteriori dettagli che lasciassero trasparire un vissuto in prima persona dell'accaduto (cfr. verbale, D69 segg.). Quanto lascia maggiormente perplessi è però il racconto a proposito dei sei mesi passati a D._______. Il presunto luogo di detenzione è infatti stato descritto in maniera grossolana dall'insorgente che ha banalmente parlato di una prigione scavata dentro una montagna, tutta in ferro e filo spinato con all'entrata un'inferriata (cfr. verbale, D134). Da ultimo, anche le allegazioni rese in merito alle attività svolte in tale contesto paiono a tratti stereotipate. Chiamato a rendere conto di quanto successo nei sei mesi di detenzione, l'interessato ha unicamente affermato di poter uscire al mattino e alla sera per i bisogni e altrimenti essere rinchiuso in cella. A volte invece avrebbe dovuto andare a raccogliere la legna o sassi e a volte invece avrebbe ricevuto un addestramento militare (cfr. verbale, D142 seg.). A fronte della richiesta di specificare in che cosa consistesse l'addestramento militare egli avrebbe laconicamente risposto che gli insegnavano a marciare, che c'erano vari corsi (cfr. verbale, D144). Su tali presupposti, il suo resoconto può essere qualificato come privo di caratteristiche qualitative intrinseche tipiche delle esperienze vissute in prima persona. Insufficientemente sostanziato, v'è il forte dubbio che lo stesso, già solo per i motivi sovraesposti, non corrisponda alla realtà dei fatti.
E. 6.2 D'altra parte, anche volendo relativizzare la scarsa caratterizzazione delle allegazioni dell'insorgente, resta il fatto che nel suo narrato sono annoverabili ulteriori elementi che lasciano propendere per una complessiva inverosimiglianza. Segnatamente, le allegazioni risultano divergenti su punti essenziali. Le dichiarazioni del ricorrente in merito al momento in cui sarebbe stato preso in una retata si sono infatti rilevate palesemente contraddittorie. Egli ha riferito di essere stato fermato il quarto mese del 2014 quando c'erano i festeggiamenti per la festa d'indipendenza, salvo poi dire poco dopo che la festa si svolgerebbe il 24 di maggio ed i festeggiamenti durerebbero soltanto un giorno, per infine ribadire di essere stato preso nella retata il quarto mese e dichiarare che non vi sarebbe alcun nesso particolare con la festa (cfr. verbale, D70 segg.). Le allegazioni dell'insorgente in merito al momento del fermo, oltre ad essere divergenti tra loro nel corso della medesima audizione, non collimano con quanto dichiarato nel corso delle due audizioni precedenti. Egli infatti, aveva a due riprese affermato di essere stato fermato proprio il giorno della festa dell'indipendenza, il 24 maggio 2014 (cfr. verbale d'audizione del 9 maggio 2016 [atto A14], pag. 8 e verbale d'audizione del 30 agosto 2017 [atto A25], F106 e F189). Orbene, tenuto conto dell'importanza di un tale avvenimento per il ricorrente, una simile incongruenza non può essere semplicemente giustificata con il lungo tempo trascorso tra gli avvenimenti e l'ultima audizione. In secondo luogo, le dichiarazioni in merito al luogo della retata appaiono contraddittorie. L'insorgente ha infatti dichiarato di essere stato preso al mercato del bestiame mentre stava camminando (cfr. verbale, D81-D83), salvo poco asserire di essersi trovato in una strada pedonale (cfr. verbale, D88). Dappoi, poco coerente risulta pure il racconto dell'insorgente in merito alla durata del fermo presso la centrale della polizia, dal momento che ha dichiarato di avervi trascorso due-tre notti, rispettivamente sei-sette giorni (cfr. atto A25, F117, F190; verbale, D127). Pur tenendo conto che egli ha fornito delle indicazioni approssimative (cfr. verbale, D161), risulta comunque esserci un'importante differenza tra le due allegazioni. In seguito, nel corso della prima audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha riferito di aver ricevuto un addestramento militare al mattino ed alla sera prima di venire nuovamente rinchiuso in cella, rispettivamente di essere mandato ai lavori forzati (cfr. atto A25, F133-F134). Nella successiva audizione ha però riferito di essere a volte inviato a lavorare mentre a volte di essere stato addestrato militarmente (cfr. verbale, D142-D143). Altresì, pure contraddittorie sono le allegazioni dell'interessato in merito alla fuga dalla prigione di D._______ e all'espatrio. Egli ha inizialmente dichiarato di essersi nascosto per un'ora prima di scappare insieme ad un altro detenuto e di essere ritornato a C._______ dove sarebbe rimasto tra i 10 giorni e le due settimane prima di espatriare (cfr. atto A14, pag. 8, atto A25, F151, F191). In seguito, egli ha tuttavia allegato di essersi nascosto per tre ore prima di scappare e di aver passato dalle due alle tre settimane a C._______ prima dell'espatrio (cfr. verbale, D157, D54). Infine, neppure collimanti è il motivo per il quale l'insorgente non è tornato a scuola dopo la malattia. In un primo tempo egli ha invero asserito di non essere immediatamente guarito e di non aver più avuto alcuna speranza nella scuola (cfr. atto A25, F186). In un secondo tempo invece, il ricorrente, alla domanda in merito al motivo per il quale dopo aver risolto il problema di salute non ha ripreso la scuola, ha risposto che a quel tempo c'erano molte retate e di essere appunto.
E. 6.3 In definitiva, le dichiarazioni dell'insorgente non possono dunque essere qualificate come verosimili. Ciò detto, non si può ritenere che quest'ultimo abbia disertato durante il servizio attivo o che abbia ricevuto un ordine di marcia prima di lasciare il proprio paese d'origine.
E. 7 È ora d'uopo determinare se il ricorrente ha un timore fondato di subire persecuzioni future per diserzione per essere uscito illegalmente dal Paese (art. 54 LAsi).
E. 7.1 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).
E. 7.2 Nel caso in disamina, ritenuta l'inverosimiglianza del fermo del ricorrente e della sua detenzione a D._______ (cfr. supra consid. 6) ed in assenza di ulteriori evidenze che permettano di concludere all'esistenza di un pregresso contatto con le autorità militari, si può escludere il caratterizzarsi in specie di un fondato timore per l'insorgente di essere esposto in caso di rientro in patria a trattamenti che comportino seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi a causa di renitenza o diserzione.
E. 7.3 Per quanto concerne infine l'asserito espatrio illegale, esso non risulta essere rilevante nella fattispecie. Invero, non vi sono elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree e che giustifichino il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.], consid. 5.1 e 5.2).
E. 8 In virtù di quanto sopra esposto dunque, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 10 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 10.1 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4)
E. 10.2 Nella propria decisione la SEM, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 10.3 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. In particolare, ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile poiché contraria agli art. 3 e 4 CEDU e agli art. 3 e 16 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Non si potrebbe infatti escludere - e sarebbe addirittura probabile - che il ricorrente sarà punito e detenuto a causa del rifiuto di servire. In caso di ritorno in Eritrea l'insorgente dovrebbe atterrare all'aeroporto di Asmara e sarebbe quindi esposto al controllo delle autorità, le quali rileverebbero immediatamente il suo obbligo di prestare il servizio nazionale.
E. 11 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 11.1 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).
E. 11.2 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate - in maniera volontaria - nell'ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento alla DTAF 2018 VI/4. Secondo questa giurisprudenza il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Quo alla questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia, generalmente così come nel caso in disamina - incompatibile con i disposti citati.
E. 11.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 12 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 12.1 La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
E. 12.2 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come ref.), il Tribunale ha pure avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).
E. 12.3 Orbene, nel caso specifico, il ricorrente è giovane e gode di buona salute. Egli dispone di una formazione scolastica di base, di esperienza lavorativa nel campo agricolo e vanta la presenza di una rete socio-famigliare nel paese d'origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso di bisogno.
E. 12.4 Il rientro dell'interessato in Eritrea - peraltro non direttamente contestato in sede ricorsuale - è pertanto da considerarsi anche ragionevolmente esigibile.
E. 13 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Invero, malgrado un rinvio coatto di un richiedente in Eritrea non è al momento possibile, per prassi costante, la possibilità di un ritorno volontario esclude la concessione dell'ammissione provvisoria per impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. art. 83 cpv. 2 LStrI (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3). Spetta infatti all'insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 14 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 15 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 16 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 17 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 18 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 19 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5231/2019 Sentenza del 24 ottobre 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Grégory Sauder, Yanick Felley, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, (...), alias A._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato dalla Signora Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 settembre 2019 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino eritreo nato e cresciuto a C._______ (Eritrea; zoba Debub, nus zoba C._______), è espatriato nel mese di dicembre 2014 ed è entrato in Svizzera nel mese di aprile 2016, dove il 23 aprile 2016 ha depositato domanda d'asilo. A seguito della sua scomparsa a fare tempo dal 24 settembre 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) il 26 ottobre seguente ha stralciato la sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 8 cpv. 3bis LAsi. Il 23 agosto 2019, l'interessato ha fatto spontaneamente ritorno in Svizzera e depositato nuovamente una domanda d'asilo. La SEM, il 19 settembre 2019, ha pertanto ripreso la usa procedura d'asilo in virtù dell'art. 35a LAsi. B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato anzitutto che i motivi d'asilo sarebbero gli stessi già fatti valere nel corso delle due audizioni già sostenute nel 2016 e nel 2017. Segnatamente, egli ha asserito di essere stato fermato in una retata nell'aprile del 2014 e dopo essere stato trattenuto qualche giorno alla stazione di polizia locale sarebbe stato trasferito nella prigione militare di D._______ dove avrebbe trascorso diversi mesi. Le condizioni di detenzione sarebbero state molto difficili ed egli era costretto ai lavori forzati oppure all'addestramento militare. Ad ottobre 2014, mentre si trovava all'esterno della prigione per raccogliere legna sarebbe riuscito a scappare ed avrebbe fatto ritorno a casa per due o tre settimane prima di espatriare (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2019 [atto [...]-18/18, di seguito: verbale], D14 segg., 69 segg.). C. Il 26 settembre 2019 il rappresentante del richiedente ha trasmesso alla SEM il parere in merito alla bozza di decisione del 25 settembre 2019. D. Con decisione del 27 settembre 2019, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. atto [...]-23/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. E. In data 8 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 ottobre 2019), il ricorrente è insorte contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione sul punto del riconoscimento della qualità di rifugiato e su quello dell'esecuzione dell'allontanamento. In Subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità, rispettivamente inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. A sostegno del ricorso egli ha allegato:
- il rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), "Eritrea: Service national", del 30 giugno 2017;
- il rapporto del Consiglio dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, "Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en Erythrée", del 25 giugno 2018, A/HRC/38/50;
- la sentenza del Comitato ONU contro la tortura del 7 dicembre 2018. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni del richiedente in merito ai suoi motivi d'asilo. Da una parte, l'esposizione dei problemi da parte dell'interessato sarebbe impersonale e priva di dettagli. A titolo d'esempio, egli non avrebbe saputo indicare alcuna data esatta degli eventi occorsi e le sue risposte in merito al fermo, al luogo di prigionia e all'addestramento militare sarebbero state laconiche ed inconsistenti. D'altra parte, la SEM ha ritenuto le allegazioni divergenti su punti essenziali. Il richiedente si sarebbe contraddetto sul luogo in cui sarebbe stato fermato e sulla durata della sua permanenza alla stazione di polizia ed al campo di D._______. In seguito, la SEM ha considerato che non vi sarebbero elementi che permetterebbero di ritenere che egli sia visto come persona invisa dalle autorità, pertanto ad essa sola l'uscita illegale dall'Eritrea non sarebbe rilevante in materia d'asilo. 4.2 Nel gravame, l'insorgente contesta anzitutto l'inverosimiglianza delle sue allegazioni. Egli ritiene aver fornito descrizioni fortemente connotate di aspetti ed elementi di vissuto personale. Segnatamente, il ricorrente avrebbe indicato la località dove sarebbe stato trattenuto sei mesi, cosa sarebbe successo al suo arrivo ed avrebbe pure descritto la cella. Altresì, sarebbe noto che le persone incorporate potrebbero essere anche minorenni. Per quanto concerne le contraddizioni, l'insorgente reputa non essersi contraddetto in merito al momento del fermo e relativizza le ulteriori divergenze con il lungo tempo trascorso tra gli avvenimenti e l'audizione. Di conseguenza, con probabilità preponderante, la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo sarebbe data. In seguito, il ricorrente ritiene avere un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi essendosi sottratto ai suoi obblighi militari ed avendo lasciato illegalmente l'Eritrea. Egli rischierebbe di essere considerato un dissidente e quindi di essere perseguitato dal regime eritreo.
5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6. Nella presente fattispecie, va anzitutto rilevato che le allegazioni del ricorrente in merito ai suoi motivi d'asilo non convincono il Tribunale e non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. 6.1 In primo luogo, non stupisce che la SEM abbia considerato insufficientemente sostanziate e impersonali le dichiarazioni del richiedente asilo. Va infatti rammentato che le informazioni in merito al modus operandi delle autorità risultano notorie sia nel paese d'origine dell'insorgente che nell'ambito della diaspora eritrea. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prima istanza, la quale si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione dell'esperienza che andasse oltre la generica descrizione dell'accaduto. L'insorgente, a titolo esemplificativo, ha reso risposte sintetiche a proposito della retata in cui sarebbe incappato. Nel suo racconto spontaneo egli si è infatti limitato a menzionare tale evenienza, senza però fornire alcun dettaglio al riguardo. Incalzato ad approfondire la questione dall'auditore, l'interessato ha quindi risposto in maniera del tutto generica affermando che c'erano i festeggiamenti per la festa d'indipendenza durante i quali avvenivano più retate. Nuovamente invitato a descrivere la retata ha sinteticamente risposto di essere stato fermato da due militari i quali gli avrebbero chiesto il documento e dal momento che non l'aveva l'avrebbero portato con loro. L'insorgente non è stato tuttavia in misura di fornire ulteriori dettagli che lasciassero trasparire un vissuto in prima persona dell'accaduto (cfr. verbale, D69 segg.). Quanto lascia maggiormente perplessi è però il racconto a proposito dei sei mesi passati a D._______. Il presunto luogo di detenzione è infatti stato descritto in maniera grossolana dall'insorgente che ha banalmente parlato di una prigione scavata dentro una montagna, tutta in ferro e filo spinato con all'entrata un'inferriata (cfr. verbale, D134). Da ultimo, anche le allegazioni rese in merito alle attività svolte in tale contesto paiono a tratti stereotipate. Chiamato a rendere conto di quanto successo nei sei mesi di detenzione, l'interessato ha unicamente affermato di poter uscire al mattino e alla sera per i bisogni e altrimenti essere rinchiuso in cella. A volte invece avrebbe dovuto andare a raccogliere la legna o sassi e a volte invece avrebbe ricevuto un addestramento militare (cfr. verbale, D142 seg.). A fronte della richiesta di specificare in che cosa consistesse l'addestramento militare egli avrebbe laconicamente risposto che gli insegnavano a marciare, che c'erano vari corsi (cfr. verbale, D144). Su tali presupposti, il suo resoconto può essere qualificato come privo di caratteristiche qualitative intrinseche tipiche delle esperienze vissute in prima persona. Insufficientemente sostanziato, v'è il forte dubbio che lo stesso, già solo per i motivi sovraesposti, non corrisponda alla realtà dei fatti. 6.2 D'altra parte, anche volendo relativizzare la scarsa caratterizzazione delle allegazioni dell'insorgente, resta il fatto che nel suo narrato sono annoverabili ulteriori elementi che lasciano propendere per una complessiva inverosimiglianza. Segnatamente, le allegazioni risultano divergenti su punti essenziali. Le dichiarazioni del ricorrente in merito al momento in cui sarebbe stato preso in una retata si sono infatti rilevate palesemente contraddittorie. Egli ha riferito di essere stato fermato il quarto mese del 2014 quando c'erano i festeggiamenti per la festa d'indipendenza, salvo poi dire poco dopo che la festa si svolgerebbe il 24 di maggio ed i festeggiamenti durerebbero soltanto un giorno, per infine ribadire di essere stato preso nella retata il quarto mese e dichiarare che non vi sarebbe alcun nesso particolare con la festa (cfr. verbale, D70 segg.). Le allegazioni dell'insorgente in merito al momento del fermo, oltre ad essere divergenti tra loro nel corso della medesima audizione, non collimano con quanto dichiarato nel corso delle due audizioni precedenti. Egli infatti, aveva a due riprese affermato di essere stato fermato proprio il giorno della festa dell'indipendenza, il 24 maggio 2014 (cfr. verbale d'audizione del 9 maggio 2016 [atto A14], pag. 8 e verbale d'audizione del 30 agosto 2017 [atto A25], F106 e F189). Orbene, tenuto conto dell'importanza di un tale avvenimento per il ricorrente, una simile incongruenza non può essere semplicemente giustificata con il lungo tempo trascorso tra gli avvenimenti e l'ultima audizione. In secondo luogo, le dichiarazioni in merito al luogo della retata appaiono contraddittorie. L'insorgente ha infatti dichiarato di essere stato preso al mercato del bestiame mentre stava camminando (cfr. verbale, D81-D83), salvo poco asserire di essersi trovato in una strada pedonale (cfr. verbale, D88). Dappoi, poco coerente risulta pure il racconto dell'insorgente in merito alla durata del fermo presso la centrale della polizia, dal momento che ha dichiarato di avervi trascorso due-tre notti, rispettivamente sei-sette giorni (cfr. atto A25, F117, F190; verbale, D127). Pur tenendo conto che egli ha fornito delle indicazioni approssimative (cfr. verbale, D161), risulta comunque esserci un'importante differenza tra le due allegazioni. In seguito, nel corso della prima audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha riferito di aver ricevuto un addestramento militare al mattino ed alla sera prima di venire nuovamente rinchiuso in cella, rispettivamente di essere mandato ai lavori forzati (cfr. atto A25, F133-F134). Nella successiva audizione ha però riferito di essere a volte inviato a lavorare mentre a volte di essere stato addestrato militarmente (cfr. verbale, D142-D143). Altresì, pure contraddittorie sono le allegazioni dell'interessato in merito alla fuga dalla prigione di D._______ e all'espatrio. Egli ha inizialmente dichiarato di essersi nascosto per un'ora prima di scappare insieme ad un altro detenuto e di essere ritornato a C._______ dove sarebbe rimasto tra i 10 giorni e le due settimane prima di espatriare (cfr. atto A14, pag. 8, atto A25, F151, F191). In seguito, egli ha tuttavia allegato di essersi nascosto per tre ore prima di scappare e di aver passato dalle due alle tre settimane a C._______ prima dell'espatrio (cfr. verbale, D157, D54). Infine, neppure collimanti è il motivo per il quale l'insorgente non è tornato a scuola dopo la malattia. In un primo tempo egli ha invero asserito di non essere immediatamente guarito e di non aver più avuto alcuna speranza nella scuola (cfr. atto A25, F186). In un secondo tempo invece, il ricorrente, alla domanda in merito al motivo per il quale dopo aver risolto il problema di salute non ha ripreso la scuola, ha risposto che a quel tempo c'erano molte retate e di essere appunto. 6.3 In definitiva, le dichiarazioni dell'insorgente non possono dunque essere qualificate come verosimili. Ciò detto, non si può ritenere che quest'ultimo abbia disertato durante il servizio attivo o che abbia ricevuto un ordine di marcia prima di lasciare il proprio paese d'origine.
7. È ora d'uopo determinare se il ricorrente ha un timore fondato di subire persecuzioni future per diserzione per essere uscito illegalmente dal Paese (art. 54 LAsi). 7.1 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). 7.2 Nel caso in disamina, ritenuta l'inverosimiglianza del fermo del ricorrente e della sua detenzione a D._______ (cfr. supra consid. 6) ed in assenza di ulteriori evidenze che permettano di concludere all'esistenza di un pregresso contatto con le autorità militari, si può escludere il caratterizzarsi in specie di un fondato timore per l'insorgente di essere esposto in caso di rientro in patria a trattamenti che comportino seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi a causa di renitenza o diserzione. 7.3 Per quanto concerne infine l'asserito espatrio illegale, esso non risulta essere rilevante nella fattispecie. Invero, non vi sono elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree e che giustifichino il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.], consid. 5.1 e 5.2).
8. In virtù di quanto sopra esposto dunque, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.1 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4) 10.2 Nella propria decisione la SEM, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.3 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. In particolare, ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile poiché contraria agli art. 3 e 4 CEDU e agli art. 3 e 16 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Non si potrebbe infatti escludere - e sarebbe addirittura probabile - che il ricorrente sarà punito e detenuto a causa del rifiuto di servire. In caso di ritorno in Eritrea l'insorgente dovrebbe atterrare all'aeroporto di Asmara e sarebbe quindi esposto al controllo delle autorità, le quali rileverebbero immediatamente il suo obbligo di prestare il servizio nazionale.
11. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.1 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 11.2 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate - in maniera volontaria - nell'ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento alla DTAF 2018 VI/4. Secondo questa giurisprudenza il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Quo alla questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia, generalmente così come nel caso in disamina - incompatibile con i disposti citati. 11.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
12. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.1 La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 12.2 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come ref.), il Tribunale ha pure avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2). 12.3 Orbene, nel caso specifico, il ricorrente è giovane e gode di buona salute. Egli dispone di una formazione scolastica di base, di esperienza lavorativa nel campo agricolo e vanta la presenza di una rete socio-famigliare nel paese d'origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso di bisogno. 12.4 Il rientro dell'interessato in Eritrea - peraltro non direttamente contestato in sede ricorsuale - è pertanto da considerarsi anche ragionevolmente esigibile.
13. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Invero, malgrado un rinvio coatto di un richiedente in Eritrea non è al momento possibile, per prassi costante, la possibilità di un ritorno volontario esclude la concessione dell'ammissione provvisoria per impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. art. 83 cpv. 2 LStrI (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3). Spetta infatti all'insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
14. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
15. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
17. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
18. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: