Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadino eritreo proveniente da B._______ (nei pressi di Decamerè; spesso verbalizzato come: C._______ o D._______), ha lasciato il proprio paese d'origine il 3 ottobre 2015, giungendo in Svizzera il 7 dicembre 2016, data nella quale ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A4, pag. 2 e seg.). Sentito sui motivi d'asilo, egli ha affermato di aver interrotto gli studi nel corso della decima classe onde sostenere i famigliari lavorando come bracciante. Tempo prima, nel febbraio del 2013, la madre dell'interessato avrebbe avuto un diverbio con un ufficiale del reggimento di stanza nella regione, finendo per essere arrestata. Il richiedente sarebbe quindi intervenuto per prenderne le difese ed i militari avrebbero scaricato dei colpi di arma da fuoco nella sua direzione. Una volta tornato a B._______, egli sarebbe stato a sua volta stato trattenuto, dapprima in compagnia della genitrice e successivamente da solo per la durata di un mese. Sarebbe poi stato rilasciato grazie all'intercessione degli anziani del villaggio con preghiera di prestare maggiore attenzione in futuro. Tale evenienza non avrebbe però influito sulla sua scelta di lasciare il paese. Ciò nondimeno, nel luglio del medesimo anno l'interessato avrebbe tentato di espatriare una prima volta, manovra che si sarebbe saldata con un ulteriore fermo di alcuni giorni. Ciò che lo avrebbe convinto a lasciare il paese sarebbe però stata una convocazione al servizio nazionale ricevuta nell'ottobre del 2015 (cfr. atto A13, pag. 2 e seg.). Nel corso della procedura di prima istanza egli ha versato agli atti unicamente il suo certificato di battesimo (cfr. atto A10). B. Con decisione del 24 agosto 2018, notificata il 27 agosto 2018 (cfr. atto A17), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 26 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 settembre 2016), il richiedente l'asilo è insorto avverso la suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine della sola qualità di rifugiato con ammissione provvisoria; in via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente per causa d'inammissibilità ed inesigibilità; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere esentato dal pagamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo. In sede ricorsuale egli ha prodotto una copia del permesso di soggiorno del fratello. D. Con decisione incidentale del 25 ottobre 2018, il Tribunale ha accolto la succitata domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un'attestazione d'indigenza, poi tempestivamente trasmessa dall'interessato. E. Il 12 novembre 2018 questo Tribunale ha così invitato l'autorità inferiore a prendere posizione sull'allegato ricorsuale. F. La SEM ha inoltrato la propria risposta il 19 novembre 2018 (data d'entrata: 21 novembre 2018), proponendo la reiezione del gravame. G. Il 10 dicembre 2018 (recte: 11 dicembre 2018; data d'entrata: 12 dicembre 2018) il ricorrente si è espresso in replica. H. Lo scambio scritti si è concluso con la duplica dell'autorità inferiore del 24 dicembre 2018 (data d'entrata: 31 dicembre 2018), trasmessa per conoscenza all'insorgente. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha innanzitutto considerato inverosimile il preteso ricevimento di una convocazione per svolgere il servizio nazionale da parte dell'insorgente. Egli si sarebbe invero contraddetto su di un punto essenziale, ossia le modalità della notifica della predetta, affermando dapprima di averla ricevuta direttamente ed in seguito che sarebbe stata la madre a prenderla in consegna. Pure la collocazione temporale dell'intimazione e della successiva fuga si sarebbe rivelata incongruente. Secondo l'autorità inferiore, anche a proposito del luogo di abbandono di tale documento, il resoconto dell'insorgente avrebbe difettato di linearità. Più generalmente, le dichiarazioni di quest'ultimo sarebbero state vaghe, superficiali e stereotipate laddove non avrebbero saputo concretizzare l'aspetto ed il contenuto della convocazione. Nel prosieguo del provvedimento, la SEM ha valutato l'episodio dell'espatrio illegale sotto l'aspetto della rilevanza in materia d'asilo alla luce delle problematiche intervenute con le autorità nel corso del 2013. L'autorità inferiore è giunta alla conclusione che dagli atti non emergerebbero elementi tali da far apparire il ricorrente quale persona invisa alle autorità, segnatamente alla luce del fatto che i predetti arresti non avrebbero alcun legame con il servizio militare e che si sarebbero risolti senza conseguenze. Il solo fatto che il ricorrente sia in età di leva e che rischi di essere arruolato non configurerebbe inoltre alcun rischio di subire un trattamento contrario all'art. 3 LAsi.
E. 3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente contesta la valutazione di cui alla querelata decisione. A suo modo di vedere, nel contesto dell'analisi della verosimiglianza della convocazione, l'autorità intimata non avrebbe considerato il fatto che il fratello maggiore (...) sarebbe fuggito in Francia, ove sarebbe stato posto al beneficio della qualità di rifugiato. Atteso che l'insorgente avrebbe allegato che il fratello sarebbe evaso dopo essere stato arrestato dalle autorità, ne conseguirebbe che gli eventi connessi con l'espatrio di quest'ultimo risulterebbero rilevanti per apprezzare la credibilità delle sue allegazioni. Inoltre, la SEM non avrebbe tenuto sufficientemente conto delle informazioni relative alle modalità di reclutamento da parte delle autorità eritree, le quali corrisponderebbero alla versione presentata dal ricorrente. La contraddizione circa le modalità di consegna della convocazione si risolverebbe inoltre sulla base del fatto che la complessità di dettagli riscontrabile in quanto menzionato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo non sarebbe evocabile nel quadro di un rilevamento delle generalità. Oltremodo, richiedere al ricorrente di indicare con esattezza l'ora della partenza dal paese d'origine, evento accaduto oltre un anno prima l'audizione sommaria e a quasi tre anni di distanza da quella sui fatti, equivarrebbe a porre delle esigenze troppo elevate. Nel complesso, posta la verosimiglianza delle allegazioni, occorrerebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere asilo all'interessato. Sussidiariamente, il ricorrente propone una diversa lettura anche per quanto concerne i fattori di rischio ai sensi della giurisprudenza. Così, avendo il richiedente l'asilo reso verosimile di essere espatriato illegalmente dopo aver subito due arresti, non si potrebbe escludere ch'egli torni ad interessare le autorità eritree.
E. 3.3 In sede di risposta, l'autorità inferiore richiama innanzitutto la giurisprudenza del Tribunale e sottolinea come dagli atti non emergerebbero fattori di rischio tali da rendere l'insorgente inviso alle autorità eritree. Egli avrebbe lasciato il paese in età adulta e senza pregressi contatti volti all'arruolamento. Gli episodi del 2013 sarebbero inoltre privi di legami con il servizio militare e non avrebbero ingenerato alcuna conseguenza. L'aspetto temporale tra tali avvenimenti e la fuga confermerebbe quanto detto. Posta l'inverosimiglianza della convocazione, non vi sarebbe alcun indizio che lasci presupporre che l'insorgente verrebbe obbligato a prestare servizio e ad ogni modo una tale evenienza non costituirebbe un atto di persecuzione indirizzato nei suoi confronti.
E. 3.4 Nella propria replica il ricorrente cita la giurisprudenza del Tribunale e ribadisce come la sussistenza di fattori supplementari all'espatrio illegale sarebbe data non solo nei casi di renitenza e diserzione ma anche allorquando ci si trovi di fronte ad altri motivi, segnatamente un precedente fermo o detenzione relazionabili ad un tentativo di espatrio illegale o di diserzione di un famigliare nonché laddove le pregresse misure coercitive siano motivate dalla commissione di infrazioni di diritto comune. Inoltre, in caso di aggressione di un rappresentante delle autorità, sarebbe altamente probabile che l'autore risulti malvisto dalle stesse. Nella presente fattispecie tali circostanze parrebbero realizzate, giacché l'insorgente sarebbe stato detenuto a due riprese a seguito di un precedente tentativo di espatrio illegale e a causa del diverbio con un ufficiale.
E. 3.5 In duplica l'autorità di prima istanza sottolinea come la giurisprudenza evocata non sia apparentabile al caso in disamina, essedo il ricorrente stato ancora minorenne al momento dei fermi del 2013.
E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 5.1 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39, sentenza del Tribunale D-5943/2018 del 2 aprile 2020 consid. 8.1). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata come ref.] consid. 6.3).
E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente l'asilo stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6 Le allegazioni dell'insorgente circa la ricezione di una convocazione per svolgere il servizio nazionale non convincono il Tribunale.
E. 6.1 In primo luogo, non stupisce che la SEM abbia considerato insufficientemente sostanziate le dichiarazioni del richiedente l'asilo. Va infatti rammentato che le informazioni in merito al modus operandi delle autorità risultano notorie sia nel paese d'origine dell'insorgente che nell'ambito della diaspora eritrea. Da colui che entra in contatto con le autorità ai fini del reclutamento, ci si può dunque attendere una caratterizzazione degli eventi che vada oltre la generica descrizione delle classiche modalità di azione delle forze di sicurezza in tale contesto (cfr. sentenza del Tribunale D-5231/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che in casu l'insorgente - laddove ha in buona sostanza e nonostante l'insistenza dell'auditore addotto unicamente che la convocazione menzionava il suo recapito, il fatto ch'egli dovesse svolgere il servizio nazionale e che contenesse il timbro della locale autorità (cfr. atto A13, D70 e seg.) - si sia limitato ad un mero esercizio di reiterazione di quanto noto senza saper avanzare dettagli individualizzati.
E. 6.2 Dipoi, l'episodio in oggetto è altresì stato descritto in modo in larga parte difforme. Nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il ricorrente ha infatti parlato di una consegna brevi manu nei suoi confronti direttamente da parte di un collaboratore della locale amministrazione (cfr. atto A4, pag. 10). In seguito ha invece riferito che il funzionario avrebbe rimesso la chiamata in servizio alla madre, la quale gliela avrebbe poi portata sul posto di lavoro (cfr. atto A13, D77). Ora, giustificare una tale contraddizione sulla sola base del fatto che l'audizione sommaria non raggiunga un alto grado di dettaglio è pretestuoso. Quanto spontaneamente dichiarato dal ricorrente in tale frangente è infatti ampiamente sufficiente per la constatazione dell'incongruenza, non trattandosi di un'inferiore caratterizzazione dell'accaduto ma bensì di una versione diametralmente opposta (cfr. sentenze del Tribunale E-5884/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 3.1.1, D-997/2017 del 29 agosto 2019 consid. 5.1.2). Se confrontato con le dichiarazioni relative al successivo espatrio, che l'insorgente ha sempre qualificato come conseguenza diretta ed immediata del ricevimento della convocazione, quanto da lui addotto appare ancor più sorprendente. In effetti, egli ha in un primo momento affermato di aver intrapreso il viaggio il giorno stesso, e meglio, alle ore 12.00 partendo dal domicilio a B._______ (cfr. atto A4, pag. 7 e 10). Successivamente, egli ha invece modificato la sua versione, asserendo di essere partito direttamente dal luogo di lavoro, ossia E._______, alle ore 15.00 (cfr. atto A13, pag. 5). Anche in tale contesto, la versione è difforme e non semplicemente più approssimativa, di modo che, non giunge in soccorso dell'insorgente appellarsi alla sinteticità dell'audizione preliminare o pretendere che non si potesse ragionevolmente esigere ch'egli ricordasse l'ora esatta della partenza. Ma non finisce qui. Anche le sorti del documento attestante la chiamata in servizio, così come esposte dall'insorgente, sono tutt'altro che lineari avendo egli alternativamente asserito di essersene liberato immediatamente e di doversi informare presso i genitori onde recuperarla (cfr. atto A4, pag. 10) e successivamente di averla inizialmente conservata per poi sbarazzarsene in Etiopia (cfr. atto A13, pag. 8).
E. 6.3 Così, mal si comprende il senso della tesi ricorsuale secondo la quale gli eventi connessi con l'espatrio del fratello risulterebbero decisivi nel contesto dell'apprezzamento della credibilità dello stesso. In casu trattasi infatti di delimitare l'esistenza di un contatto del richiedente l'asilo con le autorità militari ai fini del reclutamento. Quand'anche quanto da quest'ultimo asserito in relazione al vissuto del fratello possa apparentemente corrispondere alla realtà, ciò non inficia la valutazione esposta a margine né tantomeno permette di relativizzare i suesposti indicatori d'inverosimiglianza a riguardo dell'episodio in parola. Vien da sé che il permesso di soggiorno addotto non ha alcun influsso rispetto a quanto precede.
E. 6.4 In definitiva, le dichiarazioni dell'insorgente non possono dunque essere qualificate come verosimili. Ciò detto, non si può ritenere che quest'ultimo abbia disertato durante il servizio attivo o che abbia ricevuto un ordine di marcia prima di lasciare il proprio paese d'origine come prescritto dalla citata giurisprudenza.
E. 7.1 Per quanto concerne poi gli avvenimenti antecedenti, e meglio, i due fermi del 2013, essi, se presi singolarmente, si rivelano privi di rilevanza in materia d'asilo, atteso che risalgono a diverso tempo addietro e che il ricorrente medesimo non risulta averli relazionati con l'espatrio. Il timore di essere perseguitato presuppone infatti l'esistenza di minacce attuali e concrete di modo che, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5) né nei casi in cui l'abbandono del paese sia da imputare a cause non riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. DTAF 2010/14 consid. 2.4, Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129). Posto poi che l'interessato ha a più riprese sottolineato il fatto che i due arresti si sarebbero risolti senza conseguenze, difettano altresì indizi concreti e sufficienti che facciano apparire in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 7.2 La situazione non muta nemmeno considerando l'asserito espatrio illegale quale possibile presupposto per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, posto che, in assenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree, tale circostanza non risulta determinante alla luce della giurisprudenza attuale (cfr. art. 54 LAsi; sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.] consid. 5.1). Infatti, dal momento che le allegazioni dell'interessato a proposito della convocazione si sono rivelate inconsistenti (cfr. supra), si deve partire dall'assunto che il ricorrente, prima della fuga, non abbia avuto contatti finalizzati ad un suo possibile ingresso nel servizio nazionale, per cui, egli non può essere equiparato ad un disertore o ad un renitente la leva (cfr. sentenza D-7898/2015 consid. 5.3). Inoltre, per i medesimi motivi esposti sopra e come rettamente segnalato dall'autorità inferiore, i fermi di cui l'insorgente sarebbe stato vittima nel 2013 non costituiscono precedenti tali da renderlo inviso alle autorità (si vedano sulla questione le considerazioni esposte nella precitata sentenza D-7898/2015 consid. 4.8 e seg.). Egli ha infatti precisato di essere stato in entrambe le circostanze rilasciato senza condizioni e non ha menzionato carichi pendenti o condanne emesse nei suoi confronti. Inoltre, il ricorrente ha successivamente vissuto indisturbato in patria per oltre due anni. Per di più, visto che l'interessato si trova all'estero già da più di tre anni, egli adempie di principio le condizioni per ottenere lo statuto di membro della diaspora, da cui la possibilità di regolarizzare la sua situazione presso le autorità eritree (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 consid. 4.11). Con ciò, non si può ritenere che gli esempi giurisprudenziali referenziati dall'insorgente aderiscano con proprietà alla presente disamina. Se è pur vero che anche le problematiche non direttamente relazionabili con il servizio nazionale possano essere considerate fattori di rischio ai sensi della sentenza di riferimento succitata, è altresì incontestabile che quanto decisivo in specie risulta essere il fatto che, come già sottolineato dall'autorità inferiore, da questo Tribunale e dal ricorrente medesimo, quanto accaduto nel 2013 non ha avuto strascichi, segnatamente alla luce del fatto che l'interessato risultava ancora minorenne. Per sovrabbondanza, il Tribunale constata come permangano ad ogni modo dei dubbi quanto alla verosimiglianza dell'espatrio illegale, presupposto tutt'ora essenziale alla constatazione di motivi soggetti insorti dopo la fuga (cfr. sentenza del Tribunale E-4876/2016 del 6 agosto 2018 consid. 8.7). Come già esposto sub. consid. 6.2, vi sono infatti incontestabili elementi difformi nella descrizione di tale episodio e dei motivi a monte del medesimo.
E. 8 Nel complesso è dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo all'interessato.
E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche circa la pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStrI prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il richiedente l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 11.1 Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha riscontrato alcun ostacolo all'esecuzione del rinvio. Dopo aver escluso l'applicabilità del principio del non respingimento ed un rischio concreto di violazione degli art. 3 e 4 CEDU, l'autorità di prima istanza ha valutato le condizioni di esigibilità considerandole a loro volta adempiute.
E. 11.2 In sede ricorsuale l'insorgente avversa anche tale lettura. A suo modo di vedere, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea violerebbe gli art. 3 e 4 CEDU. La situazione in Eritrea sarebbe di fatto gravissima, con violazioni continue e sistemiche dei diritti umani. Come dimostrato da un rapporto della Commissione ONU per i diritti umani, gran parte di coloro che fanno rientro in Eritrea sarebbero stati sottoposti a trattamenti inumani e a tortura. Anche le persone che rientrano volontariamente non sarebbero immuni. Così non si potrebbe affatto escludere che il ricorrente venga punito e detenuto a causa del rifiuto di servire, subendo sanzioni la cui arbitrarietà ed illegalità configurerebbe trattamenti contrari agli obblighi internazionali della Svizzera. Dipoi, il ricorrente cita per esteso il testo dell'art. 4 CEDU. Tale disposto si configurerebbe invero come lex specialis rispetto all'art. 3 CEDU con la conseguenza che, di regola, la sua violazione implicherebbe anche una inosservanza dell'art. 3 CEDU. Pur non essendovi una giurisprudenza consolidata sulle condizioni alle quali il servizio militare assume connotazioni tali da implicare una violazione dell'art. 4 CEDU, si potrebbe partire dal presupposto che l'esplicita eccezione prevista alla lettera b del capoverso 3 di tale norma non avrebbe valore assoluto. Per l'appunto, laddove la semplice denominazione o configurazione nominale fosse sufficiente ad escludere una violazione dell'art. 4 CEDU, qualsiasi Stato potrebbe aggirare il divieto di lavori forzati e di schiavitù invocando l'incorporazione militare quale ragione giustificante. Su tali presupposti, prosegue il ricorrente, occorrerebbe verificare, caso per caso, se l'obbligo statale, per sua natura e caratteristiche, appaia proporzionale a degli obiettivi ragionevoli e legittimi di uno Stato di diritto, tenendo conto delle circostanze e delle contingenze del momento. Nell'interpretazione della Corte Edu, tre sarebbero gli elementi costitutivi determinanti: l'imposizione di un lavoro contro la volontà della persona; la minaccia di una sanzione nel caso di inadempimento ed il peso sproporzionato dell'attività richiesta. Ebbene, iI servizio nazionale in Eritrea presenterebbe, notoriamente, tutta una serie di caratteristiche peculiari: una durata indeterminata, l'imposizione di una varietà di prestazioni lavorative presso enti e servizi statalizzati che altrimenti farebbero capo a forza lavoro professionale adeguatamente remunerata nonché la possibilità di modificare a discrezione l'assegnazione della persona assoggettata sia a mansioni militari che civili. Dopo aver citato l'art. 2 della Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930 (RS 0.822.713.9), il ricorrente rammenta che la Commissione per l'applicazione di tale testo sarebbe già arrivata alla conclusione che il servizio nazionale, nella sua attuale configurazione, violi suddetto divieto. Esso, prevedendo imposizioni di natura non solo militare ma anche civile, non rientrerebbe nelle esclusioni di cui alla lettera a dell'art. 2 cpv. 2 della predetta. Da parte sua, il governo eritreo non avrebbe nemmeno negato che il servizio nazionale costituisca di fatto una forma di lavoro forzato, limitandosi invece ad obbiettare che esso configurerebbe un'eccezione ammessa dalla Convenzione, circostanza invece non riconosciuta dalla Commissione. Del resto, la natura e gli obiettivi del servizio nazionale eritreo sarebbero definiti in modo inequivoco dal Decreto istitutivo del servizio nazionale, il quale, all'art. 5, non si limiterebbe a indicare obiettivi di difesa militare, ma elencherebbe anche finalità ideologiche, identitarie ed economiche (spaziando dalla preservazione della memoria dei martiri all'amore del lavoro e alla disciplina, per poi citare "ricostruzione", "rafforzamento del benessere" ma anche "forma fisica"). Esso inciderebbe pertanto su ogni aspetto della vita civile e sarebbe impregnato da questioni ideologiche. Dal 2002 questo sistema sarebbe inoltre stato istituzionalizzato, assumendo connotati di durata indeterminata. II mancato adempimento degli obblighi di leva implicherebbe l'irrogazione di sanzioni, la cui mancanza di proporzionalità sarebbe già stata lungamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questo Tribunale. Infatti, le possibilità di evitare o in qualche modo eludere tali sanzioni risulterebbero estremamente problematiche. Il versamento della tassa del 2% equivarrebbe ad un mezzo di controllo sugli esuli, già condannato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La firma della lettera di pentimento sarebbe poi essenzialmente un riconoscimento di colpa, addirittura di un delitto, ovvero un atto col quale l'esule si rimetterebbe alla clemenza del regime senza ricevere garanzie circa l'effettiva protezione da sanzioni. Il rimpatriato rischierebbe dunque di ritrovarsi costretto ad assumere un contegno implicante un'eccezionale limitazione della libertà di vita e di espressione. Per di più, le informazioni contrarie non parrebbero fondarsi su fonti valide, essendo riferibili, direttamente o indirettamente, alle autorità eritree. Infine, neppure vi sarebbero basi legali prefiguranti una qualche forma di amnistia, sicché rimarrebbero applicabili le note disposizioni di legge che nella tradizionale interpretazione delle autorità eritree implicherebbero l'esposizione a detenzioni di lunga durata in condizioni di estrema criticità. D'altronde, il contesto eritreo rimarrebbe quello di uno Stato totalitario ed implicherebbe una vasta serie di problematiche sotto l'aspetto delle libertà fondamentali. Su tali presupposti, iI servizio nazionale si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 4 CEDU e sarebbe quindi lesivo di diritti fondamentali di chi vi è esposto. A tale conclusione si giungerebbe anche dall'interpretazione della pertinente giurisprudenza della Corte Edu. In concreto, il ricorrente si verrebbe costretto ad atterrare all'aeroporto di Asmara, di modo che le autorità rileverebbero immediatamente il suo obbligo di prestare servizio. Da ultimo, conclude l'interessato, il caso in esame non si apparenterebbe nemmeno con la casistica affrontata nella sentenza del tribunale D-2311/2016 del 28 agosto 2017. Egli, oggi ventiduenne, non avrebbe infatti mai effettuato il servizio militare, apparrebbe in buona salute e non rientrerebbe dunque in una delle categorie di persone a basso rischio di arruolamento. Da ultimo, il ricorrente fa presente che in considerazione delle sue caratteristiche personali e della situazione esistente in Eritrea, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe altresì inesigibile a causa della fragilità del suo nucleo famigliare e sociale.
E. 12.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 12.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).
E. 12.3 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate - in maniera volontaria - nell'ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento alla DTAF 2018 VI/4. Secondo questa giurisprudenza il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Per quanto riguarda invece la questione di sapere se tale obbligazione potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, rientri nel novero della nozione di legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione, quandanche realizzata, non sia ad essa sola sufficiente per fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con le norme in esame.
E. 12.4 In capo all'insorgente non può quindi essere riconosciuto un rischio personale, concreto e serio di esposizione ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti).
E. 12.5 V'è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e ciò anche in presenza di un eventuale rischio di arruolamento del ricorrente nel servizio nazionale.
E. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 13.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 13.3 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come ref.), il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).
E. 13.4 Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane e gode di buona salute. Egli dispone di una formazione scolastica di base, di esperienza in campo agricolo e vanta la presenza di una rete socio-famigliare in patria. Se è pur vero ch'egli ha riferito di una situazione economica difficile in tale contesto (cfr. atto A13, pag. 6), è altresì innegabile che non risulta egli sia stato esposto ad una situazione di minaccia esistenziale, ancor più dal momento ch'egli risulta aver sostenuto i costi degli studi dei fratelli grazie ai proventi della sua attività di bracciante. Il rientro dell'interessato in Eritrea è pertanto da considerarsi anche ragionevolmente esigibile.
E. 14 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta all'insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 15 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso, per quanto ricevibile, va respinto.
E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750. - che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 25 ottobre 2018, non sono riscosse spese.
E. 17 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5505/2018 Sentenza del 31 luglio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato dalla MLaw Cinzia Chirayil, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 agosto 2018 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino eritreo proveniente da B._______ (nei pressi di Decamerè; spesso verbalizzato come: C._______ o D._______), ha lasciato il proprio paese d'origine il 3 ottobre 2015, giungendo in Svizzera il 7 dicembre 2016, data nella quale ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A4, pag. 2 e seg.). Sentito sui motivi d'asilo, egli ha affermato di aver interrotto gli studi nel corso della decima classe onde sostenere i famigliari lavorando come bracciante. Tempo prima, nel febbraio del 2013, la madre dell'interessato avrebbe avuto un diverbio con un ufficiale del reggimento di stanza nella regione, finendo per essere arrestata. Il richiedente sarebbe quindi intervenuto per prenderne le difese ed i militari avrebbero scaricato dei colpi di arma da fuoco nella sua direzione. Una volta tornato a B._______, egli sarebbe stato a sua volta stato trattenuto, dapprima in compagnia della genitrice e successivamente da solo per la durata di un mese. Sarebbe poi stato rilasciato grazie all'intercessione degli anziani del villaggio con preghiera di prestare maggiore attenzione in futuro. Tale evenienza non avrebbe però influito sulla sua scelta di lasciare il paese. Ciò nondimeno, nel luglio del medesimo anno l'interessato avrebbe tentato di espatriare una prima volta, manovra che si sarebbe saldata con un ulteriore fermo di alcuni giorni. Ciò che lo avrebbe convinto a lasciare il paese sarebbe però stata una convocazione al servizio nazionale ricevuta nell'ottobre del 2015 (cfr. atto A13, pag. 2 e seg.). Nel corso della procedura di prima istanza egli ha versato agli atti unicamente il suo certificato di battesimo (cfr. atto A10). B. Con decisione del 24 agosto 2018, notificata il 27 agosto 2018 (cfr. atto A17), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 26 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 settembre 2016), il richiedente l'asilo è insorto avverso la suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine della sola qualità di rifugiato con ammissione provvisoria; in via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente per causa d'inammissibilità ed inesigibilità; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere esentato dal pagamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo. In sede ricorsuale egli ha prodotto una copia del permesso di soggiorno del fratello. D. Con decisione incidentale del 25 ottobre 2018, il Tribunale ha accolto la succitata domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un'attestazione d'indigenza, poi tempestivamente trasmessa dall'interessato. E. Il 12 novembre 2018 questo Tribunale ha così invitato l'autorità inferiore a prendere posizione sull'allegato ricorsuale. F. La SEM ha inoltrato la propria risposta il 19 novembre 2018 (data d'entrata: 21 novembre 2018), proponendo la reiezione del gravame. G. Il 10 dicembre 2018 (recte: 11 dicembre 2018; data d'entrata: 12 dicembre 2018) il ricorrente si è espresso in replica. H. Lo scambio scritti si è concluso con la duplica dell'autorità inferiore del 24 dicembre 2018 (data d'entrata: 31 dicembre 2018), trasmessa per conoscenza all'insorgente. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha innanzitutto considerato inverosimile il preteso ricevimento di una convocazione per svolgere il servizio nazionale da parte dell'insorgente. Egli si sarebbe invero contraddetto su di un punto essenziale, ossia le modalità della notifica della predetta, affermando dapprima di averla ricevuta direttamente ed in seguito che sarebbe stata la madre a prenderla in consegna. Pure la collocazione temporale dell'intimazione e della successiva fuga si sarebbe rivelata incongruente. Secondo l'autorità inferiore, anche a proposito del luogo di abbandono di tale documento, il resoconto dell'insorgente avrebbe difettato di linearità. Più generalmente, le dichiarazioni di quest'ultimo sarebbero state vaghe, superficiali e stereotipate laddove non avrebbero saputo concretizzare l'aspetto ed il contenuto della convocazione. Nel prosieguo del provvedimento, la SEM ha valutato l'episodio dell'espatrio illegale sotto l'aspetto della rilevanza in materia d'asilo alla luce delle problematiche intervenute con le autorità nel corso del 2013. L'autorità inferiore è giunta alla conclusione che dagli atti non emergerebbero elementi tali da far apparire il ricorrente quale persona invisa alle autorità, segnatamente alla luce del fatto che i predetti arresti non avrebbero alcun legame con il servizio militare e che si sarebbero risolti senza conseguenze. Il solo fatto che il ricorrente sia in età di leva e che rischi di essere arruolato non configurerebbe inoltre alcun rischio di subire un trattamento contrario all'art. 3 LAsi. 3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente contesta la valutazione di cui alla querelata decisione. A suo modo di vedere, nel contesto dell'analisi della verosimiglianza della convocazione, l'autorità intimata non avrebbe considerato il fatto che il fratello maggiore (...) sarebbe fuggito in Francia, ove sarebbe stato posto al beneficio della qualità di rifugiato. Atteso che l'insorgente avrebbe allegato che il fratello sarebbe evaso dopo essere stato arrestato dalle autorità, ne conseguirebbe che gli eventi connessi con l'espatrio di quest'ultimo risulterebbero rilevanti per apprezzare la credibilità delle sue allegazioni. Inoltre, la SEM non avrebbe tenuto sufficientemente conto delle informazioni relative alle modalità di reclutamento da parte delle autorità eritree, le quali corrisponderebbero alla versione presentata dal ricorrente. La contraddizione circa le modalità di consegna della convocazione si risolverebbe inoltre sulla base del fatto che la complessità di dettagli riscontrabile in quanto menzionato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo non sarebbe evocabile nel quadro di un rilevamento delle generalità. Oltremodo, richiedere al ricorrente di indicare con esattezza l'ora della partenza dal paese d'origine, evento accaduto oltre un anno prima l'audizione sommaria e a quasi tre anni di distanza da quella sui fatti, equivarrebbe a porre delle esigenze troppo elevate. Nel complesso, posta la verosimiglianza delle allegazioni, occorrerebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere asilo all'interessato. Sussidiariamente, il ricorrente propone una diversa lettura anche per quanto concerne i fattori di rischio ai sensi della giurisprudenza. Così, avendo il richiedente l'asilo reso verosimile di essere espatriato illegalmente dopo aver subito due arresti, non si potrebbe escludere ch'egli torni ad interessare le autorità eritree. 3.3 In sede di risposta, l'autorità inferiore richiama innanzitutto la giurisprudenza del Tribunale e sottolinea come dagli atti non emergerebbero fattori di rischio tali da rendere l'insorgente inviso alle autorità eritree. Egli avrebbe lasciato il paese in età adulta e senza pregressi contatti volti all'arruolamento. Gli episodi del 2013 sarebbero inoltre privi di legami con il servizio militare e non avrebbero ingenerato alcuna conseguenza. L'aspetto temporale tra tali avvenimenti e la fuga confermerebbe quanto detto. Posta l'inverosimiglianza della convocazione, non vi sarebbe alcun indizio che lasci presupporre che l'insorgente verrebbe obbligato a prestare servizio e ad ogni modo una tale evenienza non costituirebbe un atto di persecuzione indirizzato nei suoi confronti. 3.4 Nella propria replica il ricorrente cita la giurisprudenza del Tribunale e ribadisce come la sussistenza di fattori supplementari all'espatrio illegale sarebbe data non solo nei casi di renitenza e diserzione ma anche allorquando ci si trovi di fronte ad altri motivi, segnatamente un precedente fermo o detenzione relazionabili ad un tentativo di espatrio illegale o di diserzione di un famigliare nonché laddove le pregresse misure coercitive siano motivate dalla commissione di infrazioni di diritto comune. Inoltre, in caso di aggressione di un rappresentante delle autorità, sarebbe altamente probabile che l'autore risulti malvisto dalle stesse. Nella presente fattispecie tali circostanze parrebbero realizzate, giacché l'insorgente sarebbe stato detenuto a due riprese a seguito di un precedente tentativo di espatrio illegale e a causa del diverbio con un ufficiale. 3.5 In duplica l'autorità di prima istanza sottolinea come la giurisprudenza evocata non sia apparentabile al caso in disamina, essedo il ricorrente stato ancora minorenne al momento dei fermi del 2013.
4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5. 5.1 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39, sentenza del Tribunale D-5943/2018 del 2 aprile 2020 consid. 8.1). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata come ref.] consid. 6.3). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente l'asilo stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. Le allegazioni dell'insorgente circa la ricezione di una convocazione per svolgere il servizio nazionale non convincono il Tribunale. 6.1 In primo luogo, non stupisce che la SEM abbia considerato insufficientemente sostanziate le dichiarazioni del richiedente l'asilo. Va infatti rammentato che le informazioni in merito al modus operandi delle autorità risultano notorie sia nel paese d'origine dell'insorgente che nell'ambito della diaspora eritrea. Da colui che entra in contatto con le autorità ai fini del reclutamento, ci si può dunque attendere una caratterizzazione degli eventi che vada oltre la generica descrizione delle classiche modalità di azione delle forze di sicurezza in tale contesto (cfr. sentenza del Tribunale D-5231/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che in casu l'insorgente - laddove ha in buona sostanza e nonostante l'insistenza dell'auditore addotto unicamente che la convocazione menzionava il suo recapito, il fatto ch'egli dovesse svolgere il servizio nazionale e che contenesse il timbro della locale autorità (cfr. atto A13, D70 e seg.) - si sia limitato ad un mero esercizio di reiterazione di quanto noto senza saper avanzare dettagli individualizzati. 6.2 Dipoi, l'episodio in oggetto è altresì stato descritto in modo in larga parte difforme. Nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il ricorrente ha infatti parlato di una consegna brevi manu nei suoi confronti direttamente da parte di un collaboratore della locale amministrazione (cfr. atto A4, pag. 10). In seguito ha invece riferito che il funzionario avrebbe rimesso la chiamata in servizio alla madre, la quale gliela avrebbe poi portata sul posto di lavoro (cfr. atto A13, D77). Ora, giustificare una tale contraddizione sulla sola base del fatto che l'audizione sommaria non raggiunga un alto grado di dettaglio è pretestuoso. Quanto spontaneamente dichiarato dal ricorrente in tale frangente è infatti ampiamente sufficiente per la constatazione dell'incongruenza, non trattandosi di un'inferiore caratterizzazione dell'accaduto ma bensì di una versione diametralmente opposta (cfr. sentenze del Tribunale E-5884/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 3.1.1, D-997/2017 del 29 agosto 2019 consid. 5.1.2). Se confrontato con le dichiarazioni relative al successivo espatrio, che l'insorgente ha sempre qualificato come conseguenza diretta ed immediata del ricevimento della convocazione, quanto da lui addotto appare ancor più sorprendente. In effetti, egli ha in un primo momento affermato di aver intrapreso il viaggio il giorno stesso, e meglio, alle ore 12.00 partendo dal domicilio a B._______ (cfr. atto A4, pag. 7 e 10). Successivamente, egli ha invece modificato la sua versione, asserendo di essere partito direttamente dal luogo di lavoro, ossia E._______, alle ore 15.00 (cfr. atto A13, pag. 5). Anche in tale contesto, la versione è difforme e non semplicemente più approssimativa, di modo che, non giunge in soccorso dell'insorgente appellarsi alla sinteticità dell'audizione preliminare o pretendere che non si potesse ragionevolmente esigere ch'egli ricordasse l'ora esatta della partenza. Ma non finisce qui. Anche le sorti del documento attestante la chiamata in servizio, così come esposte dall'insorgente, sono tutt'altro che lineari avendo egli alternativamente asserito di essersene liberato immediatamente e di doversi informare presso i genitori onde recuperarla (cfr. atto A4, pag. 10) e successivamente di averla inizialmente conservata per poi sbarazzarsene in Etiopia (cfr. atto A13, pag. 8). 6.3 Così, mal si comprende il senso della tesi ricorsuale secondo la quale gli eventi connessi con l'espatrio del fratello risulterebbero decisivi nel contesto dell'apprezzamento della credibilità dello stesso. In casu trattasi infatti di delimitare l'esistenza di un contatto del richiedente l'asilo con le autorità militari ai fini del reclutamento. Quand'anche quanto da quest'ultimo asserito in relazione al vissuto del fratello possa apparentemente corrispondere alla realtà, ciò non inficia la valutazione esposta a margine né tantomeno permette di relativizzare i suesposti indicatori d'inverosimiglianza a riguardo dell'episodio in parola. Vien da sé che il permesso di soggiorno addotto non ha alcun influsso rispetto a quanto precede. 6.4 In definitiva, le dichiarazioni dell'insorgente non possono dunque essere qualificate come verosimili. Ciò detto, non si può ritenere che quest'ultimo abbia disertato durante il servizio attivo o che abbia ricevuto un ordine di marcia prima di lasciare il proprio paese d'origine come prescritto dalla citata giurisprudenza. 7. 7.1 Per quanto concerne poi gli avvenimenti antecedenti, e meglio, i due fermi del 2013, essi, se presi singolarmente, si rivelano privi di rilevanza in materia d'asilo, atteso che risalgono a diverso tempo addietro e che il ricorrente medesimo non risulta averli relazionati con l'espatrio. Il timore di essere perseguitato presuppone infatti l'esistenza di minacce attuali e concrete di modo che, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5) né nei casi in cui l'abbandono del paese sia da imputare a cause non riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. DTAF 2010/14 consid. 2.4, Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129). Posto poi che l'interessato ha a più riprese sottolineato il fatto che i due arresti si sarebbero risolti senza conseguenze, difettano altresì indizi concreti e sufficienti che facciano apparire in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.2 La situazione non muta nemmeno considerando l'asserito espatrio illegale quale possibile presupposto per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, posto che, in assenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree, tale circostanza non risulta determinante alla luce della giurisprudenza attuale (cfr. art. 54 LAsi; sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.] consid. 5.1). Infatti, dal momento che le allegazioni dell'interessato a proposito della convocazione si sono rivelate inconsistenti (cfr. supra), si deve partire dall'assunto che il ricorrente, prima della fuga, non abbia avuto contatti finalizzati ad un suo possibile ingresso nel servizio nazionale, per cui, egli non può essere equiparato ad un disertore o ad un renitente la leva (cfr. sentenza D-7898/2015 consid. 5.3). Inoltre, per i medesimi motivi esposti sopra e come rettamente segnalato dall'autorità inferiore, i fermi di cui l'insorgente sarebbe stato vittima nel 2013 non costituiscono precedenti tali da renderlo inviso alle autorità (si vedano sulla questione le considerazioni esposte nella precitata sentenza D-7898/2015 consid. 4.8 e seg.). Egli ha infatti precisato di essere stato in entrambe le circostanze rilasciato senza condizioni e non ha menzionato carichi pendenti o condanne emesse nei suoi confronti. Inoltre, il ricorrente ha successivamente vissuto indisturbato in patria per oltre due anni. Per di più, visto che l'interessato si trova all'estero già da più di tre anni, egli adempie di principio le condizioni per ottenere lo statuto di membro della diaspora, da cui la possibilità di regolarizzare la sua situazione presso le autorità eritree (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 consid. 4.11). Con ciò, non si può ritenere che gli esempi giurisprudenziali referenziati dall'insorgente aderiscano con proprietà alla presente disamina. Se è pur vero che anche le problematiche non direttamente relazionabili con il servizio nazionale possano essere considerate fattori di rischio ai sensi della sentenza di riferimento succitata, è altresì incontestabile che quanto decisivo in specie risulta essere il fatto che, come già sottolineato dall'autorità inferiore, da questo Tribunale e dal ricorrente medesimo, quanto accaduto nel 2013 non ha avuto strascichi, segnatamente alla luce del fatto che l'interessato risultava ancora minorenne. Per sovrabbondanza, il Tribunale constata come permangano ad ogni modo dei dubbi quanto alla verosimiglianza dell'espatrio illegale, presupposto tutt'ora essenziale alla constatazione di motivi soggetti insorti dopo la fuga (cfr. sentenza del Tribunale E-4876/2016 del 6 agosto 2018 consid. 8.7). Come già esposto sub. consid. 6.2, vi sono infatti incontestabili elementi difformi nella descrizione di tale episodio e dei motivi a monte del medesimo.
8. Nel complesso è dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo all'interessato.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche circa la pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata. 10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStrI prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il richiedente l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11. 11.1 Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha riscontrato alcun ostacolo all'esecuzione del rinvio. Dopo aver escluso l'applicabilità del principio del non respingimento ed un rischio concreto di violazione degli art. 3 e 4 CEDU, l'autorità di prima istanza ha valutato le condizioni di esigibilità considerandole a loro volta adempiute. 11.2 In sede ricorsuale l'insorgente avversa anche tale lettura. A suo modo di vedere, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea violerebbe gli art. 3 e 4 CEDU. La situazione in Eritrea sarebbe di fatto gravissima, con violazioni continue e sistemiche dei diritti umani. Come dimostrato da un rapporto della Commissione ONU per i diritti umani, gran parte di coloro che fanno rientro in Eritrea sarebbero stati sottoposti a trattamenti inumani e a tortura. Anche le persone che rientrano volontariamente non sarebbero immuni. Così non si potrebbe affatto escludere che il ricorrente venga punito e detenuto a causa del rifiuto di servire, subendo sanzioni la cui arbitrarietà ed illegalità configurerebbe trattamenti contrari agli obblighi internazionali della Svizzera. Dipoi, il ricorrente cita per esteso il testo dell'art. 4 CEDU. Tale disposto si configurerebbe invero come lex specialis rispetto all'art. 3 CEDU con la conseguenza che, di regola, la sua violazione implicherebbe anche una inosservanza dell'art. 3 CEDU. Pur non essendovi una giurisprudenza consolidata sulle condizioni alle quali il servizio militare assume connotazioni tali da implicare una violazione dell'art. 4 CEDU, si potrebbe partire dal presupposto che l'esplicita eccezione prevista alla lettera b del capoverso 3 di tale norma non avrebbe valore assoluto. Per l'appunto, laddove la semplice denominazione o configurazione nominale fosse sufficiente ad escludere una violazione dell'art. 4 CEDU, qualsiasi Stato potrebbe aggirare il divieto di lavori forzati e di schiavitù invocando l'incorporazione militare quale ragione giustificante. Su tali presupposti, prosegue il ricorrente, occorrerebbe verificare, caso per caso, se l'obbligo statale, per sua natura e caratteristiche, appaia proporzionale a degli obiettivi ragionevoli e legittimi di uno Stato di diritto, tenendo conto delle circostanze e delle contingenze del momento. Nell'interpretazione della Corte Edu, tre sarebbero gli elementi costitutivi determinanti: l'imposizione di un lavoro contro la volontà della persona; la minaccia di una sanzione nel caso di inadempimento ed il peso sproporzionato dell'attività richiesta. Ebbene, iI servizio nazionale in Eritrea presenterebbe, notoriamente, tutta una serie di caratteristiche peculiari: una durata indeterminata, l'imposizione di una varietà di prestazioni lavorative presso enti e servizi statalizzati che altrimenti farebbero capo a forza lavoro professionale adeguatamente remunerata nonché la possibilità di modificare a discrezione l'assegnazione della persona assoggettata sia a mansioni militari che civili. Dopo aver citato l'art. 2 della Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930 (RS 0.822.713.9), il ricorrente rammenta che la Commissione per l'applicazione di tale testo sarebbe già arrivata alla conclusione che il servizio nazionale, nella sua attuale configurazione, violi suddetto divieto. Esso, prevedendo imposizioni di natura non solo militare ma anche civile, non rientrerebbe nelle esclusioni di cui alla lettera a dell'art. 2 cpv. 2 della predetta. Da parte sua, il governo eritreo non avrebbe nemmeno negato che il servizio nazionale costituisca di fatto una forma di lavoro forzato, limitandosi invece ad obbiettare che esso configurerebbe un'eccezione ammessa dalla Convenzione, circostanza invece non riconosciuta dalla Commissione. Del resto, la natura e gli obiettivi del servizio nazionale eritreo sarebbero definiti in modo inequivoco dal Decreto istitutivo del servizio nazionale, il quale, all'art. 5, non si limiterebbe a indicare obiettivi di difesa militare, ma elencherebbe anche finalità ideologiche, identitarie ed economiche (spaziando dalla preservazione della memoria dei martiri all'amore del lavoro e alla disciplina, per poi citare "ricostruzione", "rafforzamento del benessere" ma anche "forma fisica"). Esso inciderebbe pertanto su ogni aspetto della vita civile e sarebbe impregnato da questioni ideologiche. Dal 2002 questo sistema sarebbe inoltre stato istituzionalizzato, assumendo connotati di durata indeterminata. II mancato adempimento degli obblighi di leva implicherebbe l'irrogazione di sanzioni, la cui mancanza di proporzionalità sarebbe già stata lungamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questo Tribunale. Infatti, le possibilità di evitare o in qualche modo eludere tali sanzioni risulterebbero estremamente problematiche. Il versamento della tassa del 2% equivarrebbe ad un mezzo di controllo sugli esuli, già condannato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La firma della lettera di pentimento sarebbe poi essenzialmente un riconoscimento di colpa, addirittura di un delitto, ovvero un atto col quale l'esule si rimetterebbe alla clemenza del regime senza ricevere garanzie circa l'effettiva protezione da sanzioni. Il rimpatriato rischierebbe dunque di ritrovarsi costretto ad assumere un contegno implicante un'eccezionale limitazione della libertà di vita e di espressione. Per di più, le informazioni contrarie non parrebbero fondarsi su fonti valide, essendo riferibili, direttamente o indirettamente, alle autorità eritree. Infine, neppure vi sarebbero basi legali prefiguranti una qualche forma di amnistia, sicché rimarrebbero applicabili le note disposizioni di legge che nella tradizionale interpretazione delle autorità eritree implicherebbero l'esposizione a detenzioni di lunga durata in condizioni di estrema criticità. D'altronde, il contesto eritreo rimarrebbe quello di uno Stato totalitario ed implicherebbe una vasta serie di problematiche sotto l'aspetto delle libertà fondamentali. Su tali presupposti, iI servizio nazionale si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 4 CEDU e sarebbe quindi lesivo di diritti fondamentali di chi vi è esposto. A tale conclusione si giungerebbe anche dall'interpretazione della pertinente giurisprudenza della Corte Edu. In concreto, il ricorrente si verrebbe costretto ad atterrare all'aeroporto di Asmara, di modo che le autorità rileverebbero immediatamente il suo obbligo di prestare servizio. Da ultimo, conclude l'interessato, il caso in esame non si apparenterebbe nemmeno con la casistica affrontata nella sentenza del tribunale D-2311/2016 del 28 agosto 2017. Egli, oggi ventiduenne, non avrebbe infatti mai effettuato il servizio militare, apparrebbe in buona salute e non rientrerebbe dunque in una delle categorie di persone a basso rischio di arruolamento. Da ultimo, il ricorrente fa presente che in considerazione delle sue caratteristiche personali e della situazione esistente in Eritrea, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe altresì inesigibile a causa della fragilità del suo nucleo famigliare e sociale. 12. 12.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 12.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 12.3 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate - in maniera volontaria - nell'ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento alla DTAF 2018 VI/4. Secondo questa giurisprudenza il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Per quanto riguarda invece la questione di sapere se tale obbligazione potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, rientri nel novero della nozione di legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione, quandanche realizzata, non sia ad essa sola sufficiente per fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con le norme in esame. 12.4 In capo all'insorgente non può quindi essere riconosciuto un rischio personale, concreto e serio di esposizione ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). 12.5 V'è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e ciò anche in presenza di un eventuale rischio di arruolamento del ricorrente nel servizio nazionale. 13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 13.3 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come ref.), il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2). 13.4 Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane e gode di buona salute. Egli dispone di una formazione scolastica di base, di esperienza in campo agricolo e vanta la presenza di una rete socio-famigliare in patria. Se è pur vero ch'egli ha riferito di una situazione economica difficile in tale contesto (cfr. atto A13, pag. 6), è altresì innegabile che non risulta egli sia stato esposto ad una situazione di minaccia esistenziale, ancor più dal momento ch'egli risulta aver sostenuto i costi degli studi dei fratelli grazie ai proventi della sua attività di bracciante. Il rientro dell'interessato in Eritrea è pertanto da considerarsi anche ragionevolmente esigibile. 14. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta all'insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
15. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso, per quanto ricevibile, va respinto.
16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750. - che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 25 ottobre 2018, non sono riscosse spese.
17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: