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D-6209/2018

D-6209/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-15 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato cittadino afgano di etnia tagica proveniente da Kabul, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 agosto 2018 pretendendosi minorenne (cfr. atto A1). B. Il 17 agosto 2018, l'autorità inferiore ha rilevato le generalità del richiedente l'asilo. Questi ha ribadito la sua minore età affermando di essere nato il 3 giugno 2001 (cfr. atto A10, pag. 2). Da separato verbale aggiuntivo (atto A12) si evince altresì che all'interessato è stato concesso il diritto di essere sentito su tale questione e che la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) gli ha comunicato l'intenzione di considerarlo maggiorenne per il prosieguo della procedura. In tale contesto egli è altresì stato informato circa la possibile competenza della Slovenia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e gli è stata prospettata una possibile non entrata nel merito della sua domanda i applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. C. Il 29 agosto 2018, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato la fine della procedura Dublino e la consequenziale trattazione nazionale della procedura d'asilo. D. Con scritto del 27 agosto 2018, il richiedente l'asilo, dopo aver ribadito la sua volontà di essere considerato minorenne, ha richiesto all'autorità inferiore di poter accedere agli atti relativi al chiarimento dell'età e ad una copia della tazkira, traduzione inclusa. Nella medesima occasione ha altresì domandato quali fossero stati i dati personali trasmessi per e da Stati terzi nell'ambito della procedura Dublino. E. Con decisione del 31 agosto 2018 la SEM, dopo aver qualificato la predetta richiesta quale domanda di modifica dei dati personali in SIMIC, la ha respinta confermando la data di nascita del 1° gennaio 2000 e trasmettendo al richiedente l'asilo copia della tazkira. L'interessato non ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). F. Il 28 settembre 2018 il richiedente l'asilo è stato sentito sui suoi motivi di fuga senza il rispetto delle formalità previste per i minori non accompagnati. In tale contesto egli ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese d'origine a seguito delle sequele di una relazione con una ragazza di etnia Pasthun, di nome C._______, non accettata dalla famiglia di quest'ultima, ed in particolare dal di lei padre, tale D._______. Proprio quest'ultimo, dopo che la figlia avrebbe abbandonato il domicilio per rifugiarsi da A._______, la avrebbe sequestrata con la complicità di un gruppo armato assieme al padre del richiedente l'asilo. C._______ sarebbe poi stata ritrovata morta, atto che il ricorrente imputa proprio a D._______ (cfr. atto A27, pag. 5 e seg.). G. Con decisione dell'8 ottobre 2018 (notificata il giorno medesimo; cfr. atto A32), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. H. Il 31 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame materiale della domanda; in subordine di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inesigibilità. Ha altresì presentato una domanda volta all'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia e protestato tasse, spese e ripetibili. Egli ha allegato la tazkira in orignale, di cui aveva già fatto pervenire una fotografia nel corso della procedura di prima istanza. I. Il 2 novembre 2018 il Tribunale ha accusato ricezione del gravame. J. Per mezzo di decisione incidentale del 25 giugno 2020, il Tribunale ha esentato l'insorgente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, invitandolo nel contempo a produrre una traduzione del mezzo di prova precitato, poi tempestivamente trasmessa dal medesimo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura è applicabile il diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il ricorrente ritiene che la SEM lo abbia a torto considerato maggiorenne. 3.1. Quando la questione della minore età è contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi; DTAF 2014/30) che se non ossequiate possono condurre all'annullamento della decisione ed alla retrocessione degli atti all'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). 3.2. 3.2.1. In casu, la SEM ha ritenuto che l'interessato non sia stato in misura di rendere verosimile la pretesa minore età. La fotografia della tazkira non sarebbe sufficiente a comprovare la sua età. Le allegazioni dell'insorgente quo alla possibilità di produrre in originale tale documento si esaurirebbero in delle giustificazioni stereotipate. Egli avrebbe d'altro canto reso dichiarazioni contraddittorie quanto ad i suoi rientri presso il villaggio natale oltre che vaghe a proposito del suo percorso scolastico, rispetto al quale non avrebbe fornito alcun riferimento temporale preciso. Avrebbe poi imputato tali carenze a dei non meglio precisati problemi mentali. D'altro canto, il richiedente asilo non sarebbe nemmeno stato in grado di inquadrare il momento del suo espatrio. In buona sostanza egli avrebbe collocato con precisione unicamente la sua data di nascita, salvo dichiarare di essersi basato sulle indicazioni contenute nella tazkira, laddove tale informazione però non figurerebbe. Nel narrato dell'insorgente vi sarebbero ulteriori molteplici contraddizioni a riguardo dell'abbandono del paese d'origine e della morte del padre. Per quanto non decisivo, il suo aspetto tradirebbe dipoi un'età ben maggiore. L'autorità di prima istanza fa infine presente di aver ribadito la propria posizione con una decisione formale in riscontro allo scritto del ricorrente del 27 agosto 2018; decisione che l'insorgente non avrebbe impugnato. 3.2.2. Nel proprio gravame, l'interessato non si confronta direttamente con le argomentazioni dell'autorità inferiore, limitandosi a rinviare alla tazkira, a questo punto prodotta in originale. Fa poi presente, in maniera del tutto generale, di aver problemi a ragionare circa riferimenti temporali. 3.3. Nelle procedure in materia d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Questo significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). 3.4. Ciò nondimeno, qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova. L'onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo, se l'interessato non riesce a rendere verosimile la pretesa minore età, egli sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 - 5.4). 3.5. Perché un determinato aspetto sia reso verosimile è necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 3.6. Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 e rif. citati). 3.7. 3.7.1. Per quanto concerne il caso in analisi, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha considerato maggiorenne l'insorgente non ritenendo opportuno istruire ulteriormente la questione. 3.7.2. Va invero in limine osservato che i metodi a suo tempo utilizzati per la determinazione medica dell'età, ossia il semplice esame osseo (radiografia della mano), ormai sostituito dall'approccio a tre pilastri, non permettevano di stabilire in modo attendibile se una persona avesse raggiunto o meno la maggiore età (cfr. sentenza DTAF 2019 I/6 consid. 5.6 e rif. citati). Con ciò, atteso che gli elementi a favore della medesima erano in specie già sufficienti ad emettere una pronuncia in cognizione di causa, non vi è era la necessità di ordinare un tale accertamento, che con ogni probabilità non avrebbe contribuito a chiarire ulteriormente i fatti giuridicamente rilevanti. 3.7.3. Occorre altresì constatare che sebbene la tazkira risulti essere il documento più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è pure da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla tazkira sono spesso incomplete e variano a seconda dell'addetto che le compila. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è infatti infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. In particolare, questo Tribunale ha già avuto modo di decretare che le indicazioni temporali relative alla data di nascita sono spesso riportate in modo difforme nella tazkira, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione. Con ciò, seppur senza una motivazione dettagliata tale mezzo di prova non possa essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non figura tra i dati trascritti (cfr. sentenza DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). 3.7.4. Nel caso in esame la takara prodotta dal ricorrente non indica una data di nascita ma si limita ad attestare, o meglio, riportare, in modo del tutto impreciso, che una persona con le generalità di A._______, sarebbe stato quindicenne nel 1395 (ossia nel periodo compreso tra il 21 marzo 2016 ed il 20 marzo 2017). La foto apposta su tale documento raffigura un fanciullo in età prepuberale. Così, quand'anche l'immagine possa essere in qualche modo riconducibile alla persona del ricorrente, essa non corrisponde ad ogni modo all'età cui è fatto riferimento nel documento. Con ciò, non si può partire dall'assunto che il mezzo di prova attesti la minore età dell'insorgente al momento dell'audizione sui motivi d'asilo o che corrobori la versione da lui fornita. Per dirimere la questione è dunque necessario basarsi sulle allegazioni rilasciate in corso di procedura dal richiedente l'asilo. 3.7.5. Ebbene, già quanto asserito a proposito del precitato documento risulta inconcludente, atteso che il ricorrente ha a torto affermato di conoscere la sua data di nascita precisa in quanto la stessa figurerebbe nella tazkira, cosa che, come esposto sopra, non corrisponde alla realtà dei fatti (cfr. atto A10, pag. 3). Dipoi, nel corso dell'audizione sulle generalità l'interessato non è stato in misura di illustrare il proprio percorso scolastico fornendo date a supporto, tantomeno rispetto all'abbandono della scuola, imputando le carenze a presunti e non meglio precisati problemi mentali e mnemonici (cfr. atto A10, pag. 11) non sorretti però da alcuna documentazione medica. Anche rispetto alle sue relazioni famigliari, le informazioni fornite non danno l'impressione di essere sufficientemente concrete. In un primo momento, l'insorgente ha infatti asserito che il fratello E._______, maggiore di lui, avrebbe avuto tredici anni. Chiamato a spiegare l'incompatibilità con l'età da lui dichiarata, egli ha quindi ritrattato affermando di essere lui il più anziano (cfr. atto A10, pag. 6). Per non tacere della totale incapacità a collocare con precisione l'abbandono del domicilio ch'egli stima grossolanamente ed in modo apparentemente contradditorio in "circa due mesi fa, sei settimane" o alternativamente "quattro o cinque settimane [che sto viaggiando]" (cfr. atto A10, pag. 4 - 5). Riassumendo dunque, l'interessato, non ha saputo provvedere alcuna indicazione temporale precisa ad eccezione della sua data di nascita, che egli ha però ancorato a fondamenti inesistenti. 3.7.6. Conto tenuto delle sembianze stesse del richiedente, che per quanto non decisive, non appaiono d'acchito quelle di un minore e del fatto che nemmeno il rappresentante delle opere assistenziali presente all'audizione sui motivi d'asilo svoltasi a poche settimane di distanza abbia sottolineato la necessità di rispettare le formalità previste per i minori non accompagnati (cfr. D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.10.5; D-1589/2019 del 14 maggio 2019 consid. 4.4), il quadro che si delinea lascia trasparire forti perplessità quanto alla minore età dichiarata. Nonostante il diritto di essere sentito concesso successivamente al ricorrente sulla questione, egli non ha dissipato i dubbi in presenza giustificandosi solamente in base al suo difficile vissuto (cfr. atto A12) 3.7.7. Non del tutto privo di valenza appare d'altro canto il fatto che a fronte di una pregressa decisione formale sulla mutazione dei dati in SIMIC che negava incidentalmente la minore età del ricorrente (cfr. atto A24) l'interessato non abbia voluto fare uso della sua facoltà di impugnarla lasciando decorrere infruttuoso il termine previsto. Certo, la questione, laddove da intendersi quale censura in merito alla valutazione dell'età svolta in sede di prima istanza e non come richiesta di modifica dei dati in SIMIC, è pienamente ricevibile da questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale D-5943/2018 del 2 aprile 2020 consid. 5). Resta però il fatto che in un contesto di scarsezza di elementi ponderabili, la mancata impugnazione del suddetto provvedimento non contribuisca certo ad avvalorare la tesi del ricorrente. 3.7.8. Nel complesso il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione e ciò conto anche tenuto delle peculiarità del caso in esame. 4. 4.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. 4.2. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi; supra consid. 3.5). 5. 5.1. Nel caso in narrativa, l'autorità inferiore ha considerato integralmente inverosimile il racconto dell'insorgente. Questi avrebbe invero reso dichiarazioni estremamente stereotipate, prive di riferimenti temporali e di dettagli basilari. Sarebbe stato del tutto vago in merito al comportamento tenuto dai suoi stessi aggressori proponendo oltretutto tre diverse versioni quanto all'iniziativa di mandare il cugino a casa dell'amante. L'insorgente sarebbe altresì incorso in alcune gravi contraddizioni quali il fatto di avere o meno incontrato di persona il padre di C._______ ed il tempo trascorso con la medesima dopo la fuga dal domicilio. Sarebbe d'altro canto illogico che l'interessato non abbia denunciato il suo persecutore prima di espatriare nonostante la gravità dei fatti come pure ch'egli si sia rifugiato per diversi giorni presso una parente stretta. Più genericamente, l'atteggiamento superficiale del ricorrente mal si sposerebbe con degli eventi a tal punto tragici da aver sconvolto la sua vita. 5.2. Con ricorso, l'insorgente pone l'accento su delle presunte difficoltà personali quanto alla descrizione della successione cronologica degli eventi, problematica peraltro sottolineata anche dal rapporto del rappresentante delle opere assistenziali. Egli fornisce quindi l'esempio riguardante la ricerca di informazioni sulla sua ragazza, specificando di aver inviato il cugino al suo domicilio solo dopo due o tre giorni di infruttuosi tentativi di contattarla. Il ricorrente sottolinea quindi che le minacce sarebbero state due, la prima appresa dalla stessa C._______ e la seconda costituita da un'irruzione al suo domicilio. Egli avanza altresì l'ipotesi secondo la quale il suo modo di intendere il termine minaccia avrebbe causato un equivoco rispetto al fatto di aver incontrato direttamente D._______. Non sussisterebbe dipoi alcuna contraddizione per quanto concerne il numero di notti trascorse da C._______ presso di lui dopo la fuga, dal momento che l'insorgente avrebbe sempre affermato trattarsi di una sola. Di illogicità nel suo comportamento non ne sarebbero recensibili, vista la notorietà del fatto che le autorità non interverrebbero in casi del genere e che la madre gli avrebbe detto che se ne sarebbe occupata in sua vece. La residenza della zia sarebbe d'altronde stata sconosciuta ai persecutori. Da ultimo, egli avanza che non vi sarebbe stato il tempo per pianificare una fuga pregressa con C._______.

6. Ora, è indubbio che la versione addotta dall'insorgente contenga degli indicatori di inverosimiglianza. Paradigmatici di ciò sono gli elementi contraddittori di cui è cosparso il resoconto da lui fornito. Così, salta agli occhi come in un primo momento l'insorgente abbia affermato di essere stato minacciato direttamente dal padre di C._______, il quale, nel momento in cui ne avrebbe chiesto la figlia in dote si sarebbe rivolto a lui inveendo "la prossima volta vi uccido tutti e due" (cfr. atto A10, pag. 9) allorché nella successiva audizione egli si è smentito implicitamente ma in modo clamoroso asserendo di non aver mai incontrato di persona il di lei genitore (cfr. atto A27, pag. 7). Poco conta a tal riguardo che le minacce si siano estese su due differenti episodi o il modo di intendere tale concetto. Le affermazioni permangono incongruenti a prescindere da tali sfumature. Altresì interlocutorie sono le contraddizioni circa le notti trascorse da C._______ presso il suo domicilio dopo la fuga da casa, che il ricorrente ha quantificato in due (cfr. atto A27, pag. 8), cosa che risulta però in manifesta incompatibilità con la successiva affermazione secondo la quale il giorno successivo al suo arrivo, ella sarebbe già stata prelevata dal padre (cfr. atto A25, pag.12). Difficile credere che il ricorrente si sia semplicemente espresso male su di un aspetto così centrale come avanzato dopo essere stato messo al corrente dell'illogicità. Ciò a maggior ragione visto ch'egli ha inizialmente testualmente asserito che "dopo due notti è arrivato suo padre ed è successo quell'episodio" dissipando de facto ogni dubbio quanto all'esistenza di due versioni incoerenti e non certo imputabili ad una semplice svista (cfr. atto A27, pag. 8). Nello stesso senso, le dichiarazioni a riguardo dell'iniziativa di inviare il cugino a mediare la situazione sono tutt'altro che lineari, avendo il ricorrente affermato di aver pensato a tale possibilità dopo uno, due o tre giorni dal sequestro (cfr. atto A27, pag. 9). D'altro canto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto fortemente stereotipato il racconto dell'interessato. Innanzitutto nel resoconto difetta qualsiasi riferimento temporale concludente, e ciò sia secondo il calendario solare che secondo quello gregoriano, cosa che risulta ingiustificata visto il grado di scolarizzazione dell'insorgente (cfr. infra consid. 11.4). In questo senso, il richiedente l'asilo non ha saputo nemmeno indicare quando sarebbe iniziata la pretesa relazione con C._______ (cfr. atto A27, pag. 6) né il momento in cui ne avrebbe chiesto la mano al padre (cfr. atto A27, pag. 7), entrambi episodi ingeneranti il timore di persecuzione che avrebbe segnato la sua stessa esistenza. Del tutto incollocabile è altresì la fuga di C._______ dal domicilio ed il successivo sequestro ad opera del padre (cfr. atto A27, pag. 8), avvenimento quest'ultimo, rispetto al quale il ricorrente nemmeno è stato in misura di quantificare il numero delle persone armate che accompagnavano D._______ (cfr. atto A27, pag. 9). Sempre in relazione a tale episodio è alquanto sorprendente ch'egli, nonostante le puntuali domande dell'auditore, non sia minimamente riuscito a definire se gli accompagnatori fossero o meno Talebani, la tipologia di armi di cui erano muniti e la durata della loro permanenza presso il domicilio (cfr. atto A27, pag. 9). Anche

Erwägungen (18 Absätze)

E. 7 La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo e della qualità di rifugiato va conseguentemente respinto.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 9 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

E. 10.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha ritenuto adempiuti i presupposti di legge per rinvio del ricorrente a Kabul. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo andrebbe considerata ragionevolmente esigibile. L'interessato adempirebbe infatti alle circostanze personali favorevoli prescritte dalla giurisprudenza.

E. 10.2 In sede ricorsuale, l'insorgente avversa tale valutazione. A suo dire, una sua reinstallazione nella capitale risulterebbe irrealistica conte tenuto della sua minore età e della fragilità della sua rete famigliare. Egli non avrebbe infatti più avuto notizie del padre allorché la madre risulterebbe disoccupata.

E. 11.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 11.2 Nel caso in disamina il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Altresì, la situazione generale sotto il profilo del rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come generalmente inammissibile (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1032/2020 del 9 aprile 2020 consid. 7.2.2).

E. 11.3 Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 12.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 12.3 Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Dal punto di vista umanitario, la situazione nelle aree rurali è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, in particolare consid. 7.6). Anche nella capitale sia la situazione securitaria che quella umanitaria, in particolare a seguito dell'arrivo di un alto numero di rifugiati interni, si sono sensibilmente aggravate (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8).

E. 12.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento verso Kabul va di principio ritenuta inesigibile, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme di circostanze personali favorevoli in forza delle quali vi sia eccezionalmente da concludere per l'esigibilità (giovane età; dell'assenza di prole; buone condizioni di salute; esistenza di una solida rete di rapporti sociali; possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco; cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7).

E. 12.5 Ebbene, nel caso in esame proprio siffatti fattori favorevoli risultano inequivocabilmente riuniti. Tralasciando la questione già risolta della minore età, si osservi come il ricorrente abbia vissuto dall'infanzia e sino all'espatrio nella capitale, e meglio, a F._______, quartiere commerciale del centro città nei pressi della sede delle autorità municipali, del palazzo presidenziale ed del lussuoso Kabul Serena Hotel ( https://www.pajhwok.com/en/2011/07/21/kabul-residents-unhappy-park-closure > consultato il 28.07.2020). Nel corso del suo soggiorno egli ha frequentato per oltre dieci anni la poco distante scuola Amani, ossia quello che a suo tempo era uno degli istituti migliori del paese (cfr. < https://afghanistaneductaion.wordpress.com/amani-high-school/ > cons-ultato il 24 luglio 2020). Già su questi presupposti, si può dedurre un quadro pregresso non particolarmente svantaggiato e che lascia presupporre una certa di stabilità. A ciò si aggiunge che la pretesa irreperibilità del padre, laddove riconducibile al sequestro da parte di D._______, rientra tra le circostanze già giudicate inverosimili da questo Tribunale (cfr. supra consid. 6). A prescindere da ciò, il ricorrente ha elencato diversi famigliari risiedenti a Kabul, ossia la madre, i due fratelli, la zia materna con il rispettivo coniuge nonché un'ulteriore zia paterna che risiederebbe con il marito in una casa di proprietà. Come rettamente segnalato dall'autorità inferiore, si può inoltre partire dall'assunto che alla luce del percorso scolastico dell'insorgente, egli si sia potuto costruire una rete sociale che vada oltre i soli membri della sua famiglia. Non vi sono pertanto dubbi quanto al fatto che il ricorrente, i cui famigliari sono peraltro stati in misura di finanziare il suo viaggio alla volta dell'Europa (cfr. atto A27, pag. 8), abbia la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio a Kabul. Del resto egli è giovane, non ha persone dipendenti a carico e gode di buona salute.

E. 12.6 Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 13 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). Usando della necessaria diligenza, l'insorgente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 14 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.

E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF). Tuttavia, a norma dell'art. 6 lett. b TS-TAF, le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. In specie non si prelevano spese processuali.

E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6209/2018 Sentenza del 15 settembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'8 ottobre 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato cittadino afgano di etnia tagica proveniente da Kabul, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 agosto 2018 pretendendosi minorenne (cfr. atto A1). B. Il 17 agosto 2018, l'autorità inferiore ha rilevato le generalità del richiedente l'asilo. Questi ha ribadito la sua minore età affermando di essere nato il 3 giugno 2001 (cfr. atto A10, pag. 2). Da separato verbale aggiuntivo (atto A12) si evince altresì che all'interessato è stato concesso il diritto di essere sentito su tale questione e che la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) gli ha comunicato l'intenzione di considerarlo maggiorenne per il prosieguo della procedura. In tale contesto egli è altresì stato informato circa la possibile competenza della Slovenia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e gli è stata prospettata una possibile non entrata nel merito della sua domanda i applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. C. Il 29 agosto 2018, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato la fine della procedura Dublino e la consequenziale trattazione nazionale della procedura d'asilo. D. Con scritto del 27 agosto 2018, il richiedente l'asilo, dopo aver ribadito la sua volontà di essere considerato minorenne, ha richiesto all'autorità inferiore di poter accedere agli atti relativi al chiarimento dell'età e ad una copia della tazkira, traduzione inclusa. Nella medesima occasione ha altresì domandato quali fossero stati i dati personali trasmessi per e da Stati terzi nell'ambito della procedura Dublino. E. Con decisione del 31 agosto 2018 la SEM, dopo aver qualificato la predetta richiesta quale domanda di modifica dei dati personali in SIMIC, la ha respinta confermando la data di nascita del 1° gennaio 2000 e trasmettendo al richiedente l'asilo copia della tazkira. L'interessato non ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). F. Il 28 settembre 2018 il richiedente l'asilo è stato sentito sui suoi motivi di fuga senza il rispetto delle formalità previste per i minori non accompagnati. In tale contesto egli ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese d'origine a seguito delle sequele di una relazione con una ragazza di etnia Pasthun, di nome C._______, non accettata dalla famiglia di quest'ultima, ed in particolare dal di lei padre, tale D._______. Proprio quest'ultimo, dopo che la figlia avrebbe abbandonato il domicilio per rifugiarsi da A._______, la avrebbe sequestrata con la complicità di un gruppo armato assieme al padre del richiedente l'asilo. C._______ sarebbe poi stata ritrovata morta, atto che il ricorrente imputa proprio a D._______ (cfr. atto A27, pag. 5 e seg.). G. Con decisione dell'8 ottobre 2018 (notificata il giorno medesimo; cfr. atto A32), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. H. Il 31 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame materiale della domanda; in subordine di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inesigibilità. Ha altresì presentato una domanda volta all'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia e protestato tasse, spese e ripetibili. Egli ha allegato la tazkira in orignale, di cui aveva già fatto pervenire una fotografia nel corso della procedura di prima istanza. I. Il 2 novembre 2018 il Tribunale ha accusato ricezione del gravame. J. Per mezzo di decisione incidentale del 25 giugno 2020, il Tribunale ha esentato l'insorgente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, invitandolo nel contempo a produrre una traduzione del mezzo di prova precitato, poi tempestivamente trasmessa dal medesimo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura è applicabile il diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il ricorrente ritiene che la SEM lo abbia a torto considerato maggiorenne. 3.1. Quando la questione della minore età è contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi; DTAF 2014/30) che se non ossequiate possono condurre all'annullamento della decisione ed alla retrocessione degli atti all'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). 3.2. 3.2.1. In casu, la SEM ha ritenuto che l'interessato non sia stato in misura di rendere verosimile la pretesa minore età. La fotografia della tazkira non sarebbe sufficiente a comprovare la sua età. Le allegazioni dell'insorgente quo alla possibilità di produrre in originale tale documento si esaurirebbero in delle giustificazioni stereotipate. Egli avrebbe d'altro canto reso dichiarazioni contraddittorie quanto ad i suoi rientri presso il villaggio natale oltre che vaghe a proposito del suo percorso scolastico, rispetto al quale non avrebbe fornito alcun riferimento temporale preciso. Avrebbe poi imputato tali carenze a dei non meglio precisati problemi mentali. D'altro canto, il richiedente asilo non sarebbe nemmeno stato in grado di inquadrare il momento del suo espatrio. In buona sostanza egli avrebbe collocato con precisione unicamente la sua data di nascita, salvo dichiarare di essersi basato sulle indicazioni contenute nella tazkira, laddove tale informazione però non figurerebbe. Nel narrato dell'insorgente vi sarebbero ulteriori molteplici contraddizioni a riguardo dell'abbandono del paese d'origine e della morte del padre. Per quanto non decisivo, il suo aspetto tradirebbe dipoi un'età ben maggiore. L'autorità di prima istanza fa infine presente di aver ribadito la propria posizione con una decisione formale in riscontro allo scritto del ricorrente del 27 agosto 2018; decisione che l'insorgente non avrebbe impugnato. 3.2.2. Nel proprio gravame, l'interessato non si confronta direttamente con le argomentazioni dell'autorità inferiore, limitandosi a rinviare alla tazkira, a questo punto prodotta in originale. Fa poi presente, in maniera del tutto generale, di aver problemi a ragionare circa riferimenti temporali. 3.3. Nelle procedure in materia d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Questo significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). 3.4. Ciò nondimeno, qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova. L'onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo, se l'interessato non riesce a rendere verosimile la pretesa minore età, egli sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 - 5.4). 3.5. Perché un determinato aspetto sia reso verosimile è necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 3.6. Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 e rif. citati). 3.7. 3.7.1. Per quanto concerne il caso in analisi, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha considerato maggiorenne l'insorgente non ritenendo opportuno istruire ulteriormente la questione. 3.7.2. Va invero in limine osservato che i metodi a suo tempo utilizzati per la determinazione medica dell'età, ossia il semplice esame osseo (radiografia della mano), ormai sostituito dall'approccio a tre pilastri, non permettevano di stabilire in modo attendibile se una persona avesse raggiunto o meno la maggiore età (cfr. sentenza DTAF 2019 I/6 consid. 5.6 e rif. citati). Con ciò, atteso che gli elementi a favore della medesima erano in specie già sufficienti ad emettere una pronuncia in cognizione di causa, non vi è era la necessità di ordinare un tale accertamento, che con ogni probabilità non avrebbe contribuito a chiarire ulteriormente i fatti giuridicamente rilevanti. 3.7.3. Occorre altresì constatare che sebbene la tazkira risulti essere il documento più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è pure da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla tazkira sono spesso incomplete e variano a seconda dell'addetto che le compila. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è infatti infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. In particolare, questo Tribunale ha già avuto modo di decretare che le indicazioni temporali relative alla data di nascita sono spesso riportate in modo difforme nella tazkira, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione. Con ciò, seppur senza una motivazione dettagliata tale mezzo di prova non possa essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non figura tra i dati trascritti (cfr. sentenza DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). 3.7.4. Nel caso in esame la takara prodotta dal ricorrente non indica una data di nascita ma si limita ad attestare, o meglio, riportare, in modo del tutto impreciso, che una persona con le generalità di A._______, sarebbe stato quindicenne nel 1395 (ossia nel periodo compreso tra il 21 marzo 2016 ed il 20 marzo 2017). La foto apposta su tale documento raffigura un fanciullo in età prepuberale. Così, quand'anche l'immagine possa essere in qualche modo riconducibile alla persona del ricorrente, essa non corrisponde ad ogni modo all'età cui è fatto riferimento nel documento. Con ciò, non si può partire dall'assunto che il mezzo di prova attesti la minore età dell'insorgente al momento dell'audizione sui motivi d'asilo o che corrobori la versione da lui fornita. Per dirimere la questione è dunque necessario basarsi sulle allegazioni rilasciate in corso di procedura dal richiedente l'asilo. 3.7.5. Ebbene, già quanto asserito a proposito del precitato documento risulta inconcludente, atteso che il ricorrente ha a torto affermato di conoscere la sua data di nascita precisa in quanto la stessa figurerebbe nella tazkira, cosa che, come esposto sopra, non corrisponde alla realtà dei fatti (cfr. atto A10, pag. 3). Dipoi, nel corso dell'audizione sulle generalità l'interessato non è stato in misura di illustrare il proprio percorso scolastico fornendo date a supporto, tantomeno rispetto all'abbandono della scuola, imputando le carenze a presunti e non meglio precisati problemi mentali e mnemonici (cfr. atto A10, pag. 11) non sorretti però da alcuna documentazione medica. Anche rispetto alle sue relazioni famigliari, le informazioni fornite non danno l'impressione di essere sufficientemente concrete. In un primo momento, l'insorgente ha infatti asserito che il fratello E._______, maggiore di lui, avrebbe avuto tredici anni. Chiamato a spiegare l'incompatibilità con l'età da lui dichiarata, egli ha quindi ritrattato affermando di essere lui il più anziano (cfr. atto A10, pag. 6). Per non tacere della totale incapacità a collocare con precisione l'abbandono del domicilio ch'egli stima grossolanamente ed in modo apparentemente contradditorio in "circa due mesi fa, sei settimane" o alternativamente "quattro o cinque settimane [che sto viaggiando]" (cfr. atto A10, pag. 4 - 5). Riassumendo dunque, l'interessato, non ha saputo provvedere alcuna indicazione temporale precisa ad eccezione della sua data di nascita, che egli ha però ancorato a fondamenti inesistenti. 3.7.6. Conto tenuto delle sembianze stesse del richiedente, che per quanto non decisive, non appaiono d'acchito quelle di un minore e del fatto che nemmeno il rappresentante delle opere assistenziali presente all'audizione sui motivi d'asilo svoltasi a poche settimane di distanza abbia sottolineato la necessità di rispettare le formalità previste per i minori non accompagnati (cfr. D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.10.5; D-1589/2019 del 14 maggio 2019 consid. 4.4), il quadro che si delinea lascia trasparire forti perplessità quanto alla minore età dichiarata. Nonostante il diritto di essere sentito concesso successivamente al ricorrente sulla questione, egli non ha dissipato i dubbi in presenza giustificandosi solamente in base al suo difficile vissuto (cfr. atto A12) 3.7.7. Non del tutto privo di valenza appare d'altro canto il fatto che a fronte di una pregressa decisione formale sulla mutazione dei dati in SIMIC che negava incidentalmente la minore età del ricorrente (cfr. atto A24) l'interessato non abbia voluto fare uso della sua facoltà di impugnarla lasciando decorrere infruttuoso il termine previsto. Certo, la questione, laddove da intendersi quale censura in merito alla valutazione dell'età svolta in sede di prima istanza e non come richiesta di modifica dei dati in SIMIC, è pienamente ricevibile da questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale D-5943/2018 del 2 aprile 2020 consid. 5). Resta però il fatto che in un contesto di scarsezza di elementi ponderabili, la mancata impugnazione del suddetto provvedimento non contribuisca certo ad avvalorare la tesi del ricorrente. 3.7.8. Nel complesso il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione e ciò conto anche tenuto delle peculiarità del caso in esame. 4. 4.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. 4.2. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi; supra consid. 3.5). 5. 5.1. Nel caso in narrativa, l'autorità inferiore ha considerato integralmente inverosimile il racconto dell'insorgente. Questi avrebbe invero reso dichiarazioni estremamente stereotipate, prive di riferimenti temporali e di dettagli basilari. Sarebbe stato del tutto vago in merito al comportamento tenuto dai suoi stessi aggressori proponendo oltretutto tre diverse versioni quanto all'iniziativa di mandare il cugino a casa dell'amante. L'insorgente sarebbe altresì incorso in alcune gravi contraddizioni quali il fatto di avere o meno incontrato di persona il padre di C._______ ed il tempo trascorso con la medesima dopo la fuga dal domicilio. Sarebbe d'altro canto illogico che l'interessato non abbia denunciato il suo persecutore prima di espatriare nonostante la gravità dei fatti come pure ch'egli si sia rifugiato per diversi giorni presso una parente stretta. Più genericamente, l'atteggiamento superficiale del ricorrente mal si sposerebbe con degli eventi a tal punto tragici da aver sconvolto la sua vita. 5.2. Con ricorso, l'insorgente pone l'accento su delle presunte difficoltà personali quanto alla descrizione della successione cronologica degli eventi, problematica peraltro sottolineata anche dal rapporto del rappresentante delle opere assistenziali. Egli fornisce quindi l'esempio riguardante la ricerca di informazioni sulla sua ragazza, specificando di aver inviato il cugino al suo domicilio solo dopo due o tre giorni di infruttuosi tentativi di contattarla. Il ricorrente sottolinea quindi che le minacce sarebbero state due, la prima appresa dalla stessa C._______ e la seconda costituita da un'irruzione al suo domicilio. Egli avanza altresì l'ipotesi secondo la quale il suo modo di intendere il termine minaccia avrebbe causato un equivoco rispetto al fatto di aver incontrato direttamente D._______. Non sussisterebbe dipoi alcuna contraddizione per quanto concerne il numero di notti trascorse da C._______ presso di lui dopo la fuga, dal momento che l'insorgente avrebbe sempre affermato trattarsi di una sola. Di illogicità nel suo comportamento non ne sarebbero recensibili, vista la notorietà del fatto che le autorità non interverrebbero in casi del genere e che la madre gli avrebbe detto che se ne sarebbe occupata in sua vece. La residenza della zia sarebbe d'altronde stata sconosciuta ai persecutori. Da ultimo, egli avanza che non vi sarebbe stato il tempo per pianificare una fuga pregressa con C._______.

6. Ora, è indubbio che la versione addotta dall'insorgente contenga degli indicatori di inverosimiglianza. Paradigmatici di ciò sono gli elementi contraddittori di cui è cosparso il resoconto da lui fornito. Così, salta agli occhi come in un primo momento l'insorgente abbia affermato di essere stato minacciato direttamente dal padre di C._______, il quale, nel momento in cui ne avrebbe chiesto la figlia in dote si sarebbe rivolto a lui inveendo "la prossima volta vi uccido tutti e due" (cfr. atto A10, pag. 9) allorché nella successiva audizione egli si è smentito implicitamente ma in modo clamoroso asserendo di non aver mai incontrato di persona il di lei genitore (cfr. atto A27, pag. 7). Poco conta a tal riguardo che le minacce si siano estese su due differenti episodi o il modo di intendere tale concetto. Le affermazioni permangono incongruenti a prescindere da tali sfumature. Altresì interlocutorie sono le contraddizioni circa le notti trascorse da C._______ presso il suo domicilio dopo la fuga da casa, che il ricorrente ha quantificato in due (cfr. atto A27, pag. 8), cosa che risulta però in manifesta incompatibilità con la successiva affermazione secondo la quale il giorno successivo al suo arrivo, ella sarebbe già stata prelevata dal padre (cfr. atto A25, pag.12). Difficile credere che il ricorrente si sia semplicemente espresso male su di un aspetto così centrale come avanzato dopo essere stato messo al corrente dell'illogicità. Ciò a maggior ragione visto ch'egli ha inizialmente testualmente asserito che "dopo due notti è arrivato suo padre ed è successo quell'episodio" dissipando de facto ogni dubbio quanto all'esistenza di due versioni incoerenti e non certo imputabili ad una semplice svista (cfr. atto A27, pag. 8). Nello stesso senso, le dichiarazioni a riguardo dell'iniziativa di inviare il cugino a mediare la situazione sono tutt'altro che lineari, avendo il ricorrente affermato di aver pensato a tale possibilità dopo uno, due o tre giorni dal sequestro (cfr. atto A27, pag. 9). D'altro canto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto fortemente stereotipato il racconto dell'interessato. Innanzitutto nel resoconto difetta qualsiasi riferimento temporale concludente, e ciò sia secondo il calendario solare che secondo quello gregoriano, cosa che risulta ingiustificata visto il grado di scolarizzazione dell'insorgente (cfr. infra consid. 11.4). In questo senso, il richiedente l'asilo non ha saputo nemmeno indicare quando sarebbe iniziata la pretesa relazione con C._______ (cfr. atto A27, pag. 6) né il momento in cui ne avrebbe chiesto la mano al padre (cfr. atto A27, pag. 7), entrambi episodi ingeneranti il timore di persecuzione che avrebbe segnato la sua stessa esistenza. Del tutto incollocabile è altresì la fuga di C._______ dal domicilio ed il successivo sequestro ad opera del padre (cfr. atto A27, pag. 8), avvenimento quest'ultimo, rispetto al quale il ricorrente nemmeno è stato in misura di quantificare il numero delle persone armate che accompagnavano D._______ (cfr. atto A27, pag. 9). Sempre in relazione a tale episodio è alquanto sorprendente ch'egli, nonostante le puntuali domande dell'auditore, non sia minimamente riuscito a definire se gli accompagnatori fossero o meno Talebani, la tipologia di armi di cui erano muniti e la durata della loro permanenza presso il domicilio (cfr. atto A27, pag. 9). Anche considerando che l'insorgente fosse in quel preciso momento assente, avendo appreso i contorni della vicenda dalla madre, il quadro che si delinea permane del tutto scarno e tradisce un sensibile ed ingiustificato impedimento nel rendere conto di aspetti banali ed a riguardo dei quali è lecito attendersi ch'egli si fosse prontamente informato. Per non dire della sua scontata reazione alla notizia, limitata all'ovvietà di una preoccupazione che si sarebbe esaurita nel tentativo infruttuoso di contattare telefonicamente la ragazza (cfr. atto A27, pag. 9). In definitiva, il ricorrente non risulta dunque aver provato o reso verosimile le pretese vicissitudini causate dalla mancata accettazione della sua relazione con una giovane, come pure l'esistenza stessa di tale rapporto. Egli è caduto in contraddizione su diversi aspetti della vicenda non riuscendo d'altro canto a sostanziarne i dettagli.

7. La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo e della qualità di rifugiato va conseguentemente respinto.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

9. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 10. 10.1. Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha ritenuto adempiuti i presupposti di legge per rinvio del ricorrente a Kabul. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo andrebbe considerata ragionevolmente esigibile. L'interessato adempirebbe infatti alle circostanze personali favorevoli prescritte dalla giurisprudenza. 10.2. In sede ricorsuale, l'insorgente avversa tale valutazione. A suo dire, una sua reinstallazione nella capitale risulterebbe irrealistica conte tenuto della sua minore età e della fragilità della sua rete famigliare. Egli non avrebbe infatti più avuto notizie del padre allorché la madre risulterebbe disoccupata. 11. 11.1. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2). 11.2. Nel caso in disamina il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Altresì, la situazione generale sotto il profilo del rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come generalmente inammissibile (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1032/2020 del 9 aprile 2020 consid. 7.2.2). 11.3. Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 12. 12.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 12.3. Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Dal punto di vista umanitario, la situazione nelle aree rurali è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, in particolare consid. 7.6). Anche nella capitale sia la situazione securitaria che quella umanitaria, in particolare a seguito dell'arrivo di un alto numero di rifugiati interni, si sono sensibilmente aggravate (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8). 12.4. Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento verso Kabul va di principio ritenuta inesigibile, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme di circostanze personali favorevoli in forza delle quali vi sia eccezionalmente da concludere per l'esigibilità (giovane età; dell'assenza di prole; buone condizioni di salute; esistenza di una solida rete di rapporti sociali; possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco; cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7). 12.5. Ebbene, nel caso in esame proprio siffatti fattori favorevoli risultano inequivocabilmente riuniti. Tralasciando la questione già risolta della minore età, si osservi come il ricorrente abbia vissuto dall'infanzia e sino all'espatrio nella capitale, e meglio, a F._______, quartiere commerciale del centro città nei pressi della sede delle autorità municipali, del palazzo presidenziale ed del lussuoso Kabul Serena Hotel ( https://www.pajhwok.com/en/2011/07/21/kabul-residents-unhappy-park-closure > consultato il 28.07.2020). Nel corso del suo soggiorno egli ha frequentato per oltre dieci anni la poco distante scuola Amani, ossia quello che a suo tempo era uno degli istituti migliori del paese (cfr. cons-ultato il 24 luglio 2020). Già su questi presupposti, si può dedurre un quadro pregresso non particolarmente svantaggiato e che lascia presupporre una certa di stabilità. A ciò si aggiunge che la pretesa irreperibilità del padre, laddove riconducibile al sequestro da parte di D._______, rientra tra le circostanze già giudicate inverosimili da questo Tribunale (cfr. supra consid. 6). A prescindere da ciò, il ricorrente ha elencato diversi famigliari risiedenti a Kabul, ossia la madre, i due fratelli, la zia materna con il rispettivo coniuge nonché un'ulteriore zia paterna che risiederebbe con il marito in una casa di proprietà. Come rettamente segnalato dall'autorità inferiore, si può inoltre partire dall'assunto che alla luce del percorso scolastico dell'insorgente, egli si sia potuto costruire una rete sociale che vada oltre i soli membri della sua famiglia. Non vi sono pertanto dubbi quanto al fatto che il ricorrente, i cui famigliari sono peraltro stati in misura di finanziare il suo viaggio alla volta dell'Europa (cfr. atto A27, pag. 8), abbia la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio a Kabul. Del resto egli è giovane, non ha persone dipendenti a carico e gode di buona salute. 12.6. Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

13. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). Usando della necessaria diligenza, l'insorgente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

14. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF). Tuttavia, a norma dell'art. 6 lett. b TS-TAF, le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. In specie non si prelevano spese processuali.

16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: