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D-6216/2018

D-6216/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-10 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessata cittadina eritrea proveniente da D.______ (suddivisione amministrativa del Debub) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 28 dicembre 2017 pretendendosi minorenne (cfr. atto A1). B. Il 3 gennaio 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha incaricato il servizio di radiologia dell'ente ospedaliero cantonale dell'allestimento di un esame osseo della mano della richiedente l'asilo. C. Il referto del 4 gennaio 2018 ha dato quale risultato un'età ossea secondo le tabelle di Greulich e Pyle corrispondente a 18 anni con variabilità individuale superiore ai due anni (cfr. atto A10). D. Il 10 gennaio 2018, l'autorità inferiore ha rilevato le generalità della richiedente asilo. L'insorgente ha ribadito la sua minore età dichiarando di essere nata il 15 ottobre 2001. Sul finire del colloquio la SEM la ha tuttavia informata che la avrebbe considerata maggiorenne in quanto vi sarebbero stati dubbi sull'età allegata (cfr. atto A13). E. Il 4 settembre 2018 la richiedente l'asilo è stata sentita sui suoi motivi di fuga senza il rispetto delle formalità previste per i minori non accompagnati. In tale contesto ella ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese d'origine per timore di dover approdare al servizio militare, da che il prematuro abbandono della scuola. L'interessata ha altresì affermato che la madre le avrebbe voluto imporre un matrimonio organizzato, da lei non accettato, cosa che avrebbe incrinato il loro rapporto (cfr. atto A24). In tale ambito ella ha prodotto una fotocopia del certificato di battesimo indicante come data di nascita il 15 ottobre 2001 (cfr. atto A25). F. Con decisione del 27 settembre 2018 (notificata il 1° ottobre), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. G. Il 31 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali), l'interessata è insorta contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni; in via ancor più subordinata di essere ammessa provvisoriamente in Svizzera. Ha altresì presentato una domanda volta all'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia e protestato tasse, spese e ripetibili. H. Con decisione incidentale del 16 novembre 2018, il Tribunale ha esentato l'insorgente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali invitando nel contempo l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso. I. Il 30 novembre 2018 la SEM ha presentato le proprie considerazioni sull'allegato ricorsuale, proponendone la reiezione. Le stesse sono poi state trasmesse all'insorgente per conoscenza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 La ricorrente ritiene che la SEM la abbia a torto considerata maggiorenne.

E. 3.1 Quando la questione della minore età dell'interessato è contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi; DTAF 2014/30), che se non ossequiate impongono la retrocessione degli atti all'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 3.3).

E. 3.2.1 In casu, la SEM ha ritenuto che l'interessata non sia stata in misura di rendere verosimile la pretesa minore età. Ella avrebbe reso dichiarazioni incoerenti, affermando inizialmente di essere nata il (...) e successivamente il (...). Poco dopo, alla richiesta di specificare quale fosse la sua età effettiva, avrebbe risposto di avere diciassette anni, cosa incompatibile con la data di nascita poc'anzi indicata. Oltre a ciò, le allegazioni inerenti il suo percorso di vita si sarebbero rivelate vaghe ed approssimative non essendo stata in misura di collocare con precisione la sua età all'inizio della scuola, rispetto alla quale l'insorgente si sarebbe determinata con l'espressione "forse all'età di 8 anni". Allo stesso modo, la ricorrente non avrebbe saputo indicare con certezza se al momento dell'espatrio, avvenuto il quarto mese del 2016, ella avesse già compiuto i quindici anni. Anche le dichiarazioni in merito ai famigliari si sarebbero rivelate imprecise. In particolare avendo dichiarato che il fratello aveva 18 anni, la differenza di età avrebbe dovuto essere di almeno due anni e non meno di due come da lei asserito.

E. 3.2.2 Nel proprio gravame, l'interessata sottolinea come, alla luce delle spiegazioni fornite in corso di procedura, sarebbe maggiormente verosimile ritenerla maggiorenne. Ella ha infatti spiegato di aver inizialmente fornito la data del (...) in quanto non avrebbe ricordato quella esatta e di aver menzionato l'età di diciassette anni poiché li avrebbe compiuti quell'anno. La richiedente asilo avrebbe d'altro canto prodotto anche una copia dell'atto di battesimo da cui emergerebbe la data da lei stessa dichiarata, e meglio, il (...). Anche la rappresentante delle opere assistenziali presente all'audizione avrebbe del resto rimarcato che per aspetto fisico ed attitudine, ella sarebbe apparsa molto giovane. D'altra parte, la radiografia del polso non sarebbe un metodo scientificamente corretto per determinare l'età anagrafica.

E. 3.3 Ora, nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9).

E. 3.4 Ciò nondimeno, qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova. L'onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo, se l'interessato non riesce a rendere verosimile la pretesa minore età, egli sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo considerato maggiorenne (cfr. sentenzaD-6598/2019 consid. 5.1 - 5.4).

E. 3.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 3.6 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.5 e rif. citati).

E. 3.7 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri, cui si fa capo attualmente, prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. L'esame osseo (radiografia della mano), utilizzato singolarmente in precedenza quale metodo standard per orientarsi sull'età dei richiedenti, viene tutt'ora regolarmente impiegato per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.6 e rif. citati).

E. 3.8 La giurisprudenza precedente alla modifica di prassi quanto ai metodi utilizzati per la determinazione dell'età ha del resto già avuto modo di precisare che una deviazione standard tra l'età effettiva e quella risultante dall'esame osseo compresa tra i due anni e mezzo ed i tre anni sia da considerarsi nella norma. In una tale costellazione, non è possibile dedurre che l'età dichiarata sia fittizia (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 16 consid. 2.3, 2000 n. 19, sentenza del Tribunale D-1589/2019 del 14 maggio 2019 consid. 4.2).

E. 3.9.1 Tornando al caso in disamina, è indubbio che facendo riferimento alla data di nascita dichiarata del (...) e conto tenuto che il referto radiologico data del 4 gennaio 2018, la deviazione standard è inferiore ai due anni. Su tali presupposti, lo stesso è incontestabilmente insufficiente a certificare la maggiore età e vista la scarsa ampiezza della forbice temporale può altresì ritenersi privo di valore probatorio (cfr. sentenze del Tribunale E-1139/2017 del 17 marzo 2017 consid. 2.2.1, E-4497/2015 del 23 settembre 2015 consid. 2.5.1).

E. 3.9.2 Allo stesso modo, anche la fotocopia del certificato di battesimo versata agli atti non è in alcun modo decisiva. In primo luogo non si tratta di un documento d'identità e come tale non attesta le generalità della richiedente (cfr. sentenza D-1589/2019 consid. 4.6), e questo a maggior ragione visto che è stato prodotto in copia. Inoltre, il fatto che sia stato compilato a mano e che non sia possibile verificarne la data di allestimento non permette di escludere che il medesimo rientri nel novero dei documenti di compiacenza. Da rilevare come la data di nascita in esso presente collimi però con quanto dichiarato dall'interessata.

E. 3.9.3 In assenza di ulteriori elementi concludenti, in specie è dunque sulla base delle allegazioni dell'insorgente che occorre fondarsi per determinare se la richiedente l'asilo abbia o meno reso verosimile la propria minore età. Ebbene, proprio a tal riguardo, le valutazioni dell'autorità inferiore non convincono appieno il Tribunale. In primo luogo non si può a giusto titolo parlare di contraddizioni nell'esposto dell'interessata. Ella, al momento della compilazione del questionario sui dati personali, ha effettivamente indicato il (...). Durante il rilevamento delle generalità, la richiedente l'asilo ha però subitamente e spontaneamente informato l'auditore di aver richiesto alla madre di comunicarle la sua data di nascita precisa, che sarebbe stata il (...). In detto contesto ha altresì precisato di essersi informata al riguardo in quanto alcune amiche le avrebbero consigliato di fornire alle autorità la data esatta. La spiegazione, conto tenuto che non è inconcepibile che la ricorrente non conoscesse la sua data di nascita precisa (si veda, a titolo meramente esemplificativo, una fattispecie affrontata da un tribunale inglese e nel quale un richiedente l'asilo, che affermava non conoscere inizialmente la sua data di nascita, avendola successivamente appresa dai famigliari, è stato creduto dal giudice inglese; cfr. England and Wales High Court [Administrative Court] [2016] EWHC 2087 [Admin], n.marg. 76, reperibile all'indirizzo https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2016/2087.html ) pare quantomeno plausibile, di modo che, il solo fatto di aver precedentemente dichiarato di essere nata il (...) non costituisce un indicatore d'inverosimiglianza decisivo. Nemmeno il fatto di aver inizialmente affermato di avere 17 anni pare privare di coerenza quanto addotto, atteso che l'insorgente si è subitamente corretta precisando ch'ella intendesse dire di trovarsi nell'anno in cui si apprestava a compiere 17 anni, mentre la sua età anagrafica sarebbe stata, conformemente alla data di nascita dichiarata, di 16 anni e tre mesi, affermazione quest'ultima, in larga parte corretta.

E. 3.9.4 D'altro canto, ammettere, come lo pretende l'autorità intimata, che l'assenza di verosimiglianza sia deducibile dal fatto che la ricorrente non sia stata in misura di indicare con certezza l'anno in cui avrebbe iniziato il suo percorso scolastico e la sua età in tale frangente, pare troppo esigente, atteso che ciò è avvenuto allorquando questa era molto giovane. L'insorgente ha infatti affermato di non ricordare con precisione che anno fosse, ma ha altresì addotto ch'ella avrebbe dovuto avere all'incirca 8 anni all'epoca. Come lo si evince dal verbale, l'assenza di certezza quanto al compimento dei 15 anni al momento dell'espatrio può a sua volta iscriversi in un contesto apparentabile, posto ch'ella nemmeno si è dimostrata sicura nel collocare tale evento. Dipoi, mal si comprende la tesi della SEM circa il fatto che, avendo avuto il fratello 18 anni, la differenza di età avrebbe dovuto essere di almeno due anni. Viene infatti da sé che una persona di 16 anni, qualora li abbia già compiuti da qualche mese come nel caso dell'interessata, possa avvalersi di una differenza di età inferiore ai due anni rispetto a colui che ha appena raggiunto la maggiore età. Con ciò, in assenza di indicazioni precise sull'età del fratello - che l'interessata si è accontentata a circoscrivere in "circa 18 anni" - il ragionamento della SEM non è dunque solo privo di valenza nell'analisi della verosimiglianza, ma anche logicamente errato. Ancora, il fatto che la richiedente l'asilo non sia stata in misura di indicare con precisione l'età della sorella è d'acchito senza attinenza rispetto all'aspetto litigioso, dimostrando semmai un generale disinteressamento per la questione dell'età nel suo contesto famigliare, cosa che può tuttalpiù avvalorare e non inficiare la sua versione dei fatti.

E. 3.9.5 Oltremodo, v'è da riscontrare che la rappresentante delle opere assistenziali presente all'audizione sui motivi d'asilo svoltasi a diversi mesi di distanza dal rilevamento delle generalità, ha fatto presente per iscritto quanto segue: "[s]ia l'aspetto fisico che l'attitudine della richiedente asilo portano a pensare che quest'ultima sia molto giovane. Vista inoltre la fotocopia del certificato di battesimo consegnato all'inizio dell'audizione in cui la data di nascita risulta essere il (...), stessa data dichiarata dalla richiedente l'asilo nella precedente audizione, considero che la richiedente sia probabilmente minorenne e che abbia dunque il diritto di essere accompagnata da una persona di fiducia". Ciò nonostante, la SEM nemmeno si è confrontata con tali considerazioni nella propria decisione. Anche se non è possibile attribuire un peso decisivo all'impressione visiva in relazione a una stima dell'età, il commento corrispondente doveva comunque essere incluso nella valutazione complessiva della verosimiglianza, specialmente laddove parte degli elementi affrontati a margine risultavano privi di concludenza (cfr. in questo senso sentenza D-1589/2019 consid. 4.4).

E. 3.10 Visto quanto precede le dichiarazioni della ricorrente, il suo aspetto, la sua attitudine, il certificato di battesimo ed i risultati dell'esame osseo non lasciano trasparire elementi contrari alla minore età rivendicata. Tenendo conto del fatto che dalla decisione impugnata non si può dedurre alcun argomento sostanziale che propenda per la maggiore età, gli elementi a favore della minore età della ricorrente appaiono predominanti. Si può quindi presumere con probabilità preponderante che la richiedente asilo risultasse minorenne al momento dell'audizione del 4 settembre 2018.

E. 3.11 Pertanto è a torto che all'insorgente non sono state accordate le garanzie procedurali previste per i minori non accompagnati. Essa avrebbe dovuto beneficiare del sostegno di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi al momento dell'audizione sui motivi d'asilo. La sua età avrebbe dovuto essere considerata anche nella valutazione di merito, segnatamente in quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 69 cpv. 4 LStrI, sentenza del Tribunale D-2505/2018 del 13 giugno 2018).

E. 4 Alla luce di quanto precede il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 27 settembre 2018 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione. Su tali presupposti non vi è necessità di affrontare le restanti censure ricorsuali.

E. 5.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).

E. 5.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 650.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 6 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 settembre 2018 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. La SEM rifonderà alla ricorrente CHF 650.- a titolo di indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6216/2018 Sentenza del 10 luglio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Mia Fuchs, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), aliasB._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), Eritrea, patrocinata dal lic. iur. Mario Amato, Consultorio giuridico di SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 settembre 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessata cittadina eritrea proveniente da D.______ (suddivisione amministrativa del Debub) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 28 dicembre 2017 pretendendosi minorenne (cfr. atto A1). B. Il 3 gennaio 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha incaricato il servizio di radiologia dell'ente ospedaliero cantonale dell'allestimento di un esame osseo della mano della richiedente l'asilo. C. Il referto del 4 gennaio 2018 ha dato quale risultato un'età ossea secondo le tabelle di Greulich e Pyle corrispondente a 18 anni con variabilità individuale superiore ai due anni (cfr. atto A10). D. Il 10 gennaio 2018, l'autorità inferiore ha rilevato le generalità della richiedente asilo. L'insorgente ha ribadito la sua minore età dichiarando di essere nata il 15 ottobre 2001. Sul finire del colloquio la SEM la ha tuttavia informata che la avrebbe considerata maggiorenne in quanto vi sarebbero stati dubbi sull'età allegata (cfr. atto A13). E. Il 4 settembre 2018 la richiedente l'asilo è stata sentita sui suoi motivi di fuga senza il rispetto delle formalità previste per i minori non accompagnati. In tale contesto ella ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese d'origine per timore di dover approdare al servizio militare, da che il prematuro abbandono della scuola. L'interessata ha altresì affermato che la madre le avrebbe voluto imporre un matrimonio organizzato, da lei non accettato, cosa che avrebbe incrinato il loro rapporto (cfr. atto A24). In tale ambito ella ha prodotto una fotocopia del certificato di battesimo indicante come data di nascita il 15 ottobre 2001 (cfr. atto A25). F. Con decisione del 27 settembre 2018 (notificata il 1° ottobre), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. G. Il 31 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali), l'interessata è insorta contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni; in via ancor più subordinata di essere ammessa provvisoriamente in Svizzera. Ha altresì presentato una domanda volta all'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia e protestato tasse, spese e ripetibili. H. Con decisione incidentale del 16 novembre 2018, il Tribunale ha esentato l'insorgente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali invitando nel contempo l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso. I. Il 30 novembre 2018 la SEM ha presentato le proprie considerazioni sull'allegato ricorsuale, proponendone la reiezione. Le stesse sono poi state trasmesse all'insorgente per conoscenza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. La ricorrente ritiene che la SEM la abbia a torto considerata maggiorenne. 3.1 Quando la questione della minore età dell'interessato è contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi; DTAF 2014/30), che se non ossequiate impongono la retrocessione degli atti all'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 3.3). 3.2 3.2.1 In casu, la SEM ha ritenuto che l'interessata non sia stata in misura di rendere verosimile la pretesa minore età. Ella avrebbe reso dichiarazioni incoerenti, affermando inizialmente di essere nata il (...) e successivamente il (...). Poco dopo, alla richiesta di specificare quale fosse la sua età effettiva, avrebbe risposto di avere diciassette anni, cosa incompatibile con la data di nascita poc'anzi indicata. Oltre a ciò, le allegazioni inerenti il suo percorso di vita si sarebbero rivelate vaghe ed approssimative non essendo stata in misura di collocare con precisione la sua età all'inizio della scuola, rispetto alla quale l'insorgente si sarebbe determinata con l'espressione "forse all'età di 8 anni". Allo stesso modo, la ricorrente non avrebbe saputo indicare con certezza se al momento dell'espatrio, avvenuto il quarto mese del 2016, ella avesse già compiuto i quindici anni. Anche le dichiarazioni in merito ai famigliari si sarebbero rivelate imprecise. In particolare avendo dichiarato che il fratello aveva 18 anni, la differenza di età avrebbe dovuto essere di almeno due anni e non meno di due come da lei asserito. 3.2.2 Nel proprio gravame, l'interessata sottolinea come, alla luce delle spiegazioni fornite in corso di procedura, sarebbe maggiormente verosimile ritenerla maggiorenne. Ella ha infatti spiegato di aver inizialmente fornito la data del (...) in quanto non avrebbe ricordato quella esatta e di aver menzionato l'età di diciassette anni poiché li avrebbe compiuti quell'anno. La richiedente asilo avrebbe d'altro canto prodotto anche una copia dell'atto di battesimo da cui emergerebbe la data da lei stessa dichiarata, e meglio, il (...). Anche la rappresentante delle opere assistenziali presente all'audizione avrebbe del resto rimarcato che per aspetto fisico ed attitudine, ella sarebbe apparsa molto giovane. D'altra parte, la radiografia del polso non sarebbe un metodo scientificamente corretto per determinare l'età anagrafica. 3.3 Ora, nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). 3.4 Ciò nondimeno, qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova. L'onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo, se l'interessato non riesce a rendere verosimile la pretesa minore età, egli sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo considerato maggiorenne (cfr. sentenzaD-6598/2019 consid. 5.1 - 5.4). 3.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 3.6 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.5 e rif. citati). 3.7 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri, cui si fa capo attualmente, prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. L'esame osseo (radiografia della mano), utilizzato singolarmente in precedenza quale metodo standard per orientarsi sull'età dei richiedenti, viene tutt'ora regolarmente impiegato per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.6 e rif. citati). 3.8 La giurisprudenza precedente alla modifica di prassi quanto ai metodi utilizzati per la determinazione dell'età ha del resto già avuto modo di precisare che una deviazione standard tra l'età effettiva e quella risultante dall'esame osseo compresa tra i due anni e mezzo ed i tre anni sia da considerarsi nella norma. In una tale costellazione, non è possibile dedurre che l'età dichiarata sia fittizia (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 16 consid. 2.3, 2000 n. 19, sentenza del Tribunale D-1589/2019 del 14 maggio 2019 consid. 4.2). 3.9 3.9.1 Tornando al caso in disamina, è indubbio che facendo riferimento alla data di nascita dichiarata del (...) e conto tenuto che il referto radiologico data del 4 gennaio 2018, la deviazione standard è inferiore ai due anni. Su tali presupposti, lo stesso è incontestabilmente insufficiente a certificare la maggiore età e vista la scarsa ampiezza della forbice temporale può altresì ritenersi privo di valore probatorio (cfr. sentenze del Tribunale E-1139/2017 del 17 marzo 2017 consid. 2.2.1, E-4497/2015 del 23 settembre 2015 consid. 2.5.1). 3.9.2 Allo stesso modo, anche la fotocopia del certificato di battesimo versata agli atti non è in alcun modo decisiva. In primo luogo non si tratta di un documento d'identità e come tale non attesta le generalità della richiedente (cfr. sentenza D-1589/2019 consid. 4.6), e questo a maggior ragione visto che è stato prodotto in copia. Inoltre, il fatto che sia stato compilato a mano e che non sia possibile verificarne la data di allestimento non permette di escludere che il medesimo rientri nel novero dei documenti di compiacenza. Da rilevare come la data di nascita in esso presente collimi però con quanto dichiarato dall'interessata. 3.9.3 In assenza di ulteriori elementi concludenti, in specie è dunque sulla base delle allegazioni dell'insorgente che occorre fondarsi per determinare se la richiedente l'asilo abbia o meno reso verosimile la propria minore età. Ebbene, proprio a tal riguardo, le valutazioni dell'autorità inferiore non convincono appieno il Tribunale. In primo luogo non si può a giusto titolo parlare di contraddizioni nell'esposto dell'interessata. Ella, al momento della compilazione del questionario sui dati personali, ha effettivamente indicato il (...). Durante il rilevamento delle generalità, la richiedente l'asilo ha però subitamente e spontaneamente informato l'auditore di aver richiesto alla madre di comunicarle la sua data di nascita precisa, che sarebbe stata il (...). In detto contesto ha altresì precisato di essersi informata al riguardo in quanto alcune amiche le avrebbero consigliato di fornire alle autorità la data esatta. La spiegazione, conto tenuto che non è inconcepibile che la ricorrente non conoscesse la sua data di nascita precisa (si veda, a titolo meramente esemplificativo, una fattispecie affrontata da un tribunale inglese e nel quale un richiedente l'asilo, che affermava non conoscere inizialmente la sua data di nascita, avendola successivamente appresa dai famigliari, è stato creduto dal giudice inglese; cfr. England and Wales High Court [Administrative Court] [2016] EWHC 2087 [Admin], n.marg. 76, reperibile all'indirizzo https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2016/2087.html ) pare quantomeno plausibile, di modo che, il solo fatto di aver precedentemente dichiarato di essere nata il (...) non costituisce un indicatore d'inverosimiglianza decisivo. Nemmeno il fatto di aver inizialmente affermato di avere 17 anni pare privare di coerenza quanto addotto, atteso che l'insorgente si è subitamente corretta precisando ch'ella intendesse dire di trovarsi nell'anno in cui si apprestava a compiere 17 anni, mentre la sua età anagrafica sarebbe stata, conformemente alla data di nascita dichiarata, di 16 anni e tre mesi, affermazione quest'ultima, in larga parte corretta. 3.9.4 D'altro canto, ammettere, come lo pretende l'autorità intimata, che l'assenza di verosimiglianza sia deducibile dal fatto che la ricorrente non sia stata in misura di indicare con certezza l'anno in cui avrebbe iniziato il suo percorso scolastico e la sua età in tale frangente, pare troppo esigente, atteso che ciò è avvenuto allorquando questa era molto giovane. L'insorgente ha infatti affermato di non ricordare con precisione che anno fosse, ma ha altresì addotto ch'ella avrebbe dovuto avere all'incirca 8 anni all'epoca. Come lo si evince dal verbale, l'assenza di certezza quanto al compimento dei 15 anni al momento dell'espatrio può a sua volta iscriversi in un contesto apparentabile, posto ch'ella nemmeno si è dimostrata sicura nel collocare tale evento. Dipoi, mal si comprende la tesi della SEM circa il fatto che, avendo avuto il fratello 18 anni, la differenza di età avrebbe dovuto essere di almeno due anni. Viene infatti da sé che una persona di 16 anni, qualora li abbia già compiuti da qualche mese come nel caso dell'interessata, possa avvalersi di una differenza di età inferiore ai due anni rispetto a colui che ha appena raggiunto la maggiore età. Con ciò, in assenza di indicazioni precise sull'età del fratello - che l'interessata si è accontentata a circoscrivere in "circa 18 anni" - il ragionamento della SEM non è dunque solo privo di valenza nell'analisi della verosimiglianza, ma anche logicamente errato. Ancora, il fatto che la richiedente l'asilo non sia stata in misura di indicare con precisione l'età della sorella è d'acchito senza attinenza rispetto all'aspetto litigioso, dimostrando semmai un generale disinteressamento per la questione dell'età nel suo contesto famigliare, cosa che può tuttalpiù avvalorare e non inficiare la sua versione dei fatti. 3.9.5 Oltremodo, v'è da riscontrare che la rappresentante delle opere assistenziali presente all'audizione sui motivi d'asilo svoltasi a diversi mesi di distanza dal rilevamento delle generalità, ha fatto presente per iscritto quanto segue: "[s]ia l'aspetto fisico che l'attitudine della richiedente asilo portano a pensare che quest'ultima sia molto giovane. Vista inoltre la fotocopia del certificato di battesimo consegnato all'inizio dell'audizione in cui la data di nascita risulta essere il (...), stessa data dichiarata dalla richiedente l'asilo nella precedente audizione, considero che la richiedente sia probabilmente minorenne e che abbia dunque il diritto di essere accompagnata da una persona di fiducia". Ciò nonostante, la SEM nemmeno si è confrontata con tali considerazioni nella propria decisione. Anche se non è possibile attribuire un peso decisivo all'impressione visiva in relazione a una stima dell'età, il commento corrispondente doveva comunque essere incluso nella valutazione complessiva della verosimiglianza, specialmente laddove parte degli elementi affrontati a margine risultavano privi di concludenza (cfr. in questo senso sentenza D-1589/2019 consid. 4.4). 3.10 Visto quanto precede le dichiarazioni della ricorrente, il suo aspetto, la sua attitudine, il certificato di battesimo ed i risultati dell'esame osseo non lasciano trasparire elementi contrari alla minore età rivendicata. Tenendo conto del fatto che dalla decisione impugnata non si può dedurre alcun argomento sostanziale che propenda per la maggiore età, gli elementi a favore della minore età della ricorrente appaiono predominanti. Si può quindi presumere con probabilità preponderante che la richiedente asilo risultasse minorenne al momento dell'audizione del 4 settembre 2018. 3.11 Pertanto è a torto che all'insorgente non sono state accordate le garanzie procedurali previste per i minori non accompagnati. Essa avrebbe dovuto beneficiare del sostegno di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi al momento dell'audizione sui motivi d'asilo. La sua età avrebbe dovuto essere considerata anche nella valutazione di merito, segnatamente in quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 69 cpv. 4 LStrI, sentenza del Tribunale D-2505/2018 del 13 giugno 2018).

4. Alla luce di quanto precede il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 27 settembre 2018 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione. Su tali presupposti non vi è necessità di affrontare le restanti censure ricorsuali. 5. 5.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 5.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 650.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

6. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 settembre 2018 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La SEM rifonderà alla ricorrente CHF 650.- a titolo di indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: