opencaselaw.ch

D-583/2022

D-583/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-06 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______, cittadino afgano, è espatriato tra il 2019 e il 2021, prima di giungere in Svizzera e depositarvi, il 7 agosto 2021, il giorno del suo arrivo, una domanda d’asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. […]-1/1, 2/2, 3/2, 18/11, 7.01). B. Dal riscontro della banca dati Eurodac dell’11 agosto 2021 è risultato che il 28 giugno 2021 l’interessato ha depositato una prima domanda d’asilo in Bulgaria e il 25 luglio 2021 una seconda in Austria (cfr. atti SEM n. 10/1, 12/2). C. Il 31 agosto 2021, la SEM ha svolto l’audizione per richiedenti d’asilo mi- norenni non accompagnati (RMNA) avendo il ricorrente dichiarato, in corso di procedura, di essere minorenne, e meglio nato il (…). Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 18/11, 7.01) si evince che egli riconduce il proprio espatrio ad un singolo evento accaduto nel 2017 o 2018. Un giorno, egli, una volta rientrato dalla scuola, si sarebbe recato nei campi per aiutare il padre. In quell’occasione, un gruppo di sette o otto talebani avrebbero tentato di ar- ruolarlo e, non riuscendoci, provato a costringerlo a consegnare loro il pro- prio figlio. Rifiutatosi, i talebani lo avrebbero ucciso. Il figlio, che sarebbe stato ferito con un’arma da taglio, sarebbe invece sopravvissuto all’aggres- sione. In seguito alla convalescenza, egli sarebbe stato nuovamente mi- nacciato dai talebani riuscendo ad evitarli nascondendosi presso i propri vicini. Il suo corpo mostrerebbe ancora oggi i segni di tale ferita. Non sen- tendosi al sicuro, egli avrebbe lasciato il proprio Paese d’origine. Contestualmente, l’interessato ha trasmesso all’autorità inferiore una copia della propria tazkira afgana, emessa nel 2017, tradotta in lingua italiana dall’interprete presente, che permetterebbe, secondo quanto da lui asse- rito, di confermare l’età da lui indicata. Tale documento menziona che dato il suo aspetto fisico, egli avrebbe (…) anni (cfr. atto SEM n. 16/2).

D-583/2022 Pagina 3 D. Il 2 settembre 2021, una volta sentito in merito alla sua età, nutrendo seri dubbi in merito alla verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. atto SEM n 18/11, 9.02), l’autorità inferiore ha incaricato il Centre universitaire ro- mand de médecine légale (CURML) di effettuare una perizia medico-legale al fine di determinare l’effettiva età (cfr. atto SEM n. 22/2). E. Il 5 ottobre 2021, la SEM ha trasmesso alle autorità austriache una richie- sta di ripresa in carico concernente l’interessato (cfr. atti SEM n. 34/5, 35/1, 36/1), avendo quest’ultimo presentato in precedenza una domanda d’asilo in tale Paese. Essa menziona i dubbi relativi alla minore età allegata dall’in- teressato come pure l’espletamento di esami medici in corso, per determi- narne l’età. La domanda contiene inoltre le diverse date di nascita con le quali il ricorrente era conosciuto in Svizzera, in particolare il “(…)” e il “(…)” (cfr. atto SEM n. 34/5, pag. 1, cifra 3). Le autorità svizzere hanno infine indicato di aver ritenuto, quale data di nascita, il (…) e considerato dunque il ricorrente maggiorenne (cfr. atto SEM n. 34/5, pag. 1, cifra 4). Alla do- manda è stato allegato l’estratto della banca dati Eurodac. Il medesimo giorno, una richiesta del medesimo contenuto è stata tra- smessa alle autorità bulgare (cfr. atti SEM n. 34/5, 35/1, 36/1). F. Il giorno stesso, le autorità austriache hanno espressamente rifiutato la summenzionata domanda sostenendo che l’interessato avesse dichiarato loro di essere minorenne, e meglio nato il (…), precisando che il tratta- mento della sua domanda d’asilo competerebbe dunque alle autorità sviz- zere. In Austria, l’interessato è conosciuto principalmente con il nome B._______, nato il (…), il (…), il (…) o il (…) (cfr. atto SEM n. 37/3). G. Il 18 ottobre 2021, le autorità bulgare hanno espressamente rifiutato la sue- sposta domanda sostenendo di aver già rifiutato una tale richiesta alle au- torità austriache, ritenute competenti per il trattamento della domanda d’asilo dell’interessato. In Bulgaria, quest’ultimo è stato identificato con il nome C._______, nato il (…) (cfr. atto SEM n. 39/1).

D-583/2022 Pagina 4 H. Il 1° novembre 2021, il CURML ha trasmesso alla SEM le conclusioni della propria perizia medico-legale la quale ammetterebbe che l’età media dell’interessato sarebbe situata tra (…) e (…) anni e la sua età minima sa- rebbe di (…) anni. Di conseguenza, non sarebbe possibile che egli abbia meno di 18 anni. La data di nascita da lui dichiarata potrebbe dunque es- sere esclusa (cfr. atto SEM n. 44/12). I. L’8 novembre 2021, l’autorità inferiore ha ribadito la richiesta di ripresa in carico nei confronti delle autorità bulgare, trasmettendo loro le risultanze della perizia medico-legale (cfr. atti SEM n. 47/2, 48/1, 49/1); scritto al quale le autorità bulgare non hanno inizialmente dato alcuna risposta (cfr. atti SEM n. 55/1, 58/1, 59/1), per poi comunicare, il 27 novembre 2021, il loro rifiuto ribadendo che le autorità austriache sarebbero competenti per il trat- tamento della domanda d’asilo dell’interessato (cfr. atto SEM n. 62/2). J. Il 10 novembre 2021, l’autorità inferiore ha nel frattempo assegnato all’in- teressato un termine per esprimersi in merito a alle risultanze peritali (cfr. atto SEM n. 50/2); ciò che egli ha fatto con scritto del 15 novem- bre 2021 (cfr. atto SEM n. 54/3). K. Con decisione del 24 novembre 2021, la SEM ha dunque concluso la pro- cedura Dublino e iniziato il trattamento della domanda d’asilo dell’interes- sato in procedura nazionale (cfr. atto SEM n. 61/1). L. Con decisione del 7 dicembre 2021, l’autorità inferiore ha modificato la data di nascita dell’interessato in “(…)”, considerandolo dunque maggiorenne (cfr. atti SEM n. 66/2, 67/1). M. Il 20 dicembre 2021, la SEM ha provveduto all’audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. 72/10). Dal verbale redatto si evince sostanzialmente che l’interessato ribadisce ricondurre il proprio espatrio ad un evento accadu- togli nel 2017 o 2018. Un giorno, dopo essere rientrato da scuola, egli si sarebbe recato nei campi al fine di aiutare il padre nella coltivazione di campi di canna da zucchero. Una volta raggiunti il padre e il nonno, anch’egli presente, avrebbero avuto una discussione con un gruppo di sei o sette talebani, giunti nel campo con le loro motociclette. Questi ultimi

D-583/2022 Pagina 5 avrebbero sostenuto che il padre lavorasse per il governo afgano e che, per questo motivo, avrebbe dovuto consegnare loro il proprio figlio al fine di integrarlo nelle le loro fila, minacciandolo di morte se non avesse ottem- perato a tale richiesta. Rifiutatosi di consegnare il proprio figlio, i talebani lo avrebbero inizialmente colpito con un’arma da taglio, per poi infliggere una tale ferita anche al nonno e, per finire, al figlio, in particolare nella parte posteriore del torace. Svenuto per le ferite inflittagli, quest’ultimo si sarebbe risvegliato solamente in ospedale, venendo a conoscenza della morte del padre e del nonno. In seguito a tale evento, i talebani si sarebbero recati sei o sette volte presso la sua abitazione al fine di scovarlo. Egli sarebbe riuscito ad evitare di essere catturato nascondendosi presso i propri vicini. In seguito al suo espatrio, essi avrebbero picchiato sua madre, la quale gli avrebbe successivamente comunicato di non fare mai più ritorno in Afgha- nistan. N. Con decisione del 21 dicembre 2021, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata ritenendo che la domanda d’asilo necessitasse di ulte- riori accertamenti riguardanti la plausibilità delle dichiarazioni dell’interes- sato (cfr. atto SEM n. 76/2, 77/1). Quest’ultimo è stato contestualmente attribuito al Cantone D._______ (cfr. atto SEM n. 79/2). O. Con decisione del 5 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 86/9), notificata all’in- teressato il 7 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 87/1), la SEM non ha ricono- sciuto al medesimo lo statuto di rifugiato (cfr. dispositivo, punto 1), ha re- spinto la sua domanda d’asilo (cfr. dispositivo, punto 2), pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. dispositivo, punto 3) ma ritenuto tale misura non ragionevolmente esigibile, ammettendolo provvisoriamente in tale Paese (cfr. dispositivo, punti 4-7). P. Il 4 febbraio 2022, l’interessato ha inoltrato un ricorso (cfr. tracciamento dell’invio; data di entrata: 7 febbraio 2022), dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: Tribunale), concludendo, principalmente, all’annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo, al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell’asilo in Svizzera; in via subordi- nata, egli postula la restituzione degli atti alla SEM per un complemento istruttorio. Egli ha inoltre presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del re- lativo anticipo, con richiesta di nomina di Patrizia Testori quale difensore d’ufficio.

D-583/2022 Pagina 6 In sede di ricorso, l’interessato ha prodotto la procura conferita a Patrizia Tesori del 28 gennaio 2022, una copia della decisione impugnata, una nota parziale d’onorario e l’attestazione d’insolvenza rilasciata dal (…) del 1° febbraio 2022. Q. Con lettera del 1° febbraio 2023 il ricorrente ha chiesto al Tribunale infor- mazioni in merito allo stato della propria procedura; richiesta alla quale è stato dato seguito mediante scritto del 9 febbraio 2023. R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

D-583/2022 Pagina 7

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomen- tazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nel merito, il ricorrente censura innanzitutto una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) nell’esame della verosimiglianza della minore età da lui allegata. Contrariamente alla decisione dell’autorità infe- riore, egli avrebbe reso verosimile di essere minorenne.

E. 4.2.1 Nel caso in cui la questione della minore età dell’interessato sia con- testata, è necessario dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4).

E. 4.2.2 Nelle procedure d’asilo così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la docu- mentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giu- ridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testi- monianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro, vi è un accertamento in- completo dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; KÖLZ/HÄNER/BERT- SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborazione delle

D-583/2022 Pagina 8 parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BIN- DER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).

E. 4.2.3 Quando un fatto rimane non comprovato nonostante un accerta- mento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova derivanti dall’applica- zione analogica dell’art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). L’onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’inte- ressato l’abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le con- seguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4).

E. 4.2.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 4.2.5 Per quanto concerne la minore età, al richiedente l’asilo incombe l’onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001

n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; MAT- THIEU CORBAZ, La détermination de l’âge du requérant d’asile, in: Actualité

D-583/2022 Pagina 9 du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’inte- ressato l’abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le con- seguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4).

E. 4.2.6 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pre- giudiziale sulla questione dell’età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità deve basarsi sui documenti d’identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell’interessato nel Paese d’origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario or- dina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142.311). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se la SEM è convinta dell’inverosimi- glianza della minore età dell’interessato e lo considera maggiorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15, consid. 6b).

E. 4.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale rileva preliminarmente che, contraria- mente a quanto fatto dinnanzi all’autorità inferiore (cfr. atto SEM n. 54/3), il ricorrente non mette in dubbio le risultanze della perizia medico-legale. Egli riconosce che esse costituiscono, in virtù della giurisprudenza dello scri- vente Tribunale (cfr. DTAF 2018 VI/3), un forte indizio riguardante la mag- giore età dello stesso (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 11 in fine). Egli considera tuttavia che le dichiarazioni da lui rese permetterebbero di ren- dere verosimile la propria minore età (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 12 ab initio). È dunque necessario esaminare la fondatezza dell’ap- prezzamento effettuato dall’autorità inferiore.

E. 4.3.2 In primo luogo, in sede di audizione RMNA, il ricorrente ha dichiarato di essere nato nel (…) secondo il calendario solare, corrispondente al (…) o (…) nel calendario gregoriano. L’anno del suo espatrio, rispettivamente del suo arrivo in Svizzera, avrebbe dunque dovuto avere circa (…) anni (cfr. atto SEM n. 3/2, 18/11). Egli non riesce tuttavia a fornire delle informa- zioni relative al giorno e al mese di nascita, limitandosi ad indicare di avere, in quel momento, (…) anni. Egli sarebbe venuto a conoscenza della sua data di nascita perché comunicategli dal padre. Sentito in merito al fatto

D-583/2022 Pagina 10 che aveva invece dichiarato, una volta arrivato in Svizzera, di essere nato il (…), egli ha affermato che un altro ragazzo, il quale l’avrebbe aiutato a compilare il foglio d’entrata, avrebbe inventato il giorno ed il mese (cfr. atto SEM n. 18/11). Tale giustificazione non appare tuttavia essere plausibile e ciò anche alla luce delle risultanze dell’istruttoria. Le dichiarazioni si tro- vano infatti in contraddizione con le informazioni rilasciate dal medesimo dinnanzi alle autorità austriache e bulgare. Tali informazioni non permet- tono dunque di rendere verosimili le sue allegazioni.

E. 4.3.3 A tali elementi dissonanti, si aggiunga, in secondo luogo, che il ricor- rente non è riuscito a produrre alcun documento di legittimazione o d’iden- tità in originale. Alla copia da lui prodotta può inoltre unicamente essere attribuito un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Ciò a maggior ragione dal momento che essa non indica alcuna data di nascita completa, limitandosi a riportare che al momento dell’emissione l’insor- gente avrebbe avuto l’aspetto di una persona di (…) anni (cfr. atto SEM n. 16/2).

E. 4.4 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all’avversata decisione e ciò tenuto conto del valore probatorio delle risul- tanze peritali. Pertanto, in presenza di una fattispecie sufficientemente ac- clarata, è al ricorrente che va imputata l’assenza di prova – da intendersi al grado della verosimiglianza – quanto all’asserita minore età, come già sopra esposto. In definitiva, è dunque possibile partire dall’assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria supposta minore età, e che la conclusione circa la maggiore età dello stesso, sia da confer- mare. Ne consegue che l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale e ha accertato i fatti giuridicamente determinanti in modo esatto e completo (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). A titolo abbondanziale si rileva che, nel caso di specie, non risulta inoltre esserci stata una violazione delle disposizioni applicabili ai minorenni non accompagnati, in particolare degli artt. 17 LAsi e 7 OAsi 1, siccome gli in- teressi del ricorrente sono stati opportunatamente difesi dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia.

D-583/2022 Pagina 11

E. 5.1 Proseguendo nel merito, l’autorità inferiore ha ritenuto, nella propria decisione, che il ricorrente non fosse riuscito né a provare né a rendere verosimile di adempiere i requisiti necessari al riconoscimento dello statuto di rifugiato (artt. 3 e 7 LAsi). Per questo motivo, egli non avrebbe diritto alla concessione dell’asilo (art. 2 LAsi). Il ricorrente sostiene invece il contrario.

E. 5.2 Premesso che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’am- missione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e ritenute le sue conclusioni ricorsuali, oggetto del litigio in questa sede risul- tano esclusivamente essere il rifiuto del riconoscimento della qualità di ri- fugiato (cfr. dispositivo, punto n. 1), il respingimento della sua domanda d’asilo (cfr. dispositivo, punto n. 2) e la pronuncia del proprio allontana- mento verso l’Afghanistan (cfr. dispositivo, punto n. 3).

E. 5.3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi.

E. 5.3.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero- simile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina più autorevole riconosce quattro elementi costitutivi della “vero- simiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo suf- ficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plau- sibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affer- mazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli na- sconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad

D-583/2022 Pagina 12 art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 5.4.1 Nel caso di specie, il ricorrente, sentito in merito ai propri motivi d’asilo, ha, in primo luogo, omesso di indicare degli elementi essenziali del proprio racconto nella prima audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM

n. 18/11), per poi evocare l’esistenza di tali fatti in occasione della seconda audizione (cfr. atto SEM n. 72/10). Pur tenendo conto delle motivazioni da lui allegate, permangono diverse contraddizioni in merito all’evento cen- trale che lo avrebbe condotto all’espatrio. In particolare, il ricorrente ha ini- zialmente dichiarato che i talebani avrebbero ucciso il di lui padre prima di colpirlo (cfr. atto SEM n. 18/11, 7.01). In seguito, egli avrebbe tuttavia indi- cato che i talebani avrebbero ucciso anche il nonno in quell’occasione (cfr. atto SEM n. 72/10, R23). Sentito in merito a tale incongruenza, egli non è riuscito a fornire una spiegazione logica (cfr. atto SEM n. 72/10, R36 e R37). Nonostante egli sostenga di avere menzionato al proprio psicologo che il nonno fosse presente (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 6), du- rante la prima audizione, a domanda se avesse fatto valere l’insieme dei propri motivi d’asilo, ha risposto che in seguito al suo espatrio la madre avrebbe subito un’aggressione da parte dei talebani, non menzionando la presenza del medesimo (cfr. atti SEM n. 18/11, 7.03). Anche se il denun- ciante avesse menzionato la presenza del nonno alle persone citate, ciò non cambia il fatto che non lo abbia menzionato nel contesto dell’audizione, ciò che avrebbe dovuto fare in virtù del proprio obbligo di collaborazione (art. 8 cpv. 1 lett. c LAsi).

E. 5.4.2 In secondo luogo, il ricorrente ha fornito delle dichiarazioni parzial- mente contradditorie in merito al motivo della presenza dei talebani sul campo in cui lavorava il padre: in un primo momento, egli ha evidenziato la volontà di questi ultimi a che suo padre si unisse a loro (cfr. atto SEM

n. 18/11, 7.01); in seguito, egli ha dichiarato che essi avrebbero avuto un diverbio con il padre perché sostenevano lavorasse per il governo (cfr. atto SEM n. 72/10, R23). Seppure egli non abbia indicato esattamente il mede- simo numero di talebani presenti durante l’aggressione nella prima (“sette o otto”, cfr. atto SEM n. 18/11, 7.02) e nella seconda audizione (“sei o sette”, cfr. atto SEM n. 72/10, R32), il Tribunale ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità inferiore, che non sia invece possibile

D-583/2022 Pagina 13 considerare che tale minima divergenza contribuisca a rendere inverosimili le dichiarazioni del ricorrente. Il Tribunale rileva nondimeno, a titolo abbon- danziale, che il ricorrente ha fornito delle versioni discordanti in merito alle ferite subite: in un primo momento dichiara di aver subito una sola ferita alla schiena (cfr. atti SEM n. 18/11, 7.01 e 7.02; n. 72/10, R45) per poi so- stenere di aver subito delle ferite allo stomaco, alla schiena e al collo (cfr. ri- corso del 4 febbraio 2022, pag. 9 ab initio). Il Tribunale rileva, a tal propo- sito, che la giovane età del ricorrente all’epoca dei fatti e il tempo trascorso tra tali avvenimenti e l’audizione sui motivi d’asilo (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 8) potrebbero giustificare l’assenza di precisazioni e dettagli ma non sono circostanze atte a giustificare tali incongruenze.

E. 5.4.3 In terzo luogo, il ricorrente non è riuscito a fornire delle dichiarazioni sufficientemente fondate in merito al tempo effettivamente passato in ospe- dale e alle ferite subite (cfr. atti SEM n. 72/10, R43 e R44). Le sue dichia- razioni sono molto succinte e prive di dettagli tali da renderle credibili (cfr. atto SEM n. 72/10, R43 e seg.). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è tuttavia possibile attribuire la mancanza di precisione al fatto che il medesimo non avrebbe capito l’importanza di tale elemento fattuale. Egli ha dimostrato d’altronde una notevole indipendenza e matu- rità sia nella decisione di lasciare il Paese, sia nell’organizzazione del viag- gio di espatrio che durante quest’ultimo, avendo, secondo quanto da lui asserito, transitato in ben dodici Paesi prima di arrivare in Svizzera.

E. 5.5 Da una valutazione complessiva delle allegazioni risulta pertanto che la persecuzione subita ad opera dei talebani non possa essere ritenuta ve- rosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi. Le dichiarazioni del ricorrente sono infatti parzialmente contraddittorie e in parte insufficientemente fondate. Ne con- segue che non si è rilevato necessario un esame della rilevanza dei motivi d’asilo da lui invocati ai sensi dell’art. 3 LAsi. La SEM ha dunque corretta- mente rinunciato di riconoscere al ricorrente lo statuto di rifugiato e di con- cedergli l’asilo.

E. 6.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). Sono riservati i casi in cui essa deve astenersi dal pronun- ciare tale misura (art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 6.2 L’insorgente, nel suo ricorso, ha impugnato implicitamente anche il punto 3 del dispositivo della decisione avversata concernente la pronuncia

D-583/2022 Pagina 14 del proprio allontanamento in Afghanistan, senza tuttavia fornire alcuna ar- gomentazione specifica in merito.

E. 6.3 Ora, visto quanto precede e non adempiendo il ricorrente le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allon- tanamento dalla Svizzera, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 7 Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev’essere confermata e le censure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 9.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e vista l’indigenza del ricorrente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). La domanda di gratuito patrocinio, con nomina di Patri- zia Testori quale difensore d’ufficio, è accolta per i medesimi motivi (art. 65 cpv. 1 PA per rinvio dell’art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi).

E. 9.2.1 Per quanto riguarda l’indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per oscilla tra i CHF 100. ed i CHF 150. per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 in relazione con l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Poi- ché nel caso in narrativa la legale del ricorrente ha presentato un conteggio delle ore dedicate allo svolgimento delle proprie attività, l’indennità è fissata tenendo conto di tale nota parziale e degli atti di causa (art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF).

D-583/2022 Pagina 15

E. 9.2.2 Con parziale nota d’onorario, allegata al ricorso del 4 febbraio 2022, Patrizia Testori ha postulato il riconoscimento di tredici ore d’attività. Nel ricorso essa precisa che si tratterebbe di 14 ore di attività ad una tariffa oraria di CHF 193.86 (IVA inclusa) più un forfait di CHF 54. per un importo complessivo di CHF 2'768.04.

E. 9.2.3 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.– all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare giustificato anche tenendo conto della lettera di informazioni sullo stato della procedura del 1° febbraio 2023. In terzo luogo, il forfait di CHF 54. è respinto poiché non giustificato.

E. 9.2.4 L’onorario per patrocinio d’ufficio può quindi essere complessiva- mente fissato sulla base della predetta nota e degli atti di causa in CHF 2’100., oltre a CHF 161.70 d’IVA, per complessivi CHF 2’261.70.

E. 10 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-583/2022 Pagina 16 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. La domanda di gratuito patrocinio, con nomina di Patrizia Testori quale di- fensore d’ufficio, è accolta. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Alla patrocinatrice d’ufficio, Patrizia Testori, è accordato un onorario com- plessivo di CHF 2'261.70 a carico della cassa del Tribunale. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-583/2022 Sentenza del 6 marzo 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Daniela Brüschweiler, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Patrizia Testori,Caritas Schweiz,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 5 gennaio 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino afgano, è espatriato tra il 2019 e il 2021, prima di giungere in Svizzera e depositarvi, il 7 agosto 2021, il giorno del suo arrivo, una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-1/1, 2/2, 3/2, 18/11, 7.01). B. Dal riscontro della banca dati Eurodac dell'11 agosto 2021 è risultato che il 28 giugno 2021 l'interessato ha depositato una prima domanda d'asilo in Bulgaria e il 25 luglio 2021 una seconda in Austria (cfr. atti SEM n. 10/1, 12/2). C. Il 31 agosto 2021, la SEM ha svolto l'audizione per richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) avendo il ricorrente dichiarato, in corso di procedura, di essere minorenne, e meglio nato il (...). Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 18/11, 7.01) si evince che egli riconduce il proprio espatrio ad un singolo evento accaduto nel 2017 o 2018. Un giorno, egli, una volta rientrato dalla scuola, si sarebbe recato nei campi per aiutare il padre. In quell'occasione, un gruppo di sette o otto talebani avrebbero tentato di arruolarlo e, non riuscendoci, provato a costringerlo a consegnare loro il proprio figlio. Rifiutatosi, i talebani lo avrebbero ucciso. Il figlio, che sarebbe stato ferito con un'arma da taglio, sarebbe invece sopravvissuto all'aggressione. In seguito alla convalescenza, egli sarebbe stato nuovamente minacciato dai talebani riuscendo ad evitarli nascondendosi presso i propri vicini. Il suo corpo mostrerebbe ancora oggi i segni di tale ferita. Non sentendosi al sicuro, egli avrebbe lasciato il proprio Paese d'origine. Contestualmente, l'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore una copia della propria tazkira afgana, emessa nel 2017, tradotta in lingua italiana dall'interprete presente, che permetterebbe, secondo quanto da lui asserito, di confermare l'età da lui indicata. Tale documento menziona che dato il suo aspetto fisico, egli avrebbe (...) anni (cfr. atto SEM n. 16/2). D. Il 2 settembre 2021, una volta sentito in merito alla sua età, nutrendo seri dubbi in merito alla verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. atto SEM n 18/11, 9.02), l'autorità inferiore ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di effettuare una perizia medico-legale al fine di determinare l'effettiva età (cfr. atto SEM n. 22/2). E. Il 5 ottobre 2021, la SEM ha trasmesso alle autorità austriache una richiesta di ripresa in carico concernente l'interessato (cfr. atti SEM n. 34/5, 35/1, 36/1), avendo quest'ultimo presentato in precedenza una domanda d'asilo in tale Paese. Essa menziona i dubbi relativi alla minore età allegata dall'interessato come pure l'espletamento di esami medici in corso, per determinarne l'età. La domanda contiene inoltre le diverse date di nascita con le quali il ricorrente era conosciuto in Svizzera, in particolare il "(...)" e il "(...)" (cfr. atto SEM n. 34/5, pag. 1, cifra 3). Le autorità svizzere hanno infine indicato di aver ritenuto, quale data di nascita, il (...) e considerato dunque il ricorrente maggiorenne (cfr. atto SEM n. 34/5, pag. 1, cifra 4). Alla domanda è stato allegato l'estratto della banca dati Eurodac. Il medesimo giorno, una richiesta del medesimo contenuto è stata trasmessa alle autorità bulgare (cfr. atti SEM n. 34/5, 35/1, 36/1). F. Il giorno stesso, le autorità austriache hanno espressamente rifiutato la summenzionata domanda sostenendo che l'interessato avesse dichiarato loro di essere minorenne, e meglio nato il (...), precisando che il trattamento della sua domanda d'asilo competerebbe dunque alle autorità svizzere. In Austria, l'interessato è conosciuto principalmente con il nome B._______, nato il (...), il (...), il (...) o il (...) (cfr. atto SEM n. 37/3). G. Il 18 ottobre 2021, le autorità bulgare hanno espressamente rifiutato la suesposta domanda sostenendo di aver già rifiutato una tale richiesta alle autorità austriache, ritenute competenti per il trattamento della domanda d'asilo dell'interessato. In Bulgaria, quest'ultimo è stato identificato con il nome C._______, nato il (...) (cfr. atto SEM n. 39/1). H. Il 1° novembre 2021, il CURML ha trasmesso alla SEM le conclusioni della propria perizia medico-legale la quale ammetterebbe che l'età media dell'interessato sarebbe situata tra (...) e (...) anni e la sua età minima sarebbe di (...) anni. Di conseguenza, non sarebbe possibile che egli abbia meno di 18 anni. La data di nascita da lui dichiarata potrebbe dunque essere esclusa (cfr. atto SEM n. 44/12). I. L'8 novembre 2021, l'autorità inferiore ha ribadito la richiesta di ripresa in carico nei confronti delle autorità bulgare, trasmettendo loro le risultanze della perizia medico-legale (cfr. atti SEM n. 47/2, 48/1, 49/1); scritto al quale le autorità bulgare non hanno inizialmente dato alcuna risposta (cfr. atti SEM n. 55/1, 58/1, 59/1), per poi comunicare, il 27 novembre 2021, il loro rifiuto ribadendo che le autorità austriache sarebbero competenti per il trattamento della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 62/2). J. Il 10 novembre 2021, l'autorità inferiore ha nel frattempo assegnato all'interessato un termine per esprimersi in merito a alle risultanze peritali (cfr. atto SEM n. 50/2); ciò che egli ha fatto con scritto del 15 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 54/3). K. Con decisione del 24 novembre 2021, la SEM ha dunque concluso la procedura Dublino e iniziato il trattamento della domanda d'asilo dell'interessato in procedura nazionale (cfr. atto SEM n. 61/1). L. Con decisione del 7 dicembre 2021, l'autorità inferiore ha modificato la data di nascita dell'interessato in "(...)", considerandolo dunque maggiorenne (cfr. atti SEM n. 66/2, 67/1). M. Il 20 dicembre 2021, la SEM ha provveduto all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 72/10). Dal verbale redatto si evince sostanzialmente che l'interessato ribadisce ricondurre il proprio espatrio ad un evento accadutogli nel 2017 o 2018. Un giorno, dopo essere rientrato da scuola, egli si sarebbe recato nei campi al fine di aiutare il padre nella coltivazione di campi di canna da zucchero. Una volta raggiunti il padre e il nonno, anch'egli presente, avrebbero avuto una discussione con un gruppo di sei o sette talebani, giunti nel campo con le loro motociclette. Questi ultimi avrebbero sostenuto che il padre lavorasse per il governo afgano e che, per questo motivo, avrebbe dovuto consegnare loro il proprio figlio al fine di integrarlo nelle le loro fila, minacciandolo di morte se non avesse ottemperato a tale richiesta. Rifiutatosi di consegnare il proprio figlio, i talebani lo avrebbero inizialmente colpito con un'arma da taglio, per poi infliggere una tale ferita anche al nonno e, per finire, al figlio, in particolare nella parte posteriore del torace. Svenuto per le ferite inflittagli, quest'ultimo si sarebbe risvegliato solamente in ospedale, venendo a conoscenza della morte del padre e del nonno. In seguito a tale evento, i talebani si sarebbero recati sei o sette volte presso la sua abitazione al fine di scovarlo. Egli sarebbe riuscito ad evitare di essere catturato nascondendosi presso i propri vicini. In seguito al suo espatrio, essi avrebbero picchiato sua madre, la quale gli avrebbe successivamente comunicato di non fare mai più ritorno in Afghanistan. N. Con decisione del 21 dicembre 2021, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata ritenendo che la domanda d'asilo necessitasse di ulteriori accertamenti riguardanti la plausibilità delle dichiarazioni dell'interessato (cfr. atto SEM n. 76/2, 77/1). Quest'ultimo è stato contestualmente attribuito al Cantone D._______ (cfr. atto SEM n. 79/2). O. Con decisione del 5 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 86/9), notificata all'interessato il 7 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 87/1), la SEM non ha riconosciuto al medesimo lo statuto di rifugiato (cfr. dispositivo, punto 1), ha respinto la sua domanda d'asilo (cfr. dispositivo, punto 2), pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. dispositivo, punto 3) ma ritenuto tale misura non ragionevolmente esigibile, ammettendolo provvisoriamente in tale Paese (cfr. dispositivo, punti 4-7). P. Il 4 febbraio 2022, l'interessato ha inoltrato un ricorso (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 7 febbraio 2022), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), concludendo, principalmente, all'annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo, al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, egli postula la restituzione degli atti alla SEM per un complemento istruttorio. Egli ha inoltre presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con richiesta di nomina di Patrizia Testori quale difensore d'ufficio. In sede di ricorso, l'interessato ha prodotto la procura conferita a Patrizia Tesori del 28 gennaio 2022, una copia della decisione impugnata, una nota parziale d'onorario e l'attestazione d'insolvenza rilasciata dal (...) del 1° febbraio 2022. Q. Con lettera del 1° febbraio 2023 il ricorrente ha chiesto al Tribunale informazioni in merito allo stato della propria procedura; richiesta alla quale è stato dato seguito mediante scritto del 9 febbraio 2023. R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi può rinunciare allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nel merito, il ricorrente censura innanzitutto una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) nell'esame della verosimiglianza della minore età da lui allegata. Contrariamente alla decisione dell'autorità inferiore, egli avrebbe reso verosimile di essere minorenne. 4.2 4.2.1 Nel caso in cui la questione della minore età dell'interessato sia contestata, è necessario dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4). 4.2.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, vi è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborazione delle parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 4.2.3 Quando un fatto rimane non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). L'onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4). 4.2.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4.2.5 Per quanto concerne la minore età, al richiedente l'asilo incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4). 4.2.6 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142.311 ). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se la SEM è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15, consid. 6b). 4.3 4.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale rileva preliminarmente che, contrariamente a quanto fatto dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. atto SEM n. 54/3), il ricorrente non mette in dubbio le risultanze della perizia medico-legale. Egli riconosce che esse costituiscono, in virtù della giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. DTAF 2018 VI/3), un forte indizio riguardante la maggiore età dello stesso (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 11 in fine). Egli considera tuttavia che le dichiarazioni da lui rese permetterebbero di rendere verosimile la propria minore età (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 12 ab initio). È dunque necessario esaminare la fondatezza dell'apprezzamento effettuato dall'autorità inferiore. 4.3.2 In primo luogo, in sede di audizione RMNA, il ricorrente ha dichiarato di essere nato nel (...) secondo il calendario solare, corrispondente al (...) o (...) nel calendario gregoriano. L'anno del suo espatrio, rispettivamente del suo arrivo in Svizzera, avrebbe dunque dovuto avere circa (...) anni (cfr. atto SEM n. 3/2, 18/11). Egli non riesce tuttavia a fornire delle informazioni relative al giorno e al mese di nascita, limitandosi ad indicare di avere, in quel momento, (...) anni. Egli sarebbe venuto a conoscenza della sua data di nascita perché comunicategli dal padre. Sentito in merito al fatto che aveva invece dichiarato, una volta arrivato in Svizzera, di essere nato il (...), egli ha affermato che un altro ragazzo, il quale l'avrebbe aiutato a compilare il foglio d'entrata, avrebbe inventato il giorno ed il mese (cfr. atto SEM n. 18/11). Tale giustificazione non appare tuttavia essere plausibile e ciò anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria. Le dichiarazioni si trovano infatti in contraddizione con le informazioni rilasciate dal medesimo dinnanzi alle autorità austriache e bulgare. Tali informazioni non permettono dunque di rendere verosimili le sue allegazioni. 4.3.3 A tali elementi dissonanti, si aggiunga, in secondo luogo, che il ricorrente non è riuscito a produrre alcun documento di legittimazione o d'identità in originale. Alla copia da lui prodotta può inoltre unicamente essere attribuito un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Ciò a maggior ragione dal momento che essa non indica alcuna data di nascita completa, limitandosi a riportare che al momento dell'emissione l'insorgente avrebbe avuto l'aspetto di una persona di (...) anni (cfr. atto SEM n. 16/2). 4.4 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione e ciò tenuto conto del valore probatorio delle risultanze peritali. Pertanto, in presenza di una fattispecie sufficientemente acclarata, è al ricorrente che va imputata l'assenza di prova - da intendersi al grado della verosimiglianza - quanto all'asserita minore età, come già sopra esposto. In definitiva, è dunque possibile partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria supposta minore età, e che la conclusione circa la maggiore età dello stesso, sia da confermare. Ne consegue che l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale e ha accertato i fatti giuridicamente determinanti in modo esatto e completo (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). A titolo abbondanziale si rileva che, nel caso di specie, non risulta inoltre esserci stata una violazione delle disposizioni applicabili ai minorenni non accompagnati, in particolare degli artt. 17 LAsi e 7 OAsi 1, siccome gli interessi del ricorrente sono stati opportunatamente difesi dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia. 5. 5.1 Proseguendo nel merito, l'autorità inferiore ha ritenuto, nella propria decisione, che il ricorrente non fosse riuscito né a provare né a rendere verosimile di adempiere i requisiti necessari al riconoscimento dello statuto di rifugiato (artt. 3 e 7 LAsi). Per questo motivo, egli non avrebbe diritto alla concessione dell'asilo (art. 2 LAsi). Il ricorrente sostiene invece il contrario. 5.2 Premesso che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e ritenute le sue conclusioni ricorsuali, oggetto del litigio in questa sede risultano esclusivamente essere il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. dispositivo, punto n. 1), il respingimento della sua domanda d'asilo (cfr. dispositivo, punto n. 2) e la pronuncia del proprio allontanamento verso l'Afghanistan (cfr. dispositivo, punto n. 3). 5.3 5.3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. 5.3.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina più autorevole riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 5.4 5.4.1 Nel caso di specie, il ricorrente, sentito in merito ai propri motivi d'asilo, ha, in primo luogo, omesso di indicare degli elementi essenziali del proprio racconto nella prima audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 18/11), per poi evocare l'esistenza di tali fatti in occasione della seconda audizione (cfr. atto SEM n. 72/10). Pur tenendo conto delle motivazioni da lui allegate, permangono diverse contraddizioni in merito all'evento centrale che lo avrebbe condotto all'espatrio. In particolare, il ricorrente ha inizialmente dichiarato che i talebani avrebbero ucciso il di lui padre prima di colpirlo (cfr. atto SEM n. 18/11, 7.01). In seguito, egli avrebbe tuttavia indicato che i talebani avrebbero ucciso anche il nonno in quell'occasione (cfr. atto SEM n. 72/10, R23). Sentito in merito a tale incongruenza, egli non è riuscito a fornire una spiegazione logica (cfr. atto SEM n. 72/10, R36 e R37). Nonostante egli sostenga di avere menzionato al proprio psicologo che il nonno fosse presente (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 6), durante la prima audizione, a domanda se avesse fatto valere l'insieme dei propri motivi d'asilo, ha risposto che in seguito al suo espatrio la madre avrebbe subito un'aggressione da parte dei talebani, non menzionando la presenza del medesimo (cfr. atti SEM n. 18/11, 7.03). Anche se il denunciante avesse menzionato la presenza del nonno alle persone citate, ciò non cambia il fatto che non lo abbia menzionato nel contesto dell'audizione, ciò che avrebbe dovuto fare in virtù del proprio obbligo di collaborazione (art. 8 cpv. 1 lett. c LAsi). 5.4.2 In secondo luogo, il ricorrente ha fornito delle dichiarazioni parzialmente contradditorie in merito al motivo della presenza dei talebani sul campo in cui lavorava il padre: in un primo momento, egli ha evidenziato la volontà di questi ultimi a che suo padre si unisse a loro (cfr. atto SEM n. 18/11, 7.01); in seguito, egli ha dichiarato che essi avrebbero avuto un diverbio con il padre perché sostenevano lavorasse per il governo (cfr. atto SEM n. 72/10, R23). Seppure egli non abbia indicato esattamente il medesimo numero di talebani presenti durante l'aggressione nella prima ("sette o otto", cfr. atto SEM n. 18/11, 7.02) e nella seconda audizione ("sei o sette", cfr. atto SEM n. 72/10, R32), il Tribunale ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore, che non sia invece possibile considerare che tale minima divergenza contribuisca a rendere inverosimili le dichiarazioni del ricorrente. Il Tribunale rileva nondimeno, a titolo abbondanziale, che il ricorrente ha fornito delle versioni discordanti in merito alle ferite subite: in un primo momento dichiara di aver subito una sola ferita alla schiena (cfr. atti SEM n. 18/11, 7.01 e 7.02; n. 72/10, R45) per poi sostenere di aver subito delle ferite allo stomaco, alla schiena e al collo (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 9 ab initio). Il Tribunale rileva, a tal proposito, che la giovane età del ricorrente all'epoca dei fatti e il tempo trascorso tra tali avvenimenti e l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. ricorso del 4 febbraio 2022, pag. 8) potrebbero giustificare l'assenza di precisazioni e dettagli ma non sono circostanze atte a giustificare tali incongruenze. 5.4.3 In terzo luogo, il ricorrente non è riuscito a fornire delle dichiarazioni sufficientemente fondate in merito al tempo effettivamente passato in ospedale e alle ferite subite (cfr. atti SEM n. 72/10, R43 e R44). Le sue dichiarazioni sono molto succinte e prive di dettagli tali da renderle credibili (cfr. atto SEM n. 72/10, R43 e seg.). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è tuttavia possibile attribuire la mancanza di precisione al fatto che il medesimo non avrebbe capito l'importanza di tale elemento fattuale. Egli ha dimostrato d'altronde una notevole indipendenza e maturità sia nella decisione di lasciare il Paese, sia nell'organizzazione del viaggio di espatrio che durante quest'ultimo, avendo, secondo quanto da lui asserito, transitato in ben dodici Paesi prima di arrivare in Svizzera. 5.5 Da una valutazione complessiva delle allegazioni risulta pertanto che la persecuzione subita ad opera dei talebani non possa essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Le dichiarazioni del ricorrente sono infatti parzialmente contraddittorie e in parte insufficientemente fondate. Ne consegue che non si è rilevato necessario un esame della rilevanza dei motivi d'asilo da lui invocati ai sensi dell'art. 3 LAsi. La SEM ha dunque correttamente rinunciato di riconoscere al ricorrente lo statuto di rifugiato e di concedergli l'asilo. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Sono riservati i casi in cui essa deve astenersi dal pronunciare tale misura (art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 6.2 L'insorgente, nel suo ricorso, ha impugnato implicitamente anche il punto 3 del dispositivo della decisione avversata concernente la pronuncia del proprio allontanamento in Afghanistan, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione specifica in merito. 6.3 Ora, visto quanto precede e non adempiendo il ricorrente le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

7. Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e vista l'indigenza del ricorrente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). La domanda di gratuito patrocinio, con nomina di Patrizia Testori quale difensore d'ufficio, è accolta per i medesimi motivi (art. 65 cpv. 1 PA per rinvio dell'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi). 9.2 9.2.1 Per quanto riguarda l'indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per oscilla tra i CHF 100. ed i CHF 150. per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 in relazione con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Poiché nel caso in narrativa la legale del ricorrente ha presentato un conteggio delle ore dedicate allo svolgimento delle proprie attività, l'indennità è fissata tenendo conto di tale nota parziale e degli atti di causa (art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF). 9.2.2 Con parziale nota d'onorario, allegata al ricorso del 4 febbraio 2022, Patrizia Testori ha postulato il riconoscimento di tredici ore d'attività. Nel ricorso essa precisa che si tratterebbe di 14 ore di attività ad una tariffa oraria di CHF 193.86 (IVA inclusa) più un forfait di CHF 54. per un importo complessivo di CHF 2'768.04. 9.2.3 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.- all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare giustificato anche tenendo conto della lettera di informazioni sullo stato della procedura del 1° febbraio 2023. In terzo luogo, il forfait di CHF 54. è respinto poiché non giustificato. 9.2.4 L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessivamente fissato sulla base della predetta nota e degli atti di causa in CHF 2'100. , oltre a CHF 161.70 d'IVA, per complessivi CHF 2'261.70.

10. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. La domanda di gratuito patrocinio, con nomina di Patrizia Testori quale difensore d'ufficio, è accolta.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Alla patrocinatrice d'ufficio, Patrizia Testori, è accordato un onorario complessivo di CHF 2'261.70 a carico della cassa del Tribunale.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: