opencaselaw.ch

D-4290/2022

D-4290/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-06 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)

Sachverhalt

A.a A._______, cittadino afghano, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 19 maggio 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migra- zione [di seguito: SEM] n. [{…}]-2/2). B. Dal riscontro della banca dati Eurodac del 23 maggio 2022 è risultato che il (…) maggio 2022 l’interessato ha depositato una prima domanda d’asilo in Austria (cfr. atto della SEM n. 8/1). C. In data 21 giugno 2022 il richiedente è stato sentito quale minore non ac- compagnato nell’ambito di una prima audizione (PA RMNA) in presenza della sua rappresentante legale (cfr. atto della SEM n. 15/13). D. Il 22 giugno 2022, la SEM ha trasmesso alle autorità austriache una richie- sta di ripresa in carico concernente l’interessato (cfr. atto della SEM

n. 16/5). E. In data 6 luglio 2022 le autorità austriche hanno espressamente rifiutato la summenzionata domanda sostenendo che l’interessato avesse dichiarato loro di essere minorenne, e meglio di essere nato il 1°gennaio 2005, e che il richiedente sarebbe rimasto pochi giorni nel centro d’accoglienza per poi scomparire in data 20 maggio 2022. Citando l’art. 8 par. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazio- nale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III) le autorità austriache hanno comunicato alle omologhe svizzere di non ritenersi compenti per prendere in consegna l’interessato (cfr. atto della SEM n. 20/2). F. Il 7 luglio 2022, l’autorità inferiore ha chiesto all’omologa austriaca di riesa- minare la richiesta di ripresa in carico sostenendo dapprima che l’interes- sato avrebbe indicato una data di nascita differente in Svizzera, rispetto a quella dichiarata in Austria, ovvero il 4 aprile 2005. Secondariamente non ha presentato alcun documento d’identità in Svizzera, così come in Austria stando alle informazioni a disposizione dell’autorità, e che l’unico

D-4290/2022 Pagina 3 documento presentato, una copia della tazkara, avrebbe un valore proba- torio ridotto. In terzo luogo, in Svizzera il richiedente ha partecipato ad un’audizione PA RMNA in cui sarebbe risultato che le sue allegazioni rela- tive alla propria età risulterebbero, secondo la SEM, contraddittorie e non plausibili (cfr. atto della SEM n. 21/2). G. Successivamente ad un sollecito da parte dell’autorità inferiore (cfr. atto della SEM n. 24/1), il 20 luglio 2022, le autorità austriache hanno comuni- cato il loro rifiuto alla ripresa in carico dell’interessato ribadendo la compe- tenza delle autorità elvetiche alla trattazione della domanda d’asilo dell’in- teressato (cfr. atto della SEM n. 27/3). H. Con decisione del 21 luglio 2022, la SEM ha dunque concluso la procedura Dublino e iniziato il trattamento della domanda d’asilo dell’interessato in procedura nazionale (cfr. atto della SEM n. 28/1). I. Il 22 agosto 2022 l’interessato è stato sentito sui motivi d’asilo nell’ambito di un’audizione ex art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. atto della SEM n. 37/11). I.a In tale audizione, il summenzionato ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere un cittadino afgano di etnia tagica originario di Kabul dove avrebbe abitato fino ai sei o sette anni e con ultimo domicilio, prima dell’espatrio, sito nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______, nella provincia di D._______. Egli ha sostenuto che la sua vita in Afghani- stan sarebbe in pericolo a causa della collaborazione che avrebbe avuto il padre del ricorrente, medico, presso l’ospedale (…). Infatti, il genitore avrebbe lavorato con diversi medici stranieri, in particolare americani, e sarebbe stato minacciato di morte da parte dei Talebani. L’interessato ha raccontato che in un’occasione, i Talebani, avrebbero tentato di uccidere il padre facendo esplodere la sua auto. Altresì, a suo dire, due o tre anni dopo tale avvenimento, a suo padre sarebbe stata data un’altra macchina e avrebbe assunto il cugino del ricorrente quale autista. Quest’ultimo sa- rebbe stato ucciso una sera da due persone armate nella località di E._______, mentre si recava a F._______. Il richiedente sostiene che tale attentato sarebbe stato effettuato in quanto gli esecutori sarebbero stati convinti che all’interno del veicolo vi fosse il padre dell’interessato. A do- manda, A._______, ha affermato di temere i Talebani in caso di ritorno in Afghanistan.

D-4290/2022 Pagina 4 Il richiedente, a sostegno della propria domanda, ha versato agli atti copia della tazkara (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] 1), una foto della tessera del (…) di proprietà del padre in lingua afgana e una in lingua inglese (cfr. MdP 2 e 4), un certificato relativo a dei corsi di polizia svolti dal padre (cfr. MdP 3), una fotografia raffigurante una medaglia per meriti mili- tari e vari certificati appartenenti al padre (cfr. MdP 5), ulteriori certificati del (…) del padre (cfr. MdP 6) e due lettere video di notiziari (cfr. MdP 7). J. Con decisione della SEM del 26 agosto 2022, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 38/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l’ammis- sione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento attri- buendolo al Canton G._______. K. Con ricorso datato 26 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 27 settembre 2022), il richiedente ha concluso all’annulla- mento della decisione impugnata, al riconoscimento quale minorenne ai fini della procedura d’asilo, nonché al riconoscimento della qualità di rifu- giato ed alla concessione dell’asilo e, in subordine, alla restituzione degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per un com- pletamento istruttorio. Contestualmente ha presentato istanza di conces- sione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal ver- samento dell’anticipo e delle spese processuali. Allegati al ricorso, sono stati presentati copia della procura e copia della decisione impugnata. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

D-4290/2022 Pagina 5

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto en- trare nel merito del gravame.

E. 2 Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell’allonta- namento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell’asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scam- bio di scritti.

E. 5.1 Nel merito, il ricorrente censura innanzitutto una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) nell’esame della verosimiglianza della minore età da lui allegata. Contrariamente alla decisione dell’autorità infe- riore, egli avrebbe reso verosimile di essere minorenne.

E. 5.1.1 Nel caso in cui la questione della minore età dell’interessato sia con- testata, è necessario dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze

D-4290/2022 Pagina 6 del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4).

E. 5.1.2 Nelle procedure d’asilo così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la docu- mentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giu- ridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testi- monianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro, vi è un accertamento in- completo dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; KÖLZ/HÄNER/BERT- SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborazione delle parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BIN- DER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).

E. 5.1.3 Quando un fatto rimane non comprovato nonostante un accerta- mento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova derivanti dall’applica- zione analogica dell’art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). L’onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’inte- ressato l’abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le con- seguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4).

E. 5.1.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta.

D-4290/2022 Pagina 7 Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allega- zioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di pro- cedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce- dura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensa- bile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigo- rose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessiva- mente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibi- lità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 5.1.5 Per quanto concerne la minore età, al richiedente l’asilo incombe l’onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001

n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; MAT- THIEU CORBAZ, La détermination de l’âge du requérant d’asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’inte- ressato l’abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le con- seguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4).

E. 5.1.6 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pre- giudiziale sulla questione dell’età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità deve basarsi sui documenti d’identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell’interessato nel Paese d’origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario or- dina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142.311). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se la SEM è convinta dell’inverosimi- glianza della minore età dell’interessato e lo considera maggiorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15, consid. 6b).

D-4290/2022 Pagina 8

E. 5.2.1 Venendo alla presente disamina, il Tribunale non può che condividere le argomentazioni esposte dall’autorità inferiore nella decisione avversata circa l’inverosimiglianza della minore età dell’insorgente (cfr. p.to II, pag. 4) alle quali si rimanda quindi per ulteriori dettagli e per quanto qui non verrà specificatamente motivato. In particolare, non si può in alcun modo dar cre- dito alla tesi esposta nel ricorso dall’insorgente, ovvero che egli avrebbe risposto in maniera sufficiente per quanto possibile secondo il suo ridotto grado di istruzione, il contesto sociale di provenienza e le difficoltà da egli avute sia nel proprio vissuto in Afghanistan sia nel corso del viaggio di espatrio. Invero, dai suoi stessi asserti si evince che lui ha frequentato la scuola per quattro anni (cfr. atto della SEM n. 15/3, p.to 1.17.04, pag. 5), e quindi non si può seguire la rappresentanza legale dell’insorgente laddove indica che “considerato il contesto in cui è cresciuto il ricorrente, occorre dar debito conto delle peculiarità socioculturali e al fatto di trovarsi di fronte ad una persona con un grado di alfabetizzazione ridotto” (cfr. ricorso, p.to I, par. 3, pag. 6) per spiegare la vaghezza e l’incoerenza delle sue dichia- razioni. Inoltre, tali allegazioni sono smentite ancor più dal fatto che, nel verbale PA RMNA, il ricorrente ha esposto il suo percorso migratorio, elen- cando i paesi da cui è transitato e la durata, in giorni, in cui egli si è trovato in tali Paesi, senza riscontrare alcuna difficoltà (cfr. atto della SEM n. 15/13, p.to 5.01, pag. 9). Ulteriore incongruenza risulta pure dal foglio comple- mentare di ingresso al CFA, redatto dal personale ivi presente, ove risulta indicata, quale data di nascita, il 15 gennaio 2005 (cfr. atto della SEM

n. 1/1); circostanza poi modificata in corso di corso di procedura, soste- nendo di essere nato il 4 aprile 2005 (cfr. atto della SEM n. 15/13, 1.06). Quanto poi alla taskara, prodotta soltanto in copia dall’insorgente – quindi potendo riconoscerle soltanto un valore probatorio ridotto, non essendo possibile verificarne l’autenticità e non potendo essere esclusa una sua manipolazione o falsificazione (cfr. per quanto attiene alla giurisprudenza costante del Tribunale in rapporto al valore probatorio di una taskara la DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.) – la data presente su tale documento non corrisponde alle date di nascita da lui asserite in corso di procedura dinnanzi all’autorità inferiore (ovvero di essere nato nel 2005). Difatti, dalla traduzione interna effettuata dalla SEM della copia della taskara presentata dall’insorgente, risulta che il richiedente – alla data d’emissione della ta- skara del 1°maggio 2018 – avrebbe avuto 12 anni nel 1397 (corrispon- dente nel calendario gregoriano al 2018 - 2019). Quindi la stessa non dà atto di alcuna data di nascita chiara.

E. 5.3 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un’attenta valuta- zione globale di tutti gli elementi presenti all’incarto, ritiene dunque fondata

D-4290/2022 Pagina 9 la valutazione di cui all’avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica, così come invece argomentato nel suo gravame (cfr. p.to I, par. 3, pag. 7). Il Tribunale non può quindi che sotto- scrivere la conclusione alla quale l’autorità resistente è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggio- renne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 6.1.4), per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applica- bili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall’insorgente, oltreché non essere riuscito a ren- dere verosimile la stessa, a fronte della ponderazione degli elementi suc- citati, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza prepon- derante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima, o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fu- gare i secondi. In tal senso, tale valutazione si discosta dalle fattispecie presenti nelle sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall’insorgente, ed egli non può quindi prevalersi delle stesse a ragione.

E. 6.1 Proseguendo nel merito, il ricorrente sostiene, contrariamente all’auto- rità inferiore, che i propri motivi d’asilo siano rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare il ricorrente sarebbe espatriato in quanto teme di essere rapito ed ucciso dai Talebani a causa del lavoro del padre, che collaborava con stranieri. Il genitore infatti, sarebbe stato in più occasioni, già minac- ciato e attaccato dai Talebani. Il padre infatti sarebbe stato minacciato te- lefonicamente e questi ultimi l’avrebbero minacciato di uccidere tutti i mem- bri della sua famiglia. Il ricorrente, essendo il figlio maggiore maschio, ri- schierebbe pertanto in misura maggiore rispetto agli altri fratelli di essere ucciso. Pertanto egli sostiene che tali timori non sarebbero solo soggettivi, ma vi sarebbe un oggettivo rischio concreto che i Talebani mettano in atto le minacce che sarebbero state rivolte al padre (cfr. ricorso del 26 settem- bre 2022, pag. 8 e seg.).

E. 6.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.3 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni

D-4290/2022 Pagina 10 politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende, nella sua definizione, un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. È pertanto riconosciuto quale rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione per uno dei motivi previsti dall’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’inte- ressato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve es- sere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un fu- turo prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano mi- nacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a te- mere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 con- sid. 2.5).

E. 6.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6.6 Il Tribunale ha ammesso l’esistenza di categorie di persone particolar- mente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di

D-4290/2022 Pagina 11 riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione inter- nazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d’intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 26 luglio 2023 con- sid. 4.2.1; D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d’attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di vio- lenza cieca nel Paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell’agosto del 2021, tuttavia il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane ancora all’ora attuale imprevedibile e vi è pertanto luogo di ammettere che i profili che prendevano di mira prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accre- sciuti di questo attore. Numerose aggressioni contro delle persone appar- tenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). Le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d’investigazione, così come i membri del potere giudiziario, presentano generalmente un rischio accresciuto di persecu- zioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto di attirare l’atten- zione dei talebani in modo specifico su di loro. Trattandosi delle altre per- sone che adempiono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della va- lutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragione- vole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecuzione, di altre cir- costanze che hanno un’incidenza sul rischio, quali la regione d’origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l’implicazione effettiva in conflitti lo- cali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 con- sid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3).

E. 6.7.1 Per quanto concerne la rilevanza dei motivi d’asilo addotti dal ricor- rente ai sensi dell’art. 3 LAsi, occorre esaminare se le allegazioni adem- piano o meno le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato,

D-4290/2022 Pagina 12 rispettivamente se egli, nel caso di un ritorno in Afghanistan, possa temere di subire delle persecuzioni rilevanti ai fini dell’asilo da parte dei talebani.

E. 6.7.2 Nel caso di specie, l’interessato non ha avuto alcun contatto diretto con i talebani prima dell’evento che lo ha condotto all’espatrio (cfr. atto della SEM n. 31/10, D20-24, pag. 5). Dalle sue dichiarazioni non si evincono inoltre indizi secondo cui i talebani avrebbero avuto un interesse nel per- seguitarlo personalmente. Sebbene, come rettamente rilevato dalla SEM, sia comprensibile che alla luce del contesto famigliare egli possa temere di essere vittima di persecuzione riflessa a causa del lavoro esercitato dal padre, anche il Tribunale concorda che nel caso di specie difetta l’elemento oggettivo della persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della qua- lità di rifugiato. Infatti, il loro obiettivo appare esclusivamente essere stato il padre del ricorrente, che attualmente si trova in Iran con il resto della famiglia (cfr. atto della SEM n. 31/10, D9-14, pag. 4). Per il resto, non vi sono indizi che l’insorgente si trovi attualmente nel mirino dei Talebani e possa, per questo motivo, essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in Afghanistan. II ricorrente non presenta, altresì, un particolare profilo di ri- schio: egli non risulta essere stato né attivo politicamente né si è partico- larmente esposto in altro modo in ragione di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani (cfr. atto della SEM n. 15/3, 1.17.05). Il ricorrente, come rettamente segnalato anche dall’autorità infe- riore, non ha fatto valere alcuna persecuzione personale da parte dei tale- bani o di terze persone nei suoi confronti per uno dei motivi previsti all’art. 3 cpv. 1 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche).

E. 6.8 Da una valutazione complessiva delle allegazioni risulta pertanto che non esiste, nel caso di specie, una congiunzione di fattori di rischio signifi- cativi che rendano altamente probabile che l’interessato sia oggettiva- mente fondato a temere di essere vittima di una persecuzione determi- nante in materia d’asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un pros- simo futuro. La persecuzione subita ad opera dei talebani non può dunque essere ritenuta rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per questo motivo, non si è rilevato necessario un esame della verosimiglianza dei motivi d’asilo da lui invocati ai sensi dell’art. 7 LAsi.

E. 7 Ne consegue che la decisione della SEM dev’essere confermata. L’autorità inferiore non ha violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

D-4290/2022 Pagina 13

E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 9 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v’è luogo di respingere la domanda di as- sistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 10 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4290/2022 Pagina 14

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4290/2022 Sentenza del 6 settembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'Avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 26 agosto 2022. Fatti: A.a A._______, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 19 maggio 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). B. Dal riscontro della banca dati Eurodac del 23 maggio 2022 è risultato che il (...) maggio 2022 l'interessato ha depositato una prima domanda d'asilo in Austria (cfr. atto della SEM n. 8/1). C. In data 21 giugno 2022 il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (PA RMNA) in presenza della sua rappresentante legale (cfr. atto della SEM n. 15/13). D. Il 22 giugno 2022, la SEM ha trasmesso alle autorità austriache una richiesta di ripresa in carico concernente l'interessato (cfr. atto della SEM n. 16/5). E. In data 6 luglio 2022 le autorità austriche hanno espressamente rifiutato la summenzionata domanda sostenendo che l'interessato avesse dichiarato loro di essere minorenne, e meglio di essere nato il 1°gennaio 2005, e che il richiedente sarebbe rimasto pochi giorni nel centro d'accoglienza per poi scomparire in data 20 maggio 2022. Citando l'art. 8 par. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III) le autorità austriache hanno comunicato alle omologhe svizzere di non ritenersi compenti per prendere in consegna l'interessato (cfr. atto della SEM n. 20/2). F. Il 7 luglio 2022, l'autorità inferiore ha chiesto all'omologa austriaca di riesaminare la richiesta di ripresa in carico sostenendo dapprima che l'interessato avrebbe indicato una data di nascita differente in Svizzera, rispetto a quella dichiarata in Austria, ovvero il 4 aprile 2005. Secondariamente non ha presentato alcun documento d'identità in Svizzera, così come in Austria stando alle informazioni a disposizione dell'autorità, e che l'unico documento presentato, una copia della tazkara, avrebbe un valore probatorio ridotto. In terzo luogo, in Svizzera il richiedente ha partecipato ad un'audizione PA RMNA in cui sarebbe risultato che le sue allegazioni relative alla propria età risulterebbero, secondo la SEM, contraddittorie e non plausibili (cfr. atto della SEM n. 21/2). G. Successivamente ad un sollecito da parte dell'autorità inferiore (cfr. atto della SEM n. 24/1), il 20 luglio 2022, le autorità austriache hanno comunicato il loro rifiuto alla ripresa in carico dell'interessato ribadendo la competenza delle autorità elvetiche alla trattazione della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. atto della SEM n. 27/3). H. Con decisione del 21 luglio 2022, la SEM ha dunque concluso la procedura Dublino e iniziato il trattamento della domanda d'asilo dell'interessato in procedura nazionale (cfr. atto della SEM n. 28/1). I. Il 22 agosto 2022 l'interessato è stato sentito sui motivi d'asilo nell'ambito di un'audizione ex art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. atto della SEM n. 37/11). I.a In tale audizione, il summenzionato ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere un cittadino afgano di etnia tagica originario di Kabul dove avrebbe abitato fino ai sei o sette anni e con ultimo domicilio, prima dell'espatrio, sito nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______, nella provincia di D._______. Egli ha sostenuto che la sua vita in Afghanistan sarebbe in pericolo a causa della collaborazione che avrebbe avuto il padre del ricorrente, medico, presso l'ospedale (...). Infatti, il genitore avrebbe lavorato con diversi medici stranieri, in particolare americani, e sarebbe stato minacciato di morte da parte dei Talebani. L'interessato ha raccontato che in un'occasione, i Talebani, avrebbero tentato di uccidere il padre facendo esplodere la sua auto. Altresì, a suo dire, due o tre anni dopo tale avvenimento, a suo padre sarebbe stata data un'altra macchina e avrebbe assunto il cugino del ricorrente quale autista. Quest'ultimo sarebbe stato ucciso una sera da due persone armate nella località di E._______, mentre si recava a F._______. Il richiedente sostiene che tale attentato sarebbe stato effettuato in quanto gli esecutori sarebbero stati convinti che all'interno del veicolo vi fosse il padre dell'interessato. A domanda, A._______, ha affermato di temere i Talebani in caso di ritorno in Afghanistan. Il richiedente, a sostegno della propria domanda, ha versato agli atti copia della tazkara (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] 1), una foto della tessera del (...) di proprietà del padre in lingua afgana e una in lingua inglese (cfr. MdP 2 e 4), un certificato relativo a dei corsi di polizia svolti dal padre (cfr. MdP 3), una fotografia raffigurante una medaglia per meriti militari e vari certificati appartenenti al padre (cfr. MdP 5), ulteriori certificati del (...) del padre (cfr. MdP 6) e due lettere video di notiziari (cfr. MdP 7). J. Con decisione della SEM del 26 agosto 2022, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 38/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento attribuendolo al Canton G._______. K. Con ricorso datato 26 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 settembre 2022), il richiedente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento quale minorenne ai fini della procedura d'asilo, nonché al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo e, in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per un completamento istruttorio. Contestualmente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo e delle spese processuali. Allegati al ricorso, sono stati presentati copia della procura e copia della decisione impugnata. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nel merito, il ricorrente censura innanzitutto una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) nell'esame della verosimiglianza della minore età da lui allegata. Contrariamente alla decisione dell'autorità inferiore, egli avrebbe reso verosimile di essere minorenne. 5.1.1 Nel caso in cui la questione della minore età dell'interessato sia contestata, è necessario dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4). 5.1.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, vi è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborazione delle parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 5.1.3 Quando un fatto rimane non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). L'onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4). 5.1.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 5.1.5 Per quanto concerne la minore età, al richiedente l'asilo incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4). 5.1.6 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142.311 ). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se la SEM è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15, consid. 6b). 5.2 5.2.1 Venendo alla presente disamina, il Tribunale non può che condividere le argomentazioni esposte dall'autorità inferiore nella decisione avversata circa l'inverosimiglianza della minore età dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 4) alle quali si rimanda quindi per ulteriori dettagli e per quanto qui non verrà specificatamente motivato. In particolare, non si può in alcun modo dar credito alla tesi esposta nel ricorso dall'insorgente, ovvero che egli avrebbe risposto in maniera sufficiente per quanto possibile secondo il suo ridotto grado di istruzione, il contesto sociale di provenienza e le difficoltà da egli avute sia nel proprio vissuto in Afghanistan sia nel corso del viaggio di espatrio. Invero, dai suoi stessi asserti si evince che lui ha frequentato la scuola per quattro anni (cfr. atto della SEM n. 15/3, p.to 1.17.04, pag. 5), e quindi non si può seguire la rappresentanza legale dell'insorgente laddove indica che "considerato il contesto in cui è cresciuto il ricorrente, occorre dar debito conto delle peculiarità socioculturali e al fatto di trovarsi di fronte ad una persona con un grado di alfabetizzazione ridotto" (cfr. ricorso, p.to I, par. 3, pag. 6) per spiegare la vaghezza e l'incoerenza delle sue dichiarazioni. Inoltre, tali allegazioni sono smentite ancor più dal fatto che, nel verbale PA RMNA, il ricorrente ha esposto il suo percorso migratorio, elencando i paesi da cui è transitato e la durata, in giorni, in cui egli si è trovato in tali Paesi, senza riscontrare alcuna difficoltà (cfr. atto della SEM n. 15/13, p.to 5.01, pag. 9). Ulteriore incongruenza risulta pure dal foglio complementare di ingresso al CFA, redatto dal personale ivi presente, ove risulta indicata, quale data di nascita, il 15 gennaio 2005 (cfr. atto della SEM n. 1/1); circostanza poi modificata in corso di corso di procedura, sostenendo di essere nato il 4 aprile 2005 (cfr. atto della SEM n. 15/13, 1.06). Quanto poi alla taskara, prodotta soltanto in copia dall'insorgente - quindi potendo riconoscerle soltanto un valore probatorio ridotto, non essendo possibile verificarne l'autenticità e non potendo essere esclusa una sua manipolazione o falsificazione (cfr. per quanto attiene alla giurisprudenza costante del Tribunale in rapporto al valore probatorio di una taskara la DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.) - la data presente su tale documento non corrisponde alle date di nascita da lui asserite in corso di procedura dinnanzi all'autorità inferiore (ovvero di essere nato nel 2005). Difatti, dalla traduzione interna effettuata dalla SEM della copia della taskara presentata dall'insorgente, risulta che il richiedente - alla data d'emissione della taskara del 1°maggio 2018 - avrebbe avuto 12 anni nel 1397 (corrispondente nel calendario gregoriano al 2018 - 2019). Quindi la stessa non dà atto di alcuna data di nascita chiara. 5.3 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica, così come invece argomentato nel suo gravame (cfr. p.to I, par. 3, pag. 7). Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale l'autorità resistente è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 6.1.4), per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, oltreché non essere riuscito a rendere verosimile la stessa, a fronte della ponderazione degli elementi succitati, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima, o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, tale valutazione si discosta dalle fattispecie presenti nelle sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi delle stesse a ragione. 6. 6.1 Proseguendo nel merito, il ricorrente sostiene, contrariamente all'autorità inferiore, che i propri motivi d'asilo siano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare il ricorrente sarebbe espatriato in quanto teme di essere rapito ed ucciso dai Talebani a causa del lavoro del padre, che collaborava con stranieri. Il genitore infatti, sarebbe stato in più occasioni, già minacciato e attaccato dai Talebani. Il padre infatti sarebbe stato minacciato telefonicamente e questi ultimi l'avrebbero minacciato di uccidere tutti i membri della sua famiglia. Il ricorrente, essendo il figlio maggiore maschio, rischierebbe pertanto in misura maggiore rispetto agli altri fratelli di essere ucciso. Pertanto egli sostiene che tali timori non sarebbero solo soggettivi, ma vi sarebbe un oggettivo rischio concreto che i Talebani mettano in atto le minacce che sarebbero state rivolte al padre (cfr. ricorso del 26 settembre 2022, pag. 8 e seg.). 6.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.3 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende, nella sua definizione, un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. È pertanto riconosciuto quale rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione per uno dei motivi previsti dall'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). 6.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.6 Il Tribunale ha ammesso l'esistenza di categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d'intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d'attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di violenza cieca nel Paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell'agosto del 2021, tuttavia il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane ancora all'ora attuale imprevedibile e vi è pertanto luogo di ammettere che i profili che prendevano di mira prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accresciuti di questo attore. Numerose aggressioni contro delle persone appartenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). Le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d'investigazione, così come i membri del potere giudiziario, presentano generalmente un rischio accresciuto di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto di attirare l'attenzione dei talebani in modo specifico su di loro. Trattandosi delle altre persone che adempiono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della valutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragionevole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecuzione, di altre circostanze che hanno un'incidenza sul rischio, quali la regione d'origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l'implicazione effettiva in conflitti locali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). 6.7 6.7.1 Per quanto concerne la rilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi, occorre esaminare se le allegazioni adempiano o meno le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente se egli, nel caso di un ritorno in Afghanistan, possa temere di subire delle persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo da parte dei talebani. 6.7.2 Nel caso di specie, l'interessato non ha avuto alcun contatto diretto con i talebani prima dell'evento che lo ha condotto all'espatrio (cfr. atto della SEM n. 31/10, D20-24, pag. 5). Dalle sue dichiarazioni non si evincono inoltre indizi secondo cui i talebani avrebbero avuto un interesse nel perseguitarlo personalmente. Sebbene, come rettamente rilevato dalla SEM, sia comprensibile che alla luce del contesto famigliare egli possa temere di essere vittima di persecuzione riflessa a causa del lavoro esercitato dal padre, anche il Tribunale concorda che nel caso di specie difetta l'elemento oggettivo della persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Infatti, il loro obiettivo appare esclusivamente essere stato il padre del ricorrente, che attualmente si trova in Iran con il resto della famiglia (cfr. atto della SEM n. 31/10, D9-14, pag. 4). Per il resto, non vi sono indizi che l'insorgente si trovi attualmente nel mirino dei Talebani e possa, per questo motivo, essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in Afghanistan. II ricorrente non presenta, altresì, un particolare profilo di rischio: egli non risulta essere stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani (cfr. atto della SEM n. 15/3, 1.17.05). Il ricorrente, come rettamente segnalato anche dall'autorità inferiore, non ha fatto valere alcuna persecuzione personale da parte dei talebani o di terze persone nei suoi confronti per uno dei motivi previsti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). 6.8 Da una valutazione complessiva delle allegazioni risulta pertanto che non esiste, nel caso di specie, una congiunzione di fattori di rischio significativi che rendano altamente probabile che l'interessato sia oggettivamente fondato a temere di essere vittima di una persecuzione determinante in materia d'asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un prossimo futuro. La persecuzione subita ad opera dei talebani non può dunque essere ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per questo motivo, non si è rilevato necessario un esame della verosimiglianza dei motivi d'asilo da lui invocati ai sensi dell'art. 7 LAsi.

7. Ne consegue che la decisione della SEM dev'essere confermata. L'autorità inferiore non ha violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

10. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: