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D-2487/2022

D-2487/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-07 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. Il (…) gennaio 2022, l’interessato, dichiaratosi minorenne, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto SEM n. [{…}]-2/2). B. Il (…) febbraio 2022, in presenza della sua rappresentante legale e per- sona di fiducia, si è svolta una prima audizione quale richiedente mino- renne non accompagnato (RMNA; cfr. n. 14/10), mentre che il (…) aprile 2022 l’interessato è stato sentito in particolare riguardo ai suoi motivi d’asilo (cfr. n. 23/12). Nel corso degli stessi egli ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichia- rato di essere di etnia hazara. Lui sarebbe nato ed avrebbe sempre vissuto nel villaggio di B._______, sito nella provincia di C._______ nel distretto di D._______, con la sua famiglia. Il suo fratellastro E._______ (di seguito: E._______) avrebbe lavorato per le (…), diventando dopo diversi anni di servizio, (…), ed in quanto tale (…) di B._______, avendo sotto il suo con- trollo un gruppo di uomini. Il richiedente si sarebbe spesso recato a portare al fratello il cibo che la madre preparava, come pure ogni tanto avrebbe lavato le auto che utilizzavano gli (…). Spesso si sarebbe intrattenuto ad osservare gli addestramenti nella zona di trincea, nonché quello che suc- cedeva ai checkpoint dove era attivo il fratellastro. In tale ultimo contesto, dei talebani che sarebbero stati controllati ai checkpoint, gli avrebbero ri- volto la parola, chiedendogli se E._______ lavorasse ancora per la (…) e dove fosse; ma lui non avrebbe mai risposto. Allorché i talebani si sareb- bero impossessati della sua zona, E._______ si sarebbe nascosto nelle montagne ed avrebbe ingiunto pure al resto della famiglia di scappare. Per paura di subire delle ripercussioni a causa del lavoro che faceva il fratella- stro, come pure per timore di venire reclutato dai talebani per combattere, il richiedente con l’aiuto di un altro suo fratello, il (…) sarebbe espatriato verso l’F._______. Dopo la sua partenza dal Paese d’origine, avrebbe ap- preso telefonicamente dal padre come dei talebani si sarebbero recati sva- riate volte presso il domicilio famigliare chiedendo dove fosse il suo fratel- lastro E._______, nonché le armi e le vetture da lui utilizzate, proferendo minacce di morte verso il padre ed il resto dei famigliari. A causa di ciò, i predetti sarebbero stati costretti a rifugiarsi altrove in Afghanistan, dove non avrebbero più riscontrato alcuna problematica. A supporto delle sue allegazioni, il richiedente ha presentato copie di tre fotografie che rappresenterebbero E._______ in tenuta lavorativa e copia

D-2487/2022 Pagina 3 del tesserino di (…) del predetto (cfr. n. 18/-, mezzi di prova n. 1 e 2 e

n. 22/1). C. Il 4 maggio 2022, la SEM ha emanato il suo progetto di decisione (cfr.

n. 26/6) ed il 5 maggio 2022, l’interessato ha potuto presentare le sue os- servazioni allo stesso (cfr. n. 27/3). D. Con decisione del 6 maggio 2022 – notificata lo stesso giorno (cfr. n. 30/1)

– l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontana- mento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l’ammissione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. E. Il 3 giugno 2022 (cfr. risultanze processuali), l’interessato si è aggravato con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), avverso il succitato provvedimento della SEM, chiedendo a titolo principale che egli sia riconosciuto quale rifugiato e gli sia accordato l’asilo in Svizzera; ed a titolo subordinato che gli atti siano restituiti all’autorità infe- riore per il completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle sue al- legazioni. Contestualmente egli ha presentato istanza di assistenza giudi- ziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, anche in considerazione della sua minore età. Al ricorso, quale nuovo documento, l’insorgente ha annesso copia di un estratto (le prime due pagine) del (…) dell’(…), del (…). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

D-2487/2022 Pagina 4 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva come, essendo il ricorrente stato po- sto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata del 6 maggio 2022, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la deci- sione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della sua domanda d’asilo.

E. 5.1 Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha negato che le condizioni per l’ottenimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi fossero adempiute dal ricorrente. In primo luogo, riguardo ai suoi timori di essere esposto a delle misure per- secutorie a causa delle attività del fratellastro E._______, non sarebbe dato nel suo caso specifico l’elemento oggettivo per riconoscergli un timore fon- dato di essere vittima di una persecuzione riflessa in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità. Difatti non sarebbe riscontrabile alcun proce- dimento sistematico contro i membri famigliari di persone invise ai talebani da parte di questi ultimi, malgrado le prime possano essere vittime di at- tacchi, in forma di minaccia o di atti di violenza. Inoltre, considerata la gio- vanissima età dell’interessato e la natura delle attività che lui avrebbe

D-2487/2022 Pagina 5 adempiuto per il fratello, non si potrebbe considerare che lui conducesse delle attività percepite come di opposizione politica da parte dei talebani. Per di più, da quando i suoi famigliari avrebbero lasciato l’abitazione di B._______, non avrebbero più riscontrato delle problematiche con i tale- bani. Si potrebbe quindi dedurre che il loro interesse nel trovare E._______, non fosse molto elevato. Infine, nessun altro suo parente avrebbe avuto legami con il Governo antecedente. Anche i mezzi di prova presentati, per quanto potrebbero al massimo so- stenere le sue allegazioni relative all’attività di E._______, non aggiunge- rebbero nulla circa un’eventuale persecuzione nei suoi confronti. Concernente il suo timore di essere reclutato da parte dei talebani, non sussisterebbero degli elementi concreti che condurrebbero alla conclu- sione che lui possa essere portato in guerra da questi ultimi, con grande probabilità ed in un prossimo futuro. Inoltre, anche avvenisse, il tentativo di reclutamento da parte dei talebani non sarebbe neppure fondato su di un motivo determinante in materia d’asilo. Difatti, sarebbero le sue caratteri- stiche – maschio di una certa età – ad interessare loro. Non sussistereb- bero poi indizi secondo i quali i talebani potrebbero considerarlo come un nemico od un traditore. Da ultimo, rispetto al parere presentato il 5 maggio 2022 dall’interessato, la SEM ritiene come la sua appartenenza etnica, non potrebbe cambiare la valutazione complessiva fatta del suo profilo. Invero, il fatto che egli ap- partenga all’etnia hazara, non significherebbe automaticamente che l’inte- resse dei talebani nei suoi confronti aumenterebbe. Ciò in quanto non vi sarebbero rapporti che indicherebbero come i talebani perseguitino per- sone di etnia hazara, solamente in ragione della loro appartenenza etnica e/o religiosa. Inoltre l’interessato non avrebbe sollevato alcuna problema- tica personale in rapporto alla sua etnia hazara.

E. 5.2 Dal canto suo, nella sua impugnativa, l’insorgente avversa le conclu- sioni della SEM. L’autorità inferiore avrebbe invero erroneamente escluso la sussistenza della sua qualità di rifugiato, violando pure il suo obbligo di motivazione, avendo emesso il provvedimento sindacato senza una com- prensibile e sostanziata motivazione rispetto all’assenza di un profilo di ri- schio del ricorrente tale da condurre alla concessione dell’asilo. Dapprima egli rileva come i motivi d’asilo da lui presentati sarebbero vero- simili e, non essendo stati contestati dalla SEM, si partirebbe dal principio

D-2487/2022 Pagina 6 che le sue dichiarazioni ed i suoi mezzi di prova, siano sufficienti e verosi- mili per poter analizzare con cognizione di causa la rilevanza dei motivi d’asilo presentati. In un secondo tempo, ritiene come il suo profilo di rischio, condurrebbe a concludere che egli avrebbe un timore soggettivamente ed oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni qualora facesse rientro in Afghanistan. Invero, dalla recente sentenza del Tribunale D-2161/2021 del 12 gen- naio 2022, si trarrebbe conferma come il profilo di rischio di famigliari di funzionari del governo afghano, verrebbe analizzato dalla predetta autorità differentemente da quanto intrapreso nella decisione avversata. Dalla pre- citata sentenza si dedurrebbe come gli ex funzionari delle forze dell’ordine rientrerebbero nella categoria di persone con alta probabilità di subire delle persecuzioni da parte dei talebani. La situazione per tale gruppo di per- sone, sarebbe ulteriormente peggiorata dopo l’instaurazione dei talebani al potere nell’agosto del 2021, come verrebbe confermato dal recente rap- porto dell’(…) prodotto con il gravame e da altri rapporti e studi. In partico- lare, i famigliari di persone che hanno lavorato per le forze dell’ordine, sa- rebbero persone particolarmente esposte al rischio di persecuzioni ex art. 3 LAsi. Nel caso specifico, la famiglia del richiedente e quest’ultimo, sareb- bero stati chiaramente identificati ed individuati dai talebani. Inoltre, le in- formazioni frammentarie assunte dal minore sugli spostamenti della sua famiglia, non permetterebbero di considerare che la predetta abbia trovato una realistica alternativa di rifugio interno. Il profilo di rischio dell’insorgente andrebbe peraltro apprezzato nella sua complessità. In tale contesto, la sua origine territoriale ed appartenenza etnica, aggraverebbero lo stesso profilo di rischio, già considerevole, derivante dalla stretta parentela con un fratello (…). Sulla scorta di tali elementi, il ricorrente si troverebbe in una situazione sussumibile in quella delle persone considerate particolarmente a rischio di persecuzione secondo l’attuale giurisprudenza del Tribunale. Proseguendo, l’insorgente ravvisa inoltre nel reclutamento forzato di un mi- norenne da parte dei talebani, come sarebbe il suo caso nell’evenienza di un ritorno in patria, un motivo d’asilo giusta l’art. 3 LAsi, anche riguardo a quanto considerato dal Tribunale nella sua sentenza E-5072/2018 del 17 dicembre 2020. Inoltre, proprio a causa del ruolo ricoperto da E._______, neppure si potrebbe escludere che il ricorrente possa essere oggetto di reclutamento. Difatti, soltanto cedendo alla loro coscrizione, egli dimostrerebbe agli occhi dei talebani di essere differente dal fratello e di non costituire (più) una minaccia per il loro regime.

D-2487/2022 Pagina 7 I suoi tratti personali – la minore età, la provenienza dal distretto di D._______, il legame famigliare con E._______ e le minacce rivolte alla sua famiglia da parte dei talebani – sarebbero tutti elementi a mente del ricorrente, idonei a sostanziare l’appartenenza, nel contesto afghano, di un profilo di rischio di particolare gravità e rilevanza ex art. 3 LAsi. Sulla scorta di diversi rapporti e fonti che cita nel suo gravame, il ricorrente ritiene come la sua etnia hazara lo porrebbe in pericolo, ancor più dall’ascesa dei tale- bani al potere. In tale contesto, è sulla scorta della molteplicità dei fattori di rischio dell’insorgente che la SEM avrebbe dovuto giudicare l’impatto della sua appartenenza etnica; etnia che verrebbe discriminata in patria. In tal senso, la decisione impugnata difetterebbe di un’analisi complessiva del profilo di rischio del ricorrente.

E. 6 In limine, occorre esaminare le censure del ricorrente circa la violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’autorità inferiore, che avrebbe pro- ceduto, nel provvedimento sindacato, a delle considerazioni non sostan- ziate e comprensibili in relazione al profilo di rischio del ricorrente, non esa- minandone complessivamente gli elementi fondanti un tale profilo e sca- dendo pertanto pure in un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 6.1 L’obbligo di motivazione, corollario fondamentale del diritto di essere sentito, è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interes- sate, di comprendere la decisione impugnata, eventualmente di impu- gnarla, e da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sita tenuta a pronun- ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessa- rio che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la por- tata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 6.2 Dal canto suo, il principio inquisitorio, che si applica nelle procedure amministrative così come nelle altre procedure di natura amministrativa, dispone che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accerta- mento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi;

D-2487/2022 Pagina 8 art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessa- ria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed ammini- strare a tal fine le opportune prove al riguardo.

E. 6.3 Nel caso in parola, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, l’autorità inferiore ha motivato in modo sufficientemente com- pleto e comprensibile, perché ritenesse che gli elementi presi in esame escludessero una persecuzione rilevante, dal profilo oggettivo, del ricor- rente da parte dei talebani e perché, quindi, egli non adempisse ai criteri posti dall’art. 3 LAsi. La SEM, nel provvedimento impugnato, ha inoltre spiegato di aver complessivamente valutato il profilo del ricorrente, ed ha escluso che anche prendendo in esame la sua appartenenza all’etnia hazara, il suo profilo possa condurlo a riconoscergli la qualità di rifugiato (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Peraltro, al ricorrente è stato possibile in modo evidente presentare un ricorso articolato contro la decisione avversata – anche ed in particolare rispetto al profilo di rischio dell’insorgente – ciò che conduce alla conclusione che l’interessato sia riu- scito a crearsi un chiaro quadro della portata del provvedimento. Una vio- lazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’autorità intimata, non è per- tanto ravvisabile. Da ultimo, il fatto solo che l’autorità inferiore, fondandosi sulle dichiarazioni dell’insorgente, abbia valutato in modo differente il suo profilo rispetto a quanto invece dedotto da quest’ultimo, non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte della succitata autorità, ma piuttosto dall’apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso specifico. L’argomentazione del ricorrente è quindi da inten- dere piuttosto rivolta verso il merito del provvedimento avversato, ed in quanto tale verrà pertanto trattata di seguito (cfr. infra consid. 7 segg.). Visto quanto precede, la conclusione proposta in subordine dal ricorrente, ovvero l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle alle- gazioni, va respinta.

E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 7.2 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo

D-2487/2022 Pagina 9 sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 7.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di perse- cuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129).

E. 7.4 Vi è luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rap- presaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenza del Tribunale D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). In tale am- bito si necessita di apprezzare l’intensità del rischio di esposizione a per- secuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame (cfr.

D-2487/2022 Pagina 10 DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; anche sentenza D-1665/2018 del 27 gen- naio 2021 consid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell’asilo, allorché la per- sona che è toccata dalla persecuzione riflessa, è esposta a dei seri pregiu- dizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di persecuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferi- menti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell’8 febbraio 2022 consid. 8.2).

E. 8.1 Tornando al caso di specie, innanzitutto il Tribunale non vede ragioni per ritenere inverosimili le dichiarazioni, per lo più sostanziate e coerenti, dell’insorgente rispetto alla sua minore età, al suo luogo d’origine, al fatto che il fratellastro E._______ fosse un (…) – attività lavorativa che è sup- portata anche dai mezzi di prova presentati dal ricorrente ed assunti agli atti – come pure che quest’ultimo si sia rifugiato in montagna. Evenienze, che non vengono poste in discussione neppure dalla SEM nel provvedi- mento impugnato.

E. 8.2 Ciò posto, occorre esaminare se le allegazioni del ricorrente adem- piano o meno alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato rispettivamente se egli, nel caso di un ritorno in Afghanistan, possa temere di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 8.2.1 Come rilevato a ragione dall’insorgente nel suo gravame e tramite il mezzo di prova annesso allo stesso, il Tribunale ha effettivamente am- messo l’esistenza di categorie di persone che sono particolarmente espo- ste a dei rischi di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan, già nella sua sentenza di riferimento D-5800/2016 del

E. 8.2.2 Nel caso del ricorrente, egli prima del suo espatrio, non si è esposto, a causa delle sue attività, a delle persecuzioni rilevanti da parte dei tale- bani. Invero, l’insorgente minorenne, ha narrato che al fratellastro (…) avrebbe portato del cibo preparato dalla madre, come pure di aver lavato a volte le vetture di ordinanza di E._______ e degli uomini della sua squa- dra, o osservato – per pure divertimento – il lavoro svolto presso le trincee ed i checkpoint dove si trovava operativo il fratellastro (cfr. n. 14/10, p.to 7.02, pag. 9; n. 23/12, D35 segg., pag. 5). Tuttavia non gli sarebbe suc- cesso nulla, né avrebbe avuto dei contatti diretti con i talebani o qualsivo- glia problematica con le autorità o con terze persone (cfr. n. 14/10, p.to 7.02, pag. 9 seg.). Nell’audizione sui motivi, l’insorgente ha dichiarato come dei talebani, allorché venivano controllati dalla (…), gli avrebbero sol- tanto rivolto la parola chiedendogli informazioni riguardo a dove si trovasse il fratello e se quest’ultimo esercitasse ancora nella (…) (cfr. n. 23/12, D52 segg., pag. 6 seg.). Dalle sue allegazioni, risulta come egli sarebbe fuggito dal suo domicilio a causa dell’arrivo dei talebani nella sua regione – in ra- gione dell’attività lavorativa del fratellastro – e della situazione di guerra presente nella stessa, come pure per paura di essere arruolato da parte dei talebani (cfr. n. 14/10, p.to 7.01 segg., pag. 8 seg.; n. 23/12, D32 segg., pag. 4 segg.), e non poiché avrebbe subito direttamente, ed in modo mirato verso la sua persona, dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell’asilo.

E. 8.2.3 V’è luogo inoltre di osservare, come il suo timore di essere reclutato da parte dei talebani, appariva del tutto ipotetico già al momento della presa di potere della sua zona da parte di questi ultimi, in quanto egli ha dichiarato di non aver mai discusso con loro riguardo a tale argomento (cfr.

n. 23/12, D64, pag. 7), né risulta dalle sue allegazioni, anche dopo la sua partenza, che i predetti abbiano agito con tale scopo nei suoi confronti,

D-2487/2022 Pagina 12 malgrado la presenza dei suoi famigliari in loco (cfr. n. 14/10, p.to 7.02, pag. 10; n. 23/12, D32, pag. 4 e D65 segg., pag. 7 seg.). Il suo timore di essere reclutato coattivamente dai talebani, non risulta quindi, né dal pro- filo soggettivo né da quello oggettivo, fondato su alcun elemento di qualsi- voglia sostanza e concretezza. Non risulta pertanto rilevante ai sensi dell’asilo. Le allegazioni contrarie contenute nel ricorso, ed in particolare il riferimento presente nel gravame alla sentenza del Tribunale E-5072/2018 del 17 dicembre 2020, non sono atti a mutare la conclusione predetta, in quanto il caso precitato si differenziava in modo importante dalla presente disamina, in particolare poiché nella prima fattispecie il ricorrente, mino- renne e proveniente da una regione dove il reclutamento avveniva di fatto, avrebbe ricevuto delle minacce verosimili di essere reclutato, pregresse al suo espatrio (cfr. sentenza E-5072/2018 precitata consid. 4.2.4 segg.). Di tale giurisprudenza non può quindi prevalersene con successo il ricorrente.

E. 8.2.4 Proseguendo nell’analisi, per quanto la sua relazione con il fratella- stro E._______, potrebbe ipoteticamente, dal profilo soggettivo, farlo rica- dere nel mirino dei talebani, tuttavia egli non ha stabilito di disporre di un profilo suscettibile di presentare, dal lato oggettivo, un interesse per i tale- bani. Invero, egli, minorenne, non ha mai avuto dei contatti diretti con i ta- lebani, rispettivamente questi ultimi gli avrebbero rivolto alcuni quesiti ri- guardo soltanto al fratello (cfr. supra consid. 8.2.2). I passaggi dei talebani al suo domicilio che sarebbero stati alla ricerca di E._______ e che avreb- bero minacciato verbalmente i suoi famigliari, allorché egli sarebbe già espatriato, si fondano soltanto su delle allegazioni di terze persone. Invero, il ricorrente avrebbe ricevuto telefonicamente dal padre tali informazioni, allorché si trovava già all’estero (cfr. n. 14/10, p.to 7.02, pag. 9; n. 23/12, D66, pag. 7 seg.). Ora, secondo costante giurisprudenza, le dichiarazioni che portano su degli elementi essenziali di una domanda d’asilo non pos- sono basarsi unicamente su dei semplici sentito dire, come è il caso di specie per le allegazioni di minaccia – peraltro non rivolte a lui direttamente

– riportategli dal padre (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2). Ciò rammentato, il ricor- rente non ha in più mai allegato, né stabilito con dei mezzi di prova, di aver dato luogo a delle ricerche da parte dei talebani dopo la sua partenza. Ha altresì negato che i suoi famigliari, dopo la loro partenza dal loro domicilio famigliare, abbiamo riscontrato qualsivoglia ulteriore problematica con i ta- lebani, malgrado siano rimasti in Afghanistan (cfr. n. 23/12, D77, pag. 8). In aggiunta, oltre al fratellastro E._______, non vi sarebbero altre persone che avrebbero lavorato per l’ex governo afghano (cfr. n. 23/12, D51, pag. 6). Tenuto conto di tutti questi elementi, non è credibile che l’interes- sato possa trovarsi nel mirino dei talebani, soltanto per la sua relazione

D-2487/2022 Pagina 13 quale famigliare di un (…) e del suo luogo d’origine, tanto da dover nutrire un timore fondato, perlomeno dal profilo oggettivo, di essere vittima di una persecuzione riflessa futura in un prossimo avvenire e secondo un’alta pro- babilità, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan, per di più a distanza di tempo dal suo espatrio (avvenuto il […]; cfr. n. 14/10, p.ti 1.17.04, pag. 5 e p.to 5.01, pag. 7). La giurisprudenza citata dal ricorrente nel suo gravame (cfr. pag. 5 del ricorso), non conduce il Tribunale ad altra conclusione, in quanto essa si discosta chiaramente per fattispecie – in particolare a causa delle persecuzioni subite dai ricorrenti già prima dell’espatrio – dalla pre- sente disamina.

E. 8.2.5 Infine, la sua sola appartenenza all’etnia hazara – e ciò anche consi- derandola come postulato dal ricorrente nella sua impugnativa, in una va- lutazione complessiva, comprensiva anche degli altri elementi individuali – non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribu- nale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-624/2022 del

E. 8.2.6 Riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell’insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, che conducano alla conclusione come quest’ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi.

D-2487/2022 Pagina 14 9. È dunque a giusto titolo che l’autorità di prima istanza non gli ha ricono- sciuto la qualità di rifugiato e non gli ha concesso l’asilo. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è per- tanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. 11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente, minorenne, sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-2487/2022 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

E. 9 È dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non gli ha concesso l'asilo. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 11 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 13 ottobre 2017. Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i ta- lebani considerano, a torto o a ragione, vicini al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettati di essere impregnati da valori occi- dentali e che non si fondano più sulla società afghana, come pure degli stessi membri delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative. I mem- bri delle loro famiglie sono pure suscettibili di essere vittime di atti di vio- lenza (cfr. sentenze del Tribunale D-2161/2021 del 12 gennaio 2022 con- sid. 7.2, D-4004/2021 dell’8 aprile 2021 consid. 8.2 con ulteriori riferimenti citati, D-3480/2019 del 27 maggio 2020 consid. 5.6.5). La situazione di pe- ricolo di tali categorie di persone, si sarebbe ulteriormente accentuata dalla presa di potere, nell’agosto del 2021, dell’intero territorio afghano da parte dei talebani e dalla partenza nel frattempo integrale dall’Afghanistan delle forze di sicurezza americane e straniere (cfr. sentenza del Tribunale

D-2487/2022 Pagina 11 D-2161/2021 consid. 7.2 e 7.3 con ulteriori riferimenti citati). Queste cate- gorie di persone possono prevalersi, sul piano soggettivo, di un fondato timore di essere esposte, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabi- lità, a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto rischiano realmente ed in modo mirato di essere vittime d’intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni (cfr. sentenza del Tribunale D-4004/2021 consid. 8.2 con ulteriori rif. cit.). Tuttavia, come deducibile a ragione anche dalla decisione impu- gnata (cfr. p.to II, pag. 5), ciò che è decisivo in specie, non è l’elemento soggettivo del timore di persecuzione, bensì l’elemento oggettivo, ovvero l’esistenza di indizi concreti che lascino presagire l’avvento, in un futuro poco distante e secondo un’alta probabilità, di una persecuzione determi- nante ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-4004/2021 con- sid. 8.2 con ulteriori rif. cit.).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

E. 15 marzo 2022, D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprez- zamento deve essere mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei tale- bani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale mi- nacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1). Tale conclusione non muta neppure alla luce delle citate fonti giornalistiche e di organizzazioni non governative presentate nel ri- corso dall’insorgente (cfr. pag. 7 seg.), in quanto neppure da esse è dedu- cibile una persecuzione collettiva degli hazara ai sensi della giurisprudenza restrittiva in materia, anche se gli attacchi denunciati contro tale minoranza etnica in Afghanistan nelle stesse, anche ed in particolare nel distretto di provenienza del ricorrente, non vengono messe in dubbio.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2487/2022 Sentenza del 7 luglio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Déborah D'Aveni, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla MLaw Zoe Cometti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 6 maggio 2022 / N (...). Fatti: A. Il (...) gennaio 2022, l'interessato, dichiaratosi minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto SEM n. [{...}]-2/2). B. Il (...) febbraio 2022, in presenza della sua rappresentante legale e persona di fiducia, si è svolta una prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA; cfr. n. 14/10), mentre che il (...) aprile 2022 l'interessato è stato sentito in particolare riguardo ai suoi motivi d'asilo (cfr. n. 23/12). Nel corso degli stessi egli ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato di essere di etnia hazara. Lui sarebbe nato ed avrebbe sempre vissuto nel villaggio di B._______, sito nella provincia di C._______ nel distretto di D._______, con la sua famiglia. Il suo fratellastro E._______ (di seguito: E._______) avrebbe lavorato per le (...), diventando dopo diversi anni di servizio, (...), ed in quanto tale (...) di B._______, avendo sotto il suo controllo un gruppo di uomini. Il richiedente si sarebbe spesso recato a portare al fratello il cibo che la madre preparava, come pure ogni tanto avrebbe lavato le auto che utilizzavano gli (...). Spesso si sarebbe intrattenuto ad osservare gli addestramenti nella zona di trincea, nonché quello che succedeva ai checkpoint dove era attivo il fratellastro. In tale ultimo contesto, dei talebani che sarebbero stati controllati ai checkpoint, gli avrebbero rivolto la parola, chiedendogli se E._______ lavorasse ancora per la (...) e dove fosse; ma lui non avrebbe mai risposto. Allorché i talebani si sarebbero impossessati della sua zona, E._______ si sarebbe nascosto nelle montagne ed avrebbe ingiunto pure al resto della famiglia di scappare. Per paura di subire delle ripercussioni a causa del lavoro che faceva il fratellastro, come pure per timore di venire reclutato dai talebani per combattere, il richiedente con l'aiuto di un altro suo fratello, il (...) sarebbe espatriato verso l'F._______. Dopo la sua partenza dal Paese d'origine, avrebbe appreso telefonicamente dal padre come dei talebani si sarebbero recati svariate volte presso il domicilio famigliare chiedendo dove fosse il suo fratellastro E._______, nonché le armi e le vetture da lui utilizzate, proferendo minacce di morte verso il padre ed il resto dei famigliari. A causa di ciò, i predetti sarebbero stati costretti a rifugiarsi altrove in Afghanistan, dove non avrebbero più riscontrato alcuna problematica. A supporto delle sue allegazioni, il richiedente ha presentato copie di tre fotografie che rappresenterebbero E._______ in tenuta lavorativa e copia del tesserino di (...) del predetto (cfr. n. 18/-, mezzi di prova n. 1 e 2 e n. 22/1). C. Il 4 maggio 2022, la SEM ha emanato il suo progetto di decisione (cfr. n. 26/6) ed il 5 maggio 2022, l'interessato ha potuto presentare le sue osservazioni allo stesso (cfr. n. 27/3). D. Con decisione del 6 maggio 2022 - notificata lo stesso giorno (cfr. n. 30/1) - l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. E. Il 3 giugno 2022 (cfr. risultanze processuali), l'interessato si è aggravato con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), avverso il succitato provvedimento della SEM, chiedendo a titolo principale che egli sia riconosciuto quale rifugiato e gli sia accordato l'asilo in Svizzera; ed a titolo subordinato che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle sue allegazioni. Contestualmente egli ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, anche in considerazione della sua minore età. Al ricorso, quale nuovo documento, l'insorgente ha annesso copia di un estratto (le prime due pagine) del (...) dell'(...), del (...). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Preliminarmente il Tribunale osserva come, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 6 maggio 2022, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della sua domanda d'asilo. 5. 5.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha negato che le condizioni per l'ottenimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi fossero adempiute dal ricorrente. In primo luogo, riguardo ai suoi timori di essere esposto a delle misure persecutorie a causa delle attività del fratellastro E._______, non sarebbe dato nel suo caso specifico l'elemento oggettivo per riconoscergli un timore fondato di essere vittima di una persecuzione riflessa in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità. Difatti non sarebbe riscontrabile alcun procedimento sistematico contro i membri famigliari di persone invise ai talebani da parte di questi ultimi, malgrado le prime possano essere vittime di attacchi, in forma di minaccia o di atti di violenza. Inoltre, considerata la giovanissima età dell'interessato e la natura delle attività che lui avrebbe adempiuto per il fratello, non si potrebbe considerare che lui conducesse delle attività percepite come di opposizione politica da parte dei talebani. Per di più, da quando i suoi famigliari avrebbero lasciato l'abitazione di B._______, non avrebbero più riscontrato delle problematiche con i talebani. Si potrebbe quindi dedurre che il loro interesse nel trovare E._______, non fosse molto elevato. Infine, nessun altro suo parente avrebbe avuto legami con il Governo antecedente. Anche i mezzi di prova presentati, per quanto potrebbero al massimo sostenere le sue allegazioni relative all'attività di E._______, non aggiungerebbero nulla circa un'eventuale persecuzione nei suoi confronti. Concernente il suo timore di essere reclutato da parte dei talebani, non sussisterebbero degli elementi concreti che condurrebbero alla conclusione che lui possa essere portato in guerra da questi ultimi, con grande probabilità ed in un prossimo futuro. Inoltre, anche avvenisse, il tentativo di reclutamento da parte dei talebani non sarebbe neppure fondato su di un motivo determinante in materia d'asilo. Difatti, sarebbero le sue caratteristiche - maschio di una certa età - ad interessare loro. Non sussisterebbero poi indizi secondo i quali i talebani potrebbero considerarlo come un nemico od un traditore. Da ultimo, rispetto al parere presentato il 5 maggio 2022 dall'interessato, la SEM ritiene come la sua appartenenza etnica, non potrebbe cambiare la valutazione complessiva fatta del suo profilo. Invero, il fatto che egli appartenga all'etnia hazara, non significherebbe automaticamente che l'interesse dei talebani nei suoi confronti aumenterebbe. Ciò in quanto non vi sarebbero rapporti che indicherebbero come i talebani perseguitino persone di etnia hazara, solamente in ragione della loro appartenenza etnica e/o religiosa. Inoltre l'interessato non avrebbe sollevato alcuna problematica personale in rapporto alla sua etnia hazara. 5.2 Dal canto suo, nella sua impugnativa, l'insorgente avversa le conclusioni della SEM. L'autorità inferiore avrebbe invero erroneamente escluso la sussistenza della sua qualità di rifugiato, violando pure il suo obbligo di motivazione, avendo emesso il provvedimento sindacato senza una comprensibile e sostanziata motivazione rispetto all'assenza di un profilo di rischio del ricorrente tale da condurre alla concessione dell'asilo. Dapprima egli rileva come i motivi d'asilo da lui presentati sarebbero verosimili e, non essendo stati contestati dalla SEM, si partirebbe dal principio che le sue dichiarazioni ed i suoi mezzi di prova, siano sufficienti e verosimili per poter analizzare con cognizione di causa la rilevanza dei motivi d'asilo presentati. In un secondo tempo, ritiene come il suo profilo di rischio, condurrebbe a concludere che egli avrebbe un timore soggettivamente ed oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni qualora facesse rientro in Afghanistan. Invero, dalla recente sentenza del Tribunale D-2161/2021 del 12 gennaio 2022, si trarrebbe conferma come il profilo di rischio di famigliari di funzionari del governo afghano, verrebbe analizzato dalla predetta autorità differentemente da quanto intrapreso nella decisione avversata. Dalla precitata sentenza si dedurrebbe come gli ex funzionari delle forze dell'ordine rientrerebbero nella categoria di persone con alta probabilità di subire delle persecuzioni da parte dei talebani. La situazione per tale gruppo di persone, sarebbe ulteriormente peggiorata dopo l'instaurazione dei talebani al potere nell'agosto del 2021, come verrebbe confermato dal recente rapporto dell'(...) prodotto con il gravame e da altri rapporti e studi. In particolare, i famigliari di persone che hanno lavorato per le forze dell'ordine, sarebbero persone particolarmente esposte al rischio di persecuzioni ex art. 3 LAsi. Nel caso specifico, la famiglia del richiedente e quest'ultimo, sarebbero stati chiaramente identificati ed individuati dai talebani. Inoltre, le informazioni frammentarie assunte dal minore sugli spostamenti della sua famiglia, non permetterebbero di considerare che la predetta abbia trovato una realistica alternativa di rifugio interno. Il profilo di rischio dell'insorgente andrebbe peraltro apprezzato nella sua complessità. In tale contesto, la sua origine territoriale ed appartenenza etnica, aggraverebbero lo stesso profilo di rischio, già considerevole, derivante dalla stretta parentela con un fratello (...). Sulla scorta di tali elementi, il ricorrente si troverebbe in una situazione sussumibile in quella delle persone considerate particolarmente a rischio di persecuzione secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale. Proseguendo, l'insorgente ravvisa inoltre nel reclutamento forzato di un minorenne da parte dei talebani, come sarebbe il suo caso nell'evenienza di un ritorno in patria, un motivo d'asilo giusta l'art. 3 LAsi, anche riguardo a quanto considerato dal Tribunale nella sua sentenza E-5072/2018 del 17 dicembre 2020. Inoltre, proprio a causa del ruolo ricoperto da E._______, neppure si potrebbe escludere che il ricorrente possa essere oggetto di reclutamento. Difatti, soltanto cedendo alla loro coscrizione, egli dimostrerebbe agli occhi dei talebani di essere differente dal fratello e di non costituire (più) una minaccia per il loro regime. I suoi tratti personali - la minore età, la provenienza dal distretto di D._______, il legame famigliare con E._______ e le minacce rivolte alla sua famiglia da parte dei talebani - sarebbero tutti elementi a mente del ricorrente, idonei a sostanziare l'appartenenza, nel contesto afghano, di un profilo di rischio di particolare gravità e rilevanza ex art. 3 LAsi. Sulla scorta di diversi rapporti e fonti che cita nel suo gravame, il ricorrente ritiene come la sua etnia hazara lo porrebbe in pericolo, ancor più dall'ascesa dei talebani al potere. In tale contesto, è sulla scorta della molteplicità dei fattori di rischio dell'insorgente che la SEM avrebbe dovuto giudicare l'impatto della sua appartenenza etnica; etnia che verrebbe discriminata in patria. In tal senso, la decisione impugnata difetterebbe di un'analisi complessiva del profilo di rischio del ricorrente.

6. In limine, occorre esaminare le censure del ricorrente circa la violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore, che avrebbe proceduto, nel provvedimento sindacato, a delle considerazioni non sostanziate e comprensibili in relazione al profilo di rischio del ricorrente, non esaminandone complessivamente gli elementi fondanti un tale profilo e scadendo pertanto pure in un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 6.1 L'obbligo di motivazione, corollario fondamentale del diritto di essere sentito, è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere la decisione impugnata, eventualmente di impugnarla, e da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sita tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.2 Dal canto suo, il principio inquisitorio, che si applica nelle procedure amministrative così come nelle altre procedure di natura amministrativa, dispone che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove al riguardo. 6.3 Nel caso in parola, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, l'autorità inferiore ha motivato in modo sufficientemente completo e comprensibile, perché ritenesse che gli elementi presi in esame escludessero una persecuzione rilevante, dal profilo oggettivo, del ricorrente da parte dei talebani e perché, quindi, egli non adempisse ai criteri posti dall'art. 3 LAsi. La SEM, nel provvedimento impugnato, ha inoltre spiegato di aver complessivamente valutato il profilo del ricorrente, ed ha escluso che anche prendendo in esame la sua appartenenza all'etnia hazara, il suo profilo possa condurlo a riconoscergli la qualità di rifugiato (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Peraltro, al ricorrente è stato possibile in modo evidente presentare un ricorso articolato contro la decisione avversata - anche ed in particolare rispetto al profilo di rischio dell'insorgente - ciò che conduce alla conclusione che l'interessato sia riuscito a crearsi un chiaro quadro della portata del provvedimento. Una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità intimata, non è pertanto ravvisabile. Da ultimo, il fatto solo che l'autorità inferiore, fondandosi sulle dichiarazioni dell'insorgente, abbia valutato in modo differente il suo profilo rispetto a quanto invece dedotto da quest'ultimo, non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte della succitata autorità, ma piuttosto dall'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso specifico. L'argomentazione del ricorrente è quindi da intendere piuttosto rivolta verso il merito del provvedimento avversato, ed in quanto tale verrà pertanto trattata di seguito (cfr. infra consid. 7 segg.). Visto quanto precede, la conclusione proposta in subordine dal ricorrente, ovvero l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni, va respinta. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129). 7.4 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenza del Tribunale D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; anche sentenza D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell'asilo, allorché la persona che è toccata dalla persecuzione riflessa, è esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di persecuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 8.2). 8. 8.1 Tornando al caso di specie, innanzitutto il Tribunale non vede ragioni per ritenere inverosimili le dichiarazioni, per lo più sostanziate e coerenti, dell'insorgente rispetto alla sua minore età, al suo luogo d'origine, al fatto che il fratellastro E._______ fosse un (...) - attività lavorativa che è supportata anche dai mezzi di prova presentati dal ricorrente ed assunti agli atti - come pure che quest'ultimo si sia rifugiato in montagna. Evenienze, che non vengono poste in discussione neppure dalla SEM nel provvedimento impugnato. 8.2 Ciò posto, occorre esaminare se le allegazioni del ricorrente adempiano o meno alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato rispettivamente se egli, nel caso di un ritorno in Afghanistan, possa temere di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8.2.1 Come rilevato a ragione dall'insorgente nel suo gravame e tramite il mezzo di prova annesso allo stesso, il Tribunale ha effettivamente ammesso l'esistenza di categorie di persone che sono particolarmente esposte a dei rischi di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan, già nella sua sentenza di riferimento D-5800/2016 del 13 ottobre 2017. Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicini al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettati di essere impregnati da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana, come pure degli stessi membri delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative. I membri delle loro famiglie sono pure suscettibili di essere vittime di atti di violenza (cfr. sentenze del Tribunale D-2161/2021 del 12 gennaio 2022 consid. 7.2, D-4004/2021 dell'8 aprile 2021 consid. 8.2 con ulteriori riferimenti citati, D-3480/2019 del 27 maggio 2020 consid. 5.6.5). La situazione di pericolo di tali categorie di persone, si sarebbe ulteriormente accentuata dalla presa di potere, nell'agosto del 2021, dell'intero territorio afghano da parte dei talebani e dalla partenza nel frattempo integrale dall'Afghanistan delle forze di sicurezza americane e straniere (cfr. sentenza del Tribunale D-2161/2021 consid. 7.2 e 7.3 con ulteriori riferimenti citati). Queste categorie di persone possono prevalersi, sul piano soggettivo, di un fondato timore di essere esposte, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto rischiano realmente ed in modo mirato di essere vittime d'intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni (cfr. sentenza del Tribunale D-4004/2021 consid. 8.2 con ulteriori rif. cit.). Tuttavia, come deducibile a ragione anche dalla decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5), ciò che è decisivo in specie, non è l'elemento soggettivo del timore di persecuzione, bensì l'elemento oggettivo, ovvero l'esistenza di indizi concreti che lascino presagire l'avvento, in un futuro poco distante e secondo un'alta probabilità, di una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-4004/2021 consid. 8.2 con ulteriori rif. cit.). 8.2.2 Nel caso del ricorrente, egli prima del suo espatrio, non si è esposto, a causa delle sue attività, a delle persecuzioni rilevanti da parte dei talebani. Invero, l'insorgente minorenne, ha narrato che al fratellastro (...) avrebbe portato del cibo preparato dalla madre, come pure di aver lavato a volte le vetture di ordinanza di E._______ e degli uomini della sua squadra, o osservato - per pure divertimento - il lavoro svolto presso le trincee ed i checkpoint dove si trovava operativo il fratellastro (cfr. n. 14/10, p.to 7.02, pag. 9; n. 23/12, D35 segg., pag. 5). Tuttavia non gli sarebbe successo nulla, né avrebbe avuto dei contatti diretti con i talebani o qualsivoglia problematica con le autorità o con terze persone (cfr. n. 14/10, p.to 7.02, pag. 9 seg.). Nell'audizione sui motivi, l'insorgente ha dichiarato come dei talebani, allorché venivano controllati dalla (...), gli avrebbero soltanto rivolto la parola chiedendogli informazioni riguardo a dove si trovasse il fratello e se quest'ultimo esercitasse ancora nella (...) (cfr. n. 23/12, D52 segg., pag. 6 seg.). Dalle sue allegazioni, risulta come egli sarebbe fuggito dal suo domicilio a causa dell'arrivo dei talebani nella sua regione - in ragione dell'attività lavorativa del fratellastro - e della situazione di guerra presente nella stessa, come pure per paura di essere arruolato da parte dei talebani (cfr. n. 14/10, p.to 7.01 segg., pag. 8 seg.; n. 23/12, D32 segg., pag. 4 segg.), e non poiché avrebbe subito direttamente, ed in modo mirato verso la sua persona, dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'asilo. 8.2.3 V'è luogo inoltre di osservare, come il suo timore di essere reclutato da parte dei talebani, appariva del tutto ipotetico già al momento della presa di potere della sua zona da parte di questi ultimi, in quanto egli ha dichiarato di non aver mai discusso con loro riguardo a tale argomento (cfr. n. 23/12, D64, pag. 7), né risulta dalle sue allegazioni, anche dopo la sua partenza, che i predetti abbiano agito con tale scopo nei suoi confronti, malgrado la presenza dei suoi famigliari in loco (cfr. n. 14/10, p.to 7.02, pag. 10; n. 23/12, D32, pag. 4 e D65 segg., pag. 7 seg.). Il suo timore di essere reclutato coattivamente dai talebani, non risulta quindi, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, fondato su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Non risulta pertanto rilevante ai sensi dell'asilo. Le allegazioni contrarie contenute nel ricorso, ed in particolare il riferimento presente nel gravame alla sentenza del Tribunale E-5072/2018 del 17 dicembre 2020, non sono atti a mutare la conclusione predetta, in quanto il caso precitato si differenziava in modo importante dalla presente disamina, in particolare poiché nella prima fattispecie il ricorrente, minorenne e proveniente da una regione dove il reclutamento avveniva di fatto, avrebbe ricevuto delle minacce verosimili di essere reclutato, pregresse al suo espatrio (cfr. sentenza E-5072/2018 precitata consid. 4.2.4 segg.). Di tale giurisprudenza non può quindi prevalersene con successo il ricorrente. 8.2.4 Proseguendo nell'analisi, per quanto la sua relazione con il fratellastro E._______, potrebbe ipoteticamente, dal profilo soggettivo, farlo ricadere nel mirino dei talebani, tuttavia egli non ha stabilito di disporre di un profilo suscettibile di presentare, dal lato oggettivo, un interesse per i talebani. Invero, egli, minorenne, non ha mai avuto dei contatti diretti con i talebani, rispettivamente questi ultimi gli avrebbero rivolto alcuni quesiti riguardo soltanto al fratello (cfr. supra consid. 8.2.2). I passaggi dei talebani al suo domicilio che sarebbero stati alla ricerca di E._______ e che avrebbero minacciato verbalmente i suoi famigliari, allorché egli sarebbe già espatriato, si fondano soltanto su delle allegazioni di terze persone. Invero, il ricorrente avrebbe ricevuto telefonicamente dal padre tali informazioni, allorché si trovava già all'estero (cfr. n. 14/10, p.to 7.02, pag. 9; n. 23/12, D66, pag. 7 seg.). Ora, secondo costante giurisprudenza, le dichiarazioni che portano su degli elementi essenziali di una domanda d'asilo non possono basarsi unicamente su dei semplici sentito dire, come è il caso di specie per le allegazioni di minaccia - peraltro non rivolte a lui direttamente - riportategli dal padre (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2). Ciò rammentato, il ricorrente non ha in più mai allegato, né stabilito con dei mezzi di prova, di aver dato luogo a delle ricerche da parte dei talebani dopo la sua partenza. Ha altresì negato che i suoi famigliari, dopo la loro partenza dal loro domicilio famigliare, abbiamo riscontrato qualsivoglia ulteriore problematica con i talebani, malgrado siano rimasti in Afghanistan (cfr. n. 23/12, D77, pag. 8). In aggiunta, oltre al fratellastro E._______, non vi sarebbero altre persone che avrebbero lavorato per l'ex governo afghano (cfr. n. 23/12, D51, pag. 6). Tenuto conto di tutti questi elementi, non è credibile che l'interessato possa trovarsi nel mirino dei talebani, soltanto per la sua relazione quale famigliare di un (...) e del suo luogo d'origine, tanto da dover nutrire un timore fondato, perlomeno dal profilo oggettivo, di essere vittima di una persecuzione riflessa futura in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan, per di più a distanza di tempo dal suo espatrio (avvenuto il [...]; cfr. n. 14/10, p.ti 1.17.04, pag. 5 e p.to 5.01, pag. 7). La giurisprudenza citata dal ricorrente nel suo gravame (cfr. pag. 5 del ricorso), non conduce il Tribunale ad altra conclusione, in quanto essa si discosta chiaramente per fattispecie - in particolare a causa delle persecuzioni subite dai ricorrenti già prima dell'espatrio - dalla presente disamina. 8.2.5 Infine, la sua sola appartenenza all'etnia hazara - e ciò anche considerandola come postulato dal ricorrente nella sua impugnativa, in una valutazione complessiva, comprensiva anche degli altri elementi individuali - non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-624/2022 del 15 marzo 2022, D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1). Tale conclusione non muta neppure alla luce delle citate fonti giornalistiche e di organizzazioni non governative presentate nel ricorso dall'insorgente (cfr. pag. 7 seg.), in quanto neppure da esse è deducibile una persecuzione collettiva degli hazara ai sensi della giurisprudenza restrittiva in materia, anche se gli attacchi denunciati contro tale minoranza etnica in Afghanistan nelle stesse, anche ed in particolare nel distretto di provenienza del ricorrente, non vengono messe in dubbio. 8.2.6 Riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, che conducano alla conclusione come quest'ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi.

9. È dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non gli ha concesso l'asilo. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente, minorenne, sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: