Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A._______, cittadino afghano minorenne al momento dell’inoltro del ri- corso, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 15 novembre 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]
n. [{…}]-2/2). B. In data 16 maggio 2023 il richiedente è stato sentito quale minore non ac- compagnato nell’ambito di una prima audizione (PA RMNA) in presenza della sua rappresentante legale (cfr. atto della SEM n. 16/12). C. Sempre in data 16 maggio 2023 l’interessato è stato sentito sui motivi d’asilo nell’ambito di un’audizione ex art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. atto della SEM n. 17/11). D. Con lettera del 27 febbraio 2023 il ricorrente ha trasmesso all’autorità infe- riore una tessera di lavoro e tre certificati di lavoro sempre concernenti la madre (cfr. atto della SEM n. 20/1 e mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] 1-4). E. Nelle audizioni da lui sostenute, il summenzionato ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere un cittadino afgano di etnia hazara e di religione islamica nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______, nella provincia di D._______. Egli avrebbe frequentato 8 anni di scuola e non avrebbe mai lavorato. In merito ai motivi d’asilo l’inte- ressato ha dichiarato che il fratello sarebbe stato un poliziotto del prece- dente Governo, mentre la madre sarebbe stata un insegnante d’inglese e avrebbe lavorato nell’ufficio di E._______ come responsabile degli asili nido. Nel 2019, due anni prima del suo espatrio, i talebani avrebbero mi- nacciato il padre del ricorrente attraverso chiamate e messaggi, intimando- gli di impedire al fratello del richiedente di continuare a lavorare come po- liziotto e alla madre di collaborare con gli stranieri, pena l’uccisione di tutta la famiglia. L’interessato, tre mesi prima dell’espatrio, sarebbe stato seque- strato insieme al padre per due giorni dai talebani a seguito di un’irruzione nella sua abitazione. Durante tale lasso di tempo essi sarebbero stati sot- toposti a violenze fisiche: al padre sarebbe stato tagliato un orecchio, men- tre l’interessato sarebbe stato ferito alla gamba per aver collaborato con il
D-3521/2023 Pagina 3 fratello, portandogli cibo e indumenti. Successivamente sarebbero stati en- trambi liberati dai rapitori dopo due giorni. Proseguendo con il racconto l’interessato ha sostenuto che, dieci giorni prima dell’espatrio, i talebani avrebbero attaccato la base militare ove ope- rava il fratello, uccidendolo insieme ad altre tre persone. A seguito di tale episodio le minacce si sarebbero intensificate, in particolare a causa del lavoro della madre nell’ufficio E._______. Pertanto egli e la sua famiglia sarebbero espatriati dieci giorni dopo la morte del fratello (luglio/agosto […]) passando dal Pakistan, in seguito Iran, dove il resto della sua famiglia si sarebbe fermata, mentre l’interessato avrebbe proseguito per la Turchia, Bulgaria, Serbia, Ungheria, Austria fino ad arrivare in Svizzera il 14 novem- bre 2022. F. Per il tramite del suo parere del 22 maggio 2023 (cfr. atto della SEM
n. 22/2), il richiedente ha inoltrato le sue osservazioni al progetto di deci- sione dell’autorità inferiore del 19 maggio 2023 (cfr. atto della SEM
n. 33/7). G. Con decisione della SEM del 23 maggio 2023, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 24/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qua- lità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pro- nunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha con- cesso l’ammissione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento, attribuendolo al Canton F._______. H. Il 21 giugno 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 22 giugno 2023), l’insorgente si è aggravato con ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summen- zionata decisione, chiedendo a titolo principale l’annullamento della stessa e il riconoscimento della qualità di rifugiato. A titolo subordinato, il ricorrente ha invece postulato la restituzione degli atti di causa alla SEM per il com- pletamento dell’istruzione e per un nuovo esame delle allegazioni. Conte- stualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. Allegati al ricorso, sono stati presentati copia della procura e copia della decisione impugnata.
D-3521/2023 Pagina 4 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qua- lità di giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata del 23 maggio 2023, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo al- lontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun- des, 3a ed. 2013, pag. 298).
D-3521/2023 Pagina 5
E. 5.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto le allegazioni dell’inte- ressato come non rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Secondo la sua valuta- zione la presente fattispecie difetterebbe dell’elemento oggettivo caratte- rizzante il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie rile- vanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Dapprima, l’autorità inferiore sostiene come agli atti non vi siano elementi che permettano di concludere che l’interessato abbia subito delle misure persecutorie in Af- ghanistan. Infatti, il ricorrente ha dichiarato di non aver mai avuto personal- mente problemi né con le autorità governative afghane, né con terze per- sone in Afghanistan, né con i talebani e di aver fondato le proprie allega- zioni in merito alle minacce proferite da questi ultimi da quanto riferitogli dal padre. In merito all’asserito rapimento che l’interessato avrebbe subito in- sieme al padre, la SEM ha valutato che lo stesso sarebbe avvenuto quale monito affinché il fratello smettesse di esercitare la propria professione quale poliziotto e pure la madre smettesse di lavorare. Altresì, riprendendo le dichiarazioni esposte dal ricorrente in corso d’istruzione, l’autorità infe- riore ha valutato che visto il decesso del fratello e l’interruzione dell’attività svolta dalla madre – ormai casalinga – una persecuzione legata a tali atti- vità è da escludere. Nondimeno, continua nella decisione avversata la SEM, il timore di subire un pregiudizio, segnatamente una persecuzione riflessa per le attività svolte da fratello e madre sarebbe, a suo modo di vedere, da escludere. A ciò aggiunge che non sarebbe possibile ammettere che i talebani abbiano preso di mira personalmente l’interessato per motivi concernenti l’art. 3 LAsi e che né all’interessato, né ai suoi famigliari è suc- cesso nulla di rilevante, al di fuori dell’episodio circoscritto al rapimento. Per di più nulla è mai accaduto a seguito dell’espatrio suo e della sua fa- miglia. Successivamente, l’autorità inferiore si è soffermata sulle asserite minacce proferite nei confronti della sua famiglia. In merito a tale argomentazione, dopo aver citato la relativa giurisprudenza, essa ha concluso che l’interes- sato non sarebbe stato preso di mira individualmente in Afghanistan a causa della sua etnia o religione e che, visto quanto esposto dallo stesso, sarebbe lecito attendersi, che in caso di ritorno nel proprio Paese egli non dovrebbe temere di essere esposto, con alta probabilità e in un prossimo futuro, a delle misure persecutorie rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato .
E. 5.2 Nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente sostiene dapprima che la valutazione effettuata dall’autorità di prime cure sia frutto di un apprezza- mento incompleto e inesatto delle dichiarazioni dell’insorgente e sulla
D-3521/2023 Pagina 6 pertinenza delle stesse. In primo luogo, sostiene che, non avendo la SEM contestato la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, queste ultime dovrebbero essere ritenute verosimili e rivalutate anche sotto il profilo della rilevanza in materia d’asilo. Per quanto attiene l’affermazione secondo cui egli non avrebbe mai avuto problemi con i talebani, egli ha subito chiarito che intendeva dire che erano i talebani ad avere problemi con lui e, inoltre, alla domanda se personalmente gli fosse successo qualcosa di rilevante, ha risposto di essere stato imprigionato per due giorni con il padre, anch’egli ferito, dai talebani. Pertanto, l’autorità inferiore è d’avviso che, il fatto che l’interessato, minorenne, sia stato trattenuto e torturato da parte dei talebani dovrebbe essere considerato un fattore di rischio individuale che giustificherebbe il suo timore sia dal punto di vista soggettivo che og- gettivo. Proseguendo con le censure, egli sostiene come, sebbene sia vero che sia venuto a conoscenza delle minacce attraverso il padre, l’interes- sato, sequestrato dai talebani, avrebbe specificato in diverse occasioni che tali minacce sono state proferite in sua presenza. A ciò aggiunge che i mes- saggi minatori ricevuti dal padre nel corso dei due anni, così come le mi- nacce indirizzate sia al ricorrente che al padre al termine dei due giorni di sequestro, erano rivolti all’intera famiglia. Proseguendo con le proprie ar- gomentazioni, il ricorrente sostiene che il fatto di aver sostenuto il fratello, soldato, portandogli cibo, così come il fatto che la madre avesse lavorato nell’ufficio di E._______, costituirebbero dei validi motivi per temere una ripercussione da parte dei talebani. In relazione a quanto affermato dalla SEM, ossia che egli non avrebbe dimostrato che i talebani avessero effet- tivamente messo in atto avvertimenti o fossero passati dalle minacce ai fatti, occorre rilevare che la sua famiglia era fuggita pochi giorni dopo la presa di potere dei talebani in Afghanistan. Pertanto, l’assenza di ulteriori azioni da parte dei talebani non può essere considerata un indicatore suf- ficiente per escludere la persistenza del rischio di persecuzioni attuali. In- fine, egli sostiene di nutrire timore individualizzato in relazione alla sua ap- partenenza alla minoranza sciita degli ismaeliti. A suo avviso, sebbene tutti gli appartenenti a tale minoranza fossero minacciati, la sua famiglia era maggiormente esposta, poiché la madre lavorava presso l’ufficio di E._______, il quarantanovesimo Imam degli G._______. A supporto di tali allegazioni, il ricorrente cita diversi rapporti internazionali relativi che docu- menterebbero come gli atti commessi contro gli Hazara di religione sciita (compresi gli ismaeliti) costituiscano una persecuzione. In tal senso, ci- tando la sentenza D-1681/2022 del Tribunale, egli sostiene che anche i famigliari delle persone perseguitate dai talebani possano essere a rischio di persecuzione riflessa, situazione che, a suo dire, lo riguarderebbe a causa delle attività lavorative svolte dal fratello e dalla madre. Inoltre, il ricorrente sottolinea di essere già stato vittima di persecuzioni da parte dei
D-3521/2023 Pagina 7 talebani e le sue credenze religiose dovrebbero essere considerate un ul- teriore elemento qualificante del suo profilo personale, insieme ai ruoli ri- coperti dai membri della sua famiglia e al fatto di aver sostenuto material- mente il fratello mentre lavorava presso la base militare del precedente governo.
E. 6 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor- dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso in- clude il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende, nella sua definizione, un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. È pertanto riconosciuto quale rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione per uno dei motivi previsti dall’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’inte- ressato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve es- sere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un fu- turo prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano mi- nacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a
D-3521/2023 Pagina 8 temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 con- sid. 2.5).
E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6.4 Il Tribunale ha ammesso l’esistenza di categorie di persone particolar- mente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferi- mento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani con- siderano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazio- nale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d’intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 26 luglio 2023 con- sid. 4.2.1; D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d’attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di vio- lenza cieca nel Paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell’agosto del 2021, tuttavia il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane ancora all’ora attuale imprevedibile e vi è pertanto luogo di ammettere che i profili che prendevano di mira prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accre- sciuti di questo attore. Numerose aggressioni contro delle persone appar- tenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). Le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d’investigazione, così come i membri del potere
D-3521/2023 Pagina 9 giudiziario, presentano generalmente un rischio accresciuto di persecu- zioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto di attirare l’atten- zione dei talebani in modo specifico su di loro. Trattandosi delle altre per- sone che adempiono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della va- lutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragione- vole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecuzione, di altre cir- costanze che hanno un’incidenza sul rischio, quali la regione d’origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l’implicazione effettiva in conflitti lo- cali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 con- sid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3).
E. 6.4.1 Per quanto concerne la rilevanza dei motivi d’asilo addotti dal ricor- rente ai sensi dell’art. 3 LAsi, occorre esaminare se le allegazioni adem- piano o meno le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente se egli, nel caso di un ritorno in Afghanistan, possa temere di subire delle persecuzioni rilevanti ai fini dell’asilo da parte dei talebani.
E. 6.4.2 In concreto, il Tribunale rileva, che dagli atti di causa non emergono indizi per i quali l’insorgente si trovi attualmente nel mirino dei talebani e possa per questo motivo essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in patria. Innanzitutto il ricorrente non presenta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico o religioso. Il richiedente non è stato attivo politicamente, né si è particolarmente esposto in altro modo in ra- gione della sua famiglia, di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani. Si evidenzia, infatti, che, come rettamente rilevato dall’autorità inferiore, l’interessato non ha avuto alcun contatto diretto con i talebani prima dell’evento che lo ha condotto all’espatrio (cfr. atti della SEM n. 16/12, p.to 7.02, pag.7 e n. 17/11, D5, pag. 2). A ciò si aggiunge come le allegazioni relative alle minacce subite da parte dei talebani gli siano state riferite dal padre, pertanto egli non è mai stato minacciato in modo diretto dagli stessi (cfr. atto della SEM n. 17/11, D17, pag. 3). Altresì, l’episodio di violenza da lui subito a seguito del sequestro suo e del padre, non può essere considerato una misura persecutoria nei suoi confronti, tanto più che lo stesso risulta essere un episodio isolato nonostante in quest’occasione sarebbe stato ferito alla gamba e al padre avessero ta- gliato un orecchio (cfr. atto della SEM n. 17/11, D6, pag. 2), circostanze tuttavia in alcun modo comprovate dal ricorrente. Inoltre, dagli atti non emergono sufficienti indizi che permetterebbero di ri- tenere che il ricorrente rischierebbe di subire una persecuzione riflessa da
D-3521/2023 Pagina 10 parte dei Talebani a causa dell’attività lavorativa che svolgeva il fratello prima del suo decesso o della madre, attualmente casalinga. In merito a ciò si rileva, come già detto dalla SEM, che né al ricorrente, né ai restanti famigliari, è successo nulla di rilevante, al di fuori dell’asserito episodio di violenza che avrebbero subito lui e il padre (cfr. atto della SEM n. 17/11, D56 e D62, pag. 7 e seg.). A ciò si aggiunge che neppure i mezzi di prova forniti a sostegno della domanda sono atti a modificare tale apprezza- mento.
E. 6.5 Proseguendo con l’analisi, l’interessato menziona l’etnia hazara quale motivo di persecuzione. Tuttavia, la sua sola appartenenza all’etnia hazara non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribu- nale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-624/2022 del 15 marzo 2022, D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezza- mento deve essere mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 con- sid. 6.2.1).
E. 6.6 A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che la sentenza del Tribunale D- 1681/2022 del 20 ottobre 2022 menzionata dal ricorrente e relativa alla persecuzione riflessa non trova applicazione nel caso di specie. In quest’ul- tima sentenza è stata riconosciuto una violazione dell’obbligo di motiva- zione e quindi del diritto di essere sentito, in quanto in quanto al padre del ricorrente è stato concesso l’asilo in Svizzera per la sua attività come capo sezione delle milizie H._______ contro i Talebani e l’autorità inferiore non aveva preso sufficientemente in considerazione le dichiarazioni relative a una persecuzione riflessa. Nel caso di specie, purtroppo il fratello del ricor- rente è deceduto, mentre la madre non svolge più l’attività lavorativa invisa ai talebani. Non è pertanto possibile equiparare le due casistiche.
E. 6.7 In conclusione, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricor- suali non si intravvedono degli elementi dal profilo oggettivo, sia isolata- mente che complessivamente, che concludono ad una persecuzione del ricorrente pregressa o futura secondo un’elevata probabilità, considerato inoltre che egli è divenuto, nel frattempo, maggiorenne. È dunque a giusto titolo che l’autorità di prima istanza non gli ha riconosciuto la qualità di
D-3521/2023 Pagina 11 rifugiato e non gli ha concesso l’asilo. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.
E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 9 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa- vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3521/2023 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3521/2023 Sentenza del 12 marzo 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Bianca Sonnini,SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 23 maggio 2023 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino afghano minorenne al momento dell'inoltro del ricorso, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 15 novembre 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). B. In data 16 maggio 2023 il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (PA RMNA) in presenza della sua rappresentante legale (cfr. atto della SEM n. 16/12). C. Sempre in data 16 maggio 2023 l'interessato è stato sentito sui motivi d'asilo nell'ambito di un'audizione ex art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. atto della SEM n. 17/11). D. Con lettera del 27 febbraio 2023 il ricorrente ha trasmesso all'autorità inferiore una tessera di lavoro e tre certificati di lavoro sempre concernenti la madre (cfr. atto della SEM n. 20/1 e mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] 1-4). E. Nelle audizioni da lui sostenute, il summenzionato ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere un cittadino afgano di etnia hazara e di religione islamica nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______, nella provincia di D._______. Egli avrebbe frequentato 8 anni di scuola e non avrebbe mai lavorato. In merito ai motivi d'asilo l'interessato ha dichiarato che il fratello sarebbe stato un poliziotto del precedente Governo, mentre la madre sarebbe stata un insegnante d'inglese e avrebbe lavorato nell'ufficio di E._______ come responsabile degli asili nido. Nel 2019, due anni prima del suo espatrio, i talebani avrebbero minacciato il padre del ricorrente attraverso chiamate e messaggi, intimandogli di impedire al fratello del richiedente di continuare a lavorare come poliziotto e alla madre di collaborare con gli stranieri, pena l'uccisione di tutta la famiglia. L'interessato, tre mesi prima dell'espatrio, sarebbe stato sequestrato insieme al padre per due giorni dai talebani a seguito di un'irruzione nella sua abitazione. Durante tale lasso di tempo essi sarebbero stati sottoposti a violenze fisiche: al padre sarebbe stato tagliato un orecchio, mentre l'interessato sarebbe stato ferito alla gamba per aver collaborato con il fratello, portandogli cibo e indumenti. Successivamente sarebbero stati entrambi liberati dai rapitori dopo due giorni. Proseguendo con il racconto l'interessato ha sostenuto che, dieci giorni prima dell'espatrio, i talebani avrebbero attaccato la base militare ove operava il fratello, uccidendolo insieme ad altre tre persone. A seguito di tale episodio le minacce si sarebbero intensificate, in particolare a causa del lavoro della madre nell'ufficio E._______. Pertanto egli e la sua famiglia sarebbero espatriati dieci giorni dopo la morte del fratello (luglio/agosto [...]) passando dal Pakistan, in seguito Iran, dove il resto della sua famiglia si sarebbe fermata, mentre l'interessato avrebbe proseguito per la Turchia, Bulgaria, Serbia, Ungheria, Austria fino ad arrivare in Svizzera il 14 novembre 2022. F. Per il tramite del suo parere del 22 maggio 2023 (cfr. atto della SEM n. 22/2), il richiedente ha inoltrato le sue osservazioni al progetto di decisione dell'autorità inferiore del 19 maggio 2023 (cfr. atto della SEM n. 33/7). G. Con decisione della SEM del 23 maggio 2023, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 24/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, attribuendolo al Canton F._______. H. Il 21 giugno 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 giugno 2023), l'insorgente si è aggravato con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione, chiedendo a titolo principale l'annullamento della stessa e il riconoscimento della qualità di rifugiato. A titolo subordinato, il ricorrente ha invece postulato la restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruzione e per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Allegati al ricorso, sono stati presentati copia della procura e copia della decisione impugnata. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 23 maggio 2023, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). 5. 5.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto le allegazioni dell'interessato come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Secondo la sua valutazione la presente fattispecie difetterebbe dell'elemento oggettivo caratterizzante il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Dapprima, l'autorità inferiore sostiene come agli atti non vi siano elementi che permettano di concludere che l'interessato abbia subito delle misure persecutorie in Afghanistan. Infatti, il ricorrente ha dichiarato di non aver mai avuto personalmente problemi né con le autorità governative afghane, né con terze persone in Afghanistan, né con i talebani e di aver fondato le proprie allegazioni in merito alle minacce proferite da questi ultimi da quanto riferitogli dal padre. In merito all'asserito rapimento che l'interessato avrebbe subito insieme al padre, la SEM ha valutato che lo stesso sarebbe avvenuto quale monito affinché il fratello smettesse di esercitare la propria professione quale poliziotto e pure la madre smettesse di lavorare. Altresì, riprendendo le dichiarazioni esposte dal ricorrente in corso d'istruzione, l'autorità inferiore ha valutato che visto il decesso del fratello e l'interruzione dell'attività svolta dalla madre - ormai casalinga - una persecuzione legata a tali attività è da escludere. Nondimeno, continua nella decisione avversata la SEM, il timore di subire un pregiudizio, segnatamente una persecuzione riflessa per le attività svolte da fratello e madre sarebbe, a suo modo di vedere, da escludere. A ciò aggiunge che non sarebbe possibile ammettere che i talebani abbiano preso di mira personalmente l'interessato per motivi concernenti l'art. 3 LAsi e che né all'interessato, né ai suoi famigliari è successo nulla di rilevante, al di fuori dell'episodio circoscritto al rapimento. Per di più nulla è mai accaduto a seguito dell'espatrio suo e della sua famiglia. Successivamente, l'autorità inferiore si è soffermata sulle asserite minacce proferite nei confronti della sua famiglia. In merito a tale argomentazione, dopo aver citato la relativa giurisprudenza, essa ha concluso che l'interessato non sarebbe stato preso di mira individualmente in Afghanistan a causa della sua etnia o religione e che, visto quanto esposto dallo stesso, sarebbe lecito attendersi, che in caso di ritorno nel proprio Paese egli non dovrebbe temere di essere esposto, con alta probabilità e in un prossimo futuro, a delle misure persecutorie rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato . 5.2 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente sostiene dapprima che la valutazione effettuata dall'autorità di prime cure sia frutto di un apprezzamento incompleto e inesatto delle dichiarazioni dell'insorgente e sulla pertinenza delle stesse. In primo luogo, sostiene che, non avendo la SEM contestato la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, queste ultime dovrebbero essere ritenute verosimili e rivalutate anche sotto il profilo della rilevanza in materia d'asilo. Per quanto attiene l'affermazione secondo cui egli non avrebbe mai avuto problemi con i talebani, egli ha subito chiarito che intendeva dire che erano i talebani ad avere problemi con lui e, inoltre, alla domanda se personalmente gli fosse successo qualcosa di rilevante, ha risposto di essere stato imprigionato per due giorni con il padre, anch'egli ferito, dai talebani. Pertanto, l'autorità inferiore è d'avviso che, il fatto che l'interessato, minorenne, sia stato trattenuto e torturato da parte dei talebani dovrebbe essere considerato un fattore di rischio individuale che giustificherebbe il suo timore sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Proseguendo con le censure, egli sostiene come, sebbene sia vero che sia venuto a conoscenza delle minacce attraverso il padre, l'interessato, sequestrato dai talebani, avrebbe specificato in diverse occasioni che tali minacce sono state proferite in sua presenza. A ciò aggiunge che i messaggi minatori ricevuti dal padre nel corso dei due anni, così come le minacce indirizzate sia al ricorrente che al padre al termine dei due giorni di sequestro, erano rivolti all'intera famiglia. Proseguendo con le proprie argomentazioni, il ricorrente sostiene che il fatto di aver sostenuto il fratello, soldato, portandogli cibo, così come il fatto che la madre avesse lavorato nell'ufficio di E._______, costituirebbero dei validi motivi per temere una ripercussione da parte dei talebani. In relazione a quanto affermato dalla SEM, ossia che egli non avrebbe dimostrato che i talebani avessero effettivamente messo in atto avvertimenti o fossero passati dalle minacce ai fatti, occorre rilevare che la sua famiglia era fuggita pochi giorni dopo la presa di potere dei talebani in Afghanistan. Pertanto, l'assenza di ulteriori azioni da parte dei talebani non può essere considerata un indicatore sufficiente per escludere la persistenza del rischio di persecuzioni attuali. Infine, egli sostiene di nutrire timore individualizzato in relazione alla sua appartenenza alla minoranza sciita degli ismaeliti. A suo avviso, sebbene tutti gli appartenenti a tale minoranza fossero minacciati, la sua famiglia era maggiormente esposta, poiché la madre lavorava presso l'ufficio di E._______, il quarantanovesimo Imam degli G._______. A supporto di tali allegazioni, il ricorrente cita diversi rapporti internazionali relativi che documenterebbero come gli atti commessi contro gli Hazara di religione sciita (compresi gli ismaeliti) costituiscano una persecuzione. In tal senso, citando la sentenza D-1681/2022 del Tribunale, egli sostiene che anche i famigliari delle persone perseguitate dai talebani possano essere a rischio di persecuzione riflessa, situazione che, a suo dire, lo riguarderebbe a causa delle attività lavorative svolte dal fratello e dalla madre. Inoltre, il ricorrente sottolinea di essere già stato vittima di persecuzioni da parte dei talebani e le sue credenze religiose dovrebbero essere considerate un ulteriore elemento qualificante del suo profilo personale, insieme ai ruoli ricoperti dai membri della sua famiglia e al fatto di aver sostenuto materialmente il fratello mentre lavorava presso la base militare del precedente governo.
6. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende, nella sua definizione, un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. È pertanto riconosciuto quale rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione per uno dei motivi previsti dall'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.4 Il Tribunale ha ammesso l'esistenza di categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d'intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d'attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di violenza cieca nel Paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell'agosto del 2021, tuttavia il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane ancora all'ora attuale imprevedibile e vi è pertanto luogo di ammettere che i profili che prendevano di mira prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accresciuti di questo attore. Numerose aggressioni contro delle persone appartenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). Le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d'investigazione, così come i membri del potere giudiziario, presentano generalmente un rischio accresciuto di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto di attirare l'attenzione dei talebani in modo specifico su di loro. Trattandosi delle altre persone che adempiono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della valutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragionevole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecuzione, di altre circostanze che hanno un'incidenza sul rischio, quali la regione d'origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l'implicazione effettiva in conflitti locali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). 6.4.1 Per quanto concerne la rilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi, occorre esaminare se le allegazioni adempiano o meno le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente se egli, nel caso di un ritorno in Afghanistan, possa temere di subire delle persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo da parte dei talebani. 6.4.2 In concreto, il Tribunale rileva, che dagli atti di causa non emergono indizi per i quali l'insorgente si trovi attualmente nel mirino dei talebani e possa per questo motivo essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in patria. Innanzitutto il ricorrente non presenta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico o religioso. Il richiedente non è stato attivo politicamente, né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione della sua famiglia, di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani. Si evidenzia, infatti, che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, l'interessato non ha avuto alcun contatto diretto con i talebani prima dell'evento che lo ha condotto all'espatrio (cfr. atti della SEM n. 16/12, p.to 7.02, pag.7 e n. 17/11, D5, pag. 2). A ciò si aggiunge come le allegazioni relative alle minacce subite da parte dei talebani gli siano state riferite dal padre, pertanto egli non è mai stato minacciato in modo diretto dagli stessi (cfr. atto della SEM n. 17/11, D17, pag. 3). Altresì, l'episodio di violenza da lui subito a seguito del sequestro suo e del padre, non può essere considerato una misura persecutoria nei suoi confronti, tanto più che lo stesso risulta essere un episodio isolato nonostante in quest'occasione sarebbe stato ferito alla gamba e al padre avessero tagliato un orecchio (cfr. atto della SEM n. 17/11, D6, pag. 2), circostanze tuttavia in alcun modo comprovate dal ricorrente. Inoltre, dagli atti non emergono sufficienti indizi che permetterebbero di ritenere che il ricorrente rischierebbe di subire una persecuzione riflessa da parte dei Talebani a causa dell'attività lavorativa che svolgeva il fratello prima del suo decesso o della madre, attualmente casalinga. In merito a ciò si rileva, come già detto dalla SEM, che né al ricorrente, né ai restanti famigliari, è successo nulla di rilevante, al di fuori dell'asserito episodio di violenza che avrebbero subito lui e il padre (cfr. atto della SEM n. 17/11, D56 e D62, pag. 7 e seg.). A ciò si aggiunge che neppure i mezzi di prova forniti a sostegno della domanda sono atti a modificare tale apprezzamento. 6.5 Proseguendo con l'analisi, l'interessato menziona l'etnia hazara quale motivo di persecuzione. Tuttavia, la sua sola appartenenza all'etnia hazara non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-624/2022 del 15 marzo 2022, D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1). 6.6 A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che la sentenza del Tribunale D-1681/2022 del 20 ottobre 2022 menzionata dal ricorrente e relativa alla persecuzione riflessa non trova applicazione nel caso di specie. In quest'ultima sentenza è stata riconosciuto una violazione dell'obbligo di motivazione e quindi del diritto di essere sentito, in quanto in quanto al padre del ricorrente è stato concesso l'asilo in Svizzera per la sua attività come capo sezione delle milizie H._______ contro i Talebani e l'autorità inferiore non aveva preso sufficientemente in considerazione le dichiarazioni relative a una persecuzione riflessa. Nel caso di specie, purtroppo il fratello del ricorrente è deceduto, mentre la madre non svolge più l'attività lavorativa invisa ai talebani. Non è pertanto possibile equiparare le due casistiche. 6.7 In conclusione, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali non si intravvedono degli elementi dal profilo oggettivo, sia isolatamente che complessivamente, che concludono ad una persecuzione del ricorrente pregressa o futura secondo un'elevata probabilità, considerato inoltre che egli è divenuto, nel frattempo, maggiorenne. È dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non gli ha concesso l'asilo. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.
8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
9. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: