Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a Il (…) maggio 2022, l’interessato, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. A.b Il richiedente è stato sentito in merito al rilevamento dei suoi dati per- sonali l’(…) giugno 2022, allorché invece il (…) giugno 2022 si è svolto con il medesimo il colloquio Dublino. In tali contesti, egli ha in particolare asse- rito di aver vissuto, quale ultimo domicilio ed indirizzo ufficiale nel Paese d’origine, nel distretto di B._______, nella provincia di C._______. I suoi genitori ed un fratello risiederebbero ancora in Afghanistan, mentre lui avrebbe lasciato lo Stato d’origine il (…), espatriando legalmente verso l’D._______, munito del suo passaporto e del visto (…). A.c Con scritto del 4 agosto 2022, la rappresentante legale dell’interes- sato, ha trasmesso all’autorità inferiore ulteriori mezzi di prova, in originale o in copia, a sostegno della sua domanda d’asilo. A.d Il (…) settembre 2022, l’interessato è stato sentito nell’ambito di un’au- dizione in particolare riguardo ai suoi motivi d’asilo. Nel corso della medesima egli ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato di aver frequentato la scuola a B._______ fino al (…) semestre dell’università, nella facoltà di (…), interrompendo gli studi il (…) a causa delle problematiche che gli sarebbero successe. Invero, l’(…), egli avrebbe iniziato a lavorare quale (…) o (…) del capo della provincia di C._______. In tale funzione, egli avrebbe coordinato le guardie del corpo del capo della provincia, ispezionato l’ufficio di quest’ultimo, raccolto le denunce che le persone avrebbero sporto, preparato la lista degli appuntamenti del capo della provincia nonché lo avrebbe seguito e gli sarebbe stato vicino nelle varie uscite lavorative, anche partecipando a delle riunioni nelle quali avrebbe preso appunti. Durante il periodo lavorativo, sarebbero giunte a lui, come agli altri impiegati del governo, delle minacce telefoniche e delle lettere minatorie, sia da parte dei talebani che da governativi mafiosi, anche se non si sarebbero mai presentati con il loro nome. Anche mentre frequen- tava l’università avrebbe ricevuto delle notizie di minacce di morte. In un’oc- casione i talebani si sarebbero presentati alla sua università chiedendo sue informazioni, ed il responsabile del quartiere (chiamato: “barba bianca” dall’interessato) avrebbe riferito al padre che i talebani gli avrebbero con- segnato l’attestato dell’università affermando di sapere cosa stesse fa- cendo, dove si trovasse e dove abitasse, chiedendogli ulteriori informazioni sul suo conto. In un’altra circostanza, un missile avrebbe colpito l’edificio
D-4685/2022 Pagina 3 del governo nella provincia di C._______ dove lui si trovava, e dei vetri spaccatisi sarebbero caduti su di lui. Altresì, allorché egli una volta stava rientrando da E._______ con i suoi famigliari, sarebbe stato fermato ad un posto di controllo dai talebani. Tuttavia, una volta giunto davanti a loro, avrebbe avuto timore ed avrebbe quindi fatto delle manovre con l’autovet- tura per fuggire. I talebani, avrebbero sparato tre munizioni colpendo due volte la sua macchina. Inoltre, nell’(…) del (…), egli avrebbe preso parte ai combattimenti che si svolgevano a (…), all’entrata di B._______, assieme al capo della provincia di C._______. Il (…), i talebani avrebbero preso B._______ e quindi egli sarebbe fuggito verso F._______ insieme al capo della provincia di C._______. In tale città avrebbe trovato un’abitazione dove la sua famiglia lo avrebbe raggiunto il (…). Fino al (…), avrebbe vis- suto di nascosto a F._______, per poi espatriare verso l’D._______. A sostegno della sua domanda d’asilo, egli ha presentato la sua taskara originale e la copia del suo passaporto afghano; tre video su supporto pen- netta USB; quattro fotografie originali; sei fotocopie di fotografie ritraenti diverse persone; due tessere rilasciate dal governatorato della provincia di C._______ (una in lingua dari ed una in inglese); un certificato di beneme- renza della provincia di C._______; una fotocopia di uno scritto dell’ “Emi- rato Islamico dell’Afghanistan”; un attestato universitario; e copia di un cer- tificato del “(…)”. A.e Il 14 settembre 2022, la SEM ha emanato il suo progetto di decisione, allorché il 15 settembre 2022, l’interessato ha potuto presentare il suo pa- rere allo stesso, allegando quale nuovo documento, copia di un estratto (le prime due pagine) del rapporto dell’(…) ([…]) del (…), intitolato “(…)”. B. Con decisione del 16 settembre 2022 – notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. [{…}]-25/1) – l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l’am- missione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. C. Il 17 ottobre 2022 (cfr. risultanze processuali), l’interessato si è aggravato con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), avverso il succitato provvedimento della SEM, concludendo, a titolo princi- pale, all’annullamento della decisione impugnata, nonché che gli sia rico- nosciuta la qualità di rifugiato e concesso l’asilo in Svizzera; ed a titolo su- bordinato, che gli atti di causa siano restituiti all’autorità inferiore, perché
D-4685/2022 Pagina 4 proceda ad un nuovo esame delle sue allegazioni ed al complemento dell’istruzione. Contestualmente, egli ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese proces- suali e del relativo anticipo. D. In data 9 novembre 2022 il Tribunale ha ricevuto, su sua richiesta del 4 no- vembre 2022 (cfr. risultanze processuali), il dossier N-Box (…) da parte della SEM, contenente in particolare i mezzi di prova prodotti dal ricorrente in corso di procedura di prima istanza, salvo la pennetta USB contenente i tre video prodotta dall’insorgente (cfr. supra lett. A.d). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
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E. 3 Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata del 16 settembre 2022, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun- des, 3a ed. 2013, pag. 298).
E. 5.1 Occorre in primo luogo esaminare le censure formali proposte dall’in- sorgente nella sua impugnativa, il quale lamenta il mancato smistamento del suo caso alla procedura ampliata, malgrado la sua complessità, che avrebbe concorso ad un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giu- ridicamente rilevanti da parte della SEM, ad una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente e del suo diritto di difesa – per i termini stessi che caratterizzerebbero la procedura celere – in connessione con la viola- zione da parte dell’autorità inferiore dell’obbligo di motivazione della deci- sione. Invero quest’ultima avrebbe deprivato di qualsivoglia valore proba- torio tutti i mezzi di prova depositati agli atti, omettendo però – in violazione del suo onere istruttorio e dell’obbligo di motivazione – di analizzare e di esprimersi effettivamente sul contenuto della documentazione presentata. Anzi nel caso dei video, nonostante l’insorgente comparirebbe in uno degli stessi vicino al capo della provincia, la SEM valuterebbe che dai medesimi non emergerebbe alcun riferimento al ricorrente. Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare, in quanto potrebbero condurre alla cassa- zione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l’obbligo di motivazione; e per l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. 2a ed. 2013, n. 2.191; sentenza del Tribunale D-5668/2021 del 20 gen- naio 2022 con ulteriori riferimenti citati).
E. 5.2 Il principio inquisitorio, che si applica nelle procedure d’asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa, dispone che l’autorità com- petente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve
D-4685/2022 Pagina 6 procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 5.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di con- sultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di espri- mersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere de- finita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 con- sid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2).
E. 5.4 L’obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronun- ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempire a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2).
E. 5.5 Ora, nel caso in parola, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, l’autorità inferiore appare aver motivato in modo suffi- cientemente completo e comprensibile, perché ritenesse che le allegazioni dell’insorgente sia riguardo all’attività lavorativa svolta sia in riferimento alle minacce ricevute da parte dei talebani e dai governativi mafiosi, fossero da
D-4685/2022 Pagina 7 ritenere inverosimili, anche esprimendosi – seppure in alcuni casi succin- tamente – in merito a tutti i mezzi di prova presentati dal ricorrente a sup- porto di tali suoi asserti (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione avversata). All’insorgente è peraltro stata offerta la possibilità di esprimersi riguardo a questi ultimi sia nel contesto dell’audizione sui motivi d’asilo (cfr. n. 20/19, D104 segg., pag. 15 seg.; D112 segg., pag. 16 seg.), sia nell’ambito del suo parere al progetto di bozza negativa della decisione (cfr. n. 23/7, pag. 3 seg.). Anche quanto sollevato in quest’ultimo dall’insorgente rispetto ai mezzi di prova presentati, è stato debitamente vagliato dall’autorità infe- riore nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 8 seg. della decisione im- pugnata). L’autorità inferiore, appare aver tenuto conto nel suo giudizio di tutti gli elementi presenti all’incarto. In tal senso, non si ravvisa nel provve- dimento avversato, né una violazione dell’obbligo di motivazione della de- cisione da parte della SEM, nel rispetto dei principi sopra esposti (cfr. supra consid. 5.4), né che abbia violato in alcun modo il suo diritto di essere sen- tito. Riguardo quest’ultimo punto, risulta del resto che egli abbia potuto im- pugnare con piena cognizione di causa la decisione impugnata, e ciò nel termine di trenta giorni – malgrado il caso sia stato trattato in procedura celere – nonché ha potuto presentare i mezzi di prova e la documentazione che riteneva pertinenti per la sua causa. Per il resto, il fatto solo che il ri- corrente si trovi in disaccordo con l’apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso specifico, è piuttosto riferibile al merito della questione e non discende invece da un accertamento inaccurato o incompleto della fatti- specie da parte della succitata autorità, rispettivamente da una violazione dell’obbligo di motivazione da parte della medesima. Tali argomentazioni verranno pertanto trattate nei considerandi seguenti.
E. 5.6 Alla luce degli elementi succitati, l’autorità inferiore non ha quindi vio- lato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti sono stati stabiliti in modo sufficiente ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Per il resto, essa non è venuta meno al suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione av- versata né violato in alcun modo il diritto di essere sentito dell’insorgente.
E. 5.7 Su tali presupposti, non si intravvede quindi nemmeno quali ulteriori elementi l’autorità sindacata avrebbe dovuto analizzare, passando ad una procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto dall’insorgente nella sua impugnativa, poiché nella procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) – applicata alla presente disamina – l’autorità inferiore ha già raccolto gli ele- menti giuridicamente rilevanti per il caso di specie per potersi poi pronun- ciare, con cognizione di causa, nella decisione qui impugnata rispetto ai quesiti giuridici che si ponevano nella fattispecie (per ulteriori dettagli circa
D-4685/2022 Pagina 8 lo smistamento tra la procedura celere e quella ampliata, si veda la DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8).
E. 5.8 Ne discende quindi che le censure formali sollevate dal ricorrente nei confronti della decisione sindacata, risultano essere infondate. La conclu- sione proposta in subordine dal ricorrente, ovvero l’annullamento della de- cisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni, va dunque respinta.
E. 6.1 Venendo ora al merito, si osserva dapprima come la Svizzera, su do- manda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.4.1 Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha considerato che le alle- gazioni dell’insorgente addotte a motivo della sua fuga dall’Afghanistan, non adempiano ai criteri di verosimiglianza giusta l’art. 7 LAsi. Invero, egli avrebbe rilasciato delle dichiarazioni stereotipate, generiche ed incon- gruenti, sia rispetto al lavoro che egli avrebbe svolto quale (…) del capo
D-4685/2022 Pagina 9 della provincia di C._______, sia riguardanti le minacce che avrebbe rice- vuto dai talebani e dai governativi mafiosi per l’esercizio della predetta at- tività lavorativa. Attinente poi alle notizie che la “barba bianca” del quartiere d’origine avrebbe riferito al padre del ricorrente, la SEM ha rilevato che, in accordo con la giurisprudenza del Tribunale, le allegazioni da parte di terzi non sarebbero attendibili e pertanto risulterebbero inverosimili. Peraltro l’attestato dell’università che i talebani avrebbero consegnato alla “barba bianca” del quartiere, e che a sua volta sarebbe stato trasmesso al padre dell’insorgente, non dimostrerebbe che siano stati i talebani a richiederlo o che questi l’avrebbero effettivamente minacciato in qualche modo, ma cer- tificherebbe unicamente la sua frequentazione dell’università. Anche gli al- tri mezzi di prova da lui presentati, non dimostrerebbero in alcun modo che egli abbia lavorato per il governo afghano ed una persecuzione derivante da tale sua attività lavorativa da parte dei talebani e da membri del governo corrotti. Da ultimo, l’autorità inferiore ha concluso che neppure il parere contenga delle argomentazioni o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della predetta valutazione. In particolare, per quanto riguarde- rebbe il lavoro svolto dai genitori, queste attività non lo riguarderebbero personalmente, né avrebbe fornito elementi a sostegno della verosimi- glianza dei lavori svolti dai suoi genitori e che questi ultimi fossero perse- guitati. Difatti, il fatto solo che la sua famiglia si sia trasferita in G._______, non dimostrerebbe che essa sia stata perseguitata in Afghanistan. Per- tanto, né lui né la sua famiglia, adempirebbero alle condizioni per situarli in un profilo di rischio pertinente ai fini dell’asilo.
E. 6.4.2 Dal canto suo, nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente avversa le predette conclusioni della SEM. Dapprima, egli considera che l’autorità in- feriore abbia valutato in modo soltanto parziale le sue allegazioni. Difatti, sia dal lungo racconto spontaneo, sia dalle risposte rese alle domande po- ste dalla funzionaria incaricata della SEM presente in audizione, emerge- rebbero numerosi indizi che permetterebbero di figurarsi sia le attività lavo- rative da lui svolte sia le conseguenti minacce, che avrebbero avuto una frequenza quasi giornaliera. Al contrario di quanto ritenuto nella decisione avversata, dalle sue asserzioni, si evincerebbe che egli abbia fornito delle indicazioni piuttosto precise riguardo all’attività lavorativa svolta quale (…) del capo della provincia, come pure circa le minacce ricevute. Segnata- mente, in relazione a queste ultime, le stesse sarebbero state talmente ri- petitive e numerose, che egli ne avrebbe riportato in audizione soltanto il contenuto comune. Tali minacce avrebbero assunto una valenza concreta per l’insorgente, soltanto nel momento in cui tutto il gruppo del capo della provincia, su ordine del governo, si sarebbe arreso al fronte. L’interessato, nel prosieguo della sua impugnativa, contesta pure che l’episodio al posto
D-4685/2022 Pagina 10 di blocco dei talebani non avesse alcuna relazione con le minacce, in quanto il fatto che egli avesse con sé una cartella che apparteneva alla provincia, lo avrebbe sempre reso riconoscibile. Infine, egli anche riferen- dosi e citando alcune fonti di organizzazioni non governative e di testate giornalistiche, ritiene di avere un profilo di rischio sia per il ruolo ricoperto e le attività svolte, sia per il lavoro effettuato dai suoi genitori, che lo rende- rebbe particolarmente inviso ai talebani. Peraltro, la provincia di C._______ sarebbe già stata considerata nel (…) del (…) come una delle province maggiormente controllate o influenzate dai talebani nella regione del (…) del Paese, e tale elemento sarebbe quindi compatibile e coerente con tutte le altre affermazioni rese in audizione dal ricorrente.
E. 6.5.1 Alla stessa stregua dell’autorità inferiore, ed al contrario di quanto addotto dall’insorgente nel suo gravame, il Tribunale osserva come alcune delle dichiarazioni rese dal medesimo nel corso delle audizioni, risultino essere incoerenti, poco sostanziate o illogiche, tanto da minare la credibi- lità dell’intero suo narrato riguardo ai motivi che lo avrebbero condotto all’espatrio.
E. 6.5.2 In primo luogo, durante l’audizione sui motivi d’asilo, il ricorrente ha dapprima asserito di aver proseguito i suoi studi universitari fino al (…), come pure che dal periodo (…) sino al (…) sarebbe stato (…) di C._______ (cfr. n. 20/19, D8 seg. pag. 2 e D13, pag. 3). Senonché sorprendente- mente, poco dopo, egli al quesito diretto su quali lavori avesse effettuato in Afghanistan, ha affermato di non aver mai lavorato, ma soltanto studiato e fatto sport (cfr. n. 20/19, D38, pag. 5). Anche successivamente al quesito teso a chiarire come mai egli avesse detto di essere stato (…) nel periodo (…), il ricorrente ha riportato unicamente di studiare e di essere il portavoce della scuola, ma di non avere effettuato alcuna attività lucrativa (cfr.
n. 20/19, D39 seg., pag. 5). Soltanto in seguito, nuovamente interrogato dalla funzionaria incaricata, circa cosa intendesse con (…), egli ha riferito dapprima in modo generico che era sempre con il capo della provincia quale portavoce del popolo e che riferiva al primo qualsiasi problematica o suggerimento (cfr. n. 20/19, D41, pag. 5), per poi sostenere che tali proble- matiche riguardavano i comandanti, la sicurezza ed i luoghi relativi alla pro- vincia (cfr. n. 20/19, D42, pag. 5). Tale funzione la avrebbe ricoperta dall’(…) sino al (…) (cfr. n. 20/19, D43, pag. 6), ed avrebbe pure guada- gnato (…) al mese (cfr. n. 20/19, D44 seg., pag. 6). Ora, appare limpida- mente da queste allegazioni, come le stesse siano tra loro nettamente in contrasto, sia in riferimento alle attività che avrebbe svolto prima dell’espa- trio, sia ai periodi di esercizio dell’attività lavorativa dichiarata quale (…).
D-4685/2022 Pagina 11 Peraltro, ulteriore contraddizione, la si rileva poco dopo poiché, se dap- prima egli ha riferito di aver svolto il lavoro sempre nella funzione di “(…)”, nella seconda parte dell’audizione dedicata ai suoi motivi d’asilo, in modo del tutto inesplicabile, egli riferisce invece di aver adempiuto la mansione di “(…)” (cfr. n. 20/19, D60, pag. 8). Inoltre, se in prima battuta l’insorgente ha asserito che il suo lavoro sarebbe stato quello di riferire al capo della provincia le problematiche dei comandanti, della sicurezza e dei luoghi re- lativi alla provincia (cfr. n. 20/19, D42, pag.5); poi invece non nomina più le problematiche dei comandanti e della sicurezza, ma riferisce soltanto quale mansione di “ascoltare le lamentele e le denunce della gente e guidarla in quale ufficio doveva recarsi” e prendere gli appuntamenti per loro con il capo della provincia (cfr. n. 20/19, D70, pag. 11). Successivamente si con- traddice nuovamente, riferendo che era lui direttamente che sarebbe an- dato a portare le denunce agli organi competenti (cfr. n. 20/19, D70, pag. 11). Si denota inoltre come, soltanto via via, con i quesiti ripetuti da parte della funzionaria incaricata su cosa facesse effettivamente durante la sua giornata lavorativa, egli ha iniziato a raccontare di altre mansioni che avrebbe svolto nella sua funzione (cfr. n. 20/19, D70 segg., pag. 11 seg.), e che in precedenza non aveva invece mai addotto. Seppure sia vero, come allega l’insorgente nel suo ricorso, che egli ha fornito ad un certo punto della sua audizione, alcuni dettagli in merito alle mansioni svolte e ad una sua giornata lavorativa tipo (cfr. n. 20/19, D74, pag. 11 seg.); tutta- via questi elementi sono stati aggiunti solo dopo varie domande volte a conoscere meglio la sua attività lavorativa da parte della funzionaria inca- ricata, e fanno quindi sorgere l’impressione che egli abbia costruito nel corso dell’audizione stessa tale attività lavorativa. Altresì, a ragione la SEM denota come egli non sia ad esempio riuscito concretamente a spiegare come avrebbe dovuto preparare e coordinare le guardie del corpo del capo della provincia, asserendo unicamente di dover preparare il programma delle guardie della provincia e andarle a svegliare prima delle quattro della mattina (cfr. n. 20/19, D74, pag. 12). Anche riguardo alle minacce che avrebbe ricevuto tramite telefonate e lettere sul posto di lavoro, le sue al- legazioni non risultano essere in alcun modo sostanziate e concrete (cfr.
n. 20/19, D85 segg., pag. 13 segg.), tanto da dare l’impressione che egli non abbia effettivamente vissuto tali eventi. In particolare, egli non ha sa- puto né concretamente descrivere da chi provenissero tali telefonate, ad- dirittura supponendo potessero trattarsi di compagni dell’università (cfr.
n. 20/19, D98, pag. 15), né quando esattamente sarebbero avvenute le stesse o quante ne avrebbe ricevuto (cfr. n. 20/19, D96 segg., pag. 15 seg.). Peraltro, a ragione la SEM segnala come il contenuto della fotocopia della lettera dell’emirato islamico consegnata dal ricorrente, differisca in modo importante da quanto invece da lui asserito in corso di audizione in
D-4685/2022 Pagina 12 merito allo stesso (cfr. n. 20/19, D105, pag. 15). Altresì, risulta del tutto con- traddittoria l’allegazione dell’insorgente che dopo aver ricevuto il predetto scritto egli non sarebbe andato in giro, rimanendo nell’ufficio della provincia (cfr. n. 20/19, D107, pag. 16); allorché invece poco prima aveva asserito che accompagnava sempre il capo della provincia nei vari luoghi in cui quest’ultimo si recava (cfr. n. 20/19, D76 segg., pag. 12 seg.). Anche dell’episodio in cui egli sarebbe stato al fronte nelle (…), fornisce un rac- conto contraddittorio ed incoerente in alcune sue parti. Se dapprima egli ha infatti riferito che sarebbe stato in prima linea a B._______ combattendo assieme al capo della provincia (cfr. n. 20/19, D14 seg., pag. 3). Successi- vamente ha invece addotto di essersi occupato dei feriti e che li avrebbe portati in ospedale fino al (…) rispettivamente al (…) (cfr. n. 20/19, D62, pag. 9), o ancora invece che egli si sarebbe trovato assieme al (…) e a (…) guardie del corpo di quest’ultimo, dietro le linee di guerra, da dove avreb- bero protetto moralmente chi invece combatteva, e che sarebbe stato ivi presente per (…) notti (cfr. n. 20/19, D80 segg., pag. 13). Ora, tale descri- zione incongruente delle sue mansioni nel corso dello stesso evento, mi- nano fortemente l’intero suo narrato riguardo il medesimo, e ciò anche con- siderando che egli abbia fornito alcuni elementi più di dettaglio (come ad esempio la scena di un amico che sarebbe stato ucciso dal nemico in tale frangente, come pure da dove sarebbero partiti gli attacchi, cfr. n. 20/19, D82, pag. 13). Alle predette incoerenze e vaghezze nelle asserzioni dell’insorgente, si ag- giungono diversi elementi che rendono il suo racconto anche del tutto poco plausibile. Difatti, non si spiega d’un canto come egli avrebbe potuto conti- nuare i suoi studi universitari, e d’altro canto invece svolgere un’attività lu- crativa quale (…) o (…) del capo della provincia – peraltro apparentemente senza alcuna preparazione specifica nell’ambito richiesto – che lo avrebbe impegnato per tutto il giorno e l’intera settimana. Risulta inoltre illogico che, se il ricorrente effettivamente fosse stato minacciato così regolarmente dai talebani e da membri del governo corrotti, i primi che si sarebbero addirit- tura recati dapprima alla sua università e poi dalla “barba bianca” del suo quartiere per avere notizie sul suo conto, conoscessero effettivamente la sua attività lavorativa e dove abitasse (cfr. n. 20/19, D110 segg., pag. 16), non abbiano intrapreso delle azioni dirette nei suoi confronti, malgrado ne avessero le possibilità. Difatti, già ben prima della sua partenza dalla pro- vincia di C._______, la stessa si trovava fortemente influenzata dalla pre- senza dei medesimi (cfr. n. 20/19, D90, pag. 14), e quindi appare poco plausibile che egli o la sua famiglia, non abbiano mai riscontrato delle pro- blematiche concrete con i talebani, in particolare presso il loro domicilio,
D-4685/2022 Pagina 13 malgrado le tante minacce di morte che l’insorgente avrebbe ricevuto. In- vero, quest’ultimo ha narrato quale unico episodio dove avrebbe incontrato personalmente dei talebani, il momento in cui sarebbe stato fermato ad un posto di blocco tornando con la famiglia da E._______, nel contesto del quale egli sarebbe tuttavia riuscito a darsi alla fuga (cfr. n. 20/19, D90, pag. 14; D108 segg., pag. 16). Anche se tale ultimo evento fosse ritenuto verosimile, ciò non significa però che lo stesso sia da mettere in relazione con le allegate minacce ricevute dall’insorgente, come al contrario asserito dall’insorgente nel gravame (cfr. p.to 29, pag. 9 del ricorso). Le predette circostanze, possono invero essersi svolte in qualsivoglia contesto, e non vi è alcun elemento concreto e circostanziato nelle asserzioni dell’insor- gente, che supporti la conclusione che la sparatoria da parte dei talebani contro la sua autovettura fosse da mettere in relazione con la sua asserita funzione, ma piuttosto poiché la sua vettura non si sarebbe fermata ad un posto di blocco. Peraltro, il fatto che egli avesse del materiale appartenente alla sua attività lavorativa sempre appresso, e ciò anche allorché si sa- rebbe trovato in compagnia della famiglia ed in trasferta – quando per la sua stessa funzione avrebbe dovuto conoscere i pericoli di portarsi tale materiale compromettente con sé – risulta essere un elemento che ne so- stiene ancora maggiormente l’inverosimiglianza dell’attività lavorativa da egli esercitata e delle minacce ricevute. Da ultimo, malgrado la presa di potere dell’Afghanistan da parte dei talebani il 15 agosto 2021, egli risulta essere potuto espatriare legalmente, munito del suo passaporto e del visto (…), dopo i controlli effettuati (cfr. n. 13/2; n. 20/19, D47, pag. 6), nel (…) del (…), ciò che risulta perlomeno poco attendibile con il timore allegato dall’insorgente di venire ucciso da parte dei talebani, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan (cfr. n. 20/19, D123, pag. 17 seg.) ed in contrasto con il periodo di (…) mesi in cui lui ed i suoi famigliari avrebbero vissuto nasco- sti a F._______ per paura di rappresaglie da parte dei talebani (cfr.
n. 20/19, D62 seg., pag. 9 seg.).
E. 6.5.3 Non soccorrono la credibilità dei motivi d’asilo addotti dall’insorgente, nemmeno i mezzi di prova presentati dal medesimo. Per quanto attiene alla copia della lettera dell’emirato islamico (cfr. mezzo di prova [di seguito: MP] n. 8), oltreché essere stata presentata soltanto in fotocopia, e quindi avendo già di per sé un valore probatorio minore, in quanto non si può escludere che la stessa sia stata manipolata e falsificata, non potendone verificare l’autenticità; come già sopra visto il suo contenuto risulta essere fortemente discrepante da quanto allegato in merito in audizione da parte del ricorrente stesso (cfr. n. 20/19, D105, pag. 15), ciò che ne mina ancora maggiormente la veridicità del medesimo mezzo di prova. Per quanto con- cerne poi l’attestato universitario (cfr. MP n. 4) e quello del (…) (cfr. MP
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n. 10), gli stessi risultano certificare la frequentazione di tale ateneo rispet- tivamente di tale attività ludica – peraltro evenienze che non vengono poste in dubbio dal Tribunale – ma non risultano in alcun modo probanti le attività lavorative svolte dall’insorgente e le persecuzioni ad esse collegate. Per quanto poi attiene alle due tessere del Governatorato della provincia di C._______ (cfr. MP n. 2), una in lingua dari ed una in lingua inglese, le stesse segnalano che egli avrebbe svolto l’attività lavorativa quale “(…)” (dall’inglese: “[…]”), ciò che risulta contraddire la funzione di (…) rispettiva- mente (…) del capo della provincia, così come sempre asserito in audi- zione dall’insorgente. Pertanto le stesse, anche fossero ritenute originali, non confermano in alcun modo gli asserti dell’insorgente, anzi aggiungono altri elementi d’incoerenza all’intero suo narrato, ciò che fa dubitare dell’au- tenticità delle medesime tessere. Stessa conclusione vale mutatis mutan- dis per il certificato di benemerenza prodotto (cfr. MP n. 3 e n. 9), il quale attesta di una mansione quale “(…)”. Peraltro, il valore probante di una tale attestazione è limitata, in quanto non si può escludere in alcun modo che la stessa possa essere stata fabbricata per pura compiacenza (cfr. a titolo esemplificativo, nello stesso senso, la sentenza del Tribunale D-3223/2018 del 6 ottobre 2020 consid. 5.3). Circa poi le fotografie (cfr. MP n. 5-6) e le copie di fotografie (cfr. MP n. 11) da lui presentate, le stesse non provano in alcun modo le sue affermazioni, in particolare l’esercizio dell’attività la- vorativa da lui asserita e le minacce ricevute da parte dei talebani rispetti- vamente da membri del governo corrotti, in quanto possono essere state scattate in presenza di persone e di contesti variegati, che il Tribunale non è tenuto in alcun modo a vagliare. Da ultimo, neppure i tre video prodotti (di cui il Tribunale ha potuto visionare soltanto la traduzione del contenuto di cui al MP n. 7, sulla quale si basa per la presente disamina; cfr. supra lett. D), presentano dei riferimenti concreti all’insorgente, ed in particolare non provano che egli fosse presente nei contesti da lui allegati e nelle fun- zioni lavorative da lui asserite, o ancor meno di minacce a lui rivolte diret- tamente da parte di talebani o membri del governo corrotti. Tale conclu- sione non muta neppure, tenendo conto di quanto allegato soltanto in fase ricorsuale dall’insorgente, ovvero che egli apparirebbe in uno dei video, vicino al capo della provincia (cfr. p.to 19, pag. 6 del ricorso), in quanto, anche si ritenesse verosimile tale elemento, non sarebbe comunque dato a sapere in quale veste egli sia presente nello stesso, né l’identità effettiva delle altre persone presenti nel video.
E. 6.5.4 Visto tutto quanto precede, in una valutazione d’insieme così come richiesto dal ricorrente anche nel suo gravame, il Tribunale ritiene che
D-4685/2022 Pagina 15 quest’ultimo non abbia reso verosimile, per le diverse incoerenze, va- ghezze ed illogicità disseminate nei suoi asserti, le circostanze che lo avrebbero condotto all’espatrio dal suo Paese d’origine.
E. 7 A titolo abbondanziale, e per buona pace dell’insorgente, le sue allegazioni non risultano neppure essere rilevanti ai sensi dell’asilo. L’interessato ha difatti dichiarato di non essere stato oggetto di ulteriori pregiudizi, a parte le minacce che gli sarebbero state rivolte – la cui verosimiglianza è sog- getta a cauzione come già sopra rilevato (cfr. supra consid. 6.5) – e l’evento successogli di ritorno da E._______ (cfr. supra consid. 6.5.2), ma di non aver avuto effettivamente alcun contatto diretto con i talebani. Appare inol- tre che né lui, come neppure i suoi famigliari, dopo il suo espatrio, siano mai stati ricercati concretamente dai talebani. Pertanto, né dal profilo sog- gettivo, né da quello oggettivo – vista in particolare l’inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall’insorgente in rapporto all’attività lavorativa effettuata – vi sono elementi per ritenere che, in un futuro prossimo e se- condo un’alta probabilità, egli sarà esposto a subire dei pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi da parte del gruppo summenzionato. Le uniche circostanze relative al fatto che la madre sarebbe stata un’(…), nonché il padre (…) – anche fossero evenienze ritenute verosimili dal Tribunale – come pure ri- spetto al contesto afghano, quale indicato nel ricorso dall’insorgente (cfr. p.to 34 segg., pag. 10 segg.) – possono difatti essere unicamente indica- tive di eventuali minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano, ma che non risultano tuttavia, di per sé, essere pertinenti ai sensi dell’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). A tal proposito difatti egli non ha allegato in alcun modo che i genitori sarebbero stati effettivamente perseguitati a causa sua, o ancora a causa delle attività lavorative da loro esercitate. La sola circostanza che essi sarebbero espatriati verso il G._______ nell’(…) del (…), anche fosse ritenuta verosimile, non prova in alcun modo delle pregresse persecuzioni subite dall’insorgente o che le stesse si sarebbero effettivamente svolte nei confronti dei suoi famigliari in un prossimo futuro e secondo verosimi- glianza preponderante. Tenuto conto di tutti questi elementi, non è credibile che l’interessato possa trovarsi nel mirino dei talebani, soltanto per la sua relazione quale famigliare di un ex (…) e (…), tanto da dover nutrire un timore fondato, perlomeno dal profilo oggettivo, di essere vittima di una persecuzione riflessa futura in un prossimo avvenire e secondo un’alta pro- babilità, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribu- nale D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1, D-2161/2021 del 12 gen- naio 2022 consid. 7.2 e
E. 7.3 con ulteriori riferimenti citati, D-4004/2021 dell’8 aprile 2021 consid. 8.2 con riferimenti citati). Egli non
D-4685/2022 Pagina 16 dispone pertanto di alcun profilo di rischio particolare nel caso di un suo (ipotetico) ritorno verso l’Afghanistan, che lo farebbe ricadere attualmente nel mirino dei talebani. Le argomentazioni ricorsuali contrarie, del tutto ge- neriche, non sono in grado di mutare tale conclusione.
E. 8 Riassumendo, a fronte degli elementi succitati, le asserzioni dell’insorgente che lo avrebbero condotto all’espatrio, non risultano ossequiare né le con- dizioni di cui all’art. 7 LAsi né quelle dell’art. 3 LAsi. È dunque a giusto titolo che l’autorità di prima istanza non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non gli ha concesso l’asilo. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la de- cisione impugnata va confermata.
E. 9 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-4685/2022 Pagina 17 (dispositivo alla pagina seguente)
D-4685/2022 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4685/2022 Sentenza del 16 novembre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérald Bovier, Simon Thurnheer, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla MLaw Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 16 settembre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a Il (...) maggio 2022, l'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Il richiedente è stato sentito in merito al rilevamento dei suoi dati personali l'(...) giugno 2022, allorché invece il (...) giugno 2022 si è svolto con il medesimo il colloquio Dublino. In tali contesti, egli ha in particolare asserito di aver vissuto, quale ultimo domicilio ed indirizzo ufficiale nel Paese d'origine, nel distretto di B._______, nella provincia di C._______. I suoi genitori ed un fratello risiederebbero ancora in Afghanistan, mentre lui avrebbe lasciato lo Stato d'origine il (...), espatriando legalmente verso l'D._______, munito del suo passaporto e del visto (...). A.c Con scritto del 4 agosto 2022, la rappresentante legale dell'interessato, ha trasmesso all'autorità inferiore ulteriori mezzi di prova, in originale o in copia, a sostegno della sua domanda d'asilo. A.d Il (...) settembre 2022, l'interessato è stato sentito nell'ambito di un'audizione in particolare riguardo ai suoi motivi d'asilo. Nel corso della medesima egli ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato di aver frequentato la scuola a B._______ fino al (...) semestre dell'università, nella facoltà di (...), interrompendo gli studi il (...) a causa delle problematiche che gli sarebbero successe. Invero, l'(...), egli avrebbe iniziato a lavorare quale (...) o (...) del capo della provincia di C._______. In tale funzione, egli avrebbe coordinato le guardie del corpo del capo della provincia, ispezionato l'ufficio di quest'ultimo, raccolto le denunce che le persone avrebbero sporto, preparato la lista degli appuntamenti del capo della provincia nonché lo avrebbe seguito e gli sarebbe stato vicino nelle varie uscite lavorative, anche partecipando a delle riunioni nelle quali avrebbe preso appunti. Durante il periodo lavorativo, sarebbero giunte a lui, come agli altri impiegati del governo, delle minacce telefoniche e delle lettere minatorie, sia da parte dei talebani che da governativi mafiosi, anche se non si sarebbero mai presentati con il loro nome. Anche mentre frequentava l'università avrebbe ricevuto delle notizie di minacce di morte. In un'occasione i talebani si sarebbero presentati alla sua università chiedendo sue informazioni, ed il responsabile del quartiere (chiamato: "barba bianca" dall'interessato) avrebbe riferito al padre che i talebani gli avrebbero consegnato l'attestato dell'università affermando di sapere cosa stesse facendo, dove si trovasse e dove abitasse, chiedendogli ulteriori informazioni sul suo conto. In un'altra circostanza, un missile avrebbe colpito l'edificio del governo nella provincia di C._______ dove lui si trovava, e dei vetri spaccatisi sarebbero caduti su di lui. Altresì, allorché egli una volta stava rientrando da E._______ con i suoi famigliari, sarebbe stato fermato ad un posto di controllo dai talebani. Tuttavia, una volta giunto davanti a loro, avrebbe avuto timore ed avrebbe quindi fatto delle manovre con l'autovettura per fuggire. I talebani, avrebbero sparato tre munizioni colpendo due volte la sua macchina. Inoltre, nell'(...) del (...), egli avrebbe preso parte ai combattimenti che si svolgevano a (...), all'entrata di B._______, assieme al capo della provincia di C._______. Il (...), i talebani avrebbero preso B._______ e quindi egli sarebbe fuggito verso F._______ insieme al capo della provincia di C._______. In tale città avrebbe trovato un'abitazione dove la sua famiglia lo avrebbe raggiunto il (...). Fino al (...), avrebbe vissuto di nascosto a F._______, per poi espatriare verso l'D._______. A sostegno della sua domanda d'asilo, egli ha presentato la sua taskara originale e la copia del suo passaporto afghano; tre video su supporto pennetta USB; quattro fotografie originali; sei fotocopie di fotografie ritraenti diverse persone; due tessere rilasciate dal governatorato della provincia di C._______ (una in lingua dari ed una in inglese); un certificato di benemerenza della provincia di C._______; una fotocopia di uno scritto dell' "Emirato Islamico dell'Afghanistan"; un attestato universitario; e copia di un certificato del "(...)". A.e Il 14 settembre 2022, la SEM ha emanato il suo progetto di decisione, allorché il 15 settembre 2022, l'interessato ha potuto presentare il suo parere allo stesso, allegando quale nuovo documento, copia di un estratto (le prime due pagine) del rapporto dell'(...) ([...]) del (...), intitolato "(...)". B. Con decisione del 16 settembre 2022 - notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. [{...}]-25/1) - l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Il 17 ottobre 2022 (cfr. risultanze processuali), l'interessato si è aggravato con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), avverso il succitato provvedimento della SEM, concludendo, a titolo principale, all'annullamento della decisione impugnata, nonché che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera; ed a titolo subordinato, che gli atti di causa siano restituiti all'autorità inferiore, perché proceda ad un nuovo esame delle sue allegazioni ed al complemento dell'istruzione. Contestualmente, egli ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. In data 9 novembre 2022 il Tribunale ha ricevuto, su sua richiesta del 4 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali), il dossier N-Box (...) da parte della SEM, contenente in particolare i mezzi di prova prodotti dal ricorrente in corso di procedura di prima istanza, salvo la pennetta USB contenente i tre video prodotta dall'insorgente (cfr. supra lett. A.d). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 16 settembre 2022, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). 5. 5.1 Occorre in primo luogo esaminare le censure formali proposte dall'insorgente nella sua impugnativa, il quale lamenta il mancato smistamento del suo caso alla procedura ampliata, malgrado la sua complessità, che avrebbe concorso ad un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, ad una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente e del suo diritto di difesa - per i termini stessi che caratterizzerebbero la procedura celere - in connessione con la violazione da parte dell'autorità inferiore dell'obbligo di motivazione della decisione. Invero quest'ultima avrebbe deprivato di qualsivoglia valore probatorio tutti i mezzi di prova depositati agli atti, omettendo però - in violazione del suo onere istruttorio e dell'obbligo di motivazione - di analizzare e di esprimersi effettivamente sul contenuto della documentazione presentata. Anzi nel caso dei video, nonostante l'insorgente comparirebbe in uno degli stessi vicino al capo della provincia, la SEM valuterebbe che dai medesimi non emergerebbe alcun riferimento al ricorrente. Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit. 2a ed. 2013, n. 2.191; sentenza del Tribunale D-5668/2021 del 20 gennaio 2022 con ulteriori riferimenti citati). 5.2 Il principio inquisitorio, che si applica nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa, dispone che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 5.4 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempire a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 5.5 Ora, nel caso in parola, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, l'autorità inferiore appare aver motivato in modo sufficientemente completo e comprensibile, perché ritenesse che le allegazioni dell'insorgente sia riguardo all'attività lavorativa svolta sia in riferimento alle minacce ricevute da parte dei talebani e dai governativi mafiosi, fossero da ritenere inverosimili, anche esprimendosi - seppure in alcuni casi succintamente - in merito a tutti i mezzi di prova presentati dal ricorrente a supporto di tali suoi asserti (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione avversata). All'insorgente è peraltro stata offerta la possibilità di esprimersi riguardo a questi ultimi sia nel contesto dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. n. 20/19, D104 segg., pag. 15 seg.; D112 segg., pag. 16 seg.), sia nell'ambito del suo parere al progetto di bozza negativa della decisione (cfr. n. 23/7, pag. 3 seg.). Anche quanto sollevato in quest'ultimo dall'insorgente rispetto ai mezzi di prova presentati, è stato debitamente vagliato dall'autorità inferiore nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 8 seg. della decisione impugnata). L'autorità inferiore, appare aver tenuto conto nel suo giudizio di tutti gli elementi presenti all'incarto. In tal senso, non si ravvisa nel provvedimento avversato, né una violazione dell'obbligo di motivazione della decisione da parte della SEM, nel rispetto dei principi sopra esposti (cfr. supra consid. 5.4), né che abbia violato in alcun modo il suo diritto di essere sentito. Riguardo quest'ultimo punto, risulta del resto che egli abbia potuto impugnare con piena cognizione di causa la decisione impugnata, e ciò nel termine di trenta giorni - malgrado il caso sia stato trattato in procedura celere - nonché ha potuto presentare i mezzi di prova e la documentazione che riteneva pertinenti per la sua causa. Per il resto, il fatto solo che il ricorrente si trovi in disaccordo con l'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso specifico, è piuttosto riferibile al merito della questione e non discende invece da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte della succitata autorità, rispettivamente da una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della medesima. Tali argomentazioni verranno pertanto trattate nei considerandi seguenti. 5.6 Alla luce degli elementi succitati, l'autorità inferiore non ha quindi violato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti sono stati stabiliti in modo sufficiente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Per il resto, essa non è venuta meno al suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione avversata né violato in alcun modo il diritto di essere sentito dell'insorgente. 5.7 Su tali presupposti, non si intravvede quindi nemmeno quali ulteriori elementi l'autorità sindacata avrebbe dovuto analizzare, passando ad una procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto dall'insorgente nella sua impugnativa, poiché nella procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) - applicata alla presente disamina - l'autorità inferiore ha già raccolto gli elementi giuridicamente rilevanti per il caso di specie per potersi poi pronunciare, con cognizione di causa, nella decisione qui impugnata rispetto ai quesiti giuridici che si ponevano nella fattispecie (per ulteriori dettagli circa lo smistamento tra la procedura celere e quella ampliata, si veda la DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8). 5.8 Ne discende quindi che le censure formali sollevate dal ricorrente nei confronti della decisione sindacata, risultano essere infondate. La conclusione proposta in subordine dal ricorrente, ovvero l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni, va dunque respinta. 6. 6.1 Venendo ora al merito, si osserva dapprima come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.4 6.4.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha considerato che le allegazioni dell'insorgente addotte a motivo della sua fuga dall'Afghanistan, non adempiano ai criteri di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Invero, egli avrebbe rilasciato delle dichiarazioni stereotipate, generiche ed incongruenti, sia rispetto al lavoro che egli avrebbe svolto quale (...) del capo della provincia di C._______, sia riguardanti le minacce che avrebbe ricevuto dai talebani e dai governativi mafiosi per l'esercizio della predetta attività lavorativa. Attinente poi alle notizie che la "barba bianca" del quartiere d'origine avrebbe riferito al padre del ricorrente, la SEM ha rilevato che, in accordo con la giurisprudenza del Tribunale, le allegazioni da parte di terzi non sarebbero attendibili e pertanto risulterebbero inverosimili. Peraltro l'attestato dell'università che i talebani avrebbero consegnato alla "barba bianca" del quartiere, e che a sua volta sarebbe stato trasmesso al padre dell'insorgente, non dimostrerebbe che siano stati i talebani a richiederlo o che questi l'avrebbero effettivamente minacciato in qualche modo, ma certificherebbe unicamente la sua frequentazione dell'università. Anche gli altri mezzi di prova da lui presentati, non dimostrerebbero in alcun modo che egli abbia lavorato per il governo afghano ed una persecuzione derivante da tale sua attività lavorativa da parte dei talebani e da membri del governo corrotti. Da ultimo, l'autorità inferiore ha concluso che neppure il parere contenga delle argomentazioni o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della predetta valutazione. In particolare, per quanto riguarderebbe il lavoro svolto dai genitori, queste attività non lo riguarderebbero personalmente, né avrebbe fornito elementi a sostegno della verosimiglianza dei lavori svolti dai suoi genitori e che questi ultimi fossero perseguitati. Difatti, il fatto solo che la sua famiglia si sia trasferita in G._______, non dimostrerebbe che essa sia stata perseguitata in Afghanistan. Pertanto, né lui né la sua famiglia, adempirebbero alle condizioni per situarli in un profilo di rischio pertinente ai fini dell'asilo. 6.4.2 Dal canto suo, nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente avversa le predette conclusioni della SEM. Dapprima, egli considera che l'autorità inferiore abbia valutato in modo soltanto parziale le sue allegazioni. Difatti, sia dal lungo racconto spontaneo, sia dalle risposte rese alle domande poste dalla funzionaria incaricata della SEM presente in audizione, emergerebbero numerosi indizi che permetterebbero di figurarsi sia le attività lavorative da lui svolte sia le conseguenti minacce, che avrebbero avuto una frequenza quasi giornaliera. Al contrario di quanto ritenuto nella decisione avversata, dalle sue asserzioni, si evincerebbe che egli abbia fornito delle indicazioni piuttosto precise riguardo all'attività lavorativa svolta quale (...) del capo della provincia, come pure circa le minacce ricevute. Segnatamente, in relazione a queste ultime, le stesse sarebbero state talmente ripetitive e numerose, che egli ne avrebbe riportato in audizione soltanto il contenuto comune. Tali minacce avrebbero assunto una valenza concreta per l'insorgente, soltanto nel momento in cui tutto il gruppo del capo della provincia, su ordine del governo, si sarebbe arreso al fronte. L'interessato, nel prosieguo della sua impugnativa, contesta pure che l'episodio al posto di blocco dei talebani non avesse alcuna relazione con le minacce, in quanto il fatto che egli avesse con sé una cartella che apparteneva alla provincia, lo avrebbe sempre reso riconoscibile. Infine, egli anche riferendosi e citando alcune fonti di organizzazioni non governative e di testate giornalistiche, ritiene di avere un profilo di rischio sia per il ruolo ricoperto e le attività svolte, sia per il lavoro effettuato dai suoi genitori, che lo renderebbe particolarmente inviso ai talebani. Peraltro, la provincia di C._______ sarebbe già stata considerata nel (...) del (...) come una delle province maggiormente controllate o influenzate dai talebani nella regione del (...) del Paese, e tale elemento sarebbe quindi compatibile e coerente con tutte le altre affermazioni rese in audizione dal ricorrente. 6.5 6.5.1 Alla stessa stregua dell'autorità inferiore, ed al contrario di quanto addotto dall'insorgente nel suo gravame, il Tribunale osserva come alcune delle dichiarazioni rese dal medesimo nel corso delle audizioni, risultino essere incoerenti, poco sostanziate o illogiche, tanto da minare la credibilità dell'intero suo narrato riguardo ai motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio. 6.5.2 In primo luogo, durante l'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dapprima asserito di aver proseguito i suoi studi universitari fino al (...), come pure che dal periodo (...) sino al (...) sarebbe stato (...) di C._______ (cfr. n. 20/19, D8 seg. pag. 2 e D13, pag. 3). Senonché sorprendentemente, poco dopo, egli al quesito diretto su quali lavori avesse effettuato in Afghanistan, ha affermato di non aver mai lavorato, ma soltanto studiato e fatto sport (cfr. n. 20/19, D38, pag. 5). Anche successivamente al quesito teso a chiarire come mai egli avesse detto di essere stato (...) nel periodo (...), il ricorrente ha riportato unicamente di studiare e di essere il portavoce della scuola, ma di non avere effettuato alcuna attività lucrativa (cfr. n. 20/19, D39 seg., pag. 5). Soltanto in seguito, nuovamente interrogato dalla funzionaria incaricata, circa cosa intendesse con (...), egli ha riferito dapprima in modo generico che era sempre con il capo della provincia quale portavoce del popolo e che riferiva al primo qualsiasi problematica o suggerimento (cfr. n. 20/19, D41, pag. 5), per poi sostenere che tali problematiche riguardavano i comandanti, la sicurezza ed i luoghi relativi alla provincia (cfr. n. 20/19, D42, pag. 5). Tale funzione la avrebbe ricoperta dall'(...) sino al (...) (cfr. n. 20/19, D43, pag. 6), ed avrebbe pure guadagnato (...) al mese (cfr. n. 20/19, D44 seg., pag. 6). Ora, appare limpidamente da queste allegazioni, come le stesse siano tra loro nettamente in contrasto, sia in riferimento alle attività che avrebbe svolto prima dell'espatrio, sia ai periodi di esercizio dell'attività lavorativa dichiarata quale (...). Peraltro, ulteriore contraddizione, la si rileva poco dopo poiché, se dapprima egli ha riferito di aver svolto il lavoro sempre nella funzione di "(...)", nella seconda parte dell'audizione dedicata ai suoi motivi d'asilo, in modo del tutto inesplicabile, egli riferisce invece di aver adempiuto la mansione di "(...)" (cfr. n. 20/19, D60, pag. 8). Inoltre, se in prima battuta l'insorgente ha asserito che il suo lavoro sarebbe stato quello di riferire al capo della provincia le problematiche dei comandanti, della sicurezza e dei luoghi relativi alla provincia (cfr. n. 20/19, D42, pag.5); poi invece non nomina più le problematiche dei comandanti e della sicurezza, ma riferisce soltanto quale mansione di "ascoltare le lamentele e le denunce della gente e guidarla in quale ufficio doveva recarsi" e prendere gli appuntamenti per loro con il capo della provincia (cfr. n. 20/19, D70, pag. 11). Successivamente si contraddice nuovamente, riferendo che era lui direttamente che sarebbe andato a portare le denunce agli organi competenti (cfr. n. 20/19, D70, pag. 11). Si denota inoltre come, soltanto via via, con i quesiti ripetuti da parte della funzionaria incaricata su cosa facesse effettivamente durante la sua giornata lavorativa, egli ha iniziato a raccontare di altre mansioni che avrebbe svolto nella sua funzione (cfr. n. 20/19, D70 segg., pag. 11 seg.), e che in precedenza non aveva invece mai addotto. Seppure sia vero, come allega l'insorgente nel suo ricorso, che egli ha fornito ad un certo punto della sua audizione, alcuni dettagli in merito alle mansioni svolte e ad una sua giornata lavorativa tipo (cfr. n. 20/19, D74, pag. 11 seg.); tuttavia questi elementi sono stati aggiunti solo dopo varie domande volte a conoscere meglio la sua attività lavorativa da parte della funzionaria incaricata, e fanno quindi sorgere l'impressione che egli abbia costruito nel corso dell'audizione stessa tale attività lavorativa. Altresì, a ragione la SEM denota come egli non sia ad esempio riuscito concretamente a spiegare come avrebbe dovuto preparare e coordinare le guardie del corpo del capo della provincia, asserendo unicamente di dover preparare il programma delle guardie della provincia e andarle a svegliare prima delle quattro della mattina (cfr. n. 20/19, D74, pag. 12). Anche riguardo alle minacce che avrebbe ricevuto tramite telefonate e lettere sul posto di lavoro, le sue allegazioni non risultano essere in alcun modo sostanziate e concrete (cfr. n. 20/19, D85 segg., pag. 13 segg.), tanto da dare l'impressione che egli non abbia effettivamente vissuto tali eventi. In particolare, egli non ha saputo né concretamente descrivere da chi provenissero tali telefonate, addirittura supponendo potessero trattarsi di compagni dell'università (cfr. n. 20/19, D98, pag. 15), né quando esattamente sarebbero avvenute le stesse o quante ne avrebbe ricevuto (cfr. n. 20/19, D96 segg., pag. 15 seg.). Peraltro, a ragione la SEM segnala come il contenuto della fotocopia della lettera dell'emirato islamico consegnata dal ricorrente, differisca in modo importante da quanto invece da lui asserito in corso di audizione in merito allo stesso (cfr. n. 20/19, D105, pag. 15). Altresì, risulta del tutto contraddittoria l'allegazione dell'insorgente che dopo aver ricevuto il predetto scritto egli non sarebbe andato in giro, rimanendo nell'ufficio della provincia (cfr. n. 20/19, D107, pag. 16); allorché invece poco prima aveva asserito che accompagnava sempre il capo della provincia nei vari luoghi in cui quest'ultimo si recava (cfr. n. 20/19, D76 segg., pag. 12 seg.). Anche dell'episodio in cui egli sarebbe stato al fronte nelle (...), fornisce un racconto contraddittorio ed incoerente in alcune sue parti. Se dapprima egli ha infatti riferito che sarebbe stato in prima linea a B._______ combattendo assieme al capo della provincia (cfr. n. 20/19, D14 seg., pag. 3). Successivamente ha invece addotto di essersi occupato dei feriti e che li avrebbe portati in ospedale fino al (...) rispettivamente al (...) (cfr. n. 20/19, D62, pag. 9), o ancora invece che egli si sarebbe trovato assieme al (...) e a (...) guardie del corpo di quest'ultimo, dietro le linee di guerra, da dove avrebbero protetto moralmente chi invece combatteva, e che sarebbe stato ivi presente per (...) notti (cfr. n. 20/19, D80 segg., pag. 13). Ora, tale descrizione incongruente delle sue mansioni nel corso dello stesso evento, minano fortemente l'intero suo narrato riguardo il medesimo, e ciò anche considerando che egli abbia fornito alcuni elementi più di dettaglio (come ad esempio la scena di un amico che sarebbe stato ucciso dal nemico in tale frangente, come pure da dove sarebbero partiti gli attacchi, cfr. n. 20/19, D82, pag. 13). Alle predette incoerenze e vaghezze nelle asserzioni dell'insorgente, si aggiungono diversi elementi che rendono il suo racconto anche del tutto poco plausibile. Difatti, non si spiega d'un canto come egli avrebbe potuto continuare i suoi studi universitari, e d'altro canto invece svolgere un'attività lucrativa quale (...) o (...) del capo della provincia - peraltro apparentemente senza alcuna preparazione specifica nell'ambito richiesto - che lo avrebbe impegnato per tutto il giorno e l'intera settimana. Risulta inoltre illogico che, se il ricorrente effettivamente fosse stato minacciato così regolarmente dai talebani e da membri del governo corrotti, i primi che si sarebbero addirittura recati dapprima alla sua università e poi dalla "barba bianca" del suo quartiere per avere notizie sul suo conto, conoscessero effettivamente la sua attività lavorativa e dove abitasse (cfr. n. 20/19, D110 segg., pag. 16), non abbiano intrapreso delle azioni dirette nei suoi confronti, malgrado ne avessero le possibilità. Difatti, già ben prima della sua partenza dalla provincia di C._______, la stessa si trovava fortemente influenzata dalla presenza dei medesimi (cfr. n. 20/19, D90, pag. 14), e quindi appare poco plausibile che egli o la sua famiglia, non abbiano mai riscontrato delle problematiche concrete con i talebani, in particolare presso il loro domicilio, malgrado le tante minacce di morte che l'insorgente avrebbe ricevuto. Invero, quest'ultimo ha narrato quale unico episodio dove avrebbe incontrato personalmente dei talebani, il momento in cui sarebbe stato fermato ad un posto di blocco tornando con la famiglia da E._______, nel contesto del quale egli sarebbe tuttavia riuscito a darsi alla fuga (cfr. n. 20/19, D90, pag. 14; D108 segg., pag. 16). Anche se tale ultimo evento fosse ritenuto verosimile, ciò non significa però che lo stesso sia da mettere in relazione con le allegate minacce ricevute dall'insorgente, come al contrario asserito dall'insorgente nel gravame (cfr. p.to 29, pag. 9 del ricorso). Le predette circostanze, possono invero essersi svolte in qualsivoglia contesto, e non vi è alcun elemento concreto e circostanziato nelle asserzioni dell'insorgente, che supporti la conclusione che la sparatoria da parte dei talebani contro la sua autovettura fosse da mettere in relazione con la sua asserita funzione, ma piuttosto poiché la sua vettura non si sarebbe fermata ad un posto di blocco. Peraltro, il fatto che egli avesse del materiale appartenente alla sua attività lavorativa sempre appresso, e ciò anche allorché si sarebbe trovato in compagnia della famiglia ed in trasferta - quando per la sua stessa funzione avrebbe dovuto conoscere i pericoli di portarsi tale materiale compromettente con sé - risulta essere un elemento che ne sostiene ancora maggiormente l'inverosimiglianza dell'attività lavorativa da egli esercitata e delle minacce ricevute. Da ultimo, malgrado la presa di potere dell'Afghanistan da parte dei talebani il 15 agosto 2021, egli risulta essere potuto espatriare legalmente, munito del suo passaporto e del visto (...), dopo i controlli effettuati (cfr. n. 13/2; n. 20/19, D47, pag. 6), nel (...) del (...), ciò che risulta perlomeno poco attendibile con il timore allegato dall'insorgente di venire ucciso da parte dei talebani, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan (cfr. n. 20/19, D123, pag. 17 seg.) ed in contrasto con il periodo di (...) mesi in cui lui ed i suoi famigliari avrebbero vissuto nascosti a F._______ per paura di rappresaglie da parte dei talebani (cfr. n. 20/19, D62 seg., pag. 9 seg.). 6.5.3 Non soccorrono la credibilità dei motivi d'asilo addotti dall'insorgente, nemmeno i mezzi di prova presentati dal medesimo. Per quanto attiene alla copia della lettera dell'emirato islamico (cfr. mezzo di prova [di seguito: MP] n. 8), oltreché essere stata presentata soltanto in fotocopia, e quindi avendo già di per sé un valore probatorio minore, in quanto non si può escludere che la stessa sia stata manipolata e falsificata, non potendone verificare l'autenticità; come già sopra visto il suo contenuto risulta essere fortemente discrepante da quanto allegato in merito in audizione da parte del ricorrente stesso (cfr. n. 20/19, D105, pag. 15), ciò che ne mina ancora maggiormente la veridicità del medesimo mezzo di prova. Per quanto concerne poi l'attestato universitario (cfr. MP n. 4) e quello del (...) (cfr. MP n. 10), gli stessi risultano certificare la frequentazione di tale ateneo rispettivamente di tale attività ludica - peraltro evenienze che non vengono poste in dubbio dal Tribunale - ma non risultano in alcun modo probanti le attività lavorative svolte dall'insorgente e le persecuzioni ad esse collegate. Per quanto poi attiene alle due tessere del Governatorato della provincia di C._______ (cfr. MP n. 2), una in lingua dari ed una in lingua inglese, le stesse segnalano che egli avrebbe svolto l'attività lavorativa quale "(...)" (dall'inglese: "[...]"), ciò che risulta contraddire la funzione di (...) rispettivamente (...) del capo della provincia, così come sempre asserito in audizione dall'insorgente. Pertanto le stesse, anche fossero ritenute originali, non confermano in alcun modo gli asserti dell'insorgente, anzi aggiungono altri elementi d'incoerenza all'intero suo narrato, ciò che fa dubitare dell'autenticità delle medesime tessere. Stessa conclusione vale mutatis mutandis per il certificato di benemerenza prodotto (cfr. MP n. 3 e n. 9), il quale attesta di una mansione quale "(...)". Peraltro, il valore probante di una tale attestazione è limitata, in quanto non si può escludere in alcun modo che la stessa possa essere stata fabbricata per pura compiacenza (cfr. a titolo esemplificativo, nello stesso senso, la sentenza del Tribunale D-3223/2018 del 6 ottobre 2020 consid. 5.3). Circa poi le fotografie (cfr. MP n. 5-6) e le copie di fotografie (cfr. MP n. 11) da lui presentate, le stesse non provano in alcun modo le sue affermazioni, in particolare l'esercizio dell'attività lavorativa da lui asserita e le minacce ricevute da parte dei talebani rispettivamente da membri del governo corrotti, in quanto possono essere state scattate in presenza di persone e di contesti variegati, che il Tribunale non è tenuto in alcun modo a vagliare. Da ultimo, neppure i tre video prodotti (di cui il Tribunale ha potuto visionare soltanto la traduzione del contenuto di cui al MP n. 7, sulla quale si basa per la presente disamina; cfr. supra lett. D), presentano dei riferimenti concreti all'insorgente, ed in particolare non provano che egli fosse presente nei contesti da lui allegati e nelle funzioni lavorative da lui asserite, o ancor meno di minacce a lui rivolte direttamente da parte di talebani o membri del governo corrotti. Tale conclusione non muta neppure, tenendo conto di quanto allegato soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente, ovvero che egli apparirebbe in uno dei video, vicino al capo della provincia (cfr. p.to 19, pag. 6 del ricorso), in quanto, anche si ritenesse verosimile tale elemento, non sarebbe comunque dato a sapere in quale veste egli sia presente nello stesso, né l'identità effettiva delle altre persone presenti nel video. 6.5.4 Visto tutto quanto precede, in una valutazione d'insieme così come richiesto dal ricorrente anche nel suo gravame, il Tribunale ritiene che quest'ultimo non abbia reso verosimile, per le diverse incoerenze, vaghezze ed illogicità disseminate nei suoi asserti, le circostanze che lo avrebbero condotto all'espatrio dal suo Paese d'origine.
7. A titolo abbondanziale, e per buona pace dell'insorgente, le sue allegazioni non risultano neppure essere rilevanti ai sensi dell'asilo. L'interessato ha difatti dichiarato di non essere stato oggetto di ulteriori pregiudizi, a parte le minacce che gli sarebbero state rivolte - la cui verosimiglianza è soggetta a cauzione come già sopra rilevato (cfr. supra consid. 6.5) - e l'evento successogli di ritorno da E._______ (cfr. supra consid. 6.5.2), ma di non aver avuto effettivamente alcun contatto diretto con i talebani. Appare inoltre che né lui, come neppure i suoi famigliari, dopo il suo espatrio, siano mai stati ricercati concretamente dai talebani. Pertanto, né dal profilo soggettivo, né da quello oggettivo - vista in particolare l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'insorgente in rapporto all'attività lavorativa effettuata - vi sono elementi per ritenere che, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, egli sarà esposto a subire dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi da parte del gruppo summenzionato. Le uniche circostanze relative al fatto che la madre sarebbe stata un'(...), nonché il padre (...) - anche fossero evenienze ritenute verosimili dal Tribunale - come pure rispetto al contesto afghano, quale indicato nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 34 segg., pag. 10 segg.) - possono difatti essere unicamente indicative di eventuali minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano, ma che non risultano tuttavia, di per sé, essere pertinenti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). A tal proposito difatti egli non ha allegato in alcun modo che i genitori sarebbero stati effettivamente perseguitati a causa sua, o ancora a causa delle attività lavorative da loro esercitate. La sola circostanza che essi sarebbero espatriati verso il G._______ nell'(...) del (...), anche fosse ritenuta verosimile, non prova in alcun modo delle pregresse persecuzioni subite dall'insorgente o che le stesse si sarebbero effettivamente svolte nei confronti dei suoi famigliari in un prossimo futuro e secondo verosimiglianza preponderante. Tenuto conto di tutti questi elementi, non è credibile che l'interessato possa trovarsi nel mirino dei talebani, soltanto per la sua relazione quale famigliare di un ex (...) e (...), tanto da dover nutrire un timore fondato, perlomeno dal profilo oggettivo, di essere vittima di una persecuzione riflessa futura in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1, D-2161/2021 del 12 gennaio 2022 consid. 7.2 e 7.3 con ulteriori riferimenti citati, D-4004/2021 dell'8 aprile 2021 consid. 8.2 con riferimenti citati). Egli non dispone pertanto di alcun profilo di rischio particolare nel caso di un suo (ipotetico) ritorno verso l'Afghanistan, che lo farebbe ricadere attualmente nel mirino dei talebani. Le argomentazioni ricorsuali contrarie, del tutto generiche, non sono in grado di mutare tale conclusione.
8. Riassumendo, a fronte degli elementi succitati, le asserzioni dell'insorgente che lo avrebbero condotto all'espatrio, non risultano ossequiare né le condizioni di cui all'art. 7 LAsi né quelle dell'art. 3 LAsi. È dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non gli ha concesso l'asilo. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: