Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A.a L’11 febbraio 2021, il richiedente, cittadino afghano originario di B._______ (distretto di C._______, provincia di D._______), ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera. A.b In data 23 febbraio 2021, la SEM ha svolto una prima audizione spe- cifica per minorenni non accompagnati (PARMNA), mentre il 27 aprile 2021 ha svolto l’audizione sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi (RS 142.31). A.c Per quanto riguarda i motivi d’asilo, l’interessato ha sostanzialmente dichiarato che il fratello maggiore avrebbe lavorato quale sminatore presso l’esercito nazionale afghano. Senza conoscerne il motivo, il padre gli avrebbe intimato, durante l’anno 2019, di interrompere il 9 anno di scuola e di non uscire più di casa. Dopo uno o due mesi, a seguito del ritorno a casa del fratello maggiore, il padre ha indicato che avrebbero dovuto la- sciare l’Afghanistan per non meglio precisati problemi con i talebani. Quindi il richiedente con il fratello minore sarebbero espatriati in direzione Iran, con i soldi provenienti dalla vendita di un terreno. Ivi il fratello minore è scomparso e pertanto il richiedente ha proseguito il proprio percorso da solo. I genitori non sarebbero espatriati in quanto privi delle necessarie ri- sorse economiche. Dopo l’espatrio, il padre ha informato l’interessato che il fratello maggiore sarebbe stato minacciato dai talebani, infatti se egli non avesse lasciato il proprio lavoro lui e la sua famiglia sarebbero stati uccisi. Non avendo il fratello maggiore ossequiato alle richieste dei talebani, que- sti ultimi hanno fatto pervenire alla famiglia due lettere di minaccia indiriz- zata personalmente al ricorrente. Ad oggi i genitori del richiedente abite- rebbero ancora nel villaggio di origine e egli non avrebbe notizie circa even- tuali problemi che avrebbero avuto nel frattempo. Egli ritiene che gli stessi sarebbero in pericolo, viste le minacce ricevute. L’interessato non ha noti- zie dei due fratelli. A sostegno delle proprie allegazioni il ricorrente ha prodotto la sua taskara, il proprio libretto delle vaccinazioni, le 2 lettere minatorie da parte dei tale- bani, la copia di un certificato del Ministero della difesa relativo al comple- tamento di un corso da parte del fratello maggiore, così come un diploma dell’Accademia degli ufficiali e una copia di un tesserino di lavoro sempre del fratello maggiore.
D-4862/2021 Pagina 3 A.d Il 3 maggio 2021, la SEM ha respinto la sua domanda d’asilo, ma ha concesso al richiedente l’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento. A.e Contro suddetta decisione, l’interessato ha interposto ricorso in data 19 maggio 2021. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale), ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata ed ordinando il completamento dell’istruttoria, con un particolare riferimento alle lettere minatorie ricevute da parte dei Talebani (cfr. sentenza del Tribunale D-2354/2021 del 25 agosto 2021). B. Per tramite della decisione incidentale del 24 settembre 2021 la SEM ha assegnato la domanda alla procedura ampliata. C. Con decisione del 7 ottobre 2021, notificata il 12 ottobre 2021 (cfr. atto SEM
n. [{…}] – 73/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richie- dente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel con- tempo l'allontanamento dell’interessato. L’autorità inferiore ha però con- cesso l'ammissione provvisoria al richiedente l'asilo per causa d'inesigibi- lità del provvedimento. D. In data 4 ottobre 2021 (recte: 4 novembre 2021) (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata 5 novembre 2021) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se- guito: il Tribunale), chiedendo preliminarmente di visionare le perizie rela- tive all’autenticità dei documenti depositati con l’assegnazione di un ter- mine per esprimersi in merito; in via principale l’accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; a titolo subordinato egli ha invece chie- sto la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa proceda a un nuovo complemento istruttorio ed esame delle allegazioni nell’ambito della proce- dura ampliata. Ancora più in subordine egli ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, protestando tasse e spese, il ricorrente ha presentato istanza di concessione dell'assi- stenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, oltre che di gratuito patrocinio. E. Con ordinanza del 10 luglio 2024 il Tribunale ha trasmesso copia delle
D-4862/2021 Pagina 4 perizie richieste dall’insorgente in versione anonimizzata, con l’invito di esprimersi in merito. Il seguente 6 agosto 2024 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale le proprie osservazioni.
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce inoltre una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi cum art. 10 dell’Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RU 2020 1125]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono in concreto soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente, si osserva che il ricorrente è stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento. Le condizioni prescritte dall'art. 83 della legge federale sugli
D-4862/2021 Pagina 5 stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) sono di natura alternativa. Pertanto, gli oggetti del litigio in questa sede risultano essere unicamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento.
E. 4.1 L’insorgente lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sen- tito in quanto non avrebbe avuto accesso alla perizia interna della SEM relativa alle lettere di minacce, oltre che un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente la violazione dell’obbligo di motivazione, in relazione all’esclusione quai mezzi di prova delle due let- tere di minaccia.
E. 4.2.1 Tali censure formali vanno giudicate preliminarmente poiché suscet- tibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2).
E. 4.2.2 Al riguardo, va osservato che nelle procedure d’asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessa- ria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed ammini- strare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’ac- certamento dei fatti e, in modo particolare, dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.2.3 Nello specifico, va poi osservato che l’obbligo di motivazione è un corollario fondamentale del diritto di essere sentito (29 cpv. 2 Cost.). Esso permette ai destinatari della decisione, nonché alle persone interessate, di comprendere il provvedimento adottato e di eventualmente impugnarlo, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso di esercitare conveniente- mente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Per adempiere a questa esigenza è quindi necessario che l’autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la propria deci- sione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 145 III 324 consid. 6.1; 143 III 65 consid. 5.2, 136 I 229 consid. 5.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2).
D-4862/2021 Pagina 6
E. 4.3 Nel caso concreto, il ricorrente in corso della procedura ricorsuale ha avuto accesso alla perizia per cui lamentava una violazione del diritto di essere sentito ed ha potuto presentare le proprie osservazioni in data 6 agosto 2024. Pertanto, ammesso e non concesso che l’autorità di prime cure fosse incorsa in una violazione del diritto di essere sentito, lo stesso può essere considerato sanato.
E. 4.4 Invece, per quanto concerne l’asserita esclusione delle lettere di mi- naccia quale mezzo di prova da parte della SEM e la mancata motivazione in tal senso, il Tribunale constata che l’autorità inferiore non ha escluso tali mezzi di prova, infatti nella decisione impugnata l’autorità di prime cure ha analizzato tali mezzi di prova e citando alcune sentenze del Tribunale ha concluso che tali mezzi di prova siano facilmente falsificabili e pertanto il valore probatorio delle stesse sarebbe estremamente esiguo. Pertanto, l’autorità di prime cure non ha escluso tali mezzi di prova ed ha sufficiente- mente motivato l’analisi del valore probatorio delle stesse, di conseguenza la censura del ricorrente verte piuttosto su di una questione di apprezza- mento di merito, che verrà trattato di seguito.
E. 4.5 Posta l’assenza di una violazione del principio inquisitorio e dell’obbligo di motivazione, oltre che del diritto di essere sentito, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istru- zione e l’adozione di una nuova decisione va quindi respinta.
E. 5.1 In seguito, censurando una violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, l’insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l’autorità inferiore.
E. 5.2 In sintesi, la SEM ha innanzitutto esaminato le due lettere minatorie prodotte dal ricorrente a comprova delle minacce ricevute dai talebani. Le stesse sarebbero ottenibili facilmente e illegalmente in Afghanistan, per cui il valore probatorio delle stesse dovrebbe essere considerato estrema- mente esiguo. L’interessato inoltre non sarebbe stato in grado di circostan- ziare le modalità di ricezione delle stesse ed egli stesso non sarebbe stato in grado di indicare se le stesse siano degli originali o meno. Di conse- guenza l’attendibilità delle minacce nei confronti del richiedente sarebbe messa in dubbio. La perizia effettuata internamente ha confermato la valu- tazione precedente della SEM, vale a dire che risulta impossibile assumere come inequivocabilmente autentiche le lettere minatorie. La SEM ha dipoi ritenuto inverosimili le dichiarazioni del ricorrente, in quanto non sufficien- temente motivate. L’interessato non avrebbe infatti conoscenza diretta dei problemi che avrebbero indotto il padre a fare espatriare i figli. Egli inoltre
D-4862/2021 Pagina 7 non sarebbe mai venuto in contatto diretto con i talebani e non avrebbe mai subito minacce concrete sintanto che egli si trovava in Afghanistan. Inoltre, egli non sarebbe neppure stato interessato a reperire informazioni circa la situazione della propria famiglia dopo essere espatriato, tantomeno delle conseguenze delle minacce da parte dei talebani. La SEM ha per- tanto concluso che l’insorgente non ha reso verosimile di essere stato og- getto di minacce da parte dei talebani. Per quanto concerne la rilevanza dei motivi d’asilo addotti, in relazione al rischio che correrebbe la sua fami- glia da parte dei talebani, soprattutto a causa del fratello, la SEM ha con- cluso che i suoi genitori vivrebbero ancora nel villaggio di origine, senza che abbiano avuto particolari problemi. Di conseguenza, le asserite mi- nacce non sembrerebbero essersi concretizzate. Inoltre, il fratello avrebbe ossequiato alle richieste formulate dai talebani, in quanto sarebbe fuggito. Pertanto, le allegazioni del ricorrente non soddisfano i requisiti posti per la verosimiglianza e per la rilevanza e quindi al richiedente non viene ricono- sciuta la qualità di rifugiato e la domanda d’asilo respinta. Per quanto ri- guarda il parere formulato dall’interessato alla bozza di decisione, la SEM osserva che per quanto concerne l’analisi delle lettere di minaccia, per loro natura non possono permettere un’analisi esaustiva sull’autenticità. Per il fatto di non aver approfondito ulteriormente con il richiedente le circostanze della sua fuga, la SEM indica che il ricorrente stesso ha spiegato di non saper nulla di più e pertanto ulteriori approfondimenti risultano inutili. Per quanto concerne la giovane età, la SEM ha indicato che egli è stato in grado di illustrare ad esempio il percorso migratorio con grande dovizia di particolari, ciò che non è stata tuttavia riscontrata nel racconto sui motivi di asilo. Egli è pertanto tenuto a lasciare la Svizzera ai sensi dell’art. 44 LAsi, tuttavia l’esecuzione dell’allontanamento non è attualmente ragionevol- mente esigibile, ragione per cui gli viene concesso l’ammissione provviso- ria.
E. 5.3 Dal canto suo, il ricorrente nel proprio allegato ricorsuale ha censurato in entrata una violazione del diritto di essere sentito, in quanto la SEM non gli avrebbe concesso la consultazione della perizia interna in relazione all’autenticità delle lettere di minaccia dei talebani. Egli ritiene di essere stato sufficientemente chiaro nel circostanziare le modalità di ottenimento delle lettere di minaccia. Pertanto il richiedente ha assolto i propri obblighi di motivazione, mentre la SEM non avrebbe potuto escludere tali mezzi di prova dalla propria valutazione. Inoltre la perizia effettuata ha unicamente concluso che tali mezzi di prova non sono valutabili e che la falsificazione sarebbe possibile, ma non ha indicato che gli stessi siano dei falsi. Inoltre gli stessi sarebbero coerenti rispetto alle allegazioni dell’interessato. Alla stessa stregua, le dichiarazioni del ricorrente sarebbero da considerarsi
D-4862/2021 Pagina 8 verosimili, in quanto il padre non gli avrebbe comunicato sin da subito le minacce da parte dei talebani. Inoltre le comunicazioni con i genitori sareb- bero rarefatte e difficili in quanto non hanno un telefono. Dipoi, il ricorrente lamenta che la SEM non avrebbe tenuto in debita considerazione la minore età del richiedente nell’analisi delle sue dichiarazioni. Per quanto concerne la rilevanza dei motivi addotti, il richiedente sostiene che la valutazione della SEM sarebbe errata, in quanto il fratello sarebbe attualmente scom- parso e ciò a dimostrazione che le minacce dei talebani si sarebbero con- cretizzate. Egli ipotizza che i genitori non vogliano comunicargli la reale situazione al fine di proteggerlo. Inoltre, i genitori del ricorrente continue- rebbero a vivere nello stesso villaggio in quanto sprovvisti di mezzi econo- mici per espatriare. Dipoi egli afferma che egli sarebbe stato considerato dai talebani come capofamiglia e pertanto le minacce sarebbero state ri- volte a lui e non verso il padre.
E. 5.4 Nelle proprie osservazioni del 6 agosto 2024, dopo aver preso visione della perizia della SEM circa l’autenticità delle due lettere di minaccia, il ricorrente ha ribadito quanto indicato nel ricorso, aggiungendo che a suo modo di vedere negli ultimi anni sarebbero state prodotte numerose lettere di minaccia da parte di richiedenti l’asilo e pertanto la SEM disporrebbe di materiale comparativo, contrariamente a quanto indicato nella perizia.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
D-4862/2021 Pagina 9 prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro ele- menti costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo conclu- denti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collabo- rare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega- zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen- ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti- specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende invece nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecu- zioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 6.5 Dopo che la situazione della sicurezza in Afghanistan si è costante- mente deteriorata per anni (cfr. sulla situazione a Kabul fino al 2017 la sen- tenza di riferimento del TAF D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 consid. 7.3 e segg.), i problemi di sicurezza si sono indubbiamente aggravati dopo la presa di potere da parte dei talebani nell'agosto 2021. I rapporti nazionali delle organizzazioni e degli organismi internazionali sulla situazione in Af- ghanistan mostrano anche che le persone con determinati profili sono
D-4862/2021 Pagina 10 esposte a un maggiore rischio di persecuzione sotto il regime talebano. La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), nel suo ultimo rapporto sulla situazione della sicurezza del febbraio 2023, ha nuovamente confermato casi di esecuzioni extragiudiziali, arresti e deten- zioni arbitrarie, maltrattamenti e torture a carico di membri del precedente governo e delle precedenti forze di sicurezza. Il Tribunale amministrativo federale ipotizza inoltre che i talebani considerino i membri delle forze di sicurezza afghane e del precedente governo come nemici della loro causa. Tuttavia, ciò riguarda principalmente le persone che si sono esposte in modo particolare, in modo da attirare l'attenzione dei talebani e diventare il loro obiettivo (cfr. la sentenza del Tribunale D-1191/2023 dell’8 maggio 2023 consid. 5.2.1 e riferimenti citati).
E. 7.1.1 Il Tribunale dissente dalle argomentazioni esposte nel gravame. A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, non si ravvedono anzi- tutto valide ragioni per discostarsi dal giudizio dell’autorità inferiore in me- rito all’inverosimiglianza delle allegazioni riguardanti le asserite minacce subite in patria da parte dei talebani (art. 7 LAsi).
E. 7.1.2 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficien- temente fondate. Come giustamente rilevato dalla SEM, il valore probatorio delle lettere minatorie dei talebani dev’essere considerato molto debole; i documenti in oggetto possono infatti essere facilmente allestiti ai fini di causa. La perizia esperita dalla SEM non ha fornito particolari indicazioni, limitandosi ad indicare che non è stato possibile verificarne l’autenticità. In casi analoghi, il Tribunale si era già espresso circa il valore probatorio ri- dotto di tali mezzi di prova (cfr. a titolo esemplificativo, nello stesso senso, la sentenza del Tribunale D-3223/2018 del 6 ottobre 2020 consid. 5.3 e D-4685/2022 del 16 novembre 2022 consid. 6.5.3). Di conseguenza tali mezzi di prova devono essere contestualizzati con il racconto del richie- dente, il che verrà effettuato di seguito. Inoltre, al ricorso non sono stati allegati nuovi mezzi di prova a sostegno di tali circostanze di fatto. Già per questi motivi, quindi, le allegazioni dell’interessato, relative a delle circo- stanze dirimenti per il giudizio, non si rivelano sufficientemente fondate e comprovate.
E. 7.1.3 Per quanto concerne le circostanze relative alla ricezione delle lettere di minaccia il Tribunale constata alcune incongruenze e vaghezze nel rac- conto dell’insorgente. Le stesse risultano infatti indirizzate direttamente al ricorrente, quando inizialmente egli aveva indicato che fossero state
D-4862/2021 Pagina 11 indirizzate al padre (cfr. atto SEM n.14/16, D7.02). Nonostante egli abbia indicato di aver letto tali lettere (cfr. atto SEM n. 32/12, D47) egli sembra non conoscerne nemmeno il contenuto essenziale, quali il destinatario e la menzione non solo del fratello maggiore, ma anche del fratello più piccolo (cfr. atto SEM n. 32/12, 76). La giustificazione addotta al fine di spiegare il motivo per cui le lettere sarebbero state destinate a lui e non al padre o al fratello inoltre risulta contraria all’esperienza generale della vita e poten- zialmente contraddittoria. Se da un lato non si può escludere che in Afgha- nistan il ruolo del capofamiglia sia normato da tradizioni che risultano estra- nee alla cultura occidentale, dall’altro appare contradditorio per il ricorrente indicare di aver svolto la funzione di capofamiglia vista la malattia del pa- dre, ma al contempo di essere stato tenuto all’oscuro in relazione alle mi- nacce da parte dei talebani e dei motivi di fuga dall’Afghanistan. In rela- zione alla malattia del padre inoltre il ricorrente ha indicato che egli abbia regolarmente lavorato recandosi sul posto di lavoro distante 40 minuti a piedi da casa e pertanto non sembrerebbe essere stato totalmente invalido (cfr. atto SEM n. 32/12, D17, D31, D74, e n.14/16 D1.17.04). Di conse- guenza, il Tribunale conferma il valore probatorio estremamente ridotto delle lettere di minaccia dei talebani, altresì considerato il contesto in cui sarebbero state ricevute ed il loro contenuto.
E. 7.1.4 Venendo ora all’analisi della verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d’asilo, d’ingresso il Tribunale constata che l’audi- zione approfondita sui motivi d’asilo ex art. 29 LAsi pare sia stata condotta in modo adeguato all’età del richiedente, diciassettenne in tale momento. Infatti la modalità con cui sono state poste le domande è stata lineare e semplice e non ha posto domande che potessero generare una contraddi- zione (cfr. ad esempio atto SEM n. 32/12, D74). Il ricorrente, inoltre, è pa- trocinato sin dall’inizio della procedura ed ha avuto modo di impugnare due volte la decisione della SEM e gli sono stati concessi più diritti di essere sentito, pertanto la censura relativa al mancato ossequio di quanto previsto dell’art. 7 cpv. 5 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) e dell’art. 12 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) non può essere seguita.
E. 7.1.5 Per quanto concerne la valutazione della verosimiglianza, il Tribunale condivide le conclusioni dell’autorità di prime cure. Le allegazioni non paiono sufficientemente motivate, in quanto la descrizione dei motivi che hanno indotto il ricorrente ad espatriare sono connotate da un’estrema vaghezza e superficialità. Sotto tale punto di vista si veda la differenza tra la mancanza di dettagli della descrizione dei motivi di espatrio (cfr. atto
D-4862/2021 Pagina 12 SEM n.32/12) e la ricchezza di particolari nella descrizione del suo percorso migratorio (cfr. atto SEM n. 14/16 D5, pagg.10-12). A titolo esemplificativo il ricorrente ha accennato ad alcuni avvenimenti e non li ha poi approfonditi, nonostante egli abbia avuto numerose occasioni per farlo. Ad esempio egli non è stato in grado di indicare le conseguenze della minaccia da parte dei talebani di aggredire la famiglia, fatto che ha indotto il padre del ricorrente a far espatriare i 3 figli e ciò nonostante le domande della SEM e nonostante il tempo trascorso e le possibilità che egli ha avuto per parlare con i genitori, nonostante le difficoltà di comunicazione (cfr. atto SEM n. 32/12, D33, D48-D51). Risulta inoltre contrario all’esperienza generale della vita e alla logica dell’agire non preoccuparsi minimamente di quanto sia acceduto o che sia successo nel frattempo ai genitori, anche alla luce del lungo tempo trascorso dai fatti (più di 4 anni). Infatti, il ricorrente non ha saputo indicare cosa sia accaduto nel frattempo ai genitori, come neppure ai fratelli (cfr. atto SEM n. 32/12, D49-D56). Di conseguenza il ricorrente non è stato in gradi di rendere verosimili le sue asserzioni circa le minacce ricevute dai talebani.
E. 7.1.6 Nel complesso, si giudica dunque che, tenuto conto delle peculiarità del caso in esame e dei mezzi di prova versati agli atti, il ricorrente non abbia reso verosimile le supposte concrete minacce subite in patria dai ta- lebani. Su questo aspetto, la decisione avversata va quindi confermata.
E. 7.2.1 Il Tribunale ritiene inoltre che l’autorità inferiore non abbia violato il diritto federale neppure nella misura in cui ha ritenuto che le altre allega- zioni addotte non fossero pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 7.2.2 Avendo il Tribunale escluso la verosimiglianza del racconto delle mi- nacce dei talebani, rimane da verificare l’ipotesi di una persecuzione ri- flessa a causa dell’attività lavorativa del fratello del ricorrente, vale a dire lo sminatore presso l’esercito nazionale.
E. 7.2.3 In merito, il Tribunale ricorda che se delle persecuzioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia e parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Questa è rilevante ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, allorché la persona toccata dalla persecuzione riflessa è esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi oppure se ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una
D-4862/2021 Pagina 13 persecuzione (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5; sentenza del Tribunale E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2). Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5).
Secondo la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, l'appartenenza fami- gliare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa. Ciò è in particolare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di si- curezza, di autorità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sen- tenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.3 con ulte- riore rif. cit.). V'è luogo di apprezzare l'intensità del rischio di persecuzione riflessa in funzione delle circostanze del caso specifico (cfr. sentenze del Tribunale E-5184/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 3.3, E-5725/2022 del
E. 7.2.4 Nel caso in parola, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, il Tribunale rileva che il solo fatto che il fratello abbia lavorato come sminatore per l’esercito ancora non significa che il ricorrente sarebbe identificato e ricercato a titolo personale dai talebani per uno dei motivi rilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale E-5242/2022 del 6 dicembre 2022 con ulteriori rif. cit.). Difatti, nel suo caso specifico, non avendo reso verosimili né le ricerche dei talebani nei suoi confronti, né l'identificazione della sua persona da parte del medesimo gruppo, si constata come non appaia neppure credibile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro nel suo Paese d'origine, possa subire una persecuzione riflessa a causa delle attività lavorative esercitate dal fratello in passato. A tal proposito si rileva che in sede di audizione il ricorrente non ha menzionato alcun episodio di persecuzione, da parte dei talebani, in cui sarebbero incorsi i suoi genitori, che attualmente continuano a risiedere in Afghanistan. L’insorgente ha inoltre riferito di non sapere se il fratello maggiore abbia avuto problemi con i talebani (cfr. atto SEM
n. 32/12, D35). Il fratello maggiore, stando alle dichiarazioni del ricorrente sarebbe ad oggi, dopo più di 4 anni, disperso, ma in tal senso egli ha detto di non preoccuparsi, in quanto sarebbe in gradi di badare a sé stesso (cfr. atto SEM n. 32/12, D52 e D53). Ne discende quindi che una sola remota possibilità di una persecuzione futura, derivante dalla familiarità dell’insorgente con il fratello, non è sufficiente per motivare un timore
D-4862/2021 Pagina 14 oggettivo pertinente ai fini dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), in assenza di qualsivoglia elemento concreto e sostanziato che il ricorrente possa essere nel mirino dei Talebani. Tali conclusioni non vengono rimesse in questione neppure dalle argomentazioni presentate in fase ricorsuale dall'insorgente.
E. 7.2.5 Per questi motivi, l’esposizione qualificata imposta dalla giurispru- denza per riconoscere il fondato timore di persecuzione va esclusa.
E. 7.2.6 Visto quanto precede, il Tribunale osserva che le allegazioni del ri- corrente non sono adatte a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confer- mare la pronuncia dell’allontanamento. 9. In esito, non essendo l’autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso deve essere respinto e la decisione av- versata confermata.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 9 In esito, non essendo l'autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata.
E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 11.1 Infine, essendo il ricorrente dispensato dal pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre accogliere anche la richiesta di gratuito patrocinio dell'insorgente, con la nomina a quest'ultimo della signora Patrizia Testori, in qualità di patrocinatrice d'ufficio. V'è pertanto da riconoscere alla predetta un'indennità per patrocinio d'ufficio, ad esclusione delle prestazioni già indennizzate alla rappresentante legale secondo l'art. 102l LAsi. La tariffa oraria, è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati, e da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
E. 11.1 Infine, essendo il ricorrente dispensato dal pagamento delle spese processuali, in applicazione dell’art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre
D-4862/2021 Pagina 15 accogliere anche la richiesta di gratuito patrocinio dell’insorgente, con la nomina a quest’ultimo della signora Patrizia Testori, in qualità di patrocina- trice d’ufficio. V’è pertanto da riconoscere alla predetta un’indennità per patrocinio d’ufficio, ad esclusione delle prestazioni già indennizzate alla rappresentante legale secondo l’art. 102l LAsi. La tariffa oraria, è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati, e da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d’avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all’art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
E. 11.2 Con parziale nota d’onorario, allegata al ricorso del 4 ottobre 2021, Patrizia Testori ha postulato il riconoscimento di tredici ore d’attività. Nel ricorso essa precisa che si tratterebbe di 14 ore di attività ad una tariffa oraria di CHF 193.86 (IVA inclusa) più un forfait di CHF 54.– per un impor- to complessivo di CHF 2'768.04.
E. 11.3 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.– all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato non ap- pare giustificato, in quanto il ricorso è stato ripresentato simile per circa due terzi rispetto alla prima procedura ricorsuale dinnanzi al Tribunale. Il tempo viene pertanto decurtato a 5 ore oltre a 2 ore ritenuti gli ulteriori scambi scritti, per complessive 7 ore. In terzo luogo, il forfait di CHF 54.– è respinto poiché non giustificato. Per quanto concerne i servizi dell’interprete al Tri- bunale non è giunta alcuna fattura e tale voce viene pertanto respinta, visto che non è stata nemmeno quantificata.
E. 11.4 L’onorario per patrocinio d’ufficio può quindi essere complessiva- mente fissato sulla base della predetta nota e degli atti di causa in CHF 1’050.–, oltre a CHF 85.05 d’IVA, per complessivi CHF 1'135.05.
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione sicché non può essere impugnata con ricorso in mate- ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-4862/2021 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Al patrocinatore gratuito, Patrizia Testori, è accordato un onorario di CHF 1'135.05 a carico della cassa del tribunale. Se in seguito il ricorrente dovesse cessare di essere nel bisogno, dovrà rimborsare questo importo al Tribunale amministrativo federale. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4862/2021 Sentenza del 2 aprile 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Mathias Lanz, Gérald Bovier, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Patrizia Testori, Caritas Schweiz, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 7 ottobre 2021 / N (...). Fatti: A.a L'11 febbraio 2021, il richiedente, cittadino afghano originario di B._______ (distretto di C._______, provincia di D._______), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b In data 23 febbraio 2021, la SEM ha svolto una prima audizione specifica per minorenni non accompagnati (PARMNA), mentre il 27 aprile 2021 ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi (RS 142.31). A.c Per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'interessato ha sostanzialmente dichiarato che il fratello maggiore avrebbe lavorato quale sminatore presso l'esercito nazionale afghano. Senza conoscerne il motivo, il padre gli avrebbe intimato, durante l'anno 2019, di interrompere il 9 anno di scuola e di non uscire più di casa. Dopo uno o due mesi, a seguito del ritorno a casa del fratello maggiore, il padre ha indicato che avrebbero dovuto lasciare l'Afghanistan per non meglio precisati problemi con i talebani. Quindi il richiedente con il fratello minore sarebbero espatriati in direzione Iran, con i soldi provenienti dalla vendita di un terreno. Ivi il fratello minore è scomparso e pertanto il richiedente ha proseguito il proprio percorso da solo. I genitori non sarebbero espatriati in quanto privi delle necessarie risorse economiche. Dopo l'espatrio, il padre ha informato l'interessato che il fratello maggiore sarebbe stato minacciato dai talebani, infatti se egli non avesse lasciato il proprio lavoro lui e la sua famiglia sarebbero stati uccisi. Non avendo il fratello maggiore ossequiato alle richieste dei talebani, questi ultimi hanno fatto pervenire alla famiglia due lettere di minaccia indirizzata personalmente al ricorrente. Ad oggi i genitori del richiedente abiterebbero ancora nel villaggio di origine e egli non avrebbe notizie circa eventuali problemi che avrebbero avuto nel frattempo. Egli ritiene che gli stessi sarebbero in pericolo, viste le minacce ricevute. L'interessato non ha notizie dei due fratelli. A sostegno delle proprie allegazioni il ricorrente ha prodotto la sua taskara, il proprio libretto delle vaccinazioni, le 2 lettere minatorie da parte dei talebani, la copia di un certificato del Ministero della difesa relativo al completamento di un corso da parte del fratello maggiore, così come un diploma dell'Accademia degli ufficiali e una copia di un tesserino di lavoro sempre del fratello maggiore. A.d Il 3 maggio 2021, la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, ma ha concesso al richiedente l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A.e Contro suddetta decisione, l'interessato ha interposto ricorso in data 19 maggio 2021. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata ed ordinando il completamento dell'istruttoria, con un particolare riferimento alle lettere minatorie ricevute da parte dei Talebani (cfr. sentenza del Tribunale D-2354/2021 del 25 agosto 2021). B. Per tramite della decisione incidentale del 24 settembre 2021 la SEM ha assegnato la domanda alla procedura ampliata. C. Con decisione del 7 ottobre 2021, notificata il 12 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}] - 73/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato. L'autorità inferiore ha però concesso l'ammissione provvisoria al richiedente l'asilo per causa d'inesigibilità del provvedimento. D. In data 4 ottobre 2021 (recte: 4 novembre 2021) (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata 5 novembre 2021) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo preliminarmente di visionare le perizie relative all'autenticità dei documenti depositati con l'assegnazione di un termine per esprimersi in merito; in via principale l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; a titolo subordinato egli ha invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa proceda a un nuovo complemento istruttorio ed esame delle allegazioni nell'ambito della procedura ampliata. Ancora più in subordine egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, protestando tasse e spese, il ricorrente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, oltre che di gratuito patrocinio. E. Con ordinanza del 10 luglio 2024 il Tribunale ha trasmesso copia delle perizie richieste dall'insorgente in versione anonimizzata, con l'invito di esprimersi in merito. Il seguente 6 agosto 2024 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale le proprie osservazioni. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce inoltre una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi cum art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RU 2020 1125]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono in concreto soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente, si osserva che il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Le condizioni prescritte dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) sono di natura alternativa. Pertanto, gli oggetti del litigio in questa sede risultano essere unicamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1 L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sentito in quanto non avrebbe avuto accesso alla perizia interna della SEM relativa alle lettere di minacce, oltre che un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente la violazione dell'obbligo di motivazione, in relazione all'esclusione quai mezzi di prova delle due lettere di minaccia. 4.2 4.2.1 Tali censure formali vanno giudicate preliminarmente poiché suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). 4.2.2 Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2.3 Nello specifico, va poi osservato che l'obbligo di motivazione è un corollario fondamentale del diritto di essere sentito (29 cpv. 2 Cost.). Esso permette ai destinatari della decisione, nonché alle persone interessate, di comprendere il provvedimento adottato e di eventualmente impugnarlo, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Per adempiere a questa esigenza è quindi necessario che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la propria decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 145 III 324 consid. 6.1; 143 III 65 consid. 5.2, 136 I 229 consid. 5.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2). 4.3 Nel caso concreto, il ricorrente in corso della procedura ricorsuale ha avuto accesso alla perizia per cui lamentava una violazione del diritto di essere sentito ed ha potuto presentare le proprie osservazioni in data 6 agosto 2024. Pertanto, ammesso e non concesso che l'autorità di prime cure fosse incorsa in una violazione del diritto di essere sentito, lo stesso può essere considerato sanato. 4.4 Invece, per quanto concerne l'asserita esclusione delle lettere di minaccia quale mezzo di prova da parte della SEM e la mancata motivazione in tal senso, il Tribunale constata che l'autorità inferiore non ha escluso tali mezzi di prova, infatti nella decisione impugnata l'autorità di prime cure ha analizzato tali mezzi di prova e citando alcune sentenze del Tribunale ha concluso che tali mezzi di prova siano facilmente falsificabili e pertanto il valore probatorio delle stesse sarebbe estremamente esiguo. Pertanto, l'autorità di prime cure non ha escluso tali mezzi di prova ed ha sufficientemente motivato l'analisi del valore probatorio delle stesse, di conseguenza la censura del ricorrente verte piuttosto su di una questione di apprezzamento di merito, che verrà trattato di seguito. 4.5 Posta l'assenza di una violazione del principio inquisitorio e dell'obbligo di motivazione, oltre che del diritto di essere sentito, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione e l'adozione di una nuova decisione va quindi respinta. 5. 5.1 In seguito, censurando una violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, l'insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore. 5.2 In sintesi, la SEM ha innanzitutto esaminato le due lettere minatorie prodotte dal ricorrente a comprova delle minacce ricevute dai talebani. Le stesse sarebbero ottenibili facilmente e illegalmente in Afghanistan, per cui il valore probatorio delle stesse dovrebbe essere considerato estremamente esiguo. L'interessato inoltre non sarebbe stato in grado di circostanziare le modalità di ricezione delle stesse ed egli stesso non sarebbe stato in grado di indicare se le stesse siano degli originali o meno. Di conseguenza l'attendibilità delle minacce nei confronti del richiedente sarebbe messa in dubbio. La perizia effettuata internamente ha confermato la valutazione precedente della SEM, vale a dire che risulta impossibile assumere come inequivocabilmente autentiche le lettere minatorie. La SEM ha dipoi ritenuto inverosimili le dichiarazioni del ricorrente, in quanto non sufficientemente motivate. L'interessato non avrebbe infatti conoscenza diretta dei problemi che avrebbero indotto il padre a fare espatriare i figli. Egli inoltre non sarebbe mai venuto in contatto diretto con i talebani e non avrebbe mai subito minacce concrete sintanto che egli si trovava in Afghanistan. Inoltre, egli non sarebbe neppure stato interessato a reperire informazioni circa la situazione della propria famiglia dopo essere espatriato, tantomeno delle conseguenze delle minacce da parte dei talebani. La SEM ha pertanto concluso che l'insorgente non ha reso verosimile di essere stato oggetto di minacce da parte dei talebani. Per quanto concerne la rilevanza dei motivi d'asilo addotti, in relazione al rischio che correrebbe la sua famiglia da parte dei talebani, soprattutto a causa del fratello, la SEM ha concluso che i suoi genitori vivrebbero ancora nel villaggio di origine, senza che abbiano avuto particolari problemi. Di conseguenza, le asserite minacce non sembrerebbero essersi concretizzate. Inoltre, il fratello avrebbe ossequiato alle richieste formulate dai talebani, in quanto sarebbe fuggito. Pertanto, le allegazioni del ricorrente non soddisfano i requisiti posti per la verosimiglianza e per la rilevanza e quindi al richiedente non viene riconosciuta la qualità di rifugiato e la domanda d'asilo respinta. Per quanto riguarda il parere formulato dall'interessato alla bozza di decisione, la SEM osserva che per quanto concerne l'analisi delle lettere di minaccia, per loro natura non possono permettere un'analisi esaustiva sull'autenticità. Per il fatto di non aver approfondito ulteriormente con il richiedente le circostanze della sua fuga, la SEM indica che il ricorrente stesso ha spiegato di non saper nulla di più e pertanto ulteriori approfondimenti risultano inutili. Per quanto concerne la giovane età, la SEM ha indicato che egli è stato in grado di illustrare ad esempio il percorso migratorio con grande dovizia di particolari, ciò che non è stata tuttavia riscontrata nel racconto sui motivi di asilo. Egli è pertanto tenuto a lasciare la Svizzera ai sensi dell'art. 44 LAsi, tuttavia l'esecuzione dell'allontanamento non è attualmente ragionevolmente esigibile, ragione per cui gli viene concesso l'ammissione provvisoria. 5.3 Dal canto suo, il ricorrente nel proprio allegato ricorsuale ha censurato in entrata una violazione del diritto di essere sentito, in quanto la SEM non gli avrebbe concesso la consultazione della perizia interna in relazione all'autenticità delle lettere di minaccia dei talebani. Egli ritiene di essere stato sufficientemente chiaro nel circostanziare le modalità di ottenimento delle lettere di minaccia. Pertanto il richiedente ha assolto i propri obblighi di motivazione, mentre la SEM non avrebbe potuto escludere tali mezzi di prova dalla propria valutazione. Inoltre la perizia effettuata ha unicamente concluso che tali mezzi di prova non sono valutabili e che la falsificazione sarebbe possibile, ma non ha indicato che gli stessi siano dei falsi. Inoltre gli stessi sarebbero coerenti rispetto alle allegazioni dell'interessato. Alla stessa stregua, le dichiarazioni del ricorrente sarebbero da considerarsi verosimili, in quanto il padre non gli avrebbe comunicato sin da subito le minacce da parte dei talebani. Inoltre le comunicazioni con i genitori sarebbero rarefatte e difficili in quanto non hanno un telefono. Dipoi, il ricorrente lamenta che la SEM non avrebbe tenuto in debita considerazione la minore età del richiedente nell'analisi delle sue dichiarazioni. Per quanto concerne la rilevanza dei motivi addotti, il richiedente sostiene che la valutazione della SEM sarebbe errata, in quanto il fratello sarebbe attualmente scomparso e ciò a dimostrazione che le minacce dei talebani si sarebbero concretizzate. Egli ipotizza che i genitori non vogliano comunicargli la reale situazione al fine di proteggerlo. Inoltre, i genitori del ricorrente continuerebbero a vivere nello stesso villaggio in quanto sprovvisti di mezzi economici per espatriare. Dipoi egli afferma che egli sarebbe stato considerato dai talebani come capofamiglia e pertanto le minacce sarebbero state rivolte a lui e non verso il padre. 5.4 Nelle proprie osservazioni del 6 agosto 2024, dopo aver preso visione della perizia della SEM circa l'autenticità delle due lettere di minaccia, il ricorrente ha ribadito quanto indicato nel ricorso, aggiungendo che a suo modo di vedere negli ultimi anni sarebbero state prodotte numerose lettere di minaccia da parte di richiedenti l'asilo e pertanto la SEM disporrebbe di materiale comparativo, contrariamente a quanto indicato nella perizia. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende invece nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.5 Dopo che la situazione della sicurezza in Afghanistan si è costantemente deteriorata per anni (cfr. sulla situazione a Kabul fino al 2017 la sentenza di riferimento del TAF D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 consid. 7.3 e segg.), i problemi di sicurezza si sono indubbiamente aggravati dopo la presa di potere da parte dei talebani nell'agosto 2021. I rapporti nazionali delle organizzazioni e degli organismi internazionali sulla situazione in Afghanistan mostrano anche che le persone con determinati profili sono esposte a un maggiore rischio di persecuzione sotto il regime talebano. La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), nel suo ultimo rapporto sulla situazione della sicurezza del febbraio 2023, ha nuovamente confermato casi di esecuzioni extragiudiziali, arresti e detenzioni arbitrarie, maltrattamenti e torture a carico di membri del precedente governo e delle precedenti forze di sicurezza. Il Tribunale amministrativo federale ipotizza inoltre che i talebani considerino i membri delle forze di sicurezza afghane e del precedente governo come nemici della loro causa. Tuttavia, ciò riguarda principalmente le persone che si sono esposte in modo particolare, in modo da attirare l'attenzione dei talebani e diventare il loro obiettivo (cfr. la sentenza del Tribunale D-1191/2023 dell'8 maggio 2023 consid. 5.2.1 e riferimenti citati). 7. 7.1 7.1.1 Il Tribunale dissente dalle argomentazioni esposte nel gravame. A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, non si ravvedono anzitutto valide ragioni per discostarsi dal giudizio dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni riguardanti le asserite minacce subite in patria da parte dei talebani (art. 7 LAsi). 7.1.2 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate. Come giustamente rilevato dalla SEM, il valore probatorio delle lettere minatorie dei talebani dev'essere considerato molto debole; i documenti in oggetto possono infatti essere facilmente allestiti ai fini di causa. La perizia esperita dalla SEM non ha fornito particolari indicazioni, limitandosi ad indicare che non è stato possibile verificarne l'autenticità. In casi analoghi, il Tribunale si era già espresso circa il valore probatorio ridotto di tali mezzi di prova (cfr. a titolo esemplificativo, nello stesso senso, la sentenza del Tribunale D-3223/2018 del 6 ottobre 2020 consid. 5.3 e D-4685/2022 del 16 novembre 2022 consid. 6.5.3). Di conseguenza tali mezzi di prova devono essere contestualizzati con il racconto del richiedente, il che verrà effettuato di seguito. Inoltre, al ricorso non sono stati allegati nuovi mezzi di prova a sostegno di tali circostanze di fatto. Già per questi motivi, quindi, le allegazioni dell'interessato, relative a delle circostanze dirimenti per il giudizio, non si rivelano sufficientemente fondate e comprovate. 7.1.3 Per quanto concerne le circostanze relative alla ricezione delle lettere di minaccia il Tribunale constata alcune incongruenze e vaghezze nel racconto dell'insorgente. Le stesse risultano infatti indirizzate direttamente al ricorrente, quando inizialmente egli aveva indicato che fossero state indirizzate al padre (cfr. atto SEM n.14/16, D7.02). Nonostante egli abbia indicato di aver letto tali lettere (cfr. atto SEM n. 32/12, D47) egli sembra non conoscerne nemmeno il contenuto essenziale, quali il destinatario e la menzione non solo del fratello maggiore, ma anche del fratello più piccolo (cfr. atto SEM n. 32/12, 76). La giustificazione addotta al fine di spiegare il motivo per cui le lettere sarebbero state destinate a lui e non al padre o al fratello inoltre risulta contraria all'esperienza generale della vita e potenzialmente contraddittoria. Se da un lato non si può escludere che in Afghanistan il ruolo del capofamiglia sia normato da tradizioni che risultano estranee alla cultura occidentale, dall'altro appare contradditorio per il ricorrente indicare di aver svolto la funzione di capofamiglia vista la malattia del padre, ma al contempo di essere stato tenuto all'oscuro in relazione alle minacce da parte dei talebani e dei motivi di fuga dall'Afghanistan. In relazione alla malattia del padre inoltre il ricorrente ha indicato che egli abbia regolarmente lavorato recandosi sul posto di lavoro distante 40 minuti a piedi da casa e pertanto non sembrerebbe essere stato totalmente invalido (cfr. atto SEM n. 32/12, D17, D31, D74, e n.14/16 D1.17.04). Di conseguenza, il Tribunale conferma il valore probatorio estremamente ridotto delle lettere di minaccia dei talebani, altresì considerato il contesto in cui sarebbero state ricevute ed il loro contenuto. 7.1.4 Venendo ora all'analisi della verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo, d'ingresso il Tribunale constata che l'audizione approfondita sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi pare sia stata condotta in modo adeguato all'età del richiedente, diciassettenne in tale momento. Infatti la modalità con cui sono state poste le domande è stata lineare e semplice e non ha posto domande che potessero generare una contraddizione (cfr. ad esempio atto SEM n. 32/12, D74). Il ricorrente, inoltre, è patrocinato sin dall'inizio della procedura ed ha avuto modo di impugnare due volte la decisione della SEM e gli sono stati concessi più diritti di essere sentito, pertanto la censura relativa al mancato ossequio di quanto previsto dell'art. 7 cpv. 5 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) e dell'art. 12 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) non può essere seguita. 7.1.5 Per quanto concerne la valutazione della verosimiglianza, il Tribunale condivide le conclusioni dell'autorità di prime cure. Le allegazioni non paiono sufficientemente motivate, in quanto la descrizione dei motivi che hanno indotto il ricorrente ad espatriare sono connotate da un'estrema vaghezza e superficialità. Sotto tale punto di vista si veda la differenza tra la mancanza di dettagli della descrizione dei motivi di espatrio (cfr. atto SEM n.32/12) e la ricchezza di particolari nella descrizione del suo percorso migratorio (cfr. atto SEM n. 14/16 D5, pagg.10-12). A titolo esemplificativo il ricorrente ha accennato ad alcuni avvenimenti e non li ha poi approfonditi, nonostante egli abbia avuto numerose occasioni per farlo. Ad esempio egli non è stato in grado di indicare le conseguenze della minaccia da parte dei talebani di aggredire la famiglia, fatto che ha indotto il padre del ricorrente a far espatriare i 3 figli e ciò nonostante le domande della SEM e nonostante il tempo trascorso e le possibilità che egli ha avuto per parlare con i genitori, nonostante le difficoltà di comunicazione (cfr. atto SEM n. 32/12, D33, D48-D51). Risulta inoltre contrario all'esperienza generale della vita e alla logica dell'agire non preoccuparsi minimamente di quanto sia acceduto o che sia successo nel frattempo ai genitori, anche alla luce del lungo tempo trascorso dai fatti (più di 4 anni). Infatti, il ricorrente non ha saputo indicare cosa sia accaduto nel frattempo ai genitori, come neppure ai fratelli (cfr. atto SEM n. 32/12, D49-D56). Di conseguenza il ricorrente non è stato in gradi di rendere verosimili le sue asserzioni circa le minacce ricevute dai talebani. 7.1.6 Nel complesso, si giudica dunque che, tenuto conto delle peculiarità del caso in esame e dei mezzi di prova versati agli atti, il ricorrente non abbia reso verosimile le supposte concrete minacce subite in patria dai talebani. Su questo aspetto, la decisione avversata va quindi confermata. 7.2 7.2.1 Il Tribunale ritiene inoltre che l'autorità inferiore non abbia violato il diritto federale neppure nella misura in cui ha ritenuto che le altre allegazioni addotte non fossero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2.2 Avendo il Tribunale escluso la verosimiglianza del racconto delle minacce dei talebani, rimane da verificare l'ipotesi di una persecuzione riflessa a causa dell'attività lavorativa del fratello del ricorrente, vale a dire lo sminatore presso l'esercito nazionale. 7.2.3 In merito, il Tribunale ricorda che se delle persecuzioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia e parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Questa è rilevante ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, allorché la persona toccata dalla persecuzione riflessa è esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi oppure se ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5; sentenza del Tribunale E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2). Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Secondo la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, l'appartenenza fami-gliare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa. Ciò è in particolare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di si-curezza, di autorità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sen-tenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.3 con ulte-riore rif. cit.). V'è luogo di apprezzare l'intensità del rischio di persecuzione riflessa in funzione delle circostanze del caso specifico (cfr. sentenze del Tribunale E-5184/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 3.3, E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2). 7.2.4 Nel caso in parola, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, il Tribunale rileva che il solo fatto che il fratello abbia lavorato come sminatore per l'esercito ancora non significa che il ricorrente sarebbe identificato e ricercato a titolo personale dai talebani per uno dei motivi rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale E-5242/2022 del 6 dicembre 2022 con ulteriori rif. cit.). Difatti, nel suo caso specifico, non avendo reso verosimili né le ricerche dei talebani nei suoi confronti, né l'identificazione della sua persona da parte del medesimo gruppo, si constata come non appaia neppure credibile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro nel suo Paese d'origine, possa subire una persecuzione riflessa a causa delle attività lavorative esercitate dal fratello in passato. A tal proposito si rileva che in sede di audizione il ricorrente non ha menzionato alcun episodio di persecuzione, da parte dei talebani, in cui sarebbero incorsi i suoi genitori, che attualmente continuano a risiedere in Afghanistan. L'insorgente ha inoltre riferito di non sapere se il fratello maggiore abbia avuto problemi con i talebani (cfr. atto SEM n. 32/12, D35). Il fratello maggiore, stando alle dichiarazioni del ricorrente sarebbe ad oggi, dopo più di 4 anni, disperso, ma in tal senso egli ha detto di non preoccuparsi, in quanto sarebbe in gradi di badare a sé stesso (cfr. atto SEM n. 32/12, D52 e D53). Ne discende quindi che una sola remota possibilità di una persecuzione futura, derivante dalla familiarità dell'insorgente con il fratello, non è sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), in assenza di qualsivoglia elemento concreto e sostanziato che il ricorrente possa essere nel mirino dei Talebani. Tali conclusioni non vengono rimesse in questione neppure dalle argomentazioni presentate in fase ricorsuale dall'insorgente. 7.2.5 Per questi motivi, l'esposizione qualificata imposta dalla giurisprudenza per riconoscere il fondato timore di persecuzione va esclusa. 7.2.6 Visto quanto precede, il Tribunale osserva che le allegazioni del ricorrente non sono adatte a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. In esito, non essendo l'autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
11. 11.1 Infine, essendo il ricorrente dispensato dal pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre accogliere anche la richiesta di gratuito patrocinio dell'insorgente, con la nomina a quest'ultimo della signora Patrizia Testori, in qualità di patrocinatrice d'ufficio. V'è pertanto da riconoscere alla predetta un'indennità per patrocinio d'ufficio, ad esclusione delle prestazioni già indennizzate alla rappresentante legale secondo l'art. 102l LAsi. La tariffa oraria, è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati, e da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 11.2 Con parziale nota d'onorario, allegata al ricorso del 4 ottobre 2021, Patrizia Testori ha postulato il riconoscimento di tredici ore d'attività. Nel ricorso essa precisa che si tratterebbe di 14 ore di attività ad una tariffa oraria di CHF 193.86 (IVA inclusa) più un forfait di CHF 54.- per un impor-to complessivo di CHF 2'768.04. 11.3 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.- all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato non appare giustificato, in quanto il ricorso è stato ripresentato simile per circa due terzi rispetto alla prima procedura ricorsuale dinnanzi al Tribunale. Il tempo viene pertanto decurtato a 5 ore oltre a 2 ore ritenuti gli ulteriori scambi scritti, per complessive 7 ore. In terzo luogo, il forfait di CHF 54.- è respinto poiché non giustificato. Per quanto concerne i servizi dell'interprete al Tribunale non è giunta alcuna fattura e tale voce viene pertanto respinta, visto che non è stata nemmeno quantificata. 11.4 L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessiva-mente fissato sulla base della predetta nota e degli atti di causa in CHF 1'050.-, oltre a CHF 85.05 d'IVA, per complessivi CHF 1'135.05. 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione sicché non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Al patrocinatore gratuito, Patrizia Testori, è accordato un onorario di CHF 1'135.05 a carico della cassa del tribunale. Se in seguito il ricorrente dovesse cessare di essere nel bisogno, dovrà rimborsare questo importo al Tribunale amministrativo federale.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: