Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 3 maggio 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 2 Non si prelevano spese processuali.
E. 3 Non sono accordate spese ripetibili.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2354/2021 Sentenza del 25 agosto 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 3 maggio 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera (...) 2021, l'audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (RMNA) indetta dall'autorità inferiore in data 23 febbraio 2021 (cfr. atto SEM [...]-14/16 [di seguito: verbale 1]), la perizia predisposta dall'autorità inferiore, che ha confermato la probabile minore età del richiedente (cfr. atti SEM 25/11 e 26/11), il verbale del 27 aprile 2021 concernente l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM 32/12; [di seguito: verbale 2]), la bozza di decisione negativa sull'asilo ed il parere del patrocinatore del richiedente (cfr. atti SEM 36/7 e 37/6), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del 3 maggio 2021, notificata in medesima data (cfr. atto SEM 49/1), con cui l'autorità in parola ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d'inesigibilità, il ricorso del 19 maggio 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 20 maggio 2021), con cui il ricorrente ha concluso all'accoglimento del gravame, all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine egli ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio nell'ambito di una procedura ampliata; in ulteriore subordine, egli ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera; contestualmente e con protesta di tasse e spese, egli ha domandato di essere esentato dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che anzitutto lo scrivente osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, che nel caso in rassegna, il ricorrente, onde avvalorare la propria versione dei fatti, ha versato agli atti dell'autorità inferiore diversi documenti, fra i quali due lettere minatorie - a suo dire in formato originale (cfr. verbale 2, pag. 8, D68-D69; atto SEM 37/6; memoriale ricorsuale, pag. 5, punto II) - indirizzategli dai talebani, che con la bozza di decisione l'autorità inferiore ha segnatamente ritenuto che le summenzionate missive sarebbero contraddistinte da un esiguo valore probatorio poiché facilmente e illegalmente reperibili in Afghanistan; che siffatta documentazione - le cui modalità di ricezione non sarebbero peraltro state circostanziate da A._______ - non presenterebbe dipoi segni inequivocabili di autenticità suscettibili di comprovarne l'effettiva provenienza; che del resto, nemmeno l'interessato sarebbe certo di aver prodotto gli originali delle lettere, che su tali presupposti la SEM ha confutato la verosimiglianza del narrato dell'interessato, che con il parere sulla bozza di decisione del 30 aprile 2021 il richiedente ha dal canto suo eccepito, fra le altre cose, un'errata ponderazione dei mezzi di prova di cui all'inserto ed in particolare delle lettere minatorie (cfr. atti SEM 44/2 e 45/2); che a suo dire, escludendo dalla propria valutazione dei mezzi di prova originali introdotti tempestivamente - senza che fosse predisposta un'apposita perizia e senza indicare eventuali elementi di falsificazione materiale - la SEM avrebbe contravvenuto al diritto, che in altre parole, la possibilità per l'autorità di prima istanza di limitarsi ad evidenziare che la documentazione versata agli atti sarebbe ottenibile facilmente ed illecitamente, finirebbe col rendere sostanzialmente impossibile la prova documentale di un fatto verificatosi nel Paese di provenienza, che il 3 maggio 2021 l'autorità inferiore ha emesso il proprio giudizio, respingendo le censure sollevate con il succitato parere e confermando le valutazioni enucleate nella bozza di decisione; che a mente della SEM, nel caso in esame sarebbe prevalentemente la natura intrinseca delle lettere minatorie ad ostare ad un'analisi esaustiva della loro autenticità; che in questo senso, quandanche presentate nella loro forma originale, le missive non disporrebbero di elementi passibili di verifica, quali ad esempio sigilli, filigrane o timbri a umido; che in definitiva, l'esiguo valore probatorio discenderebbe dall'impossibilità di pronunciarsi con certezza sull'autenticità delle medesime, che con l'impugnativa l'insorgente avversa siffatta valutazione; che oltre a ribadire le considerazioni già espresse con il parere del 30 aprile 2021, egli osserva che i documenti in parola presenterebbero dei timbri a inchiostro e che, ad ogni modo, ammettere un mezzo di prova solo ove questo presenti carta filigranata o sigilli equivarrebbe a negare l'esistenza del principio inquisitorio e la necessità dell'apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie; che un tale procedere avrebbe poi quale conseguenza l'esclusione sistematica di tutti i mezzi di prova riconducibili a contesti o autori i cui atti sarebbero, molto spesso se non sempre, destinati ad essere sprovvisti di "sigilli di autenticità"; che di fatto, con il gravame il ricorrente eccepisce più o meno implicitamente una violazione del principio inquisitorio, che preliminarmente, è quindi d'uopo esaminare la censura formale eccepita dal ricorrente con la propria impugnativa (cfr. DTAF 138 I 232 consid. 5), che per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3); che per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26 e seg. PA; che l'art. 32 cpv. 1 PA prevede in particolare che prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile, che inoltre, nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA); che la determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34); che significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2); che in concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1), che il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; sentenza del Tribunale federale 2C_787/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 3.1; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che ritornando al caso concreto, il Tribunale rileva d'acchito che la valutazione della SEM presta effettivamente il fianco a critiche, che in primo luogo, è difatti doveroso evidenziare che non v'è modo di partire dal presupposto che la documentazione prodotta dal richiedente sia contraddistinta da un valore probatorio esiguo per il solo fatto ch'essa non presenti segni inequivocabili di autenticità (cfr. in questo senso anche le sentenze del Tribunale D-310/2021 del 3 febbraio 2021 e D-6391/2020 dell'11 gennaio 2021 con riferimenti ivi citati), che per di più, contrariamente a quanto enucleato nella decisione avversata (cfr. decisione del 3 maggio 2021, pag. 6), entrambi gli esemplari di missive rimessi dall'interessato recano uno stampo e che non avendo la SEM predisposto particolari misure istruttorie, nulla permette di ritenere che questi non siano dei timbri a umido, che infine, gli ulteriori argomenti di cui al provvedimento impugnato non permettono di considerare, a questo stadio, che quandanche i mezzi di prova si rivelassero autentici, essi non sarebbero rilevanti, che alla luce di quanto precede, esimendosi dall'esaminare confacentemente gli atti in parola (cfr. atti SEM 44/2 e 45/2), l'autorità inferiore è da un lato venuta meno al dovere di accertare in modo esaustivo i fatti giuridicamente rilevanti, dall'altro è finanche incorsa in una violazione del diritto di essere sentito in capo al ricorrente, che giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore; che siffatto rinvio si giustifica segnatamente nel caso in cui altri elementi relativi alla fattispecie devono essere accertati, essendo la procedura di amministrazione delle prove troppo gravosa; che con il rinvio viene salvaguardato il principio della doppia istanza di giudizio; che anche se il Tribunale è competente a svolgere ulteriori atti istruttori volti ad acclarare la fattispecie, l'autorità inferiore permane la più prossima in materia a potersi pronunciarsi sulla causa (cfr. DTAF 2019 I/5 consid. 2.3), che ferme tali considerazioni, la decisione impugnata deve essere annullata ed il caso rinviato alla SEM per ulteriori accertamenti e per l'emanazione di una nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA), che l'autorità inferiore è invitata a vagliare nel dettaglio le lettere minatorie prodotte dal ricorrente (cfr. atti SEM 44/2 e 45/2), se del caso ordinando una perizia volta ad accertarne l'autenticità e ad effettuare una nuova valutazione complessiva della verosimiglianza delle sue allegazioni fondata su di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa, essendo decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti); che laddove dovesse ritenere verosimile l'esistenza di intenzioni pregiudizievoli da parte dei talebani, l'autorità sarà tenuta ad esprimersi sulla loro pertinenza in materia d'asilo ed ai sensi dell'art. 3 CEDU, che ad ogni fine utile, si rilevi che seppur non vi sia di principio alcun diritto a che la domanda d'asilo venga trattata secondo un determinato tipo di procedura, l'assenza di smistamento di un caso complesso nella procedura ampliata può comportare una violazione del diritto ad un ricorso effettivo ed un rinvio degli atti all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 7.9), che non si prelevano spese processuali (art. 64 e 65 PA), che non vengono attribuite indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la pronuncia è definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 3 maggio 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono accordate spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: