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D-5392/2022

D-5392/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-30 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a L’interessato, dichiaratosi minorenne, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) giugno 2022. A.b Da investigazioni intraprese dall’autorità inferiore il 21 giugno 2022 nella banca dati europea “Eurodac”, è emerso che al richiedente erano già state prelevate le impronte dattiloscopiche in B._______ il (…), dove era stata registrata la sua entrata illegale il giorno precedente. Pertanto, la SEM, in data 17 agosto 2022, ha chiesto all’autorità italiana preposta, la presa in carico dell’interessato ai sensi dell’art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III. A.c Il (…) settembre 2022 si è tenuto con il richiedente una prima audi- zione quale richiedente minorenne non accompagnato (di seguito: RMNA), nel contesto del quale egli ha potuto esprimersi segnatamente sulla sua biografia, sul suo viaggio d’espatrio, nonché brevemente sui suoi motivi d’asilo. Nel corso del medesimo verbale, l’interessato ha in sostanza riferito di essere di etnia (…), e di essere originario di C._______, D._______, nella provincia di E._______. Avrebbe frequentato la scuola per (…) anni e sarebbe espatriato verso l’F._______ (…) dopo la caduta del governo af- ghano. I motivi alla base della sua partenza dal Paese d’origine, li ha ricon- dotti all’attività professionale del padre, il quale avrebbe lavorato quale (…), poi per (…) sarebbe stato disoccupato, ed allorché la situazione nella pro- vincia di E._______ sarebbe stata critica, avrebbe preso parte ai combat- timenti con il resto della popolazione contro i talebani, rimanendo ucciso. Tuttavia di quest’evenienza il richiedente non ne sarebbe stato a cono- scenza e lo avrebbero mandato assieme alla madre a G._______. Soltanto una volta che la provincia di E._______ era caduta in mano ai talebani ed egli vi avrebbe fatto ritorno, avrebbe appreso del decesso del padre. Dopo la caduta del governo afghano, i talebani sarebbero giunti nelle case per cercare le armi, dicendo ai suoi abitanti che proteggevano il governo e che erano degli atei. Inoltre lo avrebbero voluto prendere con loro, accusandolo poiché il padre avrebbe combattuto contro i talebani, nonché credendo che egli fosse la spia del gruppo (…). Egli non sarebbe più potuto uscire di casa e le notti le avrebbe trascorse nel sotterraneo dei vicini. Per questo motivo, la madre avrebbe deciso di farlo espatriare con l’aiuto dello zio (…). A.d Il 17 ottobre 2022, l’B._______ ha risposto negativamente alla do- manda di presa in carico formulata dall’autorità elvetica, in quanto il

D-5392/2022 Pagina 3 richiedente sarebbe minorenne e non avrebbe mai richiesto asilo nel pre- citato Paese. A.e Nel corso dell’audizione tenutasi il (…) ottobre 2022, l’interessato ha potuto presentare i suoi motivi d’asilo. In tale contesto, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo asserito che il padre avrebbe lavorato quale (…) per (…) o (…) anni. Allorché sarebbero giunti i talebani, avrebbero minac- ciato diverse volte telefonicamente il padre, ciò che avrebbe spinto il padre a dimettersi dal suo lavoro. In seguito, quest’ultimo, sarebbe diventato la (…) del (…), risolvendo le problematiche che si ponevano nello stesso. Quando i talebani sarebbero giunti anche nella loro zona, il padre assieme ad un gruppo organizzato dal (…) di nome (…), avrebbe combattuto contro di essi. A capo di questo gruppo vi sarebbe stato H._______, con il quale il padre sarebbe stato in contatto. Il padre sarebbe stato (…) di questo gruppo, andando giornalmente (…) assieme a una o due altre persone, nonché (…) per questo gruppo. Dopo (…) di combattimenti, il padre sa- rebbe rimasto ucciso, ma il richiedente non ne avrebbe avuto subito notizia. Difatti, la madre lo avrebbe mandato a G._______ per un periodo, dal quale egli avrebbe poi fatto ritorno apprendendo della morte del padre. Per le (…) o (…) dopo l’avvento dei talebani al potere, non sarebbe accaduto nulla di rilevante. Poi, invece, i talebani avrebbero iniziato ad entrare nelle case, cercando le armi. Nella loro casa sarebbero giunti (…) volte, mettendo tutto a soqquadro e cercandolo, in quanto dicevano che egli era una spia, poiché l’unico figlio maschio della sua famiglia. Egli, in tali frangenti, si sarebbe trovato dai vicini di casa, dove passava le notti. Le giornate le avrebbe in- vece trascorse chiuso dentro casa. Dopo l’ultima incursione dei talebani, la madre avrebbe deciso di farlo partire con l’aiuto dello zio (…). Della famiglia non avrebbe più avuto notizia dal suo arrivo in B._______. Un suo amico e vicino di casa, che sarebbe riuscito a contattare nel frattempo, gli avrebbe riferito che dopo le ultime incursioni dei talebani nelle case, la sua famiglia sarebbe partita. Nel caso di un ritorno nel suo paese d’origine egli teme di essere ucciso. Inoltre, il richiedente ha riferito che gli piace stare in Svizzera, dove voleva giungere fin da quando era piccolo. Su suolo elvetico vorrebbe studiare ed avere una vita differente. L’interessato non ha depositato agli atti alcun documento a supporto dei suoi asserti. A.f A seguito del progetto di decisione dell’autorità inferiore del 24 otto- bre 2022, la rappresentante legale e persona di fiducia del richiedente, ha potuto presentare un parere allo stesso il giorno successivo.

D-5392/2022 Pagina 4 B. Con decisione del 26 ottobre 2022, notificata lo stesso giorno (cfr. atto della SEM n. [{…}]-38/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifu- giato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando al- tresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l’am- missione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, attribuendolo al I._______. C. Il 24 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali), il richiedente si è aggra- vato con ricorso dinanzi Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri- bunale) contro il summenzionato provvedimento della SEM, concludendo, a titolo principale, all’annullamento della decisione impugnata, nonché che sia riconosciuto quale rifugiato e gli sia concesso l’asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha chiesto che gli atti di causa siano restituiti alla SEM, perché proceda ad un nuovo esame delle sue allegazioni in merito alla qualità di rifugiato e all’asilo e per completamento istruttorio. Ha inoltre presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la

D-5392/2022 Pagina 5 violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione impugnata del 26 ottobre 2022, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo al- lontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun- des, 3a ed. 2013, pag. 298).

E. 5.1 Il ricorrente ha proposto quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuri- dicamente rilevanti in connessione con la violazione del suo diritto di es- sere sentito. A tal proposito, egli solleva nel gravame, come l’autorità infe- riore nel suo giudizio d’inverosimiglianza delle allegazioni da lui addotte, non avrebbe tenuto debito conto della sua giovane età – fra i (…) ed i (…) anni – all’epoca dei fatti determinanti e del suo espatrio, ed altresì della circostanza che questi ha affrontato la procedura d’asilo in Svizzera in qua- lità di minore non accompagnato. La giovane età del ricorrente avrebbe inciso sia sulla sua capacità espositiva, sia sulle conoscenze specifiche di fatti e circostanze che lo avrebbero condotto al suo espatrio. Ciò sarebbe vero per la descrizione, soltanto sommaria, del lavoro svolto dal padre all’epoca. Peraltro, la SEM avrebbe applicato “ciecamente” la giurispru- denza del Tribunale in merito alla valutazione delle dichiarazioni dell’insor- gente concernenti le minacce ricevute dal padre da parte dei talebani, senza prendere in considerazione la specificità del caso in esame (cfr. p.to 5, pag. 8 seg. del ricorso). Inoltre l’autorità inferiore avrebbe commesso un grave errore istruttorio, mettendo in dubbio l’esistenza stessa del (…), che in realtà è data per certa. Egli lamenta anche il fatto che la SEM abbia completamente sorvolato l’evenienza che il padre fosse in stretto legame con H._______, che sarebbe un elemento essenziale nell’analisi dei suoi motivi d’asilo. Da ultimo, la sua rappresentante legale riferisce come avrebbe voluto, in sede d’audizione, porre maggiori quesiti al ricorrente ri- guardo all’appartenenza del padre al (…), ciò che le sarebbe tuttavia stato

D-5392/2022 Pagina 6 impedito dall’autorità inferiore. Quest’ultima avrebbe difatti basato il suo ri- fiuto alla domanda, sulla circostanza che l’insorgente avrebbe già ripetuta- mente esposto tali fatti – e non che la domanda fosse suggestiva come erroneamente presente nella decisione avversata – rendendo quindi im- possibili ulteriori quesiti su questa tematica (cfr. p.to 7, pag. 11 del ricorso). Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare, in quanto potreb- bero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 con- sid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 con- sid. 6.1.3).

E. 5.2.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.2.2 Se del caso, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica- mente rilevanti ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare si- multaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giu- gno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fon- damentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a per- mettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1)

E. 5.2.3 Ora, le succitate argomentazioni ricorsuali non possono essere se- guite.

D-5392/2022 Pagina 7 In primo luogo la SEM non appare essersi espressa nella decisione avver- sata in dispregio alle esigenze procedurali imposte nell’ambito della tratta- zione della domanda d’asilo di un richiedente l’asilo minore non accompa- gnato (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; 2014/30) – fra l’altro questione non sollevata specificatamente nel ricorso, essendo peral- tro sottolineato in tale contesto come il Tribunale, alla stessa stregua della SEM, non intenda porre in questione la verosimiglianza della minore età del ricorrente – e non tenendo conto debitamente dell’età dell’insorgente al momento dei fatti che l’avrebbero condotto all’espatrio dal suo Paese d’ori- gine. Invero, su quest’ultimo punto, l’autorità inferiore ha formalmente indi- cato nella sua decisione che anche tenendo conto della sua minore età e del suo livello di scolarizzazione, egli non avrebbe reso verosimili i suoi asserti riguardo alla professione esercitata dal padre (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). Pertanto, niente dalla stessa, né dagli atti, per- mette di dimostrare che la predetta autorità non abbia tenuto in debita con- siderazione l’età dell’insorgente per il suo giudizio. In secondo luogo, egli è sempre stato accompagnato nel corso di tutta la procedura d’asilo dalla sua rappresentante legale, che ha pure funto da persona di fiducia, e quindi non può prevalersi della sua sola qualità di minore non accompagnato per spiegare le contraddizioni rilevate nei suoi asserti, di cui si dirà nei consi- derandi che seguono (cfr. infra consid. 6-7). Una violazione del suo diritto di essere sentito, non può quindi essere ritenuta per queste ragioni. Inoltre, la circostanza che l’autorità precitata abbia ritenuto le allegazioni dell’insorgente inverosimili, non rappresenta in alcun modo una violazione del principio inquisitorio da parte della SEM, ma discende da un apprezza- mento di tali evenienze da parte dell’autorità inferiore, quindi da una que- stione di merito. Peraltro, dalla motivazione della decisione avversata, si desume chiaramente l’argomentazione effettuata dall’autorità inferiore per giungere all’inverosimiglianza degli asserti dell’insorgente circa i suoi mo- tivi d’asilo, anche ed in particolare riguardo all’applicazione della giurispru- denza del Tribunale in materia di motivi d’asilo fondati su elementi venuti a conoscenza del ricorrente attraverso terze persone (cfr. p.to II, pag. 6), fra l’altro citata quale argomento a titolo abbondanziale. Il fatto che l’insorgente dia un’interpretazione differente a tale giurisprudenza di quella invece adot- tata a ragione dall’autorità inferiore, non risulta in alcun modo lesiva del suo diritto di essere sentito. Non si può inoltre seguire la rappresentante legale dell’insorgente, laddove ella lamenta di non aver potuto porre ulteriori quesiti al ricorrente circa l’ap- partenenza del padre del ricorrente al (…) a causa del rifiuto della SEM in tal senso. Invero, anche se concretamente l’autorità inferiore non ha

D-5392/2022 Pagina 8 utilizzato la parola “suggestiva” per motivare il suo rifiuto (cfr. p.to 7, pag. 11 del ricorso). Tuttavia, dalla lettura dello stesso verbale d’audizione, si de- sume come la rappresentante legale abbia potuto porre diverse domande legate alle attività lavorative che svolgeva il padre del ricorrente (cfr.

n. 30/14, D83-D85, pag. 11 e D87-D88, pag. 12), e come il quesito che ella avrebbe voluto porre alla D89, pag. 12, sarebbe risultato ridondante e sug- gestivo in rapporto a quanto già riferito in merito dal ricorrente sul punto in questione. Peraltro, come a ragione sottolineato anche dall’autorità infe- riore nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 7 seg.), se la rappresen- tante legale avesse voluto porre altri quesiti, avrebbe potuto farlo come le è stata data la possibilità alla D97, pag. 13 del verbale. Il Tribunale consi- dera inoltre che se il ricorrente avesse voluto aggiungere ulteriori elementi utili al suo caso, avrebbe potuto senz’altro presentarli sia nell’ambito del parere alla decisione negativa della SEM, sia nel suo ricorso. Possibilità che però non è stata utilizzata dal medesimo, ciò che dimostra la prete- stuosità di una tale censura. Altresì, se è pur vero che la SEM nella decisione avversata si riferisce al (…) (…) quale (…) di cui avrebbe fatto parte il padre (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata), tuttavia è indubbio che l’autorità inferiore nella sua argomentazione non intendesse mettere in questione che sia esistito un (…) di questo tipo in Afghanistan, quanto piuttosto che il ricorrente non abbia reso verosimile l’appartenenza del padre al gruppo descritto, né che quest’ultimo a causa delle sue attività sia entrato nel mirino dei talebani. Da ultimo, circa il fatto che la SEM non avrebbe preso in esame lo stretto legame del padre con H._______, come già argomentato dall’autorità infe- riore nella decisione avversata, anche il Tribunale ritiene che vista la con- clusione d’inverosimiglianza alla quale è giunta la SEM riguardo all’appar- tenenza del padre al (…) succitato, pronunciandosi sufficientemente su tale punto in questione, non dovesse motivare oltre la medesima, prendendo in esame ulteriori elementi. Si ricorda a tal proposito, che una motivazione risulta sufficiente allorché l’autorità si occupa delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, ciò che non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 con- sid. 5.4.1).

E. 5.2.4 Da tutto quanto considerato sopra, risulta quindi che il diritto di essere sentito dell’insorgente sia stato rispettato dall’autorità inferiore, la quale ha per il resto soddisfatto al suo obbligo istruttorio. La conclusione subordinata

D-5392/2022 Pagina 9 esposta dall’insorgente nel suo gravame, deve di conseguenza essere re- spinta.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.3 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi.

E. 7 Nel caso in parola, v’è luogo di constatare che le allegazioni esposte dall’in- sorgente alla base del suo espatrio, non adempiono alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 7.1.1 Per quanto attiene alla pretesa attività lavorativa del padre del ricor- rente quale (…) della (…) E._______, come pure che egli sia stato ucciso in un combattimento contro i Talebani quale appartenente al (…), la SEM ha considerato le dichiarazioni dell’interessato come inverosimili, in quanto vaghe, poco dettagliate e a tratti illogiche. Il ricorrente non avrebbe neppure reso credibili le minacce rivolte al padre telefonicamente da parte dei tale- bani, che l’avrebbero condotto a dimettersi dalla sua attività lavorativa quale (…), a causa della vaghezza dei suoi asserti, ed inoltre le sue con- clusioni fondate unicamente su informazioni che avrebbe ottenuto da terze persone e non direttamente. In tal senso il ricorrente non avrebbe reso

D-5392/2022 Pagina 10 verosimile né che il padre fosse entrato nel mirino dei talebani, finanche a rimanere ucciso dai medesimi, come pure che egli a causa del padre avesse subito delle persecuzioni.

E. 7.1.2 Nel suo ricorso, l’insorgente contesta il suddetto apprezzamento. Se- gnatamente, egli rileva come avrebbe reso verosimile l’attività professio- nale esercitata dal padre, fornendo diversi elementi conosciuti e visibili ad un bambino della sua età all’epoca. Inoltre il ricorrente, pur non avendo effettivamente indicato la data esatta della morte del padre, in quanto al momento dell’evento egli sarebbe stato a G._______ ed avrebbe appreso dello stesso soltanto successivamente, tuttavia lui sarebbe stato in grado di fornire un riferimento temporale sufficientemente preciso, che avrebbe dovuto condurre alla verosimiglianza del decesso del genitore. Inoltre, a differenza di quanto parrebbe concludere l’autorità inferiore nella sua deci- sione, sono le attività che il padre avrebbe svolto all’interno del (…) – e non quelle in quanto (…) – che avrebbero attirato l’attenzione dei talebani, fino a condurlo pure alla morte. Peraltro, l’insorgente avrebbe citato diversi ele- menti a sostegno dell’appartenenza del padre al predetto (…), che però non sarebbero stati considerati dall’autorità inferiore.

E. 7.1.3 In primo luogo, il Tribunale rileva come non può certamente essere atteso dall’interessato che fornisca dei dettagli precisi riguardo alla fun- zione esatta che il padre avrebbe svolto nell’ambito della sua funzione quale (…), vista la sua giovane età e tenendo conto che tali attività del padre rimontano a diversi anni prima del suo espatrio. In secondo luogo, riguardo al (…) di cui avrebbe fatto parte il padre, egli ha fornito nel suo verbale d’audizione, diversi elementi dettagliati e concreti (cfr. n. 30/14, D18, pag. 3 seg.; D67, pag. 9 seg.; D69 segg., pag. 10 segg.), e quindi il Tribunale dissente dalle argomentazioni fornite in proposito dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5). Tuttavia il Tribunale, ritiene che la verosimiglianza di tali suoi asserti può rimanere in specie indecisa, visto quanto segue. Invero, anche se il padre avesse realmente lavorato per la (…), come in seguito preso parte ai combattimenti contro i talebani facendo parte del (…) – in qualità di (…) di questo – nonché fosse stato ucciso nel corso di uno di questi combattimenti dai talebani, il Tribunale osserva come alcune delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso delle audizioni, risultino essere incoerenti ed illogiche, tanto da minare la verosi- miglianza dei suoi asserti circa l’aver subito delle persecuzioni da parte dei talebani per questi motivi, come pure che egli ne possa subire per queste ragioni in futuro in caso di un suo ritorno in Afghanistan.

D-5392/2022 Pagina 11

E. 7.2.1 Circa le ricerche del ricorrente intraprese da parte dei talebani, il Tri- bunale dissente dalle argomentazioni esposte nel suo gravame dall’insor- gente (cfr. p.to 8, pag. 11 segg. del ricorso). Invero, come considerato a ragione dall’autorità resistente nella decisione avversata, anche il Tribunale ritiene come le sue dichiarazioni in merito siano inverosimili, in quanto con- traddittorie ed illogiche.

E. 7.2.2 Innanzitutto, il ricorrente nel corso della sua prima audizione ha ri- condotto la ricerca della sua persona da parte dei talebani, al fatto che il padre avrebbe combattuto contro di loro ed inoltre poiché lo ritenevano una spia del gruppo (…) (cfr. n. 22/10, p.to 7.01, pag. 8). Durante la seconda audizione, ha invece allegato che le ricerche nei suoi confronti da parte dei talebani, fossero dovute al fatto che egli fosse ritenuto da loro una spia, poiché l’unico figlio maschio della sua famiglia (cfr. n. 30/14, D18, pag. 4). Tali versioni, risultano all’evidenza discrepanti. Altresì, egli ha riferito nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, che i talebani sarebbero giunti (…) volte, perquisendo la loro casa, ricercando lui e le armi nascoste, e che lui non sarebbe stato presente in casa al momento delle stesse nasconden- dosi presso vicini di casa (cfr. n. 30/14, D18, pag. 4; D46 segg., pag. 7 segg.). Senonché, verso la fine dell’audizione, egli ha invece incoerente- mente affermato che si sarebbe trovato a casa a volte allorché i talebani giungevano, nascondendosi nella stessa (cfr. n. 30/14, D90, pag. 12), o ancora su quesito della funzionaria incaricata che egli avrebbe dapprima visto e riportatogli dalla madre che i talebani dichiaravano che egli era una spia e cercavano delle armi (cfr. D93 seg., pag. 12). Segnalatogli poi la contraddizione, egli ha sostenuto dapprima in modo discrepante che d’un canto non sarebbe stato presente al momento dell’arrivo dei talebani, e d’altro canto tuttavia che in alcune occasioni sarebbe stato in casa e che era lo zio (…) ad andare ad aprire la porta (cfr. D95, pag. 12), e che avrebbe inteso che allorché i talebani avrebbero messo a soqquadro la casa egli non sarebbe stato presente (cfr. D96, pag. 13). Ora quest’ultima spiegazione, non risulta all’evidenza giustificare le importanti contraddi- zioni degli asserti resi in merito dal ricorrente, sia riguardo alla sua pre- senza in casa al momento delle incursioni dei talebani al suo domicilio, sia riguardo al numero delle stesse. In proposito, neppure le argomentazioni esposte genericamente nel ricorso, sono atte a mutare la predetta conclu- sione del Tribunale.

E. 7.2.3 Altresì, diversi comportamenti narrati dal ricorrente circa il suo agire come pure quello dei talebani, appaiono essere illogici e non combacianti con l’esperienza generale di vita, tenuto conto del contesto specifico

D-5392/2022 Pagina 12 afghano, di modo che non sembrano essere stati realmente vissuti dall’in- sorgente così come da lui dichiarato. Risulta difatti dapprima quantomai illogico che, se effettivamente il ricorrente fosse stato ricercato dai talebani

– che peraltro sarebbero pure stati alla ricerca di armi nascoste – questi ultimi non sarebbero sempre penetrati al suo domicilio, accontentandosi della mera risposta dello zio (…) alla porta di casa, che il ricorrente non fosse presente in casa (cfr. n. 30/14, D95, pag. 12). Inoltre, non è credibile che proprio quando il ricorrente risultava in casa, i talebani non sarebbero entrati alla sua ricerca, ed avrebbero invece effettuato delle perquisizioni accurate del domicilio unicamente in sua assenza e di notte. Alla stessa stregua, non può essere ritenuto verosimile il comportamento del ricorrente che si recava presso i vicini di casa per sfuggire alla cattura dei talebani, allorché i medesimi avrebbero ricercato le armi anche nelle altre case (cfr.

n. 22/10, p.to 7.01, pag. 8; n. 30/14, D93, pag. 12). Da ultimo minano for- temente l’intero narrato dell’insorgente per la loro paradossalità gli asserti resi dallo stesso in merito al fatto che egli d’un canto ha riferito che si sa- rebbe sempre nascosto dai vicini e sarebbe rimasto in casa durante la gior- nata per non essere trovato dai talebani (cfr. n. 30/14, D18, pag. 4; D47 e D52, pag. 8; D90, pag. 12), e d’altro canto che invece quando usciva di casa e li avrebbe incontrati si sarebbe nascosto (cfr. n. 30/14, D81, pag. 11), evitando così la sua cattura.

E. 7.2.4 Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva, non ha reso verosimili le allegazioni dei motivi d’asilo che l’avrebbero con- dotto all’espatrio, ovvero le conseguenze alla sua incolumità che egli avrebbe potuto subire o subirebbe in futuro dai talebani, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, a causa anche delle attività lavorative svolte dal padre.

E. 8.1 Per buona pace del ricorrente, anche se le sue dichiarazioni inerenti alle attività intraprese dal padre fossero ritenute verosimili; tuttavia non ri- sulterebbero rilevanti, in specie, ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 8.2 A tal proposito, il Tribunale ricorda che se delle persecuzioni si esten- dono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia o parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Questa è rilevante ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, allorché la persona toccata dalla persecuzione riflessa è esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi oppure se ha dei motivi oggettivamente rico- noscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo)

D-5392/2022 Pagina 13 d’essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5; sentenza del Tribunale E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 con- sid. 7.2). Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse- cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passi- bile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la perse- cuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5).

E. 8.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale l’ap- partenenza famigliare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecu- zione riflessa. Ciò è in particolare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di autorità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sentenza del Tribunale E-5120/2021 del 21 luglio 2022 consid. 6.3.4 con rif. cit.). V’è luogo di apprezzare l’intensità del rischio di persecuzione riflessa in funzione delle circostanze del caso specifico (cfr. sentenze del Tribunale E-5184/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 3.3; E-5725/2022 succitata consid. 7.2).

E. 8.4 Al contrario di quanto affermato nel suo gravame dall’insorgente, il Tri- bunale non ravvisa alcuna ragione perché i talebani possano prendersela con il ricorrente per le attività lavorative esercitate in passato dal genitore, essendo rimarcato come – anche ne fosse ammessa la verosimiglianza (cfr. in proposito supra consid. 7.1.3) – il suo solo impiego presso il (…) o per un (…) ai talebani, non significa già di per sé solo che il ricorrente sa- rebbe identificato e ricercato a titolo personale dai talebani per uno dei mo- tivi rilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. a tal proposito tra le altre le sentenze del Tribunale E-4774/2022 del 7 dicembre 2022, E-5242/2022 del 6 dicem- bre 2022 con ulteriori rif. cit.). Difatti, nel suo caso specifico, non avendo reso verosimili le ricerche dei talebani allorché egli si trovava ancora in Af- ghanistan, si constata come non appaia neppure credibile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro nel suo Paese d’origine, possa subire una persecuzione riflessa a causa delle attività lavorative esercitate dal geni- tore in passato. Una sola remota possibilità di una persecuzione futura, derivante dalla familiarità dell’insorgente con il padre, non è invero suffi- ciente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-894/2022 del 29 aprile 2022 consid. 7.1 con rif. cit.), in as- senza di qualsivoglia elemento concreto che il ricorrente, sia entrato nel mirino dei talebani. L’articolo citato nel memoriale ricorsuale (cfr. p.to 11, pag. 13 del ricorso), d’ordine generale e senza relazione con il caso

D-5392/2022 Pagina 14 concreto, non permette di modificare tale conclusione. Inoltre la stessa è supportata pure dal fatto che, anche dopo la partenza del ricorrente dall’Af- ghanistan, i suoi parenti rimasti allora ancora sul posto – in particolare la madre e le sorelle – non sarebbero incorsi in persecuzioni da parte dei talebani, se non in perquisizioni domiciliari, che riguardavano però in ge- nerale la regione (cfr. n. 30/14, D18, pag. 5).

E. 8.5 In virtù di quanto sopra, non potendo l’insorgente prevalersi né di alle- gazioni verosimili giusta l’art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifu- giato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.

E. 9 Da ultimo, né la sua appartenenza all’etnia (…) (cfr. n. 22/10, p.to 7.02, pag. 8), né il suo desiderio di rimanere in Svizzera, dove gli piacerebbe studiare ed avere una vita diversa (cfr. n. 30/14, D100, pag. 13), risultano essere motivi determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Invero, per quanto con- cerne la sua etnia (…), le condizioni molto elevate poste dalla giurispru- denza per ammettere una persecuzione collettiva dei (…) in Afghanistan non sono adempiute in specie (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2). Per quanto attiene invece ai suoi desi- deri, gli stessi non rientrano all’evidenza in uno dei motivi esaustivi di cui all’art. 3 LAsi, e risultano pertanto irrilevanti ai sensi dell’asilo.

E. 10 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di

D-5392/2022 Pagina 15 possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insor- gente, minorenne, è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assi- stenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5392/2022 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5392/2022 Sentenza del 30 giugno 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Simon Thurnheer, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Valentina Imelli, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 26 ottobre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, dichiaratosi minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2022. A.b Da investigazioni intraprese dall'autorità inferiore il 21 giugno 2022 nella banca dati europea "Eurodac", è emerso che al richiedente erano già state prelevate le impronte dattiloscopiche in B._______ il (...), dove era stata registrata la sua entrata illegale il giorno precedente. Pertanto, la SEM, in data 17 agosto 2022, ha chiesto all'autorità italiana preposta, la presa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III. A.c Il (...) settembre 2022 si è tenuto con il richiedente una prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato (di seguito: RMNA), nel contesto del quale egli ha potuto esprimersi segnatamente sulla sua biografia, sul suo viaggio d'espatrio, nonché brevemente sui suoi motivi d'asilo. Nel corso del medesimo verbale, l'interessato ha in sostanza riferito di essere di etnia (...), e di essere originario di C._______, D._______, nella provincia di E._______. Avrebbe frequentato la scuola per (...) anni e sarebbe espatriato verso l'F._______ (...) dopo la caduta del governo afghano. I motivi alla base della sua partenza dal Paese d'origine, li ha ricondotti all'attività professionale del padre, il quale avrebbe lavorato quale (...), poi per (...) sarebbe stato disoccupato, ed allorché la situazione nella provincia di E._______ sarebbe stata critica, avrebbe preso parte ai combattimenti con il resto della popolazione contro i talebani, rimanendo ucciso. Tuttavia di quest'evenienza il richiedente non ne sarebbe stato a conoscenza e lo avrebbero mandato assieme alla madre a G._______. Soltanto una volta che la provincia di E._______ era caduta in mano ai talebani ed egli vi avrebbe fatto ritorno, avrebbe appreso del decesso del padre. Dopo la caduta del governo afghano, i talebani sarebbero giunti nelle case per cercare le armi, dicendo ai suoi abitanti che proteggevano il governo e che erano degli atei. Inoltre lo avrebbero voluto prendere con loro, accusandolo poiché il padre avrebbe combattuto contro i talebani, nonché credendo che egli fosse la spia del gruppo (...). Egli non sarebbe più potuto uscire di casa e le notti le avrebbe trascorse nel sotterraneo dei vicini. Per questo motivo, la madre avrebbe deciso di farlo espatriare con l'aiuto dello zio (...). A.d Il 17 ottobre 2022, l'B._______ ha risposto negativamente alla domanda di presa in carico formulata dall'autorità elvetica, in quanto il richiedente sarebbe minorenne e non avrebbe mai richiesto asilo nel precitato Paese. A.e Nel corso dell'audizione tenutasi il (...) ottobre 2022, l'interessato ha potuto presentare i suoi motivi d'asilo. In tale contesto, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo asserito che il padre avrebbe lavorato quale (...) per (...) o (...) anni. Allorché sarebbero giunti i talebani, avrebbero minacciato diverse volte telefonicamente il padre, ciò che avrebbe spinto il padre a dimettersi dal suo lavoro. In seguito, quest'ultimo, sarebbe diventato la (...) del (...), risolvendo le problematiche che si ponevano nello stesso. Quando i talebani sarebbero giunti anche nella loro zona, il padre assieme ad un gruppo organizzato dal (...) di nome (...), avrebbe combattuto contro di essi. A capo di questo gruppo vi sarebbe stato H._______, con il quale il padre sarebbe stato in contatto. Il padre sarebbe stato (...) di questo gruppo, andando giornalmente (...) assieme a una o due altre persone, nonché (...) per questo gruppo. Dopo (...) di combattimenti, il padre sarebbe rimasto ucciso, ma il richiedente non ne avrebbe avuto subito notizia. Difatti, la madre lo avrebbe mandato a G._______ per un periodo, dal quale egli avrebbe poi fatto ritorno apprendendo della morte del padre. Per le (...) o (...) dopo l'avvento dei talebani al potere, non sarebbe accaduto nulla di rilevante. Poi, invece, i talebani avrebbero iniziato ad entrare nelle case, cercando le armi. Nella loro casa sarebbero giunti (...) volte, mettendo tutto a soqquadro e cercandolo, in quanto dicevano che egli era una spia, poiché l'unico figlio maschio della sua famiglia. Egli, in tali frangenti, si sarebbe trovato dai vicini di casa, dove passava le notti. Le giornate le avrebbe invece trascorse chiuso dentro casa. Dopo l'ultima incursione dei talebani, la madre avrebbe deciso di farlo partire con l'aiuto dello zio (...). Della famiglia non avrebbe più avuto notizia dal suo arrivo in B._______. Un suo amico e vicino di casa, che sarebbe riuscito a contattare nel frattempo, gli avrebbe riferito che dopo le ultime incursioni dei talebani nelle case, la sua famiglia sarebbe partita. Nel caso di un ritorno nel suo paese d'origine egli teme di essere ucciso. Inoltre, il richiedente ha riferito che gli piace stare in Svizzera, dove voleva giungere fin da quando era piccolo. Su suolo elvetico vorrebbe studiare ed avere una vita differente. L'interessato non ha depositato agli atti alcun documento a supporto dei suoi asserti. A.f A seguito del progetto di decisione dell'autorità inferiore del 24 ottobre 2022, la rappresentante legale e persona di fiducia del richiedente, ha potuto presentare un parere allo stesso il giorno successivo. B. Con decisione del 26 ottobre 2022, notificata lo stesso giorno (cfr. atto della SEM n. [{...}]-38/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, attribuendolo al I._______. C. Il 24 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali), il richiedente si è aggravato con ricorso dinanzi Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il summenzionato provvedimento della SEM, concludendo, a titolo principale, all'annullamento della decisione impugnata, nonché che sia riconosciuto quale rifugiato e gli sia concesso l'asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha chiesto che gli atti di causa siano restituiti alla SEM, perché proceda ad un nuovo esame delle sue allegazioni in merito alla qualità di rifugiato e all'asilo e per completamento istruttorio. Ha inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione impugnata del 26 ottobre 2022, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). 5. 5.1 Il ricorrente ha proposto quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in connessione con la violazione del suo diritto di essere sentito. A tal proposito, egli solleva nel gravame, come l'autorità inferiore nel suo giudizio d'inverosimiglianza delle allegazioni da lui addotte, non avrebbe tenuto debito conto della sua giovane età - fra i (...) ed i (...) anni - all'epoca dei fatti determinanti e del suo espatrio, ed altresì della circostanza che questi ha affrontato la procedura d'asilo in Svizzera in qualità di minore non accompagnato. La giovane età del ricorrente avrebbe inciso sia sulla sua capacità espositiva, sia sulle conoscenze specifiche di fatti e circostanze che lo avrebbero condotto al suo espatrio. Ciò sarebbe vero per la descrizione, soltanto sommaria, del lavoro svolto dal padre all'epoca. Peraltro, la SEM avrebbe applicato "ciecamente" la giurisprudenza del Tribunale in merito alla valutazione delle dichiarazioni dell'insorgente concernenti le minacce ricevute dal padre da parte dei talebani, senza prendere in considerazione la specificità del caso in esame (cfr. p.to 5, pag. 8 seg. del ricorso). Inoltre l'autorità inferiore avrebbe commesso un grave errore istruttorio, mettendo in dubbio l'esistenza stessa del (...), che in realtà è data per certa. Egli lamenta anche il fatto che la SEM abbia completamente sorvolato l'evenienza che il padre fosse in stretto legame con H._______, che sarebbe un elemento essenziale nell'analisi dei suoi motivi d'asilo. Da ultimo, la sua rappresentante legale riferisce come avrebbe voluto, in sede d'audizione, porre maggiori quesiti al ricorrente riguardo all'appartenenza del padre al (...), ciò che le sarebbe tuttavia stato impedito dall'autorità inferiore. Quest'ultima avrebbe difatti basato il suo rifiuto alla domanda, sulla circostanza che l'insorgente avrebbe già ripetutamente esposto tali fatti - e non che la domanda fosse suggestiva come erroneamente presente nella decisione avversata - rendendo quindi impossibili ulteriori quesiti su questa tematica (cfr. p.to 7, pag. 11 del ricorso). Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 5.2 5.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.2.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1) 5.2.3 Ora, le succitate argomentazioni ricorsuali non possono essere seguite. In primo luogo la SEM non appare essersi espressa nella decisione avversata in dispregio alle esigenze procedurali imposte nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo di un richiedente l'asilo minore non accompagnato (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; 2014/30) - fra l'altro questione non sollevata specificatamente nel ricorso, essendo peraltro sottolineato in tale contesto come il Tribunale, alla stessa stregua della SEM, non intenda porre in questione la verosimiglianza della minore età del ricorrente - e non tenendo conto debitamente dell'età dell'insorgente al momento dei fatti che l'avrebbero condotto all'espatrio dal suo Paese d'origine. Invero, su quest'ultimo punto, l'autorità inferiore ha formalmente indicato nella sua decisione che anche tenendo conto della sua minore età e del suo livello di scolarizzazione, egli non avrebbe reso verosimili i suoi asserti riguardo alla professione esercitata dal padre (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). Pertanto, niente dalla stessa, né dagli atti, permette di dimostrare che la predetta autorità non abbia tenuto in debita considerazione l'età dell'insorgente per il suo giudizio. In secondo luogo, egli è sempre stato accompagnato nel corso di tutta la procedura d'asilo dalla sua rappresentante legale, che ha pure funto da persona di fiducia, e quindi non può prevalersi della sua sola qualità di minore non accompagnato per spiegare le contraddizioni rilevate nei suoi asserti, di cui si dirà nei considerandi che seguono (cfr. infra consid. 6-7). Una violazione del suo diritto di essere sentito, non può quindi essere ritenuta per queste ragioni. Inoltre, la circostanza che l'autorità precitata abbia ritenuto le allegazioni dell'insorgente inverosimili, non rappresenta in alcun modo una violazione del principio inquisitorio da parte della SEM, ma discende da un apprezzamento di tali evenienze da parte dell'autorità inferiore, quindi da una questione di merito. Peraltro, dalla motivazione della decisione avversata, si desume chiaramente l'argomentazione effettuata dall'autorità inferiore per giungere all'inverosimiglianza degli asserti dell'insorgente circa i suoi motivi d'asilo, anche ed in particolare riguardo all'applicazione della giurisprudenza del Tribunale in materia di motivi d'asilo fondati su elementi venuti a conoscenza del ricorrente attraverso terze persone (cfr. p.to II, pag. 6), fra l'altro citata quale argomento a titolo abbondanziale. Il fatto che l'insorgente dia un'interpretazione differente a tale giurisprudenza di quella invece adottata a ragione dall'autorità inferiore, non risulta in alcun modo lesiva del suo diritto di essere sentito. Non si può inoltre seguire la rappresentante legale dell'insorgente, laddove ella lamenta di non aver potuto porre ulteriori quesiti al ricorrente circa l'appartenenza del padre del ricorrente al (...) a causa del rifiuto della SEM in tal senso. Invero, anche se concretamente l'autorità inferiore non ha utilizzato la parola "suggestiva" per motivare il suo rifiuto (cfr. p.to 7, pag. 11 del ricorso). Tuttavia, dalla lettura dello stesso verbale d'audizione, si desume come la rappresentante legale abbia potuto porre diverse domande legate alle attività lavorative che svolgeva il padre del ricorrente (cfr. n. 30/14, D83-D85, pag. 11 e D87-D88, pag. 12), e come il quesito che ella avrebbe voluto porre alla D89, pag. 12, sarebbe risultato ridondante e suggestivo in rapporto a quanto già riferito in merito dal ricorrente sul punto in questione. Peraltro, come a ragione sottolineato anche dall'autorità inferiore nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 7 seg.), se la rappresentante legale avesse voluto porre altri quesiti, avrebbe potuto farlo come le è stata data la possibilità alla D97, pag. 13 del verbale. Il Tribunale considera inoltre che se il ricorrente avesse voluto aggiungere ulteriori elementi utili al suo caso, avrebbe potuto senz'altro presentarli sia nell'ambito del parere alla decisione negativa della SEM, sia nel suo ricorso. Possibilità che però non è stata utilizzata dal medesimo, ciò che dimostra la pretestuosità di una tale censura. Altresì, se è pur vero che la SEM nella decisione avversata si riferisce al (...) (...) quale (...) di cui avrebbe fatto parte il padre (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata), tuttavia è indubbio che l'autorità inferiore nella sua argomentazione non intendesse mettere in questione che sia esistito un (...) di questo tipo in Afghanistan, quanto piuttosto che il ricorrente non abbia reso verosimile l'appartenenza del padre al gruppo descritto, né che quest'ultimo a causa delle sue attività sia entrato nel mirino dei talebani. Da ultimo, circa il fatto che la SEM non avrebbe preso in esame lo stretto legame del padre con H._______, come già argomentato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, anche il Tribunale ritiene che vista la conclusione d'inverosimiglianza alla quale è giunta la SEM riguardo all'appartenenza del padre al (...) succitato, pronunciandosi sufficientemente su tale punto in questione, non dovesse motivare oltre la medesima, prendendo in esame ulteriori elementi. Si ricorda a tal proposito, che una motivazione risulta sufficiente allorché l'autorità si occupa delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, ciò che non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). 5.2.4 Da tutto quanto considerato sopra, risulta quindi che il diritto di essere sentito dell'insorgente sia stato rispettato dall'autorità inferiore, la quale ha per il resto soddisfatto al suo obbligo istruttorio. La conclusione subordinata esposta dall'insorgente nel suo gravame, deve di conseguenza essere respinta. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.3 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

7. Nel caso in parola, v'è luogo di constatare che le allegazioni esposte dall'insorgente alla base del suo espatrio, non adempiono alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 7.1 7.1.1 Per quanto attiene alla pretesa attività lavorativa del padre del ricorrente quale (...) della (...) E._______, come pure che egli sia stato ucciso in un combattimento contro i Talebani quale appartenente al (...), la SEM ha considerato le dichiarazioni dell'interessato come inverosimili, in quanto vaghe, poco dettagliate e a tratti illogiche. Il ricorrente non avrebbe neppure reso credibili le minacce rivolte al padre telefonicamente da parte dei talebani, che l'avrebbero condotto a dimettersi dalla sua attività lavorativa quale (...), a causa della vaghezza dei suoi asserti, ed inoltre le sue conclusioni fondate unicamente su informazioni che avrebbe ottenuto da terze persone e non direttamente. In tal senso il ricorrente non avrebbe reso verosimile né che il padre fosse entrato nel mirino dei talebani, finanche a rimanere ucciso dai medesimi, come pure che egli a causa del padre avesse subito delle persecuzioni. 7.1.2 Nel suo ricorso, l'insorgente contesta il suddetto apprezzamento. Segnatamente, egli rileva come avrebbe reso verosimile l'attività professionale esercitata dal padre, fornendo diversi elementi conosciuti e visibili ad un bambino della sua età all'epoca. Inoltre il ricorrente, pur non avendo effettivamente indicato la data esatta della morte del padre, in quanto al momento dell'evento egli sarebbe stato a G._______ ed avrebbe appreso dello stesso soltanto successivamente, tuttavia lui sarebbe stato in grado di fornire un riferimento temporale sufficientemente preciso, che avrebbe dovuto condurre alla verosimiglianza del decesso del genitore. Inoltre, a differenza di quanto parrebbe concludere l'autorità inferiore nella sua decisione, sono le attività che il padre avrebbe svolto all'interno del (...) - e non quelle in quanto (...) - che avrebbero attirato l'attenzione dei talebani, fino a condurlo pure alla morte. Peraltro, l'insorgente avrebbe citato diversi elementi a sostegno dell'appartenenza del padre al predetto (...), che però non sarebbero stati considerati dall'autorità inferiore. 7.1.3 In primo luogo, il Tribunale rileva come non può certamente essere atteso dall'interessato che fornisca dei dettagli precisi riguardo alla funzione esatta che il padre avrebbe svolto nell'ambito della sua funzione quale (...), vista la sua giovane età e tenendo conto che tali attività del padre rimontano a diversi anni prima del suo espatrio. In secondo luogo, riguardo al (...) di cui avrebbe fatto parte il padre, egli ha fornito nel suo verbale d'audizione, diversi elementi dettagliati e concreti (cfr. n. 30/14, D18, pag. 3 seg.; D67, pag. 9 seg.; D69 segg., pag. 10 segg.), e quindi il Tribunale dissente dalle argomentazioni fornite in proposito dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5). Tuttavia il Tribunale, ritiene che la verosimiglianza di tali suoi asserti può rimanere in specie indecisa, visto quanto segue. Invero, anche se il padre avesse realmente lavorato per la (...), come in seguito preso parte ai combattimenti contro i talebani facendo parte del (...) - in qualità di (...) di questo - nonché fosse stato ucciso nel corso di uno di questi combattimenti dai talebani, il Tribunale osserva come alcune delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso delle audizioni, risultino essere incoerenti ed illogiche, tanto da minare la verosimiglianza dei suoi asserti circa l'aver subito delle persecuzioni da parte dei talebani per questi motivi, come pure che egli ne possa subire per queste ragioni in futuro in caso di un suo ritorno in Afghanistan. 7.2 7.2.1 Circa le ricerche del ricorrente intraprese da parte dei talebani, il Tribunale dissente dalle argomentazioni esposte nel suo gravame dall'insorgente (cfr. p.to 8, pag. 11 segg. del ricorso). Invero, come considerato a ragione dall'autorità resistente nella decisione avversata, anche il Tribunale ritiene come le sue dichiarazioni in merito siano inverosimili, in quanto contraddittorie ed illogiche. 7.2.2 Innanzitutto, il ricorrente nel corso della sua prima audizione ha ricondotto la ricerca della sua persona da parte dei talebani, al fatto che il padre avrebbe combattuto contro di loro ed inoltre poiché lo ritenevano una spia del gruppo (...) (cfr. n. 22/10, p.to 7.01, pag. 8). Durante la seconda audizione, ha invece allegato che le ricerche nei suoi confronti da parte dei talebani, fossero dovute al fatto che egli fosse ritenuto da loro una spia, poiché l'unico figlio maschio della sua famiglia (cfr. n. 30/14, D18, pag. 4). Tali versioni, risultano all'evidenza discrepanti. Altresì, egli ha riferito nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, che i talebani sarebbero giunti (...) volte, perquisendo la loro casa, ricercando lui e le armi nascoste, e che lui non sarebbe stato presente in casa al momento delle stesse nascondendosi presso vicini di casa (cfr. n. 30/14, D18, pag. 4; D46 segg., pag. 7 segg.). Senonché, verso la fine dell'audizione, egli ha invece incoerentemente affermato che si sarebbe trovato a casa a volte allorché i talebani giungevano, nascondendosi nella stessa (cfr. n. 30/14, D90, pag. 12), o ancora su quesito della funzionaria incaricata che egli avrebbe dapprima visto e riportatogli dalla madre che i talebani dichiaravano che egli era una spia e cercavano delle armi (cfr. D93 seg., pag. 12). Segnalatogli poi la contraddizione, egli ha sostenuto dapprima in modo discrepante che d'un canto non sarebbe stato presente al momento dell'arrivo dei talebani, e d'altro canto tuttavia che in alcune occasioni sarebbe stato in casa e che era lo zio (...) ad andare ad aprire la porta (cfr. D95, pag. 12), e che avrebbe inteso che allorché i talebani avrebbero messo a soqquadro la casa egli non sarebbe stato presente (cfr. D96, pag. 13). Ora quest'ultima spiegazione, non risulta all'evidenza giustificare le importanti contraddizioni degli asserti resi in merito dal ricorrente, sia riguardo alla sua presenza in casa al momento delle incursioni dei talebani al suo domicilio, sia riguardo al numero delle stesse. In proposito, neppure le argomentazioni esposte genericamente nel ricorso, sono atte a mutare la predetta conclusione del Tribunale. 7.2.3 Altresì, diversi comportamenti narrati dal ricorrente circa il suo agire come pure quello dei talebani, appaiono essere illogici e non combacianti con l'esperienza generale di vita, tenuto conto del contesto specifico afghano, di modo che non sembrano essere stati realmente vissuti dall'insorgente così come da lui dichiarato. Risulta difatti dapprima quantomai illogico che, se effettivamente il ricorrente fosse stato ricercato dai talebani - che peraltro sarebbero pure stati alla ricerca di armi nascoste - questi ultimi non sarebbero sempre penetrati al suo domicilio, accontentandosi della mera risposta dello zio (...) alla porta di casa, che il ricorrente non fosse presente in casa (cfr. n. 30/14, D95, pag. 12). Inoltre, non è credibile che proprio quando il ricorrente risultava in casa, i talebani non sarebbero entrati alla sua ricerca, ed avrebbero invece effettuato delle perquisizioni accurate del domicilio unicamente in sua assenza e di notte. Alla stessa stregua, non può essere ritenuto verosimile il comportamento del ricorrente che si recava presso i vicini di casa per sfuggire alla cattura dei talebani, allorché i medesimi avrebbero ricercato le armi anche nelle altre case (cfr. n. 22/10, p.to 7.01, pag. 8; n. 30/14, D93, pag. 12). Da ultimo minano fortemente l'intero narrato dell'insorgente per la loro paradossalità gli asserti resi dallo stesso in merito al fatto che egli d'un canto ha riferito che si sarebbe sempre nascosto dai vicini e sarebbe rimasto in casa durante la giornata per non essere trovato dai talebani (cfr. n. 30/14, D18, pag. 4; D47 e D52, pag. 8; D90, pag. 12), e d'altro canto che invece quando usciva di casa e li avrebbe incontrati si sarebbe nascosto (cfr. n. 30/14, D81, pag. 11), evitando così la sua cattura. 7.2.4 Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva, non ha reso verosimili le allegazioni dei motivi d'asilo che l'avrebbero condotto all'espatrio, ovvero le conseguenze alla sua incolumità che egli avrebbe potuto subire o subirebbe in futuro dai talebani, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, a causa anche delle attività lavorative svolte dal padre. 8. 8.1 Per buona pace del ricorrente, anche se le sue dichiarazioni inerenti alle attività intraprese dal padre fossero ritenute verosimili; tuttavia non risulterebbero rilevanti, in specie, ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8.2 A tal proposito, il Tribunale ricorda che se delle persecuzioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia o parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Questa è rilevante ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, allorché la persona toccata dalla persecuzione riflessa è esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi oppure se ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5; sentenza del Tribunale E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2). Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). 8.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale l'appartenenza famigliare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa. Ciò è in particolare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di autorità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sentenza del Tribunale E-5120/2021 del 21 luglio 2022 consid. 6.3.4 con rif. cit.). V'è luogo di apprezzare l'intensità del rischio di persecuzione riflessa in funzione delle circostanze del caso specifico (cfr. sentenzedel Tribunale E-5184/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 3.3; E-5725/2022 succitata consid. 7.2). 8.4 Al contrario di quanto affermato nel suo gravame dall'insorgente, il Tribunale non ravvisa alcuna ragione perché i talebani possano prendersela con il ricorrente per le attività lavorative esercitate in passato dal genitore, essendo rimarcato come - anche ne fosse ammessa la verosimiglianza (cfr. in proposito supra consid. 7.1.3) - il suo solo impiego presso il (...) o per un (...) ai talebani, non significa già di per sé solo che il ricorrente sarebbe identificato e ricercato a titolo personale dai talebani per uno dei motivi rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. a tal proposito tra le altre le sentenze del Tribunale E-4774/2022 del 7 dicembre 2022, E-5242/2022 del 6 dicembre 2022 con ulteriori rif. cit.). Difatti, nel suo caso specifico, non avendo reso verosimili le ricerche dei talebani allorché egli si trovava ancora in Afghanistan, si constata come non appaia neppure credibile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro nel suo Paese d'origine, possa subire una persecuzione riflessa a causa delle attività lavorative esercitate dal genitore in passato. Una sola remota possibilità di una persecuzione futura, derivante dalla familiarità dell'insorgente con il padre, non è invero sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-894/2022 del 29 aprile 2022 consid. 7.1 con rif. cit.), in assenza di qualsivoglia elemento concreto che il ricorrente, sia entrato nel mirino dei talebani. L'articolo citato nel memoriale ricorsuale (cfr. p.to 11, pag. 13 del ricorso), d'ordine generale e senza relazione con il caso concreto, non permette di modificare tale conclusione. Inoltre la stessa è supportata pure dal fatto che, anche dopo la partenza del ricorrente dall'Afghanistan, i suoi parenti rimasti allora ancora sul posto - in particolare la madre e le sorelle - non sarebbero incorsi in persecuzioni da parte dei talebani, se non in perquisizioni domiciliari, che riguardavano però in generale la regione (cfr. n. 30/14, D18, pag. 5). 8.5 In virtù di quanto sopra, non potendo l'insorgente prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.

9. Da ultimo, né la sua appartenenza all'etnia (...) (cfr. n. 22/10, p.to 7.02, pag. 8), né il suo desiderio di rimanere in Svizzera, dove gli piacerebbe studiare ed avere una vita diversa (cfr. n. 30/14, D100, pag. 13), risultano essere motivi determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, per quanto concerne la sua etnia (...), le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per ammettere una persecuzione collettiva dei (...) in Afghanistan non sono adempiute in specie (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2). Per quanto attiene invece ai suoi desideri, gli stessi non rientrano all'evidenza in uno dei motivi esaustivi di cui all'art. 3 LAsi, e risultano pertanto irrilevanti ai sensi dell'asilo.

10. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente, minorenne, è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: