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D-4874/2022

D-4874/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-24 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) giu- gno 2022. A.b Il (…) luglio 2022 si è tenuto con il richiedente l’asilo il verbale sul rile- vamento dei suoi dati personali, allorché in data (…) settembre 2022 si è svolta con il medesimo l’audizione sui suoi motivi d’asilo. Nel corso dei suddetti colloqui, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo dichiarato di essere originario della provincia di B._______, nel distretto di C._______, avendo vissuto quasi tutta la vita nella (…) di D._______, suo ultimo indirizzo ufficiale nel Paese d’origine, nonché per circa (…) dalla (…) al (…) nella (…) di E._______. Dopo la fine della scuola obbligatoria nel (…), nella (…) del (…), avrebbe effettuato un corso d’addestramento per poter entrare nell’esercito nazionale afghano. In seguito, per qualche mese avrebbe (…) a E._______, attività per la quale (…). Dal (…) fino al (…), data in cui sarebbe caduta la (…) di B._______ nelle mani dei talebani, avrebbe lavorato quale soldato semplice, nella (…), per l’esercito nazionale afghano. Egli avrebbe lasciato il suo Paese d’origine il (…), a causa dell’at- tività lavorativa sua e del padre, che (…) avrebbe fatto parte (…), lavorando presso la (…). A ragione di tale sua attività lavorativa, il padre sarebbe stato sequestrato dai talebani il (…) ed attualmente il richiedente non saprebbe dove si troverebbe. Quest’ultimo, al momento del sequestro del padre, si sarebbe trovato presso un amico, ed avrebbe appreso dell’incursione tale- bana al suo domicilio da una telefonata di un vicino, che lo avrebbe avvi- sato anche del fatto che i talebani avrebbero chiesto a lui dove si trovasse il richiedente. Ritenendo di essere in pericolo, il ricorrente sarebbe quindi espatriato dapprima verso l’F._______, poi sostando per (…) in G._______, sarebbe giunto in H._______ e poi in Svizzera. Dopo la sua partenza, avrebbe appreso che i talebani avrebbero perquisito la casa fa- migliare. Nel caso di un suo ritorno in Afghanistan, egli teme di essere ar- restato ed ucciso dai talebani. Per supportare i suoi asserti, egli ha presentato in copia: la traduzione della sua taskara in inglese; il suo passaporto; il certificato scolastico datato (…); la pagella con le materie ed i punteggi conseguiti dal (…) al (…) anno sco- lastico; 18 fotografie che lo ritrarrebbero quale militare (cfr. mezzo di prova agli atti della SEM [di seguito: MdP] n. 5); fotografia che sarebbe stata ap- posta su di un (…) dove anche il richiedente sarebbe raffigurato (cfr. MdP

n. 6); fotografia di una tessera della (…) (cfr. MdP n. 7); estratto dei

D-4874/2022 Pagina 3 movimenti del conto presso la (…) per il periodo (…) (cfr. MdP n. 8); sei stampe di fotografie di un interno d’abitazione (cfr. MdP n. 9); due attestati del riferito padre del ricorrente (cfr. MdP n. 10). A.c A seguito del progetto di decisione dell’autorità inferiore, notificato il 26 settembre 2022, il richiedente ha potuto presentare un parere allo stesso il 27 settembre 2022. B. Con decisione del 28 settembre 2022, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-23/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando inoltre il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l’ammissione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, attribuen- dolo al I._______. Senza mettere in discussione le attività lavorative che il richiedente ha di- chiarato di aver esercitato, l’autorità inferiore ha dapprima ritenuto inatten- dibili, in quanto non sufficientemente circostanziate e dettagliate, le allega- zioni dell’interessato sia concernenti le persecuzioni nei suoi confronti da parte dei talebani, sia quelle relative ad una persecuzione riflessa di questi ultimi a causa della professione del padre, la quale attività lavorativa è pure stata messa in dubbio. Anche i mezzi di prova presentati, non proverebbero alcuna persecuzione da parte dei talebani nei suoi confronti. Proseguendo nell’analisi, la SEM ha esaminato se, in seguito all’ascesa al potere dei talebani, il richiedente avesse attualmente un timore fondato di persecu- zione rilevante ai sensi dell’asilo. Tuttavia, ha escluso che ciò fosse il caso, in quanto per l’interessato non sussisterebbero ulteriori elementi aggra- vanti il suo profilo di rischio che lo possano far passare da una situazione astratta di persecuzione ad una concreta e mirata nei suoi confronti. Per- tanto, il suo timore soggettivo di subire in futuro dei pregiudizi pertinenti dal profilo dell’asilo, non sarebbe fondato dal profilo oggettivo, e non potrebbe quindi essergli riconosciuta la qualità di rifugiato. La SEM ha in seguito passato in rassegna le argomentazioni proposte nel parere al progetto di decisione da parte del rappresentante legale dell’interessato, ritenendo che le stesse non fossero atte a modificare le conclusioni sopra esposte. In particolare, l’autorità inferiore ha concluso come il ricorrente non abbia reso verosimile una persecuzione da parte dei talebani né tantomeno l’at- tività lavorativa del padre che lo esporrebbe ad una persecuzione riflessa. Pertanto, nel suo caso non sarebbero riconoscibili degli elementi aggra- vanti il suo profilo di rischio, dato che non avrebbe reso verosimili né il la- voro del padre, né il sequestro di quest’ultimo ad opera dei talebani, come

D-4874/2022 Pagina 4 neppure che i predetti fossero a conoscenza della sua attività di soldato semplice, una sua esposizione ed una sua notorietà presso i medesimi. Inoltre, prima del suo espatrio, non gli sarebbe mai capitato personalmente nulla di rilevante e non avrebbe espresso e subito persecuzioni in ragione della sua etnia e religione. Egli non presenterebbe quindi un profilo di ri- schio elevato che giustifichi un timore di persecuzione da parte dei talebani, che sia rilevante ai sensi dell’asilo. Da ultimo, visto che la sua domanda d’asilo è stata respinta, la SEM ha pronunciato l’allontanamento dalla Sviz- zera dell’interessato. C. Contro il succitato provvedimento, con ricorso datato 27 ottobre 2022 (cfr. risultanze processuali), il richiedente si è aggravato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, a titolo prin- cipale, all’annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera. A titolo subor- dinato, ha invece postulato che i punti da 1 a 3 della decisione impugnata siano annullati e gli atti restituiti alla SEM, per il completamento dell’istru- zione e l’adozione di una nuova decisione. Ha inoltre formulato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal ver- samento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo gravame, in sunto, egli ha inizialmente contestato di non essere stato oggetto di persecuzioni da parte dei talebani, malgrado non abbia effettivamente avuto dei contatti diretti con i medesimi, e ciò sia poiché egli era un soldato nell’esercito nazionale afghano, sia in quanto il padre era (…). Difatti, egli avrebbe reso verosimile di essere ricercato dai talebani, i quali si sarebbero recati presso il suo domicilio familiare in più di un’occa- sione, avrebbero chiesto di lui e sequestrato il padre. Peraltro, la sola cir- costanza che degli accadimenti da lui asseriti gli sarebbero stati riportati da terzi, non renderebbe meno verosimile l’insieme dei fatti da lui asseriti e provati, come neppure il rischio di persecuzione da parte dei talebani al quale egli sarebbe esposto. Più in particolare, a differenza di quanto soste- nuto dall’autorità resistente nella decisione avversata, l’insorgente ha rite- nuto di aver reso credibile l’episodio in cui i talebani sarebbero entrati nella sua abitazione a B._______, che oltre alle sue affermazioni dettagliate e circostanziate, sarebbe supportato dalle fotografie da lui presentate sia din- nanzi alla SEM sia con il ricorso. Anche la circostanza che i talebani, che oggi controllano l’Afghanistan, siano entrati in possesso del suo dossier personale, sarebbe stata resa verosimile dall’insorgente. In merito, egli ha sottolineato come, al contrario di quanto motivato dalla SEM, lui avrebbe citato durante l’audizione sui motivi d’asilo tutta la documentazione

D-4874/2022 Pagina 5 contenuta nel suo dossier così come presentata nel parere al progetto di decisione dell’autorità inferiore (cfr. p.to 2.4, pag. 9 del ricorso). Per quanto poi attiene al rischio di persecuzioni riflesse in ragione del lavoro svolto da suo padre, l’insorgente ha considerato di aver spiegato sufficientemente di cosa si occupasse quest’ultimo e ha contestato che la mancata cono- scenza del dettaglio dell’attività lavorativa del padre possa escludere la sussistenza di un rischio di persecuzione riflessa nei suoi confronti. Inoltre, circa il sequestro del padre, egli avrebbe invero fornito molti dettagli sull’ac- caduto, risultando peraltro incomprensibile perché un fatto riferitogli da terzi sarebbe di per sé solo stereotipato, allorché lo avrebbe raccontato in ma- niera spontanea e non convenzionale (cfr. p.to 2.7, pag. 10 seg. del ri- corso). Peraltro la SEM trascurerebbe la circostanza che le sole persone armate che potevano entrare a casa dei cittadini in quel particolare fran- gente, fossero dei talebani. Inoltre l’evenienza sarebbe stata pure confer- mata da un (…) del distretto di D._______ (cfr. p.to 2.8, pag. 11 del ricorso). Proseguendo, il ricorrente ha sostenuto come le sue affermazioni sareb- bero supportate pure dai mezzi di prova presentati dinnanzi all’autorità in- feriore ed in fase ricorsuale, a differenza di quanto considerato dalla SEM nella decisione avversata, che proverebbero l’elevato profilo di rischio che egli deterrebbe (cfr. p.to 2.9, pag. 11 segg. del ricorso). In ultimo, l’insor- gente si è attardato sulla rilevanza dei motivi d’asilo da lui esposti, consi- derando che l’autorità resistente abbia accertato in modo inesatto ed in- completo il suo profilo di rischio (cfr. p.to 3, pag. 14 segg. del ricorso). Se- gnatamente, egli al pari della sentenza del Tribunale e del rapporto citati dalla SEM nella decisione avversata, correrebbe un rischio elevato in caso di ritorno in Afghanistan, sia in quanto ex membro dell’esercito nazionale afghano, sia poiché vi sarebbero evincibili per la sua persona ulteriori fattori che accrescerebbero il suo profilo di rischio. Invero, prima dell’espatrio del ricorrente, allorché i talebani si sarebbero recati a casa sua, avrebbero cer- cato anche l’insorgente; a seguito del suo espatrio, i talebani sarebbero penetrati forzando la porta in casa sua e perquisendola; i talebani dispor- rebbero del suo dossier personale che lo renderebbe identificabile e rin- tracciabile; nonché egli sarebbe figlio di (…), attualmente sequestrato dai talebani. Inoltre, nel quadro complessivo degli elementi di rischio, non an- drebbe trascurata neppure la circostanza che il ricorrente è di etnia hazara e di religione sciita, ciò che lo renderebbe ancora maggiormente inviso ai talebani. Infine, egli ha allegato come la SEM non avrebbe fornito una mo- tivazione specifica circa la pertinenza dei suoi motivi d’asilo, facendo deri- vare la mancanza di rilevanza direttamente dalla considerata verosimi- glianza (cfr. p.to 3.4, pag. 15 seg. del ricorso).

D-4874/2022 Pagina 6 Con il ricorso, l’insorgente ha prodotto della nuova documentazione ed in copia: una fotografia che lo ritrarrebbe all’interno della sua abitazione a B._______; la medesima fotografia precedente dove viene evidenziato un mobile alle sue spalle e copia della fotografia già presentata con il MdP n. 9 dove è cerchiato un mobile; nonché una chiavetta USB originale conte- nente tre filmati. D. Tramite la decisione incidentale del 10 novembre 2022, il Tribunale ha ac- colto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente ed ha invitato l’au- torità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 25 novem- bre 2022. E. L’autorità inferiore ha presentato quanto richiesto dal Tribunale in data 16 novembre 2022, proponendo il respingimento del ricorso. Nella sua ri- sposta, la SEM ha innanzitutto sottolineato come non si possa basare sulle probabilità addotte dal rappresentante legale dell’insorgente nel ricorso, quanto su fatti realmente accaduti e che il richiedente abbia reso verosimili, ciò che egli in specie non avrebbe adempiuto. Inoltre ha osservato che: “[…] non mette in dubbio alcuno il ruolo di soldato semplice del richiedente presso l’Esercito Nazionale Afghano e il lavoro del padre. Sul punto, non occorrono troppe parole per sottolineare la svista […]” (cfr. risposta, pag. 2). Difatti, le argomentazioni presentate dall’autorità inferiore circa la valenza dei fatti comunicati da terze persone, non sarebbero riferibili alla predetta appartenenza, quanto piuttosto al presunto sequestro del padre ed alla supposta perquisizione dell’abitazione sita a B._______. A diffe- renza poi di quanto sostenuto dal rappresentante legale nel ricorso, anche la documentazione fotografica prodotta a supporto della predetta perquisi- zione, non sarebbe chiaramente atta a provare una persecuzione da parte dei talebani. Quanto poi al dossier che sarebbe finito nelle mani di questi ultimi, l’autorità inferiore ha avanzato l’argomento che per poter ritenere verosimili le sue allegazioni, il ricorrente avrebbe forse dovuto riferire qual- cosa in più rispetto alle dichiarazioni stereotipate presentate. Sarebbe inol- tre più logico ritenere che egli non possa temere una persecuzione da parte dei talebani a causa della professione del padre, conoscendola curiosa- mente ben poco, piuttosto che il contrario. Diversamente poi da quanto af- fermato nel ricorso, malgrado le molte domande poste dalla SEM in merito al sequestro del padre, le risposte del ricorrente sarebbero state tutt’altro che dettagliate, puntuali e spontanee. A tal proposito l’autorità inferiore ha rammentato che l’onere della prova ricadrebbe sul ricorrente e non invece sulla SEM e che la circostanza che un fatto riferito da terze persone

D-4874/2022 Pagina 7 sarebbe stereotipato non sarebbe conclusione della predetta autorità, bensì deriverebbe dalla giurisprudenza del Tribunale. Nel seguito la SEM ha preso puntuale posizione sui diversi mezzi di prova dell’insorgente – anche quelli presentati con il ricorso – non ritenendoli tuttavia idonei a pro- vare una persecuzione mirata nei suoi confronti per mano dei talebani. Ha altresì ribadito che i quattro elementi indicati dal ricorrente nel gravame come aggravanti il suo profilo di rischio, sarebbero da ritenere in parte astratti e non mirati verso la sua persona ed in parte invece già ritenuti inverosimili dall’autorità inferiore. Circa la contestazione del rappresen- tante legale che il ricorrente si sarebbe limitato ad asserire in modo gene- rale di aver lasciato l’Afghanistan per motivi di sicurezza a seguito della presa di potere dei talebani vista la sua attività presso il servizio nazionale afghano, la SEM ha rinviato al racconto spontaneo dell’insorgente evinci- bile dall’audizione sui motivi d’asilo. Nonostante abbia poi ritenuta tardiva l’affermazione dell’insorgente nel gravame che egli sarebbe ancor più in- viso ai talebani essendo di etnia hazara e di religione sciita, l’autorità infe- riore si è espressa in merito ad un’eventuale persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, in particolare da parte dei talebani, negando tuttavia la sussistenza della stessa. Per il resto l’autorità inferiore ha riconfermato le sue considerazioni e conclusioni espresse nella decisione avversata. F. Il 6 dicembre 2022, l’insorgente ha inoltrato al Tribunale, il suo memoriale di replica. Nello stesso, egli ha in particolare rimarcato che a differenza dell’obiezione generica mossa dalla SEM nella risposta, lui avrebbe fornito un racconto chiaro e dettagliato, supportato inoltre da numerosi mezzi di prova. Incomberebbe in merito all’autorità inferiore di valutare se la qualità di rifugiato del ricorrente sia data o meno con una “probabilità preponde- rante”, e quindi mal si comprenderebbe ciò che egli non avrebbe messo in pratica al riguardo in sede d’audizione sui motivi d’asilo. Il ricorrente ha poi denotato come la SEM sul punto della verosimiglianza del lavoro del padre avrebbe mutato opinione nella sua risposta, rispetto a quanto invece rite- nuto nella decisione avversata. Tale mutamento di valutazione su di un “elemento cruciale” per l’esame della domanda d’asilo dell’insorgente, im- plicherebbe già di per sé solo l’annullamento della decisione della SEM (cfr. replica, pag. 2). Nel prosieguo, egli ha ritenuto come logico il fatto che, alla luce degli elementi addotti dall’insorgente e dei mezzi di prova prodotti a supporto, l’effrazione in casa sua e la perquisizione siano state opere dei talebani. Peraltro il fatto che gli avvenimenti allegati gli siano stati riportati da terzi, non renderebbe meno verosimile l’insieme complessivo dei suoi asserti né il rischio di persecuzione da parte dei talebani. Inoltre, il ricor- rente ha ribadito come le sue affermazioni in merito al possesso del suo

D-4874/2022 Pagina 8 dossier da parte dei talebani siano state precise e puntuali e per nulla ste- reotipate. Circa poi la verosimiglianza del rischio di persecuzione riflessa per il lavoro svolto dal padre, il ricorrente ha dapprima osservato che l’esatto contenuto della stessa attività lavorativa avrebbe perso di centra- lità, vista la modifica della sua valutazione da parte della SEM, che avrebbe ritenuto nella sua risposta verosimili le allegazioni dell’insorgente in merito al lavoro svolto dal padre. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall’au- torità inferiore, il ricorrente ha ribadito come i suoi asserti in ordine al se- questro del padre, sarebbero tutt’altro che stereotipati. In seguito, l’insor- gente ha preso puntuale posizione sui mezzi di prova presentati, ribadendo per l’essenziale quanto già rimarcato nel ricorso in proposito. Con riferi- mento poi alla rilevanza dei motivi d’asilo, egli ha evidenziato nuovamente che la SEM non avrebbe fornito una specifica motivazione riguardo all’as- serita assenza di pertinenza dei motivi d’asilo come pure per quanto con- cerne gli elementi caratterizzanti il suo profilo di rischio, facendo derivare automaticamente gli stessi dalla pretesa inverosimiglianza (cfr. replica, p.to 7.1 seg., pag. 6 seg.). Inoltre, anche al fine di accertare i fatti in modo esatto e completo, l’autorità inferiore avrebbe avuto la possibilità di porre al ricor- rente nel corso dell’audizione sui motivi il quesito atto a conoscere come facesse a sapere che il padre si troverebbe tutt’ora nelle mani dei talebani, malgrado egli abbia dichiarato di non averne più notizia dalla cattura. Al- tresì ha rimarcato di non condividere la conclusione della SEM circa il fatto che egli avrebbe esposto in modo generale di essere dovuto fuggire dal suo Paese d’origine per motivi di sicurezza a seguito dell’ascesa al potere dei talebani in Afghanistan, in quanto avrebbe esposto dei motivi d’asilo ben precisi nel corso della sua audizione. Da ultimo, per quanto attiene alle circostanze che egli sia di etnia hazara e di confessione sciita, ha innanzi- tutto osservato come tali elementi sarebbero già stati indicati chiaramente nel verbale del rilevamento dei suoi dati personali. Inoltre, anche tenuto conto delle considerazioni esposte dalla SEM nella risposta al ricorso, si potrebbe affermare che tali circostanze contribuiscano a renderlo ancora più inviso ai talebani, ed assieme a tutti gli altri fattori concorrenti, a deter- minarne il complessivo profilo di rischio. G. Nella sua duplica del 16 dicembre 2022, l’autorità inferiore ha essenzial- mente ribadito quanto già addotto nella sua risposta al ricorso. Tuttavia, riguardo ad alcune contestazioni dell’insorgente ha preso dettagliata posi- zione. Segnatamente, in merito all’asserito suo cambio di rotta circa la ve- rosimiglianza delle allegazioni dell’insorgente in rapporto al lavoro svolto dal padre (duplica, pag. 2 segg.), le quali sarebbero per di più tendenziose (cfr. duplica, pag. 4), l’autorità inferiore ha ribadito di non mettere in dubbio

D-4874/2022 Pagina 9 il ruolo ricoperto dal ricorrente all’interno dell’esercito nazionale afghano, bensì che lo stesso non abbia reso verosimile di essere entrato nel mirino dei talebani proprio a causa della predetta appartenenza né a motivo della professione paterna. Inoltre, il fatto che il lavoro svolto dal padre “fosse chiaramente coperto dal più stringente segreto professionale”, non sa- rebbe emerso durante l’audizione sui motivi, bensì sarebbe un’ipotesi del rappresentante legale sostenuta successivamente (cfr. duplica, pag. 4). Quanto poi alle censure mosse dal ricorrente circa le argomentazioni della SEM sulla rilevanza dei motivi d’asilo da lui espresse, l’autorità inferiore ha dapprima ritenuto di non dover spiegare il concetto di astrattezza che sa- rebbe ben chiaro invero al ricorrente, malgrado quanto da lui sottolineato nella replica. Per di più, sarebbe palese che se le dichiarazioni del richie- dente non sono state rese verosimili, non occorrerebbe valutarne la rile- vanza. Ancora una volta, la SEM ha poi rimarcato che seppure abbia rite- nuto verosimile il ruolo del ricorrente quale soldato semplice presso l’eser- cito nazionale afghano, lo stesso non avrebbe però reso verosimile che a causa di tale ruolo egli abbia subito persecuzione da parte dei talebani, così come una persecuzione riflessa a causa dell’attività paterna, di cui nulla conoscerebbe. Per di più, non avrebbe reso verosimile neppure la perquisizione presso la sua abitazione e quindi la sua rintracciabilità da parte dei talebani per il tramite del presunto dossier contenente i suoi dati. Pertanto, in conclusione, essendo i predetti elementi gli unici rilevati come aggravanti dal rappresentate legale per poter passare da una persecu- zione astratta ad una concreta e mirata nei confronti dell’interessato, non soltanto gli stessi sarebbero inverosimili, bensì pure irrilevanti, con la con- seguenza che non si individuerebbe alcun timore fondato di persecuzione per il futuro per il ricorrente. Per di più, non si comprenderebbe lo stato di pericolo in cui quest’ultimo dice di versare, in quanto è egli stesso ad aver asserito di non aver avuto alcun contatto diretto e personale con i talebani. Da ultimo la SEM ha sottolineato come le dichiarazioni contenute nella sua risposta al ricorso riguardo alla tardività degli asserti in rapporto all’etnia hazara ed alla confessione sciita del ricorrente, siano ben diverse da quanto riportato dal rappresentante legale dell’insorgente nella sua replica. Difatti, ciò che sarebbe stato ritenuto tardivo dalla SEM non è il fatto che l’insorgente abbia dichiarato di essere di etnia hazara e di religione sciita, bensì piuttosto l’aver asserito solo in sede ricorsuale di essere inviso ai talebani per tale motivo. L’autorità inferiore non potrebbe invero vagliare la rilevanza di motivi che se affermati in sede d’audizione, ciò che non sa- rebbe avvenuto in specie. H. Per mezzo dello scritto datato 10 gennaio 2023, l’insorgente ha presentato

D-4874/2022 Pagina 10 la sua triplica. In particolare, nella medesima, egli ha riaffermato come la circostanza del mutamento di valutazione da parte della SEM riguardo alla verosimiglianza dell’attività lavorativa del padre, non sarebbe un’opinione di parte, bensì si tratterebbe di una realtà documentata. Tuttavia, sul punto in questione, il rappresentante legale anche alla lettura della duplica, non sarebbe stato in grado di comprendere quale delle due tesi l’autorità infe- riore intenda sostenere, ovvero se quella della verosimiglianza dell’allegata attività lavorativa del padre oppure se quella della sua inverosimiglianza. Ha quindi ribadito che tale fatto implicherebbe di per sé solo la necessità che la decisione avversata venga annullata. Circa poi la pretesa tardività del rilievo del ricorrente che il lavoro (…) svolto dal padre era coperto dal più stringente segreto professionale, sarebbe a lui difficilmente addebita- bile il fatto di aver legittimamente dato per scontato, e quindi omesso di specificarlo durante l’audizione, che il lavoro del padre era coperto da uno stretto segreto professionale (cfr. triplica, p.to 6, pag. 3). Altresì, il fatto che oltre al racconto dell’amico, a far comprendere che fossero stati i talebani ad aver sequestrato il padre vi sarebbe stato che in tali circostanze le sole persone armate che potevano entrare nella casa dei cittadini fossero i ta- lebani, sarebbe allegazione riferita dal ricorrente stesso nell’audizione sui motivi e non già, come asserito invece a torto dalla SEM, una conclusione del rappresentante legale (cfr. triplica, p.to 7, pag. 3). Con riferimento poi all’appartenenza etnica hazara ed alla fede sciita dell’insorgente, egli ha ritenuto come la SEM, essendo stata messa a conoscenza di tali elementi caratterizzanti il suo profilo di rischio, dovesse in ogni caso tenerne conto ai fini della decisione sulla sua domanda d’asilo, in quanto è tenuta a pro- cedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. triplica, p.to 10, pag. 4). Per il resto, l’insorgente si è essen- zialmente riconfermato nelle precedenti memorie, rimandando alle mede- sime per le motivazioni e le conclusioni. I. Il 30 gennaio 2023, la SEM ha fatto uso della possibilità di presentare delle osservazioni di quadruplica. Ribadendo per l’essenziale quanto già osser- vato e denotato nelle sue antecedenti prese di posizione, l’autorità inferiore ha aggiunto quanto segue. Circa l’attività lavorativa del padre, la SEM ha rilevato come non possa essere ritenuta certa basandosi sulla documenta- zione prodotta in copia dal ricorrente. Tuttavia, anche se si ritenesse vero- simile la medesima, essa risulterebbe del tutto ininfluente ai fini del giudi- zio, essendo come egli non avrebbe reso verosimile di essere entrato nel mirino dei talebani a motivo della professione paterna (cfr. quadruplica, pag. 2).

D-4874/2022 Pagina 11 J. Alla precitata, sono seguite ancora le osservazioni del ricorrente del 14 feb- braio 2023 rispettivamente dell’autorità inferiore del 2 marzo 2023. Nelle stesse le parti hanno per lo più ribadito e concluso quanto già affermato nei precedenti scritti. Le ultime osservazioni della SEM precitate, sono state inviate per conoscenza al ricorrente dal Tribunale con ordinanza del 10 marzo 2023, dove la scrivente autorità ha pure chiuso lo scambio di scritti, riservandosi tuttavia la possibilità di effettuare ulteriori misure d’istru- zione. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combi- nato disposto con l’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid- 19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo che il ricorrente è stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento nella decisione avversata del

D-4874/2022 Pagina 12 28 settembre 2022, oggetto del litigio in questa sede risultano essere esclusivamente le questioni riguardanti d’un canto il rifiuto del riconosci- mento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo, e d’altro canto la pronuncia dell’allontanamento del ricorrente (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298).

E. 4.1 Il ricorrente ha proposto, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell’istruzione. In realtà, a tenore delle sue argomentazioni ricorsuali, l’insorgente si è d’un canto lamentato di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore – e quindi implicitamente di non aver ottem- perato al suo obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) – e d’altro canto invece di non aver adempiuto al suo obbligo di motivare la decisione avversata in modo sufficiente (cfr. in proposito DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurispru- denza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 3.1). Tali censure formali sono da esaminare d’ingresso, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 con- sid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 4.2 Innanzitutto, il ricorrente a ragione sottolinea l’erroneità nel passaggio della decisione della SEM, allorché ritiene che egli non abbia citato già nell’audizione la documentazione che invece avrebbe presentato in sede di parere (cfr. pag. 9 della decisione impugnata; p.to 2.4, pag. 9 del ri- corso), in quanto si evince dal verbale d’audizione proprio il contrario (cfr.

n. 18/15, D115, pag. 13). Tuttavia, tale circostanza, non appare potersi ri- tenere determinante ai fini della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo dell’insorgente, perché il Tribunale ritenga che si debba, per questa sola ragione, annullare il provvedimento della SEM.

E. 4.3 Non si può invece seguire il ricorrente, laddove ritiene che l’autorità inferiore, se avesse voluto ottenere ulteriori dettagli circa il sequestro del padre, avrebbe avuto l’occasione di richiederglieli durante l’audizione sui motivi d’asilo (cfr. p.to 2.7, pag. 10 del ricorso). Come difatti rimarcato a ragione dall’autorità inferiore nella sua risposta al ricorso e nei suoi memo- riali successivi, sul punto in questione il ricorrente ha avuto ampio modo di esprimersi nel corso dell’audizione sui motivi, dove l’autorità inferiore gli ha

D-4874/2022 Pagina 13 posto dei quesiti sufficienti per accertare quanto da lui allegato concernente il sequestro del padre (cfr. n. 18/15, D78 segg., pag. 9 seg.; D107 segg., pag. 12). L’autorità resistente ha quindi adempiuto al suo obbligo inquisito- rio in merito. Se poi il ricorrente avesse voluto aggiungere maggiori dettagli riguardo a tale episodio, egli avrebbe avuto piena possibilità di farlo anche in sede ricorsuale.

E. 4.4 Proseguendo nell’analisi, come segnalato anche dal ricorrente sia nella sua replica del 6 dicembre 2022 (cfr. p.to 2, pag. 2) sia nelle sue memorie successive (cfr. triplica, p.to 6, pag. 3; osservazioni del 14 febbraio 2023, p.to 3, pag. 2 seg.), anche agli occhi del Tribunale l’autorità inferiore ha modificato più volte il suo giudizio circa la verosimiglianza dell’attività lavo- rativa del padre del ricorrente. Difatti, a differenza di quanto motivato dalla SEM nella sua duplica e nei successivi scritti in proposito, si evince limpi- damente dalla lettura della decisione avversata che l’autorità inferiore ha ritenuto dapprima non credibile il lavoro del padre asserito dall’insorgente (cfr. pag. 6 della decisione impugnata: “[…] e, altresì, si conclude per l’inat- tendibilità delle allegazioni a sostegno di una persecuzione riflessa, a causa del lavoro di suo padre, il quale lavoro è anche messo in dubbio”; pag. 10 del provvedimento avversato: “[…] Ad ogni buon conto, sul punto, le sono state rivolte molteplici domande volte a comprendere l’attività di suo padre. Lei è stato ripetitivo nel ripetere più volte il ruolo ricoperto quale (…) ma non è stato in grado di fornire qualche dettaglio per poter rendere verosimile l’attività di suo padre”; pag. 11 della decisione impugnata: “In conclusione lei non ha reso verosimile una sua persecuzione da parte dei talebani né tantomeno l’attività di suo padre che la esporrebbe a una per- secuzione riflessa. Di conseguenza le aggravanti nel suo caso non sono presenti poiché lei non ha reso verosimile né il lavoro di suo padre né il suo sequestro […]”). Sorprendentemente invece nella sua risposta al ricorso – e non quindi già in precedenza, con la conseguenza che si può dunque dar atto al ricorrente che egli non potesse sollevare la censura già con il ricorso come da egli stesso asserito a ragione nella triplica – l’autorità inferiore ha modificato tali sue conclusioni, affermando in proposito che: “[…] la scri- vente SEM non mette in dubbio alcuno il ruolo di soldato semplice del ri- chiedente presso l’Esercito Nazionale Afghano e il lavoro del padre. Sul punto, non occorrono troppe parole per sottolineare la svista. […]” (cfr. ri- sposta della SEM del 16 novembre 2022, pag. 2). Ciò ritenendo quindi di aver commesso un errore nella decisione avversata, e concludendo per la credibilità dell’attività lavorativa del padre del ricorrente. Nel successivo scritto, l’autorità inferiore non ha invece preso nitidamente posizione in me- rito, eludendo per lo più l’incoerenza dei suoi asserti ed ascrivendoli ad intenti defatigatori del rappresentante legale dell’insorgente, osservando in

D-4874/2022 Pagina 14 particolare che: “[…] emerge chiaramente come la scrivente SEM non metta in dubbio alcuno il ruolo di soldato semplice presso l’Esercito Nazio- nale Afghano del richiedente ma, sottolinea, ancora una volta, che lo stesso non abbia reso verosimile di essere nel mirino dei talebani proprio a causa della predetta appartenenza così come, non ha in alcun modo reso verosimile, di essere nel mirino degli stessi a motivo della professione pa- terna […]” (cfr. duplica del 16 dicembre 2022, pag. 2; cfr. anche pag. 3 seg. dove viene espressa una conclusione analoga alla precedente). Da ultimo, nella sua quadruplica, l’autorità resistente ha affermato che: “[…] la SEM ribadisce che l’attività (…) del padre non può essere data per certa sulla base della documentazione prodotta in copia, e che anche assumendo per verosimile questa attività, essa risulta del tutto ininfluente per le conclusioni a cui è giunta la SEM nel presente caso […]” (cfr. quadruplica del 30 gen- naio 2023, pag. 2), tesi poi riproposta anche nelle sue osservazioni del 2 marzo 2023: “[…] si ribadisce che la scrivente SEM non ha operato alcun cambiamento di rotta ma, come già chiarito nello scritto che precede, ri- tiene che l’attività (…) del padre del richiedente possa essere messa in dubbio data la documentazione prodotta in copia e, di conseguenza, non possa ritenersi certa. Ciò posto, pare a chi scrive ultronea la verosimi- glianza dell’attività paterna essendo del tutto ininfluente per le conclusioni a cui è giunta la SEM nel caso che ci occupa” (cfr. osservazioni del 2 marzo 2023, pag. 3). Dalla lettura di queste ultime prese di posizione, si deduce come l’autorità inferiore sia rivenuta su quanto concluso in prima battuta in merito nella decisione avversata, contraddicendo però quanto affermato invece nella sua risposta al ricorso in proposito, con tuttavia una sfumatura differente, nel senso che ha posto in dubbio l’attività lavorativa del padre del ricorrente sulla base della documentazione prodotta, ed an- che nell’ipotesi in cui la stessa dovesse essere ritenuta verosimile, ha espresso l’opinione che risulti essere comunque ininfluente ai fini del giu- dizio. Ora, il Tribunale, pur dissentendo recisamente da tali asserti incoe- renti dell’autorità inferiore su un punto ben specifico delle allegazioni dell’in- sorgente, cionondimeno non può dar seguito alla conclusione esposta da quest’ultimo nella sua replica (cfr. p.to 2, pag. 2) e negli scritti successivi, che tale mutamento d’opinione della SEM implicherebbe quale conse- guenza che la decisione impugnata venga annullata. Difatti, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 6.2.3), il Tribunale considera che la que- stione circa la verosimiglianza dell’attività lavorativa del padre dell’insor- gente possa restare aperta. Peraltro, sul punto sia il ricorrente sia l’autorità inferiore si sono potuti esprimere ampiamente nelle loro memorie, e la va- lutazione sulla verosimiglianza o meno di tale attività lavorativa, riguarda l’apprezzamento, e quindi una questione di diritto che il Tribunale può

D-4874/2022 Pagina 15 quindi esaminare liberamente, disponendo per il resto di tutti gli elementi fattuali sufficienti per dirimere in merito.

E. 4.5 Diversamente, non può essere rimproverato all’autorità inferiore di non aver tenuto conto nell’esame della fattispecie di alcune allegazioni dell’in- sorgente, e meglio del fatto che del sequestro del padre gli avrebbe riferito anche un (…) del distretto di D._______; o ancora che nel caso dell’irru- zione a casa sua le sole persone armate che potessero entrare nelle abi- tazioni dei cittadini fossero i talebani; o da ultimo che dalla copia delle fo- tografie presentate, vi fosse visibile una serratura di una porta rotta. Invero la SEM nel provvedimento avversato, ha esposto ampiamente per quali motivi non ritenesse né il sequestro del padre del ricorrente, né la perqui- sizione ad opera dei talebani (cfr. p.to II/1, pag. 4 seg.), verosimili; nonché le ragioni per le quali non abbia considerato dimostrative degli asserti dell’insorgente le fotografie raffiguranti l’abitazione a B._______ da lui pro- dotte (cfr. p.to II/2, pag. 6). Il memoriale ricorsuale presentato dall’insor- gente, è inoltre esplicativo del fatto che egli abbia potuto comprendere la decisione ed impugnarla con piena cognizione di causa su tutte le questioni rilevanti sopra evinte. Una violazione (implicita) del principio inquisitorio da parte dell’autorità inferiore, non è quindi in alcun modo ravvisabile per tali elementi.

E. 4.6 Anche per quanto concerne la sollevata mancata motivazione da parte della SEM in merito all’assenza di pertinenza dei motivi d’asilo, il Tribunale non può seguire la censura del ricorrente. Invero, l’autorità inferiore ha esposto in modo chiaro, dettagliato e completo, le ragioni per le quali non potesse ritenere data la rilevanza dei motivi d’asilo fatti valere dal ricorrente e ciò sia prima dell’espatrio sia in caso di ritorno del medesimo in Afghanistan (cfr. p.to II/3, pag. 7 segg. della decisione avversata). Difatti, come a ragione segnalato anche dall’autorità inferiore nella sua duplica (cfr. pag. 5), essendo che essa ha ritenuto le allegazioni essenziali dell’in- sorgente inverosimili (cfr. p.to II/1 e II/2, pag. 3 segg.; p.to II/3, pag. 8 segg. del provvedimento impugnato), la rilevanza non doveva in alcun modo es- sere vagliata per i medesimi asserti. Tuttavia, in linea con la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. anche infra consid. 7), l’autorità inferiore ha retta- mente valutato se la situazione del ricorrente lo ponga attualmente o meno nel mirino dei talebani al potere (cfr. p.to II/3, pag. 7 segg.; pag. 11 della decisione avversata). Viste le predette circostanze, non si ravvede quindi alcuna violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’autorità inferiore.

E. 4.7 Infine, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall’insorgente, appare che la SEM già nella decisione avversata abbia tenuto conto

D-4874/2022 Pagina 16 dell’etnia e della religione dell’insorgente (cfr. pag. 11 della decisione im- pugnata). Una mancanza di presa in conto di tali elementi, o di motivazione sul punto, da parte dell’autorità inferiore, non può quindi in alcun modo es- sere constatata. Inoltre, anche in merito sia il ricorrente sia l’autorità infe- riore, hanno potuto esprimersi compiutamente nei loro scritti rispettivi in fase ricorsuale. Il fatto che l’insorgente dia un’interpretazione differente di tali elementi fattuali rispetto a quella adottata dall’autorità inferiore, non ri- sulta in alcun modo violante l’obbligo inquisitorio posto in capo alla SEM, come neppure lesiva dell’implicito diritto di essere sentito dell’insorgente.

E. 4.8 Da tutto quanto sopra considerato, ne discende quindi che l’autorità inferiore abbia accertato in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti ed abbia quindi pure soddisfatto al suo obbligo istruttorio ed a quello di motivare sufficientemente la decisione impugnata. Di conse- guenza, neppure il diritto di essere sentito dell’insorgente risulta essere stato leso. Alla luce di quanto precede, non si ravvede dunque quali ulteriori atti istruttori la SEM avrebbe dovuto adempiere. La conclusione subordi- nata esposta dall’insorgente nel suo gravame, deve di conseguenza es- sere respinta.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.3 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente

D-4874/2022 Pagina 17 l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di perse- cuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.).

E. 6.1 Dapprima, concernente l’attività asserita dall’insorgente in seno all’esercito nazionale afghano, il Tribunale denota come non sia spiegabile il motivo per il quale il ricorrente, chiestogli se avesse svolto un’attività la- vorativa nel suo Paese d’origine, abbia unicamente in un primo tempo sol- tanto riportato della sua attività di (…), negando di aver svolto ulteriore at- tività lavorativa dopo gli studi ed affermando che fosse mantenuto dal pa- dre (…) (cfr. n. 18/15, D33 segg., pag. 5), non raccontando in alcun modo di una sua attività nell’esercito afghano. Allorché invece poco dopo ha as- serito di aver svolto un periodo di addestramento a E._______ per poter entrare nell’esercito nazionale, ciò che avrebbe fatto dal (…) fino al (…)

D-4874/2022 Pagina 18 (cfr. n. 18/15, D55 segg., pag. 6 seg.). Malgrado tali incoerenze, che mi- nano in parte la credibilità degli asserti dell’insorgente, in una valutazione complessiva delle allegazioni dell’insorgente in merito (cfr. n. 10/9, p.to 4.03, pag. 4; n. 18/15, D55 segg., pag. 6 segg.) e delle copie dei mezzi di prova presentati a supporto (cfr. MdP n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8), anche il Tribu- nale considera le dichiarazioni del ricorrente inerenti alla sua attività lavo- rativa esercitata in seno all’esercito nazionale afghano quale semplice sol- dato di (…), in preponderanza verosimili. Pertanto, si ritiene che le ulteriori argomentazioni ricorsuali circa l’estratto del conto del ricorrente presso la (…), perdano di qualsiasi rilevanza, e non devono quindi essere esaminate.

E. 6.2 Ciò posto, pure il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, considera alcune delle dichiarazioni rese dall’insorgente come inverosimili, in quanto non sufficientemente concrete e motivate.

E. 6.2.1 In primo luogo, gli asserti da lui resi in merito alle ricerche della sua persona da parte dei talebani in due occasioni, ovvero al momento del se- questro del padre e della supposta perquisizione da parte dei medesimi nel (…) del (…), non risultano essere credibili. Invero, il ricorrente, a parte aver servito per un periodo nel servizio nazionale afghano, quale soldato sem- plice, lavorando (…) (cfr. n. 18/15, D65 segg., pag. 7 seg.), non è mai en- trato in contatto diretto con i talebani (cfr. n. 18/15, D74, pag. 8; D77, pag. 9). La circostanza generica riportatagli da un vicino di casa che i tale- bani avrebbero chiesto dove egli si trovasse (cfr. n. 18/15, D78, pag. 9), senza che invece presso i suoi famigliari venissero formulate delle richieste in tal senso né ricercato attivamente in merito, e ciò malgrado essi fossero rimasti fino alla (…) del (…) a B._______, ed in seguito ad J._______ (cfr.

n. 18/15, D19 segg., pag. 3 seg.), risulta essere poco plausibile, e non è supportata da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Al- tresì, quanto narrato dall’insorgente relativo alla perquisizione che sarebbe avvenuta al suo domicilio nel (…) del (…) – quindi allorché egli era già espatriato – dove sarebbero anche stati portati via degli oggetti personali, risulta essere del tutto generico e stereotipato, non fondato su alcun ele- mento concreto che ne avvalori la veridicità (cfr. n. 18/15, D100 segg., pag. 11 seg.). Peraltro la stessa, come la ricerca nei suoi confronti succi- tata, gli sono state riportate da terze persone e quindi sono delle circo- stanze già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E- 801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). Neppure quanto affermato con il gravame è in grado di modificare la predetta conclusione. Invero, il fatto che i talebani vestirebbero e curerebbero le proprie acconciature e barbe

D-4874/2022 Pagina 19 in modo che li farebbe risultare riconoscibili, e quindi che le persone che avrebbero assistito all’irruzione dei talebani presso l’abitazione dell’insor- gente non sarebbero potuti certamente cadere in confusione (cfr. ricorso, p.to 2.3, pag. 8), è un’affermazione che è stata sollevata dall’insorgente soltanto in fase di parere al progetto di decisione della SEM e non già ri- portata nell’ambito dell’audizione sui motivi, ciò che la rende ancora meno credibile. Anche il fatto che si sarebbero presentati con dei veicoli che li avrebbero resi riconoscibili, è una dichiarazione apportata dal ricorrente soltanto in fase ricorsuale (cfr. ricorso, p.to 2.3, pag. 8), che non apporta alcuna maggiore veridicità all’evento allegato. Per quanto concerne poi le fotografie da lui presentate a supporto di tale incursione presso il suo do- micilio a B._______ (cfr. MdP n. 9) – anche in fase ricorsuale – come de- notato a giusta ragione anche dalla SEM, le stesse sono state prodotte soltanto in copia, quindi non è possibile vagliarne l’autenticità, né è possi- bile escludere delle manipolazioni delle stesse. Inoltre, anche volendo rite- nere che le immagini presentate diano atto di un’effrazione di un’abita- zione, al contrario di quanto argomentato dall’insorgente nel suo gravame, le stesse non provano in alcun modo che tali interni siano quelli apparte- nenti al ricorrente, né v’è nessun elemento concreto e sostanziato atto a significare che il disordine e lo scassinamento della porta sia avvenuto ef- fettivamente da parte dei talebani. Peraltro, anche si volesse credere all’ef- frazione compiuta dai talebani presso il suo domicilio, che come visto non è stata comunque resa verosimile, l’insorgente non ha apportato nessun indizio che sostenga la circostanza che i talebani cercassero proprio lui, e non fossero invece penetrati come in molte case è stato fatto da parte dei medesimi dopo la loro ascesa al potere. Invero, il ricorrente ha riportato unicamente che dopo tale perquisizione, i talebani avrebbero picchiato il (…) e gli avrebbero riferito che egli non aveva più diritto di percepire l’affitto sull’appartamento locato, e che da quel giorno i talebani riceverebbero quindi l’affitto (cfr. n. 18/15, D123, pag. 14). Questi ultimi, non avrebbero dunque speso alcuna parola d’interessamento nei confronti dell’insorgente, bensì soltanto relativo al bene locato. Ciò che ancora maggiormente con- duce alla conclusione dell’inverosimiglianza delle ricerche dei talebani nei confronti del ricorrente.

E. 6.2.2 Non vi sono poi negli asserti dell’insorgente degli elementi che fareb- bero pensare che egli possa essere stato identificato da parte dei talebani quale bersaglio di particolare interesse per loro. Difatti, anche ammettendo che questi ultimi siano venuti a conoscenza di dati e di documentazione personali del ricorrente come da egli asserito (cfr. n. 18/15, D115 segg., pag. 13), circostanza che anche tenuto conto degli asserti proposti in fase ricorsuale lui non ha comunque reso verosimile con elementi concreti e

D-4874/2022 Pagina 20 fondati, è poco probabile che i talebani ricerchino attivamente una persona che ha effettuato per meno di (…) il soldato semplice all’interno dell’eser- cito nazionale afghano, quindi senza alcuna funzione particolare, senza una formazione professionale militare, nonché senza che abbia combattuto contro di loro, come è il caso del ricorrente. La presentazione poi di una fotografia, in copia, che sarebbe stata pubblicata su di (…) distribuito a (…), e che raffigurerebbe l’insorgente, tra altri, assieme al (…) (cfr. MdP n. 6;

n. 18/15, D112 segg., pag. 12 seg.), non prova in alcun modo né che di tale (…) siano effettivamente venuti a conoscenza i talebani, né men che meno che possano avervi riconosciuto o riconoscere l’insorgente in futuro, e ciò quale persona di particolare interesse per loro. Ciò anche alla luce sia dell’inverosimiglianza delle ricerche nei suoi confronti da parte dei talebani, sia del fatto che fino ad oggi egli non ha asserito che presso i parenti che ancora si troverebbero in Afghanistan – in particolare la madre e la sorella che vivrebbero ad J._______ (cfr. n. 18/15, D19 seg., pag. 3 seg.; D43, pag. 5) – i talebani si sarebbero palesati in qualche modo ricercandolo. An- che i filmati da lui prodotti con il ricorso, di carattere generale e che non riguardano personalmente l’insorgente (cfr. ricorso, p.to 2.9.6, pag. 13 seg.), non sono in grado di mutare le conclusioni sopra riportate.

E. 6.2.3 Da ultimo, il Tribunale ritiene di poter lasciare aperte le questioni circa la verosimiglianza dell’attività lavorativa del padre, come pure del seque- stro di quest’ultimo ad opera dei talebani che sarebbe avvenuto il (…) (cfr.

n. 18/15, D64, pag. 7; D78 segg., pag. 9 segg.). Invero, anche fossero ri- tenute delle allegazioni credibili rese dall’insorgente, egli anche quanto già visto sopra in merito (cfr. supra consid. 6.2.1 e seg.), non ha provato in alcun modo né reso verosimile, che i talebani si siano interessati a lui con- cretamente sia prima sia successivamente al suo espatrio. Come si vedrà poi in seguito, tali asserti risultano inoltre irrilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. infra consid. 7.6).

E. 6.2.4 Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva, non ha reso verosimili le sue dichiarazioni circa i motivi d’asilo che lo avreb- bero condotto all’espatrio, ovvero le conseguenze alla sua incolumità che egli avrebbe potuto subire o subirebbe in futuro dai talebani, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, a causa sia della sua attività quale militare per l’esercito nazionale afghano sia delle attività lavorative svolte dal padre.

E. 7 dicembre 2022, E-5242/2022 del 6 dicembre 2022 con ulteriori rif. cit.). Difatti, nel suo caso specifico, non avendo reso verosimili né le ricerche dei talebani nei suoi confronti, né l’identificazione della sua persona da parte del medesimo gruppo, si constata come non appaia neppure credibile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro nel suo Paese d’origine, possa subire una persecuzione riflessa a causa delle attività lavorative esercitate dal genitore in passato. Peraltro, un interessamento nei suoi confronti da parte dei talebani per la familiarità dell’insorgente con il padre, è ancora maggiormente da escludere, tenuto conto che secondo gli asserti dell’in- sorgente, il padre sarebbe stato sequestrato dai talebani nell’ (…), e che si troverebbe tutt’ora con i medesimi (cfr. n. 18/15, D78 segg., pag. 9 seg.; D106 segg., pag. 12). Non si ravvede pertanto alcun motivo, per il quale egli verrebbe ricercato dai medesimi, essendo già il loro obiettivo nelle loro mani. Tale conclusione è supportata pure dal fatto che, anche dopo la par- tenza del ricorrente dall’Afghanistan, i suoi parenti rimasti allora ancora sul posto – in particolare la madre e la sorella – non sarebbero incorsi in per- secuzioni da parte dei talebani. Ne discende quindi che una sola remota possibilità di una persecuzione futura, derivante dalla familiarità del ricor- rente con il padre, non è sufficiente per motivare un timore oggettivo

D-4874/2022 Pagina 25 pertinente ai fini dell’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), in assenza di qualsivoglia elemento con- creto e sostanziato che il ricorrente sia entrato nel mirino dei talebani. Tali conclusioni non vengono rimesse in questione neppure dalle argomenta- zioni presentate in fase ricorsuale dall’insorgente.

E. 7.1 Proseguendo nell’analisi, vi è ancora da esaminare se l’insorgente, in ragione del suo profilo, possa prevalersi di un timore fondato di subire dei

D-4874/2022 Pagina 21 seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan.

E. 7.2 Nel suo ricorso e nelle sue memorie ricorsuali successive, l’insorgente si è prevalso per potersi considerare una persona con un particolare profilo a rischio nei confronti dei talebani, sia della sua attività quale militare nell’esercito nazionale afghano, sia del fatto che egli è il figlio di un (…) afghano, membro (…), che è stato sequestrato dai talebani; nonché che i talebani lo avrebbero ricercato sia al momento del sequestro del padre sia dopo il suo espatrio; che questi ultimi disporrebbero del suo dossier conte- nente tutti i suoi dati, e da ultimo che egli sarebbe di etnia hazara e di reli- gione sciita.

E. 7.3 Come riportato a ragione anche dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/3, pag. 7), il Tribunale ha ammesso l’esistenza di categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1 con rif. cit., E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le per- sone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d’in- timidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell’ascesa al po- tere dei talebani nell’agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., D-2487/2022 del

E. 7.4 Come già sopra riportato, l’interessato non ha mai avuto alcun contatto diretto con i talebani (cfr. supra consid. 6.2.1). Inoltre, viste le sue allega- zioni già ritenute inverosimili circa l’identificazione e l’interessamento dei talebani nei suoi confronti, non si può ritenere che egli rientrasse personal- mente nel mirino del predetto gruppo, già prima il suo espatrio e/o vi rientri dopo lo stesso. Peraltro, a proposito delle circostanze che sarebbero suc- cesse prima del suo espatrio – il sequestro del padre, come pure la ricerca nei suoi confronti – oltreché la perquisizione avvenuta a seguito della par- tenza dal Paese d’origine, ancora una volta si sottolinea che tali asserti dell’insorgente si fondano esclusivamente su fatti appresi da terzi, che non sono sufficienti per fondare un timore oggettivo di persecuzioni future in caso di ritorno (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022 pag. 7, D-2658/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.2 con giurisprudenza ivi citata). Inoltre l’insorgente era un sem- plice soldato tra i tanti, che non ha peraltro mai combattuto contro i talebani, ma ha sempre lavorato (…), con la mansione di (…) (cfr. n. 18/15, D60

D-4874/2022 Pagina 23 seg., pag. 7; D66 segg., pag. 8 seg.). Egli non ha mai asserito di aver eser- citato una funzione strategica in seno all’esercito né occupato un grado implicante una responsabilità particolare. Alla luce di tali circostanze, non v’è quindi alcuna ragione di pensare che egli possa essere stato identificato quale bersaglio (prioritario o meno) da parte dei talebani, vista la sua pre- cedente attività lavorativa militare.

E. 7.5 Tenuto conto del profilo dell’insorgente sopra considerato, vi è luogo di ritenere che né la sua provenienza dal distretto di C._______ (cfr. n. 18/15, D23, pag. 4), né la sua etnia hazara o ancora il suo credo sciita, costitui- scono degli indizi concreti supplementari che permettano di considerare che sarebbe particolarmente esposto a persecuzioni da parte dei talebani, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan. A questo proposito, il Tribunale rammenta che la sola appartenenza all’etnia hazara, non costituisce un motivo rilevante suscettibile di fondare un timore di futura persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e che le condizioni molto elevate poste dalla giurispru- denza per ammettere una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.4.4). L’apprezzamento in tal senso va mantenuto anche a seguito dell’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021, in quanto nessuna informazione permette di concludere che gli hazara, quale gruppo etnico, sia minacciato in maniera generale di persecuzioni perti- nenti in materia d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-5415/2020 succitata consid. 5.4.4 con ulteriori rif. cit.). Il ricorrente, come rettamente segnalato anche dall’autorità inferiore sia nella decisione impugnata sia in fase ricor- suale, non ha fatto valere alcuna persecuzione personale da parte dei ta- lebani o di terze persone nei suoi confronti a causa della sua etnia hazara e della sua religione sciita. È soltanto nel ricorso che egli ha allegato, ge- nericamente, che il fatto di essere di etnia hazara e di fede sciita, lo por- rebbe ancor più nel mirino dei talebani (cfr. ricorso, p.to 3.5, pag. 16). Non si ravvede quindi alcun motivo, anche tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale in tal senso, come egli possa essere esposto a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo nel caso di un suo ritorno in patria, anche in ra- gione di tali elementi del suo profilo.

E. 7.6.1 Venendo infine alle dichiarazioni inerenti al padre dell’insorgente, e meglio anche fossero ritenute verosimili le attività intraprese dal genitore in seno all’(…) nonché il suo sequestro da parte dei talebani (cfr. in merito anche supra consid. 6.2.3); tali asserti non risulterebbero rilevanti, in spe- cie, ai sensi dell’art. 3 LAsi.

D-4874/2022 Pagina 24

E. 7.6.2 In merito, il Tribunale ricorda che se delle persecuzioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia e parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecu- zione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Secondo la giuri- sprudenza dello scrivente Tribunale, l’appartenenza famigliare ad una per- sona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa. Ciò è in partico- lare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di au- torità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sentenza del Tribu- nale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.3 con ulteriore rif. cit.). V’è luogo di apprezzare l’intensità del rischio di persecuzione riflessa in fun- zione delle circostanze del caso specifico (cfr. sentenze del Tribunale E-5184/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 3.3, E-5725/2022 del 10 gen- naio 2023 consid. 7.2).

E. 7.6.3 Al contrario di quanto sostenuto nel gravame dall’insorgente, il Tribu- nale non ravvisa alcuna ragione perché i talebani possano prendersela con lui per le attività lavorative esercitate in passato dal genitore, essendo ri- marcato come – anche ne fosse ammessa la verosimiglianza (cfr. in pro- posito supra consid. 6.2.3) – l’impiego del padre nell’(…) presso (…), non significa già di per sé solo che il ricorrente sarebbe identificato e ricercato a titolo personale dai talebani per uno dei motivi rilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. a tal proposito tra le altre le sentenze del Tribunale E-4774/2022 del

E. 7.6.4 Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che non esista nel caso di specie, una congiunzione di fattori di rischio significativi che rendano alta- mente probabile che l’interessato sia oggettivamente fondato a temere di essere vittima di una persecuzione determinante in materia d’asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un prossimo futuro.

E. 8 In virtù di quanto sopra, non potendo l’insorgente prevalersi né di allega- zioni verosimili giusta l’art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.

E. 9 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). L’insorgente, nel suo ricorso, ha impugnato genericamente nelle conclu- sioni, ed a titolo subordinato, anche il punto 3 della decisione avversata concernente la pronuncia del suo allontanamento, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione specifica in merito. Ora, visto già quanto sopra os- servato (cfr. consid. 4), e non adempiendo il ricorrente le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontana- mento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’or- dinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 con- sid. 10.1), il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento ed a respingere pure in tal senso la conclusione subordinata pre- sentata dall’insorgente in merito.

E. 10 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non

D-4874/2022 Pagina 26 ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso è respinto.

E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudi- ziaria dell’insorgente, con decisione incidentale del 10 novembre 2022, nonché che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia avuto un cambia- mento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4874/2022 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4874/2022 Sentenza del 24 ottobre 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Chiara Piras, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 28 settembre 2022. Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2022. A.b Il (...) luglio 2022 si è tenuto con il richiedente l'asilo il verbale sul rilevamento dei suoi dati personali, allorché in data (...) settembre 2022 si è svolta con il medesimo l'audizione sui suoi motivi d'asilo. Nel corso dei suddetti colloqui, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo dichiarato di essere originario della provincia di B._______, nel distretto di C._______, avendo vissuto quasi tutta la vita nella (...) di D._______, suo ultimo indirizzo ufficiale nel Paese d'origine, nonché per circa (...) dalla (...) al (...) nella (...) di E._______. Dopo la fine della scuola obbligatoria nel (...), nella (...) del (...), avrebbe effettuato un corso d'addestramento per poter entrare nell'esercito nazionale afghano. In seguito, per qualche mese avrebbe (...) a E._______, attività per la quale (...). Dal (...) fino al (...), data in cui sarebbe caduta la (...) di B._______ nelle mani dei talebani, avrebbe lavorato quale soldato semplice, nella (...), per l'esercito nazionale afghano. Egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il (...), a causa dell'attività lavorativa sua e del padre, che (...) avrebbe fatto parte (...), lavorando presso la (...). A ragione di tale sua attività lavorativa, il padre sarebbe stato sequestrato dai talebani il (...) ed attualmente il richiedente non saprebbe dove si troverebbe. Quest'ultimo, al momento del sequestro del padre, si sarebbe trovato presso un amico, ed avrebbe appreso dell'incursione talebana al suo domicilio da una telefonata di un vicino, che lo avrebbe avvisato anche del fatto che i talebani avrebbero chiesto a lui dove si trovasse il richiedente. Ritenendo di essere in pericolo, il ricorrente sarebbe quindi espatriato dapprima verso l'F._______, poi sostando per (...) in G._______, sarebbe giunto in H._______ e poi in Svizzera. Dopo la sua partenza, avrebbe appreso che i talebani avrebbero perquisito la casa famigliare. Nel caso di un suo ritorno in Afghanistan, egli teme di essere arrestato ed ucciso dai talebani. Per supportare i suoi asserti, egli ha presentato in copia: la traduzione della sua taskara in inglese; il suo passaporto; il certificato scolastico datato (...); la pagella con le materie ed i punteggi conseguiti dal (...) al (...) anno scolastico; 18 fotografie che lo ritrarrebbero quale militare (cfr. mezzo di prova agli atti della SEM [di seguito: MdP] n. 5); fotografia che sarebbe stata apposta su di un (...) dove anche il richiedente sarebbe raffigurato (cfr. MdP n. 6); fotografia di una tessera della (...) (cfr. MdP n. 7); estratto dei movimenti del conto presso la (...) per il periodo (...) (cfr. MdP n. 8); sei stampe di fotografie di un interno d'abitazione (cfr. MdP n. 9); due attestati del riferito padre del ricorrente (cfr. MdP n. 10). A.c A seguito del progetto di decisione dell'autorità inferiore, notificato il 26 settembre 2022, il richiedente ha potuto presentare un parere allo stesso il 27 settembre 2022. B. Con decisione del 28 settembre 2022, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-23/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando inoltre il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, attribuendolo al I._______. Senza mettere in discussione le attività lavorative che il richiedente ha dichiarato di aver esercitato, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto inattendibili, in quanto non sufficientemente circostanziate e dettagliate, le allegazioni dell'interessato sia concernenti le persecuzioni nei suoi confronti da parte dei talebani, sia quelle relative ad una persecuzione riflessa di questi ultimi a causa della professione del padre, la quale attività lavorativa è pure stata messa in dubbio. Anche i mezzi di prova presentati, non proverebbero alcuna persecuzione da parte dei talebani nei suoi confronti. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha esaminato se, in seguito all'ascesa al potere dei talebani, il richiedente avesse attualmente un timore fondato di persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. Tuttavia, ha escluso che ciò fosse il caso, in quanto per l'interessato non sussisterebbero ulteriori elementi aggravanti il suo profilo di rischio che lo possano far passare da una situazione astratta di persecuzione ad una concreta e mirata nei suoi confronti. Pertanto, il suo timore soggettivo di subire in futuro dei pregiudizi pertinenti dal profilo dell'asilo, non sarebbe fondato dal profilo oggettivo, e non potrebbe quindi essergli riconosciuta la qualità di rifugiato. La SEM ha in seguito passato in rassegna le argomentazioni proposte nel parere al progetto di decisione da parte del rappresentante legale dell'interessato, ritenendo che le stesse non fossero atte a modificare le conclusioni sopra esposte. In particolare, l'autorità inferiore ha concluso come il ricorrente non abbia reso verosimile una persecuzione da parte dei talebani né tantomeno l'attività lavorativa del padre che lo esporrebbe ad una persecuzione riflessa. Pertanto, nel suo caso non sarebbero riconoscibili degli elementi aggravanti il suo profilo di rischio, dato che non avrebbe reso verosimili né il lavoro del padre, né il sequestro di quest'ultimo ad opera dei talebani, come neppure che i predetti fossero a conoscenza della sua attività di soldato semplice, una sua esposizione ed una sua notorietà presso i medesimi. Inoltre, prima del suo espatrio, non gli sarebbe mai capitato personalmente nulla di rilevante e non avrebbe espresso e subito persecuzioni in ragione della sua etnia e religione. Egli non presenterebbe quindi un profilo di rischio elevato che giustifichi un timore di persecuzione da parte dei talebani, che sia rilevante ai sensi dell'asilo. Da ultimo, visto che la sua domanda d'asilo è stata respinta, la SEM ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera dell'interessato. C. Contro il succitato provvedimento, con ricorso datato 27 ottobre 2022 (cfr. risultanze processuali), il richiedente si è aggravato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, a titolo principale, all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha invece postulato che i punti da 1 a 3 della decisione impugnata siano annullati e gli atti restituiti alla SEM, per il completamento dell'istruzione e l'adozione di una nuova decisione. Ha inoltre formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo gravame, in sunto, egli ha inizialmente contestato di non essere stato oggetto di persecuzioni da parte dei talebani, malgrado non abbia effettivamente avuto dei contatti diretti con i medesimi, e ciò sia poiché egli era un soldato nell'esercito nazionale afghano, sia in quanto il padre era (...). Difatti, egli avrebbe reso verosimile di essere ricercato dai talebani, i quali si sarebbero recati presso il suo domicilio familiare in più di un'occasione, avrebbero chiesto di lui e sequestrato il padre. Peraltro, la sola circostanza che degli accadimenti da lui asseriti gli sarebbero stati riportati da terzi, non renderebbe meno verosimile l'insieme dei fatti da lui asseriti e provati, come neppure il rischio di persecuzione da parte dei talebani al quale egli sarebbe esposto. Più in particolare, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità resistente nella decisione avversata, l'insorgente ha ritenuto di aver reso credibile l'episodio in cui i talebani sarebbero entrati nella sua abitazione a B._______, che oltre alle sue affermazioni dettagliate e circostanziate, sarebbe supportato dalle fotografie da lui presentate sia dinnanzi alla SEM sia con il ricorso. Anche la circostanza che i talebani, che oggi controllano l'Afghanistan, siano entrati in possesso del suo dossier personale, sarebbe stata resa verosimile dall'insorgente. In merito, egli ha sottolineato come, al contrario di quanto motivato dalla SEM, lui avrebbe citato durante l'audizione sui motivi d'asilo tutta la documentazione contenuta nel suo dossier così come presentata nel parere al progetto di decisione dell'autorità inferiore (cfr. p.to 2.4, pag. 9 del ricorso). Per quanto poi attiene al rischio di persecuzioni riflesse in ragione del lavoro svolto da suo padre, l'insorgente ha considerato di aver spiegato sufficientemente di cosa si occupasse quest'ultimo e ha contestato che la mancata conoscenza del dettaglio dell'attività lavorativa del padre possa escludere la sussistenza di un rischio di persecuzione riflessa nei suoi confronti. Inoltre, circa il sequestro del padre, egli avrebbe invero fornito molti dettagli sull'accaduto, risultando peraltro incomprensibile perché un fatto riferitogli da terzi sarebbe di per sé solo stereotipato, allorché lo avrebbe raccontato in maniera spontanea e non convenzionale (cfr. p.to 2.7, pag. 10 seg. del ricorso). Peraltro la SEM trascurerebbe la circostanza che le sole persone armate che potevano entrare a casa dei cittadini in quel particolare frangente, fossero dei talebani. Inoltre l'evenienza sarebbe stata pure confermata da un (...) del distretto di D._______ (cfr. p.to 2.8, pag. 11 del ricorso). Proseguendo, il ricorrente ha sostenuto come le sue affermazioni sarebbero supportate pure dai mezzi di prova presentati dinnanzi all'autorità inferiore ed in fase ricorsuale, a differenza di quanto considerato dalla SEM nella decisione avversata, che proverebbero l'elevato profilo di rischio che egli deterrebbe (cfr. p.to 2.9, pag. 11 segg. del ricorso). In ultimo, l'insorgente si è attardato sulla rilevanza dei motivi d'asilo da lui esposti, considerando che l'autorità resistente abbia accertato in modo inesatto ed incompleto il suo profilo di rischio (cfr. p.to 3, pag. 14 segg. del ricorso). Segnatamente, egli al pari della sentenza del Tribunale e del rapporto citati dalla SEM nella decisione avversata, correrebbe un rischio elevato in caso di ritorno in Afghanistan, sia in quanto ex membro dell'esercito nazionale afghano, sia poiché vi sarebbero evincibili per la sua persona ulteriori fattori che accrescerebbero il suo profilo di rischio. Invero, prima dell'espatrio del ricorrente, allorché i talebani si sarebbero recati a casa sua, avrebbero cercato anche l'insorgente; a seguito del suo espatrio, i talebani sarebbero penetrati forzando la porta in casa sua e perquisendola; i talebani disporrebbero del suo dossier personale che lo renderebbe identificabile e rintracciabile; nonché egli sarebbe figlio di (...), attualmente sequestrato dai talebani. Inoltre, nel quadro complessivo degli elementi di rischio, non andrebbe trascurata neppure la circostanza che il ricorrente è di etnia hazara e di religione sciita, ciò che lo renderebbe ancora maggiormente inviso ai talebani. Infine, egli ha allegato come la SEM non avrebbe fornito una motivazione specifica circa la pertinenza dei suoi motivi d'asilo, facendo derivare la mancanza di rilevanza direttamente dalla considerata verosimiglianza (cfr. p.to 3.4, pag. 15 seg. del ricorso). Con il ricorso, l'insorgente ha prodotto della nuova documentazione ed in copia: una fotografia che lo ritrarrebbe all'interno della sua abitazione a B._______; la medesima fotografia precedente dove viene evidenziato un mobile alle sue spalle e copia della fotografia già presentata con il MdP n. 9 dove è cerchiato un mobile; nonché una chiavetta USB originale contenente tre filmati. D. Tramite la decisione incidentale del 10 novembre 2022, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 25 novembre 2022. E. L'autorità inferiore ha presentato quanto richiesto dal Tribunale in data 16 novembre 2022, proponendo il respingimento del ricorso. Nella sua risposta, la SEM ha innanzitutto sottolineato come non si possa basare sulle probabilità addotte dal rappresentante legale dell'insorgente nel ricorso, quanto su fatti realmente accaduti e che il richiedente abbia reso verosimili, ciò che egli in specie non avrebbe adempiuto. Inoltre ha osservato che: "[...] non mette in dubbio alcuno il ruolo di soldato semplice del richiedente presso l'Esercito Nazionale Afghano e il lavoro del padre. Sul punto, non occorrono troppe parole per sottolineare la svista [...]" (cfr. risposta, pag. 2). Difatti, le argomentazioni presentate dall'autorità inferiore circa la valenza dei fatti comunicati da terze persone, non sarebbero riferibili alla predetta appartenenza, quanto piuttosto al presunto sequestro del padre ed alla supposta perquisizione dell'abitazione sita a B._______. A differenza poi di quanto sostenuto dal rappresentante legale nel ricorso, anche la documentazione fotografica prodotta a supporto della predetta perquisizione, non sarebbe chiaramente atta a provare una persecuzione da parte dei talebani. Quanto poi al dossier che sarebbe finito nelle mani di questi ultimi, l'autorità inferiore ha avanzato l'argomento che per poter ritenere verosimili le sue allegazioni, il ricorrente avrebbe forse dovuto riferire qualcosa in più rispetto alle dichiarazioni stereotipate presentate. Sarebbe inoltre più logico ritenere che egli non possa temere una persecuzione da parte dei talebani a causa della professione del padre, conoscendola curiosamente ben poco, piuttosto che il contrario. Diversamente poi da quanto affermato nel ricorso, malgrado le molte domande poste dalla SEM in merito al sequestro del padre, le risposte del ricorrente sarebbero state tutt'altro che dettagliate, puntuali e spontanee. A tal proposito l'autorità inferiore ha rammentato che l'onere della prova ricadrebbe sul ricorrente e non invece sulla SEM e che la circostanza che un fatto riferito da terze persone sarebbe stereotipato non sarebbe conclusione della predetta autorità, bensì deriverebbe dalla giurisprudenza del Tribunale. Nel seguito la SEM ha preso puntuale posizione sui diversi mezzi di prova dell'insorgente - anche quelli presentati con il ricorso - non ritenendoli tuttavia idonei a provare una persecuzione mirata nei suoi confronti per mano dei talebani. Ha altresì ribadito che i quattro elementi indicati dal ricorrente nel gravame come aggravanti il suo profilo di rischio, sarebbero da ritenere in parte astratti e non mirati verso la sua persona ed in parte invece già ritenuti inverosimili dall'autorità inferiore. Circa la contestazione del rappresentante legale che il ricorrente si sarebbe limitato ad asserire in modo generale di aver lasciato l'Afghanistan per motivi di sicurezza a seguito della presa di potere dei talebani vista la sua attività presso il servizio nazionale afghano, la SEM ha rinviato al racconto spontaneo dell'insorgente evincibile dall'audizione sui motivi d'asilo. Nonostante abbia poi ritenuta tardiva l'affermazione dell'insorgente nel gravame che egli sarebbe ancor più inviso ai talebani essendo di etnia hazara e di religione sciita, l'autorità inferiore si è espressa in merito ad un'eventuale persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, in particolare da parte dei talebani, negando tuttavia la sussistenza della stessa. Per il resto l'autorità inferiore ha riconfermato le sue considerazioni e conclusioni espresse nella decisione avversata. F. Il 6 dicembre 2022, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale, il suo memoriale di replica. Nello stesso, egli ha in particolare rimarcato che a differenza dell'obiezione generica mossa dalla SEM nella risposta, lui avrebbe fornito un racconto chiaro e dettagliato, supportato inoltre da numerosi mezzi di prova. Incomberebbe in merito all'autorità inferiore di valutare se la qualità di rifugiato del ricorrente sia data o meno con una "probabilità preponderante", e quindi mal si comprenderebbe ciò che egli non avrebbe messo in pratica al riguardo in sede d'audizione sui motivi d'asilo. Il ricorrente ha poi denotato come la SEM sul punto della verosimiglianza del lavoro del padre avrebbe mutato opinione nella sua risposta, rispetto a quanto invece ritenuto nella decisione avversata. Tale mutamento di valutazione su di un "elemento cruciale" per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente, implicherebbe già di per sé solo l'annullamento della decisione della SEM (cfr. replica, pag. 2). Nel prosieguo, egli ha ritenuto come logico il fatto che, alla luce degli elementi addotti dall'insorgente e dei mezzi di prova prodotti a supporto, l'effrazione in casa sua e la perquisizione siano state opere dei talebani. Peraltro il fatto che gli avvenimenti allegati gli siano stati riportati da terzi, non renderebbe meno verosimile l'insieme complessivo dei suoi asserti né il rischio di persecuzione da parte dei talebani. Inoltre, il ricorrente ha ribadito come le sue affermazioni in merito al possesso del suo dossier da parte dei talebani siano state precise e puntuali e per nulla stereotipate. Circa poi la verosimiglianza del rischio di persecuzione riflessa per il lavoro svolto dal padre, il ricorrente ha dapprima osservato che l'esatto contenuto della stessa attività lavorativa avrebbe perso di centralità, vista la modifica della sua valutazione da parte della SEM, che avrebbe ritenuto nella sua risposta verosimili le allegazioni dell'insorgente in merito al lavoro svolto dal padre. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore, il ricorrente ha ribadito come i suoi asserti in ordine al sequestro del padre, sarebbero tutt'altro che stereotipati. In seguito, l'insorgente ha preso puntuale posizione sui mezzi di prova presentati, ribadendo per l'essenziale quanto già rimarcato nel ricorso in proposito. Con riferimento poi alla rilevanza dei motivi d'asilo, egli ha evidenziato nuovamente che la SEM non avrebbe fornito una specifica motivazione riguardo all'asserita assenza di pertinenza dei motivi d'asilo come pure per quanto concerne gli elementi caratterizzanti il suo profilo di rischio, facendo derivare automaticamente gli stessi dalla pretesa inverosimiglianza (cfr. replica, p.to 7.1 seg., pag. 6 seg.). Inoltre, anche al fine di accertare i fatti in modo esatto e completo, l'autorità inferiore avrebbe avuto la possibilità di porre al ricorrente nel corso dell'audizione sui motivi il quesito atto a conoscere come facesse a sapere che il padre si troverebbe tutt'ora nelle mani dei talebani, malgrado egli abbia dichiarato di non averne più notizia dalla cattura. Altresì ha rimarcato di non condividere la conclusione della SEM circa il fatto che egli avrebbe esposto in modo generale di essere dovuto fuggire dal suo Paese d'origine per motivi di sicurezza a seguito dell'ascesa al potere dei talebani in Afghanistan, in quanto avrebbe esposto dei motivi d'asilo ben precisi nel corso della sua audizione. Da ultimo, per quanto attiene alle circostanze che egli sia di etnia hazara e di confessione sciita, ha innanzitutto osservato come tali elementi sarebbero già stati indicati chiaramente nel verbale del rilevamento dei suoi dati personali. Inoltre, anche tenuto conto delle considerazioni esposte dalla SEM nella risposta al ricorso, si potrebbe affermare che tali circostanze contribuiscano a renderlo ancora più inviso ai talebani, ed assieme a tutti gli altri fattori concorrenti, a determinarne il complessivo profilo di rischio. G. Nella sua duplica del 16 dicembre 2022, l'autorità inferiore ha essenzialmente ribadito quanto già addotto nella sua risposta al ricorso. Tuttavia, riguardo ad alcune contestazioni dell'insorgente ha preso dettagliata posizione. Segnatamente, in merito all'asserito suo cambio di rotta circa la verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente in rapporto al lavoro svolto dal padre (duplica, pag. 2 segg.), le quali sarebbero per di più tendenziose (cfr. duplica, pag. 4), l'autorità inferiore ha ribadito di non mettere in dubbio il ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno dell'esercito nazionale afghano, bensì che lo stesso non abbia reso verosimile di essere entrato nel mirino dei talebani proprio a causa della predetta appartenenza né a motivo della professione paterna. Inoltre, il fatto che il lavoro svolto dal padre "fosse chiaramente coperto dal più stringente segreto professionale", non sarebbe emerso durante l'audizione sui motivi, bensì sarebbe un'ipotesi del rappresentante legale sostenuta successivamente (cfr. duplica, pag. 4). Quanto poi alle censure mosse dal ricorrente circa le argomentazioni della SEM sulla rilevanza dei motivi d'asilo da lui espresse, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto di non dover spiegare il concetto di astrattezza che sarebbe ben chiaro invero al ricorrente, malgrado quanto da lui sottolineato nella replica. Per di più, sarebbe palese che se le dichiarazioni del richiedente non sono state rese verosimili, non occorrerebbe valutarne la rilevanza. Ancora una volta, la SEM ha poi rimarcato che seppure abbia ritenuto verosimile il ruolo del ricorrente quale soldato semplice presso l'esercito nazionale afghano, lo stesso non avrebbe però reso verosimile che a causa di tale ruolo egli abbia subito persecuzione da parte dei talebani, così come una persecuzione riflessa a causa dell'attività paterna, di cui nulla conoscerebbe. Per di più, non avrebbe reso verosimile neppure la perquisizione presso la sua abitazione e quindi la sua rintracciabilità da parte dei talebani per il tramite del presunto dossier contenente i suoi dati. Pertanto, in conclusione, essendo i predetti elementi gli unici rilevati come aggravanti dal rappresentate legale per poter passare da una persecuzione astratta ad una concreta e mirata nei confronti dell'interessato, non soltanto gli stessi sarebbero inverosimili, bensì pure irrilevanti, con la conseguenza che non si individuerebbe alcun timore fondato di persecuzione per il futuro per il ricorrente. Per di più, non si comprenderebbe lo stato di pericolo in cui quest'ultimo dice di versare, in quanto è egli stesso ad aver asserito di non aver avuto alcun contatto diretto e personale con i talebani. Da ultimo la SEM ha sottolineato come le dichiarazioni contenute nella sua risposta al ricorso riguardo alla tardività degli asserti in rapporto all'etnia hazara ed alla confessione sciita del ricorrente, siano ben diverse da quanto riportato dal rappresentante legale dell'insorgente nella sua replica. Difatti, ciò che sarebbe stato ritenuto tardivo dalla SEM non è il fatto che l'insorgente abbia dichiarato di essere di etnia hazara e di religione sciita, bensì piuttosto l'aver asserito solo in sede ricorsuale di essere inviso ai talebani per tale motivo. L'autorità inferiore non potrebbe invero vagliare la rilevanza di motivi che se affermati in sede d'audizione, ciò che non sarebbe avvenuto in specie. H. Per mezzo dello scritto datato 10 gennaio 2023, l'insorgente ha presentato la sua triplica. In particolare, nella medesima, egli ha riaffermato come la circostanza del mutamento di valutazione da parte della SEM riguardo alla verosimiglianza dell'attività lavorativa del padre, non sarebbe un'opinione di parte, bensì si tratterebbe di una realtà documentata. Tuttavia, sul punto in questione, il rappresentante legale anche alla lettura della duplica, non sarebbe stato in grado di comprendere quale delle due tesi l'autorità inferiore intenda sostenere, ovvero se quella della verosimiglianza dell'allegata attività lavorativa del padre oppure se quella della sua inverosimiglianza. Ha quindi ribadito che tale fatto implicherebbe di per sé solo la necessità che la decisione avversata venga annullata. Circa poi la pretesa tardività del rilievo del ricorrente che il lavoro (...) svolto dal padre era coperto dal più stringente segreto professionale, sarebbe a lui difficilmente addebitabile il fatto di aver legittimamente dato per scontato, e quindi omesso di specificarlo durante l'audizione, che il lavoro del padre era coperto da uno stretto segreto professionale (cfr. triplica, p.to 6, pag. 3). Altresì, il fatto che oltre al racconto dell'amico, a far comprendere che fossero stati i talebani ad aver sequestrato il padre vi sarebbe stato che in tali circostanze le sole persone armate che potevano entrare nella casa dei cittadini fossero i talebani, sarebbe allegazione riferita dal ricorrente stesso nell'audizione sui motivi e non già, come asserito invece a torto dalla SEM, una conclusione del rappresentante legale (cfr. triplica, p.to 7, pag. 3). Con riferimento poi all'appartenenza etnica hazara ed alla fede sciita dell'insorgente, egli ha ritenuto come la SEM, essendo stata messa a conoscenza di tali elementi caratterizzanti il suo profilo di rischio, dovesse in ogni caso tenerne conto ai fini della decisione sulla sua domanda d'asilo, in quanto è tenuta a procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. triplica, p.to 10, pag. 4). Per il resto, l'insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle precedenti memorie, rimandando alle medesime per le motivazioni e le conclusioni. I. Il 30 gennaio 2023, la SEM ha fatto uso della possibilità di presentare delle osservazioni di quadruplica. Ribadendo per l'essenziale quanto già osservato e denotato nelle sue antecedenti prese di posizione, l'autorità inferiore ha aggiunto quanto segue. Circa l'attività lavorativa del padre, la SEM ha rilevato come non possa essere ritenuta certa basandosi sulla documentazione prodotta in copia dal ricorrente. Tuttavia, anche se si ritenesse verosimile la medesima, essa risulterebbe del tutto ininfluente ai fini del giudizio, essendo come egli non avrebbe reso verosimile di essere entrato nel mirino dei talebani a motivo della professione paterna (cfr. quadruplica, pag. 2). J. Alla precitata, sono seguite ancora le osservazioni del ricorrente del 14 febbraio 2023 rispettivamente dell'autorità inferiore del 2 marzo 2023. Nelle stesse le parti hanno per lo più ribadito e concluso quanto già affermato nei precedenti scritti. Le ultime osservazioni della SEM precitate, sono state inviate per conoscenza al ricorrente dal Tribunale con ordinanza del 10 marzo 2023, dove la scrivente autorità ha pure chiuso lo scambio di scritti, riservandosi tuttavia la possibilità di effettuare ulteriori misure d'istruzione. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo che il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 28 settembre 2022, oggetto del litigio in questa sede risultano essere esclusivamente le questioni riguardanti d'un canto il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, e d'altro canto la pronuncia dell'allontanamento del ricorrente (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). 4. 4.1 Il ricorrente ha proposto, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione. In realtà, a tenore delle sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente si è d'un canto lamentato di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore - e quindi implicitamente di non aver ottemperato al suo obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) - e d'altro canto invece di non aver adempiuto al suo obbligo di motivare la decisione avversata in modo sufficiente (cfr. in proposito DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). Tali censure formali sono da esaminare d'ingresso, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.2 Innanzitutto, il ricorrente a ragione sottolinea l'erroneità nel passaggio della decisione della SEM, allorché ritiene che egli non abbia citato già nell'audizione la documentazione che invece avrebbe presentato in sede di parere (cfr. pag. 9 della decisione impugnata; p.to 2.4, pag. 9 del ricorso), in quanto si evince dal verbale d'audizione proprio il contrario (cfr. n. 18/15, D115, pag. 13). Tuttavia, tale circostanza, non appare potersi ritenere determinante ai fini della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo dell'insorgente, perché il Tribunale ritenga che si debba, per questa sola ragione, annullare il provvedimento della SEM. 4.3 Non si può invece seguire il ricorrente, laddove ritiene che l'autorità inferiore, se avesse voluto ottenere ulteriori dettagli circa il sequestro del padre, avrebbe avuto l'occasione di richiederglieli durante l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. p.to 2.7, pag. 10 del ricorso). Come difatti rimarcato a ragione dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso e nei suoi memoriali successivi, sul punto in questione il ricorrente ha avuto ampio modo di esprimersi nel corso dell'audizione sui motivi, dove l'autorità inferiore gli ha posto dei quesiti sufficienti per accertare quanto da lui allegato concernente il sequestro del padre (cfr. n. 18/15, D78 segg., pag. 9 seg.; D107 segg., pag. 12). L'autorità resistente ha quindi adempiuto al suo obbligo inquisitorio in merito. Se poi il ricorrente avesse voluto aggiungere maggiori dettagli riguardo a tale episodio, egli avrebbe avuto piena possibilità di farlo anche in sede ricorsuale. 4.4 Proseguendo nell'analisi, come segnalato anche dal ricorrente sia nella sua replica del 6 dicembre 2022 (cfr. p.to 2, pag. 2) sia nelle sue memorie successive (cfr. triplica, p.to 6, pag. 3; osservazioni del 14 febbraio 2023, p.to 3, pag. 2 seg.), anche agli occhi del Tribunale l'autorità inferiore ha modificato più volte il suo giudizio circa la verosimiglianza dell'attività lavorativa del padre del ricorrente. Difatti, a differenza di quanto motivato dalla SEM nella sua duplica e nei successivi scritti in proposito, si evince limpidamente dalla lettura della decisione avversata che l'autorità inferiore ha ritenuto dapprima non credibile il lavoro del padre asserito dall'insorgente (cfr. pag. 6 della decisione impugnata: "[...] e, altresì, si conclude per l'inattendibilità delle allegazioni a sostegno di una persecuzione riflessa, a causa del lavoro di suo padre, il quale lavoro è anche messo in dubbio"; pag. 10 del provvedimento avversato: "[...] Ad ogni buon conto, sul punto, le sono state rivolte molteplici domande volte a comprendere l'attività di suo padre. Lei è stato ripetitivo nel ripetere più volte il ruolo ricoperto quale (...) ma non è stato in grado di fornire qualche dettaglio per poter rendere verosimile l'attività di suo padre"; pag. 11 della decisione impugnata: "In conclusione lei non ha reso verosimile una sua persecuzione da parte dei talebani né tantomeno l'attività di suo padre che la esporrebbe a una persecuzione riflessa. Di conseguenza le aggravanti nel suo caso non sono presenti poiché lei non ha reso verosimile né il lavoro di suo padre né il suo sequestro [...]"). Sorprendentemente invece nella sua risposta al ricorso - e non quindi già in precedenza, con la conseguenza che si può dunque dar atto al ricorrente che egli non potesse sollevare la censura già con il ricorso come da egli stesso asserito a ragione nella triplica - l'autorità inferiore ha modificato tali sue conclusioni, affermando in proposito che: "[...] la scrivente SEM non mette in dubbio alcuno il ruolo di soldato semplice del richiedente presso l'Esercito Nazionale Afghano e il lavoro del padre. Sul punto, non occorrono troppe parole per sottolineare la svista. [...]" (cfr. risposta della SEM del 16 novembre 2022, pag. 2). Ciò ritenendo quindi di aver commesso un errore nella decisione avversata, e concludendo per la credibilità dell'attività lavorativa del padre del ricorrente. Nel successivo scritto, l'autorità inferiore non ha invece preso nitidamente posizione in merito, eludendo per lo più l'incoerenza dei suoi asserti ed ascrivendoli ad intenti defatigatori del rappresentante legale dell'insorgente, osservando in particolare che: "[...] emerge chiaramente come la scrivente SEM non metta in dubbio alcuno il ruolo di soldato semplice presso l'Esercito Nazionale Afghano del richiedente ma, sottolinea, ancora una volta, che lo stesso non abbia reso verosimile di essere nel mirino dei talebani proprio a causa della predetta appartenenza così come, non ha in alcun modo reso verosimile, di essere nel mirino degli stessi a motivo della professione paterna [...]" (cfr. duplica del 16 dicembre 2022, pag. 2; cfr. anche pag. 3 seg. dove viene espressa una conclusione analoga alla precedente). Da ultimo, nella sua quadruplica, l'autorità resistente ha affermato che: "[...] la SEM ribadisce che l'attività (...) del padre non può essere data per certa sulla base della documentazione prodotta in copia, e che anche assumendo per verosimile questa attività, essa risulta del tutto ininfluente per le conclusioni a cui è giunta la SEM nel presente caso [...]" (cfr. quadruplica del 30 gennaio 2023, pag. 2), tesi poi riproposta anche nelle sue osservazioni del 2 marzo 2023: "[...] si ribadisce che la scrivente SEM non ha operato alcun cambiamento di rotta ma, come già chiarito nello scritto che precede, ritiene che l'attività (...) del padre del richiedente possa essere messa in dubbio data la documentazione prodotta in copia e, di conseguenza, non possa ritenersi certa. Ciò posto, pare a chi scrive ultronea la verosimiglianza dell'attività paterna essendo del tutto ininfluente per le conclusioni a cui è giunta la SEM nel caso che ci occupa" (cfr. osservazioni del 2 marzo 2023, pag. 3). Dalla lettura di queste ultime prese di posizione, si deduce come l'autorità inferiore sia rivenuta su quanto concluso in prima battuta in merito nella decisione avversata, contraddicendo però quanto affermato invece nella sua risposta al ricorso in proposito, con tuttavia una sfumatura differente, nel senso che ha posto in dubbio l'attività lavorativa del padre del ricorrente sulla base della documentazione prodotta, ed anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse essere ritenuta verosimile, ha espresso l'opinione che risulti essere comunque ininfluente ai fini del giudizio. Ora, il Tribunale, pur dissentendo recisamente da tali asserti incoerenti dell'autorità inferiore su un punto ben specifico delle allegazioni dell'insorgente, cionondimeno non può dar seguito alla conclusione esposta da quest'ultimo nella sua replica (cfr. p.to 2, pag. 2) e negli scritti successivi, che tale mutamento d'opinione della SEM implicherebbe quale conseguenza che la decisione impugnata venga annullata. Difatti, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 6.2.3), il Tribunale considera che la questione circa la verosimiglianza dell'attività lavorativa del padre dell'insorgente possa restare aperta. Peraltro, sul punto sia il ricorrente sia l'autorità inferiore si sono potuti esprimere ampiamente nelle loro memorie, e la valutazione sulla verosimiglianza o meno di tale attività lavorativa, riguarda l'apprezzamento, e quindi una questione di diritto che il Tribunale può quindi esaminare liberamente, disponendo per il resto di tutti gli elementi fattuali sufficienti per dirimere in merito. 4.5 Diversamente, non può essere rimproverato all'autorità inferiore di non aver tenuto conto nell'esame della fattispecie di alcune allegazioni dell'insorgente, e meglio del fatto che del sequestro del padre gli avrebbe riferito anche un (...) del distretto di D._______; o ancora che nel caso dell'irruzione a casa sua le sole persone armate che potessero entrare nelle abitazioni dei cittadini fossero i talebani; o da ultimo che dalla copia delle fotografie presentate, vi fosse visibile una serratura di una porta rotta. Invero la SEM nel provvedimento avversato, ha esposto ampiamente per quali motivi non ritenesse né il sequestro del padre del ricorrente, né la perquisizione ad opera dei talebani (cfr. p.to II/1, pag. 4 seg.), verosimili; nonché le ragioni per le quali non abbia considerato dimostrative degli asserti dell'insorgente le fotografie raffiguranti l'abitazione a B._______ da lui prodotte (cfr. p.to II/2, pag. 6). Il memoriale ricorsuale presentato dall'insorgente, è inoltre esplicativo del fatto che egli abbia potuto comprendere la decisione ed impugnarla con piena cognizione di causa su tutte le questioni rilevanti sopra evinte. Una violazione (implicita) del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, non è quindi in alcun modo ravvisabile per tali elementi. 4.6 Anche per quanto concerne la sollevata mancata motivazione da parte della SEM in merito all'assenza di pertinenza dei motivi d'asilo, il Tribunale non può seguire la censura del ricorrente. Invero, l'autorità inferiore ha esposto in modo chiaro, dettagliato e completo, le ragioni per le quali non potesse ritenere data la rilevanza dei motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente e ciò sia prima dell'espatrio sia in caso di ritorno del medesimo in Afghanistan (cfr. p.to II/3, pag. 7 segg. della decisione avversata). Difatti, come a ragione segnalato anche dall'autorità inferiore nella sua duplica (cfr. pag. 5), essendo che essa ha ritenuto le allegazioni essenziali dell'insorgente inverosimili (cfr. p.to II/1 e II/2, pag. 3 segg.; p.to II/3, pag. 8 segg. del provvedimento impugnato), la rilevanza non doveva in alcun modo essere vagliata per i medesimi asserti. Tuttavia, in linea con la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. anche infra consid. 7), l'autorità inferiore ha rettamente valutato se la situazione del ricorrente lo ponga attualmente o meno nel mirino dei talebani al potere (cfr. p.to II/3, pag. 7 segg.; pag. 11 della decisione avversata). Viste le predette circostanze, non si ravvede quindi alcuna violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore. 4.7 Infine, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, appare che la SEM già nella decisione avversata abbia tenuto conto dell'etnia e della religione dell'insorgente (cfr. pag. 11 della decisione impugnata). Una mancanza di presa in conto di tali elementi, o di motivazione sul punto, da parte dell'autorità inferiore, non può quindi in alcun modo essere constatata. Inoltre, anche in merito sia il ricorrente sia l'autorità inferiore, hanno potuto esprimersi compiutamente nei loro scritti rispettivi in fase ricorsuale. Il fatto che l'insorgente dia un'interpretazione differente di tali elementi fattuali rispetto a quella adottata dall'autorità inferiore, non risulta in alcun modo violante l'obbligo inquisitorio posto in capo alla SEM, come neppure lesiva dell'implicito diritto di essere sentito dell'insorgente. 4.8 Da tutto quanto sopra considerato, ne discende quindi che l'autorità inferiore abbia accertato in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti ed abbia quindi pure soddisfatto al suo obbligo istruttorio ed a quello di motivare sufficientemente la decisione impugnata. Di conseguenza, neppure il diritto di essere sentito dell'insorgente risulta essere stato leso. Alla luce di quanto precede, non si ravvede dunque quali ulteriori atti istruttori la SEM avrebbe dovuto adempiere. La conclusione subordinata esposta dall'insorgente nel suo gravame, deve di conseguenza essere respinta. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). 6. 6.1 Dapprima, concernente l'attività asserita dall'insorgente in seno all'esercito nazionale afghano, il Tribunale denota come non sia spiegabile il motivo per il quale il ricorrente, chiestogli se avesse svolto un'attività lavorativa nel suo Paese d'origine, abbia unicamente in un primo tempo soltanto riportato della sua attività di (...), negando di aver svolto ulteriore attività lavorativa dopo gli studi ed affermando che fosse mantenuto dal padre (...) (cfr. n. 18/15, D33 segg., pag. 5), non raccontando in alcun modo di una sua attività nell'esercito afghano. Allorché invece poco dopo ha asserito di aver svolto un periodo di addestramento a E._______ per poter entrare nell'esercito nazionale, ciò che avrebbe fatto dal (...) fino al (...) (cfr. n. 18/15, D55 segg., pag. 6 seg.). Malgrado tali incoerenze, che minano in parte la credibilità degli asserti dell'insorgente, in una valutazione complessiva delle allegazioni dell'insorgente in merito (cfr. n. 10/9, p.to 4.03, pag. 4; n. 18/15, D55 segg., pag. 6 segg.) e delle copie dei mezzi di prova presentati a supporto (cfr. MdP n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8), anche il Tribunale considera le dichiarazioni del ricorrente inerenti alla sua attività lavorativa esercitata in seno all'esercito nazionale afghano quale semplice soldato di (...), in preponderanza verosimili. Pertanto, si ritiene che le ulteriori argomentazioni ricorsuali circa l'estratto del conto del ricorrente presso la (...), perdano di qualsiasi rilevanza, e non devono quindi essere esaminate. 6.2 Ciò posto, pure il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, considera alcune delle dichiarazioni rese dall'insorgente come inverosimili, in quanto non sufficientemente concrete e motivate. 6.2.1 In primo luogo, gli asserti da lui resi in merito alle ricerche della sua persona da parte dei talebani in due occasioni, ovvero al momento del sequestro del padre e della supposta perquisizione da parte dei medesimi nel (...) del (...), non risultano essere credibili. Invero, il ricorrente, a parte aver servito per un periodo nel servizio nazionale afghano, quale soldato semplice, lavorando (...) (cfr. n. 18/15, D65 segg., pag. 7 seg.), non è mai entrato in contatto diretto con i talebani (cfr. n. 18/15, D74, pag. 8; D77, pag. 9). La circostanza generica riportatagli da un vicino di casa che i talebani avrebbero chiesto dove egli si trovasse (cfr. n. 18/15, D78, pag. 9), senza che invece presso i suoi famigliari venissero formulate delle richieste in tal senso né ricercato attivamente in merito, e ciò malgrado essi fossero rimasti fino alla (...) del (...) a B._______, ed in seguito ad J._______ (cfr. n. 18/15, D19 segg., pag. 3 seg.), risulta essere poco plausibile, e non è supportata da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Altresì, quanto narrato dall'insorgente relativo alla perquisizione che sarebbe avvenuta al suo domicilio nel (...) del (...) - quindi allorché egli era già espatriato - dove sarebbero anche stati portati via degli oggetti personali, risulta essere del tutto generico e stereotipato, non fondato su alcun elemento concreto che ne avvalori la veridicità (cfr. n. 18/15, D100 segg., pag. 11 seg.). Peraltro la stessa, come la ricerca nei suoi confronti succitata, gli sono state riportate da terze persone e quindi sono delle circostanze già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). Neppure quanto affermato con il gravame è in grado di modificare la predetta conclusione. Invero, il fatto che i talebani vestirebbero e curerebbero le proprie acconciature e barbe in modo che li farebbe risultare riconoscibili, e quindi che le persone che avrebbero assistito all'irruzione dei talebani presso l'abitazione dell'insorgente non sarebbero potuti certamente cadere in confusione (cfr. ricorso, p.to 2.3, pag. 8), è un'affermazione che è stata sollevata dall'insorgente soltanto in fase di parere al progetto di decisione della SEM e non già riportata nell'ambito dell'audizione sui motivi, ciò che la rende ancora meno credibile. Anche il fatto che si sarebbero presentati con dei veicoli che li avrebbero resi riconoscibili, è una dichiarazione apportata dal ricorrente soltanto in fase ricorsuale (cfr. ricorso, p.to 2.3, pag. 8), che non apporta alcuna maggiore veridicità all'evento allegato. Per quanto concerne poi le fotografie da lui presentate a supporto di tale incursione presso il suo domicilio a B._______ (cfr. MdP n. 9) - anche in fase ricorsuale - come denotato a giusta ragione anche dalla SEM, le stesse sono state prodotte soltanto in copia, quindi non è possibile vagliarne l'autenticità, né è possibile escludere delle manipolazioni delle stesse. Inoltre, anche volendo ritenere che le immagini presentate diano atto di un'effrazione di un'abitazione, al contrario di quanto argomentato dall'insorgente nel suo gravame, le stesse non provano in alcun modo che tali interni siano quelli appartenenti al ricorrente, né v'è nessun elemento concreto e sostanziato atto a significare che il disordine e lo scassinamento della porta sia avvenuto effettivamente da parte dei talebani. Peraltro, anche si volesse credere all'effrazione compiuta dai talebani presso il suo domicilio, che come visto non è stata comunque resa verosimile, l'insorgente non ha apportato nessun indizio che sostenga la circostanza che i talebani cercassero proprio lui, e non fossero invece penetrati come in molte case è stato fatto da parte dei medesimi dopo la loro ascesa al potere. Invero, il ricorrente ha riportato unicamente che dopo tale perquisizione, i talebani avrebbero picchiato il (...) e gli avrebbero riferito che egli non aveva più diritto di percepire l'affitto sull'appartamento locato, e che da quel giorno i talebani riceverebbero quindi l'affitto (cfr. n. 18/15, D123, pag. 14). Questi ultimi, non avrebbero dunque speso alcuna parola d'interessamento nei confronti dell'insorgente, bensì soltanto relativo al bene locato. Ciò che ancora maggiormente conduce alla conclusione dell'inverosimiglianza delle ricerche dei talebani nei confronti del ricorrente. 6.2.2 Non vi sono poi negli asserti dell'insorgente degli elementi che farebbero pensare che egli possa essere stato identificato da parte dei talebani quale bersaglio di particolare interesse per loro. Difatti, anche ammettendo che questi ultimi siano venuti a conoscenza di dati e di documentazione personali del ricorrente come da egli asserito (cfr. n. 18/15, D115 segg., pag. 13), circostanza che anche tenuto conto degli asserti proposti in fase ricorsuale lui non ha comunque reso verosimile con elementi concreti e fondati, è poco probabile che i talebani ricerchino attivamente una persona che ha effettuato per meno di (...) il soldato semplice all'interno dell'esercito nazionale afghano, quindi senza alcuna funzione particolare, senza una formazione professionale militare, nonché senza che abbia combattuto contro di loro, come è il caso del ricorrente. La presentazione poi di una fotografia, in copia, che sarebbe stata pubblicata su di (...) distribuito a (...), e che raffigurerebbe l'insorgente, tra altri, assieme al (...) (cfr. MdP n. 6; n. 18/15, D112 segg., pag. 12 seg.), non prova in alcun modo né che di tale (...) siano effettivamente venuti a conoscenza i talebani, né men che meno che possano avervi riconosciuto o riconoscere l'insorgente in futuro, e ciò quale persona di particolare interesse per loro. Ciò anche alla luce sia dell'inverosimiglianza delle ricerche nei suoi confronti da parte dei talebani, sia del fatto che fino ad oggi egli non ha asserito che presso i parenti che ancora si troverebbero in Afghanistan - in particolare la madre e la sorella che vivrebbero ad J._______ (cfr. n. 18/15, D19 seg., pag. 3 seg.; D43, pag. 5) - i talebani si sarebbero palesati in qualche modo ricercandolo. Anche i filmati da lui prodotti con il ricorso, di carattere generale e che non riguardano personalmente l'insorgente (cfr. ricorso, p.to 2.9.6, pag. 13 seg.), non sono in grado di mutare le conclusioni sopra riportate. 6.2.3 Da ultimo, il Tribunale ritiene di poter lasciare aperte le questioni circa la verosimiglianza dell'attività lavorativa del padre, come pure del sequestro di quest'ultimo ad opera dei talebani che sarebbe avvenuto il (...) (cfr. n. 18/15, D64, pag. 7; D78 segg., pag. 9 segg.). Invero, anche fossero ritenute delle allegazioni credibili rese dall'insorgente, egli anche quanto già visto sopra in merito (cfr. supra consid. 6.2.1 e seg.), non ha provato in alcun modo né reso verosimile, che i talebani si siano interessati a lui concretamente sia prima sia successivamente al suo espatrio. Come si vedrà poi in seguito, tali asserti risultano inoltre irrilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. infra consid. 7.6). 6.2.4 Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva, non ha reso verosimili le sue dichiarazioni circa i motivi d'asilo che lo avrebbero condotto all'espatrio, ovvero le conseguenze alla sua incolumità che egli avrebbe potuto subire o subirebbe in futuro dai talebani, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, a causa sia della sua attività quale militare per l'esercito nazionale afghano sia delle attività lavorative svolte dal padre. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, vi è ancora da esaminare se l'insorgente, in ragione del suo profilo, possa prevalersi di un timore fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan. 7.2 Nel suo ricorso e nelle sue memorie ricorsuali successive, l'insorgente si è prevalso per potersi considerare una persona con un particolare profilo a rischio nei confronti dei talebani, sia della sua attività quale militare nell'esercito nazionale afghano, sia del fatto che egli è il figlio di un (...) afghano, membro (...), che è stato sequestrato dai talebani; nonché che i talebani lo avrebbero ricercato sia al momento del sequestro del padre sia dopo il suo espatrio; che questi ultimi disporrebbero del suo dossier contenente tutti i suoi dati, e da ultimo che egli sarebbe di etnia hazara e di religione sciita. 7.3 Come riportato a ragione anche dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/3, pag. 7), il Tribunale ha ammesso l'esistenza di categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1 con rif. cit., E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d'intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d'attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di violenza cieca nel paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell'agosto del 2021, tuttavia il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane ancora all'ora attuale imprevedibile e vi è pertanto luogo di ammettere che i profili che prendevano di mira prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accresciuti di questo attore. Numerose aggressioni contro delle persone appartenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3 con riferimenti citati, E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). Per quanto concerne più in particolare le persone appartenenti al vecchio regime, vi è luogo di rilevare che diversi fattori - ovvero le informazioni contradditorie e non numerose relative alle politiche applicate dai talebani, le differenze a livello regionale così come le divergenze d'applicazione da parte dei membri talebani degli ordini che emanano dalla direzione centrale di questo gruppo - rendono difficile la valutazione del rischio per le persone che corrispondono a questo profilo. Tuttavia, tenuto conto delle persecuzioni passate e delle segnalazioni indicanti che le medesime risultano sempre essere degli obiettivi, le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d'investigazione, così come i membri del potere giudiziario, presentano generalmente un rischio accresciuto di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto d'aver attirato l'attenzione dei talebani in modo specifico su di loro. Trattandosi delle altre persone che adempiono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della valutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragionevole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecuzione, di altre circostanze che hanno un'incidenza sul rischio, quali la regione d'origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l'implicazione effettiva in conflitti locali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). 7.4 Come già sopra riportato, l'interessato non ha mai avuto alcun contatto diretto con i talebani (cfr. supra consid. 6.2.1). Inoltre, viste le sue allegazioni già ritenute inverosimili circa l'identificazione e l'interessamento dei talebani nei suoi confronti, non si può ritenere che egli rientrasse personalmente nel mirino del predetto gruppo, già prima il suo espatrio e/o vi rientri dopo lo stesso. Peraltro, a proposito delle circostanze che sarebbero successe prima del suo espatrio - il sequestro del padre, come pure la ricerca nei suoi confronti - oltreché la perquisizione avvenuta a seguito della partenza dal Paese d'origine, ancora una volta si sottolinea che tali asserti dell'insorgente si fondano esclusivamente su fatti appresi da terzi, che non sono sufficienti per fondare un timore oggettivo di persecuzioni future in caso di ritorno (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022 pag. 7, D-2658/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.2 con giurisprudenza ivi citata). Inoltre l'insorgente era un semplice soldato tra i tanti, che non ha peraltro mai combattuto contro i talebani, ma ha sempre lavorato (...), con la mansione di (...) (cfr. n. 18/15, D60 seg., pag. 7; D66 segg., pag. 8 seg.). Egli non ha mai asserito di aver esercitato una funzione strategica in seno all'esercito né occupato un grado implicante una responsabilità particolare. Alla luce di tali circostanze, non v'è quindi alcuna ragione di pensare che egli possa essere stato identificato quale bersaglio (prioritario o meno) da parte dei talebani, vista la sua precedente attività lavorativa militare. 7.5 Tenuto conto del profilo dell'insorgente sopra considerato, vi è luogo di ritenere che né la sua provenienza dal distretto di C._______ (cfr. n. 18/15, D23, pag. 4), né la sua etnia hazara o ancora il suo credo sciita, costituiscono degli indizi concreti supplementari che permettano di considerare che sarebbe particolarmente esposto a persecuzioni da parte dei talebani, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan. A questo proposito, il Tribunale rammenta che la sola appartenenza all'etnia hazara, non costituisce un motivo rilevante suscettibile di fondare un timore di futura persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e che le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per ammettere una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.4.4). L'apprezzamento in tal senso va mantenuto anche a seguito dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021, in quanto nessuna informazione permette di concludere che gli hazara, quale gruppo etnico, sia minacciato in maniera generale di persecuzioni pertinenti in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-5415/2020 succitata consid. 5.4.4 con ulteriori rif. cit.). Il ricorrente, come rettamente segnalato anche dall'autorità inferiore sia nella decisione impugnata sia in fase ricorsuale, non ha fatto valere alcuna persecuzione personale da parte dei talebani o di terze persone nei suoi confronti a causa della sua etnia hazara e della sua religione sciita. È soltanto nel ricorso che egli ha allegato, genericamente, che il fatto di essere di etnia hazara e di fede sciita, lo porrebbe ancor più nel mirino dei talebani (cfr. ricorso, p.to 3.5, pag. 16). Non si ravvede quindi alcun motivo, anche tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale in tal senso, come egli possa essere esposto a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo nel caso di un suo ritorno in patria, anche in ragione di tali elementi del suo profilo. 7.6 7.6.1 Venendo infine alle dichiarazioni inerenti al padre dell'insorgente, e meglio anche fossero ritenute verosimili le attività intraprese dal genitore in seno all'(...) nonché il suo sequestro da parte dei talebani (cfr. in merito anche supra consid. 6.2.3); tali asserti non risulterebbero rilevanti, in specie, ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.6.2 In merito, il Tribunale ricorda che se delle persecuzioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia e parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Secondo la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, l'appartenenza famigliare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa. Ciò è in particolare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di autorità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.3 con ulteriore rif. cit.). V'è luogo di apprezzare l'intensità del rischio di persecuzione riflessa in funzione delle circostanze del caso specifico (cfr. sentenze del Tribunale E-5184/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 3.3, E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2). 7.6.3 Al contrario di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, il Tribunale non ravvisa alcuna ragione perché i talebani possano prendersela con lui per le attività lavorative esercitate in passato dal genitore, essendo rimarcato come - anche ne fosse ammessa la verosimiglianza (cfr. in proposito supra consid. 6.2.3) - l'impiego del padre nell'(...) presso (...), non significa già di per sé solo che il ricorrente sarebbe identificato e ricercato a titolo personale dai talebani per uno dei motivi rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. a tal proposito tra le altre le sentenze del Tribunale E-4774/2022 del 7 dicembre 2022, E-5242/2022 del 6 dicembre 2022 con ulteriori rif. cit.). Difatti, nel suo caso specifico, non avendo reso verosimili né le ricerche dei talebani nei suoi confronti, né l'identificazione della sua persona da parte del medesimo gruppo, si constata come non appaia neppure credibile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro nel suo Paese d'origine, possa subire una persecuzione riflessa a causa delle attività lavorative esercitate dal genitore in passato. Peraltro, un interessamento nei suoi confronti da parte dei talebani per la familiarità dell'insorgente con il padre, è ancora maggiormente da escludere, tenuto conto che secondo gli asserti dell'insorgente, il padre sarebbe stato sequestrato dai talebani nell' (...), e che si troverebbe tutt'ora con i medesimi (cfr. n. 18/15, D78 segg., pag. 9 seg.; D106 segg., pag. 12). Non si ravvede pertanto alcun motivo, per il quale egli verrebbe ricercato dai medesimi, essendo già il loro obiettivo nelle loro mani. Tale conclusione è supportata pure dal fatto che, anche dopo la partenza del ricorrente dall'Afghanistan, i suoi parenti rimasti allora ancora sul posto - in particolare la madre e la sorella - non sarebbero incorsi in persecuzioni da parte dei talebani. Ne discende quindi che una sola remota possibilità di una persecuzione futura, derivante dalla familiarità del ricorrente con il padre, non è sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), in assenza di qualsivoglia elemento concreto e sostanziato che il ricorrente sia entrato nel mirino dei talebani. Tali conclusioni non vengono rimesse in questione neppure dalle argomentazioni presentate in fase ricorsuale dall'insorgente. 7.6.4 Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che non esista nel caso di specie, una congiunzione di fattori di rischio significativi che rendano altamente probabile che l'interessato sia oggettivamente fondato a temere di essere vittima di una persecuzione determinante in materia d'asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un prossimo futuro.

8. In virtù di quanto sopra, non potendo l'insorgente prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente, nel suo ricorso, ha impugnato genericamente nelle conclusioni, ed a titolo subordinato, anche il punto 3 della decisione avversata concernente la pronuncia del suo allontanamento, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione specifica in merito. Ora, visto già quanto sopra osservato (cfr. consid. 4), e non adempiendo il ricorrente le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento ed a respingere pure in tal senso la conclusione subordinata presentata dall'insorgente in merito.

10. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso è respinto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 10 novembre 2022, nonché che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: