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D-5227/2024

D-5227/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-14 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A.________ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insor- gente) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data 4 ottobre 2022. A.b In data 13 ottobre 2022 egli ha conferito procura alla Protezione giuri- dica della Regione (…). A.c In data 20 ottobre 2022 l’interessato ha avuto il colloquio Dublino. A.d Con decisione dell’8 novembre 2022, la Segreteria di Stato della mi- grazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) ha attribuito il richiedente al Cantone B._______. A.e In data 27 maggio 2024 la SEM ha sentito il richiedente nell’ambito di un’audizione ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.f Con decisione del 29 maggio 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM ha assegnato la domanda d’asilo dell’interessato alla procedura am- pliata. Nella medesima data la Protezione giuridica della Regione (…) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell’interessato. A.g Sempre il 29 maggio 2024 il richiedente ha firmato l’autorizzazione alla trasmissione delle informazioni relative allo stato della procedura al Con- sultorio giuridico del Cantone B._______ (SOS B._______). B. Con decisione del 26 luglio 2024, notificata il 5 agosto 2024, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell’interessato, ha respinto la sua do- manda d’asilo, ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera e dallo spa- zio Schengen del richiedente e incaricato il Cantone B._______ dell’ese- cuzione della misura. C. C.a In data 22 agosto 2024 (cfr. timbro postale; data d’entrata: 23 agosto

2024) l’interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) e ha chiesto l’accoglimento del ri- corso e, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la

D-5227/2024 Pagina 3 concessione dell’asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la conces- sione dell’ammissione provvisoria, con contestuale richiesta di conces- sione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e protesta di spese e ripetibili. C.b Mediante decisione incidentale del 12 dicembre 2024, questo Tribu- nale ha autorizzato il richiedente a soggiornare in Svizzera fino a conclu- sione della procedura, respinto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e chiesto al ricorrente il versamento, entro il 30 dicembre 2024, di un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali. C.c Con versamento del 30 dicembre 2024, il ricorrente ha corrisposto il richiesto anticipo delle presumibili spese processuali. C.d Con scritto del 14 gennaio 2025, l’insorgente ha trasmesso a questo Tribunale della (nuova) documentazione riguardante i motivi d’asilo.

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomenta- zioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

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E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Innanzitutto occorre esaminare la censura formale avanzata dal ricor- rente nel gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore. In particolare, l’insorgente lamenta che la SEM non avrebbe eseguito d’ufficio le ricerche fondamentali al fine di ottenere i documenti necessari, di chiarire le circo- stanze e di fornire adeguatamente le prove (cfr. ricorso pag. 6).

E. 4.2 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.3 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che l’interessato ha sostanzialmente indicato di essere stato minacciato di morte da un’or- ganizzazione criminale e di avere sporto denuncia presso le autorità com- petenti nel suo villaggio. Da parte sua, la SEM – nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo – ha posto ulteriori domande al richiedente per chiarire taluni aspetti del suo racconto. Questo Tribunale ritiene che non si intrav- vede – e spiegazioni al riguardo non sono reperibili nel ricorso del ricor- rente – quali ulteriori approfondimenti l’autorità inferiore avrebbe dovuto compiere e in che modo avrebbe violato il principio inquisitorio, fermo re- stando che non spettava alla SEM di eseguire ricerche e prendere contatto con una non meglio precisata autorità del Paese d’origine dell’insorgente al fine di ricercare la documentazione e le prove atte a dimostrare la veri- dicità delle sue (mere) dichiarazioni. Infatti, ai sensi dell’art. 13 PA e dell’art.

E. 4.4 Pertanto, la doglianza formale va respinta integralmente. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la pro- tezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferi- menti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elabo- rato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 6. 6.1 Sentito sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricor- rente ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d’origine, la Colombia, a causa delle minacce di morte che avrebbe ricevuto sul canale di comunicazione WhatsApp e mediante fogli lasciati nei pressi della sua abitazione da parte di un gruppo criminale. In particolare ha raccontato che

D-5227/2024 Pagina 6 sarebbe stato minacciato perché non avrebbe accettato di reclutare dei giovani con cui avrebbe avuto facilmente contatto grazie alla presunta sua attività di aiuto alla popolazione. Egli infatti sarebbe stato un “leader so- ciale”. Ha raccontato che il (…) 2020 sarebbe giunta una persona in moto a casa sua che gli avrebbe detto di presentarsi a una riunione, ma dato che non si sarebbe presentato sarebbero poi iniziate le minacce e le estorsioni. Ha indicato che il (…) 2020 sarebbe stato avvicinato in un bar da due uo- mini che gli avrebbero detto di cooperare, ma quando si sarebbe rifiutato questi l’avrebbero aggredito. Ha ancora raccontato che si sarebbe spostato spesso in diversi luoghi in cui fabbricava e vendeva la sua merce per sfug- gire alle minacce, ma che questi gruppi criminali sarebbero sempre riusciti a localizzarlo. Ha altresì indicato che sarebbe stato minacciato dopo che avrebbe smesso di pagare il “vaccino” nel (…) 2021. Ha raccontato che avrebbe sporto denunce e cercato protezione dalle autorità, le quali gli avrebbero risposto che avrebbero fatto il possibile per aiutarlo e che non gli sarebbe successo nulla. Il ricorrente ha indicato di non fidarsi del Go- verno del suo Paese d’origine in quanto vi sarebbero corruzione, violazioni di tutti i tipi, furti e malversazioni. Ha raccontato che da quando non si trova più in Colombia sarebbero i genitori a ricevere le minacce. Ha altresì indi- cato che in caso di rientro in Colombia il gruppo criminale lo troverebbe, gli farebbe violenza e potrebbe ucciderlo. Ha anche asserito che potrebbe ac- cadere qualunque cosa ai genitori, ai fratelli e ai nipoti. 6.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il racconto della sto- ria del richiedente non sarebbe verosimile. Segnatamente, la SEM ha os- servato che le dichiarazioni relative alla visita della persona in moto e all’aggressione in un bar sono vaghe, contraddittorie, stereotipate e a tratti prive di riferimenti personali. L’autorità inferiore ha inoltre osservato che il racconto del ricorrente sarebbe estremamente scarno e generico in riferi- mento sia alla sua posizione come “leader sociale” sia in merito all’appar- tenenza delle persone a un gruppo criminale e alle richieste di tali persone. Ha rilevato che le allegazioni sarebbero estremamente succinte e vaghe anche per quanto riguarda le minacce che avrebbe ricevuto lui stesso, o che sarebbero state trasmesse ai genitori, in quanto non sarebbe stato in grado né di descrivere i contenuti di tali messaggi minatori né di indicare i luoghi e le date in cui queste minacce sarebbero pervenute. Infine, l’auto- rità inferiore ha ritenuto che le affermazioni relative alle denunce presso le autorità sarebbero prive di dettagli, di riferimenti personali ed estrema- mente vaghe in quanto l’insorgente non avrebbe saputo indicare a quale autorità si sarebbe rivolto e in quali circostanze, ad eccezione di una de- nuncia del (…) 2024 quando l’interessato si trovava però già in Svizzera. Quanto ai mezzi di prova presentati dal ricorrente, la SEM ha ritenuto che

D-5227/2024 Pagina 7 gli stessi sarebbero inadeguati in quanto si tratterebbe di materiale facil- mente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di esiguo valore pro- batorio. Inoltre, la SEM ha osservato che i mezzi di prova non avrebbero un contenuto atto a dimostrare le asserite denunce né le persecuzioni e (taluni) risalirebbero a un periodo posteriore all’espatrio del ricorrente o ad- dirittura non lo riguarderebbero. L’autorità inferiore ha quindi concluso che le allegazioni del ricorrente non sarebbero sufficientemente concrete, det- tagliate e circostanziate, ma sarebbero invece vaghe, generiche, contrad- dittorie e prive di riferimenti personali dando l’impressione che il ricorrente non abbia realmente vissuto tali episodi. 6.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha sostanzialmente fatto valere i mede- simi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all’autorità inferiore, segnata- mente che sarebbe stato minacciato di morte da un gruppo criminale. Nel proprio gravame, il ricorrente si è dilungato nell’esposizione generale del contesto storico e socio-politico della Colombia, segnatamente l’incapacità che avrebbe lo Stato colombiano di proteggere i propri cittadini. Ha altresì giustificato la mancanza di dettagli e riferimenti personali nel proprio rac- conto con il fatto che la situazione di stress e le minacce subite gli avreb- bero causato uno stato mentale di shock o di confusione durante l’audi- zione sui motivi d’asilo che avrebbe influenzato la sua capacità di fornire una testimonianza completa e accurata. L’insorgente ha anche sostenuto che avrebbe fornito asserzioni chiare e precise che spiegherebbero chia- ramente la dinamica della violenza subita e che pertanto il suo racconto sarebbe chiaro e privo di contraddizioni e quindi verosimile. Ha affermato di “avere timore nei confronti della polizia” e che “occorre riconoscere il rischio di conseguenze rilevanti ai fini dell’asilo in ragione dell’atteggia- mento della persecuzione dello Stato e pertanto la mancanza di protezione della polizia e dei giudici” (ricorso pag. 5), nonché che la SEM avrebbe dovuto prendere seriamente in considerazione il suo timore nei confronti del “gruppo paramilitare”, della “mancanza di protezione dello Stato, sia per incapacità reale o per omissione” e del fatto di essere “stato ricercato dall’autorità” del suo Paese (ricorso pag. 6). Infine l’insorgente ha indicato che, in caso di ritorno in Patria, sarà “ricercato per quanto dichiarato sul Presidente” (ricorso pag. 7). Ha quindi chiesto il riconoscimento della qua- lità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. 7. 7.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che il racconto del ricorrente – così come già rilevato dalla SEM – non può essere ritenuto verosimile. Infatti, le dichiarazioni del ricorrente non sono sufficientemente concrete, dettagliate e circostanziate, ma anzi risultano vaghe, generiche,

D-5227/2024 Pagina 8 stereotipate, contraddittorie e prive di riferimenti personali dando l’impres- sione che il ricorrente non abbia realmente vissuto tali episodi. 7.2 Invero, questo Tribunale osserva innanzitutto che il racconto del ricor- rente è contraddittorio nella misura in cui ha dapprima dichiarato di non avere la certezza di essere minacciato da persone appartenenti al (…) (cfr. atto SEM 38/15, D43 e D44), poi di non sapere chi erano queste persone e che potevano appartenere a un gruppo criminale come ad un altro (cfr. atto SEM 38/15, D55, D56 e D62) ed infine che avrebbero sempre indicato di essere appartenenti al (…) (cfr. atto SEM 38/15, D73 e D75). Le dichia- razioni del ricorrente sono inoltre prive di dettagli in merito al suo presunto ruolo quale “leader sociale” nonostante abbia asserito che sarebbe stato approcciato dal gruppo criminale proprio per questa sua funzione sociale ed il facile contatto con i giovani che avrebbe avuto (cfr. atto SEM 38/15, D39, D45 e D65). Il ricorrente ha inoltre inizialmente dichiarato di avere avuto una sola volta contatto con le persone appartenenti al gruppo crimi- nale, mentre poi nel corso della medesima risposta alla domanda della SEM ha raccontato di due episodi in cui avrebbe incontrato personalmente le persone che gli avrebbero inviato messaggi minatori (cfr. atto SEM 38/15, D45). Questo Tribunale osserva, a questo proposito, che è perlo- meno singolare il fatto che abbia iniziato a raccontare dapprima dell’episo- dio dell’approccio di due uomini in un bar che sarebbe avvenuto il (…) 2020 e sarebbe sfociato in un’aggressione quando, secondo le sue allegazioni, sarebbe prima avvenuta il (…) 2020 una visita a casa di una persona in moto che avrebbe provocato la reazione dei due uomini nel bar (cfr. atto SEM 38/15, D45, D54 e D58). Inoltre, a prescindere da quanto precede, il racconto di tali episodi in cui sarebbe stato minacciato e picchiato risulta stereotipato, vago, generico, privo di riferimenti personali e, in particolare per quanto riguarda le richieste da parte delle persone appartenenti al gruppo criminale, il ricorrente ha fornito – tuttavia sempre in modo generico e stereotipato – delle spiegazioni e dei dettagli solo in seguito alle domande della SEM e non già prima in maniera spontanea (cfr. atto SEM 38/15, D45, D51-D61, D63 e D65). Il ricorrente è stato altresì vago e generico nel descrivere il contenuto dei messaggi minatori che avrebbe ricevuto o che sarebbero stati trasmessi ai suoi genitori, riducendo le allegazioni a ripetizioni e non sapendo indicare il contenuto dell’ultimo messaggio minatorio (cfr. atto SEM 38/15, D42, D69, D71-D74, D77 e D79-D81). C’è genericità anche nel descrivere le modalità in cui sarebbero state trasmesse le minacce, segnatamente per il tramite del canale di comunicazione WhatsApp e tramite telefonate – sep- pure non ha saputo spiegare come avrebbero ottenuto il numero di telefono

D-5227/2024 Pagina 9 suo e dei suoi genitori (cfr. atto SEM 38/15, D79) – o ancora tramite fogli lasciati per strada nei pressi di casa sua e dei suoi genitori (cfr. atto SEM 38/15, D76, D97-D101). Egli inoltre è stato vago e contraddittorio nell’indi- care le date di ricezione dei messaggi minatori, indicando segnatamente di avere ricevuto l’ultimo messaggio minatorio nell’(…) 2021, poi invece in (…) (senza specificare di che anno) e infine in (…) o (…) 2021 (cfr. atto SEM 38/15, D71 e D102-D107). Ha anche asserito che da quando è in Svizzera sarebbero i suoi genitori a ricevere le minacce e vivrebbero rin- chiusi nella paura, tuttavia ha fornito dichiarazioni incoerenti quanto al luogo in cui vivrebbero i suoi genitori con la paura delle minacce (cfr. atto SEM 38/15, D77, D78 e D82). Infine, la narrazione in merito alle presunte denunce che avrebbe presentato presso le autorità è estremamente vaga non avendo saputo indicare a quale autorità si sarebbe rivolto, né in quali date né in quali circostanze (cfr. atto SEM 38/15, D83-D92). Conto tenuto di tutto quanto precede, il racconto dell’insorgente non è credibile né vero- simile. 7.3 Questo Tribunale rileva inoltre che gli episodi raccontati riguardano mi- nacce che sarebbero state inflittegli da terze persone e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, il richiedente l’asilo deve dapprima avere esaurito tutte le possibilità di protezione all’interno del pro- prio Paese d’origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Ora, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha dimostrato né reso vero- simile di avere fatto appello alla polizia o di avere sporto denunce (cfr. atto SEM 38/15, D83-D92). Peraltro, alla precisa domanda di cosa gli avrebbe risposto l’autorità alle sue denunce, il ricorrente ha risposto che l’autorità avrebbe fatto il possibile per aiutarlo (cfr. atto SEM 38/15, D93 e D94). Non vi sono pertanto manifestamente indizi concreti per ritenere che il ricorrente non avrebbe ottenuto protezione dallo Stato colombiano se l’avesse richie- sta e se avesse lasciato all’autorità il tempo di dimostrare la sua capacità di aiutarlo. Infine, il ricorrente ha indicato di avere vissuto in molti luoghi in Colombia, segnatamente a C._______ (luogo di nascita), a D._______ (i suoi genitori vi possiederebbero una casa), a E._______ (durante gli studi universitari e i suoi genitori vi possiederebbero una seconda casa), a F._______ e a G._______ (luoghi in cui si sarebbe recato più volte per lavoro). Pertanto egli avrebbe anche potuto stabilirsi altrove nel Paese d’origine per eventualmente sottrarsi ai problemi descritti, conto tenuto che le minacce e le violenze che avrebbe subito personalmente con le persone appartenenti al gruppo criminale sarebbero tutti avvenuti a D._______. 7.4 Questo Tribunale osserva inoltre che per costante giurisprudenza, per quanto riguarda le minacce nei confronti del ricorrente che sarebbero state

D-5227/2024 Pagina 10 riferite dai genitori dopo il suo espatrio (cfr. atto SEM 38/15, D39 e D77- D81), sono fatti appresi da terzi e non sono sufficienti per stabilire un fon- dato timore di persecuzione futura in caso di ritorno (cfr. sentenze del Tri- bunale D-5156/2024 del 6 novembre 2024 consid. 6.1 e D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 7.4 con ulteriori riferimenti). 7.5 Per quanto riguarda i nuovi fatti allegati in sede di ricorso, segnata- mente l’incapacità dello Stato colombiano di proteggere i propri cittadini, uno stato mentale di shock o di confusione durante l’audizione sui motivi d’asilo, nonché il timore nei confronti della polizia a causa delle persecu- zioni che avrebbe subito da parte dello Stato e del fatto che sarebbe ricer- cato da parte dell’autorità per quanto dichiarato sul Presidente, questo Tri- bunale osserva quanto segue. 7.5.1 Per quanto concerne l’incapacità dello Stato colombiano di proteg- gere i propri cittadini, il ricorrente nel proprio ricorso si è dilungato nell’espo- sizione generale del contesto storico e socio-politico della Colombia, senza tuttavia spiegare, circostanziare e rendere verosimile, nel suo caso speci- fico, di avere chiesto aiuto allo Stato colombiano, segnatamente mediante denunce, e che lo Stato colombiano non sia stato in grado o non abbia voluto adempiere nei suoi compiti di protezione nei confronti del ricorrente. Come già indicato al considerando 7.3 della presente sentenza, in assenza di richieste di aiuto alla polizia non vi sono indizi per ritenere che l’insor- gente non avrebbe ricevuto protezione se l’avesse richiesta. 7.5.2 Per quanto concerne la giustificazione dell’insorgente della man- canza di dettagli e riferimenti personali nel proprio racconto che sarebbe dovuta al fatto che si sarebbe trovato durante l’audizione sui motivi d’asilo in uno stato mentale di shock o di confusione e che a causa di questo stato mentale sarebbe stato incapace di fornire una testimonianza completa e accurata (cfr. pag. 4 del ricorso), questo Tribunale rileva innanzitutto che il ricorrente contraddice se stesso in quanto ha asserito nondimeno di avere fornito asserzioni chiare e precise che spiegherebbero chiaramente la di- namica della violenza subita (cfr. sempre pag. 4 del ricorso). Questo Tribu- nale osserva inoltre che, oltre alla natura generica di tali argomenti, non vi è alcun indizio concreto agli atti per cui il ricorrente in sede di audizione sui motivi d’asilo si sarebbe trovato in uno stato mentale o fisico alterato. Se- gnatamente questo Tribunale rileva che durante l’audizione del 27 maggio 2024 il ricorrente ha indicato di essere tranquillo, di non avere nessun pro- blema di salute e di stare bene (cfr. atto SEM 38/15, D4-D5) e che la sua rappresentante legale non ha mai sollecitato pause supplementari o se- gnalato problemi in tal senso.

D-5227/2024 Pagina 11 7.5.3 Per quanto concerne invece le affermazioni secondo cui il ricorrente avrebbe “timore nei confronti della polizia”, che “occorre riconoscere il ri- schio di conseguenze rilevanti ai fini dell’asilo in ragione dell’atteggiamento della persecuzione dello Stato e pertanto la mancanza di protezione della polizia e dei giudici” (cfr. pag. 5 del ricorso), che avrebbe timore nei con- fronti del “gruppo paramilitare”, che vi sarebbe “mancanza di protezione dello Stato, sia per incapacità reale o per omissione”, che sarebbe “stato ricercato dall’autorità” del suo Paese d’origine (cfr. pag. 6 del ricorso) e infine che, in caso di rientro in Colombia, sarebbe “ricercato per quanto dichiarato sul Presidente” (cfr. pag. 7 del ricorso), questo Tribunale rileva che nel verbale di audizione sui motivi d’asilo il ricorrente ha invece dichia- rato di non avere mai avuto problemi con le autorità del suo Paese d’origine (cfr. atto SEM 38/15, D41). Inoltre, nei mezzi di prova o nella documenta- zione trasmessa in procedura ricorsuale, non vi è alcuna traccia di quanto genericamente affermato dal ricorrente in sede ricorsuale. Pertanto, tali nuovi argomenti presentati nel ricorso, oltre ad essere tardivi, non sono stati in alcun modo sostanziati né circostanziati. 7.6 In merito ai mezzi di prova prodotti dal ricorrente, questo Tribunale os- serva quanto segue. 7.6.1 Per quanto concerne i mezzi di prova di cui alla procedura di prima istanza, questo Tribunale ritiene che gli stessi – come già correttamente indicato dalla SEM – appaiono inadeguati. In particolare, questo Tribunale osserva che le tre registrazioni audio (mezzo di prova della SEM [di se- guito: mdp SEM] n. 18) sono materiale facilmente fabbricabile per il biso- gno della causa e quindi di esiguo valore probatorio e, inoltre, non vi è modo di sapere chi sia a parlare o risalire alla data di tali registrazioni audio e, infine, il ricorrente non è mai menzionato nelle stesse. Le due foto di fogli contenenti minacce (mdp SEM n. 16 e 17) sono pure materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di esiguo valore probatorio. Le fotocopie delle “denunce” all’Ufficio municipale dei residenti del (…) 2022 (mdp SEM n. 6) e del (…) 2024 (mdp SEM n. 14) sono altresì mate- riale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di scarsa qualità probatoria. Inoltre, il Tribunale osserva che il contenuto del docu- mento del (…) 2022 non costituisce una denuncia ma un semplice esposto e il documento del (…) 2024 non pare sia stato presentato all’autorità com- petente in seguito alla firma dell’impiegato municipale. Per quanto con- cerne le fotocopie del certificato di membro in Svizzera della Commissione etnica afro-colombiana internazionale (mdp SEM n. 4), l’invito a una riu- nione del Foro internazionale delle vittime del (…) 2022 (mdp SEM n. 9) e lo scritto a sostegno del Nodo etnico afro-colombiano Canada (NEAC) del

D-5227/2024 Pagina 12 (…) 2023 (mdp SEM n. 11), questo Tribunale rileva che anche tali fotocopie sono materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e non sono atte a dimostrare le persecuzioni che il ricorrente avrebbe subito e, infine, risalgono a un periodo posteriore all’espatrio del ricorrente. Per quanto riguarda invece le fotocopie di due conferme di ricezione d’informa- zione della Giurisdizione speciale per la pace del (…) 2022 (mdp SEM n.

7) e del (…) 2022 (mdp SEM n. 8), la procura dell’avv. H._______ per rap- presentare il NEAC dal (…) 2023 al (…) 2024 (mdp SEM n. 12) e la lettera di sostegno del NEAC Svizzera a congressista in Ecuador del (…) 2023 (mdp SEM n. 13), il Tribunale osserva che tali menzionati documenti non riguardano il ricorrente né le addotte persecuzioni che avrebbe subito. An- che per quanto attiene alle fotocopie di documenti relativi all’attività com- merciale, quali un modulo di registro unico tributario del 21 giugno 2019 (mdp SEM n. 5), un blocchetto di fatture (mdp SEM n. 15) e un certificato d’immatricolazione presso la Camera di commercio di E._______ dell’(…) 2022 (mdp SEM n. 10), questo Tribunale rileva che si tratta di documenti che non dimostrano in alcun modo le persecuzioni che il ricorrente avrebbe subito. Infine, anche gli ulteriori mezzi di prova, segnatamente la foto del passaporto e le fotocopie della carta studenti nonché della licenza di con- durre del ricorrente (mdp SEM n. 1-3) non sono manifestamente atti a mo- dificare la valutazione che precede. 7.6.2 Per quanto riguarda i mezzi di prova contenuti in una chiavetta USB trasmessa a questo Tribunale il 14 gennaio 2025, si osserva che, come già esposto poc’anzi, le registrazioni audio (doc. 3, 5 e 6 della chiavetta USB) così come il video in cui avviene una piccola esplosione all’entrata di un’abitazione (doc. 4 della chiavetta USB) ed il fermoimmagine dello stesso (doc. 8 della chiavetta USB) sono materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di esiguo valore probatorio conto tenuto che non vi è alcun modo per sapere chi sia a parlare o risalire alla data di tali registrazioni audio né di sapere a chi appartiene l’abitazione di cui al men- zionato video. Le fotografie e i filmati di biglietti minatori (cfr. doc. 1, 9 e 10 della chiavetta USB) sono altresì materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di scarsa qualità probatoria. Inoltre, questo Tribunale non comprende come mai il ricorrente abbia trasmesso un mes- saggio propagandistico registrato il (…) 2023 dalla (…) (doc. 2 della chia- vetta USB), quando egli ha invece sostenuto di essere minacciato dal (…). Per quanto concerne la copia dell’attestato che sarebbe stato rilasciato dal sindaco del Comune di D._______ (…) 2025 (doc. 7 della chiavetta USB), questo Tribunale osserva che tale attestato contraddice le affermazioni del ricorrente di cui al verbale per l’audizione sui motivi d’asilo. Egli infatti ha dichiarato che le minacce sarebbero iniziate dopo l’episodio della visita di

D-5227/2024 Pagina 13 una persona in moto a casa sua il (…) 2020 (cfr. atto SEM 38/15, D54) e di avere sporto una denuncia nel (…) 2021 (cfr. atto SEM 38/15, D89), ma nell’attestato è indicato che si sarebbe recato presso le autorità municipali per informarle di essere vittima di minacce già il (…) 2019, ossia molto prima dell’episodio della visita dell’uomo in moto. 7.7 Ne discende quindi che le censure ricorsuali né i mezzi di prova non sono atti a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla ve- rosimiglianza, nonché alla pertinenza dei motivi di asilo fatti valere dal ri- corrente.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3).

E. 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).

E. 6.1 Sentito sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d'origine, la Colombia, a causa delle minacce di morte che avrebbe ricevuto sul canale di comunicazione WhatsApp e mediante fogli lasciati nei pressi della sua abitazione da parte di un gruppo criminale. In particolare ha raccontato che sarebbe stato minacciato perché non avrebbe accettato di reclutare dei giovani con cui avrebbe avuto facilmente contatto grazie alla presunta sua attività di aiuto alla popolazione. Egli infatti sarebbe stato un "leader sociale". Ha raccontato che il (...) 2020 sarebbe giunta una persona in moto a casa sua che gli avrebbe detto di presentarsi a una riunione, ma dato che non si sarebbe presentato sarebbero poi iniziate le minacce e le estorsioni. Ha indicato che il (...) 2020 sarebbe stato avvicinato in un bar da due uomini che gli avrebbero detto di cooperare, ma quando si sarebbe rifiutato questi l'avrebbero aggredito. Ha ancora raccontato che si sarebbe spostato spesso in diversi luoghi in cui fabbricava e vendeva la sua merce per sfuggire alle minacce, ma che questi gruppi criminali sarebbero sempre riusciti a localizzarlo. Ha altresì indicato che sarebbe stato minacciato dopo che avrebbe smesso di pagare il "vaccino" nel (...) 2021. Ha raccontato che avrebbe sporto denunce e cercato protezione dalle autorità, le quali gli avrebbero risposto che avrebbero fatto il possibile per aiutarlo e che non gli sarebbe successo nulla. Il ricorrente ha indicato di non fidarsi del Governo del suo Paese d'origine in quanto vi sarebbero corruzione, violazioni di tutti i tipi, furti e malversazioni. Ha raccontato che da quando non si trova più in Colombia sarebbero i genitori a ricevere le minacce. Ha altresì indicato che in caso di rientro in Colombia il gruppo criminale lo troverebbe, gli farebbe violenza e potrebbe ucciderlo. Ha anche asserito che potrebbe accadere qualunque cosa ai genitori, ai fratelli e ai nipoti.

E. 6.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il racconto della storia del richiedente non sarebbe verosimile. Segnatamente, la SEM ha osservato che le dichiarazioni relative alla visita della persona in moto e all'aggressione in un bar sono vaghe, contraddittorie, stereotipate e a tratti prive di riferimenti personali. L'autorità inferiore ha inoltre osservato che il racconto del ricorrente sarebbe estremamente scarno e generico in riferimento sia alla sua posizione come "leader sociale" sia in merito all'appartenenza delle persone a un gruppo criminale e alle richieste di tali persone. Ha rilevato che le allegazioni sarebbero estremamente succinte e vaghe anche per quanto riguarda le minacce che avrebbe ricevuto lui stesso, o che sarebbero state trasmesse ai genitori, in quanto non sarebbe stato in grado né di descrivere i contenuti di tali messaggi minatori né di indicare i luoghi e le date in cui queste minacce sarebbero pervenute. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che le affermazioni relative alle denunce presso le autorità sarebbero prive di dettagli, di riferimenti personali ed estremamente vaghe in quanto l'insorgente non avrebbe saputo indicare a quale autorità si sarebbe rivolto e in quali circostanze, ad eccezione di una denuncia del (...) 2024 quando l'interessato si trovava però già in Svizzera. Quanto ai mezzi di prova presentati dal ricorrente, la SEM ha ritenuto che gli stessi sarebbero inadeguati in quanto si tratterebbe di materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di esiguo valore probatorio. Inoltre, la SEM ha osservato che i mezzi di prova non avrebbero un contenuto atto a dimostrare le asserite denunce né le persecuzioni e (taluni) risalirebbero a un periodo posteriore all'espatrio del ricorrente o addirittura non lo riguarderebbero. L'autorità inferiore ha quindi concluso che le allegazioni del ricorrente non sarebbero sufficientemente concrete, dettagliate e circostanziate, ma sarebbero invece vaghe, generiche, contraddittorie e prive di riferimenti personali dando l'impressione che il ricorrente non abbia realmente vissuto tali episodi.

E. 6.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che sarebbe stato minacciato di morte da un gruppo criminale. Nel proprio gravame, il ricorrente si è dilungato nell'esposizione generale del contesto storico e socio-politico della Colombia, segnatamente l'incapacità che avrebbe lo Stato colombiano di proteggere i propri cittadini. Ha altresì giustificato la mancanza di dettagli e riferimenti personali nel proprio racconto con il fatto che la situazione di stress e le minacce subite gli avrebbero causato uno stato mentale di shock o di confusione durante l'audizione sui motivi d'asilo che avrebbe influenzato la sua capacità di fornire una testimonianza completa e accurata. L'insorgente ha anche sostenuto che avrebbe fornito asserzioni chiare e precise che spiegherebbero chiaramente la dinamica della violenza subita e che pertanto il suo racconto sarebbe chiaro e privo di contraddizioni e quindi verosimile. Ha affermato di "avere timore nei confronti della polizia" e che "occorre riconoscere il rischio di conseguenze rilevanti ai fini dell'asilo in ragione dell'atteggiamento della persecuzione dello Stato e pertanto la mancanza di protezione della polizia e dei giudici" (ricorso pag. 5), nonché che la SEM avrebbe dovuto prendere seriamente in considerazione il suo timore nei confronti del "gruppo paramilitare", della "mancanza di protezione dello Stato, sia per incapacità reale o per omissione" e del fatto di essere "stato ricercato dall'autorità" del suo Paese (ricorso pag. 6). Infine l'insorgente ha indicato che, in caso di ritorno in Patria, sarà "ricercato per quanto dichiarato sul Presidente" (ricorso pag. 7). Ha quindi chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera.

E. 7.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che il racconto del ricorrente - così come già rilevato dalla SEM - non può essere ritenuto verosimile. Infatti, le dichiarazioni del ricorrente non sono sufficientemente concrete, dettagliate e circostanziate, ma anzi risultano vaghe, generiche, stereotipate, contraddittorie e prive di riferimenti personali dando l'impressione che il ricorrente non abbia realmente vissuto tali episodi.

E. 7.2 Invero, questo Tribunale osserva innanzitutto che il racconto del ricorrente è contraddittorio nella misura in cui ha dapprima dichiarato di non avere la certezza di essere minacciato da persone appartenenti al (...) (cfr. atto SEM 38/15, D43 e D44), poi di non sapere chi erano queste persone e che potevano appartenere a un gruppo criminale come ad un altro (cfr. atto SEM 38/15, D55, D56 e D62) ed infine che avrebbero sempre indicato di essere appartenenti al (...) (cfr. atto SEM 38/15, D73 e D75). Le dichiarazioni del ricorrente sono inoltre prive di dettagli in merito al suo presunto ruolo quale "leader sociale" nonostante abbia asserito che sarebbe stato approcciato dal gruppo criminale proprio per questa sua funzione sociale ed il facile contatto con i giovani che avrebbe avuto (cfr. atto SEM 38/15, D39, D45 e D65). Il ricorrente ha inoltre inizialmente dichiarato di avere avuto una sola volta contatto con le persone appartenenti al gruppo criminale, mentre poi nel corso della medesima risposta alla domanda della SEM ha raccontato di due episodi in cui avrebbe incontrato personalmente le persone che gli avrebbero inviato messaggi minatori (cfr. atto SEM 38/15, D45). Questo Tribunale osserva, a questo proposito, che è perlomeno singolare il fatto che abbia iniziato a raccontare dapprima dell'episodio dell'approccio di due uomini in un bar che sarebbe avvenuto il (...) 2020 e sarebbe sfociato in un'aggressione quando, secondo le sue allegazioni, sarebbe prima avvenuta il (...) 2020 una visita a casa di una persona in moto che avrebbe provocato la reazione dei due uomini nel bar (cfr. atto SEM 38/15, D45, D54 e D58). Inoltre, a prescindere da quanto precede, il racconto di tali episodi in cui sarebbe stato minacciato e picchiato risulta stereotipato, vago, generico, privo di riferimenti personali e, in particolare per quanto riguarda le richieste da parte delle persone appartenenti al gruppo criminale, il ricorrente ha fornito - tuttavia sempre in modo generico e stereotipato - delle spiegazioni e dei dettagli solo in seguito alle domande della SEM e non già prima in maniera spontanea (cfr. atto SEM 38/15, D45, D51-D61, D63 e D65). Il ricorrente è stato altresì vago e generico nel descrivere il contenuto dei messaggi minatori che avrebbe ricevuto o che sarebbero stati trasmessi ai suoi genitori, riducendo le allegazioni a ripetizioni e non sapendo indicare il contenuto dell'ultimo messaggio minatorio (cfr. atto SEM 38/15, D42, D69, D71-D74, D77 e D79-D81). C'è genericità anche nel descrivere le modalità in cui sarebbero state trasmesse le minacce, segnatamente per il tramite del canale di comunicazione WhatsApp e tramite telefonate - seppure non ha saputo spiegare come avrebbero ottenuto il numero di telefono suo e dei suoi genitori (cfr. atto SEM 38/15, D79) - o ancora tramite fogli lasciati per strada nei pressi di casa sua e dei suoi genitori (cfr. atto SEM 38/15, D76, D97-D101). Egli inoltre è stato vago e contraddittorio nell'indicare le date di ricezione dei messaggi minatori, indicando segnatamente di avere ricevuto l'ultimo messaggio minatorio nell'(...) 2021, poi invece in (...) (senza specificare di che anno) e infine in (...) o (...) 2021 (cfr. atto SEM 38/15, D71 e D102-D107). Ha anche asserito che da quando è in Svizzera sarebbero i suoi genitori a ricevere le minacce e vivrebbero rinchiusi nella paura, tuttavia ha fornito dichiarazioni incoerenti quanto al luogo in cui vivrebbero i suoi genitori con la paura delle minacce (cfr. atto SEM 38/15, D77, D78 e D82). Infine, la narrazione in merito alle presunte denunce che avrebbe presentato presso le autorità è estremamente vaga non avendo saputo indicare a quale autorità si sarebbe rivolto, né in quali date né in quali circostanze (cfr. atto SEM 38/15, D83-D92). Conto tenuto di tutto quanto precede, il racconto dell'insorgente non è credibile né verosimile.

E. 7.3 Questo Tribunale rileva inoltre che gli episodi raccontati riguardano minacce che sarebbero state inflittegli da terze persone e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, il richiedente l'asilo deve dapprima avere esaurito tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Ora, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha dimostrato né reso verosimile di avere fatto appello alla polizia o di avere sporto denunce (cfr. atto SEM 38/15, D83-D92). Peraltro, alla precisa domanda di cosa gli avrebbe risposto l'autorità alle sue denunce, il ricorrente ha risposto che l'autorità avrebbe fatto il possibile per aiutarlo (cfr. atto SEM 38/15, D93 e D94). Non vi sono pertanto manifestamente indizi concreti per ritenere che il ricorrente non avrebbe ottenuto protezione dallo Stato colombiano se l'avesse richiesta e se avesse lasciato all'autorità il tempo di dimostrare la sua capacità di aiutarlo. Infine, il ricorrente ha indicato di avere vissuto in molti luoghi in Colombia, segnatamente a C._______ (luogo di nascita), a D._______ (i suoi genitori vi possiederebbero una casa), a E._______ (durante gli studi universitari e i suoi genitori vi possiederebbero una seconda casa), a F._______ e a G._______ (luoghi in cui si sarebbe recato più volte per lavoro). Pertanto egli avrebbe anche potuto stabilirsi altrove nel Paese d'origine per eventualmente sottrarsi ai problemi descritti, conto tenuto che le minacce e le violenze che avrebbe subito personalmente con le persone appartenenti al gruppo criminale sarebbero tutti avvenuti a D._______.

E. 7.4 Questo Tribunale osserva inoltre che per costante giurisprudenza, per quanto riguarda le minacce nei confronti del ricorrente che sarebbero state riferite dai genitori dopo il suo espatrio (cfr. atto SEM 38/15, D39 e D77-D81), sono fatti appresi da terzi e non sono sufficienti per stabilire un fondato timore di persecuzione futura in caso di ritorno (cfr. sentenze del Tribunale D-5156/2024 del 6 novembre 2024 consid. 6.1 e D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 7.4 con ulteriori riferimenti).

E. 7.5 Per quanto riguarda i nuovi fatti allegati in sede di ricorso, segnatamente l'incapacità dello Stato colombiano di proteggere i propri cittadini, uno stato mentale di shock o di confusione durante l'audizione sui motivi d'asilo, nonché il timore nei confronti della polizia a causa delle persecuzioni che avrebbe subito da parte dello Stato e del fatto che sarebbe ricercato da parte dell'autorità per quanto dichiarato sul Presidente, questo Tribunale osserva quanto segue.

E. 7.5.1 Per quanto concerne l'incapacità dello Stato colombiano di proteggere i propri cittadini, il ricorrente nel proprio ricorso si è dilungato nell'esposizione generale del contesto storico e socio-politico della Colombia, senza tuttavia spiegare, circostanziare e rendere verosimile, nel suo caso specifico, di avere chiesto aiuto allo Stato colombiano, segnatamente mediante denunce, e che lo Stato colombiano non sia stato in grado o non abbia voluto adempiere nei suoi compiti di protezione nei confronti del ricorrente. Come già indicato al considerando 7.3 della presente sentenza, in assenza di richieste di aiuto alla polizia non vi sono indizi per ritenere che l'insorgente non avrebbe ricevuto protezione se l'avesse richiesta.

E. 7.5.2 Per quanto concerne la giustificazione dell'insorgente della mancanza di dettagli e riferimenti personali nel proprio racconto che sarebbe dovuta al fatto che si sarebbe trovato durante l'audizione sui motivi d'asilo in uno stato mentale di shock o di confusione e che a causa di questo stato mentale sarebbe stato incapace di fornire una testimonianza completa e accurata (cfr. pag. 4 del ricorso), questo Tribunale rileva innanzitutto che il ricorrente contraddice se stesso in quanto ha asserito nondimeno di avere fornito asserzioni chiare e precise che spiegherebbero chiaramente la dinamica della violenza subita (cfr. sempre pag. 4 del ricorso). Questo Tribunale osserva inoltre che, oltre alla natura generica di tali argomenti, non vi è alcun indizio concreto agli atti per cui il ricorrente in sede di audizione sui motivi d'asilo si sarebbe trovato in uno stato mentale o fisico alterato. Segnatamente questo Tribunale rileva che durante l'audizione del 27 maggio 2024 il ricorrente ha indicato di essere tranquillo, di non avere nessun problema di salute e di stare bene (cfr. atto SEM 38/15, D4-D5) e che la sua rappresentante legale non ha mai sollecitato pause supplementari o segnalato problemi in tal senso.

E. 7.5.3 Per quanto concerne invece le affermazioni secondo cui il ricorrente avrebbe "timore nei confronti della polizia", che "occorre riconoscere il rischio di conseguenze rilevanti ai fini dell'asilo in ragione dell'atteggiamento della persecuzione dello Stato e pertanto la mancanza di protezione della polizia e dei giudici" (cfr. pag. 5 del ricorso), che avrebbe timore nei confronti del "gruppo paramilitare", che vi sarebbe "mancanza di protezione dello Stato, sia per incapacità reale o per omissione", che sarebbe "stato ricercato dall'autorità" del suo Paese d'origine (cfr. pag. 6 del ricorso) e infine che, in caso di rientro in Colombia, sarebbe "ricercato per quanto dichiarato sul Presidente" (cfr. pag. 7 del ricorso), questo Tribunale rileva che nel verbale di audizione sui motivi d'asilo il ricorrente ha invece dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità del suo Paese d'origine (cfr. atto SEM 38/15, D41). Inoltre, nei mezzi di prova o nella documentazione trasmessa in procedura ricorsuale, non vi è alcuna traccia di quanto genericamente affermato dal ricorrente in sede ricorsuale. Pertanto, tali nuovi argomenti presentati nel ricorso, oltre ad essere tardivi, non sono stati in alcun modo sostanziati né circostanziati.

E. 7.6 In merito ai mezzi di prova prodotti dal ricorrente, questo Tribunale osserva quanto segue.

E. 7.6.1 Per quanto concerne i mezzi di prova di cui alla procedura di prima istanza, questo Tribunale ritiene che gli stessi - come già correttamente indicato dalla SEM - appaiono inadeguati. In particolare, questo Tribunale osserva che le tre registrazioni audio (mezzo di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 18) sono materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di esiguo valore probatorio e, inoltre, non vi è modo di sapere chi sia a parlare o risalire alla data di tali registrazioni audio e, infine, il ricorrente non è mai menzionato nelle stesse. Le due foto di fogli contenenti minacce (mdp SEM n. 16 e 17) sono pure materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di esiguo valore probatorio. Le fotocopie delle "denunce" all'Ufficio municipale dei residenti del (...) 2022 (mdp SEM n. 6) e del (...) 2024 (mdp SEM n. 14) sono altresì materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di scarsa qualità probatoria. Inoltre, il Tribunale osserva che il contenuto del documento del (...) 2022 non costituisce una denuncia ma un semplice esposto e il documento del (...) 2024 non pare sia stato presentato all'autorità competente in seguito alla firma dell'impiegato municipale. Per quanto concerne le fotocopie del certificato di membro in Svizzera della Commissione etnica afro-colombiana internazionale (mdp SEM n. 4), l'invito a una riunione del Foro internazionale delle vittime del (...) 2022 (mdp SEM n. 9) e lo scritto a sostegno del Nodo etnico afro-colombiano Canada (NEAC) del (...) 2023 (mdp SEM n. 11), questo Tribunale rileva che anche tali fotocopie sono materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e non sono atte a dimostrare le persecuzioni che il ricorrente avrebbe subito e, infine, risalgono a un periodo posteriore all'espatrio del ricorrente. Per quanto riguarda invece le fotocopie di due conferme di ricezione d'informazione della Giurisdizione speciale per la pace del (...) 2022 (mdp SEM n. 7) e del (...) 2022 (mdp SEM n. 8), la procura dell'avv. H._______ per rappresentare il NEAC dal (...) 2023 al (...) 2024 (mdp SEM n. 12) e la lettera di sostegno del NEAC Svizzera a congressista in Ecuador del (...) 2023 (mdp SEM n. 13), il Tribunale osserva che tali menzionati documenti non riguardano il ricorrente né le addotte persecuzioni che avrebbe subito. Anche per quanto attiene alle fotocopie di documenti relativi all'attività commerciale, quali un modulo di registro unico tributario del 21 giugno 2019 (mdp SEM n. 5), un blocchetto di fatture (mdp SEM n. 15) e un certificato d'immatricolazione presso la Camera di commercio di E._______ dell'(...) 2022 (mdp SEM n. 10), questo Tribunale rileva che si tratta di documenti che non dimostrano in alcun modo le persecuzioni che il ricorrente avrebbe subito. Infine, anche gli ulteriori mezzi di prova, segnatamente la foto del passaporto e le fotocopie della carta studenti nonché della licenza di condurre del ricorrente (mdp SEM n. 1-3) non sono manifestamente atti a modificare la valutazione che precede.

E. 7.6.2 Per quanto riguarda i mezzi di prova contenuti in una chiavetta USB trasmessa a questo Tribunale il 14 gennaio 2025, si osserva che, come già esposto poc'anzi, le registrazioni audio (doc. 3, 5 e 6 della chiavetta USB) così come il video in cui avviene una piccola esplosione all'entrata di un'abitazione (doc. 4 della chiavetta USB) ed il fermoimmagine dello stesso (doc. 8 della chiavetta USB) sono materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di esiguo valore probatorio conto tenuto che non vi è alcun modo per sapere chi sia a parlare o risalire alla data di tali registrazioni audio né di sapere a chi appartiene l'abitazione di cui al menzionato video. Le fotografie e i filmati di biglietti minatori (cfr. doc. 1, 9 e 10 della chiavetta USB) sono altresì materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di scarsa qualità probatoria. Inoltre, questo Tribunale non comprende come mai il ricorrente abbia trasmesso un messaggio propagandistico registrato il (...) 2023 dalla (...) (doc. 2 della chiavetta USB), quando egli ha invece sostenuto di essere minacciato dal (...). Per quanto concerne la copia dell'attestato che sarebbe stato rilasciato dal sindaco del Comune di D._______ (...) 2025 (doc. 7 della chiavetta USB), questo Tribunale osserva che tale attestato contraddice le affermazioni del ricorrente di cui al verbale per l'audizione sui motivi d'asilo. Egli infatti ha dichiarato che le minacce sarebbero iniziate dopo l'episodio della visita di una persona in moto a casa sua il (...) 2020 (cfr. atto SEM 38/15, D54) e di avere sporto una denuncia nel (...) 2021 (cfr. atto SEM 38/15, D89), ma nell'attestato è indicato che si sarebbe recato presso le autorità municipali per informarle di essere vittima di minacce già il (...) 2019, ossia molto prima dell'episodio della visita dell'uomo in moto.

E. 7.7 Ne discende quindi che le censure ricorsuali né i mezzi di prova non sono atti a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza, nonché alla pertinenza dei motivi di asilo fatti valere dal ricorrente.

E. 8 In conclusione, i motivi d’asilo addotti dall’interessato non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi né quelle di rilevanza previste dall’art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al riconosci- mento della qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.

E. 9.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entrata nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 9.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 9.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

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E. 10.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha genericamente fatto valere che l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile dato il contesto socio-politico in cui versa attualmente la Colombia, segna- tamente la mancanza di protezione da parte dello Stato colombiano, e nemmeno in relazione al suo attuale stato di salute. Con scritto del 14 gen- naio 2025 il ricorrente ha altresì segnalato al Tribunale cinque articoli di giornale e notizie in merito alla situazione in Colombia.

E. 10.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) espo- sti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Colombia.

E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Con- venzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de- gradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecu- zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto inter- nazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.

E. 11.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Colombia non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin- volga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del TAF D-4272/2022 del 5 giugno 2024 consid. 8.3.2 e relativi riferimenti).

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E. 11.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente ha dichiarato che nel suo Paese d’origine viveva bene (cfr. atto SEM 38/15, D39) e di avere vissuto in diverse città della Colombia, segnatamente a C._______ (luogo di nascita), a D._______ (i suoi genitori vi possiederebbero una casa), a E._______ (durante gli studi universitari e i suoi genitori vi possie- derebbero una seconda casa), a F._______ e a G._______ (luoghi in cui si sarebbe recato più volte per lavoro). Il ricorrente è un giovane uomo (classe […]), con un’ottima formazione scolastica (studi universitari quale tecnico amministrativo (…), nonché ulteriori corsi basi di (…), di formazione di (…) e per la gestione di ditte indipendenti) e diverse esperienze lavora- tive avendo lavorato in vari alberghi nei settori del bar, del ristorante, dell’amministrazione e infine come commerciante indipendente nel settore della (…) gestendo una propria azienda in tutti i settori, (…) (cfr. atto SEM 38/15, D13-D21). Egli potrebbe pure riaprire la propria attività di (…) avendo dichiarato di essere ancora in possesso di una parte dei macchinari e di capitale (cfr. atto SEM 38/15, D22 e D23). Inoltre, può contare sulla presenza di una reta famigliare in Colombia, segnatamente i genitori e i due fratelli, con cui ha regolarmente contatti, vivono nelle città di D._______ e di E._______ (cfr. atto SEM 38/15, D26-D30, D32, D77, D79 e D82). Infine, l’insorgente non ha in alcun modo sostanziato, circostan- ziato o documentato un qualsivoglia problema di salute (cfr. ricorso pag. 7) e quindi non vi sono indizi, dal profilo dello stato di salute, ostativi all’ese- cuzione dell’allontanamento. Pertanto, non si ravvisano motivi per cui il ri- corrente non potrebbe rientrare in Colombia.

E. 11.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontana- mento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 12 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione im- pugnata confermata.

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E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di me- desimo importo versato dall'insorgente in data 30 dicembre 2024.

E. 14 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) (dispositivo alla pagina seguente)

D-5227/2024 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 30 di- cembre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Anna Borner

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5227/2024 Sentenza del 14 febbraio 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo, cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nato il (...), Colombia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A.________ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 4 ottobre 2022. A.b In data 13 ottobre 2022 egli ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c In data 20 ottobre 2022 l'interessato ha avuto il colloquio Dublino. A.d Con decisione dell'8 novembre 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) ha attribuito il richiedente al Cantone B._______. A.e In data 27 maggio 2024 la SEM ha sentito il richiedente nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.f Con decisione del 29 maggio 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM ha assegnato la domanda d'asilo dell'interessato alla procedura ampliata. Nella medesima data la Protezione giuridica della Regione (...) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell'interessato. A.g Sempre il 29 maggio 2024 il richiedente ha firmato l'autorizzazione alla trasmissione delle informazioni relative allo stato della procedura al Consultorio giuridico del Cantone B._______ (SOS B._______). B. Con decisione del 26 luglio 2024, notificata il 5 agosto 2024, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen del richiedente e incaricato il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura. C. C.a In data 22 agosto 2024 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 23 agosto 2024) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) e ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e protesta di spese e ripetibili. C.b Mediante decisione incidentale del 12 dicembre 2024, questo Tribunale ha autorizzato il richiedente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respinto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e chiesto al ricorrente il versamento, entro il 30 dicembre 2024, di un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. C.c Con versamento del 30 dicembre 2024, il ricorrente ha corrisposto il richiesto anticipo delle presumibili spese processuali. C.d Con scritto del 14 gennaio 2025, l'insorgente ha trasmesso a questo Tribunale della (nuova) documentazione riguardante i motivi d'asilo. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Innanzitutto occorre esaminare la censura formale avanzata dal ricorrente nel gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore. In particolare, l'insorgente lamenta che la SEM non avrebbe eseguito d'ufficio le ricerche fondamentali al fine di ottenere i documenti necessari, di chiarire le circostanze e di fornire adeguatamente le prove (cfr. ricorso pag. 6). 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che l'interessato ha sostanzialmente indicato di essere stato minacciato di morte da un'organizzazione criminale e di avere sporto denuncia presso le autorità competenti nel suo villaggio. Da parte sua, la SEM - nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo - ha posto ulteriori domande al richiedente per chiarire taluni aspetti del suo racconto. Questo Tribunale ritiene che non si intravvede - e spiegazioni al riguardo non sono reperibili nel ricorso del ricorrente - quali ulteriori approfondimenti l'autorità inferiore avrebbe dovuto compiere e in che modo avrebbe violato il principio inquisitorio, fermo restando che non spettava alla SEM di eseguire ricerche e prendere contatto con una non meglio precisata autorità del Paese d'origine dell'insorgente al fine di ricercare la documentazione e le prove atte a dimostrare la veridicità delle sue (mere) dichiarazioni. Infatti, ai sensi dell'art. 13 PA e dell'art. 8 LAsi, la parte è tenuta a cooperare all'accertamento dei fatti, segnatamente fornendo tutto quanto in suo possesso e necessario al fine di rendere (almeno) verosimili le proprie allegazioni. 4.4 Pertanto, la doglianza formale va respinta integralmente. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 6. 6.1 Sentito sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d'origine, la Colombia, a causa delle minacce di morte che avrebbe ricevuto sul canale di comunicazione WhatsApp e mediante fogli lasciati nei pressi della sua abitazione da parte di un gruppo criminale. In particolare ha raccontato che sarebbe stato minacciato perché non avrebbe accettato di reclutare dei giovani con cui avrebbe avuto facilmente contatto grazie alla presunta sua attività di aiuto alla popolazione. Egli infatti sarebbe stato un "leader sociale". Ha raccontato che il (...) 2020 sarebbe giunta una persona in moto a casa sua che gli avrebbe detto di presentarsi a una riunione, ma dato che non si sarebbe presentato sarebbero poi iniziate le minacce e le estorsioni. Ha indicato che il (...) 2020 sarebbe stato avvicinato in un bar da due uomini che gli avrebbero detto di cooperare, ma quando si sarebbe rifiutato questi l'avrebbero aggredito. Ha ancora raccontato che si sarebbe spostato spesso in diversi luoghi in cui fabbricava e vendeva la sua merce per sfuggire alle minacce, ma che questi gruppi criminali sarebbero sempre riusciti a localizzarlo. Ha altresì indicato che sarebbe stato minacciato dopo che avrebbe smesso di pagare il "vaccino" nel (...) 2021. Ha raccontato che avrebbe sporto denunce e cercato protezione dalle autorità, le quali gli avrebbero risposto che avrebbero fatto il possibile per aiutarlo e che non gli sarebbe successo nulla. Il ricorrente ha indicato di non fidarsi del Governo del suo Paese d'origine in quanto vi sarebbero corruzione, violazioni di tutti i tipi, furti e malversazioni. Ha raccontato che da quando non si trova più in Colombia sarebbero i genitori a ricevere le minacce. Ha altresì indicato che in caso di rientro in Colombia il gruppo criminale lo troverebbe, gli farebbe violenza e potrebbe ucciderlo. Ha anche asserito che potrebbe accadere qualunque cosa ai genitori, ai fratelli e ai nipoti. 6.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il racconto della storia del richiedente non sarebbe verosimile. Segnatamente, la SEM ha osservato che le dichiarazioni relative alla visita della persona in moto e all'aggressione in un bar sono vaghe, contraddittorie, stereotipate e a tratti prive di riferimenti personali. L'autorità inferiore ha inoltre osservato che il racconto del ricorrente sarebbe estremamente scarno e generico in riferimento sia alla sua posizione come "leader sociale" sia in merito all'appartenenza delle persone a un gruppo criminale e alle richieste di tali persone. Ha rilevato che le allegazioni sarebbero estremamente succinte e vaghe anche per quanto riguarda le minacce che avrebbe ricevuto lui stesso, o che sarebbero state trasmesse ai genitori, in quanto non sarebbe stato in grado né di descrivere i contenuti di tali messaggi minatori né di indicare i luoghi e le date in cui queste minacce sarebbero pervenute. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che le affermazioni relative alle denunce presso le autorità sarebbero prive di dettagli, di riferimenti personali ed estremamente vaghe in quanto l'insorgente non avrebbe saputo indicare a quale autorità si sarebbe rivolto e in quali circostanze, ad eccezione di una denuncia del (...) 2024 quando l'interessato si trovava però già in Svizzera. Quanto ai mezzi di prova presentati dal ricorrente, la SEM ha ritenuto che gli stessi sarebbero inadeguati in quanto si tratterebbe di materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di esiguo valore probatorio. Inoltre, la SEM ha osservato che i mezzi di prova non avrebbero un contenuto atto a dimostrare le asserite denunce né le persecuzioni e (taluni) risalirebbero a un periodo posteriore all'espatrio del ricorrente o addirittura non lo riguarderebbero. L'autorità inferiore ha quindi concluso che le allegazioni del ricorrente non sarebbero sufficientemente concrete, dettagliate e circostanziate, ma sarebbero invece vaghe, generiche, contraddittorie e prive di riferimenti personali dando l'impressione che il ricorrente non abbia realmente vissuto tali episodi. 6.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che sarebbe stato minacciato di morte da un gruppo criminale. Nel proprio gravame, il ricorrente si è dilungato nell'esposizione generale del contesto storico e socio-politico della Colombia, segnatamente l'incapacità che avrebbe lo Stato colombiano di proteggere i propri cittadini. Ha altresì giustificato la mancanza di dettagli e riferimenti personali nel proprio racconto con il fatto che la situazione di stress e le minacce subite gli avrebbero causato uno stato mentale di shock o di confusione durante l'audizione sui motivi d'asilo che avrebbe influenzato la sua capacità di fornire una testimonianza completa e accurata. L'insorgente ha anche sostenuto che avrebbe fornito asserzioni chiare e precise che spiegherebbero chiaramente la dinamica della violenza subita e che pertanto il suo racconto sarebbe chiaro e privo di contraddizioni e quindi verosimile. Ha affermato di "avere timore nei confronti della polizia" e che "occorre riconoscere il rischio di conseguenze rilevanti ai fini dell'asilo in ragione dell'atteggiamento della persecuzione dello Stato e pertanto la mancanza di protezione della polizia e dei giudici" (ricorso pag. 5), nonché che la SEM avrebbe dovuto prendere seriamente in considerazione il suo timore nei confronti del "gruppo paramilitare", della "mancanza di protezione dello Stato, sia per incapacità reale o per omissione" e del fatto di essere "stato ricercato dall'autorità" del suo Paese (ricorso pag. 6). Infine l'insorgente ha indicato che, in caso di ritorno in Patria, sarà "ricercato per quanto dichiarato sul Presidente" (ricorso pag. 7). Ha quindi chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. 7. 7.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che il racconto del ricorrente - così come già rilevato dalla SEM - non può essere ritenuto verosimile. Infatti, le dichiarazioni del ricorrente non sono sufficientemente concrete, dettagliate e circostanziate, ma anzi risultano vaghe, generiche, stereotipate, contraddittorie e prive di riferimenti personali dando l'impressione che il ricorrente non abbia realmente vissuto tali episodi. 7.2 Invero, questo Tribunale osserva innanzitutto che il racconto del ricorrente è contraddittorio nella misura in cui ha dapprima dichiarato di non avere la certezza di essere minacciato da persone appartenenti al (...) (cfr. atto SEM 38/15, D43 e D44), poi di non sapere chi erano queste persone e che potevano appartenere a un gruppo criminale come ad un altro (cfr. atto SEM 38/15, D55, D56 e D62) ed infine che avrebbero sempre indicato di essere appartenenti al (...) (cfr. atto SEM 38/15, D73 e D75). Le dichiarazioni del ricorrente sono inoltre prive di dettagli in merito al suo presunto ruolo quale "leader sociale" nonostante abbia asserito che sarebbe stato approcciato dal gruppo criminale proprio per questa sua funzione sociale ed il facile contatto con i giovani che avrebbe avuto (cfr. atto SEM 38/15, D39, D45 e D65). Il ricorrente ha inoltre inizialmente dichiarato di avere avuto una sola volta contatto con le persone appartenenti al gruppo criminale, mentre poi nel corso della medesima risposta alla domanda della SEM ha raccontato di due episodi in cui avrebbe incontrato personalmente le persone che gli avrebbero inviato messaggi minatori (cfr. atto SEM 38/15, D45). Questo Tribunale osserva, a questo proposito, che è perlomeno singolare il fatto che abbia iniziato a raccontare dapprima dell'episodio dell'approccio di due uomini in un bar che sarebbe avvenuto il (...) 2020 e sarebbe sfociato in un'aggressione quando, secondo le sue allegazioni, sarebbe prima avvenuta il (...) 2020 una visita a casa di una persona in moto che avrebbe provocato la reazione dei due uomini nel bar (cfr. atto SEM 38/15, D45, D54 e D58). Inoltre, a prescindere da quanto precede, il racconto di tali episodi in cui sarebbe stato minacciato e picchiato risulta stereotipato, vago, generico, privo di riferimenti personali e, in particolare per quanto riguarda le richieste da parte delle persone appartenenti al gruppo criminale, il ricorrente ha fornito - tuttavia sempre in modo generico e stereotipato - delle spiegazioni e dei dettagli solo in seguito alle domande della SEM e non già prima in maniera spontanea (cfr. atto SEM 38/15, D45, D51-D61, D63 e D65). Il ricorrente è stato altresì vago e generico nel descrivere il contenuto dei messaggi minatori che avrebbe ricevuto o che sarebbero stati trasmessi ai suoi genitori, riducendo le allegazioni a ripetizioni e non sapendo indicare il contenuto dell'ultimo messaggio minatorio (cfr. atto SEM 38/15, D42, D69, D71-D74, D77 e D79-D81). C'è genericità anche nel descrivere le modalità in cui sarebbero state trasmesse le minacce, segnatamente per il tramite del canale di comunicazione WhatsApp e tramite telefonate - seppure non ha saputo spiegare come avrebbero ottenuto il numero di telefono suo e dei suoi genitori (cfr. atto SEM 38/15, D79) - o ancora tramite fogli lasciati per strada nei pressi di casa sua e dei suoi genitori (cfr. atto SEM 38/15, D76, D97-D101). Egli inoltre è stato vago e contraddittorio nell'indicare le date di ricezione dei messaggi minatori, indicando segnatamente di avere ricevuto l'ultimo messaggio minatorio nell'(...) 2021, poi invece in (...) (senza specificare di che anno) e infine in (...) o (...) 2021 (cfr. atto SEM 38/15, D71 e D102-D107). Ha anche asserito che da quando è in Svizzera sarebbero i suoi genitori a ricevere le minacce e vivrebbero rinchiusi nella paura, tuttavia ha fornito dichiarazioni incoerenti quanto al luogo in cui vivrebbero i suoi genitori con la paura delle minacce (cfr. atto SEM 38/15, D77, D78 e D82). Infine, la narrazione in merito alle presunte denunce che avrebbe presentato presso le autorità è estremamente vaga non avendo saputo indicare a quale autorità si sarebbe rivolto, né in quali date né in quali circostanze (cfr. atto SEM 38/15, D83-D92). Conto tenuto di tutto quanto precede, il racconto dell'insorgente non è credibile né verosimile. 7.3 Questo Tribunale rileva inoltre che gli episodi raccontati riguardano minacce che sarebbero state inflittegli da terze persone e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, il richiedente l'asilo deve dapprima avere esaurito tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Ora, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha dimostrato né reso verosimile di avere fatto appello alla polizia o di avere sporto denunce (cfr. atto SEM 38/15, D83-D92). Peraltro, alla precisa domanda di cosa gli avrebbe risposto l'autorità alle sue denunce, il ricorrente ha risposto che l'autorità avrebbe fatto il possibile per aiutarlo (cfr. atto SEM 38/15, D93 e D94). Non vi sono pertanto manifestamente indizi concreti per ritenere che il ricorrente non avrebbe ottenuto protezione dallo Stato colombiano se l'avesse richiesta e se avesse lasciato all'autorità il tempo di dimostrare la sua capacità di aiutarlo. Infine, il ricorrente ha indicato di avere vissuto in molti luoghi in Colombia, segnatamente a C._______ (luogo di nascita), a D._______ (i suoi genitori vi possiederebbero una casa), a E._______ (durante gli studi universitari e i suoi genitori vi possiederebbero una seconda casa), a F._______ e a G._______ (luoghi in cui si sarebbe recato più volte per lavoro). Pertanto egli avrebbe anche potuto stabilirsi altrove nel Paese d'origine per eventualmente sottrarsi ai problemi descritti, conto tenuto che le minacce e le violenze che avrebbe subito personalmente con le persone appartenenti al gruppo criminale sarebbero tutti avvenuti a D._______. 7.4 Questo Tribunale osserva inoltre che per costante giurisprudenza, per quanto riguarda le minacce nei confronti del ricorrente che sarebbero state riferite dai genitori dopo il suo espatrio (cfr. atto SEM 38/15, D39 e D77-D81), sono fatti appresi da terzi e non sono sufficienti per stabilire un fondato timore di persecuzione futura in caso di ritorno (cfr. sentenze del Tribunale D-5156/2024 del 6 novembre 2024 consid. 6.1 e D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 7.4 con ulteriori riferimenti). 7.5 Per quanto riguarda i nuovi fatti allegati in sede di ricorso, segnatamente l'incapacità dello Stato colombiano di proteggere i propri cittadini, uno stato mentale di shock o di confusione durante l'audizione sui motivi d'asilo, nonché il timore nei confronti della polizia a causa delle persecuzioni che avrebbe subito da parte dello Stato e del fatto che sarebbe ricercato da parte dell'autorità per quanto dichiarato sul Presidente, questo Tribunale osserva quanto segue. 7.5.1 Per quanto concerne l'incapacità dello Stato colombiano di proteggere i propri cittadini, il ricorrente nel proprio ricorso si è dilungato nell'esposizione generale del contesto storico e socio-politico della Colombia, senza tuttavia spiegare, circostanziare e rendere verosimile, nel suo caso specifico, di avere chiesto aiuto allo Stato colombiano, segnatamente mediante denunce, e che lo Stato colombiano non sia stato in grado o non abbia voluto adempiere nei suoi compiti di protezione nei confronti del ricorrente. Come già indicato al considerando 7.3 della presente sentenza, in assenza di richieste di aiuto alla polizia non vi sono indizi per ritenere che l'insorgente non avrebbe ricevuto protezione se l'avesse richiesta. 7.5.2 Per quanto concerne la giustificazione dell'insorgente della mancanza di dettagli e riferimenti personali nel proprio racconto che sarebbe dovuta al fatto che si sarebbe trovato durante l'audizione sui motivi d'asilo in uno stato mentale di shock o di confusione e che a causa di questo stato mentale sarebbe stato incapace di fornire una testimonianza completa e accurata (cfr. pag. 4 del ricorso), questo Tribunale rileva innanzitutto che il ricorrente contraddice se stesso in quanto ha asserito nondimeno di avere fornito asserzioni chiare e precise che spiegherebbero chiaramente la dinamica della violenza subita (cfr. sempre pag. 4 del ricorso). Questo Tribunale osserva inoltre che, oltre alla natura generica di tali argomenti, non vi è alcun indizio concreto agli atti per cui il ricorrente in sede di audizione sui motivi d'asilo si sarebbe trovato in uno stato mentale o fisico alterato. Segnatamente questo Tribunale rileva che durante l'audizione del 27 maggio 2024 il ricorrente ha indicato di essere tranquillo, di non avere nessun problema di salute e di stare bene (cfr. atto SEM 38/15, D4-D5) e che la sua rappresentante legale non ha mai sollecitato pause supplementari o segnalato problemi in tal senso. 7.5.3 Per quanto concerne invece le affermazioni secondo cui il ricorrente avrebbe "timore nei confronti della polizia", che "occorre riconoscere il rischio di conseguenze rilevanti ai fini dell'asilo in ragione dell'atteggiamento della persecuzione dello Stato e pertanto la mancanza di protezione della polizia e dei giudici" (cfr. pag. 5 del ricorso), che avrebbe timore nei confronti del "gruppo paramilitare", che vi sarebbe "mancanza di protezione dello Stato, sia per incapacità reale o per omissione", che sarebbe "stato ricercato dall'autorità" del suo Paese d'origine (cfr. pag. 6 del ricorso) e infine che, in caso di rientro in Colombia, sarebbe "ricercato per quanto dichiarato sul Presidente" (cfr. pag. 7 del ricorso), questo Tribunale rileva che nel verbale di audizione sui motivi d'asilo il ricorrente ha invece dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità del suo Paese d'origine (cfr. atto SEM 38/15, D41). Inoltre, nei mezzi di prova o nella documentazione trasmessa in procedura ricorsuale, non vi è alcuna traccia di quanto genericamente affermato dal ricorrente in sede ricorsuale. Pertanto, tali nuovi argomenti presentati nel ricorso, oltre ad essere tardivi, non sono stati in alcun modo sostanziati né circostanziati. 7.6 In merito ai mezzi di prova prodotti dal ricorrente, questo Tribunale osserva quanto segue. 7.6.1 Per quanto concerne i mezzi di prova di cui alla procedura di prima istanza, questo Tribunale ritiene che gli stessi - come già correttamente indicato dalla SEM - appaiono inadeguati. In particolare, questo Tribunale osserva che le tre registrazioni audio (mezzo di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 18) sono materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di esiguo valore probatorio e, inoltre, non vi è modo di sapere chi sia a parlare o risalire alla data di tali registrazioni audio e, infine, il ricorrente non è mai menzionato nelle stesse. Le due foto di fogli contenenti minacce (mdp SEM n. 16 e 17) sono pure materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di esiguo valore probatorio. Le fotocopie delle "denunce" all'Ufficio municipale dei residenti del (...) 2022 (mdp SEM n. 6) e del (...) 2024 (mdp SEM n. 14) sono altresì materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di scarsa qualità probatoria. Inoltre, il Tribunale osserva che il contenuto del documento del (...) 2022 non costituisce una denuncia ma un semplice esposto e il documento del (...) 2024 non pare sia stato presentato all'autorità competente in seguito alla firma dell'impiegato municipale. Per quanto concerne le fotocopie del certificato di membro in Svizzera della Commissione etnica afro-colombiana internazionale (mdp SEM n. 4), l'invito a una riunione del Foro internazionale delle vittime del (...) 2022 (mdp SEM n. 9) e lo scritto a sostegno del Nodo etnico afro-colombiano Canada (NEAC) del (...) 2023 (mdp SEM n. 11), questo Tribunale rileva che anche tali fotocopie sono materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e non sono atte a dimostrare le persecuzioni che il ricorrente avrebbe subito e, infine, risalgono a un periodo posteriore all'espatrio del ricorrente. Per quanto riguarda invece le fotocopie di due conferme di ricezione d'informazione della Giurisdizione speciale per la pace del (...) 2022 (mdp SEM n. 7) e del (...) 2022 (mdp SEM n. 8), la procura dell'avv. H._______ per rappresentare il NEAC dal (...) 2023 al (...) 2024 (mdp SEM n. 12) e la lettera di sostegno del NEAC Svizzera a congressista in Ecuador del (...) 2023 (mdp SEM n. 13), il Tribunale osserva che tali menzionati documenti non riguardano il ricorrente né le addotte persecuzioni che avrebbe subito. Anche per quanto attiene alle fotocopie di documenti relativi all'attività commerciale, quali un modulo di registro unico tributario del 21 giugno 2019 (mdp SEM n. 5), un blocchetto di fatture (mdp SEM n. 15) e un certificato d'immatricolazione presso la Camera di commercio di E._______ dell'(...) 2022 (mdp SEM n. 10), questo Tribunale rileva che si tratta di documenti che non dimostrano in alcun modo le persecuzioni che il ricorrente avrebbe subito. Infine, anche gli ulteriori mezzi di prova, segnatamente la foto del passaporto e le fotocopie della carta studenti nonché della licenza di condurre del ricorrente (mdp SEM n. 1-3) non sono manifestamente atti a modificare la valutazione che precede. 7.6.2 Per quanto riguarda i mezzi di prova contenuti in una chiavetta USB trasmessa a questo Tribunale il 14 gennaio 2025, si osserva che, come già esposto poc'anzi, le registrazioni audio (doc. 3, 5 e 6 della chiavetta USB) così come il video in cui avviene una piccola esplosione all'entrata di un'abitazione (doc. 4 della chiavetta USB) ed il fermoimmagine dello stesso (doc. 8 della chiavetta USB) sono materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di esiguo valore probatorio conto tenuto che non vi è alcun modo per sapere chi sia a parlare o risalire alla data di tali registrazioni audio né di sapere a chi appartiene l'abitazione di cui al menzionato video. Le fotografie e i filmati di biglietti minatori (cfr. doc. 1, 9 e 10 della chiavetta USB) sono altresì materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di scarsa qualità probatoria. Inoltre, questo Tribunale non comprende come mai il ricorrente abbia trasmesso un messaggio propagandistico registrato il (...) 2023 dalla (...) (doc. 2 della chiavetta USB), quando egli ha invece sostenuto di essere minacciato dal (...). Per quanto concerne la copia dell'attestato che sarebbe stato rilasciato dal sindaco del Comune di D._______ (...) 2025 (doc. 7 della chiavetta USB), questo Tribunale osserva che tale attestato contraddice le affermazioni del ricorrente di cui al verbale per l'audizione sui motivi d'asilo. Egli infatti ha dichiarato che le minacce sarebbero iniziate dopo l'episodio della visita di una persona in moto a casa sua il (...) 2020 (cfr. atto SEM 38/15, D54) e di avere sporto una denuncia nel (...) 2021 (cfr. atto SEM 38/15, D89), ma nell'attestato è indicato che si sarebbe recato presso le autorità municipali per informarle di essere vittima di minacce già il (...) 2019, ossia molto prima dell'episodio della visita dell'uomo in moto. 7.7 Ne discende quindi che le censure ricorsuali né i mezzi di prova non sono atti a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza, nonché alla pertinenza dei motivi di asilo fatti valere dal ricorrente.

8. In conclusione, i motivi d'asilo addotti dall'interessato non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza previste dall'art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 9.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha genericamente fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile dato il contesto socio-politico in cui versa attualmente la Colombia, segnatamente la mancanza di protezione da parte dello Stato colombiano, e nemmeno in relazione al suo attuale stato di salute. Con scritto del 14 gennaio 2025 il ricorrente ha altresì segnalato al Tribunale cinque articoli di giornale e notizie in merito alla situazione in Colombia. 10.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Colombia. 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.2 11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Colombia non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del TAF D-4272/2022 del 5 giugno 2024 consid. 8.3.2 e relativi riferimenti). 11.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente ha dichiarato che nel suo Paese d'origine viveva bene (cfr. atto SEM 38/15, D39) e di avere vissuto in diverse città della Colombia, segnatamente a C._______ (luogo di nascita), a D._______ (i suoi genitori vi possiederebbero una casa), a E._______ (durante gli studi universitari e i suoi genitori vi possiederebbero una seconda casa), a F._______ e a G._______ (luoghi in cui si sarebbe recato più volte per lavoro). Il ricorrente è un giovane uomo (classe [...]), con un'ottima formazione scolastica (studi universitari quale tecnico amministrativo (...), nonché ulteriori corsi basi di (...), di formazione di (...) e per la gestione di ditte indipendenti) e diverse esperienze lavorative avendo lavorato in vari alberghi nei settori del bar, del ristorante, dell'amministrazione e infine come commerciante indipendente nel settore della (...) gestendo una propria azienda in tutti i settori, (...) (cfr. atto SEM 38/15, D13-D21). Egli potrebbe pure riaprire la propria attività di (...) avendo dichiarato di essere ancora in possesso di una parte dei macchinari e di capitale (cfr. atto SEM 38/15, D22 e D23). Inoltre, può contare sulla presenza di una reta famigliare in Colombia, segnatamente i genitori e i due fratelli, con cui ha regolarmente contatti, vivono nelle città di D._______ e di E._______ (cfr. atto SEM 38/15, D26-D30, D32, D77, D79 e D82). Infine, l'insorgente non ha in alcun modo sostanziato, circostanziato o documentato un qualsivoglia problema di salute (cfr. ricorso pag. 7) e quindi non vi sono indizi, dal profilo dello stato di salute, ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, non si ravvisano motivi per cui il ricorrente non potrebbe rientrare in Colombia. 11.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

12. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente in data 30 dicembre 2024.

14. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 30 dicembre 2024.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner Data di spedizione: