Asilo e allontanamento (domanda multipla)
Sachverhalt
A. A.a L’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) di- cembre 2016. A.b Tramite la decisione del 29 novembre 2018, la SEM non ha ricono- sciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’ese- cuzione della predetta misura. A.c Con sentenza D-11/2019 del 6 maggio 2021, il Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: il Tribunale), ha respinto il ricorso interposto dall’in- sorgente il 31 dicembre 2018 contro la succitata decisione della SEM. B. B.a Per il tramite dello scritto del 9 agosto 2021, l’interessato ha chiesto alla SEM il riesame della sua decisione unicamente sul punto dell’esecu- zione dell’allontanamento. L’autorità inferiore, ha respinto la domanda di riesame, con decisione del 20 agosto 2021. B.b Con sentenza D-4274/2021 del 21 ottobre 2021, il Tribunale ha pro- nunciato l’inammissibilità del ricorso presentato il 24 settembre 2021 dall’insorgente avverso il suddetto provvedimento della SEM, poiché il ri- corrente non aveva corrisposto, nel termine impartito, l’anticipo sulle spese processuali richiesto dal giudice istruttore della causa. C. C.a Con nuova domanda di riesame del 25 gennaio 2022, il ricorrente ha concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera, così come, in subordine, alla concessione dell’am- missione provvisoria. L’autorità inferiore, con decisione del 29 ago- sto 2022, ha respinto anche la predetta domanda. C.b Con sentenza D-4296/2022 del 15 febbraio 2024, il Tribunale ha re- spinto il ricorso interposto dal ricorrente il 23 settembre 2022 contro la suc- citata decisione dell’autorità inferiore. D. Tramite lo scritto del 19 marzo 2024, prevalendosi di elementi fattuali e pro- batori nuovi, l’interessato ha chiesto alla SEM il riesame della sua deci- sione del 29 novembre 2018. Egli ha concluso, a titolo principale, al rico- noscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, ed a
D-5156/2024 Pagina 3 titolo eventuale, alla concessione dell’ammissione provvisoria, a causa dell’inesigibilità dell’esecuzione del suo allontanamento. Il richiedente, nella sua domanda, ha in particolare asserito come il (…), sarebbero giunti a casa del padre in Sri Lanka (…) uomini (…), che si sa- rebbero presentati come membri del CID (Criminal Investigation De- partment). Essi lo avrebbero picchiato, minacciato nonché cercato di estor- cergli del denaro perché distruggessero il dossier rispettivamente le prove che avrebbero avuto in merito al figlio (e qui interessato) circa il suo aiuto finanziario a supporto di membri riabilitati delle LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). In tale occasione i (…) individui avrebbero mostrato al padre il dossier del figlio, contenente una fotografia di quest’ultimo. Soltanto dopo che un vicino di casa sarebbe accorso visto il rumore, i (…) figuri avrebbero lasciato la casa del padre. Quest’ultimo, sarebbe tuttavia stato contattato dagli stessi uomini telefonicamente il (…) seguente, che lo avrebbero nuo- vamente minacciato e ricattato, nonché insultato. Il padre si sarebbe quindi recato in compagnia del suo avvocato, C._______, presso il posto di polizia più vicino, ed avrebbe denunciato i fatti occorsogli. A mente dell’interes- sato, anche se l’appartenenza dei quattro uomini al CID non potrebbe es- sere provata pienamente, tuttavia visto il loro comportamento e le informa- zioni che avrebbero avuto, si dovrebbe partire da tale presupposto. Tali eventi occorsi al padre, dimostrerebbero come ancora oggi egli sarebbe ricercato in Sri Lanka e che vi sarebbe tutt’ora il pericolo che egli subisca delle persecuzioni, l’arresto rispettivamente delle torture nel caso di un suo ritorno in patria. A supporto di tali asserti egli ha presentato: copia dell’estratto dall’Information Book riportante la denuncia che avrebbe fatto il padre in polizia il (…), con la traduzione dello stesso in tedesco (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-1/36, allegati 2 e 3); copia dello scritto non datato del sedicente avv. C._______ (cfr. n. 1/36, allegato 5); copia della busta d’invio dell’allegato 2 (cfr. n. 1/36, allegato 4). A._______ si è inoltre prevalso di un’attività politica accresciuta ed attiva in Svizzera a favore dei diritti dei tamil in patria. In tal senso, egli ha citato di aver preso parte, il (…), alla tappa che da D._______ giungeva a E._______, del (…) contro il regime srilankese che sarebbe iniziato in F._______ il (…) da parte di alcune persone. Tale evento sarebbe stato mediatizzato sia a livello nazionale che internazionale nei social media, an- che sul sito web delle LTTE, nei quali il ricorrente sarebbe riconoscibile personalmente in una fotografia che lo mostrerebbe con altre (…) persone partecipanti all’evento in (…), che reggerebbero delle bandiere raffiguranti i simboli delle LTTE. L’interessato, a causa di tale mediatizzazione dell’evento e della predetta fotografia, sarebbe stato minacciato ed
D-5156/2024 Pagina 4 insultato con svariati messaggi in diverse piattaforme di social media. Que- sti fatti mostrerebbero le sue idee politiche a favore delle LTTE, che non verrebbero tollerate anzi represse con pene massicce in Sri Lanka. Per- tanto, a causa della sua esposizione politica in Svizzera, nel caso egli fa- cesse rientro in Sri Lanka, con verosimiglianza preponderante, andrebbe incontro al rischio di subire dei maltrattamenti, all’arresto o anche alla morte da parte delle autorità del suo Paese d’origine. A sostegno di tali suoi as- serti, egli ha prodotto, in copia, una fotografia che lo mostrerebbe con altre (…) persone al suddetto evento del (…) (cfr. n. 1/36, allegato 6); una chia- vetta USB con un video del discorso che si sarebbe tenuto durante la suc- citata tappa del (…), e la traduzione in inglese dello stesso (cfr. n. 1/36, allegati 7 e 8); vari messaggi e articoli in copia – anche contenenti in alcuni la fotografia di cui all’allegato 6 – dell’evento del (…) riportato da vari media nazionali ed internazionali e sulle piattaforme quali (…) ed (…) (cfr. n. 1/36, allegati 9-13); stampe di messaggi d’insulti e di minacce che l’interessato avrebbe ricevuto in diverse piattaforme social sotto alla fotografia di cui all’allegato 6 (cfr. n. 1/36, allegato 14). Da ultimo, l’interessato ha ritenuto l’esecuzione del suo allontanamento, inesigibile. Invero, la situazione politica ed umanitaria in Sri Lanka si sa- rebbe ulteriormente deteriorata dall’ultima decisione materiale resa dalla SEM, ciò che comporterebbe per lui, nel caso di un suo ritorno in patria, un aggravamento del pericolo di cadere in una grave situazione d’emergenza. E. Nella sua decisione resa il 15 luglio 2024 e notificata il 20 luglio 2024 (cfr.
n. 4/1), l’autorità inferiore – dopo aver trattato la domanda dell’interessato per alcuni fatti e prove quale domanda di riesame e altri invece quale do- manda multipla – non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda multipla, nonché ha pronunciato il suo allonta- namento dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa misura, in quanto rite- nuta ammissibile, esigibile e possibile. La SEM nella sua pronuncia, dal profilo del riesame, ha essenzialmente ritenuto come l’estratto dell’Information Book del (…) e gli asserti proposti a supporto, non sarebbero atti a permettere di concludere che, nel caso di un suo ritorno nel paese d’origine, egli possa nutrire un fondato timore di subire delle misure di persecuzione o dei trattamenti inumani. Invero, tale mezzo di prova sarebbe stato prodotto quale semplice fotocopia, e quindi sarebbe facilmente falsificabile. Inoltre lo stesso riporterebbe unicamente le dichiarazioni rese dal padre dell’interessato, che nessun elemento og- gettivo proverebbe che esse corrisponderebbero effettivamente alla realtà.
D-5156/2024 Pagina 5 Altresì, se veramente membri del CID avrebbero disposto di prove per ac- cusarlo di sostegno alle LTTE, non avrebbero di certo proposto al padre di distruggere le stesse in cambio di denaro. Peraltro, avendo sia il Tribunale sia la SEM considerate inverosimili le sue dichiarazioni inerenti ai motivi d’asilo nelle precedenti procedure, ne discenderebbe pure che risulterebbe inverosimile che lui possa essere accusato dal CID di avere dei legami con le LTTE. Per quanto concerne poi lo scritto non datato dell’avvocato C._______, lo stesso non sarebbe che una mera attestazione da parte di terzi, che contraddirebbe inoltre le conclusioni d’inverosimiglianza a cui sa- rebbero giunti sia la SEM sia il Tribunale, e non avrebbe pertanto alcun valore probatorio. Dal profilo della domanda multipla, egli non soddisferebbe neppure le con- dizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato, per dei motivi soprag- giunti posteriormente al suo espatrio. Invero, nell’unica attività di cui avrebbe riferito aver preso parte, ovvero alla tappa D._______-E._______ del (…) a favore dei diritti del popolo tamil, il (…), egli non avrebbe né alle- gato né provato di aver ricoperto un ruolo di primo piano. Difatti, dai docu- menti versati all’inserto, emergerebbe come egli durante il detto evento si sarebbe limitato a portare una bandiera svizzera. Egli non avrebbe reso verosimile che per la predetta sola partecipazione, egli sarebbe stato iden- tificato dalle autorità srilankesi e neppure di avere avuto delle conseguenze in esito alla stessa o di aver riscontrato delle problematiche con le autorità. Pertanto i timori da lui esternati per la sua incolumità e libertà nel caso facesse rientro in Sri Lanka, non sarebbero corroborati da alcun docu- mento o mezzo di prova concreto. Inoltre, non presentando egli un profilo politico particolare suscettibile d’interessare le autorità srilankesi, e non avendo neppure intrattenuto legami particolari prima e dopo l’espatrio con le LTTE, la SEM ha escluso che il suo nome possa essere stato inserito in una delle due liste dove figurerebbero le persone che avrebbero un legame con la predetta organizzazione. Quindi, in caso di un suo rientro in patria, egli non potrebbe essere sospettato dalle autorità srilankesi di voler ravvi- vare il movimento separatista tamil e dunque di rappresentare un pericolo per l’unità e la coesione nazionali. F. Per il tramite del suo ricorso del 18 agosto 2024, inoltrato il 19 agosto 2024 (cfr. risultanze processuali), l’interessato ha impugnato la succitata deci- sione dinanzi al Tribunale, chiedendo a titolo procedurale che egli sia au- torizzato ad attendere la decisione sulla sua domanda in Svizzera nel qua- dro della concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, nonché che gli sia concessa l’assistenza giudiziaria gratuita totale, con la nomina, quale
D-5156/2024 Pagina 6 gratuita patrocinatrice, dell’avv. Lena Weissinger. A titolo principale ha po- stulato l’annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. A titolo eventuale, ha concluso alla concessione dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e a titolo ancora più eventuale che la causa sia rinviata all’autorità inferiore per nuova valutazione. Al ricorso, ha annesso quale nuovo documento, uno scritto di G._______ del 14 ago- sto 2024. G. Con decisione incidentale del 28 agosto 2024, il giudice dell’istruzione competente, dopo aver osservato che la valutazione esposta dalla SEM circa la qualificazione dell’istanza presentata dal ricorrente il 19 marzo 2024, fosse condivisibile dal Tribunale; ha pronunciato che il pro- cedimento si svolge in italiano, che il richiedente può attendere l’esito della procedura in Svizzera, nonché ha respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria totale, invitandolo parimenti a versare, entro il 9 settem- bre 2024, un anticipo di CHF 2'000.– a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inos- servanza. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dal ricorrente in data 9 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 2 Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qua- lità di giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, e la decisione
D-5156/2024 Pagina 7 è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Nel caso in parola, occorre dapprima esaminare se l’autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto del 19 marzo 2024, d’un canto per alcuni fatti e mezzi di prova proposti dall’insorgente come una domanda di riesame ai sensi dell’art. 111b LAsi e d’altro canto quale domanda multi- pla giusta l’art. 111c LAsi per altre circostanze e documenti, nonché se le esigenze legali delle predette norme siano state rispettate.
E. 4.2 La giurisprudenza qualifica come domanda di riesame ai sensi dell’art. 111b LAsi, la domanda di adattamento (cfr. DTAF 2014/39 con- sid. 4.5 e 4.6; 2010/27 consid. 2.1), la domanda di riesame qualificata (ov- vero quella fondata su uno dei motivi di revisione previsti all’art. 66 PA, ap- plicabile per analogia, in assenza di una sentenza materiale su ricorso), così come la domanda di riesame fondata su mezzi di prova concludenti posteriori alla pronuncia di una sentenza materiale su ricorso, ma che con- cernono dei fatti anteriori (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.4.3-11.4.7 e 13.1). Invece, allorché il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova deter- minanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli potrà depositare una nuova domanda d’asilo dinanzi all’autorità di prima istanza ai sensi dell’art. 111c LAsi entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione negativa cresciuta in giudi- cato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5-4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2). Ciò è il caso quando l’interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d’asilo, cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esau- risce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga
D-5156/2024 Pagina 8 quali, segnatamente, delle attività politiche in esilio (cfr. DTAF 2014/39 con- sid. 4.6).
E. 4.3 Venendo alla presente disamina, nella sua istanza del 19 marzo 2024 (cfr. n. 1/36), il ricorrente si è in sostanza prevalso, d’un canto, di due mezzi di prova che sarebbero posteriori alla sentenza del Tribunale D-4296/2022 del 15 febbraio 2024 e che renderebbero verosimili gli eventi da lui addotti già durante la procedura ordinaria. D’altro canto, con la sua domanda del 19 marzo 2024, il ricorrente tende a far constatare la sua qualità di rifu- giato, invocando delle attività politiche esercitate in Svizzera. Pertanto, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha qualificato l’istanza del 19 marzo 2024 come da una parte rilevante di un riesame ex art. 111b LAsi e d’altra parte invece, per quanto concernente le attività politiche all’estero, quale domanda multipla ai sensi dell’art. 111c LAsi. Il ricorrente sarebbe per parte sua venuto a conoscenza degli eventi inerenti al padre non prima del (…) febbraio 2024 e avrebbe ricevuto l’estratto dell’Information Book del (…) non prima della fine del mese di febbraio inizio del mese di marzo 2024 (cfr. n. 1/36, pag. 3; allegati 2-4). Quindi, ed anche se si denota come lo scritto dell’avv. C._______ (allegato 5) non comporta alcuna data d’emis- sione, si può partire dal presupposto che la domanda di riesame è stata presentata dal ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla scoperta dei mo- tivi di riesame così come prescritto dall’art. 111b cpv. 1 LAsi. Inoltre egli ha presentato entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione della SEM del 29 novembre 2018 (ovvero passata in giudicato con la sen- tenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021), i fatti relativi alla sua domanda d’asilo (cfr. art. 111c cpv. 1 LAsi). Le esigenze legali, in partico- lare in merito alle tempistiche di presentazione della domanda in riferi- mento alle due disposizioni legali applicabili in specie (art. 111b e 111c LAsi), sono quindi pure state rispettate. Nulla osta quindi all’esame nel me- rito delle stesse.
E. 5 In primo luogo si denota come la censura sollevata nel gravame di carenze che presenterebbe la motivazione nella decisione avversata circa la vero- simiglianza degli eventi allegati dall’insorgente sia in punto al riconosci- mento della qualità di rifugiato che sul punto dell’esigibilità della misura d’allontanamento (cfr. p.to III, n. 1, pag. 3 del ricorso), secondo le motiva- zioni ricorsuali fornite successivamente (cfr. p.to III, n. 2 segg., pag. 3 segg.), rileva in realtà dell’apprezzamento effettuato dall’autorità inferiore nel caso concreto. Pertanto, riguarda il merito della vertenza, e come tale verrà esaminata di seguito. Ne discende quindi che con riferimento alla conclusione subeventuale nel ricorso di restituzione degli atti di causa alla
D-5156/2024 Pagina 9 SEM per nuova valutazione (cifra 4 delle conclusioni ricorsuali, pag. 1 del ricorso), la stessa deve essere respinta, poiché non sussiste alcun motivo formale per annullare la decisione dell’autorità inferiore.
E. 6.1 Venendo ora al merito, per quanto concerne i fatti ed i mezzi di prova inerenti alla domanda di riesame, alla stessa stregua del giudizio della SEM, anche il Tribunale ritiene gli eventi soggiacenti agli stessi come inve- rosimili. Invero il fatto che sarebbe avvenuto il (…) al padre del ricorrente, con l’arrivo al suo domicilio di (…) uomini (…) che si sarebbero spacciati per membri del CID e che lo avrebbero picchiato e ricattato, perché ver- sasse loro (…), al fine che loro distruggessero le prove che avrebbero avuto del ricorrente, risulta a dir poco grottesco. Difatti, se effettivamente si fosse trattato di membri del CID, appare del tutto poco credibile che que- sti si sarebbero presentati al domicilio del padre del ricorrente, (…), scap- pando subitamente al sopraggiungere di un vicino. Inoltre, non si spiega come questi figuri, se si fosse poi trattato realmente di agenti del CID, si sarebbero interessati soltanto il (…) ed il (…) al ricorrente, allorché i prece- denti eventi e ricerche erano già state ritenute inverosimili sia dalla SEM sia dal Tribunale nelle antecedenti procedure, e dipoi invece non si sareb- bero più palesati in alcun modo. Le spiegazioni fornite nel ricorso dall’in- sorgente in merito alla corruzione dilagante in Sri Lanka, per rendere cre- dibile l’evento riportatogli dal padre e ricondurlo a dei membri del CID, non sono atte in alcun modo a modificare le precitate conclusioni. Il predetto giudizio non muta neppure alla luce dei due documenti versati agli atti dal ricorrente, relativi alla denuncia che avrebbe presentato il padre il (…) alla stazione di polizia di H._______ (cfr. allegati 2 e 3) nonché allo scritto dell’avv. C._______ (non datato), che confermerebbe di aver accompa- gnato il padre del ricorrente il (…) per sporgere denuncia (cfr. allegato 5). Invero, come già osservato dall’autorità inferiore nella decisione avversata, anche il Tribunale non ravvede nella mera presentazione di una stampa dell’estratto dell’Information Book del (…) – che a differenza di quanto ad- duce il ricorrente nel suo gravame, la SEM non ha inteso fosse possibile fornire l’originale che si troverebbe nell’Information Book stesso (cfr. p.to III, n. 4, pag. 4 del ricorso), quanto che il ricorrente non avrebbe presentato l’originale della medesima copia ottenuta (cfr. p.to IV, pag. 7 della decisione avversata) – che può quindi pure essere facilmente modificabile e falsifica- bile, la prova della verosimiglianza di quanto addotto nello stesso docu- mento. Nemmeno la dichiarazione del sedicente avv. C._______ che avrebbe accompagnato il padre dell’insorgente a sporgere denuncia il (…), e le generiche sue affermazioni di conoscere il ricorrente e che questi sa- rebbe tutt’ora ricercato dalle forze di sicurezza (cfr. allegato 5), non sono
D-5156/2024 Pagina 10 all’evidenza delle circostanze in grado di supportare la veridicità di quanto raccontato dal padre del ricorrente. Gli asserti contrari proposti da quest’ul- timo nel suo ricorso (cfr. p.to III, n. 8, pag. 5 del ricorso), del tutto inconsi- stenti e inadeguati a rendere maggiormente verosimili i fatti addotti, non possono del resto essere seguiti. Si rileva infine come gli eventi sui quali si poggiano le sue conclusioni dell’interesse che dimostrerebbero le autorità srilankesi nei suoi confronti, e da rendere di conseguenza credibile quanto da egli già narrato in passato in merito, gli sarebbero stati riportati da terze persone, ovvero il padre, e, in quanto tali, risultano essere eventi già di per sé opinabili ed insufficienti per stabilire un fondato timore di subire delle persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. la sentenza del Tribunale E- 801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). Ne discende quindi come sia i mezzi di prova presentati sia le allegazioni relative ai fatti che sarebbero successi al padre del ricorrente il (…) ed il giorno seguente, e quindi anche l’interesse delle autorità srilankesi nei confronti del ricorrente ed al suo ti- more di essere esposto a persecuzioni nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka, non soltanto risultano essere inverosimili, ma pure irrilevanti ai sensi dell’asilo.
E. 6.2 Visto quanto sopra considerato, il ricorrente non si è quindi prevalso di alcun elemento nuovo e determinante in materia d’asilo, tale da poter con- durre all’annullamento della decisione del 29 novembre 2018 della SEM, entrata in forza di cosa giudicata. La decisione dell’autorità inferiore deve sotto questo profilo quindi essere confermata ed il ricorso respinto.
E. 7.1 Concernente invece le allegazioni ed i mezzi di prova del ricorrente re- lativi alle sue attività politiche in Svizzera, e come già visto sopra associabili ad una domanda multipla, si osserva quanto segue.
E. 7.2.1 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
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E. 7.2.2 Giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è dive- nuto rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell’art. 54 LAsi, sono segnatamente comprese l’uscita illegale dal Paese d’origine (“Republikflucht”), il deposito di una do- manda d’asilo all’estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Decisiva nell’esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se, le autorità nel paese interessato, sono a conoscenza del comportamento adottato all’estero e il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell’art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in patria.
E. 7.2.3 Nel caso in parola, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. Invero il Tribunale ritiene corretta la conclusione della SEM che non considera l’interessato come un attivista di spicco. Egli non ha difatti reso verosimile, né dalla fotografia presentata – dove lui appare insieme ad altri partecipanti al (…) reggendo una bandiera svizzera (cfr. allegato 6) – né dalla documentazione dove vi è riportata anche la mede- sima fotografia e recensito tale evento (cfr. allegati 7–14), o ancora dalle dichiarazioni proposte nel ricorso, di essere un membro prominente della diaspora tamil in Svizzera e di essere percepito come tale dalle autorità del suo Paese d’origine. Al contrario, la totalità dei mezzi di prova da lui versati agli atti in allegato alla sua istanza del 19 marzo 2024, riguardano un’unica manifestazione alla quale egli avrebbe preso parte, ovvero alla tappa D._______-E._______ del (…) del (…), che avrebbe avuto come protago- nisti (…) per la promozione dei diritti dell’etnia tamil (cfr. allegato 8). Il mero fatto che egli risulti ritratto con alcuni partecipanti allo stesso che reggono delle bandiere raffiguranti l’effige delle LTTE, con una bandiera svizzera, e che tale immagine sarebbe stata riprodotta in diversi canali nazionali ed internazionali come pure in piattaforme nei social media, non sono in grado di dimostrare come egli sia entrato nel mirino delle autorità del suo Paese d’origine o possa entrarvi in futuro a causa di tale sua unica partecipazione. Egli non ha infatti riportato di alcun evento, al di là di pochi commenti ingiu- riosi e minacciosi provenienti da terze persone per nulla identificate che sarebbero stati postati in piattaforme social (cfr. allegato 14), che suppor- terebbero la conclusione che egli sia stato individuato dalle autorità srilan- kesi e che sarebbe entrato nel mirino delle stesse per la sua partecipazione alla manifestazione predetta. Non possono inoltre essere seguite le allega- zioni del tutto nuove proposte dall’insorgente nel gravame, nonché il
D-5156/2024 Pagina 12 documento allegato soltanto in fase ricorsuale, che proverebbero a mente sua che egli avrebbe preso parte a svariate attività politiche in Svizzera e quindi che lui rischierebbe di subire delle persecuzioni rispettivamente di essere arrestato dalle autorità del suo Paese d’origine senza imputazioni rispettivamente di essere condannato per supposte azioni o dichiarazioni contro il regime srilankese, nel caso di un suo ritorno in patria (cfr. p.to 13 segg., pag. 6 segg. del ricorso). Invero, non soltanto il ricorrente non ha mai allegato di essere membro di un’organizzazione LTTE come invece riportato nello scritto di G._______ del 14 agosto 2024 annesso al ricorso, ma salvo aver partecipato semplicemente ad una manifestazione (cfr. A11/21, D125 seg., pag. 18), prima della domanda del 19 marzo 2024, l’in- sorgente non aveva mai addotto di aver preso parte ad altre manifestazioni o eventi relativi ai diritti dell’etnia tamil così come invece riportato in tale scritto del 14 agosto 2024. Ciò che il ricorrente non avrebbe di certo man- cato di segnalare, al più tardi nella sua istanza del 19 marzo 2024, se tali asserti fossero veridici. Pertanto, né a tali nuove allegazioni – presentate tardivamente – né allo scritto presentato a supporto delle stesse del 14 agosto 2024, può essere accordata credibilità alcuna.
E. 7.2.4 Di conseguenza, neppure il Tribunale riconosce un timore fondato di persecuzioni in caso di rientro in patria del ricorrente, conseguente alla sua partecipazione a manifestazioni delle LTTE su suolo elvetico (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.4).
E. 7.2.5 Ne discende che è quindi a giusto titolo che l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’insorgente ed ha respinto la sua do- manda multipla.
E. 8 Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve quindi essere respinto in merito alle questioni inerenti al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla con- cessione dell’asilo.
E. 9 L’insorgente non adempiendo alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), il Tribunale è tenuto a confer- mare anche la pronuncia dello stesso.
D-5156/2024 Pagina 13
E. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 10.2 Nel suo gravame, per opporsi all’esecuzione del suo allontanamento, l’insorgente si prevale genericamente della situazione che vigerebbe in Sri Lanka, specialmente dal profilo politico, e degli sviluppi che potrebbe pren- dere tale situazione in esito alle elezioni presidenziali previste il 21 settem- bre 2024. Inoltre il ricorrente si sarebbe abituato, dal suo arrivo in Svizzera, alle condizioni di vita locali, tra le altre alla democrazia e alla libertà d’espressione, e quindi non sarebbe per lui più concepibile fare ritorno in un paese dove vigerebbe repressione politica e violazioni dei diritti umani. Inoltre egli non potrebbe esprimere le sue idee liberamente a favore della società civile, senza porre la sua vita in pericolo a causa del suo attivismo politico.
E. 10.3 Con le predette allegazioni, il ricorrente non apporta però alcun ele- mento o mezzo di prova concreto e fondato, che possa ribaltare le conclu- sioni a cui è giunta la SEM in merito segnatamente all’ammissibilità ed esi- gibilità della misura d’esecuzione nella decisione sindacata (cfr. p.to V/1 e V/2, pag. 11 seg.) e già prima il Tribunale nella sentenza D-4296/2022 del
E. 10.4 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 2'000.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dall’insorgente il 9 settembre 2024. 13. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-5156/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 2'000.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 9 settem- bre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
E. 11 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 2'000.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente il 9 settembre 2024.
E. 13 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
E. 15 febbraio 2024. Frattanto, onde evitare inutili ripetizioni, si può senz’altro rinviare alle stesse in proposito, con le seguenti aggiunte. Nelle ultime ele- zioni presidenziali del 21 settembre 2024, è stato eletto alla carica di pre- sidente del Sri Lanka, I._______, leader della coalizione di sinistra Potere Nazionale del popolo e candidato del Fronte popolare di liberazione. Anche se è troppo presto per esprimersi circa una valutazione di come il nuovo presidente affronterà la situazione economica e sociale srilankese, si rileva come al contrario di quanto addotto dall’insorgente nel gravame, non ap- pare che tale nuova elezione presidenziale possa ulteriormente peggiorare la situazione delle persone di etnia tamil e degli oppositori politici, essendo come il neoeletto presidente si sia posto durante la campagna elettorale quale candidato anticorruzione, vicino al popolo e garante della traspa- renza (cfr. Sky Tg24, Sri Lanka, il leader marxista I._______ ha vinto le elezioni presidenziali, 23.09.2024, < https://tg24.ski.it/ mondo/2024/09/23/sri-lanka-nuovo-presidente >; Euronews, Sri Lanka, il candidato anti-corruzione della sinistra I._______ vince le elezioni presi- denziali, 23.09.2024, < https://it.euronews.com/2024/09/23/sri-lanka-il- candidato-anti-corruzione-della-sinistra-dissanyake-vince-le-elezioni-pres id >; entrambi consultati da ultimo il 25 settembre 2024). Inoltre, nei giorni
D-5156/2024 Pagina 14 scorsi, il predetto ha sciolto come promesso il Parlamento previgente ed indetto le nuove elezioni per ricostituirlo il 14 novembre 2024. Ha altresì nominato quale suo primo ministro, l’alleata J._______, terza donna a se- dere in un posto simile nella storia del Paese (cfr. BBC News, Sri Lanka’s new president dissolves parliament, 24.09.2024, < https:// www.bbc.com/news/articles/c05gnm05qmdo >, consultato il 25 settem- bre 2024). Infine gli elementi d’integrazione in Svizzera, così come riportati da quest’ultimo nel gravame, non risultano essere decisivi, in quanto non rientranti nei criteri previsti dall’art. 83 cpv. 4 LStrI per la concessione dell’ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2020 VI/9 consid. 10.2; 2014/26 consid. 7.9-7.10; 2009/52 consid. 10.3; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale E-1416/2019 del 12 giugno 2023 consid. 10.4.3). A tal proposito v’è inoltre da osservare come la permanenza del ricorrente su suolo elvetico si sia protratta a causa delle reiterate procedure straordina- rie, del tutto inconsistenti, inoltrate dal medesimo; periodo dal quale egli non può quindi dedurre alcun diritto nel presente procedimento.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5156/2024 Sentenza del 6 novembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Sri Lanka, rappresentato dall'avv. Lena Weissinger, Rechtsanwältin, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (riesame/domanda multipla); decisione della SEM del 15 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2016. A.b Tramite la decisione del 29 novembre 2018, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. A.c Con sentenza D-11/2019 del 6 maggio 2021, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha respinto il ricorso interposto dall'insorgente il 31 dicembre 2018 contro la succitata decisione della SEM. B. B.a Per il tramite dello scritto del 9 agosto 2021, l'interessato ha chiesto alla SEM il riesame della sua decisione unicamente sul punto dell'esecuzione dell'allontanamento. L'autorità inferiore, ha respinto la domanda di riesame, con decisione del 20 agosto 2021. B.b Con sentenza D-4274/2021 del 21 ottobre 2021, il Tribunale ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso presentato il 24 settembre 2021 dall'insorgente avverso il suddetto provvedimento della SEM, poiché il ricorrente non aveva corrisposto, nel termine impartito, l'anticipo sulle spese processuali richiesto dal giudice istruttore della causa. C. C.a Con nuova domanda di riesame del 25 gennaio 2022, il ricorrente ha concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera, così come, in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria. L'autorità inferiore, con decisione del 29 agosto 2022, ha respinto anche la predetta domanda. C.b Con sentenza D-4296/2022 del 15 febbraio 2024, il Tribunale ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente il 23 settembre 2022 contro la succitata decisione dell'autorità inferiore. D. Tramite lo scritto del 19 marzo 2024, prevalendosi di elementi fattuali e probatori nuovi, l'interessato ha chiesto alla SEM il riesame della sua decisione del 29 novembre 2018. Egli ha concluso, a titolo principale, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, ed a titolo eventuale, alla concessione dell'ammissione provvisoria, a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. Il richiedente, nella sua domanda, ha in particolare asserito come il (...), sarebbero giunti a casa del padre in Sri Lanka (...) uomini (...), che si sarebbero presentati come membri del CID (Criminal Investigation Department). Essi lo avrebbero picchiato, minacciato nonché cercato di estorcergli del denaro perché distruggessero il dossier rispettivamente le prove che avrebbero avuto in merito al figlio (e qui interessato) circa il suo aiuto finanziario a supporto di membri riabilitati delle LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). In tale occasione i (...) individui avrebbero mostrato al padre il dossier del figlio, contenente una fotografia di quest'ultimo. Soltanto dopo che un vicino di casa sarebbe accorso visto il rumore, i (...) figuri avrebbero lasciato la casa del padre. Quest'ultimo, sarebbe tuttavia stato contattato dagli stessi uomini telefonicamente il (...) seguente, che lo avrebbero nuovamente minacciato e ricattato, nonché insultato. Il padre si sarebbe quindi recato in compagnia del suo avvocato, C._______, presso il posto di polizia più vicino, ed avrebbe denunciato i fatti occorsogli. A mente dell'interessato, anche se l'appartenenza dei quattro uomini al CID non potrebbe essere provata pienamente, tuttavia visto il loro comportamento e le informazioni che avrebbero avuto, si dovrebbe partire da tale presupposto. Tali eventi occorsi al padre, dimostrerebbero come ancora oggi egli sarebbe ricercato in Sri Lanka e che vi sarebbe tutt'ora il pericolo che egli subisca delle persecuzioni, l'arresto rispettivamente delle torture nel caso di un suo ritorno in patria. A supporto di tali asserti egli ha presentato: copia dell'estratto dall'Information Book riportante la denuncia che avrebbe fatto il padre in polizia il (...), con la traduzione dello stesso in tedesco (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-1/36, allegati 2 e 3); copia dello scritto non datato del sedicente avv. C._______ (cfr. n. 1/36, allegato 5); copia della busta d'invio dell'allegato 2 (cfr. n. 1/36, allegato 4). A._______ si è inoltre prevalso di un'attività politica accresciuta ed attiva in Svizzera a favore dei diritti dei tamil in patria. In tal senso, egli ha citato di aver preso parte, il (...), alla tappa che da D._______ giungeva a E._______, del (...) contro il regime srilankese che sarebbe iniziato in F._______ il (...) da parte di alcune persone. Tale evento sarebbe stato mediatizzato sia a livello nazionale che internazionale nei social media, anche sul sito web delle LTTE, nei quali il ricorrente sarebbe riconoscibile personalmente in una fotografia che lo mostrerebbe con altre (...) persone partecipanti all'evento in (...), che reggerebbero delle bandiere raffiguranti i simboli delle LTTE. L'interessato, a causa di tale mediatizzazione dell'evento e della predetta fotografia, sarebbe stato minacciato ed insultato con svariati messaggi in diverse piattaforme di social media. Questi fatti mostrerebbero le sue idee politiche a favore delle LTTE, che non verrebbero tollerate anzi represse con pene massicce in Sri Lanka. Pertanto, a causa della sua esposizione politica in Svizzera, nel caso egli facesse rientro in Sri Lanka, con verosimiglianza preponderante, andrebbe incontro al rischio di subire dei maltrattamenti, all'arresto o anche alla morte da parte delle autorità del suo Paese d'origine. A sostegno di tali suoi asserti, egli ha prodotto, in copia, una fotografia che lo mostrerebbe con altre (...) persone al suddetto evento del (...) (cfr. n. 1/36, allegato 6); una chiavetta USB con un video del discorso che si sarebbe tenuto durante la succitata tappa del (...), e la traduzione in inglese dello stesso (cfr. n. 1/36, allegati 7 e 8); vari messaggi e articoli in copia - anche contenenti in alcuni la fotografia di cui all'allegato 6 - dell'evento del (...) riportato da vari media nazionali ed internazionali e sulle piattaforme quali (...) ed (...) (cfr. n. 1/36, allegati 9-13); stampe di messaggi d'insulti e di minacce che l'interessato avrebbe ricevuto in diverse piattaforme social sotto alla fotografia di cui all'allegato 6 (cfr. n. 1/36, allegato 14). Da ultimo, l'interessato ha ritenuto l'esecuzione del suo allontanamento, inesigibile. Invero, la situazione politica ed umanitaria in Sri Lanka si sarebbe ulteriormente deteriorata dall'ultima decisione materiale resa dalla SEM, ciò che comporterebbe per lui, nel caso di un suo ritorno in patria, un aggravamento del pericolo di cadere in una grave situazione d'emergenza. E. Nella sua decisione resa il 15 luglio 2024 e notificata il 20 luglio 2024 (cfr. n. 4/1), l'autorità inferiore - dopo aver trattato la domanda dell'interessato per alcuni fatti e prove quale domanda di riesame e altri invece quale domanda multipla - non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda multipla, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura, in quanto ritenuta ammissibile, esigibile e possibile. La SEM nella sua pronuncia, dal profilo del riesame, ha essenzialmente ritenuto come l'estratto dell'Information Book del (...) e gli asserti proposti a supporto, non sarebbero atti a permettere di concludere che, nel caso di un suo ritorno nel paese d'origine, egli possa nutrire un fondato timore di subire delle misure di persecuzione o dei trattamenti inumani. Invero, tale mezzo di prova sarebbe stato prodotto quale semplice fotocopia, e quindi sarebbe facilmente falsificabile. Inoltre lo stesso riporterebbe unicamente le dichiarazioni rese dal padre dell'interessato, che nessun elemento oggettivo proverebbe che esse corrisponderebbero effettivamente alla realtà. Altresì, se veramente membri del CID avrebbero disposto di prove per accusarlo di sostegno alle LTTE, non avrebbero di certo proposto al padre di distruggere le stesse in cambio di denaro. Peraltro, avendo sia il Tribunale sia la SEM considerate inverosimili le sue dichiarazioni inerenti ai motivi d'asilo nelle precedenti procedure, ne discenderebbe pure che risulterebbe inverosimile che lui possa essere accusato dal CID di avere dei legami con le LTTE. Per quanto concerne poi lo scritto non datato dell'avvocato C._______, lo stesso non sarebbe che una mera attestazione da parte di terzi, che contraddirebbe inoltre le conclusioni d'inverosimiglianza a cui sarebbero giunti sia la SEM sia il Tribunale, e non avrebbe pertanto alcun valore probatorio. Dal profilo della domanda multipla, egli non soddisferebbe neppure le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato, per dei motivi sopraggiunti posteriormente al suo espatrio. Invero, nell'unica attività di cui avrebbe riferito aver preso parte, ovvero alla tappa D._______-E._______ del (...) a favore dei diritti del popolo tamil, il (...), egli non avrebbe né allegato né provato di aver ricoperto un ruolo di primo piano. Difatti, dai documenti versati all'inserto, emergerebbe come egli durante il detto evento si sarebbe limitato a portare una bandiera svizzera. Egli non avrebbe reso verosimile che per la predetta sola partecipazione, egli sarebbe stato identificato dalle autorità srilankesi e neppure di avere avuto delle conseguenze in esito alla stessa o di aver riscontrato delle problematiche con le autorità. Pertanto i timori da lui esternati per la sua incolumità e libertà nel caso facesse rientro in Sri Lanka, non sarebbero corroborati da alcun documento o mezzo di prova concreto. Inoltre, non presentando egli un profilo politico particolare suscettibile d'interessare le autorità srilankesi, e non avendo neppure intrattenuto legami particolari prima e dopo l'espatrio con le LTTE, la SEM ha escluso che il suo nome possa essere stato inserito in una delle due liste dove figurerebbero le persone che avrebbero un legame con la predetta organizzazione. Quindi, in caso di un suo rientro in patria, egli non potrebbe essere sospettato dalle autorità srilankesi di voler ravvivare il movimento separatista tamil e dunque di rappresentare un pericolo per l'unità e la coesione nazionali. F. Per il tramite del suo ricorso del 18 agosto 2024, inoltrato il 19 agosto 2024 (cfr. risultanze processuali), l'interessato ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale, chiedendo a titolo procedurale che egli sia autorizzato ad attendere la decisione sulla sua domanda in Svizzera nel quadro della concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché che gli sia concessa l'assistenza giudiziaria gratuita totale, con la nomina, quale gratuita patrocinatrice, dell'avv. Lena Weissinger. A titolo principale ha postulato l'annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo eventuale, ha concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e a titolo ancora più eventuale che la causa sia rinviata all'autorità inferiore per nuova valutazione. Al ricorso, ha annesso quale nuovo documento, uno scritto di G._______ del 14 agosto 2024. G. Con decisione incidentale del 28 agosto 2024, il giudice dell'istruzione competente, dopo aver osservato che la valutazione esposta dalla SEM circa la qualificazione dell'istanza presentata dal ricorrente il 19 marzo 2024, fosse condivisibile dal Tribunale; ha pronunciato che il procedimento si svolge in italiano, che il richiedente può attendere l'esito della procedura in Svizzera, nonché ha respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria totale, invitandolo parimenti a versare, entro il 9 settembre 2024, un anticipo di CHF 2'000.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dal ricorrente in data 9 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 6 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nel caso in parola, occorre dapprima esaminare se l'autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto del 19 marzo 2024, d'un canto per alcuni fatti e mezzi di prova proposti dall'insorgente come una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi e d'altro canto quale domanda multipla giusta l'art. 111c LAsi per altre circostanze e documenti, nonché se le esigenze legali delle predette norme siano state rispettate. 4.2 La giurisprudenza qualifica come domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi, la domanda di adattamento (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 e 4.6; 2010/27 consid. 2.1), la domanda di riesame qualificata (ovvero quella fondata su uno dei motivi di revisione previsti all'art. 66 PA, applicabile per analogia, in assenza di una sentenza materiale su ricorso), così come la domanda di riesame fondata su mezzi di prova concludenti posteriori alla pronuncia di una sentenza materiale su ricorso, ma che concernono dei fatti anteriori (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.4.3-11.4.7 e 13.1). Invece, allorché il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli potrà depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza ai sensi dell'art. 111c LAsi entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione negativa cresciuta in giudicato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5-4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo, cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali, segnatamente, delle attività politiche in esilio (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6). 4.3 Venendo alla presente disamina, nella sua istanza del 19 marzo 2024 (cfr. n. 1/36), il ricorrente si è in sostanza prevalso, d'un canto, di due mezzi di prova che sarebbero posteriori alla sentenza del Tribunale D-4296/2022 del 15 febbraio 2024 e che renderebbero verosimili gli eventi da lui addotti già durante la procedura ordinaria. D'altro canto, con la sua domanda del 19 marzo 2024, il ricorrente tende a far constatare la sua qualità di rifugiato, invocando delle attività politiche esercitate in Svizzera. Pertanto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha qualificato l'istanza del 19 marzo 2024 come da una parte rilevante di un riesame ex art. 111b LAsi e d'altra parte invece, per quanto concernente le attività politiche all'estero, quale domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi. Il ricorrente sarebbe per parte sua venuto a conoscenza degli eventi inerenti al padre non prima del (...) febbraio 2024 e avrebbe ricevuto l'estratto dell'Information Book del (...) non prima della fine del mese di febbraio inizio del mese di marzo 2024 (cfr. n. 1/36, pag. 3; allegati 2-4). Quindi, ed anche se si denota come lo scritto dell'avv. C._______ (allegato 5) non comporta alcuna data d'emissione, si può partire dal presupposto che la domanda di riesame è stata presentata dal ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla scoperta dei motivi di riesame così come prescritto dall'art. 111b cpv. 1 LAsi. Inoltre egli ha presentato entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione della SEM del 29 novembre 2018 (ovvero passata in giudicato con la sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021), i fatti relativi alla sua domanda d'asilo (cfr. art. 111c cpv. 1 LAsi). Le esigenze legali, in particolare in merito alle tempistiche di presentazione della domanda in riferimento alle due disposizioni legali applicabili in specie (art. 111b e 111c LAsi), sono quindi pure state rispettate. Nulla osta quindi all'esame nel merito delle stesse.
5. In primo luogo si denota come la censura sollevata nel gravame di carenze che presenterebbe la motivazione nella decisione avversata circa la verosimiglianza degli eventi allegati dall'insorgente sia in punto al riconoscimento della qualità di rifugiato che sul punto dell'esigibilità della misura d'allontanamento (cfr. p.to III, n. 1, pag. 3 del ricorso), secondo le motivazioni ricorsuali fornite successivamente (cfr. p.to III, n. 2 segg., pag. 3 segg.), rileva in realtà dell'apprezzamento effettuato dall'autorità inferiore nel caso concreto. Pertanto, riguarda il merito della vertenza, e come tale verrà esaminata di seguito. Ne discende quindi che con riferimento alla conclusione subeventuale nel ricorso di restituzione degli atti di causa alla SEM per nuova valutazione (cifra 4 delle conclusioni ricorsuali, pag. 1 del ricorso), la stessa deve essere respinta, poiché non sussiste alcun motivo formale per annullare la decisione dell'autorità inferiore. 6. 6.1 Venendo ora al merito, per quanto concerne i fatti ed i mezzi di prova inerenti alla domanda di riesame, alla stessa stregua del giudizio della SEM, anche il Tribunale ritiene gli eventi soggiacenti agli stessi come inverosimili. Invero il fatto che sarebbe avvenuto il (...) al padre del ricorrente, con l'arrivo al suo domicilio di (...) uomini (...) che si sarebbero spacciati per membri del CID e che lo avrebbero picchiato e ricattato, perché versasse loro (...), al fine che loro distruggessero le prove che avrebbero avuto del ricorrente, risulta a dir poco grottesco. Difatti, se effettivamente si fosse trattato di membri del CID, appare del tutto poco credibile che questi si sarebbero presentati al domicilio del padre del ricorrente, (...), scappando subitamente al sopraggiungere di un vicino. Inoltre, non si spiega come questi figuri, se si fosse poi trattato realmente di agenti del CID, si sarebbero interessati soltanto il (...) ed il (...) al ricorrente, allorché i precedenti eventi e ricerche erano già state ritenute inverosimili sia dalla SEM sia dal Tribunale nelle antecedenti procedure, e dipoi invece non si sarebbero più palesati in alcun modo. Le spiegazioni fornite nel ricorso dall'insorgente in merito alla corruzione dilagante in Sri Lanka, per rendere credibile l'evento riportatogli dal padre e ricondurlo a dei membri del CID, non sono atte in alcun modo a modificare le precitate conclusioni. Il predetto giudizio non muta neppure alla luce dei due documenti versati agli atti dal ricorrente, relativi alla denuncia che avrebbe presentato il padre il (...) alla stazione di polizia di H._______ (cfr. allegati 2 e 3) nonché allo scritto dell'avv. C._______ (non datato), che confermerebbe di aver accompagnato il padre del ricorrente il (...) per sporgere denuncia (cfr. allegato 5). Invero, come già osservato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, anche il Tribunale non ravvede nella mera presentazione di una stampa dell'estratto dell'Information Book del (...) - che a differenza di quanto adduce il ricorrente nel suo gravame, la SEM non ha inteso fosse possibile fornire l'originale che si troverebbe nell'Information Book stesso (cfr. p.to III, n. 4, pag. 4 del ricorso), quanto che il ricorrente non avrebbe presentato l'originale della medesima copia ottenuta (cfr. p.to IV, pag. 7 della decisione avversata) - che può quindi pure essere facilmente modificabile e falsificabile, la prova della verosimiglianza di quanto addotto nello stesso documento. Nemmeno la dichiarazione del sedicente avv. C._______ che avrebbe accompagnato il padre dell'insorgente a sporgere denuncia il (...), e le generiche sue affermazioni di conoscere il ricorrente e che questi sarebbe tutt'ora ricercato dalle forze di sicurezza (cfr. allegato 5), non sono all'evidenza delle circostanze in grado di supportare la veridicità di quanto raccontato dal padre del ricorrente. Gli asserti contrari proposti da quest'ultimo nel suo ricorso (cfr. p.to III, n. 8, pag. 5 del ricorso), del tutto inconsistenti e inadeguati a rendere maggiormente verosimili i fatti addotti, non possono del resto essere seguiti. Si rileva infine come gli eventi sui quali si poggiano le sue conclusioni dell'interesse che dimostrerebbero le autorità srilankesi nei suoi confronti, e da rendere di conseguenza credibile quanto da egli già narrato in passato in merito, gli sarebbero stati riportati da terze persone, ovvero il padre, e, in quanto tali, risultano essere eventi già di per sé opinabili ed insufficienti per stabilire un fondato timore di subire delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). Ne discende quindi come sia i mezzi di prova presentati sia le allegazioni relative ai fatti che sarebbero successi al padre del ricorrente il (...) ed il giorno seguente, e quindi anche l'interesse delle autorità srilankesi nei confronti del ricorrente ed al suo timore di essere esposto a persecuzioni nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka, non soltanto risultano essere inverosimili, ma pure irrilevanti ai sensi dell'asilo. 6.2 Visto quanto sopra considerato, il ricorrente non si è quindi prevalso di alcun elemento nuovo e determinante in materia d'asilo, tale da poter condurre all'annullamento della decisione del 29 novembre 2018 della SEM, entrata in forza di cosa giudicata. La decisione dell'autorità inferiore deve sotto questo profilo quindi essere confermata ed il ricorso respinto. 7. 7.1 Concernente invece le allegazioni ed i mezzi di prova del ricorrente relativi alle sue attività politiche in Svizzera, e come già visto sopra associabili ad una domanda multipla, si osserva quanto segue. 7.2 7.2.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.2.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi, sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Decisiva nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se, le autorità nel paese interessato, sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in patria. 7.2.3 Nel caso in parola, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. Invero il Tribunale ritiene corretta la conclusione della SEM che non considera l'interessato come un attivista di spicco. Egli non ha difatti reso verosimile, né dalla fotografia presentata - dove lui appare insieme ad altri partecipanti al (...) reggendo una bandiera svizzera (cfr. allegato 6) - né dalla documentazione dove vi è riportata anche la medesima fotografia e recensito tale evento (cfr. allegati 7-14), o ancora dalle dichiarazioni proposte nel ricorso, di essere un membro prominente della diaspora tamil in Svizzera e di essere percepito come tale dalle autorità del suo Paese d'origine. Al contrario, la totalità dei mezzi di prova da lui versati agli atti in allegato alla sua istanza del 19 marzo 2024, riguardano un'unica manifestazione alla quale egli avrebbe preso parte, ovvero alla tappa D._______-E._______ del (...) del (...), che avrebbe avuto come protagonisti (...) per la promozione dei diritti dell'etnia tamil (cfr. allegato 8). Il mero fatto che egli risulti ritratto con alcuni partecipanti allo stesso che reggono delle bandiere raffiguranti l'effige delle LTTE, con una bandiera svizzera, e che tale immagine sarebbe stata riprodotta in diversi canali nazionali ed internazionali come pure in piattaforme nei social media, non sono in grado di dimostrare come egli sia entrato nel mirino delle autorità del suo Paese d'origine o possa entrarvi in futuro a causa di tale sua unica partecipazione. Egli non ha infatti riportato di alcun evento, al di là di pochi commenti ingiuriosi e minacciosi provenienti da terze persone per nulla identificate che sarebbero stati postati in piattaforme social (cfr. allegato 14), che supporterebbero la conclusione che egli sia stato individuato dalle autorità srilankesi e che sarebbe entrato nel mirino delle stesse per la sua partecipazione alla manifestazione predetta. Non possono inoltre essere seguite le allegazioni del tutto nuove proposte dall'insorgente nel gravame, nonché il documento allegato soltanto in fase ricorsuale, che proverebbero a mente sua che egli avrebbe preso parte a svariate attività politiche in Svizzera e quindi che lui rischierebbe di subire delle persecuzioni rispettivamente di essere arrestato dalle autorità del suo Paese d'origine senza imputazioni rispettivamente di essere condannato per supposte azioni o dichiarazioni contro il regime srilankese, nel caso di un suo ritorno in patria (cfr. p.to 13 segg., pag. 6 segg. del ricorso). Invero, non soltanto il ricorrente non ha mai allegato di essere membro di un'organizzazione LTTE come invece riportato nello scritto di G._______ del 14 agosto 2024 annesso al ricorso, ma salvo aver partecipato semplicemente ad una manifestazione (cfr. A11/21, D125 seg., pag. 18), prima della domanda del 19 marzo 2024, l'insorgente non aveva mai addotto di aver preso parte ad altre manifestazioni o eventi relativi ai diritti dell'etnia tamil così come invece riportato in tale scritto del 14 agosto 2024. Ciò che il ricorrente non avrebbe di certo mancato di segnalare, al più tardi nella sua istanza del 19 marzo 2024, se tali asserti fossero veridici. Pertanto, né a tali nuove allegazioni - presentate tardivamente - né allo scritto presentato a supporto delle stesse del 14 agosto 2024, può essere accordata credibilità alcuna. 7.2.4 Di conseguenza, neppure il Tribunale riconosce un timore fondato di persecuzioni in caso di rientro in patria del ricorrente, conseguente alla sua partecipazione a manifestazioni delle LTTE su suolo elvetico (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.4). 7.2.5 Ne discende che è quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente ed ha respinto la sua domanda multipla.
8. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve quindi essere respinto in merito alle questioni inerenti al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo.
9. L'insorgente non adempiendo alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), il Tribunale è tenuto a confermare anche la pronuncia dello stesso. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Nel suo gravame, per opporsi all'esecuzione del suo allontanamento, l'insorgente si prevale genericamente della situazione che vigerebbe in Sri Lanka, specialmente dal profilo politico, e degli sviluppi che potrebbe prendere tale situazione in esito alle elezioni presidenziali previste il 21 settembre 2024. Inoltre il ricorrente si sarebbe abituato, dal suo arrivo in Svizzera, alle condizioni di vita locali, tra le altre alla democrazia e alla libertà d'espressione, e quindi non sarebbe per lui più concepibile fare ritorno in un paese dove vigerebbe repressione politica e violazioni dei diritti umani. Inoltre egli non potrebbe esprimere le sue idee liberamente a favore della società civile, senza porre la sua vita in pericolo a causa del suo attivismo politico. 10.3 Con le predette allegazioni, il ricorrente non apporta però alcun elemento o mezzo di prova concreto e fondato, che possa ribaltare le conclusioni a cui è giunta la SEM in merito segnatamente all'ammissibilità ed esigibilità della misura d'esecuzione nella decisione sindacata (cfr. p.to V/1 e V/2, pag. 11 seg.) e già prima il Tribunale nella sentenza D-4296/2022 del 15 febbraio 2024. Frattanto, onde evitare inutili ripetizioni, si può senz'altro rinviare alle stesse in proposito, con le seguenti aggiunte. Nelle ultime elezioni presidenziali del 21 settembre 2024, è stato eletto alla carica di presidente del Sri Lanka, I._______, leader della coalizione di sinistra Potere Nazionale del popolo e candidato del Fronte popolare di liberazione. Anche se è troppo presto per esprimersi circa una valutazione di come il nuovo presidente affronterà la situazione economica e sociale srilankese, si rileva come al contrario di quanto addotto dall'insorgente nel gravame, non appare che tale nuova elezione presidenziale possa ulteriormente peggiorare la situazione delle persone di etnia tamil e degli oppositori politici, essendo come il neoeletto presidente si sia posto durante la campagna elettorale quale candidato anticorruzione, vicino al popolo e garante della trasparenza (cfr. Sky Tg24, Sri Lanka, il leader marxista I._______ ha vinto le elezioni presidenziali, 23.09.2024, ; Euronews, Sri Lanka, il candidato anti-corruzione della sinistra I._______ vince le elezioni presidenziali, 23.09.2024, ; entrambi consultati da ultimo il 25 settembre 2024). Inoltre, nei giorni scorsi, il predetto ha sciolto come promesso il Parlamento previgente ed indetto le nuove elezioni per ricostituirlo il 14 novembre 2024. Ha altresì nominato quale suo primo ministro, l'alleata J._______, terza donna a sedere in un posto simile nella storia del Paese (cfr. BBC News, Sri Lanka's new president dissolves parliament, 24.09.2024, https:// www.bbc.com/news/articles/c05gnm05qmdo , consultato il 25 settembre 2024). Infine gli elementi d'integrazione in Svizzera, così come riportati da quest'ultimo nel gravame, non risultano essere decisivi, in quanto non rientranti nei criteri previsti dall'art. 83 cpv. 4 LStrI per la concessione dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2020 VI/9 consid. 10.2; 2014/26 consid. 7.9-7.10; 2009/52 consid. 10.3; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale E-1416/2019 del 12 giugno 2023 consid. 10.4.3). A tal proposito v'è inoltre da osservare come la permanenza del ricorrente su suolo elvetico si sia protratta a causa delle reiterate procedure straordinarie, del tutto inconsistenti, inoltrate dal medesimo; periodo dal quale egli non può quindi dedurre alcun diritto nel presente procedimento. 10.4 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 2'000.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente il 9 settembre 2024.
13. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 2'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 9 settembre 2024.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: