Asilo e allontanamento (riesame)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che l'insorgente ha motivato la propria domanda di riesame sulla scorta di alcuni nuovi mezzi di prova ritenuti nuovi o comunque non noti al momento della decisione querelata, segnatamente una copia del verbale del posto di polizia dell’8 giugno 2010 (“Extract from the Information Book of Police station”) con traduzione in inglese, una fotografia che dovrebbe rappresentare suo padre, una lettera del 16 dicembre 2021 della sorella, vedova e con un bambino di due anni a carico, stante la quale l’interessato è l’unico famigliare su di cui essa può contare; che a mente del ricorrente tali documenti sarebbero idonei a comprovare fatti già allegati durante la procedura d'asilo ordinaria, ovvero le persecuzioni da lui subite prima di lasciare lo Sri Lanka e la fondatezza dei suoi timori in caso di rientro in patria; che pertanto l’insorgente dovrebbe essere riconosciuto quale rifugiato e gli dovrebbe essere concesso l'asilo; che in subordine, egli dovrebbe essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che nella querelata decisione, l’autorità inferiore dopo aver qualificato l’istanza quale domanda di riesame, l’ha respinta, ritenendo che il ricorrente non avesse addotto alcun motivo, né prodotto alcun documento tale da rendere verosimili le dichiarazioni relative ai suoi motivi d’asilo; essa ha in particolare rilevato che il verbale “Extract from the Information Book of Police station” – prodotto in copia e quindi facilmente oggetto di manipolazioni – sebbene rilasciato il 28 dicembre 2021, riguarda la denuncia sporta dal padre del ricorrente al posto di polizia in data 8 giugno 2010 per dei fatti avvenuti oltre sei anni prima del suo espatrio; essa ha
D-4296/2022 Pagina 5 quindi rilevato che il contenuto di tale verbale, contraddice quanto detto dal ricorrente in sede di procedura ordinaria; l’autorità inferiore ha inoltre considerato la foto prodotta priva di qualsiasi valore probatorio e ritenuto non sussistere alcun elemento oggettivo suscettibile di ritenere che il padre fosse stato maltrattato a causa del ricorrente; infine, quanto alla lettera della sorella e alla copia dei documenti d’identità ad essa annessi, la SEM ha rammentato di essersi già espressa al riguardo nella decisione del 20 agosto 2021 riguardante la prima domanda di riesame del 9 agosto 2021; che a fronte di tali considerazioni l’autorità inferiore ha ritenuto non sussistere alcun motivo per mettere in dubbio la fondatezza della decisione del 29 novembre 2018 ed ha quindi respinto la domanda di riesame, che in sede ricorsuale, l’insorgente ha contestato alla SEM un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, sostenendo, in modo piuttosto generico, che quest’ultima non abbia analizzato correttamente le allegazioni e i nuovi mezzi di prova prodotti; pur diffondendosi sulle ragioni per cui l’esecuzione del rinvio non sarebbe esigibile, in ragione della situazione di violenza vigente nel paese e di un suo preteso precario stato di salute, l’interessato ha tuttavia omesso di prendere posizione in modo puntuale sulle differenti motivazioni che hanno indotto l’autorità inferiore a confermare la decisione del 29 novembre 2018; a comprova del fatto che l’uomo maltrattato nella foto è effettivamente suo padre, è stata prodotta copia della sua carta d’identità, che la domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata; che tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. DTAF 2010/ 27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173); che il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi); che tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi), che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta
D-4296/2022 Pagina 6 a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Beerli-Bonorand, op. cit., pag. 173); o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA); che la trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulteriori riferimenti citati); che sono tuttavia esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b), non potendo una domanda di riesame servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti), che nel caso in disamina, è a giusto titolo che la SEM ha considerato l’istanza presentata dall’interessato quale riesame (art. 111b LAsi), essendo la richiesta fondata su mezzi di prova insorti successivamente alla
D-4296/2022 Pagina 7 sentenza materiale del Tribunale – e dunque irricevibili per via di revisione (cfr. DTAF 2013/22 consid. 13.1), che inoltre, il termine prescritto all'art. 111b cpv. 1 LAsi, a prescindere dalla sua applicabilità in concreto (cfr. sulla questione EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in: Code annoté de droit de migrations, pag. 862 e seg.), risulta nella fattispecie ossequiato, visto che la domanda di riesame è stata depositata il 25 gennaio 2022, ossia a meno di 30 giorni dalla data in cui è stato rilasciato il verbale “Extract from the Information Book of Police station”, che pertanto, visto che la SEM ha trattato nel merito l'istanza, respingendola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati, che è innanzitutto necessario verificare se il verbale “Extract from the Information Book of Police station” e le informazioni in esso contenute, siano suscettibili di condurre a una valutazione diversa delle allegazioni del ricorrente, rispetto a quella di cui al provvedimento del 29 novembre 2018, che dal suddetto verbale emerge che, in data 8 giugno 2010, il padre dell’interessato si è recato al posto di polizia per denunciare delle minacce ricevute in più occasioni da membri dell’esercito, del Criminal Investigation Departement (CID) e da alcune persone non identificate, in ragione di non meglio precisate opinioni politiche contrarie al governo in carica manifestate dal ricorrente allorquando viveva dalla nonna materna ad B._______ nel distretto di Jaffna per seguire i propri studi; assicurando che il figlio, nel frattempo rientrato dai genitori a C._______, non fosse coinvolto in nessuna attività sovversiva, il padre ha quindi chiesto protezione e che fosse fatta giustizia in merito a tali minacce, che, in primo luogo, tale ricostruzione dei fatti si trova in contrasto con quanto asserito dal ricorrente nella procedura ordinaria, in occasione della quale egli aveva riferito di essere stato cercato soltanto a partire dal 2016 dal CID e di essere stato più volte convocato al posto di polizia, dove gli sarebbero state poste delle domande su due suoi amici, ex membri delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) e sulla provenienza del proprio denaro; che infine, gli agenti gli avrebbero dato un ultimatum per consegnare i suoi amici, altrimenti sarebbe stato ucciso ragione per cui egli avrebbe deciso di espatriare,
D-4296/2022 Pagina 8 che quand’anche le date e i fatti riportati nel verbale dell’8 giugno 2010 aderissero al racconto inizialmente narrato dal ricorrente, occorre rammentare che l’autorità inferiore e questo Tribunale (cfr. sentenza D- 11/2019 del 6 maggio 2021) avevano considerato tali allegazioni inverosimili, in quanto contradditorie e non sufficientemente motivate oltre che non suscettibili di giustificare un fondato timore di persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 Lasi, che, in secondo luogo, sebbene rilasciato il 28 dicembre 2021, dall’intestazione del documento stesso risulta che il verbale è stato redatto l’8 giugno 2010, allorquando il padre del ricorrente si è recato al posto di polizia per sporgere una denuncia; che trattandosi di episodi accaduti sei anni prima dell’espatrio e del deposito della domanda d’asilo in Svizzera, in relazione a fatti che lo riguardavano in prima persona, il ricorrente avrebbe quindi dovuto e potuto esserne a conoscenza, circostanza che di primo acchito non permette di considerare il documento prodotto come un fatto nuovo; che di tale documento l’interessato non ha mai fatto menzione in sede di procedura ordinaria e nel quadro della domanda di riesame non ha fornito alcuna spiegazione – neppur minima – sul motivo per cui egli non abbia prodotto prima un documento che esisteva già dal 2010, che in terzo luogo, occorre constatare l’impossibilità di determinare l’autenticità di tale documento; che come rettamente rilevato dall’autorità inferiore, non essendo stato prodotto l’originale, ma una copia del verbale in parola, questa avrebbe potuto facilmente prestarsi a una manipolazione, che per i tre motivi appena esposti, che sono essenzialmente quelli indicati nella decisione impugnata, questo Tribunale concorda con l’autorità inferiore nel ritenere che il verbale in parola non permetta di valutare in maniera differente il caso, che neppure la fotografia rappresentate i presunti maltrattamenti subiti dal padre dell’insorgente, permette di conferire maggiore credito e verosimiglianza alle sue dichiarazioni; infatti, sebbene l’identità della persona in essa rappresentata sia stata confermata dalla carta d’identità del padre, prodotta in sede ricorsuale, resta il fatto che tale fotografia, a sé stante e priva di un contesto, non permette di dimostrare alcunché, data l’impossibilità di situare nel tempo il momento in cui essa è stata scattata e di determinare chi fosse l’aggressore e quali motivi l’abbiano indotto a prendersela con il padre del ricorrente; che pertanto sulla base di tale documento non è possibile considerare che il padre sia oggetto di maltrattamenti a causa dell’insorgente,
D-4296/2022 Pagina 9 che infine, non permette di giungere a una conclusione differente neppure l’ulteriore motivo invocato a suffragio della domanda di riesame – ossia il fatto che la sorella, rimasta vedova con un bambino piccolo, necessita della sua presenza in Svizzera, non avendo più alcuna altro famigliare su cui poter contare – non trattandosi a ben vedere di un fatto nuovo; tale motivo, già avanzato dall’interessato in occasione della prima domanda di riesame, era stato infatti respinto dalla SEM con decisione del 20 agosto 2021; al pari dell’autorità inferiore questo Tribunale ritiene che, seppur tragico, il decesso del cognato non sia in casu determinante non esistendo alcuna base legale che gli permetta, in quanto fratello di una straniera titolare del permesso C, di beneficiare di uno statuto analogo o della protezione quale rifugiato per dei motivi famigliari, sociali o affettivi, che in definitiva le nuove allegazioni e i nuovi documenti prodotti dal ricorrente tramite la domanda di riesame del 25 gennaio 2022, non permettono di rimettere in discussione le conclusioni contenute nella decisione del 29 novembre 2018 circa la qualità di rifugiato del ricorrente, in quanto i suddetti nuovi elementi rientrano in un contesto narrativo già inverosimile, che per quanto concerne la ragionevole esigibilità dell’esecuzione del rinvio ai sensi dell’art 83 cpv. 4 LStr, contestata dal ricorrente adducendo una mutata situazione in Sri Lanka, è notorio che dal maggio 2009 non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin- volga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, ciò che resta valido anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese e meglio della crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018, essendosi la situazione nel frattempo stabilizzata (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13; tra le altre anche la sentenza D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 13.3.1 e D- 2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5), che in particolare l’interessato proviene dal distretto di Jaffna ed ha sog- giornato a diverse riprese nel distretto di Mannar, entrambi nella provincia settentrionale, in cui secondo il Tribunale l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid.13.1.1, con è stata attualizzata la giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 confermando che l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione della regione del Vanni),
D-4296/2022 Pagina 10 che per quanto concerne la ragionevole esigibilità dell’esecuzione del rinvio e l’adempimento dei consueti criteri individuali, nulla di nuovo è stato allegato dal ricorrente, fermo restando che i motivi addotti ed esaminati nei precedenti considerandi non sono suscettibili di modificare le conclusioni a cui è giunta la SEM, che nemmeno lo stato di salute dell’insorgente appare ostativo a all’esigibilità del rinvio (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); al riguardo, il ricorrente ha accennato di transenna – e soltanto in sede di ricorso – al rischio di non poter ricevere le necessarie cure psicologiche in caso di rientro in Sri Lanka, senza tuttavia produrre alcun certificato medico attestante il genere di trattamento seguito e il tipo di farmaci prescritti o più in generale il suo stato valetudinario; neppure dinnanzia alla SEM è stato prodotto alcun giustificativo che permetta di dubitare dell’esistenza di una patologia rilevante ai fini del rinvio; che pertanto non vi è alcun elemento oggettivo agli atti che permetta di ritenere che il ricorrente sia attualmente affetto da particolari problemi di salute, gravi al punto da esporlo, in caso di rientro in patria, al rischio di non essere seguito adeguatamente; tantopiù che nel quadro dell’aiuto al rientro egli avrebbe l’opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione, che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi) e non presenta impedimenti sotto il profilo della possibilità e dell’ammissibilità (art. 83 cpv. 2 e 3 LStr), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità è meritevole di conferma, che alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto e la decisione della SEM sulla domanda di riesame confermata, che visto l'esito della procedura di riesame ed avendo questo Tribunale respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, le spese processuali di fr. 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall’anticipo spese di egual valore versato a suo tempo dal ricorrente,
D-4296/2022 Pagina 11 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali pari a fr. 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo spese di egual valore da questi già versato.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione:
E. 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi), che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta
D-4296/2022 Pagina 6 a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Beerli-Bonorand, op. cit., pag. 173); o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA); che la trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulteriori riferimenti citati); che sono tuttavia esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b), non potendo una domanda di riesame servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti), che nel caso in disamina, è a giusto titolo che la SEM ha considerato l’istanza presentata dall’interessato quale riesame (art. 111b LAsi), essendo la richiesta fondata su mezzi di prova insorti successivamente alla
D-4296/2022 Pagina 7 sentenza materiale del Tribunale – e dunque irricevibili per via di revisione (cfr. DTAF 2013/22 consid. 13.1), che inoltre, il termine prescritto all'art. 111b cpv. 1 LAsi, a prescindere dalla sua applicabilità in concreto (cfr. sulla questione EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in: Code annoté de droit de migrations, pag. 862 e seg.), risulta nella fattispecie ossequiato, visto che la domanda di riesame è stata depositata il 25 gennaio 2022, ossia a meno di 30 giorni dalla data in cui è stato rilasciato il verbale “Extract from the Information Book of Police station”, che pertanto, visto che la SEM ha trattato nel merito l'istanza, respingendola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati, che è innanzitutto necessario verificare se il verbale “Extract from the Information Book of Police station” e le informazioni in esso contenute, siano suscettibili di condurre a una valutazione diversa delle allegazioni del ricorrente, rispetto a quella di cui al provvedimento del 29 novembre 2018, che dal suddetto verbale emerge che, in data 8 giugno 2010, il padre dell’interessato si è recato al posto di polizia per denunciare delle minacce ricevute in più occasioni da membri dell’esercito, del Criminal Investigation Departement (CID) e da alcune persone non identificate, in ragione di non meglio precisate opinioni politiche contrarie al governo in carica manifestate dal ricorrente allorquando viveva dalla nonna materna ad B._______ nel distretto di Jaffna per seguire i propri studi; assicurando che il figlio, nel frattempo rientrato dai genitori a C._______, non fosse coinvolto in nessuna attività sovversiva, il padre ha quindi chiesto protezione e che fosse fatta giustizia in merito a tali minacce, che, in primo luogo, tale ricostruzione dei fatti si trova in contrasto con quanto asserito dal ricorrente nella procedura ordinaria, in occasione della quale egli aveva riferito di essere stato cercato soltanto a partire dal 2016 dal CID e di essere stato più volte convocato al posto di polizia, dove gli sarebbero state poste delle domande su due suoi amici, ex membri delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) e sulla provenienza del proprio denaro; che infine, gli agenti gli avrebbero dato un ultimatum per consegnare i suoi amici, altrimenti sarebbe stato ucciso ragione per cui egli avrebbe deciso di espatriare,
D-4296/2022 Pagina 8 che quand’anche le date e i fatti riportati nel verbale dell’8 giugno 2010 aderissero al racconto inizialmente narrato dal ricorrente, occorre rammentare che l’autorità inferiore e questo Tribunale (cfr. sentenza D- 11/2019 del 6 maggio 2021) avevano considerato tali allegazioni inverosimili, in quanto contradditorie e non sufficientemente motivate oltre che non suscettibili di giustificare un fondato timore di persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 Lasi, che, in secondo luogo, sebbene rilasciato il 28 dicembre 2021, dall’intestazione del documento stesso risulta che il verbale è stato redatto l’8 giugno 2010, allorquando il padre del ricorrente si è recato al posto di polizia per sporgere una denuncia; che trattandosi di episodi accaduti sei anni prima dell’espatrio e del deposito della domanda d’asilo in Svizzera, in relazione a fatti che lo riguardavano in prima persona, il ricorrente avrebbe quindi dovuto e potuto esserne a conoscenza, circostanza che di primo acchito non permette di considerare il documento prodotto come un fatto nuovo; che di tale documento l’interessato non ha mai fatto menzione in sede di procedura ordinaria e nel quadro della domanda di riesame non ha fornito alcuna spiegazione – neppur minima – sul motivo per cui egli non abbia prodotto prima un documento che esisteva già dal 2010, che in terzo luogo, occorre constatare l’impossibilità di determinare l’autenticità di tale documento; che come rettamente rilevato dall’autorità inferiore, non essendo stato prodotto l’originale, ma una copia del verbale in parola, questa avrebbe potuto facilmente prestarsi a una manipolazione, che per i tre motivi appena esposti, che sono essenzialmente quelli indicati nella decisione impugnata, questo Tribunale concorda con l’autorità inferiore nel ritenere che il verbale in parola non permetta di valutare in maniera differente il caso, che neppure la fotografia rappresentate i presunti maltrattamenti subiti dal padre dell’insorgente, permette di conferire maggiore credito e verosimiglianza alle sue dichiarazioni; infatti, sebbene l’identità della persona in essa rappresentata sia stata confermata dalla carta d’identità del padre, prodotta in sede ricorsuale, resta il fatto che tale fotografia, a sé stante e priva di un contesto, non permette di dimostrare alcunché, data l’impossibilità di situare nel tempo il momento in cui essa è stata scattata e di determinare chi fosse l’aggressore e quali motivi l’abbiano indotto a prendersela con il padre del ricorrente; che pertanto sulla base di tale documento non è possibile considerare che il padre sia oggetto di maltrattamenti a causa dell’insorgente,
D-4296/2022 Pagina 9 che infine, non permette di giungere a una conclusione differente neppure l’ulteriore motivo invocato a suffragio della domanda di riesame – ossia il fatto che la sorella, rimasta vedova con un bambino piccolo, necessita della sua presenza in Svizzera, non avendo più alcuna altro famigliare su cui poter contare – non trattandosi a ben vedere di un fatto nuovo; tale motivo, già avanzato dall’interessato in occasione della prima domanda di riesame, era stato infatti respinto dalla SEM con decisione del 20 agosto 2021; al pari dell’autorità inferiore questo Tribunale ritiene che, seppur tragico, il decesso del cognato non sia in casu determinante non esistendo alcuna base legale che gli permetta, in quanto fratello di una straniera titolare del permesso C, di beneficiare di uno statuto analogo o della protezione quale rifugiato per dei motivi famigliari, sociali o affettivi, che in definitiva le nuove allegazioni e i nuovi documenti prodotti dal ricorrente tramite la domanda di riesame del 25 gennaio 2022, non permettono di rimettere in discussione le conclusioni contenute nella decisione del 29 novembre 2018 circa la qualità di rifugiato del ricorrente, in quanto i suddetti nuovi elementi rientrano in un contesto narrativo già inverosimile, che per quanto concerne la ragionevole esigibilità dell’esecuzione del rinvio ai sensi dell’art 83 cpv. 4 LStr, contestata dal ricorrente adducendo una mutata situazione in Sri Lanka, è notorio che dal maggio 2009 non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin- volga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, ciò che resta valido anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese e meglio della crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018, essendosi la situazione nel frattempo stabilizzata (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13; tra le altre anche la sentenza D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 13.3.1 e D- 2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5), che in particolare l’interessato proviene dal distretto di Jaffna ed ha sog- giornato a diverse riprese nel distretto di Mannar, entrambi nella provincia settentrionale, in cui secondo il Tribunale l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid.13.1.1, con è stata attualizzata la giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 confermando che l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione della regione del Vanni),
D-4296/2022 Pagina 10 che per quanto concerne la ragionevole esigibilità dell’esecuzione del rinvio e l’adempimento dei consueti criteri individuali, nulla di nuovo è stato allegato dal ricorrente, fermo restando che i motivi addotti ed esaminati nei precedenti considerandi non sono suscettibili di modificare le conclusioni a cui è giunta la SEM, che nemmeno lo stato di salute dell’insorgente appare ostativo a all’esigibilità del rinvio (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); al riguardo, il ricorrente ha accennato di transenna – e soltanto in sede di ricorso – al rischio di non poter ricevere le necessarie cure psicologiche in caso di rientro in Sri Lanka, senza tuttavia produrre alcun certificato medico attestante il genere di trattamento seguito e il tipo di farmaci prescritti o più in generale il suo stato valetudinario; neppure dinnanzia alla SEM è stato prodotto alcun giustificativo che permetta di dubitare dell’esistenza di una patologia rilevante ai fini del rinvio; che pertanto non vi è alcun elemento oggettivo agli atti che permetta di ritenere che il ricorrente sia attualmente affetto da particolari problemi di salute, gravi al punto da esporlo, in caso di rientro in patria, al rischio di non essere seguito adeguatamente; tantopiù che nel quadro dell’aiuto al rientro egli avrebbe l’opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione, che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi) e non presenta impedimenti sotto il profilo della possibilità e dell’ammissibilità (art. 83 cpv. 2 e 3 LStr), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità è meritevole di conferma, che alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto e la decisione della SEM sulla domanda di riesame confermata, che visto l'esito della procedura di riesame ed avendo questo Tribunale respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, le spese processuali di fr. 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall’anticipo spese di egual valore versato a suo tempo dal ricorrente,
D-4296/2022 Pagina 11 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali pari a fr. 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l’anticipo spese di egual valore da questi già versato.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. La giudice unica: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4296/2022 Sentenza del 15 febbraio 2024 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner, giudice unica, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 1993, Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (riesame); decisione della SEM del 29 agosto 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______, cittadino dello Sri Lanka, ha presentato in Svizzera il 5 dicembre 2016, la decisione del 29 novembre 2018 con cui la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso ritenendo la misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF) D-11/2019 del 6 maggio 2021 con cui è stato respinto il ricorso del 31 dicembre 2018 e confermata la decisione impugnata, nel frattempo cresciuta in giudicato e divenuta esecutiva, la domanda di riesame del 9 agosto 2021, respinta dalla SEM con decisione del 20 agosto 2021, la sentenza D-4274/2021 del 21 ottobre 2021 con cui codesto Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso del 24 settembre 2021 contro la suddetta decisione per mancato pagamento dell'anticipo spese richiesto, la domanda rivolta alla SEM il 25 gennaio 2022 con cui l'interessato, allegando una serie di documenti inediti, ha chiesto in via principale il riesame della decisione del 29 novembre 2018, in via subordinata la trattazione dell'istanza quale nuova domanda d'asilo e in via ulteriormente subordinata l'ammissione provvisoria sulla base dei nuovi documenti prodotti, la decisione del 29 agosto 2022, notificata il 1° settembre 2022, con cui ha respinto la domanda di riesame, ritenendo che l'interessato non avesse addotto alcun motivo, né prodotto documentazione suscettibile di rendere maggiormente verosimili le sue dichiarazioni relative ai motivi d'asilo e al timore di essere esposto a misure di persecuzione in caso di rientro in Sri Lanka, e pertanto confermato la decisione del 29 novembre 2018, il ricorso del 23 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 settembre 2022), per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi allo scrivente Tribunale postulando in via cautelare la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; mentre nel merito ha chiesto l'annullamento della decisione del 29 agosto 2022 e, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera, in quanto l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile e ragionevolmente esigibile; ha inoltre chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese di giustizia e infine protestato la rifusione di tasse, spese e ripetibili, la decisione incidentale del 9 novembre 2022 con cui il TAF ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, come pure la domanda assistenza giudiziaria - ritenendo di primo acchito le conclusioni ricorsuali prive di probabilità di successo - e invitato l'insorgente a versare entro il 24 novembre 2022 un anticipo pari a fr. 1'500.- a copertura delle presumibili spese processuali, il tempestivo pagamento dell'anticipo richiesto da parte del ricorrente, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che l'insorgente ha motivato la propria domanda di riesame sulla scorta di alcuni nuovi mezzi di prova ritenuti nuovi o comunque non noti al momento della decisione querelata, segnatamente una copia del verbale del posto di polizia dell'8 giugno 2010 ("Extract from the Information Book of Police station") con traduzione in inglese, una fotografia che dovrebbe rappresentare suo padre, una lettera del 16 dicembre 2021 della sorella, vedova e con un bambino di due anni a carico, stante la quale l'interessato è l'unico famigliare su di cui essa può contare; che a mente del ricorrente tali documenti sarebbero idonei a comprovare fatti già allegati durante la procedura d'asilo ordinaria, ovvero le persecuzioni da lui subite prima di lasciare lo Sri Lanka e la fondatezza dei suoi timori in caso di rientro in patria; che pertanto l'insorgente dovrebbe essere riconosciuto quale rifugiato e gli dovrebbe essere concesso l'asilo; che in subordine, egli dovrebbe essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore dopo aver qualificato l'istanza quale domanda di riesame, l'ha respinta, ritenendo che il ricorrente non avesse addotto alcun motivo, né prodotto alcun documento tale da rendere verosimili le dichiarazioni relative ai suoi motivi d'asilo; essa ha in particolare rilevato che il verbale "Extract from the Information Book of Police station" - prodotto in copia e quindi facilmente oggetto di manipolazioni - sebbene rilasciato il 28 dicembre 2021, riguarda la denuncia sporta dal padre del ricorrente al posto di polizia in data 8 giugno 2010 per dei fatti avvenuti oltre sei anni prima del suo espatrio; essa ha quindi rilevato che il contenuto di tale verbale, contraddice quanto detto dal ricorrente in sede di procedura ordinaria; l'autorità inferiore ha inoltre considerato la foto prodotta priva di qualsiasi valore probatorio e ritenuto non sussistere alcun elemento oggettivo suscettibile di ritenere che il padre fosse stato maltrattato a causa del ricorrente; infine, quanto alla lettera della sorella e alla copia dei documenti d'identità ad essa annessi, la SEM ha rammentato di essersi già espressa al riguardo nella decisione del 20 agosto 2021 riguardante la prima domanda di riesame del 9 agosto 2021; che a fronte di tali considerazioni l'autorità inferiore ha ritenuto non sussistere alcun motivo per mettere in dubbio la fondatezza della decisione del 29 novembre 2018 ed ha quindi respinto la domanda di riesame, che in sede ricorsuale, l'insorgente ha contestato alla SEM un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, sostenendo, in modo piuttosto generico, che quest'ultima non abbia analizzato correttamente le allegazioni e i nuovi mezzi di prova prodotti; pur diffondendosi sulle ragioni per cui l'esecuzione del rinvio non sarebbe esigibile, in ragione della situazione di violenza vigente nel paese e di un suo preteso precario stato di salute, l'interessato ha tuttavia omesso di prendere posizione in modo puntuale sulle differenti motivazioni che hanno indotto l'autorità inferiore a confermare la decisione del 29 novembre 2018; a comprova del fatto che l'uomo maltrattato nella foto è effettivamente suo padre, è stata prodotta copia della sua carta d'identità, che la domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata; che tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. DTAF 2010/ 27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173); che il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi); che tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi), che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Beerli-Bonorand, op. cit., pag. 173); o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA); che la trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulteriori riferimenti citati); che sono tuttavia esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b), non potendo una domanda di riesame servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti), che nel caso in disamina, è a giusto titolo che la SEM ha considerato l'istanza presentata dall'interessato quale riesame (art. 111b LAsi), essendo la richiesta fondata su mezzi di prova insorti successivamente alla sentenza materiale del Tribunale - e dunque irricevibili per via di revisione (cfr. DTAF 2013/22 consid. 13.1), che inoltre, il termine prescritto all'art. 111b cpv. 1 LAsi, a prescindere dalla sua applicabilità in concreto (cfr. sulla questione Emilia Antonioni Luftensteiner, in: Code annoté de droit de migrations, pag. 862 e seg.), risulta nella fattispecie ossequiato, visto che la domanda di riesame è stata depositata il 25 gennaio 2022, ossia a meno di 30 giorni dalla data in cui è stato rilasciato il verbale "Extract from the Information Book of Police station", che pertanto, visto che la SEM ha trattato nel merito l'istanza, respingendola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati, che è innanzitutto necessario verificare se il verbale "Extract from the Information Book of Police station" e le informazioni in esso contenute, siano suscettibili di condurre a una valutazione diversa delle allegazioni del ricorrente, rispetto a quella di cui al provvedimento del 29 novembre 2018, che dal suddetto verbale emerge che, in data 8 giugno 2010, il padre dell'interessato si è recato al posto di polizia per denunciare delle minacce ricevute in più occasioni da membri dell'esercito, del Criminal Investigation Departement (CID) e da alcune persone non identificate, in ragione di non meglio precisate opinioni politiche contrarie al governo in carica manifestate dal ricorrente allorquando viveva dalla nonna materna ad B._______ nel distretto di Jaffna per seguire i propri studi; assicurando che il figlio, nel frattempo rientrato dai genitori a C._______, non fosse coinvolto in nessuna attività sovversiva, il padre ha quindi chiesto protezione e che fosse fatta giustizia in merito a tali minacce, che, in primo luogo, tale ricostruzione dei fatti si trova in contrasto con quanto asserito dal ricorrente nella procedura ordinaria, in occasione della quale egli aveva riferito di essere stato cercato soltanto a partire dal 2016 dal CID e di essere stato più volte convocato al posto di polizia, dove gli sarebbero state poste delle domande su due suoi amici, ex membri delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) e sulla provenienza del proprio denaro; che infine, gli agenti gli avrebbero dato un ultimatum per consegnare i suoi amici, altrimenti sarebbe stato ucciso ragione per cui egli avrebbe deciso di espatriare, che quand'anche le date e i fatti riportati nel verbale dell'8 giugno 2010 aderissero al racconto inizialmente narrato dal ricorrente, occorre rammentare che l'autorità inferiore e questo Tribunale (cfr. sentenza D-11/2019 del 6 maggio 2021) avevano considerato tali allegazioni inverosimili, in quanto contradditorie e non sufficientemente motivate oltre che non suscettibili di giustificare un fondato timore di persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 Lasi, che, in secondo luogo, sebbene rilasciato il 28 dicembre 2021, dall'intestazione del documento stesso risulta che il verbale è stato redatto l'8 giugno 2010, allorquando il padre del ricorrente si è recato al posto di polizia per sporgere una denuncia; che trattandosi di episodi accaduti sei anni prima dell'espatrio e del deposito della domanda d'asilo in Svizzera, in relazione a fatti che lo riguardavano in prima persona, il ricorrente avrebbe quindi dovuto e potuto esserne a conoscenza, circostanza che di primo acchito non permette di considerare il documento prodotto come un fatto nuovo; che di tale documento l'interessato non ha mai fatto menzione in sede di procedura ordinaria e nel quadro della domanda di riesame non ha fornito alcuna spiegazione - neppur minima - sul motivo per cui egli non abbia prodotto prima un documento che esisteva già dal 2010, che in terzo luogo, occorre constatare l'impossibilità di determinare l'autenticità di tale documento; che come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, non essendo stato prodotto l'originale, ma una copia del verbale in parola, questa avrebbe potuto facilmente prestarsi a una manipolazione, che per i tre motivi appena esposti, che sono essenzialmente quelli indicati nella decisione impugnata, questo Tribunale concorda con l'autorità inferiore nel ritenere che il verbale in parola non permetta di valutare in maniera differente il caso, che neppure la fotografia rappresentate i presunti maltrattamenti subiti dal padre dell'insorgente, permette di conferire maggiore credito e verosimiglianza alle sue dichiarazioni; infatti, sebbene l'identità della persona in essa rappresentata sia stata confermata dalla carta d'identità del padre, prodotta in sede ricorsuale, resta il fatto che tale fotografia, a sé stante e priva di un contesto, non permette di dimostrare alcunché, data l'impossibilità di situare nel tempo il momento in cui essa è stata scattata e di determinare chi fosse l'aggressore e quali motivi l'abbiano indotto a prendersela con il padre del ricorrente; che pertanto sulla base di tale documento non è possibile considerare che il padre sia oggetto di maltrattamenti a causa dell'insorgente, che infine, non permette di giungere a una conclusione differente neppure l'ulteriore motivo invocato a suffragio della domanda di riesame - ossia il fatto che la sorella, rimasta vedova con un bambino piccolo, necessita della sua presenza in Svizzera, non avendo più alcuna altro famigliare su cui poter contare - non trattandosi a ben vedere di un fatto nuovo; tale motivo, già avanzato dall'interessato in occasione della prima domanda di riesame, era stato infatti respinto dalla SEM con decisione del 20 agosto 2021; al pari dell'autorità inferiore questo Tribunale ritiene che, seppur tragico, il decesso del cognato non sia in casu determinante non esistendo alcuna base legale che gli permetta, in quanto fratello di una straniera titolare del permesso C, di beneficiare di uno statuto analogo o della protezione quale rifugiato per dei motivi famigliari, sociali o affettivi, che in definitiva le nuove allegazioni e i nuovi documenti prodotti dal ricorrente tramite la domanda di riesame del 25 gennaio 2022, non permettono di rimettere in discussione le conclusioni contenute nella decisione del 29 novembre 2018 circa la qualità di rifugiato del ricorrente, in quanto i suddetti nuovi elementi rientrano in un contesto narrativo già inverosimile, che per quanto concerne la ragionevole esigibilità dell'esecuzione del rinvio ai sensi dell'art 83 cpv. 4 LStr, contestata dal ricorrente adducendo una mutata situazione in Sri Lanka, è notorio che dal maggio 2009 non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin-volga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, ciò che resta valido anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese e meglio della crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018, essendosi la situazione nel frattempo stabilizzata (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13; tra le altre anche la sentenza D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 13.3.1 e D-2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5), che in particolare l'interessato proviene dal distretto di Jaffna ed ha sog-giornato a diverse riprese nel distretto di Mannar, entrambi nella provincia settentrionale, in cui secondo il Tribunale l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid.13.1.1, con è stata attualizzata la giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 confermando che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione della regione del Vanni), che per quanto concerne la ragionevole esigibilità dell'esecuzione del rinvio e l'adempimento dei consueti criteri individuali, nulla di nuovo è stato allegato dal ricorrente, fermo restando che i motivi addotti ed esaminati nei precedenti considerandi non sono suscettibili di modificare le conclusioni a cui è giunta la SEM, che nemmeno lo stato di salute dell'insorgente appare ostativo a all'esigibilità del rinvio (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); al riguardo, il ricorrente ha accennato di transenna - e soltanto in sede di ricorso - al rischio di non poter ricevere le necessarie cure psicologiche in caso di rientro in Sri Lanka, senza tuttavia produrre alcun certificato medico attestante il genere di trattamento seguito e il tipo di farmaci prescritti o più in generale il suo stato valetudinario; neppure dinnanzia alla SEM è stato prodotto alcun giustificativo che permetta di dubitare dell'esistenza di una patologia rilevante ai fini del rinvio; che pertanto non vi è alcun elemento oggettivo agli atti che permetta di ritenere che il ricorrente sia attualmente affetto da particolari problemi di salute, gravi al punto da esporlo, in caso di rientro in patria, al rischio di non essere seguito adeguatamente; tantopiù che nel quadro dell'aiuto al rientro egli avrebbe l'opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione, che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi) e non presenta impedimenti sotto il profilo della possibilità e dell'ammissibilità (art. 83 cpv. 2 e 3 LStr), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità è meritevole di conferma, che alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto e la decisione della SEM sulla domanda di riesame confermata, che visto l'esito della procedura di riesame ed avendo questo Tribunale respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, le spese processuali di fr. 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese di egual valore versato a suo tempo dal ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali pari a fr. 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo spese di egual valore da questi già versato.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione: