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D-5514/2025

D-5514/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-05 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (riesame)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 2'000.- sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 4 L'istanza di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5514/2025 Sentenza del 5 agosto 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato da Paul Faust, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (riesame); decisione della SEM del 24 giugno 2025 / N (...). Visto la decisione del 31 gennaio 2024, con cui la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) ha negato la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo del (...) e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione di tale misura, la sentenza D-1284/2024 dell'11 aprile 2024, con cui il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) ha respinto il ricorso inoltrato dal richiedente il 28 febbraio 2024 avverso la suddetta decisione, l'"istanza di riesame" del 24 dicembre 2024 - corredata di un nuovo mezzo di prova - con cui il richiedente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, l'annullamento della decisione della SEM del 5 gennaio 2024 (recte: 31 gennaio 2024) e la concessione dell'ammissione provvisoria (cfr. atto SEM n. [...]1/42); domanda che l'autorità inferiore ha respinto con decisione del 24 giugno 2025 (cfr. atto SEM n. 4/10), il ricorso contro la succitata decisione di riesame inoltrato il 24 luglio 2025 (data d'entrata: 25 luglio 2025) al Tribunale, con cui l'interessato ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli ha presentato altresì istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio nella persona del suo patrocinatore, il tutto con protesta di spese e ripetibili, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché dell'art. 52 cpv. 1 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che contestato nel caso in disamina è se la SEM ha giustamente respinto la domanda di riesame dell'insorgente del 24 dicembre 2024 (cfr. atto SEM n. 1/42), che giusta l'art. 111b cpv. 1 prima frase LAsi, la domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame, che la domanda di riesame è una richiesta indirizzata a un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata; che l'autorità di prima istanza tratta una domanda di riesame segnatamente nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento significativo delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o seconda istanza (cfr. sentenze del TAF E-3126/2024 del 7 ottobre 2024 consid. 2.1; E-5521/2024 del 24 settembre 2024 consid. 3.2; D-3256/2021 del 2 aprile 2024 consid 3.2; D-4296/2022 del 15 febbraio 2024), che nella fattispecie, la qualificazione della domanda del 24 dicembre 2024 quale domanda di riesame (art. 111b LAsi) è indiscussa, essendo la stessa fondata su fatti e mezzi di prova insorti successivamente alle sentenze materiali del Tribunale inerenti al ricorrente e dunque irricevibili per via di revisione (art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; cfr. DTAF 2013/22 consid. 13.1), che secondo la giurisprudenza consolidata, con una domanda di riesame possono essere sollevati nuovi ostacoli all'allontanamento, mentre si è in presenza di una nuova domanda d'asilo se il richiedente sostiene di essere in possesso della qualità di rifugiato sulla base di nuovi argomenti (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 seg.; sentenza del TAF D-4740/2023 del 14 novembre 2023 consid. 4.2.1), che sebbene il ricorrente abbia postulato il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, egli non ha fornito alcuna allegazione pertinente in materia, limitando le proprie considerazioni agli impedimenti dell'esecuzione dell'allontanamento, che pertanto ci si limita a tale analisi, che nel ricorso il ricorrente adduce, in sostanza, che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e ragionevolmente inesigibile per violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura); che, inoltre, in caso di ritorno in Iran, egli rischierebbe di essere fermato per essere sottoposto a interrogatorio oppure direttamente arrestato, con la concreta possibilità di subire trattamenti ancora previsti dall'ordinamento iraniano, quali la fustigazione e/o l'amputazione; che, alla luce del contesto geopolitico internazionale, in Iran sarebbe attualmente in corso un conflitto armato e una situazione di violenza indiscriminata, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a sostegno delle proprie allegazioni, egli ha prodotto unicamente copia di un provvedimento datato 30 giugno 2024 (corrispondente al 10/04/1403 del calendario persiano) emesso dalla Procura generale di B._______, con cui si richiede al Capo della Stazione di Polizia (...) l'arresto del ricorrente, accusato di aver scritto slogan e di aver istigato altri ad agire contro il sistema, nonché di essere membro di un gruppo ribelle democratico, di aver agito contro la sicurezza nazionale e di aver turbato l'ordine pubblico; che egli sarebbe autorizzato a recarsi presso la propria abitazione fino a tre volte durante le ore del giorno e della notte, nel rispetto di tutte le disposizioni della sharia; che, qualora l'arresto non dovesse essere eseguito, la Procura ha richiesto che le ragioni di tale mancata esecuzione siano comunicate entro tre giorni (cfr. atto SEM n. 1/42), che il Tribunale rileva, anzitutto, come il ricorrente non abbia fornito alcuna spiegazione in merito alle ragioni e alle circostanze che gli avrebbero consentito di entrare in possesso di tale documento di natura interna; che, ad ogni modo, la questione a sapere se il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 111b cpv. 1 LAsi per presentare questo fatto nuovo sia stato osservato può restare aperta (cfr. riguardo alla possibilità di riesame o revisione anche in caso di invocazione tardiva di nuovi elementi DTAF 2013/22 consid. 5.4 in fine; sentenza del TAF D-811/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4), poiché nella procedura ordinaria i motivi d'asilo dell'insorgente sono stati ritenuti inverosimili e irrilevanti; che, in particolare, il Tribunale ha considerato inverosimili le dichiarazioni rese dal ricorrente in merito all'identificazione, alle ricerche e alla condanna a suo carico da parte delle competenti autorità iraniane, così come la sua partecipazione alle due manifestazioni - quantomeno nei termini da lui riferiti - e l'appartenenza al gruppo giovanile denominato "(...)" (cfr. sentenza del TAF D-1284/2024 dell'11 aprile 2024 consid. 6); che, pertanto, il documento in questione risulta di dubbia attendibilità, in quanto emesso sulla base di fatti già giudicati inverosimili dal Tribunale, che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è pertanto ragione di ammettere che egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 3 Conv. tortura in caso di rimpatrio, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta dunque ammissibile, che, secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, malgrado le importanti tensioni che regnano nel Paese e il recente conflitto tra Israele e Iran, nel predetto Paese non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio che permetta di presumere, a priori e nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr., tra le tante, le sentenze del TAF E-5188/2025 del 17 luglio 2025 consid. 8.3.2; E-3232/2025 del 27 giugno 2025 pag. 8; E-1152/2021 del 28 maggio 2025 consid. 10.4.1); che a seguito degli attacchi statunitensi agli impianti nucleari in Iran del 22 giugno 2025, è stato raggiunto un cessate il fuoco due giorni dopo, il quale, per la maggior parte, risulta essersi mantenuto fino ad oggi; che, pertanto, allo stato attuale, si può ritenere che entrambi i Paesi intendano ristabilire una condizione di normalità (cfr. "Rückkehr zur Normalität in Israel und dem Iran", in: Tagesschau del 24 giugno 2025, Krieg in Nahost: Rückkehr zur Normalität in Israel und dem Iran | tagesschau.de, consultato il 30 luglio 2025; sentenza del TAF E-4585/2025 del 30 giugno 2025 consid. 6.3.2), che anche dal punto di vista individuale non emergono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento; che il ricorrente è giovane e gode di buone condizioni di salute, come dimostrato dall'assenza di documentazione medica agli atti e dalla mancata menzione di problematiche sanitarie nel ricorso; che egli dispone inoltre, nel proprio Paese d'origine, di una solida rete sociale, ha completato un percorso di studi e possiede esperienza professionale nel settore del (...), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque ragionevolmente esigibile, che in considerazione di quanto precede e di quanto già ritenuto dal Tribunale nella sentenza D-1284/2024 dell'11 aprile 2024 concernente il ricorrente nonché considerata l'evoluzione della situazione generale in Iran (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-5188/2025 del 17 luglio 2025), con il nuovo mezzo di prova il ricorrente non è riuscito a dimostrare degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, che alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso si rivela manifestamente infondato e va respinto; che la decisione di riesame della SEM è pertanto confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 2'000.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che avendo respinto la domanda di assistenza giudiziaria, va pure respinta l'istanza di concessione del gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 2 LAsi in combinato disposto con l'art. 65 cpv. 2 PA), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 2'000.- sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. L'istanza di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: