Asilo e allontanamento (domanda multipla)
Sachverhalt
A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) settem- bre 2016. B. Con decisione del 6 agosto 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente e ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Tramite la sentenza D-4512/2020 del 12 maggio 2023, il Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha confermato nel merito la de- cisione succitata dell’autorità inferiore ed ha respinto il ricorso del 10 set- tembre 2020 inoltrato avverso la stessa. D. Il 6 luglio 2023, l’interessato ha presentato all’indirizzo della SEM, uno scritto intitolato “Domanda di riesame con richiesta di concessione dell’ef- fetto sospensivo”, annettendo anche della nuova documentazione quali mezzi di prova. E. Con decisione del 2 agosto 2023 – notificata il 3 agosto 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-5/1) – l’autorità inferiore ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l’istanza del 6 luglio 2023 dell’interessato qualificandola quale domanda multipla, non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ed ha pronunciato nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l’ese- cuzione del medesimo provvedimento, respingendo la sua domanda di as- sistenza giudiziaria totale. F. Il 4 settembre 2023 (cfr. risultanze processuali), l’interessato si è aggravato con ricorso al Tribunale avverso la predetta decisione della SEM. Egli ha postulato, in via principale, l’annullamento della decisione avversata e il riconoscimento della qualità di rifugiato; ed in via subordinata ha invece concluso di essere ammesso provvisoriamente. Contestualmente ha al- tresì formulato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio.
D-4740/2023 Pagina 3 G. Con decisione incidentale del 29 settembre 2023, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria totale presentata dal ricorrente e ha invitato il predetto a versare, entro il 16 ottobre 2023, un anticipo di CHF 1'500.– a copertura delle presumibili spese processuali. Importo che è stato tempestivamente corrisposto dall’insorgente in data 16 otto- bre 2023 (cfr. risultanze processuali). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver- tenza.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non pre- veda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qua- lità di giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
D-4740/2023 Pagina 4
E. 4.1 Nel caso in parola, occorre dapprima esaminare se l’autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto del 6 luglio 2023 dell’insorgente come una domanda multipla ai sensi dell’art. 111c LAsi.
E. 4.2.1 Se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d’asilo dinanzi all’autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5–4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; per la distinzione con il riesame e la revisione si veda la sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4). Ciò è il caso quando l’interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d’asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi sogget- tivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali, segnatamente, delle attività politi- che in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento della situazione politica nel paese d’origine con potenziale effetto sulle condi- zioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6).
E. 4.2.2 La LAsi, con l’art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d’asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e d’allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come “domande multiple” (cfr. DTAF 2017 VI/7 con- sid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in mate- ria d’asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d’asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che ri- chiama la giurisprudenza emessa sotto l’egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente la sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gen- naio 2020 consid. 4.1.3).
E. 4.3.1 Venendo alla presente disamina, nella sua istanza del 6 luglio 2023 (cfr. n. 2/27), il ricorrente si è in sostanza prevalso, d’un canto, di tre mezzi di prova emessi precedentemente alla sentenza del Tribunale D-4512/2020 del 12 maggio 2023 (cfr. n. 2/27, sub doc. A, doc. B e
D-4740/2023 Pagina 5 doc. C), ma di cui egli ne sarebbe venuto a conoscenza soltanto circa a metà del mese di giugno 2023. In merito, egli ha fatto valere che i medesimi documenti attesterebbero senza alcun dubbio, che egli sarebbe ricercato dalle autorità srilankesi e che un suo eventuale ritorno in patria porrebbe la sua vita in serio pericolo o lo esporrebbe a gravi persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. D’altro canto, producendo quattro fotografie dove an- che lui vi sarebbe rappresentato (cfr. sub doc. D), egli ha allegato che avrebbe partecipato a diverse manifestazioni delle LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) in Svizzera e per questo temerebbe seriamente per le sue incolumità e libertà qualora dovesse fare ritorno in Sri Lanka. Per di più, egli ha osservato che l’esecuzione del suo allontanamento non sarebbe comunque da ritenere ammissibile ed esigibile.
E. 4.3.2 L’autorità inferiore ha, dal canto suo, anzitutto rilevato nella decisione avversata che i documenti prodotti dall’insorgente sub doc. A (datato […] marzo 2023) e sub doc. B (datato […] aprile 2023), come pure i fatti che tali documenti si prefiggerebbero di stabilire, sono anteriori alla sen- tenza del Tribunale D-4512/2020 del 12 maggio 2023, ed in quanto tali an- drebbero sottoposti al Tribunale nel quadro di un’eventuale domanda di revisione. Pertanto la SEM ha considerato che, concernente i suddetti do- cumenti ed elementi, non sussistesse alcuna competenza funzionale in capo ad essa, e quindi di conseguenza che la sua domanda del 6 lu- glio 2023 fosse irricevibile. Tuttavia, l’autorità inferiore ha nel prosieguo analizzato nel merito le dichiarazioni rese dall’insorgente circa le attività politiche che egli avrebbe svolto in Svizzera e la relativa documentazione prodotta.
E. 4.4.1 In primo luogo, alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che la SEM a ragione abbia qualificato, d’un canto, la domanda del 6 luglio 2023 presentata dall’insorgente, per quanto attinente ai documenti A e B e le allegazioni ad essi connesse, quali motivi di revisione e quindi irricevibili per mancanza di competenza funzionale. Difatti, i predetti mezzi di prova e le argomentazioni afferenti si riferiscono a delle circostanze datate rispetti- vamente successe prima dell’emissione della sentenza del Tribunale del 12 maggio 2023. D’altro canto, a ragione, ha invece esaminato le attività di carattere politico che l’insorgente avrebbe intrapreso in Svizzera, come do- manda multipla.
E. 4.4.2 In secondo luogo, non avendo l’insorgente né impugnato la decisione della SEM sul punto dell’irricevibilità della sua istanza del 6 luglio 2023 con- cernente i documenti A e B, né presentato in merito una domanda di
D-4740/2023 Pagina 6 revisione al Tribunale (cfr. per il contenuto e la forma l’art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda agli art. 52 e 53 PA; e per il termine l’art. 124 LTF), per uno dei motivi di cui agli art. 121–128 LTF per rinvio dell’art. 45 LTAF (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1), il Tribunale esami- nerà la presente vertenza soltanto per quanto attinente ai motivi che rica- dono nella domanda multipla.
E. 5.1 Nel suo provvedimento, l’autorità sindacata ha osservato che l’insor- gente non avrebbe fornito alcuna informazione riguardo a quando avrebbe partecipato alle manifestazioni, suggerendo quindi con il suo silenzio, che siano antecedenti alla sentenza del Tribunale succitata. Peraltro, le foto- grafie depositate sembrerebbero essere state scattate durante un’unica manifestazione LTTE. Inoltre, egli non avrebbe né allegato né provato di aver ricoperto un ruolo di primo piano durante tale manifestazione. Per- tanto, l’autorità inferiore è giunta alla conclusione, che l’insorgente non pre- senterebbe alcun profilo politico particolare suscettibile d’interessare le au- torità srilankesi né vi sarebbero degli elementi che farebbero credere che lui sia stato identificato dalle autorità del suo Paese quale oppositore al governo o che rappresenti una minaccia. Egli non potrebbe dunque preva- lersi di alcun timore fondato di persecuzione futura ai sensi dell’art. 54 LAsi.
E. 5.2 Nel suo ricorso, in sostanza, l’insorgente ritiene che la SEM abbia vio- lato il suo diritto di essere sentito, derivante dall’obbligo di motivare suffi- cientemente la decisione, in quanto nella predetta, l’autorità inferiore non avrebbe speso alcuna parola in merito al contenuto del doc. C prodotto con l’istanza del 6 luglio 2023. Tale documento, sarebbe però a mente sua, di assoluta pertinenza ed importanza per l’esame della questione dell’esecu- zione del suo allontanamento, in quanto attesterebbe che l’attuale situa- zione in Sri Lanka è tutt’altro che stabile. Inoltre, al contrario di quanto so- stenuto nella decisione impugnata, il ruolo da lui ricoperto durante le mani- festazioni alle quali avrebbe partecipato, sarebbe stato attivo e non margi- nale. Per questo motivo egli rischierebbe, in caso di rimpatrio, di venir fer- mato ed interrogato dalle autorità srilankesi con conseguente messa in pe- ricolo della propria vita, anche considerando quanto da lui vissuto prima del suo espatrio.
E. 6.1 D’ingresso il Tribunale analizzerà la censura formale sollevata dal ri- corrente nel suo gravame in ordine ad una violazione da parte della SEM dell’obbligo di motivazione (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1, 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; DTAF 2011/37
D-4740/2023 Pagina 7 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale nelle cause congiunte F-5360/2019 e F-5363/2019 del 26 maggio 2020 consid. 7.1) e del suo diritto di essere sentito (cfr. per il suo contenuto le sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). Ciò in quanto, se fosse accertata una violazione, essa sarebbe suscettibile di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 6.2 A tal proposito, si osserva dapprima che, seppure sia corretto quanto allegato dall’insorgente nel gravame che la SEM non ha citato nominativa- mente nella decisione avversata l’estratto del rapporto (…) di (…) del (…), da lui prodotto nell’ambito dell’istanza del 6 luglio 2023 quale doc. C; tutta- via non si può seguire il ricorrente laddove ravvisa una violazione del suo diritto di essere sentito per questo motivo (cfr. ricorso, p.to 7, pag. 6). Di- fatti, nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha espresso chiaramente che i documenti prodotti sub doc. A e doc. B ed i fatti che gli stessi si pre- figgevano di stabilire, fossero anteriori alla sentenza del Tribunale D-4512/2020 del 12 maggio 2023, e pertanto irricevibili. Quindi, poiché an- che il doc. C, che fra l’altro non riguarda in modo particolare l’insorgente ma tratta della situazione generale in Sri Lanka, è precedente alla sentenza del Tribunale precitata, si poteva desumere che pure il medesimo fosse irricevibile dalla SEM. Inoltre, si evidenzia come il doc. C appare in realtà far parte, quale allegato, del doc. B. Lo stesso documento, viene infatti ci- tato alla fine dello scritto prodotto sub doc. B e portante tra l’altro pure lo stesso timbro del supposto avv. B._______, che si ritrova apposto anche sul doc. C. L’autorità inferiore ha in merito al doc. B ampiamente esposto i motivi d’irricevibilità nella decisione impugnata. In tal senso, la censura dell’insorgente, appare essere meramente pretestuosa. Per di più, l’auto- rità inferiore ha chiaramente esposto, nella decisione impugnata, i motivi per i quali ritenesse l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente come ammissibile ed esigibile, anche prendendo in considerazione l’attuale si- tuazione dei diritti dell’uomo e di sicurezza presente in Sri Lanka. Il tal senso, il fatto solo che l’insorgente non condivida la conclusione a cui la SEM è giunta in merito, riguarda una questione di merito e non formale.
E. 6.3 Per questi motivi, la censura formale sollevata nei confronti della deci- sione avversata, destituita di ogni fondamento e per quanto ricevibile, deve essere respinta.
E. 7.1 Venendo ora al merito, innanzitutto si osserva che, come già nell’istanza del 6 luglio 2023 (cfr. p.to III/4, pag. 4), anche nel suo ricorso
D-4740/2023 Pagina 8 l’insorgente non ha aggiunto alcun dettaglio relativo a quando esattamente egli avrebbe partecipato alle asserite manifestazioni e di cui avrebbe pro- dotto le fotografie sub doc. D. Invero, egli si è accontentato di affermare genericamente che vi avrebbe partecipato durante la sua permanenza su suolo elvetico (cfr. ricorso, p.to III/6, pag. 5 seg.). Agli occhi del Tribunale, tali elementi non risultano essere delle circostanze nuove che si sono pro- dotte dopo la chiusura della sua ultima procedura d’asilo, e paiono essere preesistenti alla crescita in giudicato della decisione in materia d’asilo e quindi non poter essere oggetto di una seconda domanda d’asilo. In tal senso, si rileva, che tali asserti e documentazione avrebbero dovuto essere dichiarati irricevibili dalla SEM già nella decisione avversata (cfr. in tal senso la motivazione fornita nella decisione impugnata, p.to IV, pag. 5). Tuttavia, essendo che l’autorità inferiore è entrata nel merito degli stessi elementi, anche il Tribunale non ravvede alcun pregiudizio per il ricorrente a procedere pure al loro esame di seguito.
E. 7.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifu- giato. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).
E. 7.2.2 Giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è dive- nuto rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell’art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l’uscita illegale dal Paese d’origine (“Republikflucht”), il deposito di una do- manda d’asilo all’estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Decisiva, nell’esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all’estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell’art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in pa- tria.
E. 7.3 Nel caso in parola, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. Invero, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della SEM che non considera l’interessato come un attivista di spicco. Egli non ha difatti reso verosimile, né dalle fotografie presentate, né dalle
D-4740/2023 Pagina 9 dichiarazioni proposte nel ricorso, di essere un membro prominente della diaspora tamil in Svizzera e di essere percepito come tale dalle autorità del suo Paese d’origine. Al contrario, la totalità delle immagini da lui versate agli atti pare concernere – in mancanza di qualsivoglia dettaglio in merito da parte dell’insorgente – un’unica manifestazione, come giustamente rile- vato anche nella decisione avversata, peraltro in località e data scono- sciute. Il mero fatto che egli risulti ritratto nelle medesime in mezzo alla folla, in alcune fotografie peraltro difficilmente distinguibile anche per il porto della mascherina, non sono in grado di dimostrare né di partecipa- zioni ad attività politiche in esilio, né ancor meno che egli sia in qualche modo stato riconosciuto e preso di mira dalle autorità del suo Paese d’ori- gine per le stesse.
E. 7.4 Di conseguenza, neppure il Tribunale riconosce un timore fondato di persecuzioni in caso di rientro in patria del ricorrente, conseguente alla sua supposta partecipazione a manifestazioni delle LTTE su suolo elvetico (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 con- sid. 8.5.4).
E. 8 Ne discende che è quindi a giusto titolo che l’autorità inferiore non ha rico- nosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la domanda multipla dell’in- sorgente, nella misura della sua ricevibilità.
E. 9 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI),
D-4740/2023 Pagina 10 ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 10.2 Nel suo gravame, per opporsi all’esecuzione del suo allontanamento, l’insorgente si prevale genericamente del fatto che un suo ritorno in patria, costituirebbe un pericolo concreto per la sua integrità fisica e libertà, non- ché che la situazione in Sri Lanka sarebbe da ritenere insicura al contrario di quanto considerato nel provvedimento impugnato.
E. 10.3 Con le predette allegazioni, il ricorrente non apporta però alcun ele- mento o mezzo di prova concreto e fondato, che possa ribaltare le conclu- sioni a cui è giunta la SEM in merito segnatamente all’ammissibilità ed esi- gibilità della misura d’esecuzione nella decisione sindacata (cfr. p.to V/1 e V/2, pag. 6 seg.) e già prima il Tribunale nella sentenza D-4512/2020 del
E. 10.4 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua ricevibilità.
E. 11 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua ricevibilità.
E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dall’insorgente il 16 ottobre 2023.
E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-4740/2023 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ricevibilità. 2. Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 16 otto- bre 2023. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4740/2023 Sentenza del 14 novembre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, rappresentato dagli avv. Yasar Ravi e MLaw Nicolò Manna, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (domanda multipla); decisione della SEM del 2 agosto 2023 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2016. B. Con decisione del 6 agosto 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente e ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Tramite la sentenza D-4512/2020 del 12 maggio 2023, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha confermato nel merito la decisione succitata dell'autorità inferiore ed ha respinto il ricorso del 10 settembre 2020 inoltrato avverso la stessa. D. Il 6 luglio 2023, l'interessato ha presentato all'indirizzo della SEM, uno scritto intitolato "Domanda di riesame con richiesta di concessione dell'effetto sospensivo", annettendo anche della nuova documentazione quali mezzi di prova. E. Con decisione del 2 agosto 2023 - notificata il 3 agosto 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-5/1) - l'autorità inferiore ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'istanza del 6 luglio 2023 dell'interessato qualificandola quale domanda multipla, non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ed ha pronunciato nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento, respingendo la sua domanda di assistenza giudiziaria totale. F. Il 4 settembre 2023 (cfr. risultanze processuali), l'interessato si è aggravato con ricorso al Tribunale avverso la predetta decisione della SEM. Egli ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione avversata e il riconoscimento della qualità di rifugiato; ed in via subordinata ha invece concluso di essere ammesso provvisoriamente. Contestualmente ha altresì formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. G. Con decisione incidentale del 29 settembre 2023, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria totale presentata dal ricorrente e ha invitato il predetto a versare, entro il 16 ottobre 2023, un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presumibili spese processuali. Importo che è stato tempestivamente corrisposto dall'insorgente in data 16 ottobre 2023 (cfr. risultanze processuali). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nel caso in parola, occorre dapprima esaminare se l'autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto del 6 luglio 2023 dell'insorgente come una domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi. 4.2 4.2.1 Se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5-4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; per la distinzione con il riesame e la revisione si veda la sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali, segnatamente, delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento della situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6). 4.2.2 La LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente la sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 4.1.3). 4.3 4.3.1 Venendo alla presente disamina, nella sua istanza del 6 luglio 2023 (cfr. n. 2/27), il ricorrente si è in sostanza prevalso, d'un canto, di tre mezzi di prova emessi precedentemente alla sentenza del Tribunale D-4512/2020 del 12 maggio 2023 (cfr. n. 2/27, sub doc. A, doc. B e doc. C), ma di cui egli ne sarebbe venuto a conoscenza soltanto circa a metà del mese di giugno 2023. In merito, egli ha fatto valere che i medesimi documenti attesterebbero senza alcun dubbio, che egli sarebbe ricercato dalle autorità srilankesi e che un suo eventuale ritorno in patria porrebbe la sua vita in serio pericolo o lo esporrebbe a gravi persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. D'altro canto, producendo quattro fotografie dove anche lui vi sarebbe rappresentato (cfr. sub doc. D), egli ha allegato che avrebbe partecipato a diverse manifestazioni delle LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) in Svizzera e per questo temerebbe seriamente per le sue incolumità e libertà qualora dovesse fare ritorno in Sri Lanka. Per di più, egli ha osservato che l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe comunque da ritenere ammissibile ed esigibile. 4.3.2 L'autorità inferiore ha, dal canto suo, anzitutto rilevato nella decisione avversata che i documenti prodotti dall'insorgente sub doc. A (datato [...] marzo 2023) e sub doc. B (datato [...] aprile 2023), come pure i fatti che tali documenti si prefiggerebbero di stabilire, sono anteriori alla sentenza del Tribunale D-4512/2020 del 12 maggio 2023, ed in quanto tali andrebbero sottoposti al Tribunale nel quadro di un'eventuale domanda di revisione. Pertanto la SEM ha considerato che, concernente i suddetti documenti ed elementi, non sussistesse alcuna competenza funzionale in capo ad essa, e quindi di conseguenza che la sua domanda del 6 luglio 2023 fosse irricevibile. Tuttavia, l'autorità inferiore ha nel prosieguo analizzato nel merito le dichiarazioni rese dall'insorgente circa le attività politiche che egli avrebbe svolto in Svizzera e la relativa documentazione prodotta. 4.4 4.4.1 In primo luogo, alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che la SEM a ragione abbia qualificato, d'un canto, la domanda del 6 luglio 2023 presentata dall'insorgente, per quanto attinente ai documenti A e B e le allegazioni ad essi connesse, quali motivi di revisione e quindi irricevibili per mancanza di competenza funzionale. Difatti, i predetti mezzi di prova e le argomentazioni afferenti si riferiscono a delle circostanze datate rispettivamente successe prima dell'emissione della sentenza del Tribunale del 12 maggio 2023. D'altro canto, a ragione, ha invece esaminato le attività di carattere politico che l'insorgente avrebbe intrapreso in Svizzera, come domanda multipla. 4.4.2 In secondo luogo, non avendo l'insorgente né impugnato la decisione della SEM sul punto dell'irricevibilità della sua istanza del 6 luglio 2023 concernente i documenti A e B, né presentato in merito una domanda di revisione al Tribunale (cfr. per il contenuto e la forma l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda agli art. 52 e 53 PA; e per il termine l'art. 124 LTF), per uno dei motivi di cui agli art. 121-128 LTF per rinvio dell'art. 45 LTAF (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1), il Tribunale esaminerà la presente vertenza soltanto per quanto attinente ai motivi che ricadono nella domanda multipla. 5. 5.1 Nel suo provvedimento, l'autorità sindacata ha osservato che l'insorgente non avrebbe fornito alcuna informazione riguardo a quando avrebbe partecipato alle manifestazioni, suggerendo quindi con il suo silenzio, che siano antecedenti alla sentenza del Tribunale succitata. Peraltro, le fotografie depositate sembrerebbero essere state scattate durante un'unica manifestazione LTTE. Inoltre, egli non avrebbe né allegato né provato di aver ricoperto un ruolo di primo piano durante tale manifestazione. Pertanto, l'autorità inferiore è giunta alla conclusione, che l'insorgente non presenterebbe alcun profilo politico particolare suscettibile d'interessare le autorità srilankesi né vi sarebbero degli elementi che farebbero credere che lui sia stato identificato dalle autorità del suo Paese quale oppositore al governo o che rappresenti una minaccia. Egli non potrebbe dunque prevalersi di alcun timore fondato di persecuzione futura ai sensi dell'art. 54 LAsi. 5.2 Nel suo ricorso, in sostanza, l'insorgente ritiene che la SEM abbia violato il suo diritto di essere sentito, derivante dall'obbligo di motivare sufficientemente la decisione, in quanto nella predetta, l'autorità inferiore non avrebbe speso alcuna parola in merito al contenuto del doc. C prodotto con l'istanza del 6 luglio 2023. Tale documento, sarebbe però a mente sua, di assoluta pertinenza ed importanza per l'esame della questione dell'esecuzione del suo allontanamento, in quanto attesterebbe che l'attuale situazione in Sri Lanka è tutt'altro che stabile. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto nella decisione impugnata, il ruolo da lui ricoperto durante le manifestazioni alle quali avrebbe partecipato, sarebbe stato attivo e non marginale. Per questo motivo egli rischierebbe, in caso di rimpatrio, di venir fermato ed interrogato dalle autorità srilankesi con conseguente messa in pericolo della propria vita, anche considerando quanto da lui vissuto prima del suo espatrio. 6. 6.1 D'ingresso il Tribunale analizzerà la censura formale sollevata dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad una violazione da parte della SEM dell'obbligo di motivazione (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1, 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale nelle cause congiunte F-5360/2019 e F-5363/2019 del 26 maggio 2020 consid. 7.1) e del suo diritto di essere sentito (cfr. per il suo contenuto le sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). Ciò in quanto, se fosse accertata una violazione, essa sarebbe suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 6.2 A tal proposito, si osserva dapprima che, seppure sia corretto quanto allegato dall'insorgente nel gravame che la SEM non ha citato nominativamente nella decisione avversata l'estratto del rapporto (...) di (...) del (...), da lui prodotto nell'ambito dell'istanza del 6 luglio 2023 quale doc. C; tuttavia non si può seguire il ricorrente laddove ravvisa una violazione del suo diritto di essere sentito per questo motivo (cfr. ricorso, p.to 7, pag. 6). Difatti, nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha espresso chiaramente che i documenti prodotti sub doc. A e doc. B ed i fatti che gli stessi si prefiggevano di stabilire, fossero anteriori alla sentenza del Tribunale D-4512/2020 del 12 maggio 2023, e pertanto irricevibili. Quindi, poiché anche il doc. C, che fra l'altro non riguarda in modo particolare l'insorgente ma tratta della situazione generale in Sri Lanka, è precedente alla sentenza del Tribunale precitata, si poteva desumere che pure il medesimo fosse irricevibile dalla SEM. Inoltre, si evidenzia come il doc. C appare in realtà far parte, quale allegato, del doc. B. Lo stesso documento, viene infatti citato alla fine dello scritto prodotto sub doc. B e portante tra l'altro pure lo stesso timbro del supposto avv. B._______, che si ritrova apposto anche sul doc. C. L'autorità inferiore ha in merito al doc. B ampiamente esposto i motivi d'irricevibilità nella decisione impugnata. In tal senso, la censura dell'insorgente, appare essere meramente pretestuosa. Per di più, l'autorità inferiore ha chiaramente esposto, nella decisione impugnata, i motivi per i quali ritenesse l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente come ammissibile ed esigibile, anche prendendo in considerazione l'attuale situazione dei diritti dell'uomo e di sicurezza presente in Sri Lanka. Il tal senso, il fatto solo che l'insorgente non condivida la conclusione a cui la SEM è giunta in merito, riguarda una questione di merito e non formale. 6.3 Per questi motivi, la censura formale sollevata nei confronti della decisione avversata, destituita di ogni fondamento e per quanto ricevibile, deve essere respinta. 7. 7.1 Venendo ora al merito, innanzitutto si osserva che, come già nell'istanza del 6 luglio 2023 (cfr. p.to III/4, pag. 4), anche nel suo ricorso l'insorgente non ha aggiunto alcun dettaglio relativo a quando esattamente egli avrebbe partecipato alle asserite manifestazioni e di cui avrebbe prodotto le fotografie sub doc. D. Invero, egli si è accontentato di affermare genericamente che vi avrebbe partecipato durante la sua permanenza su suolo elvetico (cfr. ricorso, p.to III/6, pag. 5 seg.). Agli occhi del Tribunale, tali elementi non risultano essere delle circostanze nuove che si sono prodotte dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo, e paiono essere preesistenti alla crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo e quindi non poter essere oggetto di una seconda domanda d'asilo. In tal senso, si rileva, che tali asserti e documentazione avrebbero dovuto essere dichiarati irricevibili dalla SEM già nella decisione avversata (cfr. in tal senso la motivazione fornita nella decisione impugnata, p.to IV, pag. 5). Tuttavia, essendo che l'autorità inferiore è entrata nel merito degli stessi elementi, anche il Tribunale non ravvede alcun pregiudizio per il ricorrente a procedere pure al loro esame di seguito. 7.2 7.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 7.2.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Decisiva, nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in patria. 7.3 Nel caso in parola, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. Invero, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della SEM che non considera l'interessato come un attivista di spicco. Egli non ha difatti reso verosimile, né dalle fotografie presentate, né dalle dichiarazioni proposte nel ricorso, di essere un membro prominente della diaspora tamil in Svizzera e di essere percepito come tale dalle autorità del suo Paese d'origine. Al contrario, la totalità delle immagini da lui versate agli atti pare concernere - in mancanza di qualsivoglia dettaglio in merito da parte dell'insorgente - un'unica manifestazione, come giustamente rilevato anche nella decisione avversata, peraltro in località e data sconosciute. Il mero fatto che egli risulti ritratto nelle medesime in mezzo alla folla, in alcune fotografie peraltro difficilmente distinguibile anche per il porto della mascherina, non sono in grado di dimostrare né di partecipazioni ad attività politiche in esilio, né ancor meno che egli sia in qualche modo stato riconosciuto e preso di mira dalle autorità del suo Paese d'origine per le stesse. 7.4 Di conseguenza, neppure il Tribunale riconosce un timore fondato di persecuzioni in caso di rientro in patria del ricorrente, conseguente alla sua supposta partecipazione a manifestazioni delle LTTE su suolo elvetico (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.4).
8. Ne discende che è quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la domanda multipla dell'insorgente, nella misura della sua ricevibilità.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Nel suo gravame, per opporsi all'esecuzione del suo allontanamento, l'insorgente si prevale genericamente del fatto che un suo ritorno in patria, costituirebbe un pericolo concreto per la sua integrità fisica e libertà, nonché che la situazione in Sri Lanka sarebbe da ritenere insicura al contrario di quanto considerato nel provvedimento impugnato. 10.3 Con le predette allegazioni, il ricorrente non apporta però alcun elemento o mezzo di prova concreto e fondato, che possa ribaltare le conclusioni a cui è giunta la SEM in merito segnatamente all'ammissibilità ed esigibilità della misura d'esecuzione nella decisione sindacata (cfr. p.to V/1 e V/2, pag. 6 seg.) e già prima il Tribunale nella sentenza D-4512/2020 del 12 maggio 2023. Frattanto, onde evitare inutili ripetizioni, si può senz'altro rinviare alle stesse in proposito. 10.4 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua ricevibilità.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente il 16 ottobre 2023.
13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ricevibilità.
2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 16 ottobre 2023.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: