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D-3189/2023

D-3189/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-27 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (riesame)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, con la nomina dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico in qualità di patrocinatrice d'ufficio, è accolta.

E. 3 Non si prelevano spese processuali.

E. 4 La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio del ricorrente un'indennità di CHF 800.- a titolo di spese di patrocinio.

E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, con la nomina dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico in qualità di patrocinatrice d'ufficio, è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio del ricorrente un'indennità di CHF 800.– a titolo di spese di patrocinio.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3189/2023 Sentenza del 27 gennaio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (riesame); decisione della SEM del 26 aprile 2023 / N (...). Visto: la decisione del 24 settembre 2019 con cui la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) ha negato la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo del 27 ottobre 2016 e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione di tale misura, la sentenza D-5604/2019 del 3 dicembre 2019 con cui il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) ha respinto il ricorso inoltrato dal richiedente il 25 ottobre 2019 avverso la suddetta decisione, la sentenza D-6694/2019 del 17 agosto 2022 con cui il Tribunale ha respinto la domanda di revisione dell'interessato del 16 dicembre 2019, la domanda di riesame del 23 febbraio 2023 - corredata di due nuovi documenti medici rispettivamente del 6 e 13 febbraio 2023 da cui emergono disturbi sul piano fisico e psicologico - con cui il richiedente ha chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; domanda che l'autorità inferiore ha respinto con decisione del 26 aprile 2023, il ricorso contro la succitata decisione di riesame inoltrato il 5 giugno 2023 (data d'entrata: 6 giugno 2023) al Tribunale, con cui l'interessato ne ha chiesto l'annullamento e, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'allontanamento; in via procedurale, egli ha chiesto la sospensione della decisione di allontanamento dalla Svizzera (richiesta accolta in via supercautelare con decreto del giudice istruttore del 6 giugno 2023); egli ha presentato altresì istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio nella persona della sua patrocinatrice, la risposta del 28 maggio 2024 con cui la SEM ha concluso al rigetto del ricorso, la replica del 9 luglio 2024 con cui il ricorrente si è riconfermato nelle proprie richieste ricorsuali, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché dell'art. 52 cpv. 1 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che contestato nel caso in disamina è se la SEM ha giustamente respinto la domanda di riesame dell'insorgente del 23 febbraio 2023, che giusta l'art. 111b cpv. 1 prima frase LAsi, la domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame, che la domanda di riesame è una richiesta indirizzata a un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata; che l'autorità di prima istanza tratta una domanda di riesame segnatamente nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento significativo delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o seconda istanza (cfr. sentenze del TAF E-3126/2024 del 7 ottobre 2024 consid. 2.1; E-5521/2024 del 24 settembre 2024 consid. 3.2; D-3256/2021 del 2 aprile 2024 consid 3.2; D-4296/2022 del 15 febbraio 2024), che nella fattispecie, la qualificazione della domanda del 23 febbraio 2023 quale domanda di riesame (art. 111b LAsi) è indiscussa, essendo la stessa fondata su fatti e mezzi di prova insorti successivamente alle sentenze materiali del Tribunale inerenti al ricorrente e dunque irricevibili per via di revisione (art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; cfr. DTAF 2013/22 consid. 13.1), che secondo la giurisprudenza consolidata, con una domanda di riesame possono essere sollevati nuovi ostacoli all'allontanamento, mentre si è in presenza di una nuova domanda d'asilo se il richiedente sostiene di essere in possesso della qualità di rifugiato sulla base di nuovi argomenti (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 seg.; sentenza del TAF D-4740/2023 del 14 novembre 2023 consid. 4.2.1), che sebbene il ricorrente abbia postulato il riconoscimento dello statuto di rifugiato, egli non ha fornito alcuna allegazione pertinente in materia, limitando le proprie considerazioni agli impedimenti dell'esecuzione dell'allontanamento, che pertanto ci si limita a tale analisi, che nel ricorso il ricorrente adduce, in sostanza, che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e ragionevolmente inesigibile per violazione dell'art. 3 CEDU e per motivi medici, esibendo a comprova due nuovi documenti medici rispettivamente del 6 e 13 febbraio 2023, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nel certificato medico del 6 febbraio 2023 (cfr. atto TAF n. 1/D), il Dr. med. B._______, FMH medicina generale, certifica che nella radiografia del 20 maggio 2021 emergerebbero delle alterazioni polmonari del ricorrente compatibili con degli ematomi dovuti a delle percosse subite nel suo Paese dalla polizia locale, che, a prescindere dalla questione dell'inosservanza del termine di 30 giorni prescritto dall'art. 111b cpv. 1 LAsi per presentare questo fatto nuovo emerso già il 20 maggio 2021 (cfr. riguardo alla possibilità di riesame o revisione anche in caso di invocazione tardiva di nuovi elementi DTAF 2013/22 consid. 5.4 in fine; sentenza del TAF D-811/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4), si osserva che nella procedura ordinaria i motivi d'asilo dell'insorgente sono stati giudicati inverosimili, per cui le alterazioni polmonari riscontrate, compatibili con degli ematomi dovuti a delle percosse, pur ammettendo che siano da ricondurre a delle percosse, non sono suscettibili di provare che le stesse siano state inflitte dalle forze di polizia locali srilankesi e che vi sia il pericolo di (ri)subirle in caso di rientro in Patria, che, inoltre, le diagnosi psichiatriche nell'ulteriore rapporto medico del 13 febbraio 2023 esibito dal ricorrente, di cui si dirà più sotto, non sono di per sé una prova di presunti maltrattamenti subiti in Sri Lanka (cfr. DTAF 2015/11 consid. 7.2.2), a cui egli potrebbe essere (ri)esposto in caso di rimpatrio, che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è pertanto ragione di ammettere che egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rimpatrio, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta dunque ammissibile, che, secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che l'esecuzione dell'allontanamento è segnatamente inesigibile, se il richiedente potrebbe essere privato delle cure mediche essenziali; che sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie a un'esistenza conforme alla dignità umana; che lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico; che, in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile; che, invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o a un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. sentenza del TAF D-5652/2024 del 20 settembre 2024 consid. 10.3.1.1; DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti), che, nel summenzionato certificato del 6 febbraio 2023 (cfr. atto TAF n. 1/D), per le riscontrate alterazioni polmonari il medico non ha fornito indicazioni circa la necessità di cure, e ancor meno di cure accessibili solo in Svizzera, per cui occorre partire dal presupposto che un ritorno in Sri Lanka non esporrebbe il ricorrente a un rapido deterioramento della sua salute fisica, che, inoltre, contestualmente alla salute psichica del ricorrente, si osserva che in Sri Lanka, nonostante la crisi economica e le tensioni politiche abbiano comportato una forte tensione anche sul sistema sanitario, nel complesso, nel nord del Paese sembra fondamentalmente esserci un'infrastruttura adeguata per il trattamento dei problemi psichici; che, infatti, nel distretto di C._______, da cui proviene il ricorrente, sono presenti diverse strutture specializzate, tra cui un'unità psichiatrica per casi acuti presso il (...) di C._______ e l'ospedale di base di D._______, un reparto psichiatrico per soggiorni a medio termine presso gli ospedali di base di E._______ - la città da dove proviene il ricorrente - e di F._______, nonché un centro di riabilitazione a D._______; che in tutte queste strutture è disponibile anche l'assistenza psichiatrica ambulatoriale; che, oltre a ciò, vi sono pure unità mobili che possono visitare i pazienti a domicilio (cfr. SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen: Psychiatrische Versorgung, 14.04.2023; sentenze del TAF D-6472/2019 del 23 settembre 2024 consid. 9.4.3.3; E-737/2020 del 27 febbraio 2023 [sentenza di riferimento] consid. 10.2.5.4), che, nel rapporto medico del 13 febbraio 2023 (cfr. atto TAF n. 1/E), la Dr.ssa. med. G._______, FMH psichiatria e psicoterapia, ha posto le diagnosi di disturbo di personalità schizoide (ICD 10 F60.1), episodio depressivo grave con sintomi psicotici (ICD 10 F32.3) e pregressa sindrome post-traumatica da stress (PTSD; ICD 10 F43.1) a decorso cronico; che ella ha altresì riferito della necessità di una terapia farmacologica composta da Deanxit, Risperidone (1 mg) e Zolpidem, nonché di un supporto psicologico, di una costante valutazione sia psicofarmacologica che clinica e di un trattamento psichiatrico ambulatoriale integrato; che, considerati gli aspetti paranoici-persecutori sviluppati nell'ambito dell'episodio depressivo grave, ella ha segnalato il pericolo di commettere un agito contro di sé e il rischio di un possibile passaggio all'atto in senso suicidale in caso di allontanamento dal suo appartamento, che l'insorgente vedrebbe come rifugio protettivo, che dal succitato rapporto medico del 13 febbraio 2023 emerge inoltre che, in passato, il ricorrente non è mai stato in trattamento psicologico o psichiatrico e che i problemi psichici sono sorti in reazione a un possibile rinvio nel suo Paese dopo la conclusione della procedura ordinaria (cfr. atto TAF n. 1/E, pag. 2), che nella replica del 9 luglio 2024 il ricorrente ha dichiarato di non aver continuato il percorso di presa a carico psichiatrica, poiché dopo la sospensione dell'allontanamento (cfr. decreto supercautelare del giudice istruttore del 6 giugno 2023) si sarebbe sentito più tranquillo e sicuro; che contestualmente non sono pertanto stati prodotti nuovi atti medici, che attualmente le affezioni psichiche del ricorrente sono dunque sotto controllo senza necessità di psicoterapia, che, semmai queste problematiche dovessero riaffiorare in seguito alla presente decisione negativa, esse potranno essere adeguatamente trattate nel suo Paese d'origine (cfr. ad es. sentenze del TAF E-5521/2024 del 24 settembre 2024 consid. 4 segg. inerente a una persona affetta da grave PTSD, episodio depressivo grave e disturbo ossessivo-compulsivo; D-6472/2019 del 23 settembre 2024 consid. 9.4.3.2 seg. relativamente a una persona affetta da disturbo depressivo ricorrente con episodio acuto grave e un disturbo da dolore cronico con fattori somatici e psicologici; D-5861/2022 del 1° marzo 2023 consid. 10.3. inerente a una persona affetta da PTSD complesso e con episodio depressivo di moderata gravità; E-4904/2023 del 17 ottobre 2023 riguardo a una persona con PTSD e disturbi dell'adattamento), che, inoltre, posto lo stato psichico attuale del ricorrente, nulla indica che egli presenti ancora delle tendenze anticonservative; che, ad ogni modo, un peggioramento del quadro psichico a seguito di una decisione negativa d'asilo non preclude di principio l'esecuzione dell'allontanamento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-662/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 5.3.1; F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.2; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3), che in conclusione, un ritorno in Sri Lanka non esporrebbe l'insorgente a un rapido deterioramento della sua salute mentale, mettendone in pericolo la sua vita, che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque ragionevolmente esigibile, che, se necessario, il ricorrente potrà inoltre presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli artt. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in particolare al fine di finanziare le prime cure di salute a lui eventualmente necessarie, che in considerazione di quanto precede e di quanto già ritenuto dal Tribunale nelle sentenze D-5604/2019 del 3 dicembre 2019 e D-6694/2019 del 17 agosto 2022 concernenti il ricorrente nonché considerata l'evoluzione della situazione generale in Sri Lanka (cfr. sentenza del TAF D-6472/2019 del 23 settembre 2024 consid. 9), con i nuovi mezzi di prova il ricorrente non riesce a dimostrare degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, che alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso si rivela manifestamente infondato e va respinto e la decisione di riesame della SEM è pertanto confermata, che con la presente decisione di merito la richiesta procedurale di sospensione dell'allontanamento in via cautelare diventa priva d'oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, tuttavia, non essendo stato il ricorso di primo acchito - al momento del suo inoltro - privo di possibilità di successo, è concessa l'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), che va accolta anche la richiesta di gratuito patrocinio dell'insorgente, con la nomina dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico in qualità di patrocinatrice d'ufficio (art. 102m cpv. 2 LAsi in combinato disposto con l'art. 65 cpv. 2 PA), che, nel caso di specie, la patrocinatrice d'ufficio non ha inoltrato una nota d'onorario; che, pertanto, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 TS-TAF, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa in complessivi CHF 800.- (disborsi e IVA compresi [art. 12 TS-TAF in combinato disposto con gli artt. 8-11 TS-TAF]), che la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, con la nomina dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico in qualità di patrocinatrice d'ufficio, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali.

4. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio del ricorrente un'indennità di CHF 800.- a titolo di spese di patrocinio.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: