Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino iracheno, di etnia curda, originario del villaggio di B._______ (C._______), nel governatorato di D._______ (nella regione del E._______ [...]), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2007 (cfr. atti A1/9, p.to 3 seg., pag. 1 e A2/2). B. Questionato nel corso del verbale di audizione tenutosi l'(...) marzo 2007 (cfr. atto A1/9; di seguito: verbale 1) rispettivamente durante il verbale d'interrogatorio dell'(...) aprile 2007 (cfr. atto A9/12; di seguito: verbale 2), il richiedente ha asserito, per quanto qui rilevante, di essere (...) e di aver svolto nel suo paese d'origine la professione di (...) dal (...) sino all'anno (...) a F._______ (cfr. verbale 1, p.to 8, pag. 2 e p.to 15, pag. 5) rispettivamente soltanto a C._______ (cfr. verbale 2, p.to 2d, pag. 4 e p.to 3.1, pag. 6). Periodo dopo il quale egli avrebbe lasciato tale servizio, in quanto lo avrebbero voluto inviare a combattere nella guerra contro l'G._______ a F._______. In merito ha altresì sostenuto che gli sarebbe stato più volte detto di riprendere l'attività di (...), poiché così avrebbe guadagnato uno stipendio. Ma egli si sarebbe sempre rifiutato, per il salario che avrebbe percepito, di dar seguito a tali richieste. Ha tuttavia addotto di non aver mai avuto problemi personali né con le autorità del suo paese d'origine - segnatamente di non aver mai subito arresti o fermi, come neppure maltrattamenti - come nemmeno con civili. Non si sarebbe per il resto occupato di politica, ed intraprendendo la professione di (...) sarebbe stato esonerato dal servizio militare regolare. L'interessato sarebbe espatriato il (...) verso la H._______, alfine di trovare un lavoro e potersi mantenere, migliorando così la sua esistenza. Invero, egli sarebbe andato a vivere con il nonno (...), in una casa di sua proprietà, dopo il decesso della madre avvenuto nel (...), senza però intraprendere un'ulteriore attività lavorativa, in quanto l'unico sbocco professionale per lui, con una mediocre scolarizzazione, sarebbe stato quello di (...), che però presentava il rischio di essere inviato a F._______. Il nonno, sarebbe stato di condizioni povere, ed egli avrebbe ricevuto quale unico sostegno per vivere una pensione di (...) a causa del decesso del padre avvenuto nel (...), senza ulteriore aiuto da parte del governo iracheno. C. Con decisione dell'11 dicembre 2009, l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM, divenuta in seguito la Segreteria di Stato della migrazione, SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera come pure l'esecuzione della predetta misura (cfr. atto A11/5). Nello stesso provvedimento, l'autorità inferiore ha in particolare ritenuto che il motivo addotto dall'interessato a supporto della sua domanda d'asilo, ovvero di aver lasciato il suo paese d'origine poiché non vi era lavoro, in quanto espressione delle difficili condizioni economiche vigenti in Iraq, non risulterebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il richiedente l'asilo non avrebbe inoltre fatto valere alcuna misura persecutoria intenzionalmente diretta contro la sua persona da parte dello Stato, basata su uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, essendo che avrebbe dichiarato di non avere mai avuto problematiche né con le autorità del suo paese, né con terze persone e non avrebbe svolto attività politiche. Inoltre, a fronte segnatamente della situazione presente in Iraq e non essendoci nel suo caso specifico degli ostacoli personali all'esecuzione del suo allontanamento, l'autorità di prime cure ha ritenuto la stessa misura come ammissibile, esigibile e possibile. D. In data 8 gennaio 2010, l'interessato è insorto con ricorso avverso la suddetta decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nel suo gravame egli ha soprattutto sottolineato di non aver lasciato l'Iraq per motivi politici, bensì soltanto poiché la sua vita in quel paese sarebbe divenuta insopportabile. Difatti, ivi non avrebbe più nessuno, salvo i nonni ed uno zio (...), che però sarebbero anziani, e per questo non avrebbero potuto provvedere al suo mantenimento. Avrebbe quindi deciso di lasciare l'Iraq per cercare nuove prospettive ed una vita più dignitosa. Se egli rientrasse in patria, paese dove non verrebbe rispettata la dignità delle persone e si rischierebbe ogni giorno la vita, non beneficerebbe quindi di alcun sostegno, e la sua vita "piomberebbe nuovamente nella disperazione" (cfr. ricorso, pag. 3). Inoltre in Svizzera si starebbe ricostruendo una vita dignitosa. Tali elementi, se non venisse riconosciuta la sua qualità di rifugiato, dovrebbero propendere perlomeno per un'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, e quindi per la concessione di un'ammissione provvisoria su suolo elvetico. E. Con sentenza D-115/2010 del 10 settembre 2010 (cfr. risultanze processuali contenute nella procedura di cui ai ruoli D-115/2010), lo scrivente Tribunale ha respinto il succitato gravame, essenzialmente poiché i motivi addotti dal ricorrente a supporto della sua domanda d'asilo - ovvero la condizione di estrema povertà alla quale sarebbe esposto, in mancanza anche di un'occupazione, nonché la totale passività del governo iracheno sia di fronte a tale sua situazione che più in generale dinnanzi alla problematica della sicurezza dei propri cittadini - sarebbero irrilevanti ex art. 3 LAsi. Gli stessi motivi, non sarebbero pertanto indizi sufficienti per giustificare, di per sé, la qualità di rifugiato né, tantomeno, per concedergli l'ammissione provvisoria. A titolo abbondanziale, il Tribunale ha altresì aggiunto che, dato che il nonno (...) svolgerebbe dei lavori (...) nei (...), d'un canto il ricorrente potrebbe imparare tale professione, e d'altro canto la sua famiglia, del quale egli sarebbe (...), sarebbe proprietaria di alcuni (...). Inoltre egli, tramite il nonno, avrebbe racimolato il denaro necessario per il viaggio d'espatrio, importo che sarebbe potuto invece essere utilizzato dal ricorrente per migliorare le proprie condizioni di vita, come pure mostrerebbe che egli possa disporre in patria di un sostegno da parte di terzi, e che per ottenerlo abbia dovuto offrire delle garanzie, ciò che contraddirebbe la sua dichiarata totale povertà. Il Tribunale ha infine ritenuto l'esecuzione dell'insorgente come ammissibile, esigibile - rispetto alla situazione securitaria presente nella regione di provenienza del ricorrente in relazione anche alla vigente giurisprudenza (cfr. DTAF 2008/5) come pure non essendoci degli ostacoli personali al suo allontanamento - e possibile. F. Per il tramite di una missiva datata 15 febbraio 2019 (cfr. risultanze processuali), la SEM ha trasmesso al Tribunale, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 PA, la domanda del 5 febbraio 2019 dell'interessato, ritenendo che la stessa fosse costitutiva di motivi di revisione, e quindi esulante dalla sua competenza. Nella predetta domanda, il richiedente, si è prevalso di una problematica di comprensione tra lui ed il traduttore nel corso delle audizioni tenutesi nella procedura di prima istanza, che avrebbe comportato il contenuto di informazioni errate negli stessi verbali. Segnatamente, egli non avrebbe lasciato il lavoro di (...) nell'anno (...) come trascritto nei verbali, bensì nel (...) del (...), e poco dopo sarebbe partito per la Svizzera. Non sarebbe difatti stato possibile per lui, dopo aver abbandonato il suo servizio (...), rimanere in Iraq senza subire alcuna ritorsione. Questo in quanto i (...) verrebbero inquadrati in Iraq come militari e, qualora si rifiutino di proseguire senza giustificato motivo nel loro servizio, sarebbero punibili per il reato di diserzione. Tali asserzioni sarebbero supportate dalla produzione quale nuovo mezzo di prova del presunto originale di un ordine di cattura e arresto emesso nei suoi confronti il (...) dal "(...)" (di seguito: doc. 1), con la relativa traduzione in inglese. Tali documenti sarebbero stati ricevuti dall'interessato, per il tramite di un conoscente del quale non potrebbe rivelare l'identità per motivi di sicurezza, soltanto pochi giorni prima. Sulla scorta dei predetti documenti, ha quindi chiesto all'autorità inferiore di riaprire la procedura d'asilo dello stesso. G. Con decisione incidentale del 22 febbraio 2019, il giudice del Tribunale allora in carica dell'incarto, esprimendo dapprima di condividere la valutazione della SEM circa la qualifica della domanda del 5 febbraio 2019 dell'interessato e che l'avrebbe pertanto trattata fondandosi sulle disposizioni applicabili in materia di revisione, ha dato facoltà all'istante di ritirare la stessa richiesta oppure, in caso contrario, l'ha invitato a regolarizzare la sua istanza di revisione presentando le motivazioni e le conclusioni della medesima, entro il termine di sette giorni a partire dal giorno successivo della notificazione della decisione incidentale. Parimenti ha invitato il medesimo al versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 1'500.- entro l'11 marzo 2019. H. L'istante ha dato seguito parzialmente alle richieste del Tribunale, presentando, con atto del 1° marzo 2019, un'istanza di revisione. Nella predetta egli ha postulato, a titolo principale, l'annullamento (recte: la revisione) della decisione (recte: sentenza) impugnata e che sia concesso l'asilo in Svizzera al ricorrente (recte: istante). In primo subordine, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, ed in secondo subordine che gli atti siano trasmessi alla SEM per un nuovo esame, anche a fronte dei sopravvenuti motivi e relative allegazioni. Ha altresì formulato un'istanza di assistenza giudiziaria totale, comprensiva quindi sia dell'esenzione dalle spese processuali e del relativo anticipo che del gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. L'insorgente ha motivato la succitata istanza, allegando che il Tribunale, nella sua sentenza del 2010, non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti che risulterebbero dagli atti, producendo a comprova degli stessi pure dei mezzi di prova a sua mente nuovi e rilevanti. Invero, se pur corretto che nel verbale d'interrogatorio l'istante avrebbe menzionato le precarie e difficili condizioni economiche vigenti in Iraq, altresì avrebbe però esposto nei suoi motivi d'asilo che avrebbe lavorato in (...), funzione che avrebbe abbandonato poiché altrimenti lo avrebbero inviato a combattere in guerra, mettendo a serio rischio la sua vita. Sarebbe a causa di tale rischio alla sua incolumità fisica, che egli avrebbe deciso di espatriare, e non invece, come ritenuto a torto nella sentenza del Tribunale, per le precarie condizioni socio-economiche presenti nel suo paese d'origine. Tale valutazione errata da parte del Tribunale sarebbe ascrivibile ad un errore materiale presente nei verbali d'audizione resi dall'interessato. A causa della lingua parlata dagli interpreti presenti, ovvero il curdo-kurmanci, invece che la lingua madre dell'istante che è il curdo-sorani, ciò avrebbe comportato una cattiva comprensione tra i primi e l'interessato, e quindi di conseguenza un'errata redazione dei due verbali. In particolare l'errore di traduzione sarebbe attinente al periodo temporale nel quale l'istante avrebbe abbandonato l'attività lavorativa di (...), non essendo come trascritto erroneamente nei verbali nel (...), ma risalente invece tra la fine dell'anno (...) e l'inizio dell'anno (...), dopo il quale egli sarebbe subito espatriato verso la Svizzera. Non sarebbe difatti stato verosimilmente possibile per lui restare dal (...) al (...) in Iraq, senza subire alcun tipo di ritorsione a causa dell'abbandono della sua professione, in quanto chi si rifiuterebbe di proseguire la stessa, sarebbe punibile del reato di diserzione. A conseguenza della scelta deliberata dell'istante di lasciare il suo lavoro (...), nonché coincidente anche con la data del (...) ove egli avrebbe lasciato il paese d'origine, vi sarebbe a carico dell'interessato un mandato di arresto per diserzione che ha prodotto in copia con la relativa traduzione, già annesso in originale dinanzi all'autorità inferiore con la domanda del 5 febbraio 2019 (cfr. sub doc. 1; in seguito alla trasmissione da parte della SEM della domanda del 5 febbraio 2019 messo agli atti in originale dal Tribunale, cfr. risultanze processuali). Egli sarebbe entrato in possesso dei predetti documenti, tramite un suo conoscente, solo nel mese di febbraio 2019. Il motivo per il quale non avrebbe potuto ottenerli precedentemente, è che gli stessi si sarebbero trovati presso il competente posto di (...), con le evidenti difficoltà a poterli ottenere. Per questo egli non avrebbe potuto evocarli nella procedura ricorsuale precedente. Alla luce dei nuovi documenti, l'istante ritiene che egli possa temere, sia dal profilo soggettivo che oggettivo, una persecuzione, in caso di un suo rientro in patria. Inoltre, l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe neppure esigibile, in quanto si incorrerebbe altrimenti in una violazione dell'art. 3 CEDU. A supporto della sua istanza, oltreché i succitati due documenti (sub doc. 1), l'interessato ha prodotto una decisione d'aiuto d'urgenza del (...), a riprova della sua indigenza. I. Per mezzo dell'ordinanza del 7 marzo 2019, il Tribunale, comunicando innanzitutto all'istante che il documento del (...) era sottoposto ad un'analisi di autenticità, ha accusato ricezione dell'istanza di revisione sopra descritta e statuito che in merito alle richieste di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dell'istante si sarebbe deciso in prosieguo di procedura (cfr. risultanze processuali). J. Con ulteriore decisione incidentale del 4 aprile 2019, il Tribunale ha informato l'interessato che, per ragioni di costi e di tempo, il documento succitato non sarebbe stato sottoposto ad un'analisi di autenticità, contrariamente a quanto precedentemente comunicatogli. Nella stessa decisione incidentale la scrivente autorità ha altresì respinto l'istanza di assistenza giudiziaria totale ed ha parimenti invitato l'interessato a versare, entro il 23 aprile 2019, CHF 1'500.- a titolo di anticipo sulle presumibili spese processuali. Importo che è stato versato tempestivamente dall'istante il 16 aprile 2019 (cfr. risultanze processuali). K. Sulla scorta degli atti di causa, ove è risultato che il ricorrente aveva ottenuto un passaporto iracheno, il Tribunale ha richiesto l'invio in copia completo dello stesso alla (...), che è pervenuta al Tribunale in data 12 gennaio 2021 (cfr. risultanze processuali). Lo stesso documento di viaggio risulta essere stato rilasciato a D._______ il (...) con scadenza il (...). Ulteriori fatti ed argomenti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
E. 1.2 Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1).
E. 1.3 Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Inoltre, giusta l'art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.
E. 1.4 Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. In virtù dell'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull'art. 123 cpv. 2 LTF dev'essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
E. 1.5 Per i motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, ai sensi dell'art. 127 LTF.
E. 2 Appare d'ingresso giudizioso fare alcune premesse riguardo una domanda di revisione.
E. 2.1 La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza del Tribunale cresciuta in giudicato. Se l'istanza viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata viene soppressa e la fattispecie dovrà nuovamente essere giudicata (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF per rinvio dell'art. 45 LTAF; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,2a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione, solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121-123 LTF è invocato. Così, l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Al contrario, la questione di sapere se un motivo di revisione esista effettivamente non attiene all'esame dell'ammissibilità dell'istanza ma al merito (cfr. sentenze del Tribunale federale 2F.24/2019 dell'11 novembre 2019 consid. 3 e 2F.4/2014 del 20 marzo 2014 consid. 2.1). In maniera del tutto generale, la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d'essere esercitato solo a severe condizioni, non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1F.19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F.8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3 pag. 280; sentenze del Tribunale federale 1F.27/2018 del 29 ottobre 2019, 2F.20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1).
E. 2.2 Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 2.1 pag. 50 con riferimenti ivi citati). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3; 2013/22 consid. 3 13; sentenza del Tribunale federale 8C.562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3).
E. 2.3 Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del TribunaleD-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.19/2018 consid. 3.2).
E. 2.4 Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22consid. 13). Inoltre, i mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C.43/2012 del 7 settembre 2012 consid. 11.1). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9F.14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2).
E. 2.5 Tale limitazione non pregiudica però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali veri nova. Infatti, allorquando il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardino fatti anteriori, questi potrà fare capo all'istituto del riesame rivolgendosi all'autorità di prima istanza anche se il Tribunale si è già espresso nel merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA; cfr. anche art. 111b LAsi).
E. 3 Tornando al caso in parola, poiché l'interessato nella sua istanza si prevale di un mezzo di prova (cfr. sub doc. 1) e di motivazioni che sarebbero anteriori all'emissione della sentenza del Tribunale D-115/2010 del 10 settembre 2010, gli stessi sono costitutivi di un potenziale motivo di revisione ex art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, e l'istanza è stata pertanto trasmessa a giusto titolo al Tribunale da parte della SEM in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 PA, come già d'altronde considerato dallo scrivente Tribunale con decisione incidentale del 22 febbraio 2019 (cfr. anche supra lett. G). Tuttavia, per le considerazioni che verranno esposte dappresso, tale istanza risulta all'evidenza infondata.
E. 4 Per quanto attiene la produzione del documento datato (...) del (...) e della sua traduzione in inglese (cfr. sub doc. 1), seppure l'interessato riferisca nell'istanza di esserne venuto in possesso soltanto nel mese di febbraio 2019 grazie ad un suo conoscente, tuttavia non è dato a sapere con certezza il momento in cui tali documenti, come pure l'evenienza di essere ricercato per diserzione, sarebbero venuti a conoscenza dello stesso, e quindi se tali evenienze rispettino il termine di 90 giorni dalla loro scoperta in virtù dell'art. 124 lett. d LTF. Invero, egli adduce unicamente in relazione a ciò che i medesimi documenti si sarebbero trovati presso il posto di (...) competente e quindi avrebbe avuto delle difficoltà nel poterli ottenere, e quindi di convesso sarebbe stato impossibilitato ad invocarli precedentemente nel corso della procedura ordinaria. Tali asserzioni insinuano però il dubbio che egli in realtà fosse già a conoscenza di tali fatti, ma non li avesse addotti in precedenza, a causa della supposta difficoltà nel poter produrre tale documentazione. Pertanto, anche si volesse prescindere dalla tempestività di tali evenienze dal profilo formale, non si spiega minimamente nell'istanza perché egli non avrebbe potuto invocare per lo meno tali fatti, se l'istante li stimava utili, già nel quadro della procedura ordinaria. Appare difatti che le argomentazioni dell'istante a supporto della tardività di tali asserti e mezzi di prova, siano per lo più pretestuose e non fondate sul benché minimo elemento concreto agli atti, come si vedrà dappresso, e sulle quali risulta essere giudizioso entrare nel merito, anche per buona pace dell'istante. Invero, anche ritenuta una presentazione tardiva del doc. 1 e dei suoi asserti in merito, occorre comunque, in conformità con la giurisprudenza dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, in seguito pure confermata dal Tribunale, esaminare la questione appurando se nella fattispecie vi sia un rischio avverato di persecuzione o di trattamenti disumani ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'istante. Invero è possibile, sia in materia di revisione che di riesame, rimettere in causa una sentenza (o decisione nel caso di riesame) entrata in forza di cosa giudicata, malgrado l'invocazione tardiva di nuovi elementi, se questi ultimi rilevano manifestamente da un rischio fondato di persecuzione o di trattamento inumano che facciano apparire l'esecuzione dell'allontanamento come contrario al diritto internazionale dal profilo dell'ammissibilità della misura (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4 in fine; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche sentenza del Tribunale D-3608/2019 del 14 settembre 2019). Rischio di persecuzione e trattamenti disumani ai sensi dell'art. 3 CEDU che è stato sollevato nell'istanza di revisione del 1° marzo 2019 quale argomento ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dell'istante.
E. 5.1 In primo luogo, il supposto "errore materiale" sottolineato dall'istante riguardo ai due verbali d'audizione che egli avrebbe reso l'(...) marzo 2007 rispettivamente l'(...) aprile 2007 - che risulta del resto l'unico citato nell'istanza - ovvero circa l'anno in cui egli avrebbe lasciato il lavoro di (...), dovuto a mente sua ad una differenza linguistica con gli interpreti presenti durante tali audizioni, risulta essere irricevibile. Invero, tale circostanza risulta essere stata evocata dall'istante ben al di là dei 90 giorni dalla sua scoperta - termine che cominciava a decorrere al più tardi al momento della notificazione della sentenza del Tribunale D-115/2010 del 10 settembre 2010 - come previsto dall'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF. Inoltre, si tratta di un argomento che l'interessato avrebbe potuto e dovuto invocare già nel quadro della procedura ordinaria, e non più di otto anni più tardi. Invero, a titolo abbondanziale e per buona pace dell'istante, si denota come d'un canto l'audizione dell'(...) marzo 2007 si è tenuta, a differenza di quanto ritenuto dall'interessato, in lingua sorani (cfr. verbale 1, p.to 23, pag. 7), e quindi nella sua madrelingua. D'altro canto egli non ha mai rilevato in nessuna delle due audizioni una qualsivoglia difficoltà di comprensione con l'interprete o segnalato degli errori di traduzione, confermando per il resto con la sua firma l'esattezza di entrambe le trascrizioni dei verbali d'audizione. Anzi, nel corso della prima audizione, ha addirittura asserito di aver compreso bene l'interprete (cfr. verbale 1, p.to 23, pag. 6). Neppure successivamente, in corso di procedura, e segnatamente con il ricorso dell'8 gennaio 2010 al Tribunale, non sono stati evocati dall'istante le supposte difficoltà di comprensione che avrebbero causato degli errori di traduzione. In secondo luogo, appare pure essere incompatibile con le dichiarazioni rilasciate dall'istante nel corso delle due audizioni, come pure riprese nel suo ricorso, l'assunto proposto nell'istanza dal medesimo di essere espatriato dal suo paese d'origine a causa del rischio per la sua incolumità fisica dovuta all'abbandono dell'attività di (...). Invero, dalle stesse asserzioni dell'interessato è desumibile chiaramente che ciò che l'ha mosso infine all'espatrio fossero le difficili condizioni socio-economiche e di sicurezza presenti nel suo paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 15, pag. 5; verbale 2, p.to 3.1, pag. 5), ma in nessun modo ascrivibile al fatto che egli dovesse essere inviato in guerra e per questo avrebbe abbandonato il suo lavoro in (...), come asserito invece nell'istanza dal medesimo. A parte che egli avrebbe lasciato tale attività lavorativa volontariamente già dal (...), e quindi l'abbandono della predetta non avrebbe comunque materialmente più alcun nesso di causalità con l'espatrio dell'istante avvenuto soltanto il (...), egli non ha neppure mai addotto nel corso della procedura ordinaria, di aver subito una qualsivoglia misura repressiva da parte delle autorità irachene a causa del suo abbandono della funzione quale (...) rispettivamente del suo rifiuto di recarsi a F._______. In merito infatti egli ha dichiarato, nel corso della seconda audizione, che gli sarebbe stato richiesto di andare a F._______ due o tre volte, ma lui si sarebbe sempre rifiutato, in quanto non sarebbe stato conveniente dal profilo salariale. Inoltre dopo aver abbandonato il servizio in (...), gli sarebbe stato nuovamente proposto di riprendere tale attività lavorativa così avrebbe ricevuto un salario, ma egli avrebbe respinto l'offerta, a causa dell'esiguità dello stesso (cfr. verbale 2, p.to 3, pag. 7), vivendo in seguito a casa del nonno che lo avrebbe mantenuto con il suo lavoro (...) (cfr. verbale 2, p.to 3, pag. 7). Non avrebbe del resto mai subito dei maltrattamenti, fermi o arresti di polizia, o riscontrata qualsivoglia problematica con le autorità del suo paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 15, pag. 5; verbale 2, p.to 3, pag. 7), e sarebbe potuto espatriare, malgrado alcuni controlli da parte delle autorità in territorio del E._______ (...) (cfr. verbale 1, p.to 16, pag. 6; verbale 2, p.to 2a, pag. 4), senza alcuna problematica particolare. Ne discende pertanto che l'insorgente ha potuto vivere per diversi anni, dopo l'abbandono della sua attività lavorativa (...), presso il nonno (...), senza riscontrare particolari difficoltà, se non quelle esistenziali da lui allegate, ritenute già dal Tribunale nella sua sentenza del 10 settembre 2010 come irrilevanti e parzialmente anche contraddittorie.
E. 5.2 In relazione poi al presunto documento originale prodotto con l'istanza dall'insorgente (cfr. sub doc. 1), si denota come dalla data d'emissione dello stesso del (...), sino alla partenza dell'istante dal suo paese d'origine il (...), siano trascorse (...) settimane, tempo sufficiente perché le autorità irachene provvedessero per lo meno a ricercarlo presso il suo domicilio, o ancora perché potessero diramare l'ordine d'arresto a tutti i checkpoints, come indicato nello stesso documento. Ciò con la conseguenza, che non sarebbe stato così semplice per lui passare facilmente per i controlli delle autorità irachene, come da lui invece allegato in audizione (cfr. verbale 1, p.to 16, pag. 6; verbale 2, p.to 2a, pag. 4). Peraltro, dal contenuto dello stesso documento, risulta che egli era ricercato dalle autorità già in precedenza a tale data per essere arrestato. Appare quindi ancora meno verosimile che il medesimo abbia potuto vivere sempre indisturbato, senza alcun segno contrario da parte delle autorità del suo paese d'origine. Il fatto poi che le autorità irachene non conoscessero il suo domicilio, secondo il contenuto del documento prodotto con l'istanza, si scontra con quanto addotto in audizione dal medesimo insorgente, secondo il quale egli sarebbe stato invitato più volte, anche dopo il suo abbandono del lavoro di (...), a riprenderlo (cfr. verbale 2, p.to 3.1, pag. 7); ciò che ha quale conseguenza logica che le autorità di (...), almeno presso le quali egli lavorava, conoscessero la sua ubicazione o lo potessero perlomeno rintracciare. A livello contenutistico del documento, si segnala inoltre come nel medesimo vi sia la completa assenza d'indicazioni circa l'effettiva imputazione di diserzione a carico dell'istante, non facendo il documento segnatamente riferimento ad alcun evento concreto, né alcuna normativa applicabile. Non da ultimo, in passato sono avvenute diverse amnistie (cfr. Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD],Anfragebeantwortung zum Irak: Strafmaß im Fall einer Desertion von Militärangehörigen [insbesondere 2015 und 2016]; Unterschiede zwischen KampferInnen und MitarbeiterInnen der Verwaltung/Versorgung, Urteilsausfertigung ohne Nennung des Delikts [a-1140], 06.12.2019, < https://www.ecoi.net/en/document/2023187.html >, consultato il 20 gennaio 2021; European Asylum Support Office [EASO], Informationsbericht über das Herkunftsland, Irak: Gezielte Gewalt gegen Individuen, marzo 2019, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2019413/2019 _03_EASO_COI_ Report_Iraq_Targeting_of_Individuals_DE.pdf >, pag. 75 segg., consultato il 20 gennaio 2021; Landinfo/Lifos, Iraq: Rule of Law in the Security and Legal system, 08.05.2014, < https://landinfo.no/asset/2872/1/2872_1.pdf >, pag. 17, consultato il 20 gennaio 2021), come pure nel maggio del (...) - e quindi nel periodo in cui anche l'istante avrebbe lasciato il suo servizio in (...) - quindi prima dell'invasione delle forze armate americane e degli alleati, le forze di sicurezza irachene sarebbero state sciolte con un ordine della Coalition Provisional Authority, lasciando senza un'attività lavorativa diverse migliaia tra soldati, autorità, ufficiali ed appartenenti ad altri gruppi di lavoro (cfr. International Center for Transitional Justice, A Bitter Legacy: Lessons of De-Baathification in Iraq, marzo 2013, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-Baahtification-2013-ENG.pdf , consultato il 20 gennaio 2021, pag. 11 seg.).
E. 5.3 Del resto, anche nel suo ricorso dell'8 gennaio 2010, l'istante ha sostenuto di non avere alcun motivo politico a fondamento del suo espatrio, bensì il medesimo sarebbe stato causato dalla situazione d'indigenza e d'insicurezza generale nella quale egli si sarebbe trovato, senza prospettive lavorative a parte svolgere il lavoro di (...), ed in mancanza di qualsivoglia aiuto statale. Infine, appare contrario ad ogni logica, che egli non abbia avuto alcuna notizia di ricerche da parte delle autorità irachene a causa della sua supposta diserzione per più di (...) anni, malgrado avesse avuto dei contatti, tramite dei conoscenti, nel suo paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 13.2, pag. 4; verbale 2, p.to 3.1, pag. 8), da ultimo pure perlomeno per farsi inviare il passaporto originale dall'Iraq, che è stato emesso a D._______. Quest'ultima evenienza risulta peraltro ancora maggiormente a supporto dell'inconsistenza dei timori di persecuzione allegati dall'insorgente nell'istanza - timori particolari che non erano peraltro stati espressi nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2, p.to 5.1, pag. 9) - come pure invalidano in modo lampante sia i suoi asserti che maggiormente la prova da lui presentata riguardo a delle supposte ricerche da parte delle autorità del suo Paese d'origine.
E. 5.4 Ne consegue che, le succitate evenienze, intaccano fortemente la credibilità degli asserti dell'istante in punto all'emissione dell'ordine di arresto per diserzione da parte delle autorità irachene, come pure circa l'autenticità di quest'ultimo, nonché dei suoi timori di essere arrestato e di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di un suo rientro in Iraq.
E. 6 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, ne discende che non soltanto i motivi ed il mezzo di prova addotti con l'istanza sarebbero potuti e dovuti essere presentati dall'interessato già durante la procedura ordinaria (cfr. a contrario l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF; art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi), ma pure che i medesimi risultino essere completamente privi di qualsivoglia fondamento concreto. Al predetto mezzo di prova non può pertanto essere riconosciuto alcun valore probatorio, così come all'insieme delle allegazioni dell'istante relativamente a quest'ultimo. Pertanto, a fronte di tale valutazione complessiva, il Tribunale giunge alla conclusione che gli stessi non siano atti a fondare alcun rischio verosimile e concreto per l'istante di essere esposto, in caso di un suo rientro in Iraq, ad un trattamento proscritto dal diritto internazionale, ed in particolare contrario all'art. 3 CEDU.
E. 7 Su tali presupposti, dal momento che i nuovi fatti ammissibili per via di revisione non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata, conducendo ad un giudizio diverso in funzione di un nuovo apprezzamento giuridico, l'istanza di revisione della sentenzaD-115/2010 del 10 settembre 2010, va dunque respinta, per quanto ricevibile.
E. 8.1 Giusta l'art. 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1).
E. 8.2 Nella presente fattispecie, il documento prodotto dal ricorrente in sede di revisione (l'ordine di arresto del [...]) si è rivelato essere un falso (cfr. supra consid. 5). In considerazione di ciò, onde evitarne un'ulteriore utilizzazione abusiva da parte dell'istante, se ne giustifica la confisca.
E. 9 Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'istante il 16 aprile 2019. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Per quanto ricevibile, l'istanza di revisione, presentata il 1° marzo 2019, è respinta.
- Il mezzo di prova prodotto con l'istanza di revisione del 1° marzo 2019 (l'ordine di arresto del [...]) è confiscato.
- Le spese processuali di CHF 1'500 sono poste a carico dell'istante, e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 16 aprile 2019.
- Questa sentenza è comunicata all'istante, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-811/2019 Sentenza del 3 febbraio 2021 Composizione Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Simon Thurnheer, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Iraq, rappresentato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, avvocato, istante, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revisione (asilo ed allontanamento); Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-115/2010 del 10 settembre 2010 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino iracheno, di etnia curda, originario del villaggio di B._______ (C._______), nel governatorato di D._______ (nella regione del E._______ [...]), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2007 (cfr. atti A1/9, p.to 3 seg., pag. 1 e A2/2). B. Questionato nel corso del verbale di audizione tenutosi l'(...) marzo 2007 (cfr. atto A1/9; di seguito: verbale 1) rispettivamente durante il verbale d'interrogatorio dell'(...) aprile 2007 (cfr. atto A9/12; di seguito: verbale 2), il richiedente ha asserito, per quanto qui rilevante, di essere (...) e di aver svolto nel suo paese d'origine la professione di (...) dal (...) sino all'anno (...) a F._______ (cfr. verbale 1, p.to 8, pag. 2 e p.to 15, pag. 5) rispettivamente soltanto a C._______ (cfr. verbale 2, p.to 2d, pag. 4 e p.to 3.1, pag. 6). Periodo dopo il quale egli avrebbe lasciato tale servizio, in quanto lo avrebbero voluto inviare a combattere nella guerra contro l'G._______ a F._______. In merito ha altresì sostenuto che gli sarebbe stato più volte detto di riprendere l'attività di (...), poiché così avrebbe guadagnato uno stipendio. Ma egli si sarebbe sempre rifiutato, per il salario che avrebbe percepito, di dar seguito a tali richieste. Ha tuttavia addotto di non aver mai avuto problemi personali né con le autorità del suo paese d'origine - segnatamente di non aver mai subito arresti o fermi, come neppure maltrattamenti - come nemmeno con civili. Non si sarebbe per il resto occupato di politica, ed intraprendendo la professione di (...) sarebbe stato esonerato dal servizio militare regolare. L'interessato sarebbe espatriato il (...) verso la H._______, alfine di trovare un lavoro e potersi mantenere, migliorando così la sua esistenza. Invero, egli sarebbe andato a vivere con il nonno (...), in una casa di sua proprietà, dopo il decesso della madre avvenuto nel (...), senza però intraprendere un'ulteriore attività lavorativa, in quanto l'unico sbocco professionale per lui, con una mediocre scolarizzazione, sarebbe stato quello di (...), che però presentava il rischio di essere inviato a F._______. Il nonno, sarebbe stato di condizioni povere, ed egli avrebbe ricevuto quale unico sostegno per vivere una pensione di (...) a causa del decesso del padre avvenuto nel (...), senza ulteriore aiuto da parte del governo iracheno. C. Con decisione dell'11 dicembre 2009, l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM, divenuta in seguito la Segreteria di Stato della migrazione, SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera come pure l'esecuzione della predetta misura (cfr. atto A11/5). Nello stesso provvedimento, l'autorità inferiore ha in particolare ritenuto che il motivo addotto dall'interessato a supporto della sua domanda d'asilo, ovvero di aver lasciato il suo paese d'origine poiché non vi era lavoro, in quanto espressione delle difficili condizioni economiche vigenti in Iraq, non risulterebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il richiedente l'asilo non avrebbe inoltre fatto valere alcuna misura persecutoria intenzionalmente diretta contro la sua persona da parte dello Stato, basata su uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, essendo che avrebbe dichiarato di non avere mai avuto problematiche né con le autorità del suo paese, né con terze persone e non avrebbe svolto attività politiche. Inoltre, a fronte segnatamente della situazione presente in Iraq e non essendoci nel suo caso specifico degli ostacoli personali all'esecuzione del suo allontanamento, l'autorità di prime cure ha ritenuto la stessa misura come ammissibile, esigibile e possibile. D. In data 8 gennaio 2010, l'interessato è insorto con ricorso avverso la suddetta decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nel suo gravame egli ha soprattutto sottolineato di non aver lasciato l'Iraq per motivi politici, bensì soltanto poiché la sua vita in quel paese sarebbe divenuta insopportabile. Difatti, ivi non avrebbe più nessuno, salvo i nonni ed uno zio (...), che però sarebbero anziani, e per questo non avrebbero potuto provvedere al suo mantenimento. Avrebbe quindi deciso di lasciare l'Iraq per cercare nuove prospettive ed una vita più dignitosa. Se egli rientrasse in patria, paese dove non verrebbe rispettata la dignità delle persone e si rischierebbe ogni giorno la vita, non beneficerebbe quindi di alcun sostegno, e la sua vita "piomberebbe nuovamente nella disperazione" (cfr. ricorso, pag. 3). Inoltre in Svizzera si starebbe ricostruendo una vita dignitosa. Tali elementi, se non venisse riconosciuta la sua qualità di rifugiato, dovrebbero propendere perlomeno per un'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, e quindi per la concessione di un'ammissione provvisoria su suolo elvetico. E. Con sentenza D-115/2010 del 10 settembre 2010 (cfr. risultanze processuali contenute nella procedura di cui ai ruoli D-115/2010), lo scrivente Tribunale ha respinto il succitato gravame, essenzialmente poiché i motivi addotti dal ricorrente a supporto della sua domanda d'asilo - ovvero la condizione di estrema povertà alla quale sarebbe esposto, in mancanza anche di un'occupazione, nonché la totale passività del governo iracheno sia di fronte a tale sua situazione che più in generale dinnanzi alla problematica della sicurezza dei propri cittadini - sarebbero irrilevanti ex art. 3 LAsi. Gli stessi motivi, non sarebbero pertanto indizi sufficienti per giustificare, di per sé, la qualità di rifugiato né, tantomeno, per concedergli l'ammissione provvisoria. A titolo abbondanziale, il Tribunale ha altresì aggiunto che, dato che il nonno (...) svolgerebbe dei lavori (...) nei (...), d'un canto il ricorrente potrebbe imparare tale professione, e d'altro canto la sua famiglia, del quale egli sarebbe (...), sarebbe proprietaria di alcuni (...). Inoltre egli, tramite il nonno, avrebbe racimolato il denaro necessario per il viaggio d'espatrio, importo che sarebbe potuto invece essere utilizzato dal ricorrente per migliorare le proprie condizioni di vita, come pure mostrerebbe che egli possa disporre in patria di un sostegno da parte di terzi, e che per ottenerlo abbia dovuto offrire delle garanzie, ciò che contraddirebbe la sua dichiarata totale povertà. Il Tribunale ha infine ritenuto l'esecuzione dell'insorgente come ammissibile, esigibile - rispetto alla situazione securitaria presente nella regione di provenienza del ricorrente in relazione anche alla vigente giurisprudenza (cfr. DTAF 2008/5) come pure non essendoci degli ostacoli personali al suo allontanamento - e possibile. F. Per il tramite di una missiva datata 15 febbraio 2019 (cfr. risultanze processuali), la SEM ha trasmesso al Tribunale, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 PA, la domanda del 5 febbraio 2019 dell'interessato, ritenendo che la stessa fosse costitutiva di motivi di revisione, e quindi esulante dalla sua competenza. Nella predetta domanda, il richiedente, si è prevalso di una problematica di comprensione tra lui ed il traduttore nel corso delle audizioni tenutesi nella procedura di prima istanza, che avrebbe comportato il contenuto di informazioni errate negli stessi verbali. Segnatamente, egli non avrebbe lasciato il lavoro di (...) nell'anno (...) come trascritto nei verbali, bensì nel (...) del (...), e poco dopo sarebbe partito per la Svizzera. Non sarebbe difatti stato possibile per lui, dopo aver abbandonato il suo servizio (...), rimanere in Iraq senza subire alcuna ritorsione. Questo in quanto i (...) verrebbero inquadrati in Iraq come militari e, qualora si rifiutino di proseguire senza giustificato motivo nel loro servizio, sarebbero punibili per il reato di diserzione. Tali asserzioni sarebbero supportate dalla produzione quale nuovo mezzo di prova del presunto originale di un ordine di cattura e arresto emesso nei suoi confronti il (...) dal "(...)" (di seguito: doc. 1), con la relativa traduzione in inglese. Tali documenti sarebbero stati ricevuti dall'interessato, per il tramite di un conoscente del quale non potrebbe rivelare l'identità per motivi di sicurezza, soltanto pochi giorni prima. Sulla scorta dei predetti documenti, ha quindi chiesto all'autorità inferiore di riaprire la procedura d'asilo dello stesso. G. Con decisione incidentale del 22 febbraio 2019, il giudice del Tribunale allora in carica dell'incarto, esprimendo dapprima di condividere la valutazione della SEM circa la qualifica della domanda del 5 febbraio 2019 dell'interessato e che l'avrebbe pertanto trattata fondandosi sulle disposizioni applicabili in materia di revisione, ha dato facoltà all'istante di ritirare la stessa richiesta oppure, in caso contrario, l'ha invitato a regolarizzare la sua istanza di revisione presentando le motivazioni e le conclusioni della medesima, entro il termine di sette giorni a partire dal giorno successivo della notificazione della decisione incidentale. Parimenti ha invitato il medesimo al versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 1'500.- entro l'11 marzo 2019. H. L'istante ha dato seguito parzialmente alle richieste del Tribunale, presentando, con atto del 1° marzo 2019, un'istanza di revisione. Nella predetta egli ha postulato, a titolo principale, l'annullamento (recte: la revisione) della decisione (recte: sentenza) impugnata e che sia concesso l'asilo in Svizzera al ricorrente (recte: istante). In primo subordine, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, ed in secondo subordine che gli atti siano trasmessi alla SEM per un nuovo esame, anche a fronte dei sopravvenuti motivi e relative allegazioni. Ha altresì formulato un'istanza di assistenza giudiziaria totale, comprensiva quindi sia dell'esenzione dalle spese processuali e del relativo anticipo che del gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. L'insorgente ha motivato la succitata istanza, allegando che il Tribunale, nella sua sentenza del 2010, non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti che risulterebbero dagli atti, producendo a comprova degli stessi pure dei mezzi di prova a sua mente nuovi e rilevanti. Invero, se pur corretto che nel verbale d'interrogatorio l'istante avrebbe menzionato le precarie e difficili condizioni economiche vigenti in Iraq, altresì avrebbe però esposto nei suoi motivi d'asilo che avrebbe lavorato in (...), funzione che avrebbe abbandonato poiché altrimenti lo avrebbero inviato a combattere in guerra, mettendo a serio rischio la sua vita. Sarebbe a causa di tale rischio alla sua incolumità fisica, che egli avrebbe deciso di espatriare, e non invece, come ritenuto a torto nella sentenza del Tribunale, per le precarie condizioni socio-economiche presenti nel suo paese d'origine. Tale valutazione errata da parte del Tribunale sarebbe ascrivibile ad un errore materiale presente nei verbali d'audizione resi dall'interessato. A causa della lingua parlata dagli interpreti presenti, ovvero il curdo-kurmanci, invece che la lingua madre dell'istante che è il curdo-sorani, ciò avrebbe comportato una cattiva comprensione tra i primi e l'interessato, e quindi di conseguenza un'errata redazione dei due verbali. In particolare l'errore di traduzione sarebbe attinente al periodo temporale nel quale l'istante avrebbe abbandonato l'attività lavorativa di (...), non essendo come trascritto erroneamente nei verbali nel (...), ma risalente invece tra la fine dell'anno (...) e l'inizio dell'anno (...), dopo il quale egli sarebbe subito espatriato verso la Svizzera. Non sarebbe difatti stato verosimilmente possibile per lui restare dal (...) al (...) in Iraq, senza subire alcun tipo di ritorsione a causa dell'abbandono della sua professione, in quanto chi si rifiuterebbe di proseguire la stessa, sarebbe punibile del reato di diserzione. A conseguenza della scelta deliberata dell'istante di lasciare il suo lavoro (...), nonché coincidente anche con la data del (...) ove egli avrebbe lasciato il paese d'origine, vi sarebbe a carico dell'interessato un mandato di arresto per diserzione che ha prodotto in copia con la relativa traduzione, già annesso in originale dinanzi all'autorità inferiore con la domanda del 5 febbraio 2019 (cfr. sub doc. 1; in seguito alla trasmissione da parte della SEM della domanda del 5 febbraio 2019 messo agli atti in originale dal Tribunale, cfr. risultanze processuali). Egli sarebbe entrato in possesso dei predetti documenti, tramite un suo conoscente, solo nel mese di febbraio 2019. Il motivo per il quale non avrebbe potuto ottenerli precedentemente, è che gli stessi si sarebbero trovati presso il competente posto di (...), con le evidenti difficoltà a poterli ottenere. Per questo egli non avrebbe potuto evocarli nella procedura ricorsuale precedente. Alla luce dei nuovi documenti, l'istante ritiene che egli possa temere, sia dal profilo soggettivo che oggettivo, una persecuzione, in caso di un suo rientro in patria. Inoltre, l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe neppure esigibile, in quanto si incorrerebbe altrimenti in una violazione dell'art. 3 CEDU. A supporto della sua istanza, oltreché i succitati due documenti (sub doc. 1), l'interessato ha prodotto una decisione d'aiuto d'urgenza del (...), a riprova della sua indigenza. I. Per mezzo dell'ordinanza del 7 marzo 2019, il Tribunale, comunicando innanzitutto all'istante che il documento del (...) era sottoposto ad un'analisi di autenticità, ha accusato ricezione dell'istanza di revisione sopra descritta e statuito che in merito alle richieste di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dell'istante si sarebbe deciso in prosieguo di procedura (cfr. risultanze processuali). J. Con ulteriore decisione incidentale del 4 aprile 2019, il Tribunale ha informato l'interessato che, per ragioni di costi e di tempo, il documento succitato non sarebbe stato sottoposto ad un'analisi di autenticità, contrariamente a quanto precedentemente comunicatogli. Nella stessa decisione incidentale la scrivente autorità ha altresì respinto l'istanza di assistenza giudiziaria totale ed ha parimenti invitato l'interessato a versare, entro il 23 aprile 2019, CHF 1'500.- a titolo di anticipo sulle presumibili spese processuali. Importo che è stato versato tempestivamente dall'istante il 16 aprile 2019 (cfr. risultanze processuali). K. Sulla scorta degli atti di causa, ove è risultato che il ricorrente aveva ottenuto un passaporto iracheno, il Tribunale ha richiesto l'invio in copia completo dello stesso alla (...), che è pervenuta al Tribunale in data 12 gennaio 2021 (cfr. risultanze processuali). Lo stesso documento di viaggio risulta essere stato rilasciato a D._______ il (...) con scadenza il (...). Ulteriori fatti ed argomenti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2 Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1). 1.3 Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Inoltre, giusta l'art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso. 1.4 Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. In virtù dell'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull'art. 123 cpv. 2 LTF dev'essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. 1.5 Per i motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, ai sensi dell'art. 127 LTF.
2. Appare d'ingresso giudizioso fare alcune premesse riguardo una domanda di revisione. 2.1 La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza del Tribunale cresciuta in giudicato. Se l'istanza viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata viene soppressa e la fattispecie dovrà nuovamente essere giudicata (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF per rinvio dell'art. 45 LTAF; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,2a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione, solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121-123 LTF è invocato. Così, l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Al contrario, la questione di sapere se un motivo di revisione esista effettivamente non attiene all'esame dell'ammissibilità dell'istanza ma al merito (cfr. sentenze del Tribunale federale 2F.24/2019 dell'11 novembre 2019 consid. 3 e 2F.4/2014 del 20 marzo 2014 consid. 2.1). In maniera del tutto generale, la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d'essere esercitato solo a severe condizioni, non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1F.19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F.8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3 pag. 280; sentenze del Tribunale federale 1F.27/2018 del 29 ottobre 2019, 2F.20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). 2.2 Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 2.1 pag. 50 con riferimenti ivi citati). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3; 2013/22 consid. 3 13; sentenza del Tribunale federale 8C.562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). 2.3 Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del TribunaleD-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.19/2018 consid. 3.2). 2.4 Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22consid. 13). Inoltre, i mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C.43/2012 del 7 settembre 2012 consid. 11.1). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9F.14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2). 2.5 Tale limitazione non pregiudica però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali veri nova. Infatti, allorquando il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardino fatti anteriori, questi potrà fare capo all'istituto del riesame rivolgendosi all'autorità di prima istanza anche se il Tribunale si è già espresso nel merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA; cfr. anche art. 111b LAsi).
3. Tornando al caso in parola, poiché l'interessato nella sua istanza si prevale di un mezzo di prova (cfr. sub doc. 1) e di motivazioni che sarebbero anteriori all'emissione della sentenza del Tribunale D-115/2010 del 10 settembre 2010, gli stessi sono costitutivi di un potenziale motivo di revisione ex art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, e l'istanza è stata pertanto trasmessa a giusto titolo al Tribunale da parte della SEM in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 PA, come già d'altronde considerato dallo scrivente Tribunale con decisione incidentale del 22 febbraio 2019 (cfr. anche supra lett. G). Tuttavia, per le considerazioni che verranno esposte dappresso, tale istanza risulta all'evidenza infondata.
4. Per quanto attiene la produzione del documento datato (...) del (...) e della sua traduzione in inglese (cfr. sub doc. 1), seppure l'interessato riferisca nell'istanza di esserne venuto in possesso soltanto nel mese di febbraio 2019 grazie ad un suo conoscente, tuttavia non è dato a sapere con certezza il momento in cui tali documenti, come pure l'evenienza di essere ricercato per diserzione, sarebbero venuti a conoscenza dello stesso, e quindi se tali evenienze rispettino il termine di 90 giorni dalla loro scoperta in virtù dell'art. 124 lett. d LTF. Invero, egli adduce unicamente in relazione a ciò che i medesimi documenti si sarebbero trovati presso il posto di (...) competente e quindi avrebbe avuto delle difficoltà nel poterli ottenere, e quindi di convesso sarebbe stato impossibilitato ad invocarli precedentemente nel corso della procedura ordinaria. Tali asserzioni insinuano però il dubbio che egli in realtà fosse già a conoscenza di tali fatti, ma non li avesse addotti in precedenza, a causa della supposta difficoltà nel poter produrre tale documentazione. Pertanto, anche si volesse prescindere dalla tempestività di tali evenienze dal profilo formale, non si spiega minimamente nell'istanza perché egli non avrebbe potuto invocare per lo meno tali fatti, se l'istante li stimava utili, già nel quadro della procedura ordinaria. Appare difatti che le argomentazioni dell'istante a supporto della tardività di tali asserti e mezzi di prova, siano per lo più pretestuose e non fondate sul benché minimo elemento concreto agli atti, come si vedrà dappresso, e sulle quali risulta essere giudizioso entrare nel merito, anche per buona pace dell'istante. Invero, anche ritenuta una presentazione tardiva del doc. 1 e dei suoi asserti in merito, occorre comunque, in conformità con la giurisprudenza dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, in seguito pure confermata dal Tribunale, esaminare la questione appurando se nella fattispecie vi sia un rischio avverato di persecuzione o di trattamenti disumani ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'istante. Invero è possibile, sia in materia di revisione che di riesame, rimettere in causa una sentenza (o decisione nel caso di riesame) entrata in forza di cosa giudicata, malgrado l'invocazione tardiva di nuovi elementi, se questi ultimi rilevano manifestamente da un rischio fondato di persecuzione o di trattamento inumano che facciano apparire l'esecuzione dell'allontanamento come contrario al diritto internazionale dal profilo dell'ammissibilità della misura (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4 in fine; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche sentenza del Tribunale D-3608/2019 del 14 settembre 2019). Rischio di persecuzione e trattamenti disumani ai sensi dell'art. 3 CEDU che è stato sollevato nell'istanza di revisione del 1° marzo 2019 quale argomento ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dell'istante. 5. 5.1 In primo luogo, il supposto "errore materiale" sottolineato dall'istante riguardo ai due verbali d'audizione che egli avrebbe reso l'(...) marzo 2007 rispettivamente l'(...) aprile 2007 - che risulta del resto l'unico citato nell'istanza - ovvero circa l'anno in cui egli avrebbe lasciato il lavoro di (...), dovuto a mente sua ad una differenza linguistica con gli interpreti presenti durante tali audizioni, risulta essere irricevibile. Invero, tale circostanza risulta essere stata evocata dall'istante ben al di là dei 90 giorni dalla sua scoperta - termine che cominciava a decorrere al più tardi al momento della notificazione della sentenza del Tribunale D-115/2010 del 10 settembre 2010 - come previsto dall'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF. Inoltre, si tratta di un argomento che l'interessato avrebbe potuto e dovuto invocare già nel quadro della procedura ordinaria, e non più di otto anni più tardi. Invero, a titolo abbondanziale e per buona pace dell'istante, si denota come d'un canto l'audizione dell'(...) marzo 2007 si è tenuta, a differenza di quanto ritenuto dall'interessato, in lingua sorani (cfr. verbale 1, p.to 23, pag. 7), e quindi nella sua madrelingua. D'altro canto egli non ha mai rilevato in nessuna delle due audizioni una qualsivoglia difficoltà di comprensione con l'interprete o segnalato degli errori di traduzione, confermando per il resto con la sua firma l'esattezza di entrambe le trascrizioni dei verbali d'audizione. Anzi, nel corso della prima audizione, ha addirittura asserito di aver compreso bene l'interprete (cfr. verbale 1, p.to 23, pag. 6). Neppure successivamente, in corso di procedura, e segnatamente con il ricorso dell'8 gennaio 2010 al Tribunale, non sono stati evocati dall'istante le supposte difficoltà di comprensione che avrebbero causato degli errori di traduzione. In secondo luogo, appare pure essere incompatibile con le dichiarazioni rilasciate dall'istante nel corso delle due audizioni, come pure riprese nel suo ricorso, l'assunto proposto nell'istanza dal medesimo di essere espatriato dal suo paese d'origine a causa del rischio per la sua incolumità fisica dovuta all'abbandono dell'attività di (...). Invero, dalle stesse asserzioni dell'interessato è desumibile chiaramente che ciò che l'ha mosso infine all'espatrio fossero le difficili condizioni socio-economiche e di sicurezza presenti nel suo paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 15, pag. 5; verbale 2, p.to 3.1, pag. 5), ma in nessun modo ascrivibile al fatto che egli dovesse essere inviato in guerra e per questo avrebbe abbandonato il suo lavoro in (...), come asserito invece nell'istanza dal medesimo. A parte che egli avrebbe lasciato tale attività lavorativa volontariamente già dal (...), e quindi l'abbandono della predetta non avrebbe comunque materialmente più alcun nesso di causalità con l'espatrio dell'istante avvenuto soltanto il (...), egli non ha neppure mai addotto nel corso della procedura ordinaria, di aver subito una qualsivoglia misura repressiva da parte delle autorità irachene a causa del suo abbandono della funzione quale (...) rispettivamente del suo rifiuto di recarsi a F._______. In merito infatti egli ha dichiarato, nel corso della seconda audizione, che gli sarebbe stato richiesto di andare a F._______ due o tre volte, ma lui si sarebbe sempre rifiutato, in quanto non sarebbe stato conveniente dal profilo salariale. Inoltre dopo aver abbandonato il servizio in (...), gli sarebbe stato nuovamente proposto di riprendere tale attività lavorativa così avrebbe ricevuto un salario, ma egli avrebbe respinto l'offerta, a causa dell'esiguità dello stesso (cfr. verbale 2, p.to 3, pag. 7), vivendo in seguito a casa del nonno che lo avrebbe mantenuto con il suo lavoro (...) (cfr. verbale 2, p.to 3, pag. 7). Non avrebbe del resto mai subito dei maltrattamenti, fermi o arresti di polizia, o riscontrata qualsivoglia problematica con le autorità del suo paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 15, pag. 5; verbale 2, p.to 3, pag. 7), e sarebbe potuto espatriare, malgrado alcuni controlli da parte delle autorità in territorio del E._______ (...) (cfr. verbale 1, p.to 16, pag. 6; verbale 2, p.to 2a, pag. 4), senza alcuna problematica particolare. Ne discende pertanto che l'insorgente ha potuto vivere per diversi anni, dopo l'abbandono della sua attività lavorativa (...), presso il nonno (...), senza riscontrare particolari difficoltà, se non quelle esistenziali da lui allegate, ritenute già dal Tribunale nella sua sentenza del 10 settembre 2010 come irrilevanti e parzialmente anche contraddittorie. 5.2 In relazione poi al presunto documento originale prodotto con l'istanza dall'insorgente (cfr. sub doc. 1), si denota come dalla data d'emissione dello stesso del (...), sino alla partenza dell'istante dal suo paese d'origine il (...), siano trascorse (...) settimane, tempo sufficiente perché le autorità irachene provvedessero per lo meno a ricercarlo presso il suo domicilio, o ancora perché potessero diramare l'ordine d'arresto a tutti i checkpoints, come indicato nello stesso documento. Ciò con la conseguenza, che non sarebbe stato così semplice per lui passare facilmente per i controlli delle autorità irachene, come da lui invece allegato in audizione (cfr. verbale 1, p.to 16, pag. 6; verbale 2, p.to 2a, pag. 4). Peraltro, dal contenuto dello stesso documento, risulta che egli era ricercato dalle autorità già in precedenza a tale data per essere arrestato. Appare quindi ancora meno verosimile che il medesimo abbia potuto vivere sempre indisturbato, senza alcun segno contrario da parte delle autorità del suo paese d'origine. Il fatto poi che le autorità irachene non conoscessero il suo domicilio, secondo il contenuto del documento prodotto con l'istanza, si scontra con quanto addotto in audizione dal medesimo insorgente, secondo il quale egli sarebbe stato invitato più volte, anche dopo il suo abbandono del lavoro di (...), a riprenderlo (cfr. verbale 2, p.to 3.1, pag. 7); ciò che ha quale conseguenza logica che le autorità di (...), almeno presso le quali egli lavorava, conoscessero la sua ubicazione o lo potessero perlomeno rintracciare. A livello contenutistico del documento, si segnala inoltre come nel medesimo vi sia la completa assenza d'indicazioni circa l'effettiva imputazione di diserzione a carico dell'istante, non facendo il documento segnatamente riferimento ad alcun evento concreto, né alcuna normativa applicabile. Non da ultimo, in passato sono avvenute diverse amnistie (cfr. Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD],Anfragebeantwortung zum Irak: Strafmaß im Fall einer Desertion von Militärangehörigen [insbesondere 2015 und 2016]; Unterschiede zwischen KampferInnen und MitarbeiterInnen der Verwaltung/Versorgung, Urteilsausfertigung ohne Nennung des Delikts [a-1140], 06.12.2019, , consultato il 20 gennaio 2021; European Asylum Support Office [EASO], Informationsbericht über das Herkunftsland, Irak: Gezielte Gewalt gegen Individuen, marzo 2019, , pag. 75 segg., consultato il 20 gennaio 2021; Landinfo/Lifos, Iraq: Rule of Law in the Security and Legal system, 08.05.2014, , pag. 17, consultato il 20 gennaio 2021), come pure nel maggio del (...) - e quindi nel periodo in cui anche l'istante avrebbe lasciato il suo servizio in (...) - quindi prima dell'invasione delle forze armate americane e degli alleati, le forze di sicurezza irachene sarebbero state sciolte con un ordine della Coalition Provisional Authority, lasciando senza un'attività lavorativa diverse migliaia tra soldati, autorità, ufficiali ed appartenenti ad altri gruppi di lavoro (cfr. International Center for Transitional Justice, A Bitter Legacy: Lessons of De-Baathification in Iraq, marzo 2013, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-Baahtification-2013-ENG.pdf , consultato il 20 gennaio 2021, pag. 11 seg.). 5.3 Del resto, anche nel suo ricorso dell'8 gennaio 2010, l'istante ha sostenuto di non avere alcun motivo politico a fondamento del suo espatrio, bensì il medesimo sarebbe stato causato dalla situazione d'indigenza e d'insicurezza generale nella quale egli si sarebbe trovato, senza prospettive lavorative a parte svolgere il lavoro di (...), ed in mancanza di qualsivoglia aiuto statale. Infine, appare contrario ad ogni logica, che egli non abbia avuto alcuna notizia di ricerche da parte delle autorità irachene a causa della sua supposta diserzione per più di (...) anni, malgrado avesse avuto dei contatti, tramite dei conoscenti, nel suo paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 13.2, pag. 4; verbale 2, p.to 3.1, pag. 8), da ultimo pure perlomeno per farsi inviare il passaporto originale dall'Iraq, che è stato emesso a D._______. Quest'ultima evenienza risulta peraltro ancora maggiormente a supporto dell'inconsistenza dei timori di persecuzione allegati dall'insorgente nell'istanza - timori particolari che non erano peraltro stati espressi nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2, p.to 5.1, pag. 9) - come pure invalidano in modo lampante sia i suoi asserti che maggiormente la prova da lui presentata riguardo a delle supposte ricerche da parte delle autorità del suo Paese d'origine. 5.4 Ne consegue che, le succitate evenienze, intaccano fortemente la credibilità degli asserti dell'istante in punto all'emissione dell'ordine di arresto per diserzione da parte delle autorità irachene, come pure circa l'autenticità di quest'ultimo, nonché dei suoi timori di essere arrestato e di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di un suo rientro in Iraq.
6. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, ne discende che non soltanto i motivi ed il mezzo di prova addotti con l'istanza sarebbero potuti e dovuti essere presentati dall'interessato già durante la procedura ordinaria (cfr. a contrario l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF; art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi), ma pure che i medesimi risultino essere completamente privi di qualsivoglia fondamento concreto. Al predetto mezzo di prova non può pertanto essere riconosciuto alcun valore probatorio, così come all'insieme delle allegazioni dell'istante relativamente a quest'ultimo. Pertanto, a fronte di tale valutazione complessiva, il Tribunale giunge alla conclusione che gli stessi non siano atti a fondare alcun rischio verosimile e concreto per l'istante di essere esposto, in caso di un suo rientro in Iraq, ad un trattamento proscritto dal diritto internazionale, ed in particolare contrario all'art. 3 CEDU.
7. Su tali presupposti, dal momento che i nuovi fatti ammissibili per via di revisione non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata, conducendo ad un giudizio diverso in funzione di un nuovo apprezzamento giuridico, l'istanza di revisione della sentenzaD-115/2010 del 10 settembre 2010, va dunque respinta, per quanto ricevibile. 8. 8.1 Giusta l'art. 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1). 8.2 Nella presente fattispecie, il documento prodotto dal ricorrente in sede di revisione (l'ordine di arresto del [...]) si è rivelato essere un falso (cfr. supra consid. 5). In considerazione di ciò, onde evitarne un'ulteriore utilizzazione abusiva da parte dell'istante, se ne giustifica la confisca.
9. Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'istante il 16 aprile 2019. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ricevibile, l'istanza di revisione, presentata il 1° marzo 2019, è respinta.
2. Il mezzo di prova prodotto con l'istanza di revisione del 1° marzo 2019 (l'ordine di arresto del [...]) è confiscato.
3. Le spese processuali di CHF 1'500 sono poste a carico dell'istante, e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 16 aprile 2019.
4. Questa sentenza è comunicata all'istante, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Data di spedizione: