Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino srilankese, di etnia tamil, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di C._______ (Provincia del [...]), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2016 (cfr. atti A1/2; A3/12, p.to 1.08 seg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4; A17/25, D14 segg., pag. 3). B. Il (...) marzo 2016 si è tenuto con il succitato un verbale di rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto A3/12; di seguito: verbale 1), rispettivamente è stato questionato in particolare circa i suoi motivi d'asilo durante il colloquio del (...) maggio 2018 (cfr. atto A17/25; di seguito: verbale 2). Nel corso degli stessi il richiedente asilo ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di essere espatriato dallo Sri Lanka illegalmente, e per via aerea, il (...), verso il D._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.01 seg., pag. 6; rispettivamente E._______, cfr. verbale 2, D10 segg., pag. 3). La partenza dal Paese d'origine sarebbe stata ingenerata dal fatto che, dopo essere riuscito a liberare il padre di prigione tramite il versamento di una somma di denaro nell'(...) (o [...] secondo le versioni ed i documenti presentati) del (...), egli avrebbe iniziato ad avere dei problemi sia con i (...) codetenuti assieme al padre, che non sarebbero invece stati scarcerati, che con agenti di polizia, membri del CID (acronimo in inglese per: "Criminal Investigation Department") e familiari dei (...) detenuti succitati. Invero, i primi, avrebbero voluto che l'interessato provvedesse al loro rilascio, come sarebbe riuscito per il padre versando del denaro, minacciandolo di conseguenze nei suoi confronti e di riportare il padre in prigione. Le minacce sarebbero avvenute telefonicamente da parte di uno dei codetenuti, e per il tramite di agenti di polizia, membri del CID, militari e familiari dei primi, che si sarebbero recati a casa sua. Affiliati del CID lo avrebbero anche convocato almeno una (...) di volte a voce o per iscritto, a presentarsi ad una stazione di polizia in un certo giorno ed orario, con un pretesto, con lo scopo però infine di interrogarlo riguardo ai motivi per i quali egli non avrebbe ancora provveduto alla liberazione delle (...) persone incarcerate assieme al padre. In due di queste occasioni, nel (...) del (...) ed il (...) o (...), egli sarebbe pure stato picchiato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.; verbale 2, D101 segg., pag. 13). È a seguito del secondo episodio, che egli avrebbe deciso di espatriare (cfr. verbale 2, D54, pag. 7). Altrimenti, non vi sarebbe stata alcuna violenza perpetrata nei suoi confronti da parte dei diversi intervenenti presso casa sua. Per tali problematiche egli non si sarebbe mai indirizzato alla polizia, né denunciato i fatti, in quanto (...) dei codetenuti sarebbero stati (...). Il richiedente ha narrato che il padre avrebbe avuto dei legami con le LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam"), allorché egli sarebbe stato giovane, mentre che lui non avrebbe avuto nessun legame con le stesse, né avuto alcuna problematica con le autorità a parte quanto sopra evidenziato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8). Ha inoltre affermato che un ulteriore motivo che lo avrebbe indotto all'espatrio sarebbe stato quello di non avere alcuna possibilità in patria di trovare un posto di lavoro, a causa dell'iscrizione sul libretto di famiglia, ove risulterebbe che il padre è stato arrestato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D55 segg., pag. 8). Dopo il suo espatrio avrebbe appreso che le ricerche nei suoi confronti sarebbero proseguite al domicilio, con visite da una a due volte al mese da parte di membri del CID, e sarebbero cessate soltanto (...) mesi prima la seconda audizione, allorché sarebbero venuti a conoscenza che egli si troverebbe in Svizzera (cfr. verbale 2, D30 segg., pag. 4 seg.). Alla fine della seconda audizione, egli ha riferito che a causa della manifestazione a cui avrebbe partecipato a F._______ il (...), in ricordo delle vittime della guerra civile srilankese, egli riterrebbe che degli agenti del CID lo avrebbero collegato con le LTTE, poiché una fotografia della stessa ove egli vi sarebbe raffigurato, sarebbe apparsa su un sito srilankese (cfr. verbale 2, D178 segg., pag. 22). In caso di un suo rientro in patria, egli temerebbe per la sua vita, oppure di essere imprigionato dalle persone che lo cercherebbero (cfr. verbale 2, D198, pag. 23). C. Per mezzo della decisione dell'11 giugno 2018, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento. Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha segnatamente sostenuto che le allegazioni dell'interessato riguardo il fatto che egli fosse stato collegato al gruppo LTTE da membri del CID fossero da considerare inverosimili. Inoltre, l'evenienza che egli sia stato messo sotto pressione sia dai prigionieri incarcerati con il padre, che da membri del CID, autorità di polizia e militari, nonché parenti delle persone incarcerate, non avrebbe avuto quale origine uno dei motivi esaustivamente previsti dall'art. 3 LAsi (RS 142.31). Non ci sarebbero neppure elementi concreti che determinino con certezza che vi sia una correlazione tra le sue difficoltà nell'ambito lavorativo e l'incarcerazione passata del padre, non essendo peraltro tale limitazione neppure ingenerata da uno dei motivi ex art. 3 LAsi. Dagli atti non sarebbero neppure emersi degli elementi dai quali si potrebbe dedurre che, in caso di ritorno in Sri Lanka, egli potrebbe attirare l'attenzione delle autorità del suo Paese d'origine ed essere quindi l'oggetto, in un prossimo futuro e con un'elevata probabilità, di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Infine, a fronte sia della situazione presente in Sri Lanka che riguardo alle minacce da lui fatte valere - le quali sarebbero da qualificare quali persecuzioni di terzi e contro le quali egli non avrebbe reso verosimile di non poter richiedere protezione alle autorità del suo Paese d'origine - nonché non essendoci nel suo caso specifico degli ostacoli personali all'esecuzione del suo allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto che la medesima misura fosse ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Con ricorso datato 13 luglio 2018, l'interessato è insorto contro il summenzionato provvedimento al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Con il gravame e gli ulteriori scritti successivi, l'insorgente ha soprattutto evidenziato come le ripetute persecuzioni da lui subite in patria sarebbero dettate dalla sua presunta appartenenza al gruppo LTTE oltreché dall'incarcerazione di suo padre, evenienze che egli avrebbe reso verosimili. Non potrebbe essere imputato a sfavore del ricorrente, come invece sostenuto a torto nella decisione impugnata, la circostanza che egli abbia segnalato le pressioni del CID a seguito della convinzione che il medesimo fosse legato alle LTTE alla fine dell'audizione sui motivi. Questo in quanto, non soltanto le pressioni verso di lui da parte di membri del CID sarebbero aumentate, ma anche poiché le sue dichiarazioni in merito chiare, univoche e coerenti, sarebbero verosimili. A mente sua, e contrariamente a quanto sostenuto nella decisione avversata dall'autorità inferiore, le misure persecutorie rivolte contro di lui rientrerebbero quindi in quanto disposto all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Inoltre, data la convinzione di membri del CID che l'interessato sia affiliato alle LTTE, egli rischierebbe di subire seri pregiudizi in caso di un suo rientro in patria. A causa di tale rischio, come pure poiché contrario all'art. 5 LAsi, il suo rinvio in Sri Lanka sarebbe inammissibile. Infine, il ricorrente sarebbe perfettamente integrato in Svizzera. Pertanto, visti questi ultimi elementi, se la sua domanda d'asilo non venisse accolta, subordinatamente gli dovrebbe essere concessa l'ammissione provvisoria. E. Il Tribunale, con sentenza D-4085/2018 del 30 novembre 2020, ha respinto il succitato ricorso. In primo luogo (cfr. consid. 5 della precitata sentenza) il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non abbia reso verosimile che dei membri del CID lo considerino legato al gruppo LTTE, in quanto le sue dichiarazioni in merito, oltreché contraddittorie sarebbero pure tardive, poiché apparse soltanto alla fine della seconda audizione. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, le visite al suo domicilio da parte di affiliati del CID, si sarebbero sempre più diradate dopo la manifestazione, fino a cessare completamente. Neppure i documenti prodotti dal ricorrente sarebbero atti a corroborare la verosimiglianza dei suoi asserti in merito. In secondo luogo (cfr. consid. 6 della succitata sentenza), le persecuzioni di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto da parte delle (...) persone incarcerate con il padre dell'insorgente come pure da parte dei loro famigliari, non sarebbero riconducibili ad uno dei motivi ex art. 3 LAsi, ma piuttosto dettate dal fatto che egli sarebbe riuscito a raccogliere una somma di denaro sufficiente per liberare il genitore, e da ciò essi dedurrebbero che il ricorrente sarebbe pure in grado di ottenere la liberazione delle altre (...) persone ancora in carcere, ciò che esigerebbero da costui. Oltracciò, poiché i suoi persecutori avrebbero cessato le loro visite al domicilio del ricorrente, sarebbe dimostrativo del fatto che essi avrebbero perso ogni interesse nei confronti del medesimo e desistito dai loro intenti. Quindi, non vi sarebbe più alcuna attualità, né a maggior ragione futura, nella minaccia. Inoltre, la stessa avrebbe comunque carattere locale, per cui egli ed i suoi famigliari potrebbero sottrarvisi trasferendosi in un'altra parte dello Sri Lanka. Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ha ritenuto che le difficoltà dichiarate dall'insorgente nel trovare un impiego, non costituirebbero delle misure d'intensità sufficiente da rappresentare un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. consid. 6.4). Il profilo del ricorrente non sarebbe dipoi di particolare rischio (cfr. consid. 7). In particolare, riguardo alla manifestazione in Svizzera alla quale egli avrebbe preso parte, il Tribunale, dopo aver rammentato che ha ritenuto inverosimile che le autorità srilankesi considerino il ricorrente legato al gruppo LTTE, ha sottolineato che il ricorrente vi avrebbe unicamente partecipato, senza svolgere alcun ruolo di primo piano suscettibile di attirare su di sé in maniera sfavorevole l'attenzione delle autorità del suo Paese d'origine. Anche volendo ammettere che le autorità srilankesi siano venute a conoscenza della sua partecipazione a suddetta manifestazione, non vi sarebbe nessun motivo di credere che il suo nome figuri su una "Stop List" o una "Watch List" utilizzate all'aeroporto di Colombo, sulle quali sono indicati i nomi delle persone suscettibili di avere una relazione con le LTTE. Infine, il Tribunale ha considerata l'esecuzione dell'insorgente come ammissibile ed esigibile - sia rispetto alla situazione vigente in Sri Lanka che riguardo alla situazione specifica del ricorrente - nonché possibile (cfr. consid. 10-14 della sentenza D-4085/2018). F. F.a Con missiva del 1° febbraio 2021, la SEM ha trasmesso al Tribunale, in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 PA, la domanda presentata dall'interessato il 21 gennaio 2021 - e completata con ulteriore scritto del 28 gennaio 2021 - ritenendo che la medesima verterebbe essenzialmente su dei mezzi di prova anteriori alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020 - in casu: due denunce della madre del richiedente datate rispettivamente (...) (cfr. documento rubricato dal richiedente sub doc. B) e (...) (cfr. sub doc. F); copie a colori di documentazione fotografica (cfr. sub doc. D); la dichiarazione del richiedente estratta dall'(...) del (...) (cfr. sub doc. E); la citazione del (...) della stazione di polizia di B._______ (cfr. sub doc. H), i "Message Form" del (...) e del (...) (cfr. sub doc. I); ove il caso con le relative traduzioni; nonché diversi estratti di giornali srilankesi, non tradotti (cfr. sub doc. K) - e quindi sarebbe costitutiva di motivi di revisione. Apparirebbero invece costitutivi di una domanda di riesame o di una nuova domanda d'asilo, per i quali verrebbero valutati invece in prima istanza, unicamente i seguenti documenti annessi alla domanda, ovvero: il "Message Form" della stazione di polizia di B._______ del (...) (cfr. documento rubricato dal richiedente sub doc. I); la dichiarazione del (...) del "(...)" ([...]) di G._______ (di cui al documento rubricato dal richiedente sub doc. C) e la dichiarazione del (...) del parlamentare del distretto di C._______ (...) (cfr. sub doc. G). In merito invece al CD presentato (cfr. documento rubricato dal richiedente quale doc. J), la SEM ha rilevato che il file risulterebbe danneggiato prima di essere stato registrato sul supporto prodotto, e pertanto non potrebbe essere visionato. Nella precitata domanda, il richiedente ha essenzialmente sostenuto che la documentazione presentata dimostrerebbe inequivocabilmente come quanto riferito dal medesimo nel corso della procedura d'asilo ordinaria corrispondesse a realtà e che in caso di ritorno in patria egli rischierebbe di essere oggetto di gravi persecuzioni in quanto membro del gruppo LTTE. Egli, se dovesse rientrare in Sri Lanka, verrebbe difatti immediatamente arrestato, in quanto ricercato dalla polizia srilankese. Ha quindi richiesto alla SEM di incamerare la domanda di riesame, concedendo inoltre l'effetto sospensivo. Con il complemento del 28 gennaio 2021, il richiedente ha presentato ulteriore documentazione inerente il suo contratto di lavoro ed i relativi certificati salariali per il periodo (...) (cfr. sub doc. L), nonché il precedente contratto di lavoro e le buste paga per il periodo lavorativo dal (...) al (...) (cfr. sub doc. M), a sostegno della sua avvenuta elevata integrazione in Svizzera. F.b Per il tramite dello scritto del 3 febbraio 2021 (cfr. atto SEM n. [...]-5/3 e documenti nell'incarto N), il richiedente ha inoltrato nuovamente il CD di cui al doc. J all'autorità inferiore, rilevando che il medesimo supporto conterrebbe due file datati (...) perfettamente visionabili tramite l'applicazione "Windows", quindi posteriori alla data di emanazione della sentenza del Tribunale. Pertanto, per questo motivo, il CD sarebbe stato trasmesso per competenza alla SEM. Contestualmente ha pure richiesto la sospensione del termine di partenza emesso nei confronti del richiedente dalla succitata autorità. G. Il 9 febbraio 2021, il Tribunale ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente a titolo di misura supercautelare (cfr. risultanze processuali). H. H.a Con decisione incidentale del 22 febbraio 2021, la giudice istruttrice in carica dell'incarto, ha dapprima constatato che la richiesta indirizzata alla SEM dall'interessato con scritto del 21 gennaio 2021 e poi completata con missive del 28 gennaio 2021 rispettivamente del 3 febbraio 2021, sarebbe stata trattata dal Tribunale quale istanza di revisione. Ha inoltre offerto la possibilità all'istante di ritirare la medesima entro un termine di sette giorni dalla notifica della decisione incidentale o, in caso contrario, lo ha invitato a regolarizzare la sua domanda ai sensi dei considerandi entro il medesimo termine. Su pena d'inammissibilità dell'istanza di revisione, l'istante è stato vieppiù invitato a versare un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presumibili spese processuali entro il 9 marzo 2021. Infine il Tribunale ha chiesto al medesimo, entro lo stesso termine precitato, di inoltrare la traduzione della documentazione prodotta sub doc. K, con la comminatoria che statuirà sulla base degli atti rispettivamente non entrerà nel merito della precitata documentazione, in caso contrario. H.b L'istante ha corrisposto l'anticipo richiesto tempestivamente, con valuta all'8 marzo 2021 (cfr. risultanze processuali). H.c Il 1° marzo 2021 (cfr. risultanze processuali) l'istante ha inoltrato al Tribunale un atto intitolato "istanza di revisione", concludendo in via principale all'accoglimento della medesima con la conseguenza che la sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020 sia annullata ed all'istante sia riconosciuta la qualità di rifugiato; nonché subordinatamente all'annullamento della sentenza precitata ed alla concessione dell'ammissione provvisoria all'istante. Quest'ultimo motiva la precitata istanza, sostenendo che della documentazione prodotta, malgrado antecedente la data di emanazione della sentenza del Tribunale D-4085/2018 del 30 novembre 2020, egli ne sarebbe entrato in possesso soltanto nel mese di gennaio 2021. Pertanto, dal profilo della tempestività, la domanda ossequierebbe le condizioni poste all'art. 124 cpv. 1 lett. d della legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110). In relazione al merito, l'istante considera dapprima come i documenti presentati dimostrerebbero l'esatto contrario di quanto avrebbe constatato nella sua sentenza il Tribunale in relazione all'inverosimiglianza dei legami dell'istante con il gruppo LTTE, nonché riguardo al diradarsi delle visite e dei controlli presso la sua abitazione da parte del CID. In particolare, le dichiarazioni presentate dalla madre del richiedente e da quest'ultimo (cfr. sub doc. B, doc. F e doc. E), dimostrerebbero che degli individui avrebbero continuato in passato e continuerebbero tutt'ora a presentarsi presso i famigliari dell'istante, terrorizzandoli e cercando di carpire delle informazioni su di lui ed ove egli si trovi. Oltracciò, la denuncia dell'istante (cfr. sub doc. E), proverebbe che i medesimi individui lo avrebbero perseguitato, "appostandosi presso la sua abitazione ed aggredendolo". A differenza poi di quanto sostenuto nella sentenza dal Tribunale, l'istante continuerebbe pure ad essere oggetto di ricerche anche da parte del CID - come sarebbe dimostrato dai documenti H e I presentati - a causa della sua partecipazione a diverse manifestazioni, come si evincerebbe dalla diversa documentazione fotografica annessa all'istanza (cfr. sub. doc. D), come pure da quella già prodotta nella procedura d'asilo ordinaria. Ciò in quanto, per le autorità srilankesi tale partecipazione, rappresenterebbe un comportamento illegale. Per finire, gli articoli di giornale di cui al doc. K - non tradotti - tratterebbero tutti della stessa tematica, ovverossia che la manifestazione per la commemorazione degli eroi LTTE nei distretti di H._______ e di I._______ sarebbe illegale, come pure la sua partecipazione. Sulla scorta di tale documentazione, l'istante conclude che la medesima sconfesserebbe in modo lampante quanto ritenuto dal Tribunale nella sua sentenza, e proverebbe invece il contrario, ovvero che l'istante sarebbe tutt'ora ricercato da membri del CID ed in caso di rientro in patria egli correrebbe dei concreti rischi di persecuzione. Ulteriori fatti ed argomenti addotti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
E. 2.1 Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1).
E. 2.2 Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Altresì, in virtù dell'art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.
E. 2.3 Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. A norma dell'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull'art. 123 cpv. 2 LTF dev'essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
E. 2.4 La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza del Tribunale cresciuta in giudicato. Se l'istanza viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata viene soppressa e la fattispecie dovrà nuovamente essere giudicata (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF per rinvio dell'art. 45 LTAF; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione, solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121-123 LTF è invocato. Così, l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Al contrario, la questione di sapere se un motivo di revisione esiste effettivamente non attiene all'esame dell'ammissibilità dell'istanza ma al merito (cfr. sentenze del Tribunale federale 2F.24/2019 dell'11 novembre 2019 consid. 3 e 2F.4/2014 del 20 marzo 2014 consid. 2.1). In maniera del tutto generale, la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d'essere esercitato solo a severe condizioni, non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1F.19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F.8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3 pag. 280; sentenze del Tribunale federale 1F.27/2018 del 29 ottobre 2019, 2F.20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1).
E. 2.5 Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 2.1 pag. 50 con riferimenti ivi citati). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2 e 5.2.3; 2013/22 consid. 3 13; sentenza del Tribunale federale 8C.562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3).
E. 2.6 Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.19/2018 consid. 3.2).
E. 2.7 Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). Inoltre, i mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C.43/2012 del 7 settembre 2012 consid. 11.1). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9F.14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2).
E. 2.8 Tale limitazione non pregiudica però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali veri nova. Infatti, allorquando il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardino fatti anteriori, questi potrà fare capo all'istituto del riesame rivolgendosi all'autorità di prima istanza anche se il Tribunale si è già espresso nel merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA; cfr. anche art. 111b LAsi).
E. 3 Per i motivi che seguono, nel caso in parola, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 127 LTF.
E. 4.1 Nella presente disamina, l'istante nella sua domanda del 21 gennaio 2021, completata con scritti del 28 gennaio 2021 e del 3 febbraio 2021, e regolarizzata, su richiesta del Tribunale, con istanza del 1° marzo 2021, si prevale essenzialmente di mezzi di prova (cfr. sub doc. B, doc. E, doc. F, doc. H, doc. I [per quanto concerne le convocazioni datate {...} e {...}], doc. K, doc. L e doc. M) e di motivazioni, che sarebbero anteriori all'emissione della sentenza del Tribunale D-4085/2018 del 30 novembre 2020. Poiché gli stessi risultano essere costitutivi di un potenziale motivo di revisione ex art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, in tal senso, ed in relazione esclusivamente ai documenti sopra citati, il Tribunale se ne investe dappresso. Il Tribunale giunge pertanto alla conclusione che l'istanza gli è stata trasmessa a ragione dalla SEM in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 PA, come già peraltro concluso nella sua decisione incidentale del 22 febbraio 2021 (cfr. anche supra lett. H.a).
E. 4.2 Al contrario, per quanto attiene la documentazione fotografica prodotta dall'insorgente sub doc. D, nonché le sue argomentazioni in merito contenute nell'istanza, circa la partecipazione dello stesso a diverse manifestazioni a causa delle quali le autorità srilankesi lo collegherebbero al gruppo LTTE, non possono essere esaminate dal Tribunale, in quanto ritenute inammissibili. Invero, né dall'istanza né dalla documentazione fotografica - a parte una copia di una fotografia che pare analoga a quella presentata nel contesto della procedura ordinaria e che è già stata oggetto di disamina da parte dello scrivente Tribunale (cfr. consid. 5, 6.3 e 7 della sentenza D-4085/2018) - è dato a sapere con certezza quando egli avrebbe partecipato a tali manifestazioni a F._______, e pertanto se i medesimi argomenti rispettino il termine di 90 giorni dalla loro scoperta ex art. 124 lett. d LTF (cfr. supra consid. 2.2). Se tuttavia, come appare implicitamente dalle considerazioni contenute nell'istanza, l'interessato intende ribadire la sua presenza alla manifestazione di F._______ del (...), in ricordo delle vittime della guerra civile srilankese, così come proposto in procedura ordinaria, oltreché rappresentare palesemente della documentazione e delle evenienze intempestive dal profilo formale, neppure si evince minimamente nell'istanza perché egli non avrebbe potuto invocare tali fatti e produrre i mezzi di prova, se li stimava utili, già nel quadro della succitata procedura ordinaria. Per di più, tali circostanze sono già stata esaminate dal Tribunale, nella medesima forma critica (cfr. consid. 5, 6.3 e 7 della sentenza D-4085/2018), e pertanto non possono nuovamente dar luogo a pronuncia da parte della medesima autorità giudicante (cfr. supra consid. 2.2).
E. 4.3 Concernente invece l'ulteriore documentazione presentata dall'interessato con la sua domanda del 21 gennaio 2021, e meglio il doc. C, il doc. G, la citazione del (...) (cfr. sub doc. I), come pure i due video che sarebbero contenuti nel doc. J datati (...) - che alla stessa stregua di quanto già segnalato dalla SEM nel suo scritto al Tribunale del 1° febbraio 2021, il Tribunale non è riuscito a visionare, neppure con il programma Windows come comunicato nella sua missiva alla SEM del 3 febbraio 2021 dall'istante -, poiché successivi alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020, esulano dalla competenza della scrivente autorità. Come a ragione considerato dall'autorità inferiore nel suo scritto del 1° febbraio 2021, costei appare essersi già investita degli stessi - e delle relative argomentazioni proposte in merito dall'istante - ed il Tribunale può pertanto rinunciare alla trasmissione alla SEM della domanda dell'istante per la trattazione di tali motivi residuali (cfr. anche DTAF 2013/22 consid. 3-13).
E. 5 Ora, fatte tali debite premesse, con riferimento ai motivi di revisione delimitati ai sensi di quanto precede, occorre dappresso esaminare se le condizioni per ammettere l'istanza siano adempiute o meno.
E. 5.1 In primo luogo si rileva che, in ordine alla supposta dichiarazione della madre dell'istante del (...) (cfr. sub doc. B), come pure alla denuncia dell'istante datata (...) (cfr. sub doc. E), nonché alle convocazioni di polizia di cui al doc. I datate rispettivamente (...) e (...), seppure l'interessato riferisca nell'istanza di esserne venuto in possesso soltanto nel mese di gennaio 2021; tuttavia non è dato a sapere con certezza il momento in cui egli avrebbe scoperto la loro esistenza, né come egli se li sarebbe concretamente procurati. Pertanto, non si può determinare se la presentazione di tale documentazione, e le argomentazioni afferenti la stessa, rispettino effettivamente il termine di 90 giorni dalla loro scoperta in virtù dell'art. 124 lett. d LTF. Nonostante ciò, appare doveroso sottolineare che, riguardo alla denuncia del (...), lui non poteva esserne all'oscuro fino al gennaio 2021, avendola egli presentata personalmente - anche secondo le sue stesse asserzioni - in polizia. Non si spiega quindi minimamente, né nell'istanza è fatto accenno in merito, perché l'istante produca soltanto in fase di revisione tale mezzo di prova ed allegazioni, a distanza di ben (...) anni dalla data di tale presunta denuncia, allorché sarebbero potuti essere invocati, se l'istante li stimava utili, già nel quadro della procedura ordinaria. Ad uguale conclusione si giunge per la dichiarazione della madre e le convocazioni di polizia succitate, poiché non è dato comprendere il motivo per il quale l'istante le abbia prodotte soltanto nella presente procedura straordinaria, allorquando le stesse con le correlate asserzioni, sarebbero potute e dovute essere invocate già nell'ambito della procedura ordinaria. Tale conclusione è maggiormente supportata dall'evenienza che l'interessato, già nella predetta, aveva prodotto delle convocazioni analoghe di polizia, nonché era in contatto assiduamente con i famigliari in Sri Lanka, anche con la madre, e pertanto tali evenienze non potevano essergli sconosciute sino al gennaio del 2021. Per quanto poi attiene più specificatamente la convocazione del (...), l'istante non ha fornito alcuna traduzione, né l'ha mai menzionata nei diversi suoi scritti d'istanza, e quindi il Tribunale può ben partire dal presupposto che esuli dalla presente disamina, rispettivamente sia inammissibile quale mezzo di prova. Per di più il fatto di produrre la succitata documentazione soltanto in questa sede, peraltro senza sostanziarla con argomentazioni circostanziate riguardo alle tempistiche e modalità di scoperta, instilla dei forti dubbi nel Tribunale che gli stessi siano stati fabbricati meramente ai fini di causa, per supportare gli argomenti dell'istante che non era riuscito a rendere credibili rispettivamente non erano stati ritenuti rilevanti ai sensi dell'asilo dal Tribunale nella sua sentenza D-4085/2018 del 30 novembre 2020. Tale conclusione sarà maggiormente sostenuta da quanto verrà considerato in merito dappresso (cfr. infra consid. 5.2). Tuttavia, anche ritenuta una presentazione tardiva dei suddetti documenti e delle argomentazioni relative i medesimi, occorrerà comunque, in conformità con la giurisprudenza dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, esaminare la questione appurando se, nella fattispecie, vi sia un rischio avverato di persecuzione o di trattamenti disumani ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'istante. Risulta invero possibile, sia in materia di revisione che di riesame, rimettere in causa una sentenza (o decisione nel caso di riesame) entrata in forza di cosa giudicata, malgrado l'invocazione tardiva di nuovi elementi, se questi ultimi rilevano manifestamente da un rischio fondato di persecuzione o di trattamento inumano che facciano apparire l'esecuzione dell'allontanamento come contrario al diritto internazionale dal profilo dell'ammissibilità della misura (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4 in fine; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche fra le altre le sentenze del Tribunale D-3608/2019 del 14 settembre 2019, D-811/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4). Rischio di persecuzione che è stato sollevato nell'istanza di revisione del 1° marzo 2021 dall'istante. In tale delimitata ottica, il Tribunale analizzerà quindi di seguito (cfr. infra consid. 5.2) tale documentazione e asserti proposti in merito dall'istante, ad esclusione della convocazione del (...) come sopra già considerato.
E. 5.2 In secondo luogo, si considera come la denuncia della madre datata (...) (cfr. sub doc. B), riguardi degli eventi che sarebbero occorsi addirittura - secondo la traduzione - il (...). Nella stessa si evidenzia come l'istante sarebbe unicamente stato avvicinato da una persona sconosciuta e nello stesso giorno si sarebbero presentate al domicilio famigliare (...) individui, dicendo di essere dell'esercito, che avrebbero chiesto alla madre dove fosse il figlio. Oltreché riguardare delle circostanze del tutto fumose, e mai accennate dall'istante nel corso della precedente procedura ordinaria, la stessa denuncia contiene pure delle contraddizioni lampanti con quanto affermato dal succitato durante i suoi verbali d'audizione. Invero egli ha sostenuto che le sue problematiche, anche con i militari, sarebbero iniziate soltanto dopo la liberazione del padre, avvenuta il (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8) rispettivamente il (...) (cfr. verbale 2, D7, pag. 3 e mezzo di prova n. 1 prodotto in tale contesto), e non invece precedentemente come desumibile dalla denuncia della madre. Inoltre egli non ha mai allegato, a differenza di quanto sostenuto nella denuncia prodotta, di essersi trasferito a casa di un parente per timore di tali azioni, essendo egli sempre rimasto presso il domicilio famigliare sino a poco prima del suo espatrio avvenuto nel (...) del (...) (cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg., pag. 4 seg.; p.to 5.01 segg., pag. 6 seg.; verbale 2, D10 segg., pag. 3). All'evidenza quindi, appare che tale mezzo di prova sia stato fabbricato per compiacenza e non sostanzia né rende verosimile in alcun modo che l'istante possa essere esposto a concrete e serie persecuzioni in caso di un suo rientro nel paese d'origine. A medesimo giudizio si giunge pure per quanto concerne la denuncia dell'istante del (...) (cfr. sub doc. E). Lo stesso documento risulta difatti essere incoerente con le asserzioni rilasciate nei verbali d'audizione dall'istante, in quanto quest'ultimo ha sempre sostenuto di non essersi mai indirizzato alle autorità di polizia per esporre le sue problematiche o denunciare le stesse (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D79, pag. 10). Inoltre, le dichiarazioni contenute nella denuncia, stridono fortemente con quanto allegato dall'interessato nel corso della procedura ordinaria. Invero nella prima non soltanto la data di liberazione del padre di prigione (il [...]) non coincide con le asserzioni dell'insorgente (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D7, pag. 3), bensì egli riferisce pure nella denuncia di aver consegnato dei soldi su richiesta anche ad autorità di polizia e civili, come anche militari, evenienza di cui invece non si trova nessuna traccia nelle allegazioni dell'istante proposte in procedura ordinaria. A differenza poi di quanto sostenuto nell'istanza di revisione che: "Tali individui lo stavano perseguitando, appostandosi presso la sua abitazione e aggradendolo" (cfr. p.to 7, pag. 5 dell'istanza del 1° marzo 2021), come vi sarebbe descritto anche nella denuncia; nel corso della procedura ordinaria, l'istante stesso aveva riferito che le persone che si sarebbero presentate a casa sua si sarebbero sempre comportate pacificamente, senza esercitare su di lui alcun tipo di violenza (cfr. verbale 2, D101 segg., pag. 13). Anche tale mezzo di prova, non è quindi atto a sostenere in alcun modo, a differenza di quanto sostenuto nella sua istanza dall'interessato, un diverso giudizio da parte del Tribunale riguardo a quello già espresso in merito nella sentenza del 30 novembre 2020 circa l'assenza di timori di persecuzioni per l'istante nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine. Per quanto poi concerne la supposta convocazione della stazione di polizia di B._______ del (...), in aggiunta a quanto già sopra evidenziato in merito, occorre rimarcare che la medesima riporta unicamente come l'interessato dovrebbe presentarsi per un interrogatorio all'ufficio (...) l'(...), alle ore (...), per essere interrogato. Nulla quindi v'è detto riguardo al motivo di tale interrogatorio, né men che meno si evince dalla medesima convocazione che egli sarebbe stato posto in relazione con le LTTE. Peraltro non appare comprensibile come l'istante possa avere interessato nuovamente le autorità del suo Paese d'origine, dopo che ogni ricerca nei suoi confronti era addirittura cessata da parte delle medesime già dalla fine dell'anno (...), dopo essere venute a conoscenza che lui si trovava in Svizzera (cfr. verbale 2, D30 segg., pag. 4). Appare quindi sorprendente che le medesime, che saprebbero secondo l'interessato che egli si trova all'estero, dopo anni di disinteresse nei suoi confronti e senza alcuna apparente motivazione, si occupino nuovamente dello stesso, il quale non presenta alcun profilo di particolare rilievo, come già motivato nella sua sentenza del 30 novembre 2020 dal Tribunale. Uguale conclusione ed argomentazioni valgono mutatis mutandis per quanto concerne la convocazione del (...) del (...) (cfr. sub doc. H), sulla quale il Tribunale non si attarderà quindi oltre, per evitare inutili ridondanze.
E. 5.3 Proseguendo nell'analisi, anche l'ulteriore dichiarazione della madre dell'istante del (...) (cfr. sub doc. F) appare essere un documento prodotto ai fini unicamente della causa. Invero la stessa non cita in particolare alcun periodo nelle quali le ricerche al domicilio dell'interessato sarebbero state perpetrate da persone sconosciute, e non è atta in alcun modo a sostanziare gli asserti dell'istante che egli sarebbe tutt'ora ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine, poiché collegato con le LTTE. Per quanto poi attiene gli estratti di giornale originale e le copie (cfr. sub doc. K), dei quali l'istante malgrado richiesta esplicita del Tribunale in merito non ha prodotto alcuna traduzione certificata, non appaiono contenere elementi di rilievo che lo riguardino personalmente, né men che meno sostanziano le sue affermazioni di essere stato collegato dalle autorità del suo Paese alle LTTE, e quindi per questo ricercato, poiché avrebbe partecipato a delle manifestazioni in Svizzera. Peraltro queste ultime, da sue stesse asserzioni, sarebbero state in ricordo delle vittime della guerra civile in Sri Lanka e non per commemorare gli eroi LTTE - peraltro con le quali egli ha sempre negato aver avuto un qualsivoglia legame (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8) - come invece evincibile dal generico riassunto presente nell'istanza in rapporto agli articoli di giornale presentati con la stessa, ed egli sarebbe stato fotografato soltanto nell'ambito di un'unica manifestazione (cfr. verbale 2, D178 segg., pag. 21). Partecipazione che è già stata riconosciuta come irrilevante ai sensi dell'asilo dal Tribunale nella sua sentenza del 30 novembre 2020, e sulla quale non verrà quindi ritornato sopra, essendo che l'istante non apporta alcun fatto nuovo e rilevante per far giungere lo scrivente Tribunale ad un apprezzamento differente rispetto alla predetta sentenza.
E. 5.4 Infine, in relazione agli sforzi d'integrazione forniti dall'interessato in Svizzera ed alla documentazione inerente gli stessi (cfr. sub doc. L e doc. M), questi non sono all'evidenza di alcuna utilità per far giungere il Tribunale a differente conclusione rispetto alla sentenza contestata. Pertanto, tale documentazione e asserti, non risultano d'alcuna rilevanza nella presente procedura.
E. 5.5 Alla luce di quanto precede, i succitati mezzi di prova così come l'insieme delle allegazioni dell'istante relativamente a questi ultimi, non sono atti ad ammettere la revisione. Invero, essi non fondano alcun rischio verosimile, serio e concreto per l'istante di essere esposto, in caso di un suo rientro in Sri Lanka, ad un trattamento vietato dal diritto internazionale e che sarebbe pertanto contrario all'esecuzione del suo allontanamento. Rispettivamente, egli non è riuscito nell'intento di dimostrare i presunti legami che le autorità del suo Paese d'origine gli imputerebbero con le LTTE e le ricerche e convocazioni derivanti da parte delle medesime, e quindi ad ottenere un diverso apprezzamento rispetto alla questione della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo di cui alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020.
E. 6 Di conseguenza, dal momento che i nuovi fatti e prove, ammissibili per via di revisione, non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata, conducendo il Tribunale ad un giudizio diverso in funzione di un nuovo apprezzamento giuridico, l'istanza di revisione della sentenza D-4085/2018 del 30 novembre 2020, va quindi respinta, nella misura della sua ricevibilità.
E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'istante l'8 marzo 2021. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Per quanto ricevibile, l'istanza di revisione, presentata il 21 gennaio 2021 e completata con scritti del 28 gennaio 2021, 3 febbraio 2021 e 1° marzo 2021, è respinta.
- Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico dell'istante, e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato l'8 marzo 2021.
- Questa sentenza è comunicata all'istante, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-440/2021 Sentenza del 15 aprile 2021 Composizione Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, rappresentato dall'avv. Yasar Ravi, Avvocato, istante, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revisione (asilo ed allontanamento); Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4085/2018 del 30 novembre 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino srilankese, di etnia tamil, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di C._______ (Provincia del [...]), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2016 (cfr. atti A1/2; A3/12, p.to 1.08 seg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4; A17/25, D14 segg., pag. 3). B. Il (...) marzo 2016 si è tenuto con il succitato un verbale di rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto A3/12; di seguito: verbale 1), rispettivamente è stato questionato in particolare circa i suoi motivi d'asilo durante il colloquio del (...) maggio 2018 (cfr. atto A17/25; di seguito: verbale 2). Nel corso degli stessi il richiedente asilo ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di essere espatriato dallo Sri Lanka illegalmente, e per via aerea, il (...), verso il D._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.01 seg., pag. 6; rispettivamente E._______, cfr. verbale 2, D10 segg., pag. 3). La partenza dal Paese d'origine sarebbe stata ingenerata dal fatto che, dopo essere riuscito a liberare il padre di prigione tramite il versamento di una somma di denaro nell'(...) (o [...] secondo le versioni ed i documenti presentati) del (...), egli avrebbe iniziato ad avere dei problemi sia con i (...) codetenuti assieme al padre, che non sarebbero invece stati scarcerati, che con agenti di polizia, membri del CID (acronimo in inglese per: "Criminal Investigation Department") e familiari dei (...) detenuti succitati. Invero, i primi, avrebbero voluto che l'interessato provvedesse al loro rilascio, come sarebbe riuscito per il padre versando del denaro, minacciandolo di conseguenze nei suoi confronti e di riportare il padre in prigione. Le minacce sarebbero avvenute telefonicamente da parte di uno dei codetenuti, e per il tramite di agenti di polizia, membri del CID, militari e familiari dei primi, che si sarebbero recati a casa sua. Affiliati del CID lo avrebbero anche convocato almeno una (...) di volte a voce o per iscritto, a presentarsi ad una stazione di polizia in un certo giorno ed orario, con un pretesto, con lo scopo però infine di interrogarlo riguardo ai motivi per i quali egli non avrebbe ancora provveduto alla liberazione delle (...) persone incarcerate assieme al padre. In due di queste occasioni, nel (...) del (...) ed il (...) o (...), egli sarebbe pure stato picchiato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.; verbale 2, D101 segg., pag. 13). È a seguito del secondo episodio, che egli avrebbe deciso di espatriare (cfr. verbale 2, D54, pag. 7). Altrimenti, non vi sarebbe stata alcuna violenza perpetrata nei suoi confronti da parte dei diversi intervenenti presso casa sua. Per tali problematiche egli non si sarebbe mai indirizzato alla polizia, né denunciato i fatti, in quanto (...) dei codetenuti sarebbero stati (...). Il richiedente ha narrato che il padre avrebbe avuto dei legami con le LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam"), allorché egli sarebbe stato giovane, mentre che lui non avrebbe avuto nessun legame con le stesse, né avuto alcuna problematica con le autorità a parte quanto sopra evidenziato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8). Ha inoltre affermato che un ulteriore motivo che lo avrebbe indotto all'espatrio sarebbe stato quello di non avere alcuna possibilità in patria di trovare un posto di lavoro, a causa dell'iscrizione sul libretto di famiglia, ove risulterebbe che il padre è stato arrestato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D55 segg., pag. 8). Dopo il suo espatrio avrebbe appreso che le ricerche nei suoi confronti sarebbero proseguite al domicilio, con visite da una a due volte al mese da parte di membri del CID, e sarebbero cessate soltanto (...) mesi prima la seconda audizione, allorché sarebbero venuti a conoscenza che egli si troverebbe in Svizzera (cfr. verbale 2, D30 segg., pag. 4 seg.). Alla fine della seconda audizione, egli ha riferito che a causa della manifestazione a cui avrebbe partecipato a F._______ il (...), in ricordo delle vittime della guerra civile srilankese, egli riterrebbe che degli agenti del CID lo avrebbero collegato con le LTTE, poiché una fotografia della stessa ove egli vi sarebbe raffigurato, sarebbe apparsa su un sito srilankese (cfr. verbale 2, D178 segg., pag. 22). In caso di un suo rientro in patria, egli temerebbe per la sua vita, oppure di essere imprigionato dalle persone che lo cercherebbero (cfr. verbale 2, D198, pag. 23). C. Per mezzo della decisione dell'11 giugno 2018, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento. Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha segnatamente sostenuto che le allegazioni dell'interessato riguardo il fatto che egli fosse stato collegato al gruppo LTTE da membri del CID fossero da considerare inverosimili. Inoltre, l'evenienza che egli sia stato messo sotto pressione sia dai prigionieri incarcerati con il padre, che da membri del CID, autorità di polizia e militari, nonché parenti delle persone incarcerate, non avrebbe avuto quale origine uno dei motivi esaustivamente previsti dall'art. 3 LAsi (RS 142.31). Non ci sarebbero neppure elementi concreti che determinino con certezza che vi sia una correlazione tra le sue difficoltà nell'ambito lavorativo e l'incarcerazione passata del padre, non essendo peraltro tale limitazione neppure ingenerata da uno dei motivi ex art. 3 LAsi. Dagli atti non sarebbero neppure emersi degli elementi dai quali si potrebbe dedurre che, in caso di ritorno in Sri Lanka, egli potrebbe attirare l'attenzione delle autorità del suo Paese d'origine ed essere quindi l'oggetto, in un prossimo futuro e con un'elevata probabilità, di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Infine, a fronte sia della situazione presente in Sri Lanka che riguardo alle minacce da lui fatte valere - le quali sarebbero da qualificare quali persecuzioni di terzi e contro le quali egli non avrebbe reso verosimile di non poter richiedere protezione alle autorità del suo Paese d'origine - nonché non essendoci nel suo caso specifico degli ostacoli personali all'esecuzione del suo allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto che la medesima misura fosse ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Con ricorso datato 13 luglio 2018, l'interessato è insorto contro il summenzionato provvedimento al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Con il gravame e gli ulteriori scritti successivi, l'insorgente ha soprattutto evidenziato come le ripetute persecuzioni da lui subite in patria sarebbero dettate dalla sua presunta appartenenza al gruppo LTTE oltreché dall'incarcerazione di suo padre, evenienze che egli avrebbe reso verosimili. Non potrebbe essere imputato a sfavore del ricorrente, come invece sostenuto a torto nella decisione impugnata, la circostanza che egli abbia segnalato le pressioni del CID a seguito della convinzione che il medesimo fosse legato alle LTTE alla fine dell'audizione sui motivi. Questo in quanto, non soltanto le pressioni verso di lui da parte di membri del CID sarebbero aumentate, ma anche poiché le sue dichiarazioni in merito chiare, univoche e coerenti, sarebbero verosimili. A mente sua, e contrariamente a quanto sostenuto nella decisione avversata dall'autorità inferiore, le misure persecutorie rivolte contro di lui rientrerebbero quindi in quanto disposto all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Inoltre, data la convinzione di membri del CID che l'interessato sia affiliato alle LTTE, egli rischierebbe di subire seri pregiudizi in caso di un suo rientro in patria. A causa di tale rischio, come pure poiché contrario all'art. 5 LAsi, il suo rinvio in Sri Lanka sarebbe inammissibile. Infine, il ricorrente sarebbe perfettamente integrato in Svizzera. Pertanto, visti questi ultimi elementi, se la sua domanda d'asilo non venisse accolta, subordinatamente gli dovrebbe essere concessa l'ammissione provvisoria. E. Il Tribunale, con sentenza D-4085/2018 del 30 novembre 2020, ha respinto il succitato ricorso. In primo luogo (cfr. consid. 5 della precitata sentenza) il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non abbia reso verosimile che dei membri del CID lo considerino legato al gruppo LTTE, in quanto le sue dichiarazioni in merito, oltreché contraddittorie sarebbero pure tardive, poiché apparse soltanto alla fine della seconda audizione. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, le visite al suo domicilio da parte di affiliati del CID, si sarebbero sempre più diradate dopo la manifestazione, fino a cessare completamente. Neppure i documenti prodotti dal ricorrente sarebbero atti a corroborare la verosimiglianza dei suoi asserti in merito. In secondo luogo (cfr. consid. 6 della succitata sentenza), le persecuzioni di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto da parte delle (...) persone incarcerate con il padre dell'insorgente come pure da parte dei loro famigliari, non sarebbero riconducibili ad uno dei motivi ex art. 3 LAsi, ma piuttosto dettate dal fatto che egli sarebbe riuscito a raccogliere una somma di denaro sufficiente per liberare il genitore, e da ciò essi dedurrebbero che il ricorrente sarebbe pure in grado di ottenere la liberazione delle altre (...) persone ancora in carcere, ciò che esigerebbero da costui. Oltracciò, poiché i suoi persecutori avrebbero cessato le loro visite al domicilio del ricorrente, sarebbe dimostrativo del fatto che essi avrebbero perso ogni interesse nei confronti del medesimo e desistito dai loro intenti. Quindi, non vi sarebbe più alcuna attualità, né a maggior ragione futura, nella minaccia. Inoltre, la stessa avrebbe comunque carattere locale, per cui egli ed i suoi famigliari potrebbero sottrarvisi trasferendosi in un'altra parte dello Sri Lanka. Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ha ritenuto che le difficoltà dichiarate dall'insorgente nel trovare un impiego, non costituirebbero delle misure d'intensità sufficiente da rappresentare un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. consid. 6.4). Il profilo del ricorrente non sarebbe dipoi di particolare rischio (cfr. consid. 7). In particolare, riguardo alla manifestazione in Svizzera alla quale egli avrebbe preso parte, il Tribunale, dopo aver rammentato che ha ritenuto inverosimile che le autorità srilankesi considerino il ricorrente legato al gruppo LTTE, ha sottolineato che il ricorrente vi avrebbe unicamente partecipato, senza svolgere alcun ruolo di primo piano suscettibile di attirare su di sé in maniera sfavorevole l'attenzione delle autorità del suo Paese d'origine. Anche volendo ammettere che le autorità srilankesi siano venute a conoscenza della sua partecipazione a suddetta manifestazione, non vi sarebbe nessun motivo di credere che il suo nome figuri su una "Stop List" o una "Watch List" utilizzate all'aeroporto di Colombo, sulle quali sono indicati i nomi delle persone suscettibili di avere una relazione con le LTTE. Infine, il Tribunale ha considerata l'esecuzione dell'insorgente come ammissibile ed esigibile - sia rispetto alla situazione vigente in Sri Lanka che riguardo alla situazione specifica del ricorrente - nonché possibile (cfr. consid. 10-14 della sentenza D-4085/2018). F. F.a Con missiva del 1° febbraio 2021, la SEM ha trasmesso al Tribunale, in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 PA, la domanda presentata dall'interessato il 21 gennaio 2021 - e completata con ulteriore scritto del 28 gennaio 2021 - ritenendo che la medesima verterebbe essenzialmente su dei mezzi di prova anteriori alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020 - in casu: due denunce della madre del richiedente datate rispettivamente (...) (cfr. documento rubricato dal richiedente sub doc. B) e (...) (cfr. sub doc. F); copie a colori di documentazione fotografica (cfr. sub doc. D); la dichiarazione del richiedente estratta dall'(...) del (...) (cfr. sub doc. E); la citazione del (...) della stazione di polizia di B._______ (cfr. sub doc. H), i "Message Form" del (...) e del (...) (cfr. sub doc. I); ove il caso con le relative traduzioni; nonché diversi estratti di giornali srilankesi, non tradotti (cfr. sub doc. K) - e quindi sarebbe costitutiva di motivi di revisione. Apparirebbero invece costitutivi di una domanda di riesame o di una nuova domanda d'asilo, per i quali verrebbero valutati invece in prima istanza, unicamente i seguenti documenti annessi alla domanda, ovvero: il "Message Form" della stazione di polizia di B._______ del (...) (cfr. documento rubricato dal richiedente sub doc. I); la dichiarazione del (...) del "(...)" ([...]) di G._______ (di cui al documento rubricato dal richiedente sub doc. C) e la dichiarazione del (...) del parlamentare del distretto di C._______ (...) (cfr. sub doc. G). In merito invece al CD presentato (cfr. documento rubricato dal richiedente quale doc. J), la SEM ha rilevato che il file risulterebbe danneggiato prima di essere stato registrato sul supporto prodotto, e pertanto non potrebbe essere visionato. Nella precitata domanda, il richiedente ha essenzialmente sostenuto che la documentazione presentata dimostrerebbe inequivocabilmente come quanto riferito dal medesimo nel corso della procedura d'asilo ordinaria corrispondesse a realtà e che in caso di ritorno in patria egli rischierebbe di essere oggetto di gravi persecuzioni in quanto membro del gruppo LTTE. Egli, se dovesse rientrare in Sri Lanka, verrebbe difatti immediatamente arrestato, in quanto ricercato dalla polizia srilankese. Ha quindi richiesto alla SEM di incamerare la domanda di riesame, concedendo inoltre l'effetto sospensivo. Con il complemento del 28 gennaio 2021, il richiedente ha presentato ulteriore documentazione inerente il suo contratto di lavoro ed i relativi certificati salariali per il periodo (...) (cfr. sub doc. L), nonché il precedente contratto di lavoro e le buste paga per il periodo lavorativo dal (...) al (...) (cfr. sub doc. M), a sostegno della sua avvenuta elevata integrazione in Svizzera. F.b Per il tramite dello scritto del 3 febbraio 2021 (cfr. atto SEM n. [...]-5/3 e documenti nell'incarto N), il richiedente ha inoltrato nuovamente il CD di cui al doc. J all'autorità inferiore, rilevando che il medesimo supporto conterrebbe due file datati (...) perfettamente visionabili tramite l'applicazione "Windows", quindi posteriori alla data di emanazione della sentenza del Tribunale. Pertanto, per questo motivo, il CD sarebbe stato trasmesso per competenza alla SEM. Contestualmente ha pure richiesto la sospensione del termine di partenza emesso nei confronti del richiedente dalla succitata autorità. G. Il 9 febbraio 2021, il Tribunale ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente a titolo di misura supercautelare (cfr. risultanze processuali). H. H.a Con decisione incidentale del 22 febbraio 2021, la giudice istruttrice in carica dell'incarto, ha dapprima constatato che la richiesta indirizzata alla SEM dall'interessato con scritto del 21 gennaio 2021 e poi completata con missive del 28 gennaio 2021 rispettivamente del 3 febbraio 2021, sarebbe stata trattata dal Tribunale quale istanza di revisione. Ha inoltre offerto la possibilità all'istante di ritirare la medesima entro un termine di sette giorni dalla notifica della decisione incidentale o, in caso contrario, lo ha invitato a regolarizzare la sua domanda ai sensi dei considerandi entro il medesimo termine. Su pena d'inammissibilità dell'istanza di revisione, l'istante è stato vieppiù invitato a versare un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presumibili spese processuali entro il 9 marzo 2021. Infine il Tribunale ha chiesto al medesimo, entro lo stesso termine precitato, di inoltrare la traduzione della documentazione prodotta sub doc. K, con la comminatoria che statuirà sulla base degli atti rispettivamente non entrerà nel merito della precitata documentazione, in caso contrario. H.b L'istante ha corrisposto l'anticipo richiesto tempestivamente, con valuta all'8 marzo 2021 (cfr. risultanze processuali). H.c Il 1° marzo 2021 (cfr. risultanze processuali) l'istante ha inoltrato al Tribunale un atto intitolato "istanza di revisione", concludendo in via principale all'accoglimento della medesima con la conseguenza che la sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020 sia annullata ed all'istante sia riconosciuta la qualità di rifugiato; nonché subordinatamente all'annullamento della sentenza precitata ed alla concessione dell'ammissione provvisoria all'istante. Quest'ultimo motiva la precitata istanza, sostenendo che della documentazione prodotta, malgrado antecedente la data di emanazione della sentenza del Tribunale D-4085/2018 del 30 novembre 2020, egli ne sarebbe entrato in possesso soltanto nel mese di gennaio 2021. Pertanto, dal profilo della tempestività, la domanda ossequierebbe le condizioni poste all'art. 124 cpv. 1 lett. d della legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110). In relazione al merito, l'istante considera dapprima come i documenti presentati dimostrerebbero l'esatto contrario di quanto avrebbe constatato nella sua sentenza il Tribunale in relazione all'inverosimiglianza dei legami dell'istante con il gruppo LTTE, nonché riguardo al diradarsi delle visite e dei controlli presso la sua abitazione da parte del CID. In particolare, le dichiarazioni presentate dalla madre del richiedente e da quest'ultimo (cfr. sub doc. B, doc. F e doc. E), dimostrerebbero che degli individui avrebbero continuato in passato e continuerebbero tutt'ora a presentarsi presso i famigliari dell'istante, terrorizzandoli e cercando di carpire delle informazioni su di lui ed ove egli si trovi. Oltracciò, la denuncia dell'istante (cfr. sub doc. E), proverebbe che i medesimi individui lo avrebbero perseguitato, "appostandosi presso la sua abitazione ed aggredendolo". A differenza poi di quanto sostenuto nella sentenza dal Tribunale, l'istante continuerebbe pure ad essere oggetto di ricerche anche da parte del CID - come sarebbe dimostrato dai documenti H e I presentati - a causa della sua partecipazione a diverse manifestazioni, come si evincerebbe dalla diversa documentazione fotografica annessa all'istanza (cfr. sub. doc. D), come pure da quella già prodotta nella procedura d'asilo ordinaria. Ciò in quanto, per le autorità srilankesi tale partecipazione, rappresenterebbe un comportamento illegale. Per finire, gli articoli di giornale di cui al doc. K - non tradotti - tratterebbero tutti della stessa tematica, ovverossia che la manifestazione per la commemorazione degli eroi LTTE nei distretti di H._______ e di I._______ sarebbe illegale, come pure la sua partecipazione. Sulla scorta di tale documentazione, l'istante conclude che la medesima sconfesserebbe in modo lampante quanto ritenuto dal Tribunale nella sua sentenza, e proverebbe invece il contrario, ovvero che l'istante sarebbe tutt'ora ricercato da membri del CID ed in caso di rientro in patria egli correrebbe dei concreti rischi di persecuzione. Ulteriori fatti ed argomenti addotti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 2. 2.1 Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1). 2.2 Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Altresì, in virtù dell'art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso. 2.3 Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. A norma dell'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull'art. 123 cpv. 2 LTF dev'essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. 2.4 La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza del Tribunale cresciuta in giudicato. Se l'istanza viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata viene soppressa e la fattispecie dovrà nuovamente essere giudicata (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF per rinvio dell'art. 45 LTAF; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione, solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121-123 LTF è invocato. Così, l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Al contrario, la questione di sapere se un motivo di revisione esiste effettivamente non attiene all'esame dell'ammissibilità dell'istanza ma al merito (cfr. sentenze del Tribunale federale 2F.24/2019 dell'11 novembre 2019 consid. 3 e 2F.4/2014 del 20 marzo 2014 consid. 2.1). In maniera del tutto generale, la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d'essere esercitato solo a severe condizioni, non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1F.19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F.8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3 pag. 280; sentenze del Tribunale federale 1F.27/2018 del 29 ottobre 2019, 2F.20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). 2.5 Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 2.1 pag. 50 con riferimenti ivi citati). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2 e 5.2.3; 2013/22 consid. 3 13; sentenza del Tribunale federale 8C.562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). 2.6 Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.19/2018 consid. 3.2). 2.7 Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). Inoltre, i mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C.43/2012 del 7 settembre 2012 consid. 11.1). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9F.14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2). 2.8 Tale limitazione non pregiudica però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali veri nova. Infatti, allorquando il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardino fatti anteriori, questi potrà fare capo all'istituto del riesame rivolgendosi all'autorità di prima istanza anche se il Tribunale si è già espresso nel merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA; cfr. anche art. 111b LAsi).
3. Per i motivi che seguono, nel caso in parola, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 127 LTF. 4. 4.1 Nella presente disamina, l'istante nella sua domanda del 21 gennaio 2021, completata con scritti del 28 gennaio 2021 e del 3 febbraio 2021, e regolarizzata, su richiesta del Tribunale, con istanza del 1° marzo 2021, si prevale essenzialmente di mezzi di prova (cfr. sub doc. B, doc. E, doc. F, doc. H, doc. I [per quanto concerne le convocazioni datate {...} e {...}], doc. K, doc. L e doc. M) e di motivazioni, che sarebbero anteriori all'emissione della sentenza del Tribunale D-4085/2018 del 30 novembre 2020. Poiché gli stessi risultano essere costitutivi di un potenziale motivo di revisione ex art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, in tal senso, ed in relazione esclusivamente ai documenti sopra citati, il Tribunale se ne investe dappresso. Il Tribunale giunge pertanto alla conclusione che l'istanza gli è stata trasmessa a ragione dalla SEM in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 PA, come già peraltro concluso nella sua decisione incidentale del 22 febbraio 2021 (cfr. anche supra lett. H.a). 4.2 Al contrario, per quanto attiene la documentazione fotografica prodotta dall'insorgente sub doc. D, nonché le sue argomentazioni in merito contenute nell'istanza, circa la partecipazione dello stesso a diverse manifestazioni a causa delle quali le autorità srilankesi lo collegherebbero al gruppo LTTE, non possono essere esaminate dal Tribunale, in quanto ritenute inammissibili. Invero, né dall'istanza né dalla documentazione fotografica - a parte una copia di una fotografia che pare analoga a quella presentata nel contesto della procedura ordinaria e che è già stata oggetto di disamina da parte dello scrivente Tribunale (cfr. consid. 5, 6.3 e 7 della sentenza D-4085/2018) - è dato a sapere con certezza quando egli avrebbe partecipato a tali manifestazioni a F._______, e pertanto se i medesimi argomenti rispettino il termine di 90 giorni dalla loro scoperta ex art. 124 lett. d LTF (cfr. supra consid. 2.2). Se tuttavia, come appare implicitamente dalle considerazioni contenute nell'istanza, l'interessato intende ribadire la sua presenza alla manifestazione di F._______ del (...), in ricordo delle vittime della guerra civile srilankese, così come proposto in procedura ordinaria, oltreché rappresentare palesemente della documentazione e delle evenienze intempestive dal profilo formale, neppure si evince minimamente nell'istanza perché egli non avrebbe potuto invocare tali fatti e produrre i mezzi di prova, se li stimava utili, già nel quadro della succitata procedura ordinaria. Per di più, tali circostanze sono già stata esaminate dal Tribunale, nella medesima forma critica (cfr. consid. 5, 6.3 e 7 della sentenza D-4085/2018), e pertanto non possono nuovamente dar luogo a pronuncia da parte della medesima autorità giudicante (cfr. supra consid. 2.2). 4.3 Concernente invece l'ulteriore documentazione presentata dall'interessato con la sua domanda del 21 gennaio 2021, e meglio il doc. C, il doc. G, la citazione del (...) (cfr. sub doc. I), come pure i due video che sarebbero contenuti nel doc. J datati (...) - che alla stessa stregua di quanto già segnalato dalla SEM nel suo scritto al Tribunale del 1° febbraio 2021, il Tribunale non è riuscito a visionare, neppure con il programma Windows come comunicato nella sua missiva alla SEM del 3 febbraio 2021 dall'istante -, poiché successivi alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020, esulano dalla competenza della scrivente autorità. Come a ragione considerato dall'autorità inferiore nel suo scritto del 1° febbraio 2021, costei appare essersi già investita degli stessi - e delle relative argomentazioni proposte in merito dall'istante - ed il Tribunale può pertanto rinunciare alla trasmissione alla SEM della domanda dell'istante per la trattazione di tali motivi residuali (cfr. anche DTAF 2013/22 consid. 3-13).
5. Ora, fatte tali debite premesse, con riferimento ai motivi di revisione delimitati ai sensi di quanto precede, occorre dappresso esaminare se le condizioni per ammettere l'istanza siano adempiute o meno. 5.1 In primo luogo si rileva che, in ordine alla supposta dichiarazione della madre dell'istante del (...) (cfr. sub doc. B), come pure alla denuncia dell'istante datata (...) (cfr. sub doc. E), nonché alle convocazioni di polizia di cui al doc. I datate rispettivamente (...) e (...), seppure l'interessato riferisca nell'istanza di esserne venuto in possesso soltanto nel mese di gennaio 2021; tuttavia non è dato a sapere con certezza il momento in cui egli avrebbe scoperto la loro esistenza, né come egli se li sarebbe concretamente procurati. Pertanto, non si può determinare se la presentazione di tale documentazione, e le argomentazioni afferenti la stessa, rispettino effettivamente il termine di 90 giorni dalla loro scoperta in virtù dell'art. 124 lett. d LTF. Nonostante ciò, appare doveroso sottolineare che, riguardo alla denuncia del (...), lui non poteva esserne all'oscuro fino al gennaio 2021, avendola egli presentata personalmente - anche secondo le sue stesse asserzioni - in polizia. Non si spiega quindi minimamente, né nell'istanza è fatto accenno in merito, perché l'istante produca soltanto in fase di revisione tale mezzo di prova ed allegazioni, a distanza di ben (...) anni dalla data di tale presunta denuncia, allorché sarebbero potuti essere invocati, se l'istante li stimava utili, già nel quadro della procedura ordinaria. Ad uguale conclusione si giunge per la dichiarazione della madre e le convocazioni di polizia succitate, poiché non è dato comprendere il motivo per il quale l'istante le abbia prodotte soltanto nella presente procedura straordinaria, allorquando le stesse con le correlate asserzioni, sarebbero potute e dovute essere invocate già nell'ambito della procedura ordinaria. Tale conclusione è maggiormente supportata dall'evenienza che l'interessato, già nella predetta, aveva prodotto delle convocazioni analoghe di polizia, nonché era in contatto assiduamente con i famigliari in Sri Lanka, anche con la madre, e pertanto tali evenienze non potevano essergli sconosciute sino al gennaio del 2021. Per quanto poi attiene più specificatamente la convocazione del (...), l'istante non ha fornito alcuna traduzione, né l'ha mai menzionata nei diversi suoi scritti d'istanza, e quindi il Tribunale può ben partire dal presupposto che esuli dalla presente disamina, rispettivamente sia inammissibile quale mezzo di prova. Per di più il fatto di produrre la succitata documentazione soltanto in questa sede, peraltro senza sostanziarla con argomentazioni circostanziate riguardo alle tempistiche e modalità di scoperta, instilla dei forti dubbi nel Tribunale che gli stessi siano stati fabbricati meramente ai fini di causa, per supportare gli argomenti dell'istante che non era riuscito a rendere credibili rispettivamente non erano stati ritenuti rilevanti ai sensi dell'asilo dal Tribunale nella sua sentenza D-4085/2018 del 30 novembre 2020. Tale conclusione sarà maggiormente sostenuta da quanto verrà considerato in merito dappresso (cfr. infra consid. 5.2). Tuttavia, anche ritenuta una presentazione tardiva dei suddetti documenti e delle argomentazioni relative i medesimi, occorrerà comunque, in conformità con la giurisprudenza dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, esaminare la questione appurando se, nella fattispecie, vi sia un rischio avverato di persecuzione o di trattamenti disumani ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'istante. Risulta invero possibile, sia in materia di revisione che di riesame, rimettere in causa una sentenza (o decisione nel caso di riesame) entrata in forza di cosa giudicata, malgrado l'invocazione tardiva di nuovi elementi, se questi ultimi rilevano manifestamente da un rischio fondato di persecuzione o di trattamento inumano che facciano apparire l'esecuzione dell'allontanamento come contrario al diritto internazionale dal profilo dell'ammissibilità della misura (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4 in fine; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche fra le altre le sentenze del Tribunale D-3608/2019 del 14 settembre 2019, D-811/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4). Rischio di persecuzione che è stato sollevato nell'istanza di revisione del 1° marzo 2021 dall'istante. In tale delimitata ottica, il Tribunale analizzerà quindi di seguito (cfr. infra consid. 5.2) tale documentazione e asserti proposti in merito dall'istante, ad esclusione della convocazione del (...) come sopra già considerato. 5.2 In secondo luogo, si considera come la denuncia della madre datata (...) (cfr. sub doc. B), riguardi degli eventi che sarebbero occorsi addirittura - secondo la traduzione - il (...). Nella stessa si evidenzia come l'istante sarebbe unicamente stato avvicinato da una persona sconosciuta e nello stesso giorno si sarebbero presentate al domicilio famigliare (...) individui, dicendo di essere dell'esercito, che avrebbero chiesto alla madre dove fosse il figlio. Oltreché riguardare delle circostanze del tutto fumose, e mai accennate dall'istante nel corso della precedente procedura ordinaria, la stessa denuncia contiene pure delle contraddizioni lampanti con quanto affermato dal succitato durante i suoi verbali d'audizione. Invero egli ha sostenuto che le sue problematiche, anche con i militari, sarebbero iniziate soltanto dopo la liberazione del padre, avvenuta il (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8) rispettivamente il (...) (cfr. verbale 2, D7, pag. 3 e mezzo di prova n. 1 prodotto in tale contesto), e non invece precedentemente come desumibile dalla denuncia della madre. Inoltre egli non ha mai allegato, a differenza di quanto sostenuto nella denuncia prodotta, di essersi trasferito a casa di un parente per timore di tali azioni, essendo egli sempre rimasto presso il domicilio famigliare sino a poco prima del suo espatrio avvenuto nel (...) del (...) (cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg., pag. 4 seg.; p.to 5.01 segg., pag. 6 seg.; verbale 2, D10 segg., pag. 3). All'evidenza quindi, appare che tale mezzo di prova sia stato fabbricato per compiacenza e non sostanzia né rende verosimile in alcun modo che l'istante possa essere esposto a concrete e serie persecuzioni in caso di un suo rientro nel paese d'origine. A medesimo giudizio si giunge pure per quanto concerne la denuncia dell'istante del (...) (cfr. sub doc. E). Lo stesso documento risulta difatti essere incoerente con le asserzioni rilasciate nei verbali d'audizione dall'istante, in quanto quest'ultimo ha sempre sostenuto di non essersi mai indirizzato alle autorità di polizia per esporre le sue problematiche o denunciare le stesse (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D79, pag. 10). Inoltre, le dichiarazioni contenute nella denuncia, stridono fortemente con quanto allegato dall'interessato nel corso della procedura ordinaria. Invero nella prima non soltanto la data di liberazione del padre di prigione (il [...]) non coincide con le asserzioni dell'insorgente (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D7, pag. 3), bensì egli riferisce pure nella denuncia di aver consegnato dei soldi su richiesta anche ad autorità di polizia e civili, come anche militari, evenienza di cui invece non si trova nessuna traccia nelle allegazioni dell'istante proposte in procedura ordinaria. A differenza poi di quanto sostenuto nell'istanza di revisione che: "Tali individui lo stavano perseguitando, appostandosi presso la sua abitazione e aggradendolo" (cfr. p.to 7, pag. 5 dell'istanza del 1° marzo 2021), come vi sarebbe descritto anche nella denuncia; nel corso della procedura ordinaria, l'istante stesso aveva riferito che le persone che si sarebbero presentate a casa sua si sarebbero sempre comportate pacificamente, senza esercitare su di lui alcun tipo di violenza (cfr. verbale 2, D101 segg., pag. 13). Anche tale mezzo di prova, non è quindi atto a sostenere in alcun modo, a differenza di quanto sostenuto nella sua istanza dall'interessato, un diverso giudizio da parte del Tribunale riguardo a quello già espresso in merito nella sentenza del 30 novembre 2020 circa l'assenza di timori di persecuzioni per l'istante nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine. Per quanto poi concerne la supposta convocazione della stazione di polizia di B._______ del (...), in aggiunta a quanto già sopra evidenziato in merito, occorre rimarcare che la medesima riporta unicamente come l'interessato dovrebbe presentarsi per un interrogatorio all'ufficio (...) l'(...), alle ore (...), per essere interrogato. Nulla quindi v'è detto riguardo al motivo di tale interrogatorio, né men che meno si evince dalla medesima convocazione che egli sarebbe stato posto in relazione con le LTTE. Peraltro non appare comprensibile come l'istante possa avere interessato nuovamente le autorità del suo Paese d'origine, dopo che ogni ricerca nei suoi confronti era addirittura cessata da parte delle medesime già dalla fine dell'anno (...), dopo essere venute a conoscenza che lui si trovava in Svizzera (cfr. verbale 2, D30 segg., pag. 4). Appare quindi sorprendente che le medesime, che saprebbero secondo l'interessato che egli si trova all'estero, dopo anni di disinteresse nei suoi confronti e senza alcuna apparente motivazione, si occupino nuovamente dello stesso, il quale non presenta alcun profilo di particolare rilievo, come già motivato nella sua sentenza del 30 novembre 2020 dal Tribunale. Uguale conclusione ed argomentazioni valgono mutatis mutandis per quanto concerne la convocazione del (...) del (...) (cfr. sub doc. H), sulla quale il Tribunale non si attarderà quindi oltre, per evitare inutili ridondanze. 5.3 Proseguendo nell'analisi, anche l'ulteriore dichiarazione della madre dell'istante del (...) (cfr. sub doc. F) appare essere un documento prodotto ai fini unicamente della causa. Invero la stessa non cita in particolare alcun periodo nelle quali le ricerche al domicilio dell'interessato sarebbero state perpetrate da persone sconosciute, e non è atta in alcun modo a sostanziare gli asserti dell'istante che egli sarebbe tutt'ora ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine, poiché collegato con le LTTE. Per quanto poi attiene gli estratti di giornale originale e le copie (cfr. sub doc. K), dei quali l'istante malgrado richiesta esplicita del Tribunale in merito non ha prodotto alcuna traduzione certificata, non appaiono contenere elementi di rilievo che lo riguardino personalmente, né men che meno sostanziano le sue affermazioni di essere stato collegato dalle autorità del suo Paese alle LTTE, e quindi per questo ricercato, poiché avrebbe partecipato a delle manifestazioni in Svizzera. Peraltro queste ultime, da sue stesse asserzioni, sarebbero state in ricordo delle vittime della guerra civile in Sri Lanka e non per commemorare gli eroi LTTE - peraltro con le quali egli ha sempre negato aver avuto un qualsivoglia legame (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8) - come invece evincibile dal generico riassunto presente nell'istanza in rapporto agli articoli di giornale presentati con la stessa, ed egli sarebbe stato fotografato soltanto nell'ambito di un'unica manifestazione (cfr. verbale 2, D178 segg., pag. 21). Partecipazione che è già stata riconosciuta come irrilevante ai sensi dell'asilo dal Tribunale nella sua sentenza del 30 novembre 2020, e sulla quale non verrà quindi ritornato sopra, essendo che l'istante non apporta alcun fatto nuovo e rilevante per far giungere lo scrivente Tribunale ad un apprezzamento differente rispetto alla predetta sentenza. 5.4 Infine, in relazione agli sforzi d'integrazione forniti dall'interessato in Svizzera ed alla documentazione inerente gli stessi (cfr. sub doc. L e doc. M), questi non sono all'evidenza di alcuna utilità per far giungere il Tribunale a differente conclusione rispetto alla sentenza contestata. Pertanto, tale documentazione e asserti, non risultano d'alcuna rilevanza nella presente procedura. 5.5 Alla luce di quanto precede, i succitati mezzi di prova così come l'insieme delle allegazioni dell'istante relativamente a questi ultimi, non sono atti ad ammettere la revisione. Invero, essi non fondano alcun rischio verosimile, serio e concreto per l'istante di essere esposto, in caso di un suo rientro in Sri Lanka, ad un trattamento vietato dal diritto internazionale e che sarebbe pertanto contrario all'esecuzione del suo allontanamento. Rispettivamente, egli non è riuscito nell'intento di dimostrare i presunti legami che le autorità del suo Paese d'origine gli imputerebbero con le LTTE e le ricerche e convocazioni derivanti da parte delle medesime, e quindi ad ottenere un diverso apprezzamento rispetto alla questione della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo di cui alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020.
6. Di conseguenza, dal momento che i nuovi fatti e prove, ammissibili per via di revisione, non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata, conducendo il Tribunale ad un giudizio diverso in funzione di un nuovo apprezzamento giuridico, l'istanza di revisione della sentenza D-4085/2018 del 30 novembre 2020, va quindi respinta, nella misura della sua ricevibilità.
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'istante l'8 marzo 2021. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ricevibile, l'istanza di revisione, presentata il 21 gennaio 2021 e completata con scritti del 28 gennaio 2021, 3 febbraio 2021 e 1° marzo 2021, è respinta.
2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico dell'istante, e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato l'8 marzo 2021.
3. Questa sentenza è comunicata all'istante, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Data di spedizione: