Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)
Sachverhalt
A. A.a Con decisione dell’11 giugno 2018, la Segreteria di Stato della migra- zione (di seguito: SEM, autorità inferiore) ha negato a A._______ (di se- guito: interessato, insorgente, ricorrente), cittadino srilankese, di etnia ta- mil, la qualità di rifugiato, respingendo la sua domanda d’asilo del 7 marzo 2016 e pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecu- zione dello stesso. A.b Con sentenza D-4085/2018 del 30 novembre 2020, il Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF) ha respinto il ricorso del 13 luglio 2018 e interamente confermato la suddetta decisione. A.c Sulle motivazioni alla base dei due provvedimenti si ritornerà nei con- siderandi in diritto. B. B.a Con istanza del 21 gennaio 2021, l’interessato ha chiesto alla SEM il riesame della decisione dell’11 giugno 2018, allegando nuovi fatti e mezzi di prova in precedenza non noti, volti a dimostrare il suo legame con le LTTE (acronimo in inglese per: “Liberation Tigers of Tamil Eelam”). Conte- stualmente alla domanda di riesame, egli ha pure chiesto la concessione dell’effetto sospensivo (cfr. atto SEM n. 1/37, 2/6). Con il complemento del 28 gennaio 2021, il richiedente ha presentato do- cumenti inediti relativi all’attività lavorativa svolta tra il 2016 e il 2020, a sostegno della sua elevata integrazione in Svizzera (cfr. atto SEM n. 3/60). B.b Dopo un primo esame della domanda, la SEM ha constatato che una parte dei nuovi documenti e mezzi di prova (cfr. documento rubricato dal richiedente sub doc. B, D, E, F, H, I, K) fossero anteriori alla sentenza del TAF del 30 novembre 2020. Con scritto del 1° febbraio 2021 (cfr. atto SEM
n. 4/3), la SEM ha quindi trasmesso al Tribunale la domanda presentata dall’interessato il 21 gennaio 2021 e i suddetti documenti, ritenendo trat- tarsi di motivi di revisione la cui valutazione compete al TAF. Il 9 febbraio 2021, il Tribunale ha sospeso l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente a titolo di misura supercautelare. Con scritto del 1° marzo 2021, l’istante ha regolarizzato la sua istanza di revisione, formulando le proprie motivazioni e conclusioni.
D-3256/2021 Pagina 3 Con sentenza D-440/2021 del 15 aprile 2021, questo Tribunale ha respinto l’istanza di revisione del 21 gennaio 2021, non ritenendo che le condizioni per procedere in tal senso fossero adempiute. B.c La SEM ha invece ritenuto costitutivi di una domanda di riesame i re- stanti documenti e mezzi di prova nuovi (cfr. documento rubricato dal ri- chiedente sub doc. C, G, I) e comunicato, sempre con scritto del 1° febbraio 2021, l’intenzione di valutarli in prima istanza (cfr. atto SEM n. 4/3). Nel medesimo scritto, la SEM ha segnalato che la documentazione tra- smessa unitamente all’istanza su supporto CD (cfr. sub doc. J) risulterebbe essere stata danneggiata prima della registrazione e pertanto non po- trebbe essere visionata. Con scritto del 3 febbraio 2021, il ricorrente ha trasmesso nuovamente alla SEM il CD, rilevando che il medesimo supporto conterrebbe due file datati 22 dicembre 2020, visionabili tramite l’applicazione “Windows” (cfr. atto SEM n. 5/3). B.d Con decisione del 15 giugno 2021, notificata il giorno successivo, la SEM ha respinto la domanda di riesame, ritenendo che l’interessato non avesse addotto alcun motivo, né prodotto documentazione suscettibile di rendere maggiormente verosimili le sue dichiarazioni relative ai motivi d’asilo e al timore di essere esposto a misure di persecuzione in caso di rientro in Sri Lanka, e pertanto confermato la decisione dell’11 giugno 2018 dichiarando pertanto la stessa passata in giudicato ed esecutiva (cfr. atto SEM n. 7/9). C. C.a Con ricorso del 15 luglio 2021 (data di entrata: 16 luglio 2021, cfr. tim- bro di entrata), l’interessato ha impugnato dinanzi a codesto Tribunale la suddetta decisione chiedendo in via principale, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, men- tre in via subordinata, l’ammissione provvisoria. A supporto della propria domanda di riesame, l’insorgente ha prodotto una serie di nuovi documenti su cui si ritornerà, all’occasione, più avanti. Ha infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). Con scritto del 21 luglio 2021, l’insorgente ha completato il gravame tra- smettendo, fra i vari documenti, una chiavetta USB contenente i video del 22 dicembre 2020, in tre differenti formati e un ulteriore mezzo di prova (doc. TAF 4).
D-3256/2021 Pagina 4 C.b Con decisione incidentale del 21 luglio 2021, il ricorrente è stato invi- tato a versare un anticipo i fr. 1'500.– a copertura delle presunte spese processuali; richiesta a cui ha dato seguito nel termine impartito (doc. TAF 3, 7). C.c Con risposta del 23 ottobre 2023, l’autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni ed ha chiesto il respingimento del ricorso (doc. TAF 12). C.d Con i memoriali di replica – trasmessa il 27 novembre 2023 unitamente a nuovi mezzi di prova – e duplica del 19 dicembre 2023 le parti hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 16, 18). C.e Ulteriori fatti ed argomenti addotti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altri- menti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
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E. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità am- ministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Con- federazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmit- tel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è altresì regolamentata dalla legisla- zione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Tale disposto pre- vede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indi- rizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di rie- same (art. 111b cpv. 1 LAsi).
E. 3.2 Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; BEERLI-BONORAND, op. cit., pag. 173) oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento note- vole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed.
D-3256/2021 Pagina 6 2016, n. 16 ad art. 66 PA). Occorre a tal proposito rammentare che diffe- rentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'a- silo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustifichereb- bero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1). Tuttavia, una domanda di riesame può essere fondata anche su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sen- tenza materiale di seconda istanza ma che riguardi fatti anteriori, posto che una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3, AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA).
E. 3.3 Giova rilevare che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire de- vono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della deci- sione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente. Una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto co- noscenza nella procedura principale (cfr. la giurisprudenza in ambito di re- visione, DTF 127 V 353 consid. 5b, DTF 118 II 199 consid. 5.; DTAF 2014/39 consid. 4.5). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avreb- bero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ri- corso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministra- tive cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati).
E. 4.1.1 Nella propria decisione dell’11 giugno 2018 l’autorità inferiore ha con- siderato inverosimili le allegazioni dell’interessato riguardo al fatto che egli fosse stato collegato al gruppo LTTE da membri del CID (acronimo per: “Criminal Investigation Department”). Ha inoltre rilevato che le pretese pressioni che egli avrebbe subito da prigionieri incarcerati con il padre e dai loro famigliari, da membri del CID e da autorità di polizia e militari non
D-3256/2021 Pagina 7 costituirebbero delle persecuzioni tali da soddisfare le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Oltre a ciò, la SEM non ha riscontrato la presenza di elementi concreti a suffragio della pretesa esi- stenza di una correlazione tra le difficoltà dell’interessato nell’ambito lavo- rativo e l’incarcerazione passata del padre, non essendo peraltro tale limi- tazione neppure pertinente ai fini dell’asilo. Dagli atti non sarebbero tanto- meno emersi degli elementi dai quali si potrebbe dedurre che, in caso di ritorno in Sri Lanka, egli potrebbe attirare l’attenzione delle autorità del suo Paese d’origine ed essere quindi l’oggetto, in un prossimo futuro e con un’elevata probabilità, di persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Infine, a fronte di una situazione di relativa stabilità vigente in Sri Lanka e non ri- scontrando particolari ostacoli personali all’esecuzione dell’allontanamento
– dovendosi considerare le minacce da lui fatte valere alla stregua di per- secuzioni di terzi – l’autorità inferiore ha ritenuto che la stessa fosse am- missibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 4.1.2 Con sentenza D-4085/2018 del 30 novembre 2020, il TAF ha ritenuto, in primo luogo, che il ricorrente non abbia reso verosimile che dei membri del CID lo considererebbero legato al gruppo LTTE, rilevando in particolare il fatto che tale circostanza, da egli ritenuta il suo “principale problema” fosse stata evocata solo alla fine della seconda audizione. Oltre ad essere tardive, le dichiarazioni dell’interessato su questo punto sono pure risultate contraddittorie, ragione per cui neppure i documenti prodotti permettereb- bero di corroborare maggiormente la verosimiglianza dei suoi asserti in merito (cfr. consid. 5 della sentenza D-4085/2018). In secondo luogo, il Tri- bunale ha considerato che le persecuzioni di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto da parte delle tre persone incarcerate con il padre e dai loro fami- gliari, nonché le motivazioni alla base di tali vessazioni, non rientrano fra i motivi d’asilo di cui all'art. 3 LAsi. D’altro canto, la progressiva cessazione delle visite a domicilio da parte dei suoi persecutori, sarebbe dimostrativo del fatto che essi avrebbero perso interesse nei confronti del ricorrente e desistito dai loro intenti. La minaccia non sarebbe pertanto più attuale e quand’anche ancor lo fosse, essa avrebbe comunque carattere locale, ra- gione per cui egli ed i suoi famigliari potrebbero facilmente sottrarvisi tra- sferendosi in un’altra parte dello Sri Lanka. Proseguendo nell’analisi, il Tri- bunale ha ritenuto che le difficoltà dichiarate dall’insorgente nel trovare un impiego non sarebbero tali da rappresentare un serio pregiudizio ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. consid. 6). Il TAF ha inoltre ritenuto che il profilo del ricorrente non sarebbe particolarmente a rischio, non avendo mai eserci- tato attività politiche in patria e non risultando essere mai stato registrato o riconosciuto quale affiliato delle LTTE, prima del suo espatrio (cfr. consid. 7). Da ultimo, il Tribunale ha considerato l’esecuzione dell'allontanamento
D-3256/2021 Pagina 8 dell’insorgente come ammissibile ed esigibile – sia rispetto alla situazione vigente in Sri Lanka che riguardo alla situazione specifica del ricorrente – nonché possibile (cfr. consid. 10-14). Il TAF ha quindi respinto il ricorso e confermato la decisione dell’11 giugno 2018, che è pertanto cresciuta in giudicato.
E. 4.2.1 Con la domanda di riesame del 21 gennaio 2021 completata con gli scritti del 28 gennaio 2021 e del 3 febbraio 2021 l’insorgente si è prevalso di mezzi di prova nuovi o comunque non noti al momento della decisione querelata. Tali documenti sarebbero, a suo dire, idonei a comprovare fatti già allegati durante la procedura d'asilo ordinaria, ovvero le persecuzioni da lui subite prima di lasciare lo Sri Lanka in quanto presunto membro delle LTTE. Egli ritiene infatti che in caso di rientro in Sri Lanka verrebbe imme- diatamente arrestato in quanto ricercato dalla polizia del suo paese. Quale ulteriore elemento a sostegno dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allonta- namento, oltre ai motivi personali precedentemente evocati, il ricorrente ha presentato una serie di documenti riguardanti la sua attività lavorativa, a dimostrazione del suo buon grado d’integrazione in Svizzera. Fra i vari documenti inediti prodotti, solamente quelli posteriori alla sen- tenza del TAF del 30 novembre 2020 sono stati considerati dalla SEM quali elementi costitutivi di una domanda di riesame (cfr. consid. B.b, B.c) e me- glio il “Message Form” della stazione di polizia di B._______ del 3 dicembre 2020 (cfr. documento rubricato dal richiedente sub doc. I); la dichiarazione del 10 dicembre 2020 del “Terrorist Investigation Division” (TID) di C._______ (cfr. sub doc. C), la dichiarazione del 2 gennaio 2021 del parla- mentare del distretto di Jaffna D._______ (cfr. sub doc. G), nonché i file video del 22 dicembre 2020 contenuti nel CD (cfr. sub doc. J).
E. 4.2.2 Nella decisione del 15 giugno 2021, qui impugnata, l’autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente non avesse addotto alcun motivo, né prodotto alcun documento tale da rendere verosimili le dichiarazioni relative ai suoi motivi d’asilo. Essa ha in particolare considerato non attendibile, dal profilo formale, la dichiarazione del 10 dicembre 2020 del TID dal momento che la stessa non riporta alcun timbro, né tantomeno è stata redatta su di un modulo ufficiale. Riguardo al contenuto della stessa – che a dire del ricor- rente farebbe riferimento a delle fotografie scattate in occasione di alcune manifestazioni nelle quali egli compare con una bandiera delle LTTE – la SEM ha rinviato, da un lato, alle considerazioni già esposte nella procedura ordinaria a proposito del fatto che il ricorrente non abbia reso verosimile che le autorità srilankesi lo considerino affiliato alle LTTE. Dall’altro lato, ha
D-3256/2021 Pagina 9 ritenuto che se il ricorrente stesse facendo riferimento alla manifestazione tenutasi a Ginevra il 18 maggio 2016, la produzione di tale documento sa- rebbe tardiva, giacché avrebbe potuto e dovuto avvenire già nella proce- dura ordinaria, conto tenuto che esso è stato rilasciato su semplice richie- sta dell’avvocato del ricorrente. Allo stesso modo la SEM ha ritenuto intem- pestiva la dichiarazione del 2 gennaio 2021 del parlamentare del distretto di Jaffna D._______, non avendo il ricorrente giustificato in alcun modo la ragione per cui tale documento non fosse stato richiesto prima e prodotto già in sede di procedura ordinaria. Riguardo al “Message Form” della sta- zione di polizia di B._______ del 3 dicembre 2020, la SEM ha rimandato alle argomentazioni e alle conclusioni già esposte da questo Tribunale nella sentenza D-440/2021 del 15 aprile 2021 (consid. 5.2) relative alla convo- cazione del 28 settembre 2020 dello stesso posto di polizia. Essa ha infine rilevato che la documentazione prodotta a dimostrazione dell’integrazione in Svizzera, grazie alla propria attività professionale, non è pertinente ai fini della procedura di riesame. Quanto alla documentazione contenuta nel CD di cui al sub doc. J l’autorità inferiore ha comunicato di non essere stata in grado di visionarne il contenuto. A fronte di tali considerazioni la SEM ha ritenuto non sussistere alcun motivo per mettere in dubbio la fondatezza della decisione dell’11 giugno 2018 ed ha quindi respinto la domanda di riesame.
E. 4.3.1 In sede ricorsuale il ricorrente ha contestato la tesi della SEM. Il “Mes- sage Form” del 3 dicembre 2020, così come il video del 22 dicembre 2020 (sub doc. J), dimostrerebbero infatti chiaramente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM (e da questo Tribunale, nelle due procedure già concluse), il CID sarebbe ancora sulle sue tracce e che alla luce delle ripe- tute, recenti convocazioni presso il posto di polizia, non sarebbe affatto in- tenzionato a dimenticarsi di lui e a smettere di cercarlo. A ulteriore com- prova della gravità della sua situazione in patria, il ricorrente ha quindi pro- dotto ulteriori documenti ufficiali dai quali emergerebbe che il motivo per cui egli è ricercato è la sua appartenenza alle LTTE e che proprio per que- sto il 10 aprile 2021 è stato emanato un mandato d’arresto nei suoi con- fronti (cfr. doc. TAF 1, sub. doc. C, D, E, F, G). Proprio il mandato d’arresto del 10 aprile 2021 (sub doc. G) dimostrerebbe, a mente del ricorrente, l’at- tendibilità della dichiarazione del TID del 10 dicembre 2020. L’insorgente ha quindi spiegato che la burocrazia e l’attuale situazione d’instabilità vi- gente nel paese, ulteriormente complicate dalla sua fuga all’estero hanno reso molto lenta e difficoltosa la raccolta dei documenti, ragione per cui egli non è riuscito a produrre gli stessi a suffragio delle proprie allegazioni nella procedura ordinaria. Secondo il ricorrente sarebbe quindi ingiusto ritenere
D-3256/2021 Pagina 10 tali mezzi di prova tardivi, o dei documenti di compiacenza, come ad esem- pio la dichiarazione del parlamentare, dal momento che gli stessi sono stati prodotti in originale e riportano il timbro ufficiale.
E. 4.3.2 In sede di risposta la SEM si è riconfermata nella propria posizione non ritenendo quanto asserito suscettibile di modificare le proprie conclu- sioni e considerando i documenti prodotti in sede di ricorso dei falsi confe- zionati per i bisogni della causa. Al riguardo essa ha rammentato che tale era stata la conclusione a cui era giunto pure questo Tribunale con sen- tenza D-440/2021 statuendo sulla domanda di revisione. Pur contestan- done l’autenticità, la SEM ha quindi preso posizione sui singoli mezzi di prova – fra cui anche i video che in precedenza non aveva potuto visionare
– non ritenendo che gli stessi permettessero di sostanziare maggiormente le allegazioni del ricorrente riguardo alle persecuzioni subite, nonché a quelle in cui incorrerebbe in caso di rientro in patria.
E. 4.3.3 Con il memoriale di replica il ricorrente ha innanzitutto criticato le con- siderazioni esposte dalla SEM riguardo all’autenticità dei mezzi di prova prodotti, contestando poi l’apprezzamento fatto da quest’ultima dei singoli documenti. Egli ha quindi ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità inferiore, le autorità srilankesi non hanno mai smesso di cer- carlo e che pertanto in caso di rimpatrio la sua libertà e la sua incolumità sarebbe messa in grave pericolo. A dimostrazione di tale asserto e della delicata situazione vigente in Sri Lanka sotto il profilo dei diritti umani, l’in- sorgente ha prodotto una serie di nuovi documenti (cfr. doc. TAF 16 sub doc. K, L, M, N, O).
E. 4.3.4 Con memoriale di duplica l’autorità inferiore ha respinto le critiche del ricorrente e preso posizione sui mezzi probatori ulteriormente prodotti, ri- confermandosi nelle proprie conclusioni.
E. 5.1 Tenendo presente che questo Tribunale si è già espresso in due occa- sioni riguardo al caso del ricorrente – dapprima valutando la correttezza della decisione con cui è stata respinta la domanda d’asilo (D-4085/2018), in seguito, esaminando la correttezza stessa di tale sentenza, a fronte dei nuovi mezzi probatori emersi (D-440/2021) – e ritenuto che il ricorrente non sta avanzando dei nuovi motivi d’asilo, ma cercando di sostanziare e dare maggiore verosimiglianza a quelli già esposti, è a giusto titolo che la SEM ha considerato parte dell’istanza presentata il 21 gennaio 2021 dall’interes- sato quale riesame (art. 111b LAsi), essendo la richiesta fondata su mezzi
D-3256/2021 Pagina 11 di prova insorti successivamente alla sentenza materiale del Tribunale – e dunque irricevibili per via di revisione (cfr. DTAF 2013/22 consid. 13.1).
E. 5.2 Si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità inferiore è giunta alla reiezione della domanda di riesame risultino fondati o meno. A tal proposito si procede quindi a un esame di ogni mezzo di prova prodotto, onde valutarne l’autenticità, il valore probante, nonché la sua pertinenza rispetto alle allegazioni fornite in procedura ordinaria dal ricorrente.
E. 5.3 Nello specifico, i mezzi di prova nuovi presentati dal ricorrente dinnanzi alla SEM e a questo Tribunale sono i seguenti.
E. 5.3.1 “Message Form” della Sri Lanka Police del 3 dicembre 2020 (cfr. atto SEM n. 1/37 sub. doc. I), rilasciato dalla CID di C._______ e indirizzato al posto di polizia di B._______. Nello stesso viene segnalato che l’interes- sato avrebbe dovuto comparire dinnanzi al CID il 28 settembre 2020 e viene pertanto nuovamente convocato per il 10 dicembre 2020. Non vi è alcuna indicazione riguardo ai motivi della convocazione e nonostante il messaggio sia diretto al posto di polizia di B._______, il CID si esprime come se si stesse rivolgendo direttamente al ricorrente. Singolare inoltre il fatto che il timbro apposto in fondo al documento sia quello dell’ufficiale del posto di polizia di B._______, destinataria del messaggio, anziché di quello del CID.
E. 5.3.2 Dichiarazione del 10 dicembre 2020 della “Terrorist Investigation Di- vision” (TID) di C._______ (cfr. atto SEM n. 1/37 sub. doc. C), rilasciata su richiesta dell’avvocato dell’insorgente, con la quale si attesta che quest’ul- timo è ricercato in quanto sospettato di voler riorganizzare l’organizzazione delle LTTE. I sospetti a carico dell’interessato si baserebbero su delle foto nelle quali egli compare con la bandiera della suddetta organizzazione. Si osserva innanzitutto che la qualità delle foto prodotte dal ricorrente (cfr. atto SEM n. 1/37 sub. doc. D), sulle quali – occorre presumere – potrebbe ba- sarsi la dichiarazione in parola, è talmente bassa che non è possibile rico- noscere né persone, né luoghi, né capire le circostanze e il momento in cui si sono svolti gli eventi fotografati. Inoltre, come rettamente rilevato dalla SEM, il documento in parola non riporta alcun emblema statale ufficiale, né alcun numero di riferimento riguardo alla procedura in corso nei confronti dell’interessato, né tantomeno alcuna indicazione riguardo all’estensore dello stesso, al suo nominativo, al suo grado, al suo numero di matricola, al suo indirizzo/contatto che permettano di verificare l’autenticità delle di- chiarazioni rilasciate. È inoltre a giusto titolo che l’autorità inferiore ha rite- nuto tardiva tale dichiarazione. Non può infatti essere seguito il ricorrente
D-3256/2021 Pagina 12 laddove lamenta la difficoltà nel reperire i documenti e sostiene di non aver saputo prima di essere ricercato. Vista la facilità con cui egli ha potuto ot- tenere la dichiarazione (a semplice richiesta), se davvero avesse temuto di essere ricercato dalla TID, egli avrebbe senz’altro potuto, dando prova dell’opportuna diligenza e già nel corso della procedura ordinaria, incari- care il proprio avvocato di inoltrare la suddetta richiesta d’informazioni.
E. 5.3.3 Un video registrato con due diverse telecamere il 22 dicembre 2020 (cfr. atto SEM n. 1/37 sub. doc. C, poi riproposto in corso di causa con il doc. TAF 4 sub doc. J), che mostra un’ispezione effettuata dalla polizia sri- lankese e meglio tre agenti che entrano in una proprietà privata e discutono con una donna. Dal video non è possibile determinare quale fosse il pro- posito della visita degli agenti, chi fossero le persone con le quali essi hanno interagito (nonostante la trasmissione della carta d’identità della ma- dre dell’interessato [doc. TAF 4 sub doc. I]), né tantomeno se la casa ispe- zionata fosse effettivamente quella dei genitori del ricorrente. Contraria- mente a quanto asserito dal ricorrente, l’ispezione non risulta essere stata né cruenta, né accompagnata da atti di violenza o di minaccia.
E. 5.3.4 Dichiarazione del 2 gennaio 2021 del parlamentare del distretto di Jaffna D._______ (cfr. atto SEM n. 1/37 sub doc. G), che riassumendo bre- vemente gli eventi che hanno indotto l’interessato a espatriare, già esposti dinnanzi alla SEM nel corso della procedura ordinaria, raccomanda a chi di competenza di accogliere favorevolmente la domanda d’asilo. Al netto della questione di sapere se tale dichiarazione avrebbe potuto e dovuto essere prodotta già nella procedura ordinaria, va rilevato che la stessa non riporta altro che delle mere asserzioni di terze persone, non suffragate da alcun elemento concreto e che non permettono quindi di sostanziare mag- giormente il racconto dell’insorgente, conferendogli maggiore verosimi- glianza. Occorre pertanto ritenere tale dichiarazione quale documento di compiacenza, senza alcun valore probatorio, presumibilmente confezio- nato per i bisogni di causa (cfr. sentenze del TAF D-4977/2020 del 26 otto- bre 2022 consid. 4.3. in fine; E-2748/2020 del 21 settembre 2022 consid. 6.7; E-2330/2020 del 20 settembre 2022 consid. 3.7).
E. 5.3.5 Estratto del 22 febbraio 2021 tratto dall’“Information book of Terrorism Police Station” di C._______ (cfr. doc. TAF 1, sub doc. C), dal quale emerge che il ricorrente è indagato per le passate attività terroristiche ed è invitato a presentarsi presso la “Terrorism Investigation Unit” il 10 marzo
2021. Da rilevare che l’unità investigativa riportata sull’intestazione del do- cumento, “Terrorism police station”, non corrisponde a quella del timbro a
D-3256/2021 Pagina 13 piè di pagina, “Terrorism Investigation Departement”, che per altro, nep- pure corrisponde alla “Terrorist Investigation Division (TID)”, menzionata sopra (cfr. consid. 5.3.2). Oltre a ciò, tale documento, che dovrebbe essere un estratto, parrebbe essere utilizzato in un modo non conforme, pren- dendo di fatto la forma di una convocazione. Tali considerazioni, insinuano dubbi concreti sull’autenticità del suddetto documento.
E. 5.3.6 Il mandato d’arresto del 10 aprile 2021 spiccato dalla Corte Distret- tuale di E._______ per atti di terrorismo, che autorizza il TID ad arrestare l’interessato e a tradurlo dinnanzi alla suddetta autorità. Occorre rilevare che tale documento presenta alcune anomalie, in particolare laddove men- ziona la stessa persona, ossia l’insorgente, sia come denunciante che come persona contro la quale è diretto il mandato. Inoltre benché il man- dato sia destinato al TID, sito a C._______, l’indirizzo del destinatario è quello del posto di polizia di B._______ (cfr. doc. TAF 1, sub doc. G).
E. 5.3.7 “Message Form” della Sri Lanka Police dell’11 maggio 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. D), rilasciato dal posto di polizia di E._______ e indirizzato al posto di polizia di B._______. Nello stesso viene segnalato che l’interes- sato, indagato per le passate attività terroristiche, viene convocato dinnanzi al posto di polizia di E._______ il 13 maggio 2021. Nonostante il messaggio sia diretto al posto di polizia di B._______, il mittente si esprime come se si stesse rivolgendo direttamente al ricorrente. Nuovamente, il timbro ap- posto in fondo al documento è quello dell’ufficiale del posto di polizia di B._______, destinataria del messaggio, anziché di quello di E._______.
E. 5.3.8 Attestazione del CID del 1° giugno 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. E), dalla quale emerge che il ricorrente sarebbe noto per essere un membro delle LTTE, con le quali sarebbe regolarmente in contatto via internet e pertanto va posto sotto indagine, arrestato e condotto dinnanzi a un tribu- nale. Da rilevare che oltre al timbro illeggibile (nonostante la copia originale prodotta), il nome dell’unità investigativa riportata sull’intestazione del do- cumento, “Criminal Investigation Departement”, non corrisponde a quello riportato nel timbro a piè di pagina, “Criminal Investigation Division”. Non è inoltre dato sapere a chi e per che scopi tale attestazione sia stata rila- sciata.
E. 5.3.9 “Message Form” della Sri Lanka Police del 28 giugno 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. F), rilasciato dal “Terrorist Investigation Departement (TID)”
– nome che di nuovo non corrisponde alle denominazioni utilizzate nei do- cumenti precedentemente menzionati (cfr. “Terrorism Investigation Divi- sion” rispettivamente “Terrorism Investigation Departement”) – e indirizzato
D-3256/2021 Pagina 14 al posto di polizia di B._______. Contrariamente ai precedenti “Message Form”, non si tratta di una convocazione del ricorrente, ma di una richiesta, rivolta dal TID al posto di polizia, di indagare e prendere in custodia il ricor- rente e di intimare a suo padre di presentarsi presso la “Terrorism Investi- gation Unit” il 10 luglio 2021. Oltre al fatto che anche su questo documento il timbro apposto a piè di pagina è quello dell’ufficiale del posto di polizia di B._______, anziché del mittente, questo Tribunale osserva che è alquanto dubbio che il TID faccia uso per le proprie comunicazioni dei formulari della Sri Lanka Police.
E. 5.3.10 Tre video registrati rispettivamente a maggio, giugno e luglio 2021, nei quali si vede: un uomo discutere con un poliziotto fuori dal cancello della casa già vista nei precedenti video, una donna entrare nel cortile e la stessa donna in un altro momento osservare attraverso il cancello la strada (cfr. doc. TAF 4 sub doc. H). Orbene, tali video, come quelli precedenti, non permettono di dimostrare né il motivo della visita del poliziotto, né se la casa fosse effettivamente quella dei genitori. Sulla base degli stessi non è certo possibile dimostrare le asserzioni del ricorrente, né concludere che qualcuno fosse alla sua ricerca.
E. 5.3.11 “Message Form” della Sri Lanka Police del 23 giugno 2023 (cfr. doc. TAF 16, sub doc. K), rilasciato dalla “Prevention Terrorism Division” di F._______ e indirizzato al posto di polizia di B._______. Nello stesso viene richiesto al posto di polizia di B._______ di informare il ricorrente della con- vocazione presso il sotto-ufficio per la prevenzione del terrorismo a F._______ il 27 giugno 2023 per rilasciare una dichiarazione, precisando che egli non aveva dato seguito alle precedenti convocazioni. Anche in questo caso, nonostante il messaggio sia diretto al posto di polizia di B._______, il timbro apposto in fondo al documento è quello dell’ufficiale del posto di polizia di B._______. Anche in questo caso, appare alquanto inverosimile che per le proprie comunicazioni la “Prevention Terrorism Di- vision” faccia uso dei formulari della Sri Lanka Police.
E. 5.3.12 Copia della denuncia presentata il 27 luglio 2023 dalla madre del ricorrente presso la Commissione per i diritti dell’uomo dello Sri Lanka (cfr. doc. TAF 16, sub doc. L), nonché copia della conferma della registrazione della stessa da parte del suddetto ente (cfr. doc. TAF 16, sub doc. M). Nella denuncia G._______, lamenta delle recenti vessazioni da parte di agenti speciali di polizia che avrebbero chiesto informazioni sul figlio, rammen- tando che già nel 2017, 2018 e 2019, quando si trovava a H._______, era successa la stessa cosa. Orbene, come già rilevato da questo Tribunale in casi analoghi (cfr. sentenze del TAF D-5387/2019 del 14 novembre 2019
D-3256/2021 Pagina 15 consid. 4.2; E-5614/2018 del 31 ottobre 2018 consid.4.3), il valore proba- torio di tale denuncia è alquanto limitato, basandosi sulle dichiarazioni sog- gettive della madre del ricorrente che non sono idonee a modificare le con- clusioni riguardo alla verosimiglianza delle sue asserzioni. Oltre a ciò, oc- corre attirare l’attenzione sul fatto che il numero di carta d’identità nazionale indicato sulla denuncia (…) non corrisponde a quello della carta d’identità nazionale (…) che il ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale a com- prova del fatto che la persona filmata nei video di cui si è detto sopra era effettivamente sua madre (cfr. doc. TAF 4 sub doc. I). Il valore probante di tale documento, già limitato, così come quello della registrazione della de- nuncia, risulta pertanto nullo, non essendo neppure verificabile che la de- nunciante sia effettivamente la madre del ricorrente.
E. 5.3.13 Lo scritto del 2 agosto 2023 dell’organizzazione “International Mis- sion for Refugees” indirizzato all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dal quale emerge che in caso di rientro nel proprio paese il ricorrente sarebbe esposto a una seria minaccia per la propria vita, alla propria sicurezza e al suo benessere. Orbene, riguardo a tale documento si concorda con l’autorità inferiore nel ritenere che esso si limita ad espri- mere un’opinione, non supportata da alcun elemento oggettivo, sulla situa- zione in cui si troverebbe il ricorrente in caso di rientro in Sri Lanka. D’altro canto neppure è possibile accertare l’autorevolezza e l’attendibilità dell’or- ganizzazione canadese che ha prodotto tale documento, dal momento che, ad eccezione di una pagina facebook, essa non dispone (più) di un sito web e su di essa non è possibile reperire in rete maggiori informazioni ri- guardo, ad esempio, alla sua forma giuridica, ai suoi statuti, alla sua com- posizione, al suo scopo e a come essa finanzia la propria attività.
E. 5.3.14 Da ultimo, la fotografia del tatuaggio del ricorrente che ritrae una tigre (cfr. doc. TAF 16 sub doc. O), non permette certo di conferire maggiore credito e verosimiglianza alle sue dichiarazioni. Da un lato non è dato sa- pere se il tatuaggio appartenga effettivamente al ricorrente, né quando questo sia stato fatto e con che intento. Dall’altro, tale fotografia in sé, non permette di dimostrare alcunché, non essendovi alcuna scritta o proclama che permetta di metterlo in relazione con le LTTE e considerato che la tigre è tutt’altro che raro come soggetto per un tatuaggio, essendo diffuso a tutte le latitudini. Come rettamente rilevato dalla SEM le asserzioni del ricorrente circa la suddetta foto si riducono a delle mere congetture.
E. 5.4 Al netto delle contraddizioni e delle incongruenze evidenziate singolar- mente per ogni documento elencato sopra, occorre constatare che nep- pure nel loro insieme i mezzi di prova prodotti consentono di sostanziare
D-3256/2021 Pagina 16 maggiormente il racconto del ricorrente e renderlo più verosimile, né tan- tomeno di riconoscere un cambiamento delle circostanze tale da giustifi- care la riconsiderazione della decisione di prima istanza già cresciuta in giudicato.
E. 5.4.1 Come già emerso nella procedura di revisione (sentenza D-440/2021 consid. 5.2), anche in questa sede il Tribunale rileva l’incapacità del ricor- rente di spiegare in modo verosimile il motivo per cui le autorità srilankesi avrebbero ricominciato ad interessarsi a lui. Nel quadro della procedura ordinaria era stato appurato che il ricorrente aveva vissuto in Sri Lanka dalla fine della guerra civile nel 2009 a febbraio 2016 senza subire partico- lari persecuzioni; in generale non vi erano elementi dai quali dedurre che il ricorrente potesse attirare l’attenzione delle autorità srilankesi. Tantopiù che egli stesso aveva dichiarato che ogni ricerca nei suoi confronti era del tutto cessata nel 2017, dopo che le autorità inquirenti avevano appreso che egli era espatriato in Svizzera (cfr. atto SEM A17/25, verbale del 18 maggio 2018, D30 segg., p. 4). L’argomentazione del ricorrente, secondo cui il CID sarebbe tornato ad interessarsi a lui, considerandolo un membro delle LTTE, a seguito della manifestazione in memoria delle vittime della guerra civile srilankese tenutasi a Ginevra il 18 maggio 2016, era stata ritenuta a suo tempo inverosimile (cfr. sentenza del TAF D-4085/2018 consid. 5.2, 6.3., 7), oltre che non pertinente ai fini della revisione (sentenza del TAF (D-440/2021 consid. 4.2). Ora, neppure i nuovi mezzi di prova prodotti in sede di riesame, il cui valore probatorio è assai limitato, né l'insieme delle allegazioni riguardanti gli stessi, permettono all’insorgente di sostanziare maggiormente tale tesi, né di rendere plausibile il fatto di essere tornato al centro dell’attenzione delle autorità inquirenti dello Sri Lanka.
E. 5.4.2 Nel loro insieme i documenti non riportano una cronologia dei fatti coerente e verosimile. Dai primi documenti citati, relativi al periodo com- preso fra dicembre 2020 e febbraio 2021 (cfr. consid. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5) risulta infatti che il ricorrente è indagato e ricercato in quanto sospettato di atti di terrorismo, a tal proposito egli è convocato dalle autorità di polizia. I sospetti degli inquirenti parrebbero poi essersi condensati ed aver portato a un mandato d’arresto per terrorismo il 10 aprile 2021 (cfr. consid. 5.3.6). Ammettendo che tale mandato d’arresto sia autentico e valido – conto te- nuto delle incongruenze enunciate sopra – appare illogico che le autorità inquirenti, polizia, TID e CID, disponendo di un tale provvedimento, conti- nuino regolarmente a convocarlo come vorrebbe far credere il ricorrente fondandosi sugli ulteriori documenti posteriori a tale data (cfr. 5.3.7, 5.3.9, 5.3.11). La veridicità del racconto articolato dall'insorgente attorno ai sud- detti mezzi probatori, può essere fortemente messa in dubbio anche sulla
D-3256/2021 Pagina 17 base di valutazioni di plausibilità. Non è infatti comprensibile il motivo per cui le autorità srilankesi continuerebbero a cercarlo a casa dei suoi genitori in Sri Lanka, nonostante esse siano da tempo a conoscenza del fatto che egli risiede ormai dal 2016 in Svizzera.
E. 5.4.3 Quanto all’attendibilità della documentazione prodotta, è interessante osservare l’evoluzione del contenuto degli estratti, delle convocazioni e dei “Message Form”, con l’avanzare della procedura. A seguito dell’emana- zione della sentenza del 30 novembre 2020 – nella quale si sottolineava che i documenti prodotti non riportassero né il motivo dell’interrogatorio, né il modo in cui le autorità ponessero il ricorrente in relazione con le LTTE (cfr. sentenza D-4085/2018 consid. 5.2) – il contenuto dei documenti pro- dotti dal ricorrente è cambiato ed è comparsa l’espressa indicazione delle attività terroristiche o dei legami con le LTTE di cui l’interessato sarebbe sospettato, rispettivamente accusato (si cfr. consid. 5.3.2, 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.11). Tale circostanza, instilla quindi dei forti dubbi riguardo al fatto che i suddetti documenti siano stati fabbricati meramente ai fini di causa per supportare gli argomenti che l’istante non era riuscito a rendere credibili nella procedura ordinaria. D’altro canto, come rettamente osservato dalla SEM, trattandosi di docu- menti ad uso interno delle autorità inquirenti srilankesi, i “Message form”, non dovrebbero essere, di principio, neppure noti o in possesso del ricor- rente. Al riguardo, il ricorrente non ha né smentito tale constatazione, né fornito alcuna spiegazione sul modo in cui sia riuscito ad entrare in pos- sesso di tali documenti, limitandosi a dire che “poco importa se si tratte- rebbe di un documento interno alle autorità”, dal momento che dimostra l’accanimento delle stesse nei suoi confronti. Tale considerazione non può evidentemente essere seguita in questa sede, tantopiù che l’autenticità della maggior parte dei documenti prodotti è dubbia, in ragione delle con- siderazioni già esposte sopra, come ad esempio l’utilizzo dei formulari della polizia da parte di altre autorità inquirenti o l’apposizione del timbro del po- sto di polizia a cui sono destinati, anziché del mittente del messaggio. D’al- tro canto, questo Tribunale ha già avuto modo di ritenere che questo tipo di documenti (i “Message Form”) ha uno scarso valore probatorio, dato che è facilmente manipolabile (si cfr. sentenza del TAF E-2330/2020 del 20 set- tembre 2022 consid. 3.5; E-217/2022 del 1° dicembre 2023 consid. 6.2.3), come parrebbe essere precisamente il caso nell’evenienza concreta.
E. 5.4.4 Delle considerazioni analoghe trovano spazio per quanto concerne la lettera del parlamentare (consid. 5.3.4), la presunta denuncia della ma- dre (consid. 5.3.12) e lo scritto dell’“International Mission for Refugees”
D-3256/2021 Pagina 18 (consid. 5.3.13), documenti che, a fronte della tempistica, del tenore degli stessi e della carenza di elementi oggettivi riguardo agli eventi a cui essi rimandano, occorre considerare dei mezzi di prova fabbricati per compia- cenza. Ne consegue che gli stessi, oltre a non sostanziare né rendere mag- giormente verosimile che l’insorgente possa essere oggetto di persecu- zioni in caso di rientro nel paese d’origine, hanno un valore probatorio estremamente limitato se non addirittura nullo.
E. 5.5 Infine, come già rilevato nella sentenza D-440/2021, la documenta- zione relativa agli sforzi d’integrazione forniti dall’interessato in Svizzera (allegati all’atto SEM n. 3/60), non risulta pertinente nella presente proce- dura e all’evidenza di alcuna utilità per far giungere il Tribunale a differente conclusione rispetto alla sentenza contestata.
E. 6.1 In definitiva le nuove allegazioni e i nuovi documenti prodotti dal ricor- rente tramite la domanda di riesame del 21 gennaio 2021 e in sede di ri- corso, non permettono di rimettere in discussione le conclusioni contenute nella decisione del 11 giugno 2018 circa la qualità di rifugiato del ricorrente, in quanto i suddetti nuovi elementi rientrano in un contesto narrativo già inverosimile e non contribuiscono a dare maggiore pertinenza ai motivi d’asilo addotti.
E. 6.2 Allo stesso modo, i nuovi mezzi probatori non permettono di sostan- ziare alcun rischio verosimile, serio e concreto per l’istante di essere espo- sto, in caso di un suo rientro in Sri Lanka, ad un trattamento vietato dal diritto internazionale e che sarebbe pertanto contrario all’esecuzione del suo allontanamento.
E. 6.3 Di conseguenza la domanda di riesame del 21 gennaio 2021, va re- spinta, nella misura della sua ricevibilità.
E. 7.1 Giusta l'art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confi- scare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusiva- mente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sen- tenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'i- dentità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale
D-3256/2021 Pagina 19 della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale con- cernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1).
E. 7.2 Nella presente fattispecie, parte dei documenti prodotti dal ricorrente in sede di riesame si sono rivelati essere dei falsi, segnatamente i “Message Form” del 3 dicembre 2020 (cfr. atto SEM n. 1/37 sub. doc. I), dell’11 mag- gio 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. D), del 28 giugno 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. F) e del 23 giugno 2023 (cfr. doc. TAF 16, sub doc. K), il mandato d’arresto del 10 aprile 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. G), l’Estratto del 22 febbraio 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. C), nonché l’Attestazione del CID del 1° giugno 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. E). In considerazione di ciò, se ne giustifica la confisca.
E. 8 Visto l'esito della procedura di riesame, le spese processuali di fr. 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall’an- ticipo spese di egual valore versato a suo tempo dal ricorrente.
E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). L'autorità preposta è inoltre invitata a non voler procrastinare la messa in esecuzione della presente decisione. La pronuncia è definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3256/2021 Pagina 20
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- I mezzi di prova prodotti dal ricorrente menzionati al considerando 7.2 della presente sentenza, sono confiscati.
- Le spese processuali pari a fr. 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l’anticipo spese di egual valore da questi già versato.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3256/2021 Sentenza del 2 aprile 2024 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Chrystel Tornare Villanueva, Simon Thurnheer, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 1989, Sri Lanka, rappresentato dall'avv. Yasar Ravi, Avvocato, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame); decisione della SEM del 15 giugno 2021 / N (...). Fatti: A. A.a Con decisione dell'11 giugno 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM, autorità inferiore) ha negato a A._______ (di seguito: interessato, insorgente, ricorrente), cittadino srilankese, di etnia tamil, la qualità di rifugiato, respingendo la sua domanda d'asilo del 7 marzo 2016 e pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso. A.b Con sentenza D-4085/2018 del 30 novembre 2020, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF) ha respinto il ricorso del 13 luglio 2018 e interamente confermato la suddetta decisione. A.c Sulle motivazioni alla base dei due provvedimenti si ritornerà nei considerandi in diritto. B. B.a Con istanza del 21 gennaio 2021, l'interessato ha chiesto alla SEM il riesame della decisione dell'11 giugno 2018, allegando nuovi fatti e mezzi di prova in precedenza non noti, volti a dimostrare il suo legame con le LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam"). Contestualmente alla domanda di riesame, egli ha pure chiesto la concessione dell'effetto sospensivo (cfr. atto SEM n. 1/37, 2/6). Con il complemento del 28 gennaio 2021, il richiedente ha presentato documenti inediti relativi all'attività lavorativa svolta tra il 2016 e il 2020, a sostegno della sua elevata integrazione in Svizzera (cfr. atto SEM n. 3/60). B.b Dopo un primo esame della domanda, la SEM ha constatato che una parte dei nuovi documenti e mezzi di prova (cfr. documento rubricato dal richiedente sub doc. B, D, E, F, H, I, K) fossero anteriori alla sentenza del TAF del 30 novembre 2020. Con scritto del 1° febbraio 2021 (cfr. atto SEM n. 4/3), la SEM ha quindi trasmesso al Tribunale la domanda presentata dall'interessato il 21 gennaio 2021 e i suddetti documenti, ritenendo trattarsi di motivi di revisione la cui valutazione compete al TAF. Il 9 febbraio 2021, il Tribunale ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente a titolo di misura supercautelare. Con scritto del 1° marzo 2021, l'istante ha regolarizzato la sua istanza di revisione, formulando le proprie motivazioni e conclusioni. Con sentenza D-440/2021 del 15 aprile 2021, questo Tribunale ha respinto l'istanza di revisione del 21 gennaio 2021, non ritenendo che le condizioni per procedere in tal senso fossero adempiute. B.c La SEM ha invece ritenuto costitutivi di una domanda di riesame i restanti documenti e mezzi di prova nuovi (cfr. documento rubricato dal richiedente sub doc. C, G, I) e comunicato, sempre con scritto del 1° febbraio 2021, l'intenzione di valutarli in prima istanza (cfr. atto SEM n. 4/3). Nel medesimo scritto, la SEM ha segnalato che la documentazione trasmessa unitamente all'istanza su supporto CD (cfr. sub doc. J) risulterebbe essere stata danneggiata prima della registrazione e pertanto non potrebbe essere visionata. Con scritto del 3 febbraio 2021, il ricorrente ha trasmesso nuovamente alla SEM il CD, rilevando che il medesimo supporto conterrebbe due file datati 22 dicembre 2020, visionabili tramite l'applicazione "Windows" (cfr. atto SEM n. 5/3). B.d Con decisione del 15 giugno 2021, notificata il giorno successivo, la SEM ha respinto la domanda di riesame, ritenendo che l'interessato non avesse addotto alcun motivo, né prodotto documentazione suscettibile di rendere maggiormente verosimili le sue dichiarazioni relative ai motivi d'asilo e al timore di essere esposto a misure di persecuzione in caso di rientro in Sri Lanka, e pertanto confermato la decisione dell'11 giugno 2018 dichiarando pertanto la stessa passata in giudicato ed esecutiva (cfr. atto SEM n. 7/9). C. C.a Con ricorso del 15 luglio 2021 (data di entrata: 16 luglio 2021, cfr. timbro di entrata), l'interessato ha impugnato dinanzi a codesto Tribunale la suddetta decisione chiedendo in via principale, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, mentre in via subordinata, l'ammissione provvisoria. A supporto della propria domanda di riesame, l'insorgente ha prodotto una serie di nuovi documenti su cui si ritornerà, all'occasione, più avanti. Ha infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). Con scritto del 21 luglio 2021, l'insorgente ha completato il gravame trasmettendo, fra i vari documenti, una chiavetta USB contenente i video del 22 dicembre 2020, in tre differenti formati e un ulteriore mezzo di prova (doc. TAF 4). C.b Con decisione incidentale del 21 luglio 2021, il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo i fr. 1'500.- a copertura delle presunte spese processuali; richiesta a cui ha dato seguito nel termine impartito (doc. TAF 3, 7). C.c Con risposta del 23 ottobre 2023, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni ed ha chiesto il respingimento del ricorso (doc. TAF 12). C.d Con i memoriali di replica - trasmessa il 27 novembre 2023 unitamente a nuovi mezzi di prova - e duplica del 19 dicembre 2023 le parti hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 16, 18). C.e Ulteriori fatti ed argomenti addotti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è altresì regolamentata dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). 3.2 Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Beerli-Bonorand, op. cit., pag. 173) oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1). Tuttavia, una domanda di riesame può essere fondata anche su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda istanza ma che riguardi fatti anteriori, posto che una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3, August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). 3.3 Giova rilevare che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente. Una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (cfr. la giurisprudenza in ambito di revisione, DTF 127 V 353 consid. 5b, DTF 118 II 199 consid. 5.; DTAF 2014/39 consid. 4.5). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). 4. 4.1 4.1.1 Nella propria decisione dell'11 giugno 2018 l'autorità inferiore ha considerato inverosimili le allegazioni dell'interessato riguardo al fatto che egli fosse stato collegato al gruppo LTTE da membri del CID (acronimo per: "Criminal Investigation Department"). Ha inoltre rilevato che le pretese pressioni che egli avrebbe subito da prigionieri incarcerati con il padre e dai loro famigliari, da membri del CID e da autorità di polizia e militari non costituirebbero delle persecuzioni tali da soddisfare le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Oltre a ciò, la SEM non ha riscontrato la presenza di elementi concreti a suffragio della pretesa esistenza di una correlazione tra le difficoltà dell'interessato nell'ambito lavorativo e l'incarcerazione passata del padre, non essendo peraltro tale limitazione neppure pertinente ai fini dell'asilo. Dagli atti non sarebbero tantomeno emersi degli elementi dai quali si potrebbe dedurre che, in caso di ritorno in Sri Lanka, egli potrebbe attirare l'attenzione delle autorità del suo Paese d'origine ed essere quindi l'oggetto, in un prossimo futuro e con un'elevata probabilità, di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Infine, a fronte di una situazione di relativa stabilità vigente in Sri Lanka e non riscontrando particolari ostacoli personali all'esecuzione dell'allontanamento - dovendosi considerare le minacce da lui fatte valere alla stregua di persecuzioni di terzi - l'autorità inferiore ha ritenuto che la stessa fosse ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 4.1.2 Con sentenza D-4085/2018 del 30 novembre 2020, il TAF ha ritenuto, in primo luogo, che il ricorrente non abbia reso verosimile che dei membri del CID lo considererebbero legato al gruppo LTTE, rilevando in particolare il fatto che tale circostanza, da egli ritenuta il suo "principale problema" fosse stata evocata solo alla fine della seconda audizione. Oltre ad essere tardive, le dichiarazioni dell'interessato su questo punto sono pure risultate contraddittorie, ragione per cui neppure i documenti prodotti permetterebbero di corroborare maggiormente la verosimiglianza dei suoi asserti in merito (cfr. consid. 5 della sentenza D-4085/2018). In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che le persecuzioni di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto da parte delle tre persone incarcerate con il padre e dai loro famigliari, nonché le motivazioni alla base di tali vessazioni, non rientrano fra i motivi d'asilo di cui all'art. 3 LAsi. D'altro canto, la progressiva cessazione delle visite a domicilio da parte dei suoi persecutori, sarebbe dimostrativo del fatto che essi avrebbero perso interesse nei confronti del ricorrente e desistito dai loro intenti. La minaccia non sarebbe pertanto più attuale e quand'anche ancor lo fosse, essa avrebbe comunque carattere locale, ragione per cui egli ed i suoi famigliari potrebbero facilmente sottrarvisi trasferendosi in un'altra parte dello Sri Lanka. Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ha ritenuto che le difficoltà dichiarate dall'insorgente nel trovare un impiego non sarebbero tali da rappresentare un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. consid. 6). Il TAF ha inoltre ritenuto che il profilo del ricorrente non sarebbe particolarmente a rischio, non avendo mai esercitato attività politiche in patria e non risultando essere mai stato registrato o riconosciuto quale affiliato delle LTTE, prima del suo espatrio (cfr. consid. 7). Da ultimo, il Tribunale ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile ed esigibile - sia rispetto alla situazione vigente in Sri Lanka che riguardo alla situazione specifica del ricorrente - nonché possibile (cfr. consid. 10-14). Il TAF ha quindi respinto il ricorso e confermato la decisione dell'11 giugno 2018, che è pertanto cresciuta in giudicato. 4.2 4.2.1 Con la domanda di riesame del 21 gennaio 2021 completata con gli scritti del 28 gennaio 2021 e del 3 febbraio 2021 l'insorgente si è prevalso di mezzi di prova nuovi o comunque non noti al momento della decisione querelata. Tali documenti sarebbero, a suo dire, idonei a comprovare fatti già allegati durante la procedura d'asilo ordinaria, ovvero le persecuzioni da lui subite prima di lasciare lo Sri Lanka in quanto presunto membro delle LTTE. Egli ritiene infatti che in caso di rientro in Sri Lanka verrebbe immediatamente arrestato in quanto ricercato dalla polizia del suo paese. Quale ulteriore elemento a sostegno dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, oltre ai motivi personali precedentemente evocati, il ricorrente ha presentato una serie di documenti riguardanti la sua attività lavorativa, a dimostrazione del suo buon grado d'integrazione in Svizzera. Fra i vari documenti inediti prodotti, solamente quelli posteriori alla sentenza del TAF del 30 novembre 2020 sono stati considerati dalla SEM quali elementi costitutivi di una domanda di riesame (cfr. consid. B.b, B.c) e meglio il "Message Form" della stazione di polizia di B._______ del 3 dicembre 2020 (cfr. documento rubricato dal richiedente sub doc. I); la dichiarazione del 10 dicembre 2020 del "Terrorist Investigation Division" (TID) di C._______ (cfr. sub doc. C), la dichiarazione del 2 gennaio 2021 del parlamentare del distretto di Jaffna D._______ (cfr. sub doc. G), nonché i file video del 22 dicembre 2020 contenuti nel CD (cfr. sub doc. J). 4.2.2 Nella decisione del 15 giugno 2021, qui impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente non avesse addotto alcun motivo, né prodotto alcun documento tale da rendere verosimili le dichiarazioni relative ai suoi motivi d'asilo. Essa ha in particolare considerato non attendibile, dal profilo formale, la dichiarazione del 10 dicembre 2020 del TID dal momento che la stessa non riporta alcun timbro, né tantomeno è stata redatta su di un modulo ufficiale. Riguardo al contenuto della stessa - che a dire del ricorrente farebbe riferimento a delle fotografie scattate in occasione di alcune manifestazioni nelle quali egli compare con una bandiera delle LTTE - la SEM ha rinviato, da un lato, alle considerazioni già esposte nella procedura ordinaria a proposito del fatto che il ricorrente non abbia reso verosimile che le autorità srilankesi lo considerino affiliato alle LTTE. Dall'altro lato, ha ritenuto che se il ricorrente stesse facendo riferimento alla manifestazione tenutasi a Ginevra il 18 maggio 2016, la produzione di tale documento sarebbe tardiva, giacché avrebbe potuto e dovuto avvenire già nella procedura ordinaria, conto tenuto che esso è stato rilasciato su semplice richiesta dell'avvocato del ricorrente. Allo stesso modo la SEM ha ritenuto intempestiva la dichiarazione del 2 gennaio 2021 del parlamentare del distretto di Jaffna D._______, non avendo il ricorrente giustificato in alcun modo la ragione per cui tale documento non fosse stato richiesto prima e prodotto già in sede di procedura ordinaria. Riguardo al "Message Form" della stazione di polizia di B._______ del 3 dicembre 2020, la SEM ha rimandato alle argomentazioni e alle conclusioni già esposte da questo Tribunale nella sentenza D-440/2021 del 15 aprile 2021 (consid. 5.2) relative alla convocazione del 28 settembre 2020 dello stesso posto di polizia. Essa ha infine rilevato che la documentazione prodotta a dimostrazione dell'integrazione in Svizzera, grazie alla propria attività professionale, non è pertinente ai fini della procedura di riesame. Quanto alla documentazione contenuta nel CD di cui al sub doc. J l'autorità inferiore ha comunicato di non essere stata in grado di visionarne il contenuto. A fronte di tali considerazioni la SEM ha ritenuto non sussistere alcun motivo per mettere in dubbio la fondatezza della decisione dell'11 giugno 2018 ed ha quindi respinto la domanda di riesame. 4.3 4.3.1 In sede ricorsuale il ricorrente ha contestato la tesi della SEM. Il "Message Form" del 3 dicembre 2020, così come il video del 22 dicembre 2020 (sub doc. J), dimostrerebbero infatti chiaramente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM (e da questo Tribunale, nelle due procedure già concluse), il CID sarebbe ancora sulle sue tracce e che alla luce delle ripetute, recenti convocazioni presso il posto di polizia, non sarebbe affatto intenzionato a dimenticarsi di lui e a smettere di cercarlo. A ulteriore comprova della gravità della sua situazione in patria, il ricorrente ha quindi prodotto ulteriori documenti ufficiali dai quali emergerebbe che il motivo per cui egli è ricercato è la sua appartenenza alle LTTE e che proprio per questo il 10 aprile 2021 è stato emanato un mandato d'arresto nei suoi confronti (cfr. doc. TAF 1, sub. doc. C, D, E, F, G). Proprio il mandato d'arresto del 10 aprile 2021 (sub doc. G) dimostrerebbe, a mente del ricorrente, l'attendibilità della dichiarazione del TID del 10 dicembre 2020. L'insorgente ha quindi spiegato che la burocrazia e l'attuale situazione d'instabilità vigente nel paese, ulteriormente complicate dalla sua fuga all'estero hanno reso molto lenta e difficoltosa la raccolta dei documenti, ragione per cui egli non è riuscito a produrre gli stessi a suffragio delle proprie allegazioni nella procedura ordinaria. Secondo il ricorrente sarebbe quindi ingiusto ritenere tali mezzi di prova tardivi, o dei documenti di compiacenza, come ad esempio la dichiarazione del parlamentare, dal momento che gli stessi sono stati prodotti in originale e riportano il timbro ufficiale. 4.3.2 In sede di risposta la SEM si è riconfermata nella propria posizione non ritenendo quanto asserito suscettibile di modificare le proprie conclusioni e considerando i documenti prodotti in sede di ricorso dei falsi confezionati per i bisogni della causa. Al riguardo essa ha rammentato che tale era stata la conclusione a cui era giunto pure questo Tribunale con sentenza D-440/2021 statuendo sulla domanda di revisione. Pur contestandone l'autenticità, la SEM ha quindi preso posizione sui singoli mezzi di prova - fra cui anche i video che in precedenza non aveva potuto visionare - non ritenendo che gli stessi permettessero di sostanziare maggiormente le allegazioni del ricorrente riguardo alle persecuzioni subite, nonché a quelle in cui incorrerebbe in caso di rientro in patria. 4.3.3 Con il memoriale di replica il ricorrente ha innanzitutto criticato le considerazioni esposte dalla SEM riguardo all'autenticità dei mezzi di prova prodotti, contestando poi l'apprezzamento fatto da quest'ultima dei singoli documenti. Egli ha quindi ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, le autorità srilankesi non hanno mai smesso di cercarlo e che pertanto in caso di rimpatrio la sua libertà e la sua incolumità sarebbe messa in grave pericolo. A dimostrazione di tale asserto e della delicata situazione vigente in Sri Lanka sotto il profilo dei diritti umani, l'insorgente ha prodotto una serie di nuovi documenti (cfr. doc. TAF 16 sub doc. K, L, M, N, O). 4.3.4 Con memoriale di duplica l'autorità inferiore ha respinto le critiche del ricorrente e preso posizione sui mezzi probatori ulteriormente prodotti, riconfermandosi nelle proprie conclusioni. 5. 5.1 Tenendo presente che questo Tribunale si è già espresso in due occasioni riguardo al caso del ricorrente - dapprima valutando la correttezza della decisione con cui è stata respinta la domanda d'asilo (D-4085/2018), in seguito, esaminando la correttezza stessa di tale sentenza, a fronte dei nuovi mezzi probatori emersi (D-440/2021) - e ritenuto che il ricorrente non sta avanzando dei nuovi motivi d'asilo, ma cercando di sostanziare e dare maggiore verosimiglianza a quelli già esposti, è a giusto titolo che la SEM ha considerato parte dell'istanza presentata il 21 gennaio 2021 dall'interessato quale riesame (art. 111b LAsi), essendo la richiesta fondata su mezzi di prova insorti successivamente alla sentenza materiale del Tribunale - e dunque irricevibili per via di revisione (cfr. DTAF 2013/22 consid. 13.1). 5.2 Si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità inferiore è giunta alla reiezione della domanda di riesame risultino fondati o meno. A tal proposito si procede quindi a un esame di ogni mezzo di prova prodotto, onde valutarne l'autenticità, il valore probante, nonché la sua pertinenza rispetto alle allegazioni fornite in procedura ordinaria dal ricorrente. 5.3 Nello specifico, i mezzi di prova nuovi presentati dal ricorrente dinnanzi alla SEM e a questo Tribunale sono i seguenti. 5.3.1 "Message Form" della Sri Lanka Police del 3 dicembre 2020 (cfr. atto SEM n. 1/37 sub. doc. I), rilasciato dalla CID di C._______ e indirizzato al posto di polizia di B._______. Nello stesso viene segnalato che l'interessato avrebbe dovuto comparire dinnanzi al CID il 28 settembre 2020 e viene pertanto nuovamente convocato per il 10 dicembre 2020. Non vi è alcuna indicazione riguardo ai motivi della convocazione e nonostante il messaggio sia diretto al posto di polizia di B._______, il CID si esprime come se si stesse rivolgendo direttamente al ricorrente. Singolare inoltre il fatto che il timbro apposto in fondo al documento sia quello dell'ufficiale del posto di polizia di B._______, destinataria del messaggio, anziché di quello del CID. 5.3.2 Dichiarazione del 10 dicembre 2020 della "Terrorist Investigation Division" (TID) di C._______ (cfr. atto SEM n. 1/37 sub. doc. C), rilasciata su richiesta dell'avvocato dell'insorgente, con la quale si attesta che quest'ultimo è ricercato in quanto sospettato di voler riorganizzare l'organizzazione delle LTTE. I sospetti a carico dell'interessato si baserebbero su delle foto nelle quali egli compare con la bandiera della suddetta organizzazione. Si osserva innanzitutto che la qualità delle foto prodotte dal ricorrente (cfr. atto SEM n. 1/37 sub. doc. D), sulle quali - occorre presumere - potrebbe basarsi la dichiarazione in parola, è talmente bassa che non è possibile riconoscere né persone, né luoghi, né capire le circostanze e il momento in cui si sono svolti gli eventi fotografati. Inoltre, come rettamente rilevato dalla SEM, il documento in parola non riporta alcun emblema statale ufficiale, né alcun numero di riferimento riguardo alla procedura in corso nei confronti dell'interessato, né tantomeno alcuna indicazione riguardo all'estensore dello stesso, al suo nominativo, al suo grado, al suo numero di matricola, al suo indirizzo/contatto che permettano di verificare l'autenticità delle dichiarazioni rilasciate. È inoltre a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto tardiva tale dichiarazione. Non può infatti essere seguito il ricorrente laddove lamenta la difficoltà nel reperire i documenti e sostiene di non aver saputo prima di essere ricercato. Vista la facilità con cui egli ha potuto ottenere la dichiarazione (a semplice richiesta), se davvero avesse temuto di essere ricercato dalla TID, egli avrebbe senz'altro potuto, dando prova dell'opportuna diligenza e già nel corso della procedura ordinaria, incaricare il proprio avvocato di inoltrare la suddetta richiesta d'informazioni. 5.3.3 Un video registrato con due diverse telecamere il 22 dicembre 2020 (cfr. atto SEM n. 1/37 sub. doc. C, poi riproposto in corso di causa con il doc. TAF 4 sub doc. J), che mostra un'ispezione effettuata dalla polizia srilankese e meglio tre agenti che entrano in una proprietà privata e discutono con una donna. Dal video non è possibile determinare quale fosse il proposito della visita degli agenti, chi fossero le persone con le quali essi hanno interagito (nonostante la trasmissione della carta d'identità della madre dell'interessato [doc. TAF 4 sub doc. I]), né tantomeno se la casa ispezionata fosse effettivamente quella dei genitori del ricorrente. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'ispezione non risulta essere stata né cruenta, né accompagnata da atti di violenza o di minaccia. 5.3.4 Dichiarazione del 2 gennaio 2021 del parlamentare del distretto di Jaffna D._______ (cfr. atto SEM n. 1/37 sub doc. G), che riassumendo brevemente gli eventi che hanno indotto l'interessato a espatriare, già esposti dinnanzi alla SEM nel corso della procedura ordinaria, raccomanda a chi di competenza di accogliere favorevolmente la domanda d'asilo. Al netto della questione di sapere se tale dichiarazione avrebbe potuto e dovuto essere prodotta già nella procedura ordinaria, va rilevato che la stessa non riporta altro che delle mere asserzioni di terze persone, non suffragate da alcun elemento concreto e che non permettono quindi di sostanziare maggiormente il racconto dell'insorgente, conferendogli maggiore verosimiglianza. Occorre pertanto ritenere tale dichiarazione quale documento di compiacenza, senza alcun valore probatorio, presumibilmente confezionato per i bisogni di causa (cfr. sentenze del TAF D-4977/2020 del 26 ottobre 2022 consid. 4.3. in fine; E-2748/2020 del 21 settembre 2022 consid. 6.7; E-2330/2020 del 20 settembre 2022 consid. 3.7). 5.3.5 Estratto del 22 febbraio 2021 tratto dall'"Information book of Terrorism Police Station" di C._______ (cfr. doc. TAF 1, sub doc. C), dal quale emerge che il ricorrente è indagato per le passate attività terroristiche ed è invitato a presentarsi presso la "Terrorism Investigation Unit" il 10 marzo 2021. Da rilevare che l'unità investigativa riportata sull'intestazione del documento, "Terrorism police station", non corrisponde a quella del timbro a piè di pagina, "Terrorism Investigation Departement", che per altro, neppure corrisponde alla "Terrorist Investigation Division (TID)", menzionata sopra (cfr. consid. 5.3.2). Oltre a ciò, tale documento, che dovrebbe essere un estratto, parrebbe essere utilizzato in un modo non conforme, prendendo di fatto la forma di una convocazione. Tali considerazioni, insinuano dubbi concreti sull'autenticità del suddetto documento. 5.3.6 Il mandato d'arresto del 10 aprile 2021 spiccato dalla Corte Distrettuale di E._______ per atti di terrorismo, che autorizza il TID ad arrestare l'interessato e a tradurlo dinnanzi alla suddetta autorità. Occorre rilevare che tale documento presenta alcune anomalie, in particolare laddove menziona la stessa persona, ossia l'insorgente, sia come denunciante che come persona contro la quale è diretto il mandato. Inoltre benché il mandato sia destinato al TID, sito a C._______, l'indirizzo del destinatario è quello del posto di polizia di B._______ (cfr. doc. TAF 1, sub doc. G). 5.3.7 "Message Form" della Sri Lanka Police dell'11 maggio 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. D), rilasciato dal posto di polizia di E._______ e indirizzato al posto di polizia di B._______. Nello stesso viene segnalato che l'interessato, indagato per le passate attività terroristiche, viene convocato dinnanzi al posto di polizia di E._______ il 13 maggio 2021. Nonostante il messaggio sia diretto al posto di polizia di B._______, il mittente si esprime come se si stesse rivolgendo direttamente al ricorrente. Nuovamente, il timbro apposto in fondo al documento è quello dell'ufficiale del posto di polizia di B._______, destinataria del messaggio, anziché di quello di E._______. 5.3.8 Attestazione del CID del 1° giugno 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. E), dalla quale emerge che il ricorrente sarebbe noto per essere un membro delle LTTE, con le quali sarebbe regolarmente in contatto via internet e pertanto va posto sotto indagine, arrestato e condotto dinnanzi a un tribunale. Da rilevare che oltre al timbro illeggibile (nonostante la copia originale prodotta), il nome dell'unità investigativa riportata sull'intestazione del documento, "Criminal Investigation Departement", non corrisponde a quello riportato nel timbro a piè di pagina, "Criminal Investigation Division". Non è inoltre dato sapere a chi e per che scopi tale attestazione sia stata rilasciata. 5.3.9 "Message Form" della Sri Lanka Police del 28 giugno 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. F), rilasciato dal "Terrorist Investigation Departement (TID)" - nome che di nuovo non corrisponde alle denominazioni utilizzate nei documenti precedentemente menzionati (cfr. "Terrorism Investigation Division" rispettivamente "Terrorism Investigation Departement") - e indirizzato al posto di polizia di B._______. Contrariamente ai precedenti "Message Form", non si tratta di una convocazione del ricorrente, ma di una richiesta, rivolta dal TID al posto di polizia, di indagare e prendere in custodia il ricorrente e di intimare a suo padre di presentarsi presso la "Terrorism Investigation Unit" il 10 luglio 2021. Oltre al fatto che anche su questo documento il timbro apposto a piè di pagina è quello dell'ufficiale del posto di polizia di B._______, anziché del mittente, questo Tribunale osserva che è alquanto dubbio che il TID faccia uso per le proprie comunicazioni dei formulari della Sri Lanka Police. 5.3.10 Tre video registrati rispettivamente a maggio, giugno e luglio 2021, nei quali si vede: un uomo discutere con un poliziotto fuori dal cancello della casa già vista nei precedenti video, una donna entrare nel cortile e la stessa donna in un altro momento osservare attraverso il cancello la strada (cfr. doc. TAF 4 sub doc. H). Orbene, tali video, come quelli precedenti, non permettono di dimostrare né il motivo della visita del poliziotto, né se la casa fosse effettivamente quella dei genitori. Sulla base degli stessi non è certo possibile dimostrare le asserzioni del ricorrente, né concludere che qualcuno fosse alla sua ricerca. 5.3.11 "Message Form" della Sri Lanka Police del 23 giugno 2023 (cfr. doc. TAF 16, sub doc. K), rilasciato dalla "Prevention Terrorism Division" di F._______ e indirizzato al posto di polizia di B._______. Nello stesso viene richiesto al posto di polizia di B._______ di informare il ricorrente della convocazione presso il sotto-ufficio per la prevenzione del terrorismo a F._______ il 27 giugno 2023 per rilasciare una dichiarazione, precisando che egli non aveva dato seguito alle precedenti convocazioni. Anche in questo caso, nonostante il messaggio sia diretto al posto di polizia di B._______, il timbro apposto in fondo al documento è quello dell'ufficiale del posto di polizia di B._______. Anche in questo caso, appare alquanto inverosimile che per le proprie comunicazioni la "Prevention Terrorism Division" faccia uso dei formulari della Sri Lanka Police. 5.3.12 Copia della denuncia presentata il 27 luglio 2023 dalla madre del ricorrente presso la Commissione per i diritti dell'uomo dello Sri Lanka (cfr. doc. TAF 16, sub doc. L), nonché copia della conferma della registrazione della stessa da parte del suddetto ente (cfr. doc. TAF 16, sub doc. M). Nella denuncia G._______, lamenta delle recenti vessazioni da parte di agenti speciali di polizia che avrebbero chiesto informazioni sul figlio, rammentando che già nel 2017, 2018 e 2019, quando si trovava a H._______, era successa la stessa cosa. Orbene, come già rilevato da questo Tribunale in casi analoghi (cfr. sentenze del TAF D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 4.2; E-5614/2018 del 31 ottobre 2018 consid.4.3), il valore probatorio di tale denuncia è alquanto limitato, basandosi sulle dichiarazioni soggettive della madre del ricorrente che non sono idonee a modificare le conclusioni riguardo alla verosimiglianza delle sue asserzioni. Oltre a ciò, occorre attirare l'attenzione sul fatto che il numero di carta d'identità nazionale indicato sulla denuncia (...) non corrisponde a quello della carta d'identità nazionale (...) che il ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale a comprova del fatto che la persona filmata nei video di cui si è detto sopra era effettivamente sua madre (cfr. doc. TAF 4 sub doc. I). Il valore probante di tale documento, già limitato, così come quello della registrazione della denuncia, risulta pertanto nullo, non essendo neppure verificabile che la denunciante sia effettivamente la madre del ricorrente. 5.3.13 Lo scritto del 2 agosto 2023 dell'organizzazione "International Mission for Refugees" indirizzato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dal quale emerge che in caso di rientro nel proprio paese il ricorrente sarebbe esposto a una seria minaccia per la propria vita, alla propria sicurezza e al suo benessere. Orbene, riguardo a tale documento si concorda con l'autorità inferiore nel ritenere che esso si limita ad esprimere un'opinione, non supportata da alcun elemento oggettivo, sulla situazione in cui si troverebbe il ricorrente in caso di rientro in Sri Lanka. D'altro canto neppure è possibile accertare l'autorevolezza e l'attendibilità dell'organizzazione canadese che ha prodotto tale documento, dal momento che, ad eccezione di una pagina facebook, essa non dispone (più) di un sito web e su di essa non è possibile reperire in rete maggiori informazioni riguardo, ad esempio, alla sua forma giuridica, ai suoi statuti, alla sua composizione, al suo scopo e a come essa finanzia la propria attività. 5.3.14 Da ultimo, la fotografia del tatuaggio del ricorrente che ritrae una tigre (cfr. doc. TAF 16 sub doc. O), non permette certo di conferire maggiore credito e verosimiglianza alle sue dichiarazioni. Da un lato non è dato sapere se il tatuaggio appartenga effettivamente al ricorrente, né quando questo sia stato fatto e con che intento. Dall'altro, tale fotografia in sé, non permette di dimostrare alcunché, non essendovi alcuna scritta o proclama che permetta di metterlo in relazione con le LTTE e considerato che la tigre è tutt'altro che raro come soggetto per un tatuaggio, essendo diffuso a tutte le latitudini. Come rettamente rilevato dalla SEM le asserzioni del ricorrente circa la suddetta foto si riducono a delle mere congetture. 5.4 Al netto delle contraddizioni e delle incongruenze evidenziate singolarmente per ogni documento elencato sopra, occorre constatare che neppure nel loro insieme i mezzi di prova prodotti consentono di sostanziare maggiormente il racconto del ricorrente e renderlo più verosimile, né tantomeno di riconoscere un cambiamento delle circostanze tale da giustificare la riconsiderazione della decisione di prima istanza già cresciuta in giudicato. 5.4.1 Come già emerso nella procedura di revisione (sentenza D-440/2021 consid. 5.2), anche in questa sede il Tribunale rileva l'incapacità del ricorrente di spiegare in modo verosimile il motivo per cui le autorità srilankesi avrebbero ricominciato ad interessarsi a lui. Nel quadro della procedura ordinaria era stato appurato che il ricorrente aveva vissuto in Sri Lanka dalla fine della guerra civile nel 2009 a febbraio 2016 senza subire particolari persecuzioni; in generale non vi erano elementi dai quali dedurre che il ricorrente potesse attirare l'attenzione delle autorità srilankesi. Tantopiù che egli stesso aveva dichiarato che ogni ricerca nei suoi confronti era del tutto cessata nel 2017, dopo che le autorità inquirenti avevano appreso che egli era espatriato in Svizzera (cfr. atto SEM A17/25, verbale del 18 maggio 2018, D30 segg., p. 4). L'argomentazione del ricorrente, secondo cui il CID sarebbe tornato ad interessarsi a lui, considerandolo un membro delle LTTE, a seguito della manifestazione in memoria delle vittime della guerra civile srilankese tenutasi a Ginevra il 18 maggio 2016, era stata ritenuta a suo tempo inverosimile (cfr. sentenza del TAF D-4085/2018 consid. 5.2, 6.3., 7), oltre che non pertinente ai fini della revisione (sentenza del TAF (D-440/2021 consid. 4.2). Ora, neppure i nuovi mezzi di prova prodotti in sede di riesame, il cui valore probatorio è assai limitato, né l'insieme delle allegazioni riguardanti gli stessi, permettono all'insorgente di sostanziare maggiormente tale tesi, né di rendere plausibile il fatto di essere tornato al centro dell'attenzione delle autorità inquirenti dello Sri Lanka. 5.4.2 Nel loro insieme i documenti non riportano una cronologia dei fatti coerente e verosimile. Dai primi documenti citati, relativi al periodo compreso fra dicembre 2020 e febbraio 2021 (cfr. consid. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5) risulta infatti che il ricorrente è indagato e ricercato in quanto sospettato di atti di terrorismo, a tal proposito egli è convocato dalle autorità di polizia. I sospetti degli inquirenti parrebbero poi essersi condensati ed aver portato a un mandato d'arresto per terrorismo il 10 aprile 2021 (cfr. consid. 5.3.6). Ammettendo che tale mandato d'arresto sia autentico e valido - conto tenuto delle incongruenze enunciate sopra - appare illogico che le autorità inquirenti, polizia, TID e CID, disponendo di un tale provvedimento, continuino regolarmente a convocarlo come vorrebbe far credere il ricorrente fondandosi sugli ulteriori documenti posteriori a tale data (cfr. 5.3.7, 5.3.9, 5.3.11). La veridicità del racconto articolato dall'insorgente attorno ai suddetti mezzi probatori, può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Non è infatti comprensibile il motivo per cui le autorità srilankesi continuerebbero a cercarlo a casa dei suoi genitori in Sri Lanka, nonostante esse siano da tempo a conoscenza del fatto che egli risiede ormai dal 2016 in Svizzera. 5.4.3 Quanto all'attendibilità della documentazione prodotta, è interessante osservare l'evoluzione del contenuto degli estratti, delle convocazioni e dei "Message Form", con l'avanzare della procedura. A seguito dell'emanazione della sentenza del 30 novembre 2020 - nella quale si sottolineava che i documenti prodotti non riportassero né il motivo dell'interrogatorio, né il modo in cui le autorità ponessero il ricorrente in relazione con le LTTE (cfr. sentenza D-4085/2018 consid. 5.2) - il contenuto dei documenti prodotti dal ricorrente è cambiato ed è comparsa l'espressa indicazione delle attività terroristiche o dei legami con le LTTE di cui l'interessato sarebbe sospettato, rispettivamente accusato (si cfr. consid. 5.3.2, 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.11). Tale circostanza, instilla quindi dei forti dubbi riguardo al fatto che i suddetti documenti siano stati fabbricati meramente ai fini di causa per supportare gli argomenti che l'istante non era riuscito a rendere credibili nella procedura ordinaria. D'altro canto, come rettamente osservato dalla SEM, trattandosi di documenti ad uso interno delle autorità inquirenti srilankesi, i "Message form", non dovrebbero essere, di principio, neppure noti o in possesso del ricorrente. Al riguardo, il ricorrente non ha né smentito tale constatazione, né fornito alcuna spiegazione sul modo in cui sia riuscito ad entrare in possesso di tali documenti, limitandosi a dire che "poco importa se si tratterebbe di un documento interno alle autorità", dal momento che dimostra l'accanimento delle stesse nei suoi confronti. Tale considerazione non può evidentemente essere seguita in questa sede, tantopiù che l'autenticità della maggior parte dei documenti prodotti è dubbia, in ragione delle considerazioni già esposte sopra, come ad esempio l'utilizzo dei formulari della polizia da parte di altre autorità inquirenti o l'apposizione del timbro del posto di polizia a cui sono destinati, anziché del mittente del messaggio. D'altro canto, questo Tribunale ha già avuto modo di ritenere che questo tipo di documenti (i "Message Form") ha uno scarso valore probatorio, dato che è facilmente manipolabile (si cfr. sentenza del TAF E-2330/2020 del 20 settembre 2022 consid. 3.5; E-217/2022 del 1° dicembre 2023 consid. 6.2.3), come parrebbe essere precisamente il caso nell'evenienza concreta. 5.4.4 Delle considerazioni analoghe trovano spazio per quanto concerne la lettera del parlamentare (consid. 5.3.4), la presunta denuncia della madre (consid. 5.3.12) e lo scritto dell'"International Mission for Refugees" (consid. 5.3.13), documenti che, a fronte della tempistica, del tenore degli stessi e della carenza di elementi oggettivi riguardo agli eventi a cui essi rimandano, occorre considerare dei mezzi di prova fabbricati per compiacenza. Ne consegue che gli stessi, oltre a non sostanziare né rendere maggiormente verosimile che l'insorgente possa essere oggetto di persecuzioni in caso di rientro nel paese d'origine, hanno un valore probatorio estremamente limitato se non addirittura nullo. 5.5 Infine, come già rilevato nella sentenza D-440/2021, la documentazione relativa agli sforzi d'integrazione forniti dall'interessato in Svizzera (allegati all'atto SEM n. 3/60), non risulta pertinente nella presente procedura e all'evidenza di alcuna utilità per far giungere il Tribunale a differente conclusione rispetto alla sentenza contestata. 6. 6.1 In definitiva le nuove allegazioni e i nuovi documenti prodotti dal ricorrente tramite la domanda di riesame del 21 gennaio 2021 e in sede di ricorso, non permettono di rimettere in discussione le conclusioni contenute nella decisione del 11 giugno 2018 circa la qualità di rifugiato del ricorrente, in quanto i suddetti nuovi elementi rientrano in un contesto narrativo già inverosimile e non contribuiscono a dare maggiore pertinenza ai motivi d'asilo addotti. 6.2 Allo stesso modo, i nuovi mezzi probatori non permettono di sostanziare alcun rischio verosimile, serio e concreto per l'istante di essere esposto, in caso di un suo rientro in Sri Lanka, ad un trattamento vietato dal diritto internazionale e che sarebbe pertanto contrario all'esecuzione del suo allontanamento. 6.3 Di conseguenza la domanda di riesame del 21 gennaio 2021, va respinta, nella misura della sua ricevibilità. 7. 7.1 Giusta l'art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1). 7.2 Nella presente fattispecie, parte dei documenti prodotti dal ricorrente in sede di riesame si sono rivelati essere dei falsi, segnatamente i "Message Form" del 3 dicembre 2020 (cfr. atto SEM n. 1/37 sub. doc. I), dell'11 maggio 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. D), del 28 giugno 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. F) e del 23 giugno 2023 (cfr. doc. TAF 16, sub doc. K), il mandato d'arresto del 10 aprile 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. G), l'Estratto del 22 febbraio 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. C), nonché l'Attestazione del CID del 1° giugno 2021 (cfr. doc. TAF 1, sub doc. E). In considerazione di ciò, se ne giustifica la confisca.
8. Visto l'esito della procedura di riesame, le spese processuali di fr. 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese di egual valore versato a suo tempo dal ricorrente.
9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). L'autorità preposta è inoltre invitata a non voler procrastinare la messa in esecuzione della presente decisione. La pronuncia è definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. I mezzi di prova prodotti dal ricorrente menzionati al considerando 7.2 della presente sentenza, sono confiscati.
3. Le spese processuali pari a fr. 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo spese di egual valore da questi già versato.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione: