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D-11/2019

D-11/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-11/2019 Sentenza del 6 maggio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Sri Lanka, rappresentato dalla MLaw Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 novembre 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 5 dicembre 2016, i verbali d'audizione dell'8 dicembre 2016 (cfr. atto A4/10) e del 29 gennaio 2018 (cfr. atto A11/21), i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 29 novembre 2018, notificata il 30 novembre 2018 (cfr. atto A16/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 31 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 gennaio 2019), per il cui tramite il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione ed alla concessione dell'asilo; in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; con contestuale domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria - nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo - e di gratuito patrocinio, la copia della dichiarazione della Croce Rossa Svizzera, Sezione del C._______ del 21 dicembre 2018, dal quale risulta che l'interessato è alloggiato presso il Centro collettivo di accoglienza della Croce Rossa di D._______ e riceve uno spillatico settimanale pari a CHF 112.- per le spese personali ed il vitto, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil, ha in parte vissuto a Jaffna ed in parte a E._______ (distretto di Mannar) ed ha dichiarato nel corso delle audizioni cui è stato sottoposto di aver stretto amicizia con due compagni di scuola ex membri dell'LTTE e di avere avuto dei problemi con gli agenti del Criminal Investigation Department (CID) a causa di questi suoi legami; che segnatamente, nel 2016 egli sarebbe stato cercato dal CID e convocato al posto di polizia; che presentatosi come da richiesta, gli agenti gli avrebbero posto numerose domande su questi amici - in particolare dove si trovassero - e sulla provenienza del suo denaro giacché essi avrebbero temuto che l'interessato ricevesse dei finanziamenti da parte delle LTTE all'estero; che uno di questi agenti sarebbe pure stato picchiato dagli amici dell'interessato; che dopo il rilascio egli sarebbe stato contattato in diverse occasioni e convocato in polizia altre tre volte; che infine, gli agenti gli avrebbero dato un ultimatum per consegnare i suoi amici, altrimenti sarebbe stato ucciso; che egli avrebbe dunque deciso di espatriare, che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato anzitutto inverosimili le allegazioni dell'interessato; che in particolare le allegazioni in merito ai problemi avuti con gli agenti del CID sarebbero tardive e contraddittorie; che il richiedente si sarebbe invero contraddetto in diversi punti; che altresì le sue dichiarazioni non sarebbero sufficientemente motivate; che in seguito, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di un fondato timore di persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LAsi; che segnatamente il richiedente non presenterebbe un profilo tale da attirare l'attenzione delle autorità ed essere oggetto di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che segnatamente, per quanto riguarda la verosimiglianza delle allegazioni, egli ritiene che il procedere dell'autorità inferiore non sia stato corretto; che l'autorità avrebbe infatti ritenuto inverosimili le dichiarazioni che sarebbero state effettuate solo in corso d'audizione sui motivi d'asilo; che il ricorrente ritiene che non si potrebbe attendersi da un richiedente l'asilo che sappia da una parte riconoscere tutti i fatti rilevanti per la sua domanda e dall'altra che li esponga già nel corso dell'audizione sulle generalità; che in particolare, nel corso della prima audizione gli sarebbe stato chiesto se in Sri Lanka gli fosse successo qualcosa mentre nel corso della seconda audizione sarebbe stato invitato a descrivere i motivi che l'avrebbero portato a depositare una domanda d'asilo in Svizzera; che le sue allegazioni sarebbero da considerare quantitativamente e qualitativamente sufficienti; che ad esempio, l'insorgente nel corso dell'audizione sulle generalità abbia riferito di soltanto un episodio al posto di polizia quando invece nella seguente audizione ne ha riferiti quattro è giustificato dal fatto che soltanto nel primo episodio egli sia stato interrogato e picchiato e quindi sia stato l'avvenimento più importante; che per quanto riguarda le ulteriori contraddizioni ritenute dalla SEM, egli rileva da una parte che le stesse sono state chiarite una volta che egli è stato confrontato in merito e dall'altra che le incongruenze non sarebbero importanti e quindi rilevanti, che risulta inoltre lampante che per il ricorrente sia stato più importante il fatto che sia stato ricercato dal CID che quello di sapere chi l'avesse informato; che di conseguenza le allegazioni del ricorrente adempirebbero alle condizioni di verosimiglianza, che per ciò che è della rilevanza dei suoi motivi d'asilo, l'insorgente rileva come egli sia stato vittima di persecuzione e sia stato minacciato addirittura di morte da parte del CID; che di conseguenza la persecuzione sia da considerarsi sufficientemente intensa; che altresì, a causa del suo legame con i suoi due amici egli rischierebbe una persecuzione riflessa; che in seguito, vi sarebbero dei motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi; che segnatamente, avendo dei legami con delle persone appartenenti alle LTTE, gli agenti del CID sarebbe pure lui ritenuto appartenente a tale organizzazione; che di conseguenza si tratterebbe di persecuzione politica; che altresì non potrebbe essere escluso che gli agenti abbiano un particolare interesse per il perseguimento del ricorrente in ragione dell'appartenenza del padre alle LTTE; che la persecuzione sarebbe poi attuale; che se già quando il ricorrente si trovava ancora in patria gli agenti avevano supposto che egli fosse sostenuto dalla diaspora tamil, la situazione non potrebbe essere diversa al suo rientro dopo il soggiorno in Svizzera, Paese conosciuto proprio per i separatisti tamil; che la situazione in Sri Lanka sarebbe poi tuttora instabile e potrebbe rapidamente degenerare; che di conseguenza, non si potrebbe ritenere che l'insorgente non verrà sottoposto a persecuzioni rilevanti in caso di ritorno in Patria, che la tesi ricorsuale non può essere seguita; che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'analisi dell'autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede, che in specie, si constata come le allegazioni dell'insorgente contengano effettivamente diversi indicatori di inverosimiglianza; che in primo luogo, le dichiarazioni dell'interessato risultano divergenti su punti essenziali; che circa la prima volta in cui egli è stato ricercato dagli agenti le sue dichiarazioni risultano incongruenti; che invero in un primo momento l'insorgente ha riferito di essere stato informato della ricerca da parte degli agenti dalla moglie del cugino (cfr. verbale 1, pag. 6), salvo poi dire di essere stato informato dalla zia materna (cfr. verbale 2, Q57, pag. 8); che interrogato in merito a tale importante discrepanza, il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la telefonata sia dalla zia materna sia dalla moglie del cugino (cfr. verbale 2, Q115), fornendo così un'ulteriore versione dei fatti, che in seguito, pure la descrizione del primo interrogatorio alla stazione di polizia presenta delle incongruenze; che in un primo tempo il ricorrente ha riferito di essere stato picchiato da uno dei quattro agenti e di essere poi lasciato ad attendere; che poco dopo colui che l'aveva colpito avrebbe fatto ritorno e gli avrebbe detto di essere stato picchiato dai suoi amici (cfr. verbale 1, pag. 6); che in un secondo tempo invece, egli non ha più raccontato di essere stato lasciato attendere da solo dopo aver ricevuto il colpo alla nuca, ma di essere subito stato informato dai quattro agenti che gli amici avrebbero malmenato uno di loro (cfr. verbale 2, Q57), che anche le allegazioni in merito agli eventi seguenti a questo primo interrogatorio presentano delle discrepanze, in particolare per quanto riguarda le telefonate da parte del CID e gli ulteriori interrogatori; che inizialmente l'insorgente ha riferito di aver fatto ritorno a casa e di aver informato telefonicamente il padre dell'accaduto il quale gli avrebbe consigliato di recarsi da lui a E._______; che durante il suo soggiorno a E._______ avrebbe ricevuto diverse telefonate sul cellulare (cfr. verbale 1, pag. 6); che in seguito tuttavia, il ricorrente ha riferito di aver fatto rientro a casa, di aver raccontato l'accaduto ai nonni ed al padre e di aver poi ricevuto delle telefonate da parte del CID a numerose riprese; che dopo aver avvertito il padre delle diverse telefonate costui l'avrebbe invitato a recarsi a E._______; che tuttavia anche mentre si trovava lì avrebbe continuato a riceverne (cfr. verbale 2, Q57 pag. 9), che altresì, soltanto nel corso della seconda audizione e per di più soltanto a domanda specifica egli ha raccontato di essere stato in totale convocato quattro volte presso la centrale della polizia (cfr. verbale 2, Q101-Q104); che una tale importante omissione nel corso della prima audizione non può essere semplicemente giustificata con il carattere sommario della stessa (cfr. verbale 2, Q119); che altresì, contrariamente a quanto affermato in sede ricorsuale per giustificare la tardività di tale allegazione, nel corso della prima audizione non gli è stato soltanto chiesto se gli fosse già accaduto qualcosa in Sri Lanka (cfr. cfr. verbale 1, pag. 6, pto. 7.02), ma bensì gli sono stati pure esplicitamente domandati i suoi motivi d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 6, pto. 7.01); che peraltro risulta quantomeno sorprendente che il ricorrente non abbia fatto alcun riferimento alle ulteriori convocazioni neppure nel racconto spontaneo nel corso della seconda audizione, ma le stesse sono state riferite a domanda precisa da parte dell'autorità inferiore (cfr. verbale 2, Q57), che in secondo luogo, le dichiarazioni risultano poco sostanziate e plausibili; che ad esempio, l'insorgente non ha saputo dire in maniera precisa la frequenza con cui il CID gli telefonava (cfr. verbale 2, Q91); che anche il contenuto di tali telefonate risulta poco chiaro, che una volta egli ha riferito di essere stato minacciato; che da una parte ha riferito che gli venivano chieste informazioni in merito ai due amici e dall'altra gli era stato chiesto come mai avesse lasciato Jaffna senza autorizzazione; che infine, risulta quantomeno poco comprensibile il fatto che egli non ricordi la data entro la quale avrebbe dovuto dire la verità al CID, essendo quello il momento cruciale che l'avrebbe spinto ad espatriare per non essere imprigionato al posto dei suoi amici (cfr. verbale 2, Q90); che infine, alcune allegazioni dell'insorgente risultano a tratti contrarie alla logica dell'agire; che innanzitutto egli non è riuscito a spiegare in maniera convincente il motivo per il quale - pur sapendo che i due compagni di classe facevano parte delle LTTE - egli abbia comunque deciso di stringere un legame di amicizia con loro; che segnatamente, appare quantomeno sorprendente il fatto che egli non si sia curato delle potenziali conseguenze ed abbia deciso così semplicemente di correre il rischio diversamente dagli altri compagni di classe (cfr. verbale 2, Q65); che a questo proposito, la sua risposta - ovvero che egli aveva un certo "feeling" con loro, dal momento che il padre faceva anche parte delle LTTE - non risulta convincente; che infine, appare singolare il fatto che dopo l'espatrio egli non si sia interessato per sapere se fosse stato ricercato dal CID anche da altri parenti oltre al padre né la frequenza con cui gli agenti si sono presentati dal genitore (cfr. verbale 2, Q48-Q51), che su tali presupposti, si può ritenere che l'autorità inferiore abbia a giusto titolo rimesso in discussione la credibilità dell'intero complesso di allegazioni dell'insorgente, che in seguito, ritenuta l'inverosimiglianza delle allegazioni in merito ai problemi con il CID, non vi è modo di ritenere l'esistenza di un rischio di subire una persecuzione riflessa per il ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2 e relativi riferimenti), che per il resto, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4); che inoltre, nonostante quanto censurato nel gravame, data l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 4.3.1); che nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1) né si deduce dagli atti che l'interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche: sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1); che in buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.4); che certo, il fatto che egli sia di etnia tamil come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il suo eventuale rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettono di escludere ch'egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]); che ciò non permette però di riconoscere il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell'art. 3 LAsi, che pertanto il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi); che questa valutazione è tanto più giustificata dal fatto che il ricorrente ha lasciato lo Sri Lanka nel novembre del 2016, ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l'esercito regolare (cfr. sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 5.2), che in virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto, che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sono indizi - non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese - per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1), che la crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non modifica tale assunto, essendosi la situazione stabilizzata (cfr. sentenza del Tribunale D-2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5), che nella già citata E-1866/2015 il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 confermando che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione della regione del Vanni (per la regione del Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Jaffna, ma ha anche soggiornato a diverse riprese nel distretto di Mannar, entrambi nella provincia Settentrionale, e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che infatti, l'insorgente può contare sulla presenza di un'ampia rete famigliare nella provincia, su di una esperienza professionale e su una formazione scolastica di livello superiore (cfr. verbale 1, pag, 3 segg; verbale 2, Q20 segg.), che inoltre, l'interessato gode di buona salute e non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che di conseguenza, è pure respinta la domanda di concessione del gratuito patrocino (vart. 110a cpv. 1 lett. a LAsi) che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt