Asilo e allontanamento (domanda multipla)
Sachverhalt
A. A.a Con decisione del 20 agosto 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM, autorità inferiore) ha respinto la domanda d’asilo presentata il 3 ottobre 2016 da A._______ (di seguito: interessato, insorgente, ricorrente), cittadino srilankese, di etnia tamil e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ordinandone l’esecuzione. Con sentenza del 21 aprile 2020 (D-4857/2019) il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF, Tribunale) ha respinto il ricorso dell’interessato ed ha confermato integralmente la decisione dell’autorità inferiore. A.b Con decisione del 28 agosto 2020, la SEM non è entrata nel merito della domanda di riesame depositata il 20 luglio 2020 dal richiedente, a seguito del mancato pagamento dell’anticipo spese. A.c Con sentenza del 29 gennaio 2021 (D-4697/2020), il TAF non è entrato nel merito della domanda di revisione del 22 settembre 2020 dell’interessato. B. B.a Con scritto del 31 marzo 2021 A._______ ha depositato una nuova domanda d'asilo, prevalendosi di fatti e mezzi di prova inediti, non addotti nella precedente procedura d'asilo (cfr. atto SEM n. 1/17). B.b Con decisione del 15 aprile 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 5/1), l’autorità inferiore dopo aver qualificato la richiesta quale domanda multipla, l’ha respinta, fissando al richiedente un nuovo termine di partenza (cfr. atto SEM n. 4/6). C. C.a Contro la suddetta decisione il 10 maggio 2021, l’interessato ha presentato ricorso dinnanzi a questo Tribunale, trasmettendo i medesimi mezzi di prova già prodotti in procedura amministrativa (doc. TAF 1). C.b Con memoriale completivo del 22 marzo 2022 il ricorrente ha chiesto, per il tramite del proprio patrocinatore, avv. Paolo Bernasconi, l’annullamento della decisione impugnata e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato, in via subordinata l’ammissione provvisoria in Svizzera, con protesta di tasse spese e ripetibili. A supporto delle proprie conclusioni ha prodotto ulteriori mezzi di prova, di cui si dirà nei considerandi in diritto (doc. TAF 5).
D-2186/2021 Pagina 3 C.c Con risposta del 3 maggio 2022, non avendo riscontrato alcun elemento nuovo suscettibile di indurre a una diversa valutazione della fattispecie, l’autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni ed ha chiesto il respingimento del ricorso (doc. TAF 7). C.d Con i memoriali di replica – trasmessa il 1° luglio 2022 unitamente a dei nuovi mezzi di prova – e duplica del 26 luglio 2022 le parti hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 11, 13). C.e Le parti si sono ulteriormente confrontate con le osservazioni del 30 agosto 2022 (doc. TAF 17), del 22 settembre 2022 della SEM (doc. TAF
19) e del 3 novembre 2022 (doc. TAF 23), versando agli atti ulteriori mezzi di prova. C.f Con osservazioni del 22 maggio 2023 il ricorrente ha prodotto ulteriori mezzi di prova ed ha chiesto in via ancor più subordinata, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla SEM al fine di completare l’istruttoria per il tramite di una perizia medica approfondita al fine di fare luce sulle sue necessità di presa a carico medica e sanitaria sia attuale che futura (doc. TAF 25). C.g Ulteriori mezzi probatori sono stati prodotti dal ricorrente con i successivi memoriali di aggiornamento del 2 giugno 2023 (doc. TAF 26) e del 6 giugno 2023 (doc. TAF 28). C.h Con osservazioni del 20 giugno 2023 la SEM ha preso posizione sulla documentazione prodotta, riconfermandosi nelle proprie conclusioni (doc. TF 29).
Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
D-2186/2021 Pagina 4 prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 6 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 3. Oggetto impugnato nel caso in esame è la decisione del 15 aprile 2021 con cui la SEM, trattando la richiesta del 31 marzo 2021 quale domanda multipla, l’ha respinta. Oggetto della controversia è quindi la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente e della concessione dell'asilo in Svizzera, della pronuncia dell'allontanamento così come dell'ammissibilità dell'esecuzione di tale misura. 4. 4.1 Preliminarmente, giova rammentare che se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può
D-2186/2021 Pagina 5 depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 - 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E- 2642/2020 del 14 aprile 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4). 4.2 La LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 4.1.3). 4.3 Alla luce di quanto precede nonché delle considerazioni articolate dal Tribunale nella sentenza D-4857/2019 del 21 aprile 2020, alla quale si rinvia, è quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore ha rubricato l'istanza dell'interessato quale domanda multipla, aspetto peraltro pacifico nel caso in esame. 5. 5.1 In occasione della prima domanda d’asilo, presentata il 3 ottobre 2016, il ricorrente ha asserito di aver lavorato, tra il 1995 e il 2009, per il servizio di intelligence delle LTTE (acronimo in inglese per: “Liberation Tigers of Tamil Eelam”) e successivamente per la sua amministrazione, senza aver mai ricoperto una posizione di leadership. Nel 2009, dopo essersi arreso
D-2186/2021 Pagina 6 all'esercito dello Sri Lanka, sarebbe stato portato in un campo di riabilitazione a B._______, dove sarebbe stato picchiato e interrogato sulle sue attività per le LTTE. Egli avrebbe tuttavia sottaciuto dei suoi legami con i servizi segreti delle LTTE, di cui a suo dire le autorità srilankesi non sarebbero comunque al corrente. Dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, nel maggio 2011, sarebbe tornato a C._______ per lavorare come autista. Nell'ottobre 2014, i suoi fratelli S. e P. sarebbero stati arrestati dalla TID (Terrorist Investigation Division), dalla quale pure lui sarebbe stato interrogato sul finire del 2014 presso la sede di Colombo. A seguito di tali eventi egli sarebbe stato ripetutamente molestato dagli agenti della TID presso il suo domicilio, ragione per cui nel maggio 2015 si sarebbe recato con la famiglia a D._______ e il 2 marzo 2016 avrebbe lasciato il Paese utilizzando documenti falsi attraverso l'aeroporto di Colombo e arrivando in Svizzera via Dubai e Qatar. Soltanto in giugno 2016 avrebbe appreso che i suoi fratelli S. e P. erano stati rilasciati dalla prigione in Sri Lanka. 5.2 Nella propria decisione del 20 agosto 2019 l’autorità inferiore ha considerato inverosimili le allegazioni dell’interessato, alla luce delle numerose contraddizioni riscontrate nell’esposizione degli eventi che lo hanno portato a espatriare e del comportamento che non corrisponde a quello di una persona che si ritiene minacciata nella vita e nell’incolumità. Non essendo riuscito a dare maggiore consistenza alle proprie allegazioni neppure mediante i mezzi probatori prodotti, di cui in parte neppure è possibile verificarne l’autenticità, l’autorità inferiore si è quindi astenuta dall’esaminare la rilevanza dei motivi d’asilo addotti. Dagli atti non sarebbero tantomeno emersi degli elementi dai quali si potrebbe dedurre che, in caso di ritorno in Sri Lanka, egli potrebbe attirare l’attenzione delle autorità del suo Paese d’origine ed essere quindi l’oggetto, in un prossimo futuro e con un’elevata probabilità, di persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Infine, a fronte di una situazione di relativa stabilità vigente in Sri Lanka e non riscontrando particolari ostacoli personali all’esecuzione dell’allontanamento l’autorità inferiore ha ritenuto che la stessa fosse ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 5.3 Con sentenza D-4857/2019 del 21 aprile 2020, il TAF ha ritenuto altamente improbabile, non essendovi agli atti alcun elemento di seria consistenza, che le autorità srilankesi continuassero a manifestare un interesse accresciuto nei confronti del ricorrente, che seppur noto per essere stato un membro semplice delle LTTE, non si è mai reso colpevole di alcun reato dopo il suo rilascio dal campo di riabilitazione, né ha più preso parte ad attività sovversive o di stampo politico. Tantopiù che le
D-2186/2021 Pagina 7 dichiarazioni del ricorrente riguardo alla ripresa delle asserite persecuzioni da parte del regime, così come alle pretese molestie subite dal TID, presentano contraddizioni e incongruenze tali da rendere inverosimili gli eventi narrati. A mente del TAF, il fatto che il ricorrente abbia aspettato più di un anno prima di lasciare il Paese depone a sfavore dell’esistenza di una minaccia seria e concreta nei suoi confronti in Patria. Un tale comportamento passivo – adottato nonostante l’asserita persecuzione delle autorità dello Sri Lanka in corso dalla fine del 2014 e la sua convinzione del fatto che il TID avrebbe potuto facilmente arrestarlo durante questo periodo – risulterebbe infatti contrario alla logica dell’agire e d’altro canto i mezzi probatori prodotti non permettono di corroborare maggiormente la verosimiglianza dei suoi asserti in merito (cfr. consid. 5.1 della sentenza D-4857/2019). Proseguendo nell’analisi, il Tribunale ha escluso l’esistenza di circostanze insorte posteriormente al suo espatrio che potrebbero causargli gravi svantaggi in caso di rientro in Sri Lanka. Innanzitutto perché la sua appartenenza e alle LTTE (così come quella dei suoi famigliari), era nota alle autorità da molti anni, che sapevano che egli non rivestiva un ruolo di alto profilo o compiti qualificati nell’organizzazione. L’insorgente non è stato infatti in grado di dimostrare di essere stato preso di mira dalle autorità srilankesi, dopo la conclusione del programma di riabilitazione e la scarcerazione. Non vi è quindi motivo di supporre che possa essere stato inserito nella cosiddetta “lista d’arresto” e sebbene non si possa escludere che potrebbe essere interrogato al momento dell’ingresso nel Paese, non vi sono indicazioni significative che le autorità dello Sri Lanka abbiano un particolare interesse a perseguitarlo. Lo stesso vale per le pretese attività politiche in esilio in Svizzera, che non rappresentano un rischio elevato, dato che il ricorrente non risulta essere stato oggetto di una particolare esposizione, suscettibile di attirare l’attenzione delle autorità dello Sri Lanka. Neppure risulta esservi un particolare legame fra il ricorrente e gli eventi che hanno provocato tensioni politiche nel Paese nel corso del 2019 (cfr. consid. 5.2, 5.3). Da ultimo, il Tribunale ha considerato l’esecuzione dell'allontanamento dell’insorgente come ammissibile ed esigibile – sia rispetto alla situazione vigente in Sri Lanka che riguardo alla situazione specifica del ricorrente – nonché possibile (cfr. consid. 7). Il TAF ha quindi respinto il ricorso e confermato la decisione del 20 agosto 2019, che è pertanto cresciuta in giudicato. 6. 6.1 A sostegno della nuova domanda d’asilo del 31 marzo 2021 l’interessato ha addotto che il 17 marzo 2021 dei funzionari della polizia di E._______, nonché alcuni membri della Task Force, sotto la supervisione del Giudice distrettuale F._______, si sarebbero recati su terreni di
D-2186/2021 Pagina 8 proprietà di sua moglie, nella zona di G._______, poiché informati della presenza di numerose armi sotterrate appartenenti alle LTTE. Le ricerche durate un intero pomeriggio non avrebbero tuttavia permesso di trovare alcuna arma. Tale episodio, a mente dell’insorgente, dimostrerebbe che le autorità srilankesi continuerebbero a tenere sotto controllo lui e la moglie, poiché da sempre lo riterrebbero un membro delle LTTE. In caso di ritorno in Patria, egli rischierebbe pertanto di essere arrestato e incriminato per crimini contro il regime. A sostegno delle proprie allegazioni l’interessato ha prodotto una serie di documenti inediti e meglio la lettera di un membro del Parlamento srilankese del 20 marzo 2021, con la traduzione in italiano e diversi articoli tratti dalla stampa locale che riferiscono e mostrano foto degli scavi fatti dalla polizia il 17 marzo 2021, chiedendo di farne verificare il contenuto da parte della rappresentanza svizzera in Sri Lanka. 6.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha spiegato che i fatti e i mezzi di prova allegati non sono suscettibili di indurla a una differente valutazione del caso. In particolare, essa ha ritenuto che la lettera del membro del Parlamento del 20 marzo 2021 costituisce una mera dichiarazione di compiacenza e che pertanto non è atta a provare alcunché. Quanto ai fatti del 17 marzo 2021, ovvero gli scavi della polizia alla ricerca di armi delle LTTE sui presunti terreni di sua moglie, la SEM ha rilevato che dagli articoli tratti dalla stampa locale non soltanto non emerge alcun riferimento all’interessato o alla moglie, ma neppure viene menzionato un possibile legame tra gli scavi della polizia e il suo passato nelle LTTE. Essa ha quindi ritenuto che tali mezzi di prova non sono in nessun modo adatti a provare che il richiedente possa essere ancora nel mirino delle autorità del suo Paese. L’autorità inferiore ha quindi confermato le considerazioni riguardo ai motivi d’asilo e al suo profilo già esposte nella decisione attaccata e poi confermata dal TAF nella sentenza dei 20 aprile 2020. Per tale ragione essa ha quindi respinto la richiesta di far verificare i mezzi di prova alla rappresentanza svizzera in Sri Lanka. Infine, non sono stati riscontrati elementi nuovi suscettibili di valutare diversamente il carattere ammissibile ed esigibile dell’allontanamento dell’interessato. 6.3 In sede ricorsuale, l’insorgente si è avvalso di un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM. Egli contesta la valutazione eccessivamente rigida riguardo alla verosimiglianza delle sue allegazioni, che non tiene debitamente conto dei mezzi di prova messi a disposizione. Al riguardo il ricorrente ha prodotto il rapporto del 20 febbraio 2022 dell’International Truth and Justice Project
D-2186/2021 Pagina 9 (di seguito: ITJP) che, sulla base di una sua audizione, ha confermato sia la veridicità delle sue allegazioni sia la sussistenza delle concrete persecuzioni delle quali egli sarebbe vittima in caso di rimpatrio. Le circostanze evocate dall’interessato e riprese nel quadro del suddetto rapporto sarebbero inoltre corroborate dagli ulteriori documenti prodotti attestanti la situazione generale dello Sri Lanka. Nelle more di causa, a dimostrazione del fatto che l’interesse delle autorità srilankesi nei suoi confronti sia attuale e costante, il ricorrente ha quindi prodotto un video in cui due agenti dell’intelligence governativa vanno a casa di sua sorella per chiedere informazioni su di lui, nonché da una lettera di quest’ultima (in lingua originale con traduzione in italiano), ritenendo di aver così oltremodo adempiuto al proprio onere probatorio. Egli ha quindi contestato alla SEM di ignorare il disastro umanitario in corso in Sri Lanka, comprovato dai media internazionali e nazionali (e dalla copiosa documentazione versata agli atti), nonché del profilo individuale del ricorrente quale ex membro dirigente delle LTTE e quale persona affetta da gravi problemi di salute, ritenendo che il rientro nel Paese d'origine appare indubbiamente non esigibile. 7. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.1 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Come stabilito all'art. 3 cpv. 4 LAsi non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro paese d’origine o di provenienza e che non sono l’espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono riservate le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).
D-2186/2021 Pagina 10 7.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
D-2186/2021 Pagina 11 indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 8. Nell’evenienza concreta, questa Corte, concorda con l’autorità inferiore nel ritenere che i nuovi fatti addotti e la documentazione prodotta unitamente alla nuova domanda d’asilo non consentono di giungere a una valutazione differente del caso del richiedente. 8.1 Nell’ambito della procedura ordinaria questo Tribunale aveva già avuto modo di stabilire che nessun elemento agli atti permetteva di ritenere che l’interessato, a seguito della liberazione dal campo di riabilitazione, fosse ancora oggetto di attenzione da parte delle autorità srilankesi, ragione per cui non era stato ritenuto verosimile che prima del suo espatrio fossero in atto, contro di lui o dei suoi famigliari, particolari persecuzioni, né che egli corresse un rischio in tal senso in caso di rientro nel Paese. 8.2 Nella procedura che ci occupa, l’insorgente si prevale precisamente di atti intimidatori e persecutori di cui lui e la moglie continuerebbero ad essere oggetto, per il fatto che i militari di stato e la polizia persistono a considerarlo un membro delle LTTE. Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che l’autorità inferiore non nega i trascorsi del ricorrente quale affiliato alla suddetta organizzazione, sebbene non lo consideri un membro di rilievo – circostanza di cui egli neppure si prevaleva nella procedura ordinaria. Essa relativizza tuttavia, la rilevanza dei fatti del 17 marzo 2021, considerando, a ragione, che non sussiste alcun legame tra gli scavi della polizia e il suo passato quale membro delle LTTE. Dagli articoli di giornale non emerge infatti né il nome del ricorrente né quello di sua moglie, né tantomeno chi fosse proprietario dei terreni su cui hanno avuto luogo gli scavi infruttuosi, dove le autorità srilankesi supponevano avessero risieduto – senza tuttavia indicare quando – dei membri eminenti delle LTTE. Neppure la lettera del 20 marzo 2021 del membro del parlamento – che riassumendo brevemente gli eventi che hanno indotto l’interessato a espatriare, già esposti dinnanzi alla SEM nel corso della procedura
D-2186/2021 Pagina 12 ordinaria, raccomanda a chi di competenza di accogliere favorevolmente la domanda d’asilo – permette di dare maggiore consistenza alla tesi secondo cui egli continuerebbe ad essere nel mirino delle autorità. In primo luogo occorre ritenere intempestivo tale scritto, non avendo il ricorrente giustificato in alcun modo la ragione per cui lo stesso non fosse stato richiesto prima e prodotto già in sede di procedura ordinaria. In secondo luogo, va rilevato che la lettera non riporta altro che delle mere asserzioni di terze persone, non suffragate da alcun elemento concreto e che non permettono quindi di sostanziare maggiormente il racconto dell’insorgente, conferendogli maggiore verosimiglianza. Occorre pertanto ritenere tale dichiarazione quale documento di compiacenza, senza alcun valore probatorio, presumibilmente confezionato per i bisogni di causa (cfr. sentenze del TAF D-4977/2020 del 26 ottobre 2022 consid. 4.3. in fine; E- 2748/2020 del 21 settembre 2022 consid. 6.7; E-2330/2020 del 20 settembre 2022 consid. 3.7). Vista l’irrilevanza dei mezzi probatori prodotti, non suscettibili di dare maggiore credito agli asserti del ricorrente, la loro trasmissione all’Ambasciata svizzera a Colombo, onde verificare la veridicità degli accadimenti descritti, non era pertanto necessaria. 8.3 In assenza di elementi che permettano di ritenere che il ricorrente si trovi nuovamente nel mirino delle autorità srilankesi, la SEM non aveva pertanto alcun motivo per accogliere la domanda multipla del 31 marzo 2021. 9. Resta quindi da esaminare se le argomentazioni addotte e la documentazione prodotta in sede di ricorso sono suscettibili di modificare quanto appena esposto. 9.1 Nel complemento al ricorso del 22 marzo 2021 (doc. TAF 5), al fine di contestualizzare la domanda multipla fondata sugli eventi occorsi nel marzo 2021 (§14), il ricorrente ripercorre gli accadimenti che lo hanno condotto a lasciare il Paese (§11-13), già accertati in occasione della prima domanda d’asilo, giustificando l’alto rischio di essere nel mirino delle autorità srilankesi, in ragione del proprio coinvolgimento nelle attività clandestine delle LTTE (§16-33). A sostegno di tale circostanza, anch’essa già valutata in sede di procedura ordinaria, egli si fonda principalmente su di una relazione dell’International Truth and Justice Project (doc. C allegato al doc. TAF 5), dal quale emergono, a suo dire, indicazioni concordanti con quanto accertato dalla SEM stessa nel rapporto del 29 luglio 2021
D-2186/2021 Pagina 13 riguardante l’attuale situazione in Sri Lanka (doc. G allegato al doc. TAF 5). A dimostrazione del fatto che le autorità srilankesi sarebbero venute a conoscenza del suo ruolo negli organi dirigenziali delle LTTE e che sarebbero intenzionate a perseguirlo, il ricorrente ha inoltre prodotto un video, unitamente alla trascrizione dei dialoghi, che mostrerebbe degli agenti dell’intelligence governativa che avrebbero fatto visita alla sorella del ricorrente, interrogandola sul suo conto e una lettera di quest’ultima che riferisce di quanto accaduto (doc. B, C e D allegati al doc. TAF 11). 9.2 9.2.1 L'International Truth and Justice Project (ITJP) è un'organizzazione non governativa internazionale indipendente, fondata nel 2013, che si prefigge di proteggere e promuovere la giustizia e la responsabilità nello Sri Lanka. Attraverso il proprio operato essa raccoglie le testimonianze di crimini di guerra e violazioni dei diritti umani, pubblicando regolarmente rapporti e dei comunicati stampa a sostegno della propria missione al fine di informare i cittadini srilankesi e il pubblico globale (cfr. https://itjpsl.com/about, consultato il 21 maggio 2024). Nei suoi rapporti, l'ITJP descrive in dettaglio l'approccio metodologico e l'origine delle informazioni. La maggior parte dei rapporti descrive casi di tortura da parte delle autorità dello Sri Lanka (cfr. https://itjpsl.com/assets/ITJP-Torture- report-2021-Sep-ENGLISH.pdf, consultato il 23 maggio 2024; https://itjpsl.com/assets/press/ITJP_TID_report_final-_SINGLES.pdf, consultato il 23 maggio 2024; https://itjpsl.com/assets/ press/ITJP_navy_reportfinal-2-SINGLES.pdf, consultato il 23 maggio 2024). L'ultimo rapporto del 2024 si basa sulle dichiarazioni di 123 Tamil intervistati al di fuori dello Sri Lanka (cfr. https://itjpsl.com/assets/ ITJP_torture_report-FINAL-2024.pdf, consultato il 22 maggio 2024). Il rapporto del 2021 sulla tortura ha utilizzato rapporti medici oltre alle testimonianze delle vittime (cfr. https://itjpsl.com/assets/ITJP-Torture- report-2021-Sep-ENGLISH.pdf, consultato il 23 maggio 2024). Nei rapporti informativi sui Paesi d'origine si fa spesso riferimento alle informazioni dell'ITJP. Le autorità canadesi per la migrazione hanno utilizzato l'ITJP come fonte nei rapporti del 2022 (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), Sri Lanka: Situation and treatment of returnees, including failed asylum seekers [2020–March 2022], https://www.irb-cisr.gc.ca/en/countryinformation/rir/Pages/index.aspx?doc =458595&pls=1; Immigration and Refugee Board of Canada [IRB], Sri Lanka: Political situation and Rajapaksa regime, including trends in political culture; situation of political opponents, including the All Ceylon Makkal Congress [ACMC], the People's Liberation Front [Janatha Vimukthi
D-2186/2021 Pagina 14 Peramuna, JVP], the Samagi Jana Balawegaya [SJB], Sri Lanka Freedom Party [SLFP], and the United National Party [UNP], and their treatment by the authorities and society; state protection [August 2019–May 2022], https://www.irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx? doc=458600&pls=1, entrambi consultati il 22 maggio 2024), del 2020 (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), Sri Lanka: Treatment by authorities of returnees to Sri Lanka, including failed refugee claimants and family members of persons who have left Sri Lanka and claimed refugee status [2017–August 2020], https://www.irb-cisr.gc.ca/en/ countryinformation/rir/Pages/index.aspx?doc=458144&pls=1, consultato il 22 maggio 2024) e del 2017 (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), Sri Lanka: Treatment of Tamils in society and by authorities; the Eelam People's Democratic Party [EPDP], including relationship with the Tamil population [2014-February 2017], https://www.irb- cisr.gc.ca/en/countryinformation/rir/Pages/index.aspx?doc=456972& pls=1, consultato il 22 maggio 2024). Il Dipartimento australiano per gli Affari Esteri e il Commercio (DFAT) fa riferimento alle informazioni dell'ITJP sulla tortura in Sri Lanka nel suo rapporto informativo sui Paesi d'origine del 2024 (cfr. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), DFAT Country Information Report Sri Lanka, 02.05.2024, https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-sri- lanka.pdf, consultato il 21 maggio 2024) e anche la SEM fa riferimento alle informazioni dei rapporti dell'ITJP come ad esempio nel 2019 o nel 2021 (cfr. Staatssekretariat für Migration, Focus Sri Lanka: Lage ehemaliger Mitglieder der Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), 15.03.2019, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaen der/asien-nahost/lka/LKA-exltte-d.pdf.download.pdf/LKA-ex-ltte-d.pdf; Staatssekretariat für Migration, Focus Sri Lanka: Lagefortschreibung, 29.07.2021, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/ herkunftslaender/asien-nahost/lka/LKAlagefortschreibung-2021-d.pdf. download.pdf/LKA-lagefortschreibung-2021-d.pdf, entrambi consultati il 23 maggio 2024). 9.2.2 Questo Tribunale non mette in discussione l’autorevolezza e l’imparzialità dell’ITJP, né tantomeno l’accuratezza con cui essa raccoglie le testimonianze delle vittime del conflitto srilankese ed allestisce i rapporti relativi alla situazione vigente nel Paese. Alla luce di quanto appena esposto, occorre senz’altro riconoscere il ruolo che l’ITJP riveste quale osservatorio per i diritti dell’uomo in Sri Lanka. In tale veste, è noto il lavoro di raccolta e di divulgazione di notizie relative a violazioni dei diritti umani passate e attuali, nonché di informazioni a carattere generale relative alla situazione in una determinata regione o in relazione a una determinata
D-2186/2021 Pagina 15 tematica, come ad esempio la tortura. Meno noto a questo Tribunale, non essendo per altro una attività pubblicizzata sul sito, è l’allestimento di rapporti ad hoc per una persona specifica, al fine di assisterla nelle procedure di asilo in uno specifico Paese d’accoglienza. Per tale ragione occorre mostrare una certa prudenza nel valutare il contenuto e il valore probatorio della relazione dell’ITJP prodotta dal ricorrente, riguardo alla quale si osserva quanto segue. 9.2.3 In primo luogo, il documento datato 20 febbraio 2022, riporta informazioni di “seconda mano”, raccolte quasi un anno prima (maggio
2021) da H._______, una persona che al momento della redazione della relazione si riferisce non lavorasse più per l’ITJP. La redattrice del rapporto, I._______, non risulta aver partecipato all’intervista del ricorrente insieme a H._______, né afferma di averlo nuovamente sentito prima dell’estensione del documento. Il rapporto, d’altro canto, non segnala se vi sia una registrazione (e se del caso su quale supporto) dell’intervista all’interessato o se le dichiarazioni di quest’ultimo siano state semplicemente annotate da H._______. Così stando le cose, non è dato sapere se le informazioni riportate da I._______ aderiscano davvero alle dichiarazioni a suo tempo rilasciate dal ricorrente, né se le fonti a cui essa attinge per raccontare la storia di quest’ultimo siano attendibili o meno. In secondo luogo, il rapporto è del tutto silente riguardo alle modalità secondo le quali si è svolta l’intervista dell’interessato e alla metodologia seguita dall’auditrice. Non si sa, ad esempio, dove l’intervista abbia avuto luogo e quanto sia durata, in che lingua sia stata condotta, se in presenza di un interprete o di altre persone, se H._______ abbia posto domande o se abbia semplicemente trascritto le affermazioni dell'interessato, se abbia seguito uno schema d’indagine al fine di appurare la veridicità delle sue dichiarazioni o meno. In assenza di indicazioni su tali formalità, risulta pertanto difficile valutare l’attendibilità e l’imparzialità delle informazioni emerse nel corso della suddetta intervista. In terzo luogo, non è affatto chiaro, non essendo minimamente spiegato dalla redattrice, il motivo per cui H._______ giungerebbe all’apodittica conclusione che non vi è ragione di dubitare della credibilità del ricorrente. A sostegno di tale conclusione non viene citato infatti alcun documento giustificativo o alcun elemento concreto al di fuori dell’esperienza maturata dall’ITJP in casi “analoghi” a quello del ricorrente. A tal proposito, occorre rilevare che non aiuta a fare maggiore chiarezza neppure la lettera del 2 maggio 2023 dell'Alto commissariato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, redatta proprio da H._______ (cfr. doc. 1 allegato al doc. TAF 25).
D-2186/2021 Pagina 16 Quest’ultima afferma di aver condotto un’intervista con l’insorgente, che avrebbe fornito al team investigativo preziose informazioni sulla violazione dei diritti umani in Sri Lanka, di cui lei lo ringrazia. Ora, il fatto che H._______ abbia condotto un’intervista con l’interessato non è una circostanza contestata, sebbene neppure da questo documento emergano le modalità in cui questa ha avuto luogo. D’altro canto, il fatto di essere stato intervistato da una funzionaria dell’Alto commissariato dei diritti dell’uomo, non comprova affatto, come sostiene il ricorrente, che egli avesse svolto un ruolo di particolare rilievo all’interno delle LTTE. Più plausibile è che il ricorrente sia stato chiamato a testimoniare delle condizioni di prigionia in occasione della sua permanenza al campo di riabilitazione, esperienza che a detta della psicoterapeuta che lo ha seguito lo avrebbe particolarmente segnato (cfr. certificato del 18 febbraio e del 18 maggio 2022 della dr.ssa J._______ [doc. D, H allegati ai doc. TAF 5 e 11]). Ad ogni buon conto, dalla lettera del 2 maggio 2023 non emerge alcun dettaglio rilevante che permetta di dare maggiore supporto alla tesi del ricorrente. Continuando nell’analisi del rapporto dell’ITJP, si rileva che parte delle dichiarazioni riguardanti le persecuzioni di cui il ricorrente sostiene di essere stato vittima e che teme di subire in futuro, coincidono con quelle già esaminate dalla SEM e da questo Tribunale in occasione della prima domanda d’asilo. La redattrice si limita a riportarli nuovamente, senza fornire indicazioni di maggiore consistenza rispetto a quanto esposto nella precedente procedura, ne fondandosi su mezzi di prova inediti o non precedentemente considerati. In buona sostanza, il rapporto dell’ITJP fornisce una valutazione differente della medesima fattispecie, che non è, a mente di questa Corte, suscettibile di rimettere in discussione le conclusioni a cui era giunta la SEM riguardo alla verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato. Sebbene dal rapporto dell’ITJP emergano alcuni elementi inediti riguardo al ruolo che il ricorrente afferma di aver rivestito in seno alle LTTE, che lo renderebbe un profilo di particolare rilievo e di cui le autorità srilankesi sarebbero ormai a conoscenza (cfr. pag. 3), le dichiarazioni su tali aspetti paiono tuttavia alquanto vaghe, stereotipate e prive di dettagli significativi, suscettibili di rendere maggiormente plausibile la situazione descritta. Nella descrizione di tali circostanze il rapporto dell’ITJP, non fornisce alcuna indicazione mirata riguardo a fatti o persone, né riferisce di circostanze non note al pubblico che solo il ricorrente nell’esercizio della pretesa funzione di responsabilità era in grado di conoscere. D’altro canto il rapporto non fa mai riferimento a nessun mezzo di prova verificabile (come ad esempio materiale riguardante le attività svolte per le LTTE, foto del ricorrente dopo la reclusione o dopo gli ulteriori
D-2186/2021 Pagina 17 interrogatori, convocazioni, verbali d’interrogatorio o provvedimenti delle autorità inquirenti nei confronti di quest’ultimo) a sostegno di quanto riferito. 9.2.4 In conclusione si conviene con l’autorità inferiore nel ritenere che il suddetto rapporto dell’ITJP non permette di giungere a una valutazione differente riguardo alla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente riguardo alle attività particolarmente sensibili svolte per le LTTE, né di provare – o rendere quantomeno plausibile – che le autorità srilankesi siano effettivamente venute a conoscenza di questo suo preteso ruolo di primo piano (“hardcore”) in seno all’organizzazione. Il rapporto neppure permette di mettere in relazione il ricorrente o la sua famiglia con lo scavo condotto dalle autorità nel marzo 2021 alla ricerca di armi. 9.3 9.3.1 Per quanto riguarda il video, prodotto su chiavetta USB insieme alla trascrizione in italiano del dialogo fra i presenti, si osserva che non è innanzitutto dato sapere se la donna interrogata sia effettivamente la sorella del ricorrente e la proprietà in cui si sono svolti i fatti registrati fosse casa sua. Neppure è possibile affermare con certezza che le due persone in abiti civili che le fanno visita siano effettivamente dei membri della polizia segreta, dal momento che questi non parrebbero identificarsi in alcun modo quali agenti governativi, mediante un distintivo, un biglietto da visita o altro segno di riconoscimento come ad esempio un veicolo di servizio. Quand’anche questi fossero effettivamente degli agenti in borghese, non è possibile determinare quale fosse il proposito della loro visita, tantopiù che l’ispezione non risulta essere stata né cruenta, né accompagnata da atti di violenza o di minaccia. 9.3.2 Riguardo alla trascrizione in italiano, questo Tribunale nutre alcuni dubbi sull’attendibilità della trascrizione, per altro neppure eseguita da parte di un traduttore professionista ma verosimilmente dall’interessato stesso. Quand’anche si volesse dare credito al fatto che la traduzione aderisca a quanto detto nel video, le dichiarazioni della sorella appaiono alquanto forzate, artificiali, come frutto di un copione, in particolare laddove essa sostiene di avere un po’ paura “quando prendete informazioni solo su di loro (i fratelli, n.d.r.)”, oppure quando afferma che “sembra che ci avete preso di mira, che ci considerate una categoria speciale, dal momento che venite spesso da noi,
Erwägungen (18 Absätze)
E. 10 Per quanto riguardo l'asserito peggioramento delle garanzie dei diritti dell'uomo in Sri Lanka – di cui il ricorrente si prevale producendo copiosa documentazione con i propri memoriali (cfr. doc. E, F, G allegati al doc. TAF 5; doc. E, F, G allegati al doc. TAF 11; doc. I, L, M, N, O allegati al doc. TAF 17; doc. Q, R allegati al doc. TAF 23; doc. 2, 3, 4 allegati al doc. TAF 25; doc. 2, 3 allegati al doc. TAF 28) – va rilevato che, malgrado i cambiamenti politici recenti (dapprima dal novembre 2019 elezione del presidente [nel frattempo] dimissionario Gotabaya Rajapaksa e elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore) intervenuti sull'isola, non risulta verosimile che il ricorrente – che non risulta aver subito condanne o essere stato sottoposto ad inchieste a seguito del rilascio dal campo di riabilitazione, che non risulta aver più svolto alcuna attività politica dopo tale data e per il quale il Tribunale ha già ritenuto non credibile il rischio di persecuzione a causa dei trascorsi nelle LTTE (sentenza del TAF D- 4857/2019 consid. 5.2) – fosse nel mirino della giustizia srilankese, motivo per cui non è plausibile che egli sia stato registrato nella " Stop List " dalle autorità del suo paese (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.3 e 8.5.2; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). Inoltre non si può partire dall'assunto che nella fattispecie esistano legami presunti o effettivi del ricorrente con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 consid. 4.3.1). Nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenze E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; E-350/2017 consid. 4.3.1). In buona sostanza non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. sentenza E-350/2017 consid. 4.4). Il solo fatto di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, benché con documenti falsi, come pure di aver introdotto due domande d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza da una provincia settentrionale e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di
D-2186/2021 Pagina 20 rischio leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. fra le tante la sentenza del TAF E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori, confermano tutt'al più che egli potrà essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenze del TAF E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]; E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette quindi di riconoscere nella fattispecie il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria dell'insorgente. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi nell'incarto che rendono verosimile che il ricorrente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. In particolare, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non conducono ad una differente conclusione, in quanto l'insorgente non adduce alcun legame con tali eventi (cfr. anche in tal senso le sentenze del TAF E-39/2019 dell'8 febbraio 2022 consid. 6.4, E- 6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). Pure la recente elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore del presidente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica per il momento la valutazione della situazione, essendo egli parte della vecchia élite politica (cfr. sentenza del TAF D-2349/2020 del 6 settembre 2022 consid. 9.1).
E. 11 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 12 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
D-2186/2021 Pagina 21 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 13.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 13.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.
E. 13.3 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 13.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della
D-2186/2021 Pagina 22 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso lo Sri Lanka è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 13.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 13.5.1 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
D-2186/2021 Pagina 23 alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro.
E. 13.5.2 Nella fattispecie, essendo cessate le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo, in Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021). Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D- 3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). La crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non modifica tale assunto, essendosi la situazione ormai stabilizzata (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021). Inoltre, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. DTAF 2011/24 e, fra le tante, sentenza D-1151/2019 del 17 dicembre 2020 consid. 13.3 e 13.4]).
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E. 13.5.3 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Riguardo alla sua situazione personale, va evidenziato che egli è originario di L._______ (Provincia del Nord-Est) e prima dell’espatrio ha vissuto a C._______ e M._______ e D._______ (Province del Nord) insieme alla propria famiglia. Si può presumere che, grazie alla sua formazione scolastica e alla sua esperienza professionale, troverà di nuovo un lavoro dopo il suo ritorno e che sarà in grado di reintegrarsi economicamente. Inoltre, lui e la sua famiglia (moglie, figli e fratelli) hanno una rete di relazioni stabili e una situazione abitativa sicura in Sri Lanka. Riguardo al suo stato di salute, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. sentenza del TAF D-4839/2021 consid. 8.4.1 e riferimenti ivi citati). Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattispecie. Con rapporto del 18 febbraio 2022 (cfr. doc. D allegato al doc TAF 5), la dr.ssa J._______, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi di “modificazione duratura della personalità dopo un’esperienza catastrofica (ICD10, F62.0)” e di “insonnia non organica (ICD10, F51.0)”, essendo stato esposto a eventi particolarmente traumatici, quali le torture e le violenze subite durante la carcerazione nel proprio paese d’origine ed
D-2186/2021 Pagina 25 ha prescritto una presa a carico ambulatoriale mediante terapia e trattamento farmacologico. La dr.ssa J._______ ha ribadito sia nel rapporto del 18 maggio 2022 che in quello del 30 maggio 2023, la medesima diagnosi e prescritto la continuazione del trattamento in atto la cui interruzione, in caso di suo rientro nel Paese d’origine, lo esporrebbe a un peggioramento sul piano psichico (cfr. doc. H allegato al doc. TAF 11; doc. 1 allegato al doc. TAF 26). Nella sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, il Tribunale Amministrativo Federale ha affrontato in dettaglio la difficile situazione economica dello Sri Lanka e in particolare il suo impatto sulla situazione sanitaria del paese considerata precaria (vedi consid. 10.2.5). Anche tenendo conto delle restrizioni nel settore sanitario indicate nella suddetta sentenza, i disturbi di salute del ricorrente non sono tali da poter ammettere che in atto vi sia un'emergenza medica (cfr. sentenza del TAF D-4210/2020 del 16 novembre 2023 consid. 9.3.2 sulla situazione attuale dell’assistenza sanitaria in Sri Lanka). Innanzitutto, va rilevato che questi disturbi non richiedono un trattamento ospedaliero e che le sue condizioni mentali si sono in qualche modo stabilizzate grazie alle sedute di terapia con la dr.ssa J._______ e al trattamento farmacologico. Ciò che è confermato anche dall’ultimo certificato medico del 30 maggio 2023. Non essendovi agli atti nuovi referti attestanti una differente situazione valetudinaria, si può pertanto presumere che il suo stato mentale non sia peggiorato nel frattempo. Per quanto riguarda il trattamento farmacologico prescritto al ricorrente partire dal 2022 a base di “Mirtazapina 15mg/dia”, farmaco appartenente alla classe degli antidepressivi serotoninergici e noradrenergici specifici (https://it.wikipedia.org/wiki/Mirtazapina), si rileva che un farmaco analogo, contenente il principio attivo mirtazapina, non solo è approvato in Sri Lanka come farmaco generico prodotto in India "Mirazep 15Mg" o in un dosaggio diverso come "Mirtaz 30Mg", ma è anche disponibile in Sri Lanka tramite la farmacia online "Mycare" ed è attualmente in vendita (cfr. https://www.mycare.lk/Mirazep_15Mg_1?search=mirtazapin&description= true, consultato il
E. 13.5.4 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 13.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 14 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 15 luglio 2024; https://www.mycare.lk/Mirtaz_30Mg_1?tag=Mirtazapine). Qualora il ricorrente dovesse aver bisogno di ulteriori cure per i suoi problemi di salute mentale, si rileva che la situazione dell'assistenza medica in Sri Lanka sembrerebbe essere leggermente migliorata (cfr. https://economynext.com/sri-lanka-hopes-to-ease-medicine-shortages-as- more-supplies-come-in-111433/, consultato il 15 luglio 2024). I comuni trattamenti psichiatrici e psicologici sono pertanto disponibili in Sri Lanka nonostante l'attuale situazione economica (cfr. sentenza del Tribunale E-
D-2186/2021 Pagina 26 2426/2020 del 5 giugno 2024 consid. 13.3.4.2). Per quanto riguarda il trattamento terapeutico indicato per i suoi disturbi psicologici, il ricorrente deve recarsi in uno degli ospedali esistenti con reparti psichiatrici per l'assistenza ospedaliera o in una delle strutture esistenti per il trattamento ambulatoriale dei malati mentali. Nel distretto di K._______ ci sono otto centri psichiatrici ambulatoriali, due dei quali, quelli di D._______ e M._______, si trovano peraltro nei pressi di luoghi in cui il ricorrente ha vissuto prima dell’espatrio e dove risiede ancora la sua famiglia (cfr. SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen: Psychiatrische Versorgung, 14 aprile 2023, p. pp. 36-38, consultato il 15 luglio 2024). Nel caso in cui i farmaci necessari non fossero disponibili a breve termine al momento della partenza, il ricorrente avrebbe la possibilità di rifornirsi di farmaci prima di lasciare la Svizzera e di richiedere un sostegno finanziario nell'ambito dell'assistenza individuale al rimpatrio per facilitare la sua integrazione o per cure mediche temporanee nel suo paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5861/2022 del 1° marzo 2023 consid. 10.3.4; art. 93 par. 1 lett. d LAsi in combinato disposto con l'art. 75 dell'Ordinanza sull'asilo 2 dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Tenuto conto di quanto precede, nonché della più recente giurisprudenza di questo Tribunale riguardo alla situazione sanitaria in Sri Lanka (cfr. sentenza del Tribunale E-2426/2020 del 5 giugno 2024 consid. 13.3.4.2; D-2035/2024 del 16 maggio 2024 consid. 10.5.4; E-737/2020 del 27 febbraio 2023 consid. 10.2.5.4; D-4210/2020 del 16 novembre 2023 consid. 9.3.2), occorre concludere che l'affezione di cui soffre il ricorrente non appare essere suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno nel Paese, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possono essere proseguiti solo in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. tra le tante sentenze del TAF D- 1847/2019 del 16 dicembre 2021 e D-2541/2020 del 9 ottobre 2020 consid. 11.5.2). Ne discende che, benché la presa a carico di persone che presentano una patologia simile a quella dell'insorgente non corrisponde necessariamente a quella garantita in Svizzera, sul posto sono assicurati dei trattamenti adeguati ai sensi della giurisprudenza. Alla luce di quanto precede, anche la domanda formulata in via ulteriormente subordinata, tendente all’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla SEM al fine di completare l’istruttoria per il tramite di una perizia medica approfondita al fine di fare luce sulle sue
D-2186/2021 Pagina 27 necessità di presa a carico medica e sanitaria sia attuale che futura (doc. TAF 25), deve essere respinta.
E. 15.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15.2 Non sono attribuite spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario).
E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente.
- Non si assegnano ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2186/2021 Sentenza del 3 settembre 2024 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), David Wenger, Contessina Theis, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 1976, Sri Lanka, patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi, Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (domanda multipla); decisione della SEM del 15 aprile 2021 / N (...). Fatti: A. A.a Con decisione del 20 agosto 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM, autorità inferiore) ha respinto la domanda d'asilo presentata il 3 ottobre 2016 da A._______ (di seguito: interessato, insorgente, ricorrente), cittadino srilankese, di etnia tamil e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ordinandone l'esecuzione. Con sentenza del 21 aprile 2020 (D-4857/2019) il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF, Tribunale) ha respinto il ricorso dell'interessato ed ha confermato integralmente la decisione dell'autorità inferiore. A.b Con decisione del 28 agosto 2020, la SEM non è entrata nel merito della domanda di riesame depositata il 20 luglio 2020 dal richiedente, a seguito del mancato pagamento dell'anticipo spese. A.c Con sentenza del 29 gennaio 2021 (D-4697/2020), il TAF non è entrato nel merito della domanda di revisione del 22 settembre 2020 dell'interessato. B. B.a Con scritto del 31 marzo 2021 A._______ ha depositato una nuova domanda d'asilo, prevalendosi di fatti e mezzi di prova inediti, non addotti nella precedente procedura d'asilo (cfr. atto SEM n. 1/17). B.b Con decisione del 15 aprile 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 5/1), l'autorità inferiore dopo aver qualificato la richiesta quale domanda multipla, l'ha respinta, fissando al richiedente un nuovo termine di partenza (cfr. atto SEM n. 4/6). C. C.a Contro la suddetta decisione il 10 maggio 2021, l'interessato ha presentato ricorso dinnanzi a questo Tribunale, trasmettendo i medesimi mezzi di prova già prodotti in procedura amministrativa (doc. TAF 1). C.b Con memoriale completivo del 22 marzo 2022 il ricorrente ha chiesto, per il tramite del proprio patrocinatore, avv. Paolo Bernasconi, l'annullamento della decisione impugnata e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato, in via subordinata l'ammissione provvisoria in Svizzera, con protesta di tasse spese e ripetibili. A supporto delle proprie conclusioni ha prodotto ulteriori mezzi di prova, di cui si dirà nei considerandi in diritto (doc. TAF 5). C.c Con risposta del 3 maggio 2022, non avendo riscontrato alcun elemento nuovo suscettibile di indurre a una diversa valutazione della fattispecie, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni ed ha chiesto il respingimento del ricorso (doc. TAF 7). C.d Con i memoriali di replica - trasmessa il 1° luglio 2022 unitamente a dei nuovi mezzi di prova - e duplica del 26 luglio 2022 le parti hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 11, 13). C.e Le parti si sono ulteriormente confrontate con le osservazioni del 30 agosto 2022 (doc. TAF 17), del 22 settembre 2022 della SEM (doc. TAF 19) e del 3 novembre 2022 (doc. TAF 23), versando agli atti ulteriori mezzi di prova. C.f Con osservazioni del 22 maggio 2023 il ricorrente ha prodotto ulteriori mezzi di prova ed ha chiesto in via ancor più subordinata, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla SEM al fine di completare l'istruttoria per il tramite di una perizia medica approfondita al fine di fare luce sulle sue necessità di presa a carico medica e sanitaria sia attuale che futura (doc. TAF 25). C.g Ulteriori mezzi probatori sono stati prodotti dal ricorrente con i successivi memoriali di aggiornamento del 2 giugno 2023 (doc. TAF 26) e del 6 giugno 2023 (doc. TAF 28). C.h Con osservazioni del 20 giugno 2023 la SEM ha preso posizione sulla documentazione prodotta, riconfermandosi nelle proprie conclusioni (doc. TF 29). Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 6 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).
3. Oggetto impugnato nel caso in esame è la decisione del 15 aprile 2021 con cui la SEM, trattando la richiesta del 31 marzo 2021 quale domanda multipla, l'ha respinta. Oggetto della controversia è quindi la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente e della concessione dell'asilo in Svizzera, della pronuncia dell'allontanamento così come dell'ammissibilità dell'esecuzione di tale misura. 4. 4.1 Preliminarmente, giova rammentare che se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 - 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-2642/2020 del 14 aprile 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4). 4.2 La LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 4.1.3). 4.3 Alla luce di quanto precede nonché delle considerazioni articolate dal Tribunale nella sentenza D-4857/2019 del 21 aprile 2020, alla quale si rinvia, è quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore ha rubricato l'istanza dell'interessato quale domanda multipla, aspetto peraltro pacifico nel caso in esame. 5. 5.1 In occasione della prima domanda d'asilo, presentata il 3 ottobre 2016, il ricorrente ha asserito di aver lavorato, tra il 1995 e il 2009, per il servizio di intelligence delle LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam") e successivamente per la sua amministrazione, senza aver mai ricoperto una posizione di leadership. Nel 2009, dopo essersi arreso all'esercito dello Sri Lanka, sarebbe stato portato in un campo di riabilitazione a B._______, dove sarebbe stato picchiato e interrogato sulle sue attività per le LTTE. Egli avrebbe tuttavia sottaciuto dei suoi legami con i servizi segreti delle LTTE, di cui a suo dire le autorità srilankesi non sarebbero comunque al corrente. Dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, nel maggio 2011, sarebbe tornato a C._______ per lavorare come autista. Nell'ottobre 2014, i suoi fratelli S. e P. sarebbero stati arrestati dalla TID (Terrorist Investigation Division), dalla quale pure lui sarebbe stato interrogato sul finire del 2014 presso la sede di Colombo. A seguito di tali eventi egli sarebbe stato ripetutamente molestato dagli agenti della TID presso il suo domicilio, ragione per cui nel maggio 2015 si sarebbe recato con la famiglia a D._______ e il 2 marzo 2016 avrebbe lasciato il Paese utilizzando documenti falsi attraverso l'aeroporto di Colombo e arrivando in Svizzera via Dubai e Qatar. Soltanto in giugno 2016 avrebbe appreso che i suoi fratelli S. e P. erano stati rilasciati dalla prigione in Sri Lanka. 5.2 Nella propria decisione del 20 agosto 2019 l'autorità inferiore ha considerato inverosimili le allegazioni dell'interessato, alla luce delle numerose contraddizioni riscontrate nell'esposizione degli eventi che lo hanno portato a espatriare e del comportamento che non corrisponde a quello di una persona che si ritiene minacciata nella vita e nell'incolumità. Non essendo riuscito a dare maggiore consistenza alle proprie allegazioni neppure mediante i mezzi probatori prodotti, di cui in parte neppure è possibile verificarne l'autenticità, l'autorità inferiore si è quindi astenuta dall'esaminare la rilevanza dei motivi d'asilo addotti. Dagli atti non sarebbero tantomeno emersi degli elementi dai quali si potrebbe dedurre che, in caso di ritorno in Sri Lanka, egli potrebbe attirare l'attenzione delle autorità del suo Paese d'origine ed essere quindi l'oggetto, in un prossimo futuro e con un'elevata probabilità, di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Infine, a fronte di una situazione di relativa stabilità vigente in Sri Lanka e non riscontrando particolari ostacoli personali all'esecuzione dell'allontanamento l'autorità inferiore ha ritenuto che la stessa fosse ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 5.3 Con sentenza D-4857/2019 del 21 aprile 2020, il TAF ha ritenuto altamente improbabile, non essendovi agli atti alcun elemento di seria consistenza, che le autorità srilankesi continuassero a manifestare un interesse accresciuto nei confronti del ricorrente, che seppur noto per essere stato un membro semplice delle LTTE, non si è mai reso colpevole di alcun reato dopo il suo rilascio dal campo di riabilitazione, né ha più preso parte ad attività sovversive o di stampo politico. Tantopiù che le dichiarazioni del ricorrente riguardo alla ripresa delle asserite persecuzioni da parte del regime, così come alle pretese molestie subite dal TID, presentano contraddizioni e incongruenze tali da rendere inverosimili gli eventi narrati. A mente del TAF, il fatto che il ricorrente abbia aspettato più di un anno prima di lasciare il Paese depone a sfavore dell'esistenza di una minaccia seria e concreta nei suoi confronti in Patria. Un tale comportamento passivo - adottato nonostante l'asserita persecuzione delle autorità dello Sri Lanka in corso dalla fine del 2014 e la sua convinzione del fatto che il TID avrebbe potuto facilmente arrestarlo durante questo periodo - risulterebbe infatti contrario alla logica dell'agire e d'altro canto i mezzi probatori prodotti non permettono di corroborare maggiormente la verosimiglianza dei suoi asserti in merito (cfr. consid. 5.1 della sentenza D-4857/2019). Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ha escluso l'esistenza di circostanze insorte posteriormente al suo espatrio che potrebbero causargli gravi svantaggi in caso di rientro in Sri Lanka. Innanzitutto perché la sua appartenenza e alle LTTE (così come quella dei suoi famigliari), era nota alle autorità da molti anni, che sapevano che egli non rivestiva un ruolo di alto profilo o compiti qualificati nell'organizzazione. L'insorgente non è stato infatti in grado di dimostrare di essere stato preso di mira dalle autorità srilankesi, dopo la conclusione del programma di riabilitazione e la scarcerazione. Non vi è quindi motivo di supporre che possa essere stato inserito nella cosiddetta "lista d'arresto" e sebbene non si possa escludere che potrebbe essere interrogato al momento dell'ingresso nel Paese, non vi sono indicazioni significative che le autorità dello Sri Lanka abbiano un particolare interesse a perseguitarlo. Lo stesso vale per le pretese attività politiche in esilio in Svizzera, che non rappresentano un rischio elevato, dato che il ricorrente non risulta essere stato oggetto di una particolare esposizione, suscettibile di attirare l'attenzione delle autorità dello Sri Lanka. Neppure risulta esservi un particolare legame fra il ricorrente e gli eventi che hanno provocato tensioni politiche nel Paese nel corso del 2019 (cfr. consid. 5.2, 5.3). Da ultimo, il Tribunale ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile ed esigibile - sia rispetto alla situazione vigente in Sri Lanka che riguardo alla situazione specifica del ricorrente - nonché possibile (cfr. consid. 7). Il TAF ha quindi respinto il ricorso e confermato la decisione del 20 agosto 2019, che è pertanto cresciuta in giudicato. 6. 6.1 A sostegno della nuova domanda d'asilo del 31 marzo 2021 l'interessato ha addotto che il 17 marzo 2021 dei funzionari della polizia di E._______, nonché alcuni membri della Task Force, sotto la supervisione del Giudice distrettuale F._______, si sarebbero recati su terreni di proprietà di sua moglie, nella zona di G._______, poiché informati della presenza di numerose armi sotterrate appartenenti alle LTTE. Le ricerche durate un intero pomeriggio non avrebbero tuttavia permesso di trovare alcuna arma. Tale episodio, a mente dell'insorgente, dimostrerebbe che le autorità srilankesi continuerebbero a tenere sotto controllo lui e la moglie, poiché da sempre lo riterrebbero un membro delle LTTE. In caso di ritorno in Patria, egli rischierebbe pertanto di essere arrestato e incriminato per crimini contro il regime. A sostegno delle proprie allegazioni l'interessato ha prodotto una serie di documenti inediti e meglio la lettera di un membro del Parlamento srilankese del 20 marzo 2021, con la traduzione in italiano e diversi articoli tratti dalla stampa locale che riferiscono e mostrano foto degli scavi fatti dalla polizia il 17 marzo 2021, chiedendo di farne verificare il contenuto da parte della rappresentanza svizzera in Sri Lanka. 6.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha spiegato che i fatti e i mezzi di prova allegati non sono suscettibili di indurla a una differente valutazione del caso. In particolare, essa ha ritenuto che la lettera del membro del Parlamento del 20 marzo 2021 costituisce una mera dichiarazione di compiacenza e che pertanto non è atta a provare alcunché. Quanto ai fatti del 17 marzo 2021, ovvero gli scavi della polizia alla ricerca di armi delle LTTE sui presunti terreni di sua moglie, la SEM ha rilevato che dagli articoli tratti dalla stampa locale non soltanto non emerge alcun riferimento all'interessato o alla moglie, ma neppure viene menzionato un possibile legame tra gli scavi della polizia e il suo passato nelle LTTE. Essa ha quindi ritenuto che tali mezzi di prova non sono in nessun modo adatti a provare che il richiedente possa essere ancora nel mirino delle autorità del suo Paese. L'autorità inferiore ha quindi confermato le considerazioni riguardo ai motivi d'asilo e al suo profilo già esposte nella decisione attaccata e poi confermata dal TAF nella sentenza dei 20 aprile 2020. Per tale ragione essa ha quindi respinto la richiesta di far verificare i mezzi di prova alla rappresentanza svizzera in Sri Lanka. Infine, non sono stati riscontrati elementi nuovi suscettibili di valutare diversamente il carattere ammissibile ed esigibile dell'allontanamento dell'interessato. 6.3 In sede ricorsuale, l'insorgente si è avvalso di un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM. Egli contesta la valutazione eccessivamente rigida riguardo alla verosimiglianza delle sue allegazioni, che non tiene debitamente conto dei mezzi di prova messi a disposizione. Al riguardo il ricorrente ha prodotto il rapporto del 20 febbraio 2022 dell'International Truth and Justice Project (di seguito: ITJP) che, sulla base di una sua audizione, ha confermato sia la veridicità delle sue allegazioni sia la sussistenza delle concrete persecuzioni delle quali egli sarebbe vittima in caso di rimpatrio. Le circostanze evocate dall'interessato e riprese nel quadro del suddetto rapporto sarebbero inoltre corroborate dagli ulteriori documenti prodotti attestanti la situazione generale dello Sri Lanka. Nelle more di causa, a dimostrazione del fatto che l'interesse delle autorità srilankesi nei suoi confronti sia attuale e costante, il ricorrente ha quindi prodotto un video in cui due agenti dell'intelligence governativa vanno a casa di sua sorella per chiedere informazioni su di lui, nonché da una lettera di quest'ultima (in lingua originale con traduzione in italiano), ritenendo di aver così oltremodo adempiuto al proprio onere probatorio. Egli ha quindi contestato alla SEM di ignorare il disastro umanitario in corso in Sri Lanka, comprovato dai media internazionali e nazionali (e dalla copiosa documentazione versata agli atti), nonché del profilo individuale del ricorrente quale ex membro dirigente delle LTTE e quale persona affetta da gravi problemi di salute, ritenendo che il rientro nel Paese d'origine appare indubbiamente non esigibile.
7. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.1 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Come stabilito all'art. 3 cpv. 4 LAsi non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono riservate le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 7.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 8. Nell'evenienza concreta, questa Corte, concorda con l'autorità inferiore nel ritenere che i nuovi fatti addotti e la documentazione prodotta unitamente alla nuova domanda d'asilo non consentono di giungere a una valutazione differente del caso del richiedente. 8.1 Nell'ambito della procedura ordinaria questo Tribunale aveva già avuto modo di stabilire che nessun elemento agli atti permetteva di ritenere che l'interessato, a seguito della liberazione dal campo di riabilitazione, fosse ancora oggetto di attenzione da parte delle autorità srilankesi, ragione per cui non era stato ritenuto verosimile che prima del suo espatrio fossero in atto, contro di lui o dei suoi famigliari, particolari persecuzioni, né che egli corresse un rischio in tal senso in caso di rientro nel Paese. 8.2 Nella procedura che ci occupa, l'insorgente si prevale precisamente di atti intimidatori e persecutori di cui lui e la moglie continuerebbero ad essere oggetto, per il fatto che i militari di stato e la polizia persistono a considerarlo un membro delle LTTE. Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che l'autorità inferiore non nega i trascorsi del ricorrente quale affiliato alla suddetta organizzazione, sebbene non lo consideri un membro di rilievo - circostanza di cui egli neppure si prevaleva nella procedura ordinaria. Essa relativizza tuttavia, la rilevanza dei fatti del 17 marzo 2021, considerando, a ragione, che non sussiste alcun legame tra gli scavi della polizia e il suo passato quale membro delle LTTE. Dagli articoli di giornale non emerge infatti né il nome del ricorrente né quello di sua moglie, né tantomeno chi fosse proprietario dei terreni su cui hanno avuto luogo gli scavi infruttuosi, dove le autorità srilankesi supponevano avessero risieduto - senza tuttavia indicare quando - dei membri eminenti delle LTTE. Neppure la lettera del 20 marzo 2021 del membro del parlamento - che riassumendo brevemente gli eventi che hanno indotto l'interessato a espatriare, già esposti dinnanzi alla SEM nel corso della procedura ordinaria, raccomanda a chi di competenza di accogliere favorevolmente la domanda d'asilo - permette di dare maggiore consistenza alla tesi secondo cui egli continuerebbe ad essere nel mirino delle autorità. In primo luogo occorre ritenere intempestivo tale scritto, non avendo il ricorrente giustificato in alcun modo la ragione per cui lo stesso non fosse stato richiesto prima e prodotto già in sede di procedura ordinaria. In secondo luogo, va rilevato che la lettera non riporta altro che delle mere asserzioni di terze persone, non suffragate da alcun elemento concreto e che non permettono quindi di sostanziare maggiormente il racconto dell'insorgente, conferendogli maggiore verosimiglianza. Occorre pertanto ritenere tale dichiarazione quale documento di compiacenza, senza alcun valore probatorio, presumibilmente confezionato per i bisogni di causa (cfr. sentenze del TAF D-4977/2020 del 26 ottobre 2022 consid. 4.3. in fine; E-2748/2020 del 21 settembre 2022 consid. 6.7; E-2330/2020 del 20 settembre 2022 consid. 3.7). Vista l'irrilevanza dei mezzi probatori prodotti, non suscettibili di dare maggiore credito agli asserti del ricorrente, la loro trasmissione all'Ambasciata svizzera a Colombo, onde verificare la veridicità degli accadimenti descritti, non era pertanto necessaria. 8.3 In assenza di elementi che permettano di ritenere che il ricorrente si trovi nuovamente nel mirino delle autorità srilankesi, la SEM non aveva pertanto alcun motivo per accogliere la domanda multipla del 31 marzo 2021.
9. Resta quindi da esaminare se le argomentazioni addotte e la documentazione prodotta in sede di ricorso sono suscettibili di modificare quanto appena esposto. 9.1 Nel complemento al ricorso del 22 marzo 2021 (doc. TAF 5), al fine di contestualizzare la domanda multipla fondata sugli eventi occorsi nel marzo 2021 (§14), il ricorrente ripercorre gli accadimenti che lo hanno condotto a lasciare il Paese (§11-13), già accertati in occasione della prima domanda d'asilo, giustificando l'alto rischio di essere nel mirino delle autorità srilankesi, in ragione del proprio coinvolgimento nelle attività clandestine delle LTTE (§16-33). A sostegno di tale circostanza, anch'essa già valutata in sede di procedura ordinaria, egli si fonda principalmente su di una relazione dell'International Truth and Justice Project (doc. C allegato al doc. TAF 5), dal quale emergono, a suo dire, indicazioni concordanti con quanto accertato dalla SEM stessa nel rapporto del 29 luglio 2021 riguardante l'attuale situazione in Sri Lanka (doc. G allegato al doc. TAF 5). A dimostrazione del fatto che le autorità srilankesi sarebbero venute a conoscenza del suo ruolo negli organi dirigenziali delle LTTE e che sarebbero intenzionate a perseguirlo, il ricorrente ha inoltre prodotto un video, unitamente alla trascrizione dei dialoghi, che mostrerebbe degli agenti dell'intelligence governativa che avrebbero fatto visita alla sorella del ricorrente, interrogandola sul suo conto e una lettera di quest'ultima che riferisce di quanto accaduto (doc. B, C e D allegati al doc. TAF 11). 9.2 9.2.1 L'International Truth and Justice Project (ITJP) è un'organizzazione non governativa internazionale indipendente, fondata nel 2013, che si prefigge di proteggere e promuovere la giustizia e la responsabilità nello Sri Lanka. Attraverso il proprio operato essa raccoglie le testimonianze di crimini di guerra e violazioni dei diritti umani, pubblicando regolarmente rapporti e dei comunicati stampa a sostegno della propria missione al fine di informare i cittadini srilankesi e il pubblico globale (cfr. https://itjpsl.com/about, consultato il 21 maggio 2024). Nei suoi rapporti, l'ITJP descrive in dettaglio l'approccio metodologico e l'origine delle informazioni. La maggior parte dei rapporti descrive casi di tortura da parte delle autorità dello Sri Lanka (cfr. https://itjpsl.com/assets/ITJP-Torture-report-2021-Sep-ENGLISH.pdf, consultato il 23 maggio 2024; https://itjpsl.com/assets/press/ITJP_TID_report_final-_SINGLES.pdf, consultato il 23 maggio 2024; https://itjpsl.com/assets/press/ITJP_navy_reportfinal-2-SINGLES.pdf, consultato il 23 maggio 2024). L'ultimo rapporto del 2024 si basa sulle dichiarazioni di 123 Tamil intervistati al di fuori dello Sri Lanka (cfr. https://itjpsl.com/assets/ITJP_torture_report-FINAL-2024.pdf, consultato il 22 maggio 2024). Il rapporto del 2021 sulla tortura ha utilizzato rapporti medici oltre alle testimonianze delle vittime (cfr. https://itjpsl.com/assets/ITJP-Torture-report-2021-Sep-ENGLISH.pdf, consultato il 23 maggio 2024). Nei rapporti informativi sui Paesi d'origine si fa spesso riferimento alle informazioni dell'ITJP. Le autorità canadesi per la migrazione hanno utilizzato l'ITJP come fonte nei rapporti del 2022 (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), Sri Lanka: Situation and treatment of returnees, including failed asylum seekers [2020-March 2022], https://www.irb-cisr.gc.ca/en/countryinformation/rir/Pages/index.aspx?doc=458595&pls=1; Immigration and Refugee Board of Canada [IRB], Sri Lanka: Political situation and Rajapaksa regime, including trends in political culture; situation of political opponents, including the All Ceylon Makkal Congress [ACMC], the People's Liberation Front [Janatha Vimukthi Peramuna, JVP], the Samagi Jana Balawegaya [SJB], Sri Lanka Freedom Party [SLFP], and the United National Party [UNP], and their treatment by the authorities and society; state protection [August 2019-May 2022], https://www.irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458600&pls=1, entrambi consultati il 22 maggio 2024), del 2020 (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), Sri Lanka: Treatment by authorities of returnees to Sri Lanka, including failed refugee claimants and family members of persons who have left Sri Lanka and claimed refugee status [2017-August 2020], https://www.irb-cisr.gc.ca/en/countryinformation/rir/Pages/index.aspx?doc=458144&pls=1, consultato il 22 maggio 2024) e del 2017 (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), Sri Lanka: Treatment of Tamils in society and by authorities; the Eelam People's Democratic Party [EPDP], including relationship with the Tamil population [2014-February 2017], https://www.irb-cisr.gc.ca/en/countryinformation/rir/Pages/index.aspx?doc=456972&pls=1, consultato il 22 maggio 2024). Il Dipartimento australiano per gli Affari Esteri e il Commercio (DFAT) fa riferimento alle informazioni dell'ITJP sulla tortura in Sri Lanka nel suo rapporto informativo sui Paesi d'origine del 2024 (cfr. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), DFAT Country Information Report Sri Lanka, 02.05.2024, https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-sri-lanka.pdf, consultato il 21 maggio 2024) e anche la SEM fa riferimento alle informazioni dei rapporti dell'ITJP come ad esempio nel 2019 o nel 2021 (cfr. Staatssekretariat für Migration, Focus Sri Lanka: Lage ehemaliger Mitglieder der Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), 15.03.2019, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/lka/LKA-exltte-d.pdf.download.pdf/LKA-ex-ltte-d.pdf; Staatssekretariat für Migration, Focus Sri Lanka: Lagefortschreibung, 29.07.2021, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/lka/LKAlagefortschreibung-2021-d.pdf.download.pdf/LKA-lagefortschreibung-2021-d.pdf, entrambi consultati il 23 maggio 2024). 9.2.2 Questo Tribunale non mette in discussione l'autorevolezza e l'imparzialità dell'ITJP, né tantomeno l'accuratezza con cui essa raccoglie le testimonianze delle vittime del conflitto srilankese ed allestisce i rapporti relativi alla situazione vigente nel Paese. Alla luce di quanto appena esposto, occorre senz'altro riconoscere il ruolo che l'ITJP riveste quale osservatorio per i diritti dell'uomo in Sri Lanka. In tale veste, è noto il lavoro di raccolta e di divulgazione di notizie relative a violazioni dei diritti umani passate e attuali, nonché di informazioni a carattere generale relative alla situazione in una determinata regione o in relazione a una determinata tematica, come ad esempio la tortura. Meno noto a questo Tribunale, non essendo per altro una attività pubblicizzata sul sito, è l'allestimento di rapporti ad hoc per una persona specifica, al fine di assisterla nelle procedure di asilo in uno specifico Paese d'accoglienza. Per tale ragione occorre mostrare una certa prudenza nel valutare il contenuto e il valore probatorio della relazione dell'ITJP prodotta dal ricorrente, riguardo alla quale si osserva quanto segue. 9.2.3 In primo luogo, il documento datato 20 febbraio 2022, riporta informazioni di "seconda mano", raccolte quasi un anno prima (maggio 2021) da H._______, una persona che al momento della redazione della relazione si riferisce non lavorasse più per l'ITJP. La redattrice del rapporto, I._______, non risulta aver partecipato all'intervista del ricorrente insieme a H._______, né afferma di averlo nuovamente sentito prima dell'estensione del documento. Il rapporto, d'altro canto, non segnala se vi sia una registrazione (e se del caso su quale supporto) dell'intervista all'interessato o se le dichiarazioni di quest'ultimo siano state semplicemente annotate da H._______. Così stando le cose, non è dato sapere se le informazioni riportate da I._______ aderiscano davvero alle dichiarazioni a suo tempo rilasciate dal ricorrente, né se le fonti a cui essa attinge per raccontare la storia di quest'ultimo siano attendibili o meno. In secondo luogo, il rapporto è del tutto silente riguardo alle modalità secondo le quali si è svolta l'intervista dell'interessato e alla metodologia seguita dall'auditrice. Non si sa, ad esempio, dove l'intervista abbia avuto luogo e quanto sia durata, in che lingua sia stata condotta, se in presenza di un interprete o di altre persone, se H._______ abbia posto domande o se abbia semplicemente trascritto le affermazioni dell'interessato, se abbia seguito uno schema d'indagine al fine di appurare la veridicità delle sue dichiarazioni o meno. In assenza di indicazioni su tali formalità, risulta pertanto difficile valutare l'attendibilità e l'imparzialità delle informazioni emerse nel corso della suddetta intervista. In terzo luogo, non è affatto chiaro, non essendo minimamente spiegato dalla redattrice, il motivo per cui H._______ giungerebbe all'apodittica conclusione che non vi è ragione di dubitare della credibilità del ricorrente. A sostegno di tale conclusione non viene citato infatti alcun documento giustificativo o alcun elemento concreto al di fuori dell'esperienza maturata dall'ITJP in casi "analoghi" a quello del ricorrente. A tal proposito, occorre rilevare che non aiuta a fare maggiore chiarezza neppure la lettera del 2 maggio 2023 dell'Alto commissariato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, redatta proprio da H._______ (cfr. doc. 1 allegato al doc. TAF 25). Quest'ultima afferma di aver condotto un'intervista con l'insorgente, che avrebbe fornito al team investigativo preziose informazioni sulla violazione dei diritti umani in Sri Lanka, di cui lei lo ringrazia. Ora, il fatto che H._______ abbia condotto un'intervista con l'interessato non è una circostanza contestata, sebbene neppure da questo documento emergano le modalità in cui questa ha avuto luogo. D'altro canto, il fatto di essere stato intervistato da una funzionaria dell'Alto commissariato dei diritti dell'uomo, non comprova affatto, come sostiene il ricorrente, che egli avesse svolto un ruolo di particolare rilievo all'interno delle LTTE. Più plausibile è che il ricorrente sia stato chiamato a testimoniare delle condizioni di prigionia in occasione della sua permanenza al campo di riabilitazione, esperienza che a detta della psicoterapeuta che lo ha seguito lo avrebbe particolarmente segnato (cfr. certificato del 18 febbraio e del 18 maggio 2022 della dr.ssa J._______ [doc. D, H allegati ai doc. TAF 5 e 11]). Ad ogni buon conto, dalla lettera del 2 maggio 2023 non emerge alcun dettaglio rilevante che permetta di dare maggiore supporto alla tesi del ricorrente. Continuando nell'analisi del rapporto dell'ITJP, si rileva che parte delle dichiarazioni riguardanti le persecuzioni di cui il ricorrente sostiene di essere stato vittima e che teme di subire in futuro, coincidono con quelle già esaminate dalla SEM e da questo Tribunale in occasione della prima domanda d'asilo. La redattrice si limita a riportarli nuovamente, senza fornire indicazioni di maggiore consistenza rispetto a quanto esposto nella precedente procedura, ne fondandosi su mezzi di prova inediti o non precedentemente considerati. In buona sostanza, il rapporto dell'ITJP fornisce una valutazione differente della medesima fattispecie, che non è, a mente di questa Corte, suscettibile di rimettere in discussione le conclusioni a cui era giunta la SEM riguardo alla verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato. Sebbene dal rapporto dell'ITJP emergano alcuni elementi inediti riguardo al ruolo che il ricorrente afferma di aver rivestito in seno alle LTTE, che lo renderebbe un profilo di particolare rilievo e di cui le autorità srilankesi sarebbero ormai a conoscenza (cfr. pag. 3), le dichiarazioni su tali aspetti paiono tuttavia alquanto vaghe, stereotipate e prive di dettagli significativi, suscettibili di rendere maggiormente plausibile la situazione descritta. Nella descrizione di tali circostanze il rapporto dell'ITJP, non fornisce alcuna indicazione mirata riguardo a fatti o persone, né riferisce di circostanze non note al pubblico che solo il ricorrente nell'esercizio della pretesa funzione di responsabilità era in grado di conoscere. D'altro canto il rapporto non fa mai riferimento a nessun mezzo di prova verificabile (come ad esempio materiale riguardante le attività svolte per le LTTE, foto del ricorrente dopo la reclusione o dopo gli ulteriori interrogatori, convocazioni, verbali d'interrogatorio o provvedimenti delle autorità inquirenti nei confronti di quest'ultimo) a sostegno di quanto riferito. 9.2.4 In conclusione si conviene con l'autorità inferiore nel ritenere che il suddetto rapporto dell'ITJP non permette di giungere a una valutazione differente riguardo alla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente riguardo alle attività particolarmente sensibili svolte per le LTTE, né di provare - o rendere quantomeno plausibile - che le autorità srilankesi siano effettivamente venute a conoscenza di questo suo preteso ruolo di primo piano ("hardcore") in seno all'organizzazione. Il rapporto neppure permette di mettere in relazione il ricorrente o la sua famiglia con lo scavo condotto dalle autorità nel marzo 2021 alla ricerca di armi. 9.3 9.3.1 Per quanto riguarda il video, prodotto su chiavetta USB insieme alla trascrizione in italiano del dialogo fra i presenti, si osserva che non è innanzitutto dato sapere se la donna interrogata sia effettivamente la sorella del ricorrente e la proprietà in cui si sono svolti i fatti registrati fosse casa sua. Neppure è possibile affermare con certezza che le due persone in abiti civili che le fanno visita siano effettivamente dei membri della polizia segreta, dal momento che questi non parrebbero identificarsi in alcun modo quali agenti governativi, mediante un distintivo, un biglietto da visita o altro segno di riconoscimento come ad esempio un veicolo di servizio. Quand'anche questi fossero effettivamente degli agenti in borghese, non è possibile determinare quale fosse il proposito della loro visita, tantopiù che l'ispezione non risulta essere stata né cruenta, né accompagnata da atti di violenza o di minaccia. 9.3.2 Riguardo alla trascrizione in italiano, questo Tribunale nutre alcuni dubbi sull'attendibilità della trascrizione, per altro neppure eseguita da parte di un traduttore professionista ma verosimilmente dall'interessato stesso. Quand'anche si volesse dare credito al fatto che la traduzione aderisca a quanto detto nel video, le dichiarazioni della sorella appaiono alquanto forzate, artificiali, come frutto di un copione, in particolare laddove essa sostiene di avere un po' paura "quando prendete informazioni solo su di loro (i fratelli, n.d.r.)", oppure quando afferma che "sembra che ci avete preso di mira, che ci considerate una categoria speciale, dal momento che venite spesso da noi, considerando che qua (nel villaggio) ci sono tanti altri ex-combattenti" (cfr. doc. C, allegato al doc. TAF 11). 9.3.3 Quanto al valore probatorio della lettera della sorella del ricorrente occorre ritenere che sia alquanto limitato, basandosi sulle dichiarazioni soggettive di quest'ultima che non sono idonee a modificare le conclusioni riguardo alla verosimiglianza delle sue asserzioni. Tantopiù che neppure è verificabile se la redattrice di tale lettera sia effettivamente la sorella del ricorrente. 9.4 Al netto di quanto appena esposto, neppure nel loro insieme i mezzi di prova prodotti consentono di sostanziare maggiormente il racconto del ricorrente e renderlo più verosimile, né tantomeno di riconoscere un cambiamento delle circostanze tale da poter ammettere con una ragionevole certezza che rispetto alla situazione vigente al momento della prima decisione quest'ultimo correrebbe oggi un pericolo concreto di subire delle persecuzioni da parte delle autorità srilankesi in caso di rientro nel Paese. A questo Tribunale non resta pertanto che constatare l'incapacità del ricorrente di spiegare in modo verosimile il motivo per cui le autorità srilankesi avrebbero ricominciato ad interessarsi a lui. Nel quadro della procedura ordinaria è stato appurato che il ricorrente era stato rilasciato dal campo di riabilitazione nel maggio 2011, si era inizialmente stabilito a K._______ prima di tornare a C._______ nel dicembre 2012 per lavorare come autista. Né in occasione della prima procedura né in quella che ci occupa, il ricorrente ha mai fornito elementi concreti dai quali dedurre che egli e la sua famiglia potesse continuare ad attirare l'attenzione delle autorità srilankesi. Tantopiù che in un primo momento egli aveva sostenuto di non essere più stato disturbato fino ad ottobre 2014, momento in cui sarebbe stato interrogato dagli agenti del TID a seguito dell'arresto dei suoi fratelli. Sebbene egli abbia nel seguito ritrattato tale affermazione, sostenendo di aver ricevuto, nel medesimo periodo, ripetute visite da parte delle autorità srilankesi, egli non fornisce tuttavia alcuna indicazione dettagliata e verificabile riguardo al fatto che le autorità srilankesi avessero continuato ad interessarsi a lui prima dell'espatrio, né dei validi mezzi probatori a supporto di tali allegazioni. Al contrario il fatto che dal preteso interrogatorio del TID il ricorrente avrebbe atteso oltre un anno per lasciare il Paese (il 2 marzo 2016), parrebbe deporre piuttosto nel senso di una situazione tutto sommato sotto controllo e priva di particolari vessazioni. Se davvero egli nutriva il fondato timore di essere perseguitato dal TID, che a suo dire avrebbe potuto arrestarlo in ogni momento, il suo comportamento attendista - non avendo messo in atto nessuna misura per nascondersi o per espatriare alla prima occasione possibile - sarebbe contrario al buon senso e alla logica dell'agire. Ad ogni buon conto, l'argomentazione secondo cui le autorità srilankesi avevano dato prova di un interessamento accresciuto nei suoi confronti prima della sua partenza, erano già state esaminate e ritenute inverosimile da parte di questo Tribunale. Ora, nell'ambito della procedura che ci occupa occorre constatare che neppure i nuovi mezzi di prova prodotti in sede di ricorso, il cui valore probatorio è assai limitato, né l'insieme delle allegazioni riguardanti gli stessi, permettono all'insorgente di sostanziare maggiormente tale tesi, né di rendere plausibile il fatto di essere tornato al centro dell'attenzione delle autorità inquirenti dello Sri Lanka.
10. Per quanto riguardo l'asserito peggioramento delle garanzie dei diritti dell'uomo in Sri Lanka - di cui il ricorrente si prevale producendo copiosa documentazione con i propri memoriali (cfr. doc. E, F, G allegati al doc. TAF 5; doc. E, F, G allegati al doc. TAF 11; doc. I, L, M, N, O allegati al doc. TAF 17; doc. Q, R allegati al doc. TAF 23; doc. 2, 3, 4 allegati al doc. TAF 25; doc. 2, 3 allegati al doc. TAF 28) - va rilevato che, malgrado i cambiamenti politici recenti (dapprima dal novembre 2019 elezione del presidente [nel frattempo] dimissionario Gotabaya Rajapaksa e elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore) intervenuti sull'isola, non risulta verosimile che il ricorrente - che non risulta aver subito condanne o essere stato sottoposto ad inchieste a seguito del rilascio dal campo di riabilitazione, che non risulta aver più svolto alcuna attività politica dopo tale data e per il quale il Tribunale ha già ritenuto non credibile il rischio di persecuzione a causa dei trascorsi nelle LTTE (sentenza del TAF D-4857/2019 consid. 5.2) - fosse nel mirino della giustizia srilankese, motivo per cui non è plausibile che egli sia stato registrato nella " Stop List " dalle autorità del suo paese (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.3 e 8.5.2; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). Inoltre non si può partire dall'assunto che nella fattispecie esistano legami presunti o effettivi del ricorrente con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 consid. 4.3.1). Nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenze E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; E-350/2017 consid. 4.3.1). In buona sostanza non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. sentenza E-350/2017 consid. 4.4). Il solo fatto di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, benché con documenti falsi, come pure di aver introdotto due domande d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza da una provincia settentrionale e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. fra le tante la sentenza del TAF E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori, confermano tutt'al più che egli potrà essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenze del TAF E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]; E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette quindi di riconoscere nella fattispecie il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria dell'insorgente. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi nell'incarto che rendono verosimile che il ricorrente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. In particolare, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non conducono ad una differente conclusione, in quanto l'insorgente non adduce alcun legame con tali eventi (cfr. anche in tal senso le sentenze del TAF E-39/2019 dell'8 febbraio 2022 consid. 6.4, E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). Pure la recente elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore del presidente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica per il momento la valutazione della situazione, essendo egli parte della vecchia élite politica (cfr. sentenza del TAF D-2349/2020 del 6 settembre 2022 consid. 9.1).
11. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 13. 13.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 13.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto. 13.3 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 13.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso lo Sri Lanka è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 13.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.5.1 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. 13.5.2 Nella fattispecie, essendo cessate le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo, in Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021). Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). La crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non modifica tale assunto, essendosi la situazione ormai stabilizzata (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021). Inoltre, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. DTAF 2011/24 e, fra le tante, sentenza D-1151/2019 del 17 dicembre 2020 consid. 13.3 e 13.4]). 13.5.3 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Riguardo alla sua situazione personale, va evidenziato che egli è originario di L._______ (Provincia del Nord-Est) e prima dell'espatrio ha vissuto a C._______ e M._______ e D._______ (Province del Nord) insieme alla propria famiglia. Si può presumere che, grazie alla sua formazione scolastica e alla sua esperienza professionale, troverà di nuovo un lavoro dopo il suo ritorno e che sarà in grado di reintegrarsi economicamente. Inoltre, lui e la sua famiglia (moglie, figli e fratelli) hanno una rete di relazioni stabili e una situazione abitativa sicura in Sri Lanka. Riguardo al suo stato di salute, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. sentenza del TAF D-4839/2021 consid. 8.4.1 e riferimenti ivi citati). Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattispecie. Con rapporto del 18 febbraio 2022 (cfr. doc. D allegato al doc TAF 5), la dr.ssa J._______, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi di "modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica (ICD10, F62.0)" e di "insonnia non organica (ICD10, F51.0)", essendo stato esposto a eventi particolarmente traumatici, quali le torture e le violenze subite durante la carcerazione nel proprio paese d'origine ed ha prescritto una presa a carico ambulatoriale mediante terapia e trattamento farmacologico. La dr.ssa J._______ ha ribadito sia nel rapporto del 18 maggio 2022 che in quello del 30 maggio 2023, la medesima diagnosi e prescritto la continuazione del trattamento in atto la cui interruzione, in caso di suo rientro nel Paese d'origine, lo esporrebbe a un peggioramento sul piano psichico (cfr. doc. H allegato al doc. TAF 11; doc. 1 allegato al doc. TAF 26). Nella sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, il Tribunale Amministrativo Federale ha affrontato in dettaglio la difficile situazione economica dello Sri Lanka e in particolare il suo impatto sulla situazione sanitaria del paese considerata precaria (vedi consid. 10.2.5). Anche tenendo conto delle restrizioni nel settore sanitario indicate nella suddetta sentenza, i disturbi di salute del ricorrente non sono tali da poter ammettere che in atto vi sia un'emergenza medica (cfr. sentenza del TAF D-4210/2020 del 16 novembre 2023 consid. 9.3.2 sulla situazione attuale dell'assistenza sanitaria in Sri Lanka). Innanzitutto, va rilevato che questi disturbi non richiedono un trattamento ospedaliero e che le sue condizioni mentali si sono in qualche modo stabilizzate grazie alle sedute di terapia con la dr.ssa J._______ e al trattamento farmacologico. Ciò che è confermato anche dall'ultimo certificato medico del 30 maggio 2023. Non essendovi agli atti nuovi referti attestanti una differente situazione valetudinaria, si può pertanto presumere che il suo stato mentale non sia peggiorato nel frattempo. Per quanto riguarda il trattamento farmacologico prescritto al ricorrente partire dal 2022 a base di "Mirtazapina 15mg/dia", farmaco appartenente alla classe degli antidepressivi serotoninergici e noradrenergici specifici (https://it.wikipedia.org/wiki/Mirtazapina), si rileva che un farmaco analogo, contenente il principio attivo mirtazapina, non solo è approvato in Sri Lanka come farmaco generico prodotto in India "Mirazep 15Mg" o in un dosaggio diverso come "Mirtaz 30Mg", ma è anche disponibile in Sri Lanka tramite la farmacia online "Mycare" ed è attualmente in vendita (cfr. https://www.mycare.lk/Mirazep_15Mg_1?search=mirtazapin&description=true, consultato il 15 luglio 2024; https://www.mycare.lk/Mirtaz_30Mg_1?tag=Mirtazapine). Qualora il ricorrente dovesse aver bisogno di ulteriori cure per i suoi problemi di salute mentale, si rileva che la situazione dell'assistenza medica in Sri Lanka sembrerebbe essere leggermente migliorata (cfr. https://economynext.com/sri-lanka-hopes-to-ease-medicine-shortages-as-more-supplies-come-in-111433/, consultato il 15 luglio 2024). I comuni trattamenti psichiatrici e psicologici sono pertanto disponibili in Sri Lanka nonostante l'attuale situazione economica (cfr. sentenza del Tribunale E-2426/2020 del 5 giugno 2024 consid. 13.3.4.2). Per quanto riguarda il trattamento terapeutico indicato per i suoi disturbi psicologici, il ricorrente deve recarsi in uno degli ospedali esistenti con reparti psichiatrici per l'assistenza ospedaliera o in una delle strutture esistenti per il trattamento ambulatoriale dei malati mentali. Nel distretto di K._______ ci sono otto centri psichiatrici ambulatoriali, due dei quali, quelli di D._______ e M._______, si trovano peraltro nei pressi di luoghi in cui il ricorrente ha vissuto prima dell'espatrio e dove risiede ancora la sua famiglia (cfr. SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen: Psychiatrische Versorgung, 14 aprile 2023, p. pp. 36-38, consultato il 15 luglio 2024). Nel caso in cui i farmaci necessari non fossero disponibili a breve termine al momento della partenza, il ricorrente avrebbe la possibilità di rifornirsi di farmaci prima di lasciare la Svizzera e di richiedere un sostegno finanziario nell'ambito dell'assistenza individuale al rimpatrio per facilitare la sua integrazione o per cure mediche temporanee nel suo paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5861/2022 del 1° marzo 2023 consid. 10.3.4; art. 93 par. 1 lett. d LAsi in combinato disposto con l'art. 75 dell'Ordinanza sull'asilo 2 dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Tenuto conto di quanto precede, nonché della più recente giurisprudenza di questo Tribunale riguardo alla situazione sanitaria in Sri Lanka (cfr. sentenza del Tribunale E-2426/2020 del 5 giugno 2024 consid. 13.3.4.2; D-2035/2024 del 16 maggio 2024 consid. 10.5.4; E-737/2020 del 27 febbraio 2023 consid. 10.2.5.4; D-4210/2020 del 16 novembre 2023 consid. 9.3.2), occorre concludere che l'affezione di cui soffre il ricorrente non appare essere suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno nel Paese, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possono essere proseguiti solo in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. tra le tante sentenze del TAF D-1847/2019 del 16 dicembre 2021 e D-2541/2020 del 9 ottobre 2020 consid. 11.5.2). Ne discende che, benché la presa a carico di persone che presentano una patologia simile a quella dell'insorgente non corrisponde necessariamente a quella garantita in Svizzera, sul posto sono assicurati dei trattamenti adeguati ai sensi della giurisprudenza. Alla luce di quanto precede, anche la domanda formulata in via ulteriormente subordinata, tendente all'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla SEM al fine di completare l'istruttoria per il tramite di una perizia medica approfondita al fine di fare luce sulle sue necessità di presa a carico medica e sanitaria sia attuale che futura (doc. TAF 25), deve essere respinta. 13.5.4 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 13.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 15. 15.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15.2 Non sono attribuite spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario).
16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione: