Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5745/2025 Sentenza del 6 agosto 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Russia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 30 luglio 2025 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) maggio 2025, depositando agli atti gli originali del suo passaporto e del suo passaporto interno russo, nonché copia della sua licenza di condurre russa, l'estratto della banca dati europea "CS-VIS" del 13 maggio 2025, da cui si evince che il richiedente aveva ottenuto un visto dalla Francia il (...), valido per l'entrata negli Stati Schengen dal (...) al (...), il verbale del colloquio Dublino dell'interessato del (...) maggio 2025, la domanda di presa in carico del richiedente del 27 maggio 2025, che l'autorità svizzera competente ha indirizzato alla sua omologa francese, fondata sull'art. 12 par. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), la quale è rimasta senza risposta entro il termine regolamentare, dimodoché la SEM, il 28 luglio 2025, ha comunicato alla Francia che l'avrebbe considerata responsabile per l'esame della domanda d'asilo dell'interessato a partire dal 28 luglio 2025, la risposta positiva della Francia datata 25 luglio 2025, ma inviata soltanto il 29 luglio 2025, di presa in carico dell'interessato, basata sull'art. 12 par. 4 RD III, la decisione della SEM del 30 luglio 2025, notificata il 31 luglio 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-42/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Francia, il ricorso del 2 agosto 2025, in lingua francese, inoltrato dall'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la succitata decisione della SEM, assortito dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la pronuncia della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato quale misura supercautelare da parte del giudice istruttore della causa in data 4 agosto 2025, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che nel caso concreto, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua francese; che tuttavia il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA; che il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia altresì allo scambio di scritti, che la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); che in questo senso la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il RD III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; che se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 e 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III; che altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso nella fattispecie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che in particolare ai sensi dell'art. 12 par. 4 RD III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri, che in concreto, risulta assodato ed incontestato che il ricorrente, grazie ad un visto Schengen francese rilasciatogli il (...), è entrato in Francia il (...) (cfr. n. 9/3, 10/2 e 19/3); che il visto è scaduto il (...) (cfr. n. 9/3 e mezzo di prova agli atti della SEM n. 1/10), ossia sono trascorsi meno di sei mesi tra l'emissione del visto ed il deposito della domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2025 (cfr. n. 4/2), dimodoché la Francia è divenuta, in principio, responsabile della trattazione della sua domanda d'asilo sulla base dell'art. 12 par. 4 RD III (cfr. n. 36/1 e 37/1), ciò che quest'ultimo Stato membro ha riconosciuto esplicitamente, anche se in modo tardivo, il 29 luglio 2025 (cfr. n. 38/2 e 39/1), che tuttavia, per opporsi al suo trasferimento verso la Francia, il ricorrente reitera nel suo ricorso, come già allegato nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 19/3), che in Svizzera vivrebbero un suo zio e dei cugini (figli di quest'ultimo), che potrebbero supportarlo; che inoltre egli richiede implicitamente l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III al suo caso, chiedendo che la Svizzera riconosca la sua competenza, anche perché - al contrario della Francia che sarebbe in dissenso con la Russia, suo Paese d'origine e che lo potrebbe per questo trattare quale spione russo - tale Stato sarebbe neutrale, e potrebbe quindi esaminare le sue allegazioni in modo obiettivo, che innanzitutto, come già considerato rettamente nella decisione avversata dalla SEM, anche il Tribunale osserva come il ricorrente non possa validamente prevalersi in particolare dell'art. 16 RD III e dell'art. 8 CEDU - disposizioni che tra l'altro egli non cita nel ricorso - per una trattazione del suo caso da parte della Svizzera, in quanto con i presunti zio e cugini, che non rientrano nella nozione di "familiare" ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, non sussiste alcuna relazione di dipendenza allegata e supportata con qualsivoglia mezzo di prova o elemento concreto; che si evidenzia in tale contesto, come la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è sufficiente per stabilire un rapporto di dipendenza ai sensi delle suddette norme (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2186/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.), che per il resto, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo francese non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-4926/2025 dell'8 luglio 2025, pag. 6; F-4592/2025 del 1° luglio 2025 consid. 4.2 con rif. cit.) e che nel presente caso non sussistano motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III, che invero, il ricorrente non ha presentato alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, neppure col ricorso, per far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione rispetto a quella esposta nella decisione avversata, che a tal proposito va innanzitutto ricordato che la Francia, membro dell'UE, è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; che pertanto, si deve presumere che la Francia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]), che in concreto, è cosa notoria che la procedura d'asilo in Francia rispetta le garanzie formali poste dal diritto internazionale; che le dichiarazioni del ricorrente rilasciate durante il colloquio Dublino, che egli malgrado si sarebbe rivolto alla prefettura a B._______, non avrebbe potuto presentare la sua domanda d'asilo, in quanto gli avrebbero riferito come il loro ufficio non avrebbe accolto tali richieste d'asilo né gli avrebbero saputo indicare dove rivolgersi (cfr. n. 19/3), non risultano essere in alcun modo dimostrate con elementi sostanziati e circostanziati, e pertanto sono ritenute inverosimili; che alla stessa stregua, le sue allegazioni ricorsuali che in Francia egli verrebbe considerato uno spione dei russi e per questo la sua procedura d'asilo non verrebbe trattata in modo obiettivo, come invece sarebbe il caso in Svizzera, del tutto generiche e non supportate dal benché minimo elemento concreto, non possono essere seguite, che inoltre si rammenta come, essendo la Francia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - ciò che non ha mai addotto di aver fatto durante il suo brevissimo soggiorno di un giorno trascorso in Francia (cfr. n. 19/3), se ritenesse che le autorità francesi siano venute meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in passato, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati, che peraltro il ricorrente non mostra in nessun modo a questo Tribunale quali possano essere le ragioni specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento; che a tal proposito, il suo stato di salute, riprodotto in dettaglio nella decisione impugnata, alla quale si può senz'altro rinviare, in quanto completa e corretta ed onde evitare inutili ripetizioni (cfr. p.to II, pag. 5), si caratterizza essenzialmente in diagnosi d'ipertensione arteriosa, d'obesità, d'epatopatia, di probabile steatosi, in trattamento farmacologico (cfr. n. 28/2, 30/4, 31/2, 32/2, 34/2 e 35/2); che stando così le cose, il suo stato di salute, non è classificabile quale grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e pertanto lo stesso non osta ad un suo rinvio in Francia, che del resto, egli potrà continuare le cure ed i trattamenti finora ricevuti in Svizzera anche nel suddetto Paese, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. anche in merito la decisione impugnata, p.to II, pag. 5; ex multis la sentenza del TAF F-395/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 5.2 con ulteriore rif. cit.), che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.31), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Francia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste all'art. 18 par. 1 lett. a RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risulta divenuta senza oggetto; che altresì con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 4 agosto 2025, sono revocate, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta; che le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione: