Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA).
E. 1.2 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.
E. 2.1 Il ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto la valutazione della sua età sarebbe stata frutto di mezzi di prova insufficienti, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). L'accertamento dei fatti sarebbe dunque incompleto ed inesatto (art. 106 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.2 Nello specifico il ricorrente contesta all'autorità inferiore di non avere attribuito alla Tazkara un valore probatorio sufficiente e di non aver preso in considerazione la sua tessera vaccinale. Inoltre, per quanto riguarda le dichiarazioni fatte dal ricorrente in merito alla sua età, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto delle sue limitazioni, dovute al suo stato di maturità e del contesto di provenienza. Infine, dalla perizia medica condotta il 15 aprile 2025 sarebbe stata dedotta un'età minima di 17.6 anni, escludendo pertanto la maggiore età.
E. 2.3 Nell'ambito della procedura d'asilo, l'onere della prova della minore età spetta al richiedente, che deve almeno renderla credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Nel quadro di una valutazione complessiva, occorre soppesare tutti gli indizi che depongono a favore o contro la correttezza delle indicazioni fornite in merito all'età. Sono considerati rilevanti i documenti di identità ritenuti autentici o le indicazioni fornite dalla persona interessata (cfr. DTAF 2023 VI/4 consid. 6.5). Il risultato della perizia sull'età costituisce solo un elemento nella valutazione della credibilità della minore età dichiarata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1 e segg.). A questo proposito, occorre tuttavia tenere presente che una valutazione complessiva dei mezzi di prova è tanto meno necessaria quanto più dalle costatazioni mediche emergono indizi a favore della minore età o della maggiore età dell'interessato (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).
E. 2.4 In merito alla perizia medica del 15 aprile 2017, essa ha stabilito che l'età minima del ricorrente corrisponderebbe a 17.6 anni, mentre quella media sarebbe situata tra i 18 ed i 21 anni (cfr. SEM-atti, nr. 22/14, p. 7). In tal modo sarebbe stata esclusa l'età dichiarata dal ricorrente, ovvero di 16 anni e 6 mesi. Secondo l'esame odontostomatologico la probabilità che il ricorrente abbia effettivamente raggiunto la maggiore età sarebbe moderata e pari al 56 % (cfr. SEM-atti, nr. 22/14, p. 6). Per quanto riguarda tale esame, i tre medici incaricati a stilare il rapporto non si sono tuttavia espressi sull'età minima del ricorrente. Solamente sulla base delle analisi sterno-clavicolari l'età minima dedotta sarebbe corrisposta a 17.6 anni. A causa di tali lacune, il valore probatorio della perizia risulta estremamente limitato, poiché non sussistono elementi sufficienti che possano costituire indizi chiari per una minore rispettivamente maggiore età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Pertanto i risultati di tale esame non rendono possibile nessuna conclusione esaustiva sull'età del ricorrente.
E. 2.5 Per quanto riguarda la Tazkara, trattasi di un documento che secondo costante giurisprudenza ha un valore probatorio estremamente ridotto (sentenza del Tribunale Federale 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; DTAF 2013/30 consid. 4.2.2). Nel caso in specie, il ricorrente non ha inoltrato il documento originale e nemmeno una copia dello stesso, bensì una fotografia (cfr. SEM-atti, ID-00 1/2). Pertanto non è stato possibile un esame in merito all'autenticità della Tazkara, rendendone il contenuto poco credibile (cfr. sentenze del Tribunale D-3395/2024 del 27 maggio 2025 consid. 5.5; A-2232/2024 del 3 dicembre 2024 consid. 4.4.2; F-7549/2024 dell'11 marzo 2025 consid. 3.2). Considerazioni analoghe valgono per il certificato vaccinale inoltrato, il quale non costituisce un documento d'identità originale atto a comprovare la presunta minore età del ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale D-5675/2023 del 1° marzo 2024 consid. 6.1).
E. 2.6 Infine vanno prese in considerazioni le dichiarazioni fatte dal ricorrente in merito alla sua minore età. Come menzionato dall'autorità inferiore, il ricorrente avrebbe fornito informazioni divergenti alle autorità francesi, rispettivamente croate, in merito al suo nome completo e alla sua data di nascita. Presso le prime risulta nato il (...), mentre presso le seconde il (...) (cfr. SEM-atti, nr. 37/1 e 38/2). Per quanto riguarda invece le dichiarazioni fatte nel contesto del colloquio PA-MRNA risultano lampanti diverse contraddizioni. In particolare, le affermazioni in merito all'età del ricorrente al momento del deposito della domanda d'asilo in Francia, secondo cui avrebbe dichiarato a quest'ultime autorità di avere 16 anni nel 2023, contraddicono il fatto che in quell'anno avrebbe dovuto avere 14 anni se egli fosse davvero nato il 15 ottobre 2008 (cfr. SEM-atti, nr. 15/11, p. 8). In considerazione della situazione del ricorrente e non sussistendo elementi che possano addurre ad una capacità di discernimento mancante, le contraddizioni fatte dal medesimo non risultano giustificate.
E. 2.7 Sulla base di quanto sopramenzionato il ricorrente non è stato in grado di dimostrare con prove sufficienti la sua presunta minore età. Essendo l'esito della perizia medica insufficiente per una determinazione chiara dell'età e in presenza di numerose dichiarazioni contraddittorie da parte del ricorrente, non può essere contestata all'autorità inferiore una violazione della massima inquisitoria. Le indagini condotte dall'autorità inferiore si rivelano dunque corrette e complete (cfr. art. 12 PA combinato con art. 106 par. 1 lett. b LAsi).
E. 3 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Ai sensi dell'art. 2 lett. i del RD III e dell'art. 1a lett. d dell'Ordinanza sull'asilo 1 dell'agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è considerato minorenne un cittadino di un Paese terzo di età inferiore ai diciotto anni. I minori non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. Filzwieser/Sprung, Dublin III, Vienna 2014, cap. 15 segg. all'art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché della Croazia per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 del 8 gennaio 2025 consid. 3.3). Dall'esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, per cui i dati da egli forniti in merito alla sua biografia non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 2 e segg.). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera era probabilmente maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico.
E. 4.1 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo rispettivamente per il prosieguo della procedura di allontanamento appartiene alla Francia giusta l'art. 18 para. 1 lett. b RD III. Infatti benché la Croazia fosse stato il primo Stato presso il quale il ricorrente abbia inoltrato una domanda d'asilo (SEM-atti 8/1), la Francia deteneva al momento dell'accettazione della richiesta di ripresa in carico tutte le informazioni necessarie, inclusi i risultati della perizia medica sull'età del ricorrente, per potere eseguire un esame completo della propria competenza secondo il capo III del RD III (cfr. SEM-atti 28/5). Nonostante l'accettazione da parte francese si basi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III, mentre la richiesta da parte della SEM sulla lett. b, ciò non comporta nessuna compromissione degli effetti giuridici di entrambe. Avendo la Francia accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2010 consid. 5.10).
E. 4.2 Di seguito l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo francese non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (vedi ex pluris: F-3674/2025 del 22 maggio 2025 consid. 3.2; F-3435/2025 del 14 maggio 2025 consid. 2.1) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 LAsi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Francia. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.
E. 4.3 Le considerazioni fatte dal ricorrente in merito alla situazione relativa alla procedura d'asilo in Francia non si rivelano in grado di dimostrare che in tale Paese sussistano carenze sistemiche, pertanto si deduce che egli debba ottenere accesso alla procedura d'asilo in Francia e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale (vedi consid. 3.2). Inoltre non risulta agli atti che il ricorrente soffra di particolari patologie fisiche o psichiche di natura grave (cfr. SEM-atti 21/2, 34/4, 35/4, 39/1). Di conseguenza non sussistono motivi validi che risulterebbero ostativi ad un trasferimento in Francia giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180- 193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Inoltre va fatto presente che la Francia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]).
E. 5 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 25 giugno 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.
E. 6 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.
E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronunzia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Susanne Genner Matthew Pydar Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4592/2025 Sentenza del 1° luglio 2025 Composizione Giudice Susanne Genner, giudice unica, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 12 giugno 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 30 marzo 2025, dichiarando di essere nato il 15 ottobre 2008. Da ricerche intraprese nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Eurodac" da parte della Segreteria di Stato della migrazione SEM sono emerse due domande precedenti d'asilo, di cui una in Croazia del 10 agosto 2023 ed una in Francia del 21 agosto 2023. B. L'8 aprile il 2025 il ricorrente ha consegnato alla SEM una foto della sua Tazkara. Tale documento riportava che il ricorrente avrebbe avuto 8 anni nel 1395 (corrispondente al 2016 nel calendario gregoriano). L'emissione dello stesso sarebbe avvenuta il quinto giorno del settimo mese del 1395 (corrispondente al 26 settembre 2016). C. Il 9 aprile 2025 l'autorità inferiore ha concesso al ricorrente una prima audizione nell'ambito della minore età (di seguito: PA-RMNA). In tale ambito al ricorrente è stata data anche la possibilità di esprimersi su di un'eventuale competenza della Francia. Sempre in tale ambito il ricorrente ha ribadito di essere nato il 15 ottobre 2008. D. Il 15 aprile 2025 è stata eseguita una perizia medica presso l'Istituto di medicina legale di Bellinzona allo scopo di accertare l'età del ricorrente. Da tale esame clinico è stata esclusa l'età dichiarata dal ricorrente. Tale perizia è stata trasmessa all'autorità inferiore in data 14 maggio 2025. E. Il 15 maggio 2025 la SEM ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di modificare la data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e di fissarla al (...). Il 20 maggio 2025 ha fatto seguito la presa di posizione da parte del ricorrente. Il giorno stesso la SEM ha modificato la data di nascita del ricorrente riportata in SIMIC, fissandola al (...). F. Sempre il 20 maggio 2025 la SEM ha inoltrato due domande di ripresa a carico identiche, di cui una alla Francia ed una alla Croazia, basate entrambe sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In entrambi i casi è stata annessa una copia della perizia medica. G. Il 3 giugno 2025 le autorità croate hanno rifiutato la richiesta di ripresa in carico indicando la Francia quale Stato membro competente. Inoltre hanno indicato che il ricorrente sarebbe conosciuto in Croazia con l'alias di B._______, nato il (...). Dal canto loro le autorità francesi hanno accolto la richiesta sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III. A queste ultime il ricorrente sarebbe conosciuto con l'identità di C._______, nato il (...). H. Con decisione del 12 giugno 2025 - inoltrata al ricorrente il 16 giugno 2025 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ne ha disposto l'allontanamento in Francia e lo ha intimato al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. I. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con gravame del 24 giugno 2025, domandando l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. J. In data 25 giugno 2025 la giudice istruttrice ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA). 1.2 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 2. 2.1 Il ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto la valutazione della sua età sarebbe stata frutto di mezzi di prova insufficienti, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). L'accertamento dei fatti sarebbe dunque incompleto ed inesatto (art. 106 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 2.2 Nello specifico il ricorrente contesta all'autorità inferiore di non avere attribuito alla Tazkara un valore probatorio sufficiente e di non aver preso in considerazione la sua tessera vaccinale. Inoltre, per quanto riguarda le dichiarazioni fatte dal ricorrente in merito alla sua età, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto delle sue limitazioni, dovute al suo stato di maturità e del contesto di provenienza. Infine, dalla perizia medica condotta il 15 aprile 2025 sarebbe stata dedotta un'età minima di 17.6 anni, escludendo pertanto la maggiore età. 2.3 Nell'ambito della procedura d'asilo, l'onere della prova della minore età spetta al richiedente, che deve almeno renderla credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Nel quadro di una valutazione complessiva, occorre soppesare tutti gli indizi che depongono a favore o contro la correttezza delle indicazioni fornite in merito all'età. Sono considerati rilevanti i documenti di identità ritenuti autentici o le indicazioni fornite dalla persona interessata (cfr. DTAF 2023 VI/4 consid. 6.5). Il risultato della perizia sull'età costituisce solo un elemento nella valutazione della credibilità della minore età dichiarata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1 e segg.). A questo proposito, occorre tuttavia tenere presente che una valutazione complessiva dei mezzi di prova è tanto meno necessaria quanto più dalle costatazioni mediche emergono indizi a favore della minore età o della maggiore età dell'interessato (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 2.4 In merito alla perizia medica del 15 aprile 2017, essa ha stabilito che l'età minima del ricorrente corrisponderebbe a 17.6 anni, mentre quella media sarebbe situata tra i 18 ed i 21 anni (cfr. SEM-atti, nr. 22/14, p. 7). In tal modo sarebbe stata esclusa l'età dichiarata dal ricorrente, ovvero di 16 anni e 6 mesi. Secondo l'esame odontostomatologico la probabilità che il ricorrente abbia effettivamente raggiunto la maggiore età sarebbe moderata e pari al 56 % (cfr. SEM-atti, nr. 22/14, p. 6). Per quanto riguarda tale esame, i tre medici incaricati a stilare il rapporto non si sono tuttavia espressi sull'età minima del ricorrente. Solamente sulla base delle analisi sterno-clavicolari l'età minima dedotta sarebbe corrisposta a 17.6 anni. A causa di tali lacune, il valore probatorio della perizia risulta estremamente limitato, poiché non sussistono elementi sufficienti che possano costituire indizi chiari per una minore rispettivamente maggiore età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Pertanto i risultati di tale esame non rendono possibile nessuna conclusione esaustiva sull'età del ricorrente. 2.5 Per quanto riguarda la Tazkara, trattasi di un documento che secondo costante giurisprudenza ha un valore probatorio estremamente ridotto (sentenza del Tribunale Federale 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; DTAF 2013/30 consid. 4.2.2). Nel caso in specie, il ricorrente non ha inoltrato il documento originale e nemmeno una copia dello stesso, bensì una fotografia (cfr. SEM-atti, ID-00 1/2). Pertanto non è stato possibile un esame in merito all'autenticità della Tazkara, rendendone il contenuto poco credibile (cfr. sentenze del Tribunale D-3395/2024 del 27 maggio 2025 consid. 5.5; A-2232/2024 del 3 dicembre 2024 consid. 4.4.2; F-7549/2024 dell'11 marzo 2025 consid. 3.2). Considerazioni analoghe valgono per il certificato vaccinale inoltrato, il quale non costituisce un documento d'identità originale atto a comprovare la presunta minore età del ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale D-5675/2023 del 1° marzo 2024 consid. 6.1). 2.6 Infine vanno prese in considerazioni le dichiarazioni fatte dal ricorrente in merito alla sua minore età. Come menzionato dall'autorità inferiore, il ricorrente avrebbe fornito informazioni divergenti alle autorità francesi, rispettivamente croate, in merito al suo nome completo e alla sua data di nascita. Presso le prime risulta nato il (...), mentre presso le seconde il (...) (cfr. SEM-atti, nr. 37/1 e 38/2). Per quanto riguarda invece le dichiarazioni fatte nel contesto del colloquio PA-MRNA risultano lampanti diverse contraddizioni. In particolare, le affermazioni in merito all'età del ricorrente al momento del deposito della domanda d'asilo in Francia, secondo cui avrebbe dichiarato a quest'ultime autorità di avere 16 anni nel 2023, contraddicono il fatto che in quell'anno avrebbe dovuto avere 14 anni se egli fosse davvero nato il 15 ottobre 2008 (cfr. SEM-atti, nr. 15/11, p. 8). In considerazione della situazione del ricorrente e non sussistendo elementi che possano addurre ad una capacità di discernimento mancante, le contraddizioni fatte dal medesimo non risultano giustificate. 2.7 Sulla base di quanto sopramenzionato il ricorrente non è stato in grado di dimostrare con prove sufficienti la sua presunta minore età. Essendo l'esito della perizia medica insufficiente per una determinazione chiara dell'età e in presenza di numerose dichiarazioni contraddittorie da parte del ricorrente, non può essere contestata all'autorità inferiore una violazione della massima inquisitoria. Le indagini condotte dall'autorità inferiore si rivelano dunque corrette e complete (cfr. art. 12 PA combinato con art. 106 par. 1 lett. b LAsi).
3. Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Ai sensi dell'art. 2 lett. i del RD III e dell'art. 1a lett. d dell'Ordinanza sull'asilo 1 dell'agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è considerato minorenne un cittadino di un Paese terzo di età inferiore ai diciotto anni. I minori non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. Filzwieser/Sprung, Dublin III, Vienna 2014, cap. 15 segg. all'art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché della Croazia per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 del 8 gennaio 2025 consid. 3.3). Dall'esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, per cui i dati da egli forniti in merito alla sua biografia non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 2 e segg.). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera era probabilmente maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico. 4. 4.1 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo rispettivamente per il prosieguo della procedura di allontanamento appartiene alla Francia giusta l'art. 18 para. 1 lett. b RD III. Infatti benché la Croazia fosse stato il primo Stato presso il quale il ricorrente abbia inoltrato una domanda d'asilo (SEM-atti 8/1), la Francia deteneva al momento dell'accettazione della richiesta di ripresa in carico tutte le informazioni necessarie, inclusi i risultati della perizia medica sull'età del ricorrente, per potere eseguire un esame completo della propria competenza secondo il capo III del RD III (cfr. SEM-atti 28/5). Nonostante l'accettazione da parte francese si basi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III, mentre la richiesta da parte della SEM sulla lett. b, ciò non comporta nessuna compromissione degli effetti giuridici di entrambe. Avendo la Francia accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2010 consid. 5.10). 4.2 Di seguito l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo francese non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (vedi ex pluris: F-3674/2025 del 22 maggio 2025 consid. 3.2; F-3435/2025 del 14 maggio 2025 consid. 2.1) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 LAsi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Francia. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore. 4.3 Le considerazioni fatte dal ricorrente in merito alla situazione relativa alla procedura d'asilo in Francia non si rivelano in grado di dimostrare che in tale Paese sussistano carenze sistemiche, pertanto si deduce che egli debba ottenere accesso alla procedura d'asilo in Francia e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale (vedi consid. 3.2). Inoltre non risulta agli atti che il ricorrente soffra di particolari patologie fisiche o psichiche di natura grave (cfr. SEM-atti 21/2, 34/4, 35/4, 39/1). Di conseguenza non sussistono motivi validi che risulterebbero ostativi ad un trasferimento in Francia giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180- 193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Inoltre va fatto presente che la Francia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]).
5. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 25 giugno 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.
6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronunzia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Susanne Genner Matthew Pydar Data di spedizione: