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F-6834/2025

F-6834/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA).

E. 1.2 Con ricorso possono essere fatti valere motivi di violazione del diritto federale (compreso l'abuso e l'eccesso di potere di apprezzamento) o per l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 1.3 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.

E. 2 Il ricorrente domanda sostanzialmente l'annullamento della decisione impugnata, poiché la SEM, rinunciando a richiedere una perizia medica sull'età, avrebbe violato il principio inquisitorio. Poiché né nelle sue richieste né nella sua motivazione viene fatto riferimento a una modifica della data di nascita registrata nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), il presente ricorso non è diretto contro l'iscrizione nel SIMIC, ma solo contro la decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo e dell'allontanamento.

E. 3.1 Il ricorrente asserisce che, nel caso in esame, la SEM abbia rinunciato in modo inammissibile a richiedere una perizia sull'età, per cui i fatti relativi all'accertamento dell'età non sarebbero stati chiariti in modo giuridicamente sufficiente. Pertanto, la SEM sarebbe incorsa in una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato disposto con art. 6 LAsi).

E. 3.2 Nel caso in esame la SEM ha eseguito una PA RMNA, nell'ambito della quale è stata data possibilità al ricorrente di esprimersi su tutte le circostanze personali, inclusa la sua età, necessarie per l'accertamento dei fatti. In tale ambito, egli ha affermato di avere - alla data dell'incontro - 17 anni e 4 o 5 mesi, salvo per poi dichiarare di non sapere quanti anni avesse al momento in cui ebbe lasciato il suo Paese di origine (SEM-atti 16/12, p. 7). Ciononostante ha affermato di aver lasciato l'Afghanistan il 20 agosto 2021 (SEM-atti 16/12, p. 3), donando quindi un chiaro elemento al suo racconto. Inoltre, ha affermato di conoscere la sua data di nascita grazie a sua madre, salvo poi affermare che tale informazione l'avrebbe appresa solamente una volta giunto in Svizzera, ove è arrivato solo (SEM-atti 16/12, p. 3). Pur sapendo la data esatta della sua fuga dall'Afghanistan, il ricorrente non è stato in grado di fornire dati certi in merito al suo trascorso nel suo Paese d'origine, affermando a più riprese di non ricordare elementi salienti della sua vita (cfr. SEM-atti 16/12, p. 5). Nello specifico egli ha dichiarato di non ricordarsi le date esatte, ad esempio, della sua permanenza in Turchia, ma che una volta le ricordava. Da quando "gira" (sic!) avrebbe perso questi ricordi (cfr. SEM-atti 16/12, p. 8); tuttavia agli atti non appaiono patologie mediche che possano avere intaccato le capacità mnemoniche del ricorrente in modo significativo. Inoltre, pare bizzarro che il ricorrente possa ricordarsi con certezza le date in merito alla sua fuga dall'Afghanistan, ma non quelle in merito a periodi fondamentali della sua vita, come ad esempio il suo trasferimento in un'altra città afghana. Infine, egli, una volta ripreso sul fatto che in Belgio era stato registrato con la data del 30 giugno 2025, ha dichiarato "va bene" - salvo poi affermare che la data giusta fosse quella indicata nella Tazkara (cfr. SEM-atti 16/12, p. 8). Pertanto si evince un racconto caratterizzato da imprecisioni e contraddizioni, di una gravità tale da non rendere il ricorrente credibile.

E. 3.3 A tale elemento va aggiunto che il ricorrente, come costatato dall'autorità inferiore, ha fornito generalità divergenti alle autorità straniere in Belgio. Infatti, sia nel primo rifiuto di ripresa in carico che nella seguente accettazione (SEM-atti 22/1; 26/1), le autorità belghe hanno dichiarato di identificare il ricorrente con la data di nascita del 3 settembre 2005. Come noto agli atti, egli ha inoltrato ben tre richieste d'asilo in quel Paese, perciò risulterebbe sorprendente che il ricorrente non abbia insistito su un cambiamento delle sue generalità, qualora egli fosse stato effettivamente minorenne, anche in Belgio. Tuttavia, ciò non si evince né nel gravame di ricorso, né tantomeno dagli atti.

E. 3.4 Va inoltre osservato che l'autorità inferiore gode di un ampio margine di discrezionalità nella decisione relativa alla redazione di una perizia sull'età (si vedano, ad esempio, le sentenze del Tribunale amministrativo federale E-1799/2024 e E-1839/2024 del 3 settembre 2024 consid. 4.2, con ulteriori riferimenti). Considerate le dichiarazioni contraddittorie del ricorrente, il fatto che la Tazkera da lui inoltrata ha un valore probatorio estremamente ridotto (vedi ex multis: sentenza del Tribunale F-4592/2025 del 1° luglio 2025 consid. 2.5), così come la circostanza che tale documento fosse stato inoltrato solamente per la prima volta in Svizzera - e non anche in Belgio, dove la procedura d'asilo è in corso da più di due anni - l'autorità inferiore non era tenuta a commissionare una costosa perizia medica sull'età. Infatti, nell'ambito della libera valutazione delle prove, va anche presa in considerazione un'eventuale violazione dell'obbligo di collaborare da parte del ricorrente (cfr. art. 8 LAsi). La parte che viola il proprio obbligo di collaborazione deve subire le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove, in quanto l'autorità rinuncia a ulteriori accertamenti e decide sulla base degli atti esistenti (cfr. DTAF 2008/46 consid. 5.6.1; cfr. anche art. 40 della Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 [RS 273] in combinato disposto con l'art. 19 PA; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ª ed., 2022, n. 3.123). Inoltre, nemmeno un accertamento medico dell'età può determinare con esattezza o dovuta sicurezza la data di nascita. Nel migliore dei casi, tale accertamento può costituire solo un indizio più o meno forte della maggiore o minore età di una persona (cfr. DTAF 2018 VI/3 E. 6.1). Come esposto sopra (cfr. consid. 3.2 - 3.4), le considerazioni della SEM relative alla maggiore età del ricorrente vanno confermate, ragione per cui il Tribunale non ritiene opportuno richiedere una perizia medica sull'età neppure in sede di ricorso.

E. 3.5 Nel caso in esame, risultava lecito per la SEM rinunciare a richiedere una perizia sull'età. Essa ha quindi accertato in modo corretto e completo tutti i fatti rilevanti dal punto di vista giuridico, adempiendo in modo sufficiente al proprio obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi in combinato disposto con l'art. 12 PA). La richiesta di rinviare la causa all'autorità inferiore per un chiarimento completo dei fatti e una nuova valutazione deve pertanto essere respinta.

E. 4.1 In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito con cui la SEM ha rifiutato di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1-3 LAsi), l'autorità di ricorso è limitata di principio a esaminare se l'autorità inferiore abbia giustamente deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2, con ulteriori riferimenti).

E. 4.2 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Quale minorenne si considera un cittadino di uno Stato terzo di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III; art. 1a lett. d dell'Ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). I minorenni non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. art. 8 par. 4 RD III; Filzwieser/Sprung, Dublin-III-VO, Vienna 2014, cap. 15 e seg. ad Art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché del Belgio per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 3.3). L'onere della prova spetta tuttavia al ricorrente (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3).

E. 4.3 Come sopra evidenziato (consid. 3.2-3.5), il ricorrente non è stato in grado di rendere credibile la sua asserita minore età, per cui egli va trattato quale maggiorenne. Le autorità belghe hanno accettato la richiesta di ripresa in carico della SEM in data 12 agosto 2025 (cfr. SEM-atti 26/1) sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Pertanto, è data la competenza di principio delle autorità belghe. Va tuttavia chiarito se la SEM, come fatto valere dal ricorrente, sia incorsa in una violazione dell'obbligo d'informazione nei confronti delle autorità straniere per cui la competenza al trattamento materiale della richiesta d'asilo sia trapassata alle autorità svizzere.

E. 4.3.1 Secondo l'art. 23 par. 4 RD III spetta allo Stato interpellante eseguire la richiesta di ripresa in carico tramite l'ausilio di un formulario uniforme e accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'art. 22 par. 3 RD III, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente, che permettano allo Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal RD III. Da tale norma, il Tribunale ha dedotto un obbligo d'informazione da parte dello Stato interpellante, la cui violazione può portare all'annullamento dell'approvazione della richiesta di presa (o ripresa) in carico da parte dello Stato interpellato (cfr. sentenza del Tribunale F-1696/2019 del 10 maggio 2019 consid. 7.2 con ulteriori riferimenti; confermata nella sentenza F-7549/2024 dell'11 marzo 2025 consid. 4.6).

E. 4.3.2 Secondo l'art. 5 par. 2 frasi 1 e 2 del Regolamento (CE) N. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 5 settembre 2003; parzialmente modificato dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 dell' 8 febbraio 2014], di seguito: Regolamento CE), ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rifiuto oppostogli sia basato su un errore di valutazione, ovvero disponga di prove complementari da fare valere, esso può sollecitare un riesame della richiesta. Tale facoltà va esercitata entro tre settimane dal ricevimento della risposta negativa.

E. 4.3.3 Nonostante un primo rifiuto (cfr. SEM-atti 22/1) da parte delle autorità interpellate, la SEM ha provveduto a fornire fin da subito ulteriori chiarimenti nell'ambito di una richiesta di riesame (cfr. SEM-atti 23/2) adempiendo al termine di scadenza previsto dall'art. 5 par. 2 del Regolamento CE.

E. 4.3.4 Le autorità belghe avevano motivato il loro rifiuto iniziale indicando che la divergenza tra la data indicata nella richiesta di ripresa in carico, corrispondente al 1° gennaio 2007 (cfr. SEM-atti 18/6) e quella dichiarata dal ricorrente del 4 febbraio 2008, non risultava motivata da ulteriori dettagli. Nello specifico, le autorità straniere domandavano alla SEM le informazioni necessarie per attestare il cambiamento d'età, richiedendo se fosse stata eseguita una perizia sull'età del ricorrente (cfr. "Did an age assesment took place?") e se da essa fosse stato concluso che il ricorrente fosse effettivamente un adulto (cfr. SEM-atti 22/1). Nella sua risposta dell'11 agosto 2025, la SEM indicava che essa non aveva nessun dubbio sulla maggiore età del ricorrente, indicando le contraddizioni in sede di PA RMNA e la mancanza di prove che attestassero la sua minore età (cfr. SEM-atti 23/2). Inoltre, essa aveva nuovamente reso attente le autorità straniere sul fatto che il ricorrente fosse a loro noto con la data di nascita del 30 giugno 2025. Su tale punto va precisato che il ricorrente aveva inoltrato in Belgio ben tre richieste d'asilo in tre periodi diversi, nel 2025, 2024 e 2022 (cfr. SEM-atti 8/2). Secondo le stesse dichiarazioni del ricorrente, egli avrebbe vissuto in Belgio per quasi due anni e mezzo e le sue domande d'asilo sarebbero state tutte e tre rigettate (cfr. SEM-atti 16/12, p. 8). Pare dunque improbabile, data la lunga permanenza ed il numero di richieste di asilo, che le autorità belghe non avessero informazioni sufficienti per determinare la maggiore età del ricorrente. Pertanto la SEM non è incorsa in nessuna violazione dell'obbligo d'informazione giusta l'art. 23 par. 4 RD III.

E. 4.4 Di seguito, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo belga non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. esemplativamente sentenze del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.1; D-2818/2022 del 30 giugno 2022 pp. 6-7) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 par. 1 RD III. Inoltre, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 par. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 LAsi, ne ha disposto l'allontanamento verso il Belgio. Inoltre, non emergono agli atti patologie mediche particolari che risulterebbero ostative ad un trasferimento in violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180- 193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.

E. 4.5 Tale giudizio non permette di essere ribaltato dalle allegazioni ricorsuali. Infatti, le dichiarazioni secondo cui il ricorrente appartenga alla categoria dei soggetti vulnerabili (cfr. gravame di ricorso, pp. 12-13) non risultano supportate da alcun mezzo di prova che possa effettivamente accertarne la veridicità. Inoltre, va rammentato che il Belgio è uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante. Qualora il ricorrente lo riterrà opportuno, egli potrà adire alle vie di diritto necessarie per far valere i propri diritti, se dovesse incombere in una loro violazione nell'ambito del sistema d'accoglienza belga (cfr. sentenza del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.3).

E. 5 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 9 settembre 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.

E. 6 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina successiva)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6834/2025 Sentenza del 12 settembre 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 29 agosto 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 13 luglio 2025, dichiarando di essere nato il (...) e dunque minorenne. Da ricerche intraprese nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Eurodac" da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sono apparse precedenti domande d'asilo nei seguenti Stati membri Dublino: in Belgio il 12 giugno 2025, l'8 agosto 2024 ed il 29 agosto 2022; in Francia il 15 novembre 2024 ed in Germania il 1° febbraio 2024. Inoltre è comparsa una registrazione in Bulgaria del 20 aprile 2022. A.b Il 31 luglio 2025 si è tenuta una prima audizione nell'ambito della minore età (PA RMNA). In tale sede è stato concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito alla competenza del Belgio per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento. Inoltre gli è stata data possibilità di esprimersi sul suo stato di salute. A.c Sempre nella stessa sede gli è stato anche concesso il diritto di essere sentito in merito alla minore età da egli asserita e all'intenzione della SEM di considerarlo maggiorenne per il seguito della sua procedura. In tale ambito il ricorrente, rappresentato dal suo patrocinatore, ha richiesto che venisse eseguita una perizia medica allo scopo di accertare l'età. A.d Il 31 luglio 2025 la SEM ha modificato l'identità principale con la data di nascita del 1° gennaio 2007 ed il ricorrente è stato considerato maggiorenne per il seguito della procedura. A.e Lo stesso giorno la SEM ha inoltrato una domanda di ripresa in carico presso le autorità belghe sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). A.f L'11 agosto 2025 le autorità belghe hanno rifiutato la richiesta sopramenzionata chiedendo alla SEM di motivare e giustificare i motivi dietro alla modifica della data di nascita. A tale richiesta ha fatto seguito, lo stesso giorno, una domanda di riesame da parte dell'autorità inferiore, indicando - tra le altre cose - che il ricorrente aveva inoltrato unicamente la sua Tazkara, che le sue dichiarazioni fossero state contraddittorie e che in Belgio il ricorrente fosse noto con un'identità maggiorenne. A.g Il 13 agosto 2025 le autorità belghe hanno accettato la richiesta di ripresa in carico in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b del RD III. B. Con decisione del 29 agosto 2025 - inoltrata al ricorrente il 1° settembre 2025 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ne ha disposto l'allontanamento in Belgio e lo ha intimato al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. C. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con gravame dell'8 settembre 2025, domandando l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. D. Il 9 agosto 2025 il giudice istruttore ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA). 1.2 Con ricorso possono essere fatti valere motivi di violazione del diritto federale (compreso l'abuso e l'eccesso di potere di apprezzamento) o per l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico (art. 106 cpv. 1 LAsi). 1.3 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.

2. Il ricorrente domanda sostanzialmente l'annullamento della decisione impugnata, poiché la SEM, rinunciando a richiedere una perizia medica sull'età, avrebbe violato il principio inquisitorio. Poiché né nelle sue richieste né nella sua motivazione viene fatto riferimento a una modifica della data di nascita registrata nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), il presente ricorso non è diretto contro l'iscrizione nel SIMIC, ma solo contro la decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo e dell'allontanamento. 3. 3.1 Il ricorrente asserisce che, nel caso in esame, la SEM abbia rinunciato in modo inammissibile a richiedere una perizia sull'età, per cui i fatti relativi all'accertamento dell'età non sarebbero stati chiariti in modo giuridicamente sufficiente. Pertanto, la SEM sarebbe incorsa in una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato disposto con art. 6 LAsi). 3.2 Nel caso in esame la SEM ha eseguito una PA RMNA, nell'ambito della quale è stata data possibilità al ricorrente di esprimersi su tutte le circostanze personali, inclusa la sua età, necessarie per l'accertamento dei fatti. In tale ambito, egli ha affermato di avere - alla data dell'incontro - 17 anni e 4 o 5 mesi, salvo per poi dichiarare di non sapere quanti anni avesse al momento in cui ebbe lasciato il suo Paese di origine (SEM-atti 16/12, p. 7). Ciononostante ha affermato di aver lasciato l'Afghanistan il 20 agosto 2021 (SEM-atti 16/12, p. 3), donando quindi un chiaro elemento al suo racconto. Inoltre, ha affermato di conoscere la sua data di nascita grazie a sua madre, salvo poi affermare che tale informazione l'avrebbe appresa solamente una volta giunto in Svizzera, ove è arrivato solo (SEM-atti 16/12, p. 3). Pur sapendo la data esatta della sua fuga dall'Afghanistan, il ricorrente non è stato in grado di fornire dati certi in merito al suo trascorso nel suo Paese d'origine, affermando a più riprese di non ricordare elementi salienti della sua vita (cfr. SEM-atti 16/12, p. 5). Nello specifico egli ha dichiarato di non ricordarsi le date esatte, ad esempio, della sua permanenza in Turchia, ma che una volta le ricordava. Da quando "gira" (sic!) avrebbe perso questi ricordi (cfr. SEM-atti 16/12, p. 8); tuttavia agli atti non appaiono patologie mediche che possano avere intaccato le capacità mnemoniche del ricorrente in modo significativo. Inoltre, pare bizzarro che il ricorrente possa ricordarsi con certezza le date in merito alla sua fuga dall'Afghanistan, ma non quelle in merito a periodi fondamentali della sua vita, come ad esempio il suo trasferimento in un'altra città afghana. Infine, egli, una volta ripreso sul fatto che in Belgio era stato registrato con la data del 30 giugno 2025, ha dichiarato "va bene" - salvo poi affermare che la data giusta fosse quella indicata nella Tazkara (cfr. SEM-atti 16/12, p. 8). Pertanto si evince un racconto caratterizzato da imprecisioni e contraddizioni, di una gravità tale da non rendere il ricorrente credibile. 3.3 A tale elemento va aggiunto che il ricorrente, come costatato dall'autorità inferiore, ha fornito generalità divergenti alle autorità straniere in Belgio. Infatti, sia nel primo rifiuto di ripresa in carico che nella seguente accettazione (SEM-atti 22/1; 26/1), le autorità belghe hanno dichiarato di identificare il ricorrente con la data di nascita del 3 settembre 2005. Come noto agli atti, egli ha inoltrato ben tre richieste d'asilo in quel Paese, perciò risulterebbe sorprendente che il ricorrente non abbia insistito su un cambiamento delle sue generalità, qualora egli fosse stato effettivamente minorenne, anche in Belgio. Tuttavia, ciò non si evince né nel gravame di ricorso, né tantomeno dagli atti. 3.4 Va inoltre osservato che l'autorità inferiore gode di un ampio margine di discrezionalità nella decisione relativa alla redazione di una perizia sull'età (si vedano, ad esempio, le sentenze del Tribunale amministrativo federale E-1799/2024 e E-1839/2024 del 3 settembre 2024 consid. 4.2, con ulteriori riferimenti). Considerate le dichiarazioni contraddittorie del ricorrente, il fatto che la Tazkera da lui inoltrata ha un valore probatorio estremamente ridotto (vedi ex multis: sentenza del Tribunale F-4592/2025 del 1° luglio 2025 consid. 2.5), così come la circostanza che tale documento fosse stato inoltrato solamente per la prima volta in Svizzera - e non anche in Belgio, dove la procedura d'asilo è in corso da più di due anni - l'autorità inferiore non era tenuta a commissionare una costosa perizia medica sull'età. Infatti, nell'ambito della libera valutazione delle prove, va anche presa in considerazione un'eventuale violazione dell'obbligo di collaborare da parte del ricorrente (cfr. art. 8 LAsi). La parte che viola il proprio obbligo di collaborazione deve subire le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove, in quanto l'autorità rinuncia a ulteriori accertamenti e decide sulla base degli atti esistenti (cfr. DTAF 2008/46 consid. 5.6.1; cfr. anche art. 40 della Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 [RS 273] in combinato disposto con l'art. 19 PA; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ª ed., 2022, n. 3.123). Inoltre, nemmeno un accertamento medico dell'età può determinare con esattezza o dovuta sicurezza la data di nascita. Nel migliore dei casi, tale accertamento può costituire solo un indizio più o meno forte della maggiore o minore età di una persona (cfr. DTAF 2018 VI/3 E. 6.1). Come esposto sopra (cfr. consid. 3.2 - 3.4), le considerazioni della SEM relative alla maggiore età del ricorrente vanno confermate, ragione per cui il Tribunale non ritiene opportuno richiedere una perizia medica sull'età neppure in sede di ricorso. 3.5 Nel caso in esame, risultava lecito per la SEM rinunciare a richiedere una perizia sull'età. Essa ha quindi accertato in modo corretto e completo tutti i fatti rilevanti dal punto di vista giuridico, adempiendo in modo sufficiente al proprio obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi in combinato disposto con l'art. 12 PA). La richiesta di rinviare la causa all'autorità inferiore per un chiarimento completo dei fatti e una nuova valutazione deve pertanto essere respinta. 4. 4.1 In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito con cui la SEM ha rifiutato di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1-3 LAsi), l'autorità di ricorso è limitata di principio a esaminare se l'autorità inferiore abbia giustamente deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2, con ulteriori riferimenti). 4.2 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Quale minorenne si considera un cittadino di uno Stato terzo di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III; art. 1a lett. d dell'Ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). I minorenni non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. art. 8 par. 4 RD III; Filzwieser/Sprung, Dublin-III-VO, Vienna 2014, cap. 15 e seg. ad Art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché del Belgio per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 3.3). L'onere della prova spetta tuttavia al ricorrente (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). 4.3 Come sopra evidenziato (consid. 3.2-3.5), il ricorrente non è stato in grado di rendere credibile la sua asserita minore età, per cui egli va trattato quale maggiorenne. Le autorità belghe hanno accettato la richiesta di ripresa in carico della SEM in data 12 agosto 2025 (cfr. SEM-atti 26/1) sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Pertanto, è data la competenza di principio delle autorità belghe. Va tuttavia chiarito se la SEM, come fatto valere dal ricorrente, sia incorsa in una violazione dell'obbligo d'informazione nei confronti delle autorità straniere per cui la competenza al trattamento materiale della richiesta d'asilo sia trapassata alle autorità svizzere. 4.3.1 Secondo l'art. 23 par. 4 RD III spetta allo Stato interpellante eseguire la richiesta di ripresa in carico tramite l'ausilio di un formulario uniforme e accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'art. 22 par. 3 RD III, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente, che permettano allo Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal RD III. Da tale norma, il Tribunale ha dedotto un obbligo d'informazione da parte dello Stato interpellante, la cui violazione può portare all'annullamento dell'approvazione della richiesta di presa (o ripresa) in carico da parte dello Stato interpellato (cfr. sentenza del Tribunale F-1696/2019 del 10 maggio 2019 consid. 7.2 con ulteriori riferimenti; confermata nella sentenza F-7549/2024 dell'11 marzo 2025 consid. 4.6). 4.3.2 Secondo l'art. 5 par. 2 frasi 1 e 2 del Regolamento (CE) N. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 5 settembre 2003; parzialmente modificato dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 dell' 8 febbraio 2014], di seguito: Regolamento CE), ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rifiuto oppostogli sia basato su un errore di valutazione, ovvero disponga di prove complementari da fare valere, esso può sollecitare un riesame della richiesta. Tale facoltà va esercitata entro tre settimane dal ricevimento della risposta negativa. 4.3.3 Nonostante un primo rifiuto (cfr. SEM-atti 22/1) da parte delle autorità interpellate, la SEM ha provveduto a fornire fin da subito ulteriori chiarimenti nell'ambito di una richiesta di riesame (cfr. SEM-atti 23/2) adempiendo al termine di scadenza previsto dall'art. 5 par. 2 del Regolamento CE. 4.3.4 Le autorità belghe avevano motivato il loro rifiuto iniziale indicando che la divergenza tra la data indicata nella richiesta di ripresa in carico, corrispondente al 1° gennaio 2007 (cfr. SEM-atti 18/6) e quella dichiarata dal ricorrente del 4 febbraio 2008, non risultava motivata da ulteriori dettagli. Nello specifico, le autorità straniere domandavano alla SEM le informazioni necessarie per attestare il cambiamento d'età, richiedendo se fosse stata eseguita una perizia sull'età del ricorrente (cfr. "Did an age assesment took place?") e se da essa fosse stato concluso che il ricorrente fosse effettivamente un adulto (cfr. SEM-atti 22/1). Nella sua risposta dell'11 agosto 2025, la SEM indicava che essa non aveva nessun dubbio sulla maggiore età del ricorrente, indicando le contraddizioni in sede di PA RMNA e la mancanza di prove che attestassero la sua minore età (cfr. SEM-atti 23/2). Inoltre, essa aveva nuovamente reso attente le autorità straniere sul fatto che il ricorrente fosse a loro noto con la data di nascita del 30 giugno 2025. Su tale punto va precisato che il ricorrente aveva inoltrato in Belgio ben tre richieste d'asilo in tre periodi diversi, nel 2025, 2024 e 2022 (cfr. SEM-atti 8/2). Secondo le stesse dichiarazioni del ricorrente, egli avrebbe vissuto in Belgio per quasi due anni e mezzo e le sue domande d'asilo sarebbero state tutte e tre rigettate (cfr. SEM-atti 16/12, p. 8). Pare dunque improbabile, data la lunga permanenza ed il numero di richieste di asilo, che le autorità belghe non avessero informazioni sufficienti per determinare la maggiore età del ricorrente. Pertanto la SEM non è incorsa in nessuna violazione dell'obbligo d'informazione giusta l'art. 23 par. 4 RD III. 4.4 Di seguito, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo belga non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. esemplativamente sentenze del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.1; D-2818/2022 del 30 giugno 2022 pp. 6-7) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 par. 1 RD III. Inoltre, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 par. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 LAsi, ne ha disposto l'allontanamento verso il Belgio. Inoltre, non emergono agli atti patologie mediche particolari che risulterebbero ostative ad un trasferimento in violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180- 193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore. 4.5 Tale giudizio non permette di essere ribaltato dalle allegazioni ricorsuali. Infatti, le dichiarazioni secondo cui il ricorrente appartenga alla categoria dei soggetti vulnerabili (cfr. gravame di ricorso, pp. 12-13) non risultano supportate da alcun mezzo di prova che possa effettivamente accertarne la veridicità. Inoltre, va rammentato che il Belgio è uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante. Qualora il ricorrente lo riterrà opportuno, egli potrà adire alle vie di diritto necessarie per far valere i propri diritti, se dovesse incombere in una loro violazione nell'ambito del sistema d'accoglienza belga (cfr. sentenza del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.3).

5. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 9 settembre 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.

6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina successiva) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore ed all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione: