Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. Il ricorrente ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera il 13 dicembre 2025 presentandosi come minorenne non accompagnato e dichiarando di essere nato il (...). Un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) da parte della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha rilevato le seguenti domande pregresse d'asilo: in Croazia del 28 novembre 2025, in Germania del 13 novembre 2024 e in Bulgaria del 9 ottobre 2024. B. Il 15 gennaio 2026 il ricorrente ha sostenuto una prima audizione nell'ambito della minore età (PA-RMNA). In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla minore età da lui allegata, nonché alla data di nascita asserita e all'intenzione della SEM di considerarlo maggiorenne per il seguito della procedura. Egli ha altresì ottenuto la possibilità di esprimersi sul proprio stato di salute. C. Il 15 gennaio 2026 la SEM ha richiesto presso le autorità croate la ripresa in carico del ricorrente giusta l'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Tale richiesta è stata rifiutata il 26 gennaio 2026. D. Il 12 febbraio 2026 la SEM ha inoltrato due domande di ammissione identiche alle autorità di Bulgaria e Germania entrambe sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Successivamente a tali richieste, l'autorità inferiore ha inoltre richiesto un riesame presso le autorità croate alfine di valutare una ripresa in carico, qualora le autorità di entrambi i Paesi sopramenzionati avessero rifiutato le richieste d'ammissione. E. Il 16 febbraio 2026 la Germania ha rifiutato la richiesta della SEM, indicando la Bulgaria quale Stato competente. Lo stesso giorno anche le autorità bulgare rifiutavano la richiesta inoltrata, adducendo alla competenza delle autorità croate. F. Il 18 febbraio 2026 il rappresentante legale del ricorrente ha inoltrato una copia della tazkara, mentre il 26 febbraio 2026 le autorità croate hanno accolto la richiesta di ripresa in carico sulla base dell'art. 20 par. 5 del RD III. G. Il 5 marzo 2026 il ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino, nell'ambito del quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità della Croazia per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento, così come per quanto riguarda la decisione di non entrata in merito e allontanamento verso la Croazia. H. Con decisione del 5 marzo 2026 - inoltrata al ricorrente il 6 marzo 2026 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ne ha disposto l'allontanamento in Croazia e lo ha intimato al più tardi il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. L'autorità inferiore ha altresì disposto che la data di nascita nel SIMIC fosse da stabilire al (...) con menzione del carattere contestato. I. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con gravame del 13 marzo 2026, domandando l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia rettificata conformemente alla richiesta e alle dichiarazioni del ricorrente. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. J. In data 16 marzo 2026 il giudice istruttore ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi [RS 142.31]).
E. 1.2 Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la rettifica dell'iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, sia contro l'iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato separatamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero F-1910/2026, e saranno emanate due decisioni separate. La determinazione della data di nascita del ricorrente - cifra 4 della decisione impugnata - non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento.
E. 1.3 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d n. 1 LTF).
E. 2.1 Con il ricorso è possibile censurare la violazione del diritto federale (compreso l'abuso e l'eccesso di potere discrezionale) nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 2.2 Il ricorso risulta manifestamente infondato, motivo per cui deve essere trattato da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi).
E. 3.1 Il ricorrente intende appellarsi ad una violazione dell'obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi combinato disposto con art. 12 PA). In particolare, l'autorità inferiore avrebbe condotto un esame poco accurato in merito alla presunta minore età del ricorrente, rinunciando - tra le altre cose - ad una perizia medica volta a stabilirne l'età. Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
E. 3.2 Nel caso in esame la SEM ha eseguito una PA-RMNA, nell'ambito della quale è stata data possibilità al ricorrente di esprimersi su tutte le circostanze personali, inclusa la sua età, necessarie per l'accertamento dei fatti. Egli non ha saputo localizzare temporalmente vari punti salienti della propria vita, basando il suo racconto su informazioni a loro volta basate su altri dati. Certuni punti risultano eccessivamente vaghi nonostante la specificità di altre informazioni. Nello specifico il ricorrente ha dichiarato di sapere esattamente la sua data di nascita e localizzarla al (...), e dunque di avere (...) anni e (...) mesi (cfr. SEM-atti 13/12, p. 3); salvo poi dichiarare di soffrire di amnesie, per cui a volte dimenticherebbe certi dettagli (cfr. SEM-atti 13/12, p. 4). Pertanto, egli ha dichiarato di avere iniziato la scuola nel 2014, di averla interrotta nel 2018 a seguito di un incendio, senza tuttavia menzionare alcun dettaglio relativo a tale fatto (cfr. SEM-atti 13/12, p. 5). Inoltre, egli è risultato molto approssimativo in merito al soggiorno in Turchia, senza sapere in quale anno avrebbe lasciato il Paese (cfr. SEM-atti 13/12, p. 5). In merito alle presunte amnesie fatte valere dal ricorrente, non risultano alcune patologie mediche agli atti che possano avere intaccato le capacità mnemoniche dello stesso in modo significativo. Inoltre, pare alquanto bizzarro che il ricorrente possa ricordarsi con certezza la propria data di nascita, riportando anni e mesi, ma essere molto vago e approssimativo in merito a punti salienti della propria vita. Ciò risulta lampante ad esempio per quanto riguarda il viaggio intrapreso dall'Afghanistan alla Svizzera, per cui egli è stato in grado di riportare con esattezza i Paesi che avrebbe percorso (cfr. SEM-atti 13/12, p. 8). Da ciò si deduce una mancanza di volontà da parte del richiedente di fornire informazioni atte a determinarne l'età. Peraltro, il ricorrente ha fornito dati divergenti con quelli riportati nel questionario Europa, dichiarando di avere lasciato l'Afghanistan nel 2021 in sede di PA-RMNA, nonostante aver precedentemente dichiarato di essere scappato nel 2025 (cfr. SEM-atti 13/12, p. 6). Infine, egli ha dichiarato di non avere mai inoltrato domande d'asilo in altri Paesi, salvo poi risultare informazioni contrastanti con quanto riportato in Eurodac (SEM-atti 13/12, p. 6). Da tale racconto emergono varie lacune e incongruenze di una gravità tale da non rendere le dichiarazioni del ricorrente credibili.
E. 3.3 A tale elemento va aggiunto che il ricorrente, come costatato dall'autorità inferiore, ha fornito generalità divergenti alle autorità straniere. In particolare, il ricorrente risulta noto con la data di nascita del (...) tanto dalle autorità croate (cfr. SEM-atti 19/1), quanto a quelle tedesche (cfr. SEM-atti 31/2). Inoltre, le autorità bulgare riportano di conoscere il ricorrente con la data di nascita del (...) (cfr. SEM-atti 32/1), pertanto in completa contrapposizione con i dati da egli fatti valere. Benché anche in Germania il ricorrente abbia fatto valere di essere nato il (...), risulta nel rifiuto tedesco che egli non abbia saputo indicare ulteriori dettagli (cfr. 31/2, riportante la dicitura "unbekannt", "ungeklärt"). In mancanza di una spiegazione plausibile, risulta scarsamente probabile che le autorità straniere abbiano intenzionalmente o fallacemente attribuito una data di nascita non corretta, per cui va debitamente tenuto conto delle considerazioni di tali autorità.
E. 3.4 Va inoltre osservato che l'autorità inferiore gode di un ampio margine di discrezionalità nella decisione relativa alla redazione di una perizia sull'età (si vedano, ad esempio, le sentenze del Tribunale amministrativo federale E-1799/2024 e E-1839/2024 del 3 settembre 2024 consid. 4.2, con ulteriori riferimenti). Considerate le dichiarazioni lacunose e talvolta contraddittorie del ricorrente, il fatto che la copia della tazkera da lui inoltrata ha un valore probatorio estremamente ridotto (vedi ex multis: sentenza del Tribunale F-4592/2025 del 1° luglio 2025 consid. 2.5), l'autorità inferiore non era tenuta a commissionare una costosa perizia medica sull'età. Infatti, nell'ambito della libera valutazione delle prove, va anche presa in considerazione un'eventuale violazione dell'obbligo di collaborare da parte del ricorrente (cfr. art. 8 LAsi). La parte che viola il proprio obbligo di collaborazione deve subire le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove, in quanto l'autorità rinuncia a ulteriori accertamenti e decide sulla base degli atti esistenti (cfr. DTAF 2008/46 consid. 5.6.1; cfr. anche art. 40 della Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 [RS 273] in combinato disposto con l'art. 19 PA; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ª ed., 2022, n. 3.123). Inoltre, nemmeno un accertamento medico dell'età può determinare con esattezza o dovuta sicurezza la data di nascita. Nel migliore dei casi, tale accertamento può costituire solo un indizio più o meno forte della maggiore o minore età di una persona (cfr. DTAF 2018 VI/3 E. 6.1). Come esposto sopra (cfr. consid. 3.2 - 3.4), le considerazioni della SEM relative alla maggiore età del ricorrente vanno confermate, ragione per cui il Tribunale non ritiene opportuno richiedere una perizia medica sull'età neppure in sede di ricorso.
E. 3.5 Nel caso in esame, risultava lecito per la SEM rinunciare a richiedere una perizia sull'età. Essa ha quindi accertato in modo corretto e completo tutti i fatti rilevanti dal punto di vista giuridico, adempiendo in modo sufficiente al proprio obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi in combinato disposto con l'art. 12 PA). La richiesta di rinviare la causa all'autorità inferiore per un chiarimento completo dei fatti e una nuova valutazione deve pertanto essere respinta.
E. 4.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Ai sensi dell'art. 2 lett. i del RD III e dell'art. 1a lett. d dell'Ordinanza sull'asilo 1 dell'agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è considerato minorenne un cittadino di un Paese terzo di età inferiore ai diciotto anni. I minori non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. Filzwieser/Sprung, Dublin III, Vienna 2014, cap. 15 segg. all'art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché della Croazia per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell' 8 gennaio 2025 consid. 3.3). Dall'esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, per cui i dati da egli forniti in merito alla sua biografia non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 3.2 e segg.). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera era probabilmente maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico.
E. 4.2 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Croazia ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-316/2026 del 19 gennaio 2026 consid. 4.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Croazia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da varie problematiche di natura psicologica; cfr. SEM-atti 46/6, 44/6, 33/5, 24/5; 20/5; 18/4) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III combinato art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Croazia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione.
E. 4.3 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. In merito a possibili timori circa un rinvio in Afghanistan va osservato che non è necessario approfondire la questione, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo croato non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2). Per quanto riguarda un'eventuale applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, per cui va rammentato che si tratta di uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante (ex multis: sentenza del Tribunale F-316/2026 del 19 gennaio 2026 consid. 5.3). Pertanto, è da escludere che le autorità croate incorrano in una violazione del divieto di non-refoulement o che possano offrire condizioni di accoglienza non in linea con gli standard secondo il diritto internazionale. Infine, il ricorrente non è affetto da patologie di una gravità o un'intensità tale da essere ostative per un trasferimento giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Tale valutazione è confermata anche dai referti medici inoltrati in fase di ricorso, dai quali si negherebbe persino una suicidalità attiva (cfr. act. 1, allegati 3 e 4), negando dunque la gravità delle problematiche fatte valere.
E. 5 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 16 marzo 2026. La richiesta tendente all'effetto sospensivo risulta inoltre divenuta priva d'oggetto.
E. 6 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale dispone:
1. Il procedimento di ricorso relativo alla modifica dei dati nel SIMIC viene disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-1881/2026) e viene condotto con il numero di procedimento F-1910/2026.
2. Il ricorso F-1881/2026 è respinto.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1881/2026 Sentenza del 18 marzo 2026 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 5 marzo 2026 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera il 13 dicembre 2025 presentandosi come minorenne non accompagnato e dichiarando di essere nato il (...). Un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) da parte della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha rilevato le seguenti domande pregresse d'asilo: in Croazia del 28 novembre 2025, in Germania del 13 novembre 2024 e in Bulgaria del 9 ottobre 2024. B. Il 15 gennaio 2026 il ricorrente ha sostenuto una prima audizione nell'ambito della minore età (PA-RMNA). In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla minore età da lui allegata, nonché alla data di nascita asserita e all'intenzione della SEM di considerarlo maggiorenne per il seguito della procedura. Egli ha altresì ottenuto la possibilità di esprimersi sul proprio stato di salute. C. Il 15 gennaio 2026 la SEM ha richiesto presso le autorità croate la ripresa in carico del ricorrente giusta l'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Tale richiesta è stata rifiutata il 26 gennaio 2026. D. Il 12 febbraio 2026 la SEM ha inoltrato due domande di ammissione identiche alle autorità di Bulgaria e Germania entrambe sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Successivamente a tali richieste, l'autorità inferiore ha inoltre richiesto un riesame presso le autorità croate alfine di valutare una ripresa in carico, qualora le autorità di entrambi i Paesi sopramenzionati avessero rifiutato le richieste d'ammissione. E. Il 16 febbraio 2026 la Germania ha rifiutato la richiesta della SEM, indicando la Bulgaria quale Stato competente. Lo stesso giorno anche le autorità bulgare rifiutavano la richiesta inoltrata, adducendo alla competenza delle autorità croate. F. Il 18 febbraio 2026 il rappresentante legale del ricorrente ha inoltrato una copia della tazkara, mentre il 26 febbraio 2026 le autorità croate hanno accolto la richiesta di ripresa in carico sulla base dell'art. 20 par. 5 del RD III. G. Il 5 marzo 2026 il ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino, nell'ambito del quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità della Croazia per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento, così come per quanto riguarda la decisione di non entrata in merito e allontanamento verso la Croazia. H. Con decisione del 5 marzo 2026 - inoltrata al ricorrente il 6 marzo 2026 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ne ha disposto l'allontanamento in Croazia e lo ha intimato al più tardi il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. L'autorità inferiore ha altresì disposto che la data di nascita nel SIMIC fosse da stabilire al (...) con menzione del carattere contestato. I. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con gravame del 13 marzo 2026, domandando l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia rettificata conformemente alla richiesta e alle dichiarazioni del ricorrente. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. J. In data 16 marzo 2026 il giudice istruttore ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi [RS 142.31]). 1.2 Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la rettifica dell'iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, sia contro l'iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato separatamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero F-1910/2026, e saranno emanate due decisioni separate. La determinazione della data di nascita del ricorrente - cifra 4 della decisione impugnata - non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento. 1.3 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d n. 1 LTF). 2. 2.1 Con il ricorso è possibile censurare la violazione del diritto federale (compreso l'abuso e l'eccesso di potere discrezionale) nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico (art. 106 cpv. 1 LAsi). 2.2 Il ricorso risulta manifestamente infondato, motivo per cui deve essere trattato da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi). 3. 3.1 Il ricorrente intende appellarsi ad una violazione dell'obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi combinato disposto con art. 12 PA). In particolare, l'autorità inferiore avrebbe condotto un esame poco accurato in merito alla presunta minore età del ricorrente, rinunciando - tra le altre cose - ad una perizia medica volta a stabilirne l'età. Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 3.2 Nel caso in esame la SEM ha eseguito una PA-RMNA, nell'ambito della quale è stata data possibilità al ricorrente di esprimersi su tutte le circostanze personali, inclusa la sua età, necessarie per l'accertamento dei fatti. Egli non ha saputo localizzare temporalmente vari punti salienti della propria vita, basando il suo racconto su informazioni a loro volta basate su altri dati. Certuni punti risultano eccessivamente vaghi nonostante la specificità di altre informazioni. Nello specifico il ricorrente ha dichiarato di sapere esattamente la sua data di nascita e localizzarla al (...), e dunque di avere (...) anni e (...) mesi (cfr. SEM-atti 13/12, p. 3); salvo poi dichiarare di soffrire di amnesie, per cui a volte dimenticherebbe certi dettagli (cfr. SEM-atti 13/12, p. 4). Pertanto, egli ha dichiarato di avere iniziato la scuola nel 2014, di averla interrotta nel 2018 a seguito di un incendio, senza tuttavia menzionare alcun dettaglio relativo a tale fatto (cfr. SEM-atti 13/12, p. 5). Inoltre, egli è risultato molto approssimativo in merito al soggiorno in Turchia, senza sapere in quale anno avrebbe lasciato il Paese (cfr. SEM-atti 13/12, p. 5). In merito alle presunte amnesie fatte valere dal ricorrente, non risultano alcune patologie mediche agli atti che possano avere intaccato le capacità mnemoniche dello stesso in modo significativo. Inoltre, pare alquanto bizzarro che il ricorrente possa ricordarsi con certezza la propria data di nascita, riportando anni e mesi, ma essere molto vago e approssimativo in merito a punti salienti della propria vita. Ciò risulta lampante ad esempio per quanto riguarda il viaggio intrapreso dall'Afghanistan alla Svizzera, per cui egli è stato in grado di riportare con esattezza i Paesi che avrebbe percorso (cfr. SEM-atti 13/12, p. 8). Da ciò si deduce una mancanza di volontà da parte del richiedente di fornire informazioni atte a determinarne l'età. Peraltro, il ricorrente ha fornito dati divergenti con quelli riportati nel questionario Europa, dichiarando di avere lasciato l'Afghanistan nel 2021 in sede di PA-RMNA, nonostante aver precedentemente dichiarato di essere scappato nel 2025 (cfr. SEM-atti 13/12, p. 6). Infine, egli ha dichiarato di non avere mai inoltrato domande d'asilo in altri Paesi, salvo poi risultare informazioni contrastanti con quanto riportato in Eurodac (SEM-atti 13/12, p. 6). Da tale racconto emergono varie lacune e incongruenze di una gravità tale da non rendere le dichiarazioni del ricorrente credibili. 3.3 A tale elemento va aggiunto che il ricorrente, come costatato dall'autorità inferiore, ha fornito generalità divergenti alle autorità straniere. In particolare, il ricorrente risulta noto con la data di nascita del (...) tanto dalle autorità croate (cfr. SEM-atti 19/1), quanto a quelle tedesche (cfr. SEM-atti 31/2). Inoltre, le autorità bulgare riportano di conoscere il ricorrente con la data di nascita del (...) (cfr. SEM-atti 32/1), pertanto in completa contrapposizione con i dati da egli fatti valere. Benché anche in Germania il ricorrente abbia fatto valere di essere nato il (...), risulta nel rifiuto tedesco che egli non abbia saputo indicare ulteriori dettagli (cfr. 31/2, riportante la dicitura "unbekannt", "ungeklärt"). In mancanza di una spiegazione plausibile, risulta scarsamente probabile che le autorità straniere abbiano intenzionalmente o fallacemente attribuito una data di nascita non corretta, per cui va debitamente tenuto conto delle considerazioni di tali autorità. 3.4 Va inoltre osservato che l'autorità inferiore gode di un ampio margine di discrezionalità nella decisione relativa alla redazione di una perizia sull'età (si vedano, ad esempio, le sentenze del Tribunale amministrativo federale E-1799/2024 e E-1839/2024 del 3 settembre 2024 consid. 4.2, con ulteriori riferimenti). Considerate le dichiarazioni lacunose e talvolta contraddittorie del ricorrente, il fatto che la copia della tazkera da lui inoltrata ha un valore probatorio estremamente ridotto (vedi ex multis: sentenza del Tribunale F-4592/2025 del 1° luglio 2025 consid. 2.5), l'autorità inferiore non era tenuta a commissionare una costosa perizia medica sull'età. Infatti, nell'ambito della libera valutazione delle prove, va anche presa in considerazione un'eventuale violazione dell'obbligo di collaborare da parte del ricorrente (cfr. art. 8 LAsi). La parte che viola il proprio obbligo di collaborazione deve subire le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove, in quanto l'autorità rinuncia a ulteriori accertamenti e decide sulla base degli atti esistenti (cfr. DTAF 2008/46 consid. 5.6.1; cfr. anche art. 40 della Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 [RS 273] in combinato disposto con l'art. 19 PA; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ª ed., 2022, n. 3.123). Inoltre, nemmeno un accertamento medico dell'età può determinare con esattezza o dovuta sicurezza la data di nascita. Nel migliore dei casi, tale accertamento può costituire solo un indizio più o meno forte della maggiore o minore età di una persona (cfr. DTAF 2018 VI/3 E. 6.1). Come esposto sopra (cfr. consid. 3.2 - 3.4), le considerazioni della SEM relative alla maggiore età del ricorrente vanno confermate, ragione per cui il Tribunale non ritiene opportuno richiedere una perizia medica sull'età neppure in sede di ricorso. 3.5 Nel caso in esame, risultava lecito per la SEM rinunciare a richiedere una perizia sull'età. Essa ha quindi accertato in modo corretto e completo tutti i fatti rilevanti dal punto di vista giuridico, adempiendo in modo sufficiente al proprio obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi in combinato disposto con l'art. 12 PA). La richiesta di rinviare la causa all'autorità inferiore per un chiarimento completo dei fatti e una nuova valutazione deve pertanto essere respinta. 4. 4.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Ai sensi dell'art. 2 lett. i del RD III e dell'art. 1a lett. d dell'Ordinanza sull'asilo 1 dell'agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è considerato minorenne un cittadino di un Paese terzo di età inferiore ai diciotto anni. I minori non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. Filzwieser/Sprung, Dublin III, Vienna 2014, cap. 15 segg. all'art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché della Croazia per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell' 8 gennaio 2025 consid. 3.3). Dall'esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, per cui i dati da egli forniti in merito alla sua biografia non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 3.2 e segg.). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera era probabilmente maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico. 4.2 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Croazia ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-316/2026 del 19 gennaio 2026 consid. 4.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Croazia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da varie problematiche di natura psicologica; cfr. SEM-atti 46/6, 44/6, 33/5, 24/5; 20/5; 18/4) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III combinato art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Croazia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione. 4.3 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. In merito a possibili timori circa un rinvio in Afghanistan va osservato che non è necessario approfondire la questione, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo croato non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2). Per quanto riguarda un'eventuale applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, per cui va rammentato che si tratta di uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante (ex multis: sentenza del Tribunale F-316/2026 del 19 gennaio 2026 consid. 5.3). Pertanto, è da escludere che le autorità croate incorrano in una violazione del divieto di non-refoulement o che possano offrire condizioni di accoglienza non in linea con gli standard secondo il diritto internazionale. Infine, il ricorrente non è affetto da patologie di una gravità o un'intensità tale da essere ostative per un trasferimento giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Tale valutazione è confermata anche dai referti medici inoltrati in fase di ricorso, dai quali si negherebbe persino una suicidalità attiva (cfr. act. 1, allegati 3 e 4), negando dunque la gravità delle problematiche fatte valere.
5. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 16 marzo 2026. La richiesta tendente all'effetto sospensivo risulta inoltre divenuta priva d'oggetto.
6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale dispone:
1. Il procedimento di ricorso relativo alla modifica dei dati nel SIMIC viene disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-1881/2026) e viene condotto con il numero di procedimento F-1910/2026.
2. Il ricorso F-1881/2026 è respinto.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione: