Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 1.2 La decisione impugnata è redatta in italiano, mentre il ricorso è stato presentato in tedesco. Ai sensi dell'art. 33a cpv. 2 PA, la lingua della presente procedura è l'italiano.
E. 1.3 Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3, con ulteriori riferimenti). I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. Il ricorrente domanda in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Egli reclama una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto la sua situazione medica, così come i presunti maltrattamenti subiti in Croazia non sarebbero stati presi sufficientemente in considerazione. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2).
E. 2.2 In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e in contrasto con le affermazioni del ricorrente, l'autorità inferiore ha eseguito un esame attento e completo di tutte le circostanze fatte valere in fase istruttoria, così come di tutti i fatti dimostrati con mezzi di prova sufficienti. In merito ai presunti maltrattamenti subiti da parte delle forze di polizia croate, la SEM si è appellata alla prassi vigente e riconosciuta da codesto Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-3947/2022 del 22 settembre 2022 e F-4079/2022 del 23 settembre 2022), per cui la presenza di carenze sistemiche va negata. Inoltre, in base alle dichiarazioni del ricorrente non sono emerse patologie di una gravità tale che potessero risultare ostative per un eventuale trasferimento verso la Croazia (cfr. SEM-atti 18/3). Tale tesi è rafforzata dai documenti inoltrati insieme al gravame di ricorso (cfr. act. 1, allegati 4 e 5; SEM-atti 29/2).
E. 2.3 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse a tal proposito risultano prive di fondamento. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 5.4 e 5.5).
E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 3.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 3.5 Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente in data 17 novembre 2025 ha presentato domanda d'asilo in Croazia (vedi SEM-atti, 9/2). Dagli atti non risulta che tale domanda sia stata ritirata, la quale pertanto risulta ancora in corso di valutazione. Pertanto, la competenza delle autorità croate è di principio data.
E. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).
E. 4.2 A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 4.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
E. 4.4 Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023, consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-10079/2025 dell'8 gennaio 2026, consid. 2.1 e F-9463/2025 del 15 dicembre 2025, consid. 3.4).
E. 4.5 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non respingimento.
E. 4.6 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 5.1 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 5.2 Per opporsi al suo rinvio in Croazia, il ricorrente si è appellato a presunti respingimenti eseguiti da parte delle autorità croate. Nell'ambito della sua accoglienza presso quest'ultime egli avrebbe subito un trattamento degradante, ove, tra le altre cose, sarebbe stato privato di un adeguato sostentamento. A seguito di tali maltrattamenti, il suo stato psicofisico risulterebbe compromesso.
E. 5.3 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2), la scrivente autorità ritiene che il ricorrente non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un ritorno in Croazia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Le allegazioni fatte valere dal ricorrente non risultano dimostrate da alcun mezzo di prova. L'insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziali, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di prenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Inoltre, egli non ha fornito alcun elemento sostanziato suscettibile di dimostrare che la Croazia, che si rammenta ha accettato la ripresa in carico, non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove la sua vita, integrità fisica o libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligata a recarsi in un tale paese. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia non essendo sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023, consid. 142, ECLI:EU:C:2023:934; vedi anche sentenza del Tribunale F-10084/2025 del 6 gennaio 2026 4.2.2). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenesse che la sua domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).
E. 5.4 Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulterebbe ostativa di un suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Nello specifico il ricorrente ha dichiarato, nell'ambito del colloquio Dublino di stare "così così", di avere una malattia dal 2017 per la quale assumerebbe regolarmente dei farmaci; a seguito di un incidente sportivo nello stesso anno, si sarebbe procurato una ferita alla clavicola all'altezza del petto (cfr. SEM-atti 18/3). Agli atti risulta che egli è stato sottoposto a cure con Valium 5mg oltre che con Seroquel 25mg in Svizzera (cfr. SEM-atti 29/2). Le dichiarazioni inerenti alla sua frattura ed il decorso clinico risultano sufficientemente supportate dalla documentazione inoltrata con il ricorso (cfr. act. 1, allegati 4 e 5). Benché tali problematiche non risultino ignorabili, la loro entità e/o intensità non è sufficiente secondo prassi costante per ribaltare il giudizio dell'autorità inferiore. Inoltre, va ricordato che la Croazia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate, per cui eventuali trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere continuati anche in Croazia (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Se il ricorrente dovesse ritenere anche in questo ambito che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lei adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
E. 5.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento del ricorrente verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 6 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. Visto quanto sopra anche la richiesta inerente all'assunzione di garanzie nei confronti della Croazia tendenti ad un trattamento appropriato ed una garanzia di un giusto trattamento medico va respinta.
E. 7.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 7.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750. - sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore, così come all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Matthew Pydar Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-316/2026 Sentenza del 19 gennaio 2026 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Algeria, patrocinato dall'avv. Lea Hungerbühler, Rechtsanwältin, e Emma Neuber, AsyLex, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 5 gennaio 2026 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 16 dicembre 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato che aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il 17 novembre 2025 ed un'altra in Slovenia il 27 novembre 2025. B. Il 18 dicembre 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha richiesto alla sua omologa slovena la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 19 dicembre 2025 la Slovenia ha rifiutato la richiesta e ha indicato la Croazia come Stato membro competente. C. Il 19 dicembre 2025 il ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino presso il quale egli ha ottenuto la possibilità di esprimersi sulla presunta competenza delle autorità croate per la trattazione della sua domanda d'asilo così come sul suo stato di salute. Lo stesso giorno la SEM ha inoltrato una domanda d'ammissione alle autorità croate in base all'art. 18 par. 1 lett. b del RD III. D. Il 31 dicembre 2025 la Croazia ha accolto la richiesta in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III. E. Per decisione del 5 gennaio 2026, notificata l'8 gennaio 2026 presso il precedente rappresentante legale del ricorrente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) e ha ordinato l'allontanamento verso la Croazia, constatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. F. Il 9 gennaio 2026, il rappresentante legale ha comunicato alla SEM la cessazione del mandato. G. Con ricorso del 15 gennaio 2026, il ricorrente, patrocinato da un nuovo rappresentante, è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo all'annullamento della decisione impugnata nonché richiedendo che la SEM entri nel merito della domanda d'asilo e di condurre una procedura nazionale d'asilo. In via subalterna viene richiesto un rinvio alla SEM per eseguire un nuovo esame della fattispecie. Alternativamente a quest'ultima richiesta si domanda che la SEM ottenga delle garanzie da parte della Croazia, per cui al ricorrente venga garantito il necessario supporto medico e un'accoglienza appropriata una volta giunto in tale Stato. Sul piano procedurale, il ricorrente chiede la concessione dell'effetto sospensivo e l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali. H. Il 15 gennaio 2026, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Croazia. Diritto: 1. 1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.2. La decisione impugnata è redatta in italiano, mentre il ricorso è stato presentato in tedesco. Ai sensi dell'art. 33a cpv. 2 PA, la lingua della presente procedura è l'italiano. 1.3. Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3, con ulteriori riferimenti). I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1. Vengono fatti valere vizi di natura formale. Il ricorrente domanda in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Egli reclama una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto la sua situazione medica, così come i presunti maltrattamenti subiti in Croazia non sarebbero stati presi sufficientemente in considerazione. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 2.2. In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e in contrasto con le affermazioni del ricorrente, l'autorità inferiore ha eseguito un esame attento e completo di tutte le circostanze fatte valere in fase istruttoria, così come di tutti i fatti dimostrati con mezzi di prova sufficienti. In merito ai presunti maltrattamenti subiti da parte delle forze di polizia croate, la SEM si è appellata alla prassi vigente e riconosciuta da codesto Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-3947/2022 del 22 settembre 2022 e F-4079/2022 del 23 settembre 2022), per cui la presenza di carenze sistemiche va negata. Inoltre, in base alle dichiarazioni del ricorrente non sono emerse patologie di una gravità tale che potessero risultare ostative per un eventuale trasferimento verso la Croazia (cfr. SEM-atti 18/3). Tale tesi è rafforzata dai documenti inoltrati insieme al gravame di ricorso (cfr. act. 1, allegati 4 e 5; SEM-atti 29/2). 2.3. Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse a tal proposito risultano prive di fondamento. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 5.4 e 5.5). 3. 3.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). 3.3. Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 3.4. Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 3.5. Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente in data 17 novembre 2025 ha presentato domanda d'asilo in Croazia (vedi SEM-atti, 9/2). Dagli atti non risulta che tale domanda sia stata ritirata, la quale pertanto risulta ancora in corso di valutazione. Pertanto, la competenza delle autorità croate è di principio data. 4. 4.1. Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 4.2. A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). 4.3. Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 4.4. Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023, consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-10079/2025 dell'8 gennaio 2026, consid. 2.1 e F-9463/2025 del 15 dicembre 2025, consid. 3.4). 4.5. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non respingimento. 4.6. Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 5. 5.1. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 5.2. Per opporsi al suo rinvio in Croazia, il ricorrente si è appellato a presunti respingimenti eseguiti da parte delle autorità croate. Nell'ambito della sua accoglienza presso quest'ultime egli avrebbe subito un trattamento degradante, ove, tra le altre cose, sarebbe stato privato di un adeguato sostentamento. A seguito di tali maltrattamenti, il suo stato psicofisico risulterebbe compromesso. 5.3. Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2), la scrivente autorità ritiene che il ricorrente non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un ritorno in Croazia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Le allegazioni fatte valere dal ricorrente non risultano dimostrate da alcun mezzo di prova. L'insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziali, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di prenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Inoltre, egli non ha fornito alcun elemento sostanziato suscettibile di dimostrare che la Croazia, che si rammenta ha accettato la ripresa in carico, non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove la sua vita, integrità fisica o libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligata a recarsi in un tale paese. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia non essendo sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023, consid. 142, ECLI:EU:C:2023:934; vedi anche sentenza del Tribunale F-10084/2025 del 6 gennaio 2026 4.2.2). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenesse che la sua domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 5.4. Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulterebbe ostativa di un suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Nello specifico il ricorrente ha dichiarato, nell'ambito del colloquio Dublino di stare "così così", di avere una malattia dal 2017 per la quale assumerebbe regolarmente dei farmaci; a seguito di un incidente sportivo nello stesso anno, si sarebbe procurato una ferita alla clavicola all'altezza del petto (cfr. SEM-atti 18/3). Agli atti risulta che egli è stato sottoposto a cure con Valium 5mg oltre che con Seroquel 25mg in Svizzera (cfr. SEM-atti 29/2). Le dichiarazioni inerenti alla sua frattura ed il decorso clinico risultano sufficientemente supportate dalla documentazione inoltrata con il ricorso (cfr. act. 1, allegati 4 e 5). Benché tali problematiche non risultino ignorabili, la loro entità e/o intensità non è sufficiente secondo prassi costante per ribaltare il giudizio dell'autorità inferiore. Inoltre, va ricordato che la Croazia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate, per cui eventuali trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere continuati anche in Croazia (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Se il ricorrente dovesse ritenere anche in questo ambito che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lei adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 5.5. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento del ricorrente verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. Visto quanto sopra anche la richiesta inerente all'assunzione di garanzie nei confronti della Croazia tendenti ad un trattamento appropriato ed una garanzia di un giusto trattamento medico va respinta. 7. 7.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 7.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750. - sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore, così come all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Matthew Pydar Data di spedizione: