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F-10084/2025

F-10084/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-06 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. Inoltre, per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo scambio di scritti e con una motivazione sommaria (art. 111a LAsi).

E. 2.1 Il ricorrente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito a sufficienza dei fatti importanti che avrebbero sancito la competenza della Svizzera per la trattazione della sua domanda d'asilo, sotto gli aspetti segnatamente della clausola di sovranità e dell'esistenza di motivi umanitari (cfr. ricorso, pag. 6). Tuttavia, poiché tali censure formali, del tutto generali, si riferiscono in realtà al merito della vertenza, verranno trattate di seguito. Occorre, malgrado ciò, sottolineare già sin d'ora, come gli elementi utilizzati dall'autorità sindacata per forgiare il proprio convincimento nella decisione avversata sotto il profilo sia dell'art. 3 par. 2 RD III sia dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), s'iscrivano palesemente nella giurisprudenza resa in materia dal Tribunale (cfr. infra consid. 4) e tengano conto sufficientemente degli elementi concreti ed individuali presenti all'incarto al momento dell'emanazione della decisione avversata. La SEM ha anche motivato di conseguenza il provvedimento avversato senza prestare il fianco a critiche (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 2 segg.).

E. 2.2 È d'uopo inoltre rilevare come, malgrado il ricorrente abbia presentato alla SEM, separatamente alla presente procedura d'asilo, una domanda di riconoscimento dello statuto di apolide in data 17 dicembre 2025 (cfr. n. 22/8) - come rammentato anche nel ricorso (cfr. pag. 3 e pag. 6) - la stessa non sia oggetto della controversia, che è definito dal dispositivo della decisione avversata (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2D_37/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3 e rif. cit.; DTAF 2009/54 consid. 1.3.3 e rif. cit.; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 27) e non risulta peraltro rilevante nell'ambito di una decisione di non entrata nel merito Dublino, in quanto l'art. 20 par. 5 RD III in combinato disposto con l'art. 1 RD III, comprende tutti i richiedenti l'asilo, e ciò anche esplicitamente le persone apolidi (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF F-4321/2025 del 24 giugno 2025 consid. 2.6). Occorre tuttavia ancora sottolineare come si possa rinunciare alla trattazione di tale controversia legata alla sua domanda di riconoscimento dello statuto di apolide in quanto la Croazia è, alla stessa stregua della Svizzera, uno Stato parte alla Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954 (RS 0.142.40), e quindi che il ricorrente potrà presentare anche lì, come già fatto in Svizzera, una domanda di riconoscimento della sua apolidia (cfr. sentenze del TAF F-4321/2025 precitata consid. 2.6 e D-3236/2017 del 19 giugno 2017, pag. 5 seg.).

E. 2.3 Pertanto, gli atti all'incarto non rendono conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), e quindi essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio, né che ella abbia violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata. Le censure formali ricorsuali vanno in tal senso integralmente respinte e la conclusione subordinata formulata nel ricorso disattesa.

E. 3 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM risulta aver valutato correttamente nella decisione avversata che, di principio, la competenza per il proseguo della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente spetti alla Croazia. Difatti, le autorità croate preposte - entro il termine fissato all'art. 25 par. 1 RD III - hanno esplicitamente accettato la ripresa in carico dell'insorgente richiesta dalla SEM (cfr. n. 11/5 e 17/2), basandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. A tali condizioni, non essendo del resto necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis la sentenza del TAF F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10), né essendo deducibile dagli atti all'inserto che il ricorrente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri dello Spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, la Croazia è di principio competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50). Conclusione che l'insorgente, nel suo principio, del resto non contesta.

E. 4.1 Proseguendo, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza ex art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4 e 9.5; successivamente confermata in ripetute occasioni, a titolo esemplificativo cfr. le sentenze del TAF F-8997/2025 del 28 novembre 2025 consid. 3.1, F-8598/2025 del 18 novembre 2025 consid. 3.1) e che nel caso presente non sussistano motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare le clausole discrezionali ex artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311; cfr. per il potere d'apprezzamento della SEM nell'applicazione dei precitati disposti la DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

E. 4.2.1 Il ricorrente, con le sue per lo più generiche argomentazioni (cfr. ricorso, p.to II, pag. 4 seg.), non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino. Difatti, al contrario di quanto argomentato dall'insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale nella sua giurisprudenza esposta nella sentenza di riferimento E-1488/2020 succitata, è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") sia di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Ciò varrebbe anche nel caso in cui la domanda d'asilo del richiedente, a causa del trasferimento in Croazia, venisse trattata quale domanda d'asilo successiva (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 succitata consid. 9.4.1). Il Tribunale ha inoltre constatato che non vi sarebbero evidenze circa il fatto che i richiedenti trasferiti in Croazia nell'ambito del RD III, non potrebbero accedere alla procedura d'asilo e che la loro domanda d'asilo non venga esaminata o ancor peggio che essi vengano allontanati in violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 precitata consid. 9.4).

E. 4.2.2 Tornando al caso concreto, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come egli abbia potuto entrare in Croazia, dove avrebbe rilasciato le sue impronte digitali e potuto presentare, anche se lui lo nega, una domanda d'asilo (cfr. n. 19/6), nonché di aver potuto lasciare il suolo croato in piena libertà dopo soltanto (...) di soggiorno nel detto Paese (cfr. n. 19/6). Altresì, risulta dagli atti di causa, che la Croazia ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico (cfr. n. 17/2). A fronte di tali circostanze, non si può quindi dar alcun credito alle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, laddove in modo del tutto generico e generale, in quanto non supportate da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, presenta la situazione d'accoglienza che sarebbe la sua quale richiedente l'asilo "successivo" in Croazia, come violante i diritti umani, con segnatamente l'esclusione dall'accesso a condizioni materiali di accoglienza e alla possibilità che egli venga espulso senza l'esame nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. ricorso, p.to II, pag. 4 seg.). Infatti, poiché il sistema d'asilo croato non presenta delle carenze sistemiche giusta l'art. 3 par. 2 RD III (cfr. supra consid. 4.1), v'è da partire dal presupposto che la Croazia garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo nella situazione come quella del ricorrente, in particolare quello di trattare la sua domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, rispettando soprattutto anche il principio di non-respingimento, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza]). Ne discende quindi che le dichiarazioni generiche del ricorrente, risultano del tutto insufficienti per concludere che nel caso di un suo ritorno nel suddetto Stato, con verosimiglianza preponderante, egli sarebbe vittima di un trattamento contrario agli art. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000). Inoltre, nel caso di un suo trasferimento in Croazia egli non verrà trattato come un nuovo venuto, bensì verrà accolto direttamente nelle strutture ivi presenti. Altresì, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto nel suo brevissimo soggiorno in Croazia non ha mai addotto di essersi indirizzato, potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia o statali nei suoi confronti, o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva accoglienza), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. le sentenze del TAF F-9199/2025 del 4 dicembre 2025, pag. 4; F-1694/2025 del 7 aprile 2025 consid. 7.2.2). Non presentando poi la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia delle carenze sistemiche come già sopra osservato, ulteriori commenti riguardo al principio di non-respingimento, non risultano in alcun modo necessari (cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2).

E. 4.2.3 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento del ricorrente in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero, al contrario di quanto motivato nel ricorso (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), la diagnosi posta successivamente all'emissione della decisione avversata (ovvero di: insonnia, con la prescrizione di [...] e di [...]), per cui non si è del resto proposto alcun seguito medico necessario (cfr. n. 25/2), non risulta all'evidenza essere di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Inoltre, in disaccordo con quanto asserito nel ricorso con riferimento anche ad un recente rapporto dell'(...) ([...]; cfr. p.to II, pag. 5 seg.), il Tribunale osserva come la Croazia disponga di strutture mediche adeguate, in particolare anche d'infrastrutture per un sufficiente trattamento psichiatrico e psicologico, perché egli possa eventualmente continuare le cure ed i trattamenti prescrittigli in Svizzera per la diagnosi di cui sarebbe ancora affetto (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale nelle cause congiunte F-8108/2025 e F-8112/2025 del 27 ottobre 2025 consid. 4 con ulteriori rif. cit.) o per la somministrazione delle dosi successive dei vaccini effettuati in Svizzera (cfr. n. 25/2). Se il ricorrente dovesse ritenere, anche in questo ambito, che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, spetterà a lui di adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Infine, al contrario di quanto esposto nel ricorso, non v'è da dubitare che le informazioni circa lo stato di salute del ricorrente, e le eventuali cure di cui egli (ancora) necessiterà, verranno trasmesse dalla competente autorità cantonale d'esecuzione alle preposte autorità croate prima del suo trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31 e 32 RD III).

E. 4.2.4 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere perlomeno verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali.

E. 4.3 Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il suo trasferimento verso la Croazia ai sensi dell'art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo ed accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui concluso nel ricorso (cfr. p.to II, pag. 5 seg.). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 5 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 31 dicembre 2025 decadono.

E. 6 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 7 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Gregor Chatton Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-10084/2025 Sentenza del 6 gennaio 2026 Composizione Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Senza nazionalità, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 19 dicembre 2025. Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2025. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 2 dicembre 2025, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...). A.b La SEM, il 2 dicembre 2025, ha inoltrato all'autorità croata competente una domanda di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). La Croazia ha risposto positivamente il 10 dicembre 2025, basandosi invece sull'art. 20 par. 5 RD III. A.c Il 12 dicembre 2025, si è tenuto con l'interessato un colloquio fondato sull'art. 5 RD III. B. Con decisione del 19 dicembre 2025 - notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-23/1) - la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo, con conseguente pronuncia del suo trasferimento verso la Croazia ed esecuzione della precitata misura. C. Il 30 dicembre 2025, l'interessato, ha adito con ricorso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), contro il succitato provvedimento della SEM, con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione avversata e, in via principale, alla restituzione degli atti di causa alla SEM perché effettui un esame nazionale della sua domanda d'asilo. In via subordinata, il ricorrente ha postulato la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore perché proceda ai necessari complementi istruttori. Al ricorso è stato allegato, in copia, il referto medico del 22 dicembre 2025, nel frattempo pure assunto agli atti della SEM (cfr. n. 25/2). D. Con misure supercautelari del 31 dicembre 2025, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. Diritto:

1. Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. Inoltre, per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo scambio di scritti e con una motivazione sommaria (art. 111a LAsi). 2. 2.1. Il ricorrente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito a sufficienza dei fatti importanti che avrebbero sancito la competenza della Svizzera per la trattazione della sua domanda d'asilo, sotto gli aspetti segnatamente della clausola di sovranità e dell'esistenza di motivi umanitari (cfr. ricorso, pag. 6). Tuttavia, poiché tali censure formali, del tutto generali, si riferiscono in realtà al merito della vertenza, verranno trattate di seguito. Occorre, malgrado ciò, sottolineare già sin d'ora, come gli elementi utilizzati dall'autorità sindacata per forgiare il proprio convincimento nella decisione avversata sotto il profilo sia dell'art. 3 par. 2 RD III sia dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), s'iscrivano palesemente nella giurisprudenza resa in materia dal Tribunale (cfr. infra consid. 4) e tengano conto sufficientemente degli elementi concreti ed individuali presenti all'incarto al momento dell'emanazione della decisione avversata. La SEM ha anche motivato di conseguenza il provvedimento avversato senza prestare il fianco a critiche (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 2 segg.). 2.2. È d'uopo inoltre rilevare come, malgrado il ricorrente abbia presentato alla SEM, separatamente alla presente procedura d'asilo, una domanda di riconoscimento dello statuto di apolide in data 17 dicembre 2025 (cfr. n. 22/8) - come rammentato anche nel ricorso (cfr. pag. 3 e pag. 6) - la stessa non sia oggetto della controversia, che è definito dal dispositivo della decisione avversata (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2D_37/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3 e rif. cit.; DTAF 2009/54 consid. 1.3.3 e rif. cit.; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 27) e non risulta peraltro rilevante nell'ambito di una decisione di non entrata nel merito Dublino, in quanto l'art. 20 par. 5 RD III in combinato disposto con l'art. 1 RD III, comprende tutti i richiedenti l'asilo, e ciò anche esplicitamente le persone apolidi (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF F-4321/2025 del 24 giugno 2025 consid. 2.6). Occorre tuttavia ancora sottolineare come si possa rinunciare alla trattazione di tale controversia legata alla sua domanda di riconoscimento dello statuto di apolide in quanto la Croazia è, alla stessa stregua della Svizzera, uno Stato parte alla Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954 (RS 0.142.40), e quindi che il ricorrente potrà presentare anche lì, come già fatto in Svizzera, una domanda di riconoscimento della sua apolidia (cfr. sentenze del TAF F-4321/2025 precitata consid. 2.6 e D-3236/2017 del 19 giugno 2017, pag. 5 seg.). 2.3. Pertanto, gli atti all'incarto non rendono conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), e quindi essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio, né che ella abbia violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata. Le censure formali ricorsuali vanno in tal senso integralmente respinte e la conclusione subordinata formulata nel ricorso disattesa.

3. Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM risulta aver valutato correttamente nella decisione avversata che, di principio, la competenza per il proseguo della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente spetti alla Croazia. Difatti, le autorità croate preposte - entro il termine fissato all'art. 25 par. 1 RD III - hanno esplicitamente accettato la ripresa in carico dell'insorgente richiesta dalla SEM (cfr. n. 11/5 e 17/2), basandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. A tali condizioni, non essendo del resto necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis la sentenza del TAF F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10), né essendo deducibile dagli atti all'inserto che il ricorrente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri dello Spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, la Croazia è di principio competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50). Conclusione che l'insorgente, nel suo principio, del resto non contesta. 4. 4.1. Proseguendo, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza ex art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4 e 9.5; successivamente confermata in ripetute occasioni, a titolo esemplificativo cfr. le sentenze del TAF F-8997/2025 del 28 novembre 2025 consid. 3.1, F-8598/2025 del 18 novembre 2025 consid. 3.1) e che nel caso presente non sussistano motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare le clausole discrezionali ex artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311; cfr. per il potere d'apprezzamento della SEM nell'applicazione dei precitati disposti la DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 4.2. 4.2.1. Il ricorrente, con le sue per lo più generiche argomentazioni (cfr. ricorso, p.to II, pag. 4 seg.), non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino. Difatti, al contrario di quanto argomentato dall'insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale nella sua giurisprudenza esposta nella sentenza di riferimento E-1488/2020 succitata, è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") sia di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Ciò varrebbe anche nel caso in cui la domanda d'asilo del richiedente, a causa del trasferimento in Croazia, venisse trattata quale domanda d'asilo successiva (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 succitata consid. 9.4.1). Il Tribunale ha inoltre constatato che non vi sarebbero evidenze circa il fatto che i richiedenti trasferiti in Croazia nell'ambito del RD III, non potrebbero accedere alla procedura d'asilo e che la loro domanda d'asilo non venga esaminata o ancor peggio che essi vengano allontanati in violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 precitata consid. 9.4). 4.2.2. Tornando al caso concreto, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come egli abbia potuto entrare in Croazia, dove avrebbe rilasciato le sue impronte digitali e potuto presentare, anche se lui lo nega, una domanda d'asilo (cfr. n. 19/6), nonché di aver potuto lasciare il suolo croato in piena libertà dopo soltanto (...) di soggiorno nel detto Paese (cfr. n. 19/6). Altresì, risulta dagli atti di causa, che la Croazia ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico (cfr. n. 17/2). A fronte di tali circostanze, non si può quindi dar alcun credito alle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, laddove in modo del tutto generico e generale, in quanto non supportate da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, presenta la situazione d'accoglienza che sarebbe la sua quale richiedente l'asilo "successivo" in Croazia, come violante i diritti umani, con segnatamente l'esclusione dall'accesso a condizioni materiali di accoglienza e alla possibilità che egli venga espulso senza l'esame nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. ricorso, p.to II, pag. 4 seg.). Infatti, poiché il sistema d'asilo croato non presenta delle carenze sistemiche giusta l'art. 3 par. 2 RD III (cfr. supra consid. 4.1), v'è da partire dal presupposto che la Croazia garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo nella situazione come quella del ricorrente, in particolare quello di trattare la sua domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, rispettando soprattutto anche il principio di non-respingimento, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza]). Ne discende quindi che le dichiarazioni generiche del ricorrente, risultano del tutto insufficienti per concludere che nel caso di un suo ritorno nel suddetto Stato, con verosimiglianza preponderante, egli sarebbe vittima di un trattamento contrario agli art. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000). Inoltre, nel caso di un suo trasferimento in Croazia egli non verrà trattato come un nuovo venuto, bensì verrà accolto direttamente nelle strutture ivi presenti. Altresì, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto nel suo brevissimo soggiorno in Croazia non ha mai addotto di essersi indirizzato, potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia o statali nei suoi confronti, o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva accoglienza), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. le sentenze del TAF F-9199/2025 del 4 dicembre 2025, pag. 4; F-1694/2025 del 7 aprile 2025 consid. 7.2.2). Non presentando poi la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia delle carenze sistemiche come già sopra osservato, ulteriori commenti riguardo al principio di non-respingimento, non risultano in alcun modo necessari (cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2). 4.2.3. Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento del ricorrente in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero, al contrario di quanto motivato nel ricorso (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), la diagnosi posta successivamente all'emissione della decisione avversata (ovvero di: insonnia, con la prescrizione di [...] e di [...]), per cui non si è del resto proposto alcun seguito medico necessario (cfr. n. 25/2), non risulta all'evidenza essere di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Inoltre, in disaccordo con quanto asserito nel ricorso con riferimento anche ad un recente rapporto dell'(...) ([...]; cfr. p.to II, pag. 5 seg.), il Tribunale osserva come la Croazia disponga di strutture mediche adeguate, in particolare anche d'infrastrutture per un sufficiente trattamento psichiatrico e psicologico, perché egli possa eventualmente continuare le cure ed i trattamenti prescrittigli in Svizzera per la diagnosi di cui sarebbe ancora affetto (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale nelle cause congiunte F-8108/2025 e F-8112/2025 del 27 ottobre 2025 consid. 4 con ulteriori rif. cit.) o per la somministrazione delle dosi successive dei vaccini effettuati in Svizzera (cfr. n. 25/2). Se il ricorrente dovesse ritenere, anche in questo ambito, che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, spetterà a lui di adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Infine, al contrario di quanto esposto nel ricorso, non v'è da dubitare che le informazioni circa lo stato di salute del ricorrente, e le eventuali cure di cui egli (ancora) necessiterà, verranno trasmesse dalla competente autorità cantonale d'esecuzione alle preposte autorità croate prima del suo trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31 e 32 RD III). 4.2.4. Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere perlomeno verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali. 4.3. Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il suo trasferimento verso la Croazia ai sensi dell'art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo ed accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui concluso nel ricorso (cfr. p.to II, pag. 5 seg.). Il ricorso deve quindi essere respinto.

5. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 31 dicembre 2025 decadono.

6. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

7. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Gregor Chatton Alissa Vallenari Data di spedizione: