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F-9199/2025

F-9199/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-04 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.

E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Prima di eseguire il trasferimento la SEM dovrà indicare alle autorità croate i farmaci attualmente ancora necessari al ricorrente.

E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-9199/2025 Sentenza del 4 dicembre 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 novembre 2025. Visto che: il 13 ottobre 2025, il ricorrente ha presentato una prima domanda d'asilo in Croazia, il 22 ottobre 2025, egli ne ha depositato una seconda in Svizzera, il 24 novembre 2025, terminata l'istruzione, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Croazia che già ne aveva accettato la ripresa in carico, il 25 novembre 2025, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, egli ha ricevuto la decisione; lo stesso giorno, "in sede di notifica" (ricorso, pag. 2), egli ha avuto un "fremdanamnestischer Krampfanfall am ehesten in Reaktion akuter psychischen Belastungssituationen" (.../OCO, rapporto del 25.11.2025), ed è stato quindi ricoverato alla ... (CPL), dove gli hanno diagnosticato una "akute Belastungsstörung" con "Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung" (CPL, F2 del 25.11.2025), il 28 novembre 2025, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali e dal relativo anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, chiede che esso sia accolto e la decisione annullata affinché la SEM proceda all'esame nazionale della domanda, il 1° dicembre 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento; il medesimo giorno, il ricorrente è stato dimesso dalla CPL (cfr. rapporto del 1.12.2025), gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che, in particolare, si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5), in concreto, il ricorrente ha presentato una prima domanda d'asilo in Croazia il 13 ottobre 2025, e una seconda in Svizzera il 22 ottobre successivo; il 30 ottobre 2025, su richiesta della SEM, la Croazia ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente, da cui la sua competenza a riprenderlo in carico in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III; per opporsi al suo trasferimento in Croazia il ricorrente asserisce, in sunto, che non avrebbe "accesso a una procedura d'asilo effettiva" né sul piano della procedura né su quello dell'accoglienza (ricorso, pag. 5 e passim), va ricordato che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [procedura] e 2013/33/UE [accoglienza]); a proposito dello stato del sistema d'asilo croato (procedura e accoglienza), questo Tribunale ha evidenziato che esso, benché criticato, non presenta carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, segnatamente in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5), in concreto, rispetto alle garanzie formali della procedura d'asilo in Croazia, il ricorrente non tematizza alcun elemento specifico rilevante, relativo alla sua persona (nazionalità, età, religione o altro), suscettibile di mostrare, con un grado sufficiente di attendibilità, che, una volta trasferito in Croazia, le autorità competenti di questo paese non procederanno, in violazione del RD III e del diritto internazionale umanitario, all'esame della sua domanda d'asilo, ma che invece lo respingeranno fuori dai confini dell'UE o che lo sottoporranno a dei trattamenti contrari agli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; quanto ai maltrattamenti da lui riferiti va precisato che gli incombe di sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Croazia per difendersi da eventuali abusi di potere degli organi di Stato, se del caso con l'aiuto della Croce rossa croata o di altre organizzazioni che assistono i richiedenti l'asilo (cfr. sentenze del TAF F-4464/2021 del 14 ottobre 2021 pag. 6 e D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 11.4; decisione impugnata, pag. 5; AIDA, Country Report: Croatia, 2024 Update, pag. 72); ne deriva che, sotto questo profilo, il trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), sul piano medico, il ricorrente ha dei disturbi metabolici e del sonno nonché una cefalea cronica (F2 del 19.11.2025), ed è stato vittima di una crisi convulsiva con ricovero alla CPL; ora, i primi tre elementi diagnostici non sono manifestamente tali da far credere che non possano essere controllati e/o trattati, all'evenienza, in Croazia che garantisce l'accesso a cure mediche non soltanto urgenti, ma anche "beyond emergency situations, upon a doctor's recommendation", segnatamente con l'ausilio di MDM-Belgique (AIDA: op. cit., pagg. 113 a 118; decisione impugnata, pag. 7); quanto alla crisi convulsiva, il ricorrente è stato ricoverato il 25 novembre 2025, "in ordentlichem Allgemeinzustand", alla CPL che ha formulato la diagnosi principale di "akute Belastungsstörung" e collaterale di "Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung", con la precisazione "suizidale Gedanken nicht konkret verneint"; il 1° dicembre 2025, egli è stato dimesso dalla CPL con la medesima diagnosi e l'indicazione "keine Hinweise auf eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung"; stando così le cose, lo stato di salute del ricorrente anche sul piano psicologico, come descritto dalla CPL, non osta al suo ritorno in Croazia; ciò detto, siccome il rapporto di dimissione della CPL prevede che il ricorrente dovrà continuare a prendere alcuni medicamenti, la SEM dovrà informare le autorità croate di quali si tratta (cfr. sentenza del TAF F-1186/2025 del 28 febbraio 2025 pag. 5); si aggiunga, ad abundantiam, che una verifica preliminare rivela che questi farmaci (i.e. le loro sostanze attive), come ad esempio il Trittico, sono normalmente disponibili in Croazia, a volte però sotto altri nomi commerciali (cfr. "Agency for Medicinal Products and Medical Devices of Croatia": www.halmed.hr, medicinali reperibili attivizzando la funzione "Search"; cfr. sentenza del TAF F-5288/2023 del 10 ottobre 2023 pag. 8); è bene ancora sottolineare, riguardo al rischio di suicidio in caso di allontanamento coatto, che la CorteEDU ha più volte reiterato che la minaccia di commetterlo non impedisce l'esecuzione del provvedimento, purché siano prese misure concrete per evitare che essa possa realizzarsi (cfr. sentenza della CorteEDU A.S c. Svizzera del 30 giugno 2015, n. 39350/13, § 34); ne discende che, anche sotto l'aspetto medico, il trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III); l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare, come del resto sottolineato pertinentemente dalla SEM, eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311); alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Croazia (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, cosicché la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Prima di eseguire il trasferimento la SEM dovrà indicare alle autorità croate i farmaci attualmente ancora necessari al ricorrente.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione: