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F-5288/2023

F-5288/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-10 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5288/2023 Sentenza del 10 ottobre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Muriel Beck Kadima; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il ... 2001, Repubblica di Turchia, CFA Chiasso, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 settembre 2023 / N ... Visto che: il 22 maggio 2023, A._______ (il ricorrente), cittadino della Repubblica di Turchia, ha presentato una domanda d'asilo in Croazia (incarto SEM, doc. ... - 7 a 9 [in seguito: incarto SEM, doc]), il 29 maggio 2023, giunto in Svizzera, il ricorrente ha depositato una nuova domanda d'asilo (incarto SEM, doc. 1 e 2), il 2 giugno 2023, il ricorrente ha incaricato SOS Ticino - Caritas Svizzera di rappresentarlo nella procedura d'asilo (incarto SEM, doc. 10), il 7 giugno 2023, il ricorrente è stato visitato all'Ospedale regionale di Mendrisio (ORM), dove gli è stato diagnosticato un "disturbo del sonno e depressione reattiva a grave stress [dopo il terremoto in Turchia]" (incarto SEM, doc. 14), il 13 giugno 2023, la SEM ha svolto un colloquio personale con il ricorrente, che ha dichiarato, in sostanza, di "non voler tornare in Croazia perché è stato maltrattato, inoltre il suo obiettivo era di chiedere asilo in Svizzera e non in Croazia. È stato forzato a lasciare le impronte" (incarto SEM, doc. 15), il 14 giugno 2023, qualificandole come "mezzi di prova", il ricorrente ha inviato alla SEM due fotografie della sua "mano gonfia [...] a seguito del pestaggio della polizia croata" (incarto SEM, doc. 19 e 20), il 15 giugno 2023, avendo concluso che la Croazia fosse competente in materia di protezione internazionale del ricorrente, la SEM le ha chiesto di riprenderlo in carico (incarto SEM, doc. 16 e 17), il 23 e 27 giugno 2023, lo psichiatra incaricato ha diagnosticato al ricorrente un disturbo post-traumatico da stress (DPTS; ICD-10: F43.1), senza formulare indicazioni terapeutiche (incarto SEM, doc. 21 e 23 [Fogli di trasmissione di informazioni mediche/F2]), il 29 giugno 2023, la Croazia ha acconsentito a riprendere in carico il ricorrente (incarto SEM, doc. 22), il 14 e 18 luglio 2023, lo psichiatra incaricato ha confermato la diagnosi di DPTS con terapia farmacologica a base di Trittico e Stilnox (incarto SEM, doc. 24 e 25 [F2]), il 25 luglio 2023, il ricorrente è stato visto da uno psicologo che ha, tra l'altro, constatato che la "sintomatologia legata ai ricordi traumatici [relativi al terremoto in Turchia] è notevolmente diminuita. Attualmente prevale la preoccupazione [...] che sia trasferito in Croazia" (incarto SEM, doc. 27 [F2]), il 26 luglio 2023, il ricorrente è stato di nuovo visitato all'ORM, dove gli è stata diagnosticata, parallelamente al disturbo del sonno e alla depressione reattiva a grave stress, anche una "lombalgia cronica post-traumatica e posturale non deficitaria" (incarto SEM, doc. 26), il 28 luglio 2023, il ricorrente ha avuto una prima seduta di fisioterapia (incarto SEM, doc. 29 [F2]), il 3 agosto 2023, lo psichiatra incaricato ha confermato la diagnosi di DPTS e la terapia con Trittico e Stilnox (incarto SEM, doc. 30 [F2]), il 16 agosto 2023, il ricorrente ha avuto la sua ultima seduta di fisioterapia (incarto SEM, doc. 32 [F2]), il 12 settembre 2023, il ricorrente ha riferito allo psichiatra incaricato, che gli ha confermato la diagnosi di DPTS, di aver interrotto "tutta la terapia psicofarmacologica", chiedendo nel contempo di "poter sospendere la presa a carico medico psichiatrica, in quanto a suo avviso non ne avrebbe più bisogno" (incarto SEM, doc. 33 [F2]), il 21 settembre 2023, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciandone il trasferimento in Croazia (incarto SEM, doc. 35), il 22 settembre 2023, la SEM ha consegnato la decisione al ricorrente (incarto SEM, doc. 36), il 29 settembre 2023, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, egli chiede che la decisione impugnata sia annullata e che gli atti siano restituiti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo oppure per completare l'istruzione, il 2 ottobre 2023, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Croazia, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il regolamento dell'Unione europea (UE) 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale [GU] dell'UE L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nella fattispecie, non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III), in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, in concreto, dall'incarto si evince che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Croazia il 22 maggio 2023, presentandone poi un'altra in Svizzera il 29 maggio successivo, il 29 giugno 2023, rispondendo alla richiesta della Svizzera del 15 giugno antecedente, la Croazia ha dato il suo consenso a riprendere in carico il ricorrente, di conseguenza, la competenza della Croazia ad occuparsi della procedura di protezione internazionale del ricorrente, in conformità all'art. 18 par. 1 lett. b RD III, è accertata in linea di principio; si noti che, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente (cfr. ricorso, pag. 4), se la Croazia non dovesse essere competente a trattare materialmente la domanda d'asilo del ricorrente, lo sarà per forza di cose un altro "Stato membro" dello spazio Dublino, e non un qualunque altro Stato (cfr. art. 20 par. 5 RD III); per opporsi al suo trasferimento in Croazia il ricorrente asserisce, in buona sostanza, che rischierebbe di subire, da un lato, un "respingimento a catena" verso la Bosnia e Erzegovina o un altro Paese, e, dall'altro lato, dei trattamenti inumani o degradanti in violazione del diritto internazionale umanitario, ciò che sarebbe rivelatore di "carenze sistemiche" del sistema d'asilo croato (cfr. ricorso, pagg. 4 a 6), è così necessario verificare, in seguito, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE/CartaUE, le quali renderebbero pertanto impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che la Croazia, in quanto membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza del TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza della CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli rinvii), a proposito dello stato del sistema d'asilo croato, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quelli citati anche nel ricorso, non è contraddistinto da carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia ("take back"; cfr., fra le tante, la sentenza del TAF E-1854/2022 del 1° settembre 2022 consid. 6.4 con i riferimenti), in una recente sentenza di riferimento questo Tribunale ha puntualizzato che "Gesuchstellende, welche gestützt auf die Dublin-III-VO nach Kroatien überstellt werden, Zugang zum dortigen Asylverfahren erhalten. Angesichts des Vorstehenden kann die Überstellung unabhängig davon, ob die gesuchstellende Person im Rahmen eines "Take-Charge" (Aufnahme) oder "Take-Back" (Wiederaufnahme) Verfahrens überstellt wird, erfolgen. Insbesondere besteht in solchen Fällen keine beachtliche Wahrscheinlichkeit, die Überstellten würden der Gefahr einer Verletzung ihrer aus dem Refoulement-Verbot fliessenden Rechte ausgesetzt werden. Es ist nach dem gesagten nicht davon auszugehen, das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen in Kroatien wiesen systemische Schwachstellen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Dublin-III-VO auf, die eine Überstellung von Gesuchstellenden generell als unzulässig erscheinen lassen würden. Die seit dem Referenzurteil D-1611/2016 vom 22. März 2016 bestehende Praxis der grundsätzlichen Zulässigkeit von Dublin-Überstellungen nach Kroatien ist zu bestätigen. Von einer Überstellung ist bei dieser Ausgangslage nur in Ausnahmefällen abzusehen, in welchen die Gesuchstellenden durch substantiiertes Vorbringen darlegen können, dass die generelle Annahme in ihrem Fall nicht zutrifft" (sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 8, 9.3, 9.4.4 e 9.5), in concreto, il ricorrente, che non manca di rammentare la sentenza E-1488/2020 (cfr. ricorso, pagg. 5 e 6), non apporta e, a maggior ragione, non analizza in sé, alcun elemento specifico rilevante, relativo alla sua persona (nazionalità, età, religione o altro), suscettibile di mostrare, con un grado sufficiente di attendibilità, che, una volta trasferito in Croazia, le autorità competenti di questo paese, se del caso, non procederanno, in violazione del diritto internazionale umanitario, all'esame della sua domanda d'asilo, ma che invece lo respingeranno fuori dai confini dell'UE, in Bosnia Erzegovina, o che lo sottoporranno a dei trattamenti contrari agli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; quanto alle fotografie relative alla sua mano gonfia, esse non possono essere considerate, all'evidenza, come un indicatore di carenze sistemiche afferenti al sistema d'accoglienza croato; in questa maniera, malgrado la pertinenza complessiva dei suoi argomenti sullo stato del sistema d'asilo croato, il ricorrente non riesce a capovolgere, per il suo caso, l'assunto generale ("generelle Annahme"), posto da questo Tribunale nella sentenza E-1488/2020, dell'esigibilità dei trasferimenti verso la Croazia in applicazione del RD III, ne discende che, sotto questo profilo (condizioni del sistema d'accoglienza croato), né l'art. 3 par. 2 2a frase né l'art. 17 cpv. 1 RD III sono applicabili alla fattispecie (cfr. anche la sentenza del TAF D-4399/2023 del 28 agosto 2023 consid. 7 e 8.1 a 8.3); per contestare l'esigibilità del suo trasferimento in Croazia il ricorrente si riferisce inoltre alla sua "instabile salute mentale", precisando che il fatto di aver interrotto la psicoterapia "è riconducibile proprio alla [sua] instabile situazione psicologica", e che "è lapalissiano che il trasferimento in Croazia comporterebbe un aggravamento della [sua] salute mentale" (ricorso, pagg. 5 e 6, nonché le pagg. 7 a 9), ora, questo Tribunale rileva che la psicoterapia, sospesa dal ricorrente di sua iniziativa "in quanto a suo dire troppo sedativa" (cfr. F2 del 12.9.2023), consisteva nella presa dei medicinali Trittico, "ad azione tranquillizzante, ansiolitica e antidepressiva [...] per il trattamento di stati di tristezza e malinconia (depressioni)" (cfr. www.compendium.ch), e Stilnox, utilizzato in caso di disturbi del sonno ("Schlafstörungen": cfr. www.compendium.ch); si osservi, in proposito, che il Trittico e tre medicamenti, chiamati Lunata, Sanval e Zolsana, contenenti il medesimo principio attivo dello Stilnox ("zolpidem"), sono commercializzati in Croazia, e sono quindi normalmente disponibili, come risulta dal sito della "Agency for Medicinal Products and Medical Devices of Croatia" (cfr. www.halmed.hr, medicinali reperibili attivizzando la funzione "Search"); ciò posto, va pure sottolineato che, all'ultima visita, lo psichiatra incaricato ha descritto il ricorrente come "lucido, vigile, orientato", con un "tono dell'umore complessivamente in asse", senza "ansia, tensione, angoscia. Non reattivo, né aggressivo, non presenta progettualità anticonservativa, né suicidalità attiva", e che "non vi sono elementi clinici per imporre una terapia farmacologica contro la [sua] volontà" (cfr. F2 del 12.9.2023), stando così le cose, questo Tribunale non intravede motivi sufficienti per credere che lo stato di salute psicologico del ricorrente possa costituire un ostacolo al suo trasferimento in Croazia, tenuto conto che egli potrà esigere, se necessario, almeno prestazioni di pronto soccorso, compresi medicinali identici o analoghi a quelli di cui ha usufruito fin qui, e il trattamento essenziale dei suoi disturbi in funzione della loro gravità (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza, già menzionato; cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-3389/2022 del 15 agosto 2022 consid. 7.3.4), ne deriva che, ugualmente da questa angolazione (condizioni di salute del ricorrente), né l'art. 3 par. 2 2a frase né l'art. 17 cpv. 1 RD III sono applicabili alla fattispecie (cfr. anche la sentenza del TAF D-4399/2023, già citata, consid. 8.4 a 8.6); è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Croazia oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), con l'emanazione di questa sentenza la domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).