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F-334/2026

F-334/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-22 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le procedure F-334/2026 e F-337/2026 sono congiunte.

E. 2 Il ricorso è respinto.

E. 3 La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.

E. 4 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 5 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Dario Quirici Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-334/2026, F-337/2026 Sentenza del 22 gennaio 2026 Composizione Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Turchia, rappresentati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisioni della SEM dell'8 gennaio 2026 / N (...) e N (...) Visto che: il 15 novembre 2025, i ricorrenti (ricorrente figlio, ricorrente madre) hanno presentato una prima domanda d'asilo in Croazia, il 19 novembre 2025, essi hanno depositato una seconda domanda d'asilo in Svizzera (ricorrente figlio: N [...]; ricorrente madre: N [...]), l'8 gennaio 2026, terminata l'istruzione, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda, pronunciando il loro trasferimento in Croazia che già ne aveva accettato la ripresa in carico, l'8 gennaio 2026, rappresentati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, essi hanno ricevuto le decisioni della SEM, il 15 gennaio 2026, tramite il loro rappresentante, essi hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa congiunzione delle cause ed esenzione dalle spese processuali e dal relativo anticipo, che l'esecuzione delle decisioni sia sospesa in via supercautelare e concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, chiedono che esso sia accolto e le decisioni annullate con il rinvio degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda o per completare l'istruzione, il 16 gennaio 2026, questo Tribunale ha ottenuto gli incarti della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Croazia, gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), le procedure F-334/2026 e F-337/2026 sono congiunte, conformemente anche alla richiesta dei ricorrenti, dato che si fondano su fatti pressoché identici e concernono la stessa questione giuridica (cfr. art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 [PC, RS 273], applicabile in virtù dell'art. 4 PA; cfr. sentenza del TAF F-5011/2022 e F-5015/2022 del 29 novembre 2022 consid. 3 con i riferimenti), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 e 6 nonché 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che, in particolare, si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5), in concreto, i ricorrenti hanno depositato una prima domanda d'asilo in Croazia il 15 novembre 2025, e una seconda in Svizzera il 19 novembre successivo; il 4 e il 18 dicembre 2025, su richiesta della SEM, la Croazia ha accettato espressamente il trasferimento dei ricorrenti, da cui la sua competenza a riprenderli in carico, per opporsi al loro trasferimento in Croazia i ricorrenti asseriscono che presentano uno "stato di salute fragile, che richiede una presa a carico medica costante, regolare e proattiva", rilevando in proposito le "difficoltà di accesso alle cure in Croazia" (ricorso, pag. 6 e passim), va ricordato che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttive 2013/32/UE [procedura] e 2013/33/UE [accoglienza]); a proposito dello stato del sistema d'asilo croato in generale (procedura e accoglienza), questo Tribunale ha evidenziato che esso, benché criticato, non presenta carenze sistemiche e che, in particolare, non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina, segnatamente in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9), così, malgrado gli argomenti del ricorso sulle problematicità del sistema d'accoglienza croato, in parte legittimi, e il rinvio ad una fonte documentale con l'inoltro di tre video girati dai ricorrenti stessi a mo' di prova (ricorso, pagg. 6 e 7), il trasferimento è possibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), per giustificare l'esame nazionale delle loro domande d'asilo i ricorrenti si riferiscono esclusivamente al loro stato di salute che sarebbe "fragile"; in proposito, la ricorrente madre soffre di "lesione cistica [...] compatibile in prima ipotesi con adenoma cistico" per la quale sono "consigliati controlli seriali" (EOC, 18.12.25), di paresi al braccio sinistro (EOC, 23.12.25) e di disturbo postraumatico da stress curato con psicofarmaci (F2, 30.12.25 e 13.1.26; cfr. decisione N 887 489, pag. 9), mentre il figlio è affetto da gastrite cronica (F2, 19.12.25) e da disturbo postraumatico da stress con assunzione di psicofarmaci (F2, 18.12.25 e 31.12.25; cfr. decisione N 887 485, pag. 8); ciò posto, i rispettivi due ultimi F2 in ambito psichiatrico attestano che i ricorrenti non si trovano in una situazione di scompenso sotto questo profilo ("non suicidalità attiva", "valida la progettualità futura", "non discontrollo degli impulsi", "tono dell'umore complessivamente stabile", "residua componente ansiosa reattiva alla situazione giuridico-amministrativa", ecc.); a questo riguardo, se è vero che i ricorrenti hanno effettuato un ricovero psichiatrico dal 23 novembre al 4/9 dicembre 2025, e che i relativi rapporti di dimissione non sono nell'incarto, il loro stato di salute psichico, come sopra indicato, è poi stato rivalutato a due occasioni (F2), per cui questi rapporti, checché ne dicano i ricorrenti (cfr. ricorso, pag. 5), non sono determinanti ai fini della presente procedura; ne discende che, come mostrano a sufficienza i referti medici disponibili, i problemi di salute dei ricorrenti, somatici e psichici, non sono, allo stato attuale, di tale intensità da credere che non possano essere controllati e/o trattati farmacologicamente, se necessario, in Croazia che garantisce l'accesso a cure mediche non soltanto urgenti, ma anche "beyond emergency situations, upon a doctor's recommendation", segnatamente con l'ausilio di MDM-Belgique (AIDA: Croatia, Update on 2024, pagg. 113 a 118); si aggiunga, ad abundantiam, che i farmaci (i.e. le loro sostanze attive) prescritti ai ricorrenti per i loro disturbi psicologici, come ad esempio il Trittico, sono normalmente disponibili in Croazia (cfr. "Agency for Medicinal Products and Medical Devices of Croatia": www.halmed.hr, medicinali reperibili attivizzando la funzione "Search"; cfr. sentenza del TAF F-5288/2023 del 10 ottobre 2023 pag. 8), pertanto, l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM e al contrario di quanto pretendono i ricorrenti, di identificare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, Grande Sezione, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3), si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se i ricorrenti sono suscettibili di essere trasferiti in Croazia in funzione del loro stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione N 887 489, pag. 12), alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Croazia (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento dei ricorrenti in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, pronunciandone il trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate, manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, cosicché la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure F-334/2026 e F-337/2026 sono congiunte.

2. Il ricorso è respinto.

3. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.

4. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Dario Quirici Data di spedizione: