Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentati tempestivamente contro due decisioni in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), i ricorsi sono ammissibili (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA). Per i motivi che seguono, questo Tribunale rinuncia a ordinare uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 2.1 Con il ricorso si possono invocare la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Questo Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, questo Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 e 2007/8 consid. 5).
E. 2.2 In generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA). Se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare i fatti che allega (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]),
E. 3 Bisogna innanzitutto trattare la domanda dei ricorrenti di congiungere le due cause. Secondo l'art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PC, RS 273), applicabile in virtù dell'art. 4 PA, l'autorità istruente può riunire in un'unica procedura, grazie al suo ampio potere d'apprezzamento in proposito, più ricorsi contro decisioni che poggiano su fatti strettamente connessi o identici, e in cui si pongono questioni giuridiche simili o identiche; questa soluzione, conforme al principio dell'economia procedurale e nell'interesse di tutte le parti, non necessita di essere tradotta in una decisione incidentale impugnabile autonomamente (cfr. André Moser/ Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2013, n. 3.17; cfr. anche la sentenza TAF B-5465/2015 del 22 settembre 2016 consid. 2.1). In concreto, le decisioni impugnate sono sovrapponibili sotto l'aspetto giuridico e si fondano su fatti pressoché identici, dimodoché la congiunzione delle due procedure F-5011/2022 e F-5015/2022, come proposta dai ricorrenti, è giustificata.
E. 4 È necessario in seguito verificare se la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti è data in virtù del RD III.
E. 4.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013). Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 4.3 Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).
E. 4.4 Ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III).
E. 4.5 Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 RD III, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 ("Eurodac"), che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; detta responsabilità cessa dodici mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1 RD III).
E. 4.6 In concreto è assodato, e incontestato (cfr. ricorso, parte "In ordine"), che i ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo in Croazia il 16 agosto 2022, e che, a richiesta della SEM basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, le autorità competenti croate hanno accettato di riprendere in carico i ricorrenti, e ciò in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. consid. A e C). Di conseguenza, la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti, in particolare per stabilire in modo definitivo lo Stato membro competente ad evadere la loro domanda di protezione internazionale, è accertata.
E. 5 In relazione al trasferimento dei ricorrenti in Croazia, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).
E. 5.1 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Croazia è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). Nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
E. 5.2 Secondo la giurisprudenza Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10 con gli innumerevoli riferimenti).
E. 5.3 In concreto, per opporsi al loro trasferimento in Croazia, i ricorrenti sostengono, con riferimento all'art. 3 CEDU (trattamenti inumani o degradanti), di "essere stati vittime di gravi violenze e maltrattamenti da parte della polizia croata", tra cui annoverano la presa delle "impronte con la forza", il fatto di essere stati "chiusi in una cabina al buio e senza cibo per un giorno", l'obbligo di "firmare dei documenti", il fatto che il ricorrente padre, per essersi rifiutato di firmare, è stato "picchiato" da poliziotti e che alla ricorrente figlia maggiorenne i medesimi "hanno tirato i capelli", precisando che "sono stati [loro] tolti i telefoni e non hanno potuto filmare o fotografare le violenze subite" (ricorsi, § 7). Per suffragare la loro critica del sistema d'accoglienza croato i ricorrenti citano un rapporto dell'OSAR, del 13 settembre 2022, intitolato "Violences policières en Bulgarie et en Croatie: conséquences pour les transferts Dublin" (cfr. ricorsi, § 7). Ora, in base ai dati degli incarti raccolti dalla SEM in modo completo, si deve constatare che i ricorrenti, senza voler minimizzare la valenza delle loro affermazioni sul piano umano, non hanno apportato alcun indizio di prova, nemmeno debole, malgrado ne abbiano l'onere, dei maltrattamenti che avrebbero subito da parte della polizia croata, come essi stessi ammettono quando affermano di non aver potuto filmare o fotografare le pretese violenze. Questo vale, in special modo, in relazione alla "cabina" (ricorsi, § 7) dove sarebbero stati rinchiusi per un giorno (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF D-6598/2019, sopracitata [consid. 2.2], consid. 11.4). A proposito del sistema d'accoglienza croato sul piano della sicurezza, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quello citato anche nei ricorsi, non è contraddistinto da carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia, come hanno fatto i ricorrenti ("take back"; cfr., fra le tante, la sentenza TAF E-1854/2022 del 1° settembre 2022 consid. 6.4 con i riferimenti). Per questa ragione né le allegazioni dei ricorrenti, né il rapporto da loro menzionato permettono di sovvertire la presunzione sopraesposta al consid. 5.1 (cfr. la sentenza TAF D-394/2022 del 20 settembre 2022 consid. 10.3). Ne deriva che, sotto questo profilo, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie.
E. 6 Per evitare il loro trasferimento in Croazia i ricorrenti si rapportano pure al loro stato di salute, facendo valere molteplici disturbi, riassunti sopra ai consid. D.b e D.c. In proposito, come riconoscono gli stessi ricorrenti, la SEM ha "citato in modo piuttosto dettagliato la documentazione agli atti" (ricorsi, § 8), analizzandola inoltre punto per punto (cfr. la decisione relativa alla ricorrente figlia maggiorenne, pagg 7 e 8., e la decisione riguardante gli altri ricorrenti, pagg. 8 a 12). Data la completezza e la pertinenza di questa analisi, questo Tribunale vi rimanda sostanzialmente ai fini della presente procedura, sottolineando in particolare che i disturbi psicologici di cui soffrono alcuni ricorrenti - sindrome da disadattamento, sindrome ansiosa e disturbo post-traumatico - non sono mai stati qualificati come gravi e sono rimasti senza trattamento oppure sono stati trattati con l'antidepressivo sertralina (cfr. consid. D.b e D.c con i rinvii ai documenti degli incarti ... e ...). Ora, sulla base delle configurazioni diagnostiche riportate nelle decisioni impugnate e riprese nei ricorsi, e alla luce dell'analisi effettuata dalla SEM in proposito, questo Tribunale non intravede ragioni sufficienti per credere che lo stato di salute fisico e psicologico dei ricorrenti possa costituire un ostacolo al loro trasferimento in Croazia. E ciò considerato che, malgrado tutte le insufficienze del sistema sanitario croato in transizione, che toccano in primis la popolazione indigena, i ricorrenti potranno esigere se del caso, una volta ritornati in questo paese, ed ottenere perlomeno prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale dei loro disturbi in funzione della loro gravità (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza, già menzionato; cfr. anche https://eurohealthobservatory.who.int/countries/croatia/, come pure https://asylumineurope.org/reports/country/croatia/reception-conditions/health-care/ [consultati il 17.11.2022]). Ne discende che, anche da questa angolazione, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie.
E. 7 I ricorrenti invocano pure la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), in particolare i suoi artt. 9, 10 e 12, per contestare l'esigibilità del loro trasferimento in Croazia, lamentandosi che la SEM "omette di considerare il benessere superiore del fanciullo" (cfr. ricorso, § 11). In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti saranno trasferiti insieme, come famiglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché i ricorrenti padre e madre potranno occuparsi dei loro figli, fornendo loro il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo non si può dunque rimproverare alla SEM di non avere considerato il benessere superiore dei ricorrenti figli. Su questa scia va aggiunto che l'art. 3 par. 1 CDF, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente", non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze TAF F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 e E-968/2017 del 27 febbraio 2017 pag. 8). Peraltro, come già indicato in precedenza (cfr. consid. 6), anche le problematiche mediche che toccano più specialmente i ricorrenti figli non sono caratterizzate da una gravità sufficiente per rinunciare al loro trasferimento, con i loro genitori, in Croazia. Pertanto, il loro trasferimento non è contrario al loro interesse superiore ai sensi della CDF (cfr. le sentenze TAF E-5283/2022 del 24 novembre 2022 consid. 6.3.3, F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5 e E-711/2021 dell'11 marzo 2021 consid. 6).
E. 8 Come appena segnalato in relazione ai minorenni, è bene ricordare che il RD III non conferisce in generale ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10).
E. 9 Per finire, va osservato che la SEM valuterà in modo definitivo, entro il 6 marzo 2023, se i ricorrenti sono suscettibili di essere trasferiti in Croazia in funzione del loro stato di salute poco prima del trasferimento.
E. 10 Occorre ancora spendere alcune parole sul fatto che il "figlio N. [dei ricorrenti] è arrivato in Svizzera qualche mese fa e ha ottenuto il permesso B e vive a San Gallo" (ricorso, § 1). Premesso che il detto figlio non sembra essere reperibile, anche dopo un controllo di questo Tribunale, nel sistema SIMIC sotto il nome indicato (cfr. consid. D.a), e che i ricorrenti non hanno sollevato alcuna pretesa sotto il profilo dell'art. 8 CEDU (ricongiungimento familiare), la SEM ha nondimeno effettuato una disamina della questione, alla quale si può senz'altro rimandare ad abundantiam (cfr. decisione impugnata relativa ai ricorrenti padre e madre e ai loro figli minorenni, pagg. 5 e 7).
E. 11 Così, alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Croazia per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche la DTAF 2015/9 consid. 7).
E. 12 In conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo dei ricorrenti, pronunciando il loro trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento dei ricorsi e la conferma delle decisioni impugnate.
E. 13 Visto l'esito negativo della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (cfr. l'art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, siccome le conclusioni ricorsuali non erano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e che si può partire dal presupposto che i ricorrenti sono indigenti, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, va accolta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 La decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5011/2022, F-5015/2022 Sentenza del 29 novembre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Chrystel Tornare Villanueva, Andreas Trommer, cancelliere Dario Quirici. Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
8. H._______, senza nazionalità, CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso,
9. I._______, senza nazionalità, DGZ Sonnenhof, ..., 6021 Emmenbrücke 1, tutti patrocinati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisioni della SEM del 24 ottobre 2022 / N ... e N ... Fatti: A. Il 16 agosto 2022, A._______, nato il ... 1982, sua moglie B._______, nata il ... 1985, e i loro figli comuni I._______, nata il ... 2002 (maggiorenne; incarto SEM N ... [di seguito: incarto ...]), C._______, nato il ... 2006 (sedicenne), D._______, nata il ... 2009, E._______, nata il ... 2011, F._______, nata il ... 2012, G._______, nata il ... 2015, e H._______, nato il ... 2017 (incarto SEM N ... [di seguito: incarto ...]), curdi privi di cittadinanza ma muniti di tessere identificative irachene per rifugiati, di espressione kurmanci e religione musulmana (di seguito: i ricorrenti, il ricorrente padre, la ricorrente madre, i ricorrenti figli), sono entrati illegalmente in Croazia, dove hanno depositato una domanda d'asilo (cfr. incarto 150, doc. 26/1, e incarto 157, doc. 8/1 [estratti Eurodac]). B. Il 22 agosto 2022, dopo essersi spostati dalla Croazia in Svizzera, tutti i ricorrenti hanno presentato una domanda d'asilo al Centro federale d'asilo (CFA) di Zurigo. C. Il 23 agosto 2022, in applicazione del Regolamento di Dublino III (RD III), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha chiesto alla Croazia, ed ottenuto il 6 settembre successivo, l'assenso a riprendere in carico ("take back") i ricorrenti (cfr. incarto ..., doc. 31/5, 34/5 e 113/2, nonché l'incarto ..., doc. 9/5 e 16/1). D. D.a Il 6 settembre 2022, la SEM ha sostenuto un colloquio Dublino con i ricorrenti padre e madre, la loro figlia maggiorenne e il loro figlio sedicenne. In sostanza, essi hanno affermato che le autorità croate hanno rilevato le loro impronte digitali senza il loro consenso e con le maniere forti, che non avevano l'intenzione di chiedere asilo in Croazia e che, dopo avere passato una notte in un apposito centro, sono partiti per la Slovenia, da dove hanno raggiunto l'Italia e quindi la Svizzera. I ricorrenti padre e madre hanno inoltre detto che un loro figlio, L._______ (non reperibile nel sistema SIMIC sotto questo nome), si troverebbe in Svizzera (cfr. incarto ..., doc. 46/10, 54/4, 56/4 e 58/3, e l'incarto ..., doc. 18/3). D.b Ad agosto nonché in settembre ed ottobre 2022, la ricorrente figlia maggiorenne si è sottoposta a delle visite mediche, durante le quali le è stata posta la diagnosi di dispepsia con probabile colon irritabile e stipsi, dolore diffuso ai denti, insonnia e sindrome ansiosa (cfr. incarto ..., doc. 17/2, 20/2, 23/2, 29/3 e 31/2: Fogli di trasmissione di informazioni mediche [F2]). D.c A settembre ed ottobre 2022, i ricorrenti padre e madre e i loro figli minorenni hanno effettuato molteplici visite mediche. Le diverse diagnosi, che saranno dettagliate, per quanto necessario, nei considerandi in diritto, variano da sindrome da disadattamento, disturbo post-traumatico e disturbo del sonno, a dispnea, aborto spontaneo, gonartrosi, ipoacusia e anemia (cfr. incarto ...., doc. 50/2, 63/2 a 78/3, 80/2 a 104/2, 108/3, 110/2 come pure 111/3: rapporto consultorio medicina d'urgenza, F2 e lettere ginecologiche). E. Il 24 ottobre 2022, portata a termine l'istruzione della fattispecie, la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo dei ricorrenti (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), emettendo due decisioni, una concernente i ricorrenti padre e madre con i loro figli minorenni, e l'altra la ricorrente figlia maggiorenne, ed ha nel contempo pronunciato il loro trasferimento in Croazia, da eseguirsi entro il 6 marzo 2023 (cfr. incarto ..., doc. 106/20, e l'incarto ..., doc. 26/13). Il 25 ottobre 2022, i ricorrenti, rappresentati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, hanno ricevuto le due decisioni della SEM. F. Il 2 novembre 2022, tramite il loro rappresentante, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa congiunzione delle cause nonché esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione delle decisioni sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo ai ricorsi; sul piano sostanziale, i ricorrenti chiedono che le decisioni impugnate siano annullate, con il rinvio degli atti alla SEM per l'adozione della clausola di sovranità e l'esame delle domande d'asilo oppure, in via subordinata, che le cause siano rinviate alla SEM per completare l'istruttoria ed emanare nuove decisioni. G. Il 3 novembre 2022, questo Tribunale ha ottenuto gli incarti della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti in Croazia. H. Gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento dei ricorsi saranno esposti in prosieguo. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentati tempestivamente contro due decisioni in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), i ricorsi sono ammissibili (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA). Per i motivi che seguono, questo Tribunale rinuncia a ordinare uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 2. 2.1 Con il ricorso si possono invocare la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Questo Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, questo Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 e 2007/8 consid. 5). 2.2 In generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA). Se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare i fatti che allega (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]),
3. Bisogna innanzitutto trattare la domanda dei ricorrenti di congiungere le due cause. Secondo l'art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PC, RS 273), applicabile in virtù dell'art. 4 PA, l'autorità istruente può riunire in un'unica procedura, grazie al suo ampio potere d'apprezzamento in proposito, più ricorsi contro decisioni che poggiano su fatti strettamente connessi o identici, e in cui si pongono questioni giuridiche simili o identiche; questa soluzione, conforme al principio dell'economia procedurale e nell'interesse di tutte le parti, non necessita di essere tradotta in una decisione incidentale impugnabile autonomamente (cfr. André Moser/ Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2013, n. 3.17; cfr. anche la sentenza TAF B-5465/2015 del 22 settembre 2016 consid. 2.1). In concreto, le decisioni impugnate sono sovrapponibili sotto l'aspetto giuridico e si fondano su fatti pressoché identici, dimodoché la congiunzione delle due procedure F-5011/2022 e F-5015/2022, come proposta dai ricorrenti, è giustificata.
4. È necessario in seguito verificare se la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti è data in virtù del RD III. 4.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013). Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 4.3 Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 4.4 Ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III). 4.5 Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 RD III, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 ("Eurodac"), che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; detta responsabilità cessa dodici mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1 RD III). 4.6 In concreto è assodato, e incontestato (cfr. ricorso, parte "In ordine"), che i ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo in Croazia il 16 agosto 2022, e che, a richiesta della SEM basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, le autorità competenti croate hanno accettato di riprendere in carico i ricorrenti, e ciò in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. consid. A e C). Di conseguenza, la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti, in particolare per stabilire in modo definitivo lo Stato membro competente ad evadere la loro domanda di protezione internazionale, è accertata.
5. In relazione al trasferimento dei ricorrenti in Croazia, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 5.1 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Croazia è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). Nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 5.2 Secondo la giurisprudenza Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10 con gli innumerevoli riferimenti). 5.3 In concreto, per opporsi al loro trasferimento in Croazia, i ricorrenti sostengono, con riferimento all'art. 3 CEDU (trattamenti inumani o degradanti), di "essere stati vittime di gravi violenze e maltrattamenti da parte della polizia croata", tra cui annoverano la presa delle "impronte con la forza", il fatto di essere stati "chiusi in una cabina al buio e senza cibo per un giorno", l'obbligo di "firmare dei documenti", il fatto che il ricorrente padre, per essersi rifiutato di firmare, è stato "picchiato" da poliziotti e che alla ricorrente figlia maggiorenne i medesimi "hanno tirato i capelli", precisando che "sono stati [loro] tolti i telefoni e non hanno potuto filmare o fotografare le violenze subite" (ricorsi, § 7). Per suffragare la loro critica del sistema d'accoglienza croato i ricorrenti citano un rapporto dell'OSAR, del 13 settembre 2022, intitolato "Violences policières en Bulgarie et en Croatie: conséquences pour les transferts Dublin" (cfr. ricorsi, § 7). Ora, in base ai dati degli incarti raccolti dalla SEM in modo completo, si deve constatare che i ricorrenti, senza voler minimizzare la valenza delle loro affermazioni sul piano umano, non hanno apportato alcun indizio di prova, nemmeno debole, malgrado ne abbiano l'onere, dei maltrattamenti che avrebbero subito da parte della polizia croata, come essi stessi ammettono quando affermano di non aver potuto filmare o fotografare le pretese violenze. Questo vale, in special modo, in relazione alla "cabina" (ricorsi, § 7) dove sarebbero stati rinchiusi per un giorno (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF D-6598/2019, sopracitata [consid. 2.2], consid. 11.4). A proposito del sistema d'accoglienza croato sul piano della sicurezza, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quello citato anche nei ricorsi, non è contraddistinto da carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia, come hanno fatto i ricorrenti ("take back"; cfr., fra le tante, la sentenza TAF E-1854/2022 del 1° settembre 2022 consid. 6.4 con i riferimenti). Per questa ragione né le allegazioni dei ricorrenti, né il rapporto da loro menzionato permettono di sovvertire la presunzione sopraesposta al consid. 5.1 (cfr. la sentenza TAF D-394/2022 del 20 settembre 2022 consid. 10.3). Ne deriva che, sotto questo profilo, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie.
6. Per evitare il loro trasferimento in Croazia i ricorrenti si rapportano pure al loro stato di salute, facendo valere molteplici disturbi, riassunti sopra ai consid. D.b e D.c. In proposito, come riconoscono gli stessi ricorrenti, la SEM ha "citato in modo piuttosto dettagliato la documentazione agli atti" (ricorsi, § 8), analizzandola inoltre punto per punto (cfr. la decisione relativa alla ricorrente figlia maggiorenne, pagg 7 e 8., e la decisione riguardante gli altri ricorrenti, pagg. 8 a 12). Data la completezza e la pertinenza di questa analisi, questo Tribunale vi rimanda sostanzialmente ai fini della presente procedura, sottolineando in particolare che i disturbi psicologici di cui soffrono alcuni ricorrenti - sindrome da disadattamento, sindrome ansiosa e disturbo post-traumatico - non sono mai stati qualificati come gravi e sono rimasti senza trattamento oppure sono stati trattati con l'antidepressivo sertralina (cfr. consid. D.b e D.c con i rinvii ai documenti degli incarti ... e ...). Ora, sulla base delle configurazioni diagnostiche riportate nelle decisioni impugnate e riprese nei ricorsi, e alla luce dell'analisi effettuata dalla SEM in proposito, questo Tribunale non intravede ragioni sufficienti per credere che lo stato di salute fisico e psicologico dei ricorrenti possa costituire un ostacolo al loro trasferimento in Croazia. E ciò considerato che, malgrado tutte le insufficienze del sistema sanitario croato in transizione, che toccano in primis la popolazione indigena, i ricorrenti potranno esigere se del caso, una volta ritornati in questo paese, ed ottenere perlomeno prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale dei loro disturbi in funzione della loro gravità (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza, già menzionato; cfr. anche https://eurohealthobservatory.who.int/countries/croatia/, come pure https://asylumineurope.org/reports/country/croatia/reception-conditions/health-care/ [consultati il 17.11.2022]). Ne discende che, anche da questa angolazione, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie.
7. I ricorrenti invocano pure la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), in particolare i suoi artt. 9, 10 e 12, per contestare l'esigibilità del loro trasferimento in Croazia, lamentandosi che la SEM "omette di considerare il benessere superiore del fanciullo" (cfr. ricorso, § 11). In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti saranno trasferiti insieme, come famiglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché i ricorrenti padre e madre potranno occuparsi dei loro figli, fornendo loro il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo non si può dunque rimproverare alla SEM di non avere considerato il benessere superiore dei ricorrenti figli. Su questa scia va aggiunto che l'art. 3 par. 1 CDF, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente", non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze TAF F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 e E-968/2017 del 27 febbraio 2017 pag. 8). Peraltro, come già indicato in precedenza (cfr. consid. 6), anche le problematiche mediche che toccano più specialmente i ricorrenti figli non sono caratterizzate da una gravità sufficiente per rinunciare al loro trasferimento, con i loro genitori, in Croazia. Pertanto, il loro trasferimento non è contrario al loro interesse superiore ai sensi della CDF (cfr. le sentenze TAF E-5283/2022 del 24 novembre 2022 consid. 6.3.3, F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5 e E-711/2021 dell'11 marzo 2021 consid. 6).
8. Come appena segnalato in relazione ai minorenni, è bene ricordare che il RD III non conferisce in generale ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10).
9. Per finire, va osservato che la SEM valuterà in modo definitivo, entro il 6 marzo 2023, se i ricorrenti sono suscettibili di essere trasferiti in Croazia in funzione del loro stato di salute poco prima del trasferimento.
10. Occorre ancora spendere alcune parole sul fatto che il "figlio N. [dei ricorrenti] è arrivato in Svizzera qualche mese fa e ha ottenuto il permesso B e vive a San Gallo" (ricorso, § 1). Premesso che il detto figlio non sembra essere reperibile, anche dopo un controllo di questo Tribunale, nel sistema SIMIC sotto il nome indicato (cfr. consid. D.a), e che i ricorrenti non hanno sollevato alcuna pretesa sotto il profilo dell'art. 8 CEDU (ricongiungimento familiare), la SEM ha nondimeno effettuato una disamina della questione, alla quale si può senz'altro rimandare ad abundantiam (cfr. decisione impugnata relativa ai ricorrenti padre e madre e ai loro figli minorenni, pagg. 5 e 7).
11. Così, alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Croazia per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche la DTAF 2015/9 consid. 7).
12. In conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo dei ricorrenti, pronunciando il loro trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento dei ricorsi e la conferma delle decisioni impugnate.
13. Visto l'esito negativo della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (cfr. l'art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, siccome le conclusioni ricorsuali non erano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e che si può partire dal presupposto che i ricorrenti sono indigenti, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, va accolta (art. 65 cpv. 1 PA).
14. La decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Le procedure F-5011/2022 e F-5015/2022, relative ai due ricorsi inoltrati il 2 novembre 2022, sono congiunte.
2. I ricorsi sono respinti.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- ai ricorrenti (raccomandata);
- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ... e N ...;
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).