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F-6144/2025

F-6144/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-20 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le procedure F-6144/2025 e F-6149/2025 sono congiunte.

E. 2 Il ricorso è respinto.

E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6144/2025, F-6149/2025 Sentenza del 20 agosto 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nata (...), Pakistan, B._______, nata il (...), Pakistan, C._______, nato il (...), Pakistan, D._______, nato il (...), Pakistan, c/o BAZ Glaubenberg, casella postale 1262, 6061 Sarnen 1, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisioni della SEM del 7 agosto 2025 / N (...) e N (...). Visto che: il 23 maggio 2025, A._______ e B._______, rispettivamente la nonna e la madre di C._______ e D._______ (i ricorrenti, la ricorrente nonna, la ricorrente madre e i ricorrenti figli), sono arrivati insieme in Francia con visti Schengen C francesi validi dal 21 maggio al 20 giugno 2025, il 30 maggio 2025, giunti in Svizzera, i ricorrenti hanno depositato insieme una domanda d'asilo, il 7 agosto 2025, conclusa l'istruzione del caso, la SEM non è entrata nel merito della loro domanda, pronunciandone il trasferimento in Francia che ne aveva accettato la presa in carico (incarti N (...) e N (...)), l'8 agosto 2025, i ricorrenti hanno ricevuto la decisione, il 14 agosto 2025, i ricorrenti hanno inoltrato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), redatto e firmato di proprio pugno in inglese dalla ricorrente madre in nome e per conto di tutti, chiedendo in sostanza che la SEM esamini la loro domanda d'asilo, il 15 agosto 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Francia, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), il ricorso è chiaro e intelligibile (motivi e conclusioni), per cui non necessita di essere tradotto in italiano (artt. 33a cpv. 4 PA e 95l LAsi); le procedure F-6144/2025 e F-6149/2025 sono congiunte dato che si fondano su fatti identici e concernono la stessa questione giuridica (art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 [PC, RS 273], applicabile in virtù dell'art. 4 PA; cfr. sentenze del TAF F-294/2025 del 20 gennaio 2025 e F-5011/2022 del 29 novembre 2022 consid. 3); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri del capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di presa in carico ("take charge"), come in concreto, ogni criterio del capo III è applicabile solo se quello precedente non lo è (art. 7 par. 1); se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che l'ha rilasciato (art. 12 par. 2), in concreto è assodato che i ricorrenti erano muniti di visti Schengen C francesi, validi dal 21 maggio al 20 giugno 2025, quando hanno depositato la loro domanda d'asilo in Svizzera il 30 maggio 2025, dimodoché la Francia ha riconosciuto la propria competenza in base all'art. 12 par. 2 RD III ("prise en charge") il 1° agosto 2025; si aggiunga che i ricorrenti non negano di per sé la competenza della Francia secondo il RD III; per opporsi al trasferimento i ricorrenti fanno valere sostanzialmente che il loro ritorno in Francia occasionerebbe loro importanti problemi ("significant challenges") visti la loro situazione vulnerabile ("vulnerable situation"), lo stato di salute ("health condition") della ricorrente nonna e il fatto che i ricorrenti figli, orfani di padre ("orphaned sons"), sono minorenni ("minor") e dipendono ("dependent") dalla ricorrente madre, in concreto è notorio che, in Francia, la procedura d'asilo rispetta il diritto internazionale, segnatamente i diritti del fanciullo, e che i richiedenti l'asilo hanno accesso all'assistenza medica necessaria; ne deriva che non vi sono motivi fondati di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Francia, paese che i ricorrenti hanno scelto in un primo tempo utilizzando un visto Schengen C non previsto per chiedere l'asilo, per cui il trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III); del resto, i ricorrenti non mostrano minimamente a questo Tribunale quali possano essere le ragioni specifiche, relative alla loro persona, ostacolanti il loro trasferimento, essendo enfatizzato che i ricorrenti figli, in buona salute, sono accompagnati dalla loro madre e dalla loro ancora giovane nonna; riguardo ai disturbi di quest'ultime, riprodotti in dettaglio nelle decisioni impugnate (pagg. 5 e 6) a cui si può senz'altro rinviare, essi non ostano, per loro natura e gravità, al loro ritorno in Francia, tanto più che le medesime, se vi chiederanno asilo, potranno sul posto beneficiare almeno di cure mediche essenziali, così come, se del caso, i ricorrenti figli (cfr. AIDA, Country Report: France, 2024 Update, pagg. 134 e 135 e passim; cfr. decisioni impugnate, pag. 6); si soggiunga che il preteso smarrimento dei documenti d'identità dei ricorrenti ("I lost bags containing [...] and passports/identity cards") è irrilevante ai fini della procedura di presa in carico secondo il RD III, tanto più che le autorità francesi e la SEM ne conoscono i dati che hanno registrato, l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM (decisioni impugnate, pag. 6), di identificare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi); alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Francia (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento dei ricorrenti in Francia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), visto l'esito del litigio, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure F-6144/2025 e F-6149/2025 sono congiunte.

2. Il ricorso è respinto.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione: