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F-294/2025

F-294/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-20 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le procedure F-294/2025 e F-311/2025 sono congiunte.

E. 2 I ricorsi sono respinti.

E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Dario Quirici Data di spedizione: 22 gennaio 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-294/2025, F-311/2025 Sentenza del 20 gennaio 2025 Composizione Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Turchia, B._______, nata il (...), Kirghizistan, C._______, nata il (...), Turchia, D._______, nato il (...), Turchia, tutti patrocinati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisioni della SEM del 7 gennaio 2025 / N (...). Visto che: il 12 novembre 2024, A._______, cittadino turco nato il (...), e sua moglie B._______, cittadina kirghisa nata il (...), insieme ai loro figli C._______, e D._______, venuti alla luce il (...) e il (...) (in seguito: i ricorrenti o il ricorrente padre e la ricorrente madre), hanno presentato una prima domanda d'asilo in Croazia, il 27 novembre 2024, giunti in Svizzera, i ricorrenti hanno depositato una seconda domanda d'asilo (N ...: incarto unico per tutti i ricorrenti), il 5 dicembre 2024, un esame medico ha accertato che la ricorrente madre è gravida di tre mesi con sospetta minaccia d'aborto, il 9 dicembre 2024, la SEM ha sentito personalmente il ricorrente padre e la ricorrente madre, il 7 gennaio 2025, terminata l'istruzione, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando, con due decisioni parallele, il loro trasferimento in Croazia che già ne aveva accettato la ripresa in carico, l'8 gennaio 2025, i ricorrenti hanno ricevuto le decisioni della SEM, il 15 gennaio 2025, rappresentati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, i ricorrenti hanno adito, con due ricorsi separati ma pressoché identici (procedure F-294/2025 e F-311/2025), il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e dell'anticipo corrispondente, che l'esecuzione delle decisioni sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo ai ricorsi; sul piano sostanziale, i ricorrenti chiedono che i ricorsi siano accolti e che le decisioni impugnate siano annullate con rinvio degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda o per completare l'istruzione, il 16 gennaio 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti verso la Croazia, per quanto occorra alla risoluzione del litigio gli ulteriori fatti del caso saranno esposti e tematizzati in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentati tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), i ricorsi sono ammissibili (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti qui appresso, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino; RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale [GU] dell'Unione europea [UE] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III); la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, in concreto, dall'incarto si evince che i ricorrenti hanno depositato una prima domanda d'asilo in Croazia il 12 novembre 2024, ed una seconda domanda in Svizzera il 27 novembre successivo, il 2 dicembre 2024, la SEM ha quindi inoltrato una richiesta di ripresa in carico dei ricorrenti alle autorità croate che, il 16 dicembre seguente, ne hanno espressamente accettato il trasferimento, di conseguenza, la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti, in particolare per stabilire in modo definitivo lo Stato membro dello spazio Dublino competente ad evadere la loro domanda di protezione internazionale, è accertata; si noti che, contrariamente a quanto sembrano intendere i ricorrenti, se la Croazia non dovesse essere competente a trattare materialmente la loro domanda d'asilo, lo sarà per forza di cose un altro Stato membro dello spazio Dublino, e non un qualunque altro Stato terzo (cfr. art. 20 par. 5 RD III); per contestare l'esigibilità del loro trasferimento in Croazia il ricorrente padre e la ricorrente madre fanno valere, come essi stessi riassumono, "le molestie [da loro] subìte per mano delle autorità croate, il rischio di allontanamento verso la Bosnia, il difficile accesso alla giustizia, come pure la sussistenza di uno stato di salute preoccupante e incerto della [ricorrente madre], in un contesto in cui l'accesso alla salute risulta difficoltoso, unitamente all'interesse superiore dei figli minorenni e del/la nascituro/a" (entrambi i ricorsi, pag. 11), si tratta così di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che la Croazia, in quanto membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), come pure dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza], nonché la sentenza della Corte di giustizia dell'UE/CGUE C-228/21 del 30 novembre 2023, cifre 129, 138 segg., in particolare 141; cfr. anche la sentenza del TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6), a proposito dello stato del sistema d'asilo croato (procedura di asilo e condizioni di accoglienza), questo Tribunale ha già avuto occasione di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quelli citati anche nei ricorsi, non è contraddistinto da carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera comune con la Bosnia ed Erzegovina, segnatamente in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata da altre sentenze, tra cui F-4955/2024 del 19 agosto 2024 consid 3.4 e F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4), in concreto, rispetto alle garanzie formali della procedura d'asilo in Croazia, i ricorrenti non apportano e non analizzano alcun elemento specifico rilevante, relativo alla loro persona (nazionalità, età, religione o altro), suscettibile di mostrare, con un grado sufficiente di attendibilità, che, una volta trasferiti in Croazia, le autorità competenti di questo paese, se del caso, non procederanno, in violazione del diritto internazionale umanitario, all'esame delle loro domande d'asilo, ma che invece li respingeranno fuori dai confini dell'UE o che li sottoporranno a dei trattamenti contrari agli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU. In relazione ai maltrattamenti da loro riferiti, si deve constatare, senza voler minimizzare la valenza delle loro affermazioni sul piano umano, che i ricorrenti non hanno sottoposto alcun indizio di prova, nemmeno debole, malgrado ne abbiano l'onere (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 11.4; cfr. decisioni impugnate, pagg. 7 e 8, relative al contenuto inconsistente del video sottoposto alla SEM e da essa visionato); va comunque precisato che spetta ai ricorrenti sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Croazia per difendersi, se del caso, da eventuali abusi di potere degli organi di Stato, come per esempio della polizia (cfr., tra le numerose, le sentenze TAF F-4464/2021 del 14 ottobre 2021, F-4311/2021 del 6 ottobre 2021 e F-3150/2021 del 13 luglio 2021); ne deriva che, sotto l'aspetto delle garanzie procedurali della procedura d'asilo, il trasferimento dei ricorrenti in Croazia è esigibile, sul piano medico, dall'incarto risulta chiaramente che il solo elemento che potrebbe costituire un ostacolo al trasferimento dei ricorrenti verso la Croazia è la gravidanza della ricorrente; premesso che quest'ultima gode oggettivamente di "buone condizioni generali" (rapporto dell'... del 9.12.2024), si deve rilevare che la gravidanza non è assimilabile ad un pericolo grave per la salute (cfr. sentenza del TAF D-2497/2020 del 22 maggio 2020 consid. 10.3), e che la SEM non procede ad alcun trasferimento se la gravidanza si trova in uno stadio avanzato, ossia a partire dall'ottavo mese (cfr. sentenza del TAF F-2393/2020 del 13 luglio 2020 consid. 3.2, 8 e 8.1); peraltro, la legislazione croata annovera espressamente le asilanti gravide, e i minorenni, nella categoria delle persone vulnerabili, prevedendo che "a pregnant woman or a parturient woman who requires monitoring of pregnancy and childbirth is entitled to health care to the same extent as insured person from compulsory health insurance. Children up to the age of 18 are guaranteed the entire right to health care in accordance with the legislation governing the right to health care from compulsory health insurance" (AIDA - Asylum Information Database, Country Report: Croatia, 2023 Update, pagg. 100 e 101). Stando così le cose, questo Tribunale costata che la gravidanza della ricorrente madre è lungi dal trovarsi in uno stadio avanzato (intorno ai 4.5 mesi), e che le asilanti incinte hanno generalmente accesso in Croazia alle cure mediche necessarie complete ("comprehensive help and care": pag. 102), adattate al loro stato di salute specifico; si aggiunga, a scanso di equivoci, che i ricorrenti saranno trasferiti insieme, come famiglia, in Croazia, e non saranno separati, per cui i ricorrenti padre e madre potranno adoperarsi per il benessere dei loro due figli e del nascituro; ne discende che, anche sotto il profilo delle condizioni d'accoglienza, il trasferimento dei ricorrenti in Croazia è esigibile, in conclusione, malgrado la pertinenza complessiva dei loro argomenti sulle insufficienze parziali del sistema d'asilo croato (garanzie procedurali e condizioni d'accoglienza), i ricorrenti non riescono a ribaltare, per il loro caso, l'assunto generale ("generelle Annahme"), posto da questo Tribunale nella sentenza di riferimento E-1488/2020 sopracitata, dell'esigibilità dei trasferimenti verso la Croazia in applicazione del RD III, ne discende che l'art. 3 par. 2 2a frase RD III (trasferimento impossibile per carenze sistemiche del sistema d'asilo) non è applicabile alla fattispecie (cfr. anche la sentenza del TAF D-4399/2023 del 28 agosto 2023 consid. 7 e 8.1 a 8.3); l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare, come del resto sottolineato pertinentemente dalla SEM (cfr. decisioni impugnate, pagg. 8 e 9), eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311); alla luce dell'insieme delle considerazioni sopraesposte, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Croazia oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento dei ricorrenti in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo Paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, pronunciando il loro trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento dei ricorsi e la conferma delle decisioni impugnate, essendo manifestamente infondati, i ricorsi sono privi di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito delle procedure, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), le procedure F-294/2025 e F-311/2025 sono congiunte dato che si fondano su fatti identici e concernono la stessa questione giuridica (cfr. art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 [PC, RS 273], applicabile in virtù dell'art. 4 PA; cfr. sentenza del TAF F-5011/2022 e F-5015/2022 del 29 novembre 2022 consid. 3 con i riferimenti), con l'emanazione di questa sentenza la domanda di concessione ai ricorsi dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure F-294/2025 e F-311/2025 sono congiunte.

2. I ricorsi sono respinti.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Dario Quirici Data di spedizione: 22 gennaio 2025