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F-7937/2024

F-7937/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-18 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente contro due decisioni in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA). Per i motivi che seguono questo Tribunale rinuncia a ordinare uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

E. 2.1 Con il ricorso si possono invocare la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Questo Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, questo Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza della decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 e 2007/8 consid. 5).

E. 2.2 In generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA). Se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare i fatti che allega (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]).

E. 3 Bisogna innanzitutto trattare la domanda dei ricorrenti di congiungere le due procedure. Secondo l'art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PC, RS 273), applicabile in virtù dell'art. 4 PA, l'autorità istruente può riunire in un'unica procedura, grazie al suo ampio potere d'apprezzamento in proposito, più ricorsi contro decisioni che poggiano su fatti strettamente connessi o identici, e in cui si pongono questioni giuridiche simili o identiche. Questa soluzione, conforme al principio dell'economia procedurale e nell'interesse di tutte le parti, non necessita di essere tradotta in una decisione incidentale impugnabile autonomamente (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, 3a ed., 2022, n. 3.17; cfr. anche le sentenze del TAF F-5011/2022 del 29 novembre 2022 consid. 3 e B-5465/2015 del 22 settembre 2016 consid. 2.1). In concreto, le decisioni impugnate sono sovrapponibili sotto l'aspetto giuridico e si fondano su fatti pressoché identici, per cui la congiunzione delle due procedure di ricorso F-7937/2024 e F-7940/2024, come proposta dai ricorrenti, è giustificata.

E. 4 I ricorrenti si lamentano che la SEM avrebbe violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti minorenni 2, 3 e 4, nati nel 2008 e 2009, invocando l'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107), l'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino/RD III) e l'art. 7 cpv. 5 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311; cfr. ricorso, pagg. 4 a 7; N.B.: i ricorrenti 5 e 6 non sono stati sentiti personalmente dalla SEM a causa della loro giovane età). A proposito di questa censura bisogna innanzitutto sottolineare che i ricorrenti, per concretizzare la loro argomentazione, si riferiscono alla DTAF 2014/30, la cui fattispecie concerneva "un verbale d'audizione insufficiente per l'esame della verosimiglianza delle dichiarazioni di un minore non accompagnato ancora lontano dalla maggiore età [12 anni]" (consid. 3.2 e 3.3). Ora, i ricorrenti 2, 3 e 4 avevano, quando hanno iniziato la procedura d'asilo il 7 novembre 2024, tra i 15 e i 16 anni circa (cfr. consid. B e ricorso, pag. 5), ed erano inoltre accompagnati dalla loro madre e dal loro fratello maggiore. Alla luce di questa differenza d'età di 3 o 4 anni, che distingue grosso modo la fase della preadolescenza dall'adolescenza (cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/preadolescenza/), e del fatto che i ricorrenti 2, 3 e 4 non sono soli, ma sono in compagnia della loro madre e del loro fratello maggiore, la presente fattispecie e quella della DTAF 2014/30 non sono all'evidenza né sovrapponibili né paragonabili. Ne deriva che i ricorrenti non possono ricavare nulla da questa giurisprudenza di principio per far valere una violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti 2, 3 e 4. Si aggiunga che i ricorrenti medesimi non indicano minimamente a questo Tribunale in che misura l'intervista abbia potuto travisare l'accertamento dei fatti da parte della SEM. In effetti, il verbale d'audizione dei ricorrenti 2, 3 e 4 contiene pressoché le medesime informazioni di quelle comunicate dalla ricorrente madre e dal ricorrente maggiorenne. Questo significa che la SEM ha potuto accertare l'assenza di divergenze d'interessi tra i ricorrenti 2, 3 e 4, da un lato, e la loro madre, nonché il loro fratello maggiore, dall'altro lato. In questo senso, a posteriori, non si può quindi rimproverare alla SEM di non avere sentito i ricorrenti 2, 3 e 4 in presenza. In conclusione, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti 2, 3 e 4 è infondata.

E. 5 È necessario in seguito verificare se la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti è data in virtù del RD III.

E. 5.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal RD III che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III). Nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come nella fattispecie, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). In accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

E. 5.3 In concreto, i ricorrenti hanno depositato una prima domanda d'asilo in Croazia il 2 novembre 2024, e una seconda in Svizzera il 7 novembre successivo; il 26 novembre 2024, su richiesta della Svizzera, la Croazia ha accettato espressamente il trasferimento dei ricorrenti. Di conseguenza, la competenza della Croazia a riprenderli in carico è accertata, in particolare per stabilire in modo definitivo lo Stato membro dello spazio Dublino competente ad evadere la loro domanda di protezione internazionale (cfr. art. 20 par. 5 RD III).

E. 6 Per opporsi al loro trasferimento i ricorrenti pretendono, in sostanza, che in Croazia sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza implicanti un rischio di un trattamento inumano o degradante (cfr. ricorso, pagg. 10 a 12).

E. 6.1 In proposito va ricordato che la Croazia, membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]). Questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6). Riguardo allo stato del sistema d'asilo croato (procedura e accoglienza), questo Tribunale ha evidenziato che esso, benché criticato, come risulta anche dai rapporti citati dai ricorrenti, non presenta carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina, segnatamente in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5).

E. 6.2 In concreto, i ricorrenti non tematizzano alcun elemento specifico rilevante, relativo alla loro persona (nazionalità, età, religione o altro), suscettibile di mostrare, con un grado sufficiente di attendibilità, che, una volta trasferiti in Croazia, le autorità competenti locali non procederanno, in violazione del diritto internazionale umanitario, all'esame della loro domanda d'asilo, ma che invece li respingeranno fuori dai confini dell'UE o che li sottoporranno a dei trattamenti contrari agli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU. Questo vale anche, e a maggior ragione, tenendo conto della vulnerabilità dei ricorrenti come famiglia con cinque figli minorenni. Quanto ai maltrattamenti da loro riferiti si deve constatare che i ricorrenti non hanno sottoposto alcun indizio di prova, nemmeno debole, malgrado ne abbiano l'onere (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 11.4). Va comunque precisato che spetta loro sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Croazia per difendersi da eventuali abusi di potere degli organi statali, se del caso con l'aiuto, ad esempio, della Croce rossa croata (cfr., tra le tante, la sentenza del TAF F-4464/2021 del 14 ottobre 2021; cfr. AIDA, Country Report: Croatia, 2023 Update, pag. 67).

E. 6.3 Ne deriva che il trasferimento dei ricorrenti in Croazia è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III a contrario).

E. 7 Sul piano medico, come traspare dall'incarto, i disturbi di cui si lamenta la ricorrente madre sono essenzialmente un diabete mellito di tipo II, una leucocitosi asintomatica e un disturbo post-traumatico da stress senza idee suicidarie, mentre gli altri ricorrenti sono in buona salute (cfr. decisioni 1, pag. 10, e 2, pagg. 7 e 8, nonché F2 del 16.12.2024 e del 13-17.1.2025). Ora, questi disturbi, senza voler sminuirne l'importanza, non sono tali da indurre credere che non possano essere trattati, se necessario, in Croazia. Nondimeno, prima di procedere al trasferimento dei ricorrenti, la SEM dovrà verificare, dopo avere consultato i medici che hanno visitato la ricorrente madre, in che misura i farmaci (principio attivo) prescritti alla ricorrente madre sono disponibili in Croazia (cfr. "Agency for Medicinal Products and Medical Devices of Croatia": www.halmed.hr, medicinali reperibili attivizzando la funzione "Search": ad es., il farmaco "Trittico" è accessibile sotto questo medesimo nome). La SEM dovrà pure avvertire le autorità croate di quali medicamenti la ricorrente madre deve, sul posto, poter beneficiare. Si aggiunga ancora che la legislazione croata annovera espressamente i richiedenti l'asilo minorenni nella categoria delle persone vulnerabili, prevedendo che "children up to the age of 18 are guaranteed the entire right to health care in accordance with the legislation governing the right to health care from compulsory health insurance" (AIDA: Croatia, 2023 Update, pag. 101). Questo significa che i ricorrenti figli minorenni potranno così accedere, se del caso, alle cure mediche dell'assicurazione malattia obbligatoria croata.

E. 8 L'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare, come del resto sottolineato pertinentemente dalla SEM, eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. In particolare, il fatto che i ricorrenti minorenni frequentino la scuola nel Canton Lucerna dal 10 aprile 2025 non consente di reputare, diversamente da quanto affermano (cfr. scritto del 16.5.2025), che la loro integrazione osti al loro trasferimento con la loro madre e il loro fratello maggiore in Croazia in conformità al RD III.

E. 9 Alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Croazia o ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento dei ricorrenti in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7).

E. 10 In conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, pronunciando il loro trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate.

E. 11 Visto l'esito negativo della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (cfr. l'art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, siccome le conclusioni ricorsuali non erano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e che si può partire dal presupposto che i ricorrenti sono indigenti, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese di giustizia, va accolta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 La decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7937/2024, F-7940/2024 Sentenza del 18 luglio 2025 Composizione Giudici Basil Cupa (presidente del collegio), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliere Dario Quirici. Parti

1. A._______, nata il (...),

2. B._______, nato il (...),

3. C._______, nato il (...),

4. D._______, nato il (...),

5. E._______, nata il (...),

6. F._______, nato il (...),

7. G._______, nato il (...), Afghanistan, tutti patrocinati dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisioni della SEM del 9 dicembre 2024. Fatti: A. Il 2 novembre 2024, i ricorrenti (ricorrente madre con i cinque figli minorenni e ricorrente figlio maggiorenne, qui appresso anche denominati ricorrenti 1,2,3,4,5,6,7) hanno presentato una prima domanda d'asilo in Croazia. B. Il 7 novembre 2024, giunti in Svizzera, i ricorrenti uniti hanno depositato una seconda domanda d'asilo, alla quale la SEM ha attribuito i numeri d'incarto N (...) (ricorrente madre con i cinque figli minorenni) e N (...) (ricorrente figlio maggiorenne). Il 9 dicembre 2024, conclusa l'istruzione del caso, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, pronunciandone il trasferimento in Croazia che già ne aveva accettato la ripresa in carico. Il 10 dicembre 2024, i ricorrenti hanno ricevuto le rispettive decisioni della SEM (N (...) [decisione 1] e N (...) [decisione 2]). C. Il 17 dicembre 2024, tramite SOS Ticino - Caritas Svizzera, i ricorrenti uniti hanno spedito per raccomandata un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo sostanzialmente, previa congiunzione delle procedure, esenzione dalle spese processuali e concessione dell'effetto sospensivo, che esso sia accolto e le decisioni annullate con il rinvio degli atti alla SEM affinché proceda all'esame nazionale della domanda d'asilo oppure ad un complemento istruttorio. D. Il 19 dicembre 2024, ottenuto l'incarto della SEM, questo Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Croazia. E. Si noti che, per ragioni organizzative, nel giugno 2025 il trattamento della procedura è stato affidato all'attuale giudice presidente del collegio. F. Gli ulteriori fatti del caso, segnatamente in relazione ai documenti medici inoltrati con il ricorso e dopo, saranno tematizzati, se occorre, in prosieguo. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente contro due decisioni in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA). Per i motivi che seguono questo Tribunale rinuncia a ordinare uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 2. 2.1 Con il ricorso si possono invocare la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Questo Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, questo Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza della decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 e 2007/8 consid. 5). 2.2 In generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA). Se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare i fatti che allega (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]).

3. Bisogna innanzitutto trattare la domanda dei ricorrenti di congiungere le due procedure. Secondo l'art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PC, RS 273), applicabile in virtù dell'art. 4 PA, l'autorità istruente può riunire in un'unica procedura, grazie al suo ampio potere d'apprezzamento in proposito, più ricorsi contro decisioni che poggiano su fatti strettamente connessi o identici, e in cui si pongono questioni giuridiche simili o identiche. Questa soluzione, conforme al principio dell'economia procedurale e nell'interesse di tutte le parti, non necessita di essere tradotta in una decisione incidentale impugnabile autonomamente (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, 3a ed., 2022, n. 3.17; cfr. anche le sentenze del TAF F-5011/2022 del 29 novembre 2022 consid. 3 e B-5465/2015 del 22 settembre 2016 consid. 2.1). In concreto, le decisioni impugnate sono sovrapponibili sotto l'aspetto giuridico e si fondano su fatti pressoché identici, per cui la congiunzione delle due procedure di ricorso F-7937/2024 e F-7940/2024, come proposta dai ricorrenti, è giustificata.

4. I ricorrenti si lamentano che la SEM avrebbe violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti minorenni 2, 3 e 4, nati nel 2008 e 2009, invocando l'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107), l'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino/RD III) e l'art. 7 cpv. 5 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311; cfr. ricorso, pagg. 4 a 7; N.B.: i ricorrenti 5 e 6 non sono stati sentiti personalmente dalla SEM a causa della loro giovane età). A proposito di questa censura bisogna innanzitutto sottolineare che i ricorrenti, per concretizzare la loro argomentazione, si riferiscono alla DTAF 2014/30, la cui fattispecie concerneva "un verbale d'audizione insufficiente per l'esame della verosimiglianza delle dichiarazioni di un minore non accompagnato ancora lontano dalla maggiore età [12 anni]" (consid. 3.2 e 3.3). Ora, i ricorrenti 2, 3 e 4 avevano, quando hanno iniziato la procedura d'asilo il 7 novembre 2024, tra i 15 e i 16 anni circa (cfr. consid. B e ricorso, pag. 5), ed erano inoltre accompagnati dalla loro madre e dal loro fratello maggiore. Alla luce di questa differenza d'età di 3 o 4 anni, che distingue grosso modo la fase della preadolescenza dall'adolescenza (cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/preadolescenza/), e del fatto che i ricorrenti 2, 3 e 4 non sono soli, ma sono in compagnia della loro madre e del loro fratello maggiore, la presente fattispecie e quella della DTAF 2014/30 non sono all'evidenza né sovrapponibili né paragonabili. Ne deriva che i ricorrenti non possono ricavare nulla da questa giurisprudenza di principio per far valere una violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti 2, 3 e 4. Si aggiunga che i ricorrenti medesimi non indicano minimamente a questo Tribunale in che misura l'intervista abbia potuto travisare l'accertamento dei fatti da parte della SEM. In effetti, il verbale d'audizione dei ricorrenti 2, 3 e 4 contiene pressoché le medesime informazioni di quelle comunicate dalla ricorrente madre e dal ricorrente maggiorenne. Questo significa che la SEM ha potuto accertare l'assenza di divergenze d'interessi tra i ricorrenti 2, 3 e 4, da un lato, e la loro madre, nonché il loro fratello maggiore, dall'altro lato. In questo senso, a posteriori, non si può quindi rimproverare alla SEM di non avere sentito i ricorrenti 2, 3 e 4 in presenza. In conclusione, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti 2, 3 e 4 è infondata.

5. È necessario in seguito verificare se la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti è data in virtù del RD III. 5.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal RD III che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III). Nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come nella fattispecie, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). In accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 5.3 In concreto, i ricorrenti hanno depositato una prima domanda d'asilo in Croazia il 2 novembre 2024, e una seconda in Svizzera il 7 novembre successivo; il 26 novembre 2024, su richiesta della Svizzera, la Croazia ha accettato espressamente il trasferimento dei ricorrenti. Di conseguenza, la competenza della Croazia a riprenderli in carico è accertata, in particolare per stabilire in modo definitivo lo Stato membro dello spazio Dublino competente ad evadere la loro domanda di protezione internazionale (cfr. art. 20 par. 5 RD III).

6. Per opporsi al loro trasferimento i ricorrenti pretendono, in sostanza, che in Croazia sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza implicanti un rischio di un trattamento inumano o degradante (cfr. ricorso, pagg. 10 a 12). 6.1 In proposito va ricordato che la Croazia, membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]). Questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6). Riguardo allo stato del sistema d'asilo croato (procedura e accoglienza), questo Tribunale ha evidenziato che esso, benché criticato, come risulta anche dai rapporti citati dai ricorrenti, non presenta carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina, segnatamente in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5). 6.2 In concreto, i ricorrenti non tematizzano alcun elemento specifico rilevante, relativo alla loro persona (nazionalità, età, religione o altro), suscettibile di mostrare, con un grado sufficiente di attendibilità, che, una volta trasferiti in Croazia, le autorità competenti locali non procederanno, in violazione del diritto internazionale umanitario, all'esame della loro domanda d'asilo, ma che invece li respingeranno fuori dai confini dell'UE o che li sottoporranno a dei trattamenti contrari agli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU. Questo vale anche, e a maggior ragione, tenendo conto della vulnerabilità dei ricorrenti come famiglia con cinque figli minorenni. Quanto ai maltrattamenti da loro riferiti si deve constatare che i ricorrenti non hanno sottoposto alcun indizio di prova, nemmeno debole, malgrado ne abbiano l'onere (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 11.4). Va comunque precisato che spetta loro sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Croazia per difendersi da eventuali abusi di potere degli organi statali, se del caso con l'aiuto, ad esempio, della Croce rossa croata (cfr., tra le tante, la sentenza del TAF F-4464/2021 del 14 ottobre 2021; cfr. AIDA, Country Report: Croatia, 2023 Update, pag. 67). 6.3 Ne deriva che il trasferimento dei ricorrenti in Croazia è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III a contrario).

7. Sul piano medico, come traspare dall'incarto, i disturbi di cui si lamenta la ricorrente madre sono essenzialmente un diabete mellito di tipo II, una leucocitosi asintomatica e un disturbo post-traumatico da stress senza idee suicidarie, mentre gli altri ricorrenti sono in buona salute (cfr. decisioni 1, pag. 10, e 2, pagg. 7 e 8, nonché F2 del 16.12.2024 e del 13-17.1.2025). Ora, questi disturbi, senza voler sminuirne l'importanza, non sono tali da indurre credere che non possano essere trattati, se necessario, in Croazia. Nondimeno, prima di procedere al trasferimento dei ricorrenti, la SEM dovrà verificare, dopo avere consultato i medici che hanno visitato la ricorrente madre, in che misura i farmaci (principio attivo) prescritti alla ricorrente madre sono disponibili in Croazia (cfr. "Agency for Medicinal Products and Medical Devices of Croatia": www.halmed.hr, medicinali reperibili attivizzando la funzione "Search": ad es., il farmaco "Trittico" è accessibile sotto questo medesimo nome). La SEM dovrà pure avvertire le autorità croate di quali medicamenti la ricorrente madre deve, sul posto, poter beneficiare. Si aggiunga ancora che la legislazione croata annovera espressamente i richiedenti l'asilo minorenni nella categoria delle persone vulnerabili, prevedendo che "children up to the age of 18 are guaranteed the entire right to health care in accordance with the legislation governing the right to health care from compulsory health insurance" (AIDA: Croatia, 2023 Update, pag. 101). Questo significa che i ricorrenti figli minorenni potranno così accedere, se del caso, alle cure mediche dell'assicurazione malattia obbligatoria croata.

8. L'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare, come del resto sottolineato pertinentemente dalla SEM, eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. In particolare, il fatto che i ricorrenti minorenni frequentino la scuola nel Canton Lucerna dal 10 aprile 2025 non consente di reputare, diversamente da quanto affermano (cfr. scritto del 16.5.2025), che la loro integrazione osti al loro trasferimento con la loro madre e il loro fratello maggiore in Croazia in conformità al RD III.

9. Alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Croazia o ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento dei ricorrenti in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7).

10. In conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, pronunciando il loro trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate.

11. Visto l'esito negativo della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (cfr. l'art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, siccome le conclusioni ricorsuali non erano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e che si può partire dal presupposto che i ricorrenti sono indigenti, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese di giustizia, va accolta (art. 65 cpv. 1 PA).

12. La decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure F-7937/2024 e F-7940/2024 sono congiunte.

2. I ricorsi sono respinti.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione: