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F-1186/2025

F-1186/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.

E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Prima del trasferimento la SEM dovrà informare le autorità croate dei trattamenti medici attualmente necessari alla ricorrente.

E. 5 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Svitto. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Dario Quirici Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1186/2025 Sentenza del 28 febbraio 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nata il (...), Repubblica del Congo (Kinshasa), rappresentata da SOS Ticino - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 febbraio 2025. Visto che: il 20 maggio 2022 e l'11 gennaio 2024, A._______ (la ricorrente) ha depositato due domande d'asilo in Grecia che le ha rifiutate, il 3 e il 27 agosto 2024, la ricorrente ha presentato due nuove domande d'asilo rispettivamente in Croazia e in Francia, il primo Paese avendola poi ripresa in carico, il 13 gennaio 2025, la ricorrente ha depositato un'ulteriore domanda d'asilo in Svizzera, il 13 febbraio 2025, terminata l'istruzione del caso, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Croazia che già ne aveva accettato la ripresa in carico, il 21 febbraio 2025, tramite SOS Ticino - Caritas Svizzera, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali e dal relativo anticipo, di sospendere l'esecuzione della decisione e di concedere l'effetto sospensivo al ricorso; nel merito, la ricorrente chiede che l'impugnativa sia accolta e la decisione annullata con il rinvio degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda o per completare l'istruzione, il 24 febbraio 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento verso la Croazia, per quanto occorra alla risoluzione del litigio gli ulteriori fatti del caso saranno esposti e tematizzati in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III); nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, in concreto, a prescindere dalle procedure d'asilo conclusesi in Grecia nel 2022 e 2024, la ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Croazia il 3 agosto 2024, quindi in Francia il 27 agosto seguente e, per finire, in Svizzera il 13 gennaio 2025; l'11 febbraio 2025, a richiesta della Svizzera, la Croazia ha accettato espressamente il trasferimento della ricorrente; pertanto, la competenza di questo paese a riprenderla in carico è accertata, a maggior ragione che l'ha già ripresa in carico su domanda della Francia; si noti comunque che, all'opposto di quanto sembra intendere la ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 4 e 5), se la Croazia non dovesse essere, contro ogni aspettativa, competente a trattare materialmente la sua domanda d'asilo, lo sarà per forza di cose un altro Stato membro dello spazio Dublino, e non un qualunque altro Stato terzo (cfr. art. 20 par. 5 RD III); per contestare l'esigibilità del suo trasferimento in Croazia la ricorrente fa valere sostanzialmente, criticando le garanzie formali e le condizioni d'accoglienza del sistema d'asilo indigeno, la sua vulnerabilità in quanto donna sola e i suoi problemi di salute (cfr. ricorso, pagg. 5 a 7), va ricordato che la Croazia, membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza], nonché la sentenza della CGUE C-228/21 del 30 novembre 2023, cifre 129, 138 segg., in particolare 141); questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6); a proposito dello stato del sistema d'asilo croato (procedura e accoglienza), questo Tribunale ha evidenziato che esso, benché criticato, non presenta carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, segnatamente in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata da altre sentenze, tra cui le F-4955/2024 del 19 agosto 2024 consid 3.4 e F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4), in concreto, rispetto alle garanzie formali della procedura d'asilo in Croazia, la ricorrente non tematizza alcun elemento specifico rilevante, relativo alla sua persona (nazionalità, età, religione o altro), suscettibile di mostrare, con un grado sufficiente di attendibilità, che, una volta trasferita in Croazia, le autorità competenti di questo paese non procederanno, in violazione del diritto internazionale umanitario, all'esame della sua domanda d'asilo, ma che invece la respingeranno fuori dai confini dell'UE o che la sottoporranno a dei trattamenti contrari agli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU. Questo vale anche tenendo conto del fatto che la ricorrente si trova nello spazio Dublino come donna sola e, quindi, come persona vulnerabile. Quanto ai maltrattamenti da lei riferiti si deve constatare che la ricorrente non ha sottoposto alcun indizio di prova, nemmeno debole, malgrado ne abbia l'onere (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 11.4): va comunque precisato che spetta a lei sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Croazia per difendersi da eventuali abusi di potere degli organi di Stato, se del caso con l'aiuto, ad esempio, della Croce rossa croata (cfr., tra le tante, la sentenza del TAF F-4464/2021 del 14 ottobre 2021; cfr. decisione impugnata, pag. 6; cfr. AIDA, Country Report: Croatia, 2023 Update, pag. 67); ne deriva che, sotto l'aspetto delle garanzie formali della procedura d'asilo, il trasferimento della ricorrente in Croazia è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III a contrario), sul piano medico, l'incarto rivela che la ricorrente soffre di molteplici disturbi, riassunti in dettaglio nella decisione impugnata (pag. 6), alla quale si rimanda, essendo qui menzionati un disturbo post traumatico da stress e un'infezione da sifilide latente; nondimeno, si deve constatare che la ricorrente è stata dimessa dalle sue sei visite ospedaliere ogni volta "in condizioni generali buone" (rapporti dell'... del 13.1, 22.1, 3.2, 12.2, 19.2 e 25.2.25), che "non [ha] segni oculari di sifilide" (F2 del 29.1.25) e che, da un punto di vista psicologico, presenta un "comportamento adeguato", è "accessibile ai vissuti. Vigile. lucida, orientata nei diversi parametri, collaborante" con un "eloquio normofonico, informativo" (F2 del 24.1 e 24.2.25); stando così le cose, lo stato di salute generale della ricorrente non osta chiaramente al suo ritorno in Croazia; ciò posto, siccome dai rapporti dell'... si evince che la ricorrente deve far prova di "continuità nelle cure", la SEM dovrà informare le autorità croate dei trattamenti medici attualmente ancora necessari a questo scopo (cfr. anche ricorso, pag. 7); si aggiunga, ad abundantiam, che una verifica preliminare tende ad indicare che i farmaci (i.e. le loro sostanze attive) prescritti alla ricorrente dai medici dell'EOC sono normalmente disponibili in Croazia (cfr. "Agency for Medicinal Products and Medical Devices of Croatia": www.halmed.hr, medicinali reperibili attivizzando la funzione "Search"; cfr. la sentenza del TAF F-5288/2023 del 10 ottobre 2023 pag. 8); ne discende che, anche sotto il profilo delle condizioni d'accoglienza, il trasferimento della ricorrente in Croazia è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III a contrario); l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare, come del resto sottolineato pertinentemente dalla SEM, eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311); alla luce dell'insieme delle considerazioni sopraesposte, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Croazia oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento della ricorrente in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo Paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, va respinta; le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Prima del trasferimento la SEM dovrà informare le autorità croate dei trattamenti medici attualmente necessari alla ricorrente.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Svitto. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Dario Quirici Data di spedizione: