Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadina eritrea di etnia tigrina, ha risieduto a Mendefera dal 2000 e sino all'espatrio avvenuto nel 2015 svolgendo l'attività di tessitrice al proprio domicilio. Il 10 aprile 2002 ha dato alla luce la sua unica figlia B._______. Il marito, con il quale aveva contratto matrimonio il 28 gennaio 2001, sarebbe espatriato nel 2007 per recarsi in Israele dopo essere evaso dal carcere ove era recluso per motivi a lei ignoti. Proprio in tale paese il coniuge avrebbe iniziato ad esprimere pareri critici sul governo eritreo; pareri che avrebbe avuto una certa risonanza anche in patria a causa di alcune dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo a delle radio clandestine. Sennonché, nel 2014, la ricorrente, che sino a quel momento avrebbe ignorato le attività "sovversive" svolte all'estero dal coniuge, sarebbe stata arrestata con l'accusa di essere una sua complice. Dopo aver patito maltrattamenti di vario genere ed essere rimasta in stato di fermo per ben quattro mesi, la richiedente asilo sarebbe stata rilasciata senza accuse formali. Un mese e diverse visite dei militari dopo avrebbe lasciato il paese con la figlia B._______; figlia alla quale non avrebbe comunicato quanto accaduto. Quest'ultima, dal canto suo, ha addotto non conoscere il motivo per il quale la madre la avrebbe spinta ad espatriare con lei ne tantomeno di essere informata circa le attività in esilio del padre, fatto salvo il fatto di averlo visto "parlare qualche volta sul proprio profilo Facebook". Giunte in svizzera nell'ambito di un programma di ricollocamento, madre e figlia hanno depositato una domanda d'asilo il 14 settembre del 2017 (cfr. atti A9, A10, A14, A15). B. Con decisione del 14 novembre 2017, notificata il giorno seguente (cfr. atto A19), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 14 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 dicembre 2017) le interessate sono insorte contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale hanno chiesto il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova valutazione sul punto del riconoscimento dello statuto di rifugiato. In via ancor più subordinata di essere ammesse provvisoriamente in Svizzera. Contestualmente hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 26 luglio 2018, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza di giudiziaria presentata dalle ricorrenti invitando nel contempo l'autorità di prima istanza ad esprimersi sulle argomentazioni sollevate in sede ricorsuale. E. Il 7 agosto 2018 la SEM ha presentato la propria risposta al gravame, poi trasmessa per conoscenza alle insorgenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 3.2 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. In tal senso, occorre prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).
E. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha considerato inverosimili buona parte delle allegazioni di A._______. La SEM, ha segnatamente rilevato che nonostante la richiedente asilo abbia asserito che il marito avrebbe rilasciato dichiarazioni in diversi video reperibili in rete, ella non sarebbe stata in misura di mostrarli all'auditrice né tantomeno di accedere al proprio profilo Facebook. Non di meno, neanche B._______ sarebbe stata in misura di mostrare dei video nei quali il padre criticava il governo.
E. 4.2 In sede ricorsuale, le ricorrenti, che avversano la valutazione dell'autorità di prime cure anche su tale aspetto, indicano diversi link che farebbero riferimento alle attività del marito e forniscono il nominativo Facebook di quest'ultimo.
E. 4.3 Nella propria risposta, l'autorità intimata si è limitata a riconfermarsi nella propria posizione senza esporre alcuna valutazione circa i link succitati ed il profilo Facebook.
E. 5.1 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridicamente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.).
E. 5.2 Dal canto suo, il TAF è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191, sentenza del TAF D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
E. 6.1 Ora, nella presente fattispecie, appare indubbio che la SEM non abbia tenuto in debita considerazione alcune circostanze potenzialmente rilevanti per l'esito della vertenza. A prescindere infatti dalla verosimiglianza delle allegazioni di A._______ circa l'arresto subito ed il fatto di aver udito il marito esprimersi in una radio clandestina, v'è da sottolineare che secondo la giurisprudenza coordinata del Tribunale, in presenza di un espatrio illegale (che l'autorità intimata non ha messo in dubbio nel provvedimento avversato) gli elementi supplementari per ammettere una potenziale rilevanza in materia d'asilo sono molteplici (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). Pertanto, non è escluso che l'attività in esilio del marito rispettivamente padre, se portata a conoscenza delle autorità eritree, potrebbe costituire una circostanza atta a rendere invise le richiedenti asilo ai loro occhi. Come lo si evince dalla documentazione reperibile su internet, il famigliare in questione è effettivamente molto attivo in seno alla diaspora eritrea in israele. Egli risulta infatti essere stato intervistato a più riprese nell'ambito di programmi televisivi dal 2013 e sino all'anno in corso ed agire come uno dei rappresentati de facto degli esiliati eritrei in Israele (cfr. risultanze processuali, act. 6 e 7). Ciò è deducibile non solo sulla base dei collegamenti web prodotti dalle ricorrenti ma anche da una semplice ricerca on-line del nome di quest'ultimo in caratteri ebraici (cfr. risultanze processuali, act. 8).
E. 6.2 Ciò detto, in specie si necessità dunque di passare in rivista l'esposizione mediatica del padre rispettivamente marito onde determinare se la stessa presenti effettivamente elementi di criticità tali da giustificare, per le ricorrenti, un fondato timore di subire una persecuzione riflessa, sia essa da intendersi ai sensi della giurisprudenza generica (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3) o quale elemento supplementare in un contesto di espatrio illegale (cfr. sentenza D-7898/2015 consid. 5.).
E. 6.3 Tenendo in debito conto il grado di esposizione mediatica, occorrerà anzitutto esaminare nel dettaglio le dichiarazioni effettuate in pubblico e sul web dal marito rispettivamente padre delle insorgenti al fine di valutare la presenza di elementi che possano risultare sgraditi alle autorità eritree. Sarà poi necessario determinare se detta contingenza sia tale da influire sulla situazione delle qui ricorrenti in caso di rientro in patria, e ciò tenendo in considerazione l'avvenuto espatrio illegale e la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati nonché del comportamento generale degli organi statali. Essendo verosimilmente necessari dei complementi istruttori e non volendo questo Tribunale precludere alle ricorrenti un'eventuale impugnativa nei confronti di un complesso fattuale ancora da accertare, il Tribunale ritiene giudizioso incaricare l'autorità di prima istanza di questa incombenza.
E. 7 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 14 novembre 2017 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Su tali presupposti non vi è necessità di passare in rivista le restanti censure ricorsuali.
E. 8.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 26 luglio 2018.
E. 8.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 850.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 14 novembre 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà alle ricorrenti CHF 850.- a titolo di indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7067/2017 Sentenza del 19 novembre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), con la figlia B._______, nata il (...), Eritrea, entrambe patrocinate dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrenti, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 14 novembre 2017 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina eritrea di etnia tigrina, ha risieduto a Mendefera dal 2000 e sino all'espatrio avvenuto nel 2015 svolgendo l'attività di tessitrice al proprio domicilio. Il 10 aprile 2002 ha dato alla luce la sua unica figlia B._______. Il marito, con il quale aveva contratto matrimonio il 28 gennaio 2001, sarebbe espatriato nel 2007 per recarsi in Israele dopo essere evaso dal carcere ove era recluso per motivi a lei ignoti. Proprio in tale paese il coniuge avrebbe iniziato ad esprimere pareri critici sul governo eritreo; pareri che avrebbe avuto una certa risonanza anche in patria a causa di alcune dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo a delle radio clandestine. Sennonché, nel 2014, la ricorrente, che sino a quel momento avrebbe ignorato le attività "sovversive" svolte all'estero dal coniuge, sarebbe stata arrestata con l'accusa di essere una sua complice. Dopo aver patito maltrattamenti di vario genere ed essere rimasta in stato di fermo per ben quattro mesi, la richiedente asilo sarebbe stata rilasciata senza accuse formali. Un mese e diverse visite dei militari dopo avrebbe lasciato il paese con la figlia B._______; figlia alla quale non avrebbe comunicato quanto accaduto. Quest'ultima, dal canto suo, ha addotto non conoscere il motivo per il quale la madre la avrebbe spinta ad espatriare con lei ne tantomeno di essere informata circa le attività in esilio del padre, fatto salvo il fatto di averlo visto "parlare qualche volta sul proprio profilo Facebook". Giunte in svizzera nell'ambito di un programma di ricollocamento, madre e figlia hanno depositato una domanda d'asilo il 14 settembre del 2017 (cfr. atti A9, A10, A14, A15). B. Con decisione del 14 novembre 2017, notificata il giorno seguente (cfr. atto A19), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 14 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 dicembre 2017) le interessate sono insorte contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale hanno chiesto il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova valutazione sul punto del riconoscimento dello statuto di rifugiato. In via ancor più subordinata di essere ammesse provvisoriamente in Svizzera. Contestualmente hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 26 luglio 2018, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza di giudiziaria presentata dalle ricorrenti invitando nel contempo l'autorità di prima istanza ad esprimersi sulle argomentazioni sollevate in sede ricorsuale. E. Il 7 agosto 2018 la SEM ha presentato la propria risposta al gravame, poi trasmessa per conoscenza alle insorgenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 3.2 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. In tal senso, occorre prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1). 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha considerato inverosimili buona parte delle allegazioni di A._______. La SEM, ha segnatamente rilevato che nonostante la richiedente asilo abbia asserito che il marito avrebbe rilasciato dichiarazioni in diversi video reperibili in rete, ella non sarebbe stata in misura di mostrarli all'auditrice né tantomeno di accedere al proprio profilo Facebook. Non di meno, neanche B._______ sarebbe stata in misura di mostrare dei video nei quali il padre criticava il governo. 4.2 In sede ricorsuale, le ricorrenti, che avversano la valutazione dell'autorità di prime cure anche su tale aspetto, indicano diversi link che farebbero riferimento alle attività del marito e forniscono il nominativo Facebook di quest'ultimo. 4.3 Nella propria risposta, l'autorità intimata si è limitata a riconfermarsi nella propria posizione senza esporre alcuna valutazione circa i link succitati ed il profilo Facebook. 5. 5.1 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridicamente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). 5.2 Dal canto suo, il TAF è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191, sentenza del TAF D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 6. 6.1 Ora, nella presente fattispecie, appare indubbio che la SEM non abbia tenuto in debita considerazione alcune circostanze potenzialmente rilevanti per l'esito della vertenza. A prescindere infatti dalla verosimiglianza delle allegazioni di A._______ circa l'arresto subito ed il fatto di aver udito il marito esprimersi in una radio clandestina, v'è da sottolineare che secondo la giurisprudenza coordinata del Tribunale, in presenza di un espatrio illegale (che l'autorità intimata non ha messo in dubbio nel provvedimento avversato) gli elementi supplementari per ammettere una potenziale rilevanza in materia d'asilo sono molteplici (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). Pertanto, non è escluso che l'attività in esilio del marito rispettivamente padre, se portata a conoscenza delle autorità eritree, potrebbe costituire una circostanza atta a rendere invise le richiedenti asilo ai loro occhi. Come lo si evince dalla documentazione reperibile su internet, il famigliare in questione è effettivamente molto attivo in seno alla diaspora eritrea in israele. Egli risulta infatti essere stato intervistato a più riprese nell'ambito di programmi televisivi dal 2013 e sino all'anno in corso ed agire come uno dei rappresentati de facto degli esiliati eritrei in Israele (cfr. risultanze processuali, act. 6 e 7). Ciò è deducibile non solo sulla base dei collegamenti web prodotti dalle ricorrenti ma anche da una semplice ricerca on-line del nome di quest'ultimo in caratteri ebraici (cfr. risultanze processuali, act. 8). 6.2 Ciò detto, in specie si necessità dunque di passare in rivista l'esposizione mediatica del padre rispettivamente marito onde determinare se la stessa presenti effettivamente elementi di criticità tali da giustificare, per le ricorrenti, un fondato timore di subire una persecuzione riflessa, sia essa da intendersi ai sensi della giurisprudenza generica (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3) o quale elemento supplementare in un contesto di espatrio illegale (cfr. sentenza D-7898/2015 consid. 5.). 6.3 Tenendo in debito conto il grado di esposizione mediatica, occorrerà anzitutto esaminare nel dettaglio le dichiarazioni effettuate in pubblico e sul web dal marito rispettivamente padre delle insorgenti al fine di valutare la presenza di elementi che possano risultare sgraditi alle autorità eritree. Sarà poi necessario determinare se detta contingenza sia tale da influire sulla situazione delle qui ricorrenti in caso di rientro in patria, e ciò tenendo in considerazione l'avvenuto espatrio illegale e la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati nonché del comportamento generale degli organi statali. Essendo verosimilmente necessari dei complementi istruttori e non volendo questo Tribunale precludere alle ricorrenti un'eventuale impugnativa nei confronti di un complesso fattuale ancora da accertare, il Tribunale ritiene giudizioso incaricare l'autorità di prima istanza di questa incombenza.
7. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 14 novembre 2017 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Su tali presupposti non vi è necessità di passare in rivista le restanti censure ricorsuali. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 26 luglio 2018. 8.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 850.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 14 novembre 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La SEM rifonderà alle ricorrenti CHF 850.- a titolo di indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: