Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 marzo 2020 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 2 Non si prelevano spese processuali.
E. 3 La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 750.- a titolo di indennità ripetibili.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 marzo 2020 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 750.- a titolo di indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1451/2020 Sentenza del 31 marzo 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Roswitha Petry; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dal signor Mario Amato, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 2 marzo 2020. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'8 novembre 2019, il rilevamento dei dati personali del 15 novembre 2019, i verbali d'audizione del 20 dicembre 2019 (di seguito: verbale 1) e del 21 febbraio 2020 (di seguito: verbale 2), la carta d'identità irachena versata agli atti nell'ambito della procedura di prima istanza, nonché l'incarto concernente il fratello del richiedente, oggetto di una procedura d'asilo separata (N [...]), il parere sulla bozza di decisione inoltrato il 27 febbraio 2020, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 2 marzo 2020, notificata al ricorrente in medesima data (cfr. risultanze processuali), con la quale detta Segreteria ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d'inammissibilità, il ricorso dell'11 marzo 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 marzo 2020), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per l'emanazione di una nuova decisione; contestualmente e con protesta di tasse, spese e ripetibili, di essere esentato dal pagamento anticipato delle presumibili delle spese processuali, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 12 marzo 2020 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), il rapporto del 15 marzo 2020 della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), secondo il quale il ricorrente è scomparso a far tempo dal 15 marzo 2020, la decisione incidentale del 25 marzo 2020 con la quale il rappresentante del ricorrente è stato invitato a comunicare al Tribunale, il nuovo indirizzo del suo assistito, nonché a produrre una dichiarazione sottoscritta dal ricorrente stesso attestante la sua volontà alla continuazione della procedura di ricorso, con comminatoria di stralcio della causa dai ruoli in caso di decorso infruttuoso del termine, il rapporto del 30 marzo 2020 della SEM, secondo il quale il ricorrente è rientrato il 29 marzo 2020, lo scritto del 30 marzo 2020 (data d'entrata: 31 marzo 2020) con il quale la rappresentante legale ha trasmesso al Tribunale una dichiarazione sottoscritta dal suo assistito, con la quale questi conferma l'intenzione di mantenere la propria impugnativa, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittima ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con la medesima decisione qui avversata e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il richiedente, cittadino iracheno di etnia curda, ha ricondotto il suo espatrio, avvenuto nel mese di marzo del 2019, all'agire di suo fratello C._______ - a suo tempo impiegato dai (...) - la cui fuga dal Paese d'origine avrebbe indotto l'Asayish a perseguitare la famiglia nell'intento di imporre il rimpatrio al medesimo, che in tal senso l'interessato sarebbe stato arbitrariamente arrestato e lungamente maltrattato sia nel dicembre del 2018 che nel febbraio del 2019; che oltracciò anche i suoi famigliari sarebbero stati vittime di soprusi, quali, segnatamente, il licenziamento della madre e l'arresto ingiustificato di un fratello maggiore (cfr. verbale 1, pag. 6, D55), che nel parere del 27 febbraio 2020 sul progetto di decisione della SEM, il patrocinatore dell'insorgente ha ribadito la censura secondo cui esisterebbero persecuzioni riflesse, poiché le oppressioni subite avrebbero l'intento di esercitare pressioni su C._______, che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto le evocate prevaricazioni irrilevanti in materia d'asilo, poiché non dettate da una volontà persecutoria per uno dei motivi esaustivamente elencati all'art. 3 LAsi, che nella propria analisi l'autorità inferiore ha ponderato i motivi d'asilo unicamente sotto l'aspetto della succitata normativa, esimendosi dal pronunciarsi in merito alla loro verosimiglianza; che tuttavia tale procedere sarebbe stato giustificato unicamente per il caso in cui le dichiarazioni del richiedente l'asilo non ossequiassero effettivamente i disposti di questa norma di legge, cosa non riscontrabile in casu, che in proposito è anzitutto d'uopo rammentare che vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira; che in tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame; che in proposito, occorre prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2), che nella fattispecie concreta non vi è dubbio che quanto allegato, cosi come narrato dal ricorrente, adempia la giurisprudenza poc'anzi enucleata, che anzitutto, il legame famigliare fra l'insorgente e C._______ non è stato messo in dubbio dall'autorità inferiore; che inoltre, quest'ultimo beneficia della qualità di rifugiato nonché dell'asilo in Svizzera (N [...]), che il ricorrente sarebbe stato indirettamente nel mirino delle autorità del Paese di provenienza, poiché egli ha espressamente ricondotto gli asseriti maltrattamenti, oggetti della presente disamina, all'intenzione dell'Asayish di imporre il rientro in patria al fratello, che del resto l'autorità inferiore non ha sufficientemente articolato le proprie valutazioni al riguardo, essendosi limitata ad osservare che né gli atti all'inserto così come neppure la procedura concernente C._______, permetterebbero di giungere a diversa conclusione, che su tali presupposti, lo scrivente Tribunale non può condividere le conclusioni dell'autorità di prima istanza quanto all'irrilevanza ex art. 3 LAsi dei motivi d'asilo addotti dall'interessato; che pertanto è a torto che l'autorità in parola ha omesso di esprimersi sulla verosimiglianza di tali allegazioni, sicché nel caso concreto v'è da riscontrare una violazione del suo diritto di essere sentito, che difatti, tale garanzia procedurale, già deducibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzata agli art. 26 e seg. PA, impone all'autorità giudicante di prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa nell'ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. art. 32 PA, DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3, Waldmann/Bickel, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 30 n. 3), che un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni, premessa essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti, che in riferimento a ciò, si necessita che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua portata ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, 136 I 229, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5), che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5), che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 2 marzo 2020 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione, che l'autorità di prima istanza è in particolare invitata a valutare la verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente previe ed eventuali ulteriori misure istruttorie, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento anticipato delle spese giudiziarie è da considerarsi priva d'oggetto, che giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta sulla base di tale nota; che in difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 750.- (disborsi e indennità supplementare un rapporto all'IVA compresi; art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 marzo 2020 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 750.- a titolo di indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: