Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino iraniano originario di B._______, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) settembre 2020. A.b Il 17 settembre 2020 egli ha conferito procura al rappresentante legale designato. A.c Il 18 settembre 2020 il richiedente è stato sentito nell’ambito di una prima audizione durante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che l’ha condotto in Svizzera. In particolare, egli ha dichiarato di essere espatriato nel (…) 2019 e di essersi dapprima recato in C._______ entrando dalla D._______. A.d Sulla base delle dichiarazioni rilasciate in occasione del verbale del rilevamento dei dati personali si è tenuto, il 23 settembre 2020, con l’inte- ressato il colloquio ai sensi dell’art. 5 del regolamento (EU) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i cri- teri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de- gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013). A.e In data 29 ottobre 2020 la SEM ha sentito il richiedente l'asilo nell'am- bito di una prima audizione ex art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giu- gno 1998 (LAsi, RS 142.31), mentre il 17 novembre 2020 ha svolto l’audi- zione sui motivi d'asilo. A.f A sostegno della sua domanda d’asilo, il richiedente ha versato agli atti: - certificato d’identità (cfr. mezzo di prova [mdp] n. 1 - SEM), - video della manifestazione di E._______ (cfr. mdp n. 2 - SEM), - screenshot dell’account Twitter (…) (cfr. mdp n. 3 – SEM), - articolo internet del 16 gennaio 2013 relativo al (…) (cfr. mdp n. 4 – SEM), - foto e testo online sulla manifestazione di E._______ (cfr. mdp n. 5 – SEM), - post Twitter di (…) sulla manifestazione di E._______ (cfr. mdp n. 6 – SEM), - articolo internet relativo al (…) (cfr. mdp n. 7 - SEM), - articolo internet relativo al (…) (cfr. mdp n. 8 – SEM),
D-1713/2021 Pagina 3 - scritto degli “Anhänger der Volksmoiahedin” del 28 ottobre 2020 (cfr. mdp n. 9
- SEM). A.g Con decisione incidentale del 24 novembre 2020 e rispettivamente del 25 novembre 2020, la SEM ha informato il ricorrente del passaggio alla procedura ampliata e della sua attribuzione al Canton F._______. A.h In data 24 novembre 2020 la rappresentante legale ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza. B. Con decisione del 5 marzo 2021, notificata il 16 marzo 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua do- manda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera conside- rando, nel contempo, l'esecuzione di tale misura come ammissibile, ragio- nevolmente esigibile e possibile. C. In data 15 aprile 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 16 aprile 2021), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie- dendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la retro- cessione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; in via subordinata la concessione dell’asilo e in via ancor più subordinata, la con- cessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Al ricorso l'insorgente ha allegato i seguenti mezzi di prova: - procura del 16 novembre 2020 (cfr. mdp n. 1 – ricorso), - mezzi di prova relativi all’incarcerazione del (…) (cfr. mdp n. 4 - ricorso), - sentenza di divorzio dei genitori (cfr. mdp n. 5 - ricorso), - mezzo di prova relativo all’assegnazione della custodia al (…) (cfr. mdp n. 6 - ricorso), - fotografie assieme al (…) (cfr. mdp n. 7 - ricorso), - fotografia assieme al (…) ed agli amici del (…) (cfr. mdp n. 8 - ricorso), - fotografia assieme all’amico MM (cfr. mdp n. 9 - ricorso), - foto e mandato d’arresto di MM (cfr. mdp n. 10 - ricorso), - notizia sull’arresto della sorella e della mamma di MM (cfr. mdp n. 11 - ri- corso),
D-1713/2021 Pagina 4 - rapporto sulle violenze perpetrate ai danni dei manifestanti alle proteste di novembre 2019 (cfr. mdp n. 12 - ricorso), - rapporto sulla censura di internet come strumento per colpire gli attivisti (cfr. mdp n. 13 - ricorso), - rapporto dell’organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR), del 20 luglio 2018, sul ritorno in Iran di persone con legami con l’organizzazione Muja- hedin del Popolo Iraniano ([PMOI], cfr. mdp n. 14 - ricorso).
D. Il Tribunale, il 20 aprile 2021, ha confermato la ricezione del ricorso. E. Con decisione incidentale del 1° marzo 2022 il Tribunale ha autorizzato l’interessato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha statuito che il procedimento si svolge in lingua italiana. In seguito, ha invitato il ricorrente a produrre un attestato d'indigenza o, in caso contrario, a versare un anticipo di CHF 750.-- a copertura delle presumibili spese processuali. Inoltre, ha invitato il ricorrente a trasmettere al Tribunale even- tuali nuovi mezzi di prova. F. L’insorgente ha prodotto tempestivamente l'attestazione d'indigenza richie- sta. G. Con decisione incidentale del 4 aprile 2022 il Tribunale ha accolto la do- manda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nella persona della lic. iur. Fethiye Yalcin. Altresì, ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. H. L'autorità inferiore, con osservazioni del 20 maggio 2022, ha preso posi- zione in merito al ricorso. I. Il ricorrente ha replicato con osservazioni del 28 giugno 2022 allegando quali nuovi mezzi di prova: - scritto del 28 aprile 2021 di OA e scritto del 14 marzo 2020 di AY (cfr. mdp n. 1 - replica), - fotografie del ricorrente da bambino con MD (cfr. mdp n. 2 - replica),
D-1713/2021 Pagina 5 - scritto degli “Anhänger der (…)” del 15 giugno 2022 (cfr. mdp n. 3 - replica), - lista dei mezzi di prova relativa alle partecipazioni a manifestazioni in Svizzera da parte del ricorrente (cfr. mdp n. 4 - replica), - fotografie del ricorrente a manifestazioni in Svizzera (cfr. mdp n. 4 - replica), - fotografie del ricorrente durante attività politiche (cfr. mdp n. 5 - replica), - trasmissione televisiva “(…)” del 14 aprile 2021 (cfr. mdp n. 6 - replica), - rapporto di Amnesty International sull’Iran del 1° aprile 2022 (cfr. mdp n. 7 - replica). J. La SEM con osservazioni del 3 agosto 2022 ha presentato la sua duplica, alla quale il ricorrente ha triplicato con scritto del 14 settembre 2022 ed ha allegato un ulteriore scritto di AY datato 1° settembre 2022. K. In data 28 ottobre 2022 l’autorità di prima istanza ha inoltrato delle osser- vazioni in merito alla triplica ed il ricorrente ha nuovamente risposto con scritto del 1° dicembre 2022. L. Con scritto del 30 aprile 2023 il ricorrente ha versato agli atti due nuovi documenti, ossia un attestato di lavoro del 30 marzo 2023 ed un contratto di lavoro a tempo determinato del 19 dicembre 2022, ed ha sollecitato il Tribunale ad emettere una decisione.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
D-1713/2021 Pagina 6 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'i- nadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Per quanto riguarda i motivi d’asilo, l’interessato ha dichiarato, in so- stanza e per quanto qui di rilievo, di avere lasciato il suo Paese, a (…) 2019, in seguito ad una visita da parte di presunti agenti dei servizi segreti iraniani alla casa del (…) dove egli avrebbe risieduto. Tuttavia, al momento della visita, egli si sarebbe trovato al (…) del (…), dove lavorava, per pren- dere in consegna della merce. Suo zio sarebbe arrivato al negozio sotto shock e gli avrebbe riferito di aver appreso telefonicamente dalla (…), che alcune persone si sarebbero presentate alla casa del (…) in cerca di lui (il ricorrente), avrebbero voluto fargli alcune domande e avrebbero preso il suo passaporto e la sua carta “melli”. Lo zio non sarebbe stato in grado di raccontagli esattamente cosa fosse successo, ma gli avrebbe riferito che sarebbe accaduto esattamente come al (…) in passato, quando dopo una perquisizione sarebbe stato, poiché attivo politicamente, portato via, pro- cessato e condannato. Altresì, il richiedente ha affermato che in patria avrebbe svolto delle attività politiche sui social-media – pubblicando foto, video e informazioni riguardo a manifestazioni, alle condizioni sociali in Iran ed in merito a come il governo trattava i prigionieri – in modo anonimo e a favore, quale simpatizzante, dell’organizzazione PMOI con lo scopo di far pervenire tali informazioni all’estero. Proprio una settimana prima dell’ac- caduto tutte le sue pagine sarebbero state bloccate. Un amico del (…), il quale sarebbe stato presente al negozio al momento dell’arrivo dello zio,
D-1713/2021 Pagina 7 gli avrebbe proposto di nascondersi presso il suo allevamento in attesa di espatriare. L’interessato avrebbe accettato e dopo 15-20 giorni avrebbe la- sciato l’Iran con l’aiuto di un passatore. Inoltre, da quando si troverebbe in Svizzera, sarebbe attivo come simpatizzante dell’organizzazione (…) in Svizzera. 4.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto inverosimili ex art. 7 LAsi i motivi d’asilo allegati dal ricorrente. I fatti da lui riportati sarebbero stati estremamente vaghi e privi di dettagli significanti, come pure in parte illogici e contradditori. In particolare, il ricorrente non sarebbe stato in grado di descrivere l’episodio in cui presunti agenti dei servizi segreti l’avrebbero cercato a casa dei suoi (…). Inizialmente, egli avrebbe riferito che lo zio gli avrebbe comunicato unicamente che l’avrebbe dovuto portare via e di sbrigarsi, siccome in passato sarebbe successa la stessa cosa al (...), ossia che qualcuno sarebbe venuto a fare una perqui- sizione portando via il suo passaporto e la sua carta “melli”. L’autorità infe- riore ha sottolineato come l’insorgente avrebbe dichiarato che lo zio avrebbe detto “solo questo”, mentre più avanti nell’audizione avrebbe ag- giunto che sarebbero arrivate sette persone presunti agenti e due dei quali sarebbero rimasti fuori casa. Nella seconda audizione avrebbe poi fornito un’altra versione riferendo che si sarebbe trattato di “sei, sette persone”. La SEM ha osservato che lo stesso richiedente avrebbe risposto di sapere riferire unicamente quanto raccontatogli dallo zio in modo “molto riassun- tivo”, in quanto nemmeno lo stesso sarebbe stato presente durante l’acca- duto, relativizzando così la sua risposta ancora prima di averla fornita. Suc- cessivamente, l’autorità di prima istanza ha altresì constatato come il ri- chiedente, nonostante le ripetute domande, non avrebbe saputo fornire una spiegazione convincente per il fatto che non avrebbe in alcun modo cercato di ottenere informazioni in merito alla presunta persecuzione avve- nuta nei suoi confronti. Agli occhi dell’autorità inferiore, non sarebbe giusti- ficabile che l’insorgente non avrebbe intrapreso nulla per capire cosa fosse accaduto esattamente quel giorno, ma avrebbe deciso di espatriare senza nemmeno interessarsi in un secondo momento sull’evento scatenante del suo espatrio. Inoltre, la SEM ha rilevato come il ricorrente non sarebbe neppure stato in grado di indicare con precisione la data della perquisi- zione. Anche le allegazioni circa l’identità dei presunti agenti, su come quest’ultimi avrebbero scoperto le sue attività e come l’avrebbero trovato risulterebbero alquanto vaghe e prive di spiegazioni sensate. Dipoi, anche il racconto in merito alle presunte attività politiche in patria, così come in merito all’organizzazione per la quale egli le avrebbe svolte, non risulte- rebbe sufficientemente dettagliato, motivato e coerente. A dire dell’autorità
D-1713/2021 Pagina 8 inferiore, non sarebbe possibile che il richiedente non avrebbe saputo de- scrivere in maniera più approfondita e circostanziata il suo attivismo e non avrebbe saputo nemmeno indicare a quante manifestazioni avrebbe par- tecipato, né quando queste si sarebbero svolte. Allo stesso modo, anche le dichiarazioni riguardanti l’organizzazione PMOI non convincerebbero in quanto prive di dettagli significativi. Inoltre, la SEM ha constatato che l’in- teressato non sarebbe stato in grado di specificare nemmeno quale attività avrebbe svolto il (…) e per quale motivo sarebbe stato arrestato. Ciò, sa- rebbe in contraddizione a quanto affermato circa la sua adesione all’orga- nizzazione. Altresì, l’autorità di prima istanza ha ritenuto i mezzi di prova versati agli atti (n. 4, 7, 8 e 9) al riguardo inadeguati, in quanto non rende- rebbero verosimili i motivi rilevanti in materia d’asilo. In secondo luogo la SEM ha analizzato le allegazioni del ricorrente sotto l’angolo della rilevanza. Nonostante i mezzi di prova (n. 2, 3, 5, 6) prodotti riguardanti la partecipazione a una manifestazione a E._______ ad ottobre 2020, non vi sarebbero indizi che permetterebbero di concludere che con la partecipazione a tale raduno egli abbia attirato l’attenzione delle autorità iraniane e nemmeno che possa farlo in futuro. Pertanto, per l’autorità infe- riore non sussisterebbe un timore fondato di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifu- giato. Piuttosto, tale comportamento sembrerebbe avere come scopo quello di influenzare a suo favore la procedura d’asilo. Infine, la SEM ha precisato come né dal racconto né dai mezzi di prova consegnati riguar- danti il (…), si ravviserebbero elementi che lascerebbero concludere che l’interessato in Iran potesse diventare oggetto di una persecuzione riflessa a causa del (…). 4.3 In sede di ricorso, l'insorgente non condivide la valutazione della SEM in merito all'inverosimiglianza delle sue allegazioni. Innanzitutto, egli os- serva, di essere il (…) di un dissidente iraniano, membro dell’organizza- zione PMOI – il quale negli anni (…) sarebbe stato in prigione per cinque anni e successivamente per altri tre anni dal (…) – e di essere stato cre- sciuto da quest’ultimo in quanto i suoi genitori si sarebbe separati e gli avrebbero affidato la custodia. Egli sarebbe stato immerso nel contesto po- litico e avrebbe osservato il (…) e i suoi amici nelle loro attività. A prova di ciò, allega quali mezzi di prova alcune fotografie che lo ritrarrebbero sia con il (…) che con amici dello stesso. Inoltre, egli contesta alla SEM di rimproveragli di non conoscere il motivo preciso delle incarcerazioni del (...). A tal proposito, osserva di aver avuto nel (…) solamente (…) anni, rispettivamente (…) nel (…), che pertanto non ci si potrebbe aspettare che egli conosca esattamente il motivo delle persecuzioni politiche del (...), le
D-1713/2021 Pagina 9 quali oltretutto sarebbero state svolte in modo segreto e sotto strette pre- cauzioni. Egli avrebbe appreso e riconosciuto le attività politiche di quest’ul- timo solamente quando egli stesso avrebbe iniziato con le attività politiche a favore del PMOI. Altresì, egli osserva che il (...) sarebbe da diversi anni proprietario di un (…) e non più come in passato un membro attivo, ciò anche a causa della sua età e del suo stato di salute. Tuttavia, avrebbe mantenuto una buona reputazione nell’ambiente d’opposizione. A suo dire, rappresenterebbe tutt’ora un pericolo (“Gefahrpotenz”) per le autorità e di riflesso anche lui si ritroverebbe sotto forte pressione del regime iraniano. In seguito, egli respinge quanto sostenuto dalla SEM in merito alle dichia- razioni relative all’evento scatenante il suo espatrio e sostiene di aver illu- strato in maniera molto concreta la persecuzione da parte dello Stato ira- niano, ricordando che durante la perquisizione domiciliare non sarebbe stato presente. Anche quanto asserito in merito alle sue attività politiche sarebbe da ritenersi sostanziato e strutturato. Egli avrebbe, in particolare, fatto i nomi delle persone con le quali avrebbe collaborato. In merito, versa agli atti ulteriori mezzi di prova, tra cui un mandato d’arresto che concerne un suo amico MM con il quale egli avrebbe svolto diverse attività. Alla SEM, inoltre rimprovera che egli non si sarebbe potuto permettere, nel contesto iraniano, di rivolgersi alle autorità per informarsi per quale motivo lo stes- sero cercando. Egli sottolinea, che nonostante avrebbe utilizzato un indi- rizzo IP nascosto e la sua posizione non sarebbe stata visibile alle autorità di sicurezza, proprio una settimana prima della visita degli agenti segreti alla casa del (...) le sue pagine sui social-media sarebbero state bloccate. Per questo motivo, egli sostiene di non essere in grado di fornire alcun mezzo di prova al riguardo. Mentre, per quanto concerne la telefonata della (…) allo zio, l’insorgente evidenzia come si sarebbe trattata di una situa- zione di emergenza. Ad ogni modo, la (…) avrebbe saputo come comuni- care tale tipo di informazione, in linguaggio in codice. Infine, egli rimprovera alla SEM di non aver tradotto i documenti relativi alle attività politiche della sua famiglia e di aver respinto la censura di una persecuzione riflessa senza aver analizzato tali documenti, violando così il suo diritto di essere sentito e l’obbligo di motivazione. 4.4 Nel proprio atto responsivo, la SEM prende anzitutto atto dei quattordici documenti allegati al ricorso e osserva che nessuno dei nuovi mezzi di prova riguarderebbe l’episodio scatenante o il suo attivismo politico in pa- tria. A tal proposito l’autorità intimata ritiene che risulterebbe alquanto stu- pefacente che il richiedente non sarebbe stato in grado di provare in alcun modo la sua attività, la quale si sarebbe fondata su video, registrazioni,
D-1713/2021 Pagina 10 redazione di messaggi, articoli e scambi con persone terze. Pertanto, con- clude che la tesi dell’inverosimiglianza dell’attivismo politico in patria sa- rebbe confermata e rafforzata. Inoltre, la SEM afferma che avrebbe ampia- mente vagliato e analizzato nella decisione avversata la relazione del ricor- rente con l’organizzazione PMOI. In particolare, lo scritto “Anhänger der Volksmoiahedin” (cfr. mdp n. 9 - SEM) non permetterebbe alcuna rivaluta- zione in merito, essendo semplicemente una presa di posizione indivi- duale. Come pure, nemmeno la fotografia che ritrae il ricorrente da bam- bino insieme al (...) e ad altri attivisti politici (cfr. mdp n. 8 - SEM; mdp n. 2
- replica), sarebbe in grado di provare le presunte persecuzioni subite. In relazione con ciò, sottolinea come apparrebbe sorprendente che egli – cre- sciuto in un’atmosfera di vicinanza e condivisione nel quotidiano attivismo del (...) come risulterebbe dalla fotografia – non sarebbe stato in grado di sostanziare ulteriormente le domande in merito alle attività politiche e circa l’arresto del (...). A dire dell’autorità inferiore, sarebbe stato lecito aspettarsi un racconto più dettagliato dei momenti fondanti dell’attivismo politico del (...) essendo stati sicuramente riportati, discussi e rinarrati più volte tra le persone vicine a lui. Inoltre, la SEM riscontra che con ricorso il rappresen- tante legale affermerebbe che il (...) sarebbe stato un membro attivo del PMOI mentre l’insorgente in sede di audizione avrebbe espresso chiara- mente che egli sarebbe stato un simpatizzante e non un membro. Altresì, per quanto concerne l’obiezione del ricorrente in merito ad una mancata traduzione dei mezzi di prova inerenti all’attivismo politico della sua famiglia e più in generale una motivazione insufficiente relativa alla sua situazione di persecuzione riflessa, la SEM osserva, in primo luogo, che tutti i mezzi di prova sarebbero stati visionati e come tutti i mezzi di prova riguarderebbero unicamente il (...). Infatti, l’interessato avrebbe sempre af- fermato che solamente lui e il (...) sarebbero stati attivi politicamente; per- tanto non si comprenderebbe il motivo per cui nel ricorso si parli di attività politica famigliare. Inoltre, il fatto che il (...) risiederebbe ancora in Iran, avrebbe un domicilio fisso ed un suo (…) ridurrebbe la probabilità di future persecuzioni riflesse. Altresì, l’autorità intimata ritiene che già da diversi anni risulterebbe che nessuno della famiglia del ricorrente avrebbe pro- blemi con le autorità. Mentre, per ciò che riguarda il mandato d’arresto nei confronti dell’amico MM, la SEM osserva che tale documento non sarebbe atto a modificare la sua valutazione. Ad ogni modo la situazione famigliare di MM non sarebbe comparabile a quella dell’interessato, in quanto sia la madre che la sorella dell’amico sarebbero attive politicamente con problemi in corso con le autorità.
D-1713/2021 Pagina 11 4.5 In riscontro a quanto precede, con la replica, il ricorrente confuta ulte- riormente le argomentazioni della SEM. In primo luogo, egli sottolinea come non ci si potrebbe aspettare da lui alcun mezzo di prova dell’attività svolta in patria, in quanto sarebbe normale che egli avrebbe immediata- mente distrutto il materiale video e fotografico una volta inviato all’estero e/o condiviso sui social, essendo stata illegale la sua attività contro il re- gime. Tuttavia, quanto svolto da lui sarebbe stato reso almeno credibile,
Erwägungen (57 Absätze)
E. 5.1 In primo luogo, il ricorrente contesta alla SEM di non aver tradotto tutti i documenti versati agli atti, violando così il suo diritto di essere sentito, rispettivamente l’obbligo di motivazione. Tale censura formale va analiz- zata preliminarmente, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5).
E. 5.2 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 della Costitu- zione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assun- zione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risul- tanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di espri- mersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere de- finita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in
D-1713/2021 Pagina 14 evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 con- sid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2).
E. 5.3 Giusta l'art. 8 LAsi, l'autorità può esigere dal richiedente asilo che fac- cia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. Nonostante la formulazione potestativa, quando i mezzi di prova in questione risultano utili per il giudizio, l'autorità è tenuta a richiedere la traduzione o a tradurre essa stessa i documenti in questione in ossequio al principio inquisitorio (cfr. art. 33a cpv. 4 PA; PATRICA EGLI, in: Wald- mann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 29 ad art. 31; sentenza del Tribunale D-1460/2018 del 28 ottobre 2021 con- sid. 6.3).
E. 5.4 L’obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronun- ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è ne- cessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fon- dato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).
E. 5.5.1 In merito alla censurata traduzione dei mezzi di prova inerenti all’at- tivismo politico della sua famiglia, va rilevato che, come fatto notare dall’au- torità inferiore in sede di osservazione al ricorso, la traduzione è stata tra- smessa al ricorrente – da visione atti allegata alla decisione avversata – insieme ad altri documenti quali verbali d’audizione. Egli infatti non ha più formulato una richiesta in tal senso, di conseguenza si presuppone che la traduzione non sia stata vista dal rappresentante legale. Oltre a ciò, tutti i mezzi di prova sulle attività politiche inoltrati dal richiedente fino a quel mo- mento riguardavano unicamente il (...). Pertanto, risulta pretestuosa l’obie- zione di una carente motivazione relativa alle attività politiche della fami- glia. Segnatamente, si sottolinea come in sede d’audizione sui motivi d’asilo, il ricorrente abbia specificato che solamente lui ed il (...) sarebbero
D-1713/2021 Pagina 15 stati attivi politicamente (cfr. atto SEM 27/15 D102). Per quanto concerne i documenti versati agli atti relativi al (...), l’autorità di prima istanza si è espressa in modo dettagliato, rilevando come tali non sarebbero stati ade- guati a rendere verosimili le allegazioni del richiedente in materia d’asilo (cfr. decisione SEM II pag. 7-8). Inoltre, anche l’eventuale sussistenza di una persecuzione riflessa a causa del (...) è stata analizzata dalla SEM (cfr. decisione SEM II pag. 9).
E. 5.5.2 Nella fattispecie, il Tribunale constata, dunque, che tutti i documenti utili per il giudizio risultano essere stati tradotti e che l’autorità di prima istanza si è pronunciata in modo esplicito ed esaustivo in merito a tutti i mezzi di prova agli atti. Ne discende, quindi, che le censure formali mosse dal richiedente risultano infondate e vanno conseguentemente respinte.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.
E. 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano
D-1713/2021 Pagina 16 soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, se- gnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua ap- partenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. In- fatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti- che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 6.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6.6 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suf- ficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
D-1713/2021 Pagina 17 sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re- lativi riferimenti).
E. 7.1 Nel caso in disamina, è indubbio che la versione fornita dal ricorrente a proposito dell’episodio scatenante, ossia la visita di presunti agenti dei servizi segreti iraniani alla casa del (...) – dove lui abitava – non soddisfi i succitati criteri di verosimiglianza.
E. 7.1.1 In primo luogo, si rileva che il ricorrente ha appreso da terzi di essere oggetto di ricerche. Egli sarebbe stato informato della perquisizione del suo domicilio dallo zio, il quale a sua volta sarebbe stato informato dalla (…) del ricorrente (cfr. atto SEM 24/16 D49, D64). Sebbene, la sua incapacità di circostanziare tale evento potrebbe essere scusata in parte, sorprende come egli non sia stato in grado di indicare nemmeno la data di tale evento così decisivo nella sua vita. Egli avrebbe unicamente affermato che sa- rebbe avvenuto alla fine del mese otto del 1398 (secondo il calendario gre- goriano: novembre 2019), ma di non ricordare il giorno preciso (cfr. atto SEM 24/16 D50). Inoltre, si osserva come l’identità delle persone che avrebbero svolto la perquisizione, non sarebbe nemmeno conosciuta (cfr. atto SEM 24/16 D54). Invero, il (...) avrebbe ipotizzato che al (…) stesse succedendo la stessa cosa che egli avrebbe vissuto in passato, ma non avrebbe conosciuto o riconosciuto nessuna delle persone che sareb- bero venute a cercarlo (cfr. atto SEM 24/16 D60-62). Pertanto, sarebbe stata una mera supposizione del (...), quella che si sarebbe trattato di agenti dei servizi segreti iraniani (cfr. atto SEM 24/16 D63). Per di più, non si comprende come mai, se si fosse trattato di agenti dei servizi segreti, quest’ultimi non avrebbero saputo che l’interessato lavorava presso il ne- gozio del (...), presentandosi direttamente sul posto (cfr. atto SEM 24/16 D24-26). Altresì, risulta poco convincente che la (…), in una situazione di estrema emergenza, come indicato in sede di ricorso (cfr. memoriale ricor- suale pag. 7, n.16), non lo abbia chiamato direttamente il ricorrente.
E. 7.1.2 In secondo luogo, si evidenzia come l’interessato ha in un primo mo- mento affermato che lo zio gli avrebbe detto solamente “A._______ sbri- gati, dobbiamo andare via da qui, devo portarti via. Precisamente come era successo per il (...) in cui erano entrati in casa qualche anno fa, qualche persona è venuta a casa (del […]), ha perquisito la casa e quando ha preso il tuo passaporto e la tua carta “melli” abbiamo capito che stavano cercando te” (cfr. atto SEM 24/16 D56), mentre poi egli ha sorprendentemente ag- giunto che si sarebbe trattato di sette persone (cfr. atto SEM 24/16 D65) e
D-1713/2021 Pagina 18 successivamente di sei, sette persone (cfr. atto SEM 27/15 D59). Oltre alla contraddizione non è dato sapere quando lo zio, rispettivamente il ricor- rente, abbia appreso tale dettaglio. Infatti, sorprende il completo disinte- resse dell’insorgente nell’ottenere maggiori informazioni in merito a quanto riportatogli in modo sbrigativo dallo zio (cfr. atto SEM 24/16 D64; 27/15 D58) e l’immediatezza con cui egli avrebbe deciso di espatriare, nono- stante sino a quel giorno egli non avrebbe mai avuto problemi in Iran (cfr. 24/16 D51; 27/15 D 64-66). L’obiezione che il telefono dei (…) sarebbe sempre sotto controllo e per questo motivo avrebbe deciso di scappare senza informarsi maggiormente risulta poco plausibile, in quanto, ad esem- pio, egli avrebbe potuto provare ad informarsi tramite l’amico del (...), che lo avrebbe nascosto nel suo allevamento, o una volta uscito dal Paese avrebbe potuto chiedere informazioni alla madre, con la quale egli sarebbe rimasto in contatto (cfr. atto SEM 24/16 D44-45, D48).
E. 7.1.3 Infine, si osserva come anche il motivo della perquisizione si basa su una supposizione del ricorrente, il quale la riconduce al blocco delle sue pagine sui social-media avvenuto circa una settimana prima (cfr. atto SEM 24/16 D55). Pagine che egli tuttavia avrebbe sempre gestito in modo se- greto e anonimo (cfr. atto SEM 24/16 D51-52; 27/15 D27, D71; memoriale ricorsuale pag. 6, n. 15). Anche in relazione a ciò, l’interessato non è stato in grado di fornire una spiegazione convincente sul come le autorità avreb- bero scoperto la sua identità e come avrebbero fatto a trovarlo (cfr. atto SEM 24/16 D55). La sua spiegazione secondo cui le autorità avrebbero controllato il suo telefono oppure durante gli arresti alle manifestazioni qualcuno avrebbe fatto il suo nome risulta, infatti, essere una mera suppo- sizione.
E. 7.2.1 Proseguendo, anche le dichiarazioni dell’insorgente circa le asserite attività politiche in patria e il suo legame con l’organizzazione PMOI con- tengono diversi indicatori di inverosimiglianza.
E. 7.2.2 Il richiedente ha sostenuto di essersi occupato di raccogliere informa- zioni, materiale fotografico e video alle manifestazioni contro il Governo per poi diffonderlo sulle sue pagine dei rispettivi social-media (cfr. atto SEM 24/16 D49; 27/15 D25). Avrebbe svolto tale attività in patria per ben quattro anni (cfr. atto SEM 24/16 D 69). Tuttavia, interrogato in merito a tali mani- festazioni egli non ha saputo indicare a quante avrebbe partecipato e quando queste si sarebbero svolte, affermando unicamente che il suo la- voro si sarebbe concentrato su una manifestazione – la più grande –, la quale si sarebbe svolta nel mese di (...) 2019, e, per il resto, soprattutto
D-1713/2021 Pagina 19 sulla raccolta di materiale per delle piccole manifestazioni (cfr. atto SEM 24/16 D71-74). Tuttavia, egli non è stato in grado di documentare nessun tipo di attività né relative a grandi né a piccole manifestazioni. Inoltre, come rilevato dall’autorità di prima istanza, sorprende che il ricorrente non sia riuscito a fornire nessun mezzo di prova circa le sue attività sui social-me- dia. Benché, le sue pagine sarebbero state bloccate (cfr. atto SEM 27/15 D30) ed egli non avrebbe mai salvato niente per non lasciare traccia, ci si poteva attendere che, avendo presumibilmente trasmesso materiale all’estero ed essendo stato presumibilmente una fonte importante di infor- mazioni e materiale – come sostenuto in sede di scambio scritti –, egli sa- rebbe riuscito a reperire quanto da lui condiviso, invece di fornire, come si vedrà in seguito, quali mezzi di prova unicamente scritti di terze persone (cfr. infra consid. 7.3.3).
E. 7.2.3 Altresì, stupisce come l’insorgente sia estremamente poco informato in merito all’organizzazione per la quale avrebbe lavorato e per la quale sarebbe stato un’importante figura di riferimento all’estero, come sostenuto a più riprese dal rappresentante legale. Egli, infatti, durante l’audizione sui motivi d’asilo, questionato in merito alla data della rivoluzione iraniana e alla data di fondazione dell’organizzazione PMOI non ha saputo rispondere in modo preciso, asserendo di non ricordare esattamente l’anno (cfr. atto SEM 27/15 47-49, D55-57). Inoltre, anche le sue dichiarazioni circa la sua adesione quale simpatizzante/membro dell’organizzazione PMOI sono ri- sultate estremante confuse e caratterizzate da numerose contraddizioni (cfr. atto SEM 24/16 pag. 16; 27/15 D42, D51-53, D93). Altresì, il ricorrente invitato a spiegare come e quando avrebbe iniziato ad essere attivo per l’organizzazione, si è limitato a ripetere in modo molto vago di essere cre- sciuto “in questo ambiente”, assieme al (...) e a tutti i suoi amici e di aver quindi sempre osservato le loro attività, finché non avrebbe deciso di di- ventare anch’egli attivo (cfr. atto SEM 24/16 D87). Tuttavia, sorprende che l’interessato non sia stato in grado di specificare in cosa consistessero le attività del (...), limitandosi a dire che quest’ultimo avrebbe sempre soste- nuto l’organizzazione PMOI, ma che di solito non avrebbe parlato di quello che faceva, aggiungendo che avrebbe sostenuto l’organizzazione anche economicamente (cfr. atto SEM 27/15 D91). Per di più, egli non ha saputo nemmeno indicare i motivi delle incarcerazioni del (...) (cfr. atto SEM 27/15 D89-90). Come osservato rettamente dalla SEM nella decisione impu- gnata, ci si aspetterebbe – proprio per l’asserita immersione in tale conte- sto – un racconto più dettagliato, anche se all’epoca delle incarcerazioni egli era ancora molto giovane. Le risposte scarne, vaghe e stereotipate al riguardo, risultano pertanto in chiaro contrasto con quanto affermato circa
D-1713/2021 Pagina 20 la sua adesione all’organizzazione PMOI in patria (cfr. atto SEM 24/16 D87).
E. 7.3.1 Nemmeno i mezzi di prova forniti dal ricorrente in corso di procedura di prima istanza e successivamente con ricorso e durante lo scambio scritti sono in grado di rendere verosimili le sue attività politiche in patria e il suo legame con l’organizzazione PMOI.
E. 7.3.2 Quale documento principale per provare la sua attività in patria il ri- corrente ha versato agli atti lo scritto “Anhänger der (…)” del 28 ottobre 2020 (cfr. mdp n. 9 – SEM; cfr. atto SEM 24/16 D107). Tuttavia, tale docu- mento, come osservato anche dall’autorità di prima istanza, contiene mol- teplici errori grammaticali e linguistici ed è redatto per lo più nella forma femminile. Inoltre, dallo stesso non si evince nessun riferimento ad attività concrete e/o altri dettagli specifici che concernono l’interessato, a parte ri- portare il suo nome e la sua data di nascita. In aggiunta, sorprendono an- che le dichiarazioni al riguardo rilasciate dell’insorgente in sede di audi- zioni. Infatti, egli ha dichiarato di non conoscere personalmente HK, autore del documento, ma presumerebbe che quest’ultimo sia un membro o un simpatizzante importante (cfr. atto SEM 24/16 D109-110, 27/15 D6-12, D45). Egli sarebbe arrivato a HK grazie al gruppo PMOI dei giovani in Sviz- zera, ma non avrebbe nessun’informazione sulla sua persona (cfr. atto SEM 27/15 D8, D45). Pertanto, si ritiene tale documento non idoneo a ren- dere verosimili le asserite attività politiche del richiedente in Iran. Allo stesso modo, nemmeno gli articoli online relativi all’incarcerazione e allo stato di salute del (...) – i quali si riferiscono a degli eventi avvenuti nel 2013 e riportati da terzi su internet – permettono di ritenere verosimili i motivi d’asilo dell’insorgente (cfr. mdp n. 4, n. 7, n. 8 - SEM).
E. 7.3.3 Successivamente, durante lo scambio scritti, l’interessato ha versato agli atti numerosi nuovi mezzi di prova a sostegno degli asseriti motivi d’asilo (cfr. mdp n. 9, n. 10, n. 11 - ricorso, mdp n. 1, n. 2, n. 3 - replica; scritto del 1° settembre 2020). Neppure quest’ultimi permettono, tuttavia, di giungere ad una diversa valutazione. In particolare, si osserva che le fotografie che lo ritraggono da ragazzino assieme al (...) ed ai suoi amici (cfr. mdp n. 8 - ricorso; mdp n. 2 - replica), offrono degli spaccati sulla sua vita in patria, ma non sono in alcun modo in grado di dimostrare una per- secuzione nei suoi confronti; come nemmeno la fotografia assieme all’amico MM (cfr. mdp n. 9 - ricorso). A tal proposito, si osserva che il pre- sunto mandato d’arresto versato agli atti, si è dimostrato essere una con-
D-1713/2021 Pagina 21 vocazione (cfr. duplica del 3 agosto 2022). Non riportando alcuna indica- zione in merito al motivo della convocazione di MM, l’asserita importanza di tale documento per il ricorrente – dovuta al suo legame con MM – non è in alcun modo dimostrata. In aggiunta, si osserva che la rinuncia di tradurre l’articolo sull’arresto della madre e della sorella di MM non ha comportato nessun pregiudizio al ricorrente e non risulta nemmeno utile alla causa. Per quanto concerne lo scritto del 14 marzo 2020 di AY (cfr. mdp n. 1 - replica), il quale sarebbe il marito di una zia del richiedente, il Tribunale rileva come da una parte AY sarebbe già espatriato nel 2010, quando il ricorrente aveva appena (…) anni, e pertanto difficilmente egli può esprimersi in merito alle sue attività. Dall’altra parte, stupisce che l’interessato non abbia mai nomi- nato tale parente nel corso della procedura di prima istanza, asserendo oltretutto che le uniche persone della famiglia ad avere un’attività politica sarebbero state lui ed il (...) (cfr. atto SEM 27/15 D102). Mentre, per quanto concerne lo scritto del 28 aprile 2021 di OA (cfr. mdp n. 1 - replica), figlio di AY, agli occhi del Tribunale risulta poco credibile che il ricorrente sia, come riportato, l’autore di molteplici video e servizi multimediali sulle rivolte in Iran, senza aver lasciato alcune tracce di tali contenuti inviati all’estero. Inoltre, una tale importante condivisione di materiale di protesta sarebbe anche in contrasto con l’asserita severa censura da parte del Governo ira- niano. In sede di replica, il richiedente ha poi fornito un secondo scritto intitolato “Anhänger der (…)” del 15 giugno 2022 (cfr. mdp n. 3 - replica), nel quale a differenza del primo (cfr. mdp n. 9 - SEM), vengono elencate una serie di attività che il ricorrente avrebbe svolto a favore dell’organizza- zione PMOI. Il documento – oltre ad elencare manifestazioni risalenti agli anni 2017, 2018 e 2019, delle quali il ricorrente non avrebbe mai riferito – rappresenta un documento di parte redatto da una persona, come già evi- denziato in precedenza, sconosciuta al ricorrente. Infine, l’ultimo scritto tra- smesso dal ricorrente, ossia un’ulteriore lettera di AY del 1° settembre 2020, indica – in modo tardivo e completamente in contrasto con quanto asserito dal medesimo – che egli sarebbe stato perseguitato in Iran nel 2019, minando ulteriormente la sua credibilità.
E. 7.4 Visto tutto quanto precede, le allegazioni del ricorrente in merito alle sue attività politiche in patria ed all’episodio che lo avrebbe indotto a la- sciare il Paese sono da considerarsi inverosimili. Pertanto, il Tribunale non è tenuto ad analizzarne la rilevanza.
D-1713/2021 Pagina 22
E. 8.1 In un secondo passo occorre esaminare l’asserita esistenza di un ri- schio di persecuzione riflessa del ricorrente a causa delle attività politiche del (...).
E. 8.2 L’esistenza di una persecuzione riflessa viene ammessa quando i fa- migliari di una persona perseguitata sono esposti a rappresaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenze del TAF D- 2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 7.4, D-295/2021 del 16 marzo 2022 consid. 5.3, D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). In tale am- bito è necessario valutare l’intensità del rischio di esposizione a persecu- zioni in funzione delle circostanze del caso concreto (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; anche sentenza D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 con- sid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell’asilo, allorché la persona che è toc- cata dalla persecuzione riflessa, è esposta a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di per- secuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell’8 febbraio 2022 con- sid. 8.2). Secondo la giurisprudenza la probabilità di essere vittima di una persecuzione riflessa è data soprattutto quando un membro della famiglia in fuga è ricercato e l’autorità ha motivo di presumere che qualcuno sia in contatto stretto con la persona ricercata (sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4).
E. 8.3.1 Nella fattispecie, non vi sono indizi che permettono di concludere all’esistenza di un fondato timore per il richiedente di subire, in un prossimo futuro, delle misure di persecuzione riflessa a cause del suo legame con il (...).
E. 8.3.2 Il ricorrente ha menzionato più volte il (...) nell’esposizione del suo vissuto in Iran, in quanto egli sarebbe stato un’attivista politico e simpatiz- zante dell’organizzazione PMOI (cfr. atto SEM 27/15 D93). A causa del suo attivismo egli sarebbe stato in carcere dal (…) per (…) anni e dal (…) per (…) anni (cfr. atto SEM 27/15 D88). A suo carico vi sarebbero state delle procedure penali seguite dall’incarceramento (cfr. atto SEM 27/15 D95-96). Tuttavia, egli, dal 2013, condurrebbe una vita normale in patria, oltre ad essere anche proprietario di un (…) (cfr. atto SEM 24/16 D12, D30). L’obie- zione che il (...) sarebbe lasciato in pace dalle autorità in quanto anziano,
D-1713/2021 Pagina 23 come pure le asserite telefonate anonime nei suoi confronti per sapere se fosse ancora attivo, risultano poco credibili oltre a non essere supportate da alcun mezzo di prova (cfr. atto SEM 27/15 D99-101). Ad ogni modo, già solo il fatto che il (...) non sarebbe ricercato, anzi avrebbe presenziato alla perquisizione dei presunti agenti dei servizi segreti iraniani, sarebbe in con- trasto con la definizione stessa di persecuzione riflessa. Invero, non si com- prenderebbe in che modo il ricorrente rischierebbe dei seri pregiudizi in caso di ritorno in Iran a causa del (...). Oltretutto, come già costatato in precedenza (cfr. supra consid. 7.1.2), il ricorrente non ha mai avuto pro- blemi con le autorità (cfr. atto SEM 24/16 D51) e tutti i suoi famigliari vi- vrebbero tutt’ora in Iran (cfr. atto SEM 24/16 31-32) e non avrebbero alcun problema (cfr. atto SEM 24/16 47).
E. 8.4 Inoltre, visto l’obiezione in sede ricorsuale, si osserva come un even- tuale persecuzione riflessa a causa di altri famigliari risulta essere prete- stuosa, in quanto – come specificato dall’insorgente stesso – lui e il (...) sarebbero stati gli unici membri della famiglia attivi politicamente (cfr. atto SEM 27/15 D102).
E. 8.5 Di conseguenza, non si ravvisa nel caso di specie un fondato timore di persecuzione riflessa.
E. 9.1 Nel prosieguo della sua impugnativa, l'insorgente reputa di adempire le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi sogget- tivi insorti dopo la fuga. In particolare, egli ritiene che a causa del suo pas- sato e delle attività politiche svolte in esilio per/a favore dell’organizzazione PMOI egli sarebbe tenuto sotto controllo dai servizi di sicurezza iraniani e in caso di ritorno in Iran rischierebbe di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo.
E. 9.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita ille- gale dal Paese d'origine (“Republikflucht”), il deposito di una domanda d'a- silo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale dispo- sto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e con-
D-1713/2021 Pagina 24 cessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'al- lontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistinta- mente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem).
E. 9.3 In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qua- lità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).
E. 9.4.1 Nella fattispecie, occorre innanzitutto ribadire come il ricorrente non abbia mai avuto problemi con le autorità prima del suo espatrio e che nem- meno è riuscito a rendere verosimile che egli sia effettivamente ricercato. Dal suo arrivo in Svizzera il ricorrente ha riferito d’essere stato politica- mente attivo, ciò che giustificherebbe, a suo dire, il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, n. 21).
E. 9.4.2 Egli, come dimostrato dai numerosi mezzi di prova versati agli atti, ha partecipato in Svizzera a diverse manifestazione e azioni in favore dell’or- ganizzazione PMOI (cfr. mdp n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 - SEM; mdp n. 4 - ricorso; mdp n. 4, n. 5, n. 6 - replica del 28 giugno 2022). In particolare, ha inoltrato quattro mezzi di prova riguardanti la sua partecipazione ad una manifesta- zione contro le esecuzioni in Iran, che si è svolta (…), nella giornata mon- diale contro le esecuzioni, ad ottobre 2020 (cfr. mdp n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 - SEM). Ciononostante, non vi sono indizi che la partecipazione del richie- dente a tale raduno abbia attirato l’attenzione delle autorità iraniane e che potrebbe farlo in futuro. Nemmeno le ulteriori partecipazioni e attività svolte (cfr. mdp n. 4 - replica) come pure gli screenshot di videochiamate (cfr. mdp
n. 6 - replica) permettono di ritenere che egli sia una persona di spicco e che abbia raggiunto una vasta cerchia di seguaci da renderlo noto al re- gime iraniano. Inoltre, non si comprende come mai il ricorrente, il quale ha sempre sostenuto di aver concentrato la sua attività sul social-media, abbia
D-1713/2021 Pagina 25 trasmesso un solo mezzo di prova relativo ad uno suo account twitter (cfr. mdp n. 3 - SEM). Ad ogni modo, lo screenshot prodotto permette di costa- tare che appare unicamente il nome G._______ e, quale nome utente, (…). Pertanto, alla luce di quanto trasmesso, egli non risulta identificabile. Ol- tretutto, anche le carenti conoscenze circa la struttura dell’organizzazione PMOI dei giovani in Svizzera e nel mondo (cfr. atto SEM 27/15 D38-42, 46- 49), rappresenta un forte indizio contro un suo particolare coinvolgimento. Nonostante indubbiamente lo si possa ritenere un simpatizzante, l’asserita attività politica svolta in Svizzera non permette al ricorrente di prevalersi di un profilo particolare che va oltre il quadro dell’opposizione di massa e che rappresenti una minaccia seria e concreta per il regime iraniano, tale da ammettere l’esistenza di un rischio di persecuzioni future.
E. 9.4.3 Di conseguenza, anche la censura volta all’ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento del richiedente, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissi- bile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 10.2 Il ricorrente sostiene nel gravame che, l’esecuzione del suo all’allon- tanamento rappresenterebbe una violazione delle rispettive garanzie costi- tuzionali e convenzionali e potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli ir- reparabili.
E. 11.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 11.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
D-1713/2021 Pagina 26
E. 12.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 12.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 13.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecu- zione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o ren- dere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 13.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre- giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Iran è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell’art. 33 della Con- venzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v’è inoltre motivo di considerare
D-1713/2021 Pagina 27 l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di es- sere esposto, nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura.
E. 13.3 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di di- ritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 14.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 14.2 La disposizione citata si applica principalmente ai “réfugiés de la vio- lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi- zione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
E. 14.3 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l’insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell’esecuzione dell’allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall’altro.
E. 14.3.1 In Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1; E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 con- sid. 9.4.1 e D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2).
E. 14.3.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, va evidenziato che egli è nato e cresciuto a B._______ (cfr. atto SEM 24/16 D11). Inoltre, l’in- teressato è uomo giovane, gode di buona salute ed ha una solida istruzione
D-1713/2021 Pagina 28 (cfr. atto SEM 26/16 D4, D17, 27/15 D3). Altresì, egli vanta un’esperienza professionale nel (…) del (...) (cfr. atto SEM 24/16 D23-25). Tale attività gli avrebbe permesso di mantenersi prima del suo espatrio (cfr. atto SEM 24/16 D29). Ad ogni modo, nel Paese d’origine egli può contare su una solida rete famigliare, formata dalla madre, dai nonni e dallo zio materno (cfr. atto SEM 24/16 D31-32). Risultano pertanto dati i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria.
E. 14.4 Così, in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allonta- namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 15 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile.
E. 16 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la de- cisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 17 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 18.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 4 aprile 2022 non sono riscosse le spese processuali.
E. 18.2 Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 102m LAsi ed ha nominato la lic. iur. Fethiye Yalcin quale patrocinatrice d’ufficio.
E. 18.3 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocina- tore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.-- ed i
D-1713/2021 Pagina 29 CHF 220.--, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvo- cati tra i CHF 100.-- e i CHF 150.-- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tri- bunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e te- nuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ri- corrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patroci- nio d'ufficio di CHF 1'350.--. L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.
E. 19 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1713/2021 Pagina 30 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice del ricorrente un’inden- nità di complessivi CHF 1'350.-- a titolo di spese di patrocinio. 1. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini-Tramèr
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1713/2021 Sentenza del 14 agosto 2023 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), William Waeber, Simon Thurnheer, cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dalla lic. iur. Fethiye Yalcin, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 5 marzo 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino iraniano originario di B._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2020. A.b Il 17 settembre 2020 egli ha conferito procura al rappresentante legale designato. A.c Il 18 settembre 2020 il richiedente è stato sentito nell'ambito di una prima audizione durante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che l'ha condotto in Svizzera. In particolare, egli ha dichiarato di essere espatriato nel (...) 2019 e di essersi dapprima recato in C._______ entrando dalla D._______. A.d Sulla base delle dichiarazioni rilasciate in occasione del verbale del rilevamento dei dati personali si è tenuto, il 23 settembre 2020, con l'interessato il colloquio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (EU) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013). A.e In data 29 ottobre 2020 la SEM ha sentito il richiedente l'asilo nell'ambito di una prima audizione ex art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), mentre il 17 novembre 2020 ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo. A.f A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha versato agli atti:
- certificato d'identità (cfr. mezzo di prova [mdp] n. 1 - SEM),
- video della manifestazione di E._______ (cfr. mdp n. 2 - SEM),
- screenshot dell'account Twitter (...) (cfr. mdp n. 3 - SEM),
- articolo internet del 16 gennaio 2013 relativo al (...) (cfr. mdp n. 4 - SEM),
- foto e testo online sulla manifestazione di E._______ (cfr. mdp n. 5 - SEM),
- post Twitter di (...) sulla manifestazione di E._______ (cfr. mdp n. 6 - SEM),
- articolo internet relativo al (...) (cfr. mdp n. 7 - SEM),
- articolo internet relativo al (...) (cfr. mdp n. 8 - SEM),
- scritto degli "Anhänger der Volksmoiahedin" del 28 ottobre 2020 (cfr. mdp n. 9 - SEM). A.g Con decisione incidentale del 24 novembre 2020 e rispettivamente del 25 novembre 2020, la SEM ha informato il ricorrente del passaggio alla procedura ampliata e della sua attribuzione al Canton F._______. A.h In data 24 novembre 2020 la rappresentante legale ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza. B. Con decisione del 5 marzo 2021, notificata il 16 marzo 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera considerando, nel contempo, l'esecuzione di tale misura come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. In data 15 aprile 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 16 aprile 2021), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; in via subordinata la concessione dell'asilo e in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Al ricorso l'insorgente ha allegato i seguenti mezzi di prova:
- procura del 16 novembre 2020 (cfr. mdp n. 1 - ricorso),
- mezzi di prova relativi all'incarcerazione del (...) (cfr. mdp n. 4 - ricorso),
- sentenza di divorzio dei genitori (cfr. mdp n. 5 - ricorso),
- mezzo di prova relativo all'assegnazione della custodia al (...) (cfr. mdp n. 6 - ricorso),
- fotografie assieme al (...) (cfr. mdp n. 7 - ricorso),
- fotografia assieme al (...) ed agli amici del (...) (cfr. mdp n. 8 - ricorso),
- fotografia assieme all'amico MM (cfr. mdp n. 9 - ricorso),
- foto e mandato d'arresto di MM (cfr. mdp n. 10 - ricorso),
- notizia sull'arresto della sorella e della mamma di MM (cfr. mdp n. 11 - ricorso),
- rapporto sulle violenze perpetrate ai danni dei manifestanti alle proteste di novembre 2019 (cfr. mdp n. 12 - ricorso),
- rapporto sulla censura di internet come strumento per colpire gli attivisti (cfr. mdp n. 13 - ricorso),
- rapporto dell'organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR), del 20 luglio 2018, sul ritorno in Iran di persone con legami con l'organizzazione Mujahedin del Popolo Iraniano ([PMOI], cfr. mdp n. 14 - ricorso). D. Il Tribunale, il 20 aprile 2021, ha confermato la ricezione del ricorso. E. Con decisione incidentale del 1° marzo 2022 il Tribunale ha autorizzato l'interessato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha statuito che il procedimento si svolge in lingua italiana. In seguito, ha invitato il ricorrente a produrre un attestato d'indigenza o, in caso contrario, a versare un anticipo di CHF 750.-- a copertura delle presumibili spese processuali. Inoltre, ha invitato il ricorrente a trasmettere al Tribunale eventuali nuovi mezzi di prova. F. L'insorgente ha prodotto tempestivamente l'attestazione d'indigenza richiesta. G. Con decisione incidentale del 4 aprile 2022 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nella persona della lic. iur. Fethiye Yalcin. Altresì, ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. H. L'autorità inferiore, con osservazioni del 20 maggio 2022, ha preso posizione in merito al ricorso. I. Il ricorrente ha replicato con osservazioni del 28 giugno 2022 allegando quali nuovi mezzi di prova:
- scritto del 28 aprile 2021 di OA e scritto del 14 marzo 2020 di AY (cfr. mdp n. 1 - replica),
- fotografie del ricorrente da bambino con MD (cfr. mdp n. 2 - replica),
- scritto degli "Anhänger der (...)" del 15 giugno 2022 (cfr. mdp n. 3 - replica),
- lista dei mezzi di prova relativa alle partecipazioni a manifestazioni in Svizzera da parte del ricorrente (cfr. mdp n. 4 - replica),
- fotografie del ricorrente a manifestazioni in Svizzera (cfr. mdp n. 4 - replica),
- fotografie del ricorrente durante attività politiche (cfr. mdp n. 5 - replica),
- trasmissione televisiva "(...)" del 14 aprile 2021 (cfr. mdp n. 6 - replica),
- rapporto di Amnesty International sull'Iran del 1° aprile 2022 (cfr. mdp n. 7 - replica). J. La SEM con osservazioni del 3 agosto 2022 ha presentato la sua duplica, alla quale il ricorrente ha triplicato con scritto del 14 settembre 2022 ed ha allegato un ulteriore scritto di AY datato 1° settembre 2022. K. In data 28 ottobre 2022 l'autorità di prima istanza ha inoltrato delle osservazioni in merito alla triplica ed il ricorrente ha nuovamente risposto con scritto del 1° dicembre 2022. L. Con scritto del 30 aprile 2023 il ricorrente ha versato agli atti due nuovi documenti, ossia un attestato di lavoro del 30 marzo 2023 ed un contratto di lavoro a tempo determinato del 19 dicembre 2022, ed ha sollecitato il Tribunale ad emettere una decisione. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di avere lasciato il suo Paese, a (...) 2019, in seguito ad una visita da parte di presunti agenti dei servizi segreti iraniani alla casa del (...) dove egli avrebbe risieduto. Tuttavia, al momento della visita, egli si sarebbe trovato al (...) del (...), dove lavorava, per prendere in consegna della merce. Suo zio sarebbe arrivato al negozio sotto shock e gli avrebbe riferito di aver appreso telefonicamente dalla (...), che alcune persone si sarebbero presentate alla casa del (...) in cerca di lui (il ricorrente), avrebbero voluto fargli alcune domande e avrebbero preso il suo passaporto e la sua carta "melli". Lo zio non sarebbe stato in grado di raccontagli esattamente cosa fosse successo, ma gli avrebbe riferito che sarebbe accaduto esattamente come al (...) in passato, quando dopo una perquisizione sarebbe stato, poiché attivo politicamente, portato via, processato e condannato. Altresì, il richiedente ha affermato che in patria avrebbe svolto delle attività politiche sui social-media - pubblicando foto, video e informazioni riguardo a manifestazioni, alle condizioni sociali in Iran ed in merito a come il governo trattava i prigionieri - in modo anonimo e a favore, quale simpatizzante, dell'organizzazione PMOI con lo scopo di far pervenire tali informazioni all'estero. Proprio una settimana prima dell'accaduto tutte le sue pagine sarebbero state bloccate. Un amico del (...), il quale sarebbe stato presente al negozio al momento dell'arrivo dello zio, gli avrebbe proposto di nascondersi presso il suo allevamento in attesa di espatriare. L'interessato avrebbe accettato e dopo 15-20 giorni avrebbe lasciato l'Iran con l'aiuto di un passatore. Inoltre, da quando si troverebbe in Svizzera, sarebbe attivo come simpatizzante dell'organizzazione (...) in Svizzera. 4.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto inverosimili ex art. 7 LAsi i motivi d'asilo allegati dal ricorrente. I fatti da lui riportati sarebbero stati estremamente vaghi e privi di dettagli significanti, come pure in parte illogici e contradditori. In particolare, il ricorrente non sarebbe stato in grado di descrivere l'episodio in cui presunti agenti dei servizi segreti l'avrebbero cercato a casa dei suoi (...). Inizialmente, egli avrebbe riferito che lo zio gli avrebbe comunicato unicamente che l'avrebbe dovuto portare via e di sbrigarsi, siccome in passato sarebbe successa la stessa cosa al (...), ossia che qualcuno sarebbe venuto a fare una perquisizione portando via il suo passaporto e la sua carta "melli". L'autorità inferiore ha sottolineato come l'insorgente avrebbe dichiarato che lo zio avrebbe detto "solo questo", mentre più avanti nell'audizione avrebbe aggiunto che sarebbero arrivate sette persone presunti agenti e due dei quali sarebbero rimasti fuori casa. Nella seconda audizione avrebbe poi fornito un'altra versione riferendo che si sarebbe trattato di "sei, sette persone". La SEM ha osservato che lo stesso richiedente avrebbe risposto di sapere riferire unicamente quanto raccontatogli dallo zio in modo "molto riassuntivo", in quanto nemmeno lo stesso sarebbe stato presente durante l'accaduto, relativizzando così la sua risposta ancora prima di averla fornita. Successivamente, l'autorità di prima istanza ha altresì constatato come il richiedente, nonostante le ripetute domande, non avrebbe saputo fornire una spiegazione convincente per il fatto che non avrebbe in alcun modo cercato di ottenere informazioni in merito alla presunta persecuzione avvenuta nei suoi confronti. Agli occhi dell'autorità inferiore, non sarebbe giustificabile che l'insorgente non avrebbe intrapreso nulla per capire cosa fosse accaduto esattamente quel giorno, ma avrebbe deciso di espatriare senza nemmeno interessarsi in un secondo momento sull'evento scatenante del suo espatrio. Inoltre, la SEM ha rilevato come il ricorrente non sarebbe neppure stato in grado di indicare con precisione la data della perquisizione. Anche le allegazioni circa l'identità dei presunti agenti, su come quest'ultimi avrebbero scoperto le sue attività e come l'avrebbero trovato risulterebbero alquanto vaghe e prive di spiegazioni sensate. Dipoi, anche il racconto in merito alle presunte attività politiche in patria, così come in merito all'organizzazione per la quale egli le avrebbe svolte, non risulterebbe sufficientemente dettagliato, motivato e coerente. A dire dell'autorità inferiore, non sarebbe possibile che il richiedente non avrebbe saputo descrivere in maniera più approfondita e circostanziata il suo attivismo e non avrebbe saputo nemmeno indicare a quante manifestazioni avrebbe partecipato, né quando queste si sarebbero svolte. Allo stesso modo, anche le dichiarazioni riguardanti l'organizzazione PMOI non convincerebbero in quanto prive di dettagli significativi. Inoltre, la SEM ha constatato che l'interessato non sarebbe stato in grado di specificare nemmeno quale attività avrebbe svolto il (...) e per quale motivo sarebbe stato arrestato. Ciò, sarebbe in contraddizione a quanto affermato circa la sua adesione all'organizzazione. Altresì, l'autorità di prima istanza ha ritenuto i mezzi di prova versati agli atti (n. 4, 7, 8 e 9) al riguardo inadeguati, in quanto non renderebbero verosimili i motivi rilevanti in materia d'asilo. In secondo luogo la SEM ha analizzato le allegazioni del ricorrente sotto l'angolo della rilevanza. Nonostante i mezzi di prova (n. 2, 3, 5, 6) prodotti riguardanti la partecipazione a una manifestazione a E._______ ad ottobre 2020, non vi sarebbero indizi che permetterebbero di concludere che con la partecipazione a tale raduno egli abbia attirato l'attenzione delle autorità iraniane e nemmeno che possa farlo in futuro. Pertanto, per l'autorità inferiore non sussisterebbe un timore fondato di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Piuttosto, tale comportamento sembrerebbe avere come scopo quello di influenzare a suo favore la procedura d'asilo. Infine, la SEM ha precisato come né dal racconto né dai mezzi di prova consegnati riguardanti il (...), si ravviserebbero elementi che lascerebbero concludere che l'interessato in Iran potesse diventare oggetto di una persecuzione riflessa a causa del (...). 4.3 In sede di ricorso, l'insorgente non condivide la valutazione della SEM in merito all'inverosimiglianza delle sue allegazioni. Innanzitutto, egli osserva, di essere il (...) di un dissidente iraniano, membro dell'organizzazione PMOI - il quale negli anni (...) sarebbe stato in prigione per cinque anni e successivamente per altri tre anni dal (...) - e di essere stato cresciuto da quest'ultimo in quanto i suoi genitori si sarebbe separati e gli avrebbero affidato la custodia. Egli sarebbe stato immerso nel contesto politico e avrebbe osservato il (...) e i suoi amici nelle loro attività. A prova di ciò, allega quali mezzi di prova alcune fotografie che lo ritrarrebbero sia con il (...) che con amici dello stesso. Inoltre, egli contesta alla SEM di rimproveragli di non conoscere il motivo preciso delle incarcerazioni del (...). A tal proposito, osserva di aver avuto nel (...) solamente (...) anni, rispettivamente (...) nel (...), che pertanto non ci si potrebbe aspettare che egli conosca esattamente il motivo delle persecuzioni politiche del (...), le quali oltretutto sarebbero state svolte in modo segreto e sotto strette precauzioni. Egli avrebbe appreso e riconosciuto le attività politiche di quest'ultimo solamente quando egli stesso avrebbe iniziato con le attività politiche a favore del PMOI. Altresì, egli osserva che il (...) sarebbe da diversi anni proprietario di un (...) e non più come in passato un membro attivo, ciò anche a causa della sua età e del suo stato di salute. Tuttavia, avrebbe mantenuto una buona reputazione nell'ambiente d'opposizione. A suo dire, rappresenterebbe tutt'ora un pericolo ("Gefahrpotenz") per le autorità e di riflesso anche lui si ritroverebbe sotto forte pressione del regime iraniano. In seguito, egli respinge quanto sostenuto dalla SEM in merito alle dichiarazioni relative all'evento scatenante il suo espatrio e sostiene di aver illustrato in maniera molto concreta la persecuzione da parte dello Stato iraniano, ricordando che durante la perquisizione domiciliare non sarebbe stato presente. Anche quanto asserito in merito alle sue attività politiche sarebbe da ritenersi sostanziato e strutturato. Egli avrebbe, in particolare, fatto i nomi delle persone con le quali avrebbe collaborato. In merito, versa agli atti ulteriori mezzi di prova, tra cui un mandato d'arresto che concerne un suo amico MM con il quale egli avrebbe svolto diverse attività. Alla SEM, inoltre rimprovera che egli non si sarebbe potuto permettere, nel contesto iraniano, di rivolgersi alle autorità per informarsi per quale motivo lo stessero cercando. Egli sottolinea, che nonostante avrebbe utilizzato un indirizzo IP nascosto e la sua posizione non sarebbe stata visibile alle autorità di sicurezza, proprio una settimana prima della visita degli agenti segreti alla casa del (...) le sue pagine sui social-media sarebbero state bloccate. Per questo motivo, egli sostiene di non essere in grado di fornire alcun mezzo di prova al riguardo. Mentre, per quanto concerne la telefonata della (...) allo zio, l'insorgente evidenzia come si sarebbe trattata di una situazione di emergenza. Ad ogni modo, la (...) avrebbe saputo come comunicare tale tipo di informazione, in linguaggio in codice. Infine, egli rimprovera alla SEM di non aver tradotto i documenti relativi alle attività politiche della sua famiglia e di aver respinto la censura di una persecuzione riflessa senza aver analizzato tali documenti, violando così il suo diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione. 4.4 Nel proprio atto responsivo, la SEM prende anzitutto atto dei quattordici documenti allegati al ricorso e osserva che nessuno dei nuovi mezzi di prova riguarderebbe l'episodio scatenante o il suo attivismo politico in patria. A tal proposito l'autorità intimata ritiene che risulterebbe alquanto stupefacente che il richiedente non sarebbe stato in grado di provare in alcun modo la sua attività, la quale si sarebbe fondata su video, registrazioni, redazione di messaggi, articoli e scambi con persone terze. Pertanto, conclude che la tesi dell'inverosimiglianza dell'attivismo politico in patria sarebbe confermata e rafforzata. Inoltre, la SEM afferma che avrebbe ampiamente vagliato e analizzato nella decisione avversata la relazione del ricorrente con l'organizzazione PMOI. In particolare, lo scritto "Anhänger der Volksmoiahedin" (cfr. mdp n. 9 - SEM) non permetterebbe alcuna rivalutazione in merito, essendo semplicemente una presa di posizione individuale. Come pure, nemmeno la fotografia che ritrae il ricorrente da bambino insieme al (...) e ad altri attivisti politici (cfr. mdp n. 8 - SEM; mdp n. 2 - replica), sarebbe in grado di provare le presunte persecuzioni subite. In relazione con ciò, sottolinea come apparrebbe sorprendente che egli - cresciuto in un'atmosfera di vicinanza e condivisione nel quotidiano attivismo del (...) come risulterebbe dalla fotografia - non sarebbe stato in grado di sostanziare ulteriormente le domande in merito alle attività politiche e circa l'arresto del (...). A dire dell'autorità inferiore, sarebbe stato lecito aspettarsi un racconto più dettagliato dei momenti fondanti dell'attivismo politico del (...) essendo stati sicuramente riportati, discussi e rinarrati più volte tra le persone vicine a lui. Inoltre, la SEM riscontra che con ricorso il rappresentante legale affermerebbe che il (...) sarebbe stato un membro attivo del PMOI mentre l'insorgente in sede di audizione avrebbe espresso chiaramente che egli sarebbe stato un simpatizzante e non un membro. Altresì, per quanto concerne l'obiezione del ricorrente in merito ad una mancata traduzione dei mezzi di prova inerenti all'attivismo politico della sua famiglia e più in generale una motivazione insufficiente relativa alla sua situazione di persecuzione riflessa, la SEM osserva, in primo luogo, che tutti i mezzi di prova sarebbero stati visionati e come tutti i mezzi di prova riguarderebbero unicamente il (...). Infatti, l'interessato avrebbe sempre affermato che solamente lui e il (...) sarebbero stati attivi politicamente; pertanto non si comprenderebbe il motivo per cui nel ricorso si parli di attività politica famigliare. Inoltre, il fatto che il (...) risiederebbe ancora in Iran, avrebbe un domicilio fisso ed un suo (...) ridurrebbe la probabilità di future persecuzioni riflesse. Altresì, l'autorità intimata ritiene che già da diversi anni risulterebbe che nessuno della famiglia del ricorrente avrebbe problemi con le autorità. Mentre, per ciò che riguarda il mandato d'arresto nei confronti dell'amico MM, la SEM osserva che tale documento non sarebbe atto a modificare la sua valutazione. Ad ogni modo la situazione famigliare di MM non sarebbe comparabile a quella dell'interessato, in quanto sia la madre che la sorella dell'amico sarebbero attive politicamente con problemi in corso con le autorità. 4.5 In riscontro a quanto precede, con la replica, il ricorrente confuta ulteriormente le argomentazioni della SEM. In primo luogo, egli sottolinea come non ci si potrebbe aspettare da lui alcun mezzo di prova dell'attività svolta in patria, in quanto sarebbe normale che egli avrebbe immediatamente distrutto il materiale video e fotografico una volta inviato all'estero e/o condiviso sui social, essendo stata illegale la sua attività contro il regime. Tuttavia, quanto svolto da lui sarebbe stato reso almeno credibile, considerando che egli avrebbe nominato tutte le persone con le quali avrebbe collaborato politicamente sia in patria che all'estero. Ad esempio, egli sarebbe entrato in contatto già in Iran con AY il quale sarebbe il marito di una sua zia. Quest'ultimo sarebbe stato attivo politicamente nella stessa organizzazione del (...) e conoscerebbe il ricorrente dall'infanzia. La lettera del 14 marzo 2020 di AY (cfr. mdp n. 1 - replica) e le foto versate agli atti lo confermerebbero. Inoltre, egli osserva di aver anche partecipato attivamente alle proteste di massa contro il carobenzina. L'interessato avrebbe fondato un gruppo con degli amici e avrebbe preso parte a queste manifestazioni. Tra questi amici ci sarebbe stato MM sul quale ora penderebbe un mandato d'arresto e non per persecuzione riflessa. A suo dire, tale mandato d'arresto lo interesserebbe particolarmente, in quanto egli avrebbe partecipato a diverse proteste assieme all'amico MM. Pertanto, egli contesta la mancata traduzione di tale documento. Altresì, egli ribadisce come la possibilità di una persecuzione riflessa a causa della sua vicinanza con il (...) non sarebbe stata analizzata correttamente. Le argomentazioni della SEM a suo modo sarebbero soggettive e speculative. In aggiunta, egli versa agli atti un ulteriore scritto "Anhänger der (...)" del 15 giugno 2022, nel quale vengono confermate le sue attività in favore dell'organizzazione tra il 2017 e il 2019. Infine, l'interessato allega alla replica diversi nuovi mezzi di prova, in particolare relativi alle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera. 4.6 In sede di duplica, la SEM, non ritiene i nuovi mezzi di prova prodotti atti a rispondere alle incongruenze rilevate con la decisione e in sede di osservazioni al ricorso. Anzi, a dire dell'autorità inferiore, i nuovi documenti attesterebbero e rafforzerebbero quanto già osservato sino ad ora. In particolare, l'autorità intimata costata che il ricorrente già nel corso della procedura d'asilo avrebbe consegnato un documento intitolato "Anhänger der (...)" del 28 ottobre 2020. Nella decisione impugnata sarebbe già stato sottolineato che nonostante fosse uno dei principali mezzi di prova, l'interessato non avrebbe avuto nessuna informazione in merito all'autore del documento e pertanto sarebbe risultato evidente che egli sarebbe entrato in contatto con questa persona solo dopo l'espatrio e pertanto come tale persona sarebbe inadatta a comprovare alcunché in merito al suo passato. Inoltre, questo nuovo scritto del 15 giugno 2022 non farebbe altro che mettere in risalto le contraddizioni già rilevate. Per quanto concerne invece lo scritto di AY (cfr. mdp n. 1 - replica), la SEM rileva come quest'ultimo avrebbe lasciato l'Iran già nel 2010, e che pertanto non sarebbe in grado di provare le presunte attività politiche del ricorrente in patria. Inoltre, ribadisce il fatto che sorprenderebbe come il ricorrente non avrebbe mai nominato il marito della zia in corso di procedura, affermando che solamente lui e il (...) avrebbero svolto attività politiche. Altresì, l'autorità di prima istanza constata come risulterebbe contraddittorio che egli, da una parte, avrebbe potuto diffondere all'estero fotografie, video e contenuti di vario genere, nonostante l'asserita stretta censura da parte del regime e, dall'altra parte, non sarebbe stato in grado di produrre alcun mezzo di prova al riguardo. Infine, la SEM rileva che dalla traduzione del documento "Haftbefehl für MM" sarebbe emerso che si tratterebbe in realtà di una convocazione ed oltretutto non sarebbe nemmeno indicato il motivo di tale convocazione. Pertanto, tale documento non confermerebbe i problemi di MM in Iran e di conseguenza nemmeno quelli dell'insorgente. 4.7 Dal canto suo, con allegato di triplica, l'insorgente ribadisce di aver dimostrato, con diversi documenti, le sue attività politiche in favore dell'organizzazione PMOI. Egli afferma che poco cambia se in Iran egli sarebbe stato un simpatizzante o un membro. In ogni caso, egli risulterebbe agli occhi dello Stato iraniano come un simpatizzante e membro. Ad ogni modo, con la sua partenza e le sue attività all'estero egli sarebbe certamente considerato un membro. Ciò che verrebbe confermato anche nella lettera di referenza (cfr. mdp n. 3 - replica). A suo dire, non gli si potrebbe rimproverare di non conoscere l'autore di tale scritto, in quanto egli non poteva conoscere personalmente le persone attive all'estero quando si trovava in Iran, ma queste persone l'avrebbero conosciuto in quanto egli sarebbe stato famoso fornendo informazioni e materiale importanti. Alle sue osservazioni, egli allega un ulteriore scritto di AY datato 1° settembre 2022, il quale confermerebbe il suo legame con l'interessato sin da bambino e il loro contatto nel corso degli anni. Inoltre, l'interessato reitera come sarebbe impossibilitato a fornire il materiale del suo lavoro in patria, in quanto si sarebbe trattato di attività svolte in situazioni di estremo pericolo e come per la sua sicurezza non avrebbe salvato nessun contenuto. In conclusione, egli evidenzia il rischio di persecuzione al quale sarebbe sottoposto, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, a causa delle attività che egli avrebbe svolto in Svizzera quale membro dell'organizzazione PMOI. 4.8 In sede di quadruplica, l'autorità inferiore prende posizione in merito al nuovo mezzo di prova versato agli atti in sede di triplica. In particolare, la SEM osserva, che si apprenderebbe che il richiedente sarebbe stato perseguitato nel 2019 a causa delle sue attività politiche. A mente dell'autorità intimata, questa nuova informazione risulterebbe alquanto sorprendente, poiché in contrasto con le dichiarazioni del ricorrente. Invero, egli avrebbe sempre sostenuto di non aver mai avuto contatti diretti con i servizi segreti iraniani. Inoltre, l'autorità di prima istanza evidenzia come l'insorgente avrebbe lasciato senza risposta la contraddizione rilevata in merito al fatto che egli non avrebbe mai menzionato altri parenti attivi politicamente. Altresì, la SEM ribadisce come il presunto attivismo politico della famiglia non sarebbe mai stato provato da nessun documento e come le fotografie di allegre riunioni famigliari non sarebbero certamente una prova dell'attivismo o di militanza politica. Mentre per quanto riguarda le svariate lettere trasmesse da membri del PMOI, osserva come si tratterebbe di persone ignote alla SEM. Infine, l'autorità obietta in merito all'utilizzo dei termini simpatizzante e membro, affermando come per le persone animate da un sentimento di appartenenza ad un gruppo politico sarebbe lecito aspettarsi che queste differenze siano ben chiare. 4.9 Nelle sue ulteriori osservazioni, del 1° dicembre 2022, il ricorrente ribadisce di aver almeno reso verosimili le sue attività politiche a favore del PMOI e di aver poi continuato in modo importante con tali attività anche una volta arrivato in Svizzera. In aggiunta, egli sottolinea come la situazione in Iran si sarebbe aggravata facendo riferimento ad un nuovo rapporto di Amnesty International del 10 ottobre 2022. 5. 5.1 In primo luogo, il ricorrente contesta alla SEM di non aver tradotto tutti i documenti versati agli atti, violando così il suo diritto di essere sentito, rispettivamente l'obbligo di motivazione. Tale censura formale va analizzata preliminarmente, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 5.2 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 5.3 Giusta l'art. 8 LAsi, l'autorità può esigere dal richiedente asilo che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. Nonostante la formulazione potestativa, quando i mezzi di prova in questione risultano utili per il giudizio, l'autorità è tenuta a richiedere la traduzione o a tradurre essa stessa i documenti in questione in ossequio al principio inquisitorio (cfr. art. 33a cpv. 4 PA; Patrica Egli, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 29 ad art. 31; sentenza del Tribunale D-1460/2018 del 28 ottobre 2021 consid. 6.3). 5.4 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.5 5.5.1 In merito alla censurata traduzione dei mezzi di prova inerenti all'attivismo politico della sua famiglia, va rilevato che, come fatto notare dall'autorità inferiore in sede di osservazione al ricorso, la traduzione è stata trasmessa al ricorrente - da visione atti allegata alla decisione avversata - insieme ad altri documenti quali verbali d'audizione. Egli infatti non ha più formulato una richiesta in tal senso, di conseguenza si presuppone che la traduzione non sia stata vista dal rappresentante legale. Oltre a ciò, tutti i mezzi di prova sulle attività politiche inoltrati dal richiedente fino a quel momento riguardavano unicamente il (...). Pertanto, risulta pretestuosa l'obiezione di una carente motivazione relativa alle attività politiche della famiglia. Segnatamente, si sottolinea come in sede d'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente abbia specificato che solamente lui ed il (...) sarebbero stati attivi politicamente (cfr. atto SEM 27/15 D102). Per quanto concerne i documenti versati agli atti relativi al (...), l'autorità di prima istanza si è espressa in modo dettagliato, rilevando come tali non sarebbero stati adeguati a rendere verosimili le allegazioni del richiedente in materia d'asilo (cfr. decisione SEM II pag. 7-8). Inoltre, anche l'eventuale sussistenza di una persecuzione riflessa a causa del (...) è stata analizzata dalla SEM (cfr. decisione SEM II pag. 9). 5.5.2 Nella fattispecie, il Tribunale constata, dunque, che tutti i documenti utili per il giudizio risultano essere stati tradotti e che l'autorità di prima istanza si è pronunciata in modo esplicito ed esaustivo in merito a tutti i mezzi di prova agli atti. Ne discende, quindi, che le censure formali mosse dal richiedente risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.6 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 7. 7.1 Nel caso in disamina, è indubbio che la versione fornita dal ricorrente a proposito dell'episodio scatenante, ossia la visita di presunti agenti dei servizi segreti iraniani alla casa del (...) - dove lui abitava - non soddisfi i succitati criteri di verosimiglianza. 7.1.1 In primo luogo, si rileva che il ricorrente ha appreso da terzi di essere oggetto di ricerche. Egli sarebbe stato informato della perquisizione del suo domicilio dallo zio, il quale a sua volta sarebbe stato informato dalla (...) del ricorrente (cfr. atto SEM 24/16 D49, D64). Sebbene, la sua incapacità di circostanziare tale evento potrebbe essere scusata in parte, sorprende come egli non sia stato in grado di indicare nemmeno la data di tale evento così decisivo nella sua vita. Egli avrebbe unicamente affermato che sarebbe avvenuto alla fine del mese otto del 1398 (secondo il calendario gregoriano: novembre 2019), ma di non ricordare il giorno preciso (cfr. atto SEM 24/16 D50). Inoltre, si osserva come l'identità delle persone che avrebbero svolto la perquisizione, non sarebbe nemmeno conosciuta (cfr. atto SEM 24/16 D54). Invero, il (...) avrebbe ipotizzato che al (...) stesse succedendo la stessa cosa che egli avrebbe vissuto in passato, ma non avrebbe conosciuto o riconosciuto nessuna delle persone che sarebbero venute a cercarlo (cfr. atto SEM 24/16 D60-62). Pertanto, sarebbe stata una mera supposizione del (...), quella che si sarebbe trattato di agenti dei servizi segreti iraniani (cfr. atto SEM 24/16 D63). Per di più, non si comprende come mai, se si fosse trattato di agenti dei servizi segreti, quest'ultimi non avrebbero saputo che l'interessato lavorava presso il negozio del (...), presentandosi direttamente sul posto (cfr. atto SEM 24/16 D24-26). Altresì, risulta poco convincente che la (...), in una situazione di estrema emergenza, come indicato in sede di ricorso (cfr. memoriale ricorsuale pag. 7, n.16), non lo abbia chiamato direttamente il ricorrente. 7.1.2 In secondo luogo, si evidenzia come l'interessato ha in un primo momento affermato che lo zio gli avrebbe detto solamente "A._______ sbrigati, dobbiamo andare via da qui, devo portarti via. Precisamente come era successo per il (...) in cui erano entrati in casa qualche anno fa, qualche persona è venuta a casa (del [...]), ha perquisito la casa e quando ha preso il tuo passaporto e la tua carta "melli" abbiamo capito che stavano cercando te" (cfr. atto SEM 24/16 D56), mentre poi egli ha sorprendentemente aggiunto che si sarebbe trattato di sette persone (cfr. atto SEM 24/16 D65) e successivamente di sei, sette persone (cfr. atto SEM 27/15 D59). Oltre alla contraddizione non è dato sapere quando lo zio, rispettivamente il ricorrente, abbia appreso tale dettaglio. Infatti, sorprende il completo disinteresse dell'insorgente nell'ottenere maggiori informazioni in merito a quanto riportatogli in modo sbrigativo dallo zio (cfr. atto SEM 24/16 D64; 27/15 D58) e l'immediatezza con cui egli avrebbe deciso di espatriare, nonostante sino a quel giorno egli non avrebbe mai avuto problemi in Iran (cfr. 24/16 D51; 27/15 D 64-66). L'obiezione che il telefono dei (...) sarebbe sempre sotto controllo e per questo motivo avrebbe deciso di scappare senza informarsi maggiormente risulta poco plausibile, in quanto, ad esempio, egli avrebbe potuto provare ad informarsi tramite l'amico del (...), che lo avrebbe nascosto nel suo allevamento, o una volta uscito dal Paese avrebbe potuto chiedere informazioni alla madre, con la quale egli sarebbe rimasto in contatto (cfr. atto SEM 24/16 D44-45, D48). 7.1.3 Infine, si osserva come anche il motivo della perquisizione si basa su una supposizione del ricorrente, il quale la riconduce al blocco delle sue pagine sui social-media avvenuto circa una settimana prima (cfr. atto SEM 24/16 D55). Pagine che egli tuttavia avrebbe sempre gestito in modo segreto e anonimo (cfr. atto SEM 24/16 D51-52; 27/15 D27, D71; memoriale ricorsuale pag. 6, n. 15). Anche in relazione a ciò, l'interessato non è stato in grado di fornire una spiegazione convincente sul come le autorità avrebbero scoperto la sua identità e come avrebbero fatto a trovarlo (cfr. atto SEM 24/16 D55). La sua spiegazione secondo cui le autorità avrebbero controllato il suo telefono oppure durante gli arresti alle manifestazioni qualcuno avrebbe fatto il suo nome risulta, infatti, essere una mera supposizione. 7.2 7.2.1 Proseguendo, anche le dichiarazioni dell'insorgente circa le asserite attività politiche in patria e il suo legame con l'organizzazione PMOI contengono diversi indicatori di inverosimiglianza. 7.2.2 Il richiedente ha sostenuto di essersi occupato di raccogliere informazioni, materiale fotografico e video alle manifestazioni contro il Governo per poi diffonderlo sulle sue pagine dei rispettivi social-media (cfr. atto SEM 24/16 D49; 27/15 D25). Avrebbe svolto tale attività in patria per ben quattro anni (cfr. atto SEM 24/16 D 69). Tuttavia, interrogato in merito a tali manifestazioni egli non ha saputo indicare a quante avrebbe partecipato e quando queste si sarebbero svolte, affermando unicamente che il suo lavoro si sarebbe concentrato su una manifestazione - la più grande -, la quale si sarebbe svolta nel mese di (...) 2019, e, per il resto, soprattutto sulla raccolta di materiale per delle piccole manifestazioni (cfr. atto SEM 24/16 D71-74). Tuttavia, egli non è stato in grado di documentare nessun tipo di attività né relative a grandi né a piccole manifestazioni. Inoltre, come rilevato dall'autorità di prima istanza, sorprende che il ricorrente non sia riuscito a fornire nessun mezzo di prova circa le sue attività sui social-media. Benché, le sue pagine sarebbero state bloccate (cfr. atto SEM 27/15 D30) ed egli non avrebbe mai salvato niente per non lasciare traccia, ci si poteva attendere che, avendo presumibilmente trasmesso materiale all'estero ed essendo stato presumibilmente una fonte importante di informazioni e materiale - come sostenuto in sede di scambio scritti -, egli sarebbe riuscito a reperire quanto da lui condiviso, invece di fornire, come si vedrà in seguito, quali mezzi di prova unicamente scritti di terze persone (cfr. infra consid. 7.3.3). 7.2.3 Altresì, stupisce come l'insorgente sia estremamente poco informato in merito all'organizzazione per la quale avrebbe lavorato e per la quale sarebbe stato un'importante figura di riferimento all'estero, come sostenuto a più riprese dal rappresentante legale. Egli, infatti, durante l'audizione sui motivi d'asilo, questionato in merito alla data della rivoluzione iraniana e alla data di fondazione dell'organizzazione PMOI non ha saputo rispondere in modo preciso, asserendo di non ricordare esattamente l'anno (cfr. atto SEM 27/15 47-49, D55-57). Inoltre, anche le sue dichiarazioni circa la sua adesione quale simpatizzante/membro dell'organizzazione PMOI sono risultate estremante confuse e caratterizzate da numerose contraddizioni (cfr. atto SEM 24/16 pag. 16; 27/15 D42, D51-53, D93). Altresì, il ricorrente invitato a spiegare come e quando avrebbe iniziato ad essere attivo per l'organizzazione, si è limitato a ripetere in modo molto vago di essere cresciuto "in questo ambiente", assieme al (...) e a tutti i suoi amici e di aver quindi sempre osservato le loro attività, finché non avrebbe deciso di diventare anch'egli attivo (cfr. atto SEM 24/16 D87). Tuttavia, sorprende che l'interessato non sia stato in grado di specificare in cosa consistessero le attività del (...), limitandosi a dire che quest'ultimo avrebbe sempre sostenuto l'organizzazione PMOI, ma che di solito non avrebbe parlato di quello che faceva, aggiungendo che avrebbe sostenuto l'organizzazione anche economicamente (cfr. atto SEM 27/15 D91). Per di più, egli non ha saputo nemmeno indicare i motivi delle incarcerazioni del (...) (cfr. atto SEM 27/15 D89-90). Come osservato rettamente dalla SEM nella decisione impugnata, ci si aspetterebbe - proprio per l'asserita immersione in tale contesto - un racconto più dettagliato, anche se all'epoca delle incarcerazioni egli era ancora molto giovane. Le risposte scarne, vaghe e stereotipate al riguardo, risultano pertanto in chiaro contrasto con quanto affermato circa la sua adesione all'organizzazione PMOI in patria (cfr. atto SEM 24/16 D87). 7.3 7.3.1 Nemmeno i mezzi di prova forniti dal ricorrente in corso di procedura di prima istanza e successivamente con ricorso e durante lo scambio scritti sono in grado di rendere verosimili le sue attività politiche in patria e il suo legame con l'organizzazione PMOI. 7.3.2 Quale documento principale per provare la sua attività in patria il ricorrente ha versato agli atti lo scritto "Anhänger der (...)" del 28 ottobre 2020 (cfr. mdp n. 9 - SEM; cfr. atto SEM 24/16 D107). Tuttavia, tale documento, come osservato anche dall'autorità di prima istanza, contiene molteplici errori grammaticali e linguistici ed è redatto per lo più nella forma femminile. Inoltre, dallo stesso non si evince nessun riferimento ad attività concrete e/o altri dettagli specifici che concernono l'interessato, a parte riportare il suo nome e la sua data di nascita. In aggiunta, sorprendono anche le dichiarazioni al riguardo rilasciate dell'insorgente in sede di audizioni. Infatti, egli ha dichiarato di non conoscere personalmente HK, autore del documento, ma presumerebbe che quest'ultimo sia un membro o un simpatizzante importante (cfr. atto SEM 24/16 D109-110, 27/15 D6-12, D45). Egli sarebbe arrivato a HK grazie al gruppo PMOI dei giovani in Svizzera, ma non avrebbe nessun'informazione sulla sua persona (cfr. atto SEM 27/15 D8, D45). Pertanto, si ritiene tale documento non idoneo a rendere verosimili le asserite attività politiche del richiedente in Iran. Allo stesso modo, nemmeno gli articoli online relativi all'incarcerazione e allo stato di salute del (...) - i quali si riferiscono a degli eventi avvenuti nel 2013 e riportati da terzi su internet - permettono di ritenere verosimili i motivi d'asilo dell'insorgente (cfr. mdp n. 4, n. 7, n. 8 - SEM). 7.3.3 Successivamente, durante lo scambio scritti, l'interessato ha versato agli atti numerosi nuovi mezzi di prova a sostegno degli asseriti motivi d'asilo (cfr. mdp n. 9, n. 10, n. 11 - ricorso, mdp n. 1, n. 2, n. 3 - replica; scritto del 1° settembre 2020). Neppure quest'ultimi permettono, tuttavia, di giungere ad una diversa valutazione. In particolare, si osserva che le fotografie che lo ritraggono da ragazzino assieme al (...) ed ai suoi amici (cfr. mdp n. 8 - ricorso; mdp n. 2 - replica), offrono degli spaccati sulla sua vita in patria, ma non sono in alcun modo in grado di dimostrare una persecuzione nei suoi confronti; come nemmeno la fotografia assieme all'amico MM (cfr. mdp n. 9 - ricorso). A tal proposito, si osserva che il presunto mandato d'arresto versato agli atti, si è dimostrato essere una convocazione (cfr. duplica del 3 agosto 2022). Non riportando alcuna indicazione in merito al motivo della convocazione di MM, l'asserita importanza di tale documento per il ricorrente - dovuta al suo legame con MM - non è in alcun modo dimostrata. In aggiunta, si osserva che la rinuncia di tradurre l'articolo sull'arresto della madre e della sorella di MM non ha comportato nessun pregiudizio al ricorrente e non risulta nemmeno utile alla causa. Per quanto concerne lo scritto del 14 marzo 2020 di AY (cfr. mdp n. 1 - replica), il quale sarebbe il marito di una zia del richiedente, il Tribunale rileva come da una parte AY sarebbe già espatriato nel 2010, quando il ricorrente aveva appena (...) anni, e pertanto difficilmente egli può esprimersi in merito alle sue attività. Dall'altra parte, stupisce che l'interessato non abbia mai nominato tale parente nel corso della procedura di prima istanza, asserendo oltretutto che le uniche persone della famiglia ad avere un'attività politica sarebbero state lui ed il (...) (cfr. atto SEM 27/15 D102). Mentre, per quanto concerne lo scritto del 28 aprile 2021 di OA (cfr. mdp n. 1 - replica), figlio di AY, agli occhi del Tribunale risulta poco credibile che il ricorrente sia, come riportato, l'autore di molteplici video e servizi multimediali sulle rivolte in Iran, senza aver lasciato alcune tracce di tali contenuti inviati all'estero. Inoltre, una tale importante condivisione di materiale di protesta sarebbe anche in contrasto con l'asserita severa censura da parte del Governo iraniano. In sede di replica, il richiedente ha poi fornito un secondo scritto intitolato "Anhänger der (...)" del 15 giugno 2022 (cfr. mdp n. 3 - replica), nel quale a differenza del primo (cfr. mdp n. 9 - SEM), vengono elencate una serie di attività che il ricorrente avrebbe svolto a favore dell'organizzazione PMOI. Il documento - oltre ad elencare manifestazioni risalenti agli anni 2017, 2018 e 2019, delle quali il ricorrente non avrebbe mai riferito - rappresenta un documento di parte redatto da una persona, come già evidenziato in precedenza, sconosciuta al ricorrente. Infine, l'ultimo scritto trasmesso dal ricorrente, ossia un'ulteriore lettera di AY del 1° settembre 2020, indica - in modo tardivo e completamente in contrasto con quanto asserito dal medesimo - che egli sarebbe stato perseguitato in Iran nel 2019, minando ulteriormente la sua credibilità. 7.4 Visto tutto quanto precede, le allegazioni del ricorrente in merito alle sue attività politiche in patria ed all'episodio che lo avrebbe indotto a lasciare il Paese sono da considerarsi inverosimili. Pertanto, il Tribunale non è tenuto ad analizzarne la rilevanza. 8. 8.1 In un secondo passo occorre esaminare l'asserita esistenza di un rischio di persecuzione riflessa del ricorrente a causa delle attività politiche del (...). 8.2 L'esistenza di una persecuzione riflessa viene ammessa quando i famigliari di una persona perseguitata sono esposti a rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenze del TAF D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 7.4, D-295/2021 del 16 marzo 2022 consid. 5.3, D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). In tale ambito è necessario valutare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso concreto (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; anche sentenza D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell'asilo, allorché la persona che è toccata dalla persecuzione riflessa, è esposta a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di persecuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 8.2). Secondo la giurisprudenza la probabilità di essere vittima di una persecuzione riflessa è data soprattutto quando un membro della famiglia in fuga è ricercato e l'autorità ha motivo di presumere che qualcuno sia in contatto stretto con la persona ricercata (sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 Nella fattispecie, non vi sono indizi che permettono di concludere all'esistenza di un fondato timore per il richiedente di subire, in un prossimo futuro, delle misure di persecuzione riflessa a cause del suo legame con il (...). 8.3.2 Il ricorrente ha menzionato più volte il (...) nell'esposizione del suo vissuto in Iran, in quanto egli sarebbe stato un'attivista politico e simpatizzante dell'organizzazione PMOI (cfr. atto SEM 27/15 D93). A causa del suo attivismo egli sarebbe stato in carcere dal (...) per (...) anni e dal (...) per (...) anni (cfr. atto SEM 27/15 D88). A suo carico vi sarebbero state delle procedure penali seguite dall'incarceramento (cfr. atto SEM 27/15 D95-96). Tuttavia, egli, dal 2013, condurrebbe una vita normale in patria, oltre ad essere anche proprietario di un (...) (cfr. atto SEM 24/16 D12, D30). L'obiezione che il (...) sarebbe lasciato in pace dalle autorità in quanto anziano, come pure le asserite telefonate anonime nei suoi confronti per sapere se fosse ancora attivo, risultano poco credibili oltre a non essere supportate da alcun mezzo di prova (cfr. atto SEM 27/15 D99-101). Ad ogni modo, già solo il fatto che il (...) non sarebbe ricercato, anzi avrebbe presenziato alla perquisizione dei presunti agenti dei servizi segreti iraniani, sarebbe in contrasto con la definizione stessa di persecuzione riflessa. Invero, non si comprenderebbe in che modo il ricorrente rischierebbe dei seri pregiudizi in caso di ritorno in Iran a causa del (...). Oltretutto, come già costatato in precedenza (cfr. supra consid. 7.1.2), il ricorrente non ha mai avuto problemi con le autorità (cfr. atto SEM 24/16 D51) e tutti i suoi famigliari vivrebbero tutt'ora in Iran (cfr. atto SEM 24/16 31-32) e non avrebbero alcun problema (cfr. atto SEM 24/16 47). 8.4 Inoltre, visto l'obiezione in sede ricorsuale, si osserva come un eventuale persecuzione riflessa a causa di altri famigliari risulta essere pretestuosa, in quanto - come specificato dall'insorgente stesso - lui e il (...) sarebbero stati gli unici membri della famiglia attivi politicamente (cfr. atto SEM 27/15 D102). 8.5 Di conseguenza, non si ravvisa nel caso di specie un fondato timore di persecuzione riflessa. 9. 9.1 Nel prosieguo della sua impugnativa, l'insorgente reputa di adempire le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. In particolare, egli ritiene che a causa del suo passato e delle attività politiche svolte in esilio per/a favore dell'organizzazione PMOI egli sarebbe tenuto sotto controllo dai servizi di sicurezza iraniani e in caso di ritorno in Iran rischierebbe di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. 9.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem). 9.3 In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 9.4 9.4.1 Nella fattispecie, occorre innanzitutto ribadire come il ricorrente non abbia mai avuto problemi con le autorità prima del suo espatrio e che nemmeno è riuscito a rendere verosimile che egli sia effettivamente ricercato. Dal suo arrivo in Svizzera il ricorrente ha riferito d'essere stato politicamente attivo, ciò che giustificherebbe, a suo dire, il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, n. 21). 9.4.2 Egli, come dimostrato dai numerosi mezzi di prova versati agli atti, ha partecipato in Svizzera a diverse manifestazione e azioni in favore dell'organizzazione PMOI (cfr. mdp n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 - SEM; mdp n. 4 - ricorso; mdp n. 4, n. 5, n. 6 - replica del 28 giugno 2022). In particolare, ha inoltrato quattro mezzi di prova riguardanti la sua partecipazione ad una manifestazione contro le esecuzioni in Iran, che si è svolta (...), nella giornata mondiale contro le esecuzioni, ad ottobre 2020 (cfr. mdp n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 - SEM). Ciononostante, non vi sono indizi che la partecipazione del richiedente a tale raduno abbia attirato l'attenzione delle autorità iraniane e che potrebbe farlo in futuro. Nemmeno le ulteriori partecipazioni e attività svolte (cfr. mdp n. 4 - replica) come pure gli screenshot di videochiamate (cfr. mdp n. 6 - replica) permettono di ritenere che egli sia una persona di spicco e che abbia raggiunto una vasta cerchia di seguaci da renderlo noto al regime iraniano. Inoltre, non si comprende come mai il ricorrente, il quale ha sempre sostenuto di aver concentrato la sua attività sul social-media, abbia trasmesso un solo mezzo di prova relativo ad uno suo account twitter (cfr. mdp n. 3 - SEM). Ad ogni modo, lo screenshot prodotto permette di costatare che appare unicamente il nome G._______ e, quale nome utente, (...). Pertanto, alla luce di quanto trasmesso, egli non risulta identificabile. Oltretutto, anche le carenti conoscenze circa la struttura dell'organizzazione PMOI dei giovani in Svizzera e nel mondo (cfr. atto SEM 27/15 D38-42, 46-49), rappresenta un forte indizio contro un suo particolare coinvolgimento. Nonostante indubbiamente lo si possa ritenere un simpatizzante, l'asserita attività politica svolta in Svizzera non permette al ricorrente di prevalersi di un profilo particolare che va oltre il quadro dell'opposizione di massa e che rappresenti una minaccia seria e concreta per il regime iraniano, tale da ammettere l'esistenza di un rischio di persecuzioni future. 9.4.3 Di conseguenza, anche la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.2 Il ricorrente sostiene nel gravame che, l'esecuzione del suo all'allontanamento rappresenterebbe una violazione delle rispettive garanzie costituzionali e convenzionali e potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli irreparabili. 11. 11.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 11.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 12. 12.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 12.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 13. 13.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 13.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 13.3 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 14. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 14.2 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 14.3 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. 14.3.1 In Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1; E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1 e D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2). 14.3.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, va evidenziato che egli è nato e cresciuto a B._______ (cfr. atto SEM 24/16 D11). Inoltre, l'interessato è uomo giovane, gode di buona salute ed ha una solida istruzione (cfr. atto SEM 26/16 D4, D17, 27/15 D3). Altresì, egli vanta un'esperienza professionale nel (...) del (...) (cfr. atto SEM 24/16 D23-25). Tale attività gli avrebbe permesso di mantenersi prima del suo espatrio (cfr. atto SEM 24/16 D29). Ad ogni modo, nel Paese d'origine egli può contare su una solida rete famigliare, formata dalla madre, dai nonni e dallo zio materno (cfr. atto SEM 24/16 D31-32). Risultano pertanto dati i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria. 14.4 Così, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
15. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
16. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
17. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 18. 18.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 4 aprile 2022 non sono riscosse le spese processuali. 18.2 Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m LAsi ed ha nominato la lic. iur. Fethiye Yalcin quale patrocinatrice d'ufficio. 18.3 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.-- ed i CHF 220.--, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.-- e i CHF 150.-- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'350.--. L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.
19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice del ricorrente un'indennità di complessivi CHF 1'350.-- a titolo di spese di patrocinio.
1. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: