Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. L’interessata, cittadina afgana di etnia uzbeka e confessione sunnita, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2020 (cfr. atto SEM […] -3/2), dopo essere giunta legalmente nel Paese per mezzo di un visto nazionale di tipo D, rilasciato dalla rappresentanza elvetica di (…) in applicazione dell’art. 4 cpv. 2 dell’Ordinanza concernente l’entrata e il rila- scio del visto ([OEV; RS 142.204]). B. B.a Sentita sui motivi d’asilo, A._______ ha ricondotto la fuga dal Paese d’origine, in sostanza e per quanto qui di rilievo, alle difficoltà legate alla sua condizione di donna sola in Afghanistan. In particolare, dall’espatrio di B._______ – padre dell’interessata avente ottenuto asilo in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale E-3336/2017, concernente l’incarto N […]) – ella sarebbe stata confrontata con l’impossibilità di accedere ad un’attività la- vorativa e, più in generale, con difficoltà d’ordine politico-sociali tali da ne- garle un futuro (cfr. atto SEM 19/7 [di seguito: verbale 2], pag. 3, D18). La richiedente ha perdipiù riferito di essere stata posta nel collimatore dei ta- lebani, i quali, non potendo più esercitare pressioni sul padre, avrebbero incominciato a nutrire interesse nei suoi confronti (cfr. verbale 2, pag. 4, D23 e pag. 5, D30-D32). B.b A sostegno della sua domanda d’asilo, ella ha versato agli atti, in ori- ginale, il passaporto e la carta d’identità afgana. C. Con il progetto di decisione (cfr. atto SEM 24/6), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha prospettato il respingimento della do- manda di asilo e la pronuncia dell’allontanamento dalla Svizzera. Rite- nendo tuttavia inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento della richie- dente verso l’Afghanistan, l’autorità in parola ha altresì prefigurato la sua ammissione provvisoria in Svizzera. D. Per il tramite della sua patrocinatrice, il 21 dicembre 2020 l’interessata ha trasmesso alla SEM un parere sulla bozza di decisione, confutandone le valutazioni e concludendo al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo. In subordine, ella ha chiesto all’autorità inferiore − previa visione degli atti concernenti le procedure dei fratelli e del padre,
D-295/2021 Pagina 3 nonché del carteggio inerente alla pratica sfociata nel rilascio del visto di tipo D (cfr. supra consid. A) − un nuovo esame nell’ambito della procedura ampliata. E. Con decisione del 22 dicembre 2020, notificata in medesima data (cfr. atto 30/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla ri- chiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciandone nel con- tempo l’allontanamento. Cionondimeno, ritenendo inesigibile l’esecuzione di detto provvedimento, la SEM ha ammesso provvisoriamente in Svizzera l’interessata. F. Il 20 gennaio 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: 21 gennaio 2021), la richiedente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all’annullamento della decisione dell’autorità di prima istanza, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine l’insorgente ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente e con protesta di tasse e spese, la ricorrente ha proposto istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentata dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. G. Invitata dal Tribunale a prendere posizione in merito al ricorso, la SEM, con osservazioni del 25 febbraio 2021, si è riconfermata nelle proprie conclu- sioni. H. Con scritto dell’8 aprile 2021, l’insorgente ha trasmesso al Tribunale un attestato di indigenza datato 7 aprile 2021. Nel contempo, la medesima ha domandato aggiornamenti sullo stato della procedura. I. Con ordinanza del 26 maggio 2021, il Tribunale ha concesso all’insorgente la facoltà di prendere posizione in merito alle osservazioni formulate dall’autorità inferiore. L’interessata si è quindi pronunciata con replica del 2 giugno 2021, con la quale ha in sostanza ribadito le argomentazioni ri- corsuali.
D-295/2021 Pagina 4 J. Richiamando gli sviluppi che hanno nel frattempo interessato l’Afghanistan, il 19 agosto 2021 il Tribunale ha concesso alla SEM la possibilità di espri- mersi in merito alla summenzionata replica. L’autorità inferiore ha fatto uso di tale facoltà, pronunciandosi e riconfermando le proprie ponderazioni con una duplica dell’8 settembre 2021. Lo scrivente Tribunale ha così rimesso all’insorgente una copia di quest’ul- timo memoriale, assegnandole un termine per inoltrare eventuali osserva- zioni. K. Con triplica del 30 settembre 2021, la ricorrente ha quindi nuovamente preso posizione nella procedura, producendo inoltre un rapporto dell’Orga- nisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), intitolato “Factsheet Afghani- stan: Après la prise de pouvoir des talibans”. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’auto- rità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Or- dinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in rela- zione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
D-295/2021 Pagina 5 Occorre pertanto entrare nel merito dell’impugnativa.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente po- sta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e non avendo la medesima censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclu- sivamente la mancata concessione dell’asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha anzitutto rammentato come le situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato e che non si fondano sull’inten- zione di arrecare danno a una persona per uno dei motivi menzionati all’art. 3 LAsi, non costituirebbero persecuzioni ai fini della qualità di rifu- giato. In tal senso, le pessime condizioni politiche, economiche e sociali sofferte dalle donne in Afghanistan, seppur condivisibili, non sarebbero ri- levanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, poiché legate alla situazione che accomu- nerebbe tutte le donne in tale Paese. Dappoi, a mente dell’autorità inferiore nel caso in esame non sussistereb- bero indizi concreti quanto all’attuazione di persecuzioni mirate nei con- fronti dell’interessata. Difatti, come avrebbe ripetutamente ammesso lei stessa, la richiedente non sarebbe mai stata vittima di atti persecutori per- petrati dai talebani, né durante il periodo in cui il padre era oggetto di ac- canimenti, né tantomeno nel corso dei cinque anni trascorsi in Patria po- steriormente all’espatrio di quest’ultimo. Invero, proprio quest’ultima eve- nienza suggerirebbe finanche un disinteressamento da parte dei fonda- mentalisti. Comunque, aggiunge la SEM, il fatto che l’interessata abbia vis- suto nascosta non sarebbe stato giustificato da una minaccia oggettiva. Su tali presupposti – ed alla luce di un’approfondita analisi degli incarti concer- nenti il padre e i fratelli dell’insorgente – l’autorità di prima istanza ha quindi ritenuto che in specie non vi fossero indizi concreti di persecuzione mirate
D-295/2021 Pagina 6 verso A._______, ragion per cui non sussisterebbe un serio pericolo per la sua persona qualora tornasse in Patria. Nel prosieguo della sua disamina, pronunciandosi in merito alle argomen- tazioni addotte dall’interessata con il parere del 21 dicembre 2020, e dopo aver ribadito le valutazioni di cui sopra, la SEM ha altresì evidenziato che la ricorrente avrebbe atteso cinque anni prima di espatriare, ciò che scon- fesserebbe ulteriormente l’esistenza di un timore oggettivo. Infine, l’otteni- mento di un visto ex art. 4 cpv. 2 OEV − essendole stato riconosciuto in ragione della sua condizione di donna sola oltre che dall’impossibilità di avvalersi del ricongiungimento famigliare con il padre − sarebbe ininfluente ai fini della domanda d’asilo in esame.
E. 4.2 Con la sua impugnativa, l’insorgente avversa le valutazioni articolate dalla Segreteria di Stato della migrazione. In primo luogo, ancorando la domanda d’asilo unicamente alla condizione di donna sola in Afghanistan, la SEM avrebbe esaminato incompiutamente i motivi addotti a sostegno della domanda d’asilo. Quest’ultima sarebbe in effetti legata anche al timore di subire rappresaglie da parte dei talebani, autori di persecuzioni nei confronti del padre e in ragione delle quali egli avrebbe a suo tempo ottenuto asilo in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale E-3336/2017 del 5 luglio 2019). D’altronde, rileva ancora la ricorrente, la motivazione ai sensi della quale le sarebbe stato concesso un visto uma- nitario perché donna sola in Afghanistan, non sarebbe compatibile con l’art. 4 cpv. 2 OEV. In questo senso, è opinione della richiedente che il rila- scio di un visto secondo i dettami della disposizione di legge in parola, pre- supponga l’adempimento di criteri estremamente restrittivi, tanto che per la ponderazione delle condizioni e dell’intensità del profilo di rischio, giuri- sprudenza e prassi richiamerebbero espressamente l’interpretazione dell’art. 3 LAsi. In altre parole, in casu l’applicazione dell’art. 4 cpv. 2 OEV sarebbe stata dettata – oltre che dal suo status di donna sola – dall’esi- stenza di un fondato timore di subire persecuzioni per mano dei talebani (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4). Così stando le cose, nel caso di specie sussisterebbe un rischio di persecuzione riflessa ingenerato dall’attività svolta dal padre in seno alle forze armate afgane. Perdipiù, contrariamente a quanto esposto nel provvedimento impugnato l’interessata si potrebbe avvalere anche di un timore oggettivo, posto che l’interesse dei talebani nei confronti della richiedente sarebbe attuale, come riconosciuto dal Tribunale con la summenzionata sentenza E-3336/2017. Il fatto poi che negli ultimi cinque anni la richiedente non sia
D-295/2021 Pagina 7 stata vittima di persecuzioni non sarebbe sintomatico di una perdita d’inte- resse nei suoi confronti giacché durante tale lasso temporale ella si sa- rebbe resa irreperibile nascondendosi nella sua abitazione ed evitando ogni contatto con terzi. Oltretutto, il fatto che nelle procedure concernenti C._______ e D._______ − fratelli dell’insorgente – non sia stata ravvisata l’esistenza di un timore oggettivo di persecuzioni, sarebbe qui ininfluente dato che la scelta di avversare unicamente la decisione negativa del padre, ottenendo peraltro ragione di causa dinanzi all’autorità di ricorso, sarebbe stata dettata dall’inesperienza dei due. Analogamente, la rinuncia della so- rella e la madre della qui interessata, entrambe a beneficio dell’asilo ex art. 51 LAsi, nell’avvalersi delle adeguate vie di diritto onde tutelare le rispettive domande d’asilo a titolo originario, sarebbe dovuta alla volontà di accele- rare le procedure e finalmente ricongiungersi con E._______.
E. 4.3 In sede di risposta, la SEM si riconferma in buona sostanza nelle argo- mentazioni e nelle conclusioni di cui alla decisione del 22 dicembre 2020. In particolare, secondo l’autorità inferiore un visto ex art. 4 cpv. 2 OEV po- trebbe essere concesso per molteplici ragioni, fra le quali rientrerebbero anche i motivi esaustivamente enumerati all’art. 3 cpv. 2 LAsi, di modo che a differenza di quest’ultima normativa, il rilascio di un tale visto non com- porterebbe necessariamente l’esistenza di una minaccia personale e im- minente. Così, nel caso specifico l’applicazione dell’art. 4 cpv. 2 OEV sa- rebbe stata motivata dal fatto che non potendo avvalersi del ricongiungi- mento famigliare ex art. 51 LAsi, la richiedente sarebbe rimasta sola in Af- ghanistan, ove, in virtù della situazione generale delle donne, la richiedente si sarebbe trovata in una condizione di vulnerabilità. Per il resto, l’autorità di prima istanza ribadisce le valutazioni già esposte nel provvedimento oggetto dell’impugnativa e ai sensi delle quali la situa- zione del padre dell’interessata non permetterebbe a quest’ultima di pre- valersi dell’esistenza di un timore fondato di persecuzioni da parte dei ta- lebani.
E. 4.4 In riscontro a quanto precede, con la replica del 2 giugno 2021 la ricor- rente confuta ulteriormente le argomentazioni della SEM. Innanzitutto, os- serva la richiedente, laddove i criteri d’applicazione fossero effettivamente così concessivi come asserito dall’autorità intimata, gran parte della popo- lazione mondiale potrebbe far capo all’art. 4 cpv. 2 OEV, ciò che non sa- rebbe notoriamente il caso. In verità, gli esempi enumerati dal Tribunale con la DTAF 2018 VII/5 sarebbero molto restrittivi e non si attaglierebbero alla sola condizione di donna nubile in Afghanistan. In sunto, con la con- cessione del visto umanitario, nel caso di specie la Svizzera avrebbe quindi
D-295/2021 Pagina 8 riconosciuto che l’integrità fisica della richiedente fosse direttamente, se- riamente e concretamente minacciata. Proseguendo nella sua disamina, l’interessata rimprovera poi all’autorità inferiore di non aver considerato la sentenza E-3336/2017, per mezzo della quale, dopo aver giudicato verosimili le minacce formulate dai talebani all’incontro di E._______, lo scrivente Tribunale gli avrebbe concesso asilo in Svizzera. Oltretutto, nel negare l’esistenza di un timore fondato, la SEM si sarebbe ancorata al fatto che dall’espatrio del padre, i talebani non avrebbero cercato un contatto con i famigliari, ciò che non terrebbe conto delle misure adottate dall’interessata, la quale avrebbe vissuto nascosta sino all’espatrio. Ad ogni modo, le caratteristiche intrinseche alla persona della richiedente – figlia di un militare afghano di alto rango al quale sa- rebbe stato concesso l’asilo in Svizzera – determinerebbero ad esse sole l’esistenza di un rischio di persecuzioni riflesse nei suoi confronti. D’al- tronde, conclude l’insorgente, l’attesa di cinque anni prima di lasciare al Paese, sarebbe riconducibile all’intenzione di espatriare legalmente ed evi- tare così un pericoloso viaggio in clandestinità.
E. 4.5 In sede di duplica, la SEM, oltre a richiamare la sentenza del Tribunale E-3475/2021 a supporto della propria analisi, non adduce ulteriori argo- mentazioni degne di nota, riconfermandosi sostanzialmente nelle sue po- sizioni.
E. 4.6 Dal canto suo, con l’allegato di replica del 30 settembre 2021, l’insor- gente rileva – oltre ad esporre e menzionare aspetti già articolati nelle pre- cedenti comparse scritte – come la disamina esposta dalla SEM sarebbe contraddistinta da un grave errore giuridico. A sostegno della propria rifles- sione, l’autorità in parola avrebbe infatti richiamato gli incarti dei fratelli dell’interessata, i cui racconti non sarebbero stati reputati verosimili. Così facendo, l’autorità inferiore disattenderebbe però che nel caso oggetto del corrente procedimento, il narrato di A._______ non avrebbe prestato il fianco a critiche quanto alla sua credibilità. Del resto, aggiunge l’interes- sata, il giudizio d’inverosimiglianza pronunciato nelle procedure concer- nenti i fratelli andrebbe relativizzato dal momento che anche il narrato del padre era stato dismesso come inverosimile, valutazione poi riformata dal Tribunale. A ciò si aggiungerebbe il fatto che la sentenza richiamata dalla SEM con la duplica dell’8 settembre 2021, sarebbe inconferente. Innanzitutto, nella ca- sistica presa ad esempio dall’autorità inferiore, il padre sarebbe deceduto, diversamente dal caso qui esaminato. Oltretutto, la sentenza in parola non
D-295/2021 Pagina 9 sarebbe attuale ritenuto che nel frattempo i talebani avrebbero ripreso il controllo del Paese, evenienza che avrebbe finanche spinto il Consiglio federale a concedere l’asilo ex art. 56 LAsi ai collaboratori di autorità elve- tiche – nonché ai loro famigliari – perché considerati a rischio. D’altronde, il pericolo incorso da quest’ultimi sarebbe attestato sia da un rapporto dell’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) intitolato “Factsheet Afghanistan: Après la prise de pouvoir des talibans” confezionato nel set- tembre del 2021 e accluso al memoriale di replica, così come pure da un rapporto stilato dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO, ora so- stituito dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo [EUAA]) del settembre del 2021, intitolato “Afghanistan Security situation update”. Infine, ritenendo che dalla duplica non sarebbe possibile desumere le ulte- riori misure istruttorie evocate dalla SEM con la richiesta di proroga del termine (cfr. atti del Tribunale n. 9 e 10), la richiedente conclude “Pertanto, si propone a codesto Tribunale – qualora lo ritenga comunque utile ai fini della presente causa – di poter visionare l’indice degli atti SEM attualizzato e verificare dai documenti consultabili quali misure istruttorie la SEM abbia effettivamente svolto in seguito al proprio scritto del 24 agosto 2021”.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre te- nere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione
D-295/2021 Pagina 10 (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 5.4 Perché vi sia luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ri- flessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano espo- sti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informa- zioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. Anche in tale contesto, occorre che la persona che si avvale di un rischio di esser perseguitata a causa di situazioni riguardanti i famigliari, possa vantare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi nella sua acce- zione oggettiva e soggettiva (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e, fra le tante, sentenza D-2265/2017, D-2263/2017, D-2264/2017 del 2 luglio 2019 con- sid. 10.2).
E. 6 Nell’evenienza concreta si può concludere che, alla luce degli elementi di cui all’inserto, quanto addotto dall’insorgente non sia atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 6.1 Vista la doglianza ricorsuale, è innanzitutto doveroso rilevare – alla stregua di quanto evidenziato dall’autorità inferiore nel sindacato provvedi- mento – che non v’è modo di desumere l’esistenza di motivi rilevanti in materia d’asilo dalla sola attribuzione di un visto umanitario ex art. 4 cpv. 2 OEV. In tal senso, come già ripetutamente chiarito dal Tribunale, le condi- zioni d’applicazione dell’art. 4 cpv. 2 OEV differiscono da quelle previste dall’art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale E-5472/2020 del 7 settembre 2021 consid. 5.3, E-5476/2020 del 7 settembre 2021 consid. 5.3 e E-550/2021 del 18 marzo 2021 consid. 5.2.3). Sicché, l’esito dell’esame dei motivi d’asilo effettuato nel quadro dell’apposita procedura, non è in
D-295/2021 Pagina 11 alcun modo pregiudicato da una, eventuale, pregressa attribuzione di un visto umanitario. Ne consegue che, indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato all’applicazione dell’art. 4 cpv. 2 OEV da parte delle au- torità elvetiche preposte, il fatto che A._______ abbia potuto avvalersi di un visto per il suo ingresso in Svizzera, non può fungere da discriminante nella ponderazione circa la potenziale sussistenza di un timore fondato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Ferme tali premesse, le argomentazioni eccepite dalla ricorrente sul punto di questione vanno dunque respinte.
E. 6.2 Proseguendo nella disamina, lo scrivente Tribunale osserva che l’ana- lisi enucleata dall’autorità inferiore nel provvedimento impugnato non pre- sta il fianco a critiche neanche per quanto riguarda il rischio di esposizione a persecuzioni derivanti dall’attività del padre della richiedente in seno all’esercito afgano. L’interessata stessa ha in effetti ammesso di non es- sere mai stata vittima – né prima dell’espatrio del padre, così come nep- pure dopo la fuga di quest’ultimo in Svizzera – di qualsivoglia persecuzione da parte dei talebani (cfr. verbale 2, pag. 4, D22 e D27; pag. 5, D28, D33- D40 e memoriale ricorsuale, pag. 5, par. 3), cosicché l’asserito rischio di essere stata posta nel collimatore da parte dei fondamentalisti islamici non appare sorretto da alcun indizio ai sensi della giurisprudenza convenzio- nale. Il discorso non cambia neppure alla luce dell’argomentazione se- condo la quale la ricorrente non sarebbe stata rintracciata dai talebani gra- zie ad un ripetuto cambio di domicilio e all’auto-segregazione nella propria abitazione (cfr. replica del 2 giugno 2021, pag. 2). Del resto, va rammentato che, oltre a non essere stata avvicinata anteriormente all’espatrio del padre
– periodo durante il quale non ha riferito di aver adottato particolari contro- misure –, ella neppure ha modificato il domicilio negli ultimi due anni pas- sati in patria (cfr. verbale 2, pag. 2, D7-D8). Non appare quindi credibile che, qualora effettivamente interessati alla richiedente, i talebani non po- tessero rintracciarla ed avvicinarla concretamente. Oltretutto, nemmeno il richiamo alla sentenza del Tribunale E-3336/2017 permette una diversa valutazione nella misura in cui il narrato esposto nell’ambito di tale proce- dimento, ancorché ritenuto verosimile dallo scrivente Tribunale, non com- prova episodi persecutori effettivamente concretizzatisi nei confronti della figlia. Malgrado lo stretto legame di parentela con E._______, nulla permette quindi di concludere che l’insorgente abbia a temere in modo oggettiva- mente riconoscibile di essere esposta ad atti pregiudizievoli, valutazione che resta invariata anche esaminando i rapporti richiamati nel corso della
D-295/2021 Pagina 12 procedura ricorsuale, ritenuto che non sovvertono la giurisprudenza topica sul tema (cfr. supra consid. 5.4) Per sovrabbondanza, benché non determinante in specie, il Tribunale non può esimersi dall’osservare che nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, la richiedente parrebbe aver ancorato la propria domanda di protezione alle sole ripercussioni della sua condizione di donna sola in Afghanistan – irri- levante nel caso in rassegna (cfr. sub consid. 6.3) − piuttosto che al timore di essere vittima di atti persecutori perpetrati per mano dei talebani (cfr. ver- bale 2, pag. 3, D18), motivazione esposta solamente su sollecitazione della funzionaria interrogante. Alla luce di quanto precede, la ricorrente non può quindi avvalersi di un timore fondato oggettivo di essere vittima di una persecuzione riflessa.
E. 6.3 Da ultimo, come rettamente osservato dell’autorità inferiore, alla cui motivazione si rinvia integralmente onde evitare inutili ripetizioni, le evocate difficoltà legate alla condizione di donna sola in Afghanistan non sono in specie suscettibili di giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo.
E. 7 In sunto, ed indipendentemente dagli ulteriori argomenti allegati dalle parti, è dunque a giusto titolo che l’autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non ha concesso l’asilo all’interessata. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
D-295/2021 Pagina 13 cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che la ricorrente sia indigente (cfr. attestato d’indi- genza del 7 aprile 2021), v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-295/2021 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-295/2021 Sentenza del 16 marzo 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Daniela Brüschweiler, Simon Thurnheer, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, patrocinata dall'MLaw Zoe Cometti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 22 dicembre 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessata, cittadina afgana di etnia uzbeka e confessione sunnita, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2020 (cfr. atto SEM [...] -3/2), dopo essere giunta legalmente nel Paese per mezzo di un visto nazionale di tipo D, rilasciato dalla rappresentanza elvetica di (...) in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto ([OEV; RS 142.204]). B. B.a Sentita sui motivi d'asilo, A._______ ha ricondotto la fuga dal Paese d'origine, in sostanza e per quanto qui di rilievo, alle difficoltà legate alla sua condizione di donna sola in Afghanistan. In particolare, dall'espatrio di B._______ - padre dell'interessata avente ottenuto asilo in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale E-3336/2017, concernente l'incarto N [...]) - ella sarebbe stata confrontata con l'impossibilità di accedere ad un'attività lavorativa e, più in generale, con difficoltà d'ordine politico-sociali tali da negarle un futuro (cfr. atto SEM 19/7 [di seguito: verbale 2], pag. 3, D18). La richiedente ha perdipiù riferito di essere stata posta nel collimatore dei talebani, i quali, non potendo più esercitare pressioni sul padre, avrebbero incominciato a nutrire interesse nei suoi confronti (cfr. verbale 2, pag. 4, D23 e pag. 5, D30-D32). B.b A sostegno della sua domanda d'asilo, ella ha versato agli atti, in originale, il passaporto e la carta d'identità afgana. C. Con il progetto di decisione (cfr. atto SEM 24/6), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha prospettato il respingimento della domanda di asilo e la pronuncia dell'allontanamento dalla Svizzera. Ritenendo tuttavia inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente verso l'Afghanistan, l'autorità in parola ha altresì prefigurato la sua ammissione provvisoria in Svizzera. D. Per il tramite della sua patrocinatrice, il 21 dicembre 2020 l'interessata ha trasmesso alla SEM un parere sulla bozza di decisione, confutandone le valutazioni e concludendo al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo. In subordine, ella ha chiesto all'autorità inferiore previa visione degli atti concernenti le procedure dei fratelli e del padre, nonché del carteggio inerente alla pratica sfociata nel rilascio del visto di tipo D (cfr. supra consid. A) un nuovo esame nell'ambito della procedura ampliata. E. Con decisione del 22 dicembre 2020, notificata in medesima data (cfr. atto 30/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciandone nel contempo l'allontanamento. Cionondimeno, ritenendo inesigibile l'esecuzione di detto provvedimento, la SEM ha ammesso provvisoriamente in Svizzera l'interessata. F. Il 20 gennaio 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 21 gennaio 2021), la richiedente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all'annullamento della decisione dell'autorità di prima istanza, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine l'insorgente ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente e con protesta di tasse e spese, la ricorrente ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentata dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. G. Invitata dal Tribunale a prendere posizione in merito al ricorso, la SEM, con osservazioni del 25 febbraio 2021, si è riconfermata nelle proprie conclusioni. H. Con scritto dell'8 aprile 2021, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale un attestato di indigenza datato 7 aprile 2021. Nel contempo, la medesima ha domandato aggiornamenti sullo stato della procedura. I. Con ordinanza del 26 maggio 2021, il Tribunale ha concesso all'insorgente la facoltà di prendere posizione in merito alle osservazioni formulate dall'autorità inferiore. L'interessata si è quindi pronunciata con replica del 2 giugno 2021, con la quale ha in sostanza ribadito le argomentazioni ricorsuali. J. Richiamando gli sviluppi che hanno nel frattempo interessato l'Afghanistan, il 19 agosto 2021 il Tribunale ha concesso alla SEM la possibilità di esprimersi in merito alla summenzionata replica. L'autorità inferiore ha fatto uso di tale facoltà, pronunciandosi e riconfermando le proprie ponderazioni con una duplica dell'8 settembre 2021. Lo scrivente Tribunale ha così rimesso all'insorgente una copia di quest'ultimo memoriale, assegnandole un termine per inoltrare eventuali osservazioni. K. Con triplica del 30 settembre 2021, la ricorrente ha quindi nuovamente preso posizione nella procedura, producendo inoltre un rapporto dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), intitolato "Factsheet Afghanistan: Après la prise de pouvoir des talibans". Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito dell'impugnativa.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo la medesima censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato. 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha anzitutto rammentato come le situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato e che non si fondano sull'intenzione di arrecare danno a una persona per uno dei motivi menzionati all'art. 3 LAsi, non costituirebbero persecuzioni ai fini della qualità di rifugiato. In tal senso, le pessime condizioni politiche, economiche e sociali sofferte dalle donne in Afghanistan, seppur condivisibili, non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, poiché legate alla situazione che accomunerebbe tutte le donne in tale Paese. Dappoi, a mente dell'autorità inferiore nel caso in esame non sussisterebbero indizi concreti quanto all'attuazione di persecuzioni mirate nei confronti dell'interessata. Difatti, come avrebbe ripetutamente ammesso lei stessa, la richiedente non sarebbe mai stata vittima di atti persecutori perpetrati dai talebani, né durante il periodo in cui il padre era oggetto di accanimenti, né tantomeno nel corso dei cinque anni trascorsi in Patria posteriormente all'espatrio di quest'ultimo. Invero, proprio quest'ultima evenienza suggerirebbe finanche un disinteressamento da parte dei fondamentalisti. Comunque, aggiunge la SEM, il fatto che l'interessata abbia vissuto nascosta non sarebbe stato giustificato da una minaccia oggettiva. Su tali presupposti - ed alla luce di un'approfondita analisi degli incarti concernenti il padre e i fratelli dell'insorgente - l'autorità di prima istanza ha quindi ritenuto che in specie non vi fossero indizi concreti di persecuzione mirate verso A._______, ragion per cui non sussisterebbe un serio pericolo per la sua persona qualora tornasse in Patria. Nel prosieguo della sua disamina, pronunciandosi in merito alle argomentazioni addotte dall'interessata con il parere del 21 dicembre 2020, e dopo aver ribadito le valutazioni di cui sopra, la SEM ha altresì evidenziato che la ricorrente avrebbe atteso cinque anni prima di espatriare, ciò che sconfesserebbe ulteriormente l'esistenza di un timore oggettivo. Infine, l'ottenimento di un visto ex art. 4 cpv. 2 OEV essendole stato riconosciuto in ragione della sua condizione di donna sola oltre che dall'impossibilità di avvalersi del ricongiungimento famigliare con il padre sarebbe ininfluente ai fini della domanda d'asilo in esame. 4.2 Con la sua impugnativa, l'insorgente avversa le valutazioni articolate dalla Segreteria di Stato della migrazione. In primo luogo, ancorando la domanda d'asilo unicamente alla condizione di donna sola in Afghanistan, la SEM avrebbe esaminato incompiutamente i motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo. Quest'ultima sarebbe in effetti legata anche al timore di subire rappresaglie da parte dei talebani, autori di persecuzioni nei confronti del padre e in ragione delle quali egli avrebbe a suo tempo ottenuto asilo in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale E-3336/2017 del 5 luglio 2019). D'altronde, rileva ancora la ricorrente, la motivazione ai sensi della quale le sarebbe stato concesso un visto umanitario perché donna sola in Afghanistan, non sarebbe compatibile con l'art. 4 cpv. 2 OEV. In questo senso, è opinione della richiedente che il rilascio di un visto secondo i dettami della disposizione di legge in parola, presupponga l'adempimento di criteri estremamente restrittivi, tanto che per la ponderazione delle condizioni e dell'intensità del profilo di rischio, giurisprudenza e prassi richiamerebbero espressamente l'interpretazione dell'art. 3 LAsi. In altre parole, in casu l'applicazione dell'art. 4 cpv. 2 OEV sarebbe stata dettata - oltre che dal suo status di donna sola - dall'esistenza di un fondato timore di subire persecuzioni per mano dei talebani (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4). Così stando le cose, nel caso di specie sussisterebbe un rischio di persecuzione riflessa ingenerato dall'attività svolta dal padre in seno alle forze armate afgane. Perdipiù, contrariamente a quanto esposto nel provvedimento impugnato l'interessata si potrebbe avvalere anche di un timore oggettivo, posto che l'interesse dei talebani nei confronti della richiedente sarebbe attuale, come riconosciuto dal Tribunale con la summenzionata sentenza E-3336/2017. Il fatto poi che negli ultimi cinque anni la richiedente non sia stata vittima di persecuzioni non sarebbe sintomatico di una perdita d'interesse nei suoi confronti giacché durante tale lasso temporale ella si sarebbe resa irreperibile nascondendosi nella sua abitazione ed evitando ogni contatto con terzi. Oltretutto, il fatto che nelle procedure concernenti C._______ e D._______ fratelli dell'insorgente - non sia stata ravvisata l'esistenza di un timore oggettivo di persecuzioni, sarebbe qui ininfluente dato che la scelta di avversare unicamente la decisione negativa del padre, ottenendo peraltro ragione di causa dinanzi all'autorità di ricorso, sarebbe stata dettata dall'inesperienza dei due. Analogamente, la rinuncia della sorella e la madre della qui interessata, entrambe a beneficio dell'asilo ex art. 51 LAsi, nell'avvalersi delle adeguate vie di diritto onde tutelare le rispettive domande d'asilo a titolo originario, sarebbe dovuta alla volontà di accelerare le procedure e finalmente ricongiungersi con E._______. 4.3 In sede di risposta, la SEM si riconferma in buona sostanza nelle argomentazioni e nelle conclusioni di cui alla decisione del 22 dicembre 2020. In particolare, secondo l'autorità inferiore un visto ex art. 4 cpv. 2 OEV potrebbe essere concesso per molteplici ragioni, fra le quali rientrerebbero anche i motivi esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 2 LAsi, di modo che a differenza di quest'ultima normativa, il rilascio di un tale visto non comporterebbe necessariamente l'esistenza di una minaccia personale e imminente. Così, nel caso specifico l'applicazione dell'art. 4 cpv. 2 OEV sarebbe stata motivata dal fatto che non potendo avvalersi del ricongiungimento famigliare ex art. 51 LAsi, la richiedente sarebbe rimasta sola in Afghanistan, ove, in virtù della situazione generale delle donne, la richiedente si sarebbe trovata in una condizione di vulnerabilità. Per il resto, l'autorità di prima istanza ribadisce le valutazioni già esposte nel provvedimento oggetto dell'impugnativa e ai sensi delle quali la situazione del padre dell'interessata non permetterebbe a quest'ultima di prevalersi dell'esistenza di un timore fondato di persecuzioni da parte dei talebani. 4.4 In riscontro a quanto precede, con la replica del 2 giugno 2021 la ricorrente confuta ulteriormente le argomentazioni della SEM. Innanzitutto, osserva la richiedente, laddove i criteri d'applicazione fossero effettivamente così concessivi come asserito dall'autorità intimata, gran parte della popolazione mondiale potrebbe far capo all'art. 4 cpv. 2 OEV, ciò che non sarebbe notoriamente il caso. In verità, gli esempi enumerati dal Tribunale con la DTAF 2018 VII/5 sarebbero molto restrittivi e non si attaglierebbero alla sola condizione di donna nubile in Afghanistan. In sunto, con la concessione del visto umanitario, nel caso di specie la Svizzera avrebbe quindi riconosciuto che l'integrità fisica della richiedente fosse direttamente, seriamente e concretamente minacciata. Proseguendo nella sua disamina, l'interessata rimprovera poi all'autorità inferiore di non aver considerato la sentenza E-3336/2017, per mezzo della quale, dopo aver giudicato verosimili le minacce formulate dai talebani all'incontro di E._______, lo scrivente Tribunale gli avrebbe concesso asilo in Svizzera. Oltretutto, nel negare l'esistenza di un timore fondato, la SEM si sarebbe ancorata al fatto che dall'espatrio del padre, i talebani non avrebbero cercato un contatto con i famigliari, ciò che non terrebbe conto delle misure adottate dall'interessata, la quale avrebbe vissuto nascosta sino all'espatrio. Ad ogni modo, le caratteristiche intrinseche alla persona della richiedente - figlia di un militare afghano di alto rango al quale sarebbe stato concesso l'asilo in Svizzera - determinerebbero ad esse sole l'esistenza di un rischio di persecuzioni riflesse nei suoi confronti. D'altronde, conclude l'insorgente, l'attesa di cinque anni prima di lasciare al Paese, sarebbe riconducibile all'intenzione di espatriare legalmente ed evitare così un pericoloso viaggio in clandestinità. 4.5 In sede di duplica, la SEM, oltre a richiamare la sentenza del Tribunale E-3475/2021 a supporto della propria analisi, non adduce ulteriori argomentazioni degne di nota, riconfermandosi sostanzialmente nelle sue posizioni. 4.6 Dal canto suo, con l'allegato di replica del 30 settembre 2021, l'insorgente rileva - oltre ad esporre e menzionare aspetti già articolati nelle precedenti comparse scritte - come la disamina esposta dalla SEM sarebbe contraddistinta da un grave errore giuridico. A sostegno della propria riflessione, l'autorità in parola avrebbe infatti richiamato gli incarti dei fratelli dell'interessata, i cui racconti non sarebbero stati reputati verosimili. Così facendo, l'autorità inferiore disattenderebbe però che nel caso oggetto del corrente procedimento, il narrato di A._______ non avrebbe prestato il fianco a critiche quanto alla sua credibilità. Del resto, aggiunge l'interessata, il giudizio d'inverosimiglianza pronunciato nelle procedure concernenti i fratelli andrebbe relativizzato dal momento che anche il narrato del padre era stato dismesso come inverosimile, valutazione poi riformata dal Tribunale. A ciò si aggiungerebbe il fatto che la sentenza richiamata dalla SEM con la duplica dell'8 settembre 2021, sarebbe inconferente. Innanzitutto, nella casistica presa ad esempio dall'autorità inferiore, il padre sarebbe deceduto, diversamente dal caso qui esaminato. Oltretutto, la sentenza in parola non sarebbe attuale ritenuto che nel frattempo i talebani avrebbero ripreso il controllo del Paese, evenienza che avrebbe finanche spinto il Consiglio federale a concedere l'asilo ex art. 56 LAsi ai collaboratori di autorità elvetiche - nonché ai loro famigliari - perché considerati a rischio. D'altronde, il pericolo incorso da quest'ultimi sarebbe attestato sia da un rapporto dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitolato "Factsheet Afghanistan: Après la prise de pouvoir des talibans" confezionato nel settembre del 2021 e accluso al memoriale di replica, così come pure da un rapporto stilato dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO, ora sostituito dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo [EUAA]) del settembre del 2021, intitolato "Afghanistan Security situation update". Infine, ritenendo che dalla duplica non sarebbe possibile desumere le ulteriori misure istruttorie evocate dalla SEM con la richiesta di proroga del termine (cfr. atti del Tribunale n. 9 e 10), la richiedente conclude "Pertanto, si propone a codesto Tribunale - qualora lo ritenga comunque utile ai fini della presente causa - di poter visionare l'indice degli atti SEM attualizzato e verificare dai documenti consultabili quali misure istruttorie la SEM abbia effettivamente svolto in seguito al proprio scritto del 24 agosto 2021". 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 5.4 Perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. Anche in tale contesto, occorre che la persona che si avvale di un rischio di esser perseguitata a causa di situazioni riguardanti i famigliari, possa vantare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi nella sua accezione oggettiva e soggettiva (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e, fra le tante, sentenza D-2265/2017, D-2263/2017, D-2264/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2).
6. Nell'evenienza concreta si può concludere che, alla luce degli elementi di cui all'inserto, quanto addotto dall'insorgente non sia atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. 6.1 Vista la doglianza ricorsuale, è innanzitutto doveroso rilevare - alla stregua di quanto evidenziato dall'autorità inferiore nel sindacato provvedimento - che non v'è modo di desumere l'esistenza di motivi rilevanti in materia d'asilo dalla sola attribuzione di un visto umanitario ex art. 4 cpv. 2 OEV. In tal senso, come già ripetutamente chiarito dal Tribunale, le condizioni d'applicazione dell'art. 4 cpv. 2 OEV differiscono da quelle previste dall'art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale E-5472/2020 del 7 settembre 2021 consid. 5.3, E-5476/2020 del 7 settembre 2021 consid. 5.3 e E-550/2021 del 18 marzo 2021 consid. 5.2.3). Sicché, l'esito dell'esame dei motivi d'asilo effettuato nel quadro dell'apposita procedura, non è in alcun modo pregiudicato da una, eventuale, pregressa attribuzione di un visto umanitario. Ne consegue che, indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato all'applicazione dell'art. 4 cpv. 2 OEV da parte delle autorità elvetiche preposte, il fatto che A._______ abbia potuto avvalersi di un visto per il suo ingresso in Svizzera, non può fungere da discriminante nella ponderazione circa la potenziale sussistenza di un timore fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ferme tali premesse, le argomentazioni eccepite dalla ricorrente sul punto di questione vanno dunque respinte. 6.2 Proseguendo nella disamina, lo scrivente Tribunale osserva che l'analisi enucleata dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato non presta il fianco a critiche neanche per quanto riguarda il rischio di esposizione a persecuzioni derivanti dall'attività del padre della richiedente in seno all'esercito afgano. L'interessata stessa ha in effetti ammesso di non essere mai stata vittima - né prima dell'espatrio del padre, così come neppure dopo la fuga di quest'ultimo in Svizzera - di qualsivoglia persecuzione da parte dei talebani (cfr. verbale 2, pag. 4, D22 e D27; pag. 5, D28, D33-D40 e memoriale ricorsuale, pag. 5, par. 3), cosicché l'asserito rischio di essere stata posta nel collimatore da parte dei fondamentalisti islamici non appare sorretto da alcun indizio ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Il discorso non cambia neppure alla luce dell'argomentazione secondo la quale la ricorrente non sarebbe stata rintracciata dai talebani grazie ad un ripetuto cambio di domicilio e all'auto-segregazione nella propria abitazione (cfr. replica del 2 giugno 2021, pag. 2). Del resto, va rammentato che, oltre a non essere stata avvicinata anteriormente all'espatrio del padre - periodo durante il quale non ha riferito di aver adottato particolari contromisure -, ella neppure ha modificato il domicilio negli ultimi due anni passati in patria (cfr. verbale 2, pag. 2, D7-D8). Non appare quindi credibile che, qualora effettivamente interessati alla richiedente, i talebani non potessero rintracciarla ed avvicinarla concretamente. Oltretutto, nemmeno il richiamo alla sentenza del Tribunale E-3336/2017 permette una diversa valutazione nella misura in cui il narrato esposto nell'ambito di tale procedimento, ancorché ritenuto verosimile dallo scrivente Tribunale, non comprova episodi persecutori effettivamente concretizzatisi nei confronti della figlia. Malgrado lo stretto legame di parentela con E._______, nulla permette quindi di concludere che l'insorgente abbia a temere in modo oggettivamente riconoscibile di essere esposta ad atti pregiudizievoli, valutazione che resta invariata anche esaminando i rapporti richiamati nel corso della procedura ricorsuale, ritenuto che non sovvertono la giurisprudenza topica sul tema (cfr. supra consid. 5.4) Per sovrabbondanza, benché non determinante in specie, il Tribunale non può esimersi dall'osservare che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, la richiedente parrebbe aver ancorato la propria domanda di protezione alle sole ripercussioni della sua condizione di donna sola in Afghanistan - irrilevante nel caso in rassegna (cfr. sub consid. 6.3) piuttosto che al timore di essere vittima di atti persecutori perpetrati per mano dei talebani (cfr. verbale 2, pag. 3, D18), motivazione esposta solamente su sollecitazione della funzionaria interrogante. Alla luce di quanto precede, la ricorrente non può quindi avvalersi di un timore fondato oggettivo di essere vittima di una persecuzione riflessa. 6.3 Da ultimo, come rettamente osservato dell'autorità inferiore, alla cui motivazione si rinvia integralmente onde evitare inutili ripetizioni, le evocate difficoltà legate alla condizione di donna sola in Afghanistan non sono in specie suscettibili di giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo.
7. In sunto, ed indipendentemente dagli ulteriori argomenti allegati dalle parti, è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non ha concesso l'asilo all'interessata. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che la ricorrente sia indigente (cfr. attestato d'indigenza del 7 aprile 2021), v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: