Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a Il richiedente ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il 14 ottobre
2019. Il 18 dicembre e 14 gennaio seguenti, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto due audizioni approfondite sui mo- tivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31). Il richiedente, cittadino iraniano di etnia curda, appartenente alla comunità religiosa degli yaresan (anche detti Ahl-e Haqq), ha dichiarato di essere espatriato nel luglio 2019 a causa di procedimenti giudiziari e vessazioni iniziate dai familiari di una ragazza sciita che egli avrebbe rifiutato di sposare una volta divenuta mag- giorenne. Il loro rapporto sarebbe iniziato quando l’interessato e la ragazza avevano rispettivamente (…) e (…) anni. Inizialmente, egli avrebbe cercato di defilarsi riferendo loro la sua appartenenza alla minoranza religiosa degli yaresan; fatto che però non avrebbe disturbato né ella né i suoi famigliari. Durante alcune manifestazioni l’interessato avrebbe visto il padre ed uno dei fratelli della ragazza, in borghese, intenti ad arrestare dei partecipanti. Da ciò egli avrebbe dedotto che questi facevano parte del Ministero dell'In- formazione e della Sicurezza iraniano, noto come Ettela’at. A causa della sua ritrosia a sposarsi, quest’ultimi avrebbero iniziato a perseguitarlo, de- positando denunce presso le autorità iraniane e cercando di intimorirlo in vari modi. In un’occasione egli sarebbe stato investito (sulla gamba) ed in un’altra l’avrebbero colpito con un (…) durante un fallito tentativo di seque- stro. I familiari della ragazza avrebbero altresì reso nota alle autorità la sua confessione religiosa e – con il supporto di giudici parziali – sarebbero riu- sciti a farlo condannare per i reati di “(…)” e (…). In Svizzera vivrebbe inol- tre il fratello del ricorrente al quale è già stato concesso l’asilo.
A.b A sostegno della propria domanda, il richiedente ha versato agli atti segnatamente la seguente documentazione: - Carta d’identità, in originale (atto SEM n. […]-19/1); - Tessera del servizio militare, in originale (atto SEM n. 20); - Certificato di nascita, in originale (n. 21); - Schermata SMS dal sistema “Sana”, in copia (n. 22); - Fotografie che raffigurano il richiedente durante una dimostrazione di organizzazioni curde a Ginevra (n. 33, allegato 1); - Pubblicazioni effettuate su Facebook dal richiedente, ove visita luoghi sacri degli yare- san, pubblica una fotografia da lui scattate durante delle manifestazioni in Iran e diversi post in relazione alla propria fede (n. 33, allegati 2-7); - Link di una videointervista rilasciata dal ricorrente alla televisione (…) il (…) (n. 40).
D-3098/2023 Pagina 3 A.c In data 2 novembre 2021, l’interessato ha inoltrato presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) un ricorso per ritar- data rispettivamente denegata giustizia, il quale è stato respinto con sen- tenza D-4842/2021 del 20 gennaio 2022. A.d In data 14 marzo 2023, l’interessato ha inoltrato al Tribunale un ulte- riore ricorso per ritardata giustizia divenuto in seguito privo d’oggetto, avendo la SEM nel frattempo emesso la propria decisione, e stralciato dai ruoli con decisione di stralcio D-1426/2023 del 16 maggio 2023. B. Con decisione del 28 aprile 2023, notificata il 1° maggio 2023, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e ne ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l’ammissione provvisoria a causa dell’inammissibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento. Il Cantone di B.______ è stato inoltre incaricato dell’attuazione dell’ammissione provvisoria. C. C.a Con ricorso del 29 maggio 2023 (data d’entrata: 31 maggio 2023), pre- sentato in lingua tedesca, l’insorgente si è aggravato dinnanzi al Tribunale postulando l’annullamento dei punti 1-3 del dispositivo della decisione della SEM ed il riconoscimento della qualità di rifugiato con conseguente con- cessione dell’asilo in Svizzera. Sul piano procedurale, egli ha chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga- mento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché il gratuito pa- trocinio. C.b Con decisione incidentale del 20 giugno 2023, il Tribunale ha stabilito che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria così come la richiesta di gratuito patrocinio nella persona della lic. iur. Isabelle Müller; inoltre, ha invitato l’autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso (cfr. atto TAF n. 3). La SEM ha inoltrato la propria risposta il 4 agosto 2023 (cfr. atto TAF n. 6), alla quale il ricorrente ha replicato l’8 settembre 2023 (cfr. atto TAF n. 10). C.c Con ordinanza del 12 settembre 2023, il Tribunale ha invitato infine la SEM a duplicare, invito a cui quest’ultima non ha dato seguito (cfr. atto TAF
n. 11).
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Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 In applicazione dell’art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ri- corso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito PA- TRICIA EGLI in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, il ricorrente ha intro- dotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede al- cuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all’art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF. Il pro- cedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.
E. 3 In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammis- sibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto vago, poco circostanziato e stereotipato l’insieme delle spiegazioni fornite dal ricorrente sui motivi che l’hanno indotto ad espatriare, e ciò nonostante egli avesse avuto l’op- portunità di esprimersi in due audizioni della durata di un’intera giornata. Pertanto, le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi non sa- rebbero state adempiute. In particolare, l’autorità inferiore non considera soddisfacenti le dichiarazioni dell’interessato in merito alla natura del rap- porto che avrebbe intrattenuto con la bambina, poi ragazza, e che sarebbe il motivo alla base di tutti i problemi avuti successivamente in Iran. Anche le minacce ricevute in seguito dai famigliari non sarebbero state chiarite a sufficienza, essendosi l’interessato limitato a definirle numerosissime nel corso degli anni, ma senza circostanziare degli episodi concreti. Dalle alle- gazioni dell’insorgente non parrebbe esservi alcuna discriminazione a causa della sua appartenenza agli yaresan, ma piuttosto sarebbero
D-3098/2023 Pagina 5 decisivi il rapporto con la ragazza e le successive vicende giudiziarie. Vi sarebbero altresì incoerenze temporali in merito agli accadimenti ed un continuo richiamo stereotipato al Tribunale rivoluzionario, che nemmeno sarebbe competente rispetto alle fattispecie da lui richiamate. Inoltre, l’in- teressato avrebbe spiegato in modo superficiale le circostanze in cui avrebbe capito l’appartenenza ad Ettela’at dei famigliari della ragazza. Nemmeno gli episodi di violenza e di tentato sequestro da lui esposti risul- terebbero chiari e logici da un punto di vista della sequenzialità. In ag- giunta, la SEM ha consultato il dossier del fratello, al quale era stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato e concesso l’asilo in Svizzera, e a tale ri- guardo è giunta alla conclusione che non sussistono paralleli rilevanti con il presente procedimento. Da ultimo, i mezzi di prova forniti sarebbero ina- deguati in quanto confermerebbero unicamente il coinvolgimento della ra- gazza, il proscioglimento dell’interessato dalle accuse in prima istanza ed una condanna in ultima istanza, senza permettere la conferma di quanto da lui allegato. Neppure il video-link e le pubblicazioni sui social media sa- rebbero rilevanti.
E. 4.2 Nel proprio gravame, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità di prima istanza. Anzitutto, a suo parere, la fattispecie determinante non sa- rebbe stata valutata correttamente dalla SEM, la quale avrebbe mancato di analizzare l’elemento centrale della domanda d’asilo in oggetto: l’appar- tenenza dell’interessato alla minoranza religiosa degli yaresan. Allo stesso modo, l’autorità inferiore avrebbe mancato di valutare le possibili conse- guenze – ovvero future persecuzioni, compresi possibili arresti ed incarce- razioni – che avrebbe sul ricorrente l’attività sui social media e l’intervista rilasciata a (…), presumibilmente note alle autorità iraniane. Inoltre, il ricor- rente rimarca come debba essere tenuto conto della parentela con il fratello
– già beneficiario dell’asilo in Svizzera – il quale sarebbe stato perseguitato e sarebbe tuttora attivo con l'organizzazione (…); dunque l’interessato po- trebbe essere vittima di persecuzioni riflesse. Dopo aver esposto in ma- niera approfondita la situazione degli yaresan in Iran, l’interessato sottoli- nea come la SEM non abbia mai messo in dubbio la sua appartenenza a tale confessione religiosa. Pertanto, punto focale dell’analisi del Tribunale, ai sensi dell’art. 3 LAsi, dovrebbe essere la sua fede yaresan e la persecu- zione collettiva alla quale sarebbero esposti i suoi adepti. In aggiunta, sa- rebbe parimenti rilevante l’etnia curda dell’insorgente, la quale – valutata in combinazione con il credo religioso – lo avrebbe già reso inviso al go- verno iraniano prima dell’espatrio.
E. 4.3 Nelle osservazioni concernenti il ricorso, la SEM si è riconfermata nella propria decisione. In primo luogo, essa obbietta che la parentela con il
D-3098/2023 Pagina 6 fratello avrebbe avuto delle ripercussioni o rilevanze sulla vita dell’insor- gente. Difatti, dagli atti non si evincerebbe nulla che possa far pensare a pregiudizi tali da far discendere un timore, né antecedente, né posteriore all’espatrio del fratello, avvenuto quattro anni prima di quello dell’interes- sato. In secondo luogo, rilevando le incontestate conclusioni sull’inverosi- miglianza in sede di ricorso, la SEM si conferma nella propria posizione riguardo all’asserita persecuzione. Dai mezzi di prova emergerebbero uni- camente due condanne, nel caso concernente la citata ragazza, per il reato di (…) e (…). Tali documenti non avvalorerebbero in alcun modo le allega- zioni del ricorrente in merito ai motivi dell’ostilità delle autorità iraniane. In terzo luogo, l’avvalersi dell’appartenenza agli yaresan, per dichiarare di es- sere stato o di poter essere in futuro in pericolo, sarebbe pretestuoso e funzionale alla causa, non sussistendo agli atti alcun elemento fondato in tal senso. Da ultimo, per quanto concerne le attività successive all’espatrio, secondo la SEM non sussisterebbero indizi validi che indichino che le au- torità iraniane siano a conoscenza o siano interessate alle opinioni espresse dal ricorrente, tantomeno che abbiano intrapreso iniziative in me- rito. Ne consegue che anche quest’ultime allegazioni sarebbero prive di qualsiasi rilevanza.
E. 4.4 Nella replica l’interessato ribadisce anzitutto le proprie richieste ricor- suali. Relativamente alla tesi della SEM sull’assenza agli atti di elementi che facciano desumere una persecuzione dovuta alla parentela con il fra- tello, egli ammette che invero non sarebbe stato avviato nei suoi confronti alcun procedimento penale politicamente motivato in patria. D’altro canto, non vi sarebbero tuttavia dubbi sul suo impegno a favore dei diritti degli yaresan, considerati i mezzi di prova versati agli atti. Inoltre, esisterebbero indizi fondati sul fatto che le autorità iraniane siano venute a conoscenza dell’intervista rilasciata dall’interessato su (…), soprattutto alla luce del fatto che l’altro interlocutore presente nella stessa sarebbe persona nota e per- seguitata in patria. Pertanto, in caso di ritorno egli sarebbe esposto a per- secuzioni rilevanti ai fini dell’asilo. Infine, il lungo soggiorno all’estero e gli stretti legami con il fratello, finito nel mirino delle autorità iraniane, sareb- bero ulteriori elementi a conferma dell’esistenza oggettiva di un timore fon- dato del ricorrente di poter essere perseguitato in futuro.
E. 5.1 In via preliminare, si osserva che il ricorrente è stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria data l’inammissibilità dell’esecuzione dell’al- lontanamento. Pertanto, gli oggetti del litigio in questa sede risultano es- sere unicamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento.
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E. 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifu- giati; esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 con- sid. 2.5).
E. 5.2.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, sufficientemente fondate, concludenti, plausibili ed il richiedente dev’essere credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene messa in dubbio, segna- tamente, se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collabo- rare con l’autorità all’accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi ad una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà pertanto decisivo de- terminare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino prepon- deranti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
E. 5.3.1 Nel proprio allegato ricorsuale, l’insorgente non ha contestato le con- clusioni dell’autorità inferiore in merito all’inverosimiglianza del racconto da lui fornito sui motivi che lo avrebbero indotto ad espatriare. Egli si è dunque focalizzato esclusivamente sulla sua appartenenza all’etnia curda ed alla
D-3098/2023 Pagina 8 comunità religiosa degli yaresan, così come su una possibile persecuzione dovuta al rapporto di parentela con il fratello, politicamente attivo ed al be- neficio dell’asilo in Svizzera. Pertanto, il Tribunale procederà unicamente ad un’analisi della rilevanza di quest’ultime allegazioni ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 5.3.2 Il ricorrente sostiene in primis che la sua appartenenza alla comunità religiosa degli yaresan (o Ahl-e Haqq) ed all’etnia curda sia elemento deci- sivo per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conseguente con- cessione dell’asilo.
E. 5.3.3 Nello specifico, il Tribunale ha avuto modo di esprimersi a più riprese sulla situazione di yaresan e curdi in Iran. In particolare, il ricorrente si rife- risce a possibili persecuzioni collettive delle quali potrebbero essere vittime i membri di questi due gruppi sociali, senza tuttavia fornire esempi rilevanti e concreti concernenti il suo vissuto. Invero, sebbene gli yaresan siano esposti a discriminazioni, non tutti i seguaci sono oggetto di persecuzioni nel Paese in questione; difatti vi sarebbe un rischio concreto solo per gli adepti particolarmente attivi, che hanno già attirato l'attenzione delle auto- rità (cfr. tra le tante, sentenze del TAF D-2185/2025 del 2 giugno 2025 con- sid. 7.3 ed E-2664/2019 del 24 agosto 2023 consid. 3.2 e relativi riferi- menti). Nel caso in esame, il ricorrente non era figura di rilievo per la co- munità yaresan in Iran, né sarebbe stato particolarmente attivo a favore della stessa nel periodo precedente all’espatrio. Solo una volta giunto in Svizzera, egli ha rilasciato un’intervista a (…) ed ha effettuato pubblicazioni a riguardo sui social media. Queste attività non sono in ogni caso rilevanti a tal punto da poterne sostenere uno status di rilievo nella comunità yare- san o un’accresciuta notorietà presso le autorità iraniane. La videointervi- sta in oggetto, risalente al 2021 e nella quale l’interessato si è espresso in maniera generale sulla situazione degli adepti di Ahl-e Haqq in Iran (cfr. traduzione e descrizione videointervista, atto SEM n. 41), è stata rimossa e non è più quindi disponibile sulla piattaforma che l’ha diffusa ([…]; con- sultato il 20.06.2025). Per quanto concerne invece i post da lui pubblicati su Facebook – peraltro nemmeno di grande seguito – questi non inqua- drano il ricorrente quale figura particolarmente attiva politicamente o di spicco all’interno della menzionata comunità. Sicché, in casu non ci si trova di fronte ad un profilo d’importanza tale da essere oggetto di attenzione da parte delle autorità iraniane. D’altronde, l’interessato stesso ha ammesso che in patria non sarebbe stato avviato nei suoi confronti alcun procedi- mento penale motivato politicamente (cfr. atto TAF n. 10). Ciò che è con- fermato segnatamente dai procedimenti giudiziari da lui menzionati, i quali concernono esclusivamente i motivi d’espatrio esplicitati in sede
D-3098/2023 Pagina 9 d’audizioni, ovvero quelli relativi al rapporto con la nota ragazza. Inoltre, l’allegazione secondo cui la videointervista a (…) sarebbe stata attenzio- nata dal regime iraniano è una sua mera supposizione; peraltro questa non risulta essere di rilevanza tale da poter condurre ad un esito diverso ri- spetto al caso simile citato dalla SEM (sentenza del TAF D-3286/2020 del 19 ottobre 2022) e contestato dal ricorrente. In casu, malgrado la durata più lunga dell’intervista in oggetto ed il co-intervistato asseritamente noto, non vi sono elementi che inducano a ritenere che tale attività sia stata rile- vata dalle autorità, difettando pertanto dell’intensità necessaria per essere considerata determinante quale motivo soggettivo successivo alla fuga. Nonostante gli asseriti “indizi fondati”, egli non ha fornito ad oggi – consi- derato anche il tempo trascorso dall’invio del gravame – alcun elemento probatorio che indichi in concreto che il suo agire post espatrio sia finito sotto la lente delle autorità di perseguimento penale iraniane (cfr. anche infra consid. 5.4); a maggior ragione a tal punto da giustificarne l’arresto, l’incarcerazione o una persecuzione probabile. Qualora ciò fosse acca- duto, egli ne sarebbe venuto immediatamente a conoscenza – data la sua possibilità di accedere al sistema elettronico di informazioni giudiziarie ira- niano “Sana” – ed avrebbe senza dubbio informato prontamente le autorità svizzere.
Infine, neppure l’appartenenza all’etnia curda può essere considerata de- terminante, in quanto il Tribunale ha indicato a più riprese che i curdi in Iran
– nonostante i problemi legati al mantenimento della loro cultura ed iden- tità, così come soprattutto al perseguimento di attività politiche – non pos- sono essere considerati vittime di persecuzione collettiva (cfr. tra le tante, sentenza del TAF D-4430/2022 del 29 aprile 2024 consid. 7 e relativi riferi- menti).
E. 5.3.4 Ne consegue che, nel caso in esame, né l’appartenenza alla confes- sione yaresan né quella all’etnia curda acquisiscono rilevanza tale da por- tare al riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi, la quale deve essere pertanto negata.
E. 5.4.1 In secondo luogo, il ricorrente ritiene che il rapporto di parentela con il fratello (cfr. dossier SEM n. […]) debba essere debitamente considerato. Infatti, quest’ultimo beneficia dell’asilo in Svizzera e collaborerebbe tuttora con (...); di conseguenza, l’interessato sarebbe stato o potrebbe potenzial- mente divenire in futuro vittima di persecuzioni riflesse.
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E. 5.4.2 L’esistenza di una persecuzione riflessa viene ammessa quando i famigliari di una persona perseguitata sono esposti a rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e DTAF 2007/19 consid. 3.3; sentenze del TAF D- 2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 7.4, D-558/2020 del 4 maggio 2022 consid. 5.4, D-295/2021 del 16 marzo 2022 consid. 5.3 e, in particolare, la D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2). In tale ambito è necessario valutare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso concreto (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; sen- tenze del TAF E-872/2018 del 20 agosto 2020 consid. 5; E-2064/2019 del 21 luglio 2021 consid. 3.6.1; D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 con- sid. 6.2.1). Tale aspetto è rilevante per la concessione dell’asilo se la per- sona toccata dalla persecuzione riflessa è esposta a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temerli in un prossimo futuro e secondo un'e- levata probabilità. Secondo la giurisprudenza la probabilità di essere vit- tima di una persecuzione riflessa è data soprattutto quando, cumulativa- mente, le autorità ricercano un membro della famiglia in fuga e hanno mo- tivo di presumere che qualcuno sia in contatto stretto con la persona ricer- cata (sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4).
E. 5.4.3 Da principio, è d’uopo rilevare che non vi sono mezzi di prova agli atti che diano adito a pensare che il fratello del ricorrente – il cui dossier di asilo è stato esaminato dal Tribunale – sia figura di rilievo all’interno di (…) o che sia tuttora ricercato in patria a causa della sua appartenenza a detta orga- nizzazione. Posto ciò, l’insorgente ha ad ogni modo continuato a vivere in Iran per diversi anni dopo l’espatrio del fratello senza alcun problema di sorta. Egli viveva con la madre, si allenava quotidianamente in palestra e si muoveva liberamente per raggiungere i propri famigliari (cfr. atto SEM n. 17, D39). I suoi problemi con le autorità sarebbero unicamente da ricon- durre alla situazione legata alla ragazza che frequentava ed ai suoi fami- gliari (cfr. atto SEM n. 17, D100 e D129; atto SEM n. 18, D150). In concreto, egli non ha mai riferito di essere stato vittima di persecuzioni riflesse da parte delle autorità iraniane a causa del fratello attivo per (…). Nemmeno i di lui famigliari, presenti tuttora in Iran, sarebbero stati perseguitati per tale motivo, né prima né dopo i loro espatri. Semmai trattasi piuttosto di un ti- more espresso dall’insorgente per il proprio futuro ed in sede ricorsuale, al quale non può essere dato seguito. Non si può difatti ritenere che qualcuno di loro sia stato vittima di rappresaglie arbitrarie volte ad ottenere informa- zioni o messe in atto per imporre la cessazione dell’attività svolta dal fra- tello per (…). Allo stato attuale, nemmeno vi sono motivi di ritenere che ciò
D-3098/2023 Pagina 11 possa avvenire in futuro, dato che non vi sono indizi che convergano verso una ricerca attiva da parte delle autorità nei loro confronti.
E. 5.4.4 Di conseguenza, non si ravvisa un fondato timore da parte del ricor- rente nel poter divenire vittima in futuro di persecuzione riflessa a causa della parentela con il fratello.
E. 5.5 Tutto ciò considerato, il Tribunale non intravvede nelle allegazioni dell’interessato degli elementi oggettivi, presi sia isolatamente che nel loro complesso, tesi a concludere che quest’ultimo è stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, ad una persecuzione ex art. 3 LAsi. Pertanto, il timore dell’interessato di persecuzioni in caso di rientro in Iran non è fondato e la decisione impugnata va confermata.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confer- mare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 7 In esito, non essendo l’autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso dev’essere respinto e la decisione avver- sata confermata.
E. 8.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 20 giugno 2023, le stesse non ven- gono prelevate.
E. 8.2 Con decisione incidentale del 20 giugno 2023, il Tribunale ha inoltre accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi ed ha nominato la lic. iur. Isabelle Müller in qualità di patrocinatrice d'ufficio.
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E. 8.3 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocina- tore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.–, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvo- cati, come nel caso in esame, tra i CHF 100.– e i CHF 150.– (artt. 12 e 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un’in- dennità per patrocinio d’ufficio di CHF 1’550.–, corrispondente a quindici ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 100.–, unitamente a CHF 50.– di spese.
E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3098/2023 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla patrocinatrice d’ufficio, lic. iur. Isabelle Müller, è accordato un onorario complessivo di CHF 1’550.– a carico della cassa del Tribunale. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Miroslav Vuckovic
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3098/2023 Sentenza del 4 settembre 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Roswitha Petry, Thomas Segessenmann, cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dalla lic. iur. Isabelle Müller, Caritas Schweiz, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 28 aprile 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Il richiedente ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 14 ottobre 2019. Il 18 dicembre e 14 gennaio seguenti, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto due audizioni approfondite sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il richiedente, cittadino iraniano di etnia curda, appartenente alla comunità religiosa degli yaresan (anche detti Ahl-e Haqq), ha dichiarato di essere espatriato nel luglio 2019 a causa di procedimenti giudiziari e vessazioni iniziate dai familiari di una ragazza sciita che egli avrebbe rifiutato di sposare una volta divenuta maggiorenne. Il loro rapporto sarebbe iniziato quando l'interessato e la ragazza avevano rispettivamente (...) e (...) anni. Inizialmente, egli avrebbe cercato di defilarsi riferendo loro la sua appartenenza alla minoranza religiosa degli yaresan; fatto che però non avrebbe disturbato né ella né i suoi famigliari. Durante alcune manifestazioni l'interessato avrebbe visto il padre ed uno dei fratelli della ragazza, in borghese, intenti ad arrestare dei partecipanti. Da ciò egli avrebbe dedotto che questi facevano parte del Ministero dell'Informazione e della Sicurezza iraniano, noto come Ettela'at. A causa della sua ritrosia a sposarsi, quest'ultimi avrebbero iniziato a perseguitarlo, depositando denunce presso le autorità iraniane e cercando di intimorirlo in vari modi. In un'occasione egli sarebbe stato investito (sulla gamba) ed in un'altra l'avrebbero colpito con un (...) durante un fallito tentativo di sequestro. I familiari della ragazza avrebbero altresì reso nota alle autorità la sua confessione religiosa e - con il supporto di giudici parziali - sarebbero riusciti a farlo condannare per i reati di "(...)" e (...). In Svizzera vivrebbe inoltre il fratello del ricorrente al quale è già stato concesso l'asilo. A.b A sostegno della propria domanda, il richiedente ha versato agli atti segnatamente la seguente documentazione:
- Carta d'identità, in originale (atto SEM n. [...]-19/1);
- Tessera del servizio militare, in originale (atto SEM n. 20);
- Certificato di nascita, in originale (n. 21);
- Schermata SMS dal sistema "Sana", in copia (n. 22);
- Fotografie che raffigurano il richiedente durante una dimostrazione di organizzazioni curde a Ginevra (n. 33, allegato 1);
- Pubblicazioni effettuate su Facebook dal richiedente, ove visita luoghi sacri degli yaresan, pubblica una fotografia da lui scattate durante delle manifestazioni in Iran e diversi post in relazione alla propria fede (n. 33, allegati 2-7);
- Link di una videointervista rilasciata dal ricorrente alla televisione (...) il (...) (n. 40). A.c In data 2 novembre 2021, l'interessato ha inoltrato presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) un ricorso per ritardata rispettivamente denegata giustizia, il quale è stato respinto con sentenza D-4842/2021 del 20 gennaio 2022. A.d In data 14 marzo 2023, l'interessato ha inoltrato al Tribunale un ulteriore ricorso per ritardata giustizia divenuto in seguito privo d'oggetto, avendo la SEM nel frattempo emesso la propria decisione, e stralciato dai ruoli con decisione di stralcio D-1426/2023 del 16 maggio 2023. B.Con decisione del 28 aprile 2023, notificata il 1° maggio 2023, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria a causa dell'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Il Cantone di B.______ è stato inoltre incaricato dell'attuazione dell'ammissione provvisoria. C. C.a Con ricorso del 29 maggio 2023 (data d'entrata: 31 maggio 2023), presentato in lingua tedesca, l'insorgente si è aggravato dinnanzi al Tribunale postulando l'annullamento dei punti 1-3 del dispositivo della decisione della SEM ed il riconoscimento della qualità di rifugiato con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera. Sul piano procedurale, egli ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio. C.b Con decisione incidentale del 20 giugno 2023, il Tribunale ha stabilito che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria così come la richiesta di gratuito patrocinio nella persona della lic. iur. Isabelle Müller; inoltre, ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso (cfr. atto TAF n. 3). La SEM ha inoltrato la propria risposta il 4 agosto 2023 (cfr. atto TAF n. 6), alla quale il ricorrente ha replicato l'8 settembre 2023 (cfr. atto TAF n. 10). C.c Con ordinanza del 12 settembre 2023, il Tribunale ha invitato infine la SEM a duplicare, invito a cui quest'ultima non ha dato seguito (cfr. atto TAF n. 11). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito PATRICIA EGLI in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il pro-cedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata. 3. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto vago, poco circostanziato e stereotipato l'insieme delle spiegazioni fornite dal ricorrente sui motivi che l'hanno indotto ad espatriare, e ciò nonostante egli avesse avuto l'opportunità di esprimersi in due audizioni della durata di un'intera giornata. Pertanto, le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi non sarebbero state adempiute. In particolare, l'autorità inferiore non considera soddisfacenti le dichiarazioni dell'interessato in merito alla natura del rapporto che avrebbe intrattenuto con la bambina, poi ragazza, e che sarebbe il motivo alla base di tutti i problemi avuti successivamente in Iran. Anche le minacce ricevute in seguito dai famigliari non sarebbero state chiarite a sufficienza, essendosi l'interessato limitato a definirle numerosissime nel corso degli anni, ma senza circostanziare degli episodi concreti. Dalle allegazioni dell'insorgente non parrebbe esservi alcuna discriminazione a causa della sua appartenenza agli yaresan, ma piuttosto sarebbero decisivi il rapporto con la ragazza e le successive vicende giudiziarie. Vi sarebbero altresì incoerenze temporali in merito agli accadimenti ed un continuo richiamo stereotipato al Tribunale rivoluzionario, che nemmeno sarebbe competente rispetto alle fattispecie da lui richiamate. Inoltre, l'interessato avrebbe spiegato in modo superficiale le circostanze in cui avrebbe capito l'appartenenza ad Ettela'at dei famigliari della ragazza. Nemmeno gli episodi di violenza e di tentato sequestro da lui esposti risulterebbero chiari e logici da un punto di vista della sequenzialità. In aggiunta, la SEM ha consultato il dossier del fratello, al quale era stata riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera, e a tale riguardo è giunta alla conclusione che non sussistono paralleli rilevanti con il presente procedimento. Da ultimo, i mezzi di prova forniti sarebbero inadeguati in quanto confermerebbero unicamente il coinvolgimento della ragazza, il proscioglimento dell'interessato dalle accuse in prima istanza ed una condanna in ultima istanza, senza permettere la conferma di quanto da lui allegato. Neppure il video-link e le pubblicazioni sui social media sarebbero rilevanti. 4.2 Nel proprio gravame, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità di prima istanza. Anzitutto, a suo parere, la fattispecie determinante non sarebbe stata valutata correttamente dalla SEM, la quale avrebbe mancato di analizzare l'elemento centrale della domanda d'asilo in oggetto: l'appartenenza dell'interessato alla minoranza religiosa degli yaresan. Allo stesso modo, l'autorità inferiore avrebbe mancato di valutare le possibili conseguenze - ovvero future persecuzioni, compresi possibili arresti ed incarcerazioni - che avrebbe sul ricorrente l'attività sui social media e l'intervista rilasciata a (...), presumibilmente note alle autorità iraniane. Inoltre, il ricorrente rimarca come debba essere tenuto conto della parentela con il fratello - già beneficiario dell'asilo in Svizzera - il quale sarebbe stato perseguitato e sarebbe tuttora attivo con l'organizzazione (...); dunque l'interessato potrebbe essere vittima di persecuzioni riflesse. Dopo aver esposto in maniera approfondita la situazione degli yaresan in Iran, l'interessato sottolinea come la SEM non abbia mai messo in dubbio la sua appartenenza a tale confessione religiosa. Pertanto, punto focale dell'analisi del Tribunale, ai sensi dell'art. 3 LAsi, dovrebbe essere la sua fede yaresan e la persecuzione collettiva alla quale sarebbero esposti i suoi adepti. In aggiunta, sarebbe parimenti rilevante l'etnia curda dell'insorgente, la quale - valutata in combinazione con il credo religioso - lo avrebbe già reso inviso al governo iraniano prima dell'espatrio. 4.3 Nelle osservazioni concernenti il ricorso, la SEM si è riconfermata nella propria decisione. In primo luogo, essa obbietta che la parentela con il fratello avrebbe avuto delle ripercussioni o rilevanze sulla vita dell'insorgente. Difatti, dagli atti non si evincerebbe nulla che possa far pensare a pregiudizi tali da far discendere un timore, né antecedente, né posteriore all'espatrio del fratello, avvenuto quattro anni prima di quello dell'interessato. In secondo luogo, rilevando le incontestate conclusioni sull'inverosimiglianza in sede di ricorso, la SEM si conferma nella propria posizione riguardo all'asserita persecuzione. Dai mezzi di prova emergerebbero unicamente due condanne, nel caso concernente la citata ragazza, per il reato di (...) e (...). Tali documenti non avvalorerebbero in alcun modo le allegazioni del ricorrente in merito ai motivi dell'ostilità delle autorità iraniane. In terzo luogo, l'avvalersi dell'appartenenza agli yaresan, per dichiarare di essere stato o di poter essere in futuro in pericolo, sarebbe pretestuoso e funzionale alla causa, non sussistendo agli atti alcun elemento fondato in tal senso. Da ultimo, per quanto concerne le attività successive all'espatrio, secondo la SEM non sussisterebbero indizi validi che indichino che le autorità iraniane siano a conoscenza o siano interessate alle opinioni espresse dal ricorrente, tantomeno che abbiano intrapreso iniziative in merito. Ne consegue che anche quest'ultime allegazioni sarebbero prive di qualsiasi rilevanza. 4.4 Nella replica l'interessato ribadisce anzitutto le proprie richieste ricorsuali. Relativamente alla tesi della SEM sull'assenza agli atti di elementi che facciano desumere una persecuzione dovuta alla parentela con il fratello, egli ammette che invero non sarebbe stato avviato nei suoi confronti alcun procedimento penale politicamente motivato in patria. D'altro canto, non vi sarebbero tuttavia dubbi sul suo impegno a favore dei diritti degli yaresan, considerati i mezzi di prova versati agli atti. Inoltre, esisterebbero indizi fondati sul fatto che le autorità iraniane siano venute a conoscenza dell'intervista rilasciata dall'interessato su (...), soprattutto alla luce del fatto che l'altro interlocutore presente nella stessa sarebbe persona nota e perseguitata in patria. Pertanto, in caso di ritorno egli sarebbe esposto a persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo. Infine, il lungo soggiorno all'estero e gli stretti legami con il fratello, finito nel mirino delle autorità iraniane, sarebbero ulteriori elementi a conferma dell'esistenza oggettiva di un timore fondato del ricorrente di poter essere perseguitato in futuro. 5. 5.1 In via preliminare, si osserva che il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria data l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, gli oggetti del litigio in questa sede risultano essere unicamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento. 5.2 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 5.2.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, sufficientemente fondate, concludenti, plausibili ed il richiedente dev'essere credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene messa in dubbio, segnatamente, se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi ad una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà pertanto decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 5.3 5.3.1 Nel proprio allegato ricorsuale, l'insorgente non ha contestato le conclusioni dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza del racconto da lui fornito sui motivi che lo avrebbero indotto ad espatriare. Egli si è dunque focalizzato esclusivamente sulla sua appartenenza all'etnia curda ed alla comunità religiosa degli yaresan, così come su una possibile persecuzione dovuta al rapporto di parentela con il fratello, politicamente attivo ed al beneficio dell'asilo in Svizzera. Pertanto, il Tribunale procederà unicamente ad un'analisi della rilevanza di quest'ultime allegazioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.3.2 Il ricorrente sostiene in primis che la sua appartenenza alla comunità religiosa degli yaresan (o Ahl-e Haqq) ed all'etnia curda sia elemento decisivo per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conseguente concessione dell'asilo. 5.3.3 Nello specifico, il Tribunale ha avuto modo di esprimersi a più riprese sulla situazione di yaresan e curdi in Iran. In particolare, il ricorrente si riferisce a possibili persecuzioni collettive delle quali potrebbero essere vittime i membri di questi due gruppi sociali, senza tuttavia fornire esempi rilevanti e concreti concernenti il suo vissuto. Invero, sebbene gli yaresan siano esposti a discriminazioni, non tutti i seguaci sono oggetto di persecuzioni nel Paese in questione; difatti vi sarebbe un rischio concreto solo per gli adepti particolarmente attivi, che hanno già attirato l'attenzione delle autorità (cfr. tra le tante, sentenze del TAF D-2185/2025 del 2 giugno 2025 consid. 7.3 ed E-2664/2019 del 24 agosto 2023 consid. 3.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, il ricorrente non era figura di rilievo per la comunità yaresan in Iran, né sarebbe stato particolarmente attivo a favore della stessa nel periodo precedente all'espatrio. Solo una volta giunto in Svizzera, egli ha rilasciato un'intervista a (...) ed ha effettuato pubblicazioni a riguardo sui social media. Queste attività non sono in ogni caso rilevanti a tal punto da poterne sostenere uno status di rilievo nella comunità yaresan o un'accresciuta notorietà presso le autorità iraniane. La videointervista in oggetto, risalente al 2021 e nella quale l'interessato si è espresso in maniera generale sulla situazione degli adepti di Ahl-e Haqq in Iran (cfr. traduzione e descrizione videointervista, atto SEM n. 41), è stata rimossa e non è più quindi disponibile sulla piattaforma che l'ha diffusa ([...]; consultato il 20.06.2025). Per quanto concerne invece i post da lui pubblicati su Facebook - peraltro nemmeno di grande seguito - questi non inquadrano il ricorrente quale figura particolarmente attiva politicamente o di spicco all'interno della menzionata comunità. Sicché, in casu non ci si trova di fronte ad un profilo d'importanza tale da essere oggetto di attenzione da parte delle autorità iraniane. D'altronde, l'interessato stesso ha ammesso che in patria non sarebbe stato avviato nei suoi confronti alcun procedimento penale motivato politicamente (cfr. atto TAF n. 10). Ciò che è confermato segnatamente dai procedimenti giudiziari da lui menzionati, i quali concernono esclusivamente i motivi d'espatrio esplicitati in sede d'audizioni, ovvero quelli relativi al rapporto con la nota ragazza. Inoltre, l'allegazione secondo cui la videointervista a (...) sarebbe stata attenzionata dal regime iraniano è una sua mera supposizione; peraltro questa non risulta essere di rilevanza tale da poter condurre ad un esito diverso rispetto al caso simile citato dalla SEM (sentenza del TAF D-3286/2020 del 19 ottobre 2022) e contestato dal ricorrente. In casu, malgrado la durata più lunga dell'intervista in oggetto ed il co-intervistato asseritamente noto, non vi sono elementi che inducano a ritenere che tale attività sia stata rilevata dalle autorità, difettando pertanto dell'intensità necessaria per essere considerata determinante quale motivo soggettivo successivo alla fuga. Nonostante gli asseriti "indizi fondati", egli non ha fornito ad oggi - considerato anche il tempo trascorso dall'invio del gravame - alcun elemento probatorio che indichi in concreto che il suo agire post espatrio sia finito sotto la lente delle autorità di perseguimento penale iraniane (cfr. anche infra consid. 5.4); a maggior ragione a tal punto da giustificarne l'arresto, l'incarcerazione o una persecuzione probabile. Qualora ciò fosse accaduto, egli ne sarebbe venuto immediatamente a conoscenza - data la sua possibilità di accedere al sistema elettronico di informazioni giudiziarie iraniano "Sana" - ed avrebbe senza dubbio informato prontamente le autorità svizzere. Infine, neppure l'appartenenza all'etnia curda può essere considerata determinante, in quanto il Tribunale ha indicato a più riprese che i curdi in Iran - nonostante i problemi legati al mantenimento della loro cultura ed identità, così come soprattutto al perseguimento di attività politiche - non possono essere considerati vittime di persecuzione collettiva (cfr. tra le tante, sentenza del TAF D-4430/2022 del 29 aprile 2024 consid. 7 e relativi riferimenti). 5.3.4 Ne consegue che, nel caso in esame, né l'appartenenza alla confessione yaresan né quella all'etnia curda acquisiscono rilevanza tale da portare al riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi, la quale deve essere pertanto negata. 5.4 5.4.1 In secondo luogo, il ricorrente ritiene che il rapporto di parentela con il fratello (cfr. dossier SEM n. [...]) debba essere debitamente considerato. Infatti, quest'ultimo beneficia dell'asilo in Svizzera e collaborerebbe tuttora con (...); di conseguenza, l'interessato sarebbe stato o potrebbe potenzialmente divenire in futuro vittima di persecuzioni riflesse. 5.4.2 L'esistenza di una persecuzione riflessa viene ammessa quando i famigliari di una persona perseguitata sono esposti a rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e DTAF 2007/19 consid. 3.3; sentenze del TAF D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 7.4, D-558/2020 del 4 maggio 2022 consid. 5.4, D-295/2021 del 16 marzo 2022 consid. 5.3 e, in particolare, la D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2). In tale ambito è necessario valutare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso concreto (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; sentenze del TAF E-872/2018 del 20 agosto 2020 consid. 5; E-2064/2019 del 21 luglio 2021 consid. 3.6.1; D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1). Tale aspetto è rilevante per la concessione dell'asilo se la persona toccata dalla persecuzione riflessa è esposta a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temerli in un prossimo futuro e secondo un'elevata probabilità. Secondo la giurisprudenza la probabilità di essere vittima di una persecuzione riflessa è data soprattutto quando, cumulativamente, le autorità ricercano un membro della famiglia in fuga e hanno motivo di presumere che qualcuno sia in contatto stretto con la persona ricercata (sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4). 5.4.3 Da principio, è d'uopo rilevare che non vi sono mezzi di prova agli atti che diano adito a pensare che il fratello del ricorrente - il cui dossier di asilo è stato esaminato dal Tribunale - sia figura di rilievo all'interno di (...) o che sia tuttora ricercato in patria a causa della sua appartenenza a detta organizzazione. Posto ciò, l'insorgente ha ad ogni modo continuato a vivere in Iran per diversi anni dopo l'espatrio del fratello senza alcun problema di sorta. Egli viveva con la madre, si allenava quotidianamente in palestra e si muoveva liberamente per raggiungere i propri famigliari (cfr. atto SEM n. 17, D39). I suoi problemi con le autorità sarebbero unicamente da ricondurre alla situazione legata alla ragazza che frequentava ed ai suoi famigliari (cfr. atto SEM n. 17, D100 e D129; atto SEM n. 18, D150). In concreto, egli non ha mai riferito di essere stato vittima di persecuzioni riflesse da parte delle autorità iraniane a causa del fratello attivo per (...). Nemmeno i di lui famigliari, presenti tuttora in Iran, sarebbero stati perseguitati per tale motivo, né prima né dopo i loro espatri. Semmai trattasi piuttosto di un timore espresso dall'insorgente per il proprio futuro ed in sede ricorsuale, al quale non può essere dato seguito. Non si può difatti ritenere che qualcuno di loro sia stato vittima di rappresaglie arbitrarie volte ad ottenere informazioni o messe in atto per imporre la cessazione dell'attività svolta dal fratello per (...). Allo stato attuale, nemmeno vi sono motivi di ritenere che ciò possa avvenire in futuro, dato che non vi sono indizi che convergano verso una ricerca attiva da parte delle autorità nei loro confronti. 5.4.4 Di conseguenza, non si ravvisa un fondato timore da parte del ricorrente nel poter divenire vittima in futuro di persecuzione riflessa a causa della parentela con il fratello. 5.5 Tutto ciò considerato, il Tribunale non intravvede nelle allegazioni dell'interessato degli elementi oggettivi, presi sia isolatamente che nel loro complesso, tesi a concludere che quest'ultimo è stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione ex art. 3 LAsi. Pertanto, il timore dell'interessato di persecuzioni in caso di rientro in Iran non è fondato e la decisione impugnata va confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. In esito, non essendo l'autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 20 giugno 2023, le stesse non vengono prelevate. 8.2 Con decisione incidentale del 20 giugno 2023, il Tribunale ha inoltre accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi ed ha nominato la lic. iur. Isabelle Müller in qualità di patrocinatrice d'ufficio. 8.3 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati, come nel caso in esame, tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (artt. 12 e 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'550.-, corrispondente a quindici ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 100.-, unitamente a CHF 50.- di spese. 9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Alla patrocinatrice d'ufficio, lic. iur. Isabelle Müller, è accordato un onorario complessivo di CHF 1'550.- a carico della cassa del Tribunale.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: